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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 27 maggio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 maggio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, Dambruoso, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lupi, Madia, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Galati, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lupi, Madia, Antonio Martino, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 maggio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LOMBARDI ed altri: «Disposizioni concernenti il coordinamento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa locale nonché l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza» (2406);
   GEBHARD ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e dei figli» (2407).

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BIANCONI: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisizione della cittadinanza» (2376) Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

  Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 15 maggio 2014, ha trasmesso un documento concernente le risultanze dell'indagine sull'impatto dell'eventuale reintroduzione di una regolamentazione delle aperture degli esercizi commerciali, predisposto su richiesta della Camera, ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del Regolamento (Doc. XXI, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 22 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per la gestione degli impianti idrici (SOGESID) Spa, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 148).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 22 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli esercizi dal 2008 al 2012 (fino al 14 agosto). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 149).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 22 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per gli esercizi dal 2010 al 2012 (fino al 7 luglio). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 150).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 e 26 maggio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione della direttiva 2009/52/CE, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2014) 286 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati («Carta blu UE») (COM(2014) 287 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quinta relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo (2013) (COM(2014) 288 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quinta relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1o novembre 2013-30 aprile 2014 (COM(2014) 292 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in seno al sottocomitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno (COM(2014) 295 final), corredata dal relativo allegato (COM(2014) 295 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente la revisione dell'elenco delle materie prime essenziali per l'Unione europea e l'attuazione dell'iniziativa «materie prime» (COM(2014) 297 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 23 maggio 2014, ha trasmesso la segnalazione n. 3 del 2014, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente le direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
  Questa segnalazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 23 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio provinciale di Potenza e dei consigli comunali di Baone (Padova), Calice al Cornoviglio (La Spezia), Cossogno (Verbano Cusio Ossola), Firenze, Limbadi (Vibo Valentia), Lusernetta (Torino), Motta de’ Conti (Vercelli), Mugnano di Napoli (Napoli), Potenza, Tribogna (Genova), Valmadrera (Lecco) e Verceia (Sondrio).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla regione Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia e il Presidente del consiglio regionale della medesima regione, con lettera in data 19 maggio 2014, hanno trasmesso un voto, approvato dal medesimo consiglio regionale il 7 maggio 2014, volto a chiedere la riforma delle norme sulla cittadinanza e il riconoscimento dello ius soli.
  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

  Il Presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con lettera in data 20 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la relazione sull'attività svolta dall'ISMEA in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, riferita all'anno 2013 (Doc. XCII, n. 2).
  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 24 aprile 2014, a pagina 5, prima colonna, alle righe dalla trentanovesima alla quarantunesima, le parole: «alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea)» si intendono sostituite dalle seguenti: «alla I Commissione (Affari costituzionali)».

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 28 aprile 2014, a pagina 4, seconda colonna, trentaquattresima riga, la parola: «VI» si intende sostituita dalla seguente «VII».

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 14 maggio 2014, a pagina 4, seconda colonna, trentunesima riga, dopo la parola: «VIII,» si intende inserita la seguente «X,».

INTERROGAZIONI

Intendimenti circa l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti delle imprese responsabili dell'inquinamento del sito di interesse nazionale di Priolo (Siracusa) – 3-00504

A)

   AMODDIO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   è oramai acclarata la presenza, nelle aree pubbliche del sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo, di elevati livelli di contaminazione nei suoli, nella falda e nell'area marina;
   nell'accordo di programma sottoscritto nel mese di novembre 2008 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque della Regione siciliana, la Regione siciliana, la provincia di Siracusa, il comune di Siracusa, il comune di Priolo Gargallo, il comune di Augusta, il comune di Melilli, l'autorità portuale di Augusta e il consorzio della provincia di Siracusa per la zona sud dell'area di sviluppo industriale della Sicilia orientale erano previsti: a) la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda; b) la bonifica dei suoli e delle falde delle aree pubbliche; c) la bonifica degli arenili e dei sedimenti delle aree portuali e marino costiere; d) la messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle falde delle aree private, in sostituzione e in danno dei soggetti obbligati inadempienti;
   il citato accordo di programma è stato integrato nel mese di marzo 2009;
   l'ammontare complessivo delle attività di bonifica era stimato nell'accordo di programma in 774.500.000,00 euro;
   la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza del 9 marzo 2010 causa C-378/08, punto 56, ha statuito che, in ipotesi di inquinamento ambientale come quello in esame, a carattere diffuso, la normativa di uno Stato membro può prevedere che l'autorità competente abbia facoltà di imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l'esistenza di un nesso di causalità tra l'inquinamento accertato e le attività del singolo o dei diversi operatori e ciò in base alla vicinanza degli impianti di questi ultimi con il menzionato inquinamento;
   il tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1254 del 2007 ha statuito che: a) «in presenza di una situazione di contaminazione estesa come nel caso di specie, in relazione alla quale non è facile distinguere l'apporto individuale di ciascun operatore nella causazione del danno ambientale, anche in considerazione dell'ampio periodo di utilizzo produttivo del sito industriale durante il quale all'interno del sito stesso si sono avvicendati numerosi operatori, risultano soddisfatti, ad avviso del Collegio i presupposti indicati dalla Corte per l'accertamento presuntivo del nesso causale, vale a dire la vicinanza degli impianti e l'identità tra le sostanze rinvenute nelle matrici ambientali contaminate e quelle trattate, prodotte o stoccate, o comunque utilizzate dalle aziende»; b) «queste ultime, a loro volta, non hanno confutato incontrovertibilmente tale presunzione, poiché né la dimostrazione che l'inquinamento è risalente nel tempo (e sarebbe addebitabile alla Montedison ed alla marina civile e militare), né “la mancanza di correlazioni dirette tra le situazioni di contaminazione rilevate a mare ed a terra” come esposta nella relazione di C.T.U. (che ha specificato sul punto le incertezze del metodo di indagine, attesa la carenza di “una piezometria generale estesa all'intera area di intervento, che avrebbe fornito una serie di utili indicazioni sulle caratteristiche del deflusso idrico sotterraneo” e la mancanza, nella documentazione a disposizione dei periti, di informazioni idonee a comprendere i complessi meccanismi che governano il trasferimento dell'inquinante dal suolo alla falda, e da questa, eventualmente, al mare ed ai sedimenti – pagina 243) sono in grado, di per sé, di escludere che gli operatori attuali esercenti attività inquinanti abbiano contribuito alla contaminazione»; c) «la stessa C.T.U. disposta dalla Sezione riconduce le sorgenti inquinanti alle attività industriali presenti nel sito ed individua tra le dette fonti di inquinamento anche gli sversamenti diretti a mare, l'ultimo dei quali verificatosi a novembre 2008 (pagina 240 – la C.T.U. è stata depositata a febbraio 2009)»;
   risulta quindi accertata la riconducibilità delle sorgenti inquinanti alle attività industriali presenti nel sito –:
   se e quali atti abbia adottato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti delle aziende per le quali sia stata accertata la riconducibilità delle sorgenti inquinanti alle attività industriali presenti nel sito, per recuperare i costi sostenuti dall'amministrazione per le attività di caratterizzazione, di progettazione e di esecuzione della bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Priolo, per imporre alle stesse il ripristino ambientale;
   se e quali atti abbia adottato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti delle aziende per le quali è stata accertata la riconducibilità delle sorgenti inquinanti alle attività industriali presenti nel sito, per avviare l'azione risarcitoria in forma specifica o per equivalente prevista dall'articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   quali immediati interventi il Ministro interrogato intenda adottare in relazione a quanto rappresentato in premessa.
(3-00504)


