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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 17 luglio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 luglio 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bressa, Brunetta, Camani, Caparini, Capezzone, Carinelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Di Salvo, Epifani, Fedriga, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Mogherini, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 luglio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARCHI ed altri: «Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia» (2546);
   ALBINI: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di agevolazioni per le spese funerarie» (2547);
   LUPO ed altri: «Modifiche agli articoli 544-ter e 544-quater del codice penale, concernenti il maltrattamento di animali mediante il compimento di atti di carattere sessuale o la realizzazione di spettacoli ed esibizioni pornografiche» (2548).
  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

  In data 16 luglio 2014 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: «Istituzione di zone economiche speciali (ZES) nelle aree territoriali della Lombardia confinanti con la Svizzera» (2549).
  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge CENNI ed altri: «Modifica dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore su disegni e modelli» (2489) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dallai.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  COCCIA: «Disposizioni concernenti l'introduzione di controlli ematici obbligatori a tutela della salute di coloro che praticano attività sportive» (2455) Parere delle Commissioni I, V, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  OLIVERIO ed altri: «Disposizioni per il contrasto delle frodi nella produzione dei formaggi freschi a pasta filata e della mozzarella ottenuta con latte di bufala» (2484) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 166).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Savona, per gli esercizi dal 2010 al 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 167).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 168).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 9, 13, 22 e 23 maggio 2014, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 maggio e 26 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 16 e 17 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

  Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 26 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 26 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Fintecna Spa, con lettera in data 10 luglio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una comunicazione concernente un atto comportante spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo del destinatario e dell'importo del relativo compenso.
  Questa comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 luglio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione e la gestione del fondo di garanzia nel corso dell'esercizio 2013 (COM(2014) 463 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di giugno 2014.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1326 – DISCIPLINA GENERALE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2498-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SANTERINI ED ALTRI; MARCON ED ALTRI; SPADONI ED ALTRI (A.C. 665-832-2201)

A.C. 2498-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2498-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 8, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, con le seguenti: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
    sostituire le parole: presso di esso con le seguenti: presso di essa;
   all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo;
   all'articolo 17, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate.;
   all'articolo 18, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento;
   all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

   Conseguentemente:
    al medesimo articolo, al comma 3, dopo le parole: può destinare aggiungere le seguenti:, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze,;
    all'articolo 31, comma 5:
     1) sostituire la lettera a) con la seguente: Il secondo e il terzo periodo della lettera a) del comma 7 sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione, Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera porranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b),»;
     2) sostituire la lettera b) con la seguente: b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo.».
   all'articolo 28, comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo.;
   all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 fino alla fine del comma, con le seguenti: valutari in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279,238 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987. n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 9.1, 0.22.80.1, 19.1, 24.01, 24.02, 24.03, 26.1, 27.51, 28.51, 28.70. 28.2, 10.6, 11.50, 12.1, 13.01, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.50, 20.1, 26.2, 26.8, 26.9, 26.53, 26.50 e 26.54, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2498-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
PRINCÌPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia. Essa si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato.
  2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:
   a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
   b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;
   c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

  3. L'aiuto umanitario è attuato secondo i princìpi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità, neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo, vittime di catastrofi.
  4. L'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Oggetto e finalità).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. (Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale). – 1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare e attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:
   a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana e allo Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 848;
   b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana e il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;
   c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;
   d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti dei fanciullo, fatta a New York, il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;
   e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;
   f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della governance globale anche a livello economico;
   g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992 e della Conferenza Rio+20 del giugno 2012;
   h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base, e della formazione professionale;
   i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;
   l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare, anche in vista del convegno sulla lotta contro la povertà e per lo sviluppo sociale di Roma 2015;
   m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
   n) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti o altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

  2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono elemento qualificante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni e iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, nonché di prevenzione diplomatica e non violenta dei conflitti.
  3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.
  4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo, del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale e il movimento dell'economia sociale nel suo complesso, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.
1. 1. Marcon, Scotto, Palazzotto, Melilla.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fondato sulla valorizzazione delle risorse umane locali, sulla concreta partecipazione democratica delle popolazioni coinvolte, nonché sulla tutela dell'ambiente.
1. 4. Palazzotto, Scotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dignità dell'individuo aggiungere le seguenti: la libertà religiosa,.
1. 50. Gianluca Pini.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di genere aggiungere le seguenti: e l’empowerment delle donne.
1. 52. Locatelli.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: post-conflitto aggiungere le seguenti: di contrasto alla violenza contro le donne e i minori,.
1. 51. Locatelli.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) promuovere relazioni economiche, finanziarie, commerciali più eque e solidali.
1. 7. Marcon, Melilla, Palazzotto, Scotto.

  Al comma 3, dopo le parole: non discriminazione, aggiungere le seguenti: escludendo ogni collegamento con missioni ed interventi militari,.
1. 8. Marcon, Palazzotto, Melilla, Scotto.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di Paesi in via di sviluppo,.
1. 9. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Spadoni.

A.C. 2498-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Destinatari e criteri).

  1. L'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  2. L'Italia si adopera per garantire che le proprie politiche, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i princìpi ispiratori della presente legge, per assicurare che le stesse favoriscano il conseguimento degli obiettivi di sviluppo.
  3. Nel realizzare le iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia assicura il rispetto:
   a) dei princìpi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca;
   b) di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, da garantire attraverso la
corretta gestione delle risorse ed il coordinamento di tutte le istituzioni che, a qualunque titolo, operano nel quadro della cooperazione allo sviluppo.

  4. Nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.
  5. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari.
  6. La politica di cooperazione italiana, promuovendo lo sviluppo locale, anche attraverso il ruolo delle comunità di immigrati e le loro relazioni con i Paesi di origine, contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Destinatari e criteri).

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi partner, nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12.
  2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 26, interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che sono discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.
2. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, dopo le parole: allo sviluppo, aggiungere le seguenti: anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per le attività previste dalla presente legge.
2. 3. Palazzotto, Marcon, Melilla, Scotto.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
  4-bis. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge, gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.
2. 4. Palazzotto, Melilla, Scotto, Marcon.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di impossibilità, per l'impiego dei beni e servizi si fa ricorso a gare internazionali, aperte oltre che alle aziende dei Paesi membri dell'Unione europea, a quelle dei Paesi membri dell'OCSE e dei Paesi confinanti.
2. 6. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Spadoni, Scagliusi.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, rientranti nelle iniziative decise nell'ambito di alleanze internazionali quali la NATO e definiti ai sensi del comma 5-bis. Le attività di cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, neanche in caso di prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.
  5-bis. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise e attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.
2. 7. Marcon, Melilla, Scotto, Palazzotto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: o di attività festive direttamente dalle Forze Armate.
2. 8. Marcon, Melilla, Palazzotto, Scotto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, di polizia e di sicurezza.
2. 10. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 6, sostituire le parole: alla tutela dei diritti umani con le seguenti: al contrasto dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani.
2. 51. Gianluca Pini.

  Al comma 6, sostituire le parole: alla tutela dei diritti umani con le seguenti: al contrasto del traffico di esseri umani.
2. 50. Gianluca Pini.

  Al comma 6, dopo le parole: diritti umani, aggiungere le seguenti: al contrasto dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani.
2. 52. Gianluca Pini.

  Al comma 6, dopo le parole: diritti umani, aggiungere le seguenti: al contrasto del traffico di esseri umani.
2. 53. Gianluca Pini.

  Al comma 6, dopo le parole: diritti umani, aggiungere le seguenti: dell'accoglienza.
2. 13. Palazzotto, Marcon, Melilla, Scotto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: in materia di diritto d'asilo.
2. 14. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: sui diritti umani e dei migranti.
2. 15. Palazzotto, Marcon, Melilla, Scotto.

A.C. 2498-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:
   «1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

  2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione la denominazione «Ministero degli affari esteri».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale).

  Sopprimerlo.
3. 1. Nicoletti.

A.C. 2498-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 4.
(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo).

  1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolte ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, di seguito denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali, e si articola in:
   a) iniziative in ambito multilaterale;
   b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
   c) iniziative a dono, di cui all'articolo 7, nell'ambito di relazioni bilaterali;
   d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
   e) iniziative di partenariato territoriale;
   f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
   g) contributi ad iniziative della società civile di cui al capo VI.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: aiuto pubblico allo sviluppo (APS) con le seguenti: cooperazione pubblica allo sviluppo CPS;.

  Conseguentemente:

  alla rubrica, sostituire le parole: dell'aiuto pubblico con le seguenti: della cooperazione pubblica.

  all'articolo 5:
   comma 1, primo periodo, sostituire la parola:
APS con la seguente: CPS;
   comma 3, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 15, comma 3, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 18, comma 4, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;
*4. 1. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi, Marazziti.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: aiuto pubblico allo sviluppo (APS) con le seguenti: cooperazione pubblica allo sviluppo CPS;.

  Conseguentemente:

  alla rubrica, sostituire le parole: dell'aiuto pubblico con le seguenti: della cooperazione pubblica.

  all'articolo 5:
   comma 1, primo periodo, sostituire la parola:
APS con la seguente: CPS;
   comma 3, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 15, comma 3, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 18, comma 4, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;
*4. 4. Cimbro, Beni, Cassano, Marazziti.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: aiuto pubblico allo sviluppo (APS) con le seguenti: cooperazione pubblica allo sviluppo CPS;.

  alla rubrica, sostituire le parole: dell'aiuto pubblico con le seguenti: della cooperazione pubblica.

  all'articolo 5:
   comma 1, primo periodo, sostituire la parola:
APS con la seguente: CPS;
   comma 3, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 10, comma 1, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 11, comma 2, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 15, comma 3, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;

  all'articolo 18, comma 4, sostituire la parola: APS con la seguente: CPS;.
*4. 50. Locatelli, Marazziti.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) interventi internazionali di peace building.
4. 3. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. (Oggetto dell'attività di cooperazione). – 1. Nel quadro dei rapporti di mutualità di interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:
   a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;
   b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;
   c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi partner e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
   d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo, la costruzione della pace, e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia e i Paesi partner, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;
   e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'autosviluppo locale dei piccoli e medi produttori agricoli e manifatturieri e i processi produttivi e commerciali sviluppati nel rispetto dei principi dello scambio commerciale equo e solidale e dell'economia sociale e solidale fra l'Italia e i Paesi partner;
   f) la realizzazione di interventi nei Paesi partner, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale e ambientale;
   g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali e la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi partner;
   h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e di comunicazione, a iniziative che favoriscono una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi partner;
   i) le iniziative di cooperazione decentrata e orizzontale che promuovono il collegamento tra regioni, città metropolitane, comunità montane, comuni e altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 26 e omologhi soggetti dei Paesi partner;
   l) il sostegno e l'adozione a distanza;
   m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione, la gestione, la valutazione e il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti;
   n) gli interventi civili di pace volti a prevenire o gestire, con modalità non violente, i conflitti di carattere locale o su scala più ampia, attraverso attività di peacebuilding e riconciliazione post conflitto, protezione e sostegno dei difensori ed attivisti dei diritti umani.

