Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 agosto 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 agosto 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Palazzotto, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Palazzotto, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 agosto 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 55-novies, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, la relazione sull'applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, aggiornata a gennaio 2014 (Doc. CLIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla VI Commissione (Finanze) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 4 agosto 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, la relazione concernente il contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, riferita all'anno 2013 (Doc. CCV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 6 agosto 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2014/2125, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano-valori di arsenico.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 agosto 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che attua l'accordo europeo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne (COM(2014) 452 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 agosto 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Quattordicesima relazione sui preparativi pratici in vista del futuro allargamento dell'area dell'euro (COM(2014)489 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1541 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SETTORE AGRICOLO, LA TUTELA AMBIENTALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA, IL RILANCIO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE, IL CONTENIMENTO DEI COSTI GRAVANTI SULLE TARIFFE ELETTRICHE, NONCHÉ PER LA DEFINIZIONE IMMEDIATA DI ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA NORMATIVA EUROPEA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2568-A/R)

A.C. 2568-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il documento di programmazione economica e finanziaria 2014, in premessa sottolinea che:
     al 31 dicembre 2013 il totale delle spese certificate alla Commissione europea in attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali ha raggiunto un importo pari a circa 25 miliardi di euro, corrispondente al 52,7 per cento del complesso delle risorse programmate (ancora alla fine del 2011 tale quota era ferma al 15 per cento);
     per quanto si tratti di un risultato significativo, che ha consentito l'integrale utilizzo delle risorse in scadenza a fine anno, grazie alla forte accelerazione impressa all'attuazione, l'ammontare delle risorse ancora da spendere e certificare alla Commissione resta quanto mai considerevole;
     difatti, da qui alla conclusione del ciclo di programmazione il «residuo» da spendere ammonta a ben 22,6 miliardi di euro, di cui 16,8 nell'area della Convergenza (11,6 a carico dei Programmi regionali). Di questi, 7,3 miliardi (5,4 su quanto riguarda la Convergenza) dovranno essere certificati entro la fine del 2014;
     sono i Programmi della Campania, Sicilia e Calabria quelli dove si concentrano i residui di spesa più elevati, in conseguenza dei gravi ritardi di attuazione che hanno segnato i primi anni del ciclo 2007-2013, con la conseguenza di una concentrazione della spesa assolutamente anomala negli anni finali: basti pensare che in Campania, a fronte di un Programma FESR pari a 4,6 miliardi il «residuo» da spendere ammonta a ben 3,5 miliardi (di cui 3,1 imputati al 2015);
    la fotografia della situazione attuale fornita nel DEF restituisce plasticamente il vissuto giornaliero delle categorie che ogni giorno si impegnano nella difficilissima opera di ottenimento e spesa dei fondi comunitari. Il sovrapporsi di norme, la non chiarezza nelle competenze, la mancanza di comunicazione tra enti, la lentezza con la quale la pubblica amministrazione si pronuncia rispetto alle istanze dell'utenza, rendono estremamente difficile la partecipazione ai bandi, sortendo l'effetto di scoraggiare l'imprenditore ad investire utilizzando strumenti che gli consentirebbero di essere molto più competitivo sul mercato;
    la mancanza di una vera sinergia tra pubblico e privato che consentirebbe di avere nell'amministrazione dello stato un alleato e non una controparte nella difficile battaglia per la ripresa economica rappresenta uno dei tanti limiti scontati dall'Italia nella direzione della competitività. La dinamicità delle imprese si scontra contro la lentezza e la farraginosità imposta della selva legislativa e dalla scarsa certezza delle norme che spesso si sovrappongono e si intersecano generando conflitti di competenza e stalli a dir poco incomprensibili agli occhi di un osservatore esterno;
    facilitare l'accesso ai fondi, nell'ottica dell'ottimizzazione della spesa, diventa quindi imperativo;
    partecipare ad un bando riguardante le aziende, o anche le pubbliche amministrazioni, presuppone la predisposizione di un progetto esecutivo «completo di tutti i pareri necessari» e cantierabile nei termini dati dal bando che in genere sono di 30-40 gg. Anche un non addetto ai lavori comprende quanto possa essere difficoltoso essere pronti in un lasso di tempo così breve;
    un progetto è cantierabile quando, oltre a possedere tutte le autorizzazioni, è possibile stimarne il costo esatto;
    in genere, le autorizzazioni-pareri-nulla osta necessari a rendere un progetto di insediamento produttivo cantierabile sono le seguenti (elenco indicativo, ma non esaustivo):
     Concessione edilizia;
     Parere igienico sanitario ASP – autorizzazione allo scarico servizi;
     Parere N.I.P. – ASP;
     Nulla Osta Vigili del Fuoco;
     Nulla osta vincolo idrogeologico (molto spesso presente);
     Nulla osta legge antisismica;
     Nulla osta vincolo paesaggistico (spesso presente);
     Deposito all'ARPA competente della caratterizzazione dei materiali da scavo;
     Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

    e che gli enti coinvolti sono almeno:
     Comune;
     Azienda Sanitaria;
     Genio Civile Regionale;
     ARPA;
     Uffici ex Provinciali;
    e che il loro ottenimento è affidato al team di tecnici progettisti (Ingegnere, Architetto, Geologo) si rende necessario, nel pieno rispetto delle norme vigenti, della tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, snellire e sburocratizzare gli iter per facilitare l'accesso ai fondi;
    Si ritiene opportuna la creazione di un meccanismo che consenta ai tecnici incaricati di poter dialogare con un solo interlocutore che abbia in se tutte le competenze necessarie a superare gli intrecci normativi e di competenze ed il potere di autorizzare con unico provvedimento l'esecuzione di qualsiasi progetto con importo complessivo inferiore a un milione di euro,

impegna il Governo:

   a predisporre quanto necessario per istituire l'ufficio unico per il professionista, con competenza specifica ed esclusiva sui fondi comunitari, che avrà le seguenti attribuzioni:
    a) limitatamente all'ambito delle richieste legate a progetti a valere sui fondi europei, assumerà i poteri di coordinamento di quegli enti delegati a rilasciare pareri e nulla osta e sarà quindi unico interlocutore per il professionista, similarmente all'ufficio unico per le imprese, ed avrà il compito in tempi certi, massimo 15 giorni dall'istanza, di rilasciare i documenti autorizzativi richiesti dai bandi comunitari oltre la concessione edilizia comunale;
    b) sarà tenuto a predisporre una rigida modulistica in base alla quale redigere i progetti in modo da limitare al massimo le interpretazioni circa gli elaborati da produrre o allegare, snellendo così ulteriormente le procedure e potrà dialogare con i professionisti via Web ed autorizzare i progetti con importo complessivo inferiore a 1.000.000,00 di euro proposti a finanziamento in tempi certi.
9/2568-AR/1Moscatt, Albanella, Gullo, D'Arienzo, Palma, Sgambato.


   La Camera,
   premesso che:
    la Commissione industria dei Senato ha approvato un emendamento al «Decreto Competitività» (90/2014), che ha garantito per legge il sistema di essenzialità delle centrali elettriche siciliane sopra i 50 MW. Lo stesso emendamento ha anche disposto la cancellazione della macrozona Sardegna-Sicilia;
    l'intervento del Senato ha causato fortissima preoccupazione in tutto il territorio sardo, che inspiegabilmente non si è visto riconoscere le stesse facilitazioni che evitano il complesso iter necessario per ottenere l'autorizzazione tecnica definitiva al sistema dell'essenzialità;
    detto sistema garantisce, infatti, per legge e a priori l'essenzialità delle centrali siciliane, mentre la stessa viene negata alla Sardegna, unica regione italiana a non aver ancora l'accesso al metano;
    si tratta di un colpo durissimo per tutta la Sardegna, dato che il regime di essenzialità è necessario la sostenibilità del sistema energetico sardo, ed è applicato fino al 2014 a tutte le centrali sarde;
    non è accettabile questa, ennesima, discriminazione a sfavore della Sardegna, esclusa senza motivazioni comprensibili dai vantaggi concessi, invece, alle centrali siciliane,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di intervenire, per quanto di sua competenza, attraverso ulteriori iniziative normative per sanare questo vero e proprio vulnus inferto a tutto il sistema energetico sardo, che necessita del regime di essenzialità sinora concesso, in attesa della completa metanizzazione dell'isola.
9/2568-AR/2Capelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 si prevedono una serie di disposizioni per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria;
    le norme contenute nel presente decreto si riferiscono allo stabilimento dell'ILVA di Taranto in merito al quale la Commissione Europea ha avviato il 26 settembre 2013 una nuova procedura di infrazione, n. 2177/2013 per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale e sanitaria;
    la Commissione evidenzia una serie di circostanze dalle quali risulterebbe evidente la consapevolezza delle autorità italiane delle conseguenze inquinanti della condotta del gestore dello stabilimento tra le quali: la caratterizzazione per cui il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee del sito sono fortemente inquinate; non risultano intraprese azioni di bonifica; lo stesso Ministero della salute in base a delle rilevazioni ha avuto modo di riscontrare il grave livello di inquinamento riconducibile ad un incremento di casi di ricoveri ospedalieri e decessi per malattie oncologiche, cardiovascolari e delle vie respiratorie;
    nell'ultimo anno e mezzo circa, gli interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali relativi all'attività del colosso carbosiderurgico «ILVA» si sono susseguiti con un ritmo talmente incessante da rendere difficoltoso anche per gli osservatori più attenti disporre di un quadro conoscitivo completo, esaustivo ed aggiornato;
    in merito alle preminenti questioni inerenti il risanamento ambientale e la tutela della salute anche la Corte Suprema ha avuto modo di richiamare alcuni principi nell'ambito del ricorso relativo al decreto-legge n. 207 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 24 gennaio 2012. Secondo la Corte, in particolare, «la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute, (articolo 32 della Costituzione), deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (articolo 4, Costituzione), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso»;
    nel richiamare alcuni suoi precedenti, la Corte afferma che «tutti i diritti fondamentali» tutelati dalla Costituzione «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»;
    al riguardo, la Consulta sottolinea che «la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative utili, anche di carattere legislativo, affinché si dia immediata attuazione alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento IPCC e all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla responsabilità ambientale e venga data attuazione, per le parti di rispettiva competenza, all'ODG n. 9/1682-A/12 accolto come raccomandazione della seduta del 24 ottobre 2013.
9/2568-AR/3Labriola, Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 si prevedono una serie di disposizioni per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano di misure e di attività di tutela ambientale e sanitaria;
    le norme contenute nel presente decreto si riferiscono allo stabilimento dell'ILVA di Taranto in merito al quale la Commissione Europea ha avviato il 26 settembre 2013 una nuova procedura di infrazione, n. 2177/2013 per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale e sanitaria;
    la Commissione evidenzia una serie di circostanze dalle quali risulterebbe evidente la consapevolezza delle autorità italiane delle conseguenze inquinanti della condotta del gestore dello stabilimento tra le quali: la caratterizzazione per cui il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee del sito sono fortemente inquinate; non risultano intraprese azioni di bonifica; lo stesso Ministero della salute in base a delle rilevazioni ha avuto modo di riscontrare il grave livello di inquinamento riconducibile ad un incremento di casi di ricoveri ospedalieri e decessi per malattie oncologiche, cardiovascolari e delle vie respiratorie;
    nell'ultimo anno e mezzo circa, gli interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali relativi all'attività del colosso carbosiderurgico «ILVA» si sono susseguiti con un ritmo talmente incessante da rendere difficoltoso anche per gli osservatori più attenti disporre di un quadro conoscitivo completo, esaustivo ed aggiornato;
    in merito alle preminenti questioni inerenti il risanamento ambientale e la tutela della salute anche la Corte Suprema ha avuto modo di richiamare alcuni principi nell'ambito del ricorso relativo al decreto-legge n. 207 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 24 gennaio 2012. Secondo la Corte, in particolare, «la ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute, (articolo 32 della Costituzione), deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (articolo 4, Costituzione), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso»;
    nel richiamare alcuni suoi precedenti, la Corte afferma che «tutti i diritti fondamentali» tutelati dalla Costituzione «si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona»;
    al riguardo, la Consulta sottolinea che «la Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell'ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato – dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo – secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative utili, anche di carattere legislativo, affinché si dia attuazione alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento IPCC e all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla responsabilità ambientale e venga data attuazione, per le parti di rispettiva competenza, all'ODG n. 9/1682-A/12 accolto come raccomandazione della seduta del 24 ottobre 2013.
9/2568-AR/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola, Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 – che reca disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto – con i commi da 5 a 10 interviene in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione del piano di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della Regione Campania;
    per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, nel citato articolo 16 comma 5 si dispone che il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 785 del 2010 per il riordino delle società partecipate della regione Campania, provveda alle necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro;
    il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al Commissario, nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della Regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture;
    per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al citato comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto, il comma 7 ha disposto il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale fino al 27 giugno 2013, termine successivamente prorogato dalla legge di stabilità a tutto il 2013; l'articolo 17, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2014 (c.d. «Salva Roma 3») ha prorogato fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche in considerazione della situazione del trasporto ferroviario regionale campano;
    tali disposizioni sono state adottate per garantire il fondamentale diritto degli utenti alla mobilità e la continuità dei servizi ferroviari nella Regione Campania;
    nel quadro della riorganizzazione del servizio, l'Ente autonomo Volturno (EAV), con atto di fusione del 27 dicembre 2012, ha incorporato le 3 Società esercenti il trasporto ferroviario – società Circumvesuviana, MetroCampania NordEst e Sepsa – partecipate dalla Regione Campania – costituendo la società EAV Srl, esercente il trasporto ferroviario e su gomma nella regione Campania; la medesima società provvede alla realizzazione delle opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria regionale e alla gestione del patrimonio infrastrutturale; l'EAV offre inoltre supporto alla Regione nelle attività di pianificazione, progettazione, programmazione degli investimenti regionali nel campo della mobilità e del trasporto;
   sottolineato che:
    il blocco delle procedure esecutive è un provvedimento anche a tutela dei creditori dell'Ente autonomo Volturno (EAV) che con atto di fusione del 27 dicembre 2012, ha incorporato le 3 Società esercenti il trasporto ferroviario – società Circumvesuviana, MetroCampania NordEst e Sepsa – partecipate dalla Regione Campania – costituendo la società EAV Srl, esercente il trasporto ferroviario e su gomma nella regione Campania; non potendo infatti quest'ultima garantire il pagamento di tutti i debiti scaduti, le azioni esecutive avrebbero – come conseguenza – il pignoramento delle somme necessarie all'attuazione del piano di rientro per un ammontare complessivamente superiore alle disponibilità, con il conseguente, inevitabile blocco del medesimo piano: un pregiudizio degli interessi dei creditori ben più grave – i crediti sarebbero, di fatto, inesigibili – della mera dilazione temporale derivante dal blocco delle procedure esecutive funzionale alla continuità del servizio e della gestione in vista del possibile obiettivo del riequilibrio finanziario;
    il Tribunale di Napoli ha sentenziato la non assoggettabilità a fallimento dell'Ente Autonomo Volturno, in quanto società in house della Regione Campania assimilabile a un ente pubblico;
    anche nel caso in cui la sezione fallimentare cambi orientamento accogliendo un eventuale ricorso per il fallimento dell'Ente, i creditori ne ricaverebbero un danno evidente, atteso che le procedure fallimentari consentono il ristoro dei creditori solo dopo molti anni e in percentuali minime rispetto ai crediti vantati;
    la Corte Costituzionale, con sentenza n. 186 del 2013, si è pronunciata su una fattispecie analoga, valutando con favore la predisposizione di meccanismi diretti proprio all'effettiva soddisfazione dei crediti scaturenti da titoli esecutivi; parimenti, l'approvazione del piano dei pagamenti e il suo effettivo avvio, nelle ultime settimane, fa ritenere che non venga violato nemmeno l'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, stipulata a Roma il 4 novembre 1950, che garantisce il giusto processo anche nella fase di attuazione concreta dei diritti, attesa la garanzia, con il piano di rientro, del soddisfacimento del diritto dei creditori a ottenere quanto di loro spettanza entro termini sicuramente ragionevoli e per intero, a differenza di quanto avverrebbe in caso di fallimento o con altra procedura concorsuale,

impegna il Governo

nell'interesse pubblico, degli utenti Ente Autonomo Volturno del servizio di trasporto della regione Campania e degli stessi creditori dell'EAV, ad introdurre, nell'ambito delle misure necessarie ed urgenti del decreto c.d. «Sbloccacantieri», la proroga del termine del 30 giugno 2014 di blocco delle azioni esecutive nei confronti di Ente Autonomo Volturno Srl almeno fino al 31 marzo 2015, per garantire l'attuazione del piano di rientro elaborato dal Commissario ad acta e approvato dagli organi competenti.
9/2568-AR/4Carloni, Epifani, Tino Iannuzzi, Manfredi, Amendola, Bossa, Capozzolo, Chaouki, Coccia, Famiglietti, Salvatore Piccolo, Sgambato, Valeria Valente, Giorgio Piccolo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito un incentivo ai call center virtuosi, finalizzato ad assicurare la continuità occupazionale dei lavoratori stabilizzati all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013;
    il citato comma 22 prevede per la sua attuazione l'emanazione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della citata normativa;
    tale decreto non è stato ancora emanato e quindi l'incentivo istituito non è ancora operativo;
    il citato comma 22 prevede altresì che il Governo promuova le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    le aziende beneficiarie dell'incentivo versano in uno stato di difficoltà, come emerso anche dall'indagine conoscitiva sul settore in corso presso la XI Commissione della Camera dei deputati;
    la Commissione Bilancio del Senato non ha posto parere ostativo ad una proposta di modifica del comma 22 che disponeva che la procedura di notifica UE venga espletata successivamente all'emanazione del decreto ministeriale,

impegna il Governo:

  ad emanare senza indugio il decreto ministeriale previsto all'articolo 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di rendere immediatamente operativo l'incentivo istituito nel medesimo comma;
  a promuovere, successivamente all'emanazione del sopra citato decreto, le procedure, previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9/2568-AR/5Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    il programma di semplificazione a favore delle imprese impone grande attenzione per individuare soluzioni adeguate alle nuove tecnologie e coerente con gli strumenti già adottati dalla Pubblica Amministrazione; in tale contesto rientrano anche misure di semplificazione e di riduzione dei costi concernenti l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società di persone e delle relative modificazioni;
    la normativa stabilisce che tali atti sono esclusivamente oggetto di intervento notarile mentre sarebbe opportuno prevedere che, oltre che nelle forme stabilite dalla legge vigente, l'iscrizione possa avvenire nel Registro delle imprese per atto firmato digitalmente; l'autenticazione della firma verrebbe effettuata, in tal caso, dal Conservatore del Registro delle imprese;
    l'introduzione di questa nuova e semplice modalità informatica comporta il superamento dell'esclusività della forma dell'atto pubblico o della sottoscrizione autenticata, offrendo alle società la possibilità di ridurre in modo significativo i costi e di accelerare i tempi utilizzando modalità telematiche semplificate;
    la riduzione dei costi sarebbe significativa passando da circa 1000 euro a 90 euro per il diritto di segreteria per il deposito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di norme che prevedano che l'atto costitutivo di cui all'articolo 2296 del codice civile e le modificazioni del medesimo di cui all'articolo 2300 del codice civile, sottoscritti con firma digitale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 82 del 2005 da parte dei soci della società, possano essere validamente iscritti nel Registro delle imprese e che, in tale caso, l'autenticazione delle firme sia effettuata dal Conservatore del Registro delle Imprese con modalità telematica.
9/2568-AR/6Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 201/2011 ha ridotto la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante, in un quadro di adeguamento alle disposizioni comunitarie finalizzate alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, portandola da 2.500 a 999.99 euro;
    successivamente, con il decreto-legge n. 16/2012, è stata introdotta una deroga alla suddetta soglia massima, prevedendo che gli operatori del settore del commercio al minuto e le agenzie di viaggi e turismo possano procedere alla vendita per contanti di beni e servizi fino alla soglia massima di 15.000 euro laddove gli acquirenti siano persone fisiche che non abbiano né cittadinanza italiana, né quella di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che, inoltre, non risiedano nel territorio dello Stato italiano;
    per fruire della deroga, l'operatore deve inoltrare preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate, segnalando il conto che, quale cedente del bene o prestatore di servizio, intende utilizzare e deve avere altresì cura, all'atto della vendita, di ottenere fotocopia del passaporto del cliente e la sua «autocertificazione» attestante che non possieda né la cittadinanza italiana, né quella di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che, ancora, non risieda nel territorio dello Stato italiano;
    entro il primo giorno feriale successivo a quella della vendita per contanti in deroga, l'operatore dovrà procedere al versamento del denaro contante incassato sul conto segnalato all'Agenzia delle entrate, consegnando all'operatore finanziario copia della comunicazione inoltrata all'Agenzia medesima;
    in sede di esame da parte della Camera, è stato soppresso l'articolo 7-sexies, introdotto dal Senato, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2014, articolo che recava nuove disposizioni in materia di limiti per il trasferimento di denaro contante, stabilendo che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto e delle agenzie di viaggi e turismo da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante fosse quello vigente nello Stato di residenza dell'acquirente,

impegna il Governo

a procedere alla valutazione di ogni possibile semplificazione normativa e procedurale delle disposizioni richiamate in premessa, nonché ad una valutazione comparativa delle disposizioni adottate dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in materia di soglie massime di utilizzo del denaro contante al fine di promuovere opportune iniziative di maggiore coordinamento normativo utili tanto alla fluidità delle transazioni commerciali tra operatori residenti e turisti extra-comunitari e comunitari, quanto all'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dell'evasione fiscale.
9/2568-AR/7Taranto, Causi, Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852 del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, prevede per gli Operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale la tenuta delle registrazioni riguardanti in particolare:
     la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali;
     i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
     l'insorgenza di malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale;
     i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
     tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale;
    il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, prevede, tra l'altro, l'obbligo di trasmissione alle strutture di macellazione delle informazioni sulla catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati;
    il decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, reca attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
    il decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, reca attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, prevede, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica, la figura del Veterinario privato riconosciuto dall'Autorità competente;
    il decreto legislativo n. 117 del 27 maggio 2005, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, che all'articolo 3 prevede che gli Operatori del settore alimentare e gli Allevatori possano avvalersi dell'assistenza tecnica di un Veterinario aziendale per lo svolgimento degli obblighi a loro carico;
    il sistema di consulenza aziendale previsto dal Regolamento UE 1306/2013 prevede interventi in ambito zootecnico, in particolare il benessere animale e la biodiversità animale, nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche,

impegna il Governo:

   a prevedere che nella Consulenza Aziendale in Agricoltura gli interventi di natura zootecnica e apistica siano svolti dal Veterinario Aziendale libero professionista e che svolga i compiti di:
    a) fornire all'operatore del settore alimentare assistenza, servizi professionali, informazioni e formazione nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, in collegamento con le autorità sanitarie e l'istituto zooprofilattico, affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire:
     la corretta gestione sanitaria e le buone condizioni igieniche dell'azienda;
     il welfare o corretta gestione degli animali;
     la corretta valutazione e gestione degli alimenti zootecnici per le competenze di area Igienico sanitaria;
    b) concorrere al completamento del sistema della rete di epidemiosorveglianza secondo le modalità che saranno stabilite dalle Autorità competenti;
    c) offrire assistenza, per quanto di propria competenza, nel miglioramento del requisiti di qualità e corretta gestione delle aziende e nella tenuta delle registrazioni obbligatorie e nei rapporti con i servizi veterinari;
    d) offrire assistenza per concorrere al soddisfacimento, in ogni ambito di competenza, dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) attinenti alla sfera della salute e della corretta gestione degli animali, posti in capo agli agricoltori dalle disposizioni vigenti in materia di «condizionalità» ai sensi della Politica Comunitaria Agricola (PAC) e dei Piani di Sviluppo Rurale.
9/2568-AR/8Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    in un contesto di forte internazionalizzazione del mercati, non ultimo quello dei prodotti agricoli e vivaistici, la cooperazione tra le imprese agricole italiane operanti nell'ambito della stessa filiera di produzione costituisce lo strumento principale attraverso il quale esse possano risultare competitive;
    i processi di innovazione logistica e di produzione che caratterizza, in particolar modo, il settore del vivaismo devono essere supportati ed incentivati dalla legislazione e regolamentazione nazionale, in special modo in materia fiscale;
    sempre più vanno affermandosi nel predetto settore sistemi di produzione «a rete» nell'ambito dei quali diversi soggetti imprenditoriali agricoli cooperano tra loro al fine di commercializzare un determinato prodotto con tecniche e modalità di distribuzione competitive, anche in mercati esteri;
    in tal senso la cosiddetta «soccida verde», prevista dall'articolo 33, comma 2 bis, del T.U.I.R. e in base alla quale sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi, ha rappresentato un primo passo verso il riconoscimento e l'incentivazione di tali forme di collaborazione fra imprenditori agricoli;
    si rende necessario, dunque, incentivare sistemi di produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, nell'ambito del quali i piccoli imprenditori agricoli possano vendere, a condizioni fiscali competitive, le proprie partite ad altri imprenditori che, per struttura e dimensioni, hanno materialmente accesso ai mercati internazionali e alla relativa domanda ivi presente;
    una soluzione di grande impatto su tali dinamiche economiche e distributive potrebbe essere costituita da una modifica dell'articolo 33 del T.U.I.R. per la quale nell'attività soggetta a reddito agrario rientri anche quella connessa alla commercializzazione, ad opera di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, In misura non superiore ad un quinto del valore della loro produzione totale, da altri imprenditori agricoli;
    in questo senso, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 81 del 2014 avrebbe potuto rappresentare lo strumento più adatto per rendere, in tempi rapidi, economicamente più convenienti tali sistemi di produzione e distribuzione di prodotti agricoli, e dunque più appetibili per quei soggetti imprenditoriali che dovrebbero acquistare determinati prodotti dalle piccole e piccolissime imprese agricole operanti sul territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare future iniziative normative, per quanto di propria competenza, volte a modificare il quadro normativo vigente, prevedendo che rientrino nei cosiddetti redditi agrari anche le attività connesse alla commercializzazione, ad opera di imprenditori agricoli, di prodotti acquistati, in misura non superiore ad un quinto del valore della loro produzione totale, da altri imprenditori agricoli.
9/2568-AR/9Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, è stato emanato il Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
    il citato comma 4-quater, del decreto legge n. 78/2010, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 112/2008, ha autorizzato il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988), volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle PMI (piccole e medie imprese), in base ai principi e criteri direttivi indicati dallo stesso comma e nel rispetto dei criteri generali dettati dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge n. 59 del 1997;
    i principi e criteri direttivi indicati dal comma 4-quater prevedono:
     a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
     b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
     c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008;
     d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);
     e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;
     f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti;
    il comma 4-quinquies dell'articolo 49 del decreto-legge n. 78/2010 dispone che i regolamenti autorizzati dal comma 4-quater entrano in vigore il 15o giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi, in merito al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, il 7 ottobre 2011, fatta eccezione per determinate attività di cui all'Allegato I del Regolamento, per le quali si applicano per la prima volta le nuove norme previste dai regolamenti in oggetto;
    lo stesso comma prevede che, con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti;
    la nuova disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, sulla base del principio di proporzionalità al rischio, coniuga semplificazione e riduzione degli oneri burocratici, riduzione e certezza dei tempi con un'elevata tutela della pubblica incolumità. Con le nuove disposizioni disposte da tale decreto si è previsto un risparmio per gli interessati di circa 650 milioni di euro all'anno, pari al 46 per cento dei costi amministrativi gravanti complessivamente sulle PMI;
    in attuazione del principio di proporzionalità, il decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie (A, B e C) elencate nell'allegato I e assoggetta a una disciplina differenziata, in ragione delle categorie individuate, sia gli adempimenti connessi alla valutazione dei progetti che le modalità di effettuazione dei controlli di prevenzione incendi;
    in tal senso, le attività che non provocano rischi significativi sono inserite nelle categorie A e B dell'allegato I ed assume una valenza centrale e conclusiva il rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA. Per le attività con rischio medio (categoria B) rimane il parere di conformità ma, come per quelle poco pericolose, i controlli sono anche a campione. Per le attività più complesse e rischiose (categoria C), oltre al parere di conformità, rimangono verifiche, controlli e sopralluoghi obbligatori;
    le norme disposte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, riguardano per la prima volta anche determinate attività appartenenti al settore agricolo ed agroalimentare, in precedenza non previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 recante «Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco»;
    in particolare, con il nuovo regolamento del 2011, ai sensi del relativo Allegato I, numero 12, sono assoggettate alla disciplina sulla prevenzione incendi, le attività di deposito e/o le rivendite di liquidi infiammabili c/o di combustibili e/o di oli lubrificanti diatermici, di qualsiasi derivazione, per capacità geometrica complessiva superiore a 1 metro cubo;
    come sopra citato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, per tali attività per le quali si applicano per la prima le nuove norme, le stesse norme si applicano in tempi posticipati. In particolare, a norma dell'articolo 38 commi 1 e 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, è stato previsto che gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.»;
    pertanto, alla luce di quanto in precedenza esposto, per le attività di cui al punto 12 dell'Allegato I di cui ci si occupa, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011 decorrere dal 15 ottobre 2014;
    su specifico quesito posto alle competenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da alcune associazioni rappresentative degli operatori che gestiscono frantoi oleari per la produzione di olio di oliva, in particolare dalla Segreteria Nazionale dell'AIFO - Associazione Italiana Frantoiani Oleari, con cui si domandava se un deposito di olio di oliva posseduto da un'azienda agricola che svolgeva attività di frantoio dovesse essere ricompresa tra le attività di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, gli uffici interpellati hanno risposto in modo affermativo e che pertanto tali depositi sono sottoposti alla disciplina sul rischio incendi;
    gli operatori oleari del settore primario avrebbero opposto che gli oli in questione non dovrebbero essere riconducibili a quelli di cui al numero 12 del predetto Allegato 1, trattandosi di oli vegetali qualificati come «alimenti» e non come oli minerali;
    pur nelle differenti modalità di interpretazione delle tematica, sembrerebbe rimasta ferma l'applicazione disposta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per cui anche i depositi di oli di oliva e di oli vegetali destinati all'alimentazione umana sono contemplati tra le attività disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, con evidenti complicazioni e problematiche aggiuntive per gli agricoltori che svolgono anche la molitura delle olive,

impegna il Governo

a valutare la necessità di prevedere modalità di applicazione della disciplina recata dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/2011, possibilmente con una decorrenza prorogata al 1o gennaio 2015, appositamente commisurate alle attività dei frantoiani oleari con specifiche semplificazioni e snellimenti, anche dal punto di vista degli oneri, per gli operatori che producono gli oli di oliva e più in generale gli oli vegetali destinati all'alimentazione umana, se del caso anche prevedendo specifiche linee guida da elaborare nell'ambito di una sede di confronto tra le associazioni di categoria allo scopo interessate, segnatamente le associazioni dei Fantoiani oleari, e la competente amministrazione centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
9/2568-AR/10Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Palma, Prina, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 5, lettera b-bis), del decreto legge in commento elenca i princìpi di classificazione dei rifiuti e le modalità per stabilire se un rifiuto è pericoloso o non pericoloso. In particolare la norma modifica il D.Lgs 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente) inserendo una parte relativa alla «Classificazione dei rifiuti» nell'Allegato D, alla Parte Quarta, recante l'elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000;
    i princìpi riguardanti la classificazione dei rifiuti dispongono che:
     la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2000/532/CE;
     il rifiuto classificato con codice CER pericoloso «assoluto» è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione; tuttavia, le proprietà di pericolo, possedute dal rifiuto, devono essere determinate, al fine di procedere alla sua gestione;
     il rifiuto classificato con codice CER non pericoloso «assoluto», è non pericoloso, senza ulteriore specificazione;
     il rifiuto classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, al fine di stabilirne la pericolosità o meno, richiede la determinazione delle proprietà di pericolo possedute, attraverso lo svolgimento di una serie di indagini;
    infine la norma introduce il principio di precauzione: nel caso in cui, a seguito delle rilevazioni delle analisi chimiche, non siano noti i composti specifici del rifiuto, è necessario fare riferimento ai composti peggiori e quindi il rifiuto si classifica come pericoloso; la classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione, quindi l'applicazione del principio di precauzione è a carico del produttore del rifiuto e non delle aziende di servizi ambientali;
    da svariati anni sono in corso confronti tecnici con gli operatori del settore per trovare soluzioni innovative in materia di classificazione dei rifiuti che tengano conto delle indicazioni formulate a livello europeo e delle ricadute operative e finanziarie sulle imprese di servizi ambientali,

impegna il Governo

nell'ambito di un chiarimento con i soggetti e le categorie interessate e al fine di rendere le nuove norme sulla classificazione dei rifiuti pienamente operative, ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento una circolare esplicativa sulle modalità applicative della «Classificazione dei rifiuti» introdotta dall'articolo 13, comma 5, lettera b-bis).
9/2568-AR/11Bratti, Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il ritardo nella ripresa economica merita il massimo impegno per la definizione di una strategia complessiva dell'azione di Governo che, in coerenza con i primi provvedimenti adottati e con le finalità del presente provvedimento, metta in condizione le imprese di superare la fase recessiva, salvaguardando il sistema produttivo e occupazionale del Paese;
    in tale ottica, va considerata la situazione dei giovani imprenditori che realizzano i loro investimenti con l'aiuto di INVITALIA Spa, usufruendo del contributo in conto impianti (a fondo perduto senza obbligo di restituzione), del mutuo a tasso agevolato (erogato non da una banca, ma direttamente da INVITALIA) e del contributo in conto gestione a sostegno delle spese di funzionamento;
    il mutuo agevolato erogato da INVITALIA, ha una durata massima di sette anni, compresi due di pre-ammortamento nei quali si pagano solo gli interessi. Un periodo così breve concesso per restituire il prestito, richiede la realizzazione dell'investimento in tempi brevi, l'immediato successo dell'iniziativa imprenditoriale che deve registrare, fin da subito, fatturati importanti e avere utili sufficienti a rimborsare rate pesanti (anche di 12.000 - 15.000 euro al mese);
    purtroppo, data la particolare congiuntura, non tutte le imprese riescono in così poco tempo ad affermarsi sul mercato. Molte hanno bisogno di più tempo per avviare e consolidare l'attività e molte altre, addirittura, falliscono nei primi anni di vita o, addirittura, ancor prima di avviare la produzione;
    INVITALIA conoscendo benissimo il fenomeno e con l'intento di venire incontro alle esigenze delle imprese, nel 2007, ai sensi dell'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2004, n. 244, in virtù di una legge dello Stato, ha consentito agli imprenditori che avevano contratto mutui fino al dicembre del 2004 di rinegoziare il prestito allungando i tempi di rientro da 7 a 15 anni e, successivamente, con l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tale facoltà di rinegoziazione è stata estesa a quelli contratti entro il dicembre 2008;
    con il protrarsi della crisi più grave dal dopoguerra, tale opportunità appare ancor più necessaria per tutte le iniziative avviate dopo il 2008 alle quali, a tutt'oggi, è stata invece preclusa a seguito della mancata emanazione di provvedimenti normativi analoghi a quelli citati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sin dai prossimi provvedimenti di carattere finanziario e di sostegno delle iniziative economiche e imprenditoriali, provvedimenti normativi, in analogia a quelli citati in premessa, che consentano, alle medesime condizioni, la rinegoziazione dei mutui contratti con INVITALIA.
9/2568-AR/12Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    il ritardo nella ripresa economica merita il massimo impegno per la definizione di una strategia complessiva dell'azione di Governo che, in coerenza con i primi provvedimenti adottati e con le finalità del presente provvedimento, metta in condizione le imprese di superare la fase recessiva, salvaguardando il sistema produttivo e occupazionale del Paese;
    in tale ottica, va considerata la situazione dei giovani imprenditori che realizzano i loro investimenti con l'aiuto di INVITALIA Spa, usufruendo del contributo in conto impianti (a fondo perduto senza obbligo di restituzione), del mutuo a tasso agevolato (erogato non da una banca, ma direttamente da INVITALIA) e del contributo in conto gestione a sostegno delle spese di funzionamento;
    il mutuo agevolato erogato da INVITALIA, ha una durata massima di sette anni, compresi due di pre-ammortamento nei quali si pagano solo gli interessi. Un periodo così breve concesso per restituire il prestito, richiede la realizzazione dell'investimento in tempi brevi, l'immediato successo dell'iniziativa imprenditoriale che deve registrare, fin da subito, fatturati importanti e avere utili sufficienti a rimborsare rate pesanti (anche di 12.000 - 15.000 euro al mese);
    purtroppo, data la particolare congiuntura, non tutte le imprese riescono in così poco tempo ad affermarsi sul mercato. Molte hanno bisogno di più tempo per avviare e consolidare l'attività e molte altre, addirittura, falliscono nei primi anni di vita o, addirittura, ancor prima di avviare la produzione;
    INVITALIA conoscendo benissimo il fenomeno e con l'intento di venire incontro alle esigenze delle imprese, nel 2007, ai sensi dell'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2004, n. 244, in virtù di una legge dello Stato, ha consentito agli imprenditori che avevano contratto mutui fino al dicembre del 2004 di rinegoziare il prestito allungando i tempi di rientro da 7 a 15 anni e, successivamente, con l'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tale facoltà di rinegoziazione è stata estesa a quelli contratti entro il dicembre 2008;
    con il protrarsi della crisi più grave dal dopoguerra, tale opportunità appare ancor più necessaria per tutte le iniziative avviate dopo il 2008 alle quali, a tutt'oggi, è stata invece preclusa a seguito della mancata emanazione di provvedimenti normativi analoghi a quelli citati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di adottare, sin dai prossimi provvedimenti di carattere finanziario e di sostegno delle iniziative economiche e imprenditoriali, provvedimenti normativi, che consentano la rinegoziazione dei mutui contratti con INVITALIA in favore dei giovani imprenditori.
9/2568-AR/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di Stabilità 2014») ha modificato la normativa in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, sostituendo il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB); la disposizione, nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2013, demandava al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di regolare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Il CICR, in attuazione di questa norma, aveva provveduto a disciplinare la materia stabilendo, con una delibera del febbraio del 2000, che nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e che in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal Codice Civile;
    la modifica di cui alla legge di Stabilità 2014 ha richiesto al CICR di prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»; il comma 2 dell'articolo 120 del TUB così come novellato risulta però di difficile interpretazione e inoltre non prevede una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria. Le criticità sulla concreta applicabilità della capitalizzazione degli interessi, dovute al tenore letterale del citato comma, hanno infatti impedito al CICR di emanare la delibera prevista dalla stessa norma;
    nel tentativo di risolvere tali problemi interpretativi, l'articolo 31 del decreto trasmesso al Senato agiva nuovamente sul comma 2 dell'articolo 120 del TUB, prevedendo che il CICR stabilisse modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. L'articolo 31, a tutela della figura del debitore vietava la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma consentiva quella annuale, correggendo così le distorsioni che si riscontrano in un mercato del credito in cui non è lecito il calcolo dell'interesse composto; confermava poi la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia nel caso di addebito sia nel caso di accredito, indicando che il conteggio dovesse avvenire a fine anno e confermava che fino all'entrata in vigore della nuova delibera del CICR rimanesse valida la precedente delibera del 2000. L'articolo 31 conferiva coerenza ad una disciplina non chiara, che alimentava incertezza e conseguenti distorsioni nei rapporti di debito e credito, e allineava la normativa alle regole che disciplinano la materia nei principali paesi europei. L'articolo in questione è stato però soppresso nel corso dell'esame al Senato,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da allineare l'Italia alle prassi internazionali, correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa e aumentare la trasparenza dei tassi per i clienti, prevedendo che la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) non possa avvenire con periodicità inferiore all'anno.
9/2568-AR/13Giampaolo Galli, Fassina, Gutgeld, Dell'Aringa, Misiani, Taranto.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – legge di Stabilità 2014») ha modificato la normativa in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, sostituendo il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB); la disposizione, nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2013, demandava al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di regolare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». Il CICR, in attuazione di questa norma, aveva provveduto a disciplinare la materia stabilendo, con una delibera del febbraio del 2000, che nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori sia creditori e che in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dal Codice Civile;
    la modifica di cui alla legge di Stabilità 2014 ha richiesto al CICR di prevedere che «gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»; il comma 2 dell'articolo 120 del TUB così come novellato risulta però di difficile interpretazione e inoltre non prevede una propria disposizione di entrata in vigore, né una specifica disciplina transitoria. Le criticità sulla concreta applicabilità della capitalizzazione degli interessi, dovute al tenore letterale del citato comma, hanno infatti impedito al CICR di emanare la delibera prevista dalla stessa norma;
    nel tentativo di risolvere tali problemi interpretativi, l'articolo 31 del decreto trasmesso al Senato agiva nuovamente sul comma 2 dell'articolo 120 del TUB, prevedendo che il CICR stabilisse modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari. L'articolo 31, a tutela della figura del debitore vietava la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma consentiva quella annuale, correggendo così le distorsioni che si riscontrano in un mercato del credito in cui non è lecito il calcolo dell'interesse composto; confermava poi la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia nel caso di addebito sia nel caso di accredito, indicando che il conteggio dovesse avvenire a fine anno e confermava che fino all'entrata in vigore della nuova delibera del CICR rimanesse valida la precedente delibera del 2000. L'articolo 31 conferiva coerenza ad una disciplina non chiara, che alimentava incertezza e conseguenti distorsioni nei rapporti di debito e credito, e allineava la normativa alle regole che disciplinano la materia nei principali paesi europei. L'articolo in questione è stato però soppresso nel corso dell'esame al Senato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi, in modo tale da allineare l'Italia alle prassi internazionali, correggere le incertezze operative e i vuoti di disciplina dovuti alla vigente normativa e aumentare la trasparenza dei tassi per i clienti, prevedendo che la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente o in conto di pagamento (nei limitati casi ammessi dal CICR) non possa avvenire con periodicità inferiore all'anno.
9/2568-AR/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Giampaolo Galli, Fassina, Gutgeld, Dell'Aringa, Misiani, Taranto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, rubricato Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare disciplina, ai commi 1 e 2, i controlli ispettivi «nei confronti delle imprese agricole», affinché gli stessi siano effettuati in modo coordinato e senza duplicazioni e sovrapposizioni, nel contempo garantendo il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale; mentre, ai commi 3 e 4, riferendosi alle «violazioni delle norme in materia agroalimentare», introduce l'istituto della previa diffida per quelle violazioni per le quali è prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria;
    sebbene i primi due commi si riferiscano alle sole «imprese agricole», le successive disposizioni in materia di diffida, di cui ai commi 3 e 4, sono relative al complesso delle violazioni in materia agroalimentare, senza fare alcuna distinzione rispetto ai profili soggettivi dell'impresa che commette le predette violazioni;
    pertanto le nuove disposizioni in materia di diffida, che rappresentano uno strumento utile di semplificazione, al fine di migliorare i rapporti tra imprese e amministrazioni deputate al controllo, sono applicabili a tutte le tipologie di imprese, ivi comprese le imprese di panificazione, da intendersi quali aziende che producono e/o commercializzano pane e prodotti da forno, per quanto attiene alle violazioni in materia agroalimentare disciplinate dalle richiamate disposizioni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, in sede attuativa, al fine di confermare la portata generale delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, a tal fine chiarendo che le previsioni normative ivi contemplate sono applicabili a tutte le imprese per le violazioni in materia agroalimentare ivi richiamate, comprese quindi le imprese di panificazione, intese quali aziende che producono e/o commercializzano pane e prodotti da forno.
9/2568-AR/14Misiani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 24 del provvedimento in esame contiene disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo;
    la grave crisi economica che ha colpito il nostro Paese sta incidendo fortemente sulle famiglie italiane che da un lato riducono i consumi di luce e dall'altro sono impossibilitate a pagare le bollette;
    attualmente è attivo il cosiddetto «bonus sociale» ovvero un regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica. Tale compensazione si realizza sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica;
    accedono al bonus sociale per disagio economico tutti 1 clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, che abbiano un ISEF, inferiore o uguale a 7.500 euro. Per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico la soglia ISEE è innalzata a 20.000 euro. Il bonus è valido per dodici mesi e ne può essere richiesto il rinnovo se permangono le condizioni di disagio economico;
    in considerazione del perdurare della crisi, della riduzione e delle difficoltà economiche delle famiglie, è opportuno innalzare la soglia ISEE per l'accesso all'agevolazione da parte dei clienti domestici;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di elevare a 10.000 euro la soglia ISEE per l'accesso all'agevolazione forniture di energia elettrica per le famiglie che si trovano in stato di disagio sociale.
9/2568-AR/15Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione trae origine dall'esigenza di far fronte, tra l'altro, alle emergenze legate alla tutela ambientale e alle necessità del settore agricolo, in un quadro più generale di ripresa economica e rilancio della competitività del Paese;
    in tal senso sono da apprezzare le modifiche migliorative delle disposizioni atte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «terra dei fuochi» al fine di ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura;
    allo stesso tempo è importante che si sia stabilita un'interconnessione diretta al Sistri da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano;
    pur comprendendo, conseguentemente, le ottime ragioni che hanno portato a tali attenzioni, è altrettanto innegabile che gli affari della criminalità legati ad una gestione illecita dei rifiuti si sono allargati ulteriormente investendo molte altre Regioni d'Italia;
    da alcuni mesi, ad esempio, è in corso un'indagine portata avanti dal comando provinciale di Foggia, il Nucleo operativo ecologico (Noe) e la direzione investigativa antimafia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, su un'organizzazione criminale responsabile di un traffico illecito di rifiuti;
    ormai è accertato che tale organizzazione criminale prendeva i rifiuti di numerose zone della Campania e li riversava, illecitamente, in provincia di Foggia (nella Capitanata) e in quella di Barletta-Andria-Trani (Bat), nonché nei territori di Benevento e di Potenza;
    negli scavi in discarica e nei terreni limitrofi, effettuati dai carabinieri del NOE insieme ai tecnici dell'ARPA, è emersa una drammatica realtà: la presenza di enormi quantità di rifiuti sotterrati in passato nelle contrade Pozzovivo e San Vincenzo, a Mola, e Martucci, tra Mola e Conversano; tra questi rifiuti, così come riportato dagli organi di stampa sono stati rinvenuti: amianto, plastiche, lamiere d'auto, resti di medicinali, carcasse di animali, materiali elettrici ed elettronici, rifiuti cimiteriali e scarti industriali;
    tra gli arrestati compare una persona che figurava nella lista, consegnata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, da parte del pentito della camorra, Carmine Schiavone, a dimostrazione di una oggettiva continuità nell'azione criminale che dal territorio della Campania si sarebbe sviluppata in altre aree del meridione;
    inoltre, da quanto si è appreso dalle indagini, grazie ad alcuni agricoltori compiacenti i rifiuti, erano scaricati e, in seguito bruciati, anche in terreni della Capitanata, di Potenza e di Benevento, riproponendo rischi simili a quelli che hanno così dolorosamente investito le popolazioni della cosiddetta «terra dei fuochi»;
    va ricordato, a questo proposito che nella stessa relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella XVI legislatura, si evidenziava che «la Puglia, in virtù della vocazione prevalentemente agricola della sua economia, subisce i maggiori impatti ambientali a seguito degli illeciti connessi all'abbandono e allo sversamento illegale di rifiuti nelle aree agricole»;
    da quanto premesso, appare con estrema evidenza, come la questione dei rifiuti sia una emergenza nazionale di assoluta priorità che investe la salute dei cittadini e, come dimostrato in molti casi, le stesse produzioni agricole che si riversano sulle tavole dei cittadini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di estendere, attraverso un'ulteriore revisione del quadro normativo, un attento monitoraggio sull'intero territorio nazionale a partire dalle aeree, come quelle sopra descritte, in cui i pericoli di inquinamento e di possibile conseguenze negative per la salute pubblica sono già in parte sanciti, al fine di apportare le opportune contromisure a difesa delle popolazioni locali e al fine di prevenire e colpire tutte le situazioni di illegalità;
   a valutare la possibilità di affrontare la questione dei rifiuti, e in particolare delle discariche abusive, come emergenza nazionale di carattere ambientale, sanitario e sociale;
   a prevedere l'opportunità di estendere, in maniera determinata e sin da subito, l'interconnessione diretta al SISTRI da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, in tutte le aree del Paese, dove le indagini in corso hanno ampiamente dimostrato l'esistenza di attività illecite.
9/2568-AR/16Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in conversione trae origine dall'esigenza di far fronte, tra l'altro, alle emergenze legate alla tutela ambientale e alle necessità del settore agricolo, in un quadro più generale di ripresa economica e rilancio della competitività del Paese;
    in tal senso sono da apprezzare le modifiche migliorative delle disposizioni atte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti tossici, denominato «terra dei fuochi» al fine di ridefinire i termini delle indagini dirette sui terreni destinati all'agricoltura;
    allo stesso tempo è importante che si sia stabilita un'interconnessione diretta al Sistri da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano;
    pur comprendendo, conseguentemente, le ottime ragioni che hanno portato a tali attenzioni, è altrettanto innegabile che gli affari della criminalità legati ad una gestione illecita dei rifiuti si sono allargati ulteriormente investendo molte altre Regioni d'Italia;
    da alcuni mesi, ad esempio, è in corso un'indagine portata avanti dal comando provinciale di Foggia, il Nucleo operativo ecologico (Noe) e la direzione investigativa antimafia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Bari, su un'organizzazione criminale responsabile di un traffico illecito di rifiuti;
    ormai è accertato che tale organizzazione criminale prendeva i rifiuti di numerose zone della Campania e li riversava, illecitamente, in provincia di Foggia (nella Capitanata) e in quella di Barletta-Andria-Trani (Bat), nonché nei territori di Benevento e di Potenza;
    negli scavi in discarica e nei terreni limitrofi, effettuati dai carabinieri del NOE insieme ai tecnici dell'ARPA, è emersa una drammatica realtà: la presenza di enormi quantità di rifiuti sotterrati in passato nelle contrade Pozzovivo e San Vincenzo, a Mola, e Martucci, tra Mola e Conversano; tra questi rifiuti, così come riportato dagli organi di stampa sono stati rinvenuti: amianto, plastiche, lamiere d'auto, resti di medicinali, carcasse di animali, materiali elettrici ed elettronici, rifiuti cimiteriali e scarti industriali;
    tra gli arrestati compare una persona che figurava nella lista, consegnata alla Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, da parte del pentito della camorra, Carmine Schiavone, a dimostrazione di una oggettiva continuità nell'azione criminale che dal territorio della Campania si sarebbe sviluppata in altre aree del meridione;
    inoltre, da quanto si è appreso dalle indagini, grazie ad alcuni agricoltori compiacenti i rifiuti, erano scaricati e, in seguito bruciati, anche in terreni della Capitanata, di Potenza e di Benevento, riproponendo rischi simili a quelli che hanno così dolorosamente investito le popolazioni della cosiddetta «terra dei fuochi»;
    va ricordato, a questo proposito che nella stessa relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nella XVI legislatura, si evidenziava che «la Puglia, in virtù della vocazione prevalentemente agricola della sua economia, subisce i maggiori impatti ambientali a seguito degli illeciti connessi all'abbandono e allo sversamento illegale di rifiuti nelle aree agricole»;
    da quanto premesso, appare con estrema evidenza, come la questione dei rifiuti sia una emergenza nazionale di assoluta priorità che investe la salute dei cittadini e, come dimostrato in molti casi, le stesse produzioni agricole che si riversano sulle tavole dei cittadini,

impegna il Governo

a procedere ad una rapida attuazione del comma 6-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 136 del 2013 in materia di interconnessione al Sistri da parte del Corpo forestale dello Stato, al fine di contrastare le attività illecite nella gestione dei rifiuti, in tutte le aree del Paese, dove le indagini in corso hanno ampiamente dimostrato l'esistenza di attività illecite.
9/2568-AR/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    la Sardegna è l'unica regione d'Italia senza metano e, nonostante l'alta produzione di energia, i Sardi pagano bollette oltre la media nazionale;
    secondo il Rapporto Terna spa (fine 2012) in Sardegna ci sono 18 impianti idroelettrici (potenza efficiente lorda MW 466,7; producibilità media annua GWh 699); 44 impianti termoelettrici (potenza efficiente lorda MW 2.822,5); 47 impianti eolici (potenza efficiente lorda MW 988,6); 22.287 impianti fotovoltaici (potenza efficiente lorda MW 558,2). L'energia richiesta in Sardegna è pari a GWh 10.998,8; l'energia prodotta in più rispetto alla richiesta è di GWh 2.348 (+ 21,3 per cento). L'Isola esporta energia verso la Penisola per GWh 1.632,5; verso l'Estero (soprattutto In Corsica) per Gwh 715,6. Secondo Terna s.p.a., l'esportazione complessiva di energia per il 2013 è stata pari a GWh 4.000 per l'anno 2013; la perdita complessiva della rete è di MWh 600;
    relativamente all'energia prodotta In Sardegna (dati Terna), per il 78 per cento è termoelettrica, per l'11 per cento eolica, per il 5 per cento bioenergie, per un altro 5 per cento fotovoltaico, per l'1 per cento idroelettrico;
    in Sardegna si produce un grande quantitativo di energia, che per la maggior parte viene venduta altrove, in particolare nel Centrosud Italia, mentre l'80 per cento del fabbisogno interno sardo continua ad essere soddisfatto da fonti fossili;
    dall'analisi del sistema isolano (Fonte Assessorato regionale all'industria) è emersa una scarsa competitività del mercato elettrico regionale, che determina condizioni di prezzo di fornitura da parte degli operatori non concorrenziali a livello nazionale. Ancora secondo l'Assessorato all'industria, in assenza del metano il fabbisogno di energia termica sardo è garantito dall'utilizzo del GPL, che ha però un costo energetico quattro volte superiore al metano e in Sardegna si aggira intorno a 0,17 euro, mentre il prezzo del metano in Italia è pari a 0,06 euro a kwh. Le famiglie e le imprese sarde, quindi, «hanno un costo per i servizi nel settore energetico primario superiore di circa il 67 per cento rispetto alla media nazionale»;
    dal 2012, con la centrale elettrica di Ottana Energia, la Sardegna centrale è entrata nel cosiddetto regime di essenzialità e fornisce energia a Terna a tariffe fuori mercato e governate dall'Authority per l'energia ed evita ripercussioni per la Centrale e i suoi lavoratori rispetto alle continue fluttuazioni del mercato energetico internazionale. Nel 2013 c’è stata la proroga del regime ed è indispensabile un ulteriore prolungamento alla scadenza del termine, fissato al prossimo 31 dicembre;
    il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato, nelle scorse settimane, un ordine del giorno unitario ricordando che «in questi anni, attraverso l'accordo di programma quadro Metanizzazione della Sardegna, la regione ha finanziato in maniera cospicua lo sviluppo delle reti urbane di distribuzione, in vista degli indubbi e rilevanti benefici che la realizzazione del metanodotto CALSI Algeria-Sardegna-Italia avrebbe apportato alle famiglie e alle imprese dell'isola» e ha impegnato il Presidente «ad attivare tutte le azioni necessarie per procedere nel tempo più breve possibile alla costruzione di un rigassificatore sul territorio isolano» e a coinvolgere il Governo nazionale affinché, in attesa della risorsa metanifera, si faccia carico di colmare il gap infrastrutturale isolano al fine di compensare i maggiori costi energetici della Sardegna, ripristinando così per le imprese isolane le condizioni di equità competitiva con gli operatori nazionali,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di avviare immediatamente il confronto con la regione Sardegna per la definizione degli interventi infrastrutturali a carico dello Stato che permettano in tempi brevi di avviare il processo di metanizzazione e, nell'attesa che questo sia concluso, di attivare tutte le iniziative utili a compensare i maggiori costi energetici della Sardegna al fine, in particolare, di ridurre il competitivo delle imprese isolane rispetto agli operatori nazionali e internazionali;
   a mantenere i regimi di essenzialità energetica attualmente vigenti in Sardegna in vista dell'adeguamento degli impianti al previsto processo di metanizzazione.
9/2568-AR/17Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    la Sardegna è l'unica regione d'Italia senza metano e, nonostante l'alta produzione di energia, i Sardi pagano bollette oltre la media nazionale;
    secondo il Rapporto Terna spa (fine 2012) in Sardegna ci sono 18 impianti idroelettrici (potenza efficiente lorda MW 466,7; producibilità media annua GWh 699); 44 impianti termoelettrici (potenza efficiente lorda MW 2.822,5); 47 impianti eolici (potenza efficiente lorda MW 988,6); 22.287 impianti fotovoltaici (potenza efficiente lorda MW 558,2). L'energia richiesta in Sardegna è pari a GWh 10.998,8; l'energia prodotta in più rispetto alla richiesta è di GWh 2.348 (+ 21,3 per cento). L'Isola esporta energia verso la Penisola per GWh 1.632,5; verso l'Estero (soprattutto In Corsica) per Gwh 715,6. Secondo Terna s.p.a., l'esportazione complessiva di energia per il 2013 è stata pari a GWh 4.000 per l'anno 2013; la perdita complessiva della rete è di MWh 600;
    relativamente all'energia prodotta In Sardegna (dati Terna), per il 78 per cento è termoelettrica, per l'11 per cento eolica, per il 5 per cento bioenergie, per un altro 5 per cento fotovoltaico, per l'1 per cento idroelettrico;
    in Sardegna si produce un grande quantitativo di energia, che per la maggior parte viene venduta altrove, in particolare nel Centrosud Italia, mentre l'80 per cento del fabbisogno interno sardo continua ad essere soddisfatto da fonti fossili;
    dall'analisi del sistema isolano (Fonte Assessorato regionale all'industria) è emersa una scarsa competitività del mercato elettrico regionale, che determina condizioni di prezzo di fornitura da parte degli operatori non concorrenziali a livello nazionale. Ancora secondo l'Assessorato all'industria, in assenza del metano il fabbisogno di energia termica sardo è garantito dall'utilizzo del GPL, che ha però un costo energetico quattro volte superiore al metano e in Sardegna si aggira intorno a 0,17 euro, mentre il prezzo del metano in Italia è pari a 0,06 euro a kwh. Le famiglie e le imprese sarde, quindi, «hanno un costo per i servizi nel settore energetico primario superiore di circa il 67 per cento rispetto alla media nazionale»;
    dal 2012, con la centrale elettrica di Ottana Energia, la Sardegna centrale è entrata nel cosiddetto regime di essenzialità e fornisce energia a Terna a tariffe fuori mercato e governate dall'Authority per l'energia ed evita ripercussioni per la Centrale e i suoi lavoratori rispetto alle continue fluttuazioni del mercato energetico internazionale. Nel 2013 c’è stata la proroga del regime ed è indispensabile un ulteriore prolungamento alla scadenza del termine, fissato al prossimo 31 dicembre;
    il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato, nelle scorse settimane, un ordine del giorno unitario ricordando che «in questi anni, attraverso l'accordo di programma quadro Metanizzazione della Sardegna, la regione ha finanziato in maniera cospicua lo sviluppo delle reti urbane di distribuzione, in vista degli indubbi e rilevanti benefici che la realizzazione del metanodotto CALSI Algeria-Sardegna-Italia avrebbe apportato alle famiglie e alle imprese dell'isola» e ha impegnato il Presidente «ad attivare tutte le azioni necessarie per procedere nel tempo più breve possibile alla costruzione di un rigassificatore sul territorio isolano» e a coinvolgere il Governo nazionale affinché, in attesa della risorsa metanifera, si faccia carico di colmare il gap infrastrutturale isolano al fine di compensare i maggiori costi energetici della Sardegna, ripristinando così per le imprese isolane le condizioni di equità competitiva con gli operatori nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare immediatamente il confronto con la regione Sardegna per la definizione degli interventi infrastrutturali a carico dello Stato che permettano in tempi brevi di avviare il processo di metanizzazione e, nell'attesa che questo sia concluso, di attivare tutte le iniziative utili a compensare i maggiori costi energetici della Sardegna al fine, in particolare, di ridurre il competitivo delle imprese isolane rispetto agli operatori nazionali e internazionali.
9/2568-AR/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame, conosciuto come decreto per la «Competitività», è un provvedimento articolato e con varie misure volte, da un lato alla semplificazione e alla salvaguardia ambientale, e dall'altro al sostegno delle imprese manifatturiere e del settore agricolo e alla riduzione dei costi energetici;
    per quanto riguarda le norme in materia ambientale l'articolo 13 comma 8 interviene sulla disciplina riguardante lo smantellamento degli impianti nucleari; la relazione del provvedimento afferma che «la presenza di materiale radioattivo o fissile, richiede precauzioni specifiche, la decontaminazione del personale e delle attrezzature, con procedure di raccolta, trasporto, trattamento, stoccaggio e messa in sicurezza dei materiali radioattivi. Trattasi di attività di rilevante impatto sociale e ambientale che richiedono tecnologie avanzate e know how specializzati.»;
    per tali ragioni il Governo prevede il costituirsi di una categoria specializzata riferita segnatamente alla attività connesse allo smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari; l'obiettivo è di creare le necessarie garanzie sociali ed economiche per la stazione appaltante e i cittadini;
    l'intervento normativo potrebbe favorire indirettamente solo determinate imprese a scapito di altre in quanto con il decreto interministeriale verrebbero introdotte categorie di lavorazioni al di fuori dall'ordinaria normativa di carattere generale e quindi, ossequiosa delle norme sulla concorrenza e sulla parità di trattamento, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010;
    sarebbe opportuno in ogni caso inserire tale nuova categoria nell'ambito delle categorie già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 anche mediante la soluzione già individuata dall'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014 n. 80;
    nel perseguire l'esigenza di assicurare la piena e veloce realizzazione di opere ed attività connesse allo smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari, è necessario garantire la piena concorrenza tra gli operatori del settore evitando che si costituiscano inopportune barriere all'accesso e la costituzione di nuove categorie di soggetti abilitati accessibili da poche imprese;