Elementi in merito ai lavori di ristrutturazione e completamento del molo per il ricovero dei natanti da diporto del comune di Diamante, in provincia di Cosenza – 3-00468

B)

   MAGORNO. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   nel 2000, la regione Calabria ha indetto un bando di gara per l'affidamento in concessione dei «Lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del comune di Diamante (CS) e della sua successiva gestione»;
   nell'ambito del procedimento previsto dal bando di gara e dalla normativa vigente, la regione Calabria ha convocato una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri necessari all'esecuzione dei lavori sopra descritti;
   dopo una prima riunione della conferenza di servizi svoltasi il 14 giugno 2002 e un successivo incontro tenutosi il 12 settembre 2002, è emerso che, tra le amministrazioni convocate e presenti, solo la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per la Calabria aveva espresso parere negativo alla realizzazione del progetto;
   pertanto, l'amministrazione regionale, in data 12 settembre 2002, ha concluso la conferenza di servizi e ha investito la Presidenza del Consiglio dei ministri, in base al dettato dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990;
   considerato che i pareri favorevoli per la realizzazione dell'opera erano in maggioranza, prima di sottoporre la questione all'attenzione del Consiglio dei ministri, si è ritenuto opportuno indire, in data 29 maggio 2003, una conferenza di servizi presso il dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   in tale sede, al fine di ottimizzare il percorso progettuale inerente la realizzazione del porto, le amministrazioni interessate hanno individuato e concordato linee di intervento atte a conciliare le esigenze funzionali con quelle paesaggistiche e ambientali;
   di conseguenza, la regione Calabria ha ritirato la richiesta di decisione del Consiglio dei ministri e, nel 2004, il progetto di che trattasi, modificato e integrato, ha ricevuto il parere favorevole della consulta tecnica regionale;
   ma, solo nel 2009, dopo un lungo e articolato iter amministrativo e burocratico, è stato possibile procedere all'approvazione del progetto esecutivo e all'aggiudicazione definitiva dei lavori e della successiva gestione dell'opera, in favore dell'Ati Icad srl – Diamante Blu srl;
   i lavori, iniziati nel 2010, sono stati più volte sospesi dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria per il rinvenimento di reperti archeologici nello specchio d'acqua dell'area portuale;
   successivamente al recupero e alla rimozione del materiale archeologico, i lavori sono ripresi, ma per un breve periodo, in quanto sono stati nuovamente interrotti, in attesa dell'approvazione di una variante migliorativa delle opere in concessione;
   allo stato attuale, i lavori sono ancora fermi e il comune di Diamante sta aspettando il decreto di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, relativamente al progetto di variante;
   in ogni incontro o tavolo tecnico tenuto, la regione Calabria, lo stesso assessore regionale ai lavori pubblici e l'Ati Icad srl – Diamante Blu srl hanno reiteratamente assicurato che l’iter amministrativo e burocratico non presentava alcuna irregolarità e che i lavori sarebbero iniziati a breve;
   infine, in data 26 ottobre 2013, si è appreso dagli organi di stampa che, a seguito dell'interrogazione sullo stato di attuazione dei lavori del porto di Diamante, presentata in consiglio regionale dal consigliere Mimmo Talarico, l'assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Gentile, aveva dichiarato di essere stato tratto in inganno sui tempi di ripresa dei lavori, evidenziando che la causa del rallentamento dell’iter riguardante l'opera sarebbe da imputare al mancato rilascio di alcune autorizzazioni e, in particolare, della valutazione di impatto ambientale;
   Diamante è una rinomata località turistica in provincia di Cosenza, sita sulla costa tirrenica della Calabria e la realizzazione del porto è fondamentale per i cittadini e per lo svolgimento delle loro attività lavorative e/o per diporto;
   tale infrastruttura, strategica e moderna per l'economia del territorio, rappresenta un importante volano per il decollo definitivo della città e per creare nuove opportunità di lavoro, dirette e indirette, per le attuali e le future generazioni;
   gli operatori del settore, che vedono a rischio il proprio avvenire, hanno bisogno di risposte veritiere, rassicuranti e risolutive su una questione che dura ormai da 14 anni e sulla quale gravano ritardi non più tollerabili –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e se il fermo dei lavori di ristrutturazione e completamento del molo ricovero natanti da diporto del comune di Diamante dipenda da esigenze di tutela archeologica e paesaggistica o da altre cause. (3-00468)


Chiarimenti in merito alla corretta procedura di rappresentazione fotografica ovvero tramite altro mezzo di ripresa audiovisiva delle operazioni di pignoramento – 3-00621

C)

