Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 maggio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 maggio 2014.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Biondelli, Bobba, Bocci, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brescia, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Taglialatela, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 maggio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LOREFICE ed altri: «Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi nonché in favore delle donne affette da tale malattia» (2390);
   BARGERO: «Istituzione di un Fondo di garanzia in favore degli studenti universitari e degli specializzandi per le spese relative alla frequenza di corsi universitari, di specializzazione post lauream e di lingue straniere» (2391);
   MONGIELLO: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado» (2392).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   X Commissione (Attività produttive):
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Norme per l'apertura di una casa da gioco nei comuni di Taormina e Palermo» (2144) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 20 maggio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti):
   n. 66/2013 del 9 settembre 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Linea M4 della metropolitana di Milano – Tratta Lorenteggio-Linate – Approvazione progetti, assegnazione definitiva finanziamento e parere sullo schema di convenzione»;
   n. 16/2014 del 14 febbraio 2014, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Linea M4 della metropolitana di Milano – Tratta Lorenteggio-Linate – Modifica della delibera CIPE n. 66/2013».

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 maggio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva sui diritti aeroportuali (COM(2014) 278 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2014) 283 final), corredata dai relativi allegati (COM(2014) 283 final - Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Parere della Commissione del 16.5.2014 sul documento programmatico di bilancio aggiornato dell'Austria (C(2014) 3389 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio - Regione amministrativa speciale di Macao: relazione annuale 2013 (JOIN(2014) 19 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 19 maggio 2014, a pagina 4, prima colonna, trentaquattresima riga, dopo la parola: «II,» si intende inserita la seguente: «III,».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1413 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2014, N. 47, RECANTE MISURE URGENTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA, PER IL MERCATO DELLE COSTRUZIONI E PER L'EXPO 2015 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2373)

A.C. 2373 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    con la sentenza 94 del 2007 la Corte costituzionale ha ridefinito gli ambiti di operatività dell'edilizia residenziale pubblica, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, stabilisce che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi;
    il primo livello normativo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995;
    il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006;
    il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti a opera della legislazione regionale;
    l'ordine del giorno sotto riportato ristabilisce il senso e i principi dell'ERP (e non svende il patrimonio pubblico indiscriminatamente) così come previsti costituzionalmente, L'alienazione del patrimonio è un fatto emergenziale 0 di contingenza, il patrimonio va mantenuto e incrementato realmente e non dismesso, quindi non si intende favorire l'accesso alla proprietà in quanto già il livello è eccessivamente elevato oltre il 76 per cento a livello nazionale, ma non nelle aree urbane ed ad alta tensione abitativa che hanno necessità di alloggi in affitto per giovani coppie, anziani, studenti, famiglie disagiate, immigrati regolari, divorziati, eccetera;
    si ribadisce il concetto teso a «favorire l'offerta minima di alloggi in affitto di edilizia residenziale pubblica per soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti...» nell'ambito del diritto alla casa come diritto inalienabile della persona e della famiglia che senza una abitazione con adeguati standard diventa quasi impossibile esercitare il diritto alla salute, al lavoro, alla sicurezza alla istruzione, allo sviluppo culturale e sociale;
    in questo modo si alienano solo gli alloggi in proprietà mista che impongono costi e non controllo dei bilanci degli IACP comunque denominati, in quanto soggetti a delibere condominiali che magari prevedono opere con costi non programmabili o prevedibili. Infatti al Senato è passato un emendamento secondo il quale il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale; quindi in forza anche di questo emendamento si limita la vendita solo a questo tipo di alloggi. Il ricavato comunque deve andare alla ricostituzione del patrimonio,

impegna il Governo

a favorire l'offerta minima di alloggi in affitto di edilizia residenziale pubblica per soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, non procedendo alla dismissione integrale e indiscriminata del patrimonio ERP, ma limitandosi alla vendita del patrimonio dei condomini misti.
9/2373/1Laforgia, Cimbro.


   La Camera,
   premesso che:
    con la sentenza 94 del 2007 la Corte costituzionale ha ridefinito gli ambiti di operatività dell'edilizia residenziale pubblica, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, stabilisce che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi;
    il primo livello normativo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995;
    il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006;
    il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti a opera della legislazione regionale;
    l'ordine del giorno sotto riportato ristabilisce il senso e i principi dell'ERP (e non svende il patrimonio pubblico indiscriminatamente) così come previsti costituzionalmente, L'alienazione del patrimonio è un fatto emergenziale 0 di contingenza, il patrimonio va mantenuto e incrementato realmente e non dismesso, quindi non si intende favorire l'accesso alla proprietà in quanto già il livello è eccessivamente elevato oltre il 76 per cento a livello nazionale, ma non nelle aree urbane ed ad alta tensione abitativa che hanno necessità di alloggi in affitto per giovani coppie, anziani, studenti, famiglie disagiate, immigrati regolari, divorziati, eccetera;
    si ribadisce il concetto teso a «favorire l'offerta minima di alloggi in affitto di edilizia residenziale pubblica per soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti...» nell'ambito del diritto alla casa come diritto inalienabile della persona e della famiglia che senza una abitazione con adeguati standard diventa quasi impossibile esercitare il diritto alla salute, al lavoro, alla sicurezza alla istruzione, allo sviluppo culturale e sociale;
    in questo modo si alienano solo gli alloggi in proprietà mista che impongono costi e non controllo dei bilanci degli IACP comunque denominati, in quanto soggetti a delibere condominiali che magari prevedono opere con costi non programmabili o prevedibili. Infatti al Senato è passato un emendamento secondo il quale il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale; quindi in forza anche di questo emendamento si limita la vendita solo a questo tipo di alloggi. Il ricavato comunque deve andare alla ricostituzione del patrimonio,

impegna il Governo

a favorire l'offerta minima di alloggi in affitto di edilizia residenziale pubblica per soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti procedendo prioritariamente alla vendita del patrimonio dei condomini misti.
9/2373/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Laforgia, Cimbro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha istituito un Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari (senza oneri per lo Stato) incappati nella crisi del costruttore prima dell'entrata in vigore delle norme di tutela degli acquirenti di immobili previsti dal suddetto decreto;
    l'articolo 13 (Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo) prevede:
  1. Per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
   a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall'acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire;
   b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero non averne conseguito l'assegnazione.

  2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari;
    l'identificazione delle situazioni di crisi descritte al comma 2 dell'articolo 3, crisi che si concludono a seconda dei casi con l'alienazione dei beni attraverso procedure esecutive nell'ambito di procedure concorsuali o con altre procedure esecutive, non trovano riscontro al comma 2 dell'articolo 13;
    nel suddetto comma si ipotizza la concessione dell'indennizzo anche a chi ha riacquistato il bene in sede di procedura esecutiva nell'ambito di una procedura concorsuale, non prevedendo il caso in cui l'acquisto avvenga in una vendita all'asta in forza di un pignoramento (considerato all'articolo 3 come situazione di crisi), quindi in altra procedura esecutiva;
    questa disparità di trattamento tra vittime di crisi del costruttore provoca la drammatica esclusione dal Fondo di solidarietà per centinaia di famiglie;
    la norma necessita di una modifica al fine di eliminare questa ingiusta disparità,

impegna il Governo

ad emanare una modifica di interpretazione del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del suddetto decreto non venga meno, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali o aggiudicazione all'asta avvenuti in qualunque procedura esecutiva.
9/2373/2Cimbro, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ha istituito un Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari (senza oneri per lo Stato) incappati nella crisi del costruttore prima dell'entrata in vigore delle norme di tutela degli acquirenti di immobili previsti dal suddetto decreto;
    l'articolo 13 (Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo) prevede:
  1. Per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
   a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall'acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire;
   b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero non averne conseguito l'assegnazione.

  2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari;
    l'identificazione delle situazioni di crisi descritte al comma 2 dell'articolo 3, crisi che si concludono a seconda dei casi con l'alienazione dei beni attraverso procedure esecutive nell'ambito di procedure concorsuali o con altre procedure esecutive, non trovano riscontro al comma 2 dell'articolo 13;
    nel suddetto comma si ipotizza la concessione dell'indennizzo anche a chi ha riacquistato il bene in sede di procedura esecutiva nell'ambito di una procedura concorsuale, non prevedendo il caso in cui l'acquisto avvenga in una vendita all'asta in forza di un pignoramento (considerato all'articolo 3 come situazione di crisi), quindi in altra procedura esecutiva;
    questa disparità di trattamento tra vittime di crisi del costruttore provoca la drammatica esclusione dal Fondo di solidarietà per centinaia di famiglie;
    la norma necessita di una modifica al fine di eliminare questa ingiusta disparità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di emanare una modifica di interpretazione del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del suddetto decreto non venga meno, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali o aggiudicazione all'asta avvenuti in qualunque procedura esecutiva.
9/2373/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Cimbro, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza abitativa costituisce, nell'attuale crisi economica che colpisce il Paese, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;
    tale situazione è resa particolarmente acuta dai caratteri del mercato immobiliare italiano dove l'offerta di abitazioni private – con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie e di giovani coppie – supera largamente l'offerta pubblica scesa progressivamente, negli ultimi anni, ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale;
    occorre prendere atto di un'assenza di iniziativa delle autorità pubbliche che, nonostante la crescita della crisi abitativa, gli interventi delle forze sociali e di vari organismi parlamentari non sono stati in grado, negli ultimi anni, di varare un'organica politica per la casa che, intrecciata con innovative politiche di governo del territorio, fosse in grado di rilanciare la produzione di edilizia a fini sociali o di carattere pubblico con il recupero urbano ed il contenimento del consumo di suolo nelle città;
    la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno, in questo quadro, segnalato l'inopportunità di provvedimenti «tampone» – soprattutto in materia di proroga delle ordinanze di sfratto – che ledono il libero dispiegarsi del diritto alla proprietà, in assenza di azioni organiche e complessive capaci di dare una risposta d'insieme ai vari aspetti che riguardano il problema dell'emergenza abitativa in Italia e, d'altro canto, si deve tenere presente che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sanciti dall'articolo 47 della Costituzione;
    parte rilevante della crisi abitativa, specie in alcuni ambiti territoriali e segnatamente nella città di Roma, è legata alla dismissione del patrimonio abitativo degli enti previdenziali pubblici e privatizzati; processo che ancora oggi – dopo le alienazioni concluse negli anni precedenti – riguarda circa 100 mila famiglie;
    in questo ambito, gli affittuari degli immobili degli enti previdenziali privatizzati vivono una condizione di preoccupazione circa gli eventuali aumenti dei canoni di affitto per il rinnovo dei contratti di locazione e per le conseguenze connesse con i possibili processi di dismissione del patrimonio immobiliare;
    per quanto riguarda i conduttori degli immobili degli enti previdenziali pubblici, la preoccupazione deriva dall'interruzione del processo di alienazione e dalla scadenza dei contratti che mette sia i conduttori con titolo che le tante famiglie di occupanti sine titulo in una condizione di angoscia e incertezza tanto più assurda in presenza di una legge – la n. 410 del 2001 – che ha fissato con chiarezza le condizioni e le prerogative con cui agire per la vendita del patrimonio degli enti previdenziali pubblici;
    in questo specifico caso, va ricordato che già il 90 per cento del patrimonio abitativo è stato alienato ai conduttori con le prerogative della suddetta legge e attraverso l'azione di specifici soggetti societari all'uopo costituiti – Scip 1 e Scip 2 –, dopo lo scioglimento dei quali il patrimonio residuo è entrato integralmente in possesso dell'INPS;
    l'INPS stesso, più volte sollecitato sul tema ha inviato, anche con specifica lettera del presidente Mastrapasqua, ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali – vigilanti sull'istituto – richiesta di chiarimento sul da farsi, in ragione anche della sopravvenuta norma sulla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico presente all'articolo 27 del cosiddetto «decreto Salva Italia», decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
    appare, pertanto, urgente un pronunciamento degli organi parlamentari e del Governo sulle modalità con cui affrontare, in un quadro di sostenibilità economica dello Stato e degli enti sopra richiamati, ma anche e soprattutto di tutela e garanzia sociale delle famiglie interessate, il processo di alienazione degli immobili del patrimonio abitativo degli enti pubblici e privatizzati, evitando il rischio di accentuare l'emergenza abitativa;
    la Camera dei deputati ha approvato in data 13 dicembre 2013 la mozione n. 1-00011 (con parere favorevole del Governo) in cui si impegna il Governo ad assumere iniziative per chiarire il quadro normativo entro il quale regolare il processo di alienazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici tenendo per fermo il riferimento alle tutele ed alle condizioni di prezzo e vendita stabilite dalla legge n. 410 del 2001,

impegna il Governo

ad ottemperare al suddetto impegno già assunto con la Camera e ad applicare le seguenti modificazioni:
   1) agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo residenziale dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014 , continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
   2) al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013.
9/2373/3Morassut, Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    in moltissime città d'Italia si sono verificate situazione paradossali in virtù di quanto disposto dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, che prevede la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia sovvenzionata per i dipendenti della amministrazioni dello Stato al momento della cessazione del servizio per raggiunti limiti di età o per qualsivoglia altra motivazione;
    nel dibattito al Senato si è, opportunamente, intervenuti al fine di migliorare tale norma concedendo la permanenza per ulteriori tre anni in caso di pensionamento e la permanenza in caso che il locatario sia riformato totalmente o parzialmente per malattia anche non dipendente da cause di servizio;
    si è riconosciuto un periodo di permanenza maggiore ma non si è data la possibilità, per chi ha svolto un servizio a favore dell'intera comunità, di poter continuare ad usufruire di quell'alloggio in caso di comprovato e grave disagio socio-economico;
    appare quindi necessario, una volta modificata la norma, arrivare ad una definizione più completa che tenga conto della realtà economica dei soggetti interessati,

impegna il Governo

a verificare la possibilità, attraverso successivi interventi legislativi, di modificare quanto attualmente disposto dall'articolo 1818 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 al fine di prevedere che «in ogni caso, qualora al momento del pensionamento l'assegnatario o, in caso di decesso, il coniuge o gli aventi diritto, non siano proprietari di altro immobile adeguato al proprio nucleo familiare nella regione di residenza e rientrino nel reddito previsto per la decadenza dell'assegnazione in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, l'alloggio è assegnato in maniera definitiva al locatario sino al permanere di tali requisiti».
9/2373/4Di Gioia, Di Lello, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento dell'efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell'Unione per una crescita sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020);
    la messa in campo di un complesso organico di misure – normative, economiche, finanziarie e fiscali – per l'efficienza energetica, a partire da quelle per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, costituisce un passaggio essenziale e prioritario per tenere fede agli impegni assunti in sede europea di riduzione delle emissioni di CO2, per ridurre l'onerosa bolletta energetica pubblica nazionale, per contrastare la grave crisi in atto nel settore delle costruzioni e per cogliere le nuove opportunità di crescita economica e occupazionale legate allo sviluppo dell'economia verde;
    all'interno del complessivo comparto abitativo, al quale è ascrivibile oltre un terzo (36 per cento) del consumo complessivo di energia dell'Italia, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica rappresenta una componente particolarmente vetusta, inquinante ed energivora, tanto da incidere pesantemente sul dato relativo al fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti in Italia, che è di 180 kwh/mq all'anno, pari a quattro volte il fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel rispetto delle nuove norme sull'efficienza energetica in edilizia;
    sussiste l'assoluta necessità, già evidenziata dalla VIII Commissione in occasione dell'approvazione dei rilievi sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE attualmente all'esame del Parlamento, di prevedere forme e strumenti efficaci di coordinamento delle attività di tutte le pubbliche amministrazioni pubbliche e di tutti i livelli di governo, allo scopo di integrare gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico già programmati con l'insieme delle politiche che riguardano, fra l'altro, la riqualificazione delle aree urbane, la promozione delle smart city e anche gli interventi di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

a garantire che, anche in applicazione del generale vincolo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di ristrutturazioni importanti di cui al decreto-legge n. 63 del 2013, che gli interventi attuativi del programma nazionale di recupero degli immobili di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge in esame siano ricompresi all'interno del programma annuale di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, da attuare in applicazione della citata direttiva 2012/27/UE, potendo usufruire di tutte le diverse forme di incentivo e di finanziamento esistenti (detrazioni fiscali, accesso al fondo nazionale per l'efficienza energetica, eccetera).
9/2373/5Mazzoli, Realacci, Borghi, Tino Iannuzzi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 ha istituito un Fondo di solidarietà per le vittime dei fallimenti immobiliari (senza oneri per lo Stato) incappati nella crisi del costruttore prima dell'entrata in vigore delle norme di tutela degli acquirenti di immobili previsti dal suddetto decreto;
    all'articolo 13 (Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo prevede) comma 1 prevede che per l'accesso alle prestazioni del Fondo devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti oggettivi:
   a) aver subito, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, perdite di somme di denaro versate o di altri beni trasferiti dall'acquirente al costruttore medesimo come corrispettivo per l'acquisto o l'assegnazione dell'immobile da costruire;
   b) non aver acquistato la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile da costruire ovvero non averne conseguito l'assegnazione;
    al comma 2 prevede che il requisito di cui al comma 1, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito della medesima procedura ovvero, infine, da terzi aggiudicatari;
    l'identificazione delle situazioni di crisi descritte al comma 2 dell'articolo 3, crisi che si concludono a seconda dei casi con l'alienazione dei beni attraverso procedure esecutive nell'ambito di procedure concorsuali o con altre procedure esecutive, non trovano riscontro al comma 2 dell'articolo 13;
    nel suddetto comma si ipotizza la concessione dell'indennizzo anche a chi ha riacquistato il bene in sede di procedura esecutiva nell'ambito di una procedura concorsuale, non prevedendo il caso in cui l'acquisto avvenga in una vendita all'asta in forza di un pignoramento (considerato all'articolo 3 come situazione di crisi), quindi in altra procedura esecutiva;
    questa disparità di trattamento tra vittime di crisi del costruttore provoca la drammatica esclusione dal Fondo di solidarietà per centinaia di famiglie;
    la norma necessita di una modifica al fine di eliminare questa ingiusta disparità;
    considerando che al Senato è stato approvato un emendamento del relatore 10.0.650 e un Ordine del Giorno G10.0.200,

impegna il Governo

ad emanare una modifica di interpretazione del comma 2, dell'articolo 13, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del suddetto decreto non venga meno, anche per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione, in base ad accordi negoziali o aggiudicazione all'asta avvenuti in qualunque procedure esecutiva.
9/2373/6Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    la norma introdotta con l'articolo 5 rischia, di fatto, di rendere invisibili, causa la cancellazione dall'anagrafe, migliaia e migliaia di uomini, donne e bambini che non potranno, stante la loro situazione di estrema precarietà economica, trovare altra sistemazione alloggiativa che non sia la strada;
    a questo si aggiungerà la mancanza di utenze che renderà la situazione ancora più allarmante con la possibilità che si determinino gravi disordini sociali;
    tutto ciò si ripercuoterà soprattutto nei confronti di migliaia di persone che, in mancanza di risposte da parte delle Istituzioni, si troveranno costrette ad occupare stabili, ex scuole, fabbriche, uffici, abbandonati da anni e in condizioni di estrema incuria, per dare una risposta a se stessi e alle proprie famiglie;
    a questo si aggiunga che le proposte inserite nel decreto, per dare una risposta all'emergenza abitativa nel Paese, non hanno alcuna possibilità di dare una risposta a questi settori sociali;
    appare evidente, di conseguenza, che si rischia di allargare ulteriormente il solco tra le fasce impoverite dalla crisi, dalla disoccupazione e dalla precarietà (sempre più numerose) ed il resto del Paese e che sarebbe oltremodo irresponsabile pensare di affrontare queste problematiche attraverso politiche repressive,

impegna il Governo

a prevedere, in accordo con le Amministrazioni locali, un piano di interventi tesi ad affrontare l'emergenza abitativa in tutti i suoi aspetti, compresi quelli che hanno portato all'occupazione di immobili abbandonati ed in disuso al fine di non creare, con l'applicazione immediata di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 5 del presente decreto, situazioni di grave tensione sociale nel Paese.
9/2373/7Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa la cui legge di conversione, prevede all'articolo 4 un piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    alla luce delle modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione, detto Piano è trasformato in un più ampio Programma di recupero e di assegnazione di unità immobiliari nell'ambito del quale sono coinvolti, oltre agli IACP, anche i Comuni;
    nonostante la bontà delle misure messe in campo dal decreto in esame, è lecito prevedere che i suddetti istituti autonomi per le case popolari, così come i Comuni e gli altri enti che svolgono la medesima funzione, non riusciranno a soddisfare la domanda abitativa del Paese mediante la sola «razionalizzazione» delle unità abitative a loro disposizione;
    appare, dunque, necessario un coinvolgimento in detto Programma delle stesse Amministrazioni statali le quali sono titolari di unità immobiliari non utilizzate e facilmente convertibili in strutture abitative;
    a tale obiettivo mira, peraltro, il disegno di legge n. 1114 il quale deve essere ancora esaminato da questa Camera,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità per le Amministrazioni statali di convertire, in modo non definitivo, ad uso abitativo gli immobili del demanio statale inutilizzati dalle stesse amministrazioni e affidare i medesimi agli IACP, o ad enti a essi equiparati, al fine di impiegarli per l'attuale emergenza abitativa.
9/2373/8Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa la cui legge di conversione, prevede all'articolo 4 un piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
    alla luce delle modifiche introdotte dal Senato in sede di conversione, detto Piano è trasformato in un più ampio Programma di recupero e di assegnazione di unità immobiliari nell'ambito del quale sono coinvolti, oltre agli IACP, anche i Comuni;
    nonostante la bontà delle misure messe in campo dal decreto in esame, è lecito prevedere che i suddetti istituti autonomi per le case popolari, così come i Comuni e gli altri enti che svolgono la medesima funzione, non riusciranno a soddisfare la domanda abitativa del Paese mediante la sola «razionalizzazione» delle unità abitative a loro disposizione;
    appare, dunque, necessario un coinvolgimento in detto Programma delle stesse Amministrazioni statali le quali sono titolari di unità immobiliari non utilizzate e facilmente convertibili in strutture abitative;
    a tale obiettivo mira, peraltro, il disegno di legge n. 1114 il quale deve essere ancora esaminato da questa Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la possibilità per le Amministrazioni statali di convertire, in modo non definitivo, ad uso abitativo gli immobili del demanio statale inutilizzati dalle stesse amministrazioni e affidare i medesimi agli IACP, o ad enti a essi equiparati, al fine di impiegarli per l'attuale emergenza abitativa.
9/2373/8. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    quando si parla di edilizia residenziale pubblica si fa riferimento ad un intervento edilizio realizzato dallo Stato in maniera diretta o indiretta (attraverso Enti preposti), al fine di agevolare l'accesso ad un bene primario, quale la casa, anche alle persone disagiate;
    l'edilizia sovvenzionata riguarda la costruzione di alloggi destinati da parte dello Stato in favore di cittadini disagiati secondo criteri determinati dalla legge. I cittadini con tali requisiti accedono all'alloggio che gli viene assegnato in locazione semplice, oppure con patto di futura vendita o in proprietà divisa. La materia è regolata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, dalla legge 8 agosto 1977 n. 513 e da ultimo dalla legge 24 dicembre 1993 n. 560;
    gli assegnatari hanno possibilità di acquistare la piena proprietà dell'alloggio assegnato, tuttavia il legislatore, consapevole della possibilità di attività speculative su tali alloggi, ha imposto dei limiti alla circolazione degli immobili riscattati. Il rischio da evitare è che l'assegnatario, divenuto proprietario dell'alloggio acquistandolo a prezzo agevolato in base all'articolo 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513, lo rivenda a prezzo di mercato conseguendo un plusvalore enorme rispetto al prezzo di acquisto;
    i limiti imposti dal legislatore sono dati dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo il quale l'immobile riscattato dall'assegnatario non può essere alienato per 10 anni dalla data del contratto di acquisto e comunque sino a quando il prezzo non è stato interamente versato e assegna diritto di prelazione in favore dello IACP od Ente equipollente disponendo che l'assegnatario può alienare l'alloggio ricorrendo i presupposti citati;
    il legislatore consente, tuttavia, al proprietario-assegnatario dell'alloggio riscattato, la possibilità di estinguere il diritto di prelazione dell'Ente attraverso il comma 25 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993 che prevede a tal fine il pagamento, in favore dell'Ente cedente, di «un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali»;
    l'esercizio del diritto di prelazione risulta lacunoso in quanto l'assegnatario potrebbe richiedere all'Ente preposto di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, con apposita comunicazione. Se l'Ente entro 60 giorni non comunica di voler acquistare l'immobile decade dal diritto, liberando così a costo zero il proprietario assegnatario che può alienare a terzi il bene. In alternativa il proprietario potrebbe lui stesso liberare l'immobile dal diritto di prelazione spettante all'ente «acquistando» il diritto dietro versamento della somma prevista dal medesimo articolo 1 comma 25 della legge n. 560 del 1993,

impegna il Governo

a modificare la normativa riferita all'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, al fine fissare il valore di estinzione del diritto di prelazione versando all'ente cedente un importo pari al 15 per cento del valore reale di vendita indicato in atto pubblico da presentarsi all'ente entro 90 giorni dalla data della stipula.
9/2373/9Di Lello, Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    quando si parla di edilizia residenziale pubblica si fa riferimento ad un intervento edilizio realizzato dallo Stato in maniera diretta o indiretta (attraverso Enti preposti), al fine di agevolare l'accesso ad un bene primario, quale la casa, anche alle persone disagiate;
    l'edilizia sovvenzionata riguarda la costruzione di alloggi destinati da parte dello Stato in favore di cittadini disagiati secondo criteri determinati dalla legge. I cittadini con tali requisiti accedono all'alloggio che gli viene assegnato in locazione semplice, oppure con patto di futura vendita o in proprietà divisa. La materia è regolata dalla legge 22 ottobre 1971 n. 865, dalla legge 8 agosto 1977 n. 513 e da ultimo dalla legge 24 dicembre 1993 n. 560;
    gli assegnatari hanno possibilità di acquistare la piena proprietà dell'alloggio assegnato, tuttavia il legislatore, consapevole della possibilità di attività speculative su tali alloggi, ha imposto dei limiti alla circolazione degli immobili riscattati. Il rischio da evitare è che l'assegnatario, divenuto proprietario dell'alloggio acquistandolo a prezzo agevolato in base all'articolo 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513, lo rivenda a prezzo di mercato conseguendo un plusvalore enorme rispetto al prezzo di acquisto;
    i limiti imposti dal legislatore sono dati dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, secondo il quale l'immobile riscattato dall'assegnatario non può essere alienato per 10 anni dalla data del contratto di acquisto e comunque sino a quando il prezzo non è stato interamente versato e assegna diritto di prelazione in favore dello IACP od Ente equipollente disponendo che l'assegnatario può alienare l'alloggio ricorrendo i presupposti citati;
    il legislatore consente, tuttavia, al proprietario-assegnatario dell'alloggio riscattato, la possibilità di estinguere il diritto di prelazione dell'Ente attraverso il comma 25 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993 che prevede a tal fine il pagamento, in favore dell'Ente cedente, di «un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali»;
    l'esercizio del diritto di prelazione risulta lacunoso in quanto l'assegnatario potrebbe richiedere all'Ente preposto di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, con apposita comunicazione. Se l'Ente entro 60 giorni non comunica di voler acquistare l'immobile decade dal diritto, liberando così a costo zero il proprietario assegnatario che può alienare a terzi il bene. In alternativa il proprietario potrebbe lui stesso liberare l'immobile dal diritto di prelazione spettante all'ente «acquistando» il diritto dietro versamento della somma prevista dal medesimo articolo 1 comma 25 della legge n. 560 del 1993,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare la normativa riferita all'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, al fine fissare il valore di estinzione del diritto di prelazione versando all'ente cedente un importo pari al 15 per cento del valore reale di vendita indicato in atto pubblico da presentarsi all'ente entro 90 giorni dalla data della stipula.
9/2373/9. (Testo modificato nel corso della seduta)  Di Lello, Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    in vista dell'Esposizione universale che si terrà a Milano dal 1o maggio al 31 ottobre 2015 e della conseguente necessità di incrementare la presenza delle forze dell'ordine nella città, senza pregiudicare il livello di sicurezza nel resto del Paese, il Governo ha previsto una deroga del 55 per cento al blocco del turnover delle forze dell'ordine;
    non sussistono i sufficienti tempi tecnici per portare a termine una nuova procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di diverse centinaia di allievi agenti di pubblica sicurezza, in quanto i medesimi debbono prima essere avviati a corsi di addestramento e non sarebbero di fatto operativi prima del dicembre 2015;
    una soluzione alternativa è rappresentata da una rettifica della graduatoria finale ed ampliamento, in prima aliquota, di 672 posti dei candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, con la relativa posizione in graduatoria ed il voto finale risultante dalla somma dei voti della prova scritta e della valutazione dei titoli del concorso per 964 allievi agenti della Polizia di Stato;
    l'ampliamento e lo scorrimento delle graduatorie vigenti garantirebbe la copertura delle unità necessarie di agenti di pubblica sicurezza per il prossimo giugno 2014, quindi in tempo utile per l'Esposizione universale di Milano;
    tale soluzione è stata, peraltro, adottata mediante decreto dirigenziale dall'Arma dei Carabinieri, la quale ha avviato una nuova procedura di arruolamento mediante scorrimento degli idonei della graduatoria 2012 per 1886 allievi carabinieri. Nella fattispecie, non solo sono stati assunti i vincitori, ma anche 48 idonei non vincitori, ovvero tutti i restanti idonei presenti in graduatoria, che è stata così esaurita;
    tenuto conto dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa e della necessità di contenere i costi gravanti sull'amministrazione pubblica per la gestione delle procedure di reclutamento e addestramento di nuovi agenti di pubblica sicurezza,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni iniziativa utile a soddisfare le conclamate esigenze di rafforzamento della sicurezza connesse con l'organizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015, procedendo con le assunzioni delle restanti 672 unità (160 vincitori in seconda aliquota nonché 512 idonei non vincitori) dichiarate idonee all'ultima procedura concorsuale per il concorso di allievi agenti della Polizia di Stato, al fine di consentire l'impiego di queste nuove forze dell'ordine in occasione dell'esposizione universale «Expo Milano».
9/2373/10Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 all'articolo 5 stabilisce che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedervi la residenza;
    dalla residenza anagrafica discendono molti diritti fondamentali: diritto di voto, diritto alla salute; diritto di percepire una pensione, oltreché impossibilità di accedere alle graduatorie per richiedere una casa popolare. Tutto questo riguarda ovviamente anche i minori, la cui residenza dipende da quella dei genitori e che, per tale ragione, non potranno neanche essere iscritti a scuola;
    togliere la residenza ad una famiglia che occupa uno stabile, significa stabilire per legge l'inesistenza legale di tale famiglia;
    l'articolo riguarda un gran numero di famiglie che sono costrette ad occupare un immobile solo perché hanno perso il lavoro e altrimenti finirebbero in strada. Queste famiglie possono essere sfrattate ma è incostituzionale stabilire con decreto di negare loro la residenza;
    è singolare che un decreto la cui finalità è quella di aiutare le famiglie italiane ad affrontare la crisi, possa avere questi effetti;
    la legge italiana stabilisce che la residenza anagrafica debba essere riconosciuta a tutte le persone che vivono in un dato luogo oltre che per garantire alcuni diritti fondamentali, anche per garantire la tutela dell’ ordine pubblico;
    le istituzioni devono sapere quante persone vivono in una città, come si chiamano, come sono formati i loro nuclei familiari. I sindaci in qualità di Ufficiali di Governo sono tenuti a far rispettare il diritto alla residenza, e possono essere sanzionati se vengono meno a questo dovere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che coloro che occupano senza titolo immobili pubblici o privati possano richiedere l'iscrizione all'anagrafe del Comune in cui tali immobili si trovano. L'iscrizione, sussistendone i presupposti, avverrà in una via fittizia, di cui ogni Comune deve dotarsi, al fine di dare la residenza alle persone senza dimora ed a coloro che occupano immobili senza titolo.
9/2373/11Zampa.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 139 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014, ha prorogato le detrazioni d'imposta per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e le spese per ristrutturazioni edilizie finalizzate a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi;
    il patrimonio residenziale pubblico gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli (IACP), necessita di interventi strutturali sia per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, sia per l'adeguamento antisismico degli stessi,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per poter applicare le detrazioni d'imposta di cui al comma 139 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche alle spese sostenute dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione.
9/2373/12Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    ai fini della migliore riuscita del Grande Evento Expo 2015 c’è una grande collaborazione a tutti i livelli istituzionali, tra amministrazioni centrali, Regione ed enti locali e, per tale finalità, l'articolo 13 del decreto-legge prevede agevolazioni per la realizzazione dell'evento;
    è necessario prevedere una serie di misure ulteriori e stanziamenti straordinari per centrare tutti gli obiettivi prefissati e, il Governo, in più occasioni, ha mostrato la propria disponibilità per garantire il completamento degli interventi e il successo della manifestazione straordinaria;
    l'Evento dell'Expo è visto come una possibilità di ripresa della nostra economia che lascerà un segno importante per il futuro del Paese;
    Governo debba assumere decisioni importanti in materia finanziaria per assicurare l'accelerazione necessaria degli interventi e il rispetto del cronoprogramma;
    gli enti locali lombardi necessitano di interventi per una somma di almeno 500 milioni di euro, per l'organizzazione di eventi e il miglioramento dei servizi di logistica e ricettività, ai fini della realizzazione dell'Expo 2015,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative; anche di carattere normativo, affinché nei prossimi provvedimenti legislativi di materia finanziaria sia prevista, per gli anni 20 1 4 e 20 1 5, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate e delle relative spese effettuate dagli enti locali lombardi per l'organizzazione di eventi e il miglioramento dei servizi di logistica e ricettività, ai fini della realizzazione dell'Expo 2015.
9/2373/13Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai fini della migliore riuscita del Grande Evento Expo 2015 c’è una grande collaborazione a tutti i livelli istituzionali, tra amministrazioni centrali, Regione ed enti locali e, per tale finalità, l'articolo 13 del decreto-legge prevede agevolazioni per la realizzazione dell'evento;
    è necessario prevedere una serie di misure ulteriori e stanziamenti straordinari per centrare tutti gli obiettivi prefissati e, il Governo, in più occasioni ha mostrato la propria disponibilità per garantire il completamento degli interventi e il successo della manifestazione straordinaria;
    l'Evento dell'Expo è visto come una possibilità di ripresa della nostra economia che lascerà un segno importante per il futuro del Paese;
    il Governo debba assumere decisioni importanti in materia finanziaria per assicurare l'accelerazione necessaria degli interventi e il rispetto del cronoprogramma;
    occorre altresì nell'immediato la ricapitalizzazione delle quote azionarie della Società di Gestione Expo Milano 2015, lasciate dalla Provincia di Milano per un importo pari a 60 milioni di euro,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché sia individuata nell'immediato la copertura delle quote azionarie lasciate alla Provincia di Milano in EXPO SpA.
9/2373/14Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    ai fini della migliore riuscita del Grande Evento Expo 2015 c’è una grande collaborazione a tutti i livelli istituzionali, tra amministrazioni centrali, Regione ed enti locali e, per tale finalità, l'articolo 13 del decreto-legge prevede agevolazioni per la realizzazione dell'evento;
    è necessario prevedere una serie di misure ulteriori e stanziamenti straordinari per centrare tutti gli obiettivi prefissati e, il Governo, in più occasioni ha mostrato la propria disponibilità per garantire il completamento degli interventi e il successo della manifestazione straordinaria;
    l'Evento dell'Expo è visto come una possibilità di ripresa della nostra economia che lascerà un segno importante per il futuro del Paese;
    il Governo debba assumere decisioni importanti in materia finanziaria per assicurare l'accelerazione necessaria degli interventi e il rispetto del cronoprogramma;
    la Regione Lombardia deve intervenire con spese di carattere straordinario per almeno 50 milioni di euro, in materia di sanità, di servizi pubblici, di apertura straordinaria dei teatri lombardi, di organizzazione del Forum Unesco Monza 201 5, al fine di garantire i necessari servizi ai 20 milioni di visitatori attesi e assicurare la migliore riuscita del Grande Evento Expo 2015,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, affinché nei prossimi provvedimenti legislativi di materia finanziaria sia previsto lo stanziamento a favore della Regione Lombardia di apposite risorse per le spese straordinarie legate alla sanità, ai servizi pubblici, all'apertura straordinaria dei teatri lombardi nel 2015 e all'organizzazione del Forum Unesco Monza 2015, al fine di garantire i necessari servizi ai 20 milioni di visitatori attesi e assicurare la migliore riuscita del Grande Evento Expo 2015.
9/2373/15Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
    la disciplina del Fondo nazionale per le locazioni prevede che Il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per la locazione e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
    negli ultimi anni si è aggiunta una particolare emergenza sociale che vede alquanto penalizzati economicamente i genitori separati con figli minori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché, nell’ ambito della definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per le locazioni, si tenga conto anche della categoria dei genitori separati con figli minori.
9/2373/16Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
    la disciplina del Fondo nazionale per le locazioni prevede che Il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per la locazione e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
    considerata la particolare situazione economica in cui versano gli anziani e in particolare i soggetti di età superiore ai 70 anni,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché, nell'ambito della definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per le locazioni, sia aggiunta una particolare attenzione per i soggetti di età superiore ai 70 anni.
9/2373/17Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
    la disciplina del Fondo nazionale per le locazioni prevede che Il Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per la locazione e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
    nell'ambito comunale, spesso si verifica l'assegnazione dei contributi per la locazione o degli alloggi sociali a soggetti che hanno acquisito da poco la residenza, mentre esistono famiglie che da anni rientrano nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ma, non riescono, non solo ad accedere a tali alloggi, ma nemmeno a entrare nei criteri per l'assegnazione dei contributi per la locazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative affinché, nell’ ambito della definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per le locazioni, sia aggiunto il parametro degli anni di residenza delle famiglie nel territorio comunale.
9/2373/18Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10-quater interviene in tema di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, prevedendo che l'acquirente non può rinunciare alle garanzie previste dall'apposito decreto legislativo (garanzie fideiussorie, assicurazione ecc); ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta;
    tale norma intende tutelare gli acquirenti di immobili da eventuali patti diversi chiesti dai costruttori, in quanto la normativa vigente non è sufficientemente in grado di tutelare gli acquirenti a fronte di eventuali danni causati da difetti di costrizione;
    allo stesso tempo è importante intervenire per modificare il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), anche al fine di facilitare la concessione di fideiussioni stabilendo dei tassi calmierati,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per attivare un tavolo di concertazione e di confronto con le categorie degli interessati, allo scopo di giungere ad un provvedimento legislativo organico che da una parte tutela i cittadini nel momento della stipula dei contratti di acquisto del proprio alloggio in costruzione e dall'altra tutela anche i costruttori attraverso norme certe che possano favorire le condizioni per la stipula di fideiussioni da parte degli istituti bancari o finanziari.
9/2373/19Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 prevede un Piano di recupero e di manutenzione straordinaria degli alloggi ex IACP, finalizzato anche all'adeguamento energetico, impiantistico statico e al miglioramento sismico degli immobili, allo scopo non solo di aumentare la qualità ma anche l'offerta degli alloggi sociali, attraverso le disposizioni dell'articolo 10;
    tuttavia, il finanziamento disposto per tale piano di recupero, pari a 500 milioni di euro, è a carico del Fondo revoche della legge obiettivo;
    l'istituzione originaria di tale Fondo prevede che i finanziamenti rivenienti dalle revoche della legge obiettivo devono essere destinati alle infrastrutture strategiche, ferroviarie e stradali e anche agli interventi dei comuni di Venezia e Chioggia, secondo la legge speciale per la salvaguardia di Venezia;
    non si ritiene opportuno aggiungere un'ulteriore finalizzazione del Fondo revoche, anche perché esistono una serie di interventi in attuazione del programma delle infrastrutture strategiche che attendono il finanziamento proprio da tale Fondo revoche,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per individuare ulteriori risorse che possano colmare il vuoto finanziario che si crea con la destinazione di 500 milioni di euro provenienti dalle revoche della legge obiettivo al Piano di recupero degli alloggi di edilizia residenziale, evitando di penalizzare le infrastrutture pubbliche considerate strategiche per il Paese.
9/2373/20Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha effetti particolarmente gravi per l'economia del Paese;
    è necessario dare risposte immediate alla crisi del settore delle costruzioni non solo rilanciando gli investimenti, ma anche velocizzando i procedimenti amministrativi per l'approvazione delle opere;
    gli inghippi burocratici più complessi sono connessi ai vincoli dei beni architettonici, paesaggistici e archeologici, particolarmente diffusi sul nostro territorio che è notoriamente ricco di bellezze naturali e di beni storici e archeologici;
    occorre consentire, attraverso le disposizioni normative che si realizzi anche nel nostro Paese una condizione molto diffusa in Europa, ossia il dialogo obbligatorio tra Sovrintendente, che si deve sempre esprimere in Conferenza dei Servizi, con le altre amministrazioni pubbliche e il progettista delle opere;
    la tutela speciale del vincolo e dell'immobile, o dell'interesse protetto, deve avvenire nell'ambito di un confronto amministrativo e disciplinare tra il Sovrintendente e le altre pubbliche amministrazioni e il progettista;
    nell'ambito delle conferenze di servizi, difficilmente l'esame di un progetto si risolve con un mero «SI» o un «NO», in quanto è attraverso modifiche e prescrizioni progettuali che si tutela l'interesse nell'equilibrio con gli altri valori e interessi diffusi della popolazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, dirette a permettere, nell’ ambito delle conferenze di servizi di approvazione delle opere, un contraddittorio in presenza del progettista tra la Soprintendenza e altre amministrazioni pubbliche, indicando le prescrizioni o le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, allo scopo di consentire la valutazione degli interessi differenziati sulla base di un confronto trasparente sul piano disciplinare ed amministrativo, con notevole risparmio di tempi.
9/2373/21Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi che ha colpito il settore delle costruzioni ha avuto effetti particolarmente gravi soprattutto nel compatto abitativo, che tradizionalmente ha contribuito in maniera rilevante allo sviluppo dell’ economia nazionale;
    tuttavia, la domanda abitativa permane su livelli elevati, mentre le condizioni del mercato immobiliare rendono l'accesso alla casa mediante acquisto sempre più difficile per diverse fasce di popolazione, soprattutto per carenza di un'offerta a prezzi compatibili rispetto al reddito;
    occorre individuare e promuovere soluzioni alternative che sappiano risollevare il settore abitativo;
    l'introduzione di una specifica normativa per il riscatto degli alloggi sociali dovrebbe rappresentare l'occasione per regolamentare in modo chiaro tutte quelle fattispecie, oggi presenti nella prassi immobiliare, riconducibili al cosiddetto «rent to buy». Si tratta di azioni volte a garantire trasparenza e sicurezza per coloro i quali si avvalgono di tali formule,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, dirette ad individuare una disciplina chiara dei contratti di godimento in funzione della successiva vendita di immobili, precisando le modalità attuative e gli obblighi a carico delle parti contraenti, con lo scopo di contemperare le esigenze dei locatori e dei conduttori degli immobili.
9/2373/22Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, al fine di incentivare gli affitti a canone concordato, dispone la riduzione – per il quadriennio 2014-2017 – dell'aliquota della cedolare secca al 10 per cento, in luogo dell'aliquota previgente pari al 15 per cento, per gli immobili locati a canone concordato con i sindacati di categoria, per le abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa;
    il comma 2 estende il regime della cedolare secca anche alle unità immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative o enti senza scopo di lucro, purché sublocate in favore di studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;
    sarebbe utile estendere la norma a tutti gli immobili locati a canone concordato sul territorio nazionale e non solo nei comuni ad alta tensione abitativa, riconoscendo così al regime fiscale sostitutivo agli effetti dell'IRPEF un ruolo propulsivo sul mercato e un valido strumento di emersione del sommerso;
    massimizzando gli effetti e amplificando la portata della riduzione della cedolare secca a tutto il comparto delle locazioni a canone concordato, la novella normativa introdotta dall'articolo 9 darebbe certamente un forte impulso al mercato, contribuendo ad incrementare l'offerta degli immobili da concedere in locazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, dirette ad estendere la riduzione della cedolare secca a tutti i contratti stipulati sul territorio nazionale a canone concordato con le associazioni di categoria, alla pari di quanto previsto dall'articolo 9 per gli immobili locati a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa, anche prevedendo magari una modulazione della stessa cedolare secca sulla base del numero degli immobili posseduti e dati in locazione a canone concordato.
9/2373/23Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata introdotta una modifica della disciplina riguardante l'applicazione dell'IMU ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE;
    benché inizialmente fosse stata estesa a tutti i cittadini italiani residenti all'estero, la versione approvata in Aula, e giunta a questa Camera, prevede che a partire dall'anno 2015 sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
    essendo destinata solo ai proprietari pensionati, la modifica non rispecchia lo spirito originario degli emendamenti presentati, anche se rappresenta comunque un primo significativo passo verso la rettifica di una normativa vessatoria nei confronti dei nostri connazionali;
    l'ordine del giorno 9/1941/020, accolto dal Governo ed a prima firma Fitzgerald Nissoli, impegnava il Governo stesso «a dare seguito agli impegni già presi in materia di riconoscimento dell'abitazione principale delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato»,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità, appena in grado e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di completare nei prossimi provvedimenti la disciplina citata in premessa estendendo la qualifica di abitazione principale agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), nessuno escluso.
9/2373/24Fitzgerald Nissoli, Caruso, Porta, Garavini, Fedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 prevede la formulazione di un Programma finalizzato al recupero e alla razionalizzazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta, sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai finì dell'adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili;
    nel corso dell'esame al Senato il comma è stato modificato al fine di ampliare la portata del programma, oltre che agli immobili di proprietà degli IACP, anche agli immobili di proprietà dei comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
    anche a seguito della crisi economica, nelle fasce più deboli della popolazione si è assistito in questi anni ad un aumento del numero delle c.d. famiglie allargate, famiglie che non includono strettamente il nucleo familiare classico ma comprende anche altri elementi della parentela;
    la convivenza all'interno del medesimo nucleo di tre successive generazioni pone problemi logistici che spesso le tipologie di abitazione di edilizia residenziale pubblico non riescono a risolvere, in quanto si tratta di metrature con pochi e limitati vani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito del programma di ristrutturazione manutenzione del patrimonio immobiliare degli IACP, dei comuni e degli ERP, di prevedere l'allargamento dimensionale di una percentuale delle abitazioni interessate dal programma citato, da destinare a nuclei familiari numerosi.
9/2373/25Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'imminente scadenza del provvedimento ha imposto la necessità di approvare con voto di fiducia il decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;
    la Camera dei deputati si è trovata conseguentemente nell'impossibilità di apportare miglioramenti al testo approvato dal Senato; l'emergenza abitativa grava in modo particolare sulle famiglie monoreddito con numerosi figli a carico, sia per il reddito pro-capite proporzionalmente minore, sia per le maggiori necessità di spazio abitativo;
    il provvedimento contiene numerose provvidenze per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, nonché a favore della morosità incolpevole, della locazione di alloggi di edilizia sociale, del riscatto a termine per l'acquisto di alloggi sociali da parte dei conduttori che li abitavano in locazione, anche attraverso la concessione di contributi per l'acquisto delle «case popolari alienate»,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa volta a prevedere che, nei regolamenti applicativi del provvedimento, le famiglie numerose, specie se monoreddito, abbiano priorità di collocazione nelle graduatorie per l'accesso alle agevolazioni. In particolare a prevedere che analoghi criteri siano adottati anche nell'emanazione del decreto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, riguardante la definizione delle nuove procedure di alienazione previa intesa della Conferenza unificata, onde garantire il rispetto delle competenze regionali in materia di ERP.
9/2373/26Gigli, Sberna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale congiuntura economica rende necessario sostenere una strategia di politica abitativa, intesa a favorire l'accesso alla proprietà della prima casa da parte di famiglie, spesso monoreddito ed anziane, che specialmente negli ultimi anni si trovano a patire l'enorme crescita dei prezzi d'acquisto degli immobili e dei canoni delle locazioni, nonché l'impossibilità di poter disporre del diritto di prelazione, a causa della vendita o del conferimento di interi edifici da parte degli enti e delle casse di previdenza ed assistenza, soggetti giuridici sottoposti, tra l'altro, alla vigilanza dei Ministeri competenti e della Corte dei conti, nonché iscritti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato;
    si tratta di un intervento di particolare rilievo sociale, che esprime la volontà di recuperare un ruolo di indirizzo e di regolazione del mercato immobiliare, finalizzato, tra l'altro, anche a favorire una ripresa del mercato dell'edilizia residenziale lontano da fini speculativi;
    in base agli atti della XVI legislatura della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, si tratta di immobili vetusti, che hanno la necessità, tra l'altro, di continue e costose manutenzioni straordinarie;
    si tratta, in concreto, dell'alienazione di alcune centinaia di unità abitative di vecchia costruzione (oltre 40 anni) ad un prezzo equo, tenendo conto, da un lato, del lungo tempo per il quale l'ente proprietario ha avuto la possibilità di ben remunerare il proprio investimento, peraltro avendo ammortizzato l'investimento e goduto dei benefici di legge al momento di acquisto dell'immobile, e, dall'altro, dei significativi obiettivi di politica sociale che si intendono perseguire. Le unità abitative in parola, negli ultimi quindici anni, hanno già consentito ai soggetti proprietari di realizzare ulteriori buoni margini di profitto accentuati dalle locazioni con contratti a patto libero indicizzato, frequentemente derivanti dalla trasformazione dei canoni sociali;
    si consente in tal modo di consentire l'accesso alla proprietà dei beni in questione unicamente a coloro che ne abbiano diretto ed effettivo interesse (senza altra proprietà libera e idonea nell'ambito dello stesso comune), neutralizzando, a sua volta, eventuali intenti speculativi da parte dell'acquirente;
    per evitare abusi si potrebbe prevedere che, nell'ambito del processo di alienazione di tali unità abitative, il cui prezzo di vendita non potrà essere comunque superiore al valore della rendita catastale moltiplicato per il coefficiente di centocinque, il conduttore non possa procedere all'acquisto dell'unità abitativa se il medesimo, il coniuge o altro familiare convivente siano proprietari di altra unità abitativa libera e idonea nell'ambito dello stesso comune o se risultino morosi per oltre sei mensilità del canone o degli oneri condominiali, nonché l'impossibilità di alienarlo, locarlo o comunque renderlo oggetto di cessione a titolo oneroso per almeno dieci anni dall'acquisto (ridotto a cinque anni per soggetti ultrasettantacinquenni), a pena di nullità del relativo contratto,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative affinché gli enti e le casse di previdenza e assistenza, comunque denominati, degli ordini e dei collegi professionali iscritti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato procedano all'alienazione in favore dei conduttori delle unità abitative, anche se già cartolarizzate o conferite a fondi immobiliari chiusi, qualora siano costruite antecedentemente al 1o gennaio 1973 e non classificate di pregio artistico o storico, prive delle caratteristiche delle abitazioni di lusso e ad uso esclusivo di abitazione del titolare del contratto di locazione, tenendo conto anche dei criteri citati in premessa.
9/2373/27Santerini, Marazziti, Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    il diritto alla abitazione rientra nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, in forza dell'interpretazione desumibile da diverse pronunce dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu) e nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, che delineano i rapporti tra ordinamento interno e diritto sovranazionale. In forza di tale interpretazione il diritto all'abitazione rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali, dovendosi ricomprendere tra quelli individuabili ex articolo 2 della Costituzione, la cui tutela «non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'articolo 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana ...» «Il diritto all'abitazione è, quindi, protetto dalla Costituzione entro l'alveo dei diritti inviolabili di cui all'articolo 2 Cost.» (Così recitano le sentenze della Corte costituzionale del 28 luglio 1983, n. 252; del 25 febbraio 1988, n. 217; del 7 aprile 1988, n. 404; del 14 dicembre 2001, n. 410; del 21 novembre 2000, n. 520; del 25 luglio 1996, n. 309 solo per citarne alcune,

impegna il Governo

intraprendere o agevolare il processo per il riconoscimento esplicito del «diritto all'abitare» come diritto costituzionale.
9/2373/28Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    oggi l'abitazione è un lusso per tutte le persone che, con redditi bassi o occupazioni intermittenti, tentano di costruirsi un'esistenza dignitosa, un lusso concesso solo a chi può comprarla a caro prezzo;
    per rispondere ai bisogni di milioni di cittadini occorre, invece, utilizzare l'immenso patrimonio immobiliare pubblico, che va ristrutturato e riutilizzato, per essere messo a disposizione delle famiglie bisognose che, massacrate dalla crisi economica, non hanno le risorse per accedere al libero mercato della locazione;
    esiste una legge della regione Lazio n. 55 del 1998 – sull'autorecupero del patrimonio immobiliare – disciplina questa materia, promuovendo l'autorecupero e l'autocostruzione come opzione importante e necessaria: tale normativa potrebbe essere estesa a livello nazionale, anche attraverso un tavolo di lavoro che non escluda nessuno dei soggetti che in questi anni ha portato avanti con determinazione questo obiettivo,

impegna il Governo

ad avviare un'efficace politica di riqualificazione del patrimonio immobiliare per uso abitativo, che coinvolga attivamente nel processo la popolazione avente diritto alla casa popolare.
9/2373/29Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre promuovere un'idea nuova sul diritto all'abitare, attraverso progetti in bioedilizia, puntando sul risparmio energetico e sulla sicurezza nei cantieri, favorendo la creazione di posti di lavoro attraverso la creazione di cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione, formate dagli stessi futuri inquilini e favorendo uno stop al consumo di suolo, come già proposto dal Movimento Cinque Stelle, nella proposta di legge AC 1050, «Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio»;
    l'emergenza abitativa va affrontata con grande senso di responsabilità, evitando di utilizzare un bisogno reale come l'alibi per politiche di sviluppo urbanistico, che spesso sono state esclusivamente funzionali al profitto ed alla rendita fondiaria, ma di modesta efficacia per soddisfare le esigenze dei cittadini,

impegna il Governo

a salvaguardare il patrimonio immobiliare pubblico prediligendo politiche di diritto alla casa piuttosto che politiche speculative sul patrimonio immobiliare comune.
9/2373/30Artini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza abitativa ormai non è più una questione che riguarda altri, ma investe i territori e le città in maniera sempre più pesante;
    questa situazione è aggravata dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati che stanno allontanando senza rispetto fuori dalle case abitate per un'intera vita migliaia di cittadini che oggi, a causa della speculazione, non sono in grado di far fronte alle nuove condizioni proposte per la vendita e per l'affitto;
    per rispondere ai bisogni di milioni di cittadini occorre, invece, utilizzare l'immenso patrimonio immobiliare pubblico, che va ristrutturato e riutilizzato, per essere messo a disposizione delle famiglie bisognose che, massacrate dalla crisi economica, non hanno le risorse per accedere al libero mercato della locazione;
    in Italia occorrono 700 mila alloggi popolari, tante sono le famiglie che ne hanno diritto, mentre la fascia del disagio abitativo riguarda almeno 4 o 5 milioni di cittadini;
    al momento, viene riportata sul nostro territorio la presenza di oltre 2 milioni di abitazioni vuote ed inutilizzate e queste, laddove si trovassero le condizioni per un loro immediato utilizzo, determinerebbero un immediato e completo abbattimento delle necessità abitative,

impegna il Governo

restituire il pieno controllo del patrimonio immobiliare nella disponibilità dei cittadini, applicando il principio di trasparenza in tutte le fasi di gestione di tale patrimonio.
9/2373/31Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    una famiglia su 10 si trova in condizione di povertà relativa mentre una famiglia su 20 si trova in povertà assoluta e circa il 57 per cento del totale detiene un reddito inferiore alla media;
    in questo periodo di crisi, che dura da almeno 5 anni, precarietà e disoccupazione, con affitti che incidono, in media, più del 30 per cento sul reddito totale, a cui vanno aggiunte tutte le spese relative alla casa e alle utenze domestiche che portano il totale all'80, sono sempre più numerose le famiglie e le persone che rischiano di cadere nel vortice della povertà;
    negli ultimi 20 anni contemporaneamente alle trasformazioni del mercato del lavoro, le politiche abitative hanno subito una svolta liberista con l'intento di indirizzare tutti sul libero mercato e non garantendo più nessuna copertura sociale, con il risultato che sempre più vaste aree di popolazione si sono trovate in emergenza abitativa in balia di un mercato immobiliare totalmente senza controllo,

impegna il Governo

disporre la sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità di qualsiasi tipo per almeno un anno e/o fino a quando non venga chiarita la corretta normativa da applicare, in relazione agli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici e privatizzati di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 - anche se già conferiti ai fondi immobiliari SGR, a vari fini, compresa la vendita, o a fondi immobiliari di qualsiasi genere o specie ed anche se la vendita avviene tramite questi ultimi, in particolare con riferimento al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati.
9/2373/32Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    da alcuni anni la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma investe una sempre più ampia «fascia grigia» fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitori, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli, eccetera;
    ne consegue che quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata, così, non tanto dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto (o una rata di mutuo);
    al progressivo aumento dei costi per l'acquisto e l'affitto delle case si è associato un generale impoverimento delle famiglie, con la conseguenza che è cresciuto il numero di quanti incontrano difficoltà nel sostenere le spese per il mantenimento della propria abitazione, e per questo si vedono costretti ad occupare case o stabili pubblici vuoti e abbandonati da anni per trasformarli nelle loro abitazioni,

impegna il Governo

bloccare gli sgomberi per gli inquilini considerati senza titolo e definire disposizioni che ne riconoscano il diritto alla casa.
9/2373/33Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    da alcuni anni la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma investe una sempre più ampia «fascia grigia» fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitori, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli, eccetera;
    ne consegue che quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata, così, non tanto dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto (o una rata di mutuo);
    al progressivo aumento dei costi per l'acquisto e l'affitto delle case si è associato un generale impoverimento delle famiglie, con la conseguenza che è cresciuto il numero di quanti incontrano difficoltà nel sostenere le spese per il mantenimento della propria abitazione, e per questo si vedono costretti ad occupare case o stabili pubblici vuoti e abbandonati da anni per trasformarli nelle loro abitazioni,

impegna il Governo

bloccare gli sfratti da morosità incolpevole, l'aumento degli affitti, i pignoramenti e gli sgomberi, per almeno un anno al fine di consentire il passaggio di casa in casa.
9/2373/34Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 opera su tre fronti:
     modifica la disciplina del Fondo nazionale locazioni, stabilisce agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati (aggiunto al Senato) e definisce le modalità di erogazione dei contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli a valere sulle risorse del fondo richiamato;
     va considerata con particolare attenzione la prima disposizione in quanto modificandosi la legge sui Fondi annuali agli inquilini, dà la possibilità di dare compito ad agenzie e cooperative edili di creare nuove abitazioni (vedi consumo di suolo e gravi perplessità al riguardo) col sistema dell’housing sociale (privati che affittano a canone calmierato al posto delle case popolari) al fine per far uscire definitivamente le famiglie dalle case popolari e inserirle in appartamenti gestiti completamente dal privato con contratti concordati (situazione quest'ultima ben diversa dalla gestione delle case popolari). Le case popolari, si presume come da articoli successivi, saranno vendute sia agli occupanti aventi diritto sia a soggetti non aventi diritto (punto meritevole di attenzione). Le case popolari sono affittate a canoni calcolati in base al reddito dell'anno precedente e non hanno contratto di scadenza,

impegna il Governo

individuare quanto prima nuovi provvedimenti atti ad incrementare ulteriormente il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e ad ampliarne le modalità di accesso.
9/2373/35Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario procedere ad una migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, quindi i Comuni, dovrebbero operare una seria ricognizione degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati;
    per rispondere ai bisogni di milioni di cittadini occorre, invece, utilizzare l'immenso patrimonio immobiliare pubblico, e quello privato rimasto invenduto, che va ristrutturato e riutilizzato, per essere messo a disposizione delle famiglie bisognose che, massacrate dalla crisi economica, non hanno le risorse per accedere al libero mercato della locazione;
    al momento, viene riportata sul nostro territorio la presenza di oltre 2 milioni di abitazioni vuote ed inutilizzate e queste, laddove si trovassero le condizioni per un loro immediato utilizzo, determinerebbero un immediato e completo abbattimento delle necessità abitative,

impegna il Governo

bloccare le vendite speculative (ovvero a prezzi superiori a quelli di mercato) del patrimonio immobiliare pubblico.
9/2373/36Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario procedere ad una migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, quindi i Comuni, dovrebbero operare una seria ricognizione degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati;
    per rispondere ai bisogni di milioni di cittadini occorre, invece, utilizzare l'immenso patrimonio immobiliare pubblico, e quello privato rimasto invenduto, che va ristrutturato e riutilizzato, per essere messo a disposizione delle famiglie bisognose che, massacrate dalla crisi economica, non hanno le risorse per accedere al libero mercato della locazione;
    al momento, viene riportata sul nostro territorio la presenza di oltre 2 milioni di abitazioni vuote ed inutilizzate e queste, laddove si trovassero le condizioni per un loro immediato utilizzo, determinerebbero un immediato e completo abbattimento delle necessità abitative,

impegna il Governo

a non favorire le vendite speculative (ovvero a prezzi superiori a quelli di mercato) del patrimonio immobiliare pubblico.
9/2373/36. (Testo modificato nel corso della seduta)  Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    da qualche anno, però, la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma investe una sempre più ampia «fascia grigia» fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitori, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli, eccetera;
    ne consegue che quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata, così, non tanto dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto (o una rata di mutuo);
    sempre di più sono i giovani che non possono proseguire gli studi universitari a causa della mancanza di strutture alloggiative e per gli affitti troppo onerosi e spesso in nero che caratterizzano le città dove sono presenti le principali Università italiane,

impegna il Governo

ricavare studentati utilizzando il patrimonio immobiliare pubblico e garantire l'alloggio per tutti gli studenti fuori sede, così da tutelare in modo effettivo il diritto allo studio.
9/2373/37Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    da qualche anno, però, la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma investe una sempre più ampia «fascia grigia» fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitori, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli, eccetera;
    ne consegue che quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata, così, non tanto dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto (o una rata di mutuo);
    sempre di più sono i giovani che non possono proseguire gli studi universitari a causa della mancanza di strutture alloggiative e per gli affitti troppo onerosi e spesso in nero che caratterizzano le città dove sono presenti le principali Università italiane,

impegna il Governo

a favorire studentati utilizzando il patrimonio immobiliare pubblico e garantire l'alloggio per tutti gli studenti fuori sede, così da tutelare in modo effettivo il diritto allo studio.
9/2373/37. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    da qualche anno, però, la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma investe una sempre più ampia «fascia grigia» fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitori, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli, eccetera;
    ne consegue che quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata, così, non tanto dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto (o una rata di mutuo);
    sempre di più sono i giovani che non possono proseguire gli studi universitari a causa della mancanza di strutture alloggiative e per gli affitti troppo onerosi e spesso in nero che caratterizzano le città dove sono presenti le principali Università italiane,

impegna il Governo

ridimensionare il fenomeno del «caro affitti» per gli studenti e degli affitti «in nero» con conseguente fenomeno di evasione fiscale al fine di garantire l'alloggio per tutti gli studenti fuori sede, così da tutelare in modo effettivo il diritto allo studio.
9/2373/38Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza abitativa va affrontata con grande senso di responsabilità, evitando di utilizzare un bisogno reale come l'alibi per politiche di sviluppo urbanistico, che spesso sono state esclusivamente funzionali al profitto ed alla rendita fondiaria, ma di modesta efficacia per soddisfare le esigenze dei cittadini;
    il trend di consumo di suolo nel nostro Paese è allarmante; secondo i dati elaborati dall'ISPRA nel IX rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano, in quasi tutto il territorio italiano si è assistito ad un consumo di suolo elevato e crescente, principalmente a causa dell'espansione edilizia e urbana e della realizzazione di nuove infrastrutture, il valore di superficie consumata pro-capite supera i 300 metri quadrati per abitante all'anno, mentre, in alcune aree urbane, le porzioni consumate occupano oltre la metà del territorio comunale;
    non va dimenticato che la Strategia tematica per la protezione del suolo elaborata a livello comunitario prevede, entro il 2020, politiche che tengano conto delle loro conseguenze sull'uso del suolo, con il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere entro il 2050;
    è evidentemente necessario l'adeguamento, in tal senso, del quadro normativo nazionale in modo da permettere il raggiungimento di tale importante obiettivo e delle strategie delineate a livello europeo per la limitazione, la mitigazione e la compensazione dell'impermeabilizzazione e del consumo del suolo, così come previsto proprio dalla citata proposta di legge del Movimento Cinque Stelle (AC 1050),

impegna il Governo

realizzare progetti per il riuso delle città secondo politiche volte al consumo di «suolo zero», nell'ottica di una concreta rigenerazione urbana, anche attraverso il meccanismo dell'autorecupero, per evitare di realizzare nuove costruzioni e per risolvere aspetti di degrado ambientale presenti in molte città.
9/2373/39Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'immenso patrimonio immobiliare pubblico, va ristrutturato e riutilizzato, per essere messo a disposizione delle famiglie bisognose che, massacrate dalla crisi economica, non hanno le risorse per accedere al libero mercato della locazione;
    andrebbe effettuato un censimento degli immobili vuoti ed inutilizzati su tutto il territorio nazionale al fine di acquisirne reale contezza e incidenza percentuale e territoriale e avviare un'efficace politica di riqualificazione del patrimonio immobiliare per uso abitativo, che coinvolga attivamente nel processo la popolazione avente diritto ad alloggi di edilizia residenziale pubblica così come andrebbero restituite ai comuni la gestione degli affitti e delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

ad effettuare una ricognizione dei fondi ex Gescal e di quelli disponibili destinati all’housing sociale, compresi i fondi europei, per finalizzarli ad una programmazione di edilizia sovvenzionata (edilizia residenziale pubblica) e a progetti di recupero e auto recupero del patrimonio sia pubblico che privato abbandonato, inutilizzato e invenduto.
9/2373/40Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante: «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici», è stato convertito in legge lo scorso 28 ottobre 2013;
    L'Art. 6 «Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare» prevede:
    1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.»,

impegna il Governo

a verificare e promuovere l'effettivo utilizzo della Convenzione stipulata in data 20 novembre 2013 tra Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e Prestiti per l'utilizzo del fondo «Plafond Casa 2014» costituito da 2 miliardi di euro per la concessione di mutui a tassi agevolati e provvedere a rimuovere gli impedimenti, per lo più dovuti agli istituti bancari, che attualmente ne precludono una reale efficacia.
9/2373/41Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia occorrono 700 mila alloggi popolari, tante sono le famiglie che ne hanno diritto, mentre la fascia del disagio abitativo riguarda almeno 4 o 5 milioni di cittadini;
    al momento, viene riportata sul nostro territorio la presenza di oltre 2 milioni di abitazioni vuote ed inutilizzate e queste, laddove si trovassero le condizioni per un loro immediato utilizzo, determinerebbero un immediato e completo abbattimento delle necessità abitative;
    l'articolo 10 del Decreto Lupi, in materia di edilizia residenziale sociale è finalizzato, come da lettera della norma, al perseguimento della riduzione dei disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale;
    tuttavia, andrebbe effettuato un censimento degli immobili vuoti ed inutilizzati su tutto il territorio nazionale al fine di acquisirne reale contezza e incidenza percentuale e territoriale e avviare un'efficace politica di riqualificazione del patrimonio immobiliare per uso abitativo, che coinvolga attivamente nel processo la popolazione avente diritto ad alloggi di edilizia residenziale pubblica così come andrebbero restituite ai comuni la gestione degli affitti e delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

definire le modalità e attuare il censimento degli immobili vuoti ed inutilizzati su tutto il territorio nazionale al fine di acquisirne reale contezza e incidenza percentuale e territoriale.
9/2373/42Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia occorrono 700 mila alloggi popolari, tante sono le famiglie che ne hanno diritto, mentre la fascia del disagio abitativo riguarda almeno 4 o 5 milioni di cittadini;
    al momento, viene riportata sul nostro territorio la presenza di oltre 2 milioni di abitazioni vuote ed inutilizzate e queste, laddove si trovassero le condizioni per un loro immediato utilizzo, determinerebbero un immediato e completo abbattimento delle necessità abitative;
    l'articolo 10 del Decreto Lupi, in materia di edilizia residenziale sociale è finalizzato, come da lettera della norma, al perseguimento della riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale;
    tuttavia, andrebbe effettuato un censimento degli immobili vuoti ed inutilizzati su tutto il territorio nazionale al fine di acquisirne reale contezza e incidenza percentuale e territoriale e avviare un'efficace politica di riqualificazione del patrimonio immobiliare per uso abitativo, che coinvolga attivamente nel processo la popolazione avente diritto ad alloggi di edilizia residenziale pubblica tosi come andrebbero restituite ai comuni la gestione degli affitti e delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

determinare strumenti e incentivi fiscali, anche legati alle compravendite immobiliari, utili a rendere non economico il possesso di un alloggio vuoto ed inutilizzato in comuni considerati ad alta «tensione abitativa» come da delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18/2/2004.
9/2373/43Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    una famiglia su 10 si trova in condizione di povertà relativa mentre una famiglia su 20 si trova in povertà assoluta e circa il 57 per cento del totale detiene un reddito inferiore alla media;
    in questo periodo di crisi, che dura da almeno 5 anni, precarietà e disoccupazione, con affitti che incidono, in media, più del 30 per cento sul reddito totale, a cui vanno aggiunte tutte le spese relative alla casa e alle utenze domestiche che portano il totale all'80, sono sempre più numerose le famiglie e le persone che rischiano di cadere nel vortice della povertà;
    al progressivo aumento dei costi per l'acquisto e l'affitto delle case si è associato un generale impoverimento delle famiglie, con la conseguenza che è cresciuto il numero di quanti incontrano difficoltà nel sostenere le spese per il mantenimento della propria abitazione; è così cresciuta la domanda di quelle famiglie che hanno un reddito troppo alto per l'edilizia residenziale pubblica, che è ormai praticamente inesistente, ma troppo basso per accedere al mercato degli affitti e della proprietà;
    per anni, in presenza di un trend demografico stabile o in decremento, la questione abitativa è parsa piuttosto come un problema residuale, invece, dalla metà degli anni 90, alcuni fatti sono intervenuti a cambiare radicalmente la situazione:
     l'aumento vertiginoso del prezzo delle case e degli affitti rispetto ai redditi e ai consunti delle famiglie;
     la nuova domanda di case derivante dal forte aumento del numero di nuclei familiari (di dimensioni sempre più ridotte);
     una nuova e forte domanda abitativa legata ai flussi migratori;
     la progressiva scomparsa dell'edilizia residenziale sociale;
    l'emergenza si è manifestata, sul territorio, con fenomeni quali l'aumento del numero di sfratti per morosità; la crescita, nelle aree urbane, di alloggi di fortuna e baraccopoli; la crescita di disagio sociale diffuso, di processi di indebitamento e di impoverimento delle famiglie: tutti fattori che hanno contribuito a far inserire di nuovo la questione abitativa all'interno dell'agenda nazionale;
    l'emergenza abitativa ormai non è più una questione che riguarda altri, ma investe i territori e le città in maniera sempre più pesante;
    questa situazione è aggravata dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati che stanno allontanando senza rispetto fuori dalle case abitate per un'intera vita migliaia di cittadini che oggi, a causa della speculazione, non sono in grado di far fronte alle nuove condizioni proposte per la vendita e per l'affitto,

impegna il Governo

provvedere ad una rapida e severa verifica sull'utilizzo dell'attuale patrimonio in gestione all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al fine di evitare situazioni di malagestione e di incrementare la trasparenza anche tramite l'istituzione di database completi e accessibili a tutti, sull'utilizzo di fondi pubblici destinati alla conduzione nell'interesse sociale degli stessi beni.
9/2373/44Colletti.


   La Camera,
   premesso che:
    da qualche anno, la questione abitativa ha assunto una nuova centralità: il mercato immobiliare, infatti, risponde con sempre maggiore difficoltà ai fabbisogni, non solo delle fasce sociali più deboli, ma investe una sempre più ampia «fascia grigia» fatta di persone sole, nuclei familiari monogenitori, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli, etc.;
    ne consegue che quella che viene definita come emergenza abitativa è sempre più determinata, così, non tanto dalla domanda di alloggi di chi non ha una casa in cui vivere, ma da chi ha una casa e paga, con sempre maggiore difficoltà, un canone di affitto (o una rata di mutuo);
    al progressivo aumento dei costi per l'acquisto e l'affitto delle case si è associato un generale impoverimento delle famiglie, con la conseguenza che è cresciuto il numero di quanti incontrano difficoltà nel sostenere le spese per il mantenimento della propria abitazione;
    in Italia occorrono 700 mila alloggi popolari, tante sono le famiglie che ne hanno diritto, mentre la fascia del disagio abitativo riguarda almeno 4 o 5 milioni di cittadini,

impegna il Governo

ad intraprendere urgentemente ogni iniziativa, anche normativa, volta ad estendere le categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, affinché vengano aggiunte le seguenti categorie: persone sole, nuclei monogenitoriali, giovani coppie, lavoratori precari, immigrati, studenti, anziani soli.
9/2373/45Corda.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, reca misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, approvato dal Senato;
    nel provvedimento in esame, vengono previsti, all'articolo 10 un contributo per la messa in sicurezza degli edifici;
    nella legge di stabilità 2014 è stato modificato l'articolo 48 della legge 222 del 20 maggio 1985 con l'aggiunta di nuove finalità,

impegna il Governo:

   alla ridefinizione delle quote di riparto delle risorse gestite dallo Stato derivanti dall'otto per mille;
   a destinare in maniera prioritaria le risorse di cui sopra in favore della sicurezza degli edifici scolastici previste dalle nuove finalità;
   a pubblicare entro il mese di luglio di ogni anno le destinazioni finali decise in sede di ripartizione con criteri di riparto trasparenti e in funzione delle emergenze segnalate dagli enti locali;
   a non adoperare le risorse stanziate con il presente decreto per altre emergenze individuate dal Presidente del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.
9/2373/46Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

a rendere abitabili e destinati alle esigenze abitative delle popolazione anche i beni non direttamente nella disponibilità degli enti pubblici e quindi che siano riferiti al patrimonio immobiliare privato abbandonato ed inutilizzato.
9/2373/47Manlio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    come reso evidente dall'inchiesta della Procura di Milano, un sistema criminale organizzato ha ormai compromesso, attraverso un odioso sistema di scambio di tangenti e lottizzazioni, la corretta e trasparente progettazione e realizzazione dell'Expo 2015;
    «Nutrire il pianeta», il tema di Expo, è in grottesca contraddizione con un progetto che tra la piastra Expo – che ha impermeabilizzato un'area verde di quasi 100 ettari – e le opere ad esso connesse – tra cui le tre autostrade lombarde, Pedemontana, BreBeMi (Brescia-Bergamo-Milano) e Tangenziale Est esterna di Milano – prevede la cementificazione di 1.634 ettari di terreno agricolo fertile, sottratto appunto alla produzione agricola;
    il ritardo sui lavori è divenuto ormai difficilmente recuperabile: secondo l'attuale gestione di Expo, il 28 dicembre 2013, lo stato d'avanzamento dei lavori di «rimozione delle interferenze», propedeutici alla realizzazione della piastra espositiva, era al 58 per cento, mentre secondo il cronoprogramma di aprile 2010 i lavori avrebbero dovuto essere terminati a luglio 2012 (e secondo il cronoprogramma di luglio 2012, entro novembre 2013);
    la situazione appare definitivamente compromessa per alcune delle opere connesse ad Expo: le due nuove linee metropolitane di Milano, M4 e M5, non saranno pronte in tempo per la manifestazione. Per quanto riguarda le autostrade, verrà inaugurata in tempo per Expo la Brescia-Bergamo-Milano. Della Pedemontana lombarda saranno completati – al più – i lotti A e B. Non sarà completata la Tangenziale Est esterna di Milano;
    è stato più volte presentato alle autorità il progetto Expo diffusa e sostenibile (EDS), realizzato dal Politecnico di Milano - Dipartimento di Progettazione dell'Architettura, sotto la direzione scientifica del professor Emilio Battisti;
    il progetto in questione è stato valutato da più parti come realmente rispondente agli scopi precipui dell'Expo 2015, proponendo un modello diffuso e sostenibile dell'evento che interesserebbe un'area molto più ampia, rivalutando zone degradate della città, senza cementificare nuovo suolo pubblico, con una ricaduta maggiore in termini di diffusione dei benefici sull'intera popolazione;
    il quadro sopra delineato sancisce inequivocabilmente il fallimento del progetto dell'Expo, sia nel suo concepimento generale che nella gestione della sua realizzazione,

impegna il Governo

a considerare come alternativa all'attuale progetto, peraltro, ad avviso della presentatrice, fallimentare, il progetto suesposto per una Expo Diffusa e Sostenibile.
9/2373/48Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    come reso evidente dall'inchiesta della Procura di Milano, un sistema criminale organizzato stava compromettendo, attraverso un odioso sistema di scambio di tangenti e lottizzazioni, la corretta e trasparente realizzazione dell'Expo 2015;
    indiscrezioni di stampa, precedenti alle rivelazioni rese note dalle indagini, riportano la volontà della Prefettura di proporre la modifica del codice antimafia adeguando i termini per la firma dei contratti, anche in mancanza del rilascio della liberatoria oppure l'alleggerimento delle linee guida per l'Expo, stabilendo una soglia di esenzione dai controlli sugli appalti;
    la necessità del commissario unico di cambiare le regole per completare in tempo i lavori potrebbe essere soddisfatta solo da un decreto legge del Governo,

impegna il Governo

a non retrocedere sulla disposizione ed esecuzione di un sistema integrato di controlli sugli appalti che possano contrastare la minaccia reale di ulteriori infiltrazioni mafiose e distorsioni della regolare procedura di assegnazione degli stessi.
9/2373/49De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    come reso evidente dall'inchiesta della Procura di Milano, un sistema criminale organizzato stava compromettendo, attraverso un odioso sistema di scambio di tangenti e lottizzazioni, la corretta e trasparente realizzazione dell'Expo 2015;
    le opere connesse ad Expo appaiono particolarmente interessate da infiltrazioni mafiose e da problemi di carattere progettuale;
    in particolare il cantiere delle vie d'acqua è stato citato più volte nelle intercettazioni sulla cupola affaristica che manipolava gli appalti,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di interrompere i lavori per la Via d'acqua in attesa di fare chiarezza sui condizionamenti avvenuti in fase progettuale ed esecutiva.
9/2373/50Luigi Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge decreto-legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    l'articolo 6 al comma 1 del summenzionato decreto prevede la detassazione ai fini IRES ed IRAP nella misura del 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale (come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007 n. 9);
    è di fondamentale importanza sostenere l'offerta di alloggi destinata a ridurre la tensione sociale abitativa in un periodo di crisi economica perdurante che ha compromesso gravemente la capacità di spesa delle persone più disagiate e dei relativi nuclei familiari,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di valutare l'opportunità di aumentare, in futuro, al 50 per cento la quota detassata ai fini IRES ed IRAP dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale.
9/2373/51Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge decreto-legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    l'articolo 6 al comma 1 del summenzionato decreto prevede la detassazione ai fini IRES ed IRAP nella misura del 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale (come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007 n. 9);
    è di fondamentale importanza sostenere l'offerta di alloggi destinata a ridurre la tensione sociale abitativa in un periodo di crisi economica perdurante che ha compromesso gravemente la capacità di spesa delle persone più disagiate e dei relativi nuclei familiari,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di valutare l'opportunità di aumentare, in futuro, al 50 per cento la quota detassata ai fini IRES ed IRAP dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale.
9/2373/51. (Testo modificato nel corso della seduta)  Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge decreto-legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a garantire che le risorse di cui al fondo per gli inquilini morosi incolpevoli sia utilizzato prioritariamente per la riconversione degli sfratti in nuovi contratti, riducendo così il numero degli sfratti esecutivi.
9/2373/52Pinna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 Modifica la disciplina del Fondo nazionale locazioni, stabilisce agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati e definisce le modalità di erogazione dei contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli a valere sulle risorse del fondo richiamato;
    vista la necessità di avviare iniziative urgenti che diano respiro alle migliaia di famiglie che vivono il problema della casa,

impegna il Governo

ad individuare quanto prima nuovi provvedimenti atti ad incrementare ulteriormente il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e ad ampliarne le modalità di accesso, anche attraverso il reperimento di risorse da ottenere con l'abolizione di ogni forma diretta o indiretta di finanziamento pubblico ai partiti.
9/2373/53Scagliusi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 Modifica la disciplina del Fondo nazionale locazioni, stabilisce agevolazioni per i comuni che acquisiscono in locazione immobili da privati e definisce le modalità di erogazione dei contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli a valere sulle risorse del fondo richiamato;
    vista la necessità di avviare iniziative urgenti che diano respiro alle migliaia di famiglie che vivono il problema della casa,

impegna il Governo

ad individuare quanto prima nuovi provvedimenti atti ad incrementare ulteriormente il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e ad ampliarne le modalità di accesso, anche attraverso il reperimento di risorse da ottenere attraverso la rinuncia al programma militare Joint strike fighter per l'acquisto degli aerei da guerra F-35.
9/2373/54Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge decreto-legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appaiono inopportune anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    il Senato ha inserito nel testo dell'originario disegno di legge di conversione l'articolo 10-ter che, modificando l'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, rende possibile considerare le case prefabbricate, i bungalow e le case mobili installate in modo stabile e duraturo nel terreno, come non necessitanti di permesso di costruire,

impegna il Governo

a adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche legislative, per impedire che l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 possa essere realizzata in area vincolata senza i necessari permessi ex decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
9/2373/55Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    gli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo residenziale degli enti previdenziali privatizzati ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 sono assoggettati a una disciplina che, per molti aspetti, penalizza gli inquilini rispetto a quella prevista per gli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici;
    recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno riconosciuto la natura pubblica di suddetti immobili,

impegna il Governo

ad adottare tutti quegli atti, anche legislativi, volti ad assoggettare gli immobili degli enti previdenziali privatizzati ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 alla disciplina prevista dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche se il patrimonio immobiliare stesso è stato conferito a qualsiasi fine, ivi compresa la vendita, a qualsiasi fondo immobiliare o società di gestione del risparmio (SGR).
9/2373/56Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi;
    l'articolo 10-bis del provvedimento in oggetto contiene semplificazioni in materia di edilizia attraverso la sostituzione all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, della parola: «ancorché» con «e salvo che»,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti volti ad impedire il consumo di suolo attraverso la sconsiderata installazione di case mobili.
9/2373/57Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 comma 2 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, così come modificato dal Senato, ricomprende tra le numerose deroghe al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ammesse per Expo in materia di appalti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 2013, anche la possibilità di derogare agli articoli 26 e 30 in materia di contratti di sponsorizzazioni e di concessioni di servizi;
    tenuto conto che, secondo notizie di stampa, tra i contratti di concessione di servizi in Expo 2015 tuttora non assegnati rientrerebbe anche la concessione del «servizio sosta» e «mobility partner» riguardante «22 mila posti-pareheggio per 13 milioni di euro di valore» e che nell'ordinanza in materia cautelare personale del Tribunale di Milano del 6 maggio 2014 risulta che tra le attività illecite poste in essere dai destinatari delle misure giudiziarie vi sarebbe quella di far sì che la gara per la concessione dei servizi parcheggi e mobilità di EXPO andasse deserta in modo da poter procedere a trattativa privata, così favorendo indebitamente alcune imprese;
    considerato che, sempre secondo notizie di stampa, vi sarebbero ancora da assegnare altri contratti di concessione di servizi, quali la gestione delle biglietterie collocate all'esterno dello spazio espositivo, l'assicurazione dell'intero evento, l'assistenza sanitaria nonché la vigilanza e la guardiania e i servizi di pulizia del sito, e che una delle ipotesi allo studio è quella di affidare tali tipologie contrattuali direttamente alla società Ente Fiera al fine di superare le procedure di gara;
    considerato, infine, che, in particolare, la gestione dei servizi di parcheggio o comunque connessi alla mobilità, i servizi di vigilanza e guardiania e quelli per le pulizie sono notoriamente tra i settori sensibili di interesse per la criminalità organizzata di tipo mafioso, così come risulta dalle numerose interdittive antimafia, spiccate in altri contesti territoriali, nei confronti di imprese infiltrate dalle organizzazioni mafiose o sottoposte al condizionamento di queste,

impegna il Governo:

   a prevedere, con ogni opportuna urgenza, le necessarie iniziative affinché per tutti i contratti e concessioni di EXPO 2015 S.p.A. e delle altre stazioni appaltanti le opere considerate funzionali all'evento, che sono stati o saranno stipulati in deroga al codice dei contratti pubblici, sia data comunicazione delle procedure adottate e delle imprese affidatarie dei lavori e dei servizi «in deroga», all'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia, per i profili di rispettiva competenza, in modo da garantire tempestivamente l'accertamento di eventuali anomalie sotto il profilo della regolarità contrattuale, della trasparenza, nonché per prevenire e accertare eventuali fenomeni di infiltrazione mafiosa e la commissione di reati contro la pubblica amministrazione;
   ad assicurare che nei riguardi di tutti i contratti e le concessioni stipulate da EXPO 2015 S.p.A., nonché dalle altre stazioni appaltanti le opere considerate funzionali all'evento, ivi comprese quelle eventualmente affidate all'Ente Fiera, in deroga alle regole ordinarie previste dal codice dei contratti pubblici, siano garantiti i più elevati controlli previsti dalle «linee-guida per i controlli antimafia» indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO), prevedendo altresì un piano di controlli dinamici nei confronti delle imprese, a qualsiasi titolo coinvolte, nei lavori, forniture e servizi «in deroga».
9/2373/58Bindi, Naccarato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in approvazione propone una serie di importanti misure per una politica abitativa che, dopo molti anni, supera la logica degli interventi frammentari ed emergenziali, a causa dell'assenza di finanziamenti stabili, di una ripartizione di compiti e funzioni conflittuale tra livello nazionale e regionale e di misure di natura fiscale e di sostegno al disagio abitativo del tutto inadeguate;
    nel nostro paese il 72,4 per cento delle famiglie vive in case di proprietà, mentre circa il 18 per cento del patrimonio edilizio residenziale è destinato al mercato della locazione; sono stimate in 650.000 le domande degli aventi titolo per l'accesso all'edilizia sociale giacenti presso Comuni e gli ex Iacp;
    la disponibilità di immobili in locazione è certamente un fattore di competitiva e di dinamicità economica ma soprattutto di coesione ed inclusione sociale, che consente di esercitare un diritto di cittadinanza fondamentale quale quello del diritto all'abitare in particolare per oltre 4 milioni di giovani tra i 25 e 39 anni che risiedono ancora nella famiglia di origine; per i 4 milioni di lavoratori stranieri che vivono in affitto e l'80 per cento in condizioni di coabitazione e spesso di sovraffollamento;
    un aspetto particolarmente critico è dato dallo squilibrio esistente tra i diversi regimi di locazione presenti nel nostro paese, a seguito della riforma del 1998; da un'analisi dei contratti abitativi registrati, risultano 615.000 le locazioni di natura concordata – i cui canoni calmierati sono oggetto di accordi territoriali con la proprietà – mentre sono quasi 3,5 milioni i contratti di locazione a canone di libero mercato;
    un dato impressionante è rappresentato dall'aumento negli ultimi anni del numero di sentenze di sfratto emesse, 265.000 negli ultimi cinque anni; da dati ANCE nel 2012 sono stati emessi 67.790 sfratti di cui il 90 per cento per morosità incolpevole degli inquilini, cresciuti in percentuale del 77,4 per cento dal 2007;
    il Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità «incolpevole» degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee, qui oggi finanziate rappresentano certamente misure utili ed importanti;
    pur essendo consapevoli che il disagio abitativo diffuso ed articolato, deve essere affrontato guardando con più coraggio ai modelli europei più avanzati, in coerenza con i contenuti della risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 giugno 2013 in tema di edilizia popolare [2012/2293 (INI)], potenziando il comparto dell'affitto ed in particolare dell'affitto concordato sulla base di accordi territoriali, attingendo al patrimonio edilizio invenduto per dare risposte ad un bisogno di abitazioni a costi sostenibili;
    l'articolo 10 del decreto-legge in conversione è finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, sono definiti tempi e modalità di adozione di procedure adatte a garantire l'incremento degli alloggi sociali e sono individuate le risorse necessarie; tali disposizioni si applicano al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003;
    non essendosi proceduto negli ultimi dieci anni all'aggiornamento degli elenchi, pur con tutte le modifiche sociali, demografiche ed urbanistiche intervenute nel frattempo, appare evidente che numerose aree, che sono in effetti ad «alta tensione abitativa», non sono ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la conseguenza che le misure adottate non saranno sufficienti a sanare problematiche tanto gravi che investono gran parte del territorio nazionale;
    la ricerca di soluzioni al problema abitativo può rappresentare una straordinaria leva per il rilancio di un settore strategico come quello dell'edilizia, pesantemente colpito dalla crisi di questi anni, attraverso l'avvio della riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio esistente, delle aree dismesse e delle periferie, senza concorrere a nuova diffusione insediativa e consumo di suolo libero (dati ANCE dicono che la conferma degli incentivi fiscali per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica hanno prodotto nei soli primi 8 mesi del 2013 un volume di investimenti di 14,4 miliardi, con un incremento di oltre il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed un evidente effetto positivo in termini di occupazione),

impegna il Governo:

   ad avviare un confronto con tutti gli attori istituzionali e sociali delle politiche abitative che consenta di definire nuove misure normative, finanziarie e fiscali di contrasto al disagio abitativo, riattivando, a tale scopo, il Tavolo di confronto e di concertazione sulle politiche abitative istituito dall'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e l'Osservatorio della condizione abitativa previsto dalla legge 431 del 1998;
   a rafforzare il comparto della locazione, in particolare del canale concordato, attraverso l'immediata convocazione delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di procedure alla convocazione della Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 431 del 1998 che possa consentire il rinnovo degli accordi territoriali sugli affitti concordati;
   a procedere nei tempi più rapidi possibili all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa e a prevedere, conseguentemente, l'estensione dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge in conversione a tutti i comuni che saranno ricompresi nel nuovo elenco;
   ad istituire una struttura nazionale di supporto per coordinare gli interventi di miglioramento strutturale e di riqualificazione edilizia, energetica e urbana, finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi pubblici e a canone calmierato, prevedendo la destinazione di una quota sostanziale dei Fondi strutturali europei 2014-2020.
9/2373/59Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in approvazione propone una serie di importanti misure per una politica abitativa che, dopo molti anni, supera la logica degli interventi frammentari ed emergenziali, a causa dell'assenza di finanziamenti stabili, di una ripartizione di compiti e funzioni conflittuale tra livello nazionale e regionale e di misure di natura fiscale e di sostegno al disagio abitativo del tutto inadeguate;
    nel nostro paese il 72,4 per cento delle famiglie vive in case di proprietà, mentre circa il 18 per cento del patrimonio edilizio residenziale è destinato al mercato della locazione; sono stimate in 650.000 le domande degli aventi titolo per l'accesso all'edilizia sociale giacenti presso Comuni e gli ex Iacp;
    la disponibilità di immobili in locazione è certamente un fattore di competitiva e di dinamicità economica ma soprattutto di coesione ed inclusione sociale, che consente di esercitare un diritto di cittadinanza fondamentale quale quello del diritto all'abitare in particolare per oltre 4 milioni di giovani tra i 25 e 39 anni che risiedono ancora nella famiglia di origine; per i 4 milioni di lavoratori stranieri che vivono in affitto e l'80 per cento in condizioni di coabitazione e spesso di sovraffollamento;
    un aspetto particolarmente critico è dato dallo squilibrio esistente tra i diversi regimi di locazione presenti nel nostro paese, a seguito della riforma del 1998; da un'analisi dei contratti abitativi registrati, risultano 615.000 le locazioni di natura concordata – i cui canoni calmierati sono oggetto di accordi territoriali con la proprietà – mentre sono quasi 3,5 milioni i contratti di locazione a canone di libero mercato;
    un dato impressionante è rappresentato dall'aumento negli ultimi anni del numero di sentenze di sfratto emesse, 265.000 negli ultimi cinque anni; da dati ANCE nel 2012 sono stati emessi 67.790 sfratti di cui il 90 per cento per morosità incolpevole degli inquilini, cresciuti in percentuale del 77,4 per cento dal 2007;
    il Fondo nazionale di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità «incolpevole» degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee, qui oggi finanziate rappresentano certamente misure utili ed importanti;
    pur essendo consapevoli che il disagio abitativo diffuso ed articolato, deve essere affrontato guardando con più coraggio ai modelli europei più avanzati, in coerenza con i contenuti della risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 giugno 2013 in tema di edilizia popolare [2012/2293 (INI)], potenziando il comparto dell'affitto ed in particolare dell'affitto concordato sulla base di accordi territoriali, attingendo al patrimonio edilizio invenduto per dare risposte ad un bisogno di abitazioni a costi sostenibili;
    l'articolo 10 del decreto-legge in conversione è finalizzato a perseguire la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, sono definiti tempi e modalità di adozione di procedure adatte a garantire l'incremento degli alloggi sociali e sono individuate le risorse necessarie; tali disposizioni si applicano al patrimonio edilizio esistente nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003;
    non essendosi proceduto negli ultimi dieci anni all'aggiornamento degli elenchi, pur con tutte le modifiche sociali, demografiche ed urbanistiche intervenute nel frattempo, appare evidente che numerose aree, che sono in effetti ad «alta tensione abitativa», non sono ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, con la conseguenza che le misure adottate non saranno sufficienti a sanare problematiche tanto gravi che investono gran parte del territorio nazionale;
    la ricerca di soluzioni al problema abitativo può rappresentare una straordinaria leva per il rilancio di un settore strategico come quello dell'edilizia, pesantemente colpito dalla crisi di questi anni, attraverso l'avvio della riqualificazione edilizia ed energetica del patrimonio esistente, delle aree dismesse e delle periferie, senza concorrere a nuova diffusione insediativa e consumo di suolo libero (dati ANCE dicono che la conferma degli incentivi fiscali per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica hanno prodotto nei soli primi 8 mesi del 2013 un volume di investimenti di 14,4 miliardi, con un incremento di oltre il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed un evidente effetto positivo in termini di occupazione),

impegna il Governo:

   ad avviare un confronto con tutti gli attori istituzionali e sociali delle politiche abitative che consenta di definire nuove misure normative, finanziarie e fiscali di contrasto al disagio abitativo, riattivando, a tale scopo, il Tavolo di confronto e di concertazione sulle politiche abitative istituito dall'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, e l'Osservatorio della condizione abitativa previsto dalla legge 431 del 1998;
   a rafforzare il comparto della locazione, in particolare del canale concordato, attraverso l'immediata convocazione delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di procedure alla convocazione della Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 431 del 1998 che possa consentire il rinnovo degli accordi territoriali sugli affitti concordati;
   a procedere nei tempi più rapidi possibili all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa e a prevedere, conseguentemente, l'estensione dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge in conversione a tutti i comuni che saranno ricompresi nel nuovo elenco.
9/2373/59. (Testo modificato nel corso della seduta)  Braga, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge in commento, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, è stato esaminato dalla Camera dei deputati in tempi strettissimi, con l'impossibilità di svolgere un'accurata e adeguata attività istruttoria;
    si rileva comunque che, dopo anni di vera e propria crisi delle politiche abitative, in esso si delinea una positiva inversione di tendenza, dando il segnale di una rinnovata volontà nell'affrontare in maniera organica il fenomeno grave dell'emergenza casa, riattivando, ad esempio, strumenti importanti come il Fondo per la morosità incolpevole o il Fondo sostegno affitti, praticamente azzerato negli ultimi anni, cercando di ridare slancio e incisività al settore della locazione, rafforzando le misure esistenti o introducendo nuove misure a sostegno degli affitti a canone calmierato;
    al contrario appare insufficiente la scelta del Governo di inserire nel provvedimento in commento norme che modificano per l'ennesima volta in maniera parziale il Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    è senza dubbio necessario procedere ad un'accurata opera di revisione e semplificazione legislativa del Codice dei contratti, anche alla luce delle ripetute deroghe concesse alla sua applicazione negli ultimi anni, ma questo intervento non può avvenire con interventi sporadici e emergenziali. Infatti, la complessità e l'importanza dei temi da affrontare in tale revisione necessita di un metodo di lavoro organico che metta tutti i soggetti interessati nelle migliori condizioni per poter lavorare alla riforma del Codice dei contratti pubblici;
    un esame dettagliato delle principali criticità del codice dei contratti e del suo regolamento non appare più rinviabile anche nell'ottica del recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e di concessioni e per la volontà dello stesso Governo di inserire nella riforma della Pubblica Amministrazione anche alcune norme sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture; il recepimento delle nuove direttive europee rappresenta un'occasione importante per esaminare nella sua organicità il complesso normativo in materia di appalti pubblici e concessioni, come delineato nella disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo Regolamento di attuazione decreto del Presidente della Repubblica 207/2010);
    infatti la normativa comunitaria se da un lato individua un approccio nuovo volto alla semplificazione delle procedure e all'utilizzo innovativo degli appalti in considerazione del ruolo ad essi assegnato nell'ambito della «strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», da un altro lato offre una importante opportunità di riforma del settore non limitata al semplice recepimento tout court dell'apparato normativo comunitario;
    le tre direttive che riformano il settore degli appalti pubblici e delle concessioni sono:
     la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti «settori speciali» (acqua, energia, trasporti e servizi postali);
     la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari;
     la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
    l'VIII Commissione (Ambiente e Lavori Pubblici) della Camera dei deputati si è già occupata in passato delle tre direttive, sia nella cosiddetta «fase ascendente» dell'esame delle proposte di direttiva presso le istituzioni dell'Unione europea, sia prima ancora nell'esame del Libro verde con cui la Commissione europea ha svolto una consultazione pubblica raccogliendo i contributi dei soggetti pubblici e privati a tutti i livelli. In entrambi i casi la Commissione ambiente ha approvato documenti finali raccogliendo gli esiti del dibattito che si era svolto in Commissione anche con il contributo delle audizioni di soggetti esterni. Tali documenti sono stati inviati alle stesse istituzioni europee;
    il recepimento delle direttive offre quindi una serie di opportunità, ma pone anche alcuni problemi che dovranno essere affrontati con un'attenta iniziativa politica e legislativa che punti ad una riscrittura del Codice dei contratti che non si limiti al recepimento dei nuovi istituti previsti dalle direttive, ma si ponga l'ambizioso obiettivo di una riforma del settore degli appalti pubblici in Italia; un migliore utilizzo degli appalti pubblici si traduce in una maggiore efficacia ed efficienza della spesa pubblica, questione quanto mai attuale e cruciale nel contesto del dibattito sulla spending review. Essa si collega quindi con la discussione in corso sulla riorganizzazione della pubblica amministrazione e dei procedimenti amministrativi prospettata dal Governo che impatta direttamente con la materia degli appalti: sia per quanto attiene alla semplificazione del Codice degli appalti, sia per quanto riguarda la modifica delle procedure concernenti la disciplina del processo amministrativo in caso di sospensione cautelare negli appalti pubblici;
    appare, pertanto, necessario, con tempi molto serrati, affrontare le tematiche poste dal recepimento delle nuove direttive attraverso un'approfondita e specifica attività istruttoria che riprenda e valorizzi il lavoro già svolto dall'VIII Commissione e che abbia l'obiettivo di coinvolgere in questa attività tutti i soggetti interessati all'opera di aggiornamento della normativo,

impegna il Governo

a procedere, nella indispensabile collaborazione con il Parlamento, ad una riforma organica delle norme in materia di appalti pubblici e delle concessioni con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e le procedure relative ai contratti pubblici, accentuando il sistema dei controlli e delle verifiche del pubblico per una maggiore efficacia della lotta alla corruzione e di ridurre il contenzioso anche mediante il ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
9/2373/60Mariani, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca numerose norme volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa un numero rilevante di famiglie, impoverite dalla crisi economica, dando risposte concrete al dramma sociale di chi non ha casa;
    il fenomeno del disagio abitativo è in evoluzione, come dimostra la crescita della dimensione della cosiddetta «fascia grigia», formata da nuclei familiari mono reddito che non possono accedere per ragioni di reddito medio-basso all'assegnazione di un alloggio pubblico ma nello stesso tempo non sono nelle condizioni di sostenere canoni di locazione elevati a libero mercato né tantomeno di acquistare casa e che hanno pertanto l'esigenza di disporre di un alloggio a canone contenuto;
    anche per recuperare risorse da impegnare in questo settore, sono stati approvati di recente alcuni interventi sulla tracciabilità dei pagamenti degli affitti e sull'emersione degli affitti in nero;
    la disciplina della tracciabilità, inaugurata dall'articolo 1, comma 50, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che prevedeva, a partire dal 2014, l'obbligo di effettuare il pagamento degli affitti di importo superiore ai mille euro con sistemi quali assegni, bonifici bancari o tramite carte di credito e carte di debito è stata, tuttavia, superata da un'interpretazione del Ministero dell'economia e delle finanze, non potendosi applicare a un solo settore un limite di pagamenti diverso rispetto a quello vigente per tutti gli altri;
    la Corte costituzionale, con Sentenza 50/2014 ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale per eccesso di delega e violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dei commi 8 e 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale», censurando la disciplina sanzionatoria ivi contenuta nei casi di mancata registrazione dei contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, di indicazione di un importo inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio, in quanto «del tutto priva di “copertura” da parte della legge di delegazione: in riferimento sia al relativo ambito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega»;
    si stima che in Italia vi siano circa 5 miliardi di cespiti non dichiarati con un'evasione IRPEF di 1,5 miliardi di euro; tale prassi non è stata sostanzialmente intaccata dal regime di maggior favore per il locatore, introdotto con la previsione della cosiddetta cedolare secca;
    è necessario predisporre misure finalizzate a rafforzare la lotta ai canoni in nero e alla conseguente evasione fiscale, anche al fine di tutelare i proprietari di immobili che hanno stipulato contratti nel rispetto della normativa vigente e che hanno provveduto alla regolare registrazione dei medesimi presso l'Agenzia delle entrate,

impegna il Governo:

   a predispone una disciplina fiscale volta a introdurre misure in grado di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale nel settore delle locazioni immobiliari, nel rispetto del diritto di proprietà e assicurando la parità di trattamento tra i soggetti coinvolti, anche favorendo la politica del conflitto d'interessi;
   a chiarire che la norma di cui all'articolo 5, comma 1-ter, di salvaguardia degli effetti prodotti dall'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, si riferisce alla validità del vincolo contrattuale e non anche alle modalità dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 50 del 2014 della Corte costituzionale.
9/2373/61Gadda, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 comma 1 del Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), come integrato dall'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 cosiddetto DL «Fare»), prevede che tra gli «interventi di nuova costruzione» siano comunque da considerarsi anche «l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti» previsti dalla lettera e.5);
    l'articolo 10-ter del decreto in esame introdotto durante l'esame al Senato, interviene a modifica del citato articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di escludere, dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
    nonostante alcune sentenze del TAR, del Consiglio di Stato e della Cassazione abbiano stabilito che, se l'insediamento è stabile e ha concreta incidenza sul territorio, non si possa prescindere dal rilascio di autorizzazioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche, con il citato articolo 10-ter del provvedimento in esame, si allargano ulteriormente le maglie del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, con il rischio che sia favorita in tal modo l'installazione di case mobili anche in aree vincolate senza l'obbligo del permesso di costruire,

impegna il Governo

a valutare gli effetti concreti della norma così come modificata e di conseguenza a valutare l'opportunità di apportare modifiche a tutela dell'ambiente e del territorio.
9/2373/62Realacci, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Malisani, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (di seguito decreto) come modificato dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'articolo 1, comma 608, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito legge di stabilità 2014) ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, rilevanti novità nel regime impositivo applicabile, ai fini delle imposte indirette, agli atti, a titolo oneroso, traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari;
    per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 10, è stato riformulato l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) al fine di prevedere due aliquote per la tassazione degli atti, nella misura rispettivamente del 9 e del 2 per cento;
    con l'articolo 1, comma 609, della legge di stabilità 2014 è stato, inoltre, nuovamente modificato l'articolo 1 della Tariffa, con l'introduzione di una nuova aliquota di imposta, del 12 per cento, prevista in presenza di determinate condizioni, per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze;
    in definitiva, pertanto, per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari sono state previste dal legislatore tre sole aliquote d'imposta; l'imposta proporzionale risultante dall'applicazione di dette aliquote, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto non può comunque essere inferiore a 1.000 euro;
    per effetto della riformulazione dell'articolo 1 della Tariffa, sono state abrogate le previsioni normative recate dalla medesima disposizione e dalle relative note, che prevedevano, fino al 31 dicembre 2013, diverse aliquote dell'imposta di registro ovvero, in taluni casi, la tassazione in misura fissa;
    il comma 3 dell'articolo 10 del decreto, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, prevede, inoltre, in virtù del cosiddetto «principio di assorbimento», l'esenzione dall'imposta di bollo, dalle tasse ipotecarie e dai tributi speciali catastali degli atti assoggettati all'imposta di registro di cui all'articolo 1 della Tariffa e degli atti e delle formalità «direttamente conseguenti», posti in essere per curare gli adempimenti catastali e di pubblicità immobiliare, nonché l'assoggettamento di detti atti e formalità a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro;
    l'articolo 10, comma 4, come modificato dalla legge di stabilità 2014 ha previsto, inoltre, la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, che riguardino gli atti assoggettati all'imposta in esame, ad eccezione delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
    in particolare l'articolo 10 del decreto ha stabilito, al comma 4, che «In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali»;
    la dizione utilizzata è ampia, tale da ricomprendere tutte le agevolazioni relative ad atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso in genere, riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR;
    pertanto, a partire dal 1o gennaio 2014, non trovano più applicazione quelle previsioni normative che stabiliscono misure agevolate dell'imposta di registro intese quali riduzioni di aliquote, imposte fisse o esenzioni dall'imposta, per «agli atti di cui ai commi 1 e 2» del citato articolo 10; tali trasferimenti scontano, dunque, l'imposta di registro nella misura proporzionale ordinaria del 9, del 2 o del 12 per cento;
    tra le previsioni normative che recavano agevolazioni fiscali da ritenere non più applicabili per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su beni immobili, posti in essere a titolo oneroso, a partire dal 1o gennaio 2014 rientrano anche le agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l'edilizia economico popolare (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601);
    tale previsione stabilisce che per gli atti di trasferimento della proprietà delle aree destinate ad insediamenti produttivi, per gli atti di concessione del diritto di superficie sulle stesse aree, per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi, nonché per gli atti e i contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l'imposta di registro si applica in misura fissa. Non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale;
    dal 1o gennaio 2014, tali previsioni agevolative non trovano applicazione in relazione agli atti riconducibili nell'ambito dell'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (cosiddetto TUR) ne consegue che sia gli atti espropriativi per pubblica utilità dei comuni sia quelli degli enti di edilizia residenziale pubblica si trovano a dover sostenere una imposizione tributaria molto più onerosa che va a detrimento delle risorse pubbliche da destinare agli interventi per far fronte all'emergenza abitativa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre modifiche normative che consentano ai comuni e agli enti di edilizia residenziale pubblica di beneficiare di nuovo delle agevolazioni per i Piani di insediamento produttivo e per l'edilizia economico-popolare soppresse dalla legge di Stabilità 2014.
9/2373/63Carrescia, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame, dispone che, per gli anni dal 2014 al 2016, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti a propria abitazione principale, spetti una detrazione pari complessivamente a 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71 e a 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41;
    tale norma, pur apprezzabile negli intenti e nei contenuti, lascia scoperta, tuttavia, quella fascia di italiani che non possiedono i requisiti per accedere agli alloggi sociali e che, nel contempo, in questi anni si sono visti ridurre il reddito disponibile a causa del contesto economico di crisi e, per tale ragione, non possono nemmeno acquistare una casa per sé e per la propria famiglia;
    secondo l'Annuario Statistico Italiano 2013, rimane ancora elevata la percentuale di famiglie proprietarie dell'abitazione nella quale risiedono (72,4 per cento delle famiglie residenti complessive);
    tale tendenza va nel tempo ridimensionandosi, infatti le famiglie che hanno fatto ingresso nell'alloggio di proprietà prima del 1960 erano 183,9 per cento, mentre le famiglie che hanno occupato l'abitazione nella quale risiedono successivamente al 1990 sono il 64,2 per cento;
    da questi dati si deduce che c’è una tendenza alla crescita della percentuale di famiglie che non sono proprietarie dell'alloggio nel quale risiedono, a fronte di un ancora troppo esiguo intervento dello Stato nel sostegno alla locazione;
    si rende, conseguentemente, necessario introdurre agevolazioni fiscali anche per i soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei vincoli di bilancio, la possibilità, anche per i soggetti titolari di contratti di locazione a canone concordato, debitamente registrati e adibiti ad abitazione principale, di fruire della detrazione prevista dall'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame, qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 14 per cento dell'imponibile ai fini IRPEF.
9/2373/64Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Ventricelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto introduce una specifica disciplina di contrasto alle occupazioni abusive di immobili;
    la nuova disciplina dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi nell'immobile medesimo e la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto; si tratta di un'espressa modifica dell'attuale quadro normativo, che consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale;
    chiunque occupi senza alcun titolo un immobile – e quindi abusivamente – può trovarsi in situazioni diverse: può occupare e godere del tutto arbitrariamente di un immobile senza che sia precedentemente esistito alcun titolo a suo favore (contratto di vendita, di locazione o comodato); è il caso tipico di chi, ad esempio, occupi con violenza o clandestinamente una casa sfitta; dell'inquilino che continui ad abitare l'immobile anche dopo che un contratto, originariamente valido ed efficace, abbia successivamente cessato di produrre i propri effetti (esempio: la scadenza di un contratto di locazione); del terzo che abbia concluso un contratto di cui il proprietario dell'immobile metta in discussione o l'originaria validità (esempio: il contratto è nullo per mancanza di un requisito essenziale, come la capacità di una parte od il difetto di causa o di forma) o l'inefficacia (esempio: il contratto è sottoposto ad una condizione sospensiva non ancora realizzatasi); solo nella prima ipotesi non è mai intercorso, fin dall'origine, alcun titolo in favore dell'occupante, tanto che si esclude anche la possibilità di locazione ai sensi dell'articolo 447-bis del codice di procedura civile; occorre inoltre distinguere tra chi, come nel caso degli enti previdenziali pubblici, è considerato privo di titolo idoneo ma risiede nell'alloggio da diversi anni e, in molti casi, viene addirittura riconosciuto dall'ente gestore che invia i bollettini di indennità di occupazione;
    l'ordinamento giuridico vigente prevede forme di tutela, sia in sede civile che penale, di chi subisca l'occupazione abusiva del proprio immobile; in sede civile, con la cosiddetta azione di rivendicazione (articolo 948 del codice civile), imprescrittibile, nei confronti di chiunque possiede o detiene l'immobile, e, come tutela in via immediata ed urgente dall'occupazione abusiva, ricorrendo al giudice per l'azione di reintegrazione nel possesso (articolo 1168 del codice civile); quest'azione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell'immobile (ad esempio l'usufruttuario o il conduttore in locazione dell'immobile); in sede penale, è possibile tutelarsi attraverso la proposizione di una denuncia alla Procura della Repubblica competente per il reato di invasione di terreni od edifici (articolo 633 del codice penale);
    il diritto all'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo perfetto del cittadino, utile anche allo Stato perché possa offrire servizi, politiche sociali e territoriali e alla collettività intera perché consente di rendere reperibili persone non altrimenti individuabili;
    i soggetti non iscritti all'anagrafe, perché privi di titolo all'occupazione dell'immobile in cui vivono, vengono automaticamente privati di tutti i molteplici diritti ad essa legati e costituzionalmente garantiti (in primis l'assistenza sanitaria e sociale);
    la norma in esame – come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti,

impegna il Governo:

   nella concreta applicazione della disposizione, a interpretare la norma nel senso che la dichiarazione di residenza sia irricevibile dagli uffici comunali qualora sia dimostrato che il richiedente abbia occupato abusivamente, con fatti penalmente rilevanti, e sia per questo denunciato al giudice penale;
   a predispone una specifica normativa per gli occupanti «sine titulo» degli enti previdenziali pubblici che risolva un annosa questione e tuteli il diritto alla residenza di famiglie che benché occupanti pagano regolarmente indennità di occupazione all'ente proprietario.
9/2373/65Giovanna Sanna, Morassut, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, D'Ottavio, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Mazzoli, Realacci, Ventricelli, Zardini, Maestri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del decreto introduce una specifica disciplina di contrasto alle occupazioni abusive di immobili;
    la nuova disciplina dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi nell'immobile medesimo e la nullità ex lege degli effetti degli atti emessi in violazione di tale divieto; si tratta di un'espressa modifica dell'attuale quadro normativo, che consente a coloro i quali abbiano occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale;
    chiunque occupi senza alcun titolo un immobile – e quindi abusivamente – può trovarsi in situazioni diverse: può occupare e godere del tutto arbitrariamente di un immobile senza che sia precedentemente esistito alcun titolo a suo favore (contratto di vendita, di locazione o comodato); è il caso tipico di chi, ad esempio, occupi con violenza o clandestinamente una casa sfitta; dell'inquilino che continui ad abitare l'immobile anche dopo che un contratto, originariamente valido ed efficace, abbia successivamente cessato di produrre i propri effetti (esempio: la scadenza di un contratto di locazione); del terzo che abbia concluso un contratto di cui il proprietario dell'immobile metta in discussione o l'originaria validità (esempio: il contratto è nullo per mancanza di un requisito essenziale, come la capacità di una parte od il difetto di causa o di forma) o l'inefficacia (esempio: il contratto è sottoposto ad una condizione sospensiva non ancora realizzatasi); solo nella prima ipotesi non è mai intercorso, fin dall'origine, alcun titolo in favore dell'occupante, tanto che si esclude anche la possibilità di locazione ai sensi dell'articolo 447-bis del codice di procedura civile; occorre inoltre distinguere tra chi, come nel caso degli enti previdenziali pubblici, è considerato privo di titolo idoneo ma risiede nell'alloggio da diversi anni e, in molti casi, viene addirittura riconosciuto dall'ente gestore che invia i bollettini di indennità di occupazione;
    l'ordinamento giuridico vigente prevede forme di tutela, sia in sede civile che penale, di chi subisca l'occupazione abusiva del proprio immobile; in sede civile, con la cosiddetta azione di rivendicazione (articolo 948 del codice civile), imprescrittibile, nei confronti di chiunque possiede o detiene l'immobile, e, come tutela in via immediata ed urgente dall'occupazione abusiva, ricorrendo al giudice per l'azione di reintegrazione nel possesso (articolo 1168 del codice civile); quest'azione spetta non solo al proprietario, ma anche a chi disponga ad altro titolo dell'immobile (ad esempio l'usufruttuario o il conduttore in locazione dell'immobile); in sede penale, è possibile tutelarsi attraverso la proposizione di una denuncia alla Procura della Repubblica competente per il reato di invasione di terreni od edifici (articolo 633 del codice penale);
    il diritto all'iscrizione anagrafica è un diritto soggettivo perfetto del cittadino, utile anche allo Stato perché possa offrire servizi, politiche sociali e territoriali e alla collettività intera perché consente di rendere reperibili persone non altrimenti individuabili;
    i soggetti non iscritti all'anagrafe, perché privi di titolo all'occupazione dell'immobile in cui vivono, vengono automaticamente privati di tutti i molteplici diritti ad essa legati e costituzionalmente garantiti (in primis l'assistenza sanitaria e sociale);
    la norma in esame – come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione – mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti,

impegna il Governo:

   nella concreta applicazione della disposizione, a interpretare la norma nel senso che la dichiarazione di residenza sia irricevibile dagli uffici comunali qualora sia dimostrato che il richiedente abbia occupato abusivamente, con fatti penalmente rilevanti, e sia per questo denunciato al giudice penale;
   ad individuare misure atte ad affrontare la condizione degli occupanti «sine titulo» degli enti previdenziali pubblici per risolvere un'annosa questione e tutelare il diritto alla residenza di famiglie che benché occupanti pagano regolarmente indennità di occupazione all'ente proprietario.
9/2373/65. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giovanna Sanna, Morassut, Arlotti, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, D'Ottavio, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Mazzoli, Realacci, Ventricelli, Zardini, Maestri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame, introduce delle disposizioni contro le occupazioni abusive: la norma prevede che chi occuperà abusivamente un appartamento non potrà ottenere gli allacciamenti di acqua e gas e non potrà vedersi riconosciuta dal comune la residenza in quell'alloggio;
    più che ad essere finalizzata, come dovrebbe, a contrastare efficacemente la compravendita clandestina o le occupazioni nelle case popolari gestite dalla criminalità, la norma interviene in maniera del tutto generica e soprattutto senza tener in alcun modo conto della fase di emergenza abitativa sempre più esplosiva, e che dovrebbe essere quindi gestita con estrema cautela e con la massima attenzione alle categorie coinvolte più deboli ed esposte;
    peraltro la norma così come scritta si presta ad interpretazioni ambigue e possibilità di interpretazione estensiva, in quanto rischia di vedere coinvolti da questa norma anche coloro che sono sotto sfratto, in quanto vengono a trovarsi nella fattispecie di occupanti «senza titolo»;
    la suddetta previsione normativa rischia di colpire migliaia di famiglie di sfrattati che sono costrette a occupare un immobile pubblico abbandonato solo perché hanno perso il lavoro e la casa e non ricevono risposte dai comuni, a loro volta privi di risorse adeguate;
    peraltro negare la residenza va a toccare uno dei diritti fondamentali dei cittadini. La residenza infatti non può essere negata a nessuno perché da questa discendono molti diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione: senza residenza non si può votare (articolo 48 della Costituzione), non ci si può curare (articolo 32 della Costituzione), non si ha diritto il diritto al gratuito patrocinio e quindi alla difesa eccetera. Tutto questo riguarda ovviamente anche i minori, la cui residenza dipende da quella dei genitori, e che avrebbero difficoltà anche a iscriversi a scuola,

impegna il Governo

a valutare con particolare attenzione, anche con il coinvolgimento dell'ANCI, gli effetti applicativi derivanti dalle norme suddette, sotto il profilo delle ricadute negative e del grave pregiudizio che esse possono arrecare rispetto all'esercizio dei diritti fondamentali dei cittadini, sanciti dal la nostra Costituzione.
9/2373/66Piazzoni, Zaratti, Nardi, Zan, Pellegrino, Di Salvo.


   La Camera,
   premesso che:
    il 14 marzo 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale Municipale», che prevedeva vantaggi per i locatari che registravano contratti di affitto in nero;
    la Consulta ha dichiarato incostituzionale la disposizione che riguarda la cedolare secca sui contratti di locazione, in particolare i due commi 8 e 9, che stabilivano dei vantaggi per l'inquilino che procedeva alla legislazione nei casi in cui il contralto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge; quando in esso era indicato un importo inferiore a quello reale; o quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito;
    detti vantaggi consistevano nel fissare la durata della locazione in quattro anni più quattro, a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio, e nel ridurre il canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (importo che in genere è del 70-80 per cento inferiore ai valori di mercato);
    la sentenza della Corte costituzionale ha effetto retroattivo, e conseguentemente diventano nulli i contratti che sono stati registrati dagli inquilini o dai funzionari del Fisco a partire dal 6 giugno 2011;
    in Italia sono potenzialmente 500 mila i contratti irregolari che dal 2011 ad oggi potrebbero aver registrato il contralto di locazione in nero, così imponendo ai proprietari di subire la drastica riduzione del canone. Oggi tutte queste persone potrebbero essere costrette a pagare ai proprietari, con gli interessi, la parte di canone che hanno risparmiato;
    il provvedimento in esame, all'articolo 5, comma 2-ter, prevede positivamente una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione già registrati, ai sensi dei suddetti commi 8 e 9, articolo 3, del decreto legislativo n. 23 del 2011, dichiarati incostituzionali dalla sentenza n. 50/2014;
    alla luce quindi della suddetta misura, fino al 31 dicembre 2015, le migliaia di persone che hanno usufruito delle suddette norme che prevedevano agevolazioni per gli inquilini che emergevano da contratti a nero, ora dichiarate incostituzionali, sono tutelate e non rischiano di dover restituire i soldi;
    ciò rappresenta una prima importante risposta al problema emerso a seguito della sentenza, ma è indispensabile dare una risposta definitiva a tutela dei locatari interessati e recuperare lo spirito delle disposizioni oggetto delle medesima sentenza,

impegna il Governo

ad adottare fin da subito idonee iniziative legislative, volte a tutelare i locatari interessati e a recuperare lo spirito e le finalità delle norme oggetto della sentenza 50/2014 della Corte costituzionale, quali utili strumenti di contrasto all'evasione fiscale nell'ambito del mercato degli affitti, e ad estendere dette norme di contrasto non solo ai contratti di locazione per uso abitativo, ma anche a quelli per uso commerciale, in quanto identici gli obblighi tributari e l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale.
9/2373/67Lavagno, Piazzoni, Zan, Nardi, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Di Salvo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame, prevede un programma di recupero di immobili e di alloggi di edilizia residenziale pubblico di proprietà dei comuni e degli IACP, comunque denominati, volto a consentire interventi programmati e strutturali finalizzati al recupero, alla razionalizzazione e alla manutenzione straordinaria anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;
    il settore residenziale rappresenta il 20-22 per cento dei consumi energetici per gli impieghi finali totali nazionali, quindi il settore dell'edilizia residenziale pubblica, che rappresenta oggi il 5-8 per cento dello stock occupato, contribuisce per il 2 per cento sui consumi energetici;
    come ricordato da Federcasa (che associa 110 enti e aziende – IACP, ALER, ATER) nella sua audizione del 15 aprile scorso al Senato, nel nostro Paese l'edilizia residenziale pubblica è costituita da circa un milione di alloggi, dei quali oltre 800 mila gestiti dagli ex IACP. Se si considerano sicuramente privi di adeguato isolamento gli alloggi costruiti dal dopoguerra al 1981. risultano circa 450 mila alloggi con necessità urgente di interventi volti al risparmio energetico;
    attualmente gli 800 mila alloggi IACP comunque denominati, non possono beneficiare dell'ecobonus, ossia delle detrazioni fiscali delle spese sostenute per riqualificazione energetica degli edifici;
    applicare al patrimonio IACP la suddetta detrazione fiscale, consentirebbe di riqualificare il patrimonio di ERP, di contribuire sensibilmente al risparmio energetico e alla riduzione di CO2 e attivare investimenti con ricadute importanti in termini occupazionali e di sostegno all'economia e al settore dell'edilizia e dell'indotto collegato,

impegna il Governo

ad estendere anche agli immobili degli IACP, comunque denominati, le attuali detrazioni fiscali previste per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.
9/2373/68Zaratti, Zan, Piazzoni, Pellegrino, Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    la «cedolare secca», introdotta dal decreto legislativo 23/2011, è uno strumento che ha deluso le aspettative di quanti. Stato ed Enti territoriali, confidavano in esso per far emergere il mercato illecito degli affitti, e che non solo non ha determinato quel recupero significativo dell'evasione fiscale che rappresentava uno dei suoi presupposti, ma ha anche comportato enormi perdite di gettito. Intatti in base ai dati indicati nel Bollettino delle entrate tributarie, il gettito della cedolare secca è risultato pari a 675 milioni di euro nel 2011 (a fronte di un gettito atteso in termini di competenza pari a 3.194 milioni), e pari a 1.020 milioni di euro nel 2012 ( a fronte di un gettito atteso per lo stesso anno pari a 3.558 milioni): risultati finanziari che dimostrano che chi praticava il mercato sommerso degli affitti ha continuato a farlo;
    nonostante ciò è comunque positivo che l'articolo 9 del provvedimento in premessa preveda l'applicazione, seppure per il solo quadriennio 2014-2017, di un'aliquota ridotta al 10 per cento in luogo del 15 per cento della cedolare secca per i contratti a canone concordato;
    seppure sarebbe auspicabile prevedere 1'applicazione della cedolare secca unicamente per i contratti a canone concordato, la decisione di abbassare l'aliquota sui contratti di locazione a canone concordato mantenendo invariata l'aliquota per i contratti liberi, può comunque contribuire in parte a «raffreddare» il mercato delle locazioni;
    a rendere ancora più acuta la crisi abitativa, contribuisce infatti il forte squilibrio del mercato degli affitti che vede ancora oggi un rapporto di un alloggio affittato a canone concordato, a fronte di quasi sei alloggi locati a mercato libero; con tutto quello che ne consegue in termini di condizioni di affitto spesso proibitivi per moltissime famiglie;
    i contratti a canone concordato, introdotti dalla legge 431 del 1998 hanno un canone di affitto calcolato in base agli indicatori contenuti nell'Accordo territoriale, frutto della contrattazione tra sindacati degli inquilini e associazioni dei proprietari;
    nonostante la legge 431 del 1998 preveda che il Ministero delle infrastrutture convochi ogni tre anni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale al fine di promuovere una «Convenzione nazionale», che individui i criteri generali per la definizione dei suddetti canoni, detto Tavolo nazionale non è stato più convocato da troppo tempo;
    l'aggiornamento dei canoni è indispensabile anche alla luce della necessità di calmierare ulteriormente il mercato delle locazioni e dare così una risposta concreta al continuo aumento degli sfratti per morosità,

impegna il Governo

ad attivarsi perché vengano convocate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 431 del 1998 le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, per aggiornare la Convenzione nazionale e consentire il rinnovo degli accordi da definire in sede locale relativamente agli affitti concordati, al fine di giungere a un accordo che porti a una revisione dei suddetti canoni che tenga conto della crisi economica in atto e dia una risposta concreta al costante incremento degli sfratti per morosità e a un'emergenza abitativa sempre più esplosiva.
9/2373/69Nardi, Zan, Piazzoni, Pellegrino, Zaratti, Di Salvo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento, per favorire l'immissione sul mercato di immobili sfitti, prevede, per il solo quadriennio 2014-2017. la riduzione dal 15 al 10 dell'aliquota della cedolare secca, di cui si potrà usufruire anche in caso di abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti;
    la c.d «cedolare secca» è un regime fiscale (non obbligatorio, ma opzionale) che permette ai contribuenti di sottrarre i redditi derivanti dalla locazione abitativa di immobili, alla tassazione progressiva ad aliquote di imposta crescenti prevista in sede di imposta sul reddito delle persone fisiche, caratteristica, quest'ultima, che la rende particolarmente conveniente per i contribuenti con un reddito elevato;
    l'introduzione nel nostro Paese della cedolare secca è stata preceduta da un diffuso consenso motivato dagli effetti positivi che ne sarebbero derivati. Infatti la lettura delle relazioni illustrative dei progetti di leggi presentati sull'argomento e la posizione assunta allora dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sociali, permettevano di individuare tra i benefici attesi, in primis, il rilancio del mercato degli affitti, ritenuto a quel tempo oramai asfittico rispetto alla crescente domanda e poi un deterrente al fenomeno degli affitti in nero. A queste poi, veniva affiancata quella che forse appariva la prevalente motivazione, quella cioè di equità nel trattamento fiscale dei ricavi da locazione immobiliare;
    l'esordio della cedolare secca, previsto nel quadro di un compiuto federalismo municipale, ha però deluso le aspettative di quanti. Stato ed Enti territoriali, confidavano in esso per far emergere il mercato illecito degli affitti, poiché non solo non ha determinato quel recupero significativo dell'evasione fiscale che rappresentava uno dei suoi presupposti, ma ha anche comportato enormi perdite di gettito. Infatti in base ai dati indicati nel Bollettino delle entrate tributarie, il gettito della cedolare secca è risultato pari a 675 milioni di euro nel 2011 (a fronte di un gettito atteso in termini di competenza pari a 3.194 milioni), e pari a 1.020 milioni di euro nel 2012 (a fronte di un gettito atteso per lo stesso anno pari a 3.558 milioni): risultati finanziari che hanno chiaramente dimostrato che chi praticava il mercato sommerso degli affitti ha continuato a farlo. La stessa cedolare secca, oltre a tali effetti discorsivi, è rea dell'aver favorito i proprietari con redditi superiori ai 300.000 euro, grazie ad una diminuzione della pressione fiscale a loro carico pari a 4.700 euro, vantaggio questo, che ha continuato a decrescere parallelamente all'abbassarsi del reddito, arrivando a zero intorno ai 20.000 euro per poi diventare negativo con redditi più bassi;
    si è già detto che i proprietari di case appartenenti alle classi di reddito più elevate sono anche i maggiori beneficiari dell'introduzione della cedolare secca: il vantaggio cresce, infatti, con l'aumento del livello delle aliquote marginali Irpef che la nuova imposta sostituisce. Dunque l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'Irpef ai canoni percepiti dai proprietari con un reddito superiore a 100mila euro spiega un terzo del totale della perdita di gettito;
    inoltre in uno studio realizzato dalla Cgil di concerto con il Sunia si sostiene che «se sul fronte delle entrate le previsioni sono state ampiamente smentite, è lecito supporre un analogo fallimento su quello del recupero dell'evasione fiscale», e che «i contribuenti che hanno optato per la cedolare sono essenzialmente quelli che avevano già un contratto registrato, come ampiamente confermato dai dati storici relativi ai redditi da fabbricati dove si registra l'interruzione di un trend positivo dopo cinque anni di aumenti, non compensato da entrate derivanti dal contrasto all'evasione» e secondo altri dati della Cgia di Mestre, confermati dall'Agenzia dell'Entrate, in Italia sono oltre 950.000 gli appartamenti affittati irregolarmente e quindi sfitti, che generano 5 miliardi di euro di evasione da redditi non dichiarati, 1,5 miliardi dei quali dalla sola evasione Irpef;
    si può legittimamente concludere che la cedolare secca, a fronte di un elevato onere elevato inoltre la previsione di cui al suddetto articolo 9, pur comportando un'auspicata e significativa differenziazione tra le aliquote applicate al canone libero, pari al 20 per cento, e quelle applicate al canone concordato, pari al 10 per cento avrà una vigenza limitata ad un quadriennio, ed i cui effetti positivi si esauriranno ancora prima di una esatta loro valutazione;
    l'emergenza sfratti tende ormai ad allargarsi a macchia d'olio in tutto il territorio nazionale ed anche al di là delle pesanti ricadute della recessione sui redditi degli inquilini, a determinarla è stato indubbiamente il livello dei canoni già eccessivamente elevato nel periodo antecedente alla crisi economica. La difficoltà di sostenere il pagamento di un affitto interessa ormai gran parte delle persone che abitano in affitto: oltre il 70 per cento delle famiglie in affitto hanno un reddito inferiore a 30mila euro, 3 milioni di giovani fra i 25 ed i 36 anni continuano a vivere con i genitori, oltre tre milioni di migranti vivono condizioni di sovraffollamento e di disagio abitativo. Pertanto, oggi più che mai, il contenimento del disagio sociale da una parte e l'effettiva ripresa del mercato immobiliare dall'altra devono necessariamente passare da una significativa riduzione dei canoni di locazione;
    permane il problema strutturale del settore abitativo: l'assenza di politiche specifiche, soprattutto per le fasce medio-basse, e la conseguente carenza di un'offerta di abitazioni in affitto a prezzi sostenibili, in grado di garantire mobilità abitativa, in presenza di una scadenza contrattuale non rinnovata, una situazione aggravata dall'esiguità del patrimonio di edilizia pubblica che dovrebbe rispondere ai nuclei più disagiati. In tale contesto il fisco può svolgere un ruolo importante diventando uno strumento di reale calmierazione del mercato locativo,

impegna il Governo:

   nell'ambito dei una futura riforma delle locazioni e della fiscalità immobiliare, a modificare la disciplina dell'imposta c.d. cedolare secca abrogandola per i contratti a canone libero, che dovranno invece tornare ad essere assoggettati esclusivamente al regime Irpef, destinando le conseguenti maggiori entrate tributarie ad un rafforzamento degli strumenti a sostegno della locazione, ed a stabilizzare nel tempo l'abbattimento al 10 per cento dell'aliquota per i soli contratti a canone concordato, anche al fine di incentivare il ricorso a tale tipologia di contratti rivelatisi un valido strumento per calmierare il mercato delle locazioni ed aiutare concretamente le famiglie italiane che vivono in affitto, ed, al contempo, favorire il contrasto all'evasione fiscale;
   a prevedere, nell'ambito della suddetta nuova disciplina della cedolare secca, l'esonero per due annualità dal pagamento dell'imposta per quei proprietari che concedono in affitto i propri immobili a canone concordato a inquilini già soggetti alla procedura di sfratto.
9/2373/70Paglia, Piazzoni, Zaratti, Nardi, Zan, Pellegrino, Lavagno.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 69 del 2013, che ha integrato il disposto della lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001 (T.U. edilizia), ha ricompreso tra gli interventi di nuova costruzione (con quello che ne segue in termini di permesso a costruire e titoli abilitativi) i manufatti leggeri, anche prefabbricati e strutture di qualsiasi genere (quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
    l'articolo 10-ter del provvedimento in esame, ha ora modificato la suddetta disposizione andando in direzione diametralmente opposta. Con questa modifica introdotta ora si esclude dal novero degli interventi di nuova costruzione, i manufatti citati che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee purché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti;
    la formulazione, peraltro poco chiara della norma, presenta maglie troppo larghe e, pertanto, potrebbe favorire comportamenti opportunistici. In pratica questa modifica ora esclude detti manufatti tra gli interventi di nuova costruzione anche se hanno finalità non temporanee;
    detta previsione contrasta con quanto indicato dalia giurisprudenza amministrativa, che, come riporta il dossier del Servizio Studi della Camera, ha sottolineato come «la precarietà va esclusa tutte le volte in cui il manufatto stesso è destinato a recare un'utilità prolungata e perdurante nei tempo. In questo caso, infatti, esso produce una trasformazione urbanistica perché altera in modo rilevante e duraturo lo stato del territorio ...»;
    inoltre l'articolo 10-ter in esame, sembra andare in contrasto anche con la sentenza n. 278 del 2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3. comma 9, della legge 99 del 2009 che considerava irrilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici «le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali». Secondo la Corte, l'intervento del legislatore statale presentava carattere di norma di dettaglio, in quanto avente ad oggetto una disciplina limitata a specifiche tipologie di interventi edilizi realizzati in contesti ben definiti e circoscritti, con ciò oltrepassando i confini delle competenze che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, spettano al legislatore statale in materia di governo del territorio,

impegna il Governo:

   a chiarire la portata della modifica introdotta con il suddetto articolo 10-ter, e ad intervenire legislativamente al fine di garantire che detta modifica non si traduca in nuovi interventi urbanisticamente rilevanti e comunque in contrasto con la necessità di una maggiore salvaguardia e tutela del nostro territorio;
   ad evitare scelte normative fatte di continue piccole modifiche e singoli interventi di semplificazione e «deregulation» in ambiti sensibili e importanti quali quello urbanistico e ambientale, e che finiscono per produrre normative di settore disorganiche, non coordinate, e dannose per una politica sostenibile di governo del territorio.
9/2373/71Pilozzi, Zan, Nardi, Pellegrino, Zaratti, Piazzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non affronta in maniera convincente l'emergenza abitativa nel nostro Paese, e, nonostante alcune disposizioni (come il previsto programma di recupero degli immobili IACP) da valutare nel complesso positivamente nelle loro finalità, non dà risposte adeguate alla necessità urgente di incrementare l'offerta pubblica di alloggi a canone sociale a fronte di domande inevase di abitazioni a canoni compatibili (650 mila le istanze di nuclei utilmente collocati nelle graduatorie comunali), e alla necessità di ridurre i canoni di locazione e dare così una risposta concreta al continuo aumento degli sfratti per morosità;
    il Ministero valuta essere 2.5 milioni le famiglie in affitto che pagano un canone superiore al 40 per cento del loro reddito;
    continua a mancare una politica efficace sul regime delle locazioni e soprