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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 29 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 29 luglio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Merlo, Miotto, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 28 luglio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  RICCARDO GALLO: «Disposizioni sperimentali concernenti l'introduzione di un credito d'imposta per l'assunzione di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in Sicilia» (2569);
  ZAN: «Istituzione e disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» (2570);
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCOTTO ed altri: «Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia al Senato della Repubblica» (2571);
  CAROCCI: «Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure» (2572);
  GIANCARLO GIORDANO ed altri: «Disposizioni per la statizzazione degli istituti superiori di studi musicali derivanti dalla trasformazione degli istituti musicali pareggiati» (2573).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 28 luglio 2014 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

  dal Ministro degli affari esteri:
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003» (2574);
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010» (2575);
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009» (2576);

  dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze:
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri» (2577).

  Saranno stampati e distribuiti.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 2428, d'iniziativa dei deputati CARLO GALLI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato».

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

  IV Commissione (Difesa):
   CARLO GALLI ed altri: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con il grado di generale o grado equiparato» (2428) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XI.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 24 luglio 2014, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni della 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   risoluzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (COM(2014) 27 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 9), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione sulla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 10), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (COM(2014) 130 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 11), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'Europa aperta e sicura: come realizzarla (COM(2014) 154 final) (atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 12), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 24 luglio 2014, Renato Farina, deputato della XVI legislatura, ha rappresentato alla Presidenza che è pendente presso la Corte d'appello di Milano un procedimento civile intentato nei suoi confronti dal dottor Libero Mancuso, per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 28 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al secondo trimestre del 2014 (Doc. LXXIII-bis, n. 6).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 176).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 22 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 2010, n. 38, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 38 del 2010, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXVI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettere del 22 luglio 2014, ha trasmesso due note relative all'attuazione data all'ordine del giorno COLONNESE ed altri n. 9/1920-A/26, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 febbraio 2014, concernente l'opportunità di avviare screening medici, con particolare riferimento all'incidenza dell'endometriosi, sulle popolazioni residenti in prossimità di siti inquinati e, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno RONDINI n. 9/2215-AR/14, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 30 aprile 2014, riguardante la valutazione degli effetti applicativi della normativa in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope in considerazione dei variati contenuti di principio attivo (THC) nelle diverse presentazioni della cannabis.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 24 e 28 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (10972/3/14 REV 3), corredata dalla relativa motivazione (10972/3/14 REV 3 ADD 1), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna.

  Il Garante del contribuente per l'Emilia-Romagna, con lettera in data 21 luglio 2014, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano.

  Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 15 luglio 2014, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, per l'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, RECANTE MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (A.C. 2486-A/R)

A.C. 2486-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO A ANNUNCIATE IN AULA

  Le parole: nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate e con priorità per quelle scuole dove sono venuti meno i trattenimenti in servizio, per i docenti sono sostituite dalle seguenti: sui medesimi posti in cui sono venuti meno i trattenimenti in servizio e nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate, ai docenti.
0. 1. 500. 1. Centemero, Palese.

  Al termine del comma aggiungere le parole: vengono trattenuti in servizio i dirigenti scolastici che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, avevano ottenuto il trattenimento in servizio nei convitti nazionali, di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
0. 1. 500. 2. Dorina Bianchi, Centemero, Lauricella, Martella.

ART. 1.

  Al comma 3-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dal presente comma, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2014-2015 nelle regioni nelle quali sono esaurite le graduatorie concorsuali riferite al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale 13 luglio 2011, a seguito della decadenza dei trattenimenti in servizio dei dirigenti scolastici già autorizzati, i direttori degli uffici scolastici regionali delle menzionate regioni possono autorizzare, nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate e con priorità per quelle scuole dove sono venuti meno i trattenimenti in servizio, per i docenti di cui all'articolo 459, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'esonero dall'insegnamento anche in deroga ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 459.
1. 500. La Commissione.

  Al primo periodo, seconda riga dopo le parole: e si applicano aggiungere le seguenti: assicurando il turn over indispensabile e necessario al funzionamento dei servizi.
0. 1. 501. 5. Miotto, Lenzi, Roberta Agostini, Giuliani, Paris, Marzano, Maestri, Patriarca, Zanin, Casati, Albini, Delrio, Pollastrini, Fossati, Scuvera, Albini, Sbrollini, Beni, Amato, Argentin, Carnevali, Grassi, Burtone, D'Incecco, Capone, Piccione, Paola Bragantini, Gelli, Iori, Biffoni.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: ai responsabili di struttura complessa aggiungere le seguenti: previa contestuale assunzione di un nuovo dirigente medico e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale ovvero di un nuovo responsabile di struttura complessa.
0. 1. 501. 1. Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Nuti.

  Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura fino a: successive modificazioni, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato, con esclusione del personale che sia già in servizio presso la stessa struttura o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore universitario.
0. 1. 501. 3. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura fino a: successive modificazioni, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascuna unità cessata dal servizio, di cui al precedente periodo, il Ministero o l'amministrazione di appartenenza procede all'assunzione di almeno un nuovo magistrato, dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, professore universitario o ricercatore a tempo indeterminato.
0. 1. 501. 4. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Sostituire le parole da: non si applicano al personale di magistratura fino a: successive modificazioni, con le seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale di magistratura, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari, nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
0. 1. 501. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 501. La Commissione.

  Sostituire le parole: e le modalità, con le seguenti: nei termini.
0. 3. 500. 1. Ciprini, Nuti, Tripiedi, Cozzolino, Lombardi, Rostellato, Chimienti, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto.

ART. 3.

  Al comma 5-ter sopprimere le parole: e le modalità e aggiungere in fine le seguenti parole:, attraverso la comunicazione al dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
3. 500. La Commissione.

  Sostituire le parole da: e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, con le seguenti: . La predetta eccezione non opera nei confronti dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
0. 6. 500. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Le parole: componenti o titolari degli organi elettivi sono sostituite dalle seguenti: componenti degli organi elettivi e titolari delle cariche elettive.
0. 6. 500. 1. Centemero, Palese.

  Dopo le parole: componenti o titolari degli organi elettivi inserire le seguenti: nonché delle cariche apicali.
0. 6. 500. 3. Bianconi, Palese.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: degli enti territoriali aggiungere le seguenti: e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n. 125.
6. 500. La Commissione.

ART. 7.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli, a carico di ciascuna organizzazione sindacale.
7. 500. La Commissione.

  Sopprimere le parole da: e sostituire le parole in modo da consentire fino alla fine dell'emendamento.
0. 9. 500. 1. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 6 dell'articolo 9 sostituire le parole: ad esclusione del personale della Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013 con le seguenti: ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
0. 9. 500. 3. Agostinelli, Nuti.

  Sopprimere il seguente terzo periodo:

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

  Conseguentemente, sopprimere dovunque ricorra nell'emendamento il riferimento al comma 6-bis.
0. 9. 500. 2. Scotto, Costantino, Quaranta, Airaudo, Placido, Kronbichler.

ART. 9.

  Al comma 3, dopo le parole: modalità stabilite inserire le seguenti: dai rispettivi regolamenti e e sostituire le parole: in modo da consentire l'attribuzione a ciascun avvocato di una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo con le seguenti: e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 6-bis.

  Conseguentemente, al comma 6, primo periodo sostituire le parole da: ivi incluso il fino alla fine del periodo con le seguenti: ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: del comma 6 inserire le seguenti: nonché il comma 6-bis.
9. 500. La Commissione.

ART. 15.

  Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
15. 500. La Commissione.

ART. 39.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: irregolarità essenziale aggiungere le seguenti: degli elementi e.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: o irregolarità aggiungere le seguenti: degli elementi e.
39. 500. La Commissione.

  Dopo la parola: nonché, sono inserite le seguenti: , con parere obbligatorio e vincolante.
0. 40. 500. 1. Bonafede, Sarti, Colletti, Nuti.

ART. 40.

  Al comma 1, lettera a), inserire dopo le parole: Avvocato generale dello Stato le seguenti:, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativi.
40. 500. La Commissione.

  Le parole:, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti sono soppresse.
0. 40. 501. 1. Bonafede, Sarti, Colletti.

  Al comma 1, lettera a), inserire dopo le parole: superare i relativi limiti, il seguente periodo: Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica, e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
40. 501. La Commissione.

  Le parole: due anni sono sostituite dalle seguenti: un anno e le parole da: effettua a sperimentazione sono sostituite dalle seguenti: esprime un parere in ordine agli esiti di tale sperimentazione.
0. 40. 502. 1. Bonafede, Sarti, Colletti, Nuti.

  Al comma 1, lettera a), inserire la seguente a)-bis:
  Le disposizioni relative al contenimento delle pagine di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato, di cui alla lettera a), sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al termine di un anno dalla medesima entrata in vigore il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.
40. 502. La Commissione.

ART. 50.

  Sopprimere il comma 11-ter.
50. 500. La Commissione.

A.C. 2486-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE RIFERITO AL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO E ALLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sia approvato l'emendamento 1.501 della Commissione, riformulato nei seguenti termini: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

  all'articolo 1-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:
   al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1, 2 e 3;
  dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis
. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  all'articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti;

  all'articolo 3 comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;

  all'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;

  all'articolo 3, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

  all'articolo 3, comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56. con le seguenti: alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;

  all'articolo 3, comma 9, lettera b), sostituire le parole da: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con le seguenti: aggiuntivi;

  all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: , la quale fino alla fine del comma con le seguenti: All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato;

  all'articolo 4, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile dell'ENAV spa e quelli del personale appartenente al Corpo militare;

  all'articolo 12, sostituire il comma 1-bis, con il seguente:
  1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinato anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativo alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;

  all'articolo 12, sopprimere il comma 1-ter;

  all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l'ultimo periodo;

  all'articolo 16, comma 1, lettera a) capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, con le seguenti: o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo;

  all'articolo 18, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti: finanziarie;

  all'articolo 21-bis, comma 1, sostituire le parole: lettera a) con le seguenti lettere a) e b);

  all'articolo 23-quater, sostituire le parole da: la parola fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre»;

  all'articolo 24, comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi;

  all'articolo 25, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente:
  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

  all'articolo 27, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  all'articolo 38, comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

  all'articolo 50, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;

  all'articolo 50-bis, comma 1, sostituire il capoverso 8-ter con il seguente:
  8-ter. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;

  all'articolo 53, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo.

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.500;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 9.500, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

  aggiungere, in fine, le seguenti parole:

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 3.500, 6.500, 7.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500.

A.C. 2486-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

Articolo 1.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni).

  1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.
  3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari nonché degli avvocati dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
  4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre 2015.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, inclusi il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, tenuto conto, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni per l'anno 2016, 123,2 milioni per l'anno 2017 e 152,9 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità:
   a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   b) all'articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018»;
   c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;
   d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Incarichi direttivi ai magistrati).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Il Consiglio superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni direttive e semidirettive:
   a) nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine ottennale previsto dagli articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza del relativo ufficio;
   b) negli altri casi, entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza.
  1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una proposta.».

  2. La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti devono assicurare almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
  4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo le parole: «del processo amministrativo», sono aggiunti i seguenti periodi: «Contro i provvedimenti concernenti il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi e semi direttivi, il controllo del giudice amministrativo ha per oggetto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.».

Articolo 3.
(Semplificazione e flessibilità nel turn over).

  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore.
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
  6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.
  7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle seguenti «Per il quadriennio 2010-2013».
  8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) è abrogato il comma 9;
   b) al comma 14 è soppresso l'ultimo periodo.

  9. È abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  10. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio delle procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni».

Articolo 4.
(Mobilità obbligatoria e volontaria).

  1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità.
  2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione – delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.».

  2. È abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista è adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis.

Articolo 5.
(Assegnazione di nuove mansioni).

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.»;
   b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.».
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.».

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 567 è inserito il seguente:
  «567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui è dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società.».

Articolo 6.
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da «a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali.».
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni).

  1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
  3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali.

Articolo 8.
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione).

  1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto» sono sostituite dalle seguenti: «compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione,»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa.».

  2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non è adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi siti i periodi di assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

Articolo 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
  2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
  3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia.».

Articolo 11.
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali).

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo è sostituito dal seguente: «1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.».

  2. L'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato.
  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel dieci per cento.
  4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.».

Articolo 12.
(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale).

  1. In via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.

  2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.».
  3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato. L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1.

Articolo 13.
(Incentivi per la progettazione).

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.».

Articolo 14.
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale).

  1. I lavori delle commissioni nominate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222 riferiti alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono, senza soluzione di continuità, fino alla data del 30 settembre 2014.
  2. Agli oneri organizzativi e finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle Università sedi delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. In attesa della revisione della disciplina sull'abilitazione scientifica nazionale è sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera d), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'indizione delle procedure di cui agli articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011.
  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata dei professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.

Articolo 15.
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica).

  1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».
  2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  3. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n.  183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

Articolo 16.
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate).

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, le parole da: «di cui due dipendenti» a: «società a partecipazione indiretta.» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.»;
    2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, qualora i membri del consiglio di amministrazione siano dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza.»;
    3) il quinto periodo è soppresso;
   b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, è assicurata la presenza di almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le società a partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante, per le società a partecipazione indiretta.»;
    2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Si applica quanto previsto al terzo periodo del comma 4.»;
    3) il sesto periodo è soppresso.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente decreto.

Articolo 17.
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate).

  1. Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato, da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, è vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi.
  2. Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica è garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

Articolo 18.
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana).

  1. A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  2. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è abrogato;
   b) al quinto comma, le parole: «, oltre una sezione staccata,» sono soppresse.

  3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257, sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: «presieduto» fino a «Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione».

Articolo 19.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione).

  1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
  3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:
   a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
   b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
   c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.

  4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:
   a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

  6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.
  7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.
  8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
  9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
   b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
   c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
   d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
   e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.

  11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
  12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 5, secondo periodo, le parole: «sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse.

  14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.
  15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.
  16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20.
(Associazione Formez PA).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario. A far data dalla nomina del Commissario straordinario decadono gli organi dell'Associazione Formez PA in carica, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario assicura la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso. Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.

Articolo 21.
(Unificazione delle Scuole di formazione).

  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, eliminando la duplicazione degli organismi esistenti, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il Centro di formazione della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse. Le funzioni degli organismi soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi del comma 3. Le risorse finanziarie già stanziate e destinate all'attività di formazione sono attribuite, nella misura dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti per cento, all'entrata del bilancio dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa o di progetto in essere presso gli organismi soppressi, che cessano alla loro naturale scadenza.
  2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica,» sono soppresse;
   2) dopo le parole: «dell'università e della ricerca,» sono inserite le seguenti: «uno nominato dal Ministro dell'interno, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli Affari esteri e da non più di cinque rappresentanti nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree di attività.».

  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Scuola nazionale dell'amministrazione adegua il proprio ordinamento ai seguenti princìpi:
   1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le funzioni degli organismi soppressi ai sensi del comma 1 ad altrettanti dipartimenti;
   2) collaborazione con gli organi costituzionali, le autorità indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale di statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di attività di formazione iniziale e permanente.

  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 4-septies, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono trasferiti alla Scuola nazionale dell'amministrazione e agli stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento economico, rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari, con pari anzianità.
  5. Il personale non docente anche in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rientra nelle amministrazioni di appartenenza. Il personale non docente in servizio presso le sedi distaccate o periferiche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, può transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche con posti vacanti nella dotazione organica o, in subordine, in sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede nella stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente comma mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo stesso si applica il trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto dai contratti collettivi vigenti nell'amministrazione di destinazione.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.

Articolo 22.
(Razionalizzazione delle autorità indipendenti).

  1. I componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.
  2. Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: «Art. 29-bis. – 1. I componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».
  3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i dirigenti a tempo indeterminato»;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.».

  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale degli organismi di cui al comma 1 sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al presente comma e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. A decorrere dal 1o luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1 provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.
  6. A decorrere dal 1o ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1 riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi collegiali non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,»;
   b) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le autorità indipendenti,».

  9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici contigui da adibire a sede comune dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015, i suddetti organismi trasferiscono i loro uffici nei predetti edifici. Analogamente si procede, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, in ordine alla sede di Roma della Commissione nazionale per le società e la borsa e a quelle dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le stesse abbiano non più di due sedi comuni.
  10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato.
  11. A decorrere dal 1o ottobre 2014, la sede dell'autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data, il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è soppresso.
  12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'articolo 14, comma 2, è abrogato.
  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, nono comma, è inserito, prima delle parole «I predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»;
   b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole «dalla Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro voti favorevoli.»;
   c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole «su proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con non meno di quattro voti favorevoli.»;
   d) all'articolo 2, ottavo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.».

  15. Ai maggiori oneri di cui al comma 13, pari a 480.000 euro annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.
  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

Articolo 23.
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane).

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15, all'ultimo periodo le parole «il consiglio metropolitano» sono sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»;
   b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) nel primo periodo, dopo le parole: «Provincia di Milano» sono inserite le seguenti: «e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza».
    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Entro il 30 giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per il trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo periodo alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime di esenzione fiscale.»;
    3) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Alla data del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Milano sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla città metropolitana e le partecipazioni originariamente detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite in regime di esenzione fiscale alla nuova provincia di Monza e di Brianza»;
   c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:
  «49-bis. Il subentro della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle partecipazioni detenute dalla provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza avviene a titolo gratuito, ferma restando l'appostazione contabile del relativo valore. Con perizia resa da uno o più esperti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo dei periti, viene operata la valutazione e l'accertamento del valore delle partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione nelle partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento alla città metropolitana. Gli oneri delle attività di valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della Regione Lombardia e della città metropolitana. Il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del subentro nelle partecipazioni della Regione Lombardia, come sopra accertato, è quanto dovuto rispettivamente alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  49-ter. Contestualmente al subentro da parte della regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, nelle società partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza di cui al primo periodo del comma 49, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di dette società decadono e si provvede alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. Per la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi. Analogamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate nominati ai sensi del primo periodo del comma 49-bis decadono contestualmente al successivo trasferimento delle relative partecipazioni in favore della città metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo del comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi».
   d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78 del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia o dal commissario, è indetta» sono sostituite dalle seguenti «l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge»;
   e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;
   f) il comma 82, è sostituito con il seguente: «82. Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora la provincia sia commissariata, il commissario a partire dal 1o luglio 2014, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma 14 sono aggiunte infine le seguenti parole «, secondo le modalità previste dal comma 82»;
   g) al comma 143, aggiungere alla fine il seguente periodo «Gli eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata in vigore della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito».

TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

Capo I
ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Articolo 24.
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).

  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, è istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale.
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese.
  3. Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese.
  4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r), della Costituzione, gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero.

Articolo 25.
(Semplificazione per i soggetti con invalidità).

  1. All'articolo 330, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «laurea in ingegneria» sono inserite le seguenti: «, nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia. La partecipazione del rappresentante di queste ultime è comunque a titolo gratuito».
  2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.».
  3. All'articolo 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «Il comune può inoltre stabilire» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e» è inserita la parola: «può».
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la parola «novanta» è sostituita dalla parola «quarantacinque»;
   2) le parole «ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
   b) al comma 3-bis dell'articolo 2, la parola «centottanta» è sostituita dalla parola «novanta»;
   c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2, è inserito il seguente comma: «3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.».

  5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
  6. Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
  7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse.
  8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il primo periodo è soppresso.
  9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto in fine il seguente comma:
  «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.».

Articolo 26.
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche).

  1. All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.».

Articolo 27.
(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria).

  1. All'articolo 3, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole «di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «nei limiti delle risorse del fondo stesso»;
   b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in misura definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b)»;
   c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per i contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti».

  2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
  3. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da quaranta» sono sostituite dalle seguenti: «da trenta».
  4. Al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore di sanità decadono automaticamente. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di sanità è ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, come modificato dal comma 3 del presente articolo.

Articolo 28.
(Riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese).

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del cinquanta per cento.

TITOLO III
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

Capo I
MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

Articolo 29.
(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).

  1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 è sostituito dai seguenti:
  «52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.».

  2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Capo II
MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Articolo 30.
(Unità operativa speciale per Expo 2015).

  1. Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'ANAC, avvalendosi della predetta Unità, in aggiunta ai compiti attribuiti all'ANAC in conseguenza della soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:
   a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano;
   b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  3. Il Presidente dell'ANAC può partecipare, altresì, alle riunioni della sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
  4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.

Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).

  1. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei conti,» sono inserite le seguenti «o all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC),».

Articolo 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

  1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lett. a) del presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente:
   a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.

  2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.
  3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura.
  4. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.
  6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  7. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.
  8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

Articolo 33.
(Parere su transazione di controversie).

  1. La società Expo 2015 p.a. nel caso di transazione di controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla proposta transattiva entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 34.
(Contabilità speciale per Expo Milano 2015).

  1. Gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario, nell'ambito delle spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015.

Articolo 35.
(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo).

  1. Al fine di assicurare la trasparenza e la legalità nell'attività amministrativa e contrattuale delle pubbliche amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE del 26 febbraio 2014, è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica.
  2. La disposizione del comma 1 non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Articolo 36.
(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).

  1. Per i lavori di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il controllo dei flussi finanziari di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 è attuato secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione 5 maggio 2011, n. 45, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le stazioni appaltanti adeguano gli atti generali di propria competenza alle modalità di monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del 2011 del CIPE, nonché alle ulteriori prescrizioni contenute nella delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma 3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
  4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per la medesima annualità con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
  5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a decorrere dall'anno 2014 sono versate dai soggetti aggiudicatari, annualmente e fino alla messa in esercizio degli interventi, nella quota dello 0,0006 per cento dell'importo degli interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro annui complessivi, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per sostenere gli oneri di gestione del sistema di monitoraggio di cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite ad apposito capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

  1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Capo I
PROCESSO AMMINISTRATIVO

Articolo 38.
(Processo amministrativo digitale).

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

Articolo 39.
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).

  1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni.»;
   b) dopo il comma 8, è inserito il seguente: «8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne subordina l'efficacia alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate nella motivazione dell'ordinanza che concede la misura cautelare. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119»;
   c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 41.
(Misure per il contrasto all'abuso del processo).

  1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste.»;
   b) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.».

Articolo 42.
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo).

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente:
  «17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo.».

Articolo 43.
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile).

  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali, in conformità ai princìpi stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1.
  3. Il pubblico ministero contabile può effettuare, secondo le regole stabilite con i decreti di cui al comma 1, le notificazioni previste dall'ordinamento direttamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Capo II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITÀ DEL PROCESSO TELEMATICO

Articolo 44.
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli atti processuali ed i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».
   c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'articolo 52, comma 1, lettera a), del presente decreto, è aggiunto il seguente:
  «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.».

Articolo 45.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente:
  «Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale.»;
   b) all'articolo 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo» sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;
   c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: «che le sottoscrive» sono soppresse.

Articolo 46.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata» sono soppresse;
   2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
   b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) è soppressa;
   c) all'articolo 7 dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
   d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis il pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non è dovuto.».

  2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa.».

Articolo 47.
(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione).

  1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

Articolo 48.
(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche).

  1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto comma è sostituito dal seguente:
  «Il giudice dell'esecuzione stabilisce che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, salvo che le stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.».
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 49.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.»;
   b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.».

  2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'invito è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio.».

Articolo 50.
(Ufficio per il processo).

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-septies è inserito il seguente:

«Art. 16-octies.
(Ufficio per il processo).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate “ufficio per il processo”, mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

  2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari,» sono inserite le seguenti: «le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari,»;
   b) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
  «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Costituisce, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».

Articolo 51.
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica).

  1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.».
  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.».

Articolo 52.
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice).

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:
  «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»;
   b) dopo l'articolo 16-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 16-sexies.
(Domicilio digitale).

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
  «1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
   b) all'articolo 268, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
   c) all'articolo 269, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.».

Articolo 53.
(Norma di copertura finanziaria).

  1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
   b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
   c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»;
   d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»;
   e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
   f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
   g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
   h) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 168.»;
   i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 54.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(art. 1, comma 6)

(in milioni di euro)

MINISTERO
2014
2015
2016
2017
2018 e successivi
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
355,7 448,4 504,5 511,9 523,6 
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
55,6 88,5 90,5 83,6 85,1 
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
21,5 7,0 6,0 6,0 6,1 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 13,5 37,2 47,5 49,0 50,5 
MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI
13,5 25,2 30,5 31,3 32,2 
MINISTERO DELL'INTERNO30,9 58,9 66,2 68,0 70,0 
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
2,9 6,7 8,5 8,7 8,9 
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
113,0 165,0 170,0 163,7 165,7 
MINISTERO DELLA DIFESA89,5 254,6 362,7 373,6 382,9 
MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI
11,1 8,4 9,2 9,5 9,7 
MINISTERO DELLA SALUTE2,8 4,2 4,6 4,7 4,9 
TOTALE   710,0 1.104,0 1.300,1 1.309,9 1.339,6 

A.C. 2486-A/R – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 3, le parole da:
«i trattenimenti in servizio» fino a: «avvocati dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. In applicazione dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1o settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.
  3-ter. Con le procedure di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza»;
   il comma 4 è soppresso;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:
  “11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”»;
   al comma 6, alinea, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 6-tere dopo la parola: «milioni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «di euro»;
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017”.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in un milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a un milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  6-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 6-ter del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola). – 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “ad applicarsi” sono inserite le seguenti: “al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,”.
  2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successivamente alla medesima data abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  5. Per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 6.
  6. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

  Art. 1-ter. – (Rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis del predetto decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: “all'importo massimo di 20 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020”.
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.
  6. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni per l'anno 2015.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    al capoverso 1-
bis, lettera b), le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
    il capoverso 1-ter è sostituito dal seguente:
  «1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1-bis, il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta giorni, provvede alla formulazione della proposta»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Al terzo periodo del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni, le parole: “Prima che siano trascorsi due anni” sono sostituite dalle seguenti: “Prima che sia trascorso un anno”»;
   al comma 2, le parole: «La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal comma 1, si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano»;
   al comma 3, le parole: «due anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni di servizio dalla vacanza»;
   al comma 4, le parole da: «Contro» fino a: «manifesto.» sono soppresse e le parole: «dei predetti provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “15 luglio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “15 ottobre 2014”».

  All'articolo 3:
   al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento di Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono autorizzate, in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali, ai sensi del medesimo articolo 2199, allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera b), dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte con decorrenza dal 1o settembre 2014, nell'ambito delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla Polizia di Stato.
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, sono assunti con decorrenza dal 1o gennaio 2015, nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 3-ter del presente articolo e di quelle già previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono disposte, entro l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa alla polizia penitenziaria.
  3-sexies. Le assunzioni di personale nel Corpo di polizia penitenziaria, già previste per l'anno 2015 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2015 utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma 3-bis del presente articolo.
  3-septies. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3-octies. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 1.030 unità.
  3-novies. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 3-octies, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.
  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-octies e 3-novies sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”.
  3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il Ministero della difesa, nell'anno 2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, è autorizzato ad assumere i ventiquattro vincitori del concorso per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 59 del 27 luglio 2007, risultanti dalle graduatorie di merito approvate con decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri»;
   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
  “557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i princìpi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.
  5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.
  5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: “fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014” sono soppresse»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 8 è abrogato;
   b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti”»;
   dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto».

  All'articolo 4:
   al comma 1:
    al capoverso 1:
     al secondo periodo, le parole:
«criteri di scelta» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti e le competenze professionali richieste»;
     al terzo periodo, le parole: «in attesa dell'introduzione» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'introduzione»;
    dopo il capoverso 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
    al capoverso 2:
     i periodi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell'articolo 2103 del codice civile»;
   al quarto periodo, dopo le parole: «pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e»;
   è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede»;
   al capoverso comma 2.3, quarto periodo, dopo le parole: «degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale» sono aggiunte le seguenti: «e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;
   al capoverso comma 2.4, secondo periodo, le parole: «si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi di volo dell'ambito militare alla società ENAV Spa negli aeroporti di Roma – Ciampino, Verona – Villafranca, Brindisi – Casale, Rimini e Treviso, il personale militare, in possesso delle abilitazioni di controllore del traffico militare ivi impiegato, può transitare, a domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa, entro il limite del relativo fabbisogno, secondo i criteri di mobilità geografica e di anzianità di servizio e senza limite di età anagrafica, nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal bilancio della medesima società. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale civile dell'ENAV Spa e quelli del personale appartenente al corpo militare. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 5:
   comma 1, lettera b):
    le parole: «alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo:» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:»; dopo le parole: «o categoria» sono inserite le seguenti: «di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie» e dopo le parole: «di cui all'articolo 33, comma 8» sono inserite le seguenti: «. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo».

  All'articolo 6:
   al comma 1, le parole da: «di cui al primo periodo» fino a: «organi costituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia».

  All'articolo 7:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in sostituzione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo e con la stessa decorrenza, per ciascuna riunione sindacale, tenuta su convocazione dell'amministrazione, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un solo rappresentante per ciascuna organizzazione può gravare sui permessi di cui all'articolo 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale non direttivo e non dirigente, e di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante “Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2008, per il personale direttivo e dirigente. Eventuali ulteriori permessi per le predette finalità devono essere computati nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico di ciascuna organizzazione sindacale».
   al comma 2, la parola: «riduzione» è sostituita dalla seguente: «rideterminazione»;
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali».

  All'articolo 8:
   al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) le parole: “compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto” sono sostituite dalle seguenti: compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico, nonché quelli di componente degli organismi indipendenti di valutazione,”»;
   il comma 3 è soppresso.

  L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «Art. 9. – (Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici). – 1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il cinquanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Un ulteriore venticinque per cento delle suddette somme è destinato a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa. Il rimanente venticinque per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo princìpi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo al 2013.
  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica».

  All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.
  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare” sono sostituite dalle seguenti: “roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica”».

  All'articolo 11:
   al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.”»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  
«2. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  “6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”»;
   al comma 3, dopo le parole: «tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo,» e le parole: «è fissato nel» sono sostituite dalle seguenti: «può raggiungere il livello massimo del»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «
4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.
  4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i vincoli di spesa di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2014 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come da ultimo modificato dal presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza.
  4-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:
  “31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”».

  All'articolo 12:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».

  L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
  «Art. 13. – (Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione). – 1. I commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Fondi per la progettazione e l'innovazione). – 1. Dopo il comma 7 dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti:
  “7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.
  7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
  7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo”».

  All'articolo 14:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, relative all'anno 2014, sono indette entro il 28 febbraio 2015, previa revisione del regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 2, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “venti”;
   b) all'articolo 16:
    1) al comma 1, le parole: “durata quadriennale” sono sostituite dalle seguenti: “durata di sei anni”;
    2) al comma 3:
     2.1) alla lettera a), la parola: “analitica” è soppressa, le parole: “area disciplinare” sono sostituite dalle seguenti: “settore concorsuale” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, sentiti il CUN e l'ANVUR”;
     2.2) alla lettera b), la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “dieci”;
     2.3) alla lettera c), le parole: “con apposito decreto ministeriale” sono sostituite dalle seguenti: “con la medesima procedura adottata per la loro definizione; la prima verifica è effettuata dopo il primo biennio”;
     2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   “d) la presentazione della domanda per il conseguimento dell'abilitazione senza scadenze prefissate, con le modalità individuate nel regolamento medesimo; il regolamento disciplina altresì il termine entro il quale inderogabilmente deve essere conclusa la valutazione di ciascuna domanda e le modalità per l'eventuale ritiro della stessa a seguito della conoscibilità dei parametri utilizzati dalla commissione per il singolo candidato nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)”;
     2.5) alla lettera f), la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “cinque”, le parole da: “e sorteggio di un commissario” fino a: “(OCSE)” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Nel rispetto della rappresentanza proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale della commissione, il regolamento di cui al presente comma può disciplinare la graduale sostituzione dei membri della commissione”;
     2.6) alla lettera g), le parole da: “la corresponsione” fino alla fine della lettera sono soppresse;
     2.7) alla lettera i), le parole da: “il sorteggio” fino a: “ordinari” sono sostituite dalle seguenti: “il sorteggio di cui alla lettera h) garantisce la rappresentanza fin dove possibile proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno della commissione e la partecipazione di almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale al quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;” e dopo le parole: “delle caratteristiche di cui alla lettera h);” sono inserite le seguenti: “il parere è obbligatorio nel caso di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare non rappresentato nella commissione;”;
     2.8) alla lettera m), le parole da: “a partecipare” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda e, in caso di conseguimento dell'abilitazione, a presentare una nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa”;
     2.9) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
   “m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto compatibili, delle norme previste dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236”.

  3-ter. I candidati che hanno presentato domanda, con esito negativo, per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale nella tornata 2012 e in quella 2013 possono ripresentare domanda a decorrere dal 1o marzo 2015. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di sei anni.
  3-quater. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole da: “previo parere di una commissione” a: “proposta la chiamata” sono sostituite dalle seguenti: “previo parere della commissione nominata per l'espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere”.
  3-quinquies. La qualità della produzione scientifica dei professori reclutati dagli atenei all'esito dell'abilitazione scientifica nazionale è considerata prioritaria nell'ambito della valutazione delle politiche di reclutamento previste dall'articolo 5, commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49”;
   al comma 4, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

  All'articolo 15:
   il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le parole: “da emanare entro il 31 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “da emanare entro il 31 dicembre 2014”.
  1-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis”»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università”».

  All'articolo 16:
   al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
  “4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio”;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  “5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4”»;
   al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,» e le parole: «della presente» sono sostituite dalle seguenti: «del presente».

  All'articolo 17:
   al comma 1:
    dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto.»;
    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
   al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma»;
   al comma 4, primo periodo, le parole: «in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

  All'articolo 18:
   il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1o luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1o luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta alle Camere una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari».
   al comma 2:
    all'alinea, le parole:
«All'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o luglio 2015, all'articolo»;
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) al terzo comma, le parole: “Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi,” sono soppresse»;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. È soppresso il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le attribuzioni già svolti dal magistrato delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. È altresì soppresso il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato di cui al primo periodo è competente a pronunciarsi sui progetti di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2015 su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le funzioni già esercitate dal citato magistrato delle acque da trasferire alla città metropolitana di Venezia, in materia di salvaguardia e di risanamento della città di Venezia e dell'ambiente lagunare, di polizia lagunare e di organizzazione della vigilanza lagunare, nonché di tutela dall'inquinamento delle acque. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla stessa città metropolitana in relazione alle funzioni trasferite»;
   al comma 4, le parole: «All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, comma 2, terzo periodo, le parole da: “presieduto”» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 47, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole da: “, presieduto”».

  All'articolo 19:
   al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma»;
   al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri»;
   al comma 5:
    dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.
  5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione»;
   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione»;
   al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo»;
   al comma 9, dopo le parole: «di cui agli articoli 7» sono inserite le seguenti: «8, 9, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione»;
   al comma 10:
    all'alinea, le parole: «legge 23 agosto 2988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «legge 23 agosto 1988, n. 400»;
    la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
   «a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
    alla lettera d), le parole: «validazione esterna» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione indipendente»;
   dopo il comma 14 è inserito il seguente:
  «14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alla funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
   al comma 15, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le seguenti: «trasparenza e», dopo le parole: «corruzione di cui all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «, commi 4, 5 e 8,» e dopo le parole: «della legge 6 novembre 2012 n. 190,» sono inserite le seguenti: «e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ».

  All'articolo 20, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 21:
   al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Le funzioni» sono inserite le seguenti: «di reclutamento e di formazione»;
   al comma 2, il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) le parole: “da due rappresentanti” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “da tre rappresentanti nominati dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di cui uno su indicazione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da uno nominato dal Ministro degli affari esteri, da uno nominato dal Ministro della difesa e da non più di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri”»;
   al comma 4, le parole da: «sono applicati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è applicato lo stato giuridico dei professori o dei ricercatori universitari. Il trattamento economico è rideterminato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica»;
   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, le attività formative e amministrative degli organismi soppressi di cui al comma 1 del presente articolo sono regolate da accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra la Scuola nazionale dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi, senza pregiudizio per la continuità e il compimento delle attività formative, di reclutamento e concorsuali già disposte, autorizzate o comunque in essere presso le Scuole di formazione medesime secondo i rispettivi ordinamenti».

  Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:
  «Art. 21-bis. – (Riorganizzazione del Ministero dell'interno). – 1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni».

  All'articolo 22:
   al comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «Alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29, è inserito il seguente: “Art. 29-bissono sostituite dalle seguenti: «Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente: “Art. 29-bis. – (Incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico).»;

   al capoverso «Art. 29-bis», comma 1:
    al primo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse, le parole: «nei quattro anni successivi» sono sostituite dalle seguenti «nei due anni successivi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « né con società controllate da questi ultimi»;
    al terzo periodo, le parole: «negli ultimi quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   al comma 3:
    prima della lettera a) è inserita la seguente:
  «0a) al primo periodo, la parola: “quattro” è sostituita dalla seguente: “due”»;
    alla lettera a), le parole: «a tempo indeterminato» sono soppresse;
   il comma 9 è sostituito dai seguenti:
  «9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:
   a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento, o in locazione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili;
   b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
   c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
   d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
   e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
   f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c) del comma 9, entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici di proprietà pubblica da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere d), e) o f) del citato comma 9, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario»;
   i commi 11 e 12 sono soppressi.

  All'articolo 23:
   al comma 1:
    prima della lettera
a) è inserita la seguente:
  «0a) al comma 14:
   1) le parole da: “, comunque” fino a: “‘testo unico’,” sono soppresse;
   2) al quarto periodo, dopo le parole: “Restano a carico della provincia” sono inserite le seguenti: “, anche nel caso di cui al comma 82 del presente articolo,” e le parole: “ di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico ” sono sostituite dalle seguenti: “ di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, di seguito denominato ‘testo unico’ ”»;
    alla lettera a), dopo le parole: «comma 15,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “12 ottobre 2014” e»;
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   «a-bis) al comma 24, secondo periodo, le parole: “di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico” sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”;
   a-ter) al comma 26, dopo le parole: “non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere” sono inserite le seguenti: “e comunque non superiore al numero dei consiglieri da eleggere”»;
    alla lettera c), capoverso 49-ter, secondo periodo, dopo le parole: «decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,»;
    dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
   «c-bis) dopo il comma 61 è inserito il seguente:
  “61-bis. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: ‘legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni,’ sono inserite le seguenti: ‘nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,’”;
   c-ter) al comma 74, primo periodo, le parole: “ai singoli candidati all'interno delle liste” sono sostituite dalle seguenti: “a liste di candidati concorrenti”;
   c-quater) al comma 76, le parole: “un solo voto per uno dei candidati” sono sostituite dalle seguenti: “un voto” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34”;
   c-quinquies) il comma 77 è sostituito dal seguente:
  “77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni, secondo quanto previsto dai commi 36, 37 e 38”»;
    alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla lettera a) le parole: “30 settembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “12 ottobre 2014”»;
    alla lettera f), le parole: «, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico,» sono soppresse;
    dopo la lettera
f) sono inserite le seguenti:
   «f-bis) al comma 84 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico”»;
   f-ter) dopo il comma 118 è inserito il seguente:
  “118-bis. L'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
  ‘Art. 20. – (Disposizioni per favorire la fusione di comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali). – 1. A decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o alla fusione per incorporazione di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro.
  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno sono disciplinati le modalità e i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla fusione per incorporazione di cui ai commi 1 e 3.
  5. A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui al decreto del Ministro dell'interno 1o settembre 2000, n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del presente articolo”;
    f-quater) dopo il comma 130 è inserito il seguente:
  “130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni”»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'allegato A, lettera e), annesso alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: “ , con approssimazione alla terza cifra decimale,” sono soppresse e dopo le parole: “medesima fascia demografica,” sono inserite le seguenti: “approssimato alla terza cifra decimale e”.
  1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio comunale di Venezia, disposto ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente:
   a) le elezioni del consiglio metropolitano si svolgono entro il termine di sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti del consiglio comunale di Venezia da tenere nel turno elettorale ordinario del 2015;
   b) la città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano; alla stessa data il sindaco del comune capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la conferenza metropolitana che approva lo statuto della città metropolitana nei successivi centoventi giorni;
   c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui alla lettera b), si applica la procedura per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

  1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come modificato dal presente articolo, dal 1o gennaio 2015 le attività ivi previste a cui occorra dare continuità fino all'entrata in funzione della città metropolitana di Venezia sono assicurate da un commissario nominato ai sensi dell'articolo 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.
  1-quinquies. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2014”»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni».

  Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 23-bis. – (Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni). – 1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.
  Art. 23-ter. – (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici). – 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1o luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
  3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
  Art. 23-quater. – (Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province). – 1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre”.
  Art. 23-quinquies. – (Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico). – 1. Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il 30 marzo 2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.
  2. Le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima applicazione e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, stabilisce le modalità di elezione del predetto organo, anche in deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato articolo 2».

  All'articolo 24:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno»;
   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574»;
   al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, dove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione»;
   al comma 4, dopo le parole: «gli accordi» sono inserite le seguenti: «sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive»;
   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3 è pubblicata sul portale www.impresainungiorno.gov.it ed è resa disponibile per la compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese entro sessanta giorni dalla sua approvazione.
  4-ter. All'articolo 62, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali”».

  Dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 24-bis. – (Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni). – 1. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è sostituito dal seguente:
  “Art. 11. – (Ambito soggettivo di applicazione). – 1. Ai fini del presente decreto per ‘pubbliche amministrazioni’ si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:
   a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
   b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

  3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

  Art. 24-ter. – (Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana). – 1. Le regole tecniche previste per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, come definita dall'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con le modalità previste dall'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo modificato dal presente articolo. Qualora non ancora adottate e decorsi ulteriori novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale possono essere dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove non sia pervenuto il concerto dei Ministri interessati.
  2. Al comma 1 dell'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le amministrazioni competenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta di parere. In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo precedente, il parere si intende interamente favorevole”.

  Art. 24-quater. – (Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni). – 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

  Art. 24-quinquies. – (Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni). – 1. Il comma 2 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  “2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”.

  2. Il comma 3 dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
   “3. L'Agenzia per l'Italia digitale provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delegato”.

  3. Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato».

  All'articolo 25:
   prima del comma 1 è inserito il seguente:
  «01. All'articolo 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: “sia richiesto” sono inserite le seguenti: “da disabili sensoriali o”»;
   al comma 1, le parole: «nonché da un rappresentante designato delle Associazioni di persone con invalidità esperto in materia» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario» e le parole: «di queste ultime» sono sostituite dalle seguenti: «di quest'ultima»;

  al comma 4, lettera a), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) dopo le parole: “da un medico specialista nella patologia denunciata” sono inserite le seguenti: “ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate”»;

  dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  “1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole”.

  5-ter. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è inserito il seguente:
  “1-ter. I benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

  5-quater. All'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “Agli effetti di quanto disposto dal presente comma, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue”.

  5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;
   al comma 6, le parole: «, e previa presentazione della domanda in via amministrativa,» sono soppresse;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)»;
   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  «9-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: “se non versino in stato di disoccupazione e” sono soppresse».

  All'articolo 27:
   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le seguenti: “» sono inserite le seguenti: «, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria,»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  
«1-bis. È fatto obbligo a ciascuna azienda del Servizio sanitario nazionale (SSN), a ciascuna struttura o ente privato operante in regime autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
   il comma 2 è soppresso.

  Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:
  «Art. 27-bis. – (Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie). – 1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile 2009, n. 132, e alla verifica della ricevibilità dell'istanza. La liquidazione degli importi è effettuata entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico, accertato con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nei limiti della disponibilità annuale di bilancio.
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.
  3. La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue per i soggetti che non intendano avvalersi della somma di denaro, a titolo di equa riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i medesimi soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e secondo i criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati al decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

  L'articolo 28 è sostituito dal seguente:
  «Art. 28. – (Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria). – 1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 29:
   al comma 1, capoverso 52, primo periodo, dopo le parole: «la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria» sono inserite le seguenti: «da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,»;
   al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo».

  All'articolo 30:
   al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per le finalità di cui al presente comma l'Unità operativa speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016»;
   al comma 4, le parole: «Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione del presente articolo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 31, comma 1, le parole: «e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche» sono soppresse.

  La rubrica del capo II del titolo III è sostituita dalla seguente: «Misure relative all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture».

  All'articolo 32:
   al comma 1:
    all'alinea, dopo le parole:
«servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale,»; dopo le parole: «il Presidente dell'ANAC» sono inserite le seguenti: «ne informa il procuratore della Repubblica e»; le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e dopo le parole: «Prefetto competente» sono inserite le seguenti: «in relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante»;
    alle lettere a) e b), le parole: «oggetto del procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «o della concessione»;
   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «realizzazione dell'opera pubblica» sono inserite le seguenti: «, al servizio o alla fornitura» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non oltre il collaudo»;
   al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dispone l'archiviazione del procedimento. L'autorità giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto»;

   al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione e cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

  All'articolo 34:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«con l'obbligo di pubblicazione di tali spese sul sito istituzionale dell'Evento Expo Milano 2015 in modo che siano accessibili e periodicamente aggiornate»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  
«1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  L'articolo 37 è sostituito dal seguente:
  «Art. 37. – (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera). – 1. Fermo restando quanto previsto in merito agli obblighi di comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132, comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'ANAC entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006».

  All'articolo 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente:
  “ 2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”».

  All'articolo 39:
   al comma 1, capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «irregolarità essenziale» sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;
   al comma 2, capoverso 1-ter, dopo le parole: «o irregolarità» sono inserite le seguenti: «degli elementi e»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso».

  All'articolo 40:
   al comma 1:
    alla lettera
a), capoverso 6, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello»;
    alla lettera b), capoverso 8-bis, le parole da: «subordina» fino a: «cautelare» sono sostituite dalle seguenti: «può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore»;
    alla lettera c), le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

  All'articolo 41, comma 1, lettera a), le parole: «quando la decisione è fondata su ragioni manifeste» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati».

  All'articolo 45:
   al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325”»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 111, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando le comparse sono depositate con modalità telematiche, il presente comma non si applica”;
   b) all'articolo 137, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il ricorso o il controricorso sono depositati con modalità telematiche, il presente comma non si applica”».

  Dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
  «Art. 45-bis. – (Disposizioni in materia di contenuto degli atti di parte e di comunicazioni e notificazioni con modalità telematiche). – 1. All'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax”.
  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-ter:
    1) al comma 1, le parole: “dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  “1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa”;
   b) dopo l'articolo 16-sexies è inserito il seguente:
  “Art. 16-septies. – (Tempo delle notificazioni con modalità telematiche). – 1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

  3. All'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax”.

  4. All'articolo 13, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, le parole: “Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile” sono sostituite dalle seguenti: “Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile”».

  All'articolo 46, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  “1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”».

  All'articolo 50:
   al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale» sono inserite le seguenti: «dei laureati»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) dopo le parole: “i tribunali ordinari,” sono inserite le seguenti: “gli uffici requirenti di primo e secondo grado,”;
    2) il secondo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  “11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma del comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Costituisce altresì titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1 e che sia attestato l'esito positivo del tirocinio”».

  Dopo l'articolo 50 è inserito il seguente:
  «Art. 50-bis. – (Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98). – 1. Dopo il comma 8 dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:
  “8-bis. Agli ammessi allo stage è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
  8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis del presente articolo sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica”».

  All'articolo 51:
   al comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
   al comma 2, le parole: «al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “di cui ai commi da 1 a 4” sono sostituite dalle seguenti: “con modalità telematiche”;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi».

  All'articolo 52, comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine».

  All'articolo 53, comma 2, primo periodo, le parole: «di cui alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo».

A.C. 2486-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni).

  Premettere il seguente articolo:
  Art. 01. – 1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.
01. 01. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, inserire dopo le parole: l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le seguenti: gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 301. Scotto, Costantino, Quaranta, Duranti, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) mantenere la natura di ente di diritto pubblico a servizio dell'economia locale, dotato di autonomia funzionale e amministrato dalle rappresentanze delle categorie produttive;
   b) ridurre il numero delle camere di commercio e ridefinire le circoscrizioni territoriali di competenza in base all'omogeneità economico-sociale del territorio ed al numero delle imprese, assicurando l'autonomia finanziaria di ciascuna camera;
   c) ridurre il numero dei componenti degli Organi camerali;
   d) riordinare la disciplina in materia di compensi agli organi camerali e delle loro aziende speciali, prevedendo la determinazione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime;
   e) prevedere un piano di razionalizzazione delle aziende speciali, ad esclusione di quelle disciplinate da leggi speciali, mediante accorpamento a livello regionale e senza duplicazione di attività;
   f) prevedere un piano di dismissione delle partecipazioni societarie non riconducibili alle funzioni istituzionali delle camere di commercio o comunque gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;
   g) semplificare le procedure di rinnovo degli organi camerali al fine di ridurre il relativo contenzioso, affidando ad Unioncamere il compito di verificare la veridicità dei dati trasmessi dalle Associazioni di categoria in caso di contestazioni;
   h) riordinare i compiti e le funzioni assegnate alle camere di commercio, limitando ed individuando in modo tassativo gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia regionale, eliminando duplicazioni di funzioni con altre amministrazioni ed enti pubblici e rafforzando le funzioni di supporto e di assistenza all'avvio e allo svolgimento delle attività economiche;
   i) superare la dimensione provinciale del registro delle imprese, istituendo un unico registro a livello nazionale;
   j) ridurre del 50 per cento in tre anni il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;
   k) introdurre i costi standard quale modalità di individuazione del fabbisogno del sistema camerale;
   l) favorire la mobilità del personale delle camere di commercio;
   m) assicurare che una quota del 50 per cento delle risorse di ciascuna camera di commercio sia impiegato in attività di promozione o supporto alle imprese e alle economie locali.
1. 32. Gelmini.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. La durata dei trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è ridotta del 50 per cento. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 24. Brunetta, Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: dai commi 3 e 3-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle «iniziative finalizzate all'innovazione» di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato su dette scuole, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vi siano richieste di trattenimento in servizio, formalizzate dai soggetti di cui al precedente periodo e non ancora autorizzate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo è data facoltà alle amministrazioni competenti di valutarne l'autorizzazione, con durata fino alla data del 31 agosto 2015.
1. 3. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 3 con le seguenti: dai commi 3 e 3-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d'istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore.
1. 4. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore con le seguenti: sono revocati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 23. Brunetta, Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore, con le seguenti: fino alla loro scadenza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3 e sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'istituto del collocamento in ausiliaria e il richiamo in servizio del personale militare sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono abrogati gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 84. Scotto, Kronbichler, Duranti, Airaudo, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore con le parole: fino alla loro scadenza ovvero sino alla assunzione del dipendente, che dovrà ricoprire la posizione vacante che dovrà essere reperito ricorrendo alla mobilità o, qualora tale procedura sia rimasta senza esito, al pubblico concorso.
1. 66. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Al primo periodo del comma 2 sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore con le parole: fino alla loro scadenza ovvero sino alla assunzione del dipendente che dovrà ricoprire la posizione resasi vacante, previo ricorso alla mobilità o al pubblico concorso.
1. 306. Cera.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 26. Brunetta, Centemero, Petrenga.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
1. 25. Brunetta, Centemero, Petrenga.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2014.
* 1. 59. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 ottobre 2014 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2014.
* 1. 52. Caruso, Gitti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Regioni utilizzano le risorse liberate dalla applicazione del presente comma per l'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori di concorso, o degli idonei inseriti nelle graduatorie concorsuali, in servizio da almeno 36 mesi, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato o atipici presso le amministrazioni al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente:
   al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari, aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN;
   al comma 5, sopprimere le parole: dirigenti medici responsabili di struttura.
1. 8. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le regioni possono utilizzare le risorse liberate in sanità dall’ applicazione del presente articolo per effettuare assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori di concorso in servizio da almeno 36 mesi, anche non continuativi, con contratti a tempo determinato o atipici presso le aziende sanitarie al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.
1. 54. Gigli, D'Alia.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di salvaguardare la funzionalità del servizio giudiziario e la buona organizzazione degli uffici giudiziari, la durata dei trattenimenti in servizio del personale di cui alla legge n. 27 del 1981, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei decreto-legge n. 90 del 2014, è ridotta a quattro anni a far tempo dal 1o gennaio 2015, a tre anni ai far tempo dal 1o gennaio 2016, a due anni a far tempo dal 1o gennaio 2017, ad un anno a far tempo dal 1o gennaio 2018, e si azzera il 1o gennaio 2019.
1. 28. Russo, Abrignani.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli enti del servizio sanitario nazionale i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati dello Stato e dei dirigenti medici, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro naturale scadenza se prevista in data anteriore.
1. 82. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e le strutture sanitarie;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma dopo le parole: avvocati dello Stato aggiungere le seguenti: e dei dirigi medici e sanitari dipendenti del SSN;
   al comma 5 sopprimere le parole: dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
1. 62. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato, aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.
* 1. 56. Gigli, D'Alia.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato, aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.
* 1. 27. Petrenga.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e delle strutture sanitarie e, dopo le parole: Avvocati dello Stato, aggiungere le seguenti: e dei Dirigenti medici e sanitari dipendenti del SSN.
* 1. 38. Balduzzi, Vargiu, Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, dopo le parole: uffici giudiziari aggiungere le seguenti: e dei servizi universitari di didattica e ricerca e dopo le parole: avvocati dello Stato aggiungere le seguenti: e dei professori universitari.
1. 29. Russo.

Al comma 3 dopo le parole: contabili e militari inserire le seguenti: e dei dirigenti di I fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 55. D'Alia.

  Al comma 3, sopprimere le parole: che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
1. 302. Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Placido, Kronbichler.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
  3-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i professori universitari sono collocati a riposo a decorrere dal 1o novembre successivo al raggiungimento del sessantottesimo anno di età.
  3-quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 4-bis, su istanza dell'interessato da fare pervenire all'Università di appartenenza almeno sei mesi prima della data di cessazione del rapporto, è consentito il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo. Tale facoltà è riservata ai professori universitari che, pur avendo raggiunto il requisito anagrafico per il collocamento a riposo, possiedano un'anzianità contributiva inferiore a quaranta anni. In ogni caso dopo il compimento del sessantottesimo anno di età i professori universitari che abbiano richiesto il trattenimento in servizio di cui al comma 4-ter vengono collocati a riposo al raggiungimento del requisito di quaranta anni di contribuzione. I punti organico resisi così disponibili devono essere utilizzati al cento per cento per nuove assunzioni.
1. 74. Faraone, Malpezzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono coinvolte nella promozione e nello sviluppo delle «iniziative finalizzate all'innovazione» di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i trattenimenti in servizio dei soli dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato su dette scuole, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, vi siano richieste di trattenimento in servizio, formalizzate dai soggetti di cui al precedente periodo e non ancora autorizzate, in deroga a quanto previsto dal presente articolo è data facoltà alle amministrazioni competenti di valutarne l'autorizzazione, con durata fino alla data del 31 agosto 2015.

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: dal comma 3 sono sostituite dalle parole: dai commi 3 e 3-bis.
1. 31. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità e la specificità del sistema d'istruzione, nonché di garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico, i trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2015 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore.

  Conseguentemente, al primo periodo del comma 2 dell'articolo 1, le parole: dal comma 3 sono sostituite dalle parole: dai commi 3 e 3-bis.
1. 30. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei reparti ospedalieri, nonché delle cliniche universitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, i trattenimenti in servizio dei direttori di struttura complessa ospedaliera e dei professori ordinari titolari di cliniche universitarie, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015, o fino alla scadenza prevista in data anteriore. Il mantenimento del personale in servizio di cui al precedente periodo, è lasciato alla discrezionalità dei responsabili amministrativi dei rispettivi enti, sulla base dei risultati gestionali ottenuti.
1. 71. Dorina Bianchi, Pagano, Piccone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei reparti ospedalieri, nonché delle cliniche universitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, i trattenimenti in servizio dei direttori di struttura complessa ospedaliera, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015, o fino alla scadenza prevista in data anteriore. Il mantenimento del personale in servizio di cui al precedente periodo, è lasciato alla discrezionalità dei responsabili amministrativi dei rispettivi enti, sulla base dei risultati gestionali ottenuti.
1. 72. Dorina Bianchi, Pagano, Piccone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, già nominati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, rimangono in servizio per un periodo di almeno 5 anni.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 rimangono in servizio effettivo per un periodo di minimo 5 anni.
1. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 3-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dal presente comma, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2014-2015 nelle regioni nelle quali sono esaurite le graduatorie concorsuali riferite al concorso per dirigente scolastico bandito con decreto direttoriale 13 luglio 2011, a seguito della decadenza dei trattenimenti in servizio dei dirigenti scolastici già autorizzati, i direttori degli Uffici scolastici regionali delle menzionate regioni possono autorizzare, nei limiti delle facoltà assunzionali non utilizzate e con priorità per quelle scuole dove sono venuti meno i trattenimenti in servizio, ai docenti di cui all'articolo 459, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, l'esonero dall'insegnamento anche in deroga ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 459.
1. 308. Malpezzi, Coscia, Ghizzoni, Carocci, Rocchi, Blazina, Malisani, Ascani, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rossi, Ventricelli, Sgambato.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività, nonché la riduzione dell'età media del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre. Dal 1o gennaio 2015 le disposizioni di cui all'articolo 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono soppresse.
1. 61. Artini, Paolo Bernini, Corda, Tofalo, Basilio, Frusone, Rizzo, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. L'istituto del collocamento in ausiliaria e il richiamo in servizio del personale militare sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono abrogati gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 85. Scotto, Duranti, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Sono abrogati gli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 86. Scotto, Duranti, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, nelle regioni in cui risulta esaurita la graduatoria e fino all'avvenuta rinnovazione della procedura concorsuale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico. Tali disposizioni non si applicano nelle regioni in cui non sono state ancora pubblicate le graduatorie e sino alla pubblicazione delle graduatorie stesse.
1. 78. Bossa.

  Dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:
  4-quater
. Al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, nelle regioni in cui risulta esaurita la graduatoria di merito o essa risulta da rinnovare a seguito di pronunce giurisdizionali, e fino all'avvenuto espletamento della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di Dirigente Scolastico.
1. 300. Carocci, Rocchi, Giacobbe, Malisani, Malpezzi, Blazina, Ascani.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
  3-quater. Salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di salvaguardare la funzionalità scolastica, nelle regioni in cui non sono state ancora pubblicate le graduatorie, le sedi vacanti sono affidate in reggenza sino alla pubblicazione delle graduatorie medesime e al conferimento dell'incarico agli aventi diritto.
1. 79. Bossa.

  Sopprimere il comma 5.
1. 22. Brunetta, Centemero, Petrenga.

  Al comma 5, capoverso 11, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 2 inserire le seguenti: ed all'articolo 3, fatta eccezione per il personale militare e delle Forze di polizia di Stato,.
1. 250. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 5, capoverso 11 primo periodo, dopo le parole: a decorrere aggiungere le seguenti: dal 2019 e.
1. 305. Santerini.

  Al comma 5, capoverso 11, sostituire le parole: maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1o gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni con le seguenti: maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminati dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
1. 251. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 5, capoverso 11, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
1. 252. Centemero.

  Al comma 5, capoverso 11 secondo periodo dopo le parole non si applicano al personale di magistratura aggiungere le seguenti e ai professori universitari.

  Conseguentemente al secondo periodo sopprimere le parole, dei professori e dei ricercatori universitari,.
1. 307. Gigli, Binetti, Santerini.

  Al comma 5, capoverso 11 secondo periodo dopo le parole non si applicano al personale di magistratura aggiungere le seguenti e ai professori universitari ordinari.

  Conseguentemente al medesimo periodo sopprimere le parole, dei professori e dei ricercatori universitari,.
1. 304. Santerini.

  Al comma 5, capoverso 11, secondo periodo, sopprimere le parole: dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa,.
* 1. 253. Balduzzi.

  Al comma 5, capoverso 11, secondo periodo, sopprimere le parole: dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa,.
* 1. 255. Centemero.

  Al comma 5, capoverso 11, dopo le parole: dei professori e ricercatori universitari inserire le seguenti: dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e prefettizia.
1. 256. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 5, capoverso 11 secondo periodo, sostituire la parola sessantacinquesimo con la seguente: sessantottesimo.
1. 305. Santerini.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, la parola: «cancellazione» è sostituita dalla seguente: «sospensione»;
   b) al comma 2, dopo le parole: «nelle ipotesi di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «mantiene l'iscrizione all'albo pur non potendo esercitare la professione di avvocato ed»;
   c) al comma 3, sostituire le parole: «mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati» con le seguenti: ”riprendere l'esercizio della professione di avvocato.

  5-ter. Ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o all'albo degli ingegneri si applicano le norme di cui alla legge 25 novembre 2003, n. 339, come modificate dal comma precedente del presente decreto-legge.
1. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nel processo di attuazione dell'articolo 1, commi 89 e 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al personale delle province e al personale dei comuni, che si fondono in un unico comune o che costituiscono unioni di comuni, compresi i segretari comunali e provinciali, con i requisiti previsti e in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applica immediatamente la facoltà di ricorrere alle misure di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.
1. 50. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il personale riconosciuto vittima del terrorismo, del dovere e della criminalità organizzata, con diritto ad assegno vitalizio ai sensi del comma 562 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che a causa dell'infermità contratta non abbia potuto effettuare o completare il periodo di comando prescritto nel grado, può comunque essere iscritto nell'aliquota di avanzamento per il grado superiore.
1. 33. Gelmini, Chiarelli.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. I trattenimenti in servizio del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, ai sensi della specifica normativa di settore, sono fatti salvi fino al 31 agosto 2016 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore. Sono altresì autorizzati a permanere in servizio per un anno scolastico tutti i dirigenti scolastici, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, che ne abbiano fatto richiesta nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, con incarico a tempo indeterminato in regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino esaurite le graduatorie generali di merito di concorsi per posti di dirigente scolastico e non siano presenti situazioni di esubero del relativo organico dirigenziale. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 63. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività delle strutture sanitarie complesse, i dirigenti medici responsabili di struttura complessa restano in servizio fino al completamento delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti, in deroga al comma 5.
1. 303. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I limiti di età di servizio fissati per gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di ruolo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 così come modificati dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, trovano applicazione anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rapporto di lavoro per il personale che ha superato il predetto limite cessa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
* 1. 67. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I limiti di età di servizio fissati per gli impiegati civili dello Stato di ruolo e non di ruolo dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092 così come modificati dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, trovano applicazione anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il rapporto di lavoro per il personale che ha superato il predetto limite cessa decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
* 1. 36. Centemero.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o all'albo degli ingegneri, si applicano le norme di cui alla legge 25 novembre 2003, n. 339, salvo quanto previsto ai successivi commi. Il periodo transitorio indicato all'articolo 2, comma 1, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è ridotto a ventiquattro mesi. Il termine per l'esercizio del diritto alla riammissione in servizio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 novembre 2003, n. 339, è ridotto a due anni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Disposizioni per favorire il ricambio generazionale e la riduzione della spesa per il personale nelle pubbliche amministrazioni».
1. 7. Catanoso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – 1. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 04. Saltamartini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1.1. – 1. Le lavoratrici della scuola che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e autorizzata la spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 0,75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 02. Palese.

ART. 1-bis.
(Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto della scuola).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: ”al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 ancorché siano già stati collocati in pensione al termine dell'anno scolastico 2012-2013.
  2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 102 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 36 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 102 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. 1. Cera, D'Alia.

ART. 2.
(Incarichi direttivi ai magistrati).

  Al comma 1, capoverso comma 1-ter, dopo le parole: della proposta aggiungere le seguenti: da sottoporre all'approvazione dell'adunanza plenaria del Consiglio superiore della Magistratura.
2. 26. Scotto, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Zaccagnini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Nel caso di vacanza di incarichi per funzioni direttive o semidirettive dovuta alla decorrenza dei termini di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in deroga a quanto previsto dagli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, possono concorrere per il conferimento delle funzioni vacanti i magistrati già titolari dell'incarico alla data di scadenza dei suddetti termini che assicurino due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.
2. 21. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 4.
* 2. 10. Brunetta, Centemero, Sisto.

  Sopprimere il comma 4.
* 2. 14. Colletti, Agostinelli, Turco.

  Sopprimere il comma 4.
* 2. 15. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Monchiero.

  Sopprimere il comma 4.
* 2. 25. Scotto, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Zaccagnini.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e terzo periodo.
2. 301. Sisto.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
2. 300. Colletti, Agostinelli, Turco.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
2. 13. Colletti, Agostinelli, Turco.

  Al comma 4 sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 114 del codice del processo amministrativo, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
   a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione;
   b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
   c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti, previene il rischio di elusione del futuro giudicato, dichiarando inefficaci gli atti emessi in violazione della pronuncia oggetto di ottemperanza e provvede di conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
   d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta, individuando in via prioritaria il responsabile del procedimento amministrativo oggetto del giudizio ed ammonendolo sulle conseguenze dell'inadempimento di un ordine legittimo dell'autorità giurisdizionale. Nessun dipendente dell'amministrazione della giustizia amministrativa, diverso dall'ufficiale giudiziario, può essere investito di tale funzione, che non comporta corresponsione di indennità, compensi o emolumenti di qualsiasi genere;
   e) salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo.».
2. 19. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
* 2. 6. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
* 2. 13. Colletti, Agostinelli, Turco.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. Il numero dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari posti fuori ruolo non può essere superiore a 50 per i magistrati ordinari e a venti per ciascuna delle altre categorie.
  4.2. Il superamento del limite di cui al comma 4-bis, rende nullo e privo di qualsiasi efficacia, anche per gli aspetti economici retributivi, il relativo provvedimento di collocamento fuori ruolo.
  4.3. Per ciascun magistrato ordinario, amministrativo, contabile e militare la durata cumulativa dei periodi di collocamento fuori ruolo, non può, durante l'intero corso della carriera essere superiore a cinque anni. Il collocamento fuori ruolo non può in ogni caso essere disposto nei primi dieci anni di carriera del magistrato.
  4.4. Non possono essere posti fuori ruolo i magistrati che svolgono le loro funzioni in uffici giudiziari in cui è presente una scopertura di organico superiore al 10 per cento.
  4.5. Raggiunto il limite di cui al primo periodo del comma 4-quater, il magistrato è automaticamente reinserito, senza necessità di alcuna domanda o istanza in tale senso, nel medesimo ufficio e con le medesime funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo.
  4.6. Qualora l'organico dell'ufficio in cui il magistrato deve essere reinserito ai sensi del comma 4.5 risulti pienamente ricoperto in relazione alle funzioni svolte dal magistrato stesso prima del collocamento fuori ruolo, il magistrato è assegnato ad altro ufficio limitrofo della medesima circoscrizione o, in mancanza, del medesimo distretto, ove risultino scoperti posti nelle funzioni svolte dal magistrato prima del collocamento fuori ruolo.
  4.7. In ogni caso, al raggiungimento del limite di cui al primo periodo del comma 4-quater, il trattamento economico del magistrato è equiparato a quello dei magistrati, di pari anzianità, che svolgono funzioni giudiziarie.
2. 17. Leone.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4.1. I magistrati, ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono essere in alcun caso collocati fuori ruolo al fine di ricoprire, nell'ambito dell'amministrazione dello Stato e in relazione alla struttura organizzativa di ciascun Ministero, incarichi o ruoli di diretta collaborazione dei Ministri.
  4.2. Nell'ambito del Ministero della giustizia, i magistrati possono essere preposti agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei Dipartimenti solo quando ricorrano specifiche esigenze di servizio e comunque in misura non superiore alla metà del numero totale degli uffici dirigenziali costituiti. In ogni caso i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative non possono essere preposti alle Direzioni generali di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c), e 5, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.
2. 16. Leone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
2. 24. Pagano.

ART. 3.
(Semplificazione e flessibilità nel turn over).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ad una spesa pari al 20 per cento, con le seguenti: ad una spesa pari al 30 per cento.
3. 79. Scotto, Kronbichler, Airaudo, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Ai corpi di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto scuola si applica la normativa di settore con le seguenti: Al comparto scuola si applica la normativa di settore. Ai corpi di polizia ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco è accordata la facoltà di provvedere con assunzioni alla sostituzione completa del personale cessato dal servizio nell'anno precedente, con effetto immediato all'atto di entrata in vigore della presente legge.
3. 16. Grimoldi, Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.

  Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: alle università con le seguenti: ai comparti Università e Ricerca.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
3. 29. D'Alia.

  Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole:
  «In deroga a quanto previsto dal presente comma e dal successivo comma 10, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) è autorizzata, a partire dall'anno 2014, ad avviare le procedure concorsuali e a procedere alle relative assunzioni di funzionari tecnici investigatori a tempo indeterminato sino a completamento della relativa dotazione organica».
3. 300. Catalano.

  Sopprimere il comma 2.
3. 22. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, per gli anni 2014 e 2015, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1o gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. 25. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale del singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, possono procedere, a decorrere dall'anno 2014, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. A decorrere dal 1o gennaio 2014 non si tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. 27. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sopprimere le parole: di ruolo.
3. 26. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: nella misura del 60 per cento con le seguenti: nella misura del 70 per cento.
3. 80. Scotto, Airaudo, Kronbichler, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, in sede di prima attuazione del presente articolo, le amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono al reclutamento del personale dirigenziale di seconda fascia, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché in possesso di comprovate competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle funzioni. L'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti di seconda fascia avviene previa procedura selettiva e valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio posseduti dai dipendenti con almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, sulla base delle misure indicate per ciascuna annualità dal comma primo del presente articolo e nell'ambito del programma annuale di revisione delle consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva del personale. È abrogata la lettera b) del primo comma dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e le disposizioni di cui al comma quarto dell'articolo 4 devono intendersi riferite alle graduatorie in essere negli ultimi cinque anni.
3. 28. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere meno iniqui gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul limite alle facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche del comparto sicurezza procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato attingendo alle graduatorie valide e vigenti all'entrata in vigore del presente decreto senza procedere all'indizione dei nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei.
3. 32. D'Alia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli, ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative, avvalendosi di specifiche professionalità da anni proficuamente impiegate in delicati settori operativi e tecnico-logistici, la Guardia di Finanza è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato mediante scorrimento di graduatoria gli Ufficiali in ferma prefissata ausiliari del Ruolo Speciale e del Ruolo tecnico logistico amministrativo, risultati vincitori dei concorsi banditi rispettivamente nel 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 29 luglio 2008) e nel 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 3 agosto 2010), che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni e che, pur se in congedo, siano utilmente collocati quali «idonei non vincitori» nelle rispettive graduatorie per il transito nel servizio permanente effettivo.
3. 33. Fauttilli, D'Alia.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3.1. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, è aggiunto il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche al comparto sicurezza.
3. 31. D'Alia.

  Al comma 3-ter, aggiungere infine le parole: nonché la stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.  139, che risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto n.  139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel periodo 2008-2013.
3. 250. Dorina Bianchi.

  Al comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le disposizioni del presente comma si applicano altresì al Corpo della Guardia di Finanza per lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per l'anno 2012.
3. 303. Cirielli.

  Sopprimere il comma 5.
3. 44. Brunetta, Centemero.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: procedono con le parole: possono procedere, e le parole: spesa pari al 60 per cento con le parole: spesa fino al 40 per cento.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
3. 46. Brunetta, Centemero.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: È abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56;.

  Conseguentemente:
   sostituire il quarto periodo con il seguente: «Sono conseguentemente abrogati i commi 557 e 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso il secondo periodo; fermo rimanendo il rispetto del Patto di stabilità, il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato»;
   dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le risorse finanziarie e le procedure necessarie alle assunzioni di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono, pertanto, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. 7. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: È abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56.;

  Conseguentemente:
   sostituire il quarto periodo con il seguente: Sono conseguentemente abrogati i commi 557 e 557-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppresso il secondo periodo; fermo rimanendo il rispetto del Patto di stabilità, il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
3. 8. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È abrogato l'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato il seguente periodo: «La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016». Fermo restando il rispetto del Patto di stabilità interno, è abrogato l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. 81. Scotto, Placido, Kronbichler, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 è abrogato. I contratti a tempo determinato vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione conseguenti la legge n. 56 del 2014. Sono altresì abrogati il comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 101 del 2013 e il comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010., e sostituire il quarto periodo con il seguente: Sono abrogati i commi 557 e 557-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nonché, a partire dal 1o gennaio 2015, il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010.
3. 301. La Russa.