impegna il Governo

ad attuare le previsioni di cui all'articolo 13, comma 8, individuando una specifica categoria per la realizzazione di interventi di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari in seno alle categorie di lavorazioni speciali oggi già previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
9/2568-AR/18Mariani, Bratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene una serie di misure atte ad agevolare le imprese e al rilancio della cosiddetta «competitività»;
    se, almeno sulla carta, vi sono disposizioni volte allo sviluppo e al rilancio delle attività imprenditoriali del Paese, dall'altro va rilevato che nel nostro ordinamento è presente una norma (all'articolo 15, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012), che obbliga, a decorrere dal 30 giugno 2014 (come disposto dall'ultimo «milleproroghe» – articolo 9, comma 15-bis, decreto-legge n. 30 dicembre 2013, n. 150), i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
    tale norma sta creando notevoli disagi a commercianti, artigiani e liberi professionisti. I costi di installazione e gestione incidono in maniera molto significativa sul fatturato e risultano, in ogni caso, proibitivi per molti piccoli e medi imprenditori, come denunciato anche dalle associazioni di categoria;
    non è in discussione il diritto del consumatore di pagare come meglio crede i propri acquisti, ma il fatto che sia la legge ad imporre agli imprenditori un costo insostenibile; al momento, infatti, a causa delle alte commissioni bancarie previste, i costi dell'introduzione della moneta elettronica ricadono in maniera significativa e del tutto sproporzionata sulle spalle degli imprenditori;
    la norma, dunque, si sta rivelando solo un aggravio per i soggetti interessati, senza produrre alcun beneficio nei confronti dei contribuenti, né tanto meno nei confronti di commercianti, esercenti, professionisti e aziende, destinatari del provvedimento,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta all'abrogazione della disposizione che obbliga i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, e, in ogni caso, ad evitare che i costi a carico delle imprese per l'installazione e la gestione dei Pos rappresentino un aggravio eccessivo per i soggetti interessati.
9/2568-AR/19Brunetta, Gregorio Fontana, Gelmini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene una serie di misure atte ad agevolare le imprese e al rilancio della cosiddetta «competitività»;
    se, almeno sulla carta, vi sono disposizioni volte allo sviluppo e al rilancio delle attività imprenditoriali del Paese, dall'altro va rilevato che nel nostro ordinamento è presente una norma (all'articolo 15, comma 4, del decreto legge n. 179 del 2012), che obbliga, a decorrere dal 30 giugno 2014 (come disposto dall'ultimo «milleproroghe» – articolo 9, comma 15-bis, decreto-legge n. 30 dicembre 2013, n. 150), i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
    tale norma sta creando notevoli disagi a commercianti, artigiani e liberi professionisti. I costi di installazione e gestione incidono in maniera molto significativa sul fatturato e risultano, in ogni caso, proibitivi per molti piccoli e medi imprenditori, come denunciato anche dalle associazioni di categoria;
    non è in discussione il diritto del consumatore di pagare come meglio crede i propri acquisti, ma il fatto che sia la legge ad imporre agli imprenditori un costo insostenibile; al momento, infatti, a causa delle alte commissioni bancarie previste, i costi dell'introduzione della moneta elettronica ricadono in maniera significativa e del tutto sproporzionata sulle spalle degli imprenditori;
    la norma, dunque, si sta rivelando solo un aggravio per i soggetti interessati, senza produrre alcun beneficio nei confronti dei contribuenti, né tanto meno nei confronti di commercianti, esercenti, professionisti e aziende, destinatari del provvedimento,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa volta ad evitare che i costi a carico delle imprese per l'installazione e la gestione dei Pos rappresentino un aggravio eccessivo per i soggetti interessati.
9/2568-AR/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Brunetta, Gregorio Fontana, Gelmini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto-legge in esame prevede un rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), con una maggiorazione del 40 per cento, per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo;
    per la copertura degli oneri di tale norma si provvede, da una parte, riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 19, comma 3, lettera a)); dall'altra (articolo 19, comma 3, lettera b)), attraverso un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante (allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – testo unico accise);
    tale incremento di aliquote, disposto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, dovrà determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021;
    si tratterebbe del dodicesimo aumento delle accise sui carburanti dal 2011. L'incremento del peso fiscale delle accise sui carburanti, a cui deve essere aggiunta l'IVA calcolata sulle accise, che ha superato il 60 per cento del prezzo al consumo per litro, non può essere considerato un solo problema del comparto della commercializzazione dei carburanti, che ha visto crollare i consumi per oltre 9 miliardi di litri sulla rete stradale dal 2008 ad oggi con inevitabili conseguenze anche sul piano occupazionale;
    gli effetti del «caro accise» sono dirimenti per tutte le attività tanto a monte che a valle della distribuzione dei carburanti, quanto per quelle ad essa collegate, così come per le entrate erariali da accise sui carburanti che sono in calo; nel solo 2013 la perdita è stata di oltre un miliardo di euro;
    ad oggi e sino al 2021, compreso l'ultimo aumento delle accise già in vigore dal 1 marzo 2014 e compreso l'aumento disposto dall'articolo 19, comma 3 lettera b), il conto del «caro accise» per le tasche degli italiani è di oltre 2,7 miliardi di euro derivanti da disposizioni legislative già approvate, anche nella forma di «clausole di salvaguardia», alcune delle quali già attivate,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad evitare un ulteriore aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio, e ad escludere tale aumento da future norme di copertura degli oneri di disposizioni onerose.
9/2568-AR/20Abrignani, Squeri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del decreto-legge in esame prevede un rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), con una maggiorazione del 40 per cento, per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo;
    per la copertura degli oneri di tale norma si provvede, da una parte, riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (articolo 19, comma 3, lettera a)); dall'altra (articolo 19, comma 3, lettera b)), attraverso un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante (allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – testo unico accise);
    tale incremento di aliquote, disposto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, dovrà determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021;
    si tratterebbe del dodicesimo aumento delle accise sui carburanti dal 2011. L'incremento del peso fiscale delle accise sui carburanti, a cui deve essere aggiunta l'IVA calcolata sulle accise, che ha superato il 60 per cento del prezzo al consumo per litro, non può essere considerato un solo problema del comparto della commercializzazione dei carburanti, che ha visto crollare i consumi per oltre 9 miliardi di litri sulla rete stradale dal 2008 ad oggi con inevitabili conseguenze anche sul piano occupazionale;
    gli effetti del «caro accise» sono dirimenti per tutte le attività tanto a monte che a valle della distribuzione dei carburanti, quanto per quelle ad essa collegate, così come per le entrate erariali da accise sui carburanti che sono in calo; nel solo 2013 la perdita è stata di oltre un miliardo di euro;
    ad oggi e sino al 2021, compreso l'ultimo aumento delle accise già in vigore dal 1 marzo 2014 e compreso l'aumento disposto dall'articolo 19, comma 3 lettera b), il conto del «caro accise» per le tasche degli italiani è di oltre 2,7 miliardi di euro derivanti da disposizioni legislative già approvate, anche nella forma di «clausole di salvaguardia», alcune delle quali già attivate,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad evitare un ulteriore aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio, e ad escludere tale aumento da future norme di copertura degli oneri di disposizioni onerose.
9/2568-AR/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Abrignani, Squeri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20, al comma 1, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha introdotto all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico finanziario) una definizione di «PMI» che, limitatamente a quanto previsto dal decreto da ultimo citato, si riferisce alle società che, in relazione al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, abbiano un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media nell'ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di euro;
    è di tutta evidenza che, riferendosi al fatturato, la citata definizione non intenda escludere dall'ambito applicativo degli interventi a favore delle piccole e medie imprese le società diverse da quelle industriali, per le quali il criterio del fatturato è di difficile applicazione. Al riguardo, occorre considerare, infatti, che l'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di comunicazione delle concentrazioni, per gli istituti bancari e finanziari considera il fatturato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati;
    è di tutta evidenza che, pertanto, la soglia relativa al fatturato indicata dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1 del Testo unico finanziario, pari a 300 milioni di euro, deve essere calcolata, limitatamente alle banche e agli altri intermediari finanziari, avuto riguardo al decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, nonché per le imprese di assicurazione tenendo conto del valore dei premi incassati;
    è di tutta evidenza che per bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio la definizione sopra citata si riferisce all'ultimo bilancio annuale consolidato ove redatto;
    tutto ciò premesso,

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, delle disposizioni normative in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione delle citate disposizioni, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/2568-AR/21Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20, reca un complessivo sistema di semplificazione della quotazione delle imprese sui mercati finanziari, nonché misure civilistiche concernenti la contabilità delle imprese e modifiche riguardanti i diritti di voto;
    il comma 2 dell'articolo 20 reca modifiche alla normativa nazionale (decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina l'utilizzo a fini fiscali dei principi contabili internazionali. Tali modifiche sono dirette, da un lato, a consentire l'utilizzo degli IAS/IFRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle cosiddette società chiuse e, dall'altro, a definire il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
    l'articolo 20, ai commi da 3 ad 8-quinquies reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società. In particolare il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso; viene eliminato, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea;
    i commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone: si prevede che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge;
    sulla base di tale scenario normativo è evidente che la disciplina riguardante i casi di incompatibilità riferiti al personale dell'amministrazione che deve adottare il regolamento previsto dall'articolo 21-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intende porre un divieto generale all'assunzione di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego contrattualmente assunti, per la durata di due anni, nei confronti dei componenti e di quei dirigenti che nel corso della loro attività presso gli organismi interessati hanno prestato servizio esercitando poteri o svolgendo mansioni nei quali si esprime direttamente la potestà regolatoria che il legislatore ha voluto circondare da presidi di rafforzata tutela, prescrivendo limiti così penetranti all'esercizio di diritti oggetto di tutela costituzionale e rientranti nel novero delle libertà fondamentali riconosciute dal trattato UE ma che possono annettersi in un quadro di contemperamento di opposti interessi, solo se correttamente riportati al loro ambito più coerente e senza estensione oltre le fattispecie riconosciute dalla legge. In questo senso si può ragionevolmente ritenere che il legislatore ha, comunque, voluto far salve lo svolgimento di attività che prescindono da una origine contrattuale o che siano direttamente regolate dalle legge;
    in tal senso, quindi, le disposizioni che prevedono limiti e divieti alla possibilità di intrattenere rapporti, direttamente o indirettamente, di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati dall'amministrazione sopra indicata, nelle parti in cui escludono dal loro ambito di applicazione i dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, si riferiscono esclusivamente a quegli uffici connotati dall'assenza di funzioni regolatorie proprie dell'Amministrazione in esame e quindi caratterizzati dal mero coordinamento degli apporti di altri uffici;
    inoltre è di tutta evidenza che in questo senso anche gli effetti a fini fiscali delle attività di collaborazione, di consulenza o di impiego rimangono in definitiva estranei dalle disposizioni che prevedono limiti e divieti alla possibilità di intrattenere rapporti, direttamente o indirettamente, di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati dall'Amministrazione interessata;
    il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare:
     a) si introduce la pubblicazione nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;
     b) si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni. Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro. Il comma 8 abroga l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le srl aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal codice civile. I commi 1-bis e 8-ter, apportano modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, consentendo a tutte le società per azioni (anche a quelle «aperte», che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. Viene introdotta la possibilità per gli statuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative. Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014. Il comma 8-quater, fissa al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale l'Amministrazione ivi indicata deve emanare la disciplina attuativa delle nuove norme sulla maggiorazione di voto nelle società per azioni quotate;
    nell'ambito complessivo delle disposizioni di cui all'articolo 20 ci sono una serie di adempimenti cui dovrà provvedere la citata Amministrazione che deve adottare il regolamento previsto dall'articolo 27-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che, quindi, potrà continuare a ricorrere, in quanto strumento di flessibilità avente natura e carattere permanente, alla facoltà già riconosciuta dal legislatore di raggiungere gli obiettivi di risparmio fissati volta a volta dalla legge anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente;
    in tale logica, quindi, si ascrive anche la possibilità che la medesima Amministrazione di cui al capoverso precedente, in considerazione dell'esclusione riconosciuta per la connessa fattispecie riferita alla presenza effettiva di personale da assicurare nella sede principale, possa effettuare una spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni superiore a quella prestabilita per legge con riguardo alla spesa complessiva;
    il comma 8-quinquies, consente alle società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014, non sia scaduto il termine entro cui devono essere sottoscritte le quote, di modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine di sottoscrizione delle quote per un periodo non superiore a dodici mesi, per il completamento della raccolta del patrimonio;

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, delle disposizioni normative in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione delle citate disposizioni, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/2568-AR/22Alberto Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», risulta essere di particolare complessità, in considerazione che, se nella sua formulazione originaria, appariva comunque unificato da un elemento finalistico preciso, dalle considerevoli modificazioni apportate dal Senato, si ritiene, non essere riconducibile alle materie trattate in origine;
    il provvedimento d'urgenza in particolare, prevede all'articolo 23 una serie di disposizioni agevolative che individuano le piccole e medie imprese (PMI) come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche che consistono, secondo le intenzioni del Governo, nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette «energivore»);
    durante l'esame al Senato, il suindicato articolo è stato integrato per assoggettare temporaneamente le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW (con esclusione delle rinnovabili non programmabili come il fotovoltaico e l'eolico) ubicate in Sicilia, al regime delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e per disporre nel contempo la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna;
    il comma 3-bis del medesimo articolo 23, identifica più specificatamente, come «risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico», tutte le unità di produzione di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV «Sorgente-Rizziconi», tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, disponendo l'obbligo per tali impianti, l'offerta sul mercato del giorno prima;
    la suindicata norma, se da un lato è finalizzata ad una possibile diminuzione del Prezzo Unico Nazionale – (PUN), dall'altro rischia di determinare effetti d'incremento dei costi di dispacciamento per garantire l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico e delle rinnovabili in Sicilia, determinando di fatto per l'isola, anche se in via transitoria, un «mercato amministrato»;
    le modalità di offerta e di remunerazione degli impianti in precedenza esposti, che nella quasi totalità coinvolgono direttamente le installazioni termoelettriche siciliane, che saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni, (seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo, investito riconducibile alle stesse unità), determineranno nella realtà l'applicazione di una tariffa fissa (stabilito dall'AEEGSI) dell'energia prodotta dai medesimi impianti, quale che siano i prezzi sul mercato zonale, in modo da coprire i costi;
    secondo le intenzioni del legislatore, l'operazione che sarà finanziata attraverso risorse poste a carico degli oneri per il dispacciamento e al contempo, prevedere una riduzione del prezzo dell'elettricità all'ingrosso nella regione Siciliana e di conseguenza anche nei riguardi del PUN a livello nazionale, (ponendo anche un freno alle speculazioni serali che sembrano verificarsi nel corso delle ore serali degli impianti termoelettrici siciliani), nella realtà cela una serie di dubbie interpretazioni in ordine agli effetti concreti e applicativi della norma in precedenza riportata;
    se da un lato risulterà infatti necessario verificare in che modo l'Autorità stabilirà le tariffe, affinché possano determinarsi presupposti favorevoli ed utili, per calmierare i prezzi, dall'altro potrebbero configurarsi degli iniqui squilibri economici a vantaggio degli operatori del termoelettrico;
    l'intervento normativo introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso il comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 91 del 2014, rischia di eliminare pertanto le dinamiche concorrenziali in Sicilia tradendo in modo evidente il percorso di liberalizzazione e di apertura al mercato del settore elettrico, avviato con la Direttiva Comunitaria 96/92/CEE, così come l'affidamento degli operatori nazionali e internazionali che in tale mercato hanno effettuato rilevanti investimenti;
    le suindicate osservazioni, evidenziano pertanto, da un lato un conflitto con la disciplina comunitaria che porterebbe con ogni probabilità all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, dall'altra la lesione degli interessi degli investitori del settore che determinerebbe una serie di contenziosi amministrativi articolati e diffusi;
    ulteriori profili di criticità si rilevano anche con riferimento alla tempistica e le modalità con le quali il legislatore ha ritenuto introdurre la suddetta norma, in considerazione che quando dovrebbe mancare circa un anno al completamento dell'elettrodotto (che comporterà la cessazione del regime amministrato) peraltro senza alcuna consultazione preventiva con gli stakeholder (portatori d'interesse, inteso operatori del settore rinnovabile), il Governo e la maggioranza hanno definito l'introduzione di una disposizione transitoria che coinvolge il mercato elettrico siciliano, in maniera quanto meno inattesa;
    un'azione di monitoraggio e di verifica dello stato di attuazione degli interventi normativi in precedenza indicati, con riferimento anche alle modalità con le quali l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, stabilirà le tariffe, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza prevista dalla disciplina nazionale, risulta pertanto necessaria ed indispensabile, stante le complessità in precedenza richiamate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in considerazione delle articolate criticità esposte in premessa, ad inviare al Parlamento, una specifica relazione, dei risultati derivanti dall'applicazione della norma esposta in premessa, i cui rilievi in precedenza indicati, rischiano di determinare squilibri sia finanziari, che distorsivi in termini di concorrenza del mercato del settore elettrico in Sicilia.
9/2568-AR/23Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante: «disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», risulta essere di particolare complessità, in considerazione che, se nella sua formulazione originaria, appariva comunque unificato da un elemento finalistico preciso, dalle considerevoli modificazioni apportate dal Senato, si ritiene, non essere riconducibile alle materie trattate in origine;
    il provvedimento d'urgenza in particolare, prevede all'articolo 23 una serie di disposizioni agevolative che individuano le piccole e medie imprese (PMI) come beneficiarie dei risparmi sugli oneri generali di sistema delle tariffe elettriche che consistono, secondo le intenzioni del Governo, nella riduzione delle tariffe elettriche, che dovrà essere ripartita in modo proporzionale tra i soggetti aventi diritto e non dovrà essere cumulabile con gli incentivi già previsti per le imprese a forte consumo di energia (cosiddette «energivore»);
    durante l'esame al Senato, il suindicato articolo è stato integrato per assoggettare temporaneamente le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 50 MW (con esclusione delle rinnovabili non programmabili come il fotovoltaico e l'eolico) ubicate in Sicilia, al regime delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e per disporre nel contempo la rimozione delle macrozone Sicilia e Sardegna;
    il comma 3-bis del medesimo articolo 23, identifica più specificatamente, come «risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico», tutte le unità di produzione di potenza superiore a 50 MW ubicate in Sicilia, fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV «Sorgente-Rizziconi», tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare, disponendo l'obbligo per tali impianti, l'offerta sul mercato del giorno prima;
    la suindicata norma, se da un lato è finalizzata ad una possibile diminuzione del Prezzo Unico Nazionale – (PUN), dall'altro rischia di determinare effetti d'incremento dei costi di dispacciamento per garantire l'equilibrio e la sicurezza del sistema elettrico e delle rinnovabili in Sicilia, determinando di fatto per l'isola, anche se in via transitoria, un «mercato amministrato»;
    le modalità di offerta e di remunerazione degli impianti in precedenza esposti, che nella quasi totalità coinvolgono direttamente le installazioni termoelettriche siciliane, che saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro 90 giorni, (seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale netto residuo, investito riconducibile alle stesse unità), determineranno nella realtà l'applicazione di una tariffa fissa (stabilito dall'AEEGSI) dell'energia prodotta dai medesimi impianti, quale che siano i prezzi sul mercato zonale, in modo da coprire i costi;
    secondo le intenzioni del legislatore, l'operazione che sarà finanziata attraverso risorse poste a carico degli oneri per il dispacciamento e al contempo, prevedere una riduzione del prezzo dell'elettricità all'ingrosso nella regione Siciliana e di conseguenza anche nei riguardi del PUN a livello nazionale, (ponendo anche un freno alle speculazioni serali che sembrano verificarsi nel corso delle ore serali degli impianti termoelettrici siciliani), nella realtà cela una serie di dubbie interpretazioni in ordine agli effetti concreti e applicativi della norma in precedenza riportata;
    se da un lato risulterà infatti necessario verificare in che modo l'Autorità stabilirà le tariffe, affinché possano determinarsi presupposti favorevoli ed utili, per calmierare i prezzi, dall'altro potrebbero configurarsi degli iniqui squilibri economici a vantaggio degli operatori del termoelettrico;
    l'intervento normativo introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso il comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge n. 91 del 2014, rischia di eliminare pertanto le dinamiche concorrenziali in Sicilia tradendo in modo evidente il percorso di liberalizzazione e di apertura al mercato del settore elettrico, avviato con la Direttiva Comunitaria 96/92/CEE, così come l'affidamento degli operatori nazionali e internazionali che in tale mercato hanno effettuato rilevanti investimenti;
    le suindicate osservazioni, evidenziano pertanto, da un lato un conflitto con la disciplina comunitaria che porterebbe con ogni probabilità all'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, dall'altra la lesione degli interessi degli investitori del settore che determinerebbe una serie di contenziosi amministrativi articolati e diffusi;
    ulteriori profili di criticità si rilevano anche con riferimento alla tempistica e le modalità con le quali il legislatore ha ritenuto introdurre la suddetta norma, in considerazione che quando dovrebbe mancare circa un anno al completamento dell'elettrodotto (che comporterà la cessazione del regime amministrato) peraltro senza alcuna consultazione preventiva con gli stakeholder (portatori d'interesse, inteso operatori del settore rinnovabile), il Governo e la maggioranza hanno definito l'introduzione di una disposizione transitoria che coinvolge il mercato elettrico siciliano, in maniera quanto meno inattesa;
    un'azione di monitoraggio e di verifica dello stato di attuazione degli interventi normativi in precedenza indicati, con riferimento anche alle modalità con le quali l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, stabilirà le tariffe, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza prevista dalla disciplina nazionale, risulta pertanto necessaria ed indispensabile, stante le complessità in precedenza richiamate;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere di inviare al Parlamento una specifica relazione dei risultati derivanti dall'applicazione della norma esposta in premessa.
9/2568-AR/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, risulta essere di particolare complessità, in considerazione che, se nella sua formulazione originaria, appariva comunque unificato da un elemento finalistico preciso nonostante una serie di norme non omogenee e difformi, dalle considerevoli modificazioni apportate dal Senato, si ritiene, non essere riconducibile alle materie trattate in origine;
    il provvedimento d'urgenza in particolare nell'ambito delle disposizioni in materia ambientale prevede con l'articolo 13 comma 7, una deroga ai limiti di emissione per gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) nel rispetto dei limiti, fissati a livello europeo, che non devono essere comunque superati, come è stato precisato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite;
    la misura suindicata sebbene parzialmente migliorata in sede referente, risulta tuttavia di particolare complessità, in considerazione che nella realtà, consentirà per le imprese (ad esempio: acciaierie, centrali a carbone, cementifici, raffinerie centrali elettriche, stabilimenti chimici) che hanno scarichi in mare in virtù del criterio di proporzionalità rispetto al valore della produzione, di alzare i limiti di emissione di sostanze inquinanti inserendo valori diversi nelle autorizzazioni integrate ambientali di cui alla disciplina prevista nel decreto legislativo n. 152 del 2006 articolo 29-bis e seguenti, (modificata dal decreto legislativo n. 46 del 2014) determinando evidenti problematiche sotto il profilo della tutela ambientale;
    più esplicitamente la norma sembrerebbe inficiare la tutela ambientale e la salvaguardia marina, autorizzando per una serie di grandi industrie, che non sono nelle condizioni di rispettare i limiti imposti dalle legge, in sede di autorizzazione integrata ambientale (Aia) l'attribuzione di valori limiti di emissione più alti, ovvero meno restrittivi e proporzionati ai livelli di produzione;
    tale misura rischia di determinare effetti devastanti dal punto di vista applicativo anche in ambito europeo, con probabili sentenze di condanna;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa al fine di riconsiderare, attraverso iniziative normative, la norma di cui al comma 7 dell'articolo 13, che nonostante sia stata perfezionata in sede referente, attraverso l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion, e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF comunitari per i singoli settori di attività, risulta tuttavia di particolare complessità in considerazione di quanto esposto in premessa.
9/2568-AR/24Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, risulta essere di particolare complessità, in considerazione che, se nella sua formulazione originaria, appariva comunque unificato da un elemento finalistico preciso nonostante una serie di norme non omogenee e difformi, dalle considerevoli modificazioni apportate dal Senato, si ritiene, non essere riconducibile alle materie trattate in origine;
    il provvedimento d'urgenza in particolare nell'ambito delle disposizioni in materia ambientale prevede con l'articolo 13 comma 7, una deroga ai limiti di emissione per gli scarichi in mare delle installazioni assoggettate ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) nel rispetto dei limiti, fissati a livello europeo, che non devono essere comunque superati, come è stato precisato nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite;
    la misura suindicata sebbene parzialmente migliorata in sede referente, risulta tuttavia di particolare complessità, in considerazione che nella realtà, consentirà per le imprese (ad esempio: acciaierie, centrali a carbone, cementifici, raffinerie centrali elettriche, stabilimenti chimici) che hanno scarichi in mare in virtù del criterio di proporzionalità rispetto al valore della produzione, di alzare i limiti di emissione di sostanze inquinanti inserendo valori diversi nelle autorizzazioni integrate ambientali di cui alla disciplina prevista nel decreto legislativo n. 152 del 2006 articolo 29-bis e seguenti, (modificata dal decreto legislativo n. 46 del 2014) determinando evidenti problematiche sotto il profilo della tutela ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di ulteriori interventi normativi relativi al comma 7 dell'articolo 13, che nonostante sia stato perfezionato in sede referente, attraverso l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione Europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion, e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF comunitari per i singoli settori di attività, risulta tuttavia di particolare complessità in considerazione di quanto esposto in premessa.
9/2568-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proprietà fondiaria, in gran parte del nostro Paese, ma in particolare quello che riguarda le zone prealpine ed alpine, è estremamente frammentata e polverizzata ed ogni agricoltore si trova spesso ad avere a che fare con miliardi di piccoli proprietari del tutto disinteressati al loro terreno ed assolutamente restii a firmare contratti di affitto, che permetterebbero la stabilizzazione della conduzione agraria dei fondi con evidenti vantaggi per le aziende e quindi per l'agricoltura e l'economica più in generale;
    con l'articolo 7 del decreto-legge all'esame se da una parte si agevolano i giovani con la concessione di una detrazione fiscale per le spese sostenute per l'affitto di terreni agricoli, che però rimane delimitata ai limiti imposti da detto articolo, dall'altra si penalizzano coloro i quali, per diverse motivazioni o per disinteresse, non concedono in affitto i terreni stessi;
    il comma 4 dell'articolo 7 del presente decreto-legge interviene sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi;
    occorre prevedere misure non solo per coloro che prendono in affitto i terreni ma anche per stimolare la concessione in affitto degli stessi;

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere, in un prossimo provvedimento, che le disposizioni contenute nel predetto comma 4 non si applichino per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo al fine di incentivare l'affitto dei terreni;
   ad adottare misure che prevedano un meccanismo premiale ai fini IMU che favorisca il proprietario i cui terreni sono inseriti con contratto di affitto scritto e registrato in un fascicolo aziendale di una impresa agricola al fine di incentivare i proprietari a stipulare contratti di affitto regolari, con durata compatibile per l'utilizzo agricolo del fondo.
9/2568-AR/25Bossi.


   La Camera,
   premesso che:
    la proprietà fondiaria, in gran parte del nostro Paese, ma in particolare quello che riguarda le zone prealpine ed alpine, è estremamente frammentata e polverizzata ed ogni agricoltore si trova spesso ad avere a che fare con miliardi di piccoli proprietari del tutto disinteressati al loro terreno ed assolutamente restii a firmare contratti di affitto, che permetterebbero la stabilizzazione della conduzione agraria dei fondi con evidenti vantaggi per le aziende e quindi per l'agricoltura e l'economica più in generale;
    con l'articolo 7 del decreto-legge all'esame se da una parte si agevolano i giovani con la concessione di una detrazione fiscale per le spese sostenute per l'affitto di terreni agricoli, che però rimane delimitata ai limiti imposti da detto articolo, dall'altra si penalizzano coloro i quali, per diverse motivazioni o per disinteresse, non concedono in affitto i terreni stessi;
    il comma 4 dell'articolo 7 del presente decreto-legge interviene sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi;
    occorre prevedere misure non solo per coloro che prendono in affitto i terreni ma anche per stimolare la concessione in affitto degli stessi;

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità che le disposizioni contenute nel predetto comma 4 non si applichino per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo al fine di incentivare l'affitto dei terreni;
   a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di adottare misure che prevedano un meccanismo premiale ai fini IMU che favorisca il proprietario i cui terreni sono inseriti con contratto di affitto scritto e registrato in un fascicolo aziendale di una impresa agricola al fine di incentivare i proprietari a stipulare contratti di affitto regolari, con durata compatibile per l'utilizzo agricolo del fondo.
9/2568-AR/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Bossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede una detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, per i giovani under 35 che siano coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro;
    nonostante sia apprezzabile il tentativo contenuto nell'articolo di trovare una soluzione al problema dell'accesso alla terra da parte dei giovani però è doveroso segnalare che con i limiti fissati dallo stesso articolo questi sembrano essere estremamente penalizzanti in quanto il beneficio fiscale si applicherebbe al massimo per i primi 15 ettari;
    prevedendo, al comma 4 del medesimo articolo, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari si rischia di rendere però inefficaci le agevolazioni fiscali previste in quanto sarebbe improduttivo concedere una agevolazione limitata a pochi ettari se poi viene annullata con l'aumento della pressione fiscale sul resto della superficie aziendale;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere, in un prossimo provvedimento, misure volte ad elevare il limite della detrazione per ettaro ed annuo al fine di calmierare l'effetto negativo derivante dalla rivalutazione del reddito dominicale e agrario prevista dal comma 4 dell'articolo 7 del presente decreto-legge.
9/2568-AR/26Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del presente decreto-legge prevede una detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, per i giovani under 35 che siano coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro;
    nonostante sia apprezzabile il tentativo contenuto nell'articolo di trovare una soluzione al problema dell'accesso alla terra da parte dei giovani però è doveroso segnalare che con i limiti fissati dallo stesso articolo questi sembrano essere estremamente penalizzanti in quanto il beneficio fiscale si applicherebbe al massimo per i primi 15 ettari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di misure volte ad elevare il limite della detrazione per ettaro ed annuo al fine di calmierare l'effetto negativo derivante dalla rivalutazione del reddito dominicale e agrario prevista dal comma 4 dell'articolo 7 del presente decreto-legge.
9/2568-AR/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agricoltura sembra essere un comparto in controtendenza con la crisi incessante nel nostro Paese e che registra segnali positivi di ripresa;
    l'occupazione giovanile in agricoltura segue un trend in continuo aumento e si registra un aumento del numero di giovani che decidono di formarsi presso gli istituti professionali agricoli e gli istituti tecnici agrari;
    eppure i numerosi provvedimenti adottati fino ad ora, da ultimo il presente decreto-legge, non sembrano andare nella direzione di un vero inserimento e permanenza dei giovani in agricoltura;
    l'articolo 5 del decreto-legge all'esame prevede misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato o determinato di giovani dai 18 ai 35 anni da parte di datori di lavoro imprenditori agricoli, al fine di promuovere l'occupazione stabile in agricoltura;
    vengono previste però delle condizioni quali: che l'incentivo venga erogato per le assunzioni effettuate in un determinato lasso di tempo (1o luglio 2014-30 giugno 2015), che sia pari ad un terzo della retribuzione lorda e per un periodo complessivo di 18 mesi e che il suo valore annuale non possa superare per ciascun lavoratore assunto l'importo di 3.000 euro per l'assunzione a tempo determinato e 5.000 per quella a tempo indeterminato;
    non sembrano essere queste le soluzioni adatte, con tutti questi limiti, ad incentivare la permanenza stabile dei giovani in agricoltura, al contrario si rischia di creare ulteriore precariato;

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, misure idonee ad incentivare gli imprenditori agricoli a stipulare più contratti a tempo indeterminato, senza fissare dei limiti agli incentivi che porterebbero inevitabilmente a stipulare, invece, contratti a tempo determinato.
9/2568-AR/27Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agricoltura sembra essere un comparto in controtendenza con la crisi incessante nel nostro Paese e che registra segnali positivi di ripresa;
    l'occupazione giovanile in agricoltura segue un trend in continuo aumento e si registra un aumento del numero di giovani che decidono di formarsi presso gli istituti professionali agricoli e gli istituti tecnici agrari;
    eppure i numerosi provvedimenti adottati fino ad ora, da ultimo il presente decreto-legge, non sembrano andare nella direzione di un vero inserimento e permanenza dei giovani in agricoltura;
    l'articolo 5 del decreto-legge all'esame prevede misure per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato o determinato di giovani dai 18 ai 35 anni da parte di datori di lavoro imprenditori agricoli, al fine di promuovere l'occupazione stabile in agricoltura,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento, misure idonee ad incentivare gli imprenditori agricoli a stipulare più contratti a tempo indeterminato.
9/2568-AR/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    e in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza, la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di Regolamento COM (2010) 375, che lascia gli stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una porzione o regione, una coltura geneticamente modificata (OGM) senza dover esporre alla Commissione europea la ragione del divieto;
    questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;
    con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato;
    preoccupazione destano le importazioni di prodotti agroalimentari o delle materie prime utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;
    l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830/2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura «geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;
    ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM free;
    forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul mercato tutte quelle piccole e medie aziende agricole, che non hanno e non usano organismi geneticamente modificati;
    il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge all'esame prevede che chiunque violi i divieti di coltivazione sia punito con una multa da 25.000 a 50.000 euro. Inizialmente il testo del decreto prevedeva anche la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni;

impegna il Governo

   a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità di un acquisto consapevole e informato;
   a prevedere, in un prossimo provvedimento, il ripristino della pena della reclusione per chi viola i divieti di coltivazione OGM al fine di introdurre un più efficace deterrente.
9/2568-AR/28Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    e in occasione del Consiglio europeo del 12 giugno 2014 è stata approvata a larga maggioranza, la proposta di compromesso della Presidenza greca sulla bozza di Regolamento COM (2010) 375, che lascia gli stati membri liberi di decidere se consentire o vietare sul proprio territorio, oppure su una porzione o regione, una coltura geneticamente modificata (OGM) senza dover esporre alla Commissione europea la ragione del divieto;
    questo consentirà una flessibilità agli Stati membri di decidere in merito alla gestione della propria agricoltura, permettendo di vietare o limitare la coltivazione di OGM nel proprio Paese;
    con decreto interministeriale del 12 luglio 2013, è stata vietata la coltivazione delle sementi di organismi geneticamente modificati (OGM) in Italia per un periodo di 18 mesi. Tale divieto è stato confermato anche dalla sentenza n. 4410 del 23 aprile 2014 del TAR del Lazio. Sentenza confermata anche dal Consiglio di Stato;
    preoccupazione destano le importazioni di prodotti agroalimentari o delle materie prime utilizzate per la produzione nel nostro Paese che provengono dall'estero, siano essi Stati membri o extra UE, che sono stati coltivati, allevati o prodotti con coltivazioni OGM;
    l'etichettatura concernente la presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti a livello europeo è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1830/2003 sulla tracciabilità e l'etichettatura degli organismi geneticamente modificati. L'etichetta deve chiaramente riportare la dicitura «geneticamente modificato» o «prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato»;
    ciò assume particolare importanza per i Paesi come il nostro che sono tradizionalmente OGM free;
    forme di etichette che chiaramente indichino la totale assenza di OGM potrebbero favorire sul mercato tutte quelle piccole e medie aziende agricole, che non hanno e non usano organismi geneticamente modificati;
    il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge all'esame prevede che chiunque violi i divieti di coltivazione sia punito con una multa da 25.000 a 50.000 euro. Inizialmente il testo del decreto prevedeva anche la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni;

impegna il Governo

   a prevedere misure che prevedano in etichetta una indicazione chiara che in quell'alimento sono presenti o meno OGM, indipendentemente se sia al di sopra o al di sotto della soglia di tolleranza (0,9 per cento) al fine di valorizzare a pieno quei prodotti che vengono da aziende che hanno scelto di non utilizzare OGM e dare ai consumatori quella piena ed esatta informazione dando così la possibilità di un acquisto consapevole e informato.
9/2568-AR/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
    il settore delle armi e della filiera collegata alla passione venatoria riveste e rappresenta una notevole importanza dal quale ricavano il loro reddito migliaia di famiglie;
    più in generale l'industria armiera si pone come riconosciuto fiore all'occhiello di rilievo mondiale e settore sano dell'economia italiana con accertate potenzialità e margini di crescita. È stato confermato che anche nel 2013 per il settore armiero c’è stato un trend positivo di + 21 per cento di armi testate rispetto all'anno precedente;
    la figura del cittadino-cacciatore è presente quale figura attiva in tutte le associazioni di volontariato ed è parte attiva ed importante nella salvaguardia ambientale;
    la caccia alla piccola migratoria con uccelli da richiamo è una passione legata alle tradizioni culturali ed identitarie che fanno parte di una tradizione economica culturale fortemente radicata e rappresenta non solo una tradizione da difendere ma anche un vero e proprio presidio per la tutela degli habitat e dell'ambiente rurale, ormai messo a rischio dal progressivo spopolamento di pianura, collina e montagna;
    la dovuta e corretta applicazione delle normative nazionali ed europee non devono essere interpretate ideologicamente con metodo pretestuoso per bloccare l'attività venatoria e che sull'esempio di altre importanti nazioni europee, si possa con capacità, conciliare il rispetto delle normative comunitarie con il rispetto delle culture e tradizioni locali senza alcun pregiudizio di merito e con il giusto equilibrio;
    a giugno 2014 alla Camera dei deputati è stato approvato a larga maggioranza il testo dell'articolo 20 della legge europea bis che, modificando l'articolo 4 della legge 157/92 ed introducendo un esplicito riferimento alle disposizioni dell'articolo 19 bis della stessa legge, di fatto recepisce l'articolo 9 della direttiva 147/2009, rispondendo in modo esaustivo alle richieste della Commissione europea in ordine alla chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2006;
    i primi tre commi dell'articolo 16 del decreto all'esame minano seriamente i fondamentali dell'arte venatoria che nel nostro paese, soprattutto nella zona delle prealpi ed appenninica, si traduce oltre che in cultura e tradizione, in una forte e sana passione che condiziona e caratterizza un certo stile di vita di molti giovani ed anziani. Questi commi in sostanza annullano e stravolgono il voto alla Camera sulla legge europea 2013-bis che garantisce di poter continuare a praticare una tradizione secolare quale quella della caccia con richiami vivi;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, in un prossimo provvedimento, una modifica dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 riproponendo il testo contenuto nell'articolo 20 della Legge europea 2013-bis – visto che è chiara l'intenzione del Governo di sopprimere tale disposizione mantenendo così solo il testo dell'articolo 16 del decreto-legge all'esame – perché solo così facendo verrebbe sanata di fatto l'infrazione, permettendo altresì un proseguo dell'ars venandi e di conseguenza garantendo migliaia di posti di lavoro ad essa collegata.
9/2568-AR/29Borghesi.


   La Camera,
    il settore delle armi e della filiera collegata alla passione venatoria riveste e rappresenta una notevole importanza dal quale ricavano il loro reddito migliaia di famiglie;
    più in generale l'industria armiera si pone come riconosciuto fiore all'occhiello di rilievo mondiale e settore sano dell'economia italiana con accertate potenzialità e margini di crescita. È stato confermato che anche nel 2013 per il settore armiero c’è stato un trend positivo di + 21 per cento di armi testate rispetto all'anno precedente;
    la figura del cittadino-cacciatore è presente quale figura attiva in tutte le associazioni di volontariato ed è parte attiva ed importante nella salvaguardia ambientale;
    la caccia alla piccola migratoria con uccelli da richiamo è una passione legata alle tradizioni culturali ed identitarie che fanno parte di una tradizione economica culturale fortemente radicata e rappresenta non solo una tradizione da difendere ma anche un vero e proprio presidio per la tutela degli habitat e dell'ambiente rurale, ormai messo a rischio dal progressivo spopolamento di pianura, collina e montagna;
    la dovuta e corretta applicazione delle normative nazionali ed europee non devono essere interpretate ideologicamente con metodo pretestuoso per bloccare l'attività venatoria e che sull'esempio di altre importanti nazioni europee, si possa con capacità, conciliare il rispetto delle normative comunitarie con il rispetto delle culture e tradizioni locali senza alcun pregiudizio di merito e con il giusto equilibrio;
    a giugno 2014 alla Camera dei deputati è stato approvato a larga maggioranza il testo dell'articolo 20 della legge europea bis che, modificando l'articolo 4 della legge 157/92 ed introducendo un esplicito riferimento alle disposizioni dell'articolo 19 bis della stessa legge, di fatto recepisce l'articolo 9 della direttiva 147/2009, rispondendo in modo esaustivo alle richieste della Commissione europea in ordine alla chiusura della procedura di infrazione n. 2014/2006,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità, in un prossimo provvedimento, di una modifica dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992 riproponendo il testo contenuto nell'articolo 20 della Legge europea 2013-bis.
9/2568-AR/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 interviene in materia di semplificazione dei controlli sulle imprese agricole;
    il sistema dei controlli in ambito alimentare rappresenta un caso emblematico in cui un numero eccessivo di amministrazioni sono coinvolte nella tutela degli stessi beni giuridici o di beni giuridici differenti, ma che presentano caratteristiche tali da sovrapporsi;
    l'attività svolta dai numerosi soggetti coinvolti ricade sugli operatori del settore alimentare gravandoli di costi e di adempimenti non funzionali a garantire la sicurezza degli alimenti e la qualità degli stessi;
    per alcune tipologie d'impresa, il costo diretto dei controlli sopportato dagli operatori può incidere anche fino al 5-10 per cento del costo finale del prodotto;
    posto che le disposizioni volte a semplificare ed a coordinare le attività di controllo, rappresentano un'opportunità ed un'occasione non solo per le imprese agricole, ma per tutti gli operatori della filiera, non si capisce la ragione per cui queste non possano essere estese a tutti gli attori della filiera;
    risulta, pertanto, necessario estendere l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto anche alle cosiddette «imprese alimentari», e cioè a «ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti», come definite dall'articolo 3, comma 2, numero 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
    in tal modo la semplificazione coinvolgerebbe tutte le imprese della filiera senza discriminazioni in base al ruolo ricoperto all'interno della stessa;

impegna il Governo

a prevedere, in un prossimo provvedimento, l'introduzione delle imprese alimentari tra quelle che beneficeranno delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame.
9/2568-AR/30Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 1-bis del presente decreto-legge, prevede che l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa;
    tale disposizione prevede, in particolare, che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'opportuna autorità competente, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento;
    il regime di esenzione previsto dal comma in questione oltre a rappresentare una violazione di una disposizione cogente di una norma imperativa comunitaria, genera una irragionevole disparità di trattamento delle imprese agricole rispetto a tutte le altre imprese alimentari;
    se infatti la modalità ivi indicata fosse ritenuta idonea a soddisfare l'obbligo comunitario, allora non si capisce perché questa non debba valere per tutte le imprese. In caso contrario, la previsione stessa costituisce un indebito «privilegio competitivo» concesso alle sole imprese agricole;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, in un prossimo provvedimento, misure tese a modificare la norma in questione prevedendo che il regime di esenzione ivi previsto possa valere anche per tutte le altre imprese alimentari.
9/2568-AR/31Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 1-bis del presente decreto-legge, prevede che l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa;
    tale disposizione prevede, in particolare, che ogni operatore del settore alimentare notifichi all'opportuna autorità competente, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento;
    il regime di esenzione previsto dal comma in questione oltre a rappresentare una violazione di una disposizione cogente di una norma imperativa comunitaria, genera una irragionevole disparità di trattamento delle imprese agricole rispetto a tutte le altre imprese alimentari,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, in un prossimo provvedimento, misure tese a modificare la norma in questione prevedendo che il regime di esenzione ivi previsto possa valere anche per tutte le altre imprese alimentari.
9/2568-AR/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 prevede un credito di imposta del 40 per cento per le spese sostenute per nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico da parte di imprese che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura;
    un credito di imposta analogo è contenuto all'articolo 8 del disegno di legge A.S. n. 1328 (cd. collegato agricolo) che viene previsto per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale;
    sarebbe opportuno prevedere incentivi, in aggiunta alle due disposizioni del presente decreto-legge e del collegato agricolo, anche per chi investe sul mercato interno;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di prevedere, in un prossimo provvedimento, misure volte a inserire tra i nuovi investimenti che beneficiano del credito di imposta previsto dall'articolo 3 anche gli interventi di ampliamento delle infrastrutture logistiche e distributive al fine di potenziare la penetrazione commerciale dei prodotti di filiera corta, biologici, di qualità e di agricoltura sociale sul territorio nazionale.
9/2568-AR/32Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 prevede importanti disposizioni per lo svolgimento delle pratiche agricole semplificando le norme sugli abbruciamenti di materiale vegetale agricolo in piccoli cumuli raggruppati o di verde pubblico o privato;
    l'applicazione delle Direttiva Nitrati, che l'Italia ha adottato a seguito di una procedura di infrazione per mancato recepimento, ha comportato l'obbligo da parte di tutte le Regioni di predisporre specifici piani di azione e di perimetrare le «zone vulnerabili ai nitrati» che hanno compreso la totalità dei comprensori nazionali a più alta vocazione zootecnica. In queste aree, la possibilità di utilizzare azoto organico sui terreni viene ridotta della metà, passando dai 340 kg/ha/anno delle aree «non vulnerabili» alla quantità di 170 kg/ha/anno delle «aree vulnerabili»;
    nel 2011, al termine di un negoziato che si è protratto per oltre due anni, la Commissione Europea ha autorizzato una deroga ad un gruppo di Regioni della Pianura Padana (Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) che sono state autorizzate ad elevare la quantità di azoto utilizzabile nelle aree vulnerabili, su richiesta dei singoli agricoltori e sotto condizioni di gestione molto rigorose e stringenti, da 170 a 250 kg/ha/anno;
    i parametri di utilizzo dell'azoto organico sui terreni previsti dalla Direttiva nitrati sono molto stringenti e, all'epoca dell'emanazione della direttiva, calcolati facendo riferimento alle condizioni pedoclimatiche e zootecniche delle regioni del nord Europa. A titolo di esempio, è stato possibile dimostrare che nelle zone della pianura padana le condizioni di gestione imposte per la deroga permettono di migliorare il livello di assorbimento dell'azoto rispetto ai parametri della Direttiva, pur in presenza di un incremento da 170 a 250 kg/ha (+ 50 per cento circa). Da rilevare poi che la medesima Direttiva, pur precisando limiti così stringenti per l'azoto organico, nulla dice dell'utilizzo dell'azoto chimico, sostanzialmente libero;
    in realtà, sulla base di ricerche condotte dalla Regione Lombardia con l'università di Milano, la sovrapposizione della mappa delle zone vulnerabili con quella dei punti di superamento della concentrazione dei nitrati rivela che ci sono intere zone designate che non presentano alcun superamento della soglia dei 50 mg/l, necessaria a giustificare la designazione come vulnerabile dell'area. Altre aree mostrano, invece, un diffuso superamento della soglia dei 50 mg/l, ma non risulta che rivesta un ruolo realmente significativo il carico zootecnico, quanto, invece, la pressione delle acque reflue urbane in relazione alle criticità depurative o delle acque reflue di origine industriale;
    ciò nonostante, la perimetrazione delle aree vulnerabili copre ampie aree del nord Italia, mettendo in enorme difficoltà le attività di allevamento, pur in presenza di una concentrazione urbana ed antropica che ha certamente effetti importanti e decisivi sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee, tenuto anche conto come l'Italia sia stata condannata per avere omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie riguardo agli scarichi civili ed industriali (sentenza della Corte di Giustizia, 10 aprile 2014 – causa C-85/13 Commissione europea/Italia);
    nell'area padana, ma non solo, le aziende agricole non sono in condizione di rientrare in tempi brevissimi neppure nei parametri di deroga (e tanto meno nei parametri delle aree vulnerabili), in quanto mancano letteralmente superfici agricole in quantità sufficiente a sostenere il carico zootecnico, che peraltro non potrebbe essere distribuito in misura sostanziale nelle altre aree del Paese;
    l'articolo 36, comma 7-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 pone a carico delle Regioni e delle Province autonome l'obbligo di provvedere all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, secondo quanto concordato sulla base dell'Accordo Stato-Regioni, stipulato il 5 maggio 2011 ed in conformità ai criteri ivi indicate;
    l'accordo citato, in particolare, prevedeva, tra l'altro, la predisposizione di uno studio da parte di ISPRA, finalizzato alla verifica della congruità dell'attuale perimetrazione rispetto ai monitoraggi ed alla definizione dei carichi inquinanti attribuibili ai diversi settori civili e produttivi, per una razionale ed equa ripartizione delle rispettive responsabilità e dei conseguenti oneri. La norma assegnava alle Regioni ed alle Province autonome il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (termine scaduto il 18 marzo 2013), prevedendo che, in caso di inerzia degli enti competenti, il Governo dovesse esercitare il potere sostitutivo entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge di conversione (termine scaduto il 18 dicembre 2013). La decorrenza infruttuosa dei termini lascia irrisolto il problema della necessaria rivisitazione delle zone vulnerabili e dei relativi criteri di individuazione, con conseguenze onerosissime sulle imprese agricole che operano all'interno dei territori designate;
    Ispra, in attuazione dell'Accordo, ha avviato gli studi e, a febbraio 2014, ha prodotto i primi risultati. Obiettivo del lavoro è stato quello di predisporre un quadro sinottico complessivo, per cinque regioni indagate (Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna), della potenziale pericolosità sino alla scala comunale, a cui sono esposte le acque sotterranee in ragione delle pressioni esercitate sul suolo dal territorio e da alcune attività antropiche;
    dai primi risultati prodotti, applicando differenti metodologie di analisi, è emerso che circa il 50 per cento del territorio può essere descritto da un basso grado di pericolo e che la maggior parte del territorio, indipendentemente dal grado di pericolo ad esso associabile, è prevalentemente soggetto alla presenza di sorgenti multiple. Il quadro sinottico complessivo evidenzia, inoltre, come il contributo «prevalente» di natura «zootecnica», così come soprattutto quello «civile» interessino non più del 10 per cento delle superfici regionali (tranne nel Piemonte in cui il primo raggiunge il 19 per cento), né interessano le aree esposte a pericolo alto ed elevato d'impatto, se non per limitatissime percentuali delle superficie regionale in Piemonte ed in Lombardia. Tale risultato evidenzia la non attribuibilità a tali tipologie di sorgenti, cioè allo «zootecnico prevalente» ed al «civile prevalente», di una comunemente e aprioristicamente assunta, unica e significativa responsabilità del processo di contaminazione da nitrati;
    nella sostanza, quindi, il settore agricolo, ancora oggi, paga un prezzo pesantissimo in termini di limitazioni e costi produttivi e della sovrapposizione, nei valori rilevati dalle analisi periodicamente comunicate alla Commissione Europea, degli scarichi civili con quelli agricoli;

impegna il Governo:

   a individuare ed attuare efficaci strumenti per garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure di contenimento dell'apporto di nitrati applicate al settore agricolo;
   a porre in essere le seguenti azioni prioritarie:
    e assicurare la tempestiva conclusione dello studio ISPRA, per l'analisi dell'inquinamento da nitrati e delle fonti di pressione, distinguendo la responsabilità del sistema agricolo rispetto ai sistemi civili ed industriali;
    sollecitare l'approvazione da parte delle Regioni delle delibere di revisione dell'estensione delle aree vulnerabili basate su dati scientifici innovativi ed aggiornati, da presentare alla Commissione Europea;
    provvedere ad una modifica normativa, in modo da inserire, tra i criteri di riferimento per la perimetrazione delle zone vulnerabili, l'obbligo di valutazione, da parte delle Regioni, delle concorrenti fonti di pressione;
    e provvedere ad una revisione, in accordo con il Ministero delle politiche agricole, delle modalità di calcolo degli apporti di azoto provenienti dalle diverse tipologie di allevamento, definendo le riduzioni percentuali da applicare in caso di accertata concorrenza di altri fattori di pressione;
    e sollecitare l'unione Europea, al fine di rivedere, sulla base dei dati scientifici oggi disponibili e dei monitoraggi effettuati puntualmente negli ultimi venti anni, la Direttiva 91/676/CEE, distinguendo i limiti in funzione almeno delle macro regioni agricole europee;
    provvedere alla revisione del Programma Nazionale Nitrati, in modo da aggiornarne le opzioni alla realtà tecnologica attuale ed ai dati oggi disponibili e dare finalmente il via, d'intesa tra i Ministeri coinvolti, a semplificazioni e razionalizzazioni normative anche funzionali alla realizzazione degli investimenti necessari, da inserire nelle previsioni dei piani di sviluppo rurale regionali.
9/2568-AR/33Guidesi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   premesso che l'articolo 14 reca modifiche urgenti al Codice dell'ambiente dirette a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
   considerato che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del 24 aprile 2014, rende obbligatoria l'adesione al SISTRI per gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
    i settori interessati sono quelli dei rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo, da lavorazioni industriali e artigianali, da attività commerciali e di servizio e da attività di smaltimento di rifiuti e trattamento acque;
    parimenti, non sono obbligate ad aderire al SISTRI le imprese agricole con meno di 10 dipendenti, anche se non conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta;
    tenuto conto che tali agevolazioni sono state introdotte ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 101 del 2013 e, pertanto, una serie di imprese, oggi escluse dall'obbligo di aderire al SISTRI, si trovano già iscritte al sistema in osservanza di precedenti disposizioni legislative;
    ritenuto che occorre fare chiarezza sui soggetti iscritti al nuovo SISTRI,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative dirette a cancellare automaticamente dal SISTRI le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi sino a 10 dipendenti compresi, prevedendo che le imprese che intendono utilizzare ugualmente il sistema in via volontaria di poterlo fare solo a condizione di effettuare una nuova, espressa iscrizione al SISTRI.
9/2568-AR/34Gianluca Pini, Carrescia.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   premesso che l'articolo 14 reca modifiche urgenti al Codice dell'ambiente dirette a semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
   considerato che il comma 2-bis prevede il differimento al 31 dicembre 2015 del termine finale di efficacia del contratto fra il Ministero dell'Ambiente ed il fornitore del sistema;
   ritenuto opportuno prevedere che l'adesione all'operatività del SISTRI debba avvenire in via meramente sperimentale, per tale periodo, fino all'individuazione del nuovo soggetto fornitore ossia fino al 31 dicembre 2015,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative normative indirizzate a prevedere che l'adesione all'operatività del SISTRI debba avvenire in via meramente sperimentale fino al 31 dicembre 2015, secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto, d'intesa con le categorie interessate e, inoltre, a sospendere ogni contributo a carico delle imprese iscritte al sistema SISTRI fino alla conclusione della fase sperimentale.
9/2568-AR/35Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   premesso che:
    l'articolo 19 reca Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica e agisce sul lato dell'offerta di quotazione, costituendo un incentivo per le imprese a quotarsi, privilegiando operazioni di IPO che comportino un ampliamento dei mezzi propri dell'impresa (OPS), anziché risolversi in una mera vendita sul mercato delle azioni (OPV);
    tuttavia, la copertura finanziaria della disposizione è a carico di un ulteriore incremento delle accise sui carburanti, 1112o aumento dal 2011;
    l'incremento del peso fiscale delle accise sui carburanti, a cui deve essere aggiunta l'IVA calcolata sulle accise, che ha superato il 60 per cento del prezzo al consumo per litro, non può essere considerato un solo problema del comparto della commercializzazione dei carburanti che ha visto crollare i consumi per oltre 9 miliardi di litri sulla rete stradale dal 2008 ad oggi, con inevitabili conseguenze anche sul piano occupazionale;
    gli effetti del «caro accise» sono dirimenti per tutte le attività tanto a monte che a valle della distribuzione dei carburanti, quanto per quelle ad essa collegate, così come per le entrate erariali da accise sui carburanti che sono in calo. Infatti, nel solo 2013 la perdita è stata di oltre un miliardo di euro;
    ad oggi e sino al 2021, compreso l'ultimo aumento delle accise già in vigore dal I marzo 2014 e compreso l'aumento disposto dall'articolo 19, comma 3 lettera b), il conto del «caro accise» per le tasche degli Italiani è di oltre 2,7 miliardi di euro derivanti da disposizioni legislative già approvate, anche nella forma di «clausole di salvaguardia», alcune delle quali già attivate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di individuare nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi una diversa copertura per il finanziamento dell'ACE, anche mediante la spending review, compensando le necessarie risorse finanziarie ed evitando l'incremento delle accise sui carburanti.
9/2568-AR/36Allasia.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 1’ efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   premesso che:
    l'articolo 23 prevede una riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione;
    tuttavia, l'incertezza venutasi a creare tra gli operatori in tema di aliquota IVA da applicare ai contratti di Servizio Energia nei casi di uso finale domestico dell'energia erogata, incide sul costo finale del servizio;
    alcuni soggetti, anche di diritto pubblico (Provincia di Napoli e la Provincia di Modena) adottano una interpretazione al decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma, 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di maggior favore per il soggetto di imposta, chiedendo al fornitore l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento, mentre l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, che ha fornito una «propria lettura della norma» in risposta ad alcuni interpelli, «impone» l'applicazione dell'aliquota IVA al 22 per cento;
    tale diverso orientamento – applicato anche al settore privato – che incide sul costo finale del servizio causando evidenti discriminazioni tra operatori di uno stesso comparto e sconcerto tra i soggetti passivi di imposta, deve essere corretto favorendo una interpretazione univoca della norma auspicabilmente nella direzione di promuovere gli interventi di efficienza energetica, focus strategico della strategia energetica nazionale;
    quindi, ne discende la necessità, non più differibile, di chiarire in modo definitivo ed univoco le norme per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per i contratti di Servizio Energia quando destinati agli usi finali e, in particolare, per l'uso «domestico»;
    recentemente il parere reso dalla Camera dei deputati allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, al punto 18 prevede: «18) all'articolo 14 si chiarisca che nei contratti di prestazione energetica, di cui all'allegato 2 del decreto n. 115 del 2008, stipulati con la pubblica amministrazione deve essere applicata l'IVA agevolata indipendentemente dai combustibili utilizzati e che la nozione di contratto di servizio energia deve essere interpretata nel senso di fornitura di servizi e non di fornitura di combustibile al cliente»;
    purtroppo, tale punto del parere della Camera non è stato accolto dal Governo nella emanazione del relativo decreto legislativo,