   BAZOLI e AMODDIO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile dispone: «L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione»;
   da quanto sopra si evince l'obbligatorietà della rappresentazione fotografica o audiovisiva nell'espropriazione in cui l'ufficiale giudiziario è l'artefice del pignoramento, trattandosi, in conformità con quanto sostenuto dai commentatori della riforma e con le prassi applicative degli uffici ai quali quest'ultima si è manifestamente ispirata, di una modalità esclusiva di formazione di quel particolare atto, consistente nel pignoramento di beni mobili: modalità destinata a conferire certezza al contenuto dell'atto, nonché efficacia del processo esecutivo mobiliare che su quello si fonda, per l'impossibilità di dubbi o di condotte illegittime;
   il coordinatore Unep di Napoli, con nota protocollo 11 gennaio 2014, n. 5, avente ad oggetto rappresentazione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, ha dato disposizioni ai funzionari Unep e agli ufficiali giudiziari circa il comportamento da assumere nell'esecuzione dei pignoramenti ed ha disposto, tra l'altro, quanto segue: «qualora la parte, benché notiziata ab initio dell'obbligo di fornire il fotografo, non vi provveda bisogna recarsi sul luogo dell'esecuzione (il debitore ben potrebbe onorare il suo debito pagando a mani dell'ufficiale giudiziario) e dare atto dell'impossibilità di descrivere i beni da sottoporre a pignoramento per inattività della parte. Infatti rileva questa dirigenza che la descrizione fotografia e/o audiovisiva è la sola prevista dall'articolo 518 c.p.c. e che, pertanto, non vi sono forme alternative alla stessa che è assolutamente necessaria, come evidenziato in precedenti disposizioni. La riproduzione fotografica e/o audiovisiva, giusti i rilievi dell'ispettorato generale, non deve essere mai fatta personalmente dall'ufficiale giudiziario procedente. Qualora gli utenti non mettano a disposizione il fotografo e/o il cineoperatore, signori Funzionari UNEP ed Ufficiali Giudiziari, recatisi sul posto per eseguire il pignoramento, diano atto di tale mancanza e restituiscano gli atti all'ufficio perché li metta a disposizione dei richiedenti. Qualora questi ultimi, benché reiteratamente notiziati circa le attività di propria competenza, ripresentassero la richiesta di pignoramento senza provvedere a quanto richiesto, i signori Funzionari UNEP ed Ufficiali Giudiziari, secondo quanto indicato dal superiore Ministero, solleveranno incidente di esecuzione perché il G.E. dichiari improcedibile l'esecuzione»;
   il preposto ufficio esecuzione dell'Unep di Napoli, con nota del 13 gennaio 2014, ha disposto, tra l'altro, che «i Funzionari UNEP e/o Ufficiali Giudiziari che non si attengono alle disposizioni date dall'Ufficio in conseguenza delle istruzioni impartite dal superiore Ministero violino, di fatto, le norme del codice disciplinare»;
   il Ministero della giustizia con nota di risposta, prot. VI-DOG/1678/03-1/2012/CA del 24 ottobre 2012 a firma del direttore generale indirizzata al presidente della corte di appello di Campobasso (rif. prot. 13 agosto 2012, n. 3975) e per conoscenza all'Ispettorato generale del Ministero della giustizia ha disposto, per la rappresentazione fotografica di cui all'articolo 518 del codice di procedura civile, tra l'altro, con richiamo all'articolo 610 del codice di procedura civile, che non ha niente a che vedere con l'istituto del pignoramento, in quanto non è una norma dell'espropriazione ma attiene solo ed esclusivamente all'esecuzione per consegna e rilascio di cui all'articolo 605 e seguenti del codice di procedura civile, quanto segue: «Quest'Amministrazione è già intervenuta con le indicazioni contenute nelle circolari DOG prot. n. 6/381/035/CA del 14 marzo 2007 (»Riforma delle esecuzioni mobiliari – Legge 24 febbraio 2006 n. 52, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2006, n. 49 – Modifiche rilevanti aventi riflesso sull'attività dell'ufficiale giudiziario), e prot. n. 6/491/035/2010/CA del 26 marzo 2010 («Esecuzione del pignoramento mobiliare – Modalità della rappresentazione fotografica dei beni pignorati»), consultabili nella sezione intranet del sito web di questo Ministero;
   premesso che la prescrizione normativa di cui all'articolo 518, comma 1, del codice di procedura civile richiede, tra le modalità attuative del pignoramento mobiliare, che la descrizione delle cose pignorate avvenga «mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva», nel caso in cui tale rappresentazione sia ritenuta assolutamente necessaria l'ufficiale giudiziario, ove il creditore procedente non abbia assicurato la propria disponibilità a pagare l'operatore fotografico, potrà sollevare incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 610 del codice di procedura civile, chiedendo «i provvedimenti temporanei occorrenti» riguardo al conferimento dell'incarico al professionista (fotografo) e alle modalità dell'immediata liquidazione delle spese della prestazione d'opera all'atto della consegna del referto fotografico da allegare al verbale di pignoramento;
   pertanto, i sopradetti provvedimenti potranno rendersi necessari per l'attuazione in concreto della rappresentazione fotografica dei beni staggiti e, di conseguenza, per il prosieguo della procedura esecutiva, soprattutto in considerazione degli oneri di pagamento della prestazione che devono essere assicurati dalla parte procedente nei termini sopra indicati (anche nei ricorsi di lavoro) ed a prescindere dall'esito (che può essere negativo nel caso in cui in sede di accesso al domicilio della parte esecutata lo si rinvenga chiuso);
   si prega di portare a conoscenza del presidente del tribunale di Larino il contenuto della presente nota, affinché renda edotti del medesimo i dirigenti dell'Ufficio NEP in sede e di quello presso la Sezione distaccata di Termoli;
   l'ufficiale giudiziario, nell'esecuzione dei pignoramenti, può avvalersi, per le foto, di ausiliari (articolo 68 del codice di procedura civile) – se non ricorre allo stimatore ex articolo 518, comma 2, del codice di procedura civile – e le relative spese sono liquidate dal tribunale in base alle disposizioni attuative del codice di procedura civile;
   le note innanzi citate si fondano su interpretazioni del tutto innovative, ma decisamente opinabili e criticabili, della novella del 2006, che potrebbero rallentare notevolmente le operazioni esecutive, danneggiando i creditori oltre che l'immagine dell'amministrazione giudiziaria –:
   quali iniziative intenda adottare per ricondurre nell'ambito della stretta osservanza del dettato della normativa le iniziative di singoli uffici unici notificazioni esecuzioni e protesti, come quelle appena ricordate, ribadendo che è illegittimo vietare all'ufficiale giudiziario procedente di eseguire la riproduzione fotografica ed audiovisiva dei beni pignorati, costituendo essa elemento formale indefettibile del verbale di pignoramento;
   in particolare, se il Ministro interrogato, accertato quanto in premessa, intenda assumere iniziative affinché siano rimossi, a tutela dell'immagine dell'amministrazione della giustizia, con provvedimento immediato e se del caso in via di autotutela o con qualunque mezzo ritenuto opportuno, gli effetti delle note sopra ricordate, al fine di ripristinare la stretta legalità nelle procedure di pignoramento sia nell'Unep di Napoli che su tutto il territorio nazionale;
   se, al fine di evitare il ricorso agli ausiliari di cui all'articolo 68 del codice di procedura civile o allo stimatore di cui all'articolo 518, comma 2, del codice di procedura civile, o essere di peso al creditore procedente per le ovvie difficoltà e per ragioni di economia processuale, intenda predisporre un'iniziativa normativa con la quale si riconosca, anche forfettariamente, all'ufficiale giudiziario, un compenso a carico della parte istante per l'espletamento di tale attività, così come avviene, in materia di rimborso dell'indennità di trasferta, ex articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, trasfuso nel testo unico delle spese di giustizia, posto che tale sistema consentirebbe una più celere attività di espropriazione da parte degli ufficiali giudiziari e funzionari dell'Unep, nonché un risparmio notevole per il creditore istante. (3-00621)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1417 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2014, N. 52, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2325)

A.C. 2325 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Cecconi 1.34 e Baroni 1.57

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2325 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti testo alternativo del relatore di minoranza, 1.4, 1.5, 1.6, 1.21, 1.34, 1.57, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.250, 1.251, 1.262 e sull'articolo aggiuntivo 1.0200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2325 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9).

  1. Al comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015»;
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale.».

  2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per il 2014 ed a 1,46 milioni di euro per il 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014 e 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2325 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il cui accertamento è effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale. Non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali”»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 6, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “A tal fine le regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzano corsi di formazione per gli operatori del settore finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale. Entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza al fine di provvedere alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, di contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle strutture sanitarie di cui al comma 2 e di destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche”;
    b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  “8.1. Fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza”.

  1-ter. I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni, devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I programmi sono predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.
  1-quater. Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è attivato presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di esercitare funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. A tal fine l'organismo di coordinamento si raccorda con il comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle suddette iniziative»;
   al comma 3, dopo le parole: «corrispondente riduzione» sono inserite le seguenti: «, per i medesimi anni,».