  Al comma 5, sopprimere il quinto periodo.
3. 76. Pizzolante.

  Al comma 5, sostituire il quinto periodo con il seguente: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. 77. Pizzolante.

  Al comma 5, dopo il sesto periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2014 possono essere portate a termine le procedure assunzionali del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, la cui programmazione sia stata adottata prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei limiti definiti dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. 40. Squeri, Centemero.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, il quarto e quinto periodo sono abrogati.
3. 47. Laffranco.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è abrogato.
3. 41. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del turn over ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del turn over in attuazione del piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 30 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, (qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi).
3. 3. Calabrò, Dorina Bianchi, Garofalo, Piccone, Roccella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 del presente decreto-legge in materia di requisiti di accesso al pensionamento dei dirigenti medici responsabili di struttura complessa e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del turn over del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro. Alle assunzioni di dirigenti medici responsabili di struttura complessa si applicano per gli anni dal 2014 al 2018 le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.
3. 38. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, dopo le parole: quote d'obbligo aggiungere le seguenti: e per effetto delle stabilizzazioni avvenute in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368.
3. 70. Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-ter. Al fine di conseguire immediati effetti in termini di risparmio di spesa e trasparenza nelle procedure assunzionali e di rendere meno iniqui gli effetti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul limite alle facoltà assunzionali del Corpo di polizia di Stato, il Ministero dell'interno utilizza per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e limitatamente al triennio 2014-2016, le graduatorie vigenti degli idonei del bando concorso pubblicato il 26 marzo 2013 per 964 allievi agenti, contestualmente non può procedere all'indizione dei nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei. L'efficacia della graduatoria del citato concorso, comprese le procedure di stabilizzazione per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire l'esaurimento dei relativi elenchi degli idonei risultanti dall'esito del concorso stesso.
3. 37. Laffranco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-ter. A seguito del completamento del processo di razionalizzazione delle province previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 a decorrere dal 1o gennaio 2015 viene meno il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. 42. Squeri, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-ter. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che presenta la necessaria disponibilità.
3. 48. Brunetta, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-ter. Le risorse finanziarie e le procedure necessarie alle assunzioni di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono, pertanto, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. 9. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-ter. Le amministrazioni pubbliche possono assumere entro il limite del 50 per cento delle loro facoltà assunzionali a tempo indeterminato attraverso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. La durata del contratto di apprendistato può variare da un minimo di due anni ad un massimo di 4 anni in relazione ai profili e alle categorie così come disciplinato con apposito decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. A tal fine le amministrazioni pubbliche articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, predispongono il piano di formazione individuale che viene asseverato dalla Scuola nazionale della PA entro 10 giorni dalla presentazione del piano. La formazione obbligatoria pubblica non superiore ad 80 ore viene espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche possono optare all'atto dell'assunzione per il periodo di apprendistato per l'inquadramento ad una categoria inferiore di inquadramento oppure per una riduzione del 20 per cento della retribuzione relativa all'inquadramento previsto. Le assunzioni con contratto di apprendistato sono comunque subordinate all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
3. 56. Dorina Bianchi, Piccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-ter. Le risorse finanziarie e le procedure assunzionali di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono aggiuntive e ulteriori rispetto alle assunzioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
3. 82. Scotto, Kronbichler, Placido, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  10-ter. Le risorse finanziarie e le procedure necessarie alle assunzioni di cui al presente articolo sono individuate con le modalità stabilite nei commi precedenti e sono, pertanto, aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle disciplinate dai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.
3. 302. La Russa.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Limitazioni al turn over.
3. 51. Monchiero.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Per le amministrazioni dello Stato civili e militari, anche ad ordinamento speciale od autonomo, le agenzie, i corpi di Polizia, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'avvenuta immissione, in servizio di tutti i vincitori e degli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.»
3. 02. Nesci, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Assunzioni in deroga alla disciplina del turn over).

  1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei
conti, in presenza degli ampliati compiti e delle ingenti scoperture d'organico, aggravate dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del presente decreto-legge, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,5 milioni di euro, a regime, a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili. Al relativo onere, come innanzi quantificato, si fa fronte con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che presenta la necessaria disponibilità.
3. 05. Scotto, Placido, Airaudo, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Per le finalità di cui all'articolo 41-bis, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9 milioni di euro per l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo del presente comma si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 7 dell'articolo 41-bis, del predetto decreto-legge n. 207 del 2008. Conseguentemente, al secondo periodo, le parole «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti «all'importo massimo di 20 milioni di euro annui fino al 2013, di 23 milioni di euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8 milioni di euro nell'anno 2018, 23 milioni di euro nell'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416 finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di emanazione del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui all'articolo 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti i quali abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione dal comma 1, si provvede:
   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015 della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 13 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019.

  5. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è incrementato di 22 milioni di euro per l'anno 2014 e 11 milioni per l'anno 2015.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 07. Mottola.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Pensionamento anticipato per soggetti esposti all'amianto).

  1. In deroga a quanto disposto al comma 10 dell'articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento ai soggetti di cui al comma 8, dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso, se per loro più favorevole, optare per l'applicazione delle disposizioni cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
   a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
   b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
    1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
    2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
    3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».
3. 0300. Scotto, Kronbichler, Costantino, Placido, Airaudo, Quaranta, Nicchi, Matarrelli, Zaccagnini, Ferrara.

ART. 4.
(Mobilità obbligatoria e volontaria).

  Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: Le amministrazioni aggiungere le seguenti: pubbliche;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   secondo periodo, dopo le parole: altre amministrazioni aggiungere le seguenti: pubbliche;
   terzo periodo, dopo parole: economici nazionali aggiungere le seguenti: nonché di qualsiasi altra amministrazione pubblica;.
4. 39. Latronico.

  Al comma 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Le amministrazioni, aggiungere le seguenti: previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali.,
4. 74. Polverini.

  Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: per un periodo pari almeno a trenta giorni con le seguenti: per un periodo pari ad almeno quindici giorni.
4. 73. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: i posti che intendono ricoprire con le seguenti: i posti da ricoprire.
4. 93. Scotto, Kronbichler, Airaudo, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: La mobilità di cui al presente comma, non determina l'immissione di nuove risorse nell'organizzazione amministrativa ma mero spostamento di dipendenti da un'amministrazione ad un'altra.
4. 81. Pagano, Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sopprimere il terzo periodo.
4. 42. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, capoverso 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: In via sperimentale in attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di appartenenza non abbia posti vacanti nella qualifica corrispondente a quella richiesta.
4. 47. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: per il trasferimento tra aggiungere le seguenti: e verso.
4. 91. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, capoverso comma 1, terzo periodo, dopo la parola: agenzie aggiungere le seguenti:, enti del Servizio Sanitario Nazionale.
4. 85. Dorina Bianchi, Calabrò, Piccone.

  Al comma 1, capoverso 1, terzo periodo, dopo le parole: dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, aggiungere le seguenti: sulla base delle richieste degli interessati.
4. 94. Scotto, Placido, Airaudo, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 1, ultimo periodo, dopo la parola: istituisce aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 48. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:
  «1.1. Il dipendente, pur in assenza di specifico bando, presenta domanda di trasferimento ad altra amministrazione, la quale è tenuta ad accogliere la domanda stessa nel momento in cui si renda necessario ricoprire posti vacanti in organico.»
4. 70. Polverini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 33, 34 e 34-bis.
4. 40. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non superiore a cinquanta chilometri con le seguenti: non superiore a cento chilometri.
4. 9. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.
4. 76. Polverini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Con riferimento al dipendente, costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate ad una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla residenza o dal domicilio abituale.
4. 69. Polverini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con riferimento al dipendente, l'unità produttiva non può comunque essere distante più di un'ora, avendo come riferimento il trasporto pubblico.
4. 68. Polverini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sopprimere il terzo periodo.
4. 15. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, dopo le parole: del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inserire le seguenti: e a seguito di consultazione con le confederazioni maggiormente rappresentative,.
4. 96. Scotto, Placido, Airaudo, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, terzo periodo, dopo le parole: possono essere fissati criteri, aggiungere le seguenti: nell'ambito della legislazione vigente.
4. 97. Scotto, Airaudo, Placido, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire l'ultimo periodo, con i seguenti: Le disposizioni di cui al seguente comma si applicano alle lavoratrici madri con figli di età inferiore a tre anni, previo consenso delle stesse alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede collocata nel territorio dello stesso comune o a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibite. In caso di trasferimento, viene garantita alla lavoratrice madre la corresponsione dei voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 24 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012. L'importo dello stanziamento annuo a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è ridotto di 6 milioni di euro annui.
4. 46. Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Le disposizioni di cui al seguente comma si applicano alle lavoratrici madri con figli di età inferiore a tre anni, previo consenso delle stesse alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede collocata nel territorio dello stesso comune o a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui sono adibite. In caso di trasferimento, viene garantita alla lavoratrice madre la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, di cui al comma 24 dell'articolo 4 della legge 92 del 2012. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 22 dicembre 2012. L'importo dello stanziamento annuo a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è ridotto di 6 milioni di euro annui.
4. 79. Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere i seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, le amministrazioni statali, in esse compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. Nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. I dipendenti non immediatamente trasferiti, per carenza di posti in organico, permangono in servizio in posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle occorrenti vacanze in organico, sulla base delle domande presentate. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. 60. Leone.

  Al comma 1, capoverso 2.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le misure previste dalle disposizioni legislative speciali.
* 4. 14. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso 2.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le misure previste dalle disposizioni legislative speciali.
* 4. 301. La Russa.

  Al comma 1, capoverso 2.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le diverse discipline settoriali o definite da leggi specifiche.
4. 98. Scotto, Kronbichler, Placido, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2.2 con il seguente:
  «2.2. È demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, modalità ed ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'articolo 33, comma 1, del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi h 24.»
* 4. 13. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2.2 con il seguente:
  «2.2. È demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, modalità ed ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'articolo 33, comma 1, del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi h 24.»
* 4. 24. La Russa.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 2.2 con il seguente:
  «2.2. È demandata alla contrattazione intercompartimentale la definizione dei criteri, modalità ed ambiti della mobilità obbligatoria, legandola alla sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'articolo 33, comma 1, del presente decreto legislativo e prevedendo specifiche tutele per la mobilità del personale che opera a copertura di servizi h 24.»
* 4. 99. Scotto, Airaudo, Placido, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 2.2, aggiungere, in fine, le parole: o comunque volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. A tal fine, tenuto conto dei principi volti al contenimento della spesa per il personale, è fatto divieto alle amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni per l'assunzione di nuovo personale, anche a tempo determinato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1.
** 4. 44. Centemero.

  Al comma 1, capoverso 2.2, aggiungere, in fine, le parole: o comunque volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale. A tal fine, tenuto conto dei principi volti al contenimento della spesa per il personale, è fatto divieto alle amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni per l'assunzione di nuovo personale, anche a tempo determinato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità di cui al comma 1.
** 4. 61. Leone, Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Al comma 1, capoverso 2.3, terzo periodo, dopo le parole: modalità di gestione aggiungere le seguenti:, con priorità ai processi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
* 4. 12. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso 2.3, terzo periodo, dopo le parole: modalità di gestione aggiungere le seguenti:, con priorità ai processi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
* 4. 302. La Russa.

  Al camma 1, capoverso, comma 2.3, terzo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti:, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 100. Scotto, Kronbichler, Placido, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 2.3, terzo periodo, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. 49. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso «2.4», sostituire i primi due periodi con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con le risorse derivanti dai risparmi in beni e servizi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni Consip ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato.
4. 305. La Russa.

  Al comma 1, capoverso comma 2.4, sopprimere le parole da:, quanto a 6 milioni di euro per fino a: della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le seguenti: con le risorse derivanti dai risparmi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni CONSIP per l'acquisto di beni e servizi ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato, nonché con quelle derivanti dall'ulteriore riduzione delle spese per studi e incarichi di consulenza derivanti dal comma 2.5.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 2.4 aggiungere il seguente:
  2.5. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sostituire le parole; «all'80 per cento», con le seguenti: «al 70 per cento» e le parole: «al 75 per cento», con le seguenti: «al 60 per cento».
4. 101. Scotto, Placido, Airaudo, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso 2.4, sostituire le parole: quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015, si provvede al sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con le seguenti: con le risorse derivanti dai risparmi in beni e servizi ottenuti per l'obbligo nell'utilizzo delle convenzioni Consip ad opera di tutte le amministrazioni centrali e territoriali dello Stato.
4. 19. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. In conseguenza dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, per un periodo non superiore a due anni, è corrisposta al lavoratore un'indennità la cui entità è valutata in sede negoziale con le associazioni sindacali.
4. 306. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. Dopo l'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
  «Art. 13-quater. – 1. Le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori che utilizzano il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro, sito in un comune diverso da quello di residenza, sono detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno.
  2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

  1.2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.1 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  1.3. Entro 60 giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.
4. 54. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. 84. Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Per le finalità di razionale ed efficiente distribuzione del personale, di cui al presente articolo, le amministrazioni statali, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dell'amministrazione, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle corrispondenti vacanze in organico. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono conseguentemente trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del medesimo personale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 420 mila euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui al comma 2.3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. 33. Mottola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Per le finalità di razionale ed efficiente distribuzione del personale, di cui al presente articolo, le amministrazioni statali, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione dei personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dell'amministrazione, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruoto ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle corrispondenti vacanze in organico. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono conseguentemente trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del medesimo personale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 4. 36. D'Alia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Per le finalità di razionale ed efficiente distribuzione del personale, di cui al presente articolo, le amministrazioni statali, inclusa la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o fuori ruolo da almeno cinque anni, con esclusione dei personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. Nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dell'amministrazione, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruoto ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. Il personale non immediatamente trasferito, per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando o fuori ruolo fino all'immissione in ruolo al verificarsi delle corrispondenti vacanze in organico. Sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale interessato e sono conseguentemente trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico del medesimo personale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 4. 67. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituire i commi 1-bis e 1-ter, con i seguenti:
  1-bis. Ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della definizione delle procedure di mobilità, sono fatti salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015.
4. 50. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1-quater.
4. 300. (versione corretta) Catalano.

  Al comma 1-quater, dell'articolo 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ENAV Spa, per il soddisfacimento del fabbisogno interno dovrà avvalersi prioritariamente del reclutamento del personale attraverso la pubblicazione di un bando di selezione. Qualora siano già in essere, in data di approvazione del presente decreto, procedure di reclutamento interno, queste saranno prioritarie rispetto all'acquisizione di personale militare.
4. 307. Catalano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
4. 308. Ciprini, Lombardi, Dieni, Nesci, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola «5.0000» è sostituita con «50.000».
  2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 557 sono inseriti il seguente:
  «557-bis. Gli incarichi di cui al precedente comma potranno affidarsi anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'obbligo di cui al penultimo periodo, o ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con deroga al comma 5, primo periodo, e non andranno computati ai fini del raggiungimento delle soglie percentuali in entrambi i casi previste».
4. 82. Pagano, Dorina Bianchi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il personale delle pubbliche amministrazioni può transitare, a domanda, nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, purché:
   a) sia in possesso dei requisiti di accesso ai ruoli medesimi;
   b) appartenga a profili professionali o a qualifiche richiedenti lo svolgimento di funzioni equivalenti a quelle della qualifica di destinazione;
   c) il transito avvenga nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei ruoli di destinazione, i quali devono essere collocati in uffici siti nella regione in cui il richiedente è nato o in cui il coniuge è residente.

  1-ter. Il trasferimento di cui al comma 1-bis è disposto nella forma del passaggio diretto di personale tra amministrazioni di cui all'articolo 30, con le procedure ivi previste, salve le seguenti previsioni:
   a) inquadramento nella qualifica e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute nella pubblica amministrazione di provenienza;
   b) obbligo di pronuncia della pubblica amministrazione di appartenenza, sulla domanda di cui al comma 1-bis entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda;
   c) obbligo del richiedente di non accedere a nessuna delle procedure di mobilità previste nel presente capo, per i tre anni successivi all'accoglimento della domanda di cui al comma 1-bis al di fuori del territorio regionale».
4. 56. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 3 dopo le parole: con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. 102. Scotto, Placido, Kronbichler, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 per quanto riguarda l'equiparazione fra livelli di inquadramento con i dipendenti del comparto regioni-autonomie locali.
4. 27. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire la mobilità automatica del personale eccedentario verso le amministrazioni con carenza di personale, con particolare riferimento all'Amministrazione della giustizia, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppresse le parole: «che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio»;
   b) all'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono soppresse le parole: «nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero»;
   c) all'articolo 33, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «possono stabilire» sono sostituite dalle parole: «stabiliscono»;
   d) all'articolo 2, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere b), c) d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
   «b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2014, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma e individuazione per personale in soprannumero non riassorbibili ai fini della ricollocazione presso altre amministrazioni del personale eccedente;
   c) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di passaggio diretto e mobilità di cui agli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico e del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;».
4. 38. Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In via sperimentale e per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile, con età pari o superiore ad anni quaranta alla predetta data, comunque in servizio presso altre pubbliche amministrazioni, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e nel limite del cinque per cento dell'organico complessivo di questa, può partecipare a procedure di mobilità verso l'amministrazione presso cui presta servizio entro il limite del numero dei posti vacanti risultanti nella dotazione organica.
4. 43. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «sono fatti salvi» sono inserite le seguenti: «anche per l'anno scolastico 2014-2015. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015».
* 4. 1. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 58, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 dopo le parole: «sono fatti salvi» sono inserite le seguenti: «anche per l'anno scolastico 2014-2015. Al relativo onere si provvede, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2015».
* 4. 71. Leone.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.
4. 30. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.» sono sostituite dalle seguenti: «può essere prorogato o rinnovato per non più di dieci anni oppure per durate superiori nei casi di eccedenza di cui all'articolo 33 o di messa a disposizione nel ruolo di cui all'articolo 23».
4. 72. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
  «3. Al personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, dei vigili del fuoco e delle Forze armate esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale volontario in ferma breve e prefissata, le disposizioni di cui al precedente comma 1, nel limite complessivo di tre anni, si applicano esclusivamente nell'ambito delle sedi di servizio delle rispettive Amministrazione di appartenenza».
4. 89. Piso.

ART. 5.
(Assegnazione di nuove mansioni).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Le norme di cui al comma 1 trovano applicazione previa definizione di accordi collettivi con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure di riattivazione della contrattazione collettiva per la parte normativa.
5. 16. Polverini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) alla fine del comma 4 è inserito il seguente periodo: «Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, secondo criteri definiti dai contratti nazionali finalizzati anche a garantire la massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga, nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifichi la disponibilità nella dotazione organica, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in posizione economica inferiore nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8».
5. 300. La Russa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: codice civile aggiungere le seguenti: secondo criteri definiti dai contratti nazionali finalizzati anche a garantire la massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifichi la disponibilità nella dotazione organica.

  Conseguentemente:
   sopprimere le parole:
in una qualifica inferiore o;
   sopprimere le parole: della stessa;
   dopo le parole: comma 8 aggiungere le seguenti: nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. 1. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: in una qualifica inferiore o.

  Conseguentemente:
   sostituire le parole: della stessa con le seguenti: nei casi in cui il sistema professionale previsto dai contratti collettivi nazionali preveda l'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.;
   dopo le parole: comma 8 aggiungere le seguenti: La ricollocazione in deroga all'articolo 2103 avviene secondo criteri definiti dai contratti nazionali che garantiscano anche la massima trasparenza e appropriatezza nell'uso della deroga, nonché il reintegro nella posizione di provenienza ove successivamente si verifichi la disponibilità nella dotazione organica.
5. 23. Scotto, Kronbichler, Placido, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria con le seguenti: a trattamento economico invariato.
5. 12. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: occasioni di ricollocazione aggiungere le seguenti: fermo restando la conservazione del trattamento economico e giuridico in godimento ai fini pensionistici e di progressione di carriera, nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2001/23 dell'Unione Europea.
5. 20. Pagano.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente; 6. Il personale in disponibilità di cui al presente articolo iscritto in apposito elenco può essere assegnato, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
5. 21. Pagano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere parole: e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato, per un periodo superiore a dodici mesi.
* 5. 2. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere parole: e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato, per un periodo superiore a dodici mesi.
* 5. 301. La Russa.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o determinato per un periodo superiore a dodici mesi.
5. 24. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sostituire, la parola quattro con la seguente cinque.
5. 10. D'Alia.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. (Trattamento economico del personale del pubblico impiego per i passaggi tra le aree). – 1. Il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali.
5. 01. Scotto, Costantino, Kronbichler, Placido, Airaudo, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Quaranta, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  1. È istituito il ruolo militare speciale ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ed il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o luglio 2011, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o agosto 2007, transita nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente periodo. Il personale militare della Croce Rossa Italiana transitato nel ruolo di cui al primo periodo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riceve il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientra nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
5. 0300. Caruso, Gitti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  1. Il personale militare in servizio attivo a tempo indeterminato appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze Armate, di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è inquadrato in un contingente militare ad esaurimento e mantiene lo stato giuridico militare fino al collocamento in quiescenza.
  2. Al predetto personale, già destinatario del trattamento economico previsto per i pari grado delle Forze Armate, secondo la corrispondenza dei gradi di cui all'articolo 986 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, si applicano le norme previste per il personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
5. 0301. Caruso, Gitti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Trattamento previdenziale del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fattispecie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 0302. Caruso, Gitti.

ART. 6.
(Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza).

  Sopprimerlo.
6. 16. Pizzolante, Dorina Bianchi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6. – 1. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dai seguenti:

  «9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob):
   a) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;
   b) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito;
   c) di conferire ai soggetti di cui alla lettera b) incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle medesime amministrazioni di cui all'alinea, salvo il caso di attività svolta a titolo gratuito.

  9-bis. Il divieto di cui al comma 9 non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali. Ai fini di cui al comma 489 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, prevedono le forme e le modalità con cui portare a conoscenza, degli enti o istituti erogatori dei trattamenti pensionistici, i redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo percepiti dai soggetti cui sono conferiti gli incarichi o le cariche di cui al primo periodo».

  2. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi ed alle cariche conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 18. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni stesse».
6. 17. Pizzolante.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza con le seguenti: a soggetti che abbiano compiuto i 67 anni di età.
6. 19. Pizzolante, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi nelle amministrazioni di cui al primo periodo. Questi incarichi sono comunque consentiti se sono conferiti a titolo gratuito, nonché se sono accettati da soggetti già titolari di trattamento economico di quiescenza, ancorché ne fosse, ordinariamente, prevista una remunerazione. Sono posti a carico delle suddette amministrazioni gli oneri di polizza assicurativa per la copertura di responsabilità, solo se connesse all'esercizio dell'incarico a titolo gratuito, nonché eventuali rimborsi di spese viaggio, nei limiti e con le modalità previste per legge, ma sempre e soltanto connesse all'espletamento degli stessi incarichi. Le Amministrazioni di cui al primo periodo procedono al conferimento degli incarichi a titolo gratuito con le procedure di selezione e di scelta eventualmente previste per i rispettivi ordinamenti, in coerenza con le funzioni da affidare e nel pieno rispetto di principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, a soggetti in quiescenza e che non abbiano superato il settantaduesimo anno di età. Il soggetto destinatario dell'incarico a titolo gratuito non deve trovarsi in qualsivoglia condizione di conflitto di interesse con le funzioni istituzionali dell'amministrazione, di incompatibilità con la funzione da esercitare, nonché di altro motivo di inconferibilità dell'incarico, diverso dal proprio stato di quiescenza. Il numero degli incarichi che è possibile conferire «a titolo gratuito», a soggetti in quiescenza, non può essere superiore al 50 per cento o arrotondamento all'unità superiore di quelli complessivamente previsti nelle dotazioni o nell'organizzazione degli ordinamenti delle singole amministrazioni e, comunque, di quelli nel periodo assegnabili, in quanto non ricoperti. Le stesse amministrazioni predefiniscono, con propri atti periodici di programmazione, le tipologie ed il numero di incarichi conferibili a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi presso organi costituzionali, nonché agli incarichi di direzione generale delle amministrazioni di cui al primo periodo; in questi ultimi casi, quando gli incarichi vengano conferiti a soggetti che fruiscono di trattamento di quiescenza, il compenso ordinariamente previsto è ridotto del 50 per cento.
6. 29. Di Gioia.

  Al comma 1, sostituire il secondo, il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi nelle amministrazioni di cui al primo periodo. Questi incarichi sono comunque consentiti se sono conferiti a titolo gratuito e, così accettati dai soggetti in quiescenza, destinatari, ancorché ne sia, ordinariamente, prevista una remunerazione. Il presente comma non si applica agli incarichi presso organi costituzionali, nonché agli incarichi di direzione generale delle amministrazioni di cui al primo periodo.
6. 28. Di Gioia.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le suddette amministrazioni possono conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. In tal caso ai soggetti interessati è sospeso il trattamento pensionistico per tutta la durata dell'incarico.
6. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: è, altresì, fatto divieto di con la seguente: possono.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le parole:, in tal caso i soggetti dovranno optare per un solo trattamento economico.
6. 12. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: o direttivi aggiungere le seguenti: o di collaborazione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Divieto di incarichi dirigenziali, direttivi o di collaborazione a soggetti in quiescenza).
6. 2. Tacconi.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che per inderogabili e attestate esigenze delle amministrazioni e per profili di chiara e comprovata professionalità, in tal caso la retribuzione degli incarichi o delle cariche suddette non può essere superiore al venti per cento dell'ultima retribuzione percepita dai lavoratori pubblici o privati prima del collocamento in quiescenza.
6. 25. De Mita, D'Alia.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
6. 20. Centemero.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito aggiungere le seguenti: negli enti locali con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
6. 31. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito aggiungere le seguenti: negli enti locali.
6. 33. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito aggiungere le seguenti: per i quali non è comunque previsto alcun compenso.
6. 9. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a titolo gratuito aggiungere le seguenti: per i quali non è previsto alcun compenso.
6. 35. Abrignani.

  Al comma 1, le parole: e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile sono soppresse.
6. 300. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
* 6. 13. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
* 6. 41. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di incarico a titolo oneroso in corso alla data di approvazione del presente decreto, qualora la conclusione dell'attività espletata attraverso di esso risulti essenziale per gli interessi dell'Amministrazione che l'ha conferito, la stessa può, motivatamente, prorogare lo stesso alla sua scadenza per una sola volta e fino al termine massimo del 30 giugno 2015.
6. 43. Centemero.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È, altresì, consentito, per motivate esigenze di servizio e previa autorizzazione del Ministero della pubblica amministrazione, disporre che il dipendente cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 2, continui a ricoprire l'incarico in essere al momento della cessazione per un periodo massimo di 12 mesi ovvero sino alla assunzione del dipendente che dovrà ricoprire la posizione resasi vacante, con retribuzione non superiore alla differenza tra la retribuzione complessiva percepita nell'anno precedente alla cessazione dal servizio e il trattamento pensionistico.
6. 301. Cera.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto che decadono entro il 31 dicembre 2014, salvo che la loro scadenza naturale non sia prevista in data anteriore.
6. 48. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fino al 31 dicembre 2015, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente possono comunque essere conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico collocati in quiescenza, con contratto a tempo determinato di durata biennale.
  I soggetti collocati in quiescenza di cui al primo periodo devono comunque aver ricoperto, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, gli incarichi di cui al primo periodo nell'arco dell'ultimo biennio di servizio antecedente al collocamento a riposo.
6. 50. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e delle rispettive società partecipate.
6. 10. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli incarichi dei commissari straordinari presso gli istituti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 non vengono rinnovati allo scadere del loro mandato.
6. 52. Piso, Dorina Bianchi, Misuraca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di salvaguardare il funzionamento delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, delle fondazioni sanitarie pubbliche e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai contratti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2001, n. 319 e dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, per i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali, ove esistenti, dei predetti enti, fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni relative al riordino del servizio sanitario nazionale.
6. 302. Monchiero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e delle rispettive società partecipate.
6. 303. La Russa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39). – 1. Gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono sostituiti dai seguenti:
  «Art. 17. (Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto). – 1. Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i relativi contratti sono nulli.
  Art. 18. – (Sanzioni) – 1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

  2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
  3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
  4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.
  Art. 19. – (Decadenza in caso di incompatibilità). – 1. Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità.
  2. Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità».
6. 02. D'Alia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis.(Modifiche al trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente). – 1. All'articolo 24 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;
   b) al comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale l'obiettivo di risultato deve costituire maggiore efficienza e qualità del servizio erogato»;
   c) al comma 1-ter, l'ultimo periodo è soppresso”.
6. 01. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 7.
(Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni).

  Sopprimerlo.
7. 23. Caruso, Gitti.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 7. – 1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, l'Aran – Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la ridefinizione dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. La riduzione di cui al comma precedente decorre dal 1° ottobre 2014 ed è quantificata almeno nella misura del 20 per cento per la parte residuale del 2014 e di un ulteriore 20 per cento per l'intero ammontare dei contingenti dell'anno 2015.
  3. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
  4. I maggiori risparmi sono destinati al finanziamento del fondo relativo al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 2.3, del presente decreto-legge.
7. 45. Polverini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.

  1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
  2. La riduzione di cui al comma 1 viene limitata al venti per cento nel caso delle associazioni sindacali rappresentative la cui percentuale di rappresentatività non ecceda la soglia del 15 per cento, calcolata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei distacchi di cui al comma 1 e 2 è operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unità superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco.
  4. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi precedenti tra le associazioni sindacali.
7. 300. Caruso, Gitti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica a decorrere dal prossimo accertamento della rappresentatività, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del trenta per cento per ciascuna associazione sindacale.
7. 33. Leone.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 settembre 2014 con le seguenti: dal prossimo accertamento della rappresentatività;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: del cinquanta per cento con le seguenti: del trenta per cento;
   dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Ad ogni organizzazione sindacale spetta almeno un distacco per ciascun Comparto e Area in cui è rappresentativa.
7. 44. De Girolamo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 settembre 2014 a decorrere dal 1o settembre 2014 con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 1o gennaio 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: del cinquanta per cento con le seguenti: del 40 per cento distribuite in maniera proporzionale nell'arco temporale dei due anni, di cui alla lettera a).
7. 40. Chimienti, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

  Al comma 1, sostituire le parole da: i contingenti complessivi fino alla fine del comma, con le seguenti:, l'incidenza complessiva dei distacchi, aspettative e permessi sindacali su ciascuno dei Comparti contrattuali come definiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è ridotta del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale.
7. 7. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere le parole: aspettative e permessi sindacali.
* 7. 11. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, sopprimere le parole: aspettative e permessi sindacali.
* 7. 15. La Russa.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, aspettative e permessi sindacali.
* 7. 51. Scotto, Airaudo, Placido, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole: del cinquanta per cento con le seguenti: di un terzo.
7. 32. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: cinquanta per cento con le seguenti: 20 per cento.
7. 22. Caruso, Gitti.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: e fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.
7. 10. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le prerogative sindacali attribuite alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e quelle comunque attribuite sotto forma di cumulo dei distacchi alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza laddove al 30 giugno 2014 non si sia ancora proceduto all'elezione delle rappresentanze elettive. Non si applica l'articolo 9, comma 2 e seguenti del CCNQ del 5 maggio 2014.
7. 47. Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La riduzione di cui al comma 1 viene limitata al venti per cento nel caso delle associazioni sindacali rappresentative la cui percentuale di rappresentatività non ecceda la soglia del 15 per cento, calcolata ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis;
   al comma 3 dopo le parole: dei commi 1 aggiungere le seguenti:, 1-bis.
7. 1. Tacconi.

  Al comma 2, sostituire la parola: rideterminazione con la seguente: contenimento.
7. 250. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei casi di assegnazione di un solo distacco con le seguenti: per coloro che hanno maturato o che maturano, entro il 2016, i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e tali distacchi non sono più utilizzati.
7. 8. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o che sono comunque rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 43. De Girolamo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Ai fini del godimento dei permessi dei distacchi e delle prerogative sindacali, le RSA della dirigenza sono equiparate alle RSU. Entro 30 giorni dalla conversione di questo decreto, l'Aran provvede alla determinazione, da approvare con apposito Contratto Nazionale Quadro, dei nuovi contingenti dei permessi e dei distacchi della dirigenza come sopra rideterminati.
  2-ter. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: «quattro comparti» e le parole «quattro aree separate» sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle parole «cinque comparti» e «cinque aree separate». Le parole «cui corrispondono», sono abrogate e sostitute dalla seguente: «e». Sono soppresse le parole «una apposita sezione contrattuale di».
7. 6. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web istituzionale l'elenco nominativo dei beneficiari dei distacchi e dei permessi sindacali.
7. 20. D'Alia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'articolo 43, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 48. Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sostituzione alla riduzione di cui al comma 1, sono soppressi, con la medesima decorrenza del 1o settembre 2014, i permessi sindacali retribuiti previsti dall'articolo 28 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995 n. 395 e dal comma 4 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. 9. Catanoso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Non si dà luogo alla costituzione di RSU per le aree della dirigenza delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le quote orarie dei permessi retribuiti attualmente accantonate e cumulabili ai fini dei distacchi nelle predette aree sono ridotte del 50 per cento.
* 7. 27. Centemero, Gelmini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Non si dà luogo alla costituzione di RSU per le aree della dirigenza delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le quote orarie dei permessi retribuiti attualmente accantonate e cumulabili ai fini dei distacchi nelle predette aree sono ridotte del 50 per cento.
* 7. 49. Pizzolante.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sostituzione alla riduzione di cui al comma 1, sono soppressi, con la medesima decorrenza del 1o settembre 2014, i permessi sindacali retribuiti previsti dall'articolo 28 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1995, n. 395 e dal comma 4 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e dal comma 4 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. 26. Sandra Savino, Laffranco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 le disposizioni di cui al presente articolo trovano altresì applicazione anche nei confronti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. 46. Dorina Bianchi, Piccone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nel secondo periodo, dopo le parole: «un'area dirigenziale», aggiungere le seguenti: «con rappresentatività autonoma e separata».
7. 36. De Girolamo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nel secondo periodo sostituire le parole: «Una apposita sezione contrattuale di un'area dirigenziale» con le seguenti: «Una apposita area dirigenziale».
7. 37. De Girolamo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole «le organizzazioni sindacali» sono aggiunte le parole «della dirigenza»;
   b) al comma 3 le parole «di cui al comma 2» sono sostituite dalle parole «del Comparto»;
   c) al comma 4, dopo le parole «tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite» sono inserite le parole «per il Comparto»;
   d) al comma 6 dopo le parole «sono trasferite» sono inserite le parole «per il Comparto»;
   e) al comma 8 dopo le parole «possono essere costituiti» sono aggiunte le parole «per il Comparto».
7. 42. De Girolamo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Al decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dell'articolo 42 dopo le parole: «le organizzazioni sindacali» sono aggiunte le seguenti: «del Comparto»;
   b) al comma 4, dopo le parole «tra l'Aran e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite» sono inserite le seguenti: «per il Comparto».
7. 34. Leone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dopo le parole: «considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale» sono inserite le seguenti: «per il comparto, ed il solo dato associativo per la dirigenza».
7. 35. Leone, De Girolamo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. I risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate all'implementazione del trattamento economico dei lavoratori contrattualizzati, in servizio presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede negoziale con le associazioni di categoria sono stabilite i criteri per la definizione dei medesimi.
7. 39. Cominardi, Ciprini, Dieni, Lombardi, Tripiedi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. – 1. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.
7. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riorganizzazione dell'ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche amministrazioni).

  1. A decorrere dal 1o settembre 2014, il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche amministrazioni, è sciolto di diritto. Nulla è dovuto ai consiglieri cessati. A decorrere dalla medesima data, il compenso del Presidente è ridotto del 50 per cento.
  2. Entro il 31 ottobre 2014, il Presidente, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, definisce un piano di riorganizzazione che, salvaguardando le retribuzioni, comprese quelle accessorie, del personale dipendente, riduca le spese di gestione del 20 per cento rispetto al 2013.
  3. In considerazione del blocco della contrattazione collettiva nella pubblica amministrazione, l'ARAN non può attivare contratti di consulenza e/o collaborazione. L'equivalente della somma dei contratti di consulenza e/o collaborazione attivati nel 2013 è destinata al Fondo di cui all'articolo 4, comma 2.3, del presente decreto-legge.
  4. I maggiori risparmi di cui ai commi precedenti sono destinati al finanziamento del Fondo relativo al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 2.3, del presente decreto-legge.
7. 0300. Polverini.