impegna il Governo

nell'ambito dei prossimi provvedimenti legislativi, a chiarire in modo definitivo ed univoco le norme per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10 per cento per i contratti di Servizio Energia quando destinati agli usi finali e, in particolare, per l'uso «domestico».
9/2568-AR/37Rondini.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   tenuto conto che il comma 8 dell'articolo 9, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per individuare i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato indirizzati alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari;
   il testo dell'articolo 9 non chiarisce in maniera univoca quali siano gli interventi ammessi al finanziamento;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché il decreto interministeriale di cui all'articolo 9, comma 8, possa specificare in maniera chiara e inconfutabile anche gli interventi che possono beneficiare dei finanziamenti indirizzati all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari, previsti dal medesimo articolo 9.
9/2568-AR/38Simonetti.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   tenuto conto che il comma 2 dell'articolo 11, utilizza, come copertura l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, relativa al Programma di comunicazione ambientale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica,

impegna il Governo

a informare il Parlamento in merito all'attuazione del Programma di comunicazione ambientale di sensibilizzazione dell'opinione pubblica di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179.
9/2568-AR/39Attaguile.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   premesso che:
    l'articolo 30-quinquies reca una modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eliminando il beneficio della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi offshore, ossia nella Regione Veneto;
    con l'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 è stato previsto l'aumento dal 7 per cento al 10 per cento dell'aliquota di prodotto (royalties) che le compagnie petrolifere, titolari di concessioni di coltivazione, sono tenute a corrispondere ogni anno a Stato, Regioni e Comuni interessati da attività di estrazione di gas e greggio in terraferma, istituendo un Fondo alimentato dalle risorse rinvenienti da tale aumento, nonché dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati;
    il Fondo doveva appunto essere utilizzato per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché da attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi offshore; gli impianti di rigassificazione in Italia sono purtroppo solo due: quello a terra di Panigaglia nel Golfo della Spezia costruito negli anni 70 e quello offshore di Porto Viro a Rovigo;
    nel 2010, i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia, con Decreto del 12 novembre 2010, hanno attuato le disposizioni previste dall'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, escludendo le regioni interessate dalle attività di rigassificazione. Nel 2012, la Regione Veneto ha vinto il ricorso presentato al Tar del Lazio contro tale esclusione delle attività di rigassificazione dal calcolo dei contributi per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti;
    a seguito del ricorso promosso dai Ministeri interessati, economia e finanze e sviluppo economico, e dalle regioni Calabria e Molise, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4134 del 6 agosto 2013, respingendo il ricorso n. 6865/2012, ha accolto per intero le violazioni rilevate dalla Regione Veneto la quale ha ottenuto di diritto la possibilità di beneficiare del bonus carburante destinato ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione;
   tenuto conto che:
    come ribadito dal Consiglio di Stato «non appare decisiva, a tale riguardo, la circostanza che il Fondo sia alimentato (in parte, ma certamente preponderante) dall'aumento dell'aliquota delle royalties stabilita al comma 1, sia perché il legislatore non configura alcun rapporto, di tipo quasi sinallagmatico, tra il versamento dell'aliquota (peraltro, da parte di soggetti diversi dai destinatari del bonus) e la destinazione dei benefici, sia perché il Fondo è alimentato non soltanto dalla maggiorazione, ma anche dalle altre entrate indicate al comma 2, provenienti da soggetti pubblici e privati»;
    il Consiglio di Stato non ha ritenuto di «condividere la limitazione degli effetti del decreto, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 45, solo perché detta disposizione indica, quale criterio per la destinazione del Fondo alle iniziative a favore dei residenti di ciascuna regione interessata, il calcolo del beneficio in proporzione alle ”produzioni” ivi ottenute»;
    «la circostanza che nella legge di settore, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si parli di ”produzioni” ottenute, sulle quali calcolare il valore dell'aliquota da versare da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, non costituisce motivo sufficiente per considerare il calcolo di cui al comma 5 dell'articolo 45 limitato alle sole imprese di estrazione di idrocarburi, potendosi estendere il concetto di produzione dai beni (idrocarburi) ai servizi (trasporto), con ciò comprendendo anche le imprese che svolgono attività di rigassificazione»;
    irrilevante, ai fini considerati, sembra poi il diverso regime (royalties, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 o tariffazione, secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas del 7 luglio 2008 ARG/gas 92/08) cui sono sottoposte le imprese operanti nel settore dell'energia, posto che la finalità del bonus, pur se in ipotesi intesa anche come ristoro del consumo energetico, non dipende dal tipo di corrispettivo versato»;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo, affinché entro massimo due mesi dalla data dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, sia corretta la norma dell'articolo 30-quinquies e ristabilita la possibilità per la Regione Veneto di beneficiare del bonus carburante alla pompa, da destinare nuovamente ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione, come stabilito dalla citata sentenza del consiglio di Stato n. 4134 del 6 agosto 2013.
9/2568-AR/40Busin, Marcolin, Matteo Bragantini, Fraccaro, Businarolo, Fantinati, Rostellato, D'Incà, Benedetti, Da Villa, Brugnerotto, Prataviera, Caon, Cozzolino.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   premesso che:
    l'articolo 30-quinquies reca una modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eliminando il beneficio della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi offshore, ossia nella Regione Veneto;
    con l'articolo 45 della legge n. 99 del 2009 è stato previsto l'aumento dal 7 per cento al 10 per cento dell'aliquota di prodotto (royalties) che le compagnie petrolifere, titolari di concessioni di coltivazione, sono tenute a corrispondere ogni anno a Stato, Regioni e Comuni interessati da attività di estrazione di gas e greggio in terraferma, istituendo un Fondo alimentato dalle risorse rinvenienti da tale aumento, nonché dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati;
    il Fondo doveva appunto essere utilizzato per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché da attività di rigassificazione, anche attraverso impianti fissi offshore; gli impianti di rigassificazione in Italia sono purtroppo solo due: quello a terra di Panigaglia nel Golfo della Spezia costruito negli anni 70 e quello offshore di Porto Viro a Rovigo;
    nel 2010, i Ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia, con Decreto del 12 novembre 2010, hanno attuato le disposizioni previste dall'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, escludendo le regioni interessate dalle attività di rigassificazione. Nel 2012, la Regione Veneto ha vinto il ricorso presentato al Tar del Lazio contro tale esclusione delle attività di rigassificazione dal calcolo dei contributi per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti;
    a seguito del ricorso promosso dai Ministeri interessati, economia e finanze e sviluppo economico, e dalle regioni Calabria e Molise, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4134 del 6 agosto 2013, respingendo il ricorso n. 6865/2012, ha accolto per intero le violazioni rilevate dalla Regione Veneto la quale ha ottenuto di diritto la possibilità di beneficiare del bonus carburante destinato ai territori interessati da attività estrattive e di rigassificazione;
   tenuto conto che:
    come ribadito dal Consiglio di Stato «non appare decisiva, a tale riguardo, la circostanza che il Fondo sia alimentato (in parte, ma certamente preponderante) dall'aumento dell'aliquota delle royalties stabilita al comma 1, sia perché il legislatore non configura alcun rapporto, di tipo quasi sinallagmatico, tra il versamento dell'aliquota (peraltro, da parte di soggetti diversi dai destinatari del bonus) e la destinazione dei benefici, sia perché il Fondo è alimentato non soltanto dalla maggiorazione, ma anche dalle altre entrate indicate al comma 2, provenienti da soggetti pubblici e privati»;
    il Consiglio di Stato non ha ritenuto di «condividere la limitazione degli effetti del decreto, adottato ai sensi del comma 5 dell'articolo 45, solo perché detta disposizione indica, quale criterio per la destinazione del Fondo alle iniziative a favore dei residenti di ciascuna regione interessata, il calcolo del beneficio in proporzione alle ”produzioni” ivi ottenute»;
    «la circostanza che nella legge di settore, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, si parli di ”produzioni” ottenute, sulle quali calcolare il valore dell'aliquota da versare da parte del titolare della concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, non costituisce motivo sufficiente per considerare il calcolo di cui al comma 5 dell'articolo 45 limitato alle sole imprese di estrazione di idrocarburi, potendosi estendere il concetto di produzione dai beni (idrocarburi) ai servizi (trasporto), con ciò comprendendo anche le imprese che svolgono attività di rigassificazione»;
    irrilevante, ai fini considerati, sembra poi il diverso regime (royalties, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996 o tariffazione, secondo quanto disposto dalla Deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica ed il gas del 7 luglio 2008 ARG/gas 92/08) cui sono sottoposte le imprese operanti nel settore dell'energia, posto che la finalità del bonus, pur se in ipotesi intesa anche come ristoro del consumo energetico, non dipende dal tipo di corrispettivo versato»;

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e ad individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti off-shore, che assicuri un analogo impatto finanziario e sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.
9/2568-AR/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Busin, Marcolin, Matteo Bragantini, Fraccaro, Businarolo, Fantinati, Rostellato, D'Incà, Benedetti, Da Villa, Brugnerotto, Prataviera, Caon, Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 reca semplificazioni per le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati e delle falde idriche, mentre l'articolo 14 reca semplificazioni e disposizioni varie per la gestione dei rifiuti, in particolare nelle aree di crisi ambientale;
    nelle aree ad alta vocazione zootecnica occorre porre particolare attenzione alla razionale gestione degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati in genere, per prevenire il rischio di inquinamento del territorio e delle falde, derivante dall'attività agraria;
    la direttiva «Nitrati» (91/676/CEE), che ha avuto il pieno recepimento a livello nazionale nel 2006, ha richiesto la designazione di diversi ambiti di vulnerabilità. Sia nelle zone vulnerabili che su tutto il resto del territorio regionale la gestione dell'azoto, con particolare riferimento a quello di origine zootecnica, è regolamentata attraverso programmi d'azione che definiscono quantitativi, modalità e periodi per la distribuzione dei fertilizzanti;
    la ricerca nel campo propone sempre diverse e più efficaci tecnologie per la gestione degli effluenti di allevamento e per il miglioramento dell'efficienza della gestione delle componenti azotate nelle aziende agricole;
    le possibili soluzioni alla problematica degli eccessi di nutrienti sul territorio incidono anche per gli aspetti economici sull'economia dell'azienda;
    ultimamente, alcune tecnologie avanzate utilizzano specifici prodotti nelle lettiere per neutralizzare i nitrati e arrivano ad abbattere anche del 50 per cento le componenti azotate degli effluenti con significative riduzioni dei costi di gestione delle aziende,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per promuovere tecniche innovative per l'abbattimento dei nitrati provenienti dalla gestione degli effluenti di allevamento, allo scopo di prevenire i rischi di inquinamento del territorio e delle falde derivanti dall'attività agraria, con costi sostenuti per le aziende.
9/2568-AR/41Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 reca misure volte a promuovere interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;
    la riduzione dei consumi di energia nel patrimonio pubblico attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica è importante non solo ai fini della riduzione delle emissioni di gas serra e l'ottemperanza agli obiettivi europei per il 2020 ma anche ai fini della riduzione delle spesa pubblica;
    inoltre, la promozione di interventi di riqualificazione degli edifici esistenti costituisce un volano importante per la ripresa economica del Paese,

impegna il Governo

ad individuare le opportune risorse economiche per finanziare il proseguimento del programma di efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria e di tutti gli edifici di proprietà della pubblica amministrazione.
9/2568-AR/42Marguerettaz.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
   premesso che:
    l'articolo 10 reca misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
    il comma 1 dell'articolo 10, stabilisce che i Presidenti delle Regioni subentrino, per i territori di loro competenza, ai Commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominati per la realizzazione degli interventi individuati da specifici accordi di programma sottoscritti tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191);
    le incessanti precipitazioni degli ultimi mesi hanno messo in ginocchio gran parte del Paese, specialmente del Nord, e rendono ancora più urgenti i finanziamenti per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
    l'ondata di maltempo ha creato frane, allagamenti e straripamenti dei fiumi;
    metà della Lombardia, una delle zone più produttive del nostro territorio è costantemente sott'acqua. Sabato scorso una bomba d'acqua sul trevigiano ha creato morti e feriti. Ogni anno si spende circa 1 miliardo di euro per riparare i danni provocati da frane, alluvioni e allagamenti e poco più di 100 milioni per prevenirli,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di:
   incrementare le risorse per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico;
   prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno per le spese sostenute ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico da parte delle regioni e degli enti locali;
   individuare gli strumenti legislativi per promuovere la ripulitura dei fiumi e torrenti e il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua.
9/2568-AR/43Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge detta, fra le altre cose, disposizioni per favorire una maggiore sicurezza del sistema elettrico nazionale;
    le politiche di razionalizzazione delle risorse adottate da ENEL Distribuzione Rete non sempre hanno prodotto un maggior efficientamento della gestione e dei servizi offerti ai cittadini;
    tra le diverse proposte di razionalizzazione dei costi che la società sta valutando vi è quella dello spostamento della direzione dalla sede di Breno a quella di Brescia, con il conseguente accorpamento delle sedi medesime;
    tale operazione rischia di estromettere la Valle Camonica dal giusto riconoscimento del proprio ruolo, con chiare ripercussioni sull'occupazione, sugli investimenti nella sicurezza degli impianti, sulla gestione del territorio e, non da ultimo, sulla qualità del servizio offerto;
    è necessario adottare tutte le misure opportune per gestire in sicurezza un complesso sistema, composto da una varietà di impianti di generazione idroelettrica, da numerose opere idrocivili e soprattutto da una rete di linee elettriche che presentano difficoltà di gestione, sia dal punto di vista tecnico sia orografico del territorio tipico delle vallate alpine;
    il sistema elettrico della Valle Camonica si ritiene fondamentale per l'assetto energetico del Paese, ed in particolare, del territorio; esso necessita quindi della presenza continua e costante di personale qualificato per garantire ai cittadini un buon presidio territoriale che ricomprenda anche la direzione di Enel Distribuzione Rete di Breno,

impegna il Governo

a favorire una concertazione tra le parti interessate affinché venga mantenuto attivo il presidio della zona di Breno e tutte le attività ad esso connesse, compresi gli attuali livelli occupazionali, a garanzia della sicurezza del sistema elettrico di tutto il territorio della Valle Camonica e più in generale del Paese.
9/2568-AR/44Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30-ter del disegno di legge n. 2568 per la conversione in legge del DL 91/2014, rubricato misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero, apporta modifiche al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012 , attribuendo al Comitato interministeriale per fronteggiare la crisi del settore bieticolo saccarifero, di cui all'articolo 2 comma I del decreto-legge n. 2 del 2006, la possibilità di nominare un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso dei termini per il rilascio della autorizzazione necessaria alla attuazione dei progetti riguardanti la realizzazione di iniziative di riconversione industriale nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili;
    si tratta di una disposizione sostanzialmente riproduttiva del comma 2 dell'articolo 29 del DL 5/2012, che pure prevedeva la possibilità di nomina di un Commissario ad acta da parte del medesimo Comitato interministeriale e che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, con sentenza n. 62 del 2013, per violazione del riparto di materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, rientrando la materia agricoltura nella competenza residuale ed esclusiva della Regione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 30-bis al fine di rivederla e a considerare l'ipotesi di prevedere, in un successivo provvedimento legislativo, la sua abrogazione.
9/2568-AR/45Agostinelli, L'Abbate, Barbanti, Ricciatti, Ferraresi, Gagnarli, Colletti, Gallinella, Tripiedi, D'Incà, Bonafede, Cristian Iannuzzi, Ciprini, Villarosa, Nesci, Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 3, del decreto legge in corso di conversione, riconosce un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, entro il limite massimo di 400.000 euro;
    il credito è riconosciuto in egual misura a prescindere dalla natura e tipologia dell'investimento, purché esso venga sostenuto per le finalità previste dalla norma,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata, al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a riconoscere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, un credito d'imposta in misura percentuale superiore al 40 per cento per i soggetti che realizzano nuovi investimenti per la promozione e sviluppo di processi e tecnologie funzionali alla sostituzione dei combustibili fossili impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa ovvero alla riduzione di gas ad effetto serra e all'adattamento all'agricoltura ai cambiamenti climatici nonché al miglioramento qualitativo della risorsa idrica e al suo razionale utilizzo.
9/2568-AR/46Alberti.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 13 comma 5 del decreto in esame alla lettera b), capoverso Art. 241-bis, il comma recita: «1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione dell'allegato 5 alla parte quarta, titolo V, del presente decreto, previste nella tabella 1, colonne A e B, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari»,

impegna il Governo

ad individuare quali delle due colonne A o B applicare di concerto con la Regione sul cui territorio ricade la servitù militare in oggetto, interessando il Comitato Misto Paritetico (Co.Mi.Pa) previsto dalla Legge 898 del 1976 sulle servitù militari – e ove esso non fosse stato istituito – con apposita intesa tra il Ministero della Difesa e la Regione interessata.
9/2568-AR/47Artini, Rizzo, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Frusone, Tofalo, Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia attraversa un periodo di crisi economica che oramai si protrae da tempo. Appare necessario promuovere ogni iniziativa utile a favorire la crescita industriale del nostro paese.
    Italia è storicamente un paese nel quale molteplici sono state le invenzioni e le scoperte, tuttavia negli ultimi anni poco è stato fatto in riferimento al dovere di accompagnare e supportare gli «inventori» nei percorsi finalizzati allo sviluppo dei brevetti e alla conseguente crescita industriale del paese. È evidente che la crescita debba passare anche attraverso l'innovazione e conseguentemente per il tramite dello stimolo e del sostegno alle attività necessarie a tradurre le attività inventive in reali opportunità di crescita economica;
    sarà pertanto opportuno valorizzare i brevetti dotati di un Rapporto di ricerca impeccabile, completamente positivo, ovvero, i brevetti che l'EPO ravvisa essere interamente dotati di Novità, Attività Inventiva e Industrialità;
    in sostanza diventa improcrastinabile l'esigenza di premiare chi ha superato il Rapporto di Ricerca europeo brillantemente, a pieni voti ed ha davanti a sé la reale possibilità di affrontare il mercato globale con un brevetto consistente dai contorni inattaccabili;
    peraltro è opportuno che lo Stato italiano si attivi, entro un tempo certo, adottando iniziative volte a sostenere il percorso che deve condurre il titolare del brevetto dotato di un eccellente Rapporto di Ricerca redatto dall'EPO (European Patent Office), agevolandolo in ogni procedura, alla luce del fatto che l'interesse dell'inventore coincide esattamente con l'esigenza dello Stato di promuovere la crescita del paese;
    appare importante attribuire all'inventore la possibilità di avere la certezza di essere supportato dallo Stato qualora il brevetto raggiunga lo standard preteso, ovvero, se ottenga un Rapporto di Ricerca EPO impeccabile,

impegna il Governo

ad assumere, nell'ambito dello stimolo alla crescita dell'economia, ogni iniziativa utile a sostenere i soggetti titolari di brevetti che abbiano ricevuto un «rapporto di ricerca» eccellente da parte dell'EPO (European Patent Office) con specifico riferimento alla costituzione di un fondo, con finanziamento diretto da parte dello Stato, per l'avvio di attività di impresa legate a invenzioni legate a brevetti che abbiano ottenuto, da parte dell'EPO, un rapporto di ricerca completamente positivo.
9/2568-AR/48Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22, comma 6-bis, del decreto in corso di conversione disciplina le modalità e i termini per la cancellazione di segnalazioni di ritardi di pagamento da parte di istituti bancari e dei gestori delle banche dati;
    in particolare, la disposizione sostituisce l'articolo 8-bis del decreto legge 70/2011 prevedendo che, in caso di ritardo nel pagamento di una rata e di regolarizzazione della stessa entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite al mancato pagamento debbano essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione;
    la segnalazione di mancato pagamento costituisce certamente una delle possibili condizioni ostative all'accesso al credito per il soggetto segnalato; le informazioni contenute nelle banche dati, infatti, sono rese disponibili per i soggetti familiari ai fini della valutazione dell'affidabilità di chi richiede un prestito; in questo modo, dunque, il sistema bancario tende ad escludere dall'accesso al credito coloro che vengono ritenuti dei «cattivi pagatori»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione al fine di assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a prevedere l'immediata cancellazione della segnalazione all'esito dell'avvenuto pagamento o, in ogni caso, a ridurre il termine di sei mesi previsto dalla disposizione richiamata in premessa, non estendendolo oltre il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di cancellazione.
9/2568-AR/49Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese;
    l'osservatorio nazionale di Federconsumatori ha calcolato per l'anno 2013 rincari dei prezzi e delle tariffe su beni e servizi che peseranno per circa ulteriori 1.500 euro annui a famiglia, comportando un'ulteriore contrazione dei consumi ed aggravando di conseguenza la già drammatica crisi economica in atto nel Paese sui servizi bancari, per i quali si spenderanno circa 118 euro annui in più, nonché sulle imposte di bollo. Con riguardo alla voce mutui, l'Associazione bancaria italiana ha registrato a gennaio un lieve aumento dei tassi applicati sui nuovi mutui, cresciuti dal 3,7 al 3,75 per cento. Un dato, tuttavia, preoccupante, è nel differenziale di tasso sui mutui tra l'Italia e l'Unione europea, a svantaggio del nostro Paese, che comporterà un aggravio di costo per le famiglie italiane rispetto a quelle della zona euro;
    la dinamica dei prezzi, oltre a seguire il naturale andamento del mercato, determinato dall'equilibrio tra domanda e offerta, in alcuni settori è influenzata da fenomeni di alterazione della concorrenza, con conseguente distorsione dei prezzi stessi. Ne sono un esempio i conti correnti bancari, i cui costi oltre a risentire del generalizzato aumento delle imposte su di essi, risentono anche di una scarsa trasparenza dal lato dell'offerta, nonché di un'informazione alla clientela spesso limitata,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta al taglio dei legami esistenti fra il conto corrente e gli altri servizi bancari, come ad esempio il mutuo, il risparmio amministrato e le polizze assicurative, e la riduzione dei tempi di chiusura dei conto corrente, ancora troppo lunghi.
9/2568-AR/50Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    a causa della crisi è nato uno strumento utile per contrastare la crisi economica il gruppo di acquisto»;
    provando a navigare su internet e digitando su un qualsiasi motore di ricerca le parole «gruppo solidale di acquisto», si apriranno una serie di pagine che invitano l'utente ad iscriversi per beneficiare di un potere di contrattazione che, da singola unità, certamente non avrebbe, ma che unitamente ad altre migliaia di utenti può crescere in maniera esponenziale;
    infatti, soprattutto in materia di energia, le società che distribuiscono energia elettrica e gas, hanno dato ascolto a questi gruppi, offrendo loro tariffe molto più vantaggiose di quelle comuni, alle quale l'utente che si è iscritto al gruppo solidale può poi decidere di aderire o meno;
    si tratta di un'importante anno che i consumatori possono sfruttare, dal momento che il fornitore o il produttore non terrebbe certo in considerazione la singola utenza o esigenza, ma a fronte di garantirsi un cospicuo numero di utenti può decidere di offrire uno sconto consistente sulla propria offerta;
    gli articoli dal 23 al 30 del decreto-legge in esame prevedono misure per il settore elettrico e favorire la riduzione del costo dell'energia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile anche normativa al fine di incentivare il gruppo solidale di acquisto in materia di energia.
9/2568-AR/51Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    a causa della crisi è nato uno strumento utile per contrastare la crisi economica il gruppo di acquisto»;
    provando a navigare su internet e digitando su un qualsiasi motore di ricerca le parole «gruppo solidale di acquisto», si apriranno una serie di pagine che invitano l'utente ad iscriversi per beneficiare di un potere di contrattazione che, da singola unità, certamente non avrebbe, ma che unitamente ad altre migliaia di utenti può crescere in maniera esponenziale;
    infatti, soprattutto in materia di energia, le società che distribuiscono energia elettrica e gas, hanno dato ascolto a questi gruppi, offrendo loro tariffe molto più vantaggiose di quelle comuni, alle quale l'utente che si è iscritto al gruppo solidale può poi decidere di aderire o meno;
    si tratta di un'importante anno che i consumatori possono sfruttare, dal momento che il fornitore o il produttore non terrebbe certo in considerazione la singola utenza o esigenza, ma a fronte di garantirsi un cospicuo numero di utenti può decidere di offrire uno sconto consistente sulla propria offerta;
    gli articoli dal 23 al 30 del decreto-legge in esame prevedono misure per il settore elettrico e favorire la riduzione del costo dell'energia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile anche normativa al fine di promuovere il gruppo solidale di acquisto in materia di energia.
9/2568-AR/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7-bis, nell'articolo 22 che modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, concernente l'istituzione di strumenti volti a favorire la cessione del crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, costituiti dai crediti maturati e certificati al 31 dicembre 2013 riguardanti somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali;
    si rileva che è prioritario ai fini del rilancio dell'economia italiana che il Governo faccia di tutto per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, perché oramai l'economia italiana si trova in una preoccupante situazione di recessione economica, che rischia di peggiorare ulteriormente e di avvitarsi in una spirale negativa tale da determinare gravi rischi per la stabilità della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, in sede europea, finalizzata a concordare con la Commissione europea un piano straordinario, di natura una tantum, per il pagamento dei debiti pregressi delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese creditrici, che preveda che l'uscita di cassa non vada ad incidere sul pareggio di bilancio strutturale del nostro Paese per tutto il periodo ritenuto necessario per l'azzeramento dei debiti pregressi accumulati.
9/2568-AR/52Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7-bis, nell'articolo 22 che modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, concernente l'istituzione di strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, costituiti dai crediti maturati e certificati al 31 dicembre 2013 riguardanti somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali;
    secondo la Cgia di Mestre è «verosimile» che i debiti della pubblica amministrazione italiana nei confronti delle imprese ammontino a circa 120 miliardi di euro. Cifra di un terzo superiore ai 91 miliardi di euro indicati da Bankitalia. Si tratta di una ricerca scattata il 31 dicembre 2011, praticamente quasi due anni fa nella quale non sono comprese le aziende con meno di 20 addetti che, si ricorda, costituiscono il 98 per cento del totale delle imprese italiane. In questa ricerca, inoltre, non sono state coinvolte le imprese che operano nei settori della sanità e dei servizi sociali che, storicamente, sono quelle dove si annidano i ritardi di pagamento più eclatanti,

impegna il Governo

a certificare, in tempi brevi, i debiti della pubblica amministrazione ai fini della compensazione con i crediti fiscali da parte delle imprese, assumendo iniziative per prevedere delle sanzioni nei confronti degli enti inadempienti.
9/2568-AR/53Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7-bis, nell'articolo 22 che modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, concernente l'istituzione di strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, costituiti dai crediti maturati e certificati al 31 dicembre 2013 riguardanti somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali;
    secondo la Cgia di Mestre è «verosimile» che i debiti della pubblica amministrazione italiana nei confronti delle imprese ammontino a circa 120 miliardi di euro. Cifra di un terzo superiore ai 91 miliardi di euro indicati da Bankitalia. Si tratta di una ricerca scattata il 31 dicembre 2011, praticamente quasi due anni fa nella quale non sono comprese le aziende con meno di 20 addetti che, si ricorda, costituiscono il 98 per cento del totale delle imprese italiane. In questa ricerca, inoltre, non sono state coinvolte le imprese che operano nei settori della sanità e dei servizi sociali che, storicamente, sono quelle dove si annidano i ritardi di pagamento più eclatanti,

impegna il Governo

a certificare, in tempi brevi, i debiti della pubblica amministrazione ai fini della compensazione con i crediti fiscali da parte delle imprese.
9/2568-AR/53. (Testo modificato nel corso della seduta) Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    il vigente piano dei controlli presenta alcune criticità tra le quali; la scarsa rappresentatività, posto che la violazione dell'obbligo di trasmissione dei dati non prevede alcuna sanzione e pertanto ad oggi solo poche decine di allevatori risultano iscritti, il sistema di registrazione della produzione, in quanto la cadenza settimanale o mensile con la quale le quantità sono riportate rende difficile la verifica della tracciabilità e l'impossibilità di rilevare eventuali ingressi di latte da Paesi stranieri poiché il monitoraggio è limitato alla quantità e non riporta il dato preciso sulla provenienza e destinazione;
    con deliberazione n. 110, seduta del 27 maggio 2013, la Regione Campania ha stabilito di estendere a tutti gli operatori della filiera lattiero casearia bufalina, che operano sul territorio amministrativo della Regione, la richiesta di aderire ad un sistema volontario di tracciabilità di filiera, al fine di garantire la leale concorrenza del mercato, la sicurezza dei consumatori, ma soprattutto la trasparenza, la reputazione e la credibilità del comparto campano, rafforzando e completando le misure introdotte dalla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, attraverso una specifica piattaforma informatica, realizzata in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità e con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici – ORSA;
    il sistema informatico si basa sull'utilizzo, da parte dei diversi segmenti della filiera di una piattaforma che consente agli allevatori l'inserimento dei dati relativi alle produzioni quantitative giornaliere di latte e alla sua destinazione, ai trasportatori l'inserimento dei dati relativi al latte movimentato e ai caseifici l'inserimento dei dati relativi al latte in entrata e ai derivati prodotti;
    il sistema prevede inoltre l'incrocio dei dati dei capi in lattazione (anagrafe bufalina dell'istituto zoo profilattico di Teramo) con il quantitativo giornaliero del latte di massa nonché con i prodotti da esso derivati; consente di tracciare e monitorare lungo tutta la filiera i flussi di materia prima e di prodotto realizzato, per evitare che nel sistema entri latte non idoneo;
    la gestione della piattaforma informatica è affidata all'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Alimentare, costituito dagli Assessorati regionali all'Agricoltura e Sanità e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, che opera anche con verifiche in campo finalizzate alla validazione dei dati introdotti nel sistema dai vari soggetti,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente ogni utile iniziativa al fine di estendere in tutto il territorio nazionale l'utilizzo del sistema di registrazione informatica relativo alla tracciabilità della filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP disponibile presso l'Osservatorio Regionale sulla Sicurezza Alimentare, garantendone la gestione pubblica.
9/2568-AR/54Benedetti, Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1, dell'articolo 16 modifica la legge il febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
    a tutela della biodiversità nazionale lo scorso 28 maggio 2014 è stato siglato da Ministero dell'Ambiente, Ispra, Federazioni italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, l'Anuu Migratoristi e l'Arci Caccia un protocollo d'intesa per la tutela dell'Orso Bruno marsicano, attraverso un programma condiviso di implementazione di buone pratiche di gestione venatoria, che ha di fatto vietato alcune metodologie di caccia particolarmente invasive per l'orso bruno come per esempio la caccia a braccata;
    i metodi di caccia a braccata sono utilizzati solitamente per la cattura dei cinghiali, animali che tendono a prolificarsi velocemente e che, in assenza di predatori naturali, hanno la tendenza ad avvicinarsi all'uomo e in particolare alle coltivazioni;
    in molte aree del Paese confinanti con grandi aree protette, dove la caccia del cinghiale è limitata a tutela soprattutto dell'orso marsicano, gli agricoltori subiscono periodicamente ingenti danni provocati dai cinghiali che cercano cibo;
    con la sentenza dell'11 marzo 2014, il Tribunale di Sulmona ha condannato il Parco regionale Velino Sirente a risarcire un agricoltore che aveva visto perduto il suo raccolto per i danni provocati proprio dai cinghiali. L'azione legale a sostegno dell'agricoltore danneggiato era stata intrapresa lo scorso autunno da oltre 100 agricoltori e allevatori associati a Confagricoltura, una vera e propria class action, nei confronti della Provincia e della Regione, per ottenere il pagamento dei danni causati dalla fauna selvatica,

impegna il Governo

al fine di tutelare sia la ricchezza della biodiversità italiana e le specie protette, sia le attività agricole, a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare agli agricoltori danneggiati dal prolificarsi di determinate specie animali, come i cinghiali, sistemi di indennizzo e tutela, in accordo con le Regioni.
9/2568-AR/55Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    valutate le norme introdotte concernenti la modifica della disciplina relativa alla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare quelle sul controllo delle specie alloctone;
    ritenuto che il controllo e l'eradicazione delle popolazioni siano misure da ritenersi di carattere eccezionale e alle quali ricorrere soltanto nei casi in cui non siano possibili altre azioni,

impegna il Governo

a valutare ogni possibile iniziativa volta a far sì che la gestione e la tutela delle specie alloctone effettuate dalle regioni e province autonome non sia strutturalmente finalizzata alla eradicazione e controllo delle popolazioni.
9/2568-AR/56Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 14 tra le altre cose vengono previste disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania;
    che in particolare il comma 4 prevede la nomina di un commissario straordinario per la realizzazione dell'inceneritore di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
    che attualmente non sono state valutate le possibili alternative di metodo e di merito all'impianto per cui si richiede il commissariamento,

impegna il Governo

a verificare se siano state esaminate tutte le alternative alla costruzione dell'inceneritore in premessa e a studiare un piano alternativo di gestione dei rifiuti in Lazio e Campania.
9/2568-AR/57Nicola Bianchi, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    vi è assoluta necessità ed urgenza di adottare misure volte a rendere possibile lo sblocco dei pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni; tali misure sono divenute ormai improcrastinabili;
    il contesto economico, produttivo, occupazionale e sociale italiano presenta indici di costante e allarmante peggioramento che evidenziano uno stato di recessione che colpisce gravemente famiglie e sistema produttivo;
    i dati indicano e manifestano un complessivo processo di arretramento non più congiunturale, ma strutturale del sistema economico e produttivo del nostro Paese, con gravissime ripercussioni sul fronte occupazionale e sulla tenuta della coesione sociale;
    è indispensabile mettere da subito in atto misure concrete e di effetto immediato per rilanciare la crescita e sostenere l'occupazione;
    la crescente preoccupazione circa un ulteriore aggravamento dell'andamento economico ed occupazionale è diffusa ed unanime fra le forze economiche e sociali e in particolare l'Associazione nazionale dei Comuni italiani ha ribadito con forza l'esigenza di provvedimenti urgenti che consentano al sistema delle autonomie locali di attivare diffuse politiche anticicliche,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per concordare con le banche e gli intermediari finanziari una consistente riduzione dei costi posti a carico dei soggetti che richiedono liquidità a fronte dell'esibizione della certificazione del credito rilasciata dalle amministrazioni pubbliche.
9/2568-AR/58Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (ed. Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
    detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l'assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo;
    i commi da 5 a 8 dettano le disposizioni per la concessione dei finanziamenti, che deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione, al fine di conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo;
    entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, di concerto con i Dicasteri dello sviluppo economico e dell'istruzione, individua criteri e modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche dei sopracitati fondi immobiliari;
    il comma 10 del medesimo articolo 9 istituisce un coordinamento presso la Presidenza del Consiglio mediante un apposita struttura di missione, trattandosi di interventi sull'edilizia scolastica pubblica che coinvolgono diverse Amministrazioni;
    in relazione a quanto già riscontrato in occasione di altri provvedimenti, anche d'urgenza, succede sovente che la fase attuativa sconti enormi ritardi,

impegna il Governo

ad intervenire affinché si rispettino i tempi per l'adozione dei decreti previsti all'articolo 9.
9/2568-AR/59Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 reca misure volte a promuovere interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;
    incrementare l'efficienza energetica degli edifici scolastici è fondamentale investire per il rilancio del nostro Paese;
    l'importanza della definizione di indirizzi e azioni per ridurre i consumi di energia attraverso il risparmio energetico e l'efficienza energetica e per abbattere le emissioni di gas serra sono priorità a cui il sistema Paese deve dare risposte e indirizzi precisi e certi;
    è ampiamente riconosciuto che la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, pubblici e privati, costituisce la maggiore fonte di «Negajoule» in Italia (energia non prodotta con le centrali grazie al risparmio energetico) e come tale generi una notevole richiesta di metodologie e tecnologie avanzate e competitive per migliorare l'efficienza energetica. Incentivare la ricerca e promuovere interventi di riqualificazione sugli edifici esistenti potrebbero fungere da volano per la ripresa dell'economia italiana dalla grave e prolungata crisi economica in atto, e soprattutto concorrere al raggiungimento degli obiettivi europei che si dovranno raggiungere al 2020;
    l'Italia ha siglato accordi internazionali, con il protocollo di Kyoto, e con l'Unione europea nell'ambito del pacchetto «clima-energia» vincolanti per l'avvio di una transizione verso una economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici; in tale contesto il contenimento delle emissioni di anidride carbonica per ridurre il rischio di mutamenti climatici è uno degli impegni più importanti e vincolanti per l'Italia;
    secondo uno studio della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, realizzato nel 2013 e relativo agli obiettivi del protocollo di Kyoto, «per incrementare il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, l'Italia dovrà allinearsi alle indicazioni della Roadmap al 2050 presentata dalla Commissione Europea». Secondo l'analisi della Fondazione ciò significherà ridurre le attuali 456/470 MtC02eq a 440 nel 2020 e 370 entro il 2030. Tali obiettivi «potrebbero essere conseguiti supportando politiche nazionali in favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica in grado di consolidare i miglioramenti degli ultimi anni, stimolando al tempo stesso la ripresa economica»,

impegna il Governo:

   a finanziare il proseguimento del programma di efficientamento e sicurezza dell'edilizia scolastica con almeno 5 miliardi di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014- 2020;
   a superare la frammentazione dei programmi e delle procedure di finanziamento che interessano gli interventi sugli edifici scolastici.
9/2568-AR/60Brugnerotto.


   La Camera,

impegna il Governo

a definire un programma per la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici, destinandovi adeguate risorse.
9/2568-AR/61Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come modificato in sede di conversione dal Senato, all'articolo 14 comma 8 lettera b-quinquies) prevede una modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in modo specifico al comma 2 dell'articolo 234 rubricato Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
    in base al comma 2 dell'articolo 234 – così come modificato dal decreto in oggetto – si restringe la gamma dei beni in polietilene assoggettati agli obblighi fissati nello stesso articolo ai beni composti «interamente» da polietilene individuati con decreto del Ministro dell'ambiente delle tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico;
    in base allo stesso comma, l'elenco dei beni in polietilene viene verificato e aggiornato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base dei risultati conseguiti in termini di raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonché degli impatti ambientali generati dagli stessi;
    in fase di prima attuazione – e fino all'emanazione del decreto sopracitato – per beni in polietilene dovranno essere intesi i teli e le reti ad uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di copertura e di protezione;
    la riformulazione del comma 2 del citato articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escludendo dall'applicazione della normativa una parte dei beni in polietilene, potrebbe determinare, nell'immediato, una riduzione degli standard di tutela ambientale in Italia circa i materiali plastici;
    la disciplina transitoria prevista assoggetta all'obbligo di rispettare le norme fissate nel citato articolo 234 produttori, importatori utilizzatori distributori e riciclatori di determinate tipologie di beni in polietilene, tutte riferite al solo settore agricolo;
    la stessa disciplina transitoria, sottraendo dall'obbligo di una contribuzione ambientale gli altri soggetti che producono, utilizzano, distribuiscono e riciclano beni in polietilene, genera un vantaggio che non trova alcuna giustificazione dal punto di vista ambientale e in particolare dal punto di vista dei costi ambientali connessi alla produzione e all'impiego di quegli stessi beni;
    dall'applicazione della norma – e in particolare dall'interpretazione della stessa in base alla quale i produttori, importatori, utilizzatori distributori e riciclatori di beni in polietilene diversi da quelli elencati nel novellato comma 2 dell'articolo 234 sarebbero esonerati, almeno nella fase transitoria, dall'obbligo a partecipare ed a contribuire alla gestione ambientale del polietilene come consortilmente organizzato nel PolieCo – potrebbe derivare una riduzione del gettito IVA garantito dall'assoggettamento a detta imposta dei contributi versati alla PolieCo, che dalla sua costituzione ad oggi si aggirano intorno a dieci milioni di euro;
    il decreto-legge non prevede una riscrittura organica dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ma introduce, all'interno dello stesso articolo, una disposizione che ridefinisce il campo di applicazione dell'articolo nel suo complesso e una disciplina transitoria che, interferendo entrambi sui rapporti e le obbligazioni in essere, possono essere all'origine di contenziosi e danneggiare l'attività del Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene,

impegna il Governo:

   ad adottare il decreto, di cui al comma 2 del nuovo articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'elenco dei beni in polietilene, rispetto ai quali troveranno applicazione le disposizioni dello stesso articolo 234, includendo all'interno di quest'ultimo tutti i beni in polietilene, qualunque sia la loro funzione, rispetto ai quali – visti gli impatti sull'ambiente – devono essere assicurati la raccolta, il trattamento, l'avvio al riciclo o al recupero, come consortilmente organizzati dalla Polieco;
   a far sì che l'entrata in vigore e l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 14 comma 8 lettera b-quinquies) del presente decreto non comportino, automaticamente, il venir meno dell'obbligo – a carico dei produttori, degli importatori, degli utilizzatori, dei distributori e dei riciclatori di quei beni in polietilene che non vengono elencati nella riformulazione del comma 2 dell'articolo 234 – di assicurare la raccolta e la restituzione degli stessi beni al termine del loro utilizzo, nonché il loro avvio al riciclo o al recupero;
   a far sì che venga tempestivamente pubblicato, e costantemente aggiornato, un elenco dei beni in polietilene rispetto ai quali – per effetto della riformulazione dell'articolo 234 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 contenuta nel presente decreto – non trovano più applicazione le disposizioni dell'articolo 234 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'indicazione delle ragioni che rendono l'esclusione di detti beni del tutto indifferente ai fini del mantenimento degli standard di tutela ambientale circa i materiali plastici, e la descrizione delle misure che assicurino, in ogni caso, il rispetto degli stessi standard di tutela ambientale e del principio della responsabilità ambientale estesa all'intero ciclo di vita del prodotto.
9/2568-AR/62Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, comma 1, del decreto legge in corso di conversione, attribuisce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai trentacinque anni una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui;
    il settore agricolo ha assunto oggi un ruolo fondamentale per lo sviluppo economico locale e globale, rappresentando addirittura uno sbocco occupazionale e produttivo nell'attuale congiuntura economica; per tale motivo, l'individuazione di misure incentivanti lo sviluppo di tale settore non può che interessare l'intera categoria di agricoltori e imprenditori agricoli,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, l'ambito soggettivo di applicazione della detrazione anche a soggetti di età superiore ai 35 anni, individuando semmai limiti applicativi che tengano conto della diversa situazione reddituale del soggetto beneficiario, in armonia con il principio della capacità contributiva previsto dalla Costituzione.
9/2568-AR/63Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento vuole contenere il costo per l'incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, in particolare quelli con tecnologia fotovoltaica, rimodulando con effetti retroattivi e per tutti gli impianti sopra i 200 kW le tariffe riconosciute a suo tempo dai diversi conto energia che sono stati emanati in Italia;
     non sono mai stati svolti in numero adeguato controlli sugli impianti realizzati, in particolare per quelli costruiti ed allacciati a seguito del cosiddetto «Salva Alcoa»;
   e considerato che:
    secondo dati del GSE riferiti all'anno 2012 il 26 per cento dei controlli effettuati e il 34 per cento dei controlli su impianti fotovoltaici ha avuto esito negativo, per cui sono state riscontrate una o più irregolarità che, in alcuni casi, ha comportato la decadenza dal diritto ai benefici;
    l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico potrebbe utilizzare le somme recuperate o risparmiate per effetto dei controlli per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23,

impegna il Governo

ad adottare un piano straordinario di controllo sugli impianti in esercizio e costruzione al fine di verificare la sussistenza dei requisisti previsti per le varie forme di incentivazione.
9/2568-AR/64Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    nel settore elettrico l'Italia è in anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiché la capacità installata a fine 2011 è in grado di assicurare una produzione di circa 94 TWh/anno, a fronte dell'obiettivo di produzione di 100 TWh previsto per il 2020 anche grazie agli incentivi concessi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili;
    tali incentivi avrebbero determinato però un aggravio insostenibile al prezzo dell'energia elettrica, in misura particolare per le piccole e medie imprese;
    con il provvedimento in esame si introducono profondi cambiamenti nell'insieme degli strumenti incentivanti delle fonti rinnovabili con effetto retroattivo, come il cosiddetto «spalma incentivi», a causa di presunti incentivi eccessivamente elevati;
    con lo stesso provvedimento si attribuisce carattere «strategico» alla realizzazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero;
    all'articolo 24, comma 3 del medesimo decreto si dispone che: «La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non inferiore a 5 MW elettrici, nonché dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero, approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha diritto a un incentivo...»;
    il successivo articolo 26 (Cumulabilità degli incentivi) dispone che gli incentivi di cui all'articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, salvo specifici casi, tra cui, (al comma 2 lettera a)), i fondi di garanzia e i fondi di rotazione, (il caso degli ex zuccherifici);
    i progetti di riconversione degli zuccherifici in centrali elettriche a biomassa risultano essere già finanziati, in conformità del regolamento del Consiglio (CE) n. 320 del 2006, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune,

impegna il Governo

a risolvere la questione del doppio sovvenzionamento attribuito a tali impianti, eliminando gli ulteriori ed esclusivi vantaggi.
9/2568-AR/65Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in tema di contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, il GSE ha stimato un «significativo peggioramento» della situazione oneri, tra l'altro per effetto delle risoluzioni anticipate Cip6 per le fonti assimilate;
    questo determina un maggior prezzo dell'energia a carico degli utilizzatori nell'anno in cui la risoluzione ha effetto e l'indeterminatezza del momento in cui la risoluzione sarà richiesta;
    gli inceneritori di continuare a ricevere un incentivo più generoso perché calcolato col vecchio metodo, basato su un paniere in cui i prodotti petroliferi pesano per il 60 per cento, anziché col nuovo, basato sul mercato del gas all'ingrosso. In questo modo si procede alla cancellazione di un onere che va a colpire una categoria di utenti (i consumatori di energia) verso un'altra categoria di utenti (i produttori di rifiuti);
    sarà compito dell'AEEGSI rivedere i meccanismi di risoluzione al fine di tutelare i consumatori finali da questi incrementi di prezzo che contrastano con la natura del provvedimento, rivolta a contenere il prezzo dell'energia,

impegna il Governo:

   ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i servizi idrici, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, per rivedere i meccanismi di risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6/92 ai fini del contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche entro sessanta giorni dalla data;
   ad abolire il comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 con cui dà la possibilità agli inceneritori di continuare a ricevere un incentivo più generoso perché calcolato col vecchio metodo, basato su un paniere in cui i prodotti petroliferi pesano per il 60 per cento, anziché col nuovo, basato sul mercato del gas all'ingrosso.
9/2568-AR/66Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia si hanno i prezzi delle compagnie assicurative più alti d'Europa e che nel mercato delle assicurazioni auto e mezzi di trasporto, appare non sussistere un regime di concorrenza perfetta, ciò a scapito del libero mercato e della concorrenza;
    tale situazione, oltre che rappresentare un vero e proprio salasso per le famiglie italiane, incide anche sui costi sostenuti dalle aziende per il trasporto delle merci, con tutte le criticità che inevitabilmente ne conseguono;
    l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è tornata a ribadire la necessità di un intervento di riforma nel mercato delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di auto e moto, laddove i prezzi per le polizze pagati dai consumatori sono tra i più alti d'Europa e la mobilità degli assicurati da una compagnia all'altra è particolarmente bassa;
    tra le soluzioni da adottare, risulterebbe utile l'obbligatorietà dell'introduzione sul mercato di tipologie di prodotto, che attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, anche satellitari, consentano di far corrispondere i valori tariffari delle assicurazioni all'effettivo numero di chilometri percorsi dai mezzi assicurati,

impegna il Governo:

   ad eliminare le discriminazioni tariffarie in tema di RC auto messe in atto dalle compagnie assicurative;
   a favorire la trasparenza sui prezzi praticati dalle compagnie assicurative;
   a favorire e sostenere politiche di risparmio in favore dell'utenza, attraverso la previsione per le compagnie assicurative dell'obbligo di introdurre sul mercato tipologie di prodotto che tengano conto dell'effettivo numero di chilometri percorsi da mezzi e automezzi.
9/2568-AR/67Castelli.


   La Camera,

impegna il Governo

a rivedere le tariffe elettriche applicate al trasporto merci ferroviario in un'ottica di decarbonizzazione dell'economia italiana.
9/2568-AR/68Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci: a) la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso; b) la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante; c) i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali; d) gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili; e) le imposte sul consumo (IVA e accise);
    l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;
    la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata;
   rilevato che:
    il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;
    le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;
    con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;
    relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato stimato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012, di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 a provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sostituendo in tutto o in parte il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione con l'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi.
9/2568-AR/69Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il prezzo finale dell'elettricità in bolletta risulta dalla sommatoria di cinque macrovoci: a) la componente energia, legata al prezzo dell'elettricità sul mercato all'ingrosso; b) la componente dispacciamento, legata al costo per Terna SpA di approvvigionamento delle risorse necessarie all'esercizio in sicurezza del sistema elettrico in ogni istante; c) i servizi di rete, ovvero i corrispettivi per l'utilizzo delle reti di trasmissione e distribuzione che consentono la consegna dell'elettricità ai clienti finali; d) gli oneri generali di sistema, ovvero le prestazioni patrimoniali imposte ai clienti finali, nella forma di addizionali ai corrispettivi di trasmissione e distribuzione, onde consentire il perseguimento di obiettivi di interesse generale quali l'incentivazione della produzione di energia con fonti rinnovabili; e) le imposte sul consumo (IVA e accise);
    l'obiettivo del Governo di riduzione della bolletta energetica potrebbe essere perseguito più efficacemente ovvero reso più ambizioso, salvaguardando anche l'economia della generazione di energia da fonti rinnovabili, attraverso interventi di contenimento delle componenti energia e dispacciamento della bolletta elettrica;
    la crescente penetrazione della generazione da fonti rinnovabili non programmabili, ed in particolare della fonte fotovoltaica, ha radicalmente cambiato il profilo orario del carico residuo sul mercato elettrico e, conseguentemente, del prezzo orario all'ingrosso, tanto che oggi il mercato elettrico vede le sue punte di prezzo non più nelle ore lavorative, ma in prima mattinata e soprattutto nel tardo pomeriggio ed in prima serata;
   rilevato che:
    il settore fotovoltaico è stato già interessato negli ultimi anni da una lunga serie di interventi, di varia natura che hanno comportato una «restituzione» annuale di incentivi per oltre 1 miliardo di euro, destinati in larga parte alla fiscalità generale (circa 800 milioni) e solo in misura limitata ad una riduzione della componente A3 a beneficio delle bollette elettriche e quindi dei consumatori;
    le fonti rinnovabili, ed in particolare il fotovoltaico, hanno portato numerosi vantaggi all'Italia negli ultimi anni, sotto il profilo ambientale ed economico;
    con riferimento al primo aspetto, l'attuale produzione di energia da fonte rinnovabile in Italia permette il risparmio di quasi 60 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 ogni anno, con effetti evidentemente positivi sulla salute dei cittadini;
    relativamente al secondo aspetto, il saldo positivo attualizzato tra costi e benefici connessi agli investimenti in energia rinnovabile è stato stimato in 50 miliardi di euro. Tra questi si annoverano i benefici effetti sull'occupazione (secondo dati del GSE, circa 190.000 occupati nell'intera filiera nel 2012, di cui 70.000 nel solo fotovoltaico) e sul PIL, la riduzione del prezzo all'ingrosso dell'elettricità che, grazie al crescente apporto dell'energia rinnovabile con minori costi variabili di quella fossile, si è decisamente ridotto nell'ultimo anno,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23 a provvede a rivedere le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sostituendo in tutto o in parte il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione con l'imposizione di un'accisa sulla produzione o importazione dei prodotti energetici determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi.
9/2568-AR/69. (Testo modificato nel corso della seduta) Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inquinamento ambientale da CEM è riconducibile a due tipologie di infrastrutture presenti in aree urbanizzate: gli elettrodotti ad alta tensione, che generano campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse (50 Hz), e gli impianti per telecomunicazione, che irradiano campi elettromagnetici ad alte frequenze (radiofrequenze);
    un ampio rapporto prodotto nel 1998 dal National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) degli Stati Uniti ha concluso che i campi ELF debbano essere considerati come un «possibile cancerogeno per l'uomo»;
    nel dicembre 2001 è stata pubblicata la rassegna effettuata dall'ICNIRP sui dati esistenti in letteratura riguardo ai campi ELF in cui si mette in evidenza la possibile associazione delle ELF con le leucemie infantili,

impegna il Governo

a far sì che le amministrazioni comunali adottino un apposito regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare, in questo modo, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
9/2568-AR/70Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 10 tra le altre cose vengono previste misure straordinarie per accelerare l'esecuzione degli interventi ritenuti urgenti in materia di mitigazione e prevenzione del rischio idrogeologico. Al comma 2 in particolare si prevede che, in caso di impedimento da parte del Presidente della regione che è subentrato in base al comma 1 al commissario straordinario delegato precedentemente nominato, si possa far ricorso alla nomina di un commissario ad acta che svolgerà il ruolo che prima era appunto del Presidente della regione fino alla cessazione della causa dell'impedimento;
    gli interventi necessari durante le diverse fasi di gestione di emergenze legate al dissesto idrogeologico e le misure di precauzione e mitigazione che inevitabilmente è necessario attivare, richiedono professionalità e competenza specifica,

impegna il Governo

al fine di assicurare l'applicazione delle più corrette tecniche e l'attivazione degli interventi di mitigazione e prevenzione del dissesto idrogeologico a prevedere delle misure in grado di garantire che la nomina del commissario ricada su figure con comprovata competenza e professionalità, capaci di gestire e vigilare nel modo ottimale tutte le fasi dell'emergenza, senza che coincida sulle risorse pubbliche.
9/2568-AR/71Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 14 del provvedimento in esame prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto di termovalorizzatore a Salerno;
    il citato commissario entro sei mesi dalla sua nomina, sulla base di uno studio aggiornato relativo alla produzione di rifiuti riferito al bacino di utenza e allo stato della raccolta differenziata raggiunta e prevista alla data di attivazione dell'impianto, potrà disporre eventuali modifiche alla caratteristiche tecnologiche e alle dimensioni dell'impianto;
    il commissario straordinario di cui all'articolo 14, comma 4, non è chiamato a valutare sulla base dello stesso studio aggiornato se la realizzazione dell'impianto sia compatibile con la tutela della finanza pubblica tenuto conto della situazione di crisi economica-finanziaria vissuta dal nostro Paese e della protezione della salute dei cittadini,

impegna il Governo

a richiedere al commissario, prima di dare disposizioni in merito alle eventuali modifiche tecnologiche e al dimensionamento dell'impianto, una relazione da inviare alle competenti Commissioni parlamentari, in merito alla compatibilità dei costi per sostenere la realizzazione dell'impianto con la tutela della finanza pubblica e sulla garanzia della protezione della salute dei cittadini.
9/2568-AR/72Colonnese, Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 10 comma 7-bis si prevede che i comuni possano attivare delle convenzioni con i soggetti conduttori di aziende agricole per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione stradale nelle aree attigue alle proprietà dei medesimi;
   un ruolo fondamentale nella manutenzione del territorio nelle aree montane sono svolte anche dai gestori di usi civici e dai gestori di proprietà collettive quali comunanze, università e tutti gli altri enti diversamente denominati nelle diverse regioni;
   questo avviene anche in aree che, pur al di sotto dei mille metri di altitudine, a causa della distanza dal centro cittadino sono difficilmente raggiungibili dai mezzi a disposizione delle amministrazioni e quindi difficilmente integrabili all'intero dei programmi di normale manutenzione delle strade soprattutto nel periodo invernale quando è necessario intervenire per sgomberare le strade dalla neve,

impegna il Governo

a intervenire attraverso le opportune iniziative normative per fare in modo che le misure previste dal comma 7-bis dell'articolo 10 siano applicabili anche al di sotto dei mille metri di altitudine e possano essere indirizzate anche agli enti che, comunque denominati, gestiscono usi civici o proprietà collettive.
9/2568-AR/73Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 12 comma 1 lettera a) nell'ambito delle misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi di verifica ambientale si prevede che ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale i commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale siano muniti di adeguata esperienza professionale;
    considerata l'importanza del processo di valutazione di impatto ambientale e le conseguenze che i pronunciamenti possono avere sui territori, sull'ambiente e quindi sulla vita dei cittadini, è necessario garantire che le persone chiamate a svolgere questo ruolo siano adeguatamente provviste dell'esperienza necessaria,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che la nomina dei commissari impegnati nella verifica di impatto ambientale all'interno dell'apposita commissione tecnica passi attraverso adeguati meccanismi di accertamento della preparazione e dell'esperienza professionale di ciascuno.
9/2568-AR/74Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame vengono modificati gli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS;
    le nuove disposizioni prevedono la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente ed eliminano gli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa,

impegna il Governo

al fine di favorire una reale partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia di VIA e VAS a prevedere interventi in grado di rendere facilmente consultabili i siti web delle autorità competenti.
9/2568-AR/75Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento si vorrebbe incentivare il ricorso all'autoproduzione elettrica per le imprese;
    si vogliono stabilire regole più giuste per l'installazione di impianti domestici o meno in assenza di incentivi tariffari;
   e considerato che:
    la circolare (la 36/E del 2013) emanata a fine dicembre dall'Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali in un'ottica che penalizza i soggetti autoproduttori professionali che possono utilizzare una percentuale di ammortamento che porta l'impianto ad essere ammortizzato oltre la sua vita tecnica;
    che il presupposto di poter spostare l'impianto o meno era legato alla decadenza o meno dall'incentivo del conto energia, incentivo che ad oggi non è più presente;
    che il limite «storico» dei 3 kW per abitazione sarà superato dai prossimi utilizzi dell'energia elettrica, ad esempio a fini di ricarica di autoveicoli;
    che il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce per gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia valori percentuali assai superiori al 3 per cento;
    che nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi,

impegna il Governo

ad adottare, ogni iniziativa utile, volta a rivedere la circolare dell'Agenzia delle entrate (la 36/E del 2013), prevedendo che la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale.
9/2568-AR/76Crippa, Zaratti, Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento si vorrebbe incentivare il ricorso all'autoproduzione elettrica per le imprese;
    si vogliono stabilire regole più giuste per l'installazione di impianti domestici o meno in assenza di incentivi tariffari;
   e considerato che:
    la circolare (la 36/E del 2013) emanata a fine dicembre dall'Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali in un'ottica che penalizza i soggetti autoproduttori professionali che possono utilizzare una percentuale di ammortamento che porta l'impianto ad essere ammortizzato oltre la sua vita tecnica;
    che il presupposto di poter spostare l'impianto o meno era legato alla decadenza o meno dall'incentivo del conto energia, incentivo che ad oggi non è più presente;
    che il limite «storico» dei 3 kW per abitazione sarà superato dai prossimi utilizzi dell'energia elettrica, ad esempio a fini di ricarica di autoveicoli;
    che il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce per gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia valori percentuali assai superiori al 3 per cento;
    che nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate (la 36/E del 2013) prevedendo requisiti e condizioni per l'esonero della variazione della vendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 7 kW e che determinano un incremento della rendita catastale inferiore al 40 per cento.
9/2568-AR/76. (Testo modificato nel corso della seduta) Crippa, Zaratti, Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame vengono modificati gli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS;
    le nuove disposizioni prevedono la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente ed eliminano gli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa,

impegna il Governo

al fine di garantire l'accesso a tutti i documenti necessari a elaborare eventuali osservazioni a intervenire per garantire che nell'atto di pubblicazione della documentazione non vengano omessi gli allegati ai progetti.
9/2568-AR/77Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame vengono modificati gli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'accesso alle informazioni ed alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di VIA e VAS;
    le nuove disposizioni prevedono la pubblicazione sul sito web dell'autorità competente ed eliminano gli obblighi di pubblicazione a mezzo stampa,

impegna il Governo

al fine di garantire che i soggetti interessati dai progetti in oggetto siano tempestivamente informati dell'avvio dei processi di valutazione, a prevedere l'attivazione da parte degli enti locali di appositi elenchi ai quali i cittadini in forma singola o associata possono registrarsi per essere avvisati attraverso rinvio di messaggi di posta elettronica rispetto ai progetti che investono il territorio di appartenenza.
9/2568-AR/78Dadone.