  2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
  3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.
4. 01. Marcon, Melilla, Scotto, Palazzotto.

A.C. 2498-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Iniziative in ambito multilaterale).

  1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. Le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.
  2. Le iniziative in ambito multilaterale si possono realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia ed affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi devono essere disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli.
  3. Rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale.
  4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia di cui all'articolo 17 eroga i contributi di cui al comma 2 del presente articolo, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 21.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Iniziative in ambito multilaterale).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, ispirandosi a criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza e prevedendo la pubblicazione on line di tutte le attività, delle relative spese e dei giustificativi contabili, nonché i tassi di interesse applicati ai beneficiari finali e agli intermediari finanziari.
5. 50. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

A.C. 2498-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea).

  1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.
  2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'articolo 17.
  3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
  4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 12, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Partecipazione ai programmi dell'Unione europea).

  Al comma 1, dopo la parola: armonizza aggiungere le seguenti:, laddove coerenti con le proprie linee prioritarie,.
6. 50. Gianluca Pini.

A.C. 2498-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali).

  1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali. Tali iniziative, approvate secondo le procedure di cui alla presente legge, sono finanziate ed attuate tramite l'Agenzia di cui all'articolo 17. Esse devono corrispondere ad una specifica richiesta da parte del Paese partner, in linea con i princìpi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e del coinvolgimento delle comunità locali.
  2. Le iniziative di cui al comma 1 si realizzano anche attraverso contributi finanziari diretti al bilancio pubblico del Paese partner. Per assicurare la qualità degli interventi e rafforzare la responsabilità dei Paesi partner secondo i princìpi sull'efficacia degli aiuti definiti a livello europeo e internazionale, tali azioni di sostegno al bilancio devono rispettare i criteri relativi al mantenimento della stabilità macroeconomica del Paese partner, la trasparenza e l'affidabilità del suo quadro legislativo e istituzionale e implicano modalità di controllo sulla correttezza dell'impiego dei fondi e sui risultati conseguiti.
  3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede alla negoziazione ed alla stipula degli accordi che regolano le iniziative di cui al presente articolo, avuto riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi partner nel campo dei servizi alla persona, in coerenza con il principio di sussidiarietà.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e di servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e di servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedono anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere in loco o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.
  1-bis. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono essere economicamente sostenibili e non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.
7. 1. Palazzotto, Marcon, Melilla, Scotto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: degli aiuti definiti con le seguenti: dello sviluppo definito.
7. 4. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La gestione diretta da parte dei soggetti della APS è ammessa nei Paesi dove le gravi violazioni dei diritti umani rendono necessari interventi diretti in favore delle popolazioni vittime di atti persecutori e antidemocratici.
7. 50. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede a definire le modalità di rafforzamento dei meccanismi virtuosi di micro-finanza, in particolare microcredito, micro-leasing e business sociale, quali strumenti di giustizia sociale.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: Meccanismi virtuosi di microfinanza.
7. 51. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Imprese miste e settore privato per lo sviluppo). – 1. A valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 8, il Comitato direttivo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 può concedere crediti agevolati a:
   a) organizzazioni internazionali con la previsione che: i tassi di interesse praticati ai beneficiari finali siano nettamente inferiori ai tassi prevalenti del mercato locale; gli interessi maturati sul conto capitale siano reinvestiti per attività di sviluppo a tassi di interesse e condizioni estremamente agevolati nei Paesi stessi o in Paesi partner; non siano effettuate scalate per l'acquisizione di altre banche locali o fondi; siano erogati ai beneficiari finali in tempi non superiori a trenta giorni;
   b) imprese italiane per assicurare il parziale anticipo del finanziamento della quota di capitale di rischio o per fornire garanzie, prestiti o altri strumenti, individuati dal Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale di cui all'articolo 15, in imprese miste da costituire o già costituite nei Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese partner.

  2. Le imprese italiane devono garantire:
   a) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;
   b) la destinazione dell'intervento in favore delle zone o delle fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;
   c) l'adozione dei princìpi del sistema del Global Compact dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   d) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;
   e) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo gli standard internazionali fissati dall'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) in materia di sicurezza, di rispetto dell'ambiente e di applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;
   f) l'applicazione delle norme in materia di certificazione di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e in materia di documentazione antimafia ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, modificato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
   g) l'impegno a non delocalizzare le attività dai Paesi d'origine e a non licenziare il personale nel Paese d'origine per tale motivo;
   h) la pubblicità del proprio bilancio e dell'entità dei proventi degli investimenti realizzati;
   i) l'assenza di condizioni di monopolio.
7. 01. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

A.C. 2498-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Iniziative di cooperazione con crediti concessionali).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 21, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di esso ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.
  2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Iniziative di cooperazione con crediti concessionali).

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, con le seguenti: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
    sostituire le parole: presso di esso con le seguenti: presso di essa.
8. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 8.80. della Commissione

  All'emendamento 8.80. della Commissione, dopo la parola: S.p.A aggiungere le seguenti:, anche affiancata da altri istituti finanziari gestori.
0. 8. 80. 1. Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso.

  Al comma 1, sostituire le parole: uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, con le seguenti: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
8. 80. La Commissione.

A.C. 2498-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Partenariato territoriale).

  1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei princìpi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono princìpi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all'articolo 17 le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Partenariato territoriale).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 9. (Cooperazione decentrata). – 1. Le regioni, le città metropolitane, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e approvate ai sensi dell'articolo 12. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ACS) di cui all'articolo 17 favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi partner, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.
  2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di seguito denominata «Commissione paritetica», composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno dall'Unione delle province d'Italia e uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione paritetica è presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'Agenzia, o un suo delegato.
  3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione paritetica discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate e attuate ai sensi dell'articolo 26, commi 3 e 4, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.
  4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che possono comportare una diminuzione dell'efficienza e dell'efficacia delle politiche di cooperazione.
  5. La Commissione paritetica può trasmettere all'Agenzia indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali.
  6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 26, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.
9. 1. Palazzotto, Scotto, Melilla, Marcon.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: previo parere fino ad: avvalendosi con le seguenti: secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, potendosi anche avvalere.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere la parola: preventivamente
9. 50. Alfreider, Gebhard, Schullian, Plangger.

A.C. 2498-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Interventi internazionali di emergenza umanitaria).

  1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria compresi nell'ambito dell'APS sono finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia di cui all'articolo 17, anche avvalendosi dei soggetti di cui al capo VI, che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, avvalendosi, ove possibile, dei soggetti operanti in loco per gli interventi legati alla primissima emergenza.
  2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può affidare gli interventi di soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 ad altre amministrazioni, ivi incluso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a tale fine, agiscono secondo le proprie procedure operative e di spesa e organizzano gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con l'Agenzia di cui all'articolo 17. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi di primo soccorso all'estero del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Interventi internazionali di emergenza umanitaria).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 10. (Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza). – 1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.
  2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'Agenzia.
  3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le attività di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o un suo delegato, e il direttore generale dell'Agenzia, o un suo delegato.
10. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, l'Italia favorisce l'implementazione delle più avanzate soluzioni tecnologiche volte a garantire soccorso e protezione adeguata alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo.
10. 50. Cirielli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui ai commi precedenti sono inderogabilmente distinti dalle missioni internazionali militari e di polizia.
10. 4. Marcon, Melilla, Scotto, Palazzotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nel limite dello stanziamento di cui al comma 253 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le organizzazioni di cui all'articolo 26 della presente legge organizzano contingenti di corpi civili di pace destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
10. 5. Marcon, Palazzotto, Melilla, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un Tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate o finanziate ai sensi della presente legge.
10. 6. Marcon, Melilla, Palazzotto, Scotto.

A.C. 2498-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 11.
(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo).

  1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'articolo 15.
  2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di APS.
  3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro. Con le procedure di cui all'articolo 10, comma 4, della suddetta legge, il vice ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice ministro della cooperazione allo sviluppo).

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
11. 51. Cirielli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale gestisce altresì, in raccordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli stanziamenti sui capitoli di bilancio del MEF per la partecipazione a programmi di banche multilaterali di sviluppo, previa deliberazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21 della presente legge, circa le priorità geografiche e le finalità specifiche dell'impiego dei fondi in questione e in raccordo costante e diretto tra il rappresentante italiano negli organismi in questione e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in tutte le fasi propositive, deliberative e attuative. Di tale attività il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale redige un rendiconto periodico, su base semestrale, degli obiettivi conseguiti, delle problematicità emerse e delle opportunità esistenti soprattutto per la partecipazione delle aziende italiane ai progetti di sviluppo.
11. 3. Cirielli.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi partner, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.
11. 50. Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

A.C. 2498-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione).

  1. Su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 5, il Consiglio dei ministri approva, entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e previa approvazione da parte del Comitato di cui all'articolo 15, il documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo.
  2. Il documento di cui al comma 1, tenuto conto della relazione di cui al comma 4, indica la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo. Il documento esplicita altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.
  3. Sullo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, successivamente all'esame da parte del Comitato di cui all'articolo 15, acquisisce il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge.
  4. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili. La relazione dà conto dell'attività di cooperazione allo sviluppo svolta da tutte le amministrazioni pubbliche, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali indicando, tra l'altro, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli obiettivi stabiliti in sede multilaterale. La relazione indica in maniera dettagliata i progetti finanziati e il loro esito nonché quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La relazione, previa approvazione del Comitato di cui all'articolo 15, è trasmessa alle Camere e alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.
  5. Al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella manovra di bilancio, sono fissati sulla base di una programmazione triennale, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Documento triennale di programmazione e di indirizzo e relazione sulle attività di cooperazione).

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 12. – (Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo) – 1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintendono il Ministro degli affari esteri e il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo che propongono al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

  2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:
   a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti alla Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità;
   b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori a organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per la cooperazione e lo sviluppo;
   c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione finanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;
   d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per la CPS;
   e) le aree geografiche e i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;
   f) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;
   g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;
   h) le condizioni di concedibilità e i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto del limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
   i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;
   l) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate agli interventi di emergenza;
   m) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS destinate alla concessione di contributi e di crediti agevolati alle organizzazioni senza fini di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 26 nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;
   n) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e di crediti agevolati alla cooperazione decentrata;
   o) l'entità delle risorse del Fondo unico per la CPS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 17, che non può essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

  3. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dall'ONU, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.
  4. Il Ministro, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali e i criteri ai quali devono attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, nonché presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali della CPS.
  5. Le regioni, le Città metropolitane, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, cui è attribuito il compito di dettare apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.
  Art. 12-bis.(Definizione dei Piani-Paese) – 1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'Agenzia redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dallo United Nations development programme (UNDP), nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 12, comma 2, l'Agenzia redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.
  2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui al comma 3, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese partner, Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese partner, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e con le attività degli operatori internazionali.
  3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione devono essere considerati con particolare attenzione nei casi di interventi che hanno come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali.
12. 1. Palazzotto, Marcon, Melilla, Scotto.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, predefinendo gli indicatori di risultato misurabili, che saranno utilizzati per la relazione annuale prevista dal comma 4.
12. 50. Gigli, Binetti, Lenzi, Fucci, Silvia Giordano, Roccella, Vargiu, Nicchi, Rondini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il documento deve contenere le informazioni sui crediti agevolati concessi ai soggetti di cui all'articolo 26, comma 3. A tali soggetti è fatto obbligo di pubblicazione telematica del bilancio.
12. 51. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualitativi e quantitativi, oggettivamente verificabili, che rendano possibile una valutazione omogenea dell'impatto, dell'effetto e del risultato di un progetto, secondo gli indicatori di efficacia per la cooperazione formulati in sede OCSE/DAC, le formulazioni adottate dagli organismi internazionali e gli indicatori che affrontano fattori essenziali per lo sviluppo quali l'Indice di sviluppo umano corretto per la disuguaglianza (ISUD), l'Indice di disuguaglianza di genere (IGD), l'Indice multidimensionale di povertà.
12. 52. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di OCSE/DAC.
12. 70. La Commissione.
(Approvato)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo.
12. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2498-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento).

  1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all'articolo 12, cui è allegata la relazione di cui all'articolo 12, comma 4. Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere.
  2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, e all'articolo 20, comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento).

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera con le seguenti: entro quarantacinque giorni dalla presentazione dello schema del documento di cui all'articolo 12.
13. 50. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso si determinassero pareri contrastanti su taluni interventi di cooperazione previsti dal documento di programmazione, il Viceministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, presenta una relazione al Parlamento sulla necessità di tali interventi.
13. 2. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
13. 51. Manlio Di Stefano, Spadoni, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale) – 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito il Fondo per la cooperazione internazionale (di seguito denominato «Fondo») allo scopo di garantire la massima efficacia ed efficienza degli interventi dell'Italia in materia.
  2. Nel Fondo confluiscono le risorse e le autorizzazioni di spesa destinate dalla legislazione vigente alla cooperazione internazionale nell'ambito delle missioni e dei programmi relativi alla cooperazione stessa, alla cooperazione economica e alle relazioni internazionali, anche relativamente agli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a organismi internazionali, gli stanziamenti all'Istituto agronomico per l'oltremare, nonché eventuali fondi stanziati per sostenere le attività di cooperazione nell'ambito delle missioni internazionali di pace.
  3. Nel Fondo possono essere iscritti le donazioni e i contributi di soggetti privati volti a realizzare specifici interventi e programmi di cooperazione che prevedono un cofinanziamento pubblico. Tali somme sono iscritte in un capitolo dedicato del Fondo per garantire la massima trasparenza di gestione.
  4. Il Fondo è rifinanziato annualmente con la legge di stabilità in funzione degli impegni internazionali assunti dall'Italia e da risorse autorizzate da leggi pluriennali e permanenti che finanziano attività di cooperazione internazionale, nonché i contributi obbligatori previsti per legge. A tal fine è predisposto un allegato alla legge di bilancio in cui sono espressamente indicati gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione dei Ministeri, che prevedono finanziamenti per interventi a sostegno di iniziative per la cooperazione internazionale.
  5. Le disponibilità del Fondo sono attribuite all'Agenzia di cui all'articolo 17, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  6. Le risorse del Fondo relative a ciascun esercizio finanziario e non utilizzate al termine dell'esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate all'esercizio successivo.
  7. All'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «strategiche», sono aggiunte le seguenti: «, al fondo per la cooperazione internazionale».
  8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica ogni anno nel proprio sito istituzionale il resoconto delle iniziative finanziate dal Fondo e delle eventuali ragioni che hanno determinato ritardi nell'esecuzione di tali iniziative.
13. 01. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

A.C. 2498-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo).

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.
  2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12.

A.C. 2498-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).

  1. È istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cui all'articolo 4 nonché la coerenza delle politiche nazionali con i fini della cooperazione allo sviluppo.
  2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è vice presidente, dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, cui il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare le proprie funzioni, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, il CICS verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS.
  4. Il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero ai sensi del comma 1 dell'articolo 14, sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine.
  5. Qualora siano trattate questioni di loro competenza, sono invitati a partecipare alle riunioni del CICS altri Ministri, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, i presidenti di regione o di provincia autonoma e i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali. Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e il direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 17.
  6. I Ministri possono delegare le proprie funzioni in seno al CICS ai sottosegretari competenti per materia.
  7. Il CICS adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento. La partecipazione alle riunioni non può in ogni caso dare luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.
  8. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
  9. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS, attraverso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 20.
  10. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. – (Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo). – 1. È istituito il Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), di seguito denominato: «Fondo unico», destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, costituito:
   a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;
   b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi partner, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
   c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, comuni e altri enti locali;
   d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, compresi, e distinti tra loro, quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 26;
   e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;
   f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;
   g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e di fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;
   h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
   i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;
   l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'Agenzia, comprese le eventuali restituzioni da parte dell'Unione europea;
   m) dal gettito derivante da imposte di scopo, o da altri strumenti innovativi, quali la tassazione sulle transazioni finanziarie o la sovrattassa su porto d'anni.

  2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.
  3. Gli stanziamenti destinati dalla legge al Fondo unico sono iscritti in una apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  4. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarano di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto è basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.
  5. Ai fini di cui al comma 4, il bando di gara deve considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, compresi il finanziamento alle operazioni di import-export e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o società controllate in Paesi considerati paradisi fiscali dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara deve altresì considerare l'adozione da parte dell'istituto di credito di standard ambientati, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.
  6. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo confluiscono nel Fondo unico all'atto della sua istituzione».
15. 1. Marcon, Melilla, Palazzotto, Scotto.

A.C. 2498-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo).

  1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia di cui all'articolo 17, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato. La partecipazione al Consiglio nazionale non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
  2. Il Consiglio nazionale, strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione.
  3. Ogni tre anni il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale convoca una Conferenza pubblica nazionale per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo.
  4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 16. – (Consulta per la cooperazione allo sviluppo). – 1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».
  2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 26 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo.
  3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne fanno richiesta. In tale caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.
  4. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.
  5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è trasmesso al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'approvazione definitiva.
  6. Allo scopo di recepire e di discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.
  7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, a scadenza biennale, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.
  8. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.
  9. Il comitato direttivo della Consulta e ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ACS), di cui all'articolo 17 e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'Agenzia, compresi i singoli interventi.
  10. La Consulta può inoltrare all'Agenzia proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali.
  11. La Consulta adotta un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, tra l'altro, articolazioni funzionali all'approfondimento di tematiche settoriali e geografiche da discutere con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il direttore dell'Agenzia.
  12. La Consulta facilita la partecipazione delle organizzazioni della società civile italiana ai meccanismi e agli organismi di consultazione previsti dalle convenzioni delle Nazioni Unite, le Organizzazioni e i trattati multilaterali e bilaterali, in tema di cooperazione, policy making accountability, diritti umani e sostenibilità prevedendo strumenti di condivisione delle informazioni e di sostegno alla partecipazione.
  13. L'Agenzia è tenuta a esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11 e a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
16. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, profit e non profit,
16. 2. Marcon, Melilla, Palazzotto, Scotto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale è convocato, inoltre, qualora un terzo dei suoi componenti lo richieda.
16. 4. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

A.C. 2498-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
AGENZIA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 17.
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