ART. 8.
(Incarichi negli uffici di diretta collaborazione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – 1. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore. Il numero complessivo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato in fuori ruolo non può superare il tetto massimo del due per cento del personale in servizio. Sono abolite tutte le diverse disposizioni in materia, anche degli organi di autogoverno».
8. 10. Gitti, D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – 1. Il comma 66 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «66. A decorrere al 1o gennaio 2015, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono ricoprire incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità di uffici di diretta collaborazione. Il divieto di cui al comma precedente non si applica solamente per le cariche elettive e per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e altri organi di rilevanza costituzionale, nel caso di destinazione di magistrati al Ministero della giustizia prevista dagli articoli 196 e 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 15, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonché nel caso in cui una specifica disposizione di legge preveda espressamente la necessità di attribuzione dell'incarico a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari». All'atto del conferimento dell'incarico, sono collocati fuori ruolo dall'organo competente o in aspettativa non retribuita. Il servizio in posizione di fuori ruolo, o in un'altra analoga posizione, svolto dai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e dagli avvocati e procuratori dello Stato, previsto dagli ordinamenti di appartenenza, non può essere prestato per più di cinque anni consecutivi. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, supera complessivamente dieci anni. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato che sono stati ricollocati in ruolo non possono essere nuovamente collocati fuori del ruolo organico se non hanno esercitato continuativamente ed effettivamente le proprie funzioni per almeno cinque anni. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio relativo al posizionamento nei ruoli di appartenenza. Il personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 mantiene esclusivamente il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, compresa l'indennità, e i relativi oneri, che rimangono a carico della stessa. Le disposizioni della presente legge prevalgono su ogni altra norma anche di natura speciale e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore.
8. 11. Gitti, D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 8. – 1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190, il comma 66 è sostituito dal seguente:
  «66. È vietata l'assunzione di incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato. È escluso il ricorso all'istituto dell'aspettativa».

  2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 190 del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono revocati.
  3. Sui siti istituzionali degli uffici giudiziari ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché sul sito dell'Avvocatura dello Stato sono pubblicate le statistiche annuali inerenti alla produttività dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio presso l'ufficio.
8. 19. Centemero.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) le parole: compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto sono soppresse.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera
b), aggiungere le seguenti b-bis) È aggiunto in fine il seguente periodo: ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato non è consentito il collocamento in posizione di fuori ruolo ed è escluso il ricorso all'aspettativa per lo svolgimento di incarichi comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto, ricoprono incarichi comunque denominati, presso gli uffici di diretta collaborazione, cessano da tali incarichi entro trenta giorni dalla medesima data e sono ricollocati nei rispettivi ruoli di appartenenza;
   al comma 2, dopo le parole: comma 66, aggiungere le seguenti: primo e secondo periodo.
8. 27. Leone.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: compresi quelli aggiungere le seguenti: in posizioni apicali o semiapicali.
8. 17. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) l'ultimo periodo è soppresso.
8. 24. Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
* 8. 14. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sopprimere il comma 2.
* 8. 26. Centemero.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
8. 16. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
8. 15. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: riconducibili fino alla fine del comma con le seguenti: e le questioni trattate.
8. 21. Dieni, Cozzolino, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Tirocinio formativo presso gli uffici di diretta collaborazione e gli uffici centrali e periferici dei Ministeri).

  1. I laureati in possesso di una laurea rilasciata all'esito di un corso di laurea magistrale a ciclo unico LMG/01 in Giurisprudenza, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 28/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto dell'Unione Europea, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché un punteggio di laurea non inferiore a 107/110 e che non abbiano compiuto i ventotto anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici di diretta collaborazione, gli uffici dirigenziali centrali e gli uffici dirigenziali periferici dei Ministeri della durata complessiva di dodici mesi.
  Per l'accesso agli uffici di diretta collaborazione, per ciò che concerne specificamente gli uffici legislativi, costituisce titolo di preferenza assoluta il superamento dell'esame, con almeno 28/30, di diritto parlamentare.
  2. Con apposito decreto ministeriale, ciascun ministero determina il numero dei posti da assegnare presso i vari uffici di cui al comma 1, i quali provvedono alle procedure di selezione dei candidati. Ciascun ministero può altresì stabilire come titolo di preferenza il possesso di adeguate competenze nelle materie trattate dagli uffici, attestate dai candidati attraverso eventuali pubblicazioni, anche online, prodotte prima della data di inizio delle selezioni. A parità dei requisiti si attribuisce preferenza al voto di laurea.
  3. Per l'accesso allo stage i soggetti di cui al comma 1 presentano domanda ai dirigenti responsabili degli uffici predetti, con allegata documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto comma, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio.
  4. Gli ammessi allo stage sono affidati a un dirigente che ha espresso la disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un dirigente designato dal responsabile dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiuvano il dirigente nel compimento delle ordinarie attività. Il dirigente non può rendersi affidatario di più di due ammessi. Ogni ufficio di assegnazione fornisce agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li pone in condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornisce loro la necessaria assistenza tecnica. Nel corso degli ultimi sei mesi del periodo di formazione il dirigente può chiedere l'assegnazione di un nuovo ammesso allo stage al fine di garantire la continuità dell'attività di assistenza e ausilio.
  Al dirigente formatore non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa.
  5. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui le amministrazioni coinvolte non siano in grado di fornire ai tirocinanti le dotazioni strumentali necessarie, è data facoltà alle predette amministrazioni di procedere all'acquisto dei dispositivi elettronici ed informatici opportuni, alla cui spesa si dà copertura mediante una rimodulazione delle spese per l'acquisto di materiali informatici e di cancelleria di ciascuna amministrazione stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Ai fini del contenimento della spesa in esame, ogni ministero che indice la selezione di cui al comma 1 del presente articolo può altresì stabilire, nel decreto ministeriale di cui al comma 2, un contributo a carico di ogni candidato, non superiore a euro 100.
  6. L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del dirigente e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Essi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i dirigenti dell'ufficio. L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali.
  7. Gli ammessi allo stage hanno accesso agli atti e ai lavori dell'ufficio, partecipano alle riunioni operative e deliberative, salvo che il dirigente formatore ritenga di non ammetterli; non possono avere accesso ad atti relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi gli atti relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
  8. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale avverso l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti avverse dei procedimenti che coinvolgono l'ufficio di assegnazione o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
  9. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi. I ministeri interessati, nell'ambito delle proprie disponibilità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono destinare apposite risorse a copertura degli oneri assicurativi.
  10. Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'ufficio, anche su proposta del dirigente formatore, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione dirigenziale, nonché per l'immagine e il prestigio della pubblica amministrazione.
  11. Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Gli uffici e dirigenti formatori debbono consentire al tirocinante di adeguare le proprie esigenze con gli orari di frequenza previsti per il tirocinio di cui al presente articolo.
  12. Il dirigente formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'ufficio.
  13. L'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno e ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
  14. L'esito positivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parità di merito, per i concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165. L'esito positivo del periodo di formazione comporta altresì la possibilità, per gli aventi titolo, di accedere direttamente alle prove scritte dei concorsi per il reclutamento della dirigenza pubblica ed è titolo valutabile per l'attribuzione degli incarichi di cui al comma 6, dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  15. Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
  16. La domanda di cui al comma 3 non può essere presentata prima del decorso del termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
8. 01. Centemero.

ART. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  Sopprimerlo.
9. 16. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma dell'Avvocatura dello Stato e degli onorari delle avvocature degli enti pubblici).

  1. È abrogato il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sulle sentenze depositate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione, i compensi professionali liquidati, esclusi quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non vengono corrisposti fino al 31 dicembre 2017. Per l'Avvocatura dello Stato le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma rimangono acquisite al relativo bilancio e vengono utilizzate per finanziare progetti di ammodernamento e di rafforzamento dell'efficienza e della produttività deliberati dal CAPS e approvati con DPCM su proposta dell'Avvocato Generale e in particolare, in sede di prima applicazione, la sostituzione e implementazione del sistema informatico, l'implementazione della banca dati digitale delle difese e delle sentenze.
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il novanta per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. Il residuo dieci per cento resta acquisito al bilancio dell'Avvocatura dello Stato ed è destinato al pagamento di borse ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.
  3. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il punto 1. è aggiunto il seguente punto:
  «1-bis) ad approvare il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  1-ter) ad approvare il regolamento per la distribuzione degli onorari di causa secondo criteri di merito ed efficienza».

  4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella eseguita presso avvocato del libero foro.
  5. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata, a decorrere dall'anno 2014, ad assumere avvocati e procuratori dello Stato fino al completamento del ruolo organico di cui alla tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103.
  6. L'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 è così sostituito:
  «43. 1. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i Collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati e sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato nonché delle società partecipate in via maggioritaria dallo Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con decreto del presidente del consiglio dei Ministri.
  2. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze.
  3. Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.
  4. Gli enti di cui al comma 1 possono non avvalersi della Avvocatura dello Stato nell'ipotesi di conflitto d'interessi con lo Stato che deve constare in apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti.
  5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali e alle società partecipate in via maggioritaria delle regioni, previa deliberazione degli organi competenti e intesa con l'Avvocatura dello Stato.
9. 48. Sandra Savino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 457 dell'articolo 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
  2. Nei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, i compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte, sono distribuiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, nella misura del 30 per cento di quelli che si sarebbero liquidati nei confronti del soccombente.
  3. Per l'Avvocatura dello Stato, le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 2 sono destinate a finanziare progetti di rafforzamento dell'efficienza dell'attività della predetta Avvocatura: tali progetti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Avvocato Generale dello Stato e previa delibera del CAPS, e devono riguardare, in sede di prima applicazione, la implementazione del sistema informatico, lo sviluppo di una piattaforma informatica dell'attività professionale e il pagamento di borse di studio ai praticanti avvocati che espletano la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato.
  4. La pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato è equiparata ad ogni effetto a quella svolta presso un avvocato del libero foro.
9. 52. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.
  3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  5. L'importo complessivo dei compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4 corrisposti a ciascun avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare la misura massima del 50 per cento della sua retribuzione annua lorda.
  6. In ogni caso, l'ammontare complessivo della retribuzione corrisposta a ciascun avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, inclusi i compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4, non può superare il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  7. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 60. Monchiero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.
  3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro il limite di cui al comma 5.
  4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro il limite di cui al comma 5.
  5. In ogni caso, l'importo complessivo dei compensi professionali di ciascun avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, non può superare il limite di 50.000 euro l'anno, al lordo dei contributi previdenziali e fiscali a carico del dipendente.
  6. I commi 2, 3, 4 e 5 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 73. Scotto, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
  2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, i compensi professionali sono corrisposti in base alle norme dei regolamenti delle singole amministrazioni, e comunque nei limiti delle risorse stanziate.
  3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 67. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici).

  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni, in base alle norme del regolamento delle stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
  2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti i compensi professionali. Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate ai sensi dell'articolo 152 disp. att. cod. proc. civ.
  3. I commi 1, terzo periodo, e 2 si applicano alte sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 66. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 9.
  1. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato comma 3 ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, non sono corrisposti compensi professionali.
  3. Il comma 2 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 15. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente:
  «I compensi professionali spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modificazioni, o previsti da altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali a favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 50 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale».

  2. Il comma 1 si applica alle transazioni approvate e alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato ed istituzione di una Commissione paritetica per la valutazione dei carichi di lavoro).

  1. Fino al 31 dicembre 2016, trovano applicazione le norme contenute nel comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e nel comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  2. È istituita una Commissione paritetica, composta dai delegati delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalle Rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti del personale togato e dai componenti dell'amministrazione, al fine di verificare i carichi di lavoro presso l'Avvocatura generale dello Stato e in ciascuna Avvocatura distrettuale.
  3. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione elabora un documento in cui sia definito il fabbisogno di risorse professionali e le procedure gestionali al fine del raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa in un'ottica di efficienza ed efficacia.
9. 64. Polverini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 2 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:
  «La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra gli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, su base prevalentemente territoriale e secondo criteri di merito e di efficienza».

  2. L'ultimo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.
* 9. 46. Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 2 dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

  «La ripartizione delle somme di cui al precedente comma fra gli avvocati e procuratori dello Stato è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, su base prevalentemente territoriale e secondo criteri di merito e di efficienza».

  2. L'ultimo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.
* 9. 49. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. Il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è abrogato.
  2. Con riferimento ai giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2017, è sospesa, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, l'erogazione dei compensi professionali spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative o contrattuali nel caso di sentenze favorevoli, con esclusione delle spese legali recuperate a carico della controparte.
  3. Nel periodo di cui al comma 2, l'Avvocatura dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni interessate sono tenute ad adottare una nuova regolamentazione che garantisca la distribuzione dei predetti compensi professionali prevalentemente in ragione della produttività individuale verificata secondo criteri oggettivi.
9. 51. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.

  1. L'Avvocatura generale dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Al primo comma dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, dopo il punto 1 è aggiunto il seguente punto:
  «1-bis) ad approvare il regolamento per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese e delle entrate dell'Avvocatura dello Stato nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con un unico capitolo, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  3. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611 è inserito il seguente comma:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutti gli enti, anche costituiti nelle forme del diritto privato, compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché alle società di cui lo Stato o altri enti cui sia attribuito il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato possiedono la maggioranza delle azioni o delle quote o un numero di azioni o quote sufficiente per esercitare un'influenza dominante».
9. 19. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:; ai detti compensi professionali si applica quanto disposto dai comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  2011.
* 9. 250. Di Gioia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:; ai detti compensi professionali si applica quanto disposto dai comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  2011.
* 9. 251. Bueno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'attribuzione agli avvocati e procuratori dello Stato degli onorari e delle competenze di avvocato liquidati dal giudice a carico della controparte, riscossi ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, costituisce riconoscimento della performance professionale. Con regolamento dell'Avvocato Generale, sentito il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità in base alle quali gli onorari riscossi sono ripartiti, tra avvocati e procuratori dello Stato all'interno dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle singole Avvocature Distrettuali dello Stato, in considerazione della performance individuale secondo criteri oggettivamente misurabili. Il regolamento stabilisce altresì la misura massima, anche sotto forma di percentuale del trattamento economico omnicomprensivo, che ogni avvocato e procuratore dello Stato può percepire a titolo di onorari professionali. Fino al 31 dicembre 2017 tale percentuale non potrà essere superiore al 25 per cento del trattamento economico omnicomprensivo. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione degli affari, consultivi e contenziosi, secondo i principi di equità nella qualità e quantità del lavoro. L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. Il bilancio preventivo e il rendiconto di gestione finanziaria sono trasmessi al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. 10. Bueno.

  Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
  2. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti; il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati dello Stato.
  3. Nelle ipotesi di pronuncia favorevole con liquidazione dei compensi professionali a favore dell'Amministrazione, i medesimi compensi sono interamente corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  4. In tutti i casi di pronuncia giurisdizionale favorevole con compensazione integrale delle spese, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, sono corrisposti compensi professionali nella misura massima del cinquanta per cento degli importi indicati nelle tabelle ministeriali allegate al Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, entro i limiti di cui ai commi 5 e 6.
  5. L'importo complessivo dei compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4 corrisposti a ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, non può superare la misura massima del 50 per cento della sua retribuzione annua lorda.
  6. In ogni caso, l'ammontare complessivo della retribuzione corrisposta a ciascun Avvocato dipendente delle Amministrazioni Pubbliche, iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, inclusi i compensi professionali di cui ai commi 2, 3 e 4, non può superare il limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 5 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, così come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n.  89.
  7. I commi 2, 3, 4 e 5 e 6 si applicano in relazione alle pronunce giurisdizionali favorevoli depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. 252. Monchiero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con le seguenti: È abrogato.
* 9. 18. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con le seguenti: È abrogato.
* 9. 300. La Russa.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: e il terzo comma dell'articolo 21 fino a: presente decreto.

  Conseguentemente al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 con le seguenti: inclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dal regolamento e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 4.

  Sopprimere il comma 4.
  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e al primo periodo del comma 4.
  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ivi incluso con la seguente: escluso.
  Al comma 7, sostituire le parole: 6, con la seguente: 5 la parola 5, con la seguente: 4. Sostituire le parole: I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo con le seguenti I commi 3, 4 e il secondo e il terzo periodo.
9. 301. Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il dieci per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori di Stato.

  Sopprimere il comma 6.
  Sostituire il comma 7 con il seguente: Il presente articolo si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 302. Agostinelli, Colletti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alle sentenze depositate con le seguenti: ai giudizi incardinati.

  Conseguentemente:
   al comma 3 sopprimere le parole da:
in modo da consentire fino alla fine del comma;
   al comma 6, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono;
   al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;
   al comma 7, sostituire le parole: alle sentenze depositate con le seguenti: ai giudizi incardinati;
   al comma 7, sopprimere le parole: e il secondo e il terzo periodo del comma 6;
   al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 253. Centemero.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alle sentenze depositate con le seguenti: ai giudizi incardinati.
9. 303. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: depositate aggiungere le seguenti: nei giudizi introdotti;

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, dopo la parola: depositate aggiungere le seguenti: nei giudizi introdotti.
9. 254. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 43, comma 4 della legge n. 69 del 2009.
9. 72. Scotto, Placido, Airaudo, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato.
9. 255. Dorina Bianchi.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: in modo da consentire fino alla fine del comma.
9. 302. Centemero, Sisto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
* 9. 14. Pisicchio.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
* 9. 55. Di Gioia.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
* 9. 61. Misuraca.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Il presente comma non si applica ai casi di compensazione delle spese pronunciate sensi dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
* 9. 69. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli avvocati le cui pubbliche amministrazioni hanno adottato un regolamento con la previsione di un tetto o di un limite massimo di compensi erogabili,.
9. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 43, comma 4 della legge n. 69 del 2009.
9. 17. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: sessanta.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   secondo periodo, sostituire la parola:
venticinque con la seguente: venti;
   terzo periodo, sostituire la parola: venticinque con la seguente: venti.
9. 256. Centemero.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la parola: sessanta;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il rimanente quindici per cento affluisce al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 2009, n. 69.
* 9. 257. Di Gioia.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: cinquanta con la parola: sessanta;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il rimanente quindici per cento affluisce al Fondo perequativo del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato istituito ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 2009, n. 69.
* 9. 258. Bueno.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'Avvocatura dello Stato è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
9. 259. Centemero.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali determinati in applicazione del decreto ministeriale Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, in misura piena nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, e nella misura del 50 per cento negli altri casi.
9. 260. Plangger.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: codice di procedura civile, aggiungere le seguenti:, nonché nei casi in cui vi sia la conciliazione delle liti prima della sentenza di primo grado,
9. 261. Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Zaccagnini.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: sono.
9. 310. Centemero, Sisto.

  Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
9. 311. Centemero, Sisto.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. 262. Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Kronbichler, Zaccagnini.

  Al comma 7, sostituire le parole: alle sentenze depositate con le seguenti: ai giudizi incardinati.

  Conseguentemente sopprimere le parole: e il secondo e il terzo periodo del comma 6.

  Sopprimere l'ultimo periodo.
9. 314. Centemero, Sisto.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sentenze depositate con le seguenti: decisioni pronunziate.
* 9. 263. Di Gioia.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sentenze depositate con le seguenti: decisioni pronunziate.
* 9. 264. Bueno.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sentenze depositate con le seguenti: attività espletate.
9. 312. Sisto.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: sentenze depositate con le seguenti: sentenze relative a giudizi introdotti.
9. 313. Sisto.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: non possono corrispondere fino alla fine del comma con le seguenti: possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato soltanto a titolo di acconto in misura non superiore al 30 per cento delle somme determinate in applicazione del decreto ministeriale Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55.
9. 265. Plangger.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica:
   articolo 97, comma 1, dopo le parole: «il comune e la provincia hanno», sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
9. 02. Guidesi, Invernizzi, Matteo Bragantini.

ART. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  Sopprimerlo.
* 10. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimerlo.
* 10. 6. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 10. 28. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sopprimerlo.
* 10. 47. La Russa.

  Sopprimerlo.
* 10. 300. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale del diritti di segreteria).

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento».
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
* 10. 17. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento».  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
* 10. 39. D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Riduzione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale del diritti di segreteria).

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.»
10. 7. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
* 10. 15. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
* 10. 41. D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
  3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.
** 10. 16. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
  3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.
** 10. 40. D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le parole: «e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento» sono sostituite con le seguenti: «e fino ad un massimo di un quinto dello stipendio in godimento.»
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
  3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
10. 18. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
  3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
10. 20. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali, con il quale la funzione rogatoria verrà disciplinata nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione.
10. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
10. 14. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
  2. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
10. 21. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Nuova ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. Non possono essere assegnati ai segretari comunali e provinciali somme per diritti di rogito superiori al 25 per cento del trattamento stipendiale annuo.
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministro dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
10. 44. Centemero, Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
* 10. 42. D'Alia.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria).

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
* 10. 13. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia».
  3. La disposizione di cui al comma precedente entra in vigore con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, con il quale sono individuate le corrispondenti risorse a carico del bilancio dello stato.
  4. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore del decreto legge e l'entrata in vigore della presente legge di conversione, ai fini della regolazione degli effetti dell'articolo 10 del decreto-legge si applica la disciplina prevista dalla presente legge.
10. 19. Locatelli.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A far data dall'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo 21 della presente legge, la quota dei proventi annuali dei diritti di segreteria attribuita al Ministero dell'Interno dall'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è ridotta del 20 per cento ed è devoluta alla Scuola nazionale dell'amministrazione per il finanziamento delle attività di reclutamento, formazione e specializzazione dei segretari comunali e provinciali e per la formazione dei dirigenti degli enti locali.
10. 12. De Girolamo.

  Sopprimere il comma 1.
* 10. 11. Leone, Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sopprimere il comma 1.
* 10. 29. Pizzolante.

  Sopprimere il comma 1.
* 10. 33. Placido, Kronbichler, Airaudo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è abrogato. L'abrogazione ha efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo rinnovo del contratto collettivo dei segretari comunali e provinciali.
10. 30. Pizzolante.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980. n. 312, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
10. 46. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
* 10. 5. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1 dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
* 10. 34. Scotto, Placido, Kronbichler, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1 dopo le parole: è abrogato aggiungere le seguenti: a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
* 10. 37. La Russa.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: La predetta abrogazione esplica i suoi effetti a decorrere dalla sottoscrizione del primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
10. 35. Scotto, Kronbichler, Airaudo, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 2.
10. 26. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito con il seguente: «Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito in misura non superiore ai 50 per cento al comune o alla provincia. È fatta salva in ogni caso la quota destinata a finanziare l'attività formativa di competenza della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 287/99 e per i corsi-concorso già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».
10. 24. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito dal seguente: «il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura unica dell'80 per cento da attribuire al comune, qualunque sia la classe di appartenenza, od alla provincia, del 10 per cento da attribuire al segretario comunale o provinciale ed il rimanente 10 per cento al fondo di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni».
10. 45. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: integralmente con le seguenti: in misura non superiore al 50 per cento.
10. 25. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Sopprimere il comma 2-quater.
10. 301. Sisto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

  Dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Nel rispetto del principio di imparzialità, il conferimento di funzione dirigenziale non può essere assegnato ai soggetti che ricoprano cariche di partito o che le abbiano ricoperte nei due anni precedenti, che siano stati candidati in elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e parlamentari nazionali ed europee o che lo siano stati nei due anni precedenti, o che abbiano ricoperto il ruolo di consigliere o ruoli di responsabilità politica in organi di amministrazione e di governo di enti locali, regionali, statali, europei o che li abbiano ricoperti nei due anni precedenti, o che abbiano avuto incarico di rappresentanza sindacale».
10. 05. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni).

  1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.
10. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni).

  1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.
  2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
10. 02. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Aggiungere il seguente articolo:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «5-bis. Il dipendente pubblico ammesso al corso di cui al comma 5 è collocato a domanda, di diritto, in congedo straordinario per il periodo di durata del corso e fino all'esame finale di abilitazione, con conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, previa rinuncia alla borsa di studio erogata dall'ente di formazione. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. L'aspettativa di cui al presente comma è attribuita di diritto e non incide su eventuali aspettative richieste dal dipendente pubblico per motivi diversi».
10. 0300. Vezzali.

ART. 11.
(Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali).

  Sopprimerlo.
11. 25. Brunetta, Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 le parole: «la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario» sono sostituite dalle seguenti: «il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni»;
   b) il comma 3 è abrogato.

  1-bis. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.
  1-ter. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.
11. 26. Dieni, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Luigi Gallo, Grillo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

  1. All'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione. Il segretario è scelto mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.»;
   b) al comma 2 le parole: «la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario» sono sostituite dalle seguenti: «il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni»;
   c) il comma 3 è abrogato.

  2. L'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.
  3. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», è abrogato.
11. 27. Dieni, Ciprini, Luigi Gallo, Sibilia, Grillo, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
11. 37. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato, aggiungere le seguenti: comunque a persone che hanno conseguito la laurea nel settore oggetto dell'attribuzione a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda laurea.
11. 39. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti 5 per cento.
11. 28. Micillo, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti 10 per cento;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
11. 36. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento;

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
e, comunque, per almeno una unità;
   all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice.
* 11. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento;

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
e, comunque, per almeno una unità;
   all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice.
* 11. 9. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento;

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
e, comunque, per almeno una unità;
   all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice.
* 11. 35. Scotto, Airaudo, Kronbichler, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento;

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
e, comunque, per almeno una unità;
   all'ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: Alle selezioni pubbliche per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma si applicano le norme fissate dai vigenti regolamenti per la selezione di dirigenti a tempo indeterminato in particolare per quanto riguarda la pubblicità e la composizione della commissione esaminatrice.
* 11. 300. La Russa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
** 11. 30. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
** 11. 31. La Russa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
** 11. 33. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Grillo, Luigi Gallo, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
** 11. 34. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole da: sono conferiti fino alla fine della lettera con le seguenti: sono attribuiti mediante concorso pubblico.
11. 40. Centemero, Sisto.

   Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: selezione pubblica con le seguenti: procedura concorsuale.
11. 41. Ciprini, Tripiedi, Dieni, Lombardi, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere il termine di tre anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
11. 42. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La selezione, per esami e titoli, dei candidati muniti di laurea compatibile con l'incarico dirigenziale da assegnare, è compiuta da una commissione costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
11. 43. Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Cominardi, Baldassarre, Nesci, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Luigi Gallo, Grillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È data facoltà ai presidenti di regione e di provincia, nonché al sindaco, sostituire con propria deliberazione, senza nuovi e maggiori oneri e previo preavviso di tre mesi, il personale dirigenziale. Il dirigente sostituito sarà collocato in posizione di fuori ruolo.
11. 17. Guidesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 3.
11. 47. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, dopo le parole: Per la dirigenza regionale e la dirigenza aggiungere la seguente: sanitaria.
11. 2. Calabrò, Garofalo, Roccella.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.
11. 48. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.
11. 46. Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le assunzioni a tempo determinato, di cui al periodo precedente sono attuate attraverso un concorso per esami e titoli. La commissione concorsuale deve essere costituita esclusivamente da docenti e professionisti di comprovata competenza nelle materie di selezione, nonché da soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, esterni all'amministrazione, che non siano componenti dell'organo di direzione politica o ricoprano cariche politiche o di rappresentanza sindacale, o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
11. 56. Luigi Gallo, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato, Lombardi, Nesci, Dieni, Grillo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attribuzione dei suddetti posti è conferita con le medesime modalità di cui all'articolo 110, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1, lettera a) del presente articolo.
11. 58. Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le regioni, gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, possono essere ricoperti tramite assunzioni a tempo determinato nel limite del 10 per cento del numero delle strutture dirigenziali apicali previste nei rispettivi organigrammi.
11. 303.  Marco Di Stefano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. In ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, ai sensi del comma 3 del presente articolo, hanno l'obbligo, ove non avessero provveduto, di procedere alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative.
  3-quater. La pianta organica di cui al comma 3-bis è pubblicata anche sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.
11. 57. Luigi Gallo, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dieni, Nesci, Cominardi, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Sopprimere il comma 4.
* 11. 61. De Girolamo.

  Sopprimere il comma 4.
* 11. 62. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4.
* 11. 63. Brunetta, Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
* 11. 78. La Russa.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale.
  4-bis. Il personale delle regioni e degli enti locali impegnato a diverso titolo nelle attività di vigilanza e controllo a tutela dell'ambiente dell'igiene e della sanità pubblica, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione può prestare attività solo per l'amministrazione di appartenenza rimanendo vietata e preclusa qualsiasi altra attività lavorativa.
11. 64. Pagano.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
11. 71. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, prescindendo dal possesso del titolo di studio,.
* 11. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, prescindendo dal possesso del titolo di studio,.
* 11. 10. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, prescindendo dal possesso del titolo di studio.
* 11. 65. Sibilia, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Ciprini, Bechis, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, prescindendo dal possesso del titolo di studio,.
* 11. 67. Scotto, Kronbichler, Placido, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole:, prescindendo dal possesso del titolo di studio,.
* 11. 305. La Russa.

  Al comma 4, sostituire le parole: prescindendo dal possesso del titolo di studio con le seguenti: se in possesso di adeguato titolo di studio.
** 11. 66. Dorina Bianchi, Misuraca, Piccone.

  Al comma 4, sostituire le parole: prescindendo dal possesso del titolo di studio con le parole: se in possesso di adeguato titolo di studio.
** 11. 77. La Russa.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: salvo quando questa è connessa all'organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco e del presidente della provincia ed alle funzioni di collaborazione e supporto delle attività di indirizzo e di controllo propri dei predetti organi di direzione politica.
11. 70. Caruso, D'Alia, Gitti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 78/2010, quinto periodo dopo le parole: «nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti parole: «con l'esclusione dei soggetti detenuti impegnati in progetti di pubblica utilità o in favore della comunità locale».
11. 74. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: 3-ter Il rispetto del divieto di attività gestionale di cui al comma precedente viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato rispetto del divieto di attività gestionale di cui al comma 3-bis, il Prefetto relaziona al Ministro dell'interno ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
11. 11. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

ART. 12.
(Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è finanziato un onere, pari a 20.000 euro, per garantire il reintegro degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 relativo alle associazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale in favore dei masi chiusi di cui alla legge della provincia di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1-bis.
12. 300. Schullian.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato anche a reintegrare gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativo alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori dei comuni classificati interamente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis.
12. 301. Schullian.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a reintegrare l'onere contributivo di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 relativo alle associazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani».

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: e al comma 1-bis.
12. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di provvedere alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dispone la riduzione dello 0,1 per cento della quota percentuale destinata alla restituzione delle vincite, applicata alla data di entrata in vigore della presente legge ai giochi di cui al decreto direttoriale AAMS prot. 2011/666/Giochi/Gad del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2011.
12. 6. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nuti, Nesci.

ART. 13.
(Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per la progettazione).

  Sopprimerlo.
* 13. 9. De Girolamo, Leone.

  Sopprimerlo.
* 13. 8. Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.
(Incentivi per la progettazione).

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Una somma pari all'uno per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, in qualità di incentivo all'efficienza, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e i suoi collaboratori. La somma è erogata a condizione che l'opera sia portata a termine e collaudata nei tempi contrattualmente previsti e nei limiti dell'importo complessivo risultante dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del Regolamento di esecuzione ed attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132 comma 1, purché complessivamente non superiori al venti per cento del tempo contrattuale. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può comunque superare il 50 per cento dell'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri»;
   b) il comma 6 è abrogato.
13. 300. Vecchio.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Incentivi per la progettazione). 1. Il comma 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 163 del 2006 è sostituito dal seguente: «6. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione – strumento urbanistico generale o attuativo – comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto».
  2. Dopo il comma 6 dell'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente: «6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.».
13. 11. Rabino.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Incentivi per la progettazione). – 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Al personale con qualifica dirigenziale può essere corrisposta annualmente, in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, una somma complessiva non superiore al trattamento economico accessorio in godimento. La Ragioneria Generale dello Stato determinerà annualmente il valore delle somme eccedenti che verranno valorizzate come economie di bilancio».
13. 13. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Incentivi per la progettazione). – 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. In ragione della omnicomprensività del relativo trattamento economico, le somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 confluiscono nei Fondi per la retribuzione accessoria, rispettivamente per il personale e per la dirigenza, e sono distribuite secondo criteri da definire in sede di contrattazione integrativa».
13. 14. De Girolamo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. «All'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «inferiori a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «inferiori a centocinquanta mila euro»;
   b) le parole: «superiore a 500.000» e «inferiore a 500.000» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «superiore a 100.000» e «inferiore a 100.000».
13. 3. Scotto, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante può prevedere nel bando di gara che l'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica prodotte dal concorrente avvenga prima dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo. In questo caso possono essere esaminate le sole offerte tecniche che abbiano superato una determinata soglia di punteggio tecnico, indicata nel bando di gara.
  1-ter. L'accertamento di cui al comma 1-bis è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose.
  1-quater. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per il mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'escussione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e la sospensione fino a sei mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 1-ter nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  1-quinquies. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 1-quater, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: per la progettazione aggiungere, le seguenti: e verifica dei requisiti dei concorrenti delle procedure aperte per l'affidamento degli appalti pubblici.
13. 19. Dorina Bianchi, Piccone.

ART. 13-bis
(Fondi per la progettazione e l'innovazione).

  Al comma 1, capoverso comma 7-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
13-bis. 250. Centemero.

ART. 14.
(Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale).

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle more, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, le Università, nei rispettivi vincoli di bilancio, possono procedere alla chiamata diretta come ricercatore a tempo indeterminato del personale che è in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, ha espletato per almeno tre anni, anche non continuativi, uno o più insegnamenti universitari mediante contratto ai sensi della normativa vigente, ha all'attivo pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, e ha svolto attività di ricerca in qualità di assegnista per almeno trentasei mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
14. 16. Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1 All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, le parole «di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16 comma 3 lettera i), della legge» sono sostituite dalle seguenti: «di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2.
  3.2. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, alla fine del periodo è aggiunto il seguente: «La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1».
14. 11. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1 All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222. sostituire le parole «di esperti revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.» con le seguenti: ”, di Professori universitari, individuati mediante sorteggio, che compongono la lista, costituita ai sensi dell'articolo 6 comma 2.
14. 10. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, in fine, aggiungere il seguente periodo: ”La commissione può deliberare all'unanimità, con motivazione dettagliata e per particolari meriti scientifici ampiamente documentati, di discostarsi dai criteri e parametri definiti ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.
14. 13. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-ter sostituire le parole: a decorrere dal 1o marzo 2015 fino alla fine del comma, con le seguenti: per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore non prima che sia trascorso un biennio dalla conclusione della precedente procedura. La durata dell'abilitazione scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 è di quattro anni.
14. 300. Gigli.

  Al comma 3-quinquies dopo le parole: della produzione scientifica aggiungere le seguenti: e dell'attività didattica.
14. 301. Santerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2014 è aumentato delle quote necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2014 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I professori così chiamati mantengono il trattamento retributivo della fascia di provenienza fino al termine stabilito dall'articolo 1, comma 471 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono fatti salvi, anche ai fini retributivi, gli effetti della conferma in ruolo come professore ordinario.
14. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Kronbichler, Giorgis, Balduzzi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il penultimo periodo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente: «I professori posti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità non possono far parte delle commissioni di concorso di qualsiasi natura. Qualora le situazioni di incompatibilità si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni, si provvede alla revoca della nomina del componente della commissione in situazione di incompatibilità e alla sostituzione dello stesso con un altro componente in situazione di compatibilità. È vietata l'emanazione di qualsiasi atto ufficiale delle commissioni di concorso che abbiano al proprio interno un componente in situazione di incompatibilità».
14. 302. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. A decorrere dal 2015 si dà luogo ad una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2, e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2014-2016. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
14. 05. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Chimienti, Bechis, Rostellato.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, in accordo con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione e con il Ministro del Lavoro e politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali e l'ARAN, viene attivata una specifica sessione negoziale, ai sensi dell'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, finalizzata al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola per il triennio 2015-2018, con riferimento alla parte economica ed alla parte giuridica.
14. 03. Chimienti, Ciprini, Lombardi, Dieni, Tripiedi, Cominardi, Nesci, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Rostellato.

ART. 15.
(Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica). – 1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».
  2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 51,8 milioni di euro per l'anno 2016.
  3. A decorrere dal 1o settembre 2014 e per tutto il 2015 sono introdotte le aliquote di accisa relative alle bevande gassate e zuccherate. Tali aliquote sono determinate nella misura di euro 5 per ettolitro.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con una quota delle entrate derivanti dal comma 3 e per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.
* 15. 9. Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Disposizioni urgenti relative a borse di studio per le scuole di specializzazione medica). – 1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015».
  2. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 56 milioni di euro per l'anno 2014, di 90 milioni di euro per l'anno 2015 e di 51,8 milioni di euro per l'anno 2016.
  3. A decorrere dal 1o settembre 2014 e per tutto il 2015 sono introdotte le aliquote di accisa relative alle bevande gassate e zuccherate. Tali aliquote sono determinate nella misura di euro 5 per ettolitro.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con una quota delle entrate derivanti dal comma 3 e per l'anno 2014, con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 6 milioni di euro che resta acquisita all'erario, per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5. La procedura di cui all'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A tal fine l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.
* 15. 300. Gigli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come ridotta dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti all'ultimo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente».
15. 6. Palese, Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in materia di corresponsione di borse di studio ai medici specializzati presso le Scuole di medicina tra gli anni accademici 1983-1984 e 1990-1991,
15. 12. Pagano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
* 15. 5. Gigli, D'Alia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
* 15. 7. Centemero.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ivi compresa l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401.
* 15. 2. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 80 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: A integrazione del finanziamento degli oneri di cui al precedente periodo, si provvede mediante riduzione di 9 milioni per il 2014, 40 milioni per il 2015, e 2,2 milioni per il 2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
15. 14. Scotto, Kronbichler, Airaudo, Nicchi, Quaranta, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16,8 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: per un importo pari a 55 milioni per l'anno 2015 e 15 milioni per l'anno 2016.
15. 301. D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: 1,8 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 1,8 milioni del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre n. 189, e successive modificazioni.
15. 15. Scotto, Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido, Costantino, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di incrementare le risorse da destinare al finanziamento di contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. All'onere di cui al precedente periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno del triennio 2014-2016, delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
15. 16. Scotto, Nicchi, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido, Costantino, Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 213, n. 128, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2014-2015.
15. 13. Centemero, Carfagna.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis.(Razionalizzazione delle società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica). – 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a:
   a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;
   b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;
   c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;
   d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
   e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

  2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 10. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.
  3. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui al commi 2 i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei vincoli di cui al comma 2, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 7, nonché del primo periodo del comma 8.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente, legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2, 3, 7 e 10.
  5. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 2 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-quater e 147-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono gli obiettivi di cui al comma 2, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione, con riferimento all'anno di accertamento.
  7. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:
   a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al calore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;
   b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile.

  8. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1, che nell'anno precedente presentano un saldo economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Quanto previsto dal secondo e terzo periodo del presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
  9. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 2.
  10. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2014 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 4.
  11. A decorrere dall'esercizio 2018, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 1, diversi dalle società che svolgono direttamente servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci, (ex comma 555).
  12. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.
  13. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».
  14. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo, il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:
  «19-bis. Con esclusione delle società direttamente eroganti servizi di pubblico interesse, dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile. In relazione alle società servizi di pubblico interesse si applicano le disposizioni di cui al comma 19.
  19-ter. Le disposizioni di cui ai commi 19 e 19-bis si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi,».

  14. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano, una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.
  15. Sono oppressi:
   a) l'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2003, n. 133;
   b) i commi da 550 a 562 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione della lettera a) del comma 559.

  16. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
15. 01. Dorina Bianchi, Vignali, De Girolamo, Pagano, Piccone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – Ai fini dei termini per il rimborso delle spese sostenute durante lo svolgimento di missioni fuori sede di durata maggiore di 24 ore, il personale esterno non strutturato delle PA è di fatto equiparato ai dipendenti pubblici, come sancito dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1978, n. 417.
15. 02. Segoni, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 16.
(Nomina dei dipendenti nelle società partecipate).

  Sopprimerlo.
* 16. 12. Centemero.

  Sopprimerlo.
* 16. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 16. 16. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimerlo.
* 16. 17. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
16. 6. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1 e 3.;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
16. 21. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), premettere le parole: L'incarico di consigliere di amministrazione è svolto a titolo gratuito.
16. 11. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
16. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 i compensi assembleari previsti per i componenti dei consigli di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, sono ridotti del 50 per cento rispetto all'importo di quelli dell'anno 2014.
16. 14. Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: primo, con la seguente: secondo.
16. 4. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Fermi restando i più stringenti requisiti richiesti dalla legge o da normative di settore, nonché le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità ed incontenibilità, si applicano in ogni caso i requisiti di onorabilità e professionalità degli amministratori di cui alla direttiva del Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2013.
16. 13. D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli emolumenti previsti dagli articoli 23-bis e 23-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni, fermo restando il limite massimo retributivo di cui al precedente periodo, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario minimo. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
16. 18. D'Ambrosio, Lombardi, Dieni, Cozzolino, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) coloro che, nei due anni precedenti, hanno esercitato funzioni di Amministratore nelle società a partecipazione pubblica ovvero funzioni commissariali presso gli Enti pubblici o in società soggette a partecipazione pubblica.
   b) all'articolo 10, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   g) coloro che, nei due anni precedenti, hanno esercitato funzioni di Amministratore nelle società a partecipazione pubblica ovvero funzioni commissariali presso gli Enti pubblici o in società soggette a partecipazione pubblica.
16. 20. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 63, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo il punto 7) è aggiunto il seguente:
   8) Colui che esercita funzioni commissariali in Enti pubblici o in società a partecipazione pubblica.
16. 22. Pilozzi, Migliore, Di Salvo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, salvo quanto previsto ai successivi due periodi»;
   b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce ”assegno ad personam” che sarà assorbita con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione o ente assorbente.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Nomina dei dipendenti delle società partecipate e disposizioni in materia di trasferimento del personale degli enti soppressi.
16. 300. Luigi Di Maio.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In caso di cessione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione non concorrono a formare reddito imponibile e non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale interessato.
16. 301. Matteo Bragantini, Invernizzi, Simonetti.

ART. 17.
(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate).

  Sopprimere i commi 1 e 2.
17. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, al comma 2:
    primo periodo, sopprimere le parole:
con le modalità di cui al comma 1;
    terzo periodo sopprimere le parole: e con le stesse modalità di cui al comma 1.
17. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di dati e proposte fino a: predetti enti con le seguenti: dei dati di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle partecipazioni in società di diritto privato, nonché dei dati di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
17. 300. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di inserimento dei dati in capo alle amministrazioni non adempienti: il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base dei dati non inseriti.
17. 8. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: Decorsi tre mesi con le seguenti: Decorso un mese.
17. 6. Sorial, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati e le proposte raccolti sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione pubblica.
17. 23. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro il 15 febbraio 2015 sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione di cui al comma 1. Entro lo stesso termine di cui al periodo precedente il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione riferisce alle commissioni parlamentari competenti in merito ai risultati della raccolta dati di cui al comma 1, ed in merito alle linee programma di razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria che il Governo intende attuare.
17. 17. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Rientrano nel sistema informatico di cui al comma 1 i dati relativi alle società di natura giuridica privatistica, comprese le società controllate e collegate, nonché agli enti, consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, avendo riguardo sia a quelli aventi sede e operanti sul territorio nazionale che a quelli operanti all'estero attraverso uffici di rappresentanza. I dati sono inseriti dalle amministrazioni competenti.
17. 19. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente e determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali dati.
17. 11. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nella banca dati sono comunque inserite per ciascun ente, le informazioni relative a:
   a) settore di intervento e funzione;
   b) dotazione di capitale e fatturato annuo;
   c) patrimonio mobiliare ed immobiliare;
   d) tariffe eventualmente applicate;
   e) consistenza del personale, direttivo e non direttivo, e relative remunerazioni;
   f) consulenze esterne e relative remunerazioni;
   g) risultati gestionali conseguiti.
17. 15. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: , secondo periodo.
17. 301. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla predisposizione del sistema informatico di cui ai commi precedenti, sono dettate le regole tecniche volte a consentire l'accesso diretto alle banche dati alle competenti commissioni parlamentari, ai fini dell'esercizio dei poteri ispettivi e di controllo.
17. 13. Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sui medesimi siti istituzionali sono pubblicate le informazioni inviate a norma del presente comma.
17. 12. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La pubblicazione di tale elenco impone l'adempimento all'obbligo di comunicazione delle informazioni in capo alle amministrazioni non adempienti; il termine per l'adempimento a tale obbligo è di sessanta giorni, a pena di nullità per gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni non adempienti sulla base delle informazioni non comunicate.
17. 7. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. La mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione delle informazioni da parte delle amministrazioni di cui al presente articolo determina la nullità degli atti amministrativi adottati sulla base di tali informazioni.
17. 9. Toninelli, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico registro automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.
17. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. La banca dati delle amministrazioni pubbliche rende pubblici i propri dati, esponendoli in un apposito sito web.
17. 5. Dieni, Lombardi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Adempimenti dei piani per la continuità del servizio e del disaster recovery nelle pubbliche amministrazioni).

  1. Le pubbliche amministrazioni debbono adempiere all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 entro e non oltre il 30 aprile 2015. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le sanzioni da irrogare alle amministrazioni inadempienti.
17. 01. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 18.
(Soppressione delle sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale e del Magistrato delle acque, Tavolo permanente per l'innovazione e l'Agenda digitale italiana).

  Sopprimerlo.
* 18. 1. Palese.

  Sopprimerlo.
* 18. 36. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 18. 39. Dorina Bianchi, De Girolamo, Piccone.

  Sopprimere i commi 1, 1-bis e 2.
18. 300. la Russa.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
* 18. 40. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro, Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
* 18. 42. Colletti, Bonafede, Sarti.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
* 18. 43. Leone.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
* 18. 44. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 1.
18. 47. Polverini.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.
18. 46. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.
  1-bis. Le modalità per il trasferimento al Tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge.
  1-ter. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del Tribunale amministrativo regionale.
18. 48. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2015, le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.
  1-bis. Le modalità per il trasferimento al tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto.
  1-ter. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione del decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.”
18. 31. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Le sezioni staccate di Tribunale amministrativo regionale sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano e dei Tribunali amministrativi regionali aventi sede nelle città capoluogo di distretto di Corte di Appello.
  1-bis. Le modalità per il trasferimento al Tribunale amministrativo della relativa regione delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge.
  1-ter. Dopo 120 giorni dalla pubblicazione dei decreto tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del Tribunale amministrativo regionale.
18. 49. Gelmini, Chiarelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Con Decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano.
  Possono essere conservate sezioni che non raggiungano tale parametro, nel caso in cui le regioni interessate, in accordo con gli enti locali, si facciano carico dei costi delle relative sedi ai sensi delle vigenti norme in materia di locali degli uffici giudiziari ordinari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
18. 52. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 15 settembre 2014, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Al personale amministrativo anche dirigenziale delle sezioni staccate soppresse è consentito il passaggio diretto a domanda, mediante cessione del contratto di lavoro, presso le sedi di uffici del comparto ministeri collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede soppressa per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il trasferimento è disposto entro due mesi dalla richiesta del dipendente. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
18. 50. Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso le quali nell'ultimo triennio (2011, 2012 e 2013) siano stati depositati un numero di ricorsi inferiore a mille per ciascun anno, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano. Possono essere conservate sezioni che non raggiungano tale parametro, nel caso in cui le regioni interessate, in accordo con gli enti locali, si facciano carico dei costi delle relative sedi ai sensi delle vigenti norme in materia di locali degli uffici giudiziari ordinari. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione.
18. 53. Sorial, Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse, ad eccezione della sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali presso i quali, durante l'anno 2013: a) alla sezione o alle sezioni della sede principale non sono pervenuti un numero di ricorsi superiore al numero medio di ricorsi pervenuti in ciascuna sede principale o di sezione staccata; b) il numero di ricorsi pervenuti nella sezione distaccata è pari almeno ad un terzo dei ricorsi pervenuti nella sezione principale;

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
18. 54. Balduzzi, Monchiero.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate del tribunale amministrativo regionale previste dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che nell'ultimo triennio 2011/2013 abbiano avuto un numero medio annuo di ricorsi iscritti nel ruolo generale inferiore alle 1.000 unità, ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano.
18. 55. Locatelli.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dal 1o ottobre 2014 sono soppresse le sezioni staccate del tribunale amministrativo regionale previste dall'articolo 1, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che nell'ultimo triennio 2011/2013 abbiano avuto un numero medio annuo di ricorsi iscritti nel ruolo generale inferiore alle 1.500 unità, ad eccezione della sezione autonoma per la provincia di Bolzano.
18. 56. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
18. 20. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
18. 19. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
18. 18. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2015 con le seguenti: 30 settembre 2015.
18. 17. Molteni, Attaguile, Caparini, Borghesi, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: delle sezioni staccate di Catania, Lecce, Salerno, Brescia, Pescara e.
18. 61. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: della sezione staccata di Brescia e.
18. 63. Gelmini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ad eccezione aggiungere le seguenti: della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale del Lazio e.

  Conseguentemente, al comma 2 sopprimere la lettera b).
18. 64. Piso.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: e delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale che ricomprendono un ambito territoriale coincidente col distretto della Corte di Appello.
18. 65. D'Alia.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale nelle quali il numero di ricorsi presentati e di sentenze pubblicate sia superiore a quello registrato nel medesimo periodo di riferimento presso le sedi centrali dei tribunali amministrativi regionali.
18. 66. D'Alia.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle sezioni che per l'anno 2013 hanno ottenuto un saldo positivo tra il versamento del contributo unificato e il budget di spesa annuale e che per gli anni 2014 e 2015 abbiano rispettato il suddetto saldo.
18. 67. Colletti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle sezioni staccate che servono una circoscrizione giudiziaria nella quale ricade una popolazione superiore ai 700.000 abitanti, ovvero delle sezioni staccate che sono ubicate nel comune più popoloso della regione.
18. 68. Colletti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle sezioni staccate situate in città sedi di Corte d'appello.
18. 70. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle sezioni staccate con un carico di lavoro superiore a quello delle rispettive sedi centrali di appartenenza.
18. 71. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle sezioni staccate che contano almeno su due sezioni interne.
18. 72. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e delle sezioni staccate di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
18. 21. Borghesi, Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Attaguile, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Catania del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.
18. 22. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Lecce del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.
18. 23. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania.
18. 24. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria.
18. 25. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Latina del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
18. 26. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Pescara del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo.
18. 27. Attaguile.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione staccata di Parma del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna.
18. 28. Molteni, Attaguile, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e della sezione distaccata del Tar di Pescara.
18. 74. Sottanelli.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono fatte comunque salve le sezioni staccate che, nel corso dell'anno 2013, hanno avuto un numero maggiore di ricorsi depositati rispetto alla sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione, ovvero le sezioni staccate che operano in un immobile di proprietà del demanio e la cui percentuale di ricorsi depositati nell'anno 2013 è pari almeno al 35 per cento del totale dei ricorsi depositati presso la sede del Tribunale amministrativo sedente nel capoluogo di regione.
18. 75. Brunetta, Carfagna, Gelmini, Palese, Russo, Centemero.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Sono comunque fatte salve le sezioni staccate, che nel corso dell'anno 2013, hanno conseguito, un numero maggiore di ricorsi depositati rispetto alla sede del Tribunale amministrativo residente nel capoluogo di regione.
18. 76. Dorina Bianchi, Garofalo.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: Sono fatte salve le sezioni staccate situate in città capoluogo sedi di Corti d'appello.
18. 77. Garofalo.

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le modalità per il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse al tribunale amministrativo della regione, sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto. Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
* 18. 32. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Le modalità per il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse al tribunale amministrativo della regione, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dal parere che il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa dovrà pronunciare entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto. Trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutti i ricorsi dovranno essere depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
* 18. 78. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro, Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse umane e finanziarie con le seguenti: delle risorse finanziarie.

  Conseguentemente, alla fine del secondo periodo, aggiungere il seguente: Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità.
** 18. 11. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: delle risorse umane e finanziarie con le seguenti: delle risorse finanziarie.

  Conseguentemente, alla fine del secondo periodo, aggiungere il seguente: Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità.
** 18. 301. La Russa.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: umane e.

  Conseguentemente, dopo il medesimo periodo, dopo le parole: al tribunale amministrativo della relativa regione inserire il seguente: Al personale in forza presso le sezioni soppresse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, ferma restando la possibilità di individuare in sede di contrattazione nazionale ulteriori modalità e criteri atti a realizzare processi partecipati di mobilità.
18. 80. Scotto, Costantino, Quaranta, Placido, Airaudo, Kronbichler, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alla sezione distaccata del Tar di Pescara.
18. 81. Sottanelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: «, oltre una sezione staccata,».
18. 82. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907 n. 257, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto diviene amministrazione ad ordinamento autonomo con funzioni strumentali a quelle dello Stato, avente personalità giuridica di diritto pubblico e dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e finanziaria, ed assume la denominazione di magistrato delle Acque di Venezia.
  3-bis. Il Magistrato delle acque di Venezia è sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3-ter. Al Magistrato delle Acque di Venezia sono attribuite in via esclusiva tutte le funzioni in materia di salvaguardia di Venezia e della laguna riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Tutte le funzioni di cui alla legge 5 maggio 1907 n. 205 diverse da quelle di cui al presente comma sono trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
  3-quater. All'attuazione di quanto previsto dai commi 3, 3-bis e 3-quater si provvede con un decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. 85. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. 1. Per «tribunali regionali» si intendono i tribunali regionali delle acque pubbliche e per «Tribunale superiore» si intende il Tribunale superiore delle acque pubbliche, previsti e disciplinati dal titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  2. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono, abrogati il titolo quarto del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e l'articolo 64 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Dalla stessa data sono soppressi i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche.
  3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, le controversie concernenti le materie di cui all'articolo 140 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, già di competenza dei tribunali regionali, sono instaurate davanti al tribunale ordinario che ha sede nei capoluogo del distretto territorialmente competente, il quale giudica in composizione collegiale.
  4. Le controversie nelle materie di cui all'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso per cassazione avverso la Pronuncia resa in grado di appello dal Consiglio di Stato è limitato ai motivi di cui all'articolo 362 del codice di procedura civile ed è deciso ai sensi dell'articolo 374, primo comma, dello stesso codice.
  5. Le controversie in tema di risarcimento del danno sono attribuite al giudice amministrativo nei casi devoluti alla sua giurisdizione.

  3-ter.1. La pianta organica della magistratura è, contemporaneamente alla soppressione del posto di Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, aumentata di un posto di primo presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 9 agosto 1993, n. 295 e successive modificazioni è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A.
  2. L'organico del personale amministrativo già attribuito al Tribunale superiore è assegnato alla Corte suprema di cassazione. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.
  3. L'organico del personale amministrativo già attribuito ai Tribunali regionali è assegnato alle territorialmente corrispondenti Corti d'Appello. Il relativo personale in servizio all'atto della cessazione dell'attività dell'ufficio mantiene l'inquadramento precedentemente goduto.

  3-quater.1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono sospesi di diritto tutti i procedimenti pendenti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Resta fermo l'obbligo di depositare i provvedimenti per le cause assegnate in decisione anteriormente alla suddetta data. Il deposito di provvedimenti, successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3-bis, è effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello relativamente ai provvedimenti del tribunale regionale e presso la cancelleria della prima sezione civile della Corte di cassazione per i provvedimenti del Tribunale superiore. Le cancellerie provvedono agli adempimenti di competenza conseguenti al deposito delle sentenze e delle ordinanze in materia civile previsti dal codice di procedura civile.
  2. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interessati riassumono le cause pendenti presso i tribunali regionali ed il Tribunale superiore delle acque pubbliche, avanti al giudice individuato secondo i criteri specificati dall'articolo.
  3. La mancata riassunzione nel termine determina l'estinzione del procedimento. Le controversie pendenti in secondo grado avanti al Tribunale superiore sono riassunte avanti alla Corte di appello territorialmente competente; quelle pendenti avanti al Tribunale superiore in unico grado sono riassunte dinanzi al tribunale amministrativo regionale competente, che decide con sentenza appellabile avanti al Consiglio di Stato. Gli atti processuali compiuti avanti ai tribunali regionali ed al Tribunale superiore conservano la loro validità e la loro efficacia anche dopo la riassunzione.
  4. Contro i provvedimenti per i quali non sia decorso il termine di impugnazione, pronunciati dal tribunale regionale nelle materie comprese nell'articolo 3. comma 1, è ammesso l'appello alla Corte d'appello competente per territorio; contro i provvedimenti pronunciati dal Tribunale superiore in unico grado nelle materie di cui al comma 3-quater, comma 2, e, in grado di appello, all'articolo 3-quater, comma 1, è ammesso il ricorso per cassazione nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 360 e seguenti del codice di procedura civile.
  5. Nei soli casi di cui al comma 4 l'impugnazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di deposito della sentenza, fatta salva la sospensione dei termini processuali di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
  6. Per i giudizi di revocazione, nei casi previsti dagli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile, di opposizione di terzo, nei casi previsti dagli articoli 404 e seguenti del codice di procedura civile, di correzione delle ordinanze e delle sentenze, nei casi previsti dall'articolo 287 del codice di procedura civile è competente, nelle materie di cui al precedente comma 3-quater, comma 1, il tribunale ordinario e, nelle materie di cui al successivo comma 2, il tribunale amministrativo regionale.
18. 87. Colletti.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, sostituire le parole da: «Nell'ambito della cabina di regia» fino alla fine del comma con le seguenti: «Nell'ambito della Cabina di regia è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Tavolo permanente per l'innovazione e l'agenda digitale italiana, organismo consultivo permanente composto da soggetti di comprovata esperienza, almeno decennale, che abbiano partecipato a tavoli tecnici sia nazionali che internazionali per la definizione delle norme e delle specifiche tecniche sui dati e sulla loro gestione e condivisione, che abbiano esperienza operativa in progetti specifici nazionali ed internazionali sulla gestione dei dati, che abbiano esperienza sia nel pubblico che nel privato. Il presidente del predetto tavolo è individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Il predetto parere è espresso con un voto a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti, successivamente all'audizione del candidato. All'istituzione della Cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, come modificato dal precedente comma 4 è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
18. 88. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, dopo le parole: comma 2, aggiungere le seguenti: secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti: «e annualmente presenta una relazione in cui aggiorna il Parlamento sulle tempistiche previste per la piena attuazione, specificando quali decreti attuativi sono stati emanati ovvero quali scadenze non sono state rispettate» e.
18. 34. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: e al quarto periodo, dopo le parole: «organismo consultivo permanente è composto» inserire le seguenti «a titolo gratuito,».
18. 35. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, comma 2, primo periodo, è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
18. 90. Cozzolino, Lombardi, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli).

  1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o gennaio 2015:
   a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;
   b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;
   c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 31 dicembre 2014 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

  2. I procedimenti pendenti al 1o gennaio 2015 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.
  3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 31 dicembre 2014; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;
   b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

  4. Sono rideterminate, entro il 31 dicembre 2014, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrali non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.
  5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

Art. 18-ter.
(Soppressione del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma).

  1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o gennaio 2015 il tribunale e l'ufficio militare di sorveglianza di Roma sono soppressi.
  2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 dell'articolo 52, la lettera f) è abrogata;
   b) l'articolo 56 è abrogato;
   c) all'articolo 57:
    1) al comma 1, dopo le parole: «tribunali militari», sono aggiunte le seguenti: «ed è competente a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza»;
    2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il presidente della Corte militare d'appello individua, con tabelle annuali approvate dal Consiglio della magistratura militare, i magistrati che svolgono funzioni di sorveglianza, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 68, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fatto salvo il regime delle incompatibilità previsto dal codice di procedura penale».
   3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-bis, il collegio è composto da due magistrati tra quelli individuati con le tabelle di cui al medesimo comma, e da due esperti scelti tra quelli preventivamente nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente della Corte militare di appello».

  3. Il personale magistratuale già in servizio nel tribunale e nell'ufficio militare di sorveglianza di Roma transita in magistratura ordinaria secondo i criteri di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo precedente, in rapporto al nuovo ruolo organico dei magistrati militari, mentre l'integrale personale civile del Ministero della difesa impiegato nei medesimi uffici giudiziari militari soppressi transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
  4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
18. 02. Turco, Rizzo, Basilio, Paolo Bernini, Artini, Frusone, Corda, Tofalo, Colletti.

ART. 19.
(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione).

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:
   a) la riorganizzazione delle funzioni di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ivi compresi quelli di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, avvalendosi anche della banca dati di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, gestita dall'Osservatorio dei contratti pubblici tramite le sue articolazioni regionali, che provvedono all'acquisizione delle informazioni necessarie relative ai contratti ricadenti nel territorio di competenza, nonché la razionalizzazione delle informazioni in relazione alle banche dati esistenti;
   b) una proposta per l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni relative alle attività consultive e di espressione dei pareri non vincolanti relativi a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, nonché alle attività di regolazione e di qualificazione degli operatori economici tra cui quanto previsto dall'articolo 40 del codice;
   c) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 in ragione delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b);
   d) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
   e) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento;
   f) una proposta per la razionalizzazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del codice.
19. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) la riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al venti per cento rispetto al totale delle spese di funzionamento sostenute dall'ANAC e dall'AVCP nell'anno 2013.
19. 20. Cozzolino, Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole da: euro 1.000 fino a: euro 10.000 con le seguenti: euro 2.000 e non superiore nel massimo a euro 20.000.
19. 25. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti, Dadone.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) applica la sanzione di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
19. 26. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza.
19. 27. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   c) assume le funzioni e i poteri di cui all'articolo 47, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   d) in merito alle funzioni e ai poteri di cui all'articolo 18, comma 2, decreto legislativo n. 39 del 2013, il Presidente dei Consiglio dei ministri e l'amministrazione vigilante esercitano il relativo potere sentito il parere dell'ANAC.
19. 28. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme di cui al precedente periodo derivanti da sanzioni comminate ad enti locali, sono destinate ad attività di formazione per il personale degli enti locali e di divulgazione delle tematiche inerenti la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, definite in accordo con ANCI ed UPI.
19. 32. Squeri, Centemero.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al Presidente dell'ANAC spetta altresì il potere sanzionatorio di cui all'articolo 18, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di conferimento di incarichi dichiarati nulli.
19. 34. Migliore, Pilozzi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Per lo svolgimento del compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC si serve delle risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dei segretari comunali e provinciali, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
19. 36. Abrignani.

  Al comma 8, dopo le parole: e forniture aggiungere le parole: e con i segretari comunali e provinciali.
19. 37. La Russa.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, l'ANAC provvede avvalendosi, per l'acquisizione delle informazioni, tramite modalità interoperative di sistemi informatici, delle sezioni dell'osservatorio competente per territorio, istituite dalle regioni e dalle province autonome.
19. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri previa intesa con il Presidente dall'ANAC.
19. 39. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

  Conseguentemente, al comma 11 sostituire le parole: il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
19. 42. D'Alia.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Governo provvede a riordinare e funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance sulla base dei seguenti criteri:
   a) revisione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare la premialità della valutazione della performance organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) implementazione del sistema di valutazione della performance individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei rotativi incentivi;
   c) revisione del sistema del controllo interno ai fini del monitoraggio della indicazione puntuale degli obiettivi e del loro effettivo raggiungimento;
   d) revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione al fine di semplificare le procedure operative e renderle coerenti con i compiti di valutazione affidati ai dirigenti.
19. 43. Brunetta, Gelmini, Centemero.

  Al comma 10 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) implementazione del sistema di valutazione della performance individuale in relazione alla effettiva realizzazione degli obiettivi e alla erogazione dei relativi incentivi.
19. 45. Brunetta, Gelmini, Centemero.

  Al comma 15, aggiungere, in fine il seguente periodo: Sono altresì trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione, le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
19. 50. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «1o luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015». Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
19. 51. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». Sono fatte salve le procedure di affidamento nonché i bandi ed avvisi di gara pubblicati dal 30 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, dal 30 giugno 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta,”.
19. 52. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2 della legge 5 luglio 1982 n. 441 il comma 2 è abrogato. All'articolo 3, l'ultimo periodo è soppresso e all'articolo 4 è abrogato il comma 2.
19. 54. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441 dopo le parole: «vi consentono» è aggiunto il seguente periodo: Tali adempimenti non si applicano ai soggetti di cui al punto 5) dell'articolo 1.
19. 55. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 il comma 2 è sostituito con il seguente:
  «2. A coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nella medesima provincia, nel medesimo comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o forma associativa tra comuni avente tale popolazione;
   b) gli incarichi dirigenziali nelle amministrazioni di cui alla lettera a);
   c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a);
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico delle amministrazioni di cui alla lettera a). L'inconferibilità di cui al presente comma non si applica nel caso di rinnovo dell'incarico di presidente o amministratore delegato nel medesimo ente di diritto privato in controllo pubblico».
19. 57. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 3 è sostituito con il seguente:
  «3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
   a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, che ha conferito l'incarico;
   b) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblica da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico».
19. 58. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 è aggiunto in fine il seguente capoverso:
  Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
19. 59. Squeri, Centemero, Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) con la carica di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o della forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione che ha conferito l'incarico».
19. 62. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il secondo periodo è abrogato.
19. 63. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle parole: «3 anni».
19. 64. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. È in ogni caso salvaguardata l'autonomia regolamentare degli Enti locali in ordine alle modalità di adempimento agli obblighi in materia di trasparenza e pubblicazione dati laddove già prevista dalle vigenti disposizioni».
19. 65. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera f), primo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le seguenti parole: ”limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
19. 66. Squeri, Centemero, Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il primo periodo è così sostituito:
  «2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e fino alla cessazione dell'incarico o del mandato,».
19. 69. Russo, Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole: «per i tre anni successivi dalla» e sostituirle con le seguenti: «fino alla».
  16-ter. All'articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, sopprimere le parole: «salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado,».
19. 72. Squeri, Centemero, Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 4 è sostituito con il seguente:
  «4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al presente articolo entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e fino alla cessazione dello stesso».
19. 75. Squeri, Centemero, Russo.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è abrogato il comma 2.
19. 77. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il comma 1 è abrogato.
19. 80. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. L'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, è abrogato.
19. 82. Squeri, Centemero.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 52, al comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il num. 4) è così modificato:
  4) Il numero 5 è soppresso.
19. 84. Squeri, Centemero.

ART. 20.
(Associazione Formez PA).

  Sopprimerlo.
* 20. 7. Brunetta, Centemero.

  Sopprimerlo.
* 20. 11. Dorina Bianchi, Misuraca, Leone, Piccone.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.6 aggiungere le seguenti: e dell'Associazione per io sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e dopo le parole: decadono gli organi dell'Associazione Formez PA inserire le seguenti: e dell'Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno (SVIMEZ).

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Associazione Formez PA e Associazione per lo sviluppo nel Mezzogiorno-SVIMEZ)».
20. 1. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita l'assemblea dell'Associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 scioglie l'Associazione stessa e nomina un Commissario straordinario.
20. 9. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo scioglimento dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario con le seguenti: la nomina di un Commissario straordinario per la riforma dell'Associazione stessa.

  Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riforma dell'Associazione volto a ridefinirne le finalità con indicazione delle azioni innovative per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza strategica per le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali. Il Piano dovrà tener conto e valorizzare le capacità professionali, salvaguardando i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.
20. 4. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo scioglimento con le seguenti: il riordino.

  Conseguentemente, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività e le capacità professionali e i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. Il piano è presentato dal Ministro medesimo all'assemblea ai fini delle determinazioni conseguenti.
20. 5. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo scioglimento, con le parole: il riordino.

  Conseguentemente, sostituire il quarto periodo con il seguente: Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di riordino dell'Associazione, coerente con le politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, che salvaguardi linee di attività, capacità professionali e livelli occupazionali del personale in servizio, nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione e individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.
20. 300. Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo scioglimento, con le parole: la riforma.

  Conseguentemente sostituire il quarto periodo con il seguente: Entro il 31 ottobre 2014 il Commissario propone al suddetto Ministro un piano di rilancio e potenziamento del Formez PA, che lo confermi strumento gestionale per le politiche di monitoraggio delle azioni di controllo dei costi pubblici, di selezione del personale pubblico attraverso la commissione interministeriale per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e di utilizzo dei fondi comunitari.
20. 301. Dorina Bianchi, Misuraca.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo scioglimento con le seguenti: il riordino.
20. 6. Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: livelli occupazionali del personale in servizio aggiungere le seguenti: anche attraverso l'attivazione, in analogia con quanto già avvenuto in casi simili, delle procedure di passaggio del personale nei ruoli di pubbliche amministrazioni o di società o aziende partecipate.
20. 2. La Russa.

  Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da: e individui fino alla fine del periodo.
20. 8. Centemero.

ART. 21.
(Unificazione delle Scuole di formazione).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
21. 27. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Monchiero.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale.
21. 35. Pagano.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Le risorse finanziarie già stanziate sono attribuite alla Scuola nazionale dell'amministrazione al fine di potenziare l'attività di formazione.
21. 34. Polverini.

  Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: rapporti di lavoro aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato e.
21. 30. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse già stanziate per i concorsi o i corsi concorso già banditi alla data di entrata in vigore della legge in conversione del presente decreto dovranno essere utilizzati per portare gli stessi a conclusione secondo le disposizioni vigenti senza ritardo.
* 21. 18. La Russa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse già stanziate per i concorsi o i corsi concorso già banditi alla data di entrata in vigore della legge in conversione del presente decreto dovranno essere utilizzati per portare gli stessi a conclusione secondo le disposizioni vigenti senza ritardo.
* 21. 38. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: più un dipartimento da costituire ex novo, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici.
** 21. 25. Centemero, Gelmini.

  Al comma 3, numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: più un dipartimento da costituire ex novo, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici.
** 21. 39. Pizzolante.

  Al comma 3, capoverso 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titolari di incarichi di rappresentanza o di direzione degli organismi soppressi o unificati ai sensi del comma 1, non possono ricoprire incarichi corrispondenti nei citati dipartimenti o nella Scuola nazionale dell'amministrazione.
21. 22. Palese, Laffranco.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole altri docenti aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato.
21. 300. Centemero.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
* 21. 1. Pisicchio.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
* 21. 19. Corsaro.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
* 21. 23. Palese, Laffranco, Centemero.

  Al comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo: Il personale di cui al presente comma, che non ha optato per il rientro nelle Amministrazioni di provenienza, è considerato, a domanda, eccedentario ai fini del collocamento in pensione e, se in servizio presso altre amministrazioni di cui al presente decreto, anche in posizione di comando o fuori ruolo, transita nei ruoli delle predette amministrazioni con posti vacanti nella relativa dotazione organica.
* 21. 32. Leone.

  Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «I docenti ordinari e i ricercatori di ruolo che hanno maturato i requisiti ai fini pensionistici previsti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, possono presentare domanda di pensionamento».
21. 17. Brunetta, Centemero.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono individuate e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le risorse finanziarie, strumentali e di personale non docente, necessarie per l'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. Le risorse di personale non docente sono individuate nella misura del 30 per cento del totale del contingente di personale a qualunque titolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nelle Scuole e nelle Sedi periferiche soppresse. Tale personale è assegnato alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione anche in posizione di comando, fuori ruolo o mobilità, in eccedenza o sovrannumero rispetto al contingente previsto per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino all'adozione del predetto decreto, per l'esercizio delle funzioni attribuite, la Scuola nazionale dell'Amministrazione si avvale delle risorse umane e strumentali delle Scuole e Sedi soppresse, già preposte allo svolgimento di tali attività.
21. 16. Brunetta, Centemero.

  Al comma 6, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
21. 14. Centemero.