   La Camera,
   visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto «Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale» - Abruzzo («Fiumi Saline Alento»), Campania («Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», «Pianura», «Bacino Idrografico del fiume Samo» ed «Aree del Litorale Vesuviano», Emilia Romagna («Sassuolo-Scandiano); Lazio («Bacino del fiume Sacco» e «Frosinone»), Liguria («Pitelli» a La Spezia); Lombardia («Milano-Bovisa» e «Cerro al Lambro»), Marche («Basso Bacino del fiume Chienti»), il Molise («Guglionesi II»), Piemonte («Basse di Stura»), Sardegna («La Maddalena»), Toscana («Le Strillaie»), Veneto («Mardimago-Ceregnano») e la Provincia Autonoma di Bolzano («Bolzano»);
   tenuto conto che con tale provvedimento il Ministero, sulla base delle valutazioni dei suoi dirigenti e funzionari, prendendo spunto da una modifica al decreto legislativo 152/2006 riguardante i criteri per l'individuazione dei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche, ha declassato ben 18 siti di interesse Nazionale per le Bonifiche su 57, trasformandoli in Siti di Interesse Regionale;
   considerato che tale operazione è stata realizzata delle comunità (tranne le regioni a cui il Ministero aveva dato pochi giorni di tempo per esprimersi) senza considerare l'enorme portata enorme, visto che i funzionari e i dirigenti del Ministero hanno sancito il declassamento della cosiddetta Terra dei Fuochi;
   tenuto conto che la Regione Lazio, il comune di Ceccano e, con intervento «ad adiuvandum», l'associazione «Rete per la Tutela della Valle del Sacco ONLUS» hanno proposto un ricorso sul declassamento del sito «Valle del Sacco» che ora il TAR del Lazio ha accolto pienamente con sentenza N. 07586/2014;
   tenuto conto che attendono il giudizio diversi altri ricorsi avversi alla ti classificazione;
   tenuto conto che i giudici del TAR Lazio hanno ritenuto che, rispetto all'applicazione dei nuovi criteri per il riconoscimento (o l'esclusione) delle aree «il ragionamento del Ministero, ad avviso di questo Collegio, è erroneo in radice» e che «La norma applicata sembra anzi ampliare (piuttosto che restringere) le fattispecie dei territori potenzialmente rientranti nell'ambito dei siti di interesse nazionale...»;
   considerato che il Ministero ha inteso che un'area per essere classificata quale SIN dovesse soddisfare contemporaneamente tutti i criteri del Decreto, quando i giudici del TAR Lazio scrivono «Il testo normativo non autorizza, in effetti, ad avviso del Collegio, una lettura tale da indurre a considerare, per la qualificazione di SIN, la presenza di tutte le circostanze cui l'articolo 252 comma 2 predetto fa riferimento... Si tratta, in altre parole, di criteri che variamente combinati devono (o possono) portare l'Amministrazione a riconoscere quella grave situazione di compromissione e di rischio ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l'hanno determinata) il superiore interesse nazionale»;
   considerato l'allarme per la Salute della popolazione dei SIN oggetto di declassamento che scaturisce dalla lettura delle conclusioni dello studio epidemiologico SENTIERI dell'Istituto Superiore di Sanità per tali aree,

impegna il Governo

a realizzare, evitando in tal modo l'adozione di iniziative in sede giurisdizionale, entro sei mesi una nuova valutazione delle aree escluse ai fini della loro possibile riclassificazione secondo l'interpretazione della norma data dal TAR Lazio, procedendo altresì, assieme alle Regioni e alle Province autonome ad un censimento e successiva valutazione di eventuali altre aree da riconoscere quali S.I.N., attraverso il coinvolgimento delle comunità in un processo trasparente e partecipa e con un'applicazione trasparente dei criteri quali-quantitativi.
9/2568-AR/79Daga, Frusone.


   La Camera,
   visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto «Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale» - Abruzzo («Fiumi Saline Alento»), Campania («Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano», «Pianura», «Bacino Idrografico del fiume Samo» ed «Aree del Litorale Vesuviano», Emilia Romagna («Sassuolo-Scandiano); Lazio («Bacino del fiume Sacco» e «Frosinone»), Liguria («Pitelli» a La Spezia); Lombardia («Milano-Bovisa» e «Cerro al Lambro»), Marche («Basso Bacino del fiume Chienti»), il Molise («Guglionesi II»), Piemonte («Basse di Stura»), Sardegna («La Maddalena»), Toscana («Le Strillaie»), Veneto («Mardimago-Ceregnano») e la Provincia Autonoma di Bolzano («Bolzano»);
   tenuto conto che con tale provvedimento il Ministero, sulla base delle valutazioni dei suoi dirigenti e funzionari, prendendo spunto da una modifica al decreto legislativo 152/2006 riguardante i criteri per l'individuazione dei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche, ha declassato ben 18 siti di interesse Nazionale per le Bonifiche su 57, trasformandoli in Siti di Interesse Regionale;
   considerato che tale operazione è stata realizzata delle comunità (tranne le regioni a cui il Ministero aveva dato pochi giorni di tempo per esprimersi) senza considerare l'enorme portata enorme, visto che i funzionari e i dirigenti del Ministero hanno sancito il declassamento della cosiddetta Terra dei Fuochi;
   tenuto conto che la Regione Lazio, il comune di Ceccano e, con intervento «ad adiuvandum», l'associazione «Rete per la Tutela della Valle del Sacco ONLUS» hanno proposto un ricorso sul declassamento del sito «Valle del Sacco» che ora il TAR del Lazio ha accolto pienamente con sentenza N. 07586/2014;
   tenuto conto che attendono il giudizio diversi altri ricorsi avversi alla ti classificazione;
   tenuto conto che i giudici del TAR Lazio hanno ritenuto che, rispetto all'applicazione dei nuovi criteri per il riconoscimento (o l'esclusione) delle aree «il ragionamento del Ministero, ad avviso di questo Collegio, è erroneo in radice» e che «La norma applicata sembra anzi ampliare (piuttosto che restringere) le fattispecie dei territori potenzialmente rientranti nell'ambito dei siti di interesse nazionale...»;
   considerato che il Ministero ha inteso che un'area per essere classificata quale SIN dovesse soddisfare contemporaneamente tutti i criteri del Decreto, quando i giudici del TAR Lazio scrivono «Il testo normativo non autorizza, in effetti, ad avviso del Collegio, una lettura tale da indurre a considerare, per la qualificazione di SIN, la presenza di tutte le circostanze cui l'articolo 252 comma 2 predetto fa riferimento... Si tratta, in altre parole, di criteri che variamente combinati devono (o possono) portare l'Amministrazione a riconoscere quella grave situazione di compromissione e di rischio ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l'hanno determinata) il superiore interesse nazionale»;
   considerato l'allarme per la Salute della popolazione dei SIN oggetto di declassamento che scaturisce dalla lettura delle conclusioni dello studio epidemiologico SENTIERI dell'Istituto Superiore di Sanità per tali aree,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere ad una nuova valutazione delle aree escluse ai fini della loro possibile riclassificazione secondo l'interpretazione della norma data dal TAR Lazio, procedendo altresì, assieme alle Regioni e alle Province autonome ad un censimento e successiva valutazione di eventuali altre aree da riconoscere quali S.I.N., attraverso il coinvolgimento delle comunità in un processo trasparente e partecipa e con un'applicazione trasparente dei criteri quali-quantitativi.
9/2568-AR/79. (Testo modificato nel corso della seduta) Daga, Frusone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33 reca in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti» e contiene una serie di disposizioni modificative dell'attività di controllo della Corte di cui: alla legge n. 20 del 1994, che definisce i compiti della Corte dei conti e le modalità procedurali, al TUEL, sui controlli sulla gestione degli enti locali, al decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di responsabilità politica nel dissesto finanziario degli enti territoriali, al decreto-legge n. 174/2012, in materia di controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli altri enti, compresi i rendiconti dei Gruppi politici, al legge n. 96 del 2012, per la parte che riguarda i controlli sulle spese elettorali dei candidati e dei partiti nelle elezioni comunali, al decreto legislativo n. 123 del 2011, in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
    ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo la questione inerente all'esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale pronunciate dalla Corte dei Conti risulta a tutt'oggi irrisolta o, quantomeno, scarsamente considerata con riguardo alla sua effettività e all'incisività degli effetti, che si ripercuotono sui mancati benefici economici per le casse dello Stato, in quanto moltissime condanne della Corte dei Conti rimangono sulla carta, non vengono eseguite o efficacemente perseguite, a maggior ragione se trattasi di sanzioni inflitte a chi ha provocato un danno allo Stato-cittadini, dipendenti pubblici, imprese – la cui entità risulta pari a centinaia di milioni;
    negli anni ’90 lo Stato incassava circa l'un per cento delle somme cui aveva diritto; la Procura della Corte dei Conti ha tracciato un bilancio dell'attività tra il 2005 e il 2010: si è arrivati a recuperare quasi il 20 per cento delle somme stabilite dai giudici, meno di un quinto del totale; la procedura prevede che le medesime amministrazioni danneggiate provvedano a farsi restituire le somme, spesso però comportandosi da creditore poco incisivo o rimanendo scarse possibilità di rivalersi a causa di interventi tardivi;
    risulta evidente il nocumento per i conti pubblici, così come il perseverare – diabolico ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo – anche in questa fattispecie, del principio dell'incertezza della pena, paradossale incentivo a chi persegue o tiene condotte illecite; risulta altresì necessario aumentare il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
    per il perseguimento della certezza dell'esecuzione delle sentenze, a salvaguardia del diritto e dei conti pubblici,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative in tema di razionalizzazione dei controlli e dell'attività della magistratura contabile, affidando l'esecuzione delle decisioni di condanna per danno erariale in via esclusiva alle procure della Corte dei conti che hanno promosso il giudizio contabile, al contempo prevedendo l'aumento del termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
9/2568-AR/80D'Ambrosio.


   La Camera,
   visto che l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e ss.mm.ii. relativo alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale per piani e progetti che possono incidere sulla Rete dei siti Natura2000 non contiene precisi obblighi alla trasparenza e partecipazione del pubblico alla procedura ma un generico riferimento alla possibilità di prevedere forme di partecipazione e pubblicità delle procedure;
   considerato che circa il 19 per cento del territorio italiano pari a 5,8 milioni di ettari è ricompreso nei 2585 siti della Rete natura2000 e che quindi alla corretta gestione di queste aree sono interessati direttamente milioni di cittadini che abitano all'interno delle stesse o nelle immediate vicinanze;
   considerata la rilevanza di questo patrimonio naturalistico per la tutela della biodiversità del nostro paese e dell'Unione Europea;
   tenuto conto degli obblighi relativi al monitoraggio degli effetti sui siti Natura2000 dei piani o dei progetti che sono realizzati avendo ricevuto dagli enti competenti un parere positivo per la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
   tenuto conto che in molti casi piani o progetti devono essere sottoposti esclusivamente alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e ss.mm.ii, non ricadendo nell'ambito di applicazione delle procedure di V.I.A. o V.A.S. di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
   visto che per le procedure di Valutazione di Incidenza sono assicurate forme di pubblicità e partecipazione con previsioni di legge certe solo nei casi in cui viene coordinata con V.I.A. o V.A.S in base alle previsione contenute nel D.lgs. 152/2006;
   tenuto conto che in diverse regioni questa procedura valutativa è spesso sostanzialmente opaca, non prevedendo né la pubblicazione preventiva degli studi nei siti WEB istituzionali né addirittura la pubblicazione della decisione, non permettendo così al pubblico di poter presentare osservazioni per tempo e partecipare al processo decisionale;
   considerato che la Direttiva 43/92/CE «Habitat» impone l'obbligo di monitorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie e che gli effetti cumulativi di piani e progetti devono essere tenuti in considerazione e gestiti in maniera consapevole da parte degli Enti competenti anche attraverso la verifica del rispetto delle prescrizioni, come le misure di mitigazione e dei monitoraggi attuati sulla base dei contenuti dei pareri relativi alle procedure di valutazione di incidenza che mano a mano vengono concessi;
   considerato che sono trascorsi 19 anni dal progetto Bioitaly con la quale sono stati individuati e perimetrati i Siti, con conseguente attivazione delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale, e che durante questo lasso di tempo in ciascuno dei siti della Rete natura2000 sono stati realizzati, nella stragrande maggioranza dei casi, plurimi piani o progetti, anche a distanza di più di un decennio;
   richiamata la decisione 2005/370/CE del Consiglio Europeo, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
   richiamata la Convenzione di Arhus ratificata dallo Stato Italiano con la legge 16 marzo 2001 n. 108 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998»;
   tenuto conto che le Linee guida dell'UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE per la corretta applicazione della Convenzione dal titolo The Aarhus Convention An Implementation Guide al paragrafo The relationship between the Aarhus Convention, EIA and SEA evidenziano che le forme di informazione e partecipazione nelle procedure di carattere ambientale a cui si applicano le previsioni degli Articoli 6 e 7 della Convenzione non sono relegate esclusivamente ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ma si applicano a tutti i progetti che possono avere un potenziale effetto sull'ambiente in un senso più ampio rispetto alla procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica;
   richiamato il Documento della Commissione Europea «LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE» in cui al paragrafo 4.6.2 si evidenzia testualmente, in merito alla partecipazione del pubblico nelle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale, che «La consultazione del pubblico va considerata alla luce delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE e della convenzione di Arhus»; al paragrafo 4,5,2 si ribadisce la necessità di esaminare gli effetti congiunti di più procedure di Valutazione di Incidenza nonché prevedere misure di mitigazione la cui attuazione ed efficacia devono essere attentamente monitorate e valutate;
   tenuto conto delle conclusioni dello studio STUDY ON EVALUATING AND IMPROVING THE ARTICLE 6.3 PERMIT PROCEDURE POR NATURA 2000 SITES pubblicato nel Dicembre 2013 e redatto per conto della Commissione Europea, in cui si sottolinea l'importanza della partecipazione del pubblico fin dalle fasi iniziali delle procedure di valutazione anche ai fini della positiva attuazione di piani, programmi e progetti e al miglioramento qualitativo degli stessi;
   richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 gennaio 2013 – Causa C – 416/10 ha stabilito che ai sensi della Convenzione di Arhus, ove venga avviato un processo decisionale in materia ambientale, il pubblico deve potervi partecipare sin dall'inizio; addirittura il progetto in questione era stato già sottoposto a V.I.A. e il ricorso si riferiva ad un successivo permesso di tipo urbanistico-edilizio che non era stato reso pubblico a conferma dell'obbligo di applicare le previsioni di cui all'Art.6 della Convenzione anche alle procedure decisionali su progetti che possono avere impatti sull'ambiente al di là del fatto se siano sottoposti o meno a V.I.A-V.A.S.-A.I.A;
   tenuto conto che al Ministero dell'Ambiente sono demandati i compiti di coordinamento delle regioni e delle province autonome per la corretta applicazione della Direttiva 43/92/CEE;
   tenuto conto che la mancata osservanza delle norme comunitarie e/o internazionali può portare a conseguenze negative per lo Stato Italiano e alla necessità di dover modificare le norme proprio come accaduto per il provvedimento in titolo,

impegna il Governo

a verificare entro sei mesi, mediante la stesura di un rapporto da rendere pubblico, in quali termini gli uffici competenti dello Stato e delle Regioni consentono la partecipazione del pubblico e la pubblicazione preventiva degli studi di incidenza ambientale e dei relativi documenti progettuali o di piano nel processo decisionale della Valutazione di Incidenza Ambientale qualora non assoggettati anche a procedure di V.I.A. o V.A.S. nonché di individuare se sono state attivate e in che termini, anche rispetto all'informazione del pubblico, forme di monitoraggio dell'attuazione delle prescrizioni contenute delle varie decisioni e, infine, di adottare ogni provvedimento utile, da quelli di carattere amministrativo come circolari e regolamenti a quelli di carattere legislativo, per garantire il diritto all'informazione e alla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di Valutazione di incidenza e al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle decisioni sulle procedure di Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura2000.
9/2568-AR/81Dall'Osso.


   La Camera,
   visto che l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e ss.mm.ii. relativo alle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale per piani e progetti che possono incidere sulla Rete dei siti Natura2000 non contiene precisi obblighi alla trasparenza e partecipazione del pubblico alla procedura ma un generico riferimento alla possibilità di prevedere forme di partecipazione e pubblicità delle procedure;
   considerato che circa il 19 per cento del territorio italiano pari a 5,8 milioni di ettari è ricompreso nei 2585 siti della Rete natura2000 e che quindi alla corretta gestione di queste aree sono interessati direttamente milioni di cittadini che abitano all'interno delle stesse o nelle immediate vicinanze;
   considerata la rilevanza di questo patrimonio naturalistico per la tutela della biodiversità del nostro paese e dell'Unione Europea;
   tenuto conto degli obblighi relativi al monitoraggio degli effetti sui siti Natura2000 dei piani o dei progetti che sono realizzati avendo ricevuto dagli enti competenti un parere positivo per la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
   tenuto conto che in molti casi piani o progetti devono essere sottoposti esclusivamente alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e ss.mm.ii, non ricadendo nell'ambito di applicazione delle procedure di V.I.A. o V.A.S. di cui al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
   visto che per le procedure di Valutazione di Incidenza sono assicurate forme di pubblicità e partecipazione con previsioni di legge certe solo nei casi in cui viene coordinata con V.I.A. o V.A.S in base alle previsione contenute nel D.lgs. 152/2006;
   tenuto conto che in diverse regioni questa procedura valutativa è spesso sostanzialmente opaca, non prevedendo né la pubblicazione preventiva degli studi nei siti WEB istituzionali né addirittura la pubblicazione della decisione, non permettendo così al pubblico di poter presentare osservazioni per tempo e partecipare al processo decisionale;
   considerato che la Direttiva 43/92/CE «Habitat» impone l'obbligo di monitorare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie e che gli effetti cumulativi di piani e progetti devono essere tenuti in considerazione e gestiti in maniera consapevole da parte degli Enti competenti anche attraverso la verifica del rispetto delle prescrizioni, come le misure di mitigazione e dei monitoraggi attuati sulla base dei contenuti dei pareri relativi alle procedure di valutazione di incidenza che mano a mano vengono concessi;
   considerato che sono trascorsi 19 anni dal progetto Bioitaly con la quale sono stati individuati e perimetrati i Siti, con conseguente attivazione delle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale, e che durante questo lasso di tempo in ciascuno dei siti della Rete natura2000 sono stati realizzati, nella stragrande maggioranza dei casi, plurimi piani o progetti, anche a distanza di più di un decennio;
   richiamata la decisione 2005/370/CE del Consiglio Europeo, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;
   richiamata la Convenzione di Arhus ratificata dallo Stato Italiano con la legge 16 marzo 2001 n. 108 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998»;
   tenuto conto che le Linee guida dell'UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE per la corretta applicazione della Convenzione dal titolo The Aarhus Convention An Implementation Guide al paragrafo The relationship between the Aarhus Convention, EIA and SEA evidenziano che le forme di informazione e partecipazione nelle procedure di carattere ambientale a cui si applicano le previsioni degli Articoli 6 e 7 della Convenzione non sono relegate esclusivamente ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale ma si applicano a tutti i progetti che possono avere un potenziale effetto sull'ambiente in un senso più ampio rispetto alla procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o di Valutazione Ambientale Strategica;
   richiamato il Documento della Commissione Europea «LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE» in cui al paragrafo 4.6.2 si evidenzia testualmente, in merito alla partecipazione del pubblico nelle procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale, che «La consultazione del pubblico va considerata alla luce delle disposizioni della direttiva 85/337/CEE e della convenzione di Arhus»; al paragrafo 4,5,2 si ribadisce la necessità di esaminare gli effetti congiunti di più procedure di Valutazione di Incidenza nonché prevedere misure di mitigazione la cui attuazione ed efficacia devono essere attentamente monitorate e valutate;
   tenuto conto delle conclusioni dello studio STUDY ON EVALUATING AND IMPROVING THE ARTICLE 6.3 PERMIT PROCEDURE POR NATURA 2000 SITES pubblicato nel Dicembre 2013 e redatto per conto della Commissione Europea, in cui si sottolinea l'importanza della partecipazione del pubblico fin dalle fasi iniziali delle procedure di valutazione anche ai fini della positiva attuazione di piani, programmi e progetti e al miglioramento qualitativo degli stessi;
   richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 gennaio 2013 – Causa C – 416/10 ha stabilito che ai sensi della Convenzione di Arhus, ove venga avviato un processo decisionale in materia ambientale, il pubblico deve potervi partecipare sin dall'inizio; addirittura il progetto in questione era stato già sottoposto a V.I.A. e il ricorso si riferiva ad un successivo permesso di tipo urbanistico-edilizio che non era stato reso pubblico a conferma dell'obbligo di applicare le previsioni di cui all'Art.6 della Convenzione anche alle procedure decisionali su progetti che possono avere impatti sull'ambiente al di là del fatto se siano sottoposti o meno a V.I.A-V.A.S.-A.I.A;
   tenuto conto che al Ministero dell'Ambiente sono demandati i compiti di coordinamento delle regioni e delle province autonome per la corretta applicazione della Direttiva 43/92/CEE;
   tenuto conto che la mancata osservanza delle norme comunitarie e/o internazionali può portare a conseguenze negative per lo Stato Italiano e alla necessità di dover modificare le norme proprio come accaduto per il provvedimento in titolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, da quelli di carattere amministrativo come circolari e regolamenti a quelli di carattere legislativo, per garantire il diritto all'informazione e alla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali relativi alle procedure di Valutazione di incidenza e al monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle decisioni sulle procedure di Valutazione di Incidenza sui siti della Rete Natura2000.
9/2568-AR/81. (Testo modificato nel corso della seduta) Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge in esame disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cd. Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    ridurre il consumo di energia e prevenirne gli sprechi sono un obiettivo prioritario dell'Unione europea (UE). Favorendo il miglioramento dell'efficienza energetica, è contributo decisivo alla competitività, alla sicurezza degli approvvigionamenti e al rispetto degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici;
    misure come la detrazione fiscale per l'efficienza energetica sono un contributo decisivo per ridurre il consumo di energia elettrica;
    la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
    l'agevolazione è stata confermata nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50 per cento per le spese che saranno effettuate nel 2015,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a rendere permanente la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
9/2568-AR/82Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge in esame disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cd. Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    ridurre il consumo di energia e prevenirne gli sprechi sono un obiettivo prioritario dell'Unione europea (UE). Favorendo il miglioramento dell'efficienza energetica, è contributo decisivo alla competitività, alla sicurezza degli approvvigionamenti e al rispetto degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici;
    misure come la detrazione fiscale per l'efficienza energetica sono un contributo decisivo per ridurre il consumo di energia elettrica;
    la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
    l'agevolazione è stata confermata nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50 per cento per le spese che saranno effettuate nel 2015,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di adottare le opportune iniziative normative volte a rendere permanente la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
9/2568-AR/82. (Testo modificato nel corso della seduta) Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in parola prevede disposizioni relative alle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) riconoscendone l'applicazione anche ai consumi relativi al trasporto ferroviario delle merci;
    l'Italia, secondo il progetto Logistics Performance Index condotto dalla Banca Mondiale, in ordine alle caratteristiche espresse per servizi forniti alle utenze ed agli operatori, si posiziona al 45o posto per la qualità delle ferrovie;
    il Libro bianco sui trasporti del marzo 2011 individua dieci obiettivi suddivisi in tre capitoli per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle risorse. All'interno del capitolo «Ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra l'altro l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico» sono elencati 4 obiettivi tra i quali, in particolare, il numero 3 che auspica che entro il 2030, sulle percorrenze superiori a 300 km, il 30 per cento del trasporto di merci su strada venga trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili e che tale percentuale arrivi al 50 per cento nel 2050,

impegna il Governo

ad operare, al fine di incentivare il trasporto delle merci su ferro, un'efficace programmazione degli interventi infrastrutturali che miri soprattutto ad un adeguamento, potenziamento ed ammodernamento delle reti già esistenti.
9/2568-AR/83De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 34 della legge regionale della Lombardia, 30 novembre 1983, n. 86 sulle aree protette ha introdotto, la figura dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.). Essi rivestono una importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio; infatti si inquadrano come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e permettono la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale. Nella fascia montana del territorio regionale l'istituzione dei P.L.I.S. costituisce inoltre un'occasione per conservare e valorizzare aree di riconosciuto valore ambientale e naturalistico;
    la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394, nell'ambito de «l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese», prevede la realizzazione di tutte le misure necessarie alla tutela delle aree di interesse paesaggistico individuate di concerto con le regioni, tra cui i PLIS – Parchi Locali di Interesse Sovracomunale – ovvero i Parchi istituiti da una o più amministrazioni comunali che condividono la volontà di tutelare una parte del proprio territorio con l'obiettivo di valorizzare zone a diversa vocazione (rurale, naturalistica), come le aree periurbane o, in generale, aree da salvaguardare per la loro valenza storico-culturale e paesaggistica, sottraendole così all'urbanizzazione, al degrado e all'abbandono,

impegna il Governo

a prevedere, tra le aree tutelate per legge, oltre ai parchi e le riserve nazionali o regionali ed i territori di protezione esterna dei parchi, i Parchi di Interesse Sovracomunale, se istituiti sulla base di norme regionali volte a tutelare i valori naturali, paesistici e storico-culturali ed i siti della Rete europea Natura2000.
9/2568-AR/84De Rosa.


   La Camera,
   tenuto conto degli obblighi comunitari per quanto riguarda il raggiungimento di standard di qualità per i sedimenti marino-costieri fissati con particolare riferimento alle sostanze pericolose prioritarie alle Direttive europee 60/2000/CE e 2008/105/CE;
   richiamata la sentenza 1 ottobre 1998, in causa C-285/96, della Corte di Giustizia della Comunità Europea (ora Unione Europea) con la quale si condannava lo Stato italiano per non aver intrapreso misure per diminuire la presenza di certe sostanze pericolose negli ambienti acquatici;
   visto il Decreto Ministeriale n.56 del 14 aprile 2009 in cui si precisano gli standard di qualità per i sedimenti marino-costieri;
   tenuto conto Tabella 1, colonne A e B, Allegato 5, Titolo V, Parte IV D.Lgs. n. 152/2006 sono specifiche per i suoli;
   considerato che i sedimenti marino-costieri presentano caratteristiche chimico-fisiche ben diverse dai suoli propriamente detti, come spiagge, lagune, zone salmastre;
   considerato che i valori della sopra richiamata tabella 1 del D.lgs. 152/2006 presentano valori estremamente più elevati rispetto a quelli per i sedimenti marino-costieri contenuti nel Decreto Ministeriale n.56 sopra richiamato;
   richiamato il documento ISPRA «Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini» che ha rappresentato finora il documento tecnico per la valutazione della compatibilità dei sedimenti marini, compresi quelli da dragaggi, per i diversi usi;
   tenuto conto che i limiti per le altre sostanze non ricomprese tra quelle pericolose prioritarie del decreto ministeriale 56/2009 ma da considerare pur sempre potenziali inquinanti risultano estremamente più bassi rispetto a quelli indicati nel suddetto manuale rispetto alla Tabella 1 del D.lgs. 152/2006;
   tenuto conto che in molti casi viene prospettato il riutilizzo dei sedimenti da dragaggio per attività di ripascimento di spiagge che vengono utilizzate da migliaia di cittadini che vengono a contatto con i sedimenti;
   considerato che alcune delle sostanze pericolose prioritarie sono cancerogene e tossiche e possono essere assorbite per via cutanea per semplice contatto;
   tenuto conto che si sono già presentati casi in cui sono stati erroneamente utilizzati materiali da dragaggi per il ripascimento poiché la locale ARTA aveva tenuto conto non già dei limiti del DM. 56 ma della tabella 1 colonna a Allegato 5, Titolo V, Parte IV D.Lgs. n. 152/2006, con successiva interruzione (rivelatasi poi definitiva) delle attività di dragaggio e ripascimento a seguito delle segnalazione di cittadini e associazioni (http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2011/12/28/news/stop-della-regione-al-dragaggio-1.5011469 e http://www.primadanoi.it/news/cronaca/539430/Porto-Ortona-grido-d-allarme.html);
   considerato che ai fini della tutela dell'ambiente e in particolare della salute della popolazione e dei fruitori di lagune e spiagge è indispensabile evitare qualsiasi interpretazione erronea rispetto al riutilizzo dei materiali da dragaggio in sintonia con gli obblighi comunitari;
   considerato che l'eventuale inosservanza delle prescrizioni tecniche delle due Direttive sopra richiamate può portare ad un nuovo contenzioso con la Commissione Europea,

impegna il Governo

a chiarire con apposita circolare tecnica agli enti competenti, come capitanerie di porto, autorità portuali, regioni, province autonome, sistema delle agenzie ambientali regionali che i limiti di cui alla tabella 1 Colonne A e B, Allegato 5, Titolo V, Parte IV D.Lgs. n. 152/2006 non possono applicarsi ai sedimenti da dragaggio che vengono riutilizzati in tutti quei siti dove non vi è suolo formato, in cui vanno rispettati invece gli standard di qualità del decreto ministeriale 56 del 14 aprile 2009 e le norme tecniche di cui al Manuale/i per la Movimentazione dei Sedimenti Marini dell'ISPRA.
9/2568-AR/85Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22 reca un complesso di disposizioni volte a favorire la concessione di credito alle imprese;
    l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
    al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), con l'articolo 9, comma 15-bis, il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, è stata prorogata la decorrenza dell'obbligo al 30 giugno 2014;
    l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito impone costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un POS (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento);
    questa imposizione risulta vessatoria per tutti i professionisti e le imprese italiane ai quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico e assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro,

impegna il Governo

a promuovere attraverso le opportune iniziative normative modifiche all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 volte a prevedere che i costi generati dall'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, siano a carico delle banche e non a carico di imprese o professionisti.
9/2568-AR/86Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in parola prevede disposizioni relative alle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) riconoscendone l'applicazione anche ai consumi relativi al trasporto ferroviario delle merci;
    l'Italia, secondo il progetto Logistics Performance Index condotto dalla Banca Mondiale, in ordine alle caratteristiche espresse per servizi forniti alle utenze ed agli operatori, si posiziona al 45o posto per la qualità delle ferrovie;
    il Libro bianco sui trasporti del marzo 2011 individua dieci obiettivi suddivisi in tre capitoli per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle risorse. All'interno del capitolo «Ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra l'altro l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico» sono elencati 4 obiettivi tra i quali, in particolare, il numero 3 che auspica che entro il 2030, sulle percorrenze superiori a 300 km, il 30 per cento del trasporto di merci su strada venga trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili e che tale percentuale arrivi al 50 per cento nel 2050,

impegna il Governo

attraverso una efficiente allocazione delle risorse, a prevedere degli incentivi, sotto forma di ecobonus e di ferrobonus, da concedere direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci, che stimolino l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare.
9/2568-AR/87Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in parola prevede disposizioni relative alle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) riconoscendone l'applicazione anche ai consumi relativi al trasporto ferroviario delle merci;
    l'Italia, secondo il progetto Logistics Performance Index condotto dalla Banca Mondiale, in ordine alle caratteristiche espresse per servizi forniti alle utenze ed agli operatori, si posiziona al 45o posto per la qualità delle ferrovie;
    il Libro bianco sui trasporti del marzo 2011 individua dieci obiettivi suddivisi in tre capitoli per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle risorse. All'interno del capitolo «Ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra l'altro l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico» sono elencati 4 obiettivi tra i quali, in particolare, il numero 3 che auspica che entro il 2030, sulle percorrenze superiori a 300 km, il 30 per cento del trasporto di merci su strada venga trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili e che tale percentuale arrivi al 50 per cento nel 2050,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità, attraverso una efficiente allocazione delle risorse, di prevedere degli incentivi, sotto forma di ecobonus e di ferrobonus, da concedere direttamente agli utenti del servizio di trasporto merci, che stimolino l'utilizzo delle vie ferroviarie e del mare.
9/2568-AR/87. (Testo modificato nel corso della seduta) Dell'Orco.


   La Camera,
   tenuto conto che esiste una generale inadempienza rispetto alle previsioni della Legge 394/91 «Legge quadro sulle aree protette» in merito alla nomina di presidenti, consigli direttivi (il 90 per cento degli enti risulta non avere questo organo in carica) e direttore degli Enti parco dei Parchi nazionali, situazione più volte denunciata da associazioni e comitati;
   tenuto conto che esistono casi limite tra cui quello relativo alla nomina di un dirigente f.f. non solo non titolato adeguatamente ma con reiterazione dell'incarico per decine di volte, come raccontato da uno dei principali giornali nazionali (http://www.corriere.it/cronache/14-luglio -08/dirigente-tempo-parco-prorogato-ventotto-volte-47dl9fd6-0661-lle4-addf-a4fb93907d- 37.shtml);
   considerato che tale situazione di incertezza sui ruoli dirigenziali diminuisce la capacità delle aree protette interessate ad attuare le politiche di tutela e sviluppo del territorio, aumentando al contempo la sfiducia del cittadino nei confronti di enti ed istituzioni;
   considerato che non è possibile procrastinare nomine di fondamentale importanza per il funzionamento degli enti in attesa di modifiche di legge sulle quali è ancora in corso il dibattito,

impegna il Governo

a provvedere entro quattro mesi alla nomina dei consigli direttivi e dei direttori, qualora sia già stata comunicata al Ministero dell'Ambiente da parte degli enti la terna dei candidati, nonché entro la stessa data a richiamare i singoli Enti all'espletamento immediato delle procedure concorsuali per la selezione dei direttori tra gli aventi titolo, provvedendo al Commissariamento dell'Ente qualora l'inadempienza persista per ulteriori due mesi.
9/2568-AR/88Di Battista.


   La Camera,
   tenuto conto che esiste una generale inadempienza rispetto alle previsioni della Legge 394/91 «Legge quadro sulle aree protette» in merito alla nomina di presidenti, consigli direttivi (il 90 per cento degli enti risulta non avere questo organo in carica) e direttore degli Enti parco dei Parchi nazionali, situazione più volte denunciata da associazioni e comitati;
   tenuto conto che esistono casi limite tra cui quello relativo alla nomina di un dirigente f.f. non solo non titolato adeguatamente ma con reiterazione dell'incarico per decine di volte, come raccontato da uno dei principali giornali nazionali (http://www.corriere.it/cronache/14-luglio -08/dirigente-tempo-parco-prorogato-ventotto-volte-47dl9fd6-0661-lle4-addf-a4fb93907d- 37.shtml);
   considerato che tale situazione di incertezza sui ruoli dirigenziali diminuisce la capacità delle aree protette interessate ad attuare le politiche di tutela e sviluppo del territorio, aumentando al contempo la sfiducia del cittadino nei confronti di enti ed istituzioni;
   considerato che non è possibile procrastinare nomine di fondamentale importanza per il funzionamento degli enti in attesa di modifiche di legge sulle quali è ancora in corso il dibattito,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile ad accelerare la nomina dei consigli direttivi e dei direttori.
9/2568-AR/88. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Battista.


   La Camera,
   visto che l'Art. 17 del D.lgs. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» e ss.mm.ii. prevede al comma 1 che «Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di informare i consumatori»;
   visto il D.lgs. 195/2005 «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale» che impone agli enti in possesso di informazioni ambientali di divulgarle, aggiornandole progressivamente, attraverso i propri siti WEB istituzionali;
   considerato che per l'ultimo Annuario 2013 dei Dati Ambientali pubblicato recentemente dall'ISPRA il 29 per cento delle acque sotterranee del paese è nella classe di qualità «scarsa» con gravi problemi di contaminazione da sostanze cancerogene e/o tossiche provenienti dall'agricoltura, dall'industria e dallo smaltimento illegale dei rifiuti;
   considerato che, anche a seguito di inchieste giornalistiche, e della scoperta di vaste aree inquinate da bonificare che insistono su acquiferi che sono utilizzati a scopi idropotabili vi è un allarme diffuso presso i cittadini rispetto alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
   tenuto conto che molti gestori hanno implementato modalità di visualizzazione dei dati relativi alla qualità delle acque che spesso presentano solo i dati dei controlli di routine e non già quelli dei parametri completi della Tabella 1 B del D.lgs. 31/2001;
   tenuto conto che il Ministero della Salute ha predisposto un Portale Acque che risulta efficiente nell'area tematica delle acque di balneazione ma senza alcuna informazione per quanto riguarda l'area tematica «acque potabili» http://www.portale acque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homePotabili.do,

impegna il Governo

ad attivare l'area tematica «acque potabili» entro sei mesi e a richiedere alle regioni e Province autonome che siano diffuse da parte dei gestori e delle ASL le informazioni complete circa i monitoraggi svolti.
9/2568-AR/89Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    al comma 8 dell'articolo 14 si apportano due modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, la lettera b), aggiungendo un comma 6-bis all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclude l'applicazione dell'articolo 256-bis (riguardante la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune) e dell'articolo 256 (che prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione) al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse;
    il nuovo comma 6-bis consente, quindi, la combustione di tale materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari da individuare con ordinanza del Sindaco;
    alcuni comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;
    è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, soprattutto per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli;
    è auspicabile l'adozione di misure volte ad incoraggiare i comuni a dotarsi di centri di raccolta,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, misure apposite volte a favorire l'adozione da parte dei comuni di centri per la raccolta dei residui vegetali di sfalci e potature, nonché del materiale agricolo e forestale di ripulitura e di macchine cippatrici, così da promuovere ed incoraggiare il riutilizzo agricolo, al fine di incrementare l'uso del materiale organico nei terreni e, in subordine, da conferire ai cittadini per il riscaldamento domestico.
9/2568-AR/90Luigi Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    al comma 8 dell'articolo 14 si apportano due modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, la lettera b), aggiungendo un comma 6-bis all'articolo 256-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, esclude l'applicazione dell'articolo 256-bis (riguardante la combustione illecita di rifiuti, reato doloso comune) e dell'articolo 256 (che prevede il reato di smaltimento illecito che si realizza nello smaltire rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione) al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse;
    il nuovo comma 6-bis consente, quindi, la combustione di tale materiale in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari da individuare con ordinanza del Sindaco;
    alcuni comuni stanno predisponendo isole ecologiche e centri di raccolta dove conferire i residui vegetali per poterli correttamente smaltire;
    è tuttavia riscontrabile come la pratica di bruciare i residui colturali sia tuttora ampiamente diffusa, soprattutto per la velocità con cui si consegue l'eliminazione dei residui agricoli;
    è auspicabile l'adozione di misure volte ad incoraggiare i comuni a dotarsi di centri di raccolta,

impegna il Governo

a prevedere, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, nei prossimi provvedimenti, misure apposite volte a favorire l'adozione da parte dei comuni di centri per la raccolta dei residui vegetali di sfalci e potature, nonché del materiale agricolo e forestale di ripulitura e di macchine cippatrici, così da promuovere ed incoraggiare il riutilizzo agricolo, al fine di incrementare l'uso del materiale organico nei terreni e, in subordine, da conferire ai cittadini per il riscaldamento domestico.
9/2568-AR/90. (Testo modificato nel corso della seduta) Luigi Di Maio.


   La Camera,
   vista la direttiva 2003/4/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale,
   visto il D.lgs. 195/2005 «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale» che impone agli enti in possesso di dati, banche dati ed informazioni ambientali di renderle disponibili al pubblico preferibilmente attraverso i siti WEB istituzionali;
   visto che l'articolo 8 del D.lgs. 195/2005 prevede al comma 1 che «l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili» e, al comma 2, che «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente»;
    visto che il D.lgs. 195/2005 prevedeva al comma 3 dell'articolo 8 che Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno: omissis c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche; omissis e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
    tenuto conto che solo recentemente il Ministero dell'Ambiente ha avviato una peraltro parziale pubblicazione di atti relativi ai Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche;
    considerato che per molti siti non vengono pubblicati i dati relativi ai monitoraggi sull'efficacia degli interventi di prevenzione e/o messa in sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la falda;
    considerato che in alcuni casi solo la diffusione da parte delle associazioni ambientaliste e dei comitati delle informazioni in possesso degli enti coinvolti ha portato all'apertura di inchieste da parte della Magistratura evidenziando l'inefficacia parziale o totale degli interventi;
    considerato che il Ministero è in possesso di tali dati da tempo, informazioni che vengono costantemente aggiornate ma che non vengono diffuse appropriatamente al pubblico, nonostante contengano informazioni di enorme importanza sullo stato di contaminazione anche di aree densamente abitate;
    considerato che il Ministero dell'Ambiente risulta applicare, per dati che dovrebbero essere resi consultabili al pubblico per via telematica come previsto dal D.lgs. 195/2005, una tariffa – di 5 euro – non solo per la copiatura ma anche per l'accesso stesso, nonostante questa possibilità sia prevista solo in casi specifici (Articolo 6 comma 2 del D.lgs. 195/2005), in considerazione delle previsioni di cui all'Art.6 comma 1 del D.lgs. 195/2005,

impegna il Governo

affinché assicuri entro 3 mesi la diffusione e l'aggiornamento costante dei siti WEB istituzionali per quanto riguarda tutti i dati completi dei monitoraggi e caratterizzazioni di falde e suoli condotte nei S.I.N. e in qualsiasi altro sito di competenza statale, provvedendo a segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria le situazioni per le quali persiste la diffusione dell'inquinamento all'esterno dei siti attraverso le falde acquifere, sia in caso di non attivazione delle misure di prevenzione o di messa in sicurezza di emergenza sia in caso di inefficienza/inefficacia delle stesse.
9/2568-AR/91Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il 17 giugno 2011, la Commissione europea ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/4021 nel confronti dell'Italia per la non conformità del tipo di smaltimento all'interno della discarica di Malagrotta, in violazione della direttiva 1999/31/CE, in quanto accertato che nell'invaso veniva da anni smaltito il rifiuto cosiddetto «tal quale»;
    il 31 maggio del 2012, la Commissione europea ha inviato all'Italia il parere motivato relativamente alla procedura 2011/4021, rilevando come «un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, non è conforme alla direttiva 1999/31/CE e alla direttiva 2008198/CE»;
    il 21 marzo del 2013 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per non aver rispettato le prescrizioni della legislazione UE in materia di rifiuti. A causa di un'interpretazione restrittiva da parte delle autorità italiane del concetto di un sufficiente trattamento dei rifiuti, la discarica di Malagrotta a Roma e altre discariche nella regione Lazio sono riempite con rifiuti che non hanno subito il trattamento prescritto dalla legislazione UE. Le discariche che operano in violazione della legislazione UE sui rifiuti costituiscono una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Su raccomandazione del commissario per l'ambiente, Janez Potočnik, la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'UE;
    la Corte di Giustizia europea, in data 19 giugno 2014, ha affrontato la prima udienza relativa alla causa C-323/13 in merito alla procedura di infrazione 2011–4021 e che entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare la sentenza;
    la Commissione ha promosso tale causa con riferimento alla situazione in Lazio, ma con l'obiettivo generale di chiarire che – sebbene la direttiva 1999/31/CE non preveda esplicitamente l'obbligo di stabilizzare la frazione organica dei rifiuti destinati a discarica un pre-trattamento che non comprenda tale stabilizzazione non può considerarsi adeguato alla luce delle finalità di tutela dell'ambiente e della salute perseguite dalle direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE;
    il decreto-legge 91 all'articolo 14 comma 1, così come modificato dal Senato, interviene «al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti»;
    al fine di prevenire l'apertura di nuovi contenziosi con la Commissione Europea e, ove possibile di chiudere senza condanne da parte della Corte di Giustizia quelli in essere per violazione delle Direttive in materia di rifiuti, è comunque necessario approfondire il funzionamento dei sistema di gestione dei rifiuti biodegradabili – con particolare riferimento alle modalità di trattamento ed alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento meccanico biologico e da quelli di trito vagliatura – in modo da poter giungere alla definizione di limiti di accettabilità per il biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento a valle della raccolta differenziata, e dunque di disporre degli elementi necessari a misurare la reale efficienza di detti processi,

impegna il Governo:

   ad avviare in tutte le regioni italiane all'interno delle quali si trovano discariche nelle quali vengono conferiti rifiuti senza un adeguato trattamento preventivo – per le quali l'Italia, dunque, è esposta al rischio dell'apertura di nuove procedure d'infrazione – delle campagne d'indagine aventi come oggetto il sistema di gestione dei rifiuti biodegradabili ed in particolare le modalità di trattamento e la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti biostabilizzati provenienti dagli impianti di trattamento meccanico biologico e da quelli di trito vagliatura;
   a finalizzare le predette campagne d'indagine all'acquisizione delle informazioni utili alla definizione dei limiti di accettabilità per il biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento a valle della raccolta differenziata e alla misurazione dell'efficienza del processo attraverso la caratterizzazione del biostabilizzato in uscita da tali impianti e dunque la determinazione dell'indice di Respirazione Dinamico e dei parametri relativi a diversi microinquinanti di natura organica (policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani) ed inorganica (metalli pesanti), nonché al contenuto di carbonio organico, in termini di TOC e di DOC, ed al potere calorifico.
9/2568-AR/92Di Vita.


   La Camera,
   tenuto conto dei risultati del progetto di ricerca epidemiologica SENTIERI dell'istituto Superiore di Sanità che ha dimostrato un aumento di gravi patologie nei Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche;
   tenuto conto che lo studio SENTIERI è stato condotto in 44 dei 57 S.I.N. e ha visto un recente approfondimento per 18 dei 44 siti in quanto solo per 1/3 delle aree erano disponibili registri dei tumori utili alla ricerca;
   visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto «Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale» – Abruzzo («Fiumi Saline Alento»), Campania («Litorale Comizio Flegreo e Agro Aversano», «Pianura», «Bacino Idrografico del fiume Sarno» ed «Aree del Litorale Vesuviano», Emilia Romagna («Sassuolo-Scandiano»); Lazio («Bacino del fiume Sacco» e «Frosinone»), Liguria («Pitelli» a La Spezia); Lombardia («Milano-Bovisa» e «Cerro al Lambro»), Marche («Basso Bacino del fiume Chienti»), il Molise («Guglionesi II»), Piemonte («Basse di Stura»), Sardegna («La Maddalena»), Toscana («Le Strillaie»), Veneto («Mardimago-Ceregnano») e la Provincia Autonoma di Bolzano («Bolzano»);
   tenuto conto che alcuni di questi siti erano stati oggetto della ricerca SENTIERI, con risultati allarmanti per quanto riguarda alcune patologie;
   tenuto conto che con tale provvedimento il Ministero, sulla base delle valutazioni dei suoi dirigenti e funzionari, prendendo spunto da una modifica al decreto legislativo 152/2006 riguardante i criteri per l'individuazione dei Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche, ha declassato ben 18 Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche su 57, trasformandoli in Siti di Interesse Regionale;
   considerato che tale operazione è stata realizzata delle comunità (tranne le regioni a cui il Ministero aveva dato pochi giorni di tempo per esprimersi) senza considerare l'enorme portata enorme, visto che i funzionari e i dirigenti del Ministero hanno sancito il declassamento della cosiddetta Terra dei Fuochi;
   tenuto conto che la Regione Lazio, il comune di Ceccano e, con intervento «ad adiuvandum», l'associazione «Rete per la Tutela della Valle del Sacco ONLUS» hanno proposto un ricorso sul declassamento del sito «Valle del Sacco» che ora il TAR del Lazio ha accolto pienamente con sentenza N. 07586/2014;
   tenuto conto che attendono il giudizio diversi altri ricorsi avversi alla riclassificazione;
   tenuto conto che i giudici del TAR Lazio hanno ritenuto che, rispetto all'applicazione dei nuovi criteri per il riconoscimento (o l'esclusione) delle aree «il ragionamento del Ministero, ad avviso di questo Collegio, è erroneo in radice» e che «La norma applicata sembra anzi ampliare (piuttosto che restringere) le fattispecie dei territori potenzialmente rientranti nell'ambito dei siti di interesse nazionale...»;
   considerato che il Ministero ha inteso che un'area per essere classificata quale SIN dovesse soddisfare contemporaneamente tutti i criteri del decreto, quando i giudici del TAR Lazio scrivono «Il testo normativo non autorizza, in effetti, ad avviso del Collegio, una lettura tale da indurre a considerare, per la qualificazione di SIN, la presenza di tutte le circostanze cui l’’articolo 252 comma 2 predetto fa riferimento... Si tratta, in altre parole, di criteri che variamente combinati devono (o possono) portare l'Amministrazione a riconoscere quella grave situazione di compromissione e di rischio ambientali tale da implicare (a prescindere dalle cause che l'hanno determinata) il superiore interesse nazionale»;
   considerato che, a mero titolo di esempio, nel nuovo rapporto SENTIERI, per il tumore della tiroide in alcuni SIN sono stati rilevati incrementi per quanto riguarda sia l'incidenza (Brescia-Caffaro: +70 per cento per gli uomini, +56 per cento per le donne; Laghi di Mantova: +74 per cento, +55 per cento; Milazzo: +24 per cento, +40 per cento; Sassuolo-Scandiano: +46 per cento, +30 per cento; Taranto: +58 per cento, +20 per cento) sia i ricoveri ospedalieri;
   visto che la legge n. 6 del 6 febbraio 2014 ha permesso di continuare e approfondire le ricerche per quanto riguarda la cosiddetta Terra dei Fuochi, sito che era stato oggetto di declassamento, e l'area di Taranto, per le quali sono stati evidenziati eccessi per un numero elevato di patologie, anche nei bambini;
   considerato l'allarme per la Salute della popolazione dei SIN oggetto di declassamento che scaturisce dalla lettura delle conclusioni dello studio epidemiologico SENTIERI dell'istituto Superiore di Sanità per tali aree;
   tenuto conto dei risultati dello studio epidemiologico «Policies to clean up toxic industrial contaminated sites of Gela and Priolo: a cost-benefit analysis» pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Environmental Health che, prendendo in esame i casi dei S.I.N. di Gela e Priolo evidenziano gli enormi costi sanitari connessi alle patologie derivanti dall'esposizione ad inquinanti, tanto che, al di là delle ovvie considerazione di carattere etico e dei diritti del singolo cittadino che imporrebbero comunque un intervento, un investimento per le bonifiche di 6 miliardi di euro per Gela e di 3,5 miliardi di euro per Priolo sarebbe comunque vantaggioso in termini di spesa pubblica,

impegna il Governo

ad assicurare entro sei mesi l'allargamento dello studio SENTIERI anche ai rimanenti 13 siti che non erano rientrati nel primo rapporto; ad intervenire, anche con provvedimenti volti al Commissariamento ad acta, presso le regioni per attivare, anche mediante specifici finanziamenti, in ogni area interessata da SIN un Registro dei Tumori nonché un monitoraggio delle altre patologie riconducibili, in tutto o in parte, all'esposizione a sostanze contaminanti riscontrate nei SIN; ad attivare, in accordo con le regioni e le province autonome, progetti specifici per tutti i 57 siti, compresi quelli declassati nel 2013 a S.I.R., per la prevenzione delle patologie e per lo screening precoce secondo modalità da concordare con l'istituto Superiore di Sanità; a supportare forme di riduzione del costo dei ticket per le comunità che vivono nei 57 siti sopra ricordati.
9/2568-AR/93Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene 35 articoli, relativi a diversi settori caratterizzanti l'economia italiana;
    in particolare, gli articoli da 23 a 26 intervengono in materia di: riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (articolo 23); esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (articolo 24); copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (articolo 25); tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (articolo 26);
    secondo quanto sostenuto dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento, gli interventi sopra richiamati perseguono l'intento di ridurre le bollette elettriche;
    al fine di ridurre realmente la bolletta elettrica bisognerebbe intervenire anche su altre voci che pesano sulla medesima,

impegna il Governo:

   a prevedere, con appositi decreti, una traslazione degli oneri di smantellamento degli ex impianti nucleari dalla componente A3 della bolletta elettrica alla fiscalità generale;
   a prevedere una revisione del meccanismo di incentivazione del biogas da fermentazione anaerobica in modo da evitare fenomeni di speculazione;
   a predisporre appositi meccanismi fortemente disincentivanti al fine di scoraggiare l'importazione extra UE di olii da destinarsi alla produzione di biocarburanti o biogas;
   a prevedere una revisione delle procedure autorizzative per gli impianti a biogas al di sotto della potenza nominale elettrica di 1 MW in senso maggiormente tutelante la salute dei cittadini ed il rispetto dell'ambiente mediante valutazione di incidenza e verifica VIA obbligatorie;
   a prevedere, con appositi decreti, una traslazione di una quota degli oneri di incentivazione, dalla componente A3 della bolletta elettrica, alla fiscalità generale;
   a procedere, entro il termine di 12 mesi, ad una completa ricognizione delle incentivazioni, dirette ed indirette, alle fonti fossili e loro successiva eliminazione.
9/2568-AR/94D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, prevede interventi per il sostegno del Made in Italy;
    in particolare, la suddetta norma contempla misure di incentivazione – mediante credito di imposta – degli investimenti infrastrutturali e per il commercio elettronico nel settore agro-alimentare;
    la previsione di concedere il credito di imposta alle sole imprese di produzione avrebbe dovuto includere, in via automatica, anche il segmento commerciale che compone la filiera del settore in parola,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'emanazione di future disposizioni di legge a sostegno della filiera agroalimentare italiana, la concessione di un credito di imposta anche alle aziende che commercializzano i prodotti agroalimentari.
9/2568-AR/95D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il valore complessivo dei prodotti contraffatti in Italia ammonterebbe a 7 miliardi di euro, mentre, a livello mondiale, l'Ocse stima che il commercio costituito da tali merci riguardi l'8 per cento del totale. Secondo una ricerca pubblicata dal Censis ad aprile 2009, il commercio del falso nel nostro Paese, con il solo riferimento al mercato interno (dunque, senza considerare la quota di merci contraffatte che dall'Italia finiscono sui mercati esteri), ha prodotto, nel 2008, un fatturato di 7 miliardi e 109 milioni di euro, con una perdita per il bilancio dello Stato in termini di mancate entrate fiscali di circa 5 miliardi e 281 milioni di euro, una quota pari al 2,5 per cento del totale del gettito dello Stato;
    ancora, secondo la citata ricerca del Censis, la totale sconfitta del fenomeno garantirebbe in Italia quasi 130 mila nuovi posti di lavoro. A livello sociale, infatti, i danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione e della pirateria si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti: 250.000 è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui 100.000 circa nella sola Unione europea;
    è vero la lotta alla contraffazione per la tutela del made in Italy deve essere innanzitutto attuata a livello europeo;
    però anche la normativa nazionale deve esser efficace al fine di arginare un fenomeno che provoca danni alla nostra economia;
    nella quale è stata trasformata, in alcuni importanti casi, la fallace indicazione da illecito penale ad amministrativo e, inoltre, è stato disposto, quale solo obbligo in carico al titolare di marchio registrato che importi prodotti realizzati in Paesi terzi, quello di fornire una dichiarazione con cui si impegna ad assicurare idonea informazione sul luogo di produzione delle merci in fase di commercializzazione in un'ottica strategica di lungo periodo, spostando l'eventuale controllo ad una fase successiva, quella dell'effettiva commercializzazione, e di fatto all'intero territorio nazionale (con tutto ciò che ne consegue in termini di concreta possibilità di intervento da parte delle autorità preposte);
    tale modifica, in assoluto, ha fortemente indebolito la norma in termini di deterrenza, ma ha inoltre, e soprattutto, consentito di eludere, rendendolo inefficace, il «momento doganale» quale focus dell'azione di controllo nei punti di entrata italiani nell'Unione europea (azione, per sua natura, strutturata e azionabile rispetto ad una «griglia» di poteri, procedure e luoghi entro la quale poter effettivamente intercettare i fenomeni, nonché analizzarli, in intervento normativo),

impegna il Governo

a promuovere modifiche alla legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004), secondo le indicazioni dell'Agenzia delle dogane.
9/2568-AR/96Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2012 il servizio di interrompibilità istantanea è costato agli utenti finali 554,7 milioni di euro, a cui si aggiungono 2,1 milioni per l'interrompibilità di emergenza e 179,7 milioni per la riduzione istantanea nelle isole maggiori. Per un totale di 736,5 milioni di euro;
    il meccanismo viene finanziato dai clienti del settore elettrico mediante il pagamento di un corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico (INT) fissato dall'AEEG a 0,2102 centesimi di euro/kWh, che per le famiglie si può stimare in una spesa di circa 147 milioni di euro;
    le mutate condizioni di mercato, con una capacità produttiva che supera di gran lunga i picchi di domanda e la presenza di operatori in «importazione virtuale» (legge 79/1999 conosciuto come decreto Bersani) che si impegnano a ridurre istantaneamente il prelievo dalla rete, nelle situazioni di criticità legate al potenziamento del sistema d'interconnessione a fronte del beneficio di ottenere gli effetti della interconnessione come se fosse già stata effettivamente realizzata portano a ritenere superato il meccanismo dell'interrompibilità, che potrà quindi essere utilizzato sempre meno dal gestore della rete nazionale,

impegna il Governo

ad aprire un confronto con l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed i servizi idrici, nel rispetto degli ambiti di rispettiva competenza, per rivedere i servizi di interrompibilità istantanea e di emergenza stabilendo un obiettivo di riduzione della potenza interrompibile di almeno il 30 per cento rispetto al 2014 e un taglio della base d'asta per l'individuazione degli impianti del 10 per cento, ad esclusione dei servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010, destinando i risparmi conseguiti sono destinati alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 23.
9/2568-AR/97Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del predetto provvedimento reca Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale;
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 10, stabilisce che i Presidenti delle regioni subentrino, per i territori di loro competenza, ai Commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico, nominati per la realizzazione degli interventi individuati da specifici accordi di programma sottoscritti tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191). I Presidenti regionali subentrano anche nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari in carica sono chiamati a completare tutte le operazioni necessarie al subentro entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame;
    con riferimento alle risorse, il citato comma 240 della finanziaria per il 2010 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico le risorse – pari a 1 miliardo di euro – a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Tali risorse, preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale, sono state successivamente ridotte di 100 milioni dall'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 19539, e, successivamente, di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 dall'articolo 2, comma 12-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;
    gli stanziamenti destinati alla difesa del suolo hanno subito ulteriori riduzioni in conseguenza delle manovre di finanza pubblica che hanno avuto impatto sul bilancio statale e quindi sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, già Fondo per le aree sottoutilizzate – FAS) che finanzia gli interventi di difesa del suolo,

impegna il Governo:

  ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:
   istituire un programma ordinario di mitigazione del rischio idrogeologico finanziato con 10 miliardi di euro della quota nazionale del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.
   prevedere un consistente allentamento del Patto di stabilità interno per le spese sostenute ai fini della mitigazione del rischio idrogeologico provvedendo altresì inoltre all'utilizzo di contabilità speciali per il finanziamento dei medesimi interventi;
   dare certezza alle risorse finanziarie destinate al contrasto al rischio idrogeologico attraverso un maggiore coinvolgimento del MEF ed una semplificazione delle procedure di spesa quali ad esempio le regole di perenzione dei fondi;
   evitare deroghe alle norme sull'affidamento e l'esecuzione dei lavori e prevedere un sistema di affidamento capace di coordinare le esigenze di celere aggiudicazione dei lavori con la massima trasparenza e concorrenza;
   introdurre misure di semplificazione delle procedure di gara nell'assoluto rispetto dei principi di tempestività, trasparenza e concorrenza;
9/2568-AR/98Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
    l'articolo 33 reca in rubrica «Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti» e contiene una serie di disposizioni modificative dell'attività di controllo della Corte di cui: alla legge n. 20 del 1994, che definisce i compiti della Corte dei conti e le modalità procedurali, al TUEL, sui controlli sulla gestione degli enti locali, al decreto legislativo n. 149 del 2011, in materia di responsabilità politica nel dissesto finanziario degli enti territoriali, al decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di controlli sulla gestione finanziaria delle Regioni e degli altri enti, compresi i rendiconti dei Gruppi politici, al legge n. 96 del 2012, per la parte che riguarda i controlli sulle spese elettorali dei candidati e dei partiti nelle elezioni comunali, al decreto legislativo n. 123 del 2011, in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
    ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, in tema di semplificazione, economicità, riduzione del contenzioso sulla giurisdizione e certezza del diritto, appare opportuno introdurre la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sulle società quotate a partecipazione maggioritaria e in quelle non quotate, indipendentemente dal fatto che sia leso il diritto del socio piuttosto che della società, o che si tratti di società in house;
    tale necessità appare evidente nel caso (frequente) di partecipazioni frazionate in un numero esteso di soci pubblici, ove l'intervento del P.M. garantirebbe una più rapida reazione al danno prodottosi;
    l'articolo 16-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 ha introdotto l'esclusività della giurisdizione del giudice ordinario in questa materia per le società quotate partecipate in misura inferiore al 50 per cento e, di conseguenza, risulterebbe appropriato prevedere la speculare giurisdizione in favore del giudice contabile in presenza di partecipazioni maggioritarie e di società non quotate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative finalizzate all'introduzione della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti sulle società quotate a partecipazione maggioritaria e in quelle non quotate come indicato in premessa.
9/2568-AR/99Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, al comma 1, punto 3, per le attività di bonifica introduce in via «sperimentale» la possibilità di avvalersi del meccanismo del silenzio-assenso ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle ARPA rispetto al piano di caratterizzazione per la verifica del conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione;
    in particolare, si stabilisce che il piano debba essere approvato entro quarantacinque giorni dalla sua presentazione e che in via sperimentale, per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intenda comunque approvato,

impegna il Governo

alla luce del meccanismo del silenzio-assenso, a porre in essere tutte le iniziative per salvaguardare il cittadino interessato da qualunque potenziale rischio di non effettivo raggiungimento delle soglie limite di accettabilità dei valori di inquinanti nei terreni oggetto di bonifica.
9/2568-AR/100Frusone.


   La Camera,
   valutate le norme volte a modificare la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio anche al fine di sanare alcune incompatibilità con la vigente normativa comunitaria in materia;
   premesso che:
    anche alla luce delle recenti pronunce della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, sarebbe opportuno disporre il divieto di cattura di uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi al fine di impedire una pratica venatoria inaccettabile che non tiene in alcuna considerazione il rispetto degli animali in quanto esseri viventi,

impegna il Governo

a disporre adeguate norme volte ad impedire la pratica della cattura di uccelli migratori da utilizzare come richiami vivi.
9/2568-AR/101Gagnarli, Franco Bordo.


   La Camera,
   valutate le misure introdotte al fine di sostenere il comparto primario;
   preso atto dell'urgenza di razionalizzare ed efficientare i controlli sulle imprese agricole in particolare per quanto concerne la necessità di evitare duplicazioni nei procedimenti di controllo e di recare il minor intralcio possibile all'attività di impresa;
   considerati i numerosi organi di controllo e vigilanza, nonché quelli di polizia preposti allo svolgimento dell'attività ispettiva e viste le sempre più frequenti sovrapposizioni di competenze tra livello statale e territoriale,

impegna il Governo

ad istituire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo di coordinamento al quale partecipano rappresentanti del corpo forestale dello Stato, del comando carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'ispettorato centrale repressione frodi e rappresentanti delle amministrazioni regionali, delle aziende sanitarie locali e dei corpi di polizia provinciale, al fine di coordinare l'azione ispettiva a livello territoriale anche in linea con quanto stabilito dal piano nazionale di coordinamento sui controlli.
9/2568-AR/102Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
    detti finanziamenti sono concessi derogando alle disposizioni del Testo unico sugli enti locali, che fissano precisi limiti per l'assunzione di nuovi mutui da parte degli enti locali, e godono di una riduzione del 50 per cento del tasso di interesse, attualmente fissato allo 0,50 per cento annuo;
    a valere sul predetto «Fondo Kyoto», possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, province o comuni sempre con la medesima finalità di efficientamento energetico di edifici scolastici e universitari;
    la concessione dei finanziamenti deve essere preceduta da una diagnosi energetica comprensiva di certificazione, al fine di conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica di almeno due classi in un periodo di tre anni, certificato da un organismo terzo;
    spesso il ricorso a fondi immobiliari chiusi è stato utilizzato dagli enti locali per derogare al patto di stabilità e che in proposito, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 66 del 2014 si è sollecitato l'inserimento delle province tra i destinatari delle misure che escludevano le spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità, considerata la competenza di queste ultime sugli interventi di messa in sicurezza delle scuole secondarie,

impegna il Governo

ad intervenire attraverso ulteriori iniziative normative affinché i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, oltre ad essere concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000, siano esclusi dal patto di stabilità interno.

9/2568-AR/103Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Marzana, D'Uva, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 14 del provvedimento prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto termovalorizzatore a Salerno;
    il citato commissario entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno studio aggiornato relativo alla produzione di rifiuti riferito al bacino di utenza e allo stato della raccolta differenziata raggiunta e prevista alla data di attivazione dell'impianto, potrà disporre eventuali modifiche alla caratteristiche tecnologiche e alle dimensioni dell'impianto;
    il commissario straordinario di cui all'articolo 14, comma 4, non è chiamato a valutare, se sulla base dello studio aggiornato, tenuto conto dei risultati che potrebbe raggiungere la raccolta differenziata, la realizzazione sia effettivamente necessaria,

impegna il Governo

a richiedere al commissario straordinario oltre che di disporre eventuali modifiche tecnologiche dell'impianto o sul dimensionamento dello stesso, anche una valutazione, da inviare alle competenti commissioni parlamentari, sulla reale necessità della realizzazione dell'impianto, tenuto conto dello studio aggiornato sulla base del quale il commissario sarà chiamato a prendere decisioni.

9/2568-AR/104Silvia Giordano, Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 17 contiene misure inerenti la politica per l'ambiente marino;
    la Repubblica di Croazia ha dato avvio, nel mese di settembre 2013, ad un programma di prospezione sismica per la ricerca di idrocarburi in mare Adriatico, relativamente ad un'area interna alla propria piattaforma continentale fino al limite della linea di delimitazione dell'accordo «Italia-Croazia»;
    da settembre del 2013 la società norvegese Spectrum, su incarico del Governo croato, è impegnata nell'esplorazione del potenziale petrolifero dell'Adriatico orientale, attività tuttora in corso;
    se le previsioni sulla consistenza dei giacimenti di risorse naturali fossero confermate, la Croazia diverrebbe uno snodo energetico di primaria importanza per l'intera regione Adriatica, trasformando l'Adriatico in una enorme area estrattiva;
    il Blue World Institute of Marine Research and Conservation, istituto di ricerca indipendente croato, che si occupa di biologia marina e di monitoraggio dell'area Adriatica, ha confermato la presenza di una indagine di prospezioni geologiche per la ricerca di idrocarburi in Adriatico da parte della Croazia;
    la conformazione geografica del mare Adriatico desta forti allarmi per la sicurezza della popolazione, sia umana che marina, in caso di incidenti in fase di estrazione dai giacimenti petroliferi e metaniferi. La conformazione geografica dell'area non sarebbe, inoltre, in grado di sostenere una attività estrattiva di quella portata, senza compromettere in modo determinante gli equilibri biologici dell'area;
    il Ministro per lo sviluppo economico, Federica Guidi, in risposta all'atto di sindacato ispettivo 4-03423, presentato alla Camera dei deputati in data 3 febbraio 2014, ha affermato che: «A valle di questi studi la Croazia aprirà a breve una data room per la partecipazione delle società interessate all'esplorazione nelle proprie acque. Se si confermerà la continuità con i temi del sottosuolo italiano potrebbero presentarsi prospettive interessanti»;
    il 20 maggio 2014, il Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, ha dichiarato che «Abbiamo importanti giacimenti in diverse zone del Paese, molto spesso localizzate nelle regioni più svantaggiate del Mezzogiorno, che purtroppo sono fortemente sotto utilizzate»,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni misura appropriata ed efficace per prevenire, ridurre e combattere un impatto transfrontaliero pregiudizievole di notevole portata che potrebbe derivare all'ambiente dalle attività di cui in premessa;
   ad escludere esplicitamente dalla politica energetica del Paese il ricorso allo sfruttamento di nuove risorse petrolifere a terra e a mare, con particolare riferimento alle zone dove l'attività estrattiva rischierebbe la compromissione di habitat ed ecosistemi.
9/2568-AR/105Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per il settore agricolo e, in particolare, l'articolo 1-bis, disposizioni urgenti in materia di semplificazioni per il medesimo comparto;
    ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, in tema di semplificazione nonché di riduzione di oneri per i cittadini – le due tematiche essendo spesso strettamente connesse – sarebbe opportuno prevedere l'introduzione, tra gli atti di proprio interesse che i comuni possono far rogare ai segretari comunali, quelli inerenti alla compravendita di terreni agricoli di esiguo valore,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative in materia di semplificazione per il comparto agricolo, al fine di introdurre la possibilità che i contratti tra privati, nonché le autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula, aventi ad oggetto fondi agricoli con superficie non superiore a cinquemila metri quadri o il cui valore economico sia inferiore a cinquemila euro, siano rogati dai segretari comunali del comune di ubicazione dei fondi medesimi o del comune sul quale insiste la porzione maggiore di terreno.
9/2568-AR/106Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in parola, all'articolo 9, comma 10-bis, recava l'obbligo di sostituire le lampade ad incandescenza dei semafori con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese quelle con tecnologia a LED e di dotare i semafori di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27 per assicurarne l'accensione istantanea;
    la diffusione di lampade a basso consumo energetico comporta vantaggi considerevoli in termini di riduzione dei consumi ed aumento della sicurezza;
    l'utilizzo diffuso di luci semaforiche di tipo LED, anche a bassa tensione, consentirà di alimentare i semafori degli incroci con una serie di pannelli solari accoppiati ad una batteria, in modo da svincolare completamente i consumi destinati alla regolazione della viabilità cittadina dalla rete elettrica nazionale e passare quindi a fonti rinnovabili;
    tale soluzione è attualmente adottata per la segnalazione mediante lampeggianti di tratti pericolosi di diverse strade statali e provinciali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, l'obbligo di sostituzione delle lampade ad incandescenza dei semafori con lampade a basso consumo energetico e di dotare i semafori di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27 per assicurarne l'accensione istantanea.

9/2568-AR/107Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   valutate le misure introdotte al fine di sostenere il comparto primario;
   considerate le crescenti difficoltà di accesso al credito da parte delle aziende agricole, sempre più spesso costrette a dover cessare la propria attività per l'impossibilità di finanziare gli investimenti e sostenere gli elevati costi di produzione, nonostante le eccellenti potenzialità e la capacità di far fronte alle richieste dei mercati;
   preso atto che i finanziamenti erogati da ISMEA a valere sul Fondo credito rappresentano risorse preziose per gli operatori del comparto primario;
   premesso che:
    il Fondo in parola opera in collaborazione con il sistema bancario e rilascia finanziamenti in parte a carico del Fondo stesso, con l'applicazione di un tasso di interesse ridotto o pari a zero, e in parte a carico dell'istituto di credito intermediario, sulla cui quota è applicato un tasso di interesse di mercato;
    con decisione C(2011) 2929 del maggio 2011 la Commissione europea ha autorizzato il metodo di calcolo dell'aiuto erogato sotto forma di mutuo agevolato e ha altresì precisato che tale metodo può essere utilizzato anche nel quadro degli interventi finanziati dai programmi di sviluppo rurale consentendo così alle amministrazioni titolari dei PSR di disporre di un importante strumento finanziario atto a facilitare la realizzazione dei progetti da parte dei soggetti beneficiari dei contribuiti e di migliorare la qualità e l'efficienza della spesa;
    la suddetta decisione è stata poi modificata con decisione C(2013) 5053 del 31 luglio 2013, che ha altresì confermato, pur con specifiche considerazioni, la compatibilità con il diritto europeo del metodo di calcolo connesso ai prestiti agevolati;
    ad oggi non risultano ultimate le procedure atte a consentire l'implementazione del Fondo credito ISMEA e, come riferito in data 25 giugno 2014 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il dicastero agricolo ha tuttavia provveduto già nell'ottobre 2013 a redigere lo schema di decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti,

impegna il Governo

ad emanare con urgenza il decreto interministeriale recante criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo credito ISMEA anche in considerazione dell'imminente avvio dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2014-2020.
9/2568-AR/108L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in parola, all'articolo 32-bis, prevede che siano escluse dall'esenzione IVA le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le quali, pur rientrando nel servizio postale universale, siano state, nelle loro condizioni, negoziate individualmente;
    la riarticolazione dei termini dell'esenzione può avere ripercussioni in termini di qualità del servizio pubblico offerto da Poste Italiane;
    l'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, prevede che «è assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutto il territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori»,

impegna il Governo

a garantire che la nuova disposizione in materia di IVA sia invariante ai fini della qualità del servizio pubblico offerto da Poste Italiane.
9/2568-AR/109Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che «Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi»;
    l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 91, così come modificato dal Senato, riconosce la possibilità al presidente della giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio, di adottare ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti,

impegna il Governo:

   a predisporre attraverso ulteriori iniziative normative una modifica dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 affinché le ordinanze contigibili ed urgenti siano: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato;

   a predisporre attraverso ulteriori iniziative normative una modifica dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 affinché le ordinanze contigibili ed urgenti siano emanabili solo previo parere obbligatorio e vincolante di alcuni organi tecnici e sanitari locali, tra cui l'Ispra, l'Asl di zona e l'Arpa regionale, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali dovute alle presumibili deroghe contenute nelle ordinanze stesse.
9/2568-AR/110Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14, comma 3-bis, e l'articolo 15, comma 8-ter, prevedono che gli impianti della regioni Campania e Lazio di compostaggio possano aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento e che le stesse regioni debbano realizzare nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014;
    negli articoli non viene specificato se si tratti di un processo biologico aerobico o di degradazione di materiale organico in ambiente anaerobico;
    un impianto di compostaggio esclusivamente anaerobico trasforma la materia attraverso la «digestione anaerobica» che, in assenza d'aria e per mezzo di batteri che si nutrono della sostanza organica, producono gas metano e digestato, ovvero rifiuto (codice CER: 190600-03-04-05-06) e non compost di qualità come nel caso di compostaggio aerobico;
    la crescente speculazione del biogas è finalizzata a produrre energia incentivata e non a produrre compost di qualità;
    va considerata la versatilità (tempi di realizzazione ed i costi) del compostaggio aerobico rispetto quello anaerobico;
    riciclare la frazione organica significa avere un prodotto di qualità e non fare una speculazione energetica,

impegna il Governo

a realizzare entro il 31 dicembre 2014 nuovi impianti di compostaggio di tipo aerobico che abbiano in ingresso rigorosamente umido della raccolta differenziata, in quanto si tratterebbe di impianti economicamente sostenibili e preferibili da un punto di vista di impatto ambientale.

9/2568-AR/111Lorefice, Vignaroli.


   La Camera,
   valutate con favore le misure introdotte al fine di semplificare le procedure e gli adempimenti a carico delle aziende agricole;
   premesso che:
    la produzione degli aceti di vino secondo metodi artigianali a lunga maturazione da luogo a prodotti di eccellente qualità che tuttavia possono presentare diverse quantità di componenti rispetto a quelle stabilite per i prodotti di lavorazione industriale;
    in particolare si è disposto all'articolo 2 che gli aceti di vino preparati secondo metodi artigianali possano contenere una percentuale di alcol etilico superiore di oltre il doppio rispetto al limite previsto dell'1,5 per cento in volume;
    il suddetto aumento della quantità percentuale di alcol etilico dovrebbe essere indicato in etichetta al fine di informare il consumatore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre che l'aumento del limite di alcol etilico contenuto negli aceti di vino preparati con metodo artigianale a lunga maturazione dall'1,5 per cento in volume fino al 4 per cento in volume sia chiaramente indicato in etichetta al fine di fornire corretta informazione ai consumatori.
9/2568-AR/112Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva europea 1999/31/CE, come noto, stabilisce che nelle discariche non possano essere smaltiti rifiuti non trattati. Infatti la separazione dei rifiuti destinati agli invasi deve consistere in processi che, oltre a modificarne le caratteristiche al fine di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano altresì l'effetto di evitare o diminuire nel miglior modo possibile ripercussioni negative sull'ambiente nonché rischi per la salute umana;
    in Italia tale direttiva comunitaria è stata recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed attuata per ultimo dal decreto del Ministero dell'ambiente del 27 dicembre 2010;
    il 6 agosto del 2013 il Ministero dell'Ambiente ha trasmesso una circolare a tutte le regioni italiane e alle province autonome di Trento e Bolzano avente ad oggetto: termine di efficacia della circolare del Ministro dell'ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30 giugno 2009. Il Ministro dell'ambiente nel merito ebbe a dichiarare: «Con questa circolare viene definitivamente chiarito quali sono i trattamenti necessari per il conferimento dei rifiuti in discarica dove non potrà arrivare mai più il cosiddetto «tal quale», anche se sottoposto a tritovagliatura. È questo un passaggio importante anche e soprattutto ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari e del conseguente superamento delle procedure di infrazione che gravano sul nostro Paese in ambito europeo. Credo sia molto importante che, con l'indispensabile supporto delle regioni e degli enti locali, su questa tematica possa immediatamente partire con forza una nuova consapevolezza ambientale. Con tutte le sue delicate implicazioni, la chiusura virtuosa del ciclo dello smaltimento dei rifiuti rappresenta un obiettivo imprescindibile per il futuro del nostro Paese.»;
    il 17 giugno 2011, la Commissione europea ha aperto la procedura d'infrazione n. 2011/4021 nei confronti dell'Italia per la non conformità del tipo di smaltimento all'interno della discarica di Malagrotta, in violazione della direttiva 1999/31/CE, in quanto accertato che nell'invaso veniva da anni smaltito il rifiuto cosiddetto «tal quale»;
    il 31 maggio del 2012, la Commissione europea ha inviato all'Italia il parere motivato relativamente alla procedura 2011/4021, rilevando come «un trattamento che consista nella mera compressione e/o triturazione di rifiuti indifferenziati da destinare a discarica, e che non includa un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica, non è conforme alla direttiva 1999/31/CE e alla direttiva 2008198/CE»;
    il 21 marzo del 2013 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia per non aver rispettato le prescrizioni della legislazione dell'Unione europea in materia di rifiuti. A causa di un'interpretazione restrittiva da parte delle autorità italiane del concetto di un sufficiente trattamento dei rifiuti, la discarica di Malagrotta a Roma e altre discariche nella regione Lazio sono riempite con rifiuti che non hanno subito il trattamento prescritto dalla legislazione dell'unione europea. Le discariche che operano in violazione della legislazione dell'Unione europea sui rifiuti costituiscono una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente. Su raccomandazione del commissario per l'ambiente, Janez Potočnik, la Commissione ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea;
    la Corte di giustizia europea, in data 19 giugno 2014, ha affrontato la prima udienza relativa alla causa C-323/13 in merito alla procedura di infrazione 2011–4021 e che entro la fine dell'anno dovrebbe arrivare la sentenza;
    la Commissione ha promosso tale causa con riferimento alla situazione in Lazio, ma con l'obiettivo generale di chiarire che – sebbene la direttiva 1999/31/CE non preveda esplicitamente l'obbligo di stabilizzare la frazione organica dei rifiuti destinati a discarica un pre-trattamento che non comprenda tale stabilizzazione – non può considerarsi adeguato alla luce delle finalità di tutela dell'ambiente e della salute perseguite dalle direttive 1999/31/CE e 2008/98/CE;
    il decreto-legge 91 all'articolo 14, comma 1, così come modificato dal Senato, interviene «al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia di rifiuti»;
    al fine di prevenire l'apertura di nuovi contenziosi con la Commissione europea e, ove possibile di chiudere senza condanne da parte della Corte di giustizia quelli in essere per violazione delle direttive in materia di rifiuti, è comunque necessario approfondire il funzionamento dei sistema di gestione dei rifiuti biodegradabili – con particolare riferimento alle modalità di trattamento ed alla caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento meccanico biologico e da quelli di trito vagliatura – in modo da poter giungere alla definizione di limiti di accettabilità per il biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento a valle della raccolta differenziata, e dunque di disporre degli elementi necessari a misurare la reale efficienza di detti processi,

impegna il Governo:

   ad avviare – entro due mesi dalla conversione in legge del presente decreto – una campagna d'indagine, da condurre di intesa con l'Arpa Lazio, l'Ispra e la regione Lazio, avente come oggetto il sistema di gestione dei rifiuti biodegradabili ed in particolare le modalità di trattamento e la caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti biostabilizzati provenienti dagli impianti di trattamento meccanico biologico e da quelli di trito vagliatura, presenti nella regione Lazio;
   a finalizzare la predetta campagna d'indagine all'acquisizione delle informazioni utili alla definizione dei limiti di accettabilità per il biostabilizzato proveniente dagli impianti di trattamento a valle della raccolta differenziata e alla misurazione dell'efficienza del processo attraverso la caratterizzazione del biostabilizzato in uscita da tali impianti e dunque la determinazione dell'Indice di Respirazione Dinamico e dei parametri relativi a diversi microinquinanti di natura organica (policlorobifenili, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani) ed inorganica (metalli pesanti), nonché al contenuto di carbonio organico, in termini di TOC e di DOC, ed al potere calorifico;
   a predisporre e rendere pubblica nei siti istituzionali degli enti coinvolti una relazione con i risultati dell'indagine – indicativamente prima della sentenza relativa alla causa C-323/13 – e ad inviare detta relazione alla Commissione europea e alla Corte di giustizia;
   a prevedere – laddove la Corte di giustizia europea dovesse confermare quanto sostenuto dalla Commissione e al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione ovvero condanne della Corte stessa – la realizzazione per tutte le regioni italiane dell'attività di indagine sopradescritta.
9/2568-AR/113Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 14 tra le altre cose vengono previste modifiche all’ articolo 182 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (smaltimento dei rifiuti);
    al comma 7, lettera b), in particolare si prevede che l'abbruciamento di piccole quantità di vegetali non sia da considerare attività di gestione dei rifiuti ma «normale pratica agricola»;
    la predetta definizione non si applica in generale, ma solo ove l'abbruciamento sia giustificato da particolari esigenze di ordine fitosanitario;
    il compostaggio permetterebbe, al contrario dell'abbruciamento, di mantenere la sostanza nutritiva nei suoli,

impegna il Governo

al fine di determinare i criteri oggettivi per ricorrere all'abbruciamento, a elaborare un elenco dei casi in cui questa pratica sia da preferire al compostaggio.
9/2568-AR/114Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 17 contiene misure inerenti la politica per l'ambiente marino;
    la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento è stata adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 ed è stata modificata il 10 giugno 1995. Nel corso del tempo il suo mandato è stato ampliato, includendovi la pianificazione e la gestione integrata della zona costiera;
    le 22 parti contraenti della Convenzione, tra le quali figurano, tra le altre, l'Italia, la Croazia, il Montenegro, l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, adottano, singolarmente o congiuntamente, tutte le misure necessarie per proteggere e migliorare l'ambiente marino nella zona del Mar Mediterraneo onde contribuire al suo sviluppo sostenibile. Per conseguire tale obiettivo le parti s'impegnano a ridurre, a combattere e, per quanto possibile, a eliminare l'inquinamento in questa zona;
    i principali obiettivi della convenzione sono: valutare e controllare l'inquinamento; garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere; integrare l'ambiente nello sviluppo economico e sociale; proteggere l'ambiente marino e le zone costiere attraverso azioni volte a prevenire e a ridurre l'inquinamento e, per quanto possibile, a eliminarlo, sia esso dovuto ad attività svolte a terra o in mare; proteggere il patrimonio naturale e culturale; rafforzare la solidarietà tra i Paesi rivieraschi del Mediterraneo e contribuire al miglioramento della qualità della vita;
    la convenzione incoraggia le parti a: a) instaurare un sistema di cooperazione e d'informazione per ridurre o eliminare l'inquinamento dovuto a una situazione critica nel Mediterraneo; b) istituire un sistema di sorveglianza continua dell'inquinamento; c) cooperare fra loro nel campo della scienza e della tecnologia; d) elaborare procedure adeguate per l'accertamento della responsabilità e la compensazione dei danni in caso di inquinamento derivante dalla violazione dei termini della convenzione; e) elaborare procedure che consentano di verificare l'applicazione della convenzione;
    la convenzione è stata modificata nel 1995. Le principali modifiche riguardano: l'estensione del campo d'applicazione geografico della convenzione al litorale; l'applicazione del principio di precauzione; l'applicazione del principio «chi inquina paga»; la promozione degli studi d'impatto; la protezione e preservazione della diversità biologica; la lotta all'inquinamento dovuto a movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi; l'accesso all'informazione e la partecipazione del pubblico;
    l'Unione europea ha ratificato – con decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012 (2013/5/UE) – il protocollo Offshore (parte della «Convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo»);
    il Ministro per lo sviluppo economico, Federica Guidi, in risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 4-03423, presentato alla Camera dei deputati in data 3 febbraio 2014, ha affermato, il 5 maggio 2014, che: «È in corso al momento l'istruttoria presso gli uffici tecnici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ratifica da parte del Parlamento italiano,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le misure necessarie a garantire piena attuazione alla Convenzione di Barcellona nell'ordinamento nazionale;
   a verificare la compatibilità di attività eventualmente in corso da parte di Stati mediterranei in acque internazionali o di loro competenza con gli accordi internazionali in essere e con le discipline regolative concernenti lo sfruttamento della piattaforma continentale e comunque, ove ritenga, ad attivare una stretta interlocuzione con gli stessi Stati per sollecitare il fermo di iniziative che, data la particolare contiguità e vicinanza con la regione marina e con le coste italiane, potrebbero metterne a rischio l'integrità;
   a provvedere nel più breve tempo possibile alla presentazione del disegno di legge di ratifica del protocollo Offshore per la protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo;
   ad accelerare l'adozione di provvedimenti volti ad adeguare la legislazione nazionale al contenuto del Protocollo, in modo da permetterne l'attuazione;
   a disporre la sospensione delle nuove attività di coltivazione di idrocarburi liquidi entro le dodici miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette di cui all'articolo 6, comma 17, del Codice dell'ambiente, fino al completo recepimento e all'attuazione della direttiva 2013/30/UE del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.
9/2568-AR/115Marzana, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    nel testo del decreto-legge in esame all'articolo 4 è prevista l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle misure previste per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP,

impegna il Governo

a destinare le risorse introitate in conseguenza all'applicazione delle citate sanzioni per aumentare i fondi destinati alla erogazione degli incentivi per all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura, previsti dall'articolo 5.
9/2568-AR/116Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame all'articolo 17 contiene misure inerenti la politica per l'ambiente marino;
    in Italia sono presenti più di 1.000 pozzi produttivi di idrocarburi, di cui 615 onshore e 395 offshore; di questi, 777 pozzi producono gas mentre i restanti 233 sono mineralizzati ad olio;
    le produzioni annuali di gas (8 GSm3) ed olio (5 Mton) coprono rispettivamente il 10 per cento ed il 7 per cento del fabbisogno energetico nazionale;
    tutte le operazioni di trattamento dei prodotti petroliferi, a qualsiasi livello, hanno la possibilità di emettere quantità più o meno abbondanti di idrogeno solforato, sia sotto forma di disastri accidentali, sia sotto forma di continuo rilascio nell'ambiente, durante le fasi di estrazione, di stoccaggio, lavorazione e trasporto del petrolio. Anche durante le varie fasi di de-sulfurizzazione esistono forti possibilità di perdite di idrogeno solforato a causa di inevitabili logorii e corrosione. I contenitori di stoccaggio, peraltro, possono rilasciare idrogeno solforato a causa della normale volatilizzazione del prodotto, a causa di cambiamenti di volume dovuti al modificarsi della temperatura fra il giorno e la notte, o durante le operazioni di riempimento;
    l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione (ppm);
    negli Stati Uniti il Governo federale raccomanda un limite di 0,001 ppm con limiti differenti fissati da Stato a Stato (ad esempio la California pone il limite dello 0,002 ppm, ed il Massachusetts dello 0,006);
    in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee Guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», è di 5 ppm per l'industria non petrolifera e 30 ppm per quella petrolifera, nonostante sia ormai noto nella letteratura medica e scientifica che quest'ultimo valore è non solo seimila volte più alto dei valori raccomandati dall'OMS già applicati negli USA, ma anche causa di danni irreversibili per la salute umana,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni atto di competenza, anche di carattere normativo, finalizzato ad adeguare i livelli di rilascio di idrogeno solforato in linea con quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche normativa, tesa a salvaguardare la salute delle popolazioni residenti nelle aree esposte alle emissioni di idrogeno solforato ed ove sussistono attività estrattive, di lavorazione e di stoccaggio di prodotti petroliferi.
9/2568-AR/117Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 15 tra le altre cose vengono previste disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione d'impatto ambientale, e che tale direttiva prevede la valutazione dell'impatto cumulato fra più impianti insistenti sullo stesso territorio;
    attualmente non sono previsti regolamenti nazionali per definire ambiti e caratteristiche dell'impatto ambientale cumulato;

impegna il Governo

al fine di determinare i criteri oggettivi per calcolare l'impatto ambientale cumulativo, a elaborare una tabella che permetta agli enti preposti di ottemperare a quanto richiesto dalla direttiva europea in premessa.
9/2568-AR/118Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 91 del 2014, all'articolo 13, prevede una modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, volta a introdurre una procedura semplificata per le operazioni di bonifica;
    detta procedura, disciplinata dal nuovo articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che l'operatore interessato ad effettuare interventi di bonifica del suolo presenti uno specifico progetto all'amministrazione competente, di cui agli articoli 242 o 252 dello stesso decreto legislativo;
    in base al comma 2 del nuovo articolo 242-bis, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attività previsti dal progetto di bonifica, l'operatore presenta gli elaborati tecnici esecutivi alla regione che, previa convocazione di una conferenza di servizi, adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato;
    in base al comma 3, l'operatore – una volta ultimati gli interventi di bonifica – presenta all'autorità competente di cui agli articoli 242 o 252 il piano di caratterizzazione, che viene approvato nei successivi quarantacinque giorni e che, in via sperimentale per i procedimenti avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso lo stesso termine di quarantacinque giorni, si intende comunque approvato;
    il decreto-legge n. 91 del 2014, allo stesso articolo 13, comma 2, stabilisce che la procedura semplificata, di cui al nuovo articolo 242-bis, trovi applicazione anche ai procedimenti di cui all'articolo 252 e dunque agli interventi di bonifica realizzabili all'interno dei siti di interesse nazionale;
    dal completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica contaminati presenti all'interno del sito di interesse nazionale e, in particolare, dalla verifica della piena efficacia ed efficienza degli interventi e delle attività previsti dai progetti di bonifica dipendono la possibilità di risanare i suoli compromessi, di impedire l'ulteriore diffusione delle forme di contaminazione e di salvaguardare la salute dei cittadini che abitano in quelle aree;
    gli interventi di bonifica all'interno dei SIN, ancora da progettare ed eseguire ovvero dei quali deve essere accertata l'efficienza e l'efficienza sono ancora molto numerosi e complessi;
    in base alla novella normativa contenuta nel decreto-legge n. 91 del 2013, il conseguimento dei valori di concentrazione della matrice suolo che rendono possibile l'utilizzo dello stesso suolo, ad esito della bonifica, verrà accertato attraverso piani di caratterizzazione per i quali – in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2017 – troverà applicazione il principio del silenzio assenso,

impegna il Governo:

   a prevedere che venga data adeguata pubblicità alle procedure semplificate, di cui all'articolo 242-bis, avente come oggetto le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza, da realizzarsi all'interno dei siti di interesse nazionale, attraverso la pubblicazione, nel sito del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, della seguente documentazione:
    a) l'avviso dell'avvenuta presentazione del progetto per la realizzazione degli interventi di bonifica del suolo, di cui all'articolo 242-bis, comma 1;
    b) l'avviso dell'avvenuta presentazione degli elaborati tecnici esecutivi per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attività previsti dal progetto di bonifica alla regione competente, di cui all'articolo 242-bis, comma 2;
    c) i verbali della conferenza di servizi indetta dalla regione per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli interventi e delle attività previsti dal progetto di bonifica di cui all'articolo 242-bis, comma 2;
    d) l'avviso dell'avvenuta presentazione e dell'approvazione del piano di caratterizzazione, ovvero dell'avvenuto decorso del termine di quarantacinque giorni dalla presentazione dello stesso piano, di cui all'articolo 242-bis, comma 3;
    e) la documentazione relativa alle attività, di competenza dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, finalizzate alla validazione dei risultati della caratterizzazione e all'esecuzione dei controlli previsti dalla legge.
9/2568-AR/119Nuti.


   La Camera,
   valutate con favore le misure introdotte per la semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende agricole;
   considerato tuttavia che in capo ad alcuni agricoltori, che beneficiano peraltro di importanti agevolazioni quali il regime di esonero ai fini IVA in quanto realizzano un volume di affari inferiore a 7.000 euro, permane l'obbligo delle comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
   premesso che:
    il suddetto adempimento da luogo ad una vera e propria complicazione tecnica nella misura in cui se si è per legge autorizzati a non conservare i registri si è poi per legge obbligati a rendere conto della propria contabilità ai fini dell'accertamento fiscale,

impegna il Governo

ad introdurre urgentemente adeguate misure al fine di sollevare gli agricoltori che ricadono in regime di esonero IVA dall'obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale.
9/2568-AR/120Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, del decreto legge in corso di conversione, riconosce un credito d'imposta in relazione alle spese per nuovi investimenti, sostenute per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico nel settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura;
    il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento delle spese sostenute ed in ogni caso entro il limite massimo di 50.000,00 euro;
    l'utilizzo della rete rappresenta oggi uno strumento indispensabile per il marketing aziendale al fine di sviluppare ed implementare i rapporti commerciali con la clientela (promozione/pubblicità, distribuzione, vendita, assistenza alla clientela, e altro);

impegna il Governo

estendere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, attraverso ulteriori iniziative normative il riconoscimento del credito ad ogni genere di spesa finalizzata al potenziamento di infrastrutture di rete (compresi software, hardware e siti web) impiegate o impiegabili nell'esercizio dell'attività d'impresa.
9/2568-AR/121Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo prevede agevolazioni fiscali per l'affitto di terreni agricoli ai giovani, nell'ambito della regola «de minimis» di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
    il regime de minimis è previsto per coloro che non superano i 35 anni di età;
    la grave crisi economica, oltre a provocare la disoccupazione giovanile, ha causato la perdita di posti di lavoro dei lavoratori con età superiore ai 50 anni, che ben difficilmente hanno la possibilità di ricollocarsi;
    per tali lavoratori potrebbe essere una soluzione iniziare un'attività agricola, come piccoli imprenditori, anche in virtù della possibilità di investire eventuali liquidazioni ed incentivazioni alla rinuncia del posto di lavoro,

impegna il Governo

nei limiti del rispetto dei saldi di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di adottare attraverso ulteriori iniziative normative, misure di incentivi fiscali anche a favore dei lavoratori disoccupati di età superiore a quella prevista per il regime «de minimis», per offrire una opportunità di lavoro in proprio nel settore agricolo.
9/2568-AR/122Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 13 tra le altre cose vengono previste procedure semplificate per il recupero di rifiuti;
    che in particolare il comma 4, al capoverso 8-quater, prevede che le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti «End of waste», contemplati dall'articolo 6 paragrafo 2 della direttiva 2008/98/CE siano sottoposte a procedura semplificata;
    che i suddetti regolamenti sono stati ad oggi emanati solo per un numero estremamente limitato di materiali e che nelle more dell'emanazione di detti regolamenti gli stati membri possono fissare criteri indirizzati a supplire a tale mancanza;
    che lo stato italiano ha ottemperato solo parzialmente alla redazione di tali regolamenti,

impegna il Governo

ad individuare in tempi certi e brevi attraverso ulteriori iniziative normative, tutti i criteri per determinare quando determinate categorie di materiali cessano di essere rifiuti.
9/2568-AR/123Pinna.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 14 dell'Atto Camera 2568-A prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto termovalorizzatore a Salerno;
    il citato comma 4 prevede che il commissario straordinario eserciti tutte le funzioni di stazione appaltante compresa la direzione dei lavori;
    secondo quanto previsto dal decreto-legge 185 del 2008, il Commissario può derogare ad ogni disposizione vigente; un emendamento presentato in Assemblea era volto a prevedere che la figura del direttore dei lavori non potesse ricadere sul Commissario straordinario, ma che venisse scelto tra i ruoli tecnici del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, vista l'importanza delle funzioni svolte dal medesimo direttore;
    è utile ricordare, infatti, che il direttore dei lavori:
     a) cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
     b) ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi;
     c) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
     d) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
     e) redige e firma i libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori e il conto finale;
     f) verifica il giornale dei lavori ed eventualmente aggiunge osservazioni, prescrizioni e avvertenze;
     g) redige il certificato di ultimazione dei lavori;
     h) qualora accerti da parte dell'appaltatore grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, formulando poi le contestazioni ed assegnando termine per la risoluzione delle problematiche evidenziate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che si provveda all'affidamento della direzione dei lavori ad un soggetto appartenente al personale tecnico di ruolo del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e che in questo caso il compenso per la direzione dei lavori gravi sulle risorse stanziate per la realizzazione dell'opera.
9/2568-AR/124Pisano, Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 7-bis nell'articolo 22 del decreto-legge in esame, modifica l'articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014, concernente l'istituzione di strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, costituiti dai crediti maturati e certificati al 31 dicembre 2013 riguardanti somministrazioni, forniture ed appalti e prestazioni professionali;
    decreto-legge 145 del 2013, cosiddetto «Destinazione Italia», convertito in legge 9/2014 ha disposto di compensare, secondo modalità da definire con successivo decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nell'anno 2014, le cartelle esattoriali con i crediti certi liquidi ed esigibili non prescritti per somministrazioni forniture, appalti e servizi, anche professionali, vantati verso la pubblica amministrazione e regolarmente certificati;
    ad oggi il decreto ministeriale suddetto non è stato ancora adottato seppur sono passati più di novanta giorni. Si rileva che è prioritario ai fini del rilancio dell'economia italiana che il Governo faccia di tutto per accelerare il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, perché oramai l'economia italiana si trova in una preoccupante situazione di recessione economica, che rischia di peggiorare ulteriormente e di avvitarsi in una spirale negativa tale da determinare gravi rischi per la stabilità della finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di dare immediata attuazione al comma 7-bis dell'articolo 12 decreto-legge 145 del 2013, cosiddetto «Destinazione Italia», convertito in legge 9/2014.
9/2568-AR/125Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 contiene disposizioni in materia di incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e di riduzione del costo del lavoro in agricoltura;
    in particolare, i commi da 1 a 12, introducono uno specifico incentivo, in favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli, per l'assunzione di giovani tra i 18 ed i 35 anni, in attesa dell'adozione di ulteriori risorse da realizzarsi anche attraverso la nuova programmazione comunitaria 2014-2020;
    l'importo dell'incentivo in parola è pari ad un terzo della retribuzione lorda, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, e viene riconosciuto e mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti;
    ai fini dell'erogazione del suddetto incentivo, è prevista l'istituzione del Fondo per gli incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli (nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), con dotazione pari a 9 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018,

impegna il Governo

a assumere iniziative legislative volte ad istituire ed utilizzare, per quanto possibile, strumenti di controllo periodico e di raccolta dati nonché sistemi di informazione efficaci, per assicurare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei predetti incentivi sull'occupazione nel settore agricolo, in modo da orientare efficacemente le future politiche del lavoro nel settore in parola.
9/2568-AR/126Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 13 tra le altre cose vengono previste procedure semplificate per il recupero di rifiuti;
    che in particolare il comma 4, al capoverso 8-septies, prevede che i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto;
    che tale norma permetterebbe l'utilizzo delle ceneri degli inceneritori come materia prima secondaria, quando invece si tratta di rifiuti pericolosi,

impegna il Governo

a prendere i dovuti provvedimenti normativi per escludere le ceneri degli inceneritori e delle centrali a carbone dalle procedure semplificate.
9/2568-AR/127Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 istituisce presso l'INPS la «Rete del lavoro agricolo di qualità» alla quale possono partecipare le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, in possesso dei requisiti individuati nel citato articolo;
    il suddetto articolo prevede che alla «Rete del lavoro agricolo di qualità» sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
    in particolare, il comma 4, attribuisce alla suddetta cabina di regia, tra l'altro, la funzione di redigere e aggiornare l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla «Rete del lavoro agricolo di qualità» nonché di formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo,

impegna il Governo

assumere iniziative legislative finalizzate a garantire il principio di trasparenza e pubblicità delle attività realizzate dalla suddetta cabina di regia attraverso l'istituzione di procedure di monitoraggio e di verifica semestrale nonché di diffusione on line delle deliberazioni assunte dalla medesima cabina di regia.
9/2568-AR/128Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 istituisce presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, in possesso dei requisiti individuati nel citato articolo;
    il suddetto articolo prevede che alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovraintende una cabina di regia la quale è deputata a redigere ed aggiornare l'elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità nonché a formulare proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo;
    per il suo funzionamento la cabina di regia si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'INPS;

impegna il Governo

assumere iniziative legislative finalizzate a garantire il principio di efficienza ed efficacia delle attività poste in essere dalla suddetta cabina di regia attraverso la predisposizione di corsi di formazione specifica e di aggiornamento costante a favore dei dipendenti dell'I.N.P.S. chiamati a collaborare nelle funzioni istituzionali della predetta cabina di regia.
9/2568-AR/129Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del decreto legge in corso di conversione, attribuisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 – un credito d'imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO;
    il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti;
    tuttavia, il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro;

impegna il Governo

ad assumere, compatibilmente con i vincoli di bilancio, ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta ad estendere in futuro il credito d'imposta agli investimenti di importo unitario inferiore alla soglia prevista di 10.000,00 euro, anche in considerazione dell'attuale difficoltà per le piccole realtà imprenditoriali di sostenere investimenti superiori al detto limite.
9/2568-AR/130Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'occupazione agricola, dipendente ed autonoma, rappresenta una quota importante del mercato del lavoro del nostro Paese;
    per agevolare l'impiego di lavoratori nel suddetto settore l'articolo 5 prevede incentivi all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura;
    in particolare, i commi da 1 a 12, introducono uno specifico incentivo, in favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli, per l'assunzione di giovani tra i 18 ed i 35 anni, in attesa dell'adozione di ulteriori risorse da realizzarsi anche attraverso la nuova programmazione comunitaria 2014-2020;
    l'importo dell'incentivo in parola è pari ad un terzo della retribuzione lorda, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, e viene riconosciuto e mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti;
    tuttavia, una politica di rilancio e crescita dell'occupazione agricola non può prescindere da una rivisitazione dell'attuale assetto e funzionamento della rete pubblica dei servizi per l'impiego,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative finalizzate definire un nuovo e moderno sistema di direzione e di gestione del mercato del lavoro agricolo attraverso una sostanziale riforma del Centri per l'impiego.
9/2568-AR/131Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 istituisce presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, in possesso dei requisiti individuati nel citato articolo;
    in particolare, il comma 6, allo scopo di realizzare un più efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attività di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative legislative finalizzate ad introdurre misure che realizzino un'effettiva collaborazione tra i servizi di ispezione del lavoro, gli enti pubblici o gli istituti autorizzati chiamati a svolgere analoghe attività di controllo e la predetta cabina di regia istituendo all'uopo particolari procedure e forme di raccordo e di consultazione periodica tra i predetti soggetti.
9/2568-AR/132Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 10, reca misure per la mitigazione del rischio idrogeologico;
    così come evidenziato dall'ENEA in sede di audizione presso le Commissioni riunite X e XIII: «le previsioni dell'articolo 10 si inquadrano nell'ambito degli interventi di “emergenza” già individuati; sarebbe più opportuno ed utile suggerire, per il futuro, l'esigenza di una metodologia, condivisa ed omogenea, a supporto della gestione del rischio e della definizione degli interventi di mitigazione»;
    la superficie delle «aree ad alta criticità idrogeologica» nel nostro Paese si estende per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la difesa del suolo, nel rapporto «Il rischio idrogeologico in Italia» (2008);
    il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio 1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino. Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È pertanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una visione e con una gestione unitaria;
    la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamentalmente, gestione del territorio che va intesa come manutenzione programmata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;
    la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissariati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non consente un'efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei rischi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le funzioni di attuazione dei piani di bacino;
   considerato, inoltre, che:
    si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio, la loro somma viene spesso definita come «aree ad elevata criticità idrogeologica». Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità (probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto (valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulnerabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verificarsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una frana o slavina che investe un'area montuosa disabitata: essa può esser pericolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi intervenire nelle aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitare di far diventare a rischio un'area pericolosa consentendo l'urbanizzazione della stessa;
    la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idro-geologico, come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assumere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI. Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pareri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico ufficiale responsabile del rilascio medesimo;
    in tale quadro legislativo, la lentezza dell'azione attuativa delle norme corrisponde all'inazione. Infatti l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Con apposito decreto, di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati anni senza che si procedesse all'effettiva completa abrogazione delle Autorità di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando in tal modo sovrapposizione nel tempo di compiti e funzioni;
    gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti con gli indirizzi di pianificazione dell'Autorità di bacino e tale congruenza va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi. Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione ex lege della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeologica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle opere di mitigazione possono derivare disastri,

impegna il Governo

   ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico rispetto alle nuove infrastrutturazioni, favorendo interventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto riduzione del rischio/costo, valutando, a tal fine, la possibilità di intervenire anche mediante la rimodulazione di fondi già disponibili nell'ambito della cosiddetta «legge obiettivo» di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di risorse in capo al Cipe;
   ad assumere le opportune iniziative volte al completamento dell'approvazione dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini idrografici, con l'obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;
   ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dal piano di bacino;
   a favorire l'adozione delle opportune misure di carattere normativo volte a contenere l'uso del suolo agricolo e contrastare sia la cementificazione che l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle attività agricole;
   a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle dinamiche socio-economiche connesse con la produzione e sostenendo la «redditività» della manutenzione dei versanti;
   a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dissesto idrico e geologico;
   a provvedere all'istituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di rispetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrate nei PAI.
9/2568-AR/133Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 10, reca misure per la mitigazione del rischio idrogeologico;
    così come evidenziato dall'ENEA in sede di audizione presso le Commissioni riunite X e XIII: «le previsioni dell'articolo 10 si inquadrano nell'ambito degli interventi di “emergenza” già individuati; sarebbe più opportuno ed utile suggerire, per il futuro, l'esigenza di una metodologia, condivisa ed omogenea, a supporto della gestione del rischio e della definizione degli interventi di mitigazione»;
    la superficie delle «aree ad alta criticità idrogeologica» nel nostro Paese si estende per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la difesa del suolo, nel rapporto «Il rischio idrogeologico in Italia» (2008);
    il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio 1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino. Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È pertanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una visione e con una gestione unitaria;
    la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamentalmente, gestione del territorio che va intesa come manutenzione programmata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;
    la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissariati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non consente un'efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei rischi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le funzioni di attuazione dei piani di bacino;
   considerato, inoltre, che:
    si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio, la loro somma viene spesso definita come «aree ad elevata criticità idrogeologica». Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità (probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto (valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulnerabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verificarsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una frana o slavina che investe un'area montuosa disabitata: essa può esser pericolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi intervenire nelle aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitare di far diventare a rischio un'area pericolosa consentendo l'urbanizzazione della stessa;
    la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idro-geologico, come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assumere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI. Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pareri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico ufficiale responsabile del rilascio medesimo;
    in tale quadro legislativo, la lentezza dell'azione attuativa delle norme corrisponde all'inazione. Infatti l'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Con apposito decreto, di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati anni senza che si procedesse all'effettiva completa abrogazione delle Autorità di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando in tal modo sovrapposizione nel tempo di compiti e funzioni;
    gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti con gli indirizzi di pianificazione dell'Autorità di bacino e tale congruenza va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi. Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione ex lege della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeologica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle opere di mitigazione possono derivare disastri,

impegna il Governo

   a porre in essere tutte le iniziative volte ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico favorendo interventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto riduzione del rischio/costo;
   ad assumere le opportune iniziative volte al completamento dell'approvazione dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini idrografici, con l'obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;
   ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dal piano di bacino;
   a favorire l'adozione delle opportune misure di carattere normativo volte a contenere l'uso del suolo agricolo e contrastare sia la cementificazione che l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle attività agricole;
   a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle dinamiche socio-economiche connesse con la produzione e sostenendo la «redditività» della manutenzione dei versanti;
   a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dissesto idrico e geologico;
   a provvedere all'istituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di rispetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrate nei PAI.
9/2568-AR/133. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 14 tra le altre cose vengono previste misure per lo smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania – Sentenza 4 marzo 2010 – C 27/2010;
    in particolare il comma 3-ter prevede lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti in attesa di smaltimento, nonché l'esercizio di impianti dei rifiuti aventi codici CER 19.12.10, 19.12,12 e altri;
    i codici CER indicati non sono garanzia di una adeguata selezione dei materiali e di una stabilizzazione del residuo, né tantomeno dell'avvenuto recupero di tutti i materiali possibili ai sensi della Direttiva 2008/98/CE, per cui ad oggi è impossibile conoscere il contenuto delle cosiddette «ecoballe»;
    la pratica dello «stoccaggio temporaneo» è quella che ha portato al disastroso impatto ambientale causato dalle cosiddette «ecoballe»,

impegna il Governo

a svolgere una caratterizzazione merceologica approfondita di un campione statisticamente rilevante di «ecoballe», al fine di predisporre, in tempi brevi e certi, una soluzione definitiva al problema, evitando di ricorrere alla pratica dello stoccaggio temporaneo.
9/2568-AR/134Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 9, specifica che la dotazione aggiuntiva destinata dalla legge di stabilità 2014 aggiunge una ulteriore finalità, la bonifica dei beni contenenti amianto, al «Fondo per lo sviluppo e la coesione»,

impegna il Governo

ad assicurare che le risorse del Fondo siano adeguate o nel caso a adeguarle così da fare in modo che le amministrazioni competenti possano far fronte agli impegni assunti.
9/2568-AR/135Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 14 tra le altre cose vengono previste modifiche urgenti per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti;
    in particolare il comma 2 capoverso 9-bis prevede il saldo dei costi di produzione consuntivati fino al 31 dicembre 2015;
    in particolare il comma 2 lettera c) prevede il pagamento degli ulteriori costi di produzione consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto già versato;
    il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è costituito parte civile nel procedimento a carico di SELEX,

impegna il Governo

a verificare se anziché prevedere l'indennizzo delle spese sostenute da SELEX non sia piuttosto opportuno rivalersi, per il danno subito, nei confronti dei dirigenti di quest'ultima, in tutte le sedi opportune.
9/2568-AR/136Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in parola prevede disposizioni relative alle tariffe elettriche agevolate di cui gode Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) riconoscendone l'applicazione anche ai consumi relativi al trasporto ferroviario delle merci;
    l'Italia, secondo il progetto «Logistics Performance Index» condotto dalla Banca Mondiale, in ordine alle caratteristiche espresse per servizi forniti alle utenze ed agli operatori, si posiziona al 450 posto per la qualità delle ferrovie;
    il Libro bianco sui trasporti del marzo 2011 individua dieci obiettivi suddivisi in tre capitoli per un sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle risorse. All'interno del capitolo «Ottimizzare l'efficacia delle catene logistiche multimodali, incrementando tra l'altro l'uso di modi di trasporto più efficienti sotto il profilo energetico» sono elencati 4 obiettivi tra i quali, in particolare, il numero 3 che auspica che entro il 2030, sulle percorrenze superiori a 300 km, il 30 per cento del trasporto di merci su strada venga trasferito verso altri modi, quali la ferrovia o le vie navigabili e che tale percentuale arrivi al 50 per cento nel 2050,

impegna il Governo

ad operare una revisione e razionalizzazione dell'offerta infrastrutturale trasportistica del Paese attraverso una riduzione degli investimenti per la costruzione di nuovi corridoi e di nuove linee ferroviarie, destinando le recuperate risorse alla soluzione dei nodi che provocano quotidiani fenomeni di congestione urbana, alla messa in sicurezza delle infrastrutture di trasporto, allo sviluppo degli strumenti di intelligent transport system, alla promozione della logistica portuale. Tutto ciò al fine di migliorare la sostenibilità dei trasporti, in termini di riduzione dei consumi energetici, di abbattimento delle emissioni di gas serra e di particolato molecolare tossico, anche attraverso un riequilibrio modale teso a trasferire quote di viaggiatori e merci dal trasporto su gomma a quello su ferro.
9/2568-AR/137Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 14 comma 2 viene prolungata la durata del contratto che lega il Ministero dell'ambiente e Selex fino al 31 dicembre 2015;
    il 21 luglio proprio Selex Service Management, società controllata di Finmeccanica Selex Es, ha comunicato al Ministero dell'ambiente l'intenzione di non proseguire la propria attività nell'ambito del programma Sistri oltre la scadenza contrattuale del 30 novembre prossimo,

impegna il Governo

al fine di non provocare l'interruzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, ad attivarsi immediatamente per avviare nuova procedura di affidamento, rispettando quanto previsto nel codice degli appalti con meccanismi che garantiscano trasparenza e legalità, prevedendo nel contenuto del nuovo assetto contrattuale anche l'applicazione di nuove e più efficienti tecnologie.
9/2568-AR/138Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 14 del provvedimento in esame prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto termovalorizzatore a Salerno;
    il citato commissario, entro sei mesi dalla sua nomina, sulla base di uno studio aggiornato relativo alla produzione di rifiuti riferito al bacino di utenza e allo stato della raccolta differenziata raggiunta e prevista alla data di attivazione dell'impianto, deve disporre le modifiche tecnologiche e il dimensionamento dell'impianto;
    nella stesura del piano aggiornato non è fatta menzione del coinvolgimento dei comuni interessati alla realizzazione dell'impianto termovalorizzatore,