  1. Per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza è istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Agenzia», con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. L'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito degli indirizzi generali indicati nel documento di cui all'articolo 12 e del coordinamento di cui all'articolo 15. Salvo diversa disposizione della presente legge, il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare e lo informa di quelle sulle quali dispone autonomamente ai sensi del comma 6 del presente articolo.
  3. L'Agenzia svolge, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma 2, le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, l'Agenzia contribuisce altresì alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. Per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia opera attraverso i soggetti di cui al capo VI, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i princìpi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto.
  4. L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto tecnico alle altre amministrazioni pubbliche che operano negli ambiti definiti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, regolando i rispettivi rapporti con apposite convenzioni; acquisisce incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità; promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative; può realizzare iniziative finanziate da soggetti privati.
  5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.
  6. Ferma restando la sua autonomia decisionale di spesa entro un limite massimo di due milioni di euro, il direttore dell'Agenzia adotta un regolamento interno di contabilità, approvato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, conforme ai princìpi civilistici e rispondente alle esigenze di efficienza, efficacia, trasparenza e speditezza dell'azione amministrativa e della gestione contabile nonché coerente con le regole adottate dall'Unione europea. Nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, i riferimenti alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, si intendono fatti alla presente legge.
  7. L'Agenzia ha la sede principale a Roma. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia, nel rispetto delle risorse umane disponibili e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, può istituire o sopprimere le sedi all'estero dell'Agenzia e determinare l'ambito territoriale di competenza delle stesse, utilizzando prioritariamente, laddove possibile, uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nelle stesse località. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia dispone l'utilizzazione, laddove possibile, degli uffici di altre amministrazioni pubbliche presenti nei Paesi in cui opera l'Agenzia.
  8. Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, purché nel limite delle risorse finanziarie assegnate. Si applica la parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ad eccezione dell'articolo 204; salvo quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 170, il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero è di due anni. Il personale dell'Agenzia all'estero è accreditato secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei capi missione, in linea con le strategie di cooperazione definite dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione e in conformità con l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nei Paesi in cui opera, l'Agenzia mantiene un costante rapporto di consultazione e collaborazione con le organizzazioni della società civile presenti in loco.
  9. L'Agenzia realizza e gestisce una banca dati pubblica nella quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione e, in particolare: il Paese partner, la tipologia di intervento, il valore dell'intervento, la documentazione relativa alla procedura di gara, l'indicazione degli aggiudicatari.
  10. L'Agenzia adotta un codice etico cui devono attenersi, nella realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2, che intendano partecipare alle attività di cooperazione allo sviluppo beneficiando di contributi pubblici. Tale codice fa riferimento espresso a quello vigente per il Ministero degli affari esteri, che resta applicabile, se non diversamente stabilito dal codice dell'Agenzia, a tutto il personale di quest'ultima e a tutti i soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 23, comma 2.
  11. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Agenzia e delle relative articolazioni periferiche.
  12. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  13. Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato lo statuto dell'Agenzia nel quale sono disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali:
   a) il conferimento al bilancio dell'Agenzia degli stanziamenti ad essa destinati da altre amministrazioni pubbliche per la realizzazione degli interventi di cooperazione nonché le condizioni per la stipula delle convenzioni di cui al comma 4, ivi comprese quelle a titolo oneroso;
   b) le funzioni di vigilanza e controllo da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   c) le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge;
   d) le procedure di selezione delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26;
   e) il rapporto fra la presenza dell'Agenzia all'estero e le rappresentanze diplomatiche e consolari;
   f) il numero massimo di sedi all'estero di cui al comma 7 e di dipendenti dell'Agenzia che possono essere destinati a prestarvi servizio;
   g) le modalità di armonizzazione del regime degli interventi in corso, trasferiti all'Agenzia ai sensi dell'articolo 32;
   h) le modalità di riallocazione del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare all'interno della struttura dell'Agenzia, senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   i) la previsione di un collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera h), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, composto da un magistrato della Corte dei conti, in qualità di presidente, con qualifica non inferiore a consigliere, designato dal Presidente della Corte stessa nonché da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   l) le modalità di rendicontazione e controllo delle spese effettuate dalle sedi all'estero dell'Agenzia, anche attraverso un efficiente servizio di audit interno che assicuri il rispetto dei princìpi di economicità, efficacia ed efficienza;
   m) la previsione che il bilancio dell'Agenzia sia pubblicato nel sito internet del medesimo istituto, dopo la sua approvazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 17. – (Istituzione dell'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo). – 1. È istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al Capo VI, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 9. L'Agenzia opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui al comma 11 ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al controllo di cui al comma 14.
  2. L'Agenzia programma, promuove, finanzia, gestisce, coordina, valuta e monitora tutti gli interventi sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 12.
  3. L'Agenzia svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.
  4. L'Agenzia predispone i piani-Paese e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi partner, secondo quanto disposto dai commi 26 e seguenti nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.
  5. L'Agenzia può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.
  6. L'Agenzia provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientati e sui diritti umani dei singoli progetti, e dei piani-Paese e dei piani regionali.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia in conformità a quanto disposto dal presente articolo.
  8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.
  9. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'Agenzia vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.
  10. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'Agenzia.
  11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'Agenzia propone al comitato direttivo di cui al comma 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'Agenzia.
  12. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'Agenzia trasmette lo statuto al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.
  13. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'Agenzia sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 11 e 12.
  14. Il comitato direttivo dell'Agenzia è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo, tra cui rappresentanti di enti locali e di organizzazioni non governative, e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:
   a) due su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata».

  15. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui al comma 11. Esso, in particolare:
   a) predispone lo statuto e delibera i regolamenti dell'Agenzia;
   b) delibera il programma triennale di attività dell'Agenzia corredato della relativa relazione programmatica;
   c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato della relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
   d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenta la necessità, la struttura organizzativa dell'Agenzia predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato ai commi 18 e seguenti;
   e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'Agenzia;
   f) approva i piani-Paese predisposti dall'Agenzia;
   g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per la CPS;
   h) delibera gli impegni di spesa;
   i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'Agenzia;
   l) delibera in merito a ogni questione che il direttore generale ritiene opportuno sottoporre alla sua attenzione.

  16. Presso l'Agenzia è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:
   a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;
   b) uno su proposta delle Commissioni competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
   c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) uno su proposta del direttore generale dell'Agenzia.

  17. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'Agenzia, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.
  18. L'Agenzia è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'Agenzia comprende inoltre gli uffici tematici di staff del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di CPS.
  19. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.
  20. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:
   a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;
   b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi e agli istituti afferenti all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali;
   c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi e i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

  21. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'Agenzia, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.
  22. Uno specifico ufficio dell'Agenzia è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e di banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'Agenzia.
  23. Il personale dell'Agenzia è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui al comma 21 e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.
  24. Fino alla definizione della nuova normativa di cui al comma 23, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
  25. Lo status del personale dipendente dell'Agenzia tiene conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.
  26. L'Agenzia, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi partner, che si avvalgono ma non dipendono dalle rappresentanze diplomatiche locali.
  27. I compiti delle ULC consistono:
   a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese partner relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;
   b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese partner e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione in loco;
   c) nella predisposizione e nell'invio all'Agenzia di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;
   d) nella predisposizione della documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo;
   e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;
   f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'Agenzia.

  28. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale, con propri regolamenti, definisce le procedure relative al funzionamento dell'Agenzia, comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti e di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure sono successivamente sottoposte al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.
  29. Eventuali integrazioni e modifiche ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.
  30. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
  31. L'Agenzia ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico per la Cooperazione pubblica allo sviluppo, appositamente istituito, con stanziamenti determinati in sede di legge di stabilità. I residui non utilizzati possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo.
  32. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'Agenzia è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi del comma 16, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui al comma 39, lettera a), e a quello delle Commissioni parlamentari competenti.
  33. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'Agenzia, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  34. È istituita presso l'Agenzia una struttura di valutazione e di ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 26 che ne fanno richiesta e che presentano i requisiti previsti dal medesimo articolo. La richiesta di cui al precedente periodo può essere avanzata anche da singoli membri della Consulta, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.
  35. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità socio-ambientale e sui diritti umani, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.
  36. Le valutazioni di cui al comma 35, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi partner e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'Agenzia almeno tre giorni prima dell'approvazione del progetto stesso.
  37. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche su proposta dell'Agenzia o della Consulta per la cooperazione allo sviluppo elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 35 e 36 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori standard internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le modalità previste per la loro approvazione.
  38. In considerazione della specificità delle sue attività, l'Agenzia è gestita in deroga alle norme sul bilancio dello Stato, senza il controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.
  39. Con procedura concorsuale, gestita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:
   a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che esercita i suoi controlli sul bilancio complessivo dell'Agenzia, su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;
   b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che esercita i controlli di qualità su singole iniziative scelte a campione e su quelle il cui controllo è richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti.

  40. Dell'eventualità dei controlli di cui al comma 39 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato e ogni informazione richiesti, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività operative e amministrative è fatta menzione nei contratti e nelle convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.
  41. Ciascuno degli organismi di cui al comma 39 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'Agenzia, di cui al comma 8 e al collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, di cui al comma 16.
  42. Nel quadro degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale di superamento dell'aiuto legato, per accedere ai crediti agevolati a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida OCSE sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA (2011) 0141 del Parlamento europeo del 6 aprile 2011 in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali ed ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
17. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e vigilanza.

  Conseguentemente,
   sostituire il comma 11 con il seguente:
11. Tutte le operazioni di controllo e vigilanza sono effettuate dalla Corte dei conti.
   al comma 13, sopprimere la lettera b);
17. 10. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: della programmazione aggiungere le seguenti: su base triennale ed.
17. 50. Locatelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a seguito dell'espletamento di un concorso pubblico per titoli ed esami tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. La durata del mandato è di quattro anni e il mandato non è rinnovabile.
17. 51. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: cinque milioni di euro.
*17. 6. Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: due milioni di euro con le seguenti: cinque milioni di euro.
*17. 52. Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: adotta un regolamento fino alla fine del comma, con le seguenti:, per l'utilizzo di fondi pubblici di cooperazione da parte della stessa Agenzia, deve conformarsi alle disposizioni di contabilità pubblica.
17. 5. Cirielli.

  Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell’ Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate.
17. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e assicura il sostegno e il coordinamento tecnico di tutte le attività di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.
17. 53. Locatelli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e assicura il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione allo sviluppo finanziate con fondi pubblici italiani.
17. 70. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 9, dopo le parole: banca dati pubblica aggiungere le seguenti:, regolarmente aggiornata.
17. 54. Locatelli.

  Al comma 10, secondo periodo, dopo la parola: codice aggiungere le seguenti: richiama le fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale nonché la legislazione di contrasto alla criminalità organizzata e.
17. 71. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 13, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis). le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;
*17. 55. Locatelli.
(Approvato)

  Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività;
*17. 72. La Commissione.

  Al comma 13, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) le procedure comparative di cui al comma 3.
**17. 56. Locatelli.
(Approvato)

  Al comma 13, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) le procedure comparative di cui al comma 3;
**17. 73. La Commissione.

  Al comma 13, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e le condizioni per assicurare il sostegno e il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner.
17. 74. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 13, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e la funzione di sostegno e coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner.
17. 57. Locatelli.

A.C. 2498-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

  1. All'Agenzia è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio.
  2. I mezzi finanziari complessivi dell'Agenzia sono costituiti:
   a) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
   b) dagli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate con le amministrazioni e altri soggetti pubblici o privati per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;
   c) da un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
   e) da una quota pari al 25 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

  3. Il bilancio dell'Agenzia è unico e redatto conformemente ai princìpi civilistici, nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e dalla relativa normativa di attuazione.
  4. Le risorse finanziarie dell'Agenzia destinate ad attività che, in base alle statistiche elaborate dai competenti organismi internazionali, rientrano nell'APS sono impignorabili.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

  Sopprimerlo.
18. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: e liberalità debitamente accettati con le seguenti: debitamente accettati e da liberalità solo in caso di emergenze straordinarie.
18. 50. Sibilia, Di Battista, Manlio Di Stefano, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.
18. 80. La Commissione.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento.
18. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 2498-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecento unità.
  2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
   a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;
   b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;
   c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

  3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.
  4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l'articolo 32, commi 4 e 5, della presente legge.
  5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  6. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a cento unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.
  7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell'articolo 33, comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).

  Al comma 1, sostituire la parola: duecento con la seguente: centocinquanta.
19. 50. Gianluca Pini.

  Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nel limite massimo di 50 unità. Entro la data di cui all'articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 32:
   sopprimere il comma 4;
   al comma 5, sostituire le parole:
di cui al comma 4 con le seguenti: di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a).
19. 1. Marazziti, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole:, nonché del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.
19. 51. Gianluca Pini.

A.C. 2498-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

  1. Con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.
  2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 8 e 27; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo).

  Sopprimerlo.
20. 1. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

  Al comma 1, sostituire le parole: sei strutture con le seguenti: dodici strutture.
20. 2. Di Battista, Manlio Di Stefano, Sibilia, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 2, dopo le parole: e 27; aggiungere le seguenti: valutazione di impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:, avvalendosi, a tal fine, di valutatori indipendenti esterni, a valere sulle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
20. 50. Locatelli.

  Al comma 2, dopo le parole: e 27; aggiungere le seguenti: valutazione di impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e.
20. 70. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , avvalendosi, a quest'ultimo fine, anche di valutatori indipendenti esterni, a carico delle risorse finanziarie dell'Agenzia sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
20. 71. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2498-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo).

  1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
  2. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
  3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 8 e 27, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
  4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo).

  Sopprimerlo.
21. 1. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Del Grosso, Grande, Scagliusi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 21. – (Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale). – 1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le attività di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione internazionale (di seguito denominato CICI Comitato).

  2. Il Comitato è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che lo presiede, dal Viceministro della cooperazione allo sviluppo, dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può delegare al Viceministro della cooperazione allo sviluppo la presidenza.
  3. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione internazionale indicati nel Documento di cui all'articolo 12, il Comitato verifica la coerenza, promuove il coordinamento delle attività di cooperazione internazionale di tutti i dicasteri e la coerenza delle politiche pubbliche con gli obiettivi della cooperazione internazionale.
  4. Sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, nonché i Presidenti di Regione e il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, qualora siano trattate questioni di propria competenza.
  5. Il Comitato, su proposta del presidente, adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e stabilisce la frequenza delle riunioni.
  6. Le deliberazioni del Comitato sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
21. 2. Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

A.C. 2498-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo V
ISTITUZIONE FINANZIARIA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO

Art. 22.
(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).

  1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all'articolo 8 nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea.
  3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21.
  4. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 22.
(Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo).

  Al comma 2, premettere le parole: Previa delibera del Comitato congiunto e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e delle società da essa partecipate.
22. 50. Locatelli.

  All'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, al comma 3, dopo le parole: può destinare aggiungere le seguenti: , nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze,;
   all'articolo 31, comma 5:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente: Il secondo e il terzo periodo della lettera a) del comma 7 sono sostituiti dai seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera porranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b).»;
    2) sostituire la lettera b) con la seguente: b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo.».
22. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 22.80. della Commissione

  All'emendamento 22.80. della Commissione, sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa verifica.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: in linea con quanto previsto nella legge di stabilità di riferimento.
0. 22. 80. 1. Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso.

  Al comma 3, dopo le parole: può destinare, aggiungere le seguenti: previo parere del Ministro dell'economia e delle finanze,
22. 80. La Commissione.

A.C. 2498-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE E PARTENARIATI INTERNAZIONALI

Art. 23.
(Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo).

  1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.
  2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:
   a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
   b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
   c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26;
   d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai princìpi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo).

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
23. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: qualora agiscano aggiungere le seguenti: con fondi propri e.
23. 2. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: responsabilità sociale aggiungere le seguenti:, all'ordinamento del lavoro, alla concorrenza leale, al divieto di delocalizzazione.
23. 3. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.

A.C. 2498-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici).

  1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, delle università e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge.
  2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici).

  Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti:, del sistema delle Camere di commercio.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Amministrazioni dello Stato aggiungere le seguenti:, Camere di commercio.
24. 50. Alli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
  Art. 24-bis. – (Commercio equo e solidale ed economia sociale e solidale). – 1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale in quanto forme di cooperazione volte a realizzare progetti di produzione, di riconversione ecologica e sociale solidale di strutture e reti produttive, di capacity building e advocacy sui temi della giustizia economica e commerciale, nonché scambi commerciali con e tra i produttori dei Paesi partner, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.
  2. I soggetti di cui all'articolo 26, che praticano le attività di capacity building, di advocacy e gli scambi di cui al comma 1, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale e di economia sociale e solidale nel suo complesso nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner incrementano, altresì, i livelli di tutela dei diritti dei lavoratori e salvaguardano i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
  5. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
  6. I soggetti di cui all'articolo 26 che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  7. Agli albi e registri di cui al comma 6 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;
   g) si ispirano nelle loro operazioni ai principi della finanza eticamente orientata.

  8. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
  9. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.
  10. I soggetti di cui all'articolo 26, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  11. Agli albi e registri di cui al comma 10 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;
   e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

  12. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
24. 01. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
  Art. 24-bis.(Attività di microcredito, finanza etica ed economia solidale). – 1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.
  2. I soggetti di cui all'articolo 26, che svolgono attività di microcredito, di finanza etica e di economia solidale ai sensi di quanto previsto dal comma 1, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale negli ultimi due anni;
   e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;
   g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
24. 02. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
  Art. 24-bis.(Volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero, corpi civili di pace). – 1. Ai fini della presente legge, per volontariato, servizio civile nazionale, servizio civile europeo, campi di lavoro all'estero e corpi civili di pace si intendono le iniziative e le attività volte ad assicurare il coinvolgimento diretto dei cittadini nella pianificazione, progettazione e attuazione di programmi e progetti di partenariato volti a rafforzare lo scambio reciproco di competenze, la costruzione di reti di solidarietà, la diplomazia popolare e dal basso, nonché l'interposizione pacifica e non violenta nelle aree di conflitto.
  2. I soggetti di cui all'articolo 26, che svolgono attività di volontariato, di servizio civile nazionale, di servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace secondo quanto previsto dal comma 1, sono iscritti, su propria richiesta, ad appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale e beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  3. Agli albi e registri di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:
   a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;
   c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o di adozione a distanza negli ultimi due anni;
   e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

  4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre a incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
24. 03. Marcon, Melilla, Palazzotto, Scotto.

A.C. 2498-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Regioni ed enti locali).

  1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell'articolo 17, comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'articolo 9.

A.C. 2498-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro).

  1. L'Italia promuove la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
  2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di seguito elencati:
   a) organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario;
   b) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
   c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
   d) le organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
   e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali;
   f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC).

  3. Il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 fissa i parametri e i criteri sulla base dei quali vengono verificate le competenze e l'esperienza acquisita nella cooperazione allo sviluppo dalle organizzazioni e dagli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che sono iscritti, a seguito di tali verifiche, in apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. La verifica delle capacità e dell'efficacia dei medesimi soggetti è rinnovata con cadenza almeno biennale.
  4. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni e a soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.
  5. Le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.
(Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 26. – (Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo, il volontariato, la finanza etica, il servizio civile, i corpi civili di pace). – 1. Possono presentare all'Agenzia progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o i gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:
   a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;
   b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
   c) non perseguire fini di lucro;
   d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
   f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'Agenzia.

  2. Possono, altresì, presentare all'Agenzia progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:
   a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;
   b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;
   c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;
   d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;
   e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;
   f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'Agenzia.
  4. Possono, altresì, presentare all'Agenzia progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale e dell'economia sociale e solidale nel suo complesso, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito, di finanza etica o di economia solidale, di volontariato, del servizio civile nazionale, del servizio civile europeo, di campi di lavoro all'estero e di corpi civili di pace e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza.
  5. Possono, altresì, presentare all'Agenzia progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi partner che hanno requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'Agenzia.
  6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'Agenzia in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.
  7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Un analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.
  8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettano le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e l'ONU o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
26. 1. Palazzotto, Marcon, Melilla, Scotto.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 26. – (Organizzazioni della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro). – 1. L'Italia promuove e sostiene la partecipazione alla cooperazione allo sviluppo delle organizzazioni della società civile e di altri soggetti senza finalità di lucro, sulla base del principio di sussidiarietà.
  2. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo, ai fini della presente legge, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro e in nessun modo collegati agli interessi di enti pubblici o privati aventi scopo di lucro italiani o stranieri, di seguito elencati:
   a) organizzazioni non governative, specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario, aventi le caratteristiche di idoneità previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 (di seguito ONG);
   b) altre organizzazioni di utilità sociale e associazioni di promozione sociale statutariamente finalizzate alla cooperazione e alla solidarietà internazionale;
   c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo;
   d) organizzazioni, formalmente costituite, che siano espressione di comunità di cittadini immigrati e che dimostrino di mantenere con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti;
   e) le imprese cooperative e sociali, le università non statali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese, le fondazioni e, in generale, gli enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali.

  3. Finché non saranno operative le iscrizioni all'albo, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa alle ONG ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, purché nell'ultimo triennio gli organismi abbiano realizzato iniziative nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. L'iscrizione allo specifico albo è attestata da apposita certificazione.
  4. I soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), con l'iscrizione allo specifico albo sono riconosciuti ONLUS ai sensi dall'articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, al citato articolo 10, comma 8, della legge 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: «le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile». Le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle ONG deducibili ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, valgono per le ONG e le altre associazioni iscritte all'albo.
  5. Mediante procedure comparative pubbliche disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sulla base di requisiti di competenza, esperienza acquisita, capacità, efficacia e trasparenza, l'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative e programmi di cooperazione allo sviluppo a soggetti iscritti nell'albo di cui al comma 3. Tali soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.
  6. Le attività di cooperazione allo sviluppo svolte dai soggetti iscritti all'albo sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.
26. 2. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: di sostegno a distanza,
26. 53. Locatelli.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) le associazioni che si occupano di adozioni e sostegno a distanza.
26. 50. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: e degli imprenditori aggiungere le seguenti:, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
26. 54. Picchi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) le organizzazioni del Sud del mondo che prevedano tra le finalità la solidarietà internazionale e la cooperazione internazionale allo sviluppo tra le priorità d'azione.
26. 8. Marcon, Palazzotto, Melilla, Scotto.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) gli enti autorizzati iscritti all'albo ai sensi dall'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed iscritti al relativo albo tenuto dalla Commissione per le adozioni internazionali.
26. 9. Santerini, Marazziti, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le organizzazioni di cui al comma 2 hanno l'obbligo di impiego dei fondi ricevuti a favore di progetti di utilità sociale nella misura minima del 70 per cento destinando solo la quota residua per attività di informazione e pubblicità degli stessi. Il non rispetto di tale obbligo comporta la decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste.
26. 10. Sibilia, Manlio Di Stefano, Di Battista, Del Grosso, Spadoni, Grande, Scagliusi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali organizzazioni e soggetti possono a loro volta proporre iniziative e programmi alla valutazione dell'Agenzia al fine della loro messa a procedura comparativa pubblica.
26. 51. Spadoni, Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Grande, Sibilia, Scagliusi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tali organizzazioni e soggetti è fatto obbligo di pubblicazione telematica del bilancio.
26. 52. Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Questi ultimi sono tenuti a rendicontare, per via telematica, i progetti beneficiari di contributi concessi dall'Agenzia e le iniziative di cooperazione allo sviluppo la cui realizzazione è stata loro affidata dalla medesima.
26. 70. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2498-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Soggetti aventi finalità di lucro).

  1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale.
  2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
  3. Una quota del fondo rotativo di cui all'articolo 8 può essere destinata a:
   a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS;
   b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
   c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a).

  4. Il CICS stabilisce:
   a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui al comma 3;
   b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
   c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

  5. Agli istituti finanziari gestori di cui all'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente al rispettivo istituto finanziario gestore. Le iniziative di cui al comma 3 del presente articolo sono soggette alle medesime procedure di cui all'articolo 8.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.
(Soggetti aventi finalità di lucro).

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. La cooperazione allo sviluppo riconosce e favorisce il rapporto delle imprese ai processi di sviluppo dei Paesi partner ai sensi dell'articolo 1, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale, anche al fine di favorire lo sviluppo del settore privato negli stessi Paesi.
  2. Nel pieno rispetto del principio dello slegamento degli aiuti, è promossa la partecipazione dei soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 23 alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo che richiedano lo specifico apporto di tali soggetti, finanziate ai sensi della presente legge, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo.
  2-bis. I soggetti di cui al presente articolo si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 17, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
27. 1. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo di cui al comma 2, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, di cui al comma 1, spetta un credito d'imposta, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
27. 51. Picchi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  
2-bis. Nell'ambito delle iniziative previste dal comma 2, l'Italia favorisce lo sviluppo di nuovi schemi di cooperazione con il settore privato che prevedano, inter alia, investimenti per la modernizzazione e sostenibilità del settore agricolo e investimenti infrastrutturali uniti a programmi di formazione lavorativa qualificata.
27. 50. Cirielli.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riferimento alla piccola e media impresa.
27. 5. Del Grosso, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  
3-bis. Le imprese italiane di cui al comma 3, lettera a), devono garantire le seguenti condizioni:
   a) una comprovata capacità di generare sviluppo e impiego nei Paesi partner e una capacità di partenariato duraturo con le imprese locali;
   b) la finalizzazione dell'intervento alle zone o fasce di popolazione più povere in sinergia con altri interventi della cooperazione italiana nel Paese interessato;
   c) l'adozione dei principi del Global Compact dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   d) l'osservanza delle linee guida dell'OCSE sulla responsabilità sociale d'impresa per le imprese multinazionali;
   e) l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro, secondo standard internazionali fissati dall'organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e in termini di sicurezza, rispetto dell'ambiente e applicazione di salari minimi internazionalmente riconosciuti;
   f) la non delocalizzazione delle attività dai Paesi di origine e la non licenziabilità del personale nel Paese d'origine per tale motivo;
   g) l'accessibilità al pubblico del proprio bilancio e l'entità dei proventi degli investimenti realizzati;
   h) di non determinare condizioni di monopolio.
27. 6. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Scagliusi, Del Grosso.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. I soggetti di cui al presente articolo si devono impegnare a rispettare il codice etico di cui all'articolo 17, comma 10, e quanto previsto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7-TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6 aprile 2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani.
27. 8. Marcon, Palazzotto, Melilla, Scotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. I soggetti di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, non possono essere beneficiari degli altri stanziamenti previsti dalla presente legge per gli interventi a sostegno di politiche di cooperazione e sviluppo.
27. 9. Palazzotto, Melilla, Marcon, Scotto.

A.C. 2498-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti).

  1. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, europeo o di altri Stati esteri in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, mediante la stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei princìpi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è convocato un apposito tavolo di contrattazione per la definizione del contratto collettivo nazionale del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al presente articolo deve assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito ed in nessun caso può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.
  2. L'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo può essere impiegato anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni.
  3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, in deroga all'articolo 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto di cui al comma 1 del presente articolo. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.
  4. L'amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell'attestazione rilasciata dall'Agenzia su richiesta dell'organizzazione della società civile o di altro soggetto che ha stipulato il contratto, concede l'aspettativa senza assegni di cui al comma 3. L'Agenzia stabilisce le procedure relative alla suddetta attestazione, che può riguardare anche il personale impiegato in progetti finanziati dall'Unione europea, dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, da altri governi, da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli enti locali, nonché da soggetti privati, previa verifica da parte dell'Agenzia della coerenza dell'iniziativa con le finalità, gli indirizzi e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 12. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge in servizio di cooperazione.
  5. La prova dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 7 costituisce attestazione sul servizio e sulla sua durata. Tale servizio costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al servizio presso la pubblica amministrazione, nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate dal personale di cui al comma 3 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in rapporto alle contribuzioni versate.
  6. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese ed ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da esse dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore.
  7. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell'unicità della posizione assicurativa. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  8. È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.
  9. Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 26, discendenti dal contratto col personale all'estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10. L'Italia promuove e sostiene le forme di volontariato e servizio civile internazionale, ivi incluse quelle messe in atto dall'Unione europea per la partecipazione dei giovani alle attività di cooperazione allo sviluppo. I soggetti di cui all'articolo 26 organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o soggette a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77.
  11. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.
(Personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale contrattazione deve garantire criteri di proporzionalità retributiva prevedendo che il salario più alto non superi di oltre sei volte quello più basso. In ogni caso, è applicato il tetto massimo di retribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
28. 50. Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo.
28. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni.
28. 70. La Commissione.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire e parole da: con un trattamento fino alla fine del comma con le seguenti:. In tal caso, agli assegni erogati ai volontari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e gli stessi non possono eccedere i limiti individuati dal comma 2.
28. 2. Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Del Grosso, Scagliusi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso le amministrazioni di provenienza, anche in deroga ai vincoli che regolano il turn over e ad invarianza della spesa, possono per comprovate esigenze prevedere l'immissione in servizio di figure professionali di pari livello, con contratto a tempo determinato e comunque fino alla durata del periodo di aspettativa richiesto dal titolare. Restano a carico del progetto di cooperazione i contributi previdenziali per il personale espatriato.
28. 51. Gigli, Binetti, Lenzi, Fucci, Silvia Giordano, Roccella, Vargiu, Nicchi, Melilla, Rondini.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e le priorità di cui agli articoli 1, 2 e 12 con le seguenti: di cui agli articoli 1 e 2.
28. 52. Locatelli.
(Approvato)

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:, 2 e 12 con le seguenti: e 2.
28. 4. Scagliusi, Manlio Di Stefano, Di Battista, Sibilia, Spadoni, Grande, Del Grosso.

  Al comma 10, al secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 26 aggiungere le seguenti, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge n. 64 del 2001,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
28. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2498-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Partner internazionali).

  1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei princìpi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonché con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

A.C. 2498-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.
(Riallineamento dell'Italia agli impegni internazionali assunti in materia di cooperazione allo sviluppo).

  1. A partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l'Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo.

A.C. 2498-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti).

  1. Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:
   a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;
   b) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;
   c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;
   d) la legge 29 agosto 1991, n. 288;
   e) il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 15 settembre 2004, n. 337;
   f) l'articolo 13, commi da 1 a 6, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
   g) l'articolo 25 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 54;
   h) la legge 13 agosto 2010, n. 149;
   i) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 243;
   l) l'articolo 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
   a) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; di analisi, definizione e attuazione dell'azione italiana in materia di politica internazionale e di cooperazione allo sviluppo; di rapporti con gli altri Stati e con le organizzazioni internazionali; di stipulazione e di revisione dei trattati e delle convenzioni internazionali e di coordinamento delle relative attività di gestione; di studio e di risoluzione delle questioni di diritto internazionale, nonché di contenzioso internazionale; di rappresentanza della posizione italiana in ordine all'attuazione delle disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune previste dal Trattato sull'Unione europea e di rapporti attinenti alle relazioni politiche ed economiche estere dell'Unione europea; di emigrazione e tutela delle collettività italiane e dei lavoratori all'estero; di cura delle attività di integrazione europea in relazione alle istanze ed ai processi negoziali riguardanti i trattati sull'Unione europea»;
   b) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). – 1. I compiti e le funzioni dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono definiti dalla legge recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo».

  3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m-bis) cooperazione allo sviluppo».

  4. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:
  «11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale».
  5. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7, lettera a):
    1) le parole: «dallo statuto sociale della CDP S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «dallo statuto sociale della CDP S.p.A.: 1)»;
    2) le parole: «di ciascuna operazione.» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna operazione; 2) effettuata in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali. Le attività di cui al presente numero possono essere svolte anche indirettamente per il tramite di società partecipate dalla medesima CDP S.p.A.»;

   b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Per l'attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), secondo periodo, numero 2)».

A.C. 2498-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Disposizioni transitorie).

  1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all'articolo 31, comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, regola le modalità del trasferimento.
  2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all'articolo 31, comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa.
  3. Nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all'articolo 31, comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.
  6. A decorrere dalla data di cui all'articolo 31, comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.
  7. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Disposizioni transitorie).

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
32. 70. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2498-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Copertura finanziaria).

  1  Agli oneri derivanti dalle spese per investimenti di cui all'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2. Agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19, valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 2, sostituire le parole da: valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 fino alla fine del comma, con le seguenti: valutati in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
33. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole da: euro 5.309.466 fino a: riduzione degli stanziamenti con le seguenti: euro 5.302.645 per l'anno 2015 e euro 5.279.921 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente.
33. 80. La Commissione.

A.C. 2498-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2498-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge 2498 prevede all'articolo 8 che la gestione del fondo rotativo per la cooperazione è affidata alla Cassa Depositi e Prestiti al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo stesso;
   considerato che:
    il coinvolgimento del sistema finanziario privato costituisce una positiva possibilità di ampliare la platea dei soggetti coinvolti nella cooperazione internazionale, e la conseguente consistenza di risorse disponibili,

impegna il Governo

a dare indicazioni alla Cassa Depositi e Prestiti, nel rispetto della sua autonomia, affinché la stessa favorisca il coinvolgimento nella gestione del medesimo fondo anche di soggetti finanziari privati, selezionati con adeguate procedure, garantendo al contempo una gestione unitaria del fondo stesso.
9/2498-A/1Alli, Marazziti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge C. 2498 persegue tra gli obiettivi fondamentali:
     tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità (articolo 1, comma 2 lettera b));
     prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto (articolo 1 comma 2 lettera c));
    l’empowerment delle donne è parte integrante delle politiche per l'uguaglianza di genere e le pari opportunità;
    nella nuova programmazione è importante prevedere azioni positive a favore delle donne del Sud del mondo, ambito nel quale la cooperazione italiana si è distinta finora;
    sono prioritarie azioni di contrasto alla violenza sulle donne e sui minori nelle situazioni di conflitto e post-conflitto, come tra l'altro previsto da numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (1325 e altre);
    l'Italia ha finora riservato particolare attenzione al contenimento e al contrasto della violenza su donne e minori in diverse aree di conflitto (Afghanistan, Libano, Palestina, Somalia...);
    260 parlamentari di 134 Paesi hanno sottoscritto uno Statement of commitment ai governi per includere i principi del Cairo ’94 nella futura Agenda per lo sviluppo trasmesso al Viceministro Pistelli in occasione di un recente incontro tra lo stesso ed esponenti del gruppo di lavoro parlamentare (Camera e Senato) «Salute globale e diritti delle donne»,

impegna il Governo:

   a dedicare attenzione e priorità alle politiche per l'uguaglianza di genere in generale e alle politiche per l’empowerment delle donne in particolare;
   a rinnovare l'impegno per il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori anche nelle politiche di cooperazione;
   a includere nell'Agenda i principi del Cairo ’94 così come contenuti nello Statement of Commitment.
9/2498-A/2Locatelli, Di Salvo.


   La Camera,
   premesso che:
    il sostegno a distanza è una specificità affermata della cooperazione internazionale;
    in Italia e in Europa milioni di italiani aderiscono a progetti di sostegno a distanza contribuendo alla nutrizione, all'istruzione e alla salute di altrettante famiglie e bambini in tutto il mondo;
    la raccolta fondi per i progetti di sostegno a distanza ha raggiunto quasi un miliardo di euro grazie ai 2 milioni e oltre di italiani che sostengono a distanza con raccolte private;
    grazie alle opportunità di sviluppo locale favorite dal sostegno a distanza si offre a milioni di persone soprattutto in Africa una possibilità di sviluppo e una alternativa all'emigrazione e ai rischi che questa comporta;
    molte scuole in Italia hanno inserito le esperienze di sostegno a distanza nell'educazione alla cittadinanza e alla multiculturalità;
    sono state emanate nel 2009 dalla ex Agenzia del terzo settore «le Linee Guida sul sostegno a distanza di minori e giovani» che ha censito i dati sopra espressi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che le diverse organizzazioni impegnate in questa attività, le cosiddette organizzazioni impegnate nel sostegno a distanza (SAD), siano considerate soggetti e strumenti di cooperazione internazionale e di collaborazione con le Ambasciate italiane nei Paesi coinvolti in progetti di adozione a distanza.
9/2498-A/3Di Lello, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge n. 2498-A ed abbinati riforma la disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
    all'articolo 10 del disegno di legge si prevedono interventi internazionali di emergenza umanitaria;
    è consuetudine inserire all'interno del decreto di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia iniziative di cooperazione allo sviluppo;
    questo accorpamento non consente una corretta valutazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e il necessario coordinamento delle iniziative;
    le iniziative di cooperazione allo sviluppo e quindi il miglioramento delle condizioni di vita e il sostegno alla ricostruzione civile nei Paesi dove sono in corso missioni internazionali devono necessariamente essere individuate con provvedimenti distinti dai provvedimenti che rifinanziano iniziative militari;
    è necessario che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, intesa con il direttore generale dell'Agenzia per la cooperazione e le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisca con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale la durata e gli interventi delle iniziative,

impegna il Governo

a non inserire nel prossimo decreto di proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia iniziative di cooperazione allo sviluppo e a istituire, presso il Ministero degli affari esteri, un Tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace e di cooperazione allo sviluppo, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate o finanziate ai sensi dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo.
9/2498-A/4Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 25 del provvedimento in esame disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con status consultivo da almeno quattro anni presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC);
    in base al comma 3, tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco, rinnovato con frequenza almeno biennale, sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto;
    i soggetti iscritti a tale elenco, a norma del comma 4, potranno usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia;
    grazie all'emendamento del nostro gruppo, approvato durante l’iter in sede referente, si prevede altresì che le attività di cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco richiamato, siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale;
    la Convenzione sulla Protezione dei minori e sulla Cooperazione in materia di Adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, prevede chiaramente il collegamento tra adozioni internazionali e l'attività di cooperazione tra Stati;
    in particolare, agli articoli 1 e 7 della Convenzione è prevista l'instaurazione di un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
    gli enti autorizzati secondo la nostra normativa a fare adozioni internazionali quotidianamente si occupano sia di seguire le coppie nell’iter adottivo, sia di promuovere la cooperazione internazionale a favore dei bambini nei Paesi in cui si fanno adozioni, in linea proprio con quanto prevede la convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993;
    tali progetti di cooperazione sono portati avanti sul territorio, grazie alla conoscenza della situazione effettiva da parte delle associazioni, la loro presenza continua nel Paese e la tessitura di solidi legami con le istituzioni e con le realtà locali;
    tali enti svolgono, tra le altre attività, lodevoli ed importanti iniziative in merito ai centri di accoglienza per bambini in stato d'abbandono, per le ragazze madri, attività di supporto alle scuole e ad altre strutture educative, progetti di micro-credito locale, sostegno economico per acquisto di attrezzature indispensabili e di generi di prima necessità, cure mediche, eccetera;
    le attività sopra citate risultano essere a pieno titolo attività di cooperazione per lo sviluppo, con particolare riguardo alle gravi criticità cui sono sottoposti madri e bambini nei PVS,

impegna il Governo

a valorizzare con ogni mezzo considerato opportuno l'attività di cooperazione per lo sviluppo e di aiuto umanitario portata avanti dagli Enti autorizzati per le adozioni internazionali.
9/2498-A/5Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 del provvedimento all'esame, reca al comma 5, la procedura da seguire per la nomina del direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione alto sviluppo;
    si prevede in particolare che il direttore di tale Agenzia sia «nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sottoporre la nomina del direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo al parere vincolante delle Commissioni parlamentari di competenza di Camera e Senato.
9/2498-A/6Picchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 17 del provvedimento all'esame, reca al comma 5, la procedura da seguire per la nomina del direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione alto sviluppo;
    si prevede in particolare che il direttore di tale Agenzia sia «nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito di procedura di selezione con evidenza pubblica improntata a criteri di trasparenza, per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo.»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sottoporre la designazione del direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo al parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari di competenza di Camera e Senato.
9/2498-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Picchi.


   La Camera,
   considerato che:
    all'articolo 20, comma 1, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia «al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizione di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    l'istituzione dell'Agenzia introduce una capacità operativa e tecnica di grande peso e importanza,

impegna il Governo:

   a monitorare con particolare attenzione la fase di implementazione della presente legge relativamente ai compiti svolti dalla DGCS per verificare che non sussistano duplicazioni di azione e appesantimenti;
   a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a trasformare la DGCS in DCCS o di procedere ad una sua eventuale soppressione, per garantire maggiore agilità ed efficacia di azione.
9/2498-A/7Tinagli.


   La Camera,
   considerato che:
    all'articolo 20, comma 1, si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia «al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizione di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    l'istituzione dell'Agenzia introduce una capacità operativa e tecnica di grande peso e importanza,

impegna il Governo:

   a monitorare con particolare attenzione la fase di implementazione della presente legge relativamente ai compiti svolti dalla DGCS per verificare che non sussistano duplicazioni di azione e appesantimenti;
   a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge;
   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a trasformare la DGCS in DCCS.
9/2498-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Tinagli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame affronta la riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    l'articolo 25 fa riferimento, in qualità di soggetti della cooperazione allo sviluppo, a organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro;
    l'organizzazione del settore degli aiuti internazionali sta diventando sempre più complessa, per via della creazione di strutture verticali, come i fondi e i programmi globali, e del proliferare delle ONG, e che la scarsità delle risorse finanziarie da destinare alla cooperazione pubblica allo sviluppo impone di operare scelte, in ossequio ai princìpi comunitari di trasparenza e concorrenza;
    tra tali scelte una delle più rilevanti è quella di assicurare, per ogni singolo progetto, un utilizzo di non oltre il limite del sei per cento del budget per coprire spese amministrative, generali e d'esercizio;
    il mancato rispetto di questa regola dovrebbe anche comportare la decadenza dalle agevolazioni concesse, salve le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili eventualmente previste dall'ordinamento,

impegna il Governo

a verificare non solo che la destinazione dei fondi a favore dei progetti di cooperazione allo sviluppo sia in linea con le obbligazioni assunte, ma anche che le ONG coinvolte forniscano effettive garanzie in ordine all'utilizzazione non oltre il sei per cento di tali fondi per coprire spese di carattere amministrativo, generali e di esercizio.
9/2498-A/8Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame affronta la riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    l'articolo 25 fa riferimento, in qualità di soggetti della cooperazione allo sviluppo, a organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro;
    l'organizzazione del settore degli aiuti internazionali sta diventando sempre più complessa, per via della creazione di strutture verticali, come i fondi e i programmi globali, e del proliferare delle ONG, e che la scarsità delle risorse finanziarie da destinare alla cooperazione pubblica allo sviluppo impone di operare scelte, in ossequio ai princìpi comunitari di trasparenza e concorrenza;
    tra tali scelte una delle più rilevanti è quella di assicurare, per ogni singolo progetto, un utilizzo di non oltre il limite del sei per cento del budget per coprire spese amministrative, generali e d'esercizio;
    il mancato rispetto di questa regola dovrebbe anche comportare la decadenza dalle agevolazioni concesse, salve le responsabilità penali, civili, amministrative e contabili eventualmente previste dall'ordinamento,