  Dopo il l'articolo 21, aggiungere il seguente:
  Art. 21-bis.
  1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione dei Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2015 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
21. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
  Art. 21-bis.
(Delega al Governo in materia di prefetture-uffici territoriali del Governo).
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) contenimento della spesa pubblica;
   b) rispetto di quanto disposto dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e dai piani operativi previsti da disposizioni attuative del medesimo articolo 74;
   c) individuazione delle amministrazioni escluse dal riordino, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale che giustifichino, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   d) riordino delle funzioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo in chiave di semplificazione e razionalizzazione delle attività in essere, con conseguente trasferimento delle medesime al Presidente della Regione, ai Presidenti di Provincia, ai Sindaci, alle Questure e alle Camere di commercio;
   e) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle funzioni che attengono al coordinamento, in ambito sovraprovinciale, delle attribuzioni svolte dalle questure in materia di ordine pubblico e sicurezza;
   f) mantenimento in capo alle prefetture-uffici territoriali del Governo delle risorse umane, finanziarie e strumentali che risultano funzionali allo svolgimento delle attività di coordinamento di cui alla lettera f); trasferimento delle ulteriori risorse umane, finanziarie e strumentali agli enti e organi di governo cui, ai sensi delle lettere e), sono conferite le relative funzioni;
   g) riordino delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato diverse dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, fatte salve quelle amministrazioni che, in correlazione con il perseguimento di specifiche finalità di interesse generale, anche in considerazione di peculiarità ordinamentali, giustifichino il mantenimento delle relative strutture periferiche;
   h) accorpamento, nell'ambito della prefettura-ufficio territoriale del Governo delle strutture dell'amministrazione periferica dello Stato di cui alla lettera h);
   i) garanzia, nell'ambito del riordino di cui alla lettera h), della concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitare unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificità professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico;
   l) mantenimento dei ruoli di provenienza per il personale delle strutture periferiche trasferite alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e della disciplina vigente per il reclutamento e per l'accesso ai suddetti ruoli, nonché mantenimento della dipendenza funzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo o di sue articolazioni dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per materia. Gli schemi dei decreti, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
21. 02. Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini, Guidesi.

ART. 21-bis.
(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).

  Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: da adottarsi entro il 30 giugno 2015.
21-bis. 250. Balduzzi, Mazziotti Di Celso.

ART. 22.
(Razionalizzazione delle autorità indipendenti).

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.
22. 39. Liuzzi, Spessotto, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere seguente:
  1-bis. All'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  5-bis. Non possono essere nominati, a pena di nullità, presidente o membro della Commissione, coloro che nei quattro anni precedenti hanno intrattenuto, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati, né con società da questi ultimi controllate.
22. 301. Villarosa.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, al primo periodo, dopo le parole: la borsa, aggiungere le seguenti: della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni,.
22. 10. Pisicchio.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei due anni successivi con le seguenti: nei dieci anni successivi.
22. 44. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei due anni successivi, con le seguenti: nell'anno successivo.

  Conseguentemente, al terzo periodo sostituire le parole: negli ultimi due anni con le seguenti: nell'ultimo anno.
22. 42. Brunetta, Centemero.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo sostituire le parole: nei due anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
* 22. 9. Pisicchio.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo sostituire le parole: nei due anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
* 22. 35. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei due anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
* 22. 51. Palese, Laffranco.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei due anni successivi con le seguenti: nell'anno successivo.
* 22. 49. Leone.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, dopo le parole: soggetti regolati, aggiungere le seguenti: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) dopo le parole: «settore di competenza», sono aggiunte le seguenti: «tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto».
22. 11. Pisicchio.

  Al comma 2, capoverso articolo 29-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: soggetti regolati inserire le seguenti: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto;

  Conseguentemente, al comma 3, capoverso articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) dopo le parole: settore di competenza sono inserite le seguente: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto.
** 22. 43. Palese.

  Al comma 2, capoverso articolo 29-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: soggetti regolati inserire le seguenti: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto;

  Conseguentemente, al comma 3, capoverso articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) dopo le parole: settore di competenza sono inserite le seguente: tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto.
** 22. 48. Leone.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto;

  Conseguentemente, al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo le parole: «settore di competenza», sono inserite le seguenti: «, tenendone conto nella determinazione del trattamento di fine mandato o rapporto».
22. 37. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, sopprimere il terzo periodo.
22. 45. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 2, capoverso «Art. 29-bis.», comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: uffici di supporto con le seguenti: uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite alla Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione nazionale per le società e la borsa individua con proprio provvedimento, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo.
22. 47. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Nei comuni fino a 6.600 abitanti in cui le farmacie risultino essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale sulla base di una graduatoria regionale.».
22. 53. Pagano, Leone.

  Sopprimere il comma 3.
22. 54. Brunetta, Centemero.

  Al comma 3, lettera 0a), sostituire le parole: due con le seguenti: uno.
22. 62. Brunetta, Centemero, Abrignani.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
22. 61. Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Sorial.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: uffici di supporto, con le seguenti: uffici con funzioni di supporto tecnico amministrativo che non diano accesso, in via diretta o indiretta, a dati ed informazioni utilizzati nell'esercizio delle specifiche funzioni di vigilanza o di regolazione attribuite a ciascuna Autorità. Le Autorità individuano con propri provvedimenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici cui sono attribuite le funzioni di supporto di cui al precedente periodo.
22. 58. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Sopprimere il comma 4.
22. 63. Centemero.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, aggiungere la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, aggiungere le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
* 22. 5. Pisicchio.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, inserire la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, inserire le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
* 22. 65. Leone.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, inserire la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, inserire le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
* 22. 26. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: per il reclutamento di, inserire la seguente: nuovo;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali, inserire le seguenti: consentite da specifiche disposizioni di legge o.
* 22. 66. Palese, Laffranco.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: di personale, aggiungere la seguente: amministrativo.
22. 67. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 4, dopo le parole: degli organismi di cui al comma 1, inserire le seguenti:, fatta eccezione per quelle che non comportano oneri per le finanze pubbliche,.
22. 68. Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
22. 70. Polverini.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. A decorrere dal 1o luglio 2014, gli organismi di cui al comma 1, provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché dall'articolo 1, comma 321 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
22. 71. Leone.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
* 22. 7. Pisicchio.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
* 22. 30. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
* 22. 33. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221 nonché dall'articolo 1 comma 321 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
* 22. 73. Palese, Laffranco.

  Al comma 6, sostituire le parole: al cinquanta per cento con le seguenti: al settanta per cento.
22. 75. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro, Villarosa.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato rispetto del termine del 1o ottobre 2014 determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del dirigente responsabile dell'Autorità inadempiente.
22. 74. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  Entro il 31 dicembre dei 2014 gli organismi di cui al comma 1 provvedono ad operare riduzioni di spesa tali da consentire per l'anno 2015 risparmi complessivi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi nell'anno 2013 per i servizi affari generali, finanziari e contabili, acquisti ed appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici.
22. 25. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, acquisti e appalti, gestione del patrimonio, servizi tecnici logistici.
22. 79. Centemero.

  Al comma 7, secondo periodo, le parole: per almeno tre, sono sostituite da: per almeno cinque.
22. 80. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: Dall'applicazione del presente commi devono derivare, rispetto alla spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013, risparmi complessivi pari ad almeno il cinque per cento entro l'anno 2015 e ad almeno il dieci per cento entro l'anno 2017.
22. 78. Centemero.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola: dieci, con la seguente: venti.
22. 81. Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 9.
* 22. 28. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sopprimere il comma 9.
* 22. 85. Squeri, Centemero.

  Al comma 9, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: In alternativa a quanto disposto dal precedente periodo, la sede degli organismi di cui al comma 1 può essere fissata, avuto riguardo anche alle attuali condivisioni di spese e servizi, in edifici condotti in locazione, previa ulteriore riduzione del canone attualmente dovuto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia del demanio.
22. 250. Centemero.

  Al comma 9, lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n.  147;

  Conseguentemente, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
* 22. 251. Palese, Centemero.

  Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, nonché dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.

  Conseguentemente, dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34, comma 57 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.  179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221, nonché, dall'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2013, n.  147.
* 22. 252. Leone.

  Al comma 9, lettera f), sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 1 per cento.
22. 253. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
* 22. 34. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
* 22. 29. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
* 22. 91. Palese, Laffranco.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
* 22. 8. Pisicchio.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organismi che sono proprietari degli edifici nei quali sono allocati i loro uffici.
* 22. 94. Leone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Entro la medesima data, di cui al comma 9, le amministrazioni coinvolte definiscono con le organizzazioni sindacali le misure, anche economiche, per ridurre il disagio del personale dipendente nei casi di trasferimento di sede.
22. 93. Polverini.

  Sopprimere il comma 10.
22. 24. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Per l'anno 2014, il termine di versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è differito al 31 ottobre 2014. L'Autorità Garante comunicherà il nuovo ammontare del contributo stesso rideterminato tenendo conto delle riduzioni di spesa disposte ai commi precedenti.
* 22. 300. Oliaro.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Per l'anno 2014, il termine di versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui al comma 7-ter dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è differito al 31 ottobre 2014. L'Autorità Garante comunicherà il nuovo ammontare del contributo stesso rideterminato tenendo conto delle riduzioni di spesa disposte ai commi precedenti.
* 22. 302. Palese.

  Sopprimere i commi da 13 a 16.
** 22. 106. Polverini.

  Sopprimere i commi da 13 a 16.
** 22. 107. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Sopprimere i commi da 13 a 16.
** 22. 108. Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 13, sopprimere le parole: lettera e).
22. 110. Centemero.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 22. 32. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 22. 105. Leone.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 22. 6. Pisicchio.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 13, sostituire le parole: lettera e), con le seguenti: lettere c, d), e) e g) e le parole: è soppresso con le seguenti: sono soppresse;
   b) dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 13, commi 13 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».

  Conseguentemente, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Ai maggiori oneri di cui ai commi 13 e 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro annui, si fa fronte, per la parte di rispettiva competenza, nell'ambito di ciascun bilancio degli organismi interessati che, a tal fine, effettuano corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati, nonché senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 22. 109. Palese.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Le Commissioni, i Comitati, i Collegi, gli Osservatori, le Strutture di missione, le Conferenze di servizio, i Nuclei, i Tavoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla P.A. non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato.
  2. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza dei Consiglio dei ministri.
  3. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il Segretariato generale della Presidenza dei Consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire.
  4. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla P.A. non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
22. 04. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della Pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni «lineari» di spesa del 10 per cento.
  2. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio.
22. 03. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
22. 02. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
  Art. 22-bis.
  1. Al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:
   a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;
   b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:
  «2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'interno».

  2. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica.
22. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero).

  1. Entro il 31 dicembre 2014 le regioni provvedono alla soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
  2. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, a decorrere dal 2015, i trasferimenti erariali a qualunque titolo spettanti agli enti di cui al comma 1, sono ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, della somma corrispondente ai mancati risparmi ove i medesimi enti, entro il termine di cui al comma 1, non provvedano al disposto del medesimo comma.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. Ad esse si applica la disposizione di cui al comma 2.
22. 0300. Villarosa.

ART. 23.
(Interventi urgenti in materia di riforma delle province e delle città metropolitane nonché norme speciali sul procedimento di istituzione della città metropolitana di Venezia e disposizioni in materia di funzioni fondamentali dei comuni).

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a1) All'articolo 1, della legge 56 del 2014, dopo il comma 46 inserire il seguente nuovo comma:
  «46-bis. Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, le sta-zioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale o regionale, individuano lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensione territoriale non superiore a quelle del territorio della stessa area metropolitana salvaguardando, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali. Le stazioni appaltanti tengono conto, nelle procedure di affidamento, del principio del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, come stabilito dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006».
* 23. 16. D'Alia.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a1) All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 46 inserire il seguente:
  «46-bis Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Ai fini dell'appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana, le stazioni appaltanti sia locali sia con delega nazionale o regionale, individuano lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensione territoriale non superiore a quelle del territorio della stessa area metropolitana salvaguardando, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali. Le stazioni appaltanti tengono conto, nelle procedure di affidamento, del principio del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, come stabilito dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 163 del 2006».
* 23. 21. Laffranco.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a1) dopo il comma 46 inserire il seguente:
  «46-bis Le aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo tale da salvaguardare la più ampia partecipazione delle imprese locali così come stabilito all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006».
23. 15. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a1) al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: «che sarà determinato con legge statale» con le parole: «previsto dagli articoli 9 e seguenti della legge n. 122 del 1951 e loro successive modificazioni.»
23. 23. Russo.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a1) al comma 23, lettera c), capoverso «Art. 65», comma 1, dopo le parole: «Le cariche di presidente provinciale,», sono inserite le seguenti: «di sindaco di città metropolitana,».
23. 56. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
23. 20. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al primo comma, lettera b), numero 3), aggiungere in fine il seguente periodo: Il termine di cui al periodo precedente non si applica alle società per le quali siano in corso alla medesima data operazioni di carattere industriale e processi di efficientamento ovvero opere infrastrutturali, conseguentemente il trasferimento della partecipazione avverrà alla data di conclusione delle suddette operazioni ed opere;
   b) alla lettera c), capoverso «49-bis», dopo le parole: «che sarà oggetto di regolazione tra le parti» sono inserite le seguenti: «, beneficiando del saldo positivo la parte che avrà effettuato operazioni di valorizzazione della società in cui è detenuta la partecipazione azionaria. Con apposita convenzione le parti potranno, altresì disciplinare cessioni delle partecipazioni o delle società dalle stesse partecipate, anche non strategiche».
23. 33. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) dopo il primo periodo, dopo le parole: «sono definite con decreto del Ministro per gli affari regionali, da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e i trasporti, le direttive e le disposizioni esecutive necessarie a disciplinare il trasferimento, in esenzione fiscale, alla regione Lombardia delle partecipazioni azionarie» sono inserite le seguenti: «nonché le modalità di gestione, valorizzazione o di alienazione, delle partecipazioni azionarie di cui al precedente periodo fino al loro successivo trasferimento».
23. 32. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere dopo il numero 2) il seguente:
   2-bis)
dopo il penultimo periodo è inserito il seguente:
  «Il subentro della regione Lombardia non può in ogni caso avvenire prima dell'adozione del citato decreto del Ministro per gli affari regionali».
23. 39. Squeri, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 3.
23. 63. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere il seguente numero:
   4. Per i componenti dei relativi consigli di amministrazione vige l'obbligo di redigere una relazione mensile sulla riallocazione delle partecipazioni azionarie di cui alla lettera b) 1 e 2 del presente comma, sottoposta al controllo della Corte dei conti.
23. 18. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «49-bis», dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «Dopo il subentro la Regione Lombardia o le società subentranti dalla stessa controllate hanno facoltà di attuare eventuali cessioni delle Partecipazioni acquisite dalle Province o delle società dalle stesse partecipate, con particolare riferimento a quelle non strategiche».
23. 12. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: 12 ottobre 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2014.
23. 300. Bruno.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) sopprimere il comma 80.
23. 19. Cozzolino, Lombardi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   f) al comma 82, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «e comunque non oltre il 31 marzo 2015».
23. 35. Balduzzi, Monchiero.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: Gli eventuali incarichi fino a: a titolo gratuito con le seguenti: Gli incarichi commissariali sono esercitati a titolo gratuito a partire dal 1o luglio 2014.
23. 17. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) al comma 137, le parole: «superiore ai 3.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 abitanti»;
   i) al comma 137 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il rispetto di tale previsione, viene certificato dal Presidente del Consiglio Comunale dell'Ente. In caso di mancato rispetto, il Prefetto relaziona al Ministro degli interni ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000».
23. 3. Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   h) al comma 137 le parole: «superiore ai 3.000 abitanti», sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1.000 abitanti».
   i) al comma 137 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il mancato rispetto di tale previsione, comporta la decadenza del componente o dei componenti più anziani di età che non permettono di raggiungere la rappresentanza di genere prescritta.».
23. 64. Pilozzi, Di Salvo, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) il comma 77, è sostituito dal seguente: «L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la cifra elettorale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza individuali, secondo quanto previsto dai commi 36, 37, 38 e 39, e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni».
23. 68. Squeri, Centemero, Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di lavoro conferiti dalle province stesse ai sensi della normativa vigente, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali, con particolare riferimento a Garanzia Giovani. Il differimento della data di scadenza del contratto costituisce solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.
23. 42. Polverini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. La Regione Basilicata è autorizzata ad escludere dal computo del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati a fronte di spese di investimento in conto capitale per un importo corrispondente a quello delle risorse autonome di natura né tributaria né sanzionatoria iscritte nel titolo primo delle entrate del suo bilancio di previsione, in aggiunta a quelli consentiti in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 1, comma 448, della legge n. 228 del 2012.
23. 22. Latronico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. In ogni caso sono salvaguardati i diritti e i crediti già maturati dalla provincia di Milano in relazione alle partecipazioni trasferite.
23. 38. Squeri, Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Comuni delle Città Metropolitane che abbiano un numero superiore a 5.000 di istanze inevase presentate dai cittadini ai sensi delle leggi 47 del 1985 e 724 del 1994 possono semplificare l’iter predisponendo, per un arco temporale che non vada oltre i 24 mesi, una procedura di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 accompagnata da controlli a campione nella misura non inferiore al 5 per cento delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati da individuare a mezzo sorteggio informatico. Qualora per la definizione delle istanze occorrano nulla osta specifici di enti preposti alla tutela di eventuali vincoli, questi si intendono rilasciati con il diritto da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo di opporsi entro tre anni dal rilascio del titolo in sanatoria, in caso di opposizione il titolo in sanatoria rilasciato decade.
23. 57. Calabrò.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Alla lettera a) del comma 79 dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 54 le parole: 30 settembre 2014, sono sostituite dalle parole: 30 novembre 2014.
23. 53. Tancredi.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

  Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di province).

  1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative fino alla completa emanazione dei provvedimenti previsti dai commi da 91 a 97 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto dal 2012 ovvero abbiano proceduto alla deliberazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-bis del TUEL, sono autorizzate a sospendere in tutto o in parte, per un periodo massimo di un triennio, decorrente dall'esercizio 2014, il pagamento delle rate di ammortamento in conto capitale ed in conto interessi dei mutui in corso con la Cassa depositi e Prestiti.
  2. L'autorizzazione alla sospensione viene concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'inoltro mediante posta elettronica certificata, da parte della provincia interessata, di apposita richiesta, corredata da prospetto dimostrativo sottoscritto dal presidente o commissario dell'ente, dal segretario generale, dal responsabile dei servizi finanziari nonché dai componenti del collegio dei revisori.
  3. I modelli della richiesta e del prospetto dimostrativo vengono approvati con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanare, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. L'ammortamento dei mutui sospesi riprende a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione, nel corso del quale le Province corrispondono all'istituto mutuante, in rate semestrali scadenti a! 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna delle annualità di sospensione, l'importo degli interessi dovuti sull'ammontare complessivo delle rate sospese, calcolato nella misura dell'1 per cento annuo dell'ammontare medesimo, come stabilito dal decreto 30 maggio 2014, del ministro dell'economia e delle finanze.
23. 09. Russo, Squeri, Centemero.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

  Art. 23-bis.
(Rinegoziazione mutui Cassa Depositi e Prestiti).

  1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni.
  2. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanza da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali sono stabiliti gli ambiti soggettivi e oggettivi degli enti locali per l'accesso alla fase di rinegoziazione, nonché gli effetti, le condizioni e le procedure della stessa.
23. 08. Russo, Squeri, Centemero.

  Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
  Art. 23-bis.
(Disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province).
  1. Dopo il comma 4, articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Il contributo di cui al comma precedente non viene considerato nei saldo finanziario in termini di competenza mista di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011 n. 183».
23. 013. Squeri, Centemero, Russo.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Retribuzioni dipendenti enti soppressi).

  1. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, ed è inquadrato sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con decreto del Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e pubblica amministrazione.
  2. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
  3. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
  4. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., terzo comma, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell'amministrazione e/o ente assorbente.
  5. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23. 0300. Luigi Di Maio.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche all'articolo 259 del TUEL).

  1. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1-ter è così riformulato:
  «1-ter. Nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.
23. 0301. Censore.

ART. 23-quinquies.
(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.  186, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 marzo 2015»;
   b) alla fine del comma sono aggiunte in fine le seguenti parole «e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente».
23-quinquies. 250. Centemero.

ART. 24.
(Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard).

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
* 24. 13. Locatelli.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
* 24. 15. Dorina Bianchi, Vignali, Piccone.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
* 24. 16. Busin, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
* 24. 17. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il Comitato interistituzionale di cui al comma 1 svolge le funzioni di sede stabile di consultazione con le categorie produttive, le associazioni di utenti e consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
* 24. 19. Gebhard.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4. 1. Il mancato rispetto dei termini previsti nei commi precedenti determina l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
24. 35. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole: entro 60 con le seguenti: entro e non oltre 30.
24. 37. Locatelli.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della spending review, secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonché al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa.
24. 07. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di autenticazione di atti societari).

  1. Le autenticazioni di firma e di copia previste dal codice civile per gli atti societari sono effettuate dal conservatore o dal personale assegnato all'ufficio del registro delle imprese, sia all'atto del deposito della documentazione che all'atto della formazione della stessa, se coloro che sono tenuti a depositare tali atti non vi hanno provveduto con altra modalità prevista dalle norme.
  2. Ai fini di una più semplice e uniforme applicazione delle disposizioni relative alla registrazione sul registro delle imprese, con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 possono essere predisposti moduli tipizzati per gli atti costitutivi, i trasferimenti di quote o azioni, le modificazioni dell'atto costitutivo, le deliberazioni di aumento di capitale, la nomina, revoca e i poteri degli amministratori e ogni altro atto per il quale è richiesta la registrazione nel registro delle imprese. Lo stesso regolamento può eventualmente stabilire per quali atti l'utilizzo del modulo tipizzato sia obbligatorio.
  3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge 580/1993 viene disciplinata anche la possibilità di sottoscrizione e autenticazione secondo tecniche informatiche degli atti.
24. 09. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione procedure di rilascio delle patenti nautiche).

  1. Al fine di semplificare, uniformare ed armonizzare le procedure di rilascio e di rinnovo delle diverse tipologie di patenti nautiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una riorganizzazione della normativa relativa all'ottenimento delle suddette autorizzazioni, riconoscendo, ai soli uffici della motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, la potestà di rilasciare le patenti nautiche e al capo del compartimento marittimo il compito di nominare le commissioni d'esame, composte secondo i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 29 del Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede inoltre alla creazione di una apposita banca dati informatica.
24. 0300. L'Abbate.

ART. 25.
(Semplificazione per i soggetti con invalidità).

  Al comma 1 dopo le parole: è comunque a titolo gratuito aggiungere il seguente periodo: In ogni caso il rappresentante di cui al presente comma, resta in carica per sei mesi e lo stesso non può essere riproposto.
25. 20. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  7. L'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato.
25. 11. Di Vita, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le Commissioni mediche delle Aziende sanitarie locali sono integrate da due medici dell'Inps in qualità di componenti effettivi. Gli accertamenti che la Commissione medica integrata conclude con giudizio unanime comportano l'esclusione della persona disabile da ulteriori verifiche. Nel caso in cui la valutazione non unanime dell'accertamento da parte della Commissione medica integrata, derivi da giudizi di uno o entrambi i medici di nomina Inps, questi dovranno inserire la motivazione nel verbale, in questo caso l'INPS sospende l'invio del verbale alla persona disabile e acquisisce dalla Asl la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente, entro i successivi dieci giorni potrà validare il verbale agli atti ovvero disporre una nuova visita da effettuarsi entro i successivi venti giorni. Nel caso sia disposta una ulteriore visita questa sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico Inps, indicato dal Responsabile della Commissione medico legale, diverso dal componente della Commissione medica integrata con funzione di presidente, al quale è demandato il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria, e da un operatore sociale nei casi previsti dalla normativa vigente.
25. 26. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 9 capoverso «2-bis» sostituire la parola: 80 con la seguente: 65.
25. 300. Buttiglione.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 20 comma 1 del decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 2009 n. 102, dopo le parole: «proprie risorse umane», aggiungere le seguenti: «ivi compresi i medici, ancorché non in possesso dei titolo di specializzazione, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».
  9-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 25. 24. Russo.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 20 comma 1 decreto-legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 2009 n. 102, dopo le parole: «proprie risorse umane», aggiungere le seguenti: «ivi compresi i medici, ancorché non in possesso dei titolo di specializzazione, di cui all'articolo 4, comma 10-bis, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».
  9-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
* 25. 27. Dorina Bianchi, Piccone.

ART. 26.
(Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche).

  Al comma 1 sopprimere le parole: purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi.
26. 300. Caruso.

ART. 27.
(Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria).

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando dallo svolgimento della professione sanitaria deriva comunque un danno al paziente esso è risarcito ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile».
27. 6. Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti dei proprio personale dipendente.
27. 4. Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il SSN, fermi restando gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.
* 27. 10. Gigli, D'Alia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti dei professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.
* 27. 5. Rondini, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli obblighi assicurativi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge n. 138 dei 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Restano fermi gli obblighi delle Aziende sanitarie nei confronti del proprio personale dipendente.
* 27. 11. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 55-septies comma 5 decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «malattia dei dipendenti», aggiungere il seguente periodo: «facendo ricorso alte liste speciali di cui all'articolo 5, comma 12, decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e alle Aziende sanitarie locali».
  4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
27. 24. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis.:
   a) Al comma 3 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono» sono sostituite dalla seguente: «svolge»;
   b) Al comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono sostituite da «effettuati dall'INPS»;
   c) Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011 n. 111, le parole: «effettuati dalle aziende sanitarie locali» sono sostituite da: «effettuati dall'INPS»;
   d) Al comma 5-bis dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011 n. 111, come introdotto dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le parole: effettuati dalle aziende sanitarie locali sono sostituite da: effettuati dall'INPS;
   e) Nei limiti delle risorse stanziate dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le funzioni di accertamento medico-legale relative alle assenze per malattia dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono svolte esclusivamente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
   f) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'effettuazione degli accertamenti medico legali relative alle assenze per malattia, si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013. n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese;
   g) Fermo restando il prioritario utilizzo dei medici inseriti delle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il decreto di cui alla lettera f) sono, altresì, definiti, sulla base della valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, i requisiti e i criteri per l'inserimento nelle attività di cui alla lettera f) dei medici che con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni di accertamento medico legali relativi alle assenze per malattia presso le ASL e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
   h) Fino all'adozione del decreto di cui alla lettera f), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.
27. 25. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. All'articolo 55-septies, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dopo le parole: «malattia dei dipendenti», aggiungere il seguente periodo: «facendo ricorso alle liste speciali di cui all'articolo 12 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 e alle Aziende sanitarie locali».
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
27. 26. Russo.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria risponde dei danni cagionati nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
27. 27. Centemero, Gelmini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Salvo prova contraria si presume che il soggetto che assume l'obbligazione di curare il paziente con organizzazione dei mezzi necessari non sia in colpa se:
   a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima del verificarsi del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire rischi della specie di quello verificatosi;
   b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

  La medesima presunzione si applica ai collaboratori del soggetto di cui al precedente periodo che abbiano applicato quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione.
27. 29. Mottola, Centemero.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Il combinato disposto degli articoli 1173, 1321 e 1228 del codice civile e dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 si interpreta nel senso che, nel caso in cui un soggetto pubblico o privato assuma, con organizzazione dei mezzi necessari, l'obbligazione di curare il paziente e le obbligazioni ad essa accessorie quali quelle di ospitarlo e fornirgli vitto adeguato, il rapporto contrattuale si instaura con tale soggetto, il quale risponde anche del fatto dei propri collaboratori, inclusi tra questi gli esercenti professioni sanitarie, e non direttamente con questi ultimi. I suddetti collaboratori rispondono esclusivamente a titolo extracontrattuale, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, nei confronti dei paziente.
27. 30. Mottola, Centemero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è sostituito dal seguente:
  «Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dall'autorità sanitaria della Regione competente.
  Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, la Regione dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. Quando si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, ogni Regione può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che, comunque, non può essere inferiore a tre anni. In deroga a quanto sopra, solo per i cadaveri di bambini morti prima dei cinque anni di età, le Regioni possono autorizzare tempi di inumazione più brevi che comunque non possono essere inferiori ai venti mesi.
  Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco».
27. 31. Calabrò.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

  Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di autorizzazione sismica).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 (L), comma 2, le parole: «dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
   b) dopo l'articolo 3 (L) è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
   a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
    2) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    4) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, definite con apposito provvedimento del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    2) le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a.3);
   c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

  2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.»;
   c) l'articolo 65 (R) è sostituito dal seguente: «Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6).
  1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
  2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  3. Alla denuncia devono essere allegati:
   a) il progetto dell'opera, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
   b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

  4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
  6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3. allegando:
   a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
   b) per le opere con elementi precompressi, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
   c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

  7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
  9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, e c), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.»;
   d) all'articolo 67:
  1) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico.»;
  2) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Completata la struttura, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha sessanta giorni di tempo per depositare il collaudo.»;
  3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.»;
  4) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), numero 1, e c), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.»;
   e) all'articolo 90 (L):
  1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.».
  2) il comma 2 è soppresso;
   f) l'articolo 93 (R) è sostituito dal seguente:
  «Art. 93 (L) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19).
  1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
  2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile Iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente Ufficio Tecnico Regionale. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.
  4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
  5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
  6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
  7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.»;
   g) all'articolo 94:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di «carattere primario», di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente,»;
    2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), numero 4.
  1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.»;
   h) l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
  Art. 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000).
  1. Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato: sono escluse eventuali proroghe rilasciate dopo l'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, salvo ulteriore motivata proroga autorizzata dal competente Ufficio Tecnico Regionale o da altro Ente competente.
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche.
  3. Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1, entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
  4. L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia dei provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
  5. Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
  6. I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nei rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
  7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico».

  2. Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b), sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
27. 08. Abrignani.

ART. 27-bis.
(Procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro centomila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti con le seguenti: euro centocinquantamila per i soggetti danneggiati viventi da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti, e di euro duecentocinquantamila per i famigliari dei soggetti deceduti.
27-bis. 250. Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
27-bis. 251. Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Lombardi, Cozzolino, Baroni.

  Al comma 4, dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie non utilizzate a decorrere dall'anno 2008.
27-bis. 252. Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Lombardi, Cozzolino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. All'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  162 del 13 luglio 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le lettere a) e b) del comma 1 sono soppresse;
   c) il comma 2 è soppresso.
27-bis. 253. Lorefice, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lombardi, Cozzolino.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Per accedere alla procedura di cui al presente articolo, non operano i criteri della prescrizione e del periodo di contagio.
27-bis. 300. Centemero.

ART. 28.
(Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.
28. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sopprimerlo.
* 28. 13. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Sopprimerlo.
* 28. 15. Vignali, Dorina Bianchi.

  Sopprimerlo.
* 28. 16. Locatelli.

  Sopprimerlo.
* 28. 18. Brunetta, Centemero, Abrignani, Squeri, Palese, Sisto.

  Sopprimerlo.
* 28. 300. Matteo Bragantini, Invernizzi, Busin, Simonetti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento a partire dall'anno 2017.
28. 12. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese, di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto dei 30 per cento per il 2015, del 40 per cento per il 2016 e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
  3. È comunque fatta salva la salvaguardia dei livelli occupazionali, salariali e delle professionalità del personale in servizio.
28. 9. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è ridotto del dieci per cento l'anno per un periodo di cinque anni.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anno 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
28. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese del cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
28. 32. Gelmini, Abrignani, Squeri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. L'importo del diritto annuale vigente per l'anno 2014 a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto del 20 per cento per il 2015, 35 per cento per il 2016, e del 50 per cento a decorrere dal 2017.
  2. Il finanziamento dei servizi di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 non finanziati dal diritto annuale è assicurato da tariffe fissate dall'Unioncamere e da diritti di segreteria ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della stessa legge che devono coprire integralmente i costi sostenuti.
28. 23. Mucci, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese dei cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
* 28. 24. Dorina Bianchi, Vignali, Misuraca, Piccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.

  1. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle imprese dei cinquanta per cento in tre anni, il diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come determinato per l'anno 2014, è ridotto del 30 per cento per l'anno 2015, del 40 per cento per l'anno 2016 e del 50 per cento per l'anno 2017.
* 28. 25. Locatelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 28.
(Riduzione dei costi nelle Camere di commercio).

  1. A decorrere dal 1° settembre 2014, alle Camere di commercio si applicano i costi standard negli acquisti di beni e servizi attraverso l'utilizzo del programma per la razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. I maggiori risparmi sono destinati a rafforzare il sistema dei Confidi e alla riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a carico delle imprese.
28. 27. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: e fino all'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, l'importo del suddetto diritto è ridotto con le seguenti: l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è ridotto.
28. 301. Simonetti, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la parola: 35 con la seguente: 30.
28. 302. Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: è ridotto del cinquanta per cento con le seguenti: è ridotto del trenta per cento.
28. 38. Fabrizio Di Stefano, Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire ulteriormente la misura del diritto annuale di cui al comma 1, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese.
28. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Con effetto dalla entrata in vigore della presente legge, i trattamenti di quiescenza e previdenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia, allo stato a carico degli Enti camerali e disciplinati dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 10 della legge regionale 10 maggio 1986 n. 21, sono trasferiti all'Inps. Ai dipendenti in servizio, sarà garantito il trattamento di quiescenza e di previdenza spettante in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
28. 39. Minardo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il 10 per cento dell'importo del diritto annuale a carico delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, confluisce in un Fondo Unico Nazionale che viene successivamente ripartito tra tutte le Camere di Commercio in proporzione al numero degli abitanti del territorio di competenza delle stesse.
  2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Camere di Commercio provvedono a internalizzare i servizi istituzionali svolti dalle società in house e, conseguentemente, a sciogliere le società all'uopo costituite, salvo quelle nelle quali almeno il 20 per cento del fatturato è diretta conseguenza dei servizi offerti sul libero mercato.
28. 10. Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Fava, Labriola, Lacquaniti, Lavagno, Nardi, Piazzoni, Zan.

  Sopprimere il comma 2.
28. 303. Sisto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis A decorrere dal 1o gennaio 2015, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, relativi alle somme necessarie per fare fronte alle spese necessarie al mantenimento delle stazioni sperimentali per l'industria ai sensi dell'articolo 23, quarto comma, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, n. 718.
28. 304. Mongiello.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di soppressione dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi alte pubbliche amministrazioni per via telematica).

  1. All'allegato A, parte annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi gli atti trasmessi per via telematica, in forma diversa dal telefax, agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, dei loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle aziende sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri»;
   b) al l'articolo 3, il comma 1-bis e la nota 5 sono abrogati;
   c) all'articolo 4, il comma 1-quater e la nata 5 sono abrogati.

  2. Il comma 596 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
  3. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.
  4. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai diversi concessionari di giochi pubblici legali anche con riferimento al rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di uguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al medesimo regio decreto n. 773 del 1931 applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011.
28. 04. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Paglia, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti).

  All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
28. 05. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Limiti al potere di autotutela).

  Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 19, comma 3, sopprimere il seguente periodo: «È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies».
   b) all'articolo 19 sopprimere il comma 4;
   c) all'articolo 21-quinquies, comma 1, sopprimete le seguenti parole «o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;
   d) all'articolo 21-novies comma 1, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso, l'annullamento d'ufficio ai sensi del precedente periodo non può essere mai disposto per vizi formali del provvedimento, come indicati al comma 2 del precedente articolo 21-octies.»;
   e) all'articolo 21-novies, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. L'annullamento di cui al primo comma di provvedimenti incidenti sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa può essere, adottato entro e non oltre due anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento e solo in presenza di un interesse pubblico che attiene al pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati. L'annullamento d'ufficio adottato oltre il richiamato termine di due anni è nullo.»;
   f) dopo l'articolo 21-novies inserire il seguente: 21-decies. Competenza sulla revoca e l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti incidenti sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa.
  I provvedimenti di revoca di cui all'articolo 21-quinquies e di annullamento d'ufficio di cui all'articolo 21-novies che incidono sull'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa possono essere adottati, nel caso di amministrazione statale, dal dirigente individuato dall'organo di governo tra le figure apicali massime dell'amministrazione centrale.
  Nell'ipotesi di omessa individuazione i relativi poteri sono attribuiti al dirigente generale dell'amministrazione centrale di appartenenza. Per le Regioni e gli enti territoriali, gli stessi poteri sono attribuiti al Segretario dell'ente.
28. 06. Vignali.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio).

  Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio)

  1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione della richiesta per il rilascio del permesso di costruire può richiedere allo Sportello Unico una valutazione preventiva sul progetto edilizio per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi e verificare la completezza della documentazione da allegare all'istanza medesima.
  2. La richiesta è accompagnata da una relazione sul progetto predisposta da un professionista abilitato.
  3. Lo Sportello Unico è tenuto a formulare la valutazione preventiva entro il termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
  4. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire, a condizione che esso sia elaborato in conformità a quanto indicato nel comma 1 e conservano la propria validità per un anno dal termine di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica.
  5. La presentazione della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per oneri istruttori determinati dal Comune in misura non superiore a quelli previsti per la Denuncia di inizio attività e la Segnalazione certificata di inizio attività, il cui importo sarà detratto dagli oneri istruttori previsti per il titolo abilitativo edilizio richiesto,
  6. Le Regioni possono estendere la disciplina di cui al presente articolo ai casi di segnalazione certificata di inizio attività e di denuncia di inizio attività».
28. 08. Vignali.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente articolo:

Art. 28-bis.

  Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Istruttoria preventiva al progetto edilizio).

  1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo alla presentazione della richiesta per il rilascio del permesso di costruire può richiedere allo Sportello Unico una valutazione preventiva sul progetto edilizio per accertare il rispetto dei requisiti e presupposti richiesti da leggi o da atti amministrativi e verificare la completezza della documentazione da allegare all'Istanza medesima.
  2. La richiesta è accompagnata da una relazione sul progetto predisposta da un professionista abilitato.
  3. Lo Sportello unico è tenuto a formulare la valutazione preventiva entro il termine perentorio di 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende formulata secondo quanto indicato nella relazione presentata.
  4. I contenuti della valutazione preventiva sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso di costruire, a condizione che esso sia elaborato in conformità a quanto indicato nel comma 1 e conservano la propria validità per un anno dal termine di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che non intervengano modifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica.
  5 La presentazione della valutazione preventiva è subordinata al pagamento di una somma forfettaria per oneri istruttori determinati dal Comune in misura non superiore a quelli previsti per fa Denuncia di inizio attività e la Segnalazione certificata di inizio attività, il cui importo sarà detratto dagli oneri istruttori previsti per il titolo abitativo edilizio richiesto.
  6. Le Regioni possono estendere la disciplina di cui al presente articolo ai casi di segnalazione certificata di inizio attività e di denuncia di inizio attività».
28. 017. Abrignani.

  Dopo l'articolo 28 aggiungete il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni in materia edilizia).

  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 10, comma 1 lettera c), sopprimere le parole: «dei prospetti».
  Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, ai sensi della normativa statale e regionale, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate, dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica. Tali segnalazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
  Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, l'accertamento delle varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non dà luogo alla sospensione dei lavori prevista dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
28. 09. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazione in materia di permesso di costruire).

  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Nel permesso di costruire è indicato il termine di ultimazione dei lavori entro il quale l'opera deve essere completata che non può superate i cinque anni dal rilascio del titolo. Il titolare del permesso di costruire dovrà preventivamente comunicare all'amministrazione comunale l'inizio dei lavori,»;
   b) all'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente: «Anteriormente alla scadenza prevista nel comma 1 è possibile ottenere una proroga con provvedimento motivato. L'inutile decorso del termine di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta la proroga comporta la decadenza del permesso per la parte non eseguita. La decadenza è efficace solo con l'adozione del provvedimento comunale che ne accerti la sussistenza dei presupposti.»;
   c) all'articolo 15 comma 4, sostituire le parole «tre anni dalla data di inizio» con le seguenti: «cinque anni dalla data del rilascio del titolo»;
   d) all'articolo 20 sostituire il comma 2 con il seguente: «Lo sportello unico comunica contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.»;
   e) all'articolo 20 comma 3, dopo la parola «Entro» aggiungere le seguenti: «il termine perentorio di»;
   f) all'articolo 20, sostituire il comma 4 con il seguente: «Qualora il responsabile del procedimento ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario oppure richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, nello stesso termine, di cui al comma 3 e per una sola volta, può richiedere all'interessato di apportare le modifiche e le integrazioni documentali. In tal caso, il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 è sospeso e ricomincia a decorrere per il tempo residuo dalla ricezione della documentazione richiesta,»;
   g) all'articolo 20, sopprimere il comma 5;
   h) all'articolo 20, comma 6, primo periodo, sostituire le parole «di trenta giorni» con le seguenti: «perentorio di quindici giorni»;
   i) all'articolo 20, comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «in quaranta giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di trenta giorni»;
   j) all'articolo 20, sostituire il comma 7 con il seguente: «Il termine di cui al comma 3 può essere raddoppiato nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo una motivata risoluzione del responsabile procedimento.»;
   k) all'articolo 20, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Tutti i termini previsti per il rilascio del permesso di costruire sono perentori e in caso di inosservanza l'interessato ha diritto alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di indennizzo per il mero ritardo stabilita in misura fissa di euro 100,00 per ogni sette giorni di ritardo, fino ad un massimo di euro 2.000,00. L'indennizzo non è dovuto nel caso di formazione del silenzio-assenso ai sensi del comma 8. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
28. 010. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

Art. 28-bis.
(Misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica).

  Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, apportare le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 3 (L), comma 2, sostituire le parole «dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» con le seguenti: «dall'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
   b) dopo l'articolo 3 (L) inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, riguardanti la sicurezza delle costruzioni, si considerano, concordemente agli articoli 52 e 83:
   a) interventi “di carattere primario” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. gli interventi di sopraelevazione o di ampliamento, con opere strutturalmente connesse, di costruzioni esistenti;
    2. gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti;
    3. le nuove costruzioni che si di scostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcola/ioni e verifiche;
    4. gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali di cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
   b) interventi “di carattere secondario” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti:
    2. le nuove costruzioni che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto a.3);
   c) interventi “minori” quelli che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

  Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con le Regioni, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi, di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse.»;
   c) sostituire l'articolo 65 (R) con il seguente:
  «Art. 65 (L) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 4 e 6).
  Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico.
  Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
  Alla denuncia devono essere allegati:
   a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
   b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

  Lo sportello unico restituisce al costruttore all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
  Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste, nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati, previsti nel presente articolo.
  A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:
   a) i certificati delle prove sui materiali impiegati, emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
   b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
   c) l'esito delle eventuali prove di carico, accludendo le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

  All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico ne restituisce una copia al direttore dei lavori con l'attestazione dell'avvenuto deposito e provvede altresì a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
  Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
  Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano.»;
   d) all'articolo 67 apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 9»;
    b) sostituire il comma 5, con il seguente: «5. Completata la struttura il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha sessanta giorni di tempo per depositare il collaudo.»;
    c) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale, per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera a), ne trasmette copia all'Ufficio Tecnico Regionale ovvero ad altro Ente competente.»;
    d) dopo il comma 8 inserire il seguente: «9. Per gli interventi di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettera b.1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori»;
   e) all'articolo 90 (L):
    a) sostituire il comma 1 con il seguente: «È consentita nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di'cui agli articoli 52 e 83, purché il complesso della struttura sia conforme alle medesime norme.».
    b) il comma 2 è soppresso;
   f) sostituire l'articolo 93 (R) con il seguente:
  Art. 93 (L). Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 17 e 19).

  Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
  Alla comunicazione deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
  Il contenuto minimo del progetto è determinato dalla Regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti, sezioni, relazione generale ed eventuali relazioni specialistiche.
  I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
  Per tutti gli interventi, il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetti, e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.
  In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
  Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.»;
   g) all'articolo 94 apportare le seguenti modifiche:
    a) sostituire il comma 1 con il seguente: «Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi di «carattere primario», di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a) senza preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio Tecnico Regionale o di altro ente competente,»;
    b) aggiungere dopo il comma 1 i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle località a bassa (zona 3) e a bassissima (zona 4) sismicità, ad eccezione delle strutture di interesse strategico e rilevante, di cui all'articolo 3-bis, comma 1 lettera a.4).
  1-ter. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.»;
   h) sostituire l'articolo 104 con il seguente:
  «Articolo 104 (L) Costruzioni in corso (legge 2 febbraio 1974, n. 64, articolo 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

  Non sono tenuti al rispetto delle disposizioni connesse alle zone sismiche di nuova classificazione, ovvero al rispetto di norme tecniche sopravvenute, coloro i quali, in possesso di regolare titolo abilitativo, abbiano effettivamente iniziato la costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o di nuove norme tecniche, purché le strutture siano ultimate entro i termini di validità dell'ultimo titolo abilitativo rilasciato e delle eventuali proroghe rilasciate prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione o delle nuove norme tecniche.
  La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori siano stati già appaltati o i cui progetti siano stati già approvati ai fini dell'espletamento della gara, prima dell'entrata in vigore del provvedimento di nuova classificazione sismica o di nuove norme tecniche.
  Nel caso in cui la costruzione non sia ultimata nel termine di cui al comma 1 entro i successivi 60 giorni dovrà essere presentata denuncia al competente Ufficio Tecnico Regionale o ad altro Ente competente per il tramite dello sportello unico, corredata da apposita relazione tecnica contenente la verifica della rispondenza della costruzione alle nuove disposizioni.
  L'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, accertato lo stato dei lavori, nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 stabilisca che la costruzione possieda il medesimo livello di sicurezza previsto dalla nuova classificazione sismica o dalle norme sopravvenute, autorizza la prosecuzione della costruzione, inviando copia del provvedimento allo sportello unico per i necessari provvedimenti.
  Nel caso in cui la relazione di cui al comma 3 non permetta la prosecuzione della costruzione, l'Ufficio Tecnico Regionale competente o altro Ente competente, ne dà comunicazione allo sportello unico al fine dell'annullamento del titolo abilitativo edilizio e della richiesta di un idoneo progetto di adeguamento sismico ovvero della demolizione di quanto già costruito.
  I lavori strutturali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di nuove classificazioni sismiche, ultimati alla data del 30 giugno 2009, devono essere collaudati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto della classificazione sismica e delle norme tecniche previgenti. Il certificato di collaudo è corredato, in tal caso, dalla valutazione della sicurezza, redatta ai sensi delle vigenti norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, con riferimento a vita nominale non inferiore al 60 per cento di quanto stabilito dalle predette norme per le nuove costruzioni.
  In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
  Le linee guida di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserito dal comma 1, lettera b), sono adottate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
28. 011. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente articolo:

Art. 28-bis.

  All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:
   1. Sostituire il comma 2 con il seguente:
  «Lo sportello unico comunica contestualmente alla presentazione della domanda per il rilascio dei permesso di costruire il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;
   3. Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «Qualora il responsabile del procedimento ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario oppure richiedere documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente, nello stesso termine di cui al comma 3 e per una sola volta, può richiedere all'interessato di apportare le modifiche e le integrazioni documentali. In tal caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 è sospeso e ricomincia a decorrere per il tempo residuo dalla ricezione della documentazione richiesta»;
   4. Sopprimere l'intero comma 5;
   5. Sostituire al comma 6 primo periodo le parole «di trenta giorni» con le seguenti: «di quindici giorni»;
   6. Sostituire al comma 6, terzo periodo le parole «in quaranta giorni» con le seguenti: «nel termine perentorio di trenta giorni»;
   7. Sostituire il comma 7 con il seguente:

  «Il termine di cui al comma 3 può essere raddoppiato nei soli casi di progetti particolarmente complessi previa motivata risoluzione del responsabile procedimento».
28. 015. Abrignani.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente articolo:

Art. 28-bis.

  Al decreto del Presidente della Repubblica dei 6 giugno 2001, n. 380 sono apportate le seguenti modifiche:
   1. All'articolo 15 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  «1. Nel permesso di costruire è indicato il termine di ultimazione dei lavori entro il quale l'opera deve essere completata che non può superare i quattro anni dal rilascio del titolo. Il titolare del permesso di costruire dovrà preventivamente comunicare all'amministrazione comunale l'inizio dei lavori.
  2. Anteriormente alla scadenza prevista nel comma 1 è possibile chiedere una proroga, l'inutile decorso del termine di cui al comma 1 senza che sia stata richiesta la proroga comporta la decadenza del permesso per la parte non eseguita. La decadenza è efficace solo con l'adozione del provvedimento comunale che ne accerti la sussistenza dei presupposti».

  2. All'articolo 15 sostituire al comma 4 le parole «tre anni dalla data di inizio» con «quattro anni dalla data del rilascio del titolo»;
  3. All'articolo 23 sostituire al comma 2 le parole «tre anni» con «quattro anni».
28. 016. Abrignani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. La stipulazione da parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contratti per la progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa di sistemi informativi automatizzati, di valore rispettivamente superiore a 10 milioni di euro per le amministrazioni pubbliche centrali, e a 5 milioni di euro per gli altri enti, società controllate e partecipate, organismi e amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, deve essere preceduta dall'esecuzione di studi di fattibilità volti alla definizione degli obiettivi organizzativi e funzionali dell'amministrazione interessata. Qualora lo studio di fattibilità sia affidato ad impresa specializzata, questa non ha facoltà di partecipare alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti sopra menzionati.
  2. L'esecuzione dei contratti di cui al comma 1 deve essere oggetto di periodico monitoraggio, secondo criteri e modalità stabiliti da AGID. Il monitoraggio è avviato immediatamente a seguito della stipulazione dei contratti di cui al comma 1 e ad esso provvede obbligatoriamente l'amministrazione interessata ovvero, su sua richiesta, AGID. In entrambi i casi l'esecuzione del monitoraggio può essere affidata a società specializzata inclusa in un elenco predisposto e tenuto da AGID e che non risulti collegata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con le imprese parti dei contratti, in caso d'inerzia dell'amministrazione, AGID si sostituisce ad essa ed effettua la comunicazione della violazione del predetto obbligo alla Corte dei conti per gli atti di rispettiva competenza. Le spese di esecuzione del monitoraggio sono a carico di AGID, salve le ipotesi in cui l'amministrazione provveda alla predetta esecuzione direttamente o tramite società specializzata. AGID vigila, altresì sull'osservanza di quanto predetto e definisce criteri di proporzionalità tra il valore dei contratti di cui al comma 1 e quello dei contratti di monitoraggio in caso di ricorso a società specializzate.
28. 018. Abrignani.

ART. 29.
(Nuove norme in materia di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa).

  Al comma 1, capoverso comma 52, secondo periodo, dopo le parole: presso ogni prefettura aggiungere le seguenti: entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
29. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso comma 52, terzo periodo, dopo le parole: L'iscrizione nell'elenco è, aggiungere le seguenti: obbligatoria e.
29. 7. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Quaranta, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso comma 52, ultimo periodo, sostituire le parole: La prefettura effettua verifiche periodiche con le seguenti: La prefettura del territorio in cui ha sede legale l'impresa effettua verifiche semestrali.
29. 8. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, capoverso «52-bis», sopprimere le parole da: anche ai fini fino a: è stata disposta.
29. 9. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, dopo il capoverso «52-bis» aggiungere il seguente:
  52-ter. Gli elenchi di cui al comma 52 confluiscono su base nazionale in quelli previsti all'articolo 45 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. 11. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le parole: sei mesi.
29. 14. Dadone, De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione si intendono risolti senza ulteriori oneri per i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
29. 16. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Resta ferma la verifica sulla sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui al Libro II, Capo V, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
29. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 83, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la lettera e) è soppressa.
29. 17. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

ART. 30.
(Unità operativa speciale per Expo 2015).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: A tal fine si avvale inserire le seguenti:, fino alla data individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente dell'ANAC.
30. 1. Migliore, Pilozzi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: da personale aggiungere le seguenti: proveniente dalla soppressa AVCP.
30. 3. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: o dalle direzioni nazionale e distrettuali antimafia.
30. 4. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: verifica, in via preventiva inserire le seguenti: entro e non oltre trenta giorni dalla loro pubblicazione.
30. 6. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) effettua un controllo approfondito sulle procedure di affidamento di tutti i lavori e le forniture di importo superiore alla soglia di 100 mila euro riguardanti EXPO 2015 e provvede a segnalare eventuali irregolarità e anomalie.
30. 7. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti, Dadone.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. Il Presidente dell'ANAC dispone, in via consultiva, di funzioni di monitoraggio e verifica sui lavori inerenti la realizzazione e l'esercizio della ferrovia Torino-Lione nella sezione transfrontaliera franco-italiana di cui alla legge 23 aprile 2014, n. 71. Nell'ambito di queste funzioni l'ANAC esprime pareri non vincolanti sui lavori nella sezione transfrontaliera che comunica alle autorità competenti del Governo francese così nel rispetto dell'accordo di cui alla medesima legge. Ai fini di garantire lo svolgimento delle funzioni di cui sopra il Governo provvede a emanare i necessari provvedimenti.
  3-ter. Ai fini del comma 3-bis il Presidente dell'ANAC può avvalersi del supporto della Direzione Distrettuale Antimafia di Torino e del Prefetto di Torino.
30. 8. Dadone, Sarti, Lombardi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

ART. 31.
(Modifiche all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001).

  Al comma 1, sostituire la parola: o con la seguente: ed.
31. 1. Colletti, Businarolo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere il seguente periodo: ”Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o irregolarità deve essere basato su elementi certi e documentati. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura presa ai danni dell'autore è motivata da ragioni estranee alla segnalazione effettuata dal medesimo autore.
31. 3. Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fine, aggiungere: «All'autore di una segnalazione di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e un danno all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, fermo restando che la somma di denaro spettante a titolo di premio non può essere superiore a 2 milioni di euro».
31. 4. Businarolo, Colletti, Sarti, Turco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «al Dipartimento della funzione pubblica» aggiungere le seguenti: «ed all'Autorità nazionale per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC)».
31. 6. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

ART. 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 32.
(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione).

  1. Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, autonomamente ovvero a seguito di informativa da parte dell'autorità giudiziaria procedente, propone al Prefetto del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, alternativamente:
   a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) di provvedere direttamente, per il tramite di uno o più amministratori appositamente nominati ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale.
  Per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., in ordine a procedure inerenti appalti per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, e salvo il caso di segreto istruttorio, l'autorità giudiziaria procedente inoltra al Presidente dell'ANAC tempestiva informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 129, comma 3-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

  2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi più gravi, provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o più amministratori, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto. La durata della misura può essere prorogata, ricorrendone obiettivo ragioni giustificatrici, per non più di due volte e comunque per un periodo non superiore alla metà del termine inizialmente previsto.
  3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. Gli amministratori straordinari, per quanto attiene all'esercizio delle funzioni loro attribuite, sono pubblici ufficiali.
  4. Sono soggetti ad autorizzazione prefettizia, sentito il Presidente dell'ANAC:
   a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;
   b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore ad euro 1 milione.

  5. L'attività di temporanea e straordinaria gestione dell'impresa è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
  6. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di provvedimento che dispone il sequestro, la confisca, o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.
  7. Il Prefetto può in ogni tempo, su proposta dei Presidente dell'ANAC o d'ufficio, revocare l'amministratore straordinario. Il Prefetto vi provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato l'amministratore ad esporre le proprie deduzioni.
  8. L'amministratore straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere il conto della gestione.
  9. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  10. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale.
  11. Nel caso in cui le indagini di cui al comma i riguardino componenti di organi societari diversi da quelli di cui al medesimo comma è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
  12. Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalità di cui al comma 2, alla nomina di uno o più esperti, in numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
  13. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso, quantificato con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico dell'impresa.
  14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici, ancorché ricorrano i presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC.
  15. Le misure di cui al precedente comma sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
32. 7. Garofalo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p., attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi e forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ovvero nei casi più gravi;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, le imprese interessate hanno facoltà di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, nonché di accedere ai documenti. Le imprese hanno altresì diritto di essere sentite dal Prefetto, anche tramite procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa, e di farsi assistere da consulenti di propria fiducia;
   d) sopprimere i commi 8 e 9.
32. 9. Vignali, Dorina Bianchi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda per i delitti, di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   b) al comma 2 sopprimere le seguenti parole: ovvero nei casi più gravi;
   c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, le imprese interessate hanno facoltà di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, nonché di accedere ai documenti. Le imprese hanno altresì diritto di essere sentite dal Prefetto, anche tramite procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa, e di farsi assistere da consulenti di propria fiducia;
   d) sopprimere i commi 8 e 9.
32. 10. Vignali.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Nell'ipotesi in cui fino a opere pubbliche, servizi o forniture con le seguenti: Nel caso in cui i componenti degli organi di rappresentanza legale o di amministrazione di imprese che hanno concluso contratti d'appalto per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 ovvero alla realizzazione del progetto MOSE, risultino rinviati a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p., commessi in occasione della conclusione o esecuzione dei suddetti contratti d'appalto;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: gravità dei fatti oggetto sostituire la parola: dell'indagine, con le seguenti: del decreto di rinvio a giudizio; dopo le parole: trenta giorni sostituire le parole: ovvero nei casi più gravi con le seguenti: ovvero nei casi in cui sia stata disposta dall'autorità giudiziaria, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la misura della custodia cautelare in carcere di cui all'articolo 285 c.p.p.;
   c) al comma 3, dopo le parole: organi di amministrazione dell'impresa aggiungere le seguenti parole: necessari alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
   d) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1 riguardino componenti degli organi societari non aventi poteri di rappresentanza legale o di amministrazione dell'impresa, è disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il Presidente dell'ANAC, in presenza di fatti gravi ed accertati, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a) del presente decreto, propone al Prefetto competente di ordinare all'impresa la nomina di uno o più esperti, in un numero comunque non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
   e) Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti indicati al comma 1 e valutata la particolare gravità dei fatti oggetto di indagine, intima all'impresa di provvedere alla nomina degli esperti di cui al comma precedente e ove l'impresa non si adegui nel termine di 30 giorni, provvede, con decreto, adottato secondo e modalità di cui al comma 2, alla nomina di tali soggetti.
32. 11. Squeri, Bianconi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: in presenza di fino a attribuibili ad con le seguenti: nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati;

  Conseguentemente:
    al comma 1, lettera a), sostituire la parola: coinvolto con le seguenti: indagato;
   al comma 2, sostituire la parola: coinvolto con la seguente: indagato, le parole: ovvero nei casi più gravi sono soppresse, e sono inserite in fine le seguenti parole: di appalto oggetto del procedimento penale;
   sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale, sono attribuiti agli amministratori tutti relativi i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso per l'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale per l'intera durata della misura;
   al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua applicazione;
   al comma 8, primo periodo, dopo le parole: monitoraggio dell'impresa, inserire le seguenti: limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale e al terzo periodo, sostituire la parola: prescrizioni con la parola: indicazioni;
   al comma 10 inserire, in fine, le seguenti parole: ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua approvazione;
   inserire in fine il seguente comma: 10-bis. I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.
32. 13. Brunetta, Centemero, Gelmini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di opere pubbliche, servizi e forniture con le seguenti: delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015.
32. 14. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in presenza di fino a attribuibili ad con le seguenti: nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera a), sostituire la parola: coinvolto con la seguente: indagato;
   al comma 2:
   sostituire la parola: coinvolto con la seguente: indagato;
    sopprimere le parole: ovvero nei casi più gravi;
    dopo le parole: oggetto del contratto aggiungere le seguenti: di appalto oggetto del procedimento penale;
    sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per la durata della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale, sono attribuiti agli amministratori tutti relativi i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed è sospeso per l'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale l'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale per l'intera durata della misura;
   al comma 5 aggiungere, in fine, le parole: ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua applicazione;
   al comma 8:
    primo periodo, dopo le parole: monitoraggio dell'impresa, inserire le seguenti: limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento penale;
    terzo periodo, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: indicazioni;
   al comma 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero nei casi in cui siano venuti meno i presupposti e le condizioni per la sua approvazione;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10-bis. I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili davanti al giudice amministrativo.
32. 250. Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in presenza di fino a: attribuibili ad con le seguenti: nel caso in cui il Presidente dell'ANAC proceda a denunciare autonomamente per gli stessi reati.

  Conseguentemente:
   al comma 1, lettera a), sostituire la parola: coinvolto con la seguente: indagato;
   al comma 2:
    sostituire la parola: coinvolto con la seguente: indagato,;
    sopprimere le parole: ovvero nei casi più gravi;
    dopo le parole: oggetto del contratto aggiungere le seguenti: di appalto oggetto del procedimento penale.
32. 251. Centemero.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: opere pubbliche servizi o forniture il Presidente dell'ANAC aggiungere le seguenti: può avviare indagini e verifiche per accertare eventuali illeciti. Il Presidente dell'ANAC.
32. 15. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: il Presidente dell'ANAC fino alla fine del comma con le seguenti: il Prefetto competente, sentito il Presidente dell'ANAC, dispone la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione del contratto d'appalto, con il pagamento della sole spese sostenute e certificate. La prosecuzione dei lavori sarà affidata alla seconda azienda classificata nella gara d'appalto.
32. 16. De Rosa, Daga, Micillo, Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: il Presidente dell'ANAC con le seguenti: l'ANAC;.
32. 17. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a) del presente decreto.
32. 18. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: anche ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera a) del presente decreto con le seguenti: deve dare di esse informazione immediata al procuratore della Repubblica, e.
32. 19. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: lettera a) del presente decreto, aggiungere le seguenti: fin dalla fase del procedimento penale corrispondente all'iscrizione della notizia di reato per una delle suddette fattispecie.
32. 20. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha diritto di ricevere notizie e informazioni e di richiedere atti e documenti sui procedimenti per i reati di cui al comma 1 del presente articolo, non coperti da segreto.
32. 28. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il pubblico ministero, che proceda all'iscrizione della notizia di reato in un'ipotesi che potrebbe dare luogo alle misure straordinarie di gestione di cui al comma 1, deve subito informarne il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione.
32. 31. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Quando siano disposti una misura cautelare o un rinvio a giudizio per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'autorità giudiziaria procedente informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione».
32. 32. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

  Al comma 7, sostituire le parole: anche in via presuntiva dagli amministratori con le seguenti: dagli amministratori sulla base delle informazioni disponibili.
32. 36. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 8.
32. 37. Centemero.

  Al comma 10, sostituire le parole da: sussista l'urgente fino a: ancorché con le seguenti: e qualora.
32. 38. Dadone, Sarti, Cozzolino, Dieni, Lombardi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

ART. 33.
(Parere su transazione di controversie).

  Al comma 1, sostituire le parole: può chiedere che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima con le seguenti: chiede all'Avvocatura Generale dello Stato di esprimere.
33. 1. Centemero.

ART. 34.
(Contabilità speciale per Expo Milano 2015).

  Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.
34. 1. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 35.
(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in cui hanno sede aggiungere le seguenti: o per qualunque altra ragione.
35. 1. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
35. 2. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 36.
(Monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi).

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Alla copertura degli oneri necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di pari importo derivante dalle maggiori entrate determinate dalla disposizione di cui al comma 4-bis.
  4-bis. Fra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono adottate misure in materia di giochi pubblici on line lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, tali da assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore della presente legge, il reperimento di nuove o maggiori entrate in misura tale da garantire la copertura degli oneri di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
36. 3. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Airaudo, Placido, Zaccagnini.

ART. 37.
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma 1 lettere b), c) e d) dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, se riferite ad appalti di lavori, servizi o forniture dal valore complessivo superiore ad euro 2.000.000,00, sono trasmesse, unitamente ad una relazione di sintesi del progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Sono comunque inammissibili varianti in corso d'opera di valore superiore a quello di aggiudicazione.
37. 4. Garofalo.

  Al comma 1, dopo le parole: varianti in corso d'opera aggiungere le seguenti: di importo superiore al 10 per cento dell'importo dell'appalto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e che non trovano copertura nel quadro economico dell'intervento posto a base di gara;

  Conseguentemente:
   sopprimere le parole da: di importo fino a: del contratto;
   sostituire le parole: unitamente al progetto esecutivo con le seguenti: unitamente agli elementi essenziali del progetto esecutivo.
* 37. 5. Pastorelli.

  Al comma 1, dopo le parole: varianti in corso d'opera aggiungere le seguenti: di importo superiore al 10 per cento dell'importo dell'appalto come determinato ai sensi dell'articolo 161, comma 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e che non trovano copertura nel quadro economico dell'intervento posto a base di gara;

  Conseguentemente:
   sopprimere le parole da: di importo fino a: del contratto;
   sostituire le parole: unitamente al progetto esecutivo con le seguenti: unitamente agli elementi essenziali del progetto esecutivo.
* 37. 7. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, sostituire le parole: il 10 per cento con le seguenti: il 20 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: di importo pari o superiore a duecentocinquantamila euro e comunque eccedente il 20 per cento dell'importo originario del contratto.
37. 300. Abrignani.

  Al comma 1, dopo le parole: lettere b), c) e d) inserire le seguenti: ed e).
37. 8. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da per gli appalti di importo fino a: soglia comunitaria con le seguenti: relative a contratti di importo superiore a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, e aggiungere in fine le seguenti parole: da trasmettere alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla ricezione. L'ANAC potrà richiedere, nel medesimo termine di 15 giorni, e per una sola volta, integrazioni e chiarimenti e dovrà pronunciarsi definitivamente entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla ricezione degli stessi. Decorsi tali termini, in assenza di comunicazioni, la valutazione si riterrà positiva.
37. 9. Centemero.

  Al comma 1, dopo le parole: rilevanza comunitaria aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 28 del citato decreto-legge,.
*37. 13. Dorina Bianchi, Piccone.

  Al comma 1, dopo le parole: rilevanza comunitaria aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 28 del citato decreto-legge,.
* 37. 14. Matarrese.

  Al comma 1, dopo le parole: rilevanza comunitaria aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 28 del citato decreto-legge,.
* 37. 15. Abrignani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, fatto salvo, altresì, per l'Autorità nazionale anticorruzione il potere di richiedere l'invio di tali documentazioni a sua discrezione, all'esito di una prima valutazione.
37. 16. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
37. 301. Sisto.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 132 aggiungere le parole:, comma 1, lettere b), c) e d).
37. 302. Sisto.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Tolleranza nella revisione triennale dell'attestato SOA).

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1o luglio 2014.
* 37. 03. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Tolleranza nella revisione triennale dell'attestato SOA).

  1. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».  2. La disposizione di cui al precedente comma si applica ai contratti di cui all'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, stipulati a far data dal 1o luglio 2014.
* 37. 05. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Pubblicazione on line dei documenti di gara).

  Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 70:
    1) il comma 9, è sostituito dal seguente:
  «9. Le stazioni appaltanti forniscono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile»;
    2) il comma 10, è sostituito dal seguente:
  «10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo adeguato a consentire che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla predisposizione delle offerte»;
   b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;
   c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi modificati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».
** 37. 07. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Pubblicazione on line dei documenti di gara).

  1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 70:
    1) il comma 9, è sostituito dal seguente: «9. Le stazioni appaltanti forniscono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile»;
    2) il comma 10, è sostituito dal seguente: «Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo adeguato a consentire che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla predisposizione delle offerte»;
   b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;
   c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «2. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi modificati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».
** 37. 08. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis.
(Garanzia globale di esecuzione).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino aia data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
* 37. 010. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:
Art. 37-bis.
(Garanzia globale di esecuzione).

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino aia data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
* 37. 011. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Differimento banca dati nazionale contratti pubblici).

  1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, primo periodo, le parole: «1° luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
** 37. 012. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Differimento banca dati nazionale contratti pubblici).

  1. All'articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, primo periodo, le parole: «1° luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2015».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1o luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
** 37. 013. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Centrali di committenza).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alta data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
* 37. 014. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Centrali di committenza).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alta data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
* 37. 015. Matarrese.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Centrali di committenza).

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2014».
  2. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alta data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
* 37. 016. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Commissione Giudicatrice).

  1. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
  1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.  2. La Commissione è composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.  3. Due commissari, dei quali uno assume le funzioni di Presidente, sono scelti nell'ambito di un elenco articolato per macro aree di lavorazione, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione e formato da:
   a) professionisti con almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo professionale, indicati dagli ordini professionali stessi;
   b) professori universitari di ruolo, indicati dalle facoltà di appartenenza.

  4. La selezione dei commissari è effettuata, su richiesta della stazione appaltante, dalla Autorità nazionale anticorruzione mediante sorteggio e con criterio di rotazione.  5. Il terzo commissario è individuato dalla stazione appaltante tra i propri funzionari con specifica competenza.  6. I commissari di cui al comma 3 non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.  7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.  8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.  9. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. Civ.  10. Gli elenchi di cui al comma 3 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.  11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  12. Le sedute della Commissione devono svolgersi in modo continuativo fino al completamento delle operazioni di aggiudicazione nel termine fissato nell'atto di nomina, che può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.  13. Qualora il termine non sia rispettato a causa di ritardi negli adempimenti da parte della Commissione, questa perde il diritto al compenso.  14. Il corrispettivo dovuto ai commissari di cui al comma 3 è stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione, in relazione all'importo dell'appalto ed alla complessità della valutazione delle offerte, sulla base di un tariffario approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.  15. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.  16. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti è riconvocata la medesima commissione».
** 37. 017. Abrignani.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Commissione Giudicatrice).

  1. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente:
  «Art. 84. – (Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).
  1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.  2. La Commissione è composta da tre componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.  3. Due commissari, dei quali uno assume le funzioni di Presidente, sono scelti nell'ambito di un elenco articolato per macro aree di lavorazione, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione e formato da:

   a) professionisti con almeno cinque anni di iscrizione al relativo albo professionale, indicati dagli ordini professionali stessi;

   b) professori universitari di ruolo, indicati dalle facoltà di appartenenza.

  4. La selezione dei commissari è effettuata, su richiesta della stazione appaltante, dalla Autorità nazionale anticorruzione mediante sorteggio e con criterio di rotazione.
  5. Il terzo commissario è individuato dalla stazione appaltante tra i propri funzionari con specifica competenza.
  6. I commissari di cui al comma 3 non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
  7. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
  8. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
  9. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 cod. proc. Civ.
  10. Gli elenchi di cui al comma 3 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
  11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
  12. Le sedute della Commissione devono svolgersi in modo continuativo fino al completamento delle operazioni di aggiudicazione nel termine fissato nell'atto di nomina, che può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.
  13. Qualora il termine non sia rispettato a causa di ritardi negli adempimenti da parte della Commissione, questa perde il diritto al compenso.
  14. Il corrispettivo dovuto ai commissari di cui al comma 3 è stabilito dall'Autorità nazionale anticorruzione, in relazione all'importo dell'appalto ed alla complessità della valutazione delle offerte, sulla base di un tariffario approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  15. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.  16. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti è riconvocata la medesima commissione».
** 37. 018. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

Art. 37-bis.
(Esclusione automatica delle offerte anomale).

  1. All'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 9 è sostituito dai seguenti:
  «9. Per i lavori di importo pari o inferiore a 2,5 milioni di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante deve prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei tre seguenti criteri, individuato secondo le modalità di seguito indicate:
   a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
   b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che sono inferiori alla predetta media;
   c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso.

  Il metodo da applicare sarà scelto sulla base del seguente meccanismo: si calcola la somma dei ribassi offerti dai concorrenti; qualora la prima cifra, dopo la virgola, di tale somma si collochi tra i numeri 1 e 4 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera a); qualora si collochi tra i numeri 5 e 8 compresi, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera b); qualora sia pari a 9 o a 0, sarà utilizzato il metodo di cui alla lettera c).
  La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.
  9-bis. Il sistema di determinazione della soglia di anomalia di cui al precedente comma 9, si applica anche agli appalti di importo superiore a 2,5 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 28, che non presentino carattere transfrontaliero; hanno carattere transfrontaliero gli appalti di lavori alle cui procedure di gara siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia».
37. 019. Abrignani.

ART. 38.
(Processo amministrativo digitale).

  Sopprimerlo.
38. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, la parola: sessanta è sostituita con la parola: dieci.
38. 5. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, la parola: sessanta è sostituita con la parola: venti.
38. 4. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, la parola: sessanta è sostituita con la parola: trenta.
38. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1 sopprimere le parole: decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.
38. 7. Bonafede, Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il decreto di cui al comma 1 prevede le modalità operative per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali.
38. 8. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1.1. Nel decreto di cui al comma precedente sono previste le modalità operative inerenti sia al sito di giustizia amministrativa sia per fronteggiare le eventuali situazioni di caduta dei sistemi informatici e delle telecomunicazioni in rapporto agli obblighi di deposito e relativi termini processuali.
38. 6. Bonafede, Colletti.

ART. 39.
(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  Sopprimerlo.
* 39. 8. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 39. 300. Sisto.

  Sopprimere il comma 1.
39. 21. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Zaccagnini.

  Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità non sostanziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o, regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere».

  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
  «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara».

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio.
39. 22. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere le parole: al comma 1, lettera c), dopo le parole: se la sentenza o il decreto sono stati emessi è aggiunta la seguente parola: unicamente.
39. 25. Abrignani.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere le seguenti parole: al comma 2, le parole da: in cui indica tutte fino a: riabilitazione sono sostituite con le seguenti parole: in cui dichiara l'assenza di condanne penali rilevanti ai fini del comma 1 lettera c). Ai fini del comma 1 lettera c), non rileva in ogni caso l'eventuale sussistenza di condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ovvero di condanne revocate, o di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
39. 26. Abrignani.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire il primo, il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Qualora la stazione appaltante verifichi la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Decorso tale termine, se il concorrente non intende essere escluso dalla gara è tenuto al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, da corrispondere, assieme alle documentazioni richieste, entro i successivi 10 giorni. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, ma applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo il concorrente è escluso dalla gara.
39. 9. Pagano.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, con le seguenti parole: Nel caso in cui riscontri la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento,.
* 39. 27. Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, con le seguenti: Nel caso in cui riscontri la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento.
* 39. 28. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, con le seguenti: Nel caso in cui riscontri la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, la stazione appaltante assegna al concorrente che vi ha dato causa un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente non provveda nel termine assegnato è escluso dalla gara ed è tenuto al pagamento,.
* 39. 15. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive con le seguenti: La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive.
39. 13. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: al pagamento inserire le seguenti: in caso di regolarizzazione della documentazione.
39. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, la parola: 50.000 è sostituita con la parola: 5000.
39. 11. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, la parola: 50.000 è sostituita con la parola: 10.000.
39. 10. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sopprimere gli ultimi due periodi.
39. 30. Sorial, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: Per le procedure indette senza pubblicazione di bando di gara non si applica la sanzione pecuniaria.
39. 3. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti: e, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-quater. In caso di effettivo possesso del requisito alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione al riguardo che risulti incompleta o irregolare non può considerarsi vizio invalidante; la stazione appaltante assegna ai concorrenti, in caso di dichiarazioni mancanti o irregolari, un termine non superiore a dieci giorni per la relativa regolarizzazione.
39. 31. Scotto, Costantino, Quaranta, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Zaccagnini.

  Al comma 2, capoverso comma 1-ter, sostituire le parole: mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni con le seguenti: mancanza o incompletezza delle dichiarazioni.
39. 12. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, capoverso comma 1-ter, aggiungere, dopo le parole: incompletezza o irregolarità le seguenti: rilevabili dall'Amministrazione.
39. 4. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, capoverso comma 1-ter, aggiungere, in fine, le parole: o all'invito a presentare offerta.
39. 5. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 6, dopo le parole: per fatto dell'affidatario sono inserite le seguenti: nonché per il mancato versamento della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 38, comma 2-bis.
39. 6. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora il concorrente abbia reso in gara dichiarazioni non veritiere e conseguentemente in tali casi non è ammesso il soccorso istruttorio.
39. 34. Sorial, Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Fraccaro.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3. 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.
39. 36. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3.1. All'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014.
39. 37. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3.1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: 30 giugno 2014 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 30 giugno 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
39. 38. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3.1. All'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis è abrogato.
  3.2. La disposizione di cui al comma 3-bis trova applicazione per i bandi ed avvisi di gara pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
39. 40. Dorina Bianchi, Piccone.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3.1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89, entrano in vigore dal 1o gennaio 2015, in relazione all'acquisto di beni e servizi, ed il 1o gennaio 2015 in relazione all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1o gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1o luglio 2015 per i lavori.
  3-ter. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente periodo: ”Le disposizioni del presente comma non si applicano a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta; b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 125 del Codice; c) nei casi di lavori urgenti e di somma urgenza, ai sensi degli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
39. 41. Dorina Bianchi, Piccone.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici e di comunicazione delle informazioni.
39. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
  «6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità».
* 39. 035. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni per i lavori e servizi in economia).

  Il comma 6 dell'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dai seguente:
  «6. I lavori eseguiti in economia sono individuati da ciascuna Stazione Appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze ed opportunità».
* 39. 047. Vignali.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.»
** 39. 036. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazione degli oneri relativi alle garanzie finanziarie per la partecipazione ad appalti sotto soglia comunitaria).

  All'articolo 121 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis). Ai contratti pubblici di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni della Parte II relative al possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria.».
** 39. 045. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nei rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dai mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.».
* 39. 034. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:
Art. 39-bis.
(Semplificazioni alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara).

  All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I lavori di importo complessivo inferiori a un milione di euro possono essere affidati dalle Stazioni Appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 secondo e terzo periodo. Per i lavori di importo inferiore a 500.000 euro l'affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici aperti e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale, predisposti dalla Stazione Appaltante, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziarie e tecnico organizzative. Per i lavori pari o superiori a 500.000 euro ed inferiori a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene previa consultazione di almeno dieci operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini desunte dal mercato, sulla base di informazioni riguardante le caratteristiche di qualificazione economico finanziarie e tecnico organizzative. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene (l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1.»
* 39. 046. Vignali.

  Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e la sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
** 39. 030. Gelmini, Squeri, Abrignani.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Verifica dei requisiti delle offerte negli appalti pubblici).

  1. Nelle procedure aperte previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante esamina l'offerta tecnica e l'offerta economica prodotta dal concorrente prima dell'accertamento sul possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo.
  2. L'accertamento di cui al comma 1 è operato dalla stazione appaltante nei confronti del concorrente che, all'esito dell'esame dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, risulta collocato al primo posto in graduatoria per aver presentato le condizioni più vantaggiose per le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori.
  3. Fermo quanto disposto dagli articoli 38 e 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'esclusione dalla gara per mancato possesso dei requisiti di cui agli articoli da 38 a 44 dello stesso decreto legislativo determina l'esclusione della relativa cauzione provvisoria, la segnalazione del fatto ai fini dei provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e fa sospensione da uno a tre anni dalla partecipazione alle procedure di affidamento per il concorrente interessato, nonché l'esecuzione dell'accertamento di cui al comma 2 nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.
  4. Nella ricorrenza delle previsioni di cui al comma 3, si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e al compimento dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di conversione in legge del presente decreto.
** 39. 043. Vignali, Dorina Bianchi.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:
   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità».
* 39. 033. Gelmini, Abrignani, Squeri.

  Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Dichiarazioni sostitutive ed altri mezzi di prova attinenti al possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici).

  1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.
(Autocertificazione e altri mezzi di prova).

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano, di norma, dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 come prove documentali preliminari in grado di dimostrare che i candidati e gli offerenti soddisfano le seguenti condizioni:
   a) non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 39, in cui gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
   b) rispettano i criteri di selezione definiti dagli articoli 41, 42, 43, 44 e 45.

  2. Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo per provare all'amministrazione aggiudicatrice il possesso dei requisiti richiesti.
  3. I candidati e gli offerenti non sono tenuti a ripresentare un certificato o altro documento probatorio che sia già stato presentato alla stessa amministrazione aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in una procedura precedente e che risulti ancora in corso di validità».
* 39. 041. Vignali.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'articolo 9, comma 4, dei decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, come convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entrano in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi e il 1o luglio 2015 quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati fino al 1° gennaio 2015 per i beni e servizi e fino al 1° luglio 2015 per i lavori.
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano:
   a) alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta;
   b) nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo dei comma 11 dell'articolo 125 del codice dei contratti pubblici;
   c) nei cast di lavori urgenti e di somma urgenza, in base a quanto previsto dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207»
39. 032. Squeri, Centemero.

ART. 40.
(Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici).

  Sopprimerlo.
40. 5. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire l'articolo 40 con il seguente:
  Art. 40. – (Misure per l'ulteriore accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici). – 1. All'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni».;
   b) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilità di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni,».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato in primo grado.
40. 12. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al comma 1, all'articolo 120 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), ivi modificata, la lettera a) è sostituita come segue:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata, ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nei rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigente istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione dal giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio».
40. 13. Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediate nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata, ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della Segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigenze istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione del giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio».
* 40. 14. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito, di norma, con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio da tenersi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto dei termini a difesa. L'udienza può essere rinviata soltanto quando il giudizio non può essere definito per esigenze istruttorie o per la necessità di integrare il contraddittorio, ovvero quando le parti rappresentino l'esigenza di proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L'ordinanza che dispone l'istruttoria o l'integrazione del contraddittorio fissa un termine non superiore a trenta giorni per tali adempimenti, salvo che ricorrano particolari ragioni da indicare specificamente ovvero che sia disposta una verificazione o una consulenza tecnica. La stessa ordinanza fissa la definizione del giudizio nel merito ad un'udienza da tenersi non oltre sessanta giorni dal deposito degli atti richiesti in via istruttoria o dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti nei cui confronti sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio».
* 40. 8. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: comunque con le parole: ove ne ricorrano i presupposti.
40. 6. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole le parole: in forma semplificata.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta
40. 300. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole le parole: in forma semplificata.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta
40. 301. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in forma semplificata.
40. 15. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, lettera a), quarto periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, aggiungere le seguenti:, su deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.
40. 250. Balduzzi.

  Al comma 1, lettera a), sesto periodo, dopo le parole: le intestazioni aggiungere le seguenti:, le conclusioni.
40. 251. Balduzzi.

  Al comma 1, lettera a), ultimo periodo, dopo le parole: rientranti nei suddetti limiti aggiungere le seguenti: a pena di nullità della sentenza.

  Conseguentemente sopprimere le parole da:; il mancato esame fino alla fine del comma.
40. 252. Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 40. 18. Leone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 40. 19. Matarrese.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 40. 20. Gelmini, Chiarelli, Centemero, Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 40. 21. La Russa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 40. 9. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 40. 22. Bonafede, Colletti.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
  Art. 40-bis.- (Firma digitale). – 1. I provvedimenti del giudice possono essere sottoscritti con firma digitale.
40. 01. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

ART. 41.
(Misure per il contrasto all'abuso al processo).

  Sopprimerlo.
* 41. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 41. 5. Bonafede, Colletti.

  Sopprimerlo.
* 41. 6. Centemero.

  Sopprimerlo.
* 41. 7. La Russa.

  Sopprimerlo.
* 41. 8. Leone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 41. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
** 41. 9. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro, Gelmini, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate con le seguenti: comunque non superiori alla metà delle spese liquidate.
41. 250. Colletti, Bonafede.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comunque non superiore al doppio delle spese liquidate con le seguenti: comunque pari alle spese liquidate.
41. 300. Colletti, Bonafede.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e quando è al contempo manifesta la condotta abusiva del ricorrente, che abbia fatto un uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un vantaggio indebito, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione.
41. 12. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

ART. 42.
(Comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo).

  Sopprimerlo.
42. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:
  17-ter. Le comunicazioni o le notifiche effettuate a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 18 o nei giorni festivi (compreso il sabato) devono intendersi perfezionate immediatamente per il mittente e alle ore 8 del primo giorno feriale successivo per il destinatario.
* 42. 2. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, dopo il capoverso 17-bis, aggiungere il seguente:
  17-ter. Le comunicazioni o le notifiche effettuate a mezzo fax o a mezzo posta elettronica certificata oltre le ore 18 o nei giorni festivi (compreso il sabato) devono intendersi perfezionate immediatamente per il mittente e alle ore 8 del primo giorno feriale successivo per il destinatario.
* 42. 3. Sarro, Marotta, Russo, Luigi Cesaro, Gelmini, Chiarelli.

  Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:
  Art. 42-bis.(Modifiche al Codice del processo amministrativo). – 1. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo l'articolo 117 aggiungere i seguenti:
   a) Articolo 117-bis. Sanzione sull'annullamento d'ufficio del silenzio-assenso.

  Quando è impugnato l'annullamento d'ufficio del silenzio-assenso, se il giudizio si risolve con una sentenza di rigetto del ricorso, il giudice amministrativo applica all'amministrazione la sanzione di cui al comma successivo, sussistendone i relativi presupposti.
  Nei casi di cui al comma precedente, se il giudice amministrativo accerta, anche tramite presunzioni, che l'annullamento d'ufficio è stato disposto per ovviare alle conseguenze del silenzio-assenso, individua e applica una sanzione pecuniaria nei confronti dell'amministrazione di importo dallo 0,5 per cento al 5 per cento del valore del bene sui cui l'annullamento d'ufficio incide.
  Il giudice amministrativo applica la sanzione assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in modo che sia effettiva, dissuasiva e proporzionata al valore del bene e alla gravità della condotta dell'amministrazione.
  L'importo della sanzione pecuniaria è versata all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capitolo 2301, capo 8 «Multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, con esclusione di quelle aventi natura tributaria»;
   b) Articolo 117-ter. Azione di accertamento sulla formazione del silenzio-assenso.

  Ogni interessato può sempre agire in giudizio per l'accertamento della formazione del silenzio-assenso. Il ricorso è proposto previo invito all'amministrazione competente all'emanazione dei titolo formale di attestare l'avvenuta formazione del silenzio-assenso.
  Se l'amministrazione non provvede ai sensi del precedente comma entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'invito a provvedere, l'interessato può agire in giudizio con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un controinteressato.
  Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di accoglimento il giudice attesta l'avvenuta formazione del silenzio-assenso.
  Se nel corso del giudizio sopravviene un provvedimento espresso, anche ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
  Si applicano le disposizioni processuali sul rito relativo alla trattazione dei ricorsi avverso il silenzio, in quanto compatibili».

  Conseguentemente, all'articolo 87, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) alla lettera e) sostituire il «.» con il «;»;
   b) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) i giudizi di accertamento sulla formazione del silenzio-assenso.»;
42. 01. Vignali, Dorina Bianchi.

ART. 43.
(Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile).

  Sopprimerlo.
43. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere, con la seguente: sono.
43. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 44.
(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).

  Sopprimerlo.
44. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tribunale ordinario aggiungere le seguenti: e innanzi al Giudice di Pace.
44. 4. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 1o ottobre 2014.
44. 5. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni relative all'obbligatorietà del processo civile telematico si applicano anche ai procedimenti innanzi il giudice di pace.
44. 6. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligatorietà del deposito telematico si applica a tutti gli atti, inclusi l'atto introduttivo e l'atto di costituzione in giudizio.
44. 7. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli atti di costituzione nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, il valore legale del deposito telematico è riconosciuto anche oltre il 31 dicembre 2014.
44. 300. Bonafede, Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. All'articolo 16, comma 9, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le parole: «; a decorrere dal 1o gennaio 2015 per gli Uffici del Giudice di pace limitatamente ai procedimenti civili».
44. 301. Bonafede.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'obbligatorietà del processo civile telematico si applica agli atti e provvedimenti di tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti, ivi compresi gli assistenti giudiziari, i custodi, i notai, gli amministratori di sostegno e i tutori, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e i Pubblici Ministeri».
44. 8. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, le parole: «successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dal verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario».
44. 10. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 2, dopo la lettera a, aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «, e dei periti estimatori.»
44. 302. Bonafede.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere la parola: non.
44. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
44. 12. Scotto, Kronbichler, Airaudo, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 9-ter, quarto periodo, sopprimere la parola: non.
44. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
  «9-quater. A decorrere dal 30 giugno 2016 nei procedimenti civili innanzi al giudice di pace, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»
44. 303. Bonafede, Businarolo, Colletti, Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 novembre 2014, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di processo civile telematico, al fine esclusivo di realizzare un puntuale coordinamento delle stesse con le norme del codice di procedura civile. Il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) accertare la vigenza attuale delle singole norme sul processo civile telematico;
   b) indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore;
   c) allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
   d) procedere al coordinamento delle disposizioni del processo civile vigenti con quelle del testo unico di cui alla lettera a), apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina processuale.

  2-ter. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico di cui al primo comma, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
  2-quater. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
44. 13. La Russa.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
  Art. 44-bis. – (Testo unico delle norme in materia di processo civile telematico). – 1. Entro il 15 novembre 2014 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di processo civile telematico, procedendo altresì al coordinamento con le norme del codice di procedura civile, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) accertare la vigenza attuale delle singole norme sul processo civile telematico, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;
   b) procedere al coordinamento delle disposizioni dal processo civile vigenti con quelle del testo unico di cui alla lettera a) apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina processuale.

  2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico di cui al primo comma, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
  3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
44. 01. La Russa.

ART. 45.
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di sottoscrizione del processo verbale e di comunicazione della sentenza).

  Sopprimerlo.
45. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 57, il terzo comma è soppresso;
   b) all'articolo 57, il secondo comma è sostituito dal seguente: Egli riceve firmati digitalmente dal giudice tutti gli atti e i provvedimenti dei quali deve essere formato processo verbale.;
   c) all'articolo 125, al secondo periodo del primo comma, sono soppresse le parole: l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine e;
   d) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale è firmato digitalmente dal giudice ed immediatamente trasmesso dallo stesso al cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il giudice, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.;
   e) l'articolo 130 è sostituito dal seguente: Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale di udienza. Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.;
   f) l'articolo 133 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente: La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il deposito avviene mediante invio telematico della sentenza firmata digitalmente dal giudice che l'ha pronunciata alla cancelleria. La data del deposito coincide con quella della ricezione in cancelleria della sentenza firmata dal giudice. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e provvede immediatamente a trasmetterla integralmente alle parti che si sono costituite indicando nella comunicazione la data del deposito. La comunicazione effettuata ai sensi del comma precedente non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325;
   g) all'articolo 147 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. La disposizione di cui al primo comma non si applica qualora la notificazione sia effettuata dall'ufficiale giudiziario o dal difensore a mezzo posta elettronica certificata.;
   h) all'articolo 180 il primo comma è sostituito dal seguente: La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice;
   i) all'articolo 153 è aggiunto, in fine, il seguente comma: Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici, ovvero dal ritardo, superiore ad un giorno, nell'accettazione del deposito telematico da parte della cancelleria.;
   j) dopo l'articolo 153 è aggiunto il seguente: 153-bis. – (Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti). In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico.;
   k) dopo l'articolo 162 è aggiunto il seguente: 162-bis. – (Irregolarità del deposito dell'atto effettuato con modalità telematiche.). In caso di inosservanza delle disposizioni relative al formato prescritto dalla disciplina, anche regolamentare, per il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici allegati, il giudice, anche d'ufficio, concede alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione del deposito telematico. L'osservanza del termine sana, con effetto retroattivo, l'irregolarità del deposito. Il giudice, anche d'ufficio, valutata ogni circostanza utile, può condannare la parte che abbia dato causa alla irregolarità al pagamento di una pena pecuniaria non superiore a 100 euro.;
   l) all'articolo 207, il primo comma è sostituito dal seguente: Dell'assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice firmato esclusivamente dallo stesso.;
   m) all'articolo 207, il secondo comma è sostituito dal seguente: Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate nel processo verbale in prima persona e sono lette al dichiarante. Dell'avvenuta lettura al dichiarante si dà atto nel processo verbale. Se il dichiarante non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale.

  2. Alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 73 è aggiunto il seguente comma: In caso di deposito effettuato con modalità telematiche, il cancelliere può rifiutare lo stesso soltanto nell'ipotesi prevista dall'articolo 14, comma 7, lettera c), delle specifiche tecniche adottate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44; in quest'ultimo caso il cancelliere ne dà pronto avviso, con ogni mezzo, alle parti costituite;
   b) all'articolo 88, il primo comma è sostituito dal seguente: La convenzione conclusa tra le parti per effetto della conciliazione davanti al giudice istruttore è raccolta in separato processo verbale, firmato digitalmente esclusivamente dal giudice ed in cui si dà atto del consenso delle parti. La convenzione così formata costituisce titolo esecutivo,;
   c) all'articolo 88, il terzo comma è sostituito dal seguente: Se le parti non risiedono nella circoscrizione del giudice, questi può autorizzarle a ratificare la convenzione conclusa dai procuratori con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale territorialmente competente in base alla loro residenza o da notaio, fissando all'uopo un termine. La dichiarazione di ratifica è unita al processo verbale d'udienza contenente la convenzione e firmata digitalmente dal cancelliere o dal notaio davanti al quale è resa dandosi atto del consenso della parte.;
   d) all'articolo 111, al secondo comma, dopo le parole: componenti il collegio. sono aggiunte le seguenti: La presente disposizione non si applica in caso di deposito effettuato con modalità telematiche.

  3. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero, per il processo tributario, nel ricorso, il contributo unificato è aumentato della metà».
45. 6. La Russa.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale;.
* 45. 7. Bonafede, Colletti.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale;.
* 45. 8. La Russa.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere ovvero dal giudice. Quando la legge non dispone altrimenti, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere o il giudice danno loro lettura del processo verbale;.
* 45. 9. Leone.

  Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) all'articolo 126, il secondo comma è sostituito dal seguente: Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere, se presente. In tal caso, se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale;.
45. 300. Colletti, Bonafede.

  Al comma 1 lettera a), dopo la parola: sottoscritto aggiungere la seguente: digitalmente.
45. 10. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dal cancelliere, aggiungere le seguenti: ovvero dal giudice.
45. 11. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il testo integrale della sentenza aggiungere le seguenti: o di altro provvedimento.
45. 14. Turco, Businarolo, Colletti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 285.
45. 15. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) All'articolo 153 secondo comma c.p.c. dopo le parole: «per causa ad essa non imputabile» sono aggiunte le seguenti: «anche in caso di decadenza dal termine per il deposito telematico di atti processuali causata da disfunzioni del sistema informatico e/o di cancelleria».
45. 19. Turco, Businarolo, Colletti.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo l'articolo 153 del c.p.c. è aggiunto il seguente:
  «Art. 153-bis. – (Decorrenza dei termini dal deposito con modalità telematiche di atti e provvedimenti). – 1. In ogni caso in cui il decorso di un termine fissato dalla legge o dal giudice dipenda dalla conoscenza di atti, documenti o provvedimenti ed il deposito di questi sia eseguito con modalità telematiche, il termine per la parte onerata decorre dal momento in cui il contenuto dell'atto, del documento o del provvedimento è reso accessibile dal sistema informatico del dominio Giustizia.it».
45. 20. Turco, Businarolo, Colletti.

  Dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'articolo 130 del c.p.c. è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice che presiede l'udienza redige il processo verbale d'udienza.
  2. Il processo verbale è firmato digitalmente da chi presiede l'udienza ed è immediatamente trasmesso alla cancelleria; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte. Nel caso si dia lettura dello stesso il giudice invita le parti a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne fa espressa menzione nel verbale».

  Conseguentemente, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'articolo 180, comma 1 c.p.c. è sostituito dal seguente: «La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice».
45. 22. Turco, Businarolo, Colletti.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'articolo 180, comma 1 c.p.c. è sostituito dal seguente: «La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale che viene firmato digitalmente esclusivamente dal giudice».
45. 301. Turco, Businarolo.

  Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 17, comma 1, della legge fallimentare, le parole: «per estratto» sono sostituite dalle seguenti «integralmente».
45. 302. Bonafede.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il comma 3 dell'articolo 57 del c.p.c. è soppresso e conseguentemente il comma 2 dell'articolo 57 del c.p.c. è sostituito dal seguente: «Egli riceve firmati digitalmente dal giudice tutti gli atti e i provvedimenti dei quali deve essere formato processo verbale».
45. 24. Turco, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il comma 2 dell'articolo 126 del c.p.c. è sostituito dal seguente:

  «2. Il processo verbale è firmato digitalmente dal giudice ed immediatamente trasmesso dallo stesso al cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il giudice, quando la legge non dispone altrimenti, dà loro lettura del processo verbale e li invita a comunicare se lo ritengono conforme a quanto accaduto, rilevato o dichiarato. Se alcuno di essi non lo ritiene conforme, ne è fatta espressa menzione nel verbale».
45. 25. Turco, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati o proseguiti e comunque iscritti a ruolo in primo grado dopo il 30 giugno 2014 ed a quelli che saranno pendenti alla data del 31 dicembre 2014; si applicano altresì a quelli che saranno iniziati presso le Corti di appello alla data del 31 dicembre 2015.
45. 26. La Russa.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
  Art. 45-bis. – (Modifiche alle disposizioni attuative del codice civile per l'unificazione del rito in materia di diritto di famiglia). – 1. All'articolo 38, comma 1, delle disposizioni attuative del Codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 332, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile».
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano, anche ai procedimenti in corso, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
45. 02. Bonafede.

ART. 46.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53).

  Sopprimerlo.
46. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
46. 4. Scotto, Kronbichler, Daniele Farina, Sannicandro, Quaranta, Costantino, Zaccagnini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 147 c.p.c. dopo le parole: «le notificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le notifiche ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53,».
46. 300. Bonafede.

ART. 47.
(Modifiche in materia di indirizzi di posta elettronica certificata della pubblica amministrazione).

  Sopprimerlo.
47. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 settembre.
47. 2. Businarolo, Colletti, Turco.

ART. 48.
(Vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematica).

  Sopprimerlo.
* 48. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 48. 3. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 2, sostituire la parola: trentesimo con la seguente: novantesimo.
48. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare).

  Dopo l'articolo 492 del codice di procedure civile è inserito il seguente:
  «Art. 492-bis. — (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). — Ai fini previsti dal comma 7 dell'articolo 492, su richiesta del creditore procedente e previa autorizzazione dei giudice dell'esecuzione, l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati pubbliche e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale indica i beni e i crediti individuati, che si considerano pignorati al momento della notificazione del verbale. Se l'accesso ha consentito di individuare crediti o cose appartenenti al debitore che sono nella disponibilità di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica, ove possibile ai sensi dell'articolo 149-bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà contenere anche l'indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di cui all'articolo 492, commi primo, secondo e terzo, nonché l'intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al precedente comma, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori».
48. 0300. Bianconi, Marotta.

  Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Pubblicità telematica degli avvisi di vendita).

  All'articolo 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedure civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente comma:
  «I siti internet di cui all'articolo 490, secondo comma, del codice sono individuati sulla base di procedure di evidenza pubblica, indette dall'ufficio giudiziario ogni due anni, da regolare secondo i principi stabiliti dal Codice Appalti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) e in base al criterio del prezzo più basso di cui all'articolo 82 di detto Codice.».
48. 0301. Bianconi, Marotta.

  Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Portale delle procedure concorsuali).

  All'articolo 31-bis della legge fallimentare dopo il quarto comma, è inserito il seguente comma:
  «Tutti i dati contabili e la corrispondenza ricevuta e inviata dal curatore per il fallimento devono essere conservati dal curatore su sistemi informatici sicuri e devono essere salvati sui sistemi informatici del Ministero della Giustizia, in aree riservate consultabili dagli utenti abilitati al Portale delle procedure concorsuali, accessibile tramite il Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. Ai creditori che risultino insinuati, a livello nazionale, in più di cinquecento procedure concorsuali, il Ministero della Giustizia attribuisce un'utenza unica per consentire la visibilità di tutte le procedure concorsuali in cui lo stesso creditore è insinuato.».
48. 0302. Bianconi, Marotta.

ART. 49.
(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato).

  Sopprimerlo.
49. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3-bis è abrogato.
49. 4. Colletti, Businarolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «pagamento contestuale» sono aggiunte le seguenti: «e telematico».
49. 3. Businarolo, Colletti, Turco.

ART. 50.
(Ufficio per il processo).

  Sopprimerlo.
* 50. 8. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimerlo.
* 50. 300. Sisto.

  Al comma 1, capoverso 16-octies, sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono, inoltre, demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.
  1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
50. 301. La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante l'impiego del fino alla fine del comma con le seguenti: . L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono inoltre demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.
* 50. 5. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , mediante l'impiego del fino alla fine del comma con le seguenti: . L'organizzazione di tali strutture è demandata alla contrattazione nazionale integrativa che stabilirà nuove funzioni e compiti del personale giudiziario da utilizzare. Presso queste strutture potrà essere impiegato il personale di cancelleria e coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono inoltre demandate alla contrattazione nazionale integrativa nuove attribuzioni per gli ufficiali giudiziari ed i funzionari ufficiali giudiziari, per la completa informatizzazione del sistema delle notifiche ed a sostegno dell'Ufficio per il processo.
* 50. 11. Scotto, Placido, Airaudo, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
50. 12. La Russa.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A coloro che svolgono il tirocinio formativo ai sensi del citato articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013 è riconosciuto un rimborso forfettario delle spese non inferiore a euro 500. Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014. Quanto ai 1.5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi da riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
50. 13. Businarolo, Bonafede, Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 16-octies, sopprimere il comma 2.
50. 9. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  
1-bis. Dal 1o gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, sono utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1, comma 344, legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione così rinominato dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
  1-quater. Entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per gli anni 2015 e 2016 non inferiore a 300 milioni di euro.
50. 16. Gallinella, Businarolo, Ciprini.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Dal 1° gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
* 50. 6. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Dal 1° gennaio 2015, per favorire l'avvio della nuova organizzazione delle strutture, nonché, a sostegno dei progetti di smaltimento dell'arretrato, saranno utilizzati, mediante assunzione con contratto a tempo determinato di un anno, i lavoratori che abbiano completato il perfezionamento del tirocinio di cui all'articolo 1 comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147.
* 50. 17. Scotto, Airaudo, Placido, Kronbichler, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
** 50. 20. Balduzzi, Monchiero.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
** 50. 21. Centemero.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il capoverso 11-bis.
50. 302. Sisto.

  Al comma 2, lettera b), capoverso 11-bis, secondo periodo, sostituire la parola diciotto con la seguente: ventiquattro.
50. 23. Centemero.

ART. 50-bis.
(Modifiche all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98).

  Sopprimerlo.
50-bis. 300. Sisto.

ART. 51.
(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via telematica).

  Sopprimerlo.
51. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: almeno quattro ore nei giorni feriali con le seguenti: almeno sei ore in tutti i giorni dal lunedì al sabato, e comunque almeno due pomeriggi nei giorni feriali tra loro non consecutivi per non meno di tre ore in aggiunta alle sei ore.
51. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
51. 6. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla piena entrata in vigore delle disposizioni sul processo telematico, per il processo civile e penale deve essere garantita la possibilità di deposito degli atti nelle ore di servizio.
51. 9. Centemero.

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: avvenuta consegna con la seguente: accettazione.
51. 12. Centemero.

  Al comma 2, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: più messaggi di posta elettronica certificata aggiungere le parole: nel rispetto della normativa anche regolamentare sul processo civile telematico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, terzo periodo, sostituire le parole: Il deposito è tempestivo quando è eseguito con le seguenti: Sono tempestivi i depositi la cui ricevuta di avvenuta consegna perviene.
51. 300. Bonafede.

  Al comma 2, lettera b), terzo periodo sostituire le parole: è eseguito con le seguenti: il primo messaggio di posta elettronica certificata è inviato.
51. 13. Businarolo, Colletti, Turco.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il deposito si considera tempestivo anche quando il messaggio di posta elettronica certificata non viene consegnato nei termini per cause imputabili alla capacità di memoria dei sistemi informativi degli uffici giudiziari.
51. 14. Businarolo, Colletti, Turco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia.it ovvero da altra causa ad essa non imputabile».
* 51. 15. Leone.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:
  2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: «Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia.it ovvero da altra causa ad essa non imputabile».
* 51. 16. Turco, Businarolo, Colletti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 153 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma: ”Nel caso di deposito presso l'ufficio giudiziario di atti processuali e documenti con modalità telematiche, la rimessione in termini di cui al comma precedente è in ogni caso concessa qualora la parte dimostri, anche mediante presunzioni, che la decadenza è dipesa dal mancato funzionamento dei sistemi informatici del dominio Giustizia.it.
51. 17. La Russa.

ART. 52.
(Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice).

  Sopprimerlo.
52. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   
b-bis) All'articolo 84 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti e documenti del processo ed attestare per ogni effetto di legge la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti.».
52. 4. La Russa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e i dati contenuti nei registri di cancelleria.
52. 300. Bonafede.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44.
* 52. 5. Colletti, Businarolo, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44.
* 52. 6. La Russa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 9-bis, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Per i duplicati rimane fermo quanto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ma fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, restano in vigore le specifiche tecniche adottate ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44.
* 52. 7. Leone.

  Al comma 1, lettera a) capoverso 9-bis dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: Le regole tecniche vigenti nella materia del processo civile telematico restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.
52. 8. Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 84 c.p.c. è aggiunto il seguente comma: «Il difensore può autenticare le copie di tutti gli atti e documenti del processo ed attestare per ogni effetto di legge la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti.»
52. 9. Turco, Colletti, Businarolo.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:
  Art. 52-bis. – (Disposizioni volte alla semplificazione e all'adeguamento alla riforma per l'esercizio della professione forense). – 1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, al primo comma dell'articolo 48 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «fino al secondo anno successivo» sono sostituite da: «fino al terzo anno successivo».

  Conseguentemente, al primo comma dell'articolo 49 della predetta legge le parole: per i primi due anni sono sostituite da: per i primi tre anni.
52. 01. Centemero.

  Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
  Art. 52-bis. – 1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: «articolo 648-bis. – Riciclaggio e autoriciclaggio). – 1. Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato doloso ovvero compie, in relazione ad essi e fuori dai casi previsti dall'articolo 648, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza criminosa, ovvero li impiega in attività economiche o finanziarie è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 100.000».
  2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  3. La stessa pena prevista dal primo comma si applica nei confronti di chi ha commesso o ha concorso nel reato presupposto, il quale sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, provenienti da reato doloso, per finalità speculative, economiche o finanziarie, ovvero li impiega nelle medesime attività.
  4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica se il fatto consiste nel mero godimento dei beni, o nell'utilizzo del denaro o delle altre utilità provento del reato, con finalità non speculative, economiche o finanziarie.
  5. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale, nell'esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad un titolo abilitante, nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
  6. La pena della reclusione è diminuita fino alla metà per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia e giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei reati e nell'individuazione di denaro, beni e altre utilità provento di reato.
  7. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate alla commissione del reato e delle cose che ne costituiscono il prezzo, il prodotto e il profitto salvo che non appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto e profitto.
52. 02. Colletti, Pesco, Ruocco, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Barbanti, Pisano.

ART. 53.
(Norma di copertura finanziaria).

  Sopprimerlo.
53. 1. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 53. – (Norma di copertura finanziaria). – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 18 milioni per il 2014 e 53 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Nell'ambito di tali misure può essere disposto anche l'incremento – entro il limite dello 0,3 per cento – del prelievo erariale unico sui medesimi apparecchi da intrattenimento.
  2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 1, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate per compensare le minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b), e c).
53. 9. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b), e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis.
  1-bis. All'onere derivante da quanto previsto dal comma 1, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 53 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati”.
53. 11. Scotto, Daniele Farina, Sannicandro, Kronbichler, Airaudo, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente alla lettera g) sostituire le parole: euro 1.686 con le seguenti: euro 1.850.
53. 6. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: euro 25.

  Conseguentemente alla lettera g) sostituire le parole: euro 1.686 con le seguenti: euro 1.900.
53. 7. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 5.200 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 43.
53. 5. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 35.
53. 2. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 43 con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 37.
53. 3. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), le parole: euro 43 sono sostituite con le seguenti: ad esclusione dei processi in materia di sanzioni amministrative a cui si applica per i processi di valore fino a 1.100 euro l'esenzione di cui all'articolo 10, comma 1, euro 43.
53. 4. Molteni, Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
53. 12. Sorial, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'articolo 52 del presente decreto è impegnato per dare attuazione alle clausole del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020.
* 53. 8. Di Salvo, Pilozzi, Piazzoni, Migliore, Lacquaniti, Nardi, Lavagno, Zan, Fava, Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'articolo 52 del presente decreto è impegnato per dare attuazione alle clausole del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020.
* 53. 13. Scotto, Kronbichler, Placido, Airaudo, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il 50 per cento dei risparmi ottenuti dall'attuazione dell'articolo 52 del presente decreto è impegnato per dare attuazione alle clausole del Contratto collettivo nazionale di lavoro, di cui all'articolo 50 del presente decreto, in ragione di ciascun anno finanziario e fino all'anno 2020.
* 53. 301. La Russa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto con le seguenti: con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede.
53. 14. Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Kronbichler, Airaudo, Placido, Costantino, Quaranta, Zaccagnini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in modo tale che l'aumento sia distribuito equamente tra le classi di contributo e non superi per ciascuna classe la misura del 10 per cento.
53. 15. Balduzzi, Mazziotti Di Celso, Vargiu, Monchiero.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
  Art. 53-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;
   2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.
53. 01. Invernizzi, Matteo Bragantini.