impegna il Governo

a garantire che nella definizione dello studio aggiornato siano coinvolti il comune nel cui territorio ricade l'impianto e i comuni confinanti e contigui.
9/2568-AR/139Tofalo, Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 14 del provvedimento in esame prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di un commissario straordinario per la realizzazione di un impianto termovalorizzatore a Salerno;
    il citato commissario, entro sei mesi dalla sua nomina, sulla base di uno studio aggiornato relativo alla produzione di rifiuti riferito al bacino di utenza e allo stato della raccolta differenziata raggiunta e prevista alla data di attivazione dell'impianto, deve disporre le modifiche tecnologiche e il dimensionamento dell'impianto;
    nella stesura del piano aggiornato non è fatta menzione del coinvolgimento dei comuni interessati alla realizzazione dell'impianto termovalorizzatore,

impegna il Governo

a favorire che nella definizione dello studio aggiornato siano coinvolti il comune nel cui territorio ricade l'impianto e i comuni confinanti e contigui.
9/2568-AR/139. (Testo modificato nel corso della seduta) Tofalo, Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 16 tra le altre cose vengono previste Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, tese a risolvere il caso EU Pilot 1484/10/ENVI;
    in particolare al comma 5-bis, capoverso 1-septies, si prevede che il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico, ma non si prevede la motivazione delle decisioni sulla base di criteri oggettivi e verificabili da parte del pubblico,

impegna il Governo

al fine di garantire una più completa ed efficace partecipazione dei cittadini alle decisioni in merito ai piani o programmi in premessa, a garantire che i cittadini possano effettivamente ricevere motivazioni oggettive e verificabili in merito alle decisioni prese dall'autorità competente.
9/2568-AR/140Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge 28 giugno 2012, n. 92, reca anche la disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte di essa;
    in particolare, si ampliano le fattispecie di trasferimento per le quali un eventuale accordo sindacale – concluso con le rappresentanze sindacali o con i sindacati di categoria, come individuati dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni – in merito al mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, sia legittimato a porre limitazioni al principio della conservazione dei diritti dei lavoratori;
    le nuove ipotesi di trasferimento, che si aggiungono a quelle già individuate dalla disciplina vigente relative alle aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale (a cui è connesso l'intervento di integrazione salariale straordinaria) o per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria (con continuazione o mancata cessazione dell'attività), sono quelle relative alle aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo o per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
    l'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni ha recepito la direttiva comunitaria 2001/23 che disciplina il trasferimento di impresa con lo scopo di preservare i diritti dei lavoratori interessati, nell'ottica di diminuire le differenze di protezione riconosciute all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione europea;
    la citata suddetta norma esclude comunque l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile al trasferimento di un'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi, cosicché i lavoratori dipendenti dell'impresa trasferita perderebbero il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del loro trattamento economico e delle loro qualifiche professionali ed il diritto a prestazioni di vecchiaia derivanti dal regime di sicurezza sociale legale di cui all'articolo 3, n. 1, prima fase, della direttiva 2001/23, nonché il beneficio del mantenimento, per un periodo minimo di un anno, delle condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo, come previsto dall'articolo 3, n. 3, di tale direttiva;
    nel merito, la Corte di giustizia ha dichiarato che il nostro Paese è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2001/23, in quanto le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non garantiscono il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, nel caso di trasferimento di un'azienda il cui stato di crisi sia stato accertato,

impegna il Governo

  a valutare la possibilità di adottare ogni utile iniziativa volta a verificare la compatibilità comunitaria della previsione di cui al comma 2 dell'articolo 46-bis del provvedimento in oggetto, garantendo il rispetto delle previsioni comunitarie e nazionali in tema di rispetto dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di parte di essa.
9/2568-AR/141Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 14 tra le altre cose vengono previste misure straordinarie per accelerare la realizzazione degli impianti di compostaggio in Lazio e Campania. Al comma 8-ter in particolare si prevede che tutti gli impianti di compostaggio nel territorio nazionale possano aumentare la loro capacità di trattamento dell'8 per cento;
    che la predetta cifra dell'8 per cento non appare giustificata da alcun riferimento statistico, tecnico, scientifico o normativo,

impegna il Governo

al fine di determinare se esista un'effettiva necessità di trasferire i rifiuti organici di Lazio e Campania in altre regioni e ove sia dimostrata, a fissarne l'eventuale ammontare tenuto conto dell'impatto ambientale derivante dallo spostamento dei rifiuti stessi, e pertanto differenziato in modo inversamente proporzionale alla distanza da percorrere.
9/2568-AR/142Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 ha sostituito l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come già modificato dal decreto legislativo n. 128 del 2010: l'articolo ha modificato la normativa relativa alle attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare ed in particolare il regime autorizzatorio connesso alle medesime attività;
    con tale modifica normativa si stabilisce che il divieto di ricerca ed estrazione entro i limiti territoriali fissati, faccia salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 128 del 2010;
    così disponendo, esso fa salvi in modo retroattivo i procedimenti autorizzatori già in corso prima del 26 agosto 2010;
    riavvia dunque tutti i procedimenti per la prospezione, ricerca ed estrazione di petrolio che erano stati bloccati dall'allora Ministro Prestigiacomo con il decreto-legge n. 1128 del 2010;
    prevede l'apertura di un'area marina nel mare delle Baleari e la conferma dell'estensione verso e oltre l'isola di Malta delle aree aperte alle trivelle;
    il decreto suddetto protegge anche il progetto «Ombrina mare», la piattaforma della società inglese Medoilgas sorgerebbe a sole 3 miglia dalla meravigliosa Costa dei Trabocchi della provincia di Chieti in Abruzzo;

impegna il Governo

  a disporre normativamente il divieto assoluto di svolgere perforazioni petrolifere entro dodici miglia dalle linee di costa, ivi compresi gli scogli affioranti, così come previsto antecedentemente all'intervento di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 83 del 2012 del Governo Monti laddove insistessero riserve marine protette, anche in fase di proposta, cioè non ancora costruite.
9/2568-AR/143Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20, comma 2, lettera b), del decreto in esame inserisce nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, gli articoli 9-bis e 9-ter dedicati, rispettivamente, al ruolo, alle funzioni e al finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
    in particolare, il nuovo articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 attribuisce all'OIC un ruolo di interesse pubblico attribuendo al menzionato ente i seguenti compiti da svolgersi in modo indipendente, in coordinamento con le autorità nazionali competenti in materia contabile: emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile; fornire supporto all'attività dell'orientamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile; partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali;
    il nuovo articolo 9-ter disciplina invece il finanziamento dell'OIC prevedendo, tra le altre fonti, che al sostentamento del menzionato organismo concorrano anche le imprese attraverso l'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
    è opportuno che, a fronte della maggiorazione degli oneri amministrativi imposti alle imprese soggette all'obbligo di deposito del bilancio, sia costituito uno specifico impegno per l'Organismo Italiano di Contabilità a svolgere i propri compiti legislativamente attribuiti tenendo conto della generale esigenza di semplificazione e contenimento dei costi di conformità avvertita dalle imprese di minori dimensioni che costituiscono la principale forza economico riproduttiva a livello nazionale ed europeo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attribuire espressamente all’ Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il compito di emanare i principi contabili nazionali secondo criteri di semplificazione ed economicità, con speciale riferimento alle società di dimensioni minori ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata, anche attraverso il recepimento di tutte le semplificazioni previste dalla normativa comunitaria.
9/2568-AR/144Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame si vorrebbe incentivare il ricorso all'autoproduzione elettrica per le imprese; si vogliono stabilire regole più giuste per l'installazione di impianti domestici o meno in assenza di incentivi tariffari;
    la circolare n. 36/E del 2013) emanata a fine dicembre dall'Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali in un'ottica che penalizza I soggetti autoproduttori professionali che possono utilizzare una percentuale di ammortamento che porta l'impianto ad essere ammortizzato oltre la sua vita tecnica;
    che il presupposto di poter spostare l'impianto o meno era legato alla decadenza o meno dall'incentivo del conto energia, incentivo che ad oggi non è più presente;
    che il limite «storico» dei 3 kW per abitazione sarà superato dai prossimi utilizzi dell'energia elettrica, ad esempio a fini di ricarica di autoveicoli;
    che il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce per gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia valori percentuali assai superiori al 3 percento;
    che nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione Finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi,

impegna il Governo

in sede di adozione dei decreti legislativi della legge delega fiscale a definire la variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici è obbligatoria solo se la potenza dell'impianto è maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento della rendita catastale.
9/2568-AR/145Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame si vorrebbe incentivare il ricorso all'autoproduzione elettrica per le imprese; si vogliono stabilire regole più giuste per l'installazione di impianti domestici o meno in assenza di incentivi tariffari;
    la circolare n. 36/E del 2013) emanata a fine dicembre dall'Agenzia delle Entrate ha ridefinito il trattamento riservato agli impianti fotovoltaici ai fini fiscali e catastali in un'ottica che penalizza I soggetti autoproduttori professionali che possono utilizzare una percentuale di ammortamento che porta l'impianto ad essere ammortizzato oltre la sua vita tecnica;
    che il presupposto di poter spostare l'impianto o meno era legato alla decadenza o meno dall'incentivo del conto energia, incentivo che ad oggi non è più presente;
    che il limite «storico» dei 3 kW per abitazione sarà superato dai prossimi utilizzi dell'energia elettrica, ad esempio a fini di ricarica di autoveicoli;
    che il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce per gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia valori percentuali assai superiori al 3 percento;
    che nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014 presso la Commissione Finanze della Camera, il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, misure volte a rivedere i criteri di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate (la 36/E del 2013) prevedendo requisiti e condizioni per l'esonero dalla variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 7 kw e che determinano un incremento della rendita catastale inferiore al 40 per cento.
9/2568-AR/145. (Testo modificato nel corso della seduta) Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 191 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che «ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi»;
    l'articolo 14, comma 1, del decreto in esame, così come modificato dal Senato, riconosce la possibilità al presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione Lazio, di adottare ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti;

impegna il Governo

   a relazionare in Parlamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sulla procedura di infrazione 2011_4021 causa C-323/13;
   a vigilare affinché le ordinanze contigibili ed urgenti, previste dall'articolo 14 comma 1 del decreto in esame, siano realmente: adeguate ad affrontare la situazione di rischio; temporanee in quanto valevoli per un limitato periodo di tempo; proporzionali al fine di minimizzare l'effetto a carico dei soggetti destinatari della misura; motivate dalla situazione di necessità ed urgenza; eccezionali in quanto il pericolo che si affronta viene considerato imprevedibile; effettive in quanto si richiede un intervento amministrativo immediato.
9/2568-AR/146Vignaroli, Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    l’iter e la valutazione del progetto di elettrodotto Tema Sorgente-Rizziconi sono caratterizzati da numerose «anomalie» nell'applicazione delle norme vigenti (regionali, nazionali e comunitarie), anche se l'opera è in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge. Un'anomalia molto forte è certamente costituita dalla frammentazione a fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) dell'originario e unitario progetto. Nel Torrente Gallo, nel Comune di Villafranca Tirrena, la costruzione della Nuova Stazione Elettrica, pur ricadendo in Zona di Protezione Speciale (ZPS) sottoposta a vincolo paesaggistico, veniva avviata a realizzazione senza la VIA, facendo parte di quel pacchetto di interventi estrapolati dall'originario progetto unitario, non sottoposti a VIA ed autorizzati direttamente dal MISE con Autorizzazione Unica del 20 febbraio 2009, mentre la parte di progetto sottoposta a VIA era oggetto dell'Autorizzazione Unica dell'8 luglio 2010. La sentenza del Corte Costituzionale n. 93 del 22 maggio 2013 afferma che i soli limiti geometrici non sono sufficienti per la esclusione di un progetto dalla VIA e dalla verifica di assoggettabilità a VIA, dovendosi fare riferimento anche agli altri elementi di valutazione, peraltro già indicati nell'Allegato V, commi 1, 2 e 3, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e smi, e sull'esclusione di alcuni progetti dalla VIA per previsione normativa italiana nel decreto legislativo n. 152 del 2006 lo Stato Italiano è oggetto della procedura di infrazione 2009/2086 per interpretazione non corretta della Direttiva VIA 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale. Esistono dei procedimenti pendenti al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato sulla questione e quindi, come conseguenza, esistono seri dubbi sulla completa realizzazione dell'intera opera e della entrata in operatività,

impegna il Governo

a controllare e valutare l'intero iter autorizzativo dell'intera opera, se esistente, ed a prendere in considerazione l'eventualità di realizzare il tratto terrestre dell'elettrodotto in galleria schermata sotterranea, almeno nei tratti del percorso adiacenti i centri abitati, in modo da proteggere gli stessi da eventuali radiazioni pericolose ed in modo anche da giustificare la parte tariffaria presente nella bolletta dei siciliani che prevede appunto l'interramento dei cavi.
9/2568-AR/147Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 15, comma 1, lettera a), viene semplificata la definizione di progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006, relegando l'attività di Valutazione Ambientale all'analisi dei progetti preliminari e definitivi;
    ai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono distinti tre livelli di progetto ognuno riferibile ad una procedura di valutazione e autorizzazione differente in base anche al tipo di incarico somministrato;
    con il termine «Valutazione Ambientale» sono circoscritti entrambi i processi Valutativi: La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
    l'ambito progettuale riguarda anche la pianificazione urbanistica;
    sul sito rete Ambiente è riportata la sentenza del Tar Sardegna del 30 marzo 2010 n. 412. Così sinteticamente espresso: la «verifica di assoggettabilità» (cosiddetta «screening») alla valutazione di impatto ambientale (Via) deve tenere conto del contesto in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e, in particolare, del «cumulo con altri progetti»;
    ciò vale a maggior ragione quando gli insediamenti presistenti, pur ricadenti in zone di pregio ambientale, non sono stati a loro tempo sottoposti ad alcuna previa verifica ambientale (sentenza Tar Sardegna n. 412 del 2010);
    il Giudice amministrativo si richiama a una corposa giurisprudenza comunitaria e nazionale, tesa a valorizzare la direttiva Via «in un'ottica sostanzialistica e legata alle reali caratteristiche del sito di volta in volta interessato», che tenga conto dell'effetto «cumulativo» di più progetti realizzati in più fasi, il cui impatto ambientale va valutato complessivamente. Il limitare l'esame preliminare alla modifica proposta «quale fatto a sé stante», secondo il Tar sardo, serve anche ad evitare una «artificiosa segmentazione degli interventi in distinte e procrastinate progettazioni»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa necessaria affinché i procedimenti Valutativi, meglio conosciuti come Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), siano organizzati e strutturati tali da non contenere valutazioni contrastanti su elementi già considerati in sede di VAS; prevedendo, pertanto, nella fase di studio e di valutazione da parte degli enti competenti la subordinazione della Valutazione di Impatto Ambientale alla Valutazione Ambientale Strategica, onde evitare effetti «cumulo» non verificabili in sede VIA.
9/2568-AR/148Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 5, del disegno di legge in esame, modifica la disciplina relativa alla gestione dei rifiuti e alle bonifiche dei siti inquinati da materiali derivanti da sistemi d'arma, materiali e infrastrutture destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;
    in particolare la lettera b) del suddetto comma 5, introduce una disciplina di dettaglio in materia di bonifica e messa in sicurezza delle aree militari, intervenendo sui limiti delle sostanze inquinanti da considerare ai fini della messa in sicurezza e della bonifica (ossia le concentrazioni soglia di contaminazione, CSC);
    in particolare la norma prevede che per le aree militari dovranno essere applicati i diversi valori di soglia di contaminazione – più bassi per i «siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale», oppure più elevati per «siti ad uso commerciale e industriale» a secondo delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte nell'area militare; si evidenzia peraltro, che detta disposizione non prevede l'emanazione di un decreto attuativo della norma;
    a livello nazionale è quanto mai opportuno avviare un processo di bonifica ambientale per tutte le aree militari contaminate a partire dalla Sardegna, ma anche nel resto d'Italia, quali ad esempio le aree militari all'interno dei siti contaminati di interesse nazionale o regionale, come Taranto o La Maddalena o il poligono di Quirra, la cui contaminazione è stata accertata da diversi studi e indagini condotte negli anni. Ma al tempo stesso occorre considerare che ci sono molte aree oggi destinate a servitù militari che comprendono anche siti naturali protetti e della rete Natura 2000, nonché va evidenziato come la gran parte di aree militari hanno un utilizzo promiscuo, dove insistono e convivono attività civili, residenziali, agro-pastorali, ecc.:

impegna il Governo

a prevedere attraverso ulteriori iniziative normative che il rispetto dei suddetti valori limite delle sostanze inquinanti previsti dalla normativa vigente per le aree industriali, debba valere solamente per quelle aree militari con evidenti caratteristiche industriali, stabilendo che per tutte le altre aree militari, comprese quelle che hanno un utilizzo promiscuo, e dove insistono e convivono attività civili, residenziali, agro-pastorali, debbano fare riferimento ai valori limite più bassi previsti dalla normativa vigente per siti ad uso verde pubblico e privato e residenziale.
9/2568-AR/149Piras, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 22-quater del disegno di legge in esame, introduce misure volte – nelle previsioni del Governo – a consentire la prosecuzione dell'attività industriale dell'Ilva e all'attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto piano ambientale);
    lo stabilimento siderurgico dell'Ilva, continua a rappresentare una vera e propria emergenza sanitaria e ambientale ed è quindi indispensabile verificare che vi sia il pieno rispetto dello prescrizioni contenute nell'Autorizzazione integrata ambientale;
    sotto questo aspetto, è criticabile la disposizione contenuta nel suddetto articolo 22-quinquies in base alla quale si prevede che per l'osservanza del piano ambientale, è sufficiente che siano attuate, entro il 31 luglio 2015, almeno l'80 per cento delle prescrizioni in scadenza a quella data. Una deroga grave per le conseguenze inevitabili sotto l'aspetto ambientale o sanitario, o che lo stesso governo giustifica in conseguenza del fatto che il medesimo piano contiene un numero elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche;
    con la legge n. 21 del 2012, la regione Puglia ha approvato le «norme a tutela della salute, dell'ambiente o del territorio sullo emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale»;
    la legge regionale, che interessa le aree di Brindisi e Taranto già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale, nonché le aree dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica, ha previsto la redazione della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) a valere per determinate aziende particolarmente inquinanti, tra lo quali lo stabilimento dell'Ilva di Taranto;
    l'Agenzia regionale pugliese per la prevenzione e la protezione dell'ambiente ha quindi redatto la prima Valutazione del Danno Sanitario (VDS) sull'impianto dell'Ilva;
    detta VDS regionale si è «sovrapposta» quella di carattere nazionale disciplinata dal decreto interministeriale 24 aprile 2013 in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 207 del 2012;
    detto decreto interministeriale ha stabilito i criteri metodologici utili por la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) nazionale, che di fatto può essere redatta successivamente alla conclusione dei lavori di ambientalizzazione prescritti dallo vigenti AIA, rendendo quindi inapplicabile quella redatta sulla base della normativa della regione Puglia,

impegna il Governo

ad adottare le opportuno iniziative al fine di prevedere che la valutazione del danno sanitario possa essere fatta durante tutte le fasi relative ai lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e non alla loro conclusione, come di fatto costringe il suddetto decreto interministeriale del 24 aprile 2013.
9/2568-AR/150Duranti, Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Fratoianni, Matarrelli, Pannarale, Sannicandro, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge in esame, prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
    a detti finanziamenti, concessi nel limite di 350 milioni di euro, si applica la riduzione del 50 per cento del tasso di interesse;
    l'accesso dei suddetti finanziamenti a tasso agevolato è subordinato al conseguimento da parte degli interventi effettuati di un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni, certificato da un professionista abilitato, nonché alla presentazione di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica;
    per accedere al Fondo per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico delle scuole pubbliche occorre quindi prima di tutto una fase di analisi o diagnosi energetica e successivamente di progettazione in cui valutare i consumi energetici e stimare i risparmi conseguibili con specifici interventi di efficientamento;
    a tal fine va considerato che la suddetta fase di progettazione è costosa, e i comuni sono sottoposti a vincoli di spesa, questi potrebbero essere impossibilitati a procedere rendendo così inutile la possibilità di accedere alle risorse del Fondo Kyoto,

impegna il Governo

a prevedere, con opportuni ulteriori interventi normativi, che i suddetti finanziamenti a tasso agevolato ricomprendano anche le spese di analisi energetica e progettazione preliminari all'intervento di efficientamento energetico.
9/2568-AR/151Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del decreto-legge in conversione interviene sulla legge 157/92, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nelle parti in cui si disciplina la cattura e l'utilizzo dei uccelli come richiami vivi per la caccia;
    l'intervento normativo è richiesto per poter chiudere la procedura di infrazione 2014/2006 (Caso EU-Pilot 4634/13/ENVI), in base alla quale l'Italia è stata censurata dalla Commissione europea per la violazione della Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (come modificata dalla Direttiva 2009/147/CE), in relazione alla cattura di uccelli selvatici a fini di richiamo per la caccia, che è attività rigorosamente vietata dalla Direttiva «uccelli», nelle modalità tuttora consentite in Italia;
    in particolare l'Unione europea contesta che nel nostro Paese vengano catturati ogni anno migliaia di piccoli uccelli migratori, applicando metodi di cattura non selettivi, in assenza di informazioni sul numero di richiami detenuti dai cacciatori, in una condizione di grave carenza dei controlli;
    con la costituzione in mora, la Commissione europea ha evidenziato come la cattura degli uccelli selvatici a fini di richiamo sia un'infrazione della direttiva Uccelli e che non ci sia la necessità di operare in tal senso nemmeno in regime di deroga, esistendo la possibilità di esercitare la caccia senza richiami, o con richiami acustici;
    questo quanto scrive la Commissione europea, nella lettera di messa in mora contro l'Italia: «(...) la caccia potrebbe avvenire innanzitutto senza l'utilizzo di richiami o per esempio con l'utilizzo di richiami a bocca. Infatti, nella maggior parte delle regioni italiane e degli altri Stati Membri, la caccia è effettuata, con successo, senza utilizzare richiami vivi (e senza quindi l'uso di mezzi vietati per la loro cattura)». Come estrema soluzione, la Commissione ritiene si possa avvalersi del solo allevamento degli uccelli da richiamo, senza ricorrere a catture di esemplari in natura, e quindi a violazioni della Direttiva;
    la Commissione ricorda anche che l'istituto della deroga, per sua stessa natura, deve essere considerato attivabile solo in via eccezionale e può essere adottato esclusivamente in base ad una puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto stabilite dall'articolo 9 della Direttiva uccelli. Non ne può essere consentita una ripetizione periodica, con cadenza annuale e stagionale, come avviene in Italia da decenni, in modo tale da costituire un regime di cattura permanente, in violazione delle norme della Direttiva;
    va ricordato e non sottovalutato che la cosiddetta «cattura di uccelli a fini di richiamo», non è solamente un sistema non conforme alle leggi europee, ma è una pratica incivile, con la quale migliaia di piccoli uccelli migratori, dopo aver affrontano un lunghissimo viaggio dal Nord Europa, giungono in Italia, dove vengono catturati, imprigionati e tenuti in condizioni igieniche, etologiche e fisiologiche barbare e crudeli, accecati e bombardati di ormoni, al solo scopo di aumentare le loro capacità canore per essere utilizzati come «richiami vivi» per la cattura e l'uccisione di altri animali selvatici;
    tuttavia la disposizione contenuta nell'articolo 16, già di per sé insufficiente a rispondere ai rilievi della Commissione europea, è stata modificata nel corso dell'esame parlamentare, grazie alle pressioni di una lobby dei cacciatori trasversale ai partiti della maggioranza, invertendo completamente il senso e la portata dell'intervento: anziché far cessare la pratica barbara della cattura e dell'utilizzo di uccelli vivi come richiami, adesso la disposizione la rende lecita e più facile;
    ma – ancor di più – è stata anche introdotta la possibilità di procedere alla cattura con mezzi e impianti di cattura di massa e non selettivi (articolo 16, comma 1-bis) in violazione palese della direttiva uccelli. Tale direttiva, infatti all'articolo 8 stabilisce che la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli è vietata con qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione di massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare i mezzi, impianti e metodi di catturi indicati nell'allegato IV;
    il comma 1-bis, invece, contiene l'affermazione giuridicamente errata che i mezzi, impianti e metodi vietati per la cattura di massa e non selettiva siano solo quelli contenuti nell'elenco e che possono essere autorizzati e utilizzati tutti gli altri. Si tratta di un vero e proprio scempio;
    la conversione in legge del decreto-legge 91/2014 sarebbe dovuta essere l'occasione per eliminare finalmente anche nel nostro Paese questa «tradizione» crudele, violenta, incivile ed illegale (utilizzata peraltro solo in alcune regioni) e per cancellare definitivamente la norma che consente la cattura e l'utilizzo di uccelli selvatici a fini di richiamo per la caccia;
    questa è l'unica soluzione per bloccare e far terminare finalmente le sofferenze e l'utilizzo innaturale di migliaia di piccoli uccelli migratori, oltre che per evitare una nuova condanna da parte della Corte europea. Esistono anche le numerose sentenze della Corte di Cassazione che sanciscono la sussistenza del reato di «maltrattamento animali» per le modalità di cattura ed utilizzo dei richiami vivi;
    l'attuale formulazione dell'articolo 16 non soddisfa le richieste e le censure della Commissione europea, ma soprattutto quelle del senso comune, dell'etica e della scienza. Il numero e la varietà di specie di uccelli che ogni anno arrivano nel nostro Paese va inesorabilmente diminuendo a causa dell'inquinamento, della distruzione degli ecosistemi; delle modificazioni delle campagne e delle tecniche agricole e, anche, dell'azione della caccia e dei cacciatori;
    tra gli uccelli catturati e venduti come richiami vivi sono in particolare regressione ormai da anni allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; pavoncella. Non è possibile continuarli a cacciare, pena il rischio di una loro scomparsa,

impegna il Governo:

   a sottoporre immediatamente la nuova disposizione sulla cattura e l'utilizzo degli uccelli come richiami vivi alla Commissione europea e a recepirne prontamente le prescrizioni, anche con provvedimenti normativi di urgenza;
   ad organizzare entro sei mesi una conferenza nazionale sullo stato di conservazione e protezione dell'avifauna italiana, migrante e stanziale, al fine di acquisire statistiche, informazioni e documenti utili a predisporre interventi normativi di tutela dell'avifauna.
9/2568-AR/152Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 disciplina la possibilità di concedere finanziamenti a tasso agevolato, nel limite di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto (cosiddetto Fondo Kyoto), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici, inclusi gli asili nido, e universitari, nonché degli edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    durante l'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite VIII e X è stato modificato il comma 4 dell'articolo 9 (che disciplina l'utilizzo delle risorse del citato Fondo per interventi di efficientamento energetico) al fine di specificare che possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato anche ai progetti di investimento presentai dai fondi immobiliari chiusi, come prevede il testo approvato dal Senato, insieme ai soggetti privati incaricati della realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e selezionati a seguito di procedura ad evidenza pubblica da parte dell'ente proprietario. In conseguenza della modifica al comma 4 non si fa più riferimento, nel novero dei soggetti destinatari dei finanziamenti, alle società ESCO (Energy Service Companies), che vi erano state inserite nel corso dell'esame al Senato;
    si prevede, inoltre, che il coordinamento degli interventi in materia di edilizia scolastica sia assicurato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche mediante un'apposita struttura di missione;
    l'articolo 48 comma 1 del decreto-legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese destinate ad interventi di edilizia scolastica per 122 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 solo per i comuni, mentre nulla viene detto rispetto alle province e alle spese da queste sostenute per interventi di edilizia scolastica di loro pertinenza, ovverosia oltre 5.000 edifici scolastici di secondo grado, cui fanno riferimento circa 2,5 milioni di studenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, sin dal prossimo provvedimento di natura finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio di finanza pubblica, ogni iniziativa normativa tesa a prevedere, per l'anno 2014, la possibilità di uno sblocco del patto di stabilità delle spese sostenute dalle province per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di secondo grado sull'eventuale somma residua, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri approvato nell'ambito del Consiglio dei ministri del 13 giugno scorso, nonché, per l'anno 2015, una quota percentuale pari al 30 per cento da riservare alle province per le spese da queste sostenute per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici di loro pertinenza.
9/2568-AR/153Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del provvedimento in esame attribuisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 – ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
    sul punto si rileva, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, che la capacità della disposizione in questione di produrre uno shock sugli investimenti appare ridimensionata non solo dal ristretto ambito oggettivo delle misure, ma anche dal rinvio al 2016 della fruizione del beneficio fiscale e, infine, dall'aver limitato l'intervento ai soli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2015. Per tali ragioni, durante l'esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni riunite VIII e X il Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato un emendamento volto ad estendere l'ambito temporale dell'agevolazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2015, nonché a riconsiderare l'esclusione dall'agevolazione degli investimenti di importo unitario inferiore a 10 mila euro, tenuto conto peraltro che i macchinari e le apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco potrebbero avere un prezzo inferiore a tale soglia;
    si evidenzia infatti che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state effettuate numerose audizioni e con riferimento alla disposizione in esame diversi soggetti auditi, pur apprezzando l'intervento, hanno auspicato delle modifiche volte ad ampliarne l'ambito applicativo,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di adottare, sin dal prossimo provvedimento di natura finanziaria e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, apposite iniziative normative volte ad estendere l'agevolazione anche agli investimenti di importo inferiore a 10 mila euro e ad ampliare l'ambito temporale dell'agevolazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2015, avvicinando altresì il momento della fruizione del beneficio fiscale a quello in cui si effettua l'investimento;
   a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi della norma in questione alla luce della considerazione che la limitazione degli investimenti unitari di importo superiore a 10 mila euro, nei fatti, esclude dall'agevolazione molti investimenti effettuati dalle piccole imprese che, sebbene di importo unitario basso, nell'insieme possono creare un impulso importante alla ripresa della domanda degli investimenti.
9/2568-AR/154Ferrara, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18 del provvedimento in esame attribuisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 giugno 2015 – ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in detti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. La fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; il beneficio è altresì revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
    sul punto si rileva, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, che la capacità della disposizione in questione di produrre uno shock sugli investimenti appare ridimensionata non solo dal ristretto ambito oggettivo delle misure, ma anche dal rinvio al 2016 della fruizione del beneficio fiscale e, infine, dall'aver limitato l'intervento ai soli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2015. Per tali ragioni, durante l'esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni riunite VIII e X il Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato un emendamento volto ad estendere l'ambito temporale dell'agevolazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2015, nonché a riconsiderare l'esclusione dall'agevolazione degli investimenti di importo unitario inferiore a 10 mila euro, tenuto conto peraltro che i macchinari e le apparecchiature comprese nella divisione 28 della tabella Ateco potrebbero avere un prezzo inferiore a tale soglia;
    si evidenzia infatti che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state effettuate numerose audizioni e con riferimento alla disposizione in esame diversi soggetti auditi, pur apprezzando l'intervento, hanno auspicato delle modifiche volte ad ampliarne l'ambito applicativo,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa al fine di valutare la possibilità di adottare, sin dal prossimo provvedimento di natura finanziaria e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, apposite iniziative normative volte ad estendere l'agevolazione anche agli investimenti di importo inferiore a 10 mila euro e ad ampliare l'ambito temporale dell'agevolazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2015, avvicinando altresì il momento della fruizione del beneficio fiscale a quello in cui si effettua l'investimento;
   a valutare con particolare attenzione gli effetti applicativi della norma in questione alla luce della considerazione che la limitazione degli investimenti unitari di importo superiore a 10 mila euro, nei fatti, esclude dall'agevolazione molti investimenti effettuati dalle piccole imprese che, sebbene di importo unitario basso, nell'insieme possono creare un impulso importante alla ripresa della domanda degli investimenti.
9/2568-AR/154. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrara, Ricciatti, Pellegrino, Zaratti, Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del provvedimento in esame prevede un rafforzamento dell'aiuto alla crescita economica (ACE), con una maggiorazione del 40 per cento, per le società che vengono ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati di Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo; la disciplina si applica per il periodo di imposta in cui avviene l'ammissione alla quotazione e per i due successivi. Il rafforzamento dell'ACE per le imprese che decidono di quotarsi è volto ad agevolare il finanziamento mediante il capitale proprio attraverso un sussidio di natura fiscale. Nel caso in cui l'agevolazione ACE non sia utilizzata interamente per incapienza degli utili, è previsto che l'impresa possa usufruire di un credito di imposta (pari al 27,5 per cento del valore non utilizzato nel caso di impresa soggetta a IRES) a valere sui debiti IRAP e fruibile in cinque anni. In tal modo, le imprese con reddito imponibile negativo o inferiore all'importo dell'agevolazione possono anticipare la fruizione del beneficio fiscale;
    gli oneri derivanti dall'articolo in commento sono quantificati in 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel 2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021. Per la copertura di tali oneri si provvede: 1) riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, per l'importo di 27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; ma anche aumentando, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante (allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 – testo unico accise). Tale incremento di aliquote, disposto con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, dovrà determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021;
    durante l'esame il provvedimento in sede referente presso le Commissioni riunite VIII e X il Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato un emendamento volto a disporre una diversa copertura per il finanziamento dell'ACE attraverso lo strumento della spending review e non, quindi, attraverso un incremento delle accise sui carburanti, considerato che si tratta del 12o aumento avvenuto dal 2011 ad oggi;
    l'incremento del peso fiscale delle accise sui carburanti, a cui deve essere aggiunta l'IVA calcolata sulle accise, che ha superato il 60 per cento del prezzo al consumo per litro, non può essere considerato un solo problema del comparto della commercializzazione dei carburanti che ha visto crollare i consumi per oltre 9 miliardi di litri sulla rete stradale dal 2008 ad oggi con inevitabili conseguenze anche sul piano occupazionale;
    gli effetti del «caro accise» sono dirimenti per tutte le attività tanto a monte che a valle della distribuzione dei carburanti, quanto per quelle ad essa collegate, così come per le entrate erariali da accise sui carburanti che sono in calo. Nel solo 2013 la perdita è stata di oltre un miliardo di euro (effetto Laffer);
    inoltre, secondo l'ultimo monitoraggio «SIA – Stacco Italia Accise» (Accise e Iva) il carico fiscale eccessivo sui carburanti, al netto delle addizionali regionali, è stato in media nel mese di luglio il 59,54 per cento del prezzo al consumo (benzina verde);
    il dato che colpisce è che del solo differenziale il 91,15 per cento per la benzina e il 96,77 per cento per il gasolio sono tasse;
    a luglio il consumatore italiano ha pagato in media la benzina 26,2 – cent/litro e il gasolio 25 – cent/litro, in più che nel resto d'Europa;
    sulla base dei dati forniti dalla Commissione europea e dal Ministero dello sviluppo economico, nel mese appena concluso, la media aritmetica del prezzo al consumo praticato nei 28 Paesi dell'Unione europea pone in risalto che: per la benzina, il prezzo italiano è più alto di 26,2 –cent/litro, di cui ben 23,9 sono dovuti alle maggiori imposte (Accise e IVA) e solo 2,3 ad un maggiore prezzo industriale; e per il gasolio, il prezzo italiano è più alto di 25 –cent/litro, di cui ben 24,2 sono dovuti alle maggiori imposte (Accise e IVA) e solo 0.8 ad un maggiore prezzo industriale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare, nel prosieguo della sua attività e a copertura dei suoi prossimi provvedimenti, delle norme di copertura finanziaria che piuttosto che gravare ancora sui contribuenti e sul futuro del settore del commercio dei carburanti già colpito, come noto, da una crisi dei consumi senza precedenti, siano reperite attraverso lo strumento della spending review.
9/2568-AR/155Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di ampliare le tipologie di intermediari finanziari a cui è consentito erogare prestiti alle imprese, affiancando al credito bancario forme di finanziamento alternativo, il provvedimento all'articolo 22, commi 3 e 4, estende alle imprese di assicurazione ed alla Sace Spa l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, attraverso una procedura più snella rispetto a quella dettata dal Testo unico bancario, sottraendo le stesse, previa iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, a qualsivoglia regime autorizzatorio;
    la stessa disposizione prevede un meccanismo di condivisione del rischio, chiarendo che le operazioni di credito da parte delle compagnie di assicurazioni andranno realizzate in stretta collaborazione con il settore bancario e finanziario, che a tal fine dovranno selezionare i prenditori dei finanziamenti e trattenere un significativo interesse economico nell'operazione di finanziamento fino alla sua scadenza;
    la relativa disciplina di dettaglio è demandata ad un successivo disciplinare da emanarsi a cura della Banca d'Italia e dell'Ivass, tanto più necessario se si pensi che le compagnie assicurative per poter svolgere l'attività creditizia dovranno sviluppare le competenze necessarie, anche attraverso un'adeguata formazione del personale, a gestire i rischi connessi con l'attività di erogazione del credito e predisporre opportuni presidi di governance, ragion per cui alle stesse, sotto il profilo della capacità di valutazione e controllo dei rischi, sarà consentito l'accesso alla Centrale dei Rischi. Infatti tra le prerogative istituzionali delle compagnie di assicurazione non rientrano la concessione dei crediti e la valutazione dei rischi ad essi connessi, quanto piuttosto l'assunzione e la gestione dei rischi assicurativi, pertanto qualsiasi autorizzazione totale ed indiscriminata, senza condizioni e limiti operativi, alla concessione di finanziamenti potrebbe comportare preoccupanti ricadute per la solvibilità e la stabilità del settore e quindi perdite per gli stessi assicurati;
    si tratta di una disposizione dal contenuto fortemente innovativo che, soprattutto se operante fuori dai parametri di «Basilea 2» essendo le compagnie di assicurazione soggette al sistema di solvibilità cosiddetto Solvency 2, può aprire la strada al proliferare di forme di credito selvaggio e a possibili arbitraggi soprattutto in quei conglomerati finanziari nel cui ambito i finanziamenti potrebbero essere trasferiti dal ramo bancario a quello assicurativo dello stesso gruppo al solo scopo di ridurre i requisiti patrimoniali piuttosto che erogare effettivamente nuovo credito alle imprese;
    le nuove regole di Solvency 2, che contribuiranno a colmare le differenze normative tra i due settori, entreranno in vigore soltanto a partire dal 1o gennaio 2016, e cioè con un anno e mezzo di ritardo rispetto all'entrata in vigore della nuova normativa;
    nelle valutazioni del governo la nuova previsione normativa produrrebbe il duplice effetto di determinare da un lato un ampliamento delle opportunità di investimento per le assicurazioni, consentendo alle stesse una maggiore diversificazione, e dall'altro di incrementare le risorse disponibili per il finanziamento delle imprese;
    secondo l'Abi, nel nostro Paese la debolezza della congiuntura del credito non è riconducibile tout court ad una carenza di offerta di finanziamento, risolvibile con un allargamento a nuovi operatori nel mercato, quanto piuttosto dalla significativa contrazione della domanda conseguente alla perdurante crisi economica e ad una fiducia nella ripresa, da parte di famiglie e imprese, che fa fatica a consolidarsi;
    la Banca d'Italia, dal canto suo, ha ritenuto fondato il timore che l'estensione alle assicurazioni della possibilità di concedere credito alle imprese apra la strada a possibili arbitraggi regolamentari oggi possibili perché attualmente le regole assicurative non trattano l'attività creditizia, e che comportamenti elusivi del genere, attuati al solo scopo di rispettare più facilmente i requisiti di capitale, potranno essere affrontati solo attraverso l'identificazione di un adeguato livello di patrimonializzazione per le imprese di assicurazione che desiderano erogare finanziamenti;
    la forte accelerazione impressa dal governo al Parlamento per l'approvazione del decreto omnibus che contiene la nuova suddetta normativa, che va profondamente ad incidere sulla disciplina del settore bancario e finanziario, non ha consentito una puntuale valutazione dei rischi e degli effetti distorsivi che ne possano derivare,

impegna il Governo:

   a vigilare affinché, con le nuove regole dettate dagli organismi preposti al controllo della nuova disciplina, Banca d'Italia ed Ivass, sia assicurata un'effettiva parità di regolamentazione, anche sotto il profilo del trattamento contabile e di bilancio, tra i diversi soggetti impegnati nella nuova attività di concessione del credito;
   a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione semestrale sull'andamento e sugli esiti della nuova disciplina, anche al fine di valutarne la sua futura vigenza.
9/2568-AR/156Paglia, Ricciatti.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame del provvedimento in titolo presso le Commissioni riunite VIII e X è stato soppresso il comma 7-bis dell'articolo 22 che disponeva la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014 per ottemperare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 di annullamento della precedente decisione della Commissione europea 2009/178, la quale aveva ritenuto aiuto di Stato illegittimo la remunerazione, ritenuta eccessiva, dei conti correnti di Poste Italiane SpA presso la Tesoreria dello Stato;
    i su richiamati 535 milioni di euro nel 2014 venivano coperti attraverso la riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa:
     1) quanto a 260 milioni a valere sulle disponibilità del «Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» – istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 – che sono state, da ultimo, incrementate di 6 miliardi di euro per il 2014 dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014;
     2) quanto a 150 milioni a valere sui 300 milioni di dotazione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014;
     3) e infine, quanto a 125 milioni mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari previsti dagli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge n. 95 del 2012, recanti misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS);

impegna il Governo

ad utilizzare, nel prosieguo della sua attività e a copertura dei suoi prossimi provvedimenti, delle norme di copertura finanziaria che escludano nel modo più assoluto la possibilità di utilizzo di risorse previste a legislazione vigente per ripianare i debiti contratti dalle Regioni, dagli Enti Locali e dalla Pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.
9/2568-AR/157Scotto, Ricciatti, Ferrara, Pannarale, Paglia, Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame del provvedimento in titolo presso le Commissioni riunite VIII e X è stato soppresso il comma 7-bis dell'articolo 22 che disponeva la restituzione a Poste Italiane di 535 milioni di euro nel 2014 per ottemperare alla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 di annullamento della precedente decisione della Commissione europea 2009/178, la quale aveva ritenuto aiuto di Stato illegittimo la remunerazione, ritenuta eccessiva, dei conti correnti di Poste Italiane SpA presso la Tesoreria dello Stato;
    i su richiamati 535 milioni di euro nel 2014 venivano coperti attraverso la riduzione delle seguenti autorizzazioni di spesa:
     1) quanto a 260 milioni a valere sulle disponibilità del «Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» – istituito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2013 – che sono state, da ultimo, incrementate di 6 miliardi di euro per il 2014 dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014;
     2) quanto a 150 milioni a valere sui 300 milioni di dotazione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014;
     3) e infine, quanto a 125 milioni mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari previsti dagli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge n. 95 del 2012, recanti misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS);

impegna il Governo

ad utilizzare, nel prosieguo della sua attività e a copertura dei suoi prossimi provvedimenti, delle norme di copertura finanziaria che escludano la possibilità di utilizzo di risorse previste a legislazione vigente per ripianare i debiti contratti dalle Regioni, dagli Enti Locali e dalla Pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.
9/2568-AR/157. (Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Pannarale, Paglia, Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    con le recenti modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 introdotte dall'articolo 36, comma 7-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012 si è inteso ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato la Valutazione di Impatto Ambientale per le opere facenti parte della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, alla luce sia della dimensione sovraregionale dell'interesse alla realizzazione di tali opere, ai fini della sicurezza e dell'efficienza del sistema elettrico del Paese, sia della necessità di dare uniformità e coerenza all'esame dell'impatto sull'ambiente di infrastrutture presenti sull'intero territorio nazionale;
    nell'approvare tali modifiche è stata erroneamente ripetuta al punto 4-bis dell'Allegato II alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 la fattispecie dei cavi interrati, già presente al punto 4 del medesimo Allegato;
    la modifica del 2012 non intendeva incidere sull'ambito oggettivo delle opere soggette a VIA/verifica di assoggettabilità, ma solo riportare dette competenze in capo al Ministero dell'Ambiente, spostando le opere della rete di trasmissione nazionale dagli allegati III e IV (competenza regionale) all'allegato II (competenza statale) alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006;
    ciononostante la novella, a causa dei rinvii contenuti nel testo del decreto e dell'errata formulazione del punto 4-bis dell'Allegato II alla Parte Seconda che oggi prevede anche i cavi interrati, determina un'estensione oggettiva della disciplina predetta a fattispecie che non erano contemplate dal decreto legislativo n. 152 del 2006, determinando effetti ultronei di modifica oggettiva della disciplina ambientale che non erano voluti dal legislatore con la norma del 2012,

impegna il Governo

a provvedere, quanto prima e dunque in coincidenza con il primo provvedimento legislativo in materia di sviluppo e infrastrutture o in materia ambientale, a correggere detto errore materiale, sopprimendo al punto 4-bis dell'Allegato II alla Parte Seconda l'inciso «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale», così ripristinando l'ambito oggettivo di applicazione della VIA, in relazione alle linee elettriche, già previsto dal legislatore nel decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2568-AR/158Peluffo.


   La Camera,
   premesso che:
    in data 31 luglio u.s. presso il Ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza del Ministro, è stato raggiunto un accordo tra Eni e organizzazioni sindacali in merito alla prosecuzione degli investimenti relativi alla seconda fase del progetto di riconversione della Green Refinery di Porto Marghera nel rispetto e nei tempi previsti dagli accordi già sottoscritti nel luglio 2013 e nel febbraio 2014;
    Eni/Versalis e le Organizzazioni Sindacali territoriali hanno inoltre stabilito di attivarsi congiuntamente per valutare le problematiche legate all'Aia della CTE di Porto Marghera, per individuare soluzioni volte a superare le criticità presenti e consentire, il riavvio dell'impianto cracking;
    i tavoli nazionali torneranno a riunirsi nel prossimo mese di settembre per dare seguito al verbale di intesa raggiunto;
    si tratta di una opportunità imprescindibile per il futuro industriale di Marghera anche in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali;
    permane la preoccupazione dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali circa la tempistica degli investimenti,

impegna il Governo

a vigilare sulle intese raggiunte lo scorso 31 luglio ed a porre in essere tutte le iniziative possibili finalizzate a rilanciare il sito industriale di Porto Marghera, nell'ambito del settore strategico della chimica verde, e al consolidamento dei livelli occupazionali.
9/2568-AR/159Martella.


   La Camera,
   premesso che:
    la città di Crotone attende il completamento del processo di bonifica nel pieno rispetto degli obblighi di legge e delle normative comunitarie e il contestuale avvio di politiche di rilancio industriale;
    il territorio crotonese anche al largo delle sue coste continua ad essere sfruttato con la presenza di impianti energetici che sono al servizio del Paese;
    il sistema delle royalties fino ad ora in vigore non riconosce in maniera adeguata quello che è il sacrificio in termini ambientali che il territorio subisce;
    l'assenza negli anni precedenti di una vera politica energetica ha impedito di affrontare in maniera organica ed uniforme il tema delle compensazioni ambientali determinando situazioni diverse per condizioni simili;
    è giunto il tempo di superare questa frammentarietà e disarticolazione fissando in termini chiari quali sono i benefici e le compensazioni in favore di quei territori che rendono un servizio al Paese nell'ambito delle politiche energetiche il cui sfruttamento non può essere lasciato solo agli interessi delle varie multinazionali,

impegna il Governo

ad attivare presso il MISE un tavolo istituzionale di confronto con il comune di Crotone e la Regione Calabria al fine di riconoscere al territorio le adeguate compensazioni ambientali e un incremento delle royalties in materia di sfruttamento energetico.
9/2568-AR/160Oliverio.


   La Camera,
   considerato che:
    durante l'esame presso le Commissioni riunite il Governo ha chiesto la soppressione dell'articolo 1-sexies che stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente;
    il servizio Studi della Camera ha segnalato che da «un sommario esame preliminare, tra i principali Pesi europei che prevedono limiti all'uso del contante si segnalano la Spagna con un limite a 2.500 euro, la Francia (3.000 euro), il Belgio (15.000 euro), la Danimarca (13.400 euro), la Romania (2.300 euro) e la Slovenia (15.000 euro). La Germania non prevede limiti all'uso del contante...»;
    l'unico Paese comunitario la cui economia è in forte crescita è quello non sono previsti limitazioni all'uso del contante. Quello che soffre di più, l'Italia, è quello con il limite all'uso del contante più basso e cioè l'Italia;
    la tracciabilità dei pagamenti ha una forte valenza di controllo sociale, ivi compresa l'individuazione dei comportamenti personali in ambito di consumi (alimentari, di vestiario, svago e altro), alla quale i cittadini italiani malvolentieri si conformano;
    la tesi di NCD è che tanto più basso è il limite d'uso del contante, tanto maggiore è la propensione all'evasione totale, tramite la creazione di circuiti economici alternativi del tutto in nero;
    nell'ambito dei controlli sui pagamenti a fini di controllo fiscale si inserisce l'obbligo, decorrente dal primo luglio 2014, di tracciabilità tramite POS per i pagamenti oltre i 30 euro effettuati verso commercianti e professionisti, previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    l'obbligo di accettare pagamenti tramite POS comporta costi organizzativi ed economici connessi alla necessità di dotarsi di una tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento, imponendo ai professionisti e alle imprese italiane spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico e gli assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro;
    inoltre nelle transazioni economiche si introduce un intermediario, la banca, al quale viene garantito un introito aggiuntivo a carico di imprese e professionisti;
    ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dall'articolo 15, comma 5-quater, del decreto-legge 18 n. 179 del 2012, è considerata scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi;
    il comma 5 dell'articolo 15, dello stesso decreto-legge n. 179 del 2012, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplinino le modalità di attuazione della disposizione anche con riferimento agli oneri a carico delle imprese ed al costo unitario del pagamento elettronico, che attualmente risulta essere, in Italia, il più alto di tutta l'Unione Europea;
    secondo la CGIA di Mestre con l'obbligo dei POS un'azienda con 100 mila euro di ricavi l'anno sosterrà complessivamente una spesa media annua di 1.200 euro; secondo Confesercenti l'obbligo di accettazione di pagamenti via bancomat e carte di credito è una «batosta» per le imprese da circa 5 miliardi l'anno, tra costi di esercizio e commissioni. Rete imprese Italia (Confesercenti-Confcommercio) ha calcolato che una PMI che realizzi 50.000 euro di transazioni elettroniche ogni l'anno sosterrà costi di esercizio di 1.032 euro (Pos e linea telefonica) e di 650 euro per le commissioni; l'obbligo dei pagamenti elettronici penalizza soprattutto le piccole imprese, fino a incidere per il 3,12 per cento sui ricavi incassati con POS, al netto dell'Iva, per un'impresa che fattura 150 mila euro (per 1.920 euro totali);
    il migliore incentivo alla diffusione dei POS non è costituito dalla sua obbligatorietà, ma dalla riduzione dei costi di gestione. I pagamenti tramite Pos in Francia sono più del doppio di quelli dell'Italia (398 miliardi di euro contro 160 miliardi) eppure i terminali installati Oltralpe non sono molti di più (1.834.000 contro 1.501.600). Il confronto con la Germania è ancora più indicativo, alla luce degli ultimi dati ufficiali (Banca dei regolamenti internazionali, dicembre 2012) in quel Paese ci sono infatti meno POS che in Italia (720 mila), ma vengono usati per più transazioni (174 miliardi di euro);
    l'ABI ha sostenuto che «grazie alla diffusione del sistema i prezzi praticati si ridurranno»; NCD sostiene l'esatto contrario e cioè che il POS si diffonderà spontaneamente solo quando gli istituti si decideranno a ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei cittadini;
    alcune Regioni (Lombardia e Sicilia), hanno avviato procedimenti volti a sospendere l'applicabilità della norma sul proprio territorio; ove tale ipotesi si realizzasse avremmo una norma fiscale ad applicazione differenziata sul territorio nazionale, con i conseguenti effetti sulla competitività delle imprese; è opportuno impedire che il Federalismo fiscale si trasformi in una «Torre di Babele fiscale»;
    sono in corso incontri tra il Ministero dello sviluppo economico, le altre Amministrazioni competenti e gli operatori del settore al fine di ridurre l'aggio spettante al sistema creditizio per ogni transazione e per lo svolgimento complessivo del servizio; in tale ambito si registrano positive esperienze tra alcuni istituti di credito ed associazioni imprenditoriali e di imprese, che hanno ridotto, fino ad azzerarli, i costi di transazione;

impegna il Governo

   a differire, attraverso ulteriori iniziative normative, la vigenza dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di utilizzo del POS per le transazioni economiche verso le imprese e i professionisti superiori a 30 euro, sino all'adozione di misure, concordate con il sistema creditizio, che garantiscano oneri complessivi a carico delle imprese in linea con la media dei medesimi costi nei Paesi dell'Unione, come previsto dal comma 5 dell'articolo 15, dello stesso decreto-legge n. 179 del 2012; in tale ambito si dovrà tenere conto del contributo delle associazioni imprenditoriali;
   a valutare la possibilità di non applicare il suddetto obbligo per le start up o per le imprese il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia inferiore ad una soglia prefissata, non inferiore a.... (100.000-200.000 euro);
   a non escludere l'applicabilità di altre modalità di pagamento tracciabile (assegno, bonifico, ma anche per contante previo rilascio di scontrino o fattura elettronici);
   ad introdurre norme in materia di privacy volte ad impedire che la tracciabilità dei pagamenti consenta alle banche e ai soggetti gestori dei dati, di tracciare le «vite» dei cittadini e di predisporre a loro insaputa profili personali di qualsiasi tipologia, valutando se non sia opportuno introdurre una modifica costituzionale che stabilisca il diritto dei cittadini a non essere tracciati o divenire oggetto di profilazione, in assenza di espressa autorizzazione;
   a valutare la possibilità di incrementare la soglia limite per l'uso del contante in considerazione di quanto esposto in premessa.
9/2568-AR/161De Girolamo, Alli, Bernardo, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Leone, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Piso, Pizzolante, Roccella, Saltamartini, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali.


   La Camera,
   considerato che:
    durante l'esame presso le Commissioni riunite il Governo ha chiesto la soppressione dell'articolo 1-sexies che stabilisce che per l'acquisto di beni e servizi nei settori del commercio al minuto da parte di cittadini dell'Unione europea (o di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo) non residenti in Italia il limite per il trasferimento di denaro contante è quello vigente nel Paese di residenza dell'acquirente;
    il servizio Studi della Camera ha segnalato che da «un sommario esame preliminare, tra i principali Pesi europei che prevedono limiti all'uso del contante si segnalano la Spagna con un limite a 2.500 euro, la Francia (3.000 euro), il Belgio (15.000 euro), la Danimarca (13.400 euro), la Romania (2.300 euro) e la Slovenia (15.000 euro). La Germania non prevede limiti all'uso del contante...»;
    l'unico Paese comunitario la cui economia è in forte crescita è quello non sono previsti limitazioni all'uso del contante. Quello che soffre di più, l'Italia, è quello con il limite all'uso del contante più basso e cioè l'Italia;
    la tracciabilità dei pagamenti ha una forte valenza di controllo sociale, ivi compresa l'individuazione dei comportamenti personali in ambito di consumi (alimentari, di vestiario, svago e altro), alla quale i cittadini italiani malvolentieri si conformano;
    nell'ambito dei controlli sui pagamenti a fini di controllo fiscale si inserisce l'obbligo, decorrente dal primo luglio 2014, di tracciabilità tramite POS per i pagamenti oltre i 30 euro effettuati verso commercianti e professionisti, previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    l'obbligo di accettare pagamenti tramite POS comporta costi organizzativi ed economici connessi alla necessità di dotarsi di una tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento, imponendo ai professionisti e alle imprese italiane spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico e gli assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro;
    il comma 5 dell'articolo 15, dello stesso decreto-legge n. 179 del 2012, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplinino le modalità di attuazione della disposizione anche con riferimento agli oneri a carico delle imprese ed al costo unitario del pagamento elettronico, che attualmente risulta essere, in Italia, il più alto di tutta l'Unione Europea;
    il migliore incentivo alla diffusione dei POS non è costituito dalla sua obbligatorietà, ma dalla riduzione dei costi di gestione. I pagamenti tramite Pos in Francia sono più del doppio di quelli dell'Italia (398 miliardi di euro contro 160 miliardi) eppure i terminali installati Oltralpe non sono molti di più (1.834.000 contro 1.501.600). Il confronto con la Germania è ancora più indicativo, alla luce degli ultimi dati ufficiali (Banca dei regolamenti internazionali, dicembre 2012) in quel Paese ci sono infatti meno POS che in Italia (720 mila), ma vengono usati per più transazioni (174 miliardi di euro);
    sono in corso incontri tra il Ministero dello sviluppo economico, le altre Amministrazioni competenti e gli operatori del settore al fine di ridurre l'aggio spettante al sistema creditizio per ogni transazione e per lo svolgimento complessivo del servizio; in tale ambito si registrano positive esperienze tra alcuni istituti di credito ed associazioni imprenditoriali e di imprese, che hanno ridotto, fino ad azzerarli, i costi di transazione;

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori iniziative normative, in materia di obbligo di utilizzo del POS per le transazioni economiche verso le imprese e i professionisti superiori a 30 euro, al fine di adottare misure che garantiscano oneri complessivi a carico delle imprese in linea con la media dei medesimi costi nei Paesi dell'Unione, come previsto dal comma 5 dell'articolo 15, dello stesso decreto-legge n. 179 del 2012; in tale ambito si dovrà tenere conto del contributo delle associazioni imprenditoriali;
   a valutare le criticità dell'applicazione della norma con riferimento a specifici settori e dimensioni d'impresa;
   a valutare l'opportunità di introdurre norme in materia di privacy volte ad impedire che la tracciabilità dei pagamenti consenta alle banche e ai soggetti gestori dei dati, di tracciare le «vite» dei cittadini e di predisporre a loro insaputa profili personali di qualsiasi tipologia, valutando se non sia opportuno introdurre una modifica costituzionale che stabilisca il diritto dei cittadini a non essere tracciati o divenire oggetto di profilazione, in assenza di espressa autorizzazione.
9/2568-AR/161. (Testo modificato nel corso della seduta) De Girolamo, Alli, Bernardo, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Leone, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Piso, Pizzolante, Roccella, Saltamartini, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20, al comma 1, lettera a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 ha introdotto all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico finanziario) una definizione di «PMI» che, limitatamente a quanto previsto dal decreto da ultimo citato, si riferisce alle società che, in relazione al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, abbiano un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media nell'ultimo anno solare inferiore a 500 milioni di euro;
    è di tutta evidenza che, riferendosi al fatturato, la citata definizione non intenda escludere dall'ambito applicativo degli interventi a favore delle piccole e medie imprese le società diverse da quelle industriali, per le quali il criterio del fatturato è di difficile applicazione. Al riguardo, occorre considerare, infatti, che l'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di comunicazione delle concentrazioni, per gli istituti bancari e finanziari considera il fatturato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati;
    è di tutta evidenza che, pertanto, la soglia relativa al fatturato indicata dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1 del Testo unico finanziario, pari a 300 milioni di euro, deve essere calcolata, limitatamente alle banche e agli altri intermediari finanziari, avuto riguardo al decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d'ordine, nonché per le imprese di assicurazione tenendo conto del valore dei premi incassati;
    è di tutta evidenza che per bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio la definizione sopra citata si riferisce all'ultimo bilancio annuale consolidato ove redatto;

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, delle disposizioni normative in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione delle citate disposizioni, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/2568-AR/162Fauttilli.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore dell'ortofloricoltura protetta è attento allo sviluppo di tecniche sostenibili, attraverso una continua ricerca scientifica;
    la coltivazione idroponica rappresenta una delle più promettenti tecniche di coltivazione fuori suolo, conosciuta anche con il termine di Idrocoltura;
    la coltura idroponica consente produzioni non solo in serra, ma anche in piena aria controllate sia dal punto di vista qualitativo sia igienico-sanitario durante tutto l'anno, costituendo ormai una promettente alternativa alla classica coltivazione in terra, rispetto alla quale presenta significativi vantaggi;
    tra i vantaggi più importanti sono la riduzione dei parassiti e del lavoro di manutenzione. Ulteriori vantaggi includono anche la possibilità di ridurre notevolmente i tempi del ciclo di sviluppo e gli spazi di coltivazione. Le tecniche di coltivazione fuori il terreno agrario che consentono di ovviare ai problemi di stanchezza del terreno ed eccessivi trattamenti fitosanitari;
    a partire dagli anni go la tecnologia delle colture idroponiche ha subito un nuovo impulso grazie anche alla continua ricerca scientifica di Olanda, Inghilterra e Giappone, paesi che hanno avuto maggiore interesse nell'indirizzo della ricerca in questo settore per la disponibilità di suolo ridotta;
    negli ultimi anni, oltre a diffondersi in altri paesi, l'agricoltura idroponica è stata oggetto anche di un programma di ricerca della NASA per sviluppare un sistema di produzione di cibo da impiegare nelle missioni spaziali;
    nonostante la coltura idroponica sia ancora un sistema poco utilizzato rispetto al quantitativo di suolo dedicato alle colture protette, è previsto il suo sviluppo anche per risolvere alcune problematiche in agricoltura quali l'aumento dell'inquinamento ambientale legato all'agricoltura intensiva e i vincoli legislativi da esso derivanti, la carenza di risorse quali acqua, lavoro, energia;
    l'idroponica è considerata infatti una tecnica di coltivazione eco-compatibile in quanto non prevede geo-sterilizzazioni e nei cicli chiusi è ridotto l'impiego di acqua e fertilizzanti;
    il mercato apprezza non solo gli aspetti tradizionali (freschezza, gusto e sapore), ma anche aspetti quali le condizioni di produzione (responsabilità ambientale e sociale) e la sicurezza del prodotto,

impegna il Governo

a favorire l'identificazione nella platea dei beneficiari per le agevolazioni ai giovani agricoltori prevista all'articolo 7-bis anche delle imprese start up a contenuto innovativo e tecnologico, tra cui particolarmente quelle che coltivano «a sviluppo verticale», con risparmio dell'utilizzazione del suolo e dell'uso di acqua.
9/2568-AR/163Gigli.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del provvedimento, come conseguenza di un emendamento governativo, è stato soppresso l'articolo 1-quater inerente il monitoraggio dei marchi di qualità delle produzioni agroalimentari italiane e la loro prima tutela attraverso l'assistenza tecnico-legale sui mercati esteri;
    in tale articolo si introduceva un Servizio telematico integrato a domanda individuale da attivare presso le Camere di commercio;
    l'agroalimentare incide in Ita/y nel mondo contribuisce in maniera consistente all'export italiano;
    tale risorsa è messa a rischio dalla contraffazione non sempre facilmente individuabile sui mercati esteri;
    la contraffazione provoca notevoli danni alle nostre imprese agricole ed alla nostra economia oltre a quelli provocati al consumatore che pensando di acquistare un prodotto di qualità di origine certa si ritrova sulla tavola prodotti di dubbia origine;
    sarebbe importante sviluppare adeguate certificazioni di filiera del prodotto agroalimentare italiano di qualità, identificando in maniera chiara ed evidente, il percorso che va dalla produzione all'utenza finale siano essi singoli siano essi ristoranti italiani all'estero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconsiderare la norma soppressa in un prossimo provvedimento, valutando altresì l'opportunità di rafforzare gli strumenti finalizzati alla lotta alla contraffazione presso le Ambasciate italiane all'estero.
9/2568-AR/164Fitzgerald Nissoli, Caruso, Preziosi.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 30-quinquies del presente decreto legge, introdotto durante l'esame al Senato, viene ad essere modificato l'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, con la soppressione delle parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore»;
    con tale disposizione vengono pertanto esclusi gli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di un territorio regionale consente ai residenti di poter beneficiare del cosiddetto «bonus carburante»;
    infatti con il comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99/2009 era stato costituito un apposito Fondo presso il MISE preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione «anche attraverso impianti fissi offshore»;
    tuttavia con il Decreto Ministeriale emanato, per l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 45, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del Governo Berlusconi in data 12 novembre 2010 era stata ritenuta «la necessità di circoscrivere il godimento del beneficio ai cittadini maggiorenni residenti nelle regioni su cui insistono le attività estrattive interessate dall'aumento delle aliquote» di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
    la regione Veneto, stante la presenza del rigassificatore, in mar Adriatico, al largo di Porto Viro, con una capacità produttiva di otto miliardi di metri cubi annui, corrispondenti al 10 per cento del fabbisogno nazionale di gas naturale, che da tale infrastruttura energetica viene poi immesso nella rete italiana, ha impugnato il predetto decreto ministeriale ed anche il successivo Decreto in data 21 febbraio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del Governo Berlusconi, con il quale il fondo è stato ripartito tra alcune regioni interessate dalle attività di estrazione;
    con sentenza n. 4134/2013 il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto il «bonus idrocarburi» anche per i cittadini veneti, in quanto nella sentenza si legge testualmente: «va riconosciuta una compensazione sotto forma di minor costo del carburante a tutti i residenti delle regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività»; nel motivare in diritto tale conclusione, il giudice amministrativo, oltre a evidenziare come il decreto ministeriale 12/11/2010 fosse stato adottato «disattendendo il parere della Conferenza unificata, che aveva chiesto di estendere l'agevolazione a carico del fondo anche alle regioni sui cui territori fossero presenti i pianti di rigassificazione», evidenzia come lo stesso «appare in contrasto con il chiaro dettato normativo – frutto della volontà parlamentare di estendere l'utilizzazione del Fondo a beneficio dei residenti di tutte le indicate regioni»; osserva a tale riguardo inoltre che «non appare decisiva la circostanza che il Fondo sia alimentato dall'aumento dell'aliquota delle royalties stabilità al comma 1, sia perché il legislatore non configura alcun rapporto, di tipo quasi sinallagmatico, tra il versamento dell'aliquota (peraltro, da parte di soggetti diversi dai destinatari del bonus) e la destinazione dei benefici, sia perché il fondo è alimentato non solo dalla maggiorazione, ma anche dalle altre entrate indicate al comma 2, provenienti da soggetti pubblici e privati» ed osserva, sul piano della ratio della disposizione, «che tanto l'attività estrattiva di idrocarburi liquidi e gassosi quanto l'attività di rigassificazione sono destinate a soddisfare le necessità di approvvigionamento di energia a vantaggio dell'intera collettività, con la conseguenza che non appare irrazionale il riconoscimento del ristoro in favore delle popolazioni di entrambe le categorie»; infine rileva essere privi di pregio in senso contrario sia l'assunto che le «produzioni», cui si riferisce il comma 5 dell'articolo 45 per il calcolo delle somme destinate al fondo, si riferiscano esclusivamente alle attività di coltivazione di idrocarburi, «potendosi estendere il concetto di produzione dai beni (idrocarburi) ai servizi (trasporto), con ciò comprendendo anche le imprese che svolgono attività di rigassificazione», sia la tesi di un asserito principio di territorialità secondo cui le risorse ottenute dalla maggiorazione delle aliquote sarebbero sottoposte ad un vincolo di destinazione in favore dei residenti della medesima regione, in quanto «non suffragata da alcuna disposizione della legge n. 99 del 2009»;
    una seria politica energetica non può non prendere in considerazione anche il tema delle compensazioni in favore delle popolazioni residenti nelle aree che ospitano impianti di rigassificazione, strategici per l'Italia;
    lo stesso MISE con una propria nota ritiene che occorra stabilire una normativa che possa determinare modalità e quantum spettante in relazione all'effettivo «svantaggio» avuto nell'ospitare gli impianti estrattivi e anche di rigassificazione,

impegna il Governo

ad individuare, entro i 60 giorni successivi alla conversione in legge del presente decreto legge, le soluzioni normative più adeguate per il riconoscimento delle misure di compensazione in favore delle popolazioni, come quella Veneta, che ospitano importanti infrastrutture energetiche al servizio del Paese, e consentendo pertanto anche ai cittadini delle regioni che ospitano impianti di rigassificazione di non essere esclusi dai benefici.
9/2568-AR/165Crivellari, Martella, Rubinato, De Menech, Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 30-quinquies del presente decreto legge, introdotto durante l'esame al Senato, viene ad essere modificato l'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, con la soppressione delle parole: «nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi offshore»;
    con tale disposizione vengono pertanto esclusi gli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di un territorio regionale consente ai residenti di poter beneficiare del cosiddetto «bonus carburante»;
    infatti con il comma 2 dell'articolo 45 della legge n. 99/2009 era stato costituito un apposito Fondo presso il MISE preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione «anche attraverso impianti fissi offshore»;
    tuttavia con il Decreto Ministeriale emanato, per l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 45, dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del Governo Berlusconi in data 12 novembre 2010 era stata ritenuta «la necessità di circoscrivere il godimento del beneficio ai cittadini maggiorenni residenti nelle regioni su cui insistono le attività estrattive interessate dall'aumento delle aliquote» di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
    la regione Veneto, stante la presenza del rigassificatore, in mar Adriatico, al largo di Porto Viro, con una capacità produttiva di otto miliardi di metri cubi annui, corrispondenti al 10 per cento del fabbisogno nazionale di gas naturale, che da tale infrastruttura energetica viene poi immesso nella rete italiana, ha impugnato il predetto decreto ministeriale ed anche il successivo Decreto in data 21 febbraio 2011 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del Governo Berlusconi, con il quale il fondo è stato ripartito tra alcune regioni interessate dalle attività di estrazione;
    con sentenza n. 4134/2013 il Consiglio di Stato ha quindi riconosciuto il «bonus idrocarburi» anche per i cittadini veneti, in quanto nella sentenza si legge testualmente: «va riconosciuta una compensazione sotto forma di minor costo del carburante a tutti i residenti delle regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività»; nel motivare in diritto tale conclusione, il giudice amministrativo, oltre a evidenziare come il decreto ministeriale 12/11/2010 fosse stato adottato «disattendendo il parere della Conferenza unificata, che aveva chiesto di estendere l'agevolazione a carico del fondo anche alle regioni sui cui territori fossero presenti i pianti di rigassificazione», evidenzia come lo stesso «appare in contrasto con il chiaro dettato normativo – frutto della volontà parlamentare di estendere l'utilizzazione del Fondo a beneficio dei residenti di tutte le indicate regioni»; osserva a tale riguardo inoltre che «non appare decisiva la circostanza che il Fondo sia alimentato dall'aumento dell'aliquota delle royalties stabilità al comma 1, sia perché il legislatore non configura alcun rapporto, di tipo quasi sinallagmatico, tra il versamento dell'aliquota (peraltro, da parte di soggetti diversi dai destinatari del bonus) e la destinazione dei benefici, sia perché il fondo è alimentato non solo dalla maggiorazione, ma anche dalle altre entrate indicate al comma 2, provenienti da soggetti pubblici e privati» ed osserva, sul piano della ratio della disposizione, «che tanto l'attività estrattiva di idrocarburi liquidi e gassosi quanto l'attività di rigassificazione sono destinate a soddisfare le necessità di approvvigionamento di energia a vantaggio dell'intera collettività, con la conseguenza che non appare irrazionale il riconoscimento del ristoro in favore delle popolazioni di entrambe le categorie»; infine rileva essere privi di pregio in senso contrario sia l'assunto che le «produzioni», cui si riferisce il comma 5 dell'articolo 45 per il calcolo delle somme destinate al fondo, si riferiscano esclusivamente alle attività di coltivazione di idrocarburi, «potendosi estendere il concetto di produzione dai beni (idrocarburi) ai servizi (trasporto), con ciò comprendendo anche le imprese che svolgono attività di rigassificazione», sia la tesi di un asserito principio di territorialità secondo cui le risorse ottenute dalla maggiorazione delle aliquote sarebbero sottoposte ad un vincolo di destinazione in favore dei residenti della medesima regione, in quanto «non suffragata da alcuna disposizione della legge n. 99 del 2009»;
    una seria politica energetica non può non prendere in considerazione anche il tema delle compensazioni in favore delle popolazioni residenti nelle aree che ospitano impianti di rigassificazione, strategici per l'Italia;
    lo stesso MISE con una propria nota ritiene che occorra stabilire una normativa che possa determinare modalità e quantum spettante in relazione all'effettivo «svantaggio» avuto nell'ospitare gli impianti estrattivi e anche di rigassificazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa e ad individuare, in un provvedimento da adottare entro fine anno, un meccanismo agevolativo destinato alle Regioni interessate dalle attività di rigassificazione, anche attraverso impianti off-shore, che assicuri un analogo impatto finanziario e sia in coerenza con le linee fondamentali della strategia energetica nazionale.
9/2568-AR/165. (Testo modificato nel corso della seduta) Crivellari, Martella, Rubinato, De Menech, Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    le anticipazioni del rapporto Svimez hanno evidenziato, ulteriormente, ove ve ne fosse stato bisogno della criticità che sta vivendo il tessuto industriale nel Mezzogiorno e del conseguente calo occupazionale che ha portato il sud ai livelli della metà degli anni settanta;
    la competitività del Paese si recupera soprattutto se il mezzogiorno viene posto nelle condizioni di essere nuovamente attrattivo e in grado di far localizzare presso le proprie aree industriali nuovi investimenti produttivi;
    a seguito del terremoto del 23 novembre 1980 furono realizzate in base alla legge di ricostruzione, la n. 219/81 una serie di aree industriali che dovevano rilanciare l'economia delle aree del cratere duramente colpite dal sisma;
    i risultati non sono stati quelli auspicati anche se presso le aree di Campania e Basilicata realizzate con la legge n. 219/81 risiedono insediamenti produttivi di eccellenza ma non nella misura in grado di «aggredire» una disoccupazione dalle cifre impressionanti soprattutto per quel che riguarda i giovani;
    si tratta di aree industriali infrastrutturate con aree inutilizzate e capannoni già attrezzati che potrebbero essere in grado di ospitare nuovi insediamenti produttivi;
    anche gli strumenti della programmazione negoziata non hanno determinato una inversione di tendenza e i risultati sono stati minimali;
    occorre una inversione di tendenza che faccia riacquisire centralità a questi insediamenti industriali e che li renda nuovamente attrattivi,

impegna il Governo

ad attivare, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, un tavolo di confronto permanente presso la presidenza del Consiglio dei ministri che coinvolga i soggetti istituzionali e le parti sociali, sindacati e organizzazioni di categoria del mondo produttivo, finalizzato al rilancio delle aree industriali ex lege n. 219 del 1981.
9/2568-AR/166Famiglietti.


   La Camera,
   premesso che:
    le anticipazioni del rapporto Svimez hanno evidenziato, ulteriormente, ove ve ne fosse stato bisogno della criticità che sta vivendo il tessuto industriale nel Mezzogiorno e del conseguente calo occupazionale che ha portato il sud ai livelli della metà degli anni settanta;
    la competitività del Paese si recupera soprattutto se il mezzogiorno viene posto nelle condizioni di essere nuovamente attrattivo e in grado di far localizzare presso le proprie aree industriali nuovi investimenti produttivi;
    a seguito del terremoto del 23 novembre 1980 furono realizzate in base alla legge di ricostruzione, la n. 219/81 una serie di aree industriali che dovevano rilanciare l'economia delle aree del cratere duramente colpite dal sisma;
    i risultati non sono stati quelli auspicati anche se presso le aree di Campania e Basilicata realizzate con la legge n. 219/81 risiedono insediamenti produttivi di eccellenza ma non nella misura in grado di «aggredire» una disoccupazione dalle cifre impressionanti soprattutto per quel che riguarda i giovani;
    si tratta di aree industriali infrastrutturate con aree inutilizzate e capannoni già attrezzati che potrebbero essere in grado di ospitare nuovi insediamenti produttivi;
    anche gli strumenti della programmazione negoziata non hanno determinato una inversione di tendenza e i risultati sono stati minimali;
    occorre una inversione di tendenza che faccia riacquisire centralità a questi insediamenti industriali e che li renda nuovamente attrattivi,

impegna il Governo

ad attivare, entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto legge, un tavolo di confronto permanente presso il Ministero dello sviluppo economico che coinvolga i soggetti istituzionali e le parti sociali, sindacati e organizzazioni di categoria del mondo produttivo, finalizzato al rilancio delle aree industriali ex lege n. 219 del 1981.
9/2568-AR/166. (Testo modificato nel corso della seduta) Famiglietti.


   La Camera,
   premesso che:
    la vicenda di Gela in merito al futuro della raffineria e alla presenza dell'Eni ha evidenziato ancora una volta la mancanza di una politica industriale che affronti i nodi della modernizzazione del nostro sistema energetico;
    le rassicurazioni sugli impegni assunti dall'Eni per la raffineria di Gela e gli investimenti nel settore della chimica verde non devono comunque distogliere l'attenzione dalla questione;
    occorre che venga riconosciuto alla Sicilia il giusto peso nell'ambito delle politiche energetiche del Paese e in particolare per quanto riguarda lo sfruttamento del suo territorio;
    l'assenza di una normativa adeguata che riconosca lo svantaggio e le compensazioni nell'ospitare impianti estrattivi, di raffinazione, e altre infrastrutture energetiche penalizza fortemente la Sicilia;
    è indispensabile rivedere anche le quote delle royalties e impostare una politica industriale che crei le convenienze affinché a fronte del sacrificio sopportato dal territorio vengano allocati nuovi investimenti industriali in grado di creare occupazione,

impegna il Governo

a creare un osservatorio permanente presso il MiSE che coinvolga tutti i soggetti istituzionali e sociali competenti, nazionali e regionali, finalizzato a rivedere le norme che determinano modalità e quantum spettante in relazione allo svantaggio sopportato dal territorio siciliano di impianti estrattivi e di raffinazione nonché di altre infrastrutture energetiche che contribuiscono all'autonomia energetica del nostro paese, nonché al rilancio delle politiche industriali in regione.
9/2568-AR/167Burtone, Cardinale.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 14 disciplina le modalità per adottare un intervento di semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), da adottare entro il 31 dicembre 2014 e fissa al 31 dicembre 2015 il termine finale di efficacia del contratto per la concessione del servizio di realizzazione, gestione e manutenzione del SISTRI disponendo, nel contempo l'avvio delle procedure di affidamento della nuova concessione del servizio medesimo. Viene, altresì, disciplinato il pagamento dei costi di produzione consuntivati alla concessionaria del servizio;
    è opportuno addivenire a procedure più semplici e più efficaci, differendo i termini per l'entrata in operatività definitiva e sospendendo contestualmente, per tutto il periodo di sperimentazione, ogni onere contributivo a carico delle imprese,

impegna il Governo:

   a prevedere, in sede di emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, relativi al sistema SISTRI, di cui all'articolo 14 del provvedimento in esame, nell'ambito di una reale semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico delle imprese:
   una proroga del cosiddetto «doppio regime» cartaceo e informatico;
   sospensione dell'applicabilità delle sanzioni;
   riduzione degli oneri a carico delle imprese.
9/2568-AR/168Vignali, De Girolamo, Alli, Bernardo, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Leone, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Piso, Pizzolante, Roccella, Saltamartini, Sammarco, Scopelliti, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    il costo dell'energia è un importante fattore di competitività per le imprese e un onere per le famiglie e le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014 perseguono, tra gli altri, l'obiettivo di ridurre la bolletta elettrica delle piccole e medie imprese del 10 per cento entro il 2015;
    gli interventi previsti dal decreto riguardano la riduzione degli incentivi e dei trasferimenti ai produttori di energia, la riduzione delle agevolazioni per specifiche categorie di utilizzatori e una riduzione dei costi di sistema;
    da più parti è stata denunciata la crescente divaricazione fra il prezzo dell'elettricità espresso dal mercato negli scambi che si realizzano sulla Borsa elettrica e il prezzo di acquisto dell'energia da parte di Acquirente Unico Spa, società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), control lata dal Ministero dell'economia e delle finanze, cui è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori (in genere famiglie e alle piccole imprese) e che ha il compito di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o alle imprese di vendita al dettaglio, per la fornitura ai piccoli consumatori;
    la divaricazione tra il prezzo a cui Acquirente Unico Spa acquista energia a fronte del prezzo che si forma sulla Borsa elettrica sarebbe molto rilevante: Acquirente unico Spa acquisterebbe a 60 euro/MWh contro un prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso sulla Borsa elettrica che si aggira intorno ai 45 euro/MWh, in continua discesa per l'apporto di produzione da fonti rinnovabili;
    da questa divaricazione deriverebbe un maggior aggravio nel costo dell'energia per le famiglie e per le imprese pari a circa un miliardo di euro l'anno;
    una gestione più oculata degli acquisti da parte di Acquirente Unico Spa permetterebbe di ottenere quindi una riduzione significativa della bolletta energetica per famiglie e imprese,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie atte a verificare la gestione degli acquisti di energia da parte di Acquirente Unico Spa e in particolare la presenza di eventuali divaricazioni fra il prezzo corrisposto da Acquirente unico Spa e quello che si forma sulla Borsa elettrica al fine di procedere, qualora vengano effettivamente riscontrate tali discrasie, ad una razionalizzazione e più corretta conduzione di tali operazioni per evitare un aggravio improprio sulla bolletta energetica di famiglie e imprese.
9/2568-AR/169Mariastella Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 11, introdotto durante l'esame al Senato, dispone l'entrata in vigore immediata della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, per la commercializzazione dei sacchetti in plastica non biodegradabile;
    la disposizione in questione è stata introdotta in un decreto che si pone l'obiettivo di superare le numerose procedure di infrazione a carico dell'Italia nel disallineamento tra normativa italiana e normativa UE;
    tuttavia l'iniziativa italiana che insiste nell'intenzione di porre un divieto assoluto e indiscriminato alla commercializzazione di sacchetti monouso in plastica che non risultino compatibili con l'unico standard della «compostabilità» è da tempo oggetto di una procedura d'infrazione da parte della UE, ad oggi non ancora conclusa;
    la norma in titolo non metterebbe al riparo l'Italia dall'apertura di una nuova procedura d'infrazione e, al contempo, esporrebbe al rischio di chiusura le imprese interessate, con una perdita di migliaia di posti di lavoro, stimati tra i 5000 e gli 8000,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la soppressione del comma 2-bis dell'articolo 11 del provvedimento in esame.
9/2568-AR/170Dorina Bianchi, De Girolamo, Alli, Bernardo, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Leone, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Piso, Pizzolante, Roccella, Saltamartini, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2-bis dell'articolo 11, introdotto durante l'esame al Senato, dispone l'entrata in vigore immediata della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, per la commercializzazione dei sacchetti in plastica non biodegradabile;
    la disposizione in questione è stata introdotta in un decreto che si pone l'obiettivo di superare le numerose procedure di infrazione a carico dell'Italia nel disallineamento tra normativa italiana e normativa UE;
    tuttavia l'iniziativa italiana che insiste nell'intenzione di porre un divieto assoluto e indiscriminato alla commercializzazione di sacchetti monouso in plastica che non risultino compatibili con l'unico standard della «compostabilità» è da tempo oggetto di una procedura d'infrazione da parte della UE, ad oggi non ancora conclusa;
    la norma in titolo non metterebbe al riparo l'Italia dall'apertura di una nuova procedura d'infrazione e, al contempo, esporrebbe al rischio di chiusura le imprese interessate, con una perdita di migliaia di posti di lavoro, stimati tra i 5000 e gli 8000,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a promuovere un'evoluzione graduale del settore.
9/2568-AR/170. (Testo modificato nel corso della seduta) Dorina Bianchi, De Girolamo, Alli, Bernardo, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Leone, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Piso, Pizzolante, Roccella, Saltamartini, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali.


   La Camera,
   premesso che:
    sulle aziende che sono caratterizzate da un forte consumo di energia, come individuate dal decreto-legge n. 83 del 2012, e connesse alle reti interne di utenza di cui alla legge n. 99 del 2009 o connesse ai sistemi efficienti di utenza o connesse ai sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza, gravano corrispettivi troppo onerosi,

impegna il Governo

a intraprendere le opportune iniziative per consentire che alle aziende in premessa siano applicati i corrispettivi tariffaria copertura degli oneri generali di sistema per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché quelli di dispacciamento, esclusivamente all'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete terza.
9/2568-AR/171Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    durante l'esame presso le Commissioni riunite era stato introdotto, all'articolo 30, il comma 2-decies in materia di revisione della normativa relativa all'accatastamento e all'ammortamento di impianti fotovoltaici, prevedendo l'obbligatorietà della variazione della rendita catastale dell'immobile che ospita impianti fotovoltaici solo se questi ultimi hanno una potenza maggiore di 7 kW e il valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale;
    tuttavia, a seguito del parere della Commissione bilancio, secondo il quale tale disposizione è suscettibile di determinare minori entrate fiscali non quantificate e prive di copertura, la citata previsione è stata soppressa;
    la norma avrebbe consentito di dare soluzione a un problema che, allo stato, rende altamente diseconomica la realizzazione di un impianto fotovoltaico, il quale, qualora abbia potenza nominale superiore ai 3 kW e un valore superiore al 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimenta, è equiparato dalla normativa vigente ad un ampliamento dell'immobile stesso, determinando in capo al proprietario l'obbligo di aggiornare la rendita catastale, con conseguenti aumenti degli importi dovuti a titolo di Irpef e di IMU;
    l'esigenza di evitare il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili, che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali, con aumenti impositivi e la riduzione degli incentivi a investire, è stato sollevato dalla Commissione finanze, e condiviso dal Governo, in occasione dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-02689, svolta il 30 aprile 2014, e soprattutto, con l'approvazione della risoluzione 7-00400 Fragomeli il 17 luglio scorso,

impegna il Governo

ad assumere, in un prossimo provvedimento ovvero in un decreto attuativo della legge n. 23 del 2014 di delega fiscale, iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico ne incrementi il suo valore capitale, innalzando la soglia percentuale di detto incremento nonché a incrementare il limite di potenza nominale degli impianti fotovoltaici destinati ai consumi domestici, al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia «pulita» catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento ed assimilandoli quindi – di fatto – ad impianti di pertinenza degli immobili stessi, fatta salva l'esigenza di assicurare le relative coperture finanziarie, le quali dovranno essere puntualmente individuate a seguito di opportune verifiche tecniche.
9/2568-AR/172Causi, Fragomeli, Pelillo, De Menech, Malisani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce nuove disposizioni sulla produzione della Mozzarella di bufala campana a denominazione di origine protetta (DOP), e sulla tracciabilità dei latte di bufala e dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo di latte bufalino, sostitutive dalla disciplina attualmente vigente in materia la quale imponeva, a decorrere dal 1o luglio 2014, che la produzione della mozzarella di bufala campana DOP fosse effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari;
    la nuova disciplina prevede che la produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP deve avvenire in uno spazio in cui è lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio può avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purché realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP (MBC DOP). La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nell'areale di controllo della MBC DOP deve essere effettuata in uno spazio differente;
    la nuova disciplina recata dall'articolo 4, commi 1-7, abroga quindi il preesistente sistema di tracciabilità delle quantità di latte bufalino prodotto, previsto dall'articolo 7 della legge n. 4 del 2011 e lo sostituisce con la previsione di un più ampio sistema di tracciabilità che impone agli allevatori bufalini ed ai trasformatori e intermediari di latte di bufala l'obbligo di adottare, nelle rispettive attività, sistemi idonei a garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato;
    la definizione delle modalità di attuazione delle nuove disposizioni per la produzione della mozzarella di bufala campana DOP è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; il decreto dovrà stabilire inoltre le modalità per la separazione delle produzioni, impedendo ogni contatto tra latte proveniente dagli allevamenti certificati e gli altri tipi di latte nonché tra mozzarella di bufala campana DOP e prodotti ottenuti con altro tipo di latte;
    sono disposte sanzioni amministrative e sanzioni accessorie – chiusura dello stabilimento, pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione su due quotidiani nazionali e sospensione del diritto di utilizzare la DOP – per chi viola gli obblighi introdotti dalla nuova disciplina, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è designato quale autorità competente all'applicazione delle predette sanzioni,

impegna il Governo:

  a dettare precise disposizioni attuative della nuova disciplina in commento tali da assicurare l'effettiva separazione tra le linee di produzione e la tracciabilità del latte garantendo la qualità e l'unicità della produzione di mozzarella di bufala campana DOP;
   ad effettuare efficaci e adeguati controlli negli stabilimenti di produzione di mozzarella di bufala campana DOP al fine di ottenere il pieno rispetto della nuova disciplina anche alla luce dell'apparato sanzionatorio previsto in caso di violazioni degli obblighi;
   a valorizzare e a promuovere la mozzarella di bufala campana DOP tutelandone la produzione e il commercio, difendendone il marchio e favorendo il costante miglioramento dei mezzi di produzione e di qualità, esercitando una costante vigilanza in particolare sull'uso corretto della sua denominazione di origine.
9/2568-AR/173Sgambato, Oliverio, Valiante, Palma.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del decreto-legge in esame opera una riduzione con effetto retroattivo sulle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di potenza installata superiore a 200 kW;
   considerato che:
    lo sviluppo della produzione elettrica da fotovoltaico ha comportato una consistente riduzione del prezzo medio di acquisto (PUN) sul mercato elettrico, che a gennaio 2014 è diminuito dell'8 per cento rispetto allo stesso mese del 2013, a febbraio del 18 per cento, a marzo di circa il 30 per cento rispetto agli stessi mesi del 2013;
    il rapporto «Assessment of the minimum value of photovoltaic electricity in Italy» del Consiglio nazionale delle ricerche, conferma che la produzione fotovoltaica porta consistenti vantaggi economici per i consumatori, che stima in 2,9 euro per megawattora per ogni gigawattora addizionale di produzione solare, per un risparmio totale di circa 4,6 miliardi di euro tra gennaio 2010 e settembre 2013;
    la considerevole diminuzione del PUN ha tardato fino ad oggi a riflettersi sulla componente PE in bolletta (costo dell'energia), principalmente a causa della struttura a lungo termine dei contratti stipulati dall'Acquirente Unico,

impegna il Governo:

  a riconsiderare l'opportunità delle disposizioni contenute all'articolo 26 del decreto-legge in esame in considerazione della dinamica del costo dell'energia, indicato come componente PE in bolletta, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione in esame;
   a riferire in Parlamento entro il 30 luglio 2015.
9/2568-AR/174Donati, Gadda, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso d'esame il decreto-legge n. 91 del 2014, che reca disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
    l'articolo 7 del provvedimento al comma 3 e 4 prevede che per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è confermata al 5 per cento per i periodi di imposta 2013. L'articolo 7 prevede al comma 3, l'abrogazione dell'articolo 31, comma 1, del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, che disponeva, in caso di mancata coltivazione di un fondo per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, la computazione del reddito domenicale per il 30 per cento. Il comma 4 interviene sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, portando dal 15 al 30 per cento l'entità della predetta rivalutazione nel periodo d'imposta 2015, e mettendola a regime, nella misura del 7 per cento a decorrere dal periodo d'imposta 2016. La misura della rivalutazione del 15 per cento è mantenuta ferma per il 2013 e per il 2014. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti o condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è confermata al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e invece portata al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. Ai fini della determinazione dell'acconto per gli anni 2013, 2015 ed il 2016, i contribuenti debbono tener conto delle rispettive nuove rivalutazioni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di copertura al fine di adottare le opportune iniziative normative volte a provvedere in modo differente alla copertura finanziaria per i commi 3 e 4 dell'articolo 7.
9/2568-AR/175Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame si inquadra nel processo di revisione della spesa pubblica, necessario a ridurre i costi della macchina amministrativa e di reperire le risorse necessarie al rilancio dello sviluppo economico;
    il decreto P.A. ha disposto in materia di società partecipate dagli enti territoriali e dalle amministrazioni dello Stato, ponendo talune limitazioni in materia di numero degli amministratori, di emolumenti ad essi spettanti, nonché in materia di censimento delle stesse;
    tali norme vanno lette in coordinamento con le altre sulla stessa materia contenute nell'articolo 14 del disegno di legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche Atto Senato n. 1577), nelle quali si delega il Governo al riordino della disciplina delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, secondo principi volti a semplificare ed a rendere trasparente la partecipazione della pubblica amministrazione nelle società;
    le norme varate negli ultimi anni sulle società partecipate si sono rivelate inefficaci nel contenere gli oneri che derivano, da queste realtà, alle pubbliche amministrazioni ed in particolare agli enti territoriali. La banca dati CONSOC, istituita presso il Ministero per la PA e la semplificazione e nella peraltro quale sono contenuti già la gran parte dei dati che si intende raccogliere a decorrere dal 2015, indica che, nel 2012, erano 39.997 le partecipazioni possedute da amministrazioni pubbliche in 7.712 organismi esterni alla PA. L'onere complessivo sostenuto dalle PA per il mantenimento di questi organismi è stato pari, nel 2012, complessivamente a 22,7 miliardi;
    secondo taluni studi più di sei su dieci di tali organismi, il 63,9 per cento per la precisione, non producono servizi pubblici eppure generano oneri complessivi per 12,8 miliardi. Nel marzo 2014 la Corte dei conti, in una relazione parlamentare sull'attuazione del federalismo fiscale, aveva puntato il dito contro questa giungla di partecipazioni, molte volte organizzate «in scatole cinesi» per sfuggire al controllo del Patto di Stabilità o generare poltrone;
    occorre prevedere una separazione netta tra le aziende pubbliche che producono servizi d'interesse generale e quelle che sono un improprio ampliamento dell'intervento pubblico nell'economia, provvedendo poi a dismettere le seconde,

impegna il Governo

ad introdurre con la massima sollecitudine disposizioni di razionalizzazione e di efficientamento delle società e degli enti partecipati dalle pubbliche amministrazioni, tali da assicurare una riduzione sino al 50 per cento degli attuali oneri a carico della P.A.
9/2568-AR/176Saltamartini, De Girolamo, Alli, Bernardo, Dorina Bianchi, Bosco, Calabrò, Cicchitto, Garofalo, Leone, Minardo, Misuraca, Pagano, Piccone, Piso, Pizzolante, Roccella, Sammarco, Scopelliti, Tancredi, Vignali.


   La Camera,
   premesso che:
    tutti i medicinali omeopatici attualmente commercializzati in Italia godono di un'autorizzazione ope legis che scade il 31 dicembre 2015. A partire dal 1o gennaio 2016, dunque, potranno continuare ad essere commercializzati solo i medicinali che abbiano ottenuto il numero di AIC a seguito dell'espletamento della procedura di rinnovo che, secondo l'articolo 20 del decreto legislativo n. 219 del 2006, avviene nelle forme della cosiddetta procedura di registrazione semplificata;
    ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 219 del 2006 al fine di procedere al rinnovo, il titolare dell'AIC deve presentare i dossier di registrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza della validità dell'autorizzazione medesima. Pertanto, entro la data del 30 giugno 2015 tutte le aziende titolari di medicinali omeopatici presenti sul mercato nazionale devono presentare, per ciascun medicinale da rinnovare, la prescritta documentazione, pena l'eliminazione dal commercio del relativo prodotto;
    allo stato attuale, sussiste un vuoto normativa e le aziende non sono a conoscenza degli importi delle tariffe che sono obbligate a corrispondere al fine di avviare la procedura di rinnovo;
    gli adempimenti che le aziende devono porre in essere per la compilazione della documentazione necessaria al rinnovo e la relativa valutazione da parte di Aifa comportano tempi lunghi e adeguata programmazione vista la numerosità dei medicinali omeopatici presenti in commercio. Peraltro, in Francia e in Germania, analoghe procedure sono state avviate da più di dieci anni e ad oggi non risultano ancora concluse. Non a caso, alla luce dell'elevato numero dei medicinali in commercio, al fine di garantire la reperibilità di tutti i prodotti a medici e pazienti anche dopo il termine del 31 dicembre 2015, la stessa Aifa ha proposto una sorta di calendario delle date di presentazione delle domande. Emerge con evidenza la necessità delle aziende di poter disporre di certezze sulle tariffe, sui tempi e sulle modalità per la compilazione della documentazione. Migliaia di dossier devono essere presentati entro il 30 giugno 2015, un lasso di tempo molto breve per produrre una documentazione che riguarda almeno 3 mila sostanze presenti nel repertorio medico,

impegna il Governo:

   a stabilire, con decreto del Ministro della Salute da emanarsi entro il 30 novembre 2014, sentito il parere del Tavolo di Lavoro Tecnico presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (determinazione del 3 luglio 2007) attualizzato nei suoi componenti, le specifiche affinché (e aziende titolari possano presentare, per ciascun medicinale, una domanda secondo precise modalità semplificate, che prevedano la presentazione di dichiarazioni autocertificative del legale rappresentante dell'azienda richiedente concernenti la parte di qualità, la parte di sicurezza e la parte relativa all'uso omeopatico;
   definire, per il rinnovo dei medicinali omeopatici presenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995, una tariffa pari ad euro ottocento per i medicinali unitari, indipendentemente dalle diluizioni e dalla forma farmaceutica, e ad euro milleduecento per i medicinali complessi, indipendentemente dal numero dei componenti e dalla forma farmaceutica;
   a sostituire, all'articolo 6, comma 8-undecies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole «31 dicembre 2015» con le seguenti «31 dicembre 2018».
9/2568-AR/177Sbrollini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20, reca un complessivo sistema di semplificazione della quotazione delle imprese sui mercati finanziari, nonché misure civilistiche concernenti la contabilità delle imprese e modifiche riguardanti i diritti di voto;
    il comma 2 dell'articolo 20 reca modifiche alla normativa nazionale (decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) che disciplina l'utilizzo a fini fiscali dei principi contabili internazionali. Tali modifiche sono dirette, da un lato, a consentire l'utilizzo degli IAS/IPRS (International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards) da parte delle cosiddette società chiuse e, dall'altro, a definite il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
    l'articolo 20, ai commi da 3 ad 8-quinquies reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di società. In particolare il comma 3 novella i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate nel caso di recesso; viene eliminato, tra l'altro, il riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio della media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea;
    i commi 4 e 5 recano modifiche, rispettivamente, alla disciplina dell'acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori e della trasformazione di società di persone: si prevede che in tali fattispecie possa applicarsi una procedura di valutazione semplificata dei beni societari (prevista dall'articolo 2343-ter del codice civile nell'ipotesi del conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) ove ne sussistano i presupposti di legge;
    sulla base di tale scenario normativo è evidente che la disciplina riguardante i casi di incompatibilità riferiti al personale dell'Amministrazione che deve adottare il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intende porre un divieto generale all'assunzione di rapporti di collaborazione, consulenza o impiego contrattualmente assunti, per la durata di due anni, nei confronti dei componenti e di quei dirigenti che nel corso della loro attività presso gli organismi interessati hanno prestato servizio esercitando poteri o svolgendo mansioni nei quali si esprime direttamente la potestà regolatoria che il legislatore ha voluto circondare da presidi di rafforzata tutela, prescrivendo limiti così penetranti all'esercizio di diritti oggetto di tutela costituzionale e rientranti nel novero delle libertà fondamentali riconosciute dal trattato UE ma che possono ammettersi in un quadro di contemperamento di opposti interessi, solo se correttamente riportati al loro ambito più coerente e senza estensione oltre le fattispecie riconosciute dalla legge. In questo senso si può ragionevolmente ritenere che il legislatore ha, comunque, voluto far salve lo svolgimento di attività che prescindono da una origine contrattuale o che siano direttamente regolate dalle legge;
    in tal senso, quindi, le disposizioni che prevedono limiti e divieti alla possibilità di intrattenere rapporti, direttamente o indirettamente, di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati dall'Amministrazione sopra indicata, nelle parti in cui escludono dal loro ambito di applicazione i dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto, si riferiscono esclusivamente a quegli uffici connotati dall'assenza di funzioni regolatorie proprie dell'Amministrazione in esame e quindi caratterizzati dal mero coordinamento degli apporti di altri uffici;
    inoltre è di tutta evidenza che in questo senso anche gli effetti a Lui fiscali delle attività di collaborazione, di consulenza o di impiego rimangono in definitiva estranei dalle disposizioni che prevedono limiti e divieti alla possibilità di intrattenere rapporti, direttamente o indirettamente, di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati dall'Amministrazione interessata;
    il comma 6 novella il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, dedicato al diritto di opzione. In particolare:
     a) si introduce la pubblicazione nel sito internet della società (con modalità tali da garantire sicurezza, autenticità e certezza di dati e documenti) di un avviso sull'offerta in opzione ovvero, in alternativa, il deposito dell'avviso presso la sede sociale;
     b) si riduce la durata minima del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione da trenta a quindici giorni. Il comma 7 riduce il capitale minimo richiesto per la costituzione di una società per azioni da 120.000 euro a 50.000 euro. Il comma 8 abroga l'obbligo di nominare un organo di controllo o un revisore unico per le srl aventi un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, fermo restando tale obbligo negli altri casi previsti dal c.c. I commi 8-bis e 8-ter, apportano modifiche alla disciplina delle azioni con diritto di voto limitato, consentendo a tutte le società per azioni (anche a quelle «aperte», che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio) di prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o siano disposti scaglionamenti. Viene introdotta la possibilità per gli statuti di consentire l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo per particolari argomenti, ovvero subordinato al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative. Sono conseguentemente modificate le disposizioni di attuazione del codice civile, fissando in due terzi del capitale rappresentato in assemblea, anche in prima convocazione, la maggioranza valida per le modifiche statutarie volte a consentire la creazione di azioni a voto plurimo, per le società iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014. Il comma 8-quater, fissa al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale l'Amministrazione ivi indicata deve emanare la disciplina attuativa delle nuove norme sulla maggiorazione di voto nelle società per azioni quotate;
    nell'ambito complessivo delle disposizioni di cui all'articolo 20 ci sono una serie di adempimenti cui dovrà provvedere la citata Amministrazione che deve adottare il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che, quindi, potrà continuare a ricorrere, in quanto strumento di flessibilità avente natura e carattere permanente, alla facoltà già riconosciutale dal legislatore di raggiungere gli obiettivi di risparmio fissati volta a volta dalla legge anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente;
    in tale logica, quindi, si ascrive anche la possibilità che la medesima Amministrazione di cui al capoverso precedente, in considerazione dell'esclusione riconosciuta per la connessa fattispecie riferita alla presenza effettiva di personale da assicurare nella sede principale, possa effettuare una spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni superiore a quella prestabilita per legge con riguardo alla spesa complessiva;
    il comma 8-quinquies, consente alle società di gestione del risparmio (SGR) che gestiscono fondi chiusi per i quali, alla data del 25 giugno 2014, non sia scaduto il termine entro cui devono essere sottoscritte le quote, di modificare il regolamento del fondo per prorogare il termine di sottoscrizione delle quote per un periodo non superiore a dodici mesi, per il completamento della raccolta del patrimonio;

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà, come sopra individuata, delle disposizioni normative in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'ambito di applicazione delle citate disposizioni, sia coerente con quanto specificato nelle premesse.
9/2568-AR/178Tancredi.


   La Camera,

impegna il Governo

ad estendere anche alla Regione Sardegna le modalità previste dall'articolo 23, comma 3-bis, per l'offerta e la remunerazione delle unità di produzione di energia elettrica.
9/2568-AR/179Pes, Giovanna Sanna, Francesco Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del provvedimento in esame interviene sugli incentivi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica; tali interventi prolungano il tempo di erogazione degli incentivi e allo stesso tempo li riducono in diversa misura;
    tale riduzione mette a serio rischio default migliaia di piccole imprese italiane che hanno investito in tale settore;
    si ritiene opportuno impedire che le aziende del settore vadano in sofferenza in termini di elasticità di cassa, in quanto a fronte di una diminuzione dell'incentivo annuo, la rata del finanziamento così come tutti gli altri costi rimarrebbero di fatto inalterati, con la conseguente maggiore incidenza dei costi sui fatturato annuo per effetto della riduzione dell'incentivo;
    per il sistema creditizio il prolungamento della durata del credito, così come già sperimentato con gli accordi precedenti tra l'Abi e le organizzazioni imprenditoriali, avrebbe un effetto tutt'altro che negativo, visto che l'allungamento del finanziamento di fatto consentirebbe loro di introitare maggiori interessi cumulati nel periodo di prolungamento;

impegna il Governo

ad intervenire presso il sistema creditizio al fine di ottenere con l'allungamento della durata del finanziamento per tutte le aziende interessate dal predetto articolo 26, in misura pari al periodo di prolungamento di erogazione degli incentivi previsti dal decreto.
9/2568-AR/180Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 26 del provvedimento in esame interviene sugli incentivi degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica; tali interventi prolungano il tempo di erogazione degli incentivi e allo stesso tempo li riducono in diversa misura;
    tale riduzione mette a serio rischio default migliaia di piccole imprese italiane che hanno investito in tale settore;
    si ritiene opportuno impedire che le aziende del settore vadano in sofferenza in termini di elasticità di cassa, in quanto a fronte di una diminuzione dell'incentivo annuo, la rata del finanziamento così come tutti gli altri costi rimarrebbero di fatto inalterati, con la conseguente maggiore incidenza dei costi sui fatturato annuo per effetto della riduzione dell'incentivo;
    per il sistema creditizio il prolungamento della durata del credito, così come già sperimentato con gli accordi precedenti tra l'Abi e le organizzazioni imprenditoriali, avrebbe un effetto tutt'altro che negativo, visto che l'allungamento del finanziamento di fatto consentirebbe loro di introitare maggiori interessi cumulati nel periodo di prolungamento;

impegna il Governo

a sollecitare il sistema creditizio al fine di ottenere con l'allungamento della durata del finanziamento per tutte le aziende interessate dal predetto articolo 26, in misura pari al periodo di prolungamento di erogazione degli incentivi previsti dal decreto.
9/2568-AR/180. (Testo modificato nel corso della seduta) Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Modello IV allegato al Decreto Ministero della Salute del 16 maggio 2007 che sostituisce il Modello IV del Decreto del Presidente della Repubblica n. 317 del 1996 serve come documento di scorta per la movimentazione degli animali vivi;
    attualmente tale Modello IV viene rilasciato in più copie cartacee destinate al trasportatore, al luogo finale di destinazione, al Servizio Veterinario locale e all'allevatore di partenza;
    nell'opera di semplificazione in agricoltura prevista dal Decreto n. 91 del 2014 e già attuata in alcune regioni italiane;
    la richiesta di segnalare il trattamento con farmaci negli ultimi 90 giorni prima dello spostamento/macellazione risulta inutile in quanto solo il rispetto dei tempi di sospensione dei farmaci è garanzia di salubrità, sicurezza e sanità degli alimenti;

impegna il Governo:

   a dematerializzare il Modello IV allegato al Decreto Ministero Salute del 16 maggio 2007 e la sua compilazione deve avvenire solo in via informatica all'interno del sistema Banca Dati Nazionali dell'Anagrafe Zootecnica sul sito del Sistema Informativo veterinario. Al solo trasportatore può essere rilasciata una copia cartacea;
   provvedere a modificare tale Modello IV abrogando la richiesta di conoscere eventuali trattamenti farmacologici avvenuti entro i 90 giorni, sebbene siano stati rispettati i tempi di sospensione.
9/2568-AR/181Zanin, Cova, Coppola, Vazio.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per la promozione presso le aziende sanitarie del percorso diagnostico terapeutico per i disturbi del sonno, al fine, in particolare, di organizzare la rete valutativa per il rilascio delle nuove idoneità alla guida – 3-00978

   GIGLI e BINETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   gli incidenti stradali sono frequente causa di morte e invalidità in tutti i Paesi occidentali. L'Italia non fa eccezione e ad essere colpita è soprattutto la popolazione giovanile, con elevati costi per il servizio sanitario nazionale ed un pesante fardello di conseguenze per le famiglie e la società intera;
   la sicurezza alla guida dipende da tanti fattori, quali, ad esempio, la qualità delle strade e della segnaletica, l'eliminazione di incroci pericolosi tra strade e di passaggi a livello, l'efficienza dei veicoli, il rispetto del codice della strada e – in particolare – dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza previste e l'osservanza imposta per tali misure, gli attraversamenti pedonali ed altro;
   tuttavia, accanto e talvolta prima di tutti questi fattori, devono essere considerate le condizioni di efficienza psicofisica di chi si trova alla guida del veicolo, dipendenti a loro volta dalla fatica (accresciuta, ad esempio, dai tempi di lavoro dagli autisti professionisti e degli autotrasportatori, con particolare riferimento al turno di lavoro notturno), dalla guida sotto effetto di sostanze d'abuso o di alcol, ma anche dalle condizioni di salute del guidatore;
   tenendo conto che la guida di autoveicoli avviene all'interno dell'Unione europea senza restrizione confinarie, assicurando anche per tale via la libera circolazione delle persone e delle merci, fin dal 2006, con la direttiva 2006/126/CE, l'Unione europea si era preoccupata di identificare in modo omogeneo in tutto il territorio dell'Unione le condizioni cliniche per le quali fosse necessario porre limitazioni nel rilascio della patente di guida;
   l'elenco di tali condizioni limitanti era riportato nell'allegato III alla direttiva 2006/126/CE;
   in tale allegato erano contemplate, tra l'altro, le affezioni neurologiche gravi, con particolare riferimento «ai disturbi neurologici dovuti ad affezioni, ad operazioni del sistema nervoso centrale o periferico, con sintomi motori, sensitivi, sensoriali, trofici, che perturbano l'equilibrio e il coordinamento», considerate in funzione delle possibilità funzionali e della loro evoluzione, oltre che «le crisi di epilessia e le altre perturbazioni improvvise dello stato di coscienza» che possono costituire un pericolo grave per la sicurezza stradale, allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore;
   negli anni successivi all'adozione della direttiva 2006/126/CE si è determinato, tuttavia, un significativo progresso delle conoscenze scientifiche riguardanti le condizioni cliniche che influenzano negativamente l'idoneità psicofisica alla guida, con particolare riferimento a quelle che riducono la capacità di valutare i rischi per la sicurezza durante la guida e la capacità di rispondere in modo efficiente ai rischi stessi;
   in particolare, sono numerosi gli studi e le ricerche recenti che con dati allarmanti hanno confermato che la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (osas) costituisce uno dei maggiori fattori di rischio per gli incidenti alla guida. Diversi studi hanno dimostrato che i pazienti affetti da tale sindrome hanno un rischio aumentato – da due a sette volte – di essere coinvolti in un incidente stradale. In Italia sono quasi 2 milioni le persone affette da sindrome delle apnee ostruttive nel sonno e tutti gli studi condotti sugli incidenti stradali confermano per questi pazienti un aumentato rischio al volante. In base a una review della Federal motor carrier safety administration, la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno rappresenta la patologia di maggiore rischio rispetto a tutte le altre condizioni cliniche, rischio che si riduce sensibilmente dopo trattamento. Sebbene altre conseguenze della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno possano giocare un ruolo nell'aumentare il rischio alla guida, l'eccessiva sonnolenza diurna rappresenta la causa principale di incidenti (in Italia rappresenta circa un quinto degli incidenti stradali totali) gravati da una mortalità maggiore rispetto altre cause d'incidenti (11,4 per cento contro 5,6 per cento);
   ritenendo pertanto che tale condizione non potesse più a lungo essere ignorata nel contesto della legislazione che regola il rilascio della patente di guida nel territorio dell'Unione europea, l'Unione europea ha, dunque, preso atto che la direttiva 2006/126/CE doveva essere emendata per adattare l'allegato III al progresso scientifico e tecnico sopravvenuto;
   con l'obiettivo, dunque, di emendare la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida, in data 1o luglio 2014 la Commissione europea ha infine approvato la Commission directive 2014/85/EU, stabilendo, in particolare, che l'allegato III alla direttiva del 2006 fosse emendato in accordo con quanto stabilito dall'allegato della nuova direttiva;
   in particolare è stato stabilito che il precedente paragrafo dell'allegato riguardante le neurological diseases fosse rimpiazzato da un nuovo paragrafo significativamente intitolato «Neurological diseases and obstructive sleep apnoea syndrome», innovando quanto già previsto per le malattie neurologiche con l'inserimento della nuova categoria clinica della sindrome della apnee ostruttive nel sonno di entità moderata o grave con associata sonnolenza diurna e prevedendo che i richiedenti della patente in cui tali condizioni fossero sospettate fossero rinviati ad approfondimento diagnostico e ulteriore valutazione, prima del rilascio o del rinnovo della patente di guida, richiedendo, altresì, che, nell'attesa della conferma diagnostica, ai soggetti interessati fosse sconsigliata la guida;
   nella nuova formulazione dell'allegato III si prevede anche che la patente di guida possa essere rilasciata ai guidatori, benché affetti da sindrome della apnee ostruttive nel sonno di entità moderata o grave, purché possano esibire una documentazione medica in grado di confermare un adeguato controllo della loro condizione, siano aderenti al trattamento specifico e mostrino un miglioramento della sonnolenza, se presente;
   ai pazienti in terapia per sindrome della apnee ostruttive nel sonno di entità moderata o grave è richiesta una revisione medica periodica della loro condizione, ad intervalli non superiori a tre anni;
   agli Stati membri è imposto di adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 tutte le leggi, i regolamenti e le misure amministrative necessarie per allinearsi a quanto richiesto dalla nuova direttiva;
   tenuto conto dei dati epidemiologici, appare pertanto urgente che il servizio sanitario nazionale possa superare il gap culturale e diagnostico che riguarda la medicina del sonno e, in particolare:
    a) la possibilità di organizzare valutazioni cliniche ed indagini strumentali per la diagnosi di tutti i casi sospetti di sindrome della apnee ostruttive nel sonno di entità moderata o grave;
    b) la possibilità di rilasciare, dopo opportuna valutazione, la documentazione medica in grado di confermare un adeguato controllo della condizione, il grado di aderenza (compliance) al trattamento e il miglioramento dell'eventuale sonnolenza;
    c) garantire ai pazienti in terapia per sindrome della apnee ostruttive nel sonno di entità moderata o grave la revisione medica periodica della loro condizione, così come previsto ad intervalli non superiori a tre anni;
   nel corso della XVII legislatura sono state depositate alcune proposte di legge per l'organizzazione dei servizi della medicina del sonno all'interno del servizio sanitario nazionale –:
   se non ritenga urgente che il servizio sanitario nazionale promuova l'organizzazione presso tutte le aziende sanitarie del percorso diagnostico terapeutico per i disturbi del sonno, definendo i requisiti di qualificazione richiesti al personale e promuovendo la possibilità di formazione per il personale da utilizzare nelle aziende che ne fossero carenti, in modo da organizzare la rete valutativa per il rilascio delle nuove idoneità alla guida, per la verifica di quelle esistenti e per il controllo dell'efficacia del trattamento e dell'aderenza ad esso da parte dei pazienti risultati affetti e autorizzati alla guida sub condizione di adeguata ed efficace terapia. (3-00978)


Interventi di prevenzione in relazione all'epidemia di ebola diffusasi in Africa occidentale – 3-00979