A.C. 2325 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Al primo periodo del comma 4 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «1o aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  2. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 1 del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, entro l'ultimo giorno del biennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo anno, il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  3. Agli oneri derivanti dalla proroga prevista dal comma 1, pari a 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,46 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9. Le relative risorse sono iscritte nel pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della giustizia per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari deve essere coordinato con una più ampia riforma dei princìpi fondamentali della disciplina vigente in materia di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori e di cura delle patologie psichiatriche, di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche al fine di continuare a garantire la sicurezza del malato, della sua famiglia e della società, nel rispetto della dignità del paziente.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Rondini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 2 del presente articolo, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 giugno 2014, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre, il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «1o aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
1. 71. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 2 del presente articolo, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 ottobre 2014, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre, il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «1o aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2014».
1. 70. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – 1. Al fine di monitorare il rispetto del termine di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal comma 2 del presente articolo, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al comitato paritetico interistituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1o aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008, nonché alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo 2015, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quando dalla comunicazione della regione risulta che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture e delle iniziative assunte per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è tale da non garantirne il completamento entro il successivo semestre, il Governo provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  2. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «1o aprile 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2015».
1. 72. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2018.
1. 251. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
1. 250. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 marzo 2017.
1. 73. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
1. 78. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 marzo 2016.
1. 74. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 6. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 settembre 2014.
1. 5. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 1o dicembre 2014.
1. 126. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 15 dicembre 2014.
1. 127. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
1. 128. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 gennaio 2015.
1. 4. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 81. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*1. 129. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale.».
1. 200. Marotta.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo e il secondo periodo.
1. 265. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: valuta e.
1. 10. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: e del seminfermo di mente.
1. 9. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le seguenti parole:, anche in via provvisoria,
1. 130. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: o in una casa di cura e custodia.
1. 11. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: salvo quando con le seguenti: eccetto il caso in cui.
1. 131. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: sono acquisiti elementi dai quali con le seguenti: da idonea documentazione.
1. 12. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: elementi dai quali con le seguenti: elementi per mezzo dei quali.
1. 132. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: ad assicurare cure adeguate e.
1. 14. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti: un percorso di.
1. 13. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti: un accompagnamento e.
1. 17. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: a fare fronte alla con le seguenti: a gestire la.
1. 19. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: pericolosità sociale aggiungere le seguenti: nonché a gestirla.
1. 18. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: il cui accertamento è effettuato fino a: secondo comma, numero 4, del codice penale.
1. 8. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: il cui accertamento è effettuato con le seguenti: il cui accertamento deve essere effettuato.
1. 133. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: qualità soggettive della persona con le seguenti: qualità soggettive dell'individuo.
1. 134. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
1. 80. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: Allo stesso modo con le seguenti: In egual modo.
1. 135. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il terzo periodo.
1. 20. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: Non costituisce elemento idoneo con le seguenti: Non deve costituire elemento idoneo.
1. 136. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo sostituire le parole: Non costituisce elemento idoneo con le seguenti: Non può costituire elemento idoneo.
1. 137. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo sostituire le parole: la sola mancanza con le seguenti: l'unica mancanza.
1. 138. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Al fine della decisione del giudice i programmi terapeutici riabilitativi individuali devono essere redatti dal competente servizio pubblico territoriale e messi a disposizione del giudice senza ritardo e, a richiesta, prima dell'applicazione della misura di sicurezza o dell'udienza fissata per il riesame della pericolosità sociale.
1. 16. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Sopprimere il comma 1-bis.
1. 139. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), premettere la seguente:
  ) al comma 6, primo periodo, le parole «realizzazione e» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 2:
   al primo periodo:
    dopo le parole: al Ministero della giustizia aggiungere le seguenti:, alle competenti Commissioni parlamentari,;
    sostituire le parole: semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e con le seguenti: mese successivo ed entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo stato di;
    sostituire le parole: il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con le seguenti: il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, con particolare riferimento all'attuazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi territoriali finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati, comunicando altresì lo stato di attuazione delle linee di indirizzo in materia di interventi terapeutico-riabilitativi e sanitari, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale ed alle aziende sanitarie locali delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, dei beni strumentali e dei locali già in capo agli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché il conferimento alle regioni e alle aziende sanitarie delle relative risorse finanziarie;
   al secondo periodo:
    sopprimere le parole: realizzazione e;
    sostituire le parole: il successivo semestre con le seguenti: entro i novanta giorni successivi aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni che alla data di emanazione del presente decreto non abbiano ancora presentato un progetto definitivo o abbiano presentato solo degli studi di fattibilità devono provvedere alla ristrutturazione delle strutture sanitarie esistenti prima di realizzare nuove strutture.
1. 262. Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera a).
1. 143. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
1. 21. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire la parola: organizzano con le seguenti: devono organizzare.
1. 145. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire la parola: organizzano con la seguente: promuovono.
1. 22. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo la parola: organizzano aggiungere le seguenti: e promuovono.
1. 23. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: alla progettazione aggiungere le seguenti:, all'avvio.
1. 24. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: organizzazione di aggiungere la seguente: adeguati.
1. 25. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: organizzazione di aggiungere la seguente: aggiornati.
1. 26. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: percorsi terapeutico-riabilitativi aggiungere la seguente: individualizzati.
1. 28. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole da: Entro il 15 giugno 2014 fino alla fine della lettera.
1. 201. Marotta.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole da: Entro il 15 giugno 2014 fino alla fine della lettera con le seguenti: Entro il 30 giugno 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza, prevedendo in sede di Conferenza Unificata un accordo, recepito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro il 30 luglio 2014, nel quale sono definite le linee generali di indirizzo, gli standard organizzativi e di personale, specificatamente da dedicare ai percorsi terapeutici-riabilitativi, nei quali rientrano anche le strutture alternative alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), necessari alla dimissione dei pazienti in ospedali psichiatrici giudiziari al 31 marzo 2014 ed all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, secondo, terzo e quarto periodo, del presente articolo.
1. 202. Marotta.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: 15 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
1. 253. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: 15 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
1. 252. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: 15 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
1. 83. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: 15 giugno 2014 con le seguenti: 15 settembre 2014.
1. 148. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: 15 giugno 2014 con le seguenti: 31 luglio 2014.
1. 147. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: 15 giugno 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 146. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole: le regioni possono modificare con le seguenti: le regioni, con motivata relazione, possono modificare.
1. 149. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: di destinare le risorse aggiungere la seguente: esclusivamente.
1. 27. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: destinare le risorse aggiungere la seguente: anche.
1. 150. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole: realizzazione o.
1. 91. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera a), sopprimere le parole: delle sole strutture pubbliche.
1. 85. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-bis, lettera a), dopo le parole: delle sole strutture pubbliche aggiungere le seguenti: a partire dalle strutture utilizzate come ospedali psichiatrici giudiziari.
1. 65. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera b).
1. 140. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera b), capoverso, sostituire la parola: costituisce con le seguenti: deve costituire.
1. 141. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-bis, lettera b), capoverso, sostituire le parole: la verifica dell'erogazione con le seguenti: l'erogazione.
1. 29. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 1-ter.
*1. 88. Molteni, Rondini, Caparini.

  Sopprimere il comma 1-ter.
*1. 142. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: I percorsi terapeutico-riabilitativi aggiungere le seguenti:, di cui al comma 1-bis del presente articolo.
1. 30. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 53. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 5 e 6 dell'articolo 3-ter del con la seguente: al.
1. 113. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: convertito con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni.
1. 114. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.
1. 31. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole: obbligatoriamente predisposti con le seguenti: sempre preparati.
1. 116. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire le parole: obbligatoriamente predisposti con le seguenti: sempre predisposti.
1. 115. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centocinquanta.
1. 260. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centoventi.
1. 261. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
1. 259. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: quindici.
1. 56. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: trenta.
1. 55. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1-ter, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
1. 54. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 103. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, sopprimere il secondo periodo.
1. 120. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: I programmi sono predisposti con le seguenti: I programmi devono essere predisposti e valutati successivamente.
1. 117. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: in accordo e.
1. 51. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: in accordo e con il concorso delle con le seguenti: in accordo con le.
1. 50. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: in accordo e con il concorso con le seguenti: in accordo o con il concorso.
1. 118. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, sopprimere il terzo periodo.
1. 7. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, terzo periodo, sostituire le parole: Per i pazienti per i quali con le seguenti: Per le persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari per le quali.
1. 39. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: in modo puntuale.
1. 40. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: l'eccezionalità e.
1. 41. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: e la transitorietà.
1. 42. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Turco, Sarti.