impegna il Governo

a verificare non solo che la destinazione dei fondi a favore dei progetti di cooperazione allo sviluppo sia in linea con le obbligazioni assunte, ma anche che le ONG coinvolte lavorino per la costante riduzione della incidenza delle spese di carattere amministrativo, generali e di esercizio.
9/2498-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame affronta la riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    l'articolo 12 concerne l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo;
    nel corso di confronti, dibattiti e audizioni delle associazioni e organizzazioni che si sono da sempre occupate di come riformare la normativa sulla cooperazione allo sviluppo, si è ampiamente evinto che in talune circostanze o esigenze particolare si può determinare la necessità che questa scadenza possa essere quinquennale,

impegna il Governo

qualora particolari esigenze di sviluppo lo prevedano, affinché le programmazioni delle attività di cooperazione internazionale possano anche avere, in deroga, una durata quinquennale.
9/2498-A/9Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame affronta la riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    l'articolo 12, comma 4, prevede che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili;
    appare, tuttavia, necessario un riferimento più preciso sugli indicatori cui fare riferimento e soprattutto che siano misurabili in termini qualitativi e quantitativi, oggettivamente verificabili, che rendano possibile una valutazione omogenea dell'impatto, dell'effetto e del risultato di un progetto, secondo gli indicatori di efficacia per la cooperazione formulati in sede Ocse/Dac, secondo le formulazioni adottate dagli organismi internazionali e in accordo con il sistema di Global Report Iniziative (GRI);
    il Rapporto 2013 è il più recente nella serie dei Rapporti sullo sviluppo umano pubblicati dall'UNDP sin dal 1990 come analisi intellettualmente indipendenti e basate empiricamente su importanti questioni, tendenze e politiche inerenti lo sviluppo proseguendo la tradizione innovativa dell'Indice di Sviluppo Umano (ISU) attraverso l'introduzione e l'aggiornamento del database degli indicatori nazionali che affrontano fattori essenziali per lo sviluppo;
    già il precedente Rapporto aveva indicato alcuni indicatori: l'Indice di Sviluppo Umano corretto per la disuguaglianza (ISUD); l'Indice di disuguaglianza di genere (IDG), l'Indice multidimensionale di povertà (IMP);
    il tema dell'efficacia e della misurabilità degli aiuti allo sviluppo costituisce uno dei punti chiave del dibattito internazionale in materia di cooperazione internazionale, soprattutto dopo quanto si è evidenziato nell'ultimo forum tenuto a Busan, in Corea del sud,

impegna il Governo:

   a prevedere che gli indicatori di cui all'articolo 12, comma 4 del provvedimento in esame siano misurabili e verificabili in termini qualitativi e quantitativi non solo secondo quelli formulati in sede Ocse/Dac ma anche secondo la tradizione innovativa dell'Indice di Sviluppo Umano (ISU) attraverso l'introduzione di alcuni indicatori quali quelli indicati in premessa e in accordo con il sistema di Global Report Iniziative (GRI);
   a verificare il progresso in atto nel campo della valutazione dell'efficacia degli aiuti aggiornando periodicamente la molteplicità di indicatori di valutazione in modo tale da identificarne e sperimentarne di più precisi e adatti alle nuove dimensioni della cooperazione.
9/2498-A/10Spadoni.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 del provvedimento in titolo sono individuati e disciplinati i nuovi destinatari dell'azione di cooperazione (popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner), nonché sono specificati i criteri di realizzazione, con particolare accento «sull'efficacia degli aiuti»,

impegna il Governo:

   nell'attuazione della nuova disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, a porre in essere atti coerenti con:
    a) i princìpi generali e condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC);
    b) le procedure contrattuali e di monitoraggio previste per la parte Fondo Europeo di Sviluppo (FES) e di bilancia dall’EuropeAid Cooperation Office;
    c) i criteri di accreditamento previsti dal Framework Partnership Agreement di ECHO, nonché, in tema di regolamenti finanziari, dal DEVCO Companion to financial and contractual procedures più aggiornato della Commissione europea.
9/2498-A/11Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame affronta la riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    l'articolo 25, al comma 2 fa riferimento, in qualità di soggetti della cooperazione allo sviluppo, a organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro; mentre al comma 3 si prevedono verifiche sulle competenze e esperienze acquisite nel campo della cooperazione da parte dei soggetti indicati,

impegna il Governo

nell'attuazione della nuova disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, a prevedere che i soggetti cui all'articolo 25 del provvedimento in esame siano iscritti, a seguito delle previste verifiche, in un apposito albo istituito, aggiornato e pubblicato periodicamente dall'Agenzia di cui all'articolo 17 dello stesso provvedimento e che presentino almeno ogni due anni un documentato rapporto sull'attività svolta.
9/2498-A/12Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame affronta la riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    l'articolo 27, al comma 1, fa riferimento, nell'ipotesi di impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, alla stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana,

impegna il Governo

a prevedere che la contrattazione di cui all'articolo 27, comma 1, garantisca criteri di proporzionalità retributiva affinché il salario più alto non superi di oltre 5 volte quello più basso e che, in ogni caso, sarà applicato il tetto massimo di retribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9/2498-A/13Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame affronta la riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    l'articolo 27, al comma 1, fa riferimento, nell'ipotesi di impiegare all'estero personale maggiorenne italiano, alla stipula di contratti, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva, nel rispetto dei principi generali in materia di lavoro, anche autonomo, stabiliti dalla normativa italiana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che la contrattazione di cui all'articolo 27, comma 1, garantisca criteri di proporzionalità retributiva affinché il salario più alto non superi di oltre 5 volte quello più basso e che, in ogni caso, sarà applicato il tetto massimo di retribuzione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
9/2498-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 17 della legge sulla riforma della cooperazione italiana, si istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, al fine di attuare politiche di cooperazione allo sviluppo sulla base dei criteri di efficacia, economicità, unitarietà e trasparenza;
    nell'articolo 32, dedicato alla copertura finanziaria, si individuano in euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016 gli oneri derivanti dalle spese di personale;
    nell'articolo 19 della medesima legge, al comma 1 si stabilisce che la dotazione organica dell'Agenzia sia pari a non oltre duecento unità; al comma 2b, si prevede, tra le altre forme individuate, la copertura dell'organico a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,

impegna il Governo

a dare piena attuazione all'articolo 19, comma 2 lettera b) della legge sulla riforma della cooperazione italiana, attraverso l'indizione di un concorso pubblico che selezioni il personale dell'Agenzia, non rientrante nelle categorie soggette a inquadramento o mobilità, che tenga conto della professionalità acquisita in territorio nazionale e internazionalmente sui temi obiettivo della Agenzia.
9/2498-A/14Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo le stime dell'UNESCO, il 16 per cento della popolazione mondiale è analfabeta: due terzi di questi sono di genere femminile. Tra la popolazione giovanile, 123 milioni di individui sono analfabeti: le giovani donne rappresentano quasi il 64 per cento di questi. Il rapimento di oltre 200 studentesse da parte di Boko Haram in Nigeria e l'attentato all'attivista pakistana Malala Yousafzai hanno posto l'attenzione del mondo intero sulle difficoltà della scolarizzazione per le giovani donne. Nei Paesi in via di sviluppo, il tasso di abbandono degli studi da parte delle donne è drammaticamente più alto rispetto agli uomini; in molti Paesi alle bambine è inoltre proibita o consentita con molte difficoltà la scolarizzazione, in palese violazione del diritto fondamentale all'educazione;
    il titolo dell'EXPO 2015 recita «Nutrire il pianeta, energia per la vita», elaborato assieme a organismi internazionali (ONU, UE, CERN) e 144 Paesi. Lungo il solco tematico dell'EXPO di Milano, si dispiegano tematiche fondamentali per la cooperazione allo sviluppo: rafforzare la sicurezza dell'alimentazione, assicurando al Pianeta un'alimentazione sana e di qualità, al fine di sradicare gli effetti della malnutrizione, che colpisce 850 milioni di esseri umani; preservare la bio-diversità, individuando elementi di innovazione nell'agricoltura, assicurando nuove fonti di alimentazione in aree a rischio di desertificazione, siccità, carestie e impoverimento ittico; sviluppare in modo sostenibile le piccole aree rurali;
    nell'articolo 12, comma 1, della Riforma sulla Cooperazione, è affidata al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari, l'approvazione del documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo,

impegna il Governo

a inserire nella prossima programmazione triennale per la cooperazione allo sviluppo il tema dell'educazione delle bambine e le questioni al Centro dell'EXPO di Milano, al fine di allineare la cooperazione italiana con gli orientamenti di intervento europei ed internazionali.
9/2498-A/15Chaouki.


   La Camera,
   premesso che:
    il collegamento in aspettativa previsto dal comma 3 dell'articolo 28 appare d fondamentale importanza per consentire l'espatrio dei dipendenti della pubblica amministrazione che intendono partecipare a progetti di collaborazione internazionale;
    l'effettivo godimento di tale diritto rischia tuttavia di cozzare contro il diniego del nulla-osta dell'amministrazione di provenienza per l'insostituibilità del dipendente, soprattutto per quegli uffici ed attività per i quali sia in vigore il blocco del turn over;
    tale difficoltà rischia di penalizzare soprattutto la cooperazione sanitaria internazionale, stante la cronica carenza di organico medico e infermieristico di molti servizi;
    per evitare che tali evenienze si determino, minando alle basi l'efficacia di questa legge nella sua quotidiana applicazione, appare fondamentale che il personale che chiede il collocamento in aspettativa per partecipare a progetti di cooperazione internazionale possa essere sostituito con contratti a tempo indeterminato garantendo alla amministrazione di provenienza la copertura di tutti gli oneri legati alla sua sostituzione, ivi compresi quelli previdenziali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico per individuare le modalità con cui assicurare la possibilità che le amministrazioni di provenienza, anche in deroga ai vincoli che regolano il turn over e a invarianza di spesa, possano per comprovate esigenze prevedere l'immissione in servizio di figure professionali di pari livello, con contratto a tempo determinato e comunque fino alla durata del periodo di aspettativa richiesto dal titolare, mantenendo a carico del progetto di cooperazione i contributi previdenziali per il personale espatriato.
9/2498-A/16Gigli.