   FEDRIGA, RONDINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUSIN, CAON, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e SIMONETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   la malattia da virus ebola è una febbre emorragica grave e spesso fatale per l'uomo e i primati. Il nome «ebola» deriva da un fiume della Repubblica democratica del Congo (ex Zaire), presso il quale nel 1976 si verificò uno dei primi due focolai epidemici. L'altro si sviluppò praticamente in simultanea nel Sudan. Entrambi furono caratterizzati da un elevato tasso di mortalità (90 per cento e 50 per cento rispettivamente). Successivamente, e fino a oggi, sono state segnalate in Africa numerose nuove epidemie e casi sporadici, con tasso di mortalità variabile;
   l'infezione si trasmette per contagio interumano attraverso il contatto con sangue e altri fluidi biologici infetti;
   il contagio è più frequente tra familiari e conviventi, per l'elevata probabilità di contatti. Tuttavia avviene anche per contatto con oggetti contaminati. In Africa, dove si sono verificate le epidemie più gravi, le cerimonie di sepoltura e il diretto contatto con il cadavere dei defunti hanno probabilmente avuto un ruolo non trascurabile nella diffusione della malattia;
   durante i focolai epidemici si sono verificati numerosi casi in seguito a trasmissione correlata all'assistenza sanitaria, in regime di ricovero o ambulatoriale. L'utilizzo di adeguate misure di protezione individuale (maschera, camice e guanti) per prestare cure ai pazienti e per maneggiare il materiale biologico è essenziale per evitare il contagio. La contaminazione da aghi infetti ha un particolare rilievo per il rischio professionale degli operatori sanitari;
   l'infezione ha un esordio improvviso e un decorso acuto e non è descritto lo stato di portatore. L'incubazione può andare dai 2 ai 21 giorni (in media una settimana), a cui fanno seguito manifestazioni cliniche come febbre, astenia profonda, cefalea, artralgie e mialgie, iniezione congiuntivale, faringite, vomito e diarrea, a volte esantema maculo-papuloso;
   la diagnosi clinica è difficile nei primissimi giorni, a causa dell'aspecificità dei sintomi iniziali. Può essere facilitata dal contesto in cui si verifica il caso (area geografica di insorgenza o di contagio) e dal carattere epidemico della malattia. Anche in caso di semplice sospetto, è opportuno l'isolamento del paziente e la notifica alle autorità sanitarie. Gli esami emato-chimici di laboratorio mostrano un'iniziale linfopenia, a cui si aggiungono neutrofilia e piastrinopenia grave. Si può osservare un aumento degli enzimi epatici;
   non esistono test commerciali disponibili per la diagnosi. Nei primi giorni la conferma del caso si ottiene con l'isolamento del virus (la viremia persiste per 2-3 settimane) attraverso l'inoculazione in colture cellulari di un campione di sangue. Accanto al prelievo di sangue, che comporta un rischio biologico elevato per l'operatore, l'esame può essere condotto anche su altri liquidi corporei (saliva e urine), con invasività minore e probabilità inferiore di esposizione al contagio;
   non è possibile intervenire sul serbatoio naturale della malattia, che non è stato identificato con certezza. La prevenzione si affida, quindi, al rispetto delle misure igienico-sanitarie, alla capacità di una diagnosi clinica e di laboratorio precoci e all'isolamento dei pazienti. I pazienti devono essere, infatti, isolati fino al termine della fase viremica (circa 3 settimane dall'esordio della malattia). Vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria presso strutture ospedaliere anche i contatti ad alto rischio, cioè tutti coloro potenzialmente infettati dal materiale biologico di un caso;
   per il personale sanitario che ha in cura i casi accertati o sospetti è fondamentale evitare il contatto con il sangue e le secrezioni corporee, utilizzando adeguate attrezzature per la protezione individuale (maschera, guanti, camice, occhiali). A oggi non è disponibile un vaccino efficace, per questo la letalità del virus è molto elevata, raggiungendo anche picchi del 90 per cento di mortalità;
   le ultime notizie di stampa riportano come si aggravi l'epidemia di ebola in Africa occidentale, sino a raggiungere cifre allarmanti per numero di casi ed estensione territoriale con centinaia di decessi tra Guinea, dove l'epidemia ha avuto inizio nel mese di febbraio 2014, Liberia, Sierra Leone, oltre che un secondo probabile caso in Nigeria;
   è di almeno 1.201 casi accertati e 672 decessi il bilancio globale delle vittime dell'epidemia di ebola scoppiata all'inizio del 2014 in Guinea e poi estesasi a Liberia e Sierra Leone;
   il virus dell'ebola «è una minaccia per il Regno Unito», ha detto alla Bbc il Ministro degli esteri britannico Philip Hammond, annunciando che nelle prossime ore l'Esecutivo di David Cameron terrà un Cobra meeting – riunioni interministeriali in caso di questioni di urgente priorità – proprio sulla minaccia globale che, nelle ultime ore, viene sempre più prospettata;
   l'epidemia di ebola comincia comunque a preoccupare anche gli americani. Il presidente Barack Obama si tiene «costantemente informato» e i Centers for diseases control (Cdc) hanno deciso di alzare il livello di allerta, preparandosi all'eventualità di un arrivo del virus su suolo statunitense;
   a far crescere la preoccupazione è anche la vicenda di Kent Brantly, giovane medico statunitense che ha contratto il virus in Liberia. Secondo gli ultimi aggiornamenti sul dottore missionario è stato testato un siero sperimentale segreto per combattere il virus dell'ebola ed è in «miglioramento» –:
   se il Ministro interrogato, essendo a conoscenza della situazione, non intenda predisporre misure di quarantena sia per i migranti che arrivano in Italia attraverso l'operazione Mare Nostrum sia per i viaggiatori che giungono da zone che sono considerate a rischio, coordinandosi con le autorità sanitarie dei Paesi occidentali che già si sono organizzati, chiedendo la condivisione del siero sperimentale alle autorità statunitensi, essendo il nostro Paese a rischio vista la mole di ingressi di persone provenienti dal continente africano. (3-00979)


Iniziative volte a tutelare i livelli occupazionali e ad evitare il ridimensionamento del polo siderurgico ternano, alla luce del recente piano industriale della Thyssen-Krupp – 3-00981

   CIPRINI, GALLINELLA, BALDASSARRE, BECHIS, CHIMIENTI, COMINARDI, RIZZETTO, ROSTELLATO e TRIPIEDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'azienda Thyssen-Krupp – che ha riacquistato la proprietà dell’Acciaieria speciale Terni nel polo siderurgico ternano – il 17 luglio 2014 ha presentato a Palazzo Chigi il nuovo piano industriale, che ha confermato le preoccupazioni delle ultime settimane relative ad un ridimensionamento del sito umbro che dà lavoro a circa 2.800 dipendenti e produce oltre un milione di acciaio inox all'anno;
   il personale, secondo le previsioni del management tedesco – nella persona del nuovo amministratore delegato Lucia Morselli e Joachim Limberg in qualità di ceo della business area materials services di Thyssen-Krupp – dovrà essere ridotto di circa 550 unità. Sono previsti interventi sui costi in tutte le aree, per un risparmio stimato di 100 milioni di euro in 5 anni (39 milioni nei primi 2 anni più altri 61 da spalmare nel quinquennio);
   i licenziamenti sarebbero così distribuiti: 220 nei primi due anni e 330 alla fine dei due anni. A questi si devono aggiungere altri 400 dipendenti delle ditte esterne e dell'indotto, che potrebbe coinvolgere fino a circa 900-950 dipendenti dell'intero sito ternano;
   per il Viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, il piano presentato «non va bene e non è chiaro sulle prospettive». Le istituzioni locali lo giudicano «irricevibile», per i sindacati è semplicemente «inaccettabile» (Il Sole 24 ore del 18 luglio 2014) e all'incontro del 25 luglio 2014 presso la camera del lavoro di Terni – a cui era presente anche la prima firmataria della presente interrogazione – gli stessi hanno definito il piano industriale della Thyssen come un piano finanziario che punta al ridimensionamento e che sancisce la deindustrializzazione di Terni e dell'Umbria;
   recentemente i vertici dell'azienda hanno manifestato l'intenzione di sciogliere i consigli di amministrazione delle società controllate dalla Ast (si tratterebbe di Società delle fucine: 208 addetti; Tubificio: 156 dipendenti; Aspasiel: 64 dipendenti) e le rappresentanze sindacali unitarie hanno contestato «l'ultima azione unilaterale da parte della direzione aziendale relativamente al non riconoscimento dell'accordo tra le parti per le modalità di gestione della cassa integrazione ordinaria» (Il Giornale dell'Umbria del 26 luglio 2014), facendo riferimento alla decisione dell'azienda del prolungamento ad un mese della fermata estiva;
   la settimana scorsa i vertici della Thyssen avrebbe sciolto unilateralmente il contratto integrativo dei dipendenti, comunicando che i contratti interinali non verranno rinnovati;
   al consiglio regionale della regione Umbria è stata presentata una mozione per attivare le procedure per la richiesta di riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa dell'area di Terni e Narni;
   rimane fortissima la preoccupazione e la tensione tra i lavoratori per le proprie sorti lavorative, per il mantenimento della lavorazione e della produzione dell'acciaio nel sito siderurgico ternano e per le pesanti conseguenze sociali ed economiche dei prospettati esuberi;
   si rende necessario un intervento deciso del Governo ad ogni livello volto – anche nell'ambito della presidenza del semestre europeo – a scongiurare i prospettati licenziamenti e che dia garanzie ai dipendenti del loro futuro occupazionale –:
   quali concrete ed urgenti iniziative e/o misure il Governo intenda intraprendere a livello nazionale al fine di impedire che venga dato corso ai licenziamenti prospettati dall'azienda e al fine di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, scongiurando il ridimensionamento dello stabilimento frutto del piano industriale della Thyssen che avrebbe un gravissimo impatto sociale ed economico sull'intero comparto siderurgico ternano ma anche nazionale. (3-00981)


Iniziative e risorse per un concreto ed efficace piano nazionale di sicurezza idrogeologica, anche in considerazione dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito la provincia di Treviso – 3-00982

   CAUSIN. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   piogge torrenziali, trombe d'aria, tragiche esondazioni provocate da bombe d'acqua hanno caratterizzato il primo mese di quella che dovrebbe essere la bella stagione;
   nella notte tra il 2 e il 3 agosto 2014 nel trevigiano una «bomba d'acqua» si è abbattuta con tutta la sua potenza nella zona di Refrontolo, facendo tracimare un piccolo torrente, il Lierza, che ha spazzato via in pochi istanti persone, strutture, automobili, durante una festa paesana affollata di gente;
   la località del Molinetto della Croda – luogo frequentato dai turisti, anche per il famoso e antico mulino ad acqua – è stata colta all'improvviso dalla potenza del fortunale;
   una pioggia battente che nel giro di qualche decina di minuti ha ingrossato a dismisura tutti i corsi d'acqua, tra cui il Lierza, vicino al quale era in corso la «Festa degli Omeni» con un centinaio di persone;
   mentre tutti cercavano riparo c’è stata la tracimazione del torrente, che ha trasformato la strada in un fiume, portando via tende, auto e persone, con un bilancio di quattro morti e otto feriti, due dei quali gravi;
   i soccorsi sono apparsi subito difficili, la zona sulle colline trevigiane è relativamente isolata e con una viabilità ristretta;
   secondo i dati dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna, nel mese di luglio 2014 ha piovuto il 73 per cento in più rispetto alle medie di luglio nel periodo 1971-2000, che viene preso convenzionalmente preso come riferimento dal 1800 ad oggi;
   da ottobre 2013 all'aprile 2014 le regioni hanno chiesto al Governo venti dichiarazioni di emergenza per 3,7 miliardi di euro;
   il clima in linea generale si sta estremizzando con inverni molto freddi o eccezionalmente miti e con estati molto piovose, come quella attuale, accompagnate da fenomeni improvvisi e di grande forza e violenza, come quelli abbattutisi sul trevigiano –:
   quali risorse il Governo intenda disporre per un concreto ed efficace piano nazionale di sicurezza su tutto il territorio nazionale. (3-00982)


Iniziative per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del dissesto idrogeologico, anche a seguito dei recenti eventi calamitosi che hanno colpito la provincia di Treviso – 3-00983

   FORMISANO e ZAN. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   sabato 2 agosto 2014, verso le ore 22.00 sulla vallata di Rolle, nella Marca trevigiana, si è abbattuto un fortissimo nubifragio che ha causato numerose frane, smottamenti ed esondazioni;
   in particolare, il torrente Lierza è uscito con violenza dai suoi argini ed ha travolto una festa in corso nella località Molinetto della Croda, causando 4 morti ed 8 feriti;
   si è trattato di un «piccolo Vajont», accaduto in una zona, purtroppo, notoriamente a forte rischio idrogeologico;
   non è il caso di fare processi affrettati, ma non si può non osservare che lo sfruttamento intensivo del territorio, con l'impianto massiccio di vigneti, molti dei quali precipitati a valle la notte di sabato, oltre alla mancata manutenzione dei corsi d'acqua minori, ha quanto meno favorito la tragedia, scatenata dall'ennesima «bomba d'acqua»;
   non è certo solo il territorio della Marca ad essere esposto a rischio idrogeologico. Si può, infatti, dire che sia l'Italia intera, da Nord a Sud, a mostrare una sempre maggiore fragilità;
   non si può parlare sempre di «pioggia assassina» o di «fatalità», quando temporali, certo violenti ma non distruttivi, causano frane, smottamenti, esondazioni, con un costo in vite umane sempre più alto ed inaccettabile e con danni economici pesantissimi;
   appare evidente la mancanza di una vera cultura della prevenzione ed è necessario un vero e proprio cambio di mentalità;
   lo sfruttamento intensivo del territorio, la sempre più fitta urbanizzazione, il disboscamento selvaggio, la volontà di profitto ad ogni costo sono ormai veri e propri crimini, che richiedono non solo interventi legislativi, ma anche una vera nuova educazione al rispetto del territorio –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, anche dal punto di vista del cambiamento di mentalità prospettato in premessa, per cercare di limitare i danni che ancora si dovranno affrontare, in modo da salvare quante più vite umane possibili. (3-00983)


Interventi urgenti per un programma organico volto al contrasto del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza del territorio, anche in considerazione degli eventi calamitosi che hanno colpito alcune aree del Veneto – 3-00984

   PELLEGRINO, FRANCO BORDO, MARCON e ZARATTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nella zona di Refrontolo, il torrente Lierza – per la potenza e l'intensità delle piogge cadute nella sera del 2 agosto 2014 – ha tracimato e ha investito una zona dove si stava tenendo una festa paesana della pro loco uccidendo quattro persone;
   questa tragedia non è dovuta solamente e genericamente al «maltempo» e all'eccezionalità delle piogge di quelle ore; infatti, negli scorsi mesi il rischio di un territorio come quello dell'Alta Marca trevigiana – devastato da sbancamenti, disboscamenti e in degrado per l'incuria delle sponde naturali e degli argini dei corsi d'acqua – si era palesato con tutta la sua evidenza;
   il Lierza era già esondato nel mese di febbraio 2014, a causa del cedimento di una collina che aveva riversato nel torrente fanghi e detriti. La località di Refrontolo era stata già minacciata in passato da ben tre frane. Ma in tutta la zona molti centri sono stati colpiti e minacciati in passato: Follina Tarzo, Cison di Valmarino, Farra di Soligo e altri. La stessa Pieve di Soligo – che ha dato i natali al poeta Andrea Zanzotto, che negli ultimi anni della sua vita ha denunciato la devastazione del paesaggio in Veneto – è stato più volte allagato dall'esondazione del torrente Soligo, le cui sponde naturali hanno ceduto in più punti;
   in tutta la zona abitazioni, vigneti e strade sono state colpite o minacciate in questi anni da esondazioni, frane, anche a causa di sbancamenti di colline attraverso terrazzamenti per lasciare spazio ad attività economiche, senza tener conto di nessuna condizione di sicurezza ambientale, umana e soprattutto della compatibilità idraulica fra l'agricoltura e la sicurezza del territorio;
   il Veneto e l'Italia hanno bisogno di interventi per la messa in cura e in sicurezza del territorio;
   il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Giuseppe Castiglione, nella seduta della Camera n. 264 di martedì 15 luglio 2014, rispondendo all'interrogazione «Iniziative per contrastare il dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alle aree agricole – n. 3-00715» ha ammesso: «(...) Per quanto concerne, invece, le informazioni richieste in merito al piano contro il dissesto idrogeologico del 2010 e all'opportunità di adottare un attinente piano nazionale strutturale, considerata la competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornisco anche alcune informazioni che al riguardo sono state acquisite. Riguardo alla programmazione dell'ultimo triennio, l'articolo 2, comma 240, della legge n. 191 del 2009 ha destinato le risorse assegnate per gli interventi di risanamento ambientale, di cui alla delibera Cipe n. 83 del 6 novembre 2009 (pari ad un miliardo di euro), ai piani straordinari diretti a rimuovere in tutto il Paese le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. La medesima norma ha anche stabilito che detti programmi straordinari potessero essere attuati anche tramite accordi di programma, che, dai primi mesi del 2010, sono stati sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le competenti regioni. Detti accordi individuano e finanziano interventi per la messa in sicurezza della popolazione e del territorio, individuati anche coinvolgendo l'autorità di bacino e il dipartimento della protezione civile. Si tratta di interventi diretti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il valore complessivo degli accordi sottoscritti, considerate le risorse statali del fondo per le aree sottoutilizzate destinate dalla legge finanziaria 2010, quelle di bilancio messe a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quelle regionali ammonta a circa 2.097 milioni di euro, per oltre 1.600 interventi finanziati, suddivisi in ulteriori stralci funzionali;
   alla fine del 2011, tuttavia, considerato che al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risultavano effettivamente solo 100 milioni di euro delle risorse statali del fondo per le aree sottoutilizzate inizialmente previste e che, in molti casi, anche le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate regionali non erano ancora disponibili, il piano straordinario per il dissesto in molte regioni ha incontrato, obiettivamente, notevoli difficoltà di attuazione, con la conseguente necessità di rimodulare gli accordi già sottoscritti, con evidente pregiudizio dell'azione dello Stato nel campo della difesa del suolo. Ciononostante, a fine dicembre 2011 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per la coesione territoriale, ha avviato un'attività per recuperare una parte importante delle risorse originarie del dissesto idrogeologico attraverso le risorse statali del fondo per le aree sottoutilizzate, riuscendo in tal modo ad inserire nell'ambito del piano nazionale per il Sud (previsto dalla delibera Cipe n. 1 del 2011) tutti gli interventi già individuati negli accordi di programma con le regioni del Mezzogiorno. Le regioni coinvolte attivamente nel processo sono state la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Sicilia il Molise, la Puglia e la Sardegna;
   l'attività si è conclusa con l'emanazione della delibera Cipe n. 8 del 2012, che prevede il finanziamento di 518 interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi 674 milioni di euro, di cui solo 60 milioni sono assegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre i restanti sono stati trasferiti direttamente alle regioni;
   manca a parere degli interroganti un disegno complessivo da parte del Governo rispetto alla grave situazione che il Paese sta vivendo per quanto riguarda il dissesto idrogeologico sul nostro Paese;
   l'incapacità di spendere le risorse, peraltro risorse del tutto inadeguate, stanziate in questi anni per la difesa del suolo è uno dei motivi dei gravi problemi che ostacolano l'avvio di un serio programma di messa in sicurezza del territorio;
   ad oggi nel 2014, cioè nell'anno corrente, di fatto il nostro Paese sta incominciando ad attivare quell'impegno di spesa di programmazione previsto quattro anni fa, cioè nel 2010, con cui non si coprono tutte le risorse previste in quel piano. In più si ha un'altra serie di previsioni, che però rimangono tali –:
   quali misure immediate intenda adottare per mettere in sicurezza le colline e le sponde naturali dei torrenti, evitare i disboscamenti e gli sbancamenti dannosi e la cementificazione selvaggia del territorio e attivare un monitoraggio continuo sulle emergenze ambientali e sulle aree critiche di questa regione, il cui paesaggio è stato devastato in questi anni da uno sviluppo economico e urbanistico indiscriminato. (3-00984)


Misure per la messa in sicurezza dell'area in dissesto idrogeologico nel comune di Pisticci (Matera) – 3-00985

   LATRONICO e PALESE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la notte fra sabato 2 e domenica 3 agosto 2014 nel comune di Pisticci, in provincia di Matera, si è verificata la rottura nella condotta sotterranea della rete idrica, che ha determinato i crolli in alcune case di via Ferrari e il cedimento in un vano di via Fanfani, nel rione Marco Scerra;
   la zona del centro storico sarebbe stata interessata da un movimento franoso, peraltro ancora in corso e sotto osservazione, che avrebbe determinato un appesantimento del terreno sovrastante;
   è noto a tutti che una fascia dell'abitato di Pisticci è a rischio di dissesto idrogeologico e in questa fascia è collocata la chiesa di San Rocco, che è stata chiusa da quasi 2 anni al culto perché interessata da alcuni movimenti della sua struttura;
   a Pisticci i cittadini sono preoccupati della situazione di dissesto idrogeologico, che richiama il tragico ricordo della frana verificatasi il 9 febbraio 1688 nella notte di Sant'Apollonia o di quella più recente del 1976;
   appare evidente che la popolazione locale ha diritto di conoscere con certezza lo stato dell'assetto territoriale e l'eventuale evoluzione delle problematiche connesse agli eventi franosi e al dissesto del proprio territorio –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle proprie competenze in materia di difesa del suolo, non ritenga di assumere ogni iniziativa utile affinché si pervenga alla messa in sicurezza dell'area in dissesto nel comune di Pisticci a tutela della popolazione locale. (3-00985)


Chiarimenti in merito ai progetti per la riperimetrazione in riduzione del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino (Pescara) e per la realizzazione di una nuova discarica nel medesimo sito – 3-00986

   CASTRICONE, BRATTI, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   uno studio commissionato dall'industria Ausimont all'inizio degli anni ’90 e reso noto solo di recente nell'ambito del processo in corso a Chieti in corte di assise, in relazione alle vicende del disastro ambientale del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, rivela che i problemi sul peggioramento della qualità delle acque di falda e sulla contaminazione del suolo e del sottosuolo erano ben conosciuti già allora;
   i colossi della chimica – Montecatini, Montedison, Monteflus e Ausimont fino al 2002 e Solvay – presenti sul territorio ne hanno determinato la forte contaminazione mediante l'interramento degli scarti di lavorazione, altamente tossici e pericolosi, nelle zone circostanti lo stabilimento, in assenza di qualsiasi tutela per la salute umana e per l'ambiente;
   l'accertamento di un disastro ambientale in atto si è potuto stabilire a partire dalle caratterizzazioni avvenute inizialmente nel 2001 e nel 2002, per quanto riguarda la falda, e negli anni 2004 e 2007, per quanto concerne i terreni. L'inquinamento delle matrici ambientali nei pressi degli impianti e nelle aree limitrofe riguarda prevalentemente i composti organici clorurati, il mercurio, il piombo e diossina e secondariamente altri metalli pesanti, idrocarburi e composti organo-alogenati. Tali composti inquinanti sono il frutto diretto delle lavorazioni degli impianti sopra citati e del loro non corretto smaltimento;
   il sito di Bussi sul Tirino viene tristemente definito come «la più grande discarica di rifiuti chimici di tutta Europa» con 2.000.000 di metri cubi di terreno contaminato e le acque di falda ormai compromesse, non più utilizzabili a fini potabili ed alimentari;
   lo studio dell’Ausimont riporta importanti informazioni anche sulla natura geologica e idrogeologica del sito, indicando che si tratta di un terreno molto fragile e quasi per nulla argilloso – dunque non impermeabile – caratterizzato da una forte presenza di acqua, con numerose sorgenti utilizzate per l'irrigazione dei campi; si tratta, quindi, di un ambiente ideale per la propagazione dei veleni che in cento anni l'industria chimica ha sparso in un territorio di gran pregio ambientale, immerso nel verde e tra le montagne;
   per la bonifica di questo sito di rilievo nazionale, fortemente inquinato, occorrerebbero almeno 500 milioni di euro, ma sinora ne sono stati stanziati 50 nel quadro di un processo contemporaneo di reindustrializzazione; d'altra parte manca l'intenzione delle aziende che hanno provocato il danno ambientale, direttamente e indirettamente, di porre in atto una reale operazione volta alla definitiva bonifica e riqualificazione dell'area;
   ad oggi, le operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza, secondo i dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2013, sono ancora molto indietro rispetto alla gravità della situazione; in particolare, la messa in sicurezza di emergenza è pari al 15 per cento sul totale delle aree perimetrale, i piani di caratterizzazioni presentati coprono quasi il 100 per cento delle aree, anche se solo per il 34 per cento delle aree i risultati sono stati resi noti; di progetti di bonifica presentati non c’è traccia;
   secondo una prima stima effettuata dall'Ispra per il Ministero della salute si valuta in 8,5 miliardi di euro il danno ambientale per quel territorio e in circa 500-600 milioni di euro il costo di bonifica dell'area inquinata;
   recenti notizie riferiscono che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stia vagliando un progetto per realizzare un'ulteriore discarica «legale» nel sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino in cui riversare i rifiuti tossici e nocivi delle due discariche (la A2 e la B2) presenti nel sito; al vaglio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sarebbe anche la richiesta di riduzione della perimetrazione del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino;
   anche in considerazione della morfologia del territorio, che risulta particolarmente esposto alla contaminazione per la forte permeabilità del suolo e per la presenza di numerosa acqua, è da contrastare qualsiasi ipotesi che non determini un'effettiva opera di bonifica dei siti e che non preveda la rimozione e l'allontanamento dei rifiuti tossici e nocivi presenti nelle discariche –:
   se corrisponda al vero che siano al vaglio del Ministro interrogato progetti per la riperimetrazione in riduzione del sito di interesse nazionale di Bussi sul Tirino e per la realizzazione di una nuova discarica nel sito di interesse nazionale in cui far confluire i rifiuti tossici e nocivi presenti nelle discariche A2 e B2 e, in caso affermativo, quali siano le motivazioni di carattere ambientale, sanitario ed economico che sono alla base di tali scelte e se esse siano compatibili con le caratteristiche morfologiche del sito e, soprattutto, con gli obiettivi di bonifica definitiva e di riqualificazione dell'area. (3-00986)


Intendimenti in ordine alle strategie per la mitigazione del rischio idrogeologico e la manutenzione del suolo – 3-00987

   DORINA BIANCHI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   i mutamenti climatici producono gli effetti a cui ormai si assiste attoniti, con eventi meteorici eccezionali che scaricano in poche ore sul suolo delle quantità d'acqua quasi pari a quelle che in media cadono durante un intero anno, che si abbattono su un territorio che presenta inesorabilmente le proprie fragilità, come le precipitazioni dei giorni scorsi attestano, creando frane, allagamenti e straripamenti dei fiumi, da Nord a Sud;
   tali dati rendono evidente l'impellente necessità di accelerare, anche attraverso la semplificazione del sistema delle competenze sul territorio e la precisa attribuzione delle relative responsabilità, l'attuazione dei programmi di intervento già finanziati e da finanziare, per la mitigazione del rischio idrogeologico e la manutenzione del suolo e dei corsi d'acqua –:
   alla luce delle recenti modifiche normative promosse dal Governo e introdotte nel decreto-legge n. 91 del 2014 in corso di conversione in legge, quali ulteriori iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato e quali strategie, a partire dal 2015, intenda adottare per far fronte a questo fenomeno. (3-00987)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1582 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (A.C. 2486-B)

A.C. 2486-B – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

Articolo 1.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni).

  1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
  3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
  4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni per l'anno 2016, 123,2 milioni per l'anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:
   a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018»;
   c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
   d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Incarichi direttivi ai magistrati).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:
   a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
   b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza.

  1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una proposta.».
  2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
  4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i seguenti periodi: «Contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.».

Articolo 3.
(Semplificazione e flessibilità nel turn over).

  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore.
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
  6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.
  7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2010-2013».
  8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) è abrogato il comma 9;
   b) al comma 14 è soppresso l'ultimo periodo.

  9. È abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».

Articolo 4.
(Mobilità obbligatoria e volontaria).

  1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
  2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione – delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.».

  2. È abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

Articolo 5.
(Assegnazione di nuove mansioni).

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.»;
   b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.».
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 è inserito il seguente:
  «567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.».

Articolo 6.
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.».
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni).

  1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
  3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali.

Articolo 8.
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione).

  1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione,»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.».

  2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non è adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Articolo 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
  2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
  3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.».

Articolo 11.
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali).

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

  2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento.
  4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.».

Articolo 12.
(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale).

  1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.
  2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.».
  3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1.

Articolo 13.
(Incentivi per la progettazione).

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.».

Articolo 14.
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale).

  1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2014.
  2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. In attesa della revisione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale è sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'indizione delle procedure di cui agli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.
  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.

Articolo 15.
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica).

  1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».
  2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

Articolo 16.
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole da: «di cui due dipendenti» a: «società a partecipazione indiretta.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.»;
    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.»;
    3) il quinto periodo è soppresso;
   b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.»;
    2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4.»;
    3) il sesto periodo è soppresso.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente decreto.

Articolo 17.
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate).

  1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.
  2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Articolo 18.
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana).

  1. A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  2. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è abrogato;
   b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,» sono soppresse.

  3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: «presieduto» fino a «Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione».

Articolo 19.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione).

  1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
  3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:
   a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
   b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
   c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

  4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:
   a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

  6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.
  7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.
  8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
  9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
   b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
   c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
   d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
   e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

  11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
  12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.

  14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.
  15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.
  16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20.
(Associazione Formez PA).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

Articolo 21.
(Unificazione delle Scuole di formazione).

  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.
  2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;
   2) dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «uno nominato dal Ministro dell'interno, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli Affari esteri e da non più di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree di attività.».

  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti princìpi:
   1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
   2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità.
  5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.

Articolo 22.
(Razionalizzazione delle autorità indipendenti).

  1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.
  2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: «Art. 29-bis. – 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».
  3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti a tempo indeterminato»;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. A decorrere dal 1o luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.
  6. A decorrere dal 1o ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,»;
   b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,».

  9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici. Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla sede di Roma della Commissione nazionale per le società e la borsa e a quelle dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano non più di due sedi comuni.
  10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.
  11. A decorrere dal 1o ottobre 2014, la sede dell'autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data, il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è soppresso.
  12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'articolo 14, comma 2, è abrogato.
  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle parole «I predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;
   b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro voti favorevoli.»;
   c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole «su proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non meno di quattro voti favorevoli.»;
   d) all'articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.».

  15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.
  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Articolo 23.
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane).

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15, all'ultimo periodo le parole «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»;
   b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano» sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza».
    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»;
    3) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza»;
   c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
  «49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi».
   d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta» sono sostituite dalle seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge»;
   e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
   f) il comma 82, è sostituito con il seguente: «82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1o luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalità previste dal comma 82»;
   g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».

TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I
ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).

  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale.
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.
  3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese.
  4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

Articolo 25.
(Semplificazione per i soggetti con invalidità).

  1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in ingegneria» sono inserite le seguenti: «, nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito».
  2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.».
  3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il comune può inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» è inserita la parola: «può».
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la parola «novanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;
   2) le parole «ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola «centottanta» è sostituita dalla parola «novanta»;
   c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, è inserito il seguente comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.».

  5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
  6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
  7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.
  8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.
  9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma:
  «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.».

Articolo 26.
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche).

  1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.».

Articolo 27.
(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria).

  1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse del fondo stesso»;
   b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in misura definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)»;
   c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti».

  2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
  3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «da trenta».
  4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Articolo 28.
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese).

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del cinquanta per cento.

TITOLO III
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

Capo I
MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

Articolo 29.
(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).

  1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:
  «52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.».

  2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Capo II
MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Articolo 30.
(Unità operativa speciale per Expo 2015).

  1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:
   a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;
   b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  3. Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
  4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.

Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).

  1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC),».

Articolo 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

  1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente:
   a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

  2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.
  3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
  4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.
  6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.
  8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Articolo 33.
(Parere su transazione di controversie).

  1. La società Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 34.
(Contabilità speciale per Expo Milano 2015).

  1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015.

Articolo 35.
(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo).

  1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.
  2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 36.
(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).

  1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
  4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
  5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

  1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Capo I
PROCESSO AMMINISTRATIVO

Articolo 38.
(Processo amministrativo digitale).

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

Articolo 39.
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).

  1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.»;
   b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119»;
   c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 41.
(Misure per il contrasto all'abuso del processo).

  1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.»;
   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.».

Articolo 42.
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente:
  «17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.».

Articolo 43.
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile).

  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai princìpi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
  3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Capo II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DEL PROCESSO TELEMATICO

Articolo 44.
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».
   c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente:
  «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».

Articolo 45.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;
   b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;
   c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse.

Articolo 46.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse;
   2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
   b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;
   c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
   d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».

  2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».

Articolo 47.
(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione).

  1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Articolo 48.
(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche).

  1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 49.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;
   b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».

  2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.».

Articolo 50.
(Ufficio per il processo).

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies è inserito il seguente:

«Art. 16-octies.
(Ufficio per il processo).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari,» sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,»;
   b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».

Articolo 51.
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica).

  1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Articolo 52.
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice).

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
  «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
   b) dopo l'articolo 16-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 16-sexies.
(Domicilio digitale).

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
  «1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
   b) all'articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
   c) all'articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Articolo 53.
(Norma di copertura finanziaria).

  1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
   b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
   c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;
   d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;
   e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
   f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
   g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
   h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.»;
   i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 54.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(art. 1, comma 6)

(in milioni di euro)

MINISTERO 2014 2015 2016 2017 2018 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 355,7  448,4  504,5  511,9  523,6 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 55,6  88,5  90,5  83,6  85,1 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 21,5  7,0  6,0  6,0  6,1 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13,5  37,2  47,5  49,0  50,5 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 13,5  25,2  30,5  31,3  32,2 
MINISTERO DELL'INTERNO 30,9  58,9  66,2  68,0  70,0 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 2,9  6,7  8,5  8,7  8,9 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 113,0  165,0  170,0  163,7  165,7 
MINISTERO DELLA DIFESA 89,5  254,6  362,7  373,6  382,9 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 11,1  8,4  9,2  9,5  9,7 
MINISTERO DELLA SALUTE 2,8  4,2  4,6  4,7  4,9 
TOTALE    710,0  1.104,0  1.300,1  1.309,9  1.339,6 

A.C. 2486-B – Modificazioni della Camera

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

  All'articolo 1:
   al comma 3, le parole da:
«i trattenimenti in servizio» fino a: «avvocati dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1o settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
  3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza»;

   il comma 4 è soppresso;

   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  “11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”»;

   al comma 6, alinea, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6-tere dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola). – 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “ad applicarsi” sono inserite le seguenti: “al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,”.
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/ 2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
  6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Art. 1-ter. – (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: “all'importo massimo di 20 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”.
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

  6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    al capoverso 1-bis, lettera b), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
    il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:
  «1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: “Prima che siano trascorsi due anni” sono sostituite dalle seguenti: “Prima che sia trascorso un anno”»;

   al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano»;

   al comma 3, le parole: «due anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni di servizio dalla vacanza»;

   al comma 4, le parole da: «Contro» fino a: «manifesto.» sono soppresse e le parole: «dei predetti provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “15 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre 2014”».

  All'articolo 3:
   al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1o settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1o gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.
  3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.
  3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.
  3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.
  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”.
  3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  
«4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri»;

   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
  “557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
  5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
  5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014” sono soppresse»;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  
«6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è abrogato;
   b) al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”»;

   dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    al capoverso 1:
     al secondo periodo, le parole: «criteri di scelta» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e le competenze professionali richieste»;
     al terzo periodo, le parole: «in attesa dell'introduzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'introduzione»;
    dopo il capoverso 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

    al capoverso 2:
     i periodi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile.»;
     al quarto periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e»;
     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede»;
   al capoverso 2.3, quarto periodo, dopo le parole: «degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale» sono aggiunte le seguenti: «e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;
    al capoverso 2.4, secondo periodo, le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla società ENAV Spa negli aeroporti di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica e di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica, nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della medesima società. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 5:
   al comma 1, lettera b):
    le parole: «alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo:» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:»; dopo le parole: «o categoria» sono inserite le seguenti: «di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie» e dopo le parole: «di cui all'articolo 33, comma 8» sono inserite le seguenti: «. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole da: «di cui al primo periodo» fino a: «organi costituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

  All'articolo 7:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale»;
   al comma 2, la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «rideterminazione»;
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali».

  All'articolo 8:
   al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) le parole: “compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto,” sono sostituite dalle seguenti: compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,”»;
   il comma 3 è soppresso.

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «Art. 9. – (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici). – 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».

  All'articolo 10:
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare” sono sostituite dalle seguenti: “roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica”».

  All'articolo 11:
   al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  “6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”»;

   al comma 3, dopo le parole: «tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» e le parole: «è fissato nel» sono sostituite dalle seguenti: «può raggiungere il livello massimo del»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.
  4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.
  4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
  “31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”».

  All'articolo 12:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».

  L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). - 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Fondi per la progettazione e l'innovazione). – 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
  “7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
  7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
  7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo”».

  All'articolo 14:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “venti”;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;
    2) al comma 3:
     2.1) alla lettera a), la parola: “analitica” è soppressa, le parole: “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentiti il CUN e l'ANVUR”;
     2.2) alla lettera b), la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
     2.3) alla lettera c), le parole: “con apposito decreto ministeriale” sono sostituite dalle seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;
     2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   “d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)”;
     2.5) alla lettera f), la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”, le parole da: “e sorteggio di un commissario” fino a: “(OCSE)” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;
     2.6) alla lettera g), le parole da: “la corresponsione” fino alla fine della lettera sono soppresse;
     2.7) alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;”;
     2.8) alla lettera m), le parole da: “a partecipare” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa”;
     2.9) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
   “m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”.

  3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1o marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
  3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere”.
  3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
   al comma 4, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

  All'articolo 15:
   il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: “da emanare entro il 31 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da emanare entro il 31 dicembre 2014”.
  1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”».

  All'articolo 16:
   al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4”»;
   al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,» e le parole: «della presente» sono sostituite dalle seguenti: «del presente».

  All'articolo 17:
   al comma 1:
    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.»;
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

   al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

  All'articolo 18:
   il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1o luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1o luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari»;

   al comma 2:
    all'alinea, le parole:
«All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2015, all'articolo»;
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) al terzo comma, le parole: “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite»;

   al comma 4, le parole: «All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: “presieduto”» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: “, presieduto”».

  All'articolo 19:
   al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma»;

   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al comma 5, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.
  5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione»;

   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione»;

   al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo»;

   al comma 9, dopo le parole: «di cui agli articoli 7,» sono inserite le seguenti: «8, 9,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione»;

   al comma 10:
    all'alinea, le parole: «legge 23 agosto 2988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 agosto 1988, n. 400»;
    la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
   «a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
    alla lettera d), le parole: «validazione esterna» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione indipendente»;

   dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

   al comma 15, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «trasparenza e», dopo le parole: «corruzione di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi 4, 5 e 8,» e dopo le parole: «della legge 6 novembre 2012 n. 190,» sono inserite le seguenti: «e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,».

  All'articolo 20:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 21:

   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le funzioni» sono inserite le seguenti: «di reclutamento e di formazione»;

   al comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) le parole: “da due rappresentanti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”»;

   al comma 4, le parole da: «sono applicati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
  «Art. 21-bis. – (Riorganizzazione del Ministero dell'interno). – 1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni».

  All'articolo 22:

   al comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: “Art. 29-bissono sostituite dalle seguenti: «Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: “Art. 29-bis. – (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).»;
    al capoverso «Art. 29-bis», comma 1:
     al primo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse, le parole: «nei quattro anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei due anni successivi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né con società controllate da questi ultimi»;
     al terzo periodo, le parole: «negli ultimi quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;
     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   al comma 3:
    prima della lettera a) è inserita la seguente:
  «0a) al primo periodo, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “due”»;
    alla lettera a), le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;

   il comma 9 è sostituito dai seguenti:
  «9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
   a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
   b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
   c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
   d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
   e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
   f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario»;

   i commi 11 e 12 sono soppressi.

  All'articolo 23:

   al comma 1:
    prima della lettera a) è inserita la seguente:
  «0a) al comma 14:
   1) le parole da: “, comunque” fino a: “‘testo unico’,” sono soppresse;
   2) al quarto periodo, dopo le parole: “Restano a carico della provincia” sono inserite le seguenti: “, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,” e le parole: “ di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo unico’ ”»;
    alla lettera a), dopo le parole: «comma 15,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “12 ottobre 2014” e»;
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   «a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: “di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”;
   a-ter) al comma 26, dopo le parole: “non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere” sono inserite le seguenti: “e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere”»;
    alla lettera c), capoverso 49-ter, secondo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;
    dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   «c-bis) dopo il comma 61 è inserito il seguente:
  “61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,’ sono inserite le seguenti: ‘nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,’ ”;
   c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: “ai singoli candidati all'interno delle liste” sono sostituite dalle seguenti: “a liste di candidati concorrenti”;
   c-quater) al comma 76, le parole: “un solo voto per uno dei candidati” sono sostituite dalle seguenti: “un voto” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34”;
   c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente:
  “77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38”»;
    alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera a) le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “12 ottobre 2014”»;
    alla lettera f), le parole: «, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico,» sono soppresse;
    dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
   «f-bis) al comma 84 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”;
   f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente:
  “118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  ‘Art. 20. – (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). – 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
  5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1o settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo’ ”;
    f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente:
  “130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni”»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'allegato A annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le parole: “ , con approssimazione alla terza cifra decimale,” sono soppresse e dopo le parole: “medesima fascia demografica,” sono inserite le seguenti: “approssimato alla terza cifra decimale e”.
  1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
   a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;
   b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;
   c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1o gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
  1-quinquies. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2014”»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni».

  Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 23-bis. – (Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni). – 1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.
  Art. 23-ter. – (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici). – 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1o luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
  Art. 23-quater. – (Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province). – 1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “mese di luglio” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre”.
  Art. 23-quinquies. – (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico). – 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
  2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2».

  All'articolo 24:

   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno»;
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574»;

   al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione»;

   al comma 4, dopo le parole: «gli accordi» sono inserite le seguenti: «sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
  4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali”».

  Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 24-bis. – (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni). – 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:
  “Art. 11. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
   a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
   b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

  3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

  Art. 24-ter. – (Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana). – 1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
  2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole”.

  Art. 24-quater. – (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni). – 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

  Art. 24-quinquies. – (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”.

  2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato”.

  3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato».

  All'articolo 25:

   prima del comma 1 è inserito il seguente:
  «01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “sia richiesto” sono inserite le seguenti: “da disabili sensoriali o”»;

   al comma 1, le parole: «nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario» e le parole: «di queste ultime» sono sostituite dalle seguenti: «di quest'ultima»;

   al comma 4, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) dopo le parole: “da un medico specialista nella patologia denunciata” sono inserite le seguenti: “ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate”»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  “1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  “1-ter. I benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;

   al comma 6, le parole: «, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,» sono soppresse;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: “se non versino in stato di disoccupazione e” sono soppresse».

  All'articolo 27:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le seguenti: “» sono inserite le seguenti: «, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   il comma 2 è soppresso.

  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
  «Art. 27-bis. – (Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
  3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

  L'articolo 28 è sostituito dal seguente:
  «Art. 28. – (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 29:
   al comma 1, capoverso 52, primo periodo, dopo le parole: «la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria» sono inserite le seguenti: «da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo».

  La rubrica del capo II del titolo III è sostituita dalla seguente: «Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture».

  All'articolo 30:
   al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.»;
   al comma 4, le parole: «Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del presente articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 31, comma 1, le parole: «e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

  All'articolo 32:
   al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: «servizi o forniture» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale»; dopo le parole: «il Presidente dell'ANAC» sono inserite le seguenti: «ne informa il procuratore della Repubblica e»; le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e dopo le parole: «Prefetto competente» sono inserite le seguenti: «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante»;
    alle lettere a) e b), le parole: «oggetto del procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «o della concessione»;

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «realizzazione dell'opera pubblica» sono inserite le seguenti: «, al servizio o alla fornitura» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non oltre il collaudo»;
   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto»;

   al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

  All'articolo 34:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  
«1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  L'articolo 37 è sostituito dal seguente:
  «Art. 37. – (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera). – 1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006».

  All'articolo 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:
  “ 2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

  All'articolo 39:
   al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «irregolarità essenziale» sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;
   al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le parole: «o irregolarità» sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso».

  All'articolo 40:
   al comma 1:
    alla lettera a), capoverso 6, al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello»;
    alla lettera b), capoverso 8-bis, le parole da: «subordina» fino a: «cautelare» sono sostituite dalle seguenti: «può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore»;
    alla lettera c), le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

  All'articolo 41, comma 1, lettera a), le parole: «quando la decisione è fondata su ragioni manifeste» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati».

  All'articolo 45:
   al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”;
   b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica”».

  Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
  «Art. 45-bis. – (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche). – 1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”.
  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-ter:
    1) al comma 1, le parole: “dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa”;
   b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:
  “Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

  3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax”.

  4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: “Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile” sono sostituite dalle seguenti: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile”».

  All'articolo 46, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  “1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”».

  All'articolo 50:
   al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale» sono inserite le seguenti: «dei laureati»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: “i tribunali ordinari,” sono inserite le seguenti: “gli uffici requirenti di primo e secondo grado,”;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio”».

  Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
  «Art. 50-bis. – (Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). – 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:
  “8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
  8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica”».

  All'articolo 51:
   al comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
   al comma 2, le parole: «al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “di cui ai commi da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “con modalità telematiche”;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».

  All'articolo 52, comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine».

  All'articolo 53, comma 2, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo».

A.C. 2486-B – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 3, le parole da:
«i trattenimenti in servizio» fino a: «avvocati dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1o settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
  3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza»;

   il comma 4 è soppresso;

   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  “11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.”»;

   al comma 6, alinea, dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  Art. 1-bis. – (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: “all'importo massimo di 20 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”.
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

  6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di euro per l'anno 2015.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    al capoverso 1-bis, lettera b), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
    il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:
  «1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: “Prima che siano trascorsi due anni” sono sostituite dalle seguenti: “Prima che sia trascorso un anno”»;

   al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano»;

   al comma 3, le parole: «due anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni di servizio dalla vacanza»;

   al comma 4, le parole da: «Contro» fino a: «manifesto.» sono soppresse e le parole: «dei predetti provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “15 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre 2014”».

  All'articolo 3:
   al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1o settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1o gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.
  3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.
  3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.
  3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.
  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”.
  3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  
«4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri»;

   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
  “557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
  5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
  5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014” sono soppresse»;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  
«6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è abrogato;
   b) al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”»;

   dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    al capoverso 1:
     al secondo periodo, le parole: «criteri di scelta» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e le competenze professionali richieste»;
     al terzo periodo, le parole: «in attesa dell'introduzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'introduzione»;
    dopo il capoverso 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

    al capoverso 2:
     i periodi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile.»;
     al quarto periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e»;
     è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede»;
   al capoverso 2.3, quarto periodo, dopo le parole: «degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale» sono aggiunte le seguenti: «e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;
    al capoverso 2.4, secondo periodo, le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato»;

   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla società ENAV Spa negli aeroporti di Roma-Ciampino, Verona-Villafranca, Brindisi-Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica e di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica, nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della medesima società. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 5:
   al comma 1, lettera b):
    le parole: «alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo:» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:»; dopo le parole: «o categoria» sono inserite le seguenti: «di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie» e dopo le parole: «di cui all'articolo 33, comma 8» sono inserite le seguenti: «. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole da: «di cui al primo periodo» fino a: «organi costituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

  All'articolo 7:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel medesimo supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale»;
   al comma 2, la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «rideterminazione»;
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali».

  All'articolo 8:
   al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) le parole: “compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto,” sono sostituite dalle seguenti: compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,”»;

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «Art. 9. – (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici). – 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 50 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore 25 per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».

  All'articolo 10:
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare” sono sostituite dalle seguenti: “roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica”».

  All'articolo 11:
   al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  “6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”»;

   al comma 3, dopo le parole: «tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» e le parole: «è fissato nel» sono sostituite dalle seguenti: «può raggiungere il livello massimo del»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.
  4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.
  4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
  “31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”».

  All'articolo 12:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».

  L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). - 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Fondi per la progettazione e l'innovazione). – 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
  “7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
  7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
  7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo”».

  All'articolo 14:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “venti”;
   b) all'articolo 16:
   1) al comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;
   2) al comma 3:
    2.1) alla lettera a), la parola: “analitica” è soppressa, le parole: “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentiti il CUN e l'ANVUR”;
    2.2) alla lettera b), la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
    2.3) alla lettera c), le parole: “con apposito decreto ministeriale” sono sostituite dalle seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;
    2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   “d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)”;
    2.5) alla lettera f), la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”, le parole da: “e sorteggio di un commissario” fino a: “(OCSE)” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;
    2.6) alla lettera g), le parole da: “la corresponsione” fino alla fine della lettera sono soppresse;
    2.7) alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;”;
    2.8) alla lettera m), le parole da: “a partecipare” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa”;
    2.9) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
   “m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”.

  3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1o marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
  3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere”.
  3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento prevista dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49»;
   al comma 4, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

  All'articolo 15:
   il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: “da emanare entro il 31 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da emanare entro il 31 dicembre 2014”.
  1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”».

  All'articolo 16:
   al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4”»;
   al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,» e le parole: «della presente» sono sostituite dalle seguenti: «del presente».

  All'articolo 17:
   al comma 1:
   dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.»;
   dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

   al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

  All'articolo 18:
   il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1o luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1o luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari»;

   al comma 2:
   all'alinea, le parole:
«All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2015, all'articolo»;
   la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) al terzo comma, le parole: “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite»;

   al comma 4, le parole: «All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: “presieduto”» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: “, presieduto”».

  All'articolo 19:
   al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma»;

   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al comma 5, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.
  5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione»;

   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione»;

   al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo»;

   al comma 9, dopo le parole: «di cui agli articoli 7,» sono inserite le seguenti: «8, 9,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione»;

   al comma 10:
   all'alinea, le parole: «legge 23 agosto 2988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 agosto 1988, n. 400»;
   la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
   «a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
   alla lettera d), le parole: «validazione esterna» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione indipendente»;

   dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;

   al comma 15, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «trasparenza e», dopo le parole: «corruzione di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi 4, 5 e 8,» e dopo le parole: «della legge 6 novembre 2012 n. 190,» sono inserite le seguenti: «e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,».

  All'articolo 20:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 21:

   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le funzioni» sono inserite le seguenti: «di reclutamento e di formazione»;

   al comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) le parole: “da due rappresentanti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “da tre rappresentanti nominati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”»;

   al comma 4, le parole da: «sono applicati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
  «Art. 21-bis. – (Riorganizzazione del Ministero dell'interno). – 1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni».

  All'articolo 22:

   al comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
   al comma 2:
   all'alinea, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: “Art. 29-bissono sostituite dalle seguenti: «Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente: “Art. 29-bis. – (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).»;
   al capoverso «Art. 29-bis», comma 1:
    al primo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse, le parole: «nei quattro anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei due anni successivi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né con società controllate da questi ultimi»;
    al terzo periodo, le parole: «negli ultimi quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

   al comma 3:
    prima della lettera a) è inserita la seguente:
  «0a) al primo periodo, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “due”»;
    alla lettera a), le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;

   il comma 9 è sostituito dai seguenti:
  «9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
   a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
   b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
   c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
   d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
   e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
   f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) e f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario»;

   i commi 11 e 12 sono soppressi.

  All'articolo 23:

   al comma 1:
    prima della lettera a) è inserita la seguente:
  «0a) al comma 14:
   1) le parole da: “, comunque” fino a: “‘testo unico’,” sono soppresse;
   2) al quarto periodo, dopo le parole: “Restano a carico della provincia” sono inserite le seguenti: “, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,” e le parole: “ di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo unico’ ”»;
   alla lettera a), dopo le parole: «comma 15,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “12 ottobre 2014” e»;
   dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   «a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: “di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”;
   a-ter) al comma 26, dopo le parole: “non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere” sono inserite le seguenti: “e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere”»;
   alla lettera c), capoverso 49-ter, secondo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;
   dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   «c-bis) dopo il comma 61 è inserito il seguente:
  “61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,’ sono inserite le seguenti: ‘nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,’ ”;
   c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: “ai singoli candidati all'interno delle liste” sono sostituite dalle seguenti: “a liste di candidati concorrenti”;
   c-quater) al comma 76, le parole: “un solo voto per uno dei candidati” sono sostituite dalle seguenti: “un voto” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34”;
   c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente:
  “77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38”»;
   alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera a) le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “12 ottobre 2014”»;
   alla lettera f), le parole: «, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico,» sono soppresse;
   dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:
   «f-bis) al comma 84 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”;
   f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente:
  “118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  ‘Art. 20. – (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). – 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
  5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1o settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo’ ”;
    f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente:
  “130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni”»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'allegato A annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alla lettera e), le parole: “ , con approssimazione alla terza cifra decimale,” sono soppresse e dopo le parole: “medesima fascia demografica,” sono inserite le seguenti: “approssimato alla terza cifra decimale e”.
  1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
   a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;
   b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;
   c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1o gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
  1-quinquies. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2014”»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni».

  Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 23 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 23-bis. – (Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni). – 1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.
  Art. 23-ter. – (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici). – 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1o luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
  Art. 23-quater. – (Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province). – 1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “mese di luglio” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre”.
  Art. 23-quinquies. – (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico). – 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
  2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2».

  All'articolo 24:

   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno»;
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574»;

   al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione»;

   al comma 4, dopo le parole: «gli accordi» sono inserite le seguenti: «sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata nel portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
  4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali”».

  Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 24-bis. – (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni). – 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:
  “Art. 11. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Ai fini del presente decreto, per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
   a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
   b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

  3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

  Art. 24-ter. – (Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana). – 1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
  2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole”.

  Art. 24-quater. – (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni). – 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

  Art. 24-quinquies. – (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”.

  2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
   “3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato”.

  3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato».

  All'articolo 25:

   prima del comma 1 è inserito il seguente:
  «01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “sia richiesto” sono inserite le seguenti: “da disabili sensoriali o”»;

   al comma 1, le parole: «nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario» e le parole: «di queste ultime» sono sostituite dalle seguenti: «di quest'ultima»;

   al comma 4, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) dopo le parole: “da un medico specialista nella patologia denunciata” sono inserite le seguenti: “ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate”»;

   al comma 6, le parole: «, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,» sono soppresse;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;

   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: “se non versino in stato di disoccupazione e” sono soppresse».

  All'articolo 27:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le seguenti: “» sono inserite le seguenti: «, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. A ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi è fatto obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

   il comma 2 è soppresso.

  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
  «Art. 27-bis. – (Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
  3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

  L'articolo 28 è sostituito dal seguente:
  «Art. 28. – (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 29:
   al comma 1, capoverso 52, primo periodo, dopo le parole: «la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria» sono inserite le seguenti: «da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo».

  La rubrica del capo II del titolo III è sostituita dalla seguente: «Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture».

  All'articolo 30:
   al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.»;
   al comma 4, le parole: «Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del presente articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 31, comma 1, le parole: «e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

  All'articolo 32:
   al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole: «servizi o forniture» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale»; dopo le parole: «il Presidente dell'ANAC» sono inserite le seguenti: «ne informa il procuratore della Repubblica e»; le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e dopo le parole: «Prefetto competente» sono inserite le seguenti: «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante»;
    alle lettere a) e b), le parole: «oggetto del procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «o della concessione»;

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «realizzazione dell'opera pubblica» sono inserite le seguenti: «, al servizio o alla fornitura» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non oltre il collaudo»;
   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto»;

   al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

  All'articolo 34:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  
«1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  L'articolo 37 è sostituito dal seguente:
  «Art. 37. – (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera). – 1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006».

  All'articolo 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:
  “ 2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

  All'articolo 39:
   al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «irregolarità essenziale» sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;
   al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le parole: «o irregolarità» sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso».

  All'articolo 40:
   al comma 1:
    alla lettera a), capoverso 6, al primo periodo, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello»;
    alla lettera b), capoverso 8-bis, le parole da: «subordina» fino a: «cautelare» sono sostituite dalle seguenti: «può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore»;
    alla lettera c), le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione».

  All'articolo 41, comma 1, lettera a), le parole: «quando la decisione è fondata su ragioni manifeste» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati».

  All'articolo 45:
   al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”;
   b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica”».

  Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
  «Art. 45-bis. – (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche). – 1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”.
  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-ter:
    1) al comma 1, le parole: “dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa”;
   b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:
  “Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

  3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax”.

  4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: “Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile” sono sostituite dalle seguenti: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile”».

  All'articolo 46, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  “1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”».

  All'articolo 50:
   al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale» sono inserite le seguenti: «dei laureati»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: “i tribunali ordinari,” sono inserite le seguenti: “gli uffici requirenti di primo e secondo grado,”;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio”».

  Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
  «Art. 50-bis. – (Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). – 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:
  “8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
  8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica”».

  All'articolo 51:
   al comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
   al comma 2, le parole: «al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “di cui ai commi da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “con modalità telematiche”;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».

  All'articolo 52, comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine».

  All'articolo 53, comma 2, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo».

A.C. 2486-B – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni).

  Al comma 5, capoverso comma 11, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, a relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 100. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 5, capoverso comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: professori universitari con le seguenti: ricercatori a tempo indeterminato che non abbiano raggiunto i requisiti contributivi di 42 anni per il collocamento a riposo.
1. 130. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5, capoverso comma 11, secondo periodo, dopo le parole: professori universitari aggiungere le seguenti: che non abbiano raggiunto il sessantottesimo anno d'età.
1. 102. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5, capoverso comma 11, secondo periodo, dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti:, prima del raggiungimento del sessantasettesimo anno di età.
1. 105. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5, capoverso comma 11, secondo periodo, dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti:, prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età.
1. 106. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5, capoverso comma 11, secondo periodo, dopo le parole: ai professori universitari e aggiungere le seguenti:, prima del raggiungimento del sessantanovesimo anno di età.
1. 104. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le disposizioni del presente comma si applicano, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 200. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età.
1. 201. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Al comma 5, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS e valutazione delle ricadute in relazione alla pianta organica e alla garanzia delle prestazioni, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età.
1. 150. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS e verifica delle ricadute in relazione alla pianta organica e alla garanzia della continuità delle prestazioni, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età.
1. 151. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS e, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età.
1. 152. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 5, capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS e salvo che la risoluzione del rapporto di lavoro non pregiudichi, in relazione alla pianta organica, la garanzia, la continuità e l'efficacia delle prestazioni, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età.
1. 153. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6-quater.
  6-quater. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a tre milioni di euro annui per gli anni 2014 e 2015 ed a 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  6-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 113. Scotto, Quaranta, Costantino, Pannarale, Marcon, Airaudo, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede: a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
*1. 111. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede: a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
*1. 112. Invernizzi, Matteo Bragantini, Prataviera.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – 1. Al personale della scuola continua ad applicarsi l'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1. 054. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola). – 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alle predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  6. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
1. 050. Matteo Bragantini, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto dalla scuola). – 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 102 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
  6. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto non inferiori a 36 milioni di euro annui per l'anno 2014 ed a 106 milioni a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 051 Scotto, Costantino, Quaranta, Pannarale, Marcon, Airaudo, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Placido.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola). – 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
  6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
1. 052. Di Salvo, Pilozzi, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Piazzoni, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 31 luglio 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  3. Per il personale che accede al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 180 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 0200. Marzana, Luigi Gallo, D'Uva, Battelli, Brescia, Di Benedetto, Vacca, Simone Valente, Rizzetto, Ciprini, Cominardi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Tripiedi, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. Al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai soli fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del comma 22 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Il trattamento di fine servizio, comunque denominato, è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 180 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 0201. Marzana, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rostellato, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Lombardi, Cozzolino, Dadone.

ART. 8.
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione).

  Sopprimere il comma 3.
*8. 100. Centemero.

  Sopprimere il comma 3.
*8. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  
3. Non sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. 201. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Ciprini, Tripiedi, Cominardi.

ART. 25.
(Semplificazione per i soggetti con invalidità).

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atta del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma i spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*25. 51. Invernizzi, Matteo Bragantini, Molteni.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
*25. 52. Fava, Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Labriola.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma le del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
25. 200. Dadone.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma le del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
25. 201. Lombardi.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma le del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014.
   a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite da: «0,6 centesimi»;
   b) all'ultimo periodo le parole: le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è»;
   c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma.
25. 202. Dadone.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma le del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25. 203. Toninelli.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma le del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dello 0,2 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'1 per cento». Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dall'0,5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
25. 204. Cozzolino.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma le del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
25. 205. Nuti.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 10 per cento a decorrere dall'anno 2014.
25. 206. Lombardi.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma le del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
25. 207. Toninelli.

  Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
  5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma le del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e la retribuzione contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole».

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  «1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi».

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue».
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di un milione di euro annuo a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondete riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
25. 208. Dieni.