  Al comma 1-ter, terzo periodo, sopprimere le parole: del prosieguo.
1. 43. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: del ricovero aggiungere le seguenti: nell'ambito definito dai programmi regionali di cui al presente comma.
1. 44. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I compiti dei Dipartimenti e servizi di salute mentale devono intendersi rivolti esclusivamente a persone con qualsiasi diagnosi psichiatrica in accordo con il sistema ufficiale delle codifiche ICD-9 con esclusione del disturbo antisociale di personalità, da abuso e dipendenze da sostanze, disturbi organici e ritardo mentale. Le regioni entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge definiscono i percorsi di cura e assistenza, insieme ai servizi preposti, per le altre persone internate in ospedali psichiatrici giudiziari, con diagnosi di oligofrenia e tossicodipendenza, e, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, delle persone antisociali ai fini di una loro dimissione. Le stesse condizioni vanno tenute presenti per le persone che sono in attesa di perizia psichiatrica. Le regioni, in collaborazione col DAP e tramite i servizi competenti, sono tenute al monitoraggio sia dello stato clinico che delle condizioni di vita degli internati fino alla loro dimissione, relazionando con cadenza trimestrale al Garante dei diritti dei detenuti.
1. 263. Baroni, Cecconi, Di Vita, Dall'Osso, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero.

  Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
  1-ter.1. I compiti dei Dipartimenti di salute mentale di cui al comma 1-ter devono intendersi rivolti esclusivamente a persone con diagnosi di psicosi o grave disturbo di personalità, escluse le personalità antisociali. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono i percorsi di cura e assistenza, insieme ai Servizi preposti, per le altre persone internate in ospedali psichiatrici giudiziari, con diagnosi di oligofrenia e tossicodipendenza, e, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, delle persone antisociali ai fini di una loro dimissione. Le stesse condizioni vanno tenute presenti per le persone che sono in attesa di perizia psichiatrica. Le regioni in collaborazione col Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e tramite i servizi competenti sono tenute al monitoraggio sia dello stato clinico che delle condizioni di vita degli internati fino alla loro dimissione, relazionando con cadenza trimestrale al Garante dei diritti dei detenuti.
1. 36. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 1-quater.
*1. 89. Molteni, Caparini, Rondini.

  Sopprimere il comma 1-quater.
*1. 107. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 1-quater con il seguente:
  1-quater. Il giudice applica le misure di sicurezza detentive per vizio di imputabilità di cui agli articoli 88, 89, 91, 95 e 96 del codice penale previa valutazione della pericolosità sociale da accertare al momento della sua applicazione e con successiva cadenza semestrale, adottando ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato, fino alla sentenza definitiva. Il magistrato di sorveglianza, quando interviene ai sensi dell'articolo 679 del codice di procedura penale, dispone accertamento peritale della pericolosità sociale con cadenza non superiore a 12 mesi.
1. 203. Marotta.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sopprimere la parola: detentive.
1. 45. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sostituire la parola: detentive con la seguente: disposte dal giudice.
1. 46. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: provvisorie o.
1. 47. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: o definitive.
1. 48. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole: per l'esecuzione delle misure di sicurezza.
1. 49. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: non possono durare con le seguenti: non devono durare mai.
1. 110. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: tempo stabilito con le seguenti: tempo sancito.
1. 111. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: tempo stabilito con le seguenti: tempo previsto.
1. 112. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-quater, primo periodo, sopprimere le parole:, avuto riguardo alla previsione edittale massima.
1. 38. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-quater, sopprimere il secondo periodo.
1. 109. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-quater, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: a tali effetti.
1. 15. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-quater, terzo periodo, dopo le parole: Per i delitti puniti aggiungere le seguenti: con sentenza definitiva.
1. 59. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-quater, terzo periodo, dopo le parole: non si applica aggiungere la seguente: mai.
1. 121. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-quater, terzo periodo, dopo le parole: non si applica aggiungere la seguente: in alcun caso.
1. 122. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 1-quater, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui la misura di sicurezza detentiva provvisoria o definitiva è prevista per i reati puniti con una pena edittale massima della reclusione non inferiore ad anni quindici.
1. 258. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui la misura di sicurezza detentiva provvisoria o definitiva è prevista per i reati puniti con una pena edittale massima della reclusione non inferiore ad anni venti.
1. 257. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano altresì per il reato di cui articolo 575 del codice penale.
1. 256. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle misure di sicurezza in esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Se del caso, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero, della persona sottoposta alla misura o di ufficio, dichiara estinta la misura di sicurezza e adotta i provvedimenti conseguenti.
1. 92. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «La misura di sicurezza detentiva definitiva non può essere in nessuna caso prorogata nei confronti delle persone internate che necessitino di presa in carico territoriale e di misura di sicurezza alternativa, né può essere prorogata per la sola mancanza di presa in carico territoriale».
1. 60. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 86. Molteni, Rondini, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 123. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al Ministero della giustizia aggiungere le seguenti:, alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 66. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'ultimo giorno del semestre successivo con le seguenti: i novanta giorni successivi.
1. 61. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole entro l'ultimo giorno aggiungere le seguenti: del mese successivo e.
1. 93. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: semestre con la seguente: biennio.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: attraverso una motivazione che indichi espressamente le ragioni dei ritardi in modo chiaro e puntuale imputabili esclusivamente alla regione.
1. 254. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: semestre con la seguente: biennio.
1. 87. Molteni, Caparini, Rondini.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: realizzazione e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: realizzazione e.
1. 94. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, comunicando altresì lo stato di attuazione delle linee di indirizzo in materia di interventi terapeutico riabilitativi e sanitari, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale ed alle aziende sanitarie locali delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, dei beni strumentali e dei locali già in capo agli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché al conferimento alle regioni e alle aziende sanitarie delle relative risorse finanziarie.
1. 62. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con particolare riferimento all'attuazione dei percorsi terapeutico-riabilitativi territoriali finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati.
1. 63. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: giudiziari aggiungere le seguenti:, attraverso una motivazione che indichi espressamente le ragioni dei ritardi in modo chiaro e puntuale imputabili esclusivamente alla regione.
1. 255. Molteni, Rondini, Caparini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro il successivo semestre con le seguenti: entro i novanta giorni successivi.
1. 64. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni che alla data di emanazione del presente decreto non hanno ancora presentato un progetto definitivo o hanno presentato solo degli studi di fattibilità devono provvedere alla ristrutturazione delle strutture sanitarie esistenti prima di realizzare nuove strutture.
1. 96. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 2-bis.
1. 97. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto aggiungere le seguenti: e fino al completo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari,.
1. 67. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: rappresentanti del Ministero della salute fino a: di Trento e di Bolzano con le seguenti: un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero della giustizia, tre rappresentanti delle regioni e della province autonome di Trento e di Bolzano, tre rappresentanti delle associazioni dei famigliari e di volontariato operanti nell'ambito degli ospedali psichiatrici giudiziari.
1. 69. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.

  Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: rappresentanti del Ministero della salute fino a: di Trento e di Bolzano con le seguenti: un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero della giustizia, tre rappresentanti delle regioni e della province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 37. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: e delle province autonome di Trento e Bolzano, aggiungere le seguenti: delle associazioni dei famigliari e delle associazioni di volontariato che svolgono attività in relazione agli ospedali psichiatrici giudiziari.
1. 68. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: alle Camere con le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti.
1. 98. Businarolo, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. La gestione, la sicurezza, nonché la proprietà degli immobili adibiti a case di cura e custodia è affidata esclusivamente a strutture pubbliche e non può in alcun caso essere soggetta a subappalto o a esternalizzazione.
  2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono commissioni consultive di controllo composte da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle associazioni dei famigliari e di volontariato impegnate nell'ambito degli ospedali psichiatrici giudiziari, al fine di esercitare il controllo sulle attività di cui al comma 2-ter del presente articolo.
1. 34. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. La gestione, la sicurezza, nonché la proprietà degli immobili adibiti a case di cura e custodia è affidata esclusivamente a strutture pubbliche e non può in alcun caso essere soggetta a subappalto o a esternalizzazione.
1. 33. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. La gestione, la sicurezza, nonché la proprietà degli immobili adibiti a residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) è affidata esclusivamente a strutture pubbliche e non può in alcun caso essere soggetta a subappalto o a esternalizzazione.
  2-quater. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono commissioni consultive di controllo composte da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle associazioni dei famigliari e di volontariato impegnate nell'ambito degli ospedali psichiatrici giudiziari, al fine di esercitare il controllo sulle attività di cui al comma 2-ter del presente articolo.
1. 57. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. La gestione, la sicurezza, nonché la proprietà degli immobili adibiti a residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems) è affidata esclusivamente a strutture pubbliche e non può in alcun caso essere soggetta a subappalto o a esternalizzazione.
1. 32. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, dopo le parole: «personale qualificato da dedicare» la parola: «anche» è soppressa.
1. 35. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 3.
1. 125. Colletti, Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Ferraresi, Sarti, Turco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Dopo l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 33-bis. – (Norme generali sui dipartimenti di salute mentale).1. La legge regionale, nell'ambito dell'unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale e possono delegare l'attuazione dei trattamenti a strutture private accreditate.
  2. Le attività preventive, di cure ospedaliere, di cure extraospedaliere, riabilitative, le prestazioni erogate da strutture private accreditate, le strutture interdipartimentali di accertamento psichiatrico, le strutture ambulatoriali ospedaliere, sono finanziate da disposizioni di spesa specifiche all'interno del medesimo capitolo di finanziamento dei servizi dipartimentali.

  Art. 33-ter. – (Principi etici di cura delle malattie mentali, principio di sussidiarietà della libertà). – 1. Oggetto della cura delle malattie mentali sono le funzioni intellettive e affettive che dirigono la libertà e il progresso personale. L'atto medico psichiatrico è finalizzato ad esercitare una regolazione sulla persona e a proteggerla dal fallimento esistenziale. Se la libertà della persona è vulnerata dalla malattia, lo Stato mette in atto degli strumenti di sussidio della libertà personale conferendo eventualmente al medico l'autorità di limitarla. La limitazione delle libertà è graduata commisurandola alla libertà realmente gestibile dalla persona stessa ed in modo che ogni provvedimento sia preventivo nei confronti della limitazione della libertà di grado maggiore.
  2. Obiettivo strategico della cura è che la famiglia sussidi volontariamente la persona del malato mentale assumendo la corresponsabilità del trattamento prescritto dal medico. Nel caso che i familiari non siano disponibili o non siano in grado di garantire una valida collaborazione, lo Stato provvede integralmente all'attuazione del trattamento prescritto mediante l'utilizzo di strutture idonee. In nessun caso è lecito richiedere ai familiari del malato mentale una collaborazione coatta al trattamento.
  3. I princìpi etici di riferimento per la cura delle malattie mentali croniche sono quelli definiti dall'Organizzazione mondiale della sanità, per cui le cure palliative sono un approccio che migliora la qualità della vita dei malati e delle famiglie che si confrontano con i problemi associati a malattie inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo dalla sofferenza, per mezzo dell'identificazione precoce, della approfondita valutazione e del trattamento del dolore e di altri problemi, fisici, psicosociali e spirituali.
  4. Oggetto della riabilitazione delle malattie mentali è il potenziamento delle funzioni intellettive e affettive che dirigono la libertà ed il progresso personale, attraverso l'utilizzo di tecniche specifiche di gestione continua del tempo e di rinforzo delle regole, al fine di incrementare la produttività e le capacità relazionali. La riabilitazione non può forzare la persona con una storia di malattia all'interno di un modello di vita stereotipato e deve tener conto delle sue peculiarità e della sua libertà morale. Lo Stato garantisce protezione economica e sociale alle strutture di riabilitazione mediante iniziative idonee.
  5. Oggetto della prevenzione delle malattie mentali è l'attuazione delle seguenti competenze:
   a) riduzione del danno sociale causato dalle malattie mentali, mediante la protezione dal fallimento esistenziale del malato mentale che si somma alla malattia come causa di disabilità, la riduzione dell'isolamento sociale nei confronti delle persone ammalate, la promozione del recupero all'interno del sistema produttivo delle persone che hanno una storia di malattia;
   b) riduzione del danno biologico causato dalle malattie mentali, mediante la diagnosi tempestiva e la valutazione della comorbidità tra le malattie mentali e le altre patologie;
   c) realizzazione di una corretta informazione, mediante l'adozione di strumenti di comunicazione sociale idonei in tutti gli ambiti della società, garantendo un'informazione comprensibile e aggiornata sulle malattie mentali e sugli strumenti di controllo della salute mentale personale, educando al concetto di malattia mentale come evento non dipendente dalla volontà o dalla colpa morale, riducendo il pregiudizio nei confronti della efficacia della cura delle malattie mentali;
   d) riduzione della distanza tra il cittadino e le strutture di cura delle malattie mentali, promuovendo la possibilità di scelta delle opzioni di cura secondo le peculiarità della persona e della patologia da cui è affetto;
   e) contrasto dell'uso di strumenti di pressione psicologica che possano indurre malattie mentali al fine di ottimizzare i sistemi produttivi».

  2. L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:
  «Art. 34. – (Accertamenti diagnostici, prescrizioni psichiatriche e trattamenti sanitari volontari e obbligatori). – 1. Quando è necessario sussidiare la libertà della persona ammalata lo Stato conferisce direttamente al medico l'autorità di eseguire la diagnosi, di prescrivere una terapia e di curarne l'attuazione. Si configurano così un accertamento psichiatrico obbligatorio, una prescrizione psichiatrica obbligatoria e un trattamento sanitario obbligatorio per malattie mentali.
  2. L'accertamento psichiatrico obbligatorio è uno strumento di prevenzione, di informazione e di riconoscimento precoce della patologia. La proposta, da sottoporre al sindaco, è formulata da un medico, previa valutazione della condizione di limitazione di una persona nella sua libertà a causa di una condizione patologica delle funzioni intellettive o affettive che lo metta a rischio di un fallimento esistenziale. L'accertamento è attuato in apposite strutture interdipartimentali integrate all'interno del pronto soccorso degli ospedali generali o nel reparto di degenza ospedaliera in cui il malato è già ricoverato e ha la durata massima di quarantotto ore. Nel caso in cui non sia necessaria una valutazione ospedaliera, l'accertamento psichiatrico obbligatorio può essere attuato dai servizi psichiatrici territoriali, ove un medico del servizio pubblico ne faccia esplicita richiesta. Tutti gli elementi relativi alla procedura di accertamento psichiatrico obbligatorio sono considerati dati sensibili e oggetto della tutela prevista dalle normative sulla privacy. Il medico della struttura psichiatrica pubblica che presta la sua consulenza alle strutture di accertamento psichiatrico obbligatorio, che visita il malato nel reparto di degenza in cui è ricoverato o che esegue l'accertamento psichiatrico obbligatorio nelle strutture psichiatriche territoriali, può attivare una procedura di prescrizione psichiatrica obbligatoria o disporre un contestuale trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale. In questi casi dà immediata comunicazione al sindaco dell'esito dell'accertamento psichiatrico obbligatorio con il provvedimento adottato.
  3. La prescrizione psichiatrica obbligatoria è una procedura in cui il malato mentale è portato formalmente a conoscenza dei trattamenti a cui deve dare attuazione se vuole evitare di essere sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio, a titolo di prevenzione nei confronti dello stesso. Il provvedimento riporta l'indicazione del medico che ha la responsabilità del trattamento e il luogo dove questo è attuato. Nel caso in cui la persona sottoposta a prescrizione psichiatrica obbligatoria non dia attuazione al trattamento prescritto, il medico responsabile del trattamento ne dà comunicazione al sindaco che emette ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure siano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non siano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera è motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.
  4. Nei casi di cui al comma 3 il ricovero è attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presìdi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
  5. Le strutture interdipartimentali di accertamento psichiatrico hanno piena competenza per la diagnosi delle malattie mentali e svolgono una specifica attività di informazione, prevenzione e prescrizione dei trattamenti. Sono integrate strutturalmente con il pronto soccorso degli ospedali generali, svolgono un servizio continuativo, sono dirette da uno psichiatra e sono accessibili direttamente per la consulenza ai medici di base.
  6. Al fine di garantire un'appropriata differenziazione della cura in funzione delle caratteristiche delle patologie, i trattamenti volontari sono attuati anche in specifiche strutture ambulatoriali ospedaliere integrate con le strutture interdipartimentali di accertamento psichiatrico».

  3. L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:
  «Art. 35. – (Procedimenti relativi alle prescrizioni psichiatriche obbligatorie e agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). – 1. Il provvedimento con il quale il sindaco emette l'ordinanza di prescrizione psichiatrica obbligatoria, da emanare entro quarantotto ore dalla comunicazione dell'esito dell'accertamento psichiatrico obbligatorio di cui all'articolo 34, comma 2, corredato dalla proposta medica motivata di accertamento psichiatrico obbligatorio, è notificato, entro quarantotto ore, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
  2. Il giudice tutelare, entro le successive quarantotto ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione della prescrizione psichiatrica obbligatoria.
  3. Se il provvedimento di cui al comma 1 è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne è data comunicazione al sindaco di quest'ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al comma 1 è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne è data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
  4. La prescrizione psichiatrica obbligatoria ha la durata di novanta giorni e può essere revocata, modificata e prorogata ogni volta di novanta giorni, su proposta motivata del medico responsabile del trattamento, convalidata dal medico responsabile della struttura. Il provvedimento è comunicato al sindaco che ha disposto la prescrizione psichiatrica obbligatoria, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3.
  5. Il provvedimento con il quale il sindaco emette ordinanza di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanare entro quarantotto ore dalla disposizione dello psichiatra della struttura pubblica, corredato dalla proposta medica motivata di accertamento psichiatrico obbligatorio, è notificato, entro quarantotto ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.
  6. Il giudice tutelare, entro le successive quarantotto ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.
  7. Se il provvedimento di cui al comma 5 è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne è data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al comma 5 è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne è data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.
  8. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui ai commi 5 e 6, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.
  9. Il sanitario di cui al comma 8 è tenuto a comunicare al sindaco, in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro quarantotto ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.
  10. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
  11. La omissione delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8 determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.
  12. Chi è sottoposto a prescrizione psichiatrica obbligatoria o a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
  13. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per la convalida, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone la prescrizione psichiatrica obbligatoria o il trattamento sanitario obbligatorio.
  14. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione».

  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituisce, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale, di seguito denominato: «Comitato».
  5. Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali operanti nel settore della salute mentale nominati, rispettivamente, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. Al Comitato sono attribuite funzioni istruttorie e preparatorie in ordine alla trattazione, da parte della Conferenza di cui al comma 1, di tematiche, anche nella prospettiva dell'adozione dei relativi atti, in materia di tutela della salute mentale. Il Comitato assicura, altresì, il raccordo a livello tecnico tra l'amministrazione dello Stato e delle regioni, al fine di una proficua e leale collaborazione nell'esercizio delle rispettive competenze in materia di salute mentale. In particolare, spetta al Comitato:
   a) fornire gli strumenti per la pianificazione e il controllo della spesa, secondo modalità standardizzate e facilmente applicabili;
   b) fornire strumenti per la verifica dei risultati;
   c) definire i criteri di raccolta ed elaborazione di dati epidemiologici relativi alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie mentali;
   d) definire i criteri normativi e gli standard minimi di assistenza per ciò che concerne gli aspetti etici, organizzativi, logistici e procedurali di tutte le attività connesse al trattamento e alla prevenzione delle malattie mentali, con particolare attenzione agli indici di funzionamento, di qualità, di gradimento da parte degli utenti e di esito dei trattamenti;
   e) monitorare, sulla base dei dati raccolti dalle regioni, le risorse e le strutture esistenti per il trattamento delle malattie mentali;
   f) raccogliere, sulla base dei dati raccolti dalle regioni in accordo alle specifiche fornite, i dati epidemiologici e sul trattamento delle malattie mentali, con particolare attenzione alla distribuzione dei trattamenti tra assistenza pubblica e privata;
   g) raccogliere tutti i dati utili per definire i costi sociali specifici delle malattie mentali, derivanti da riduzione della produttività e aumento delle spese sociali per inabilità, invalidità e morte prematura;
   h) promuovere, coordinare e realizzare attività di ricerca scientifica, anche in ambito comunitario;
   i) sviluppare nuovi modelli organizzativi, di trattamento e di prevenzione delle malattie mentali, anche sulla base di proposte presentate dagli operatori pubblici o privati, definendone l'attuabilità e gli aspetti normativi e promuovendo, anche in ambito regionale, le necessarie attività legislative per attuarli;
   l) definire proposte per la tutela giuridica e sociale dei soggetti particolarmente a rischio a causa di disturbi mentali;
   m) coordinare, ed eventualmente realizzare, attività di formazione sul tema delle malattie mentali.

  7. Il Comitato produce un piano annuale di prevenzione e di comunicazione sociale sulle malattie mentali.
  8. Il Comitato produce un rapporto trimestrale sul suo funzionamento e una relazione annuale di fronte alla Conferenza di cui al comma 1 con le indicazioni sugli obiettivi raggiunti nell'anno e proposti per l'anno successivo.
1. 0200. Rondini, Molteni, Caparini.
(Inammissibile)

DISEGNO DI LEGGE: S. 1430 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2014, N. 58, RECANTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2385)

A.C. 2385 – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame prevede misure urgenti finalizzate a consentire la continuità del servizio scolastico, messa a rischio da disfunzioni di carattere organizzativo e amministrativo. Infatti, l'articolo 1 stabilisce che i dirigenti scolastici dichiarati vincitori del concorso indetto dal Ministero dell'istruzione, successivamente annullato in via giurisdizionale, continuino a svolgere le proprie funzioni in via transitoria, fino alla rinnovazione della predetta procedura concorsuale, stabilendo la conservazione degli effetti prodotti dagli atti adottati dagli stessi dirigenti scolastici nell'espletamento delle loro funzioni, e l'articolo 2 intende consentire, alle istituzioni scolastiche delle Regioni (Campania e Sicilia) in cui non è ancora attiva la convenzione Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, di acquistare gli stessi servizi, per il periodo dal 1o aprile al 31 agosto 2014, dalle imprese che già li assicurano alla data del 31 marzo, purché a condizioni economiche e tecniche non peggiorative rispetto a quelle della convenzione;
   l'articolo 1 risponde all'evidente fine gestionale di ovviare agli effetti sul sistema scolastico che inevitabilmente deriverebbero dall'annullamento – sinora intervenuto per la sola Toscana, per effetto della recente pronuncia del Consiglio di Stato, VI sez., n. 991/2014, ma che registra l'esistenza di contenziosi analoghi, pendenti per le procedure selettive svoltesi anche in altre regioni – della procedura concorsuale a dirigenti scolastici indetta con il decreto del dirigente generale del personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2013 (2.386 posti);
   la prima incertezza costituzionale della normativa in esame sta nel fatto che l'articolo 1 del decreto-legge non stabilisce un termine preciso per l'espletamento della nuova procedura concorsuale. Conseguentemente, i dirigenti scolastici in carica potrebbero continuare ad esercitare le loro funzioni per un periodo di tempo indeterminato e, riguardo a questo aspetto, non appare sufficiente l'indicazione della provvisorietà della proroga, espressamente prevista dall'articolo 1 del decreto. Infatti, poiché non viene stabilito un termine preciso per l'espletamento della nuova procedura concorsuale, i dirigenti in carica potrebbero continuare ad esercitare le loro funzioni per un tempo indeterminato;
   la norma configura quindi una deroga, di dubbia costituzionalità, al principio generale dell'ordinamento che imporrebbe la decadenza dall'inquadramento nei ruoli del pubblico impiego nel caso risultasse annullata la relativa procedura concorsuale indetta per l'accesso, che ne costituisce in pieno titolo costituivo e legittimante;
   all'articolo 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, recante il testo unico degli impiegati civili dello stato, è previsto che il pubblico impiegato decade se sia accertato che il relativo impiego sia stato conseguito a seguito di procedura viziata da elementi di «invalidità non sanabile». Inoltre, l'articolo 3, comma 6, del medesimo testo unico stabilisce che l'assunzione agli impieghi senza il concorso prescritto per le singole carriere è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, ferma restando la responsabilità dell'impiegato che vi ha provveduto;
   per quanto attiene al giudizio di costituzionalità ex articolo 81 della Costituzione, la relazione tecnica fornita dal Governo ribadisce che l'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per tutti i dirigenti scolastici nominati sulla base dell'espletamento del concorso di cui al decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, l'onere stipendiale è stato iscritto negli appositi capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2014-2016;
   anche se i suddetti oneri del personale in questione risultano negli stanziamenti previsti a legislazione vigente nel bilancio 2014-2016, va però sottolineato che la mera apposizione di una clausola di neutralità, dovrebbe essere sempre accompagnata da una relazione tecnica che rechi l'indicazione degli elementi e dei dati idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità. Al contrario, tale clausola risulta una mera affermazione di principio priva di dimostrata effettività;
   nella relazione illustrativa che accompagna il decreto si asserisce che la rimozione dalle funzioni del personale dirigenziale scolastico in questione si rifletterebbe nei maggiori oneri conseguenti alla necessità di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle «reggenze» nei relativi incarichi e, per di più, ostacolando anche una razionale programmazione dei trasferimenti di docenti per il prossimo anno scolastico;
   tale affermazione necessita di adeguata dimostrazione e di maggiore approfondimento, infatti se è vero che si dovrebbe fare ricorso all'attribuzione di reggenze con conseguente corresponsione degli emolumenti spettanti in tali casi, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola (cinquanta per cento dell'indennità prevista per gli incarichi o sostituzioni, in aggiunta alle altre indennità è altresì riconosciuta una «integrazione della retribuzione di risultato, per un importo pari all'80 per cento della parte variabile della retribuzione prevista per la fascia in cui è collocata la scuola «in reggenza», considerandosi pari ad un mese la frazione di servizio continuativo prestata non inferiore a 16 giorni), l'intervento normativo comporta, di contro, la rinuncia ai risparmi che si determinerebbero ove la sentenza del Consiglio di Stato fosse immediatamente applicata;
   il dispositivo della sentenza infatti recita che: «non è necessario che venga ripetuto lo svolgimento delle prove scritte» ma soltanto che il Ministero proceda alla nomina di una nuova Commissione composta da soggetti aventi i prescritti requisiti legali, con il compito di procedere ad una nuova valutazione della parte degli elaborati valutati dalla Commissione illegittima (una parte era stata valutata da una precedente Commissione composta legittimamente), allo svolgimento delle prove orali per tutti i candidati che abbiano superato il complesso delle prove scritte; al compimento delle altre operazioni necessaria per il rinnovo e il completamento delle operazioni concorsuali;
   è necessario soffermarsi anche sui potenziali rischi di futuri oneri «aggiuntivi» per l'amministrazione, correlati proprio al rischio di contenziosi volti al definitivo riconoscimento delle posizioni acquisite – eventualmente, anche in «esubero» rispetto ai posti disponibili in organico – da parte di quei «dirigenti» scolastici che, all'esito della nuova procedura concorsuale, si dovessero trovare nella condizione di «non vincitori», pur avendo già ricoperto l'incarico corrispondente alla qualifica di dirigente scolastico per un tempo prolungato, proprio grazie alla norma in esame;
   non appaiono sufficienti le spiegazioni fornite dal Governo sulla reale portata finanziaria dell'articolo 2, relativo al regolare svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, al fine di verificare se, nelle regioni ove non è ancora attivata la convenzione-quadro Consip, la proroga al 31 agosto 2014 della previsione – secondo cui le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014 – possa realmente essere realizzata nel rispetto del limite di spesa vigente, considerato che quest'ultimo è stato incrementato di 20 milioni di euro dall'articolo 19 del decreto-legge n. 16 del 2014 (così detto «salva-Roma ter»), ma nella prospettiva di una proroga limitata allo scorso 31 marzo e per confutare adeguatamente quest'ultimo rilievo non appare certo sufficiente inserire la semplice clausola di invarianza finanziaria,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2385.
N. 1. Buonanno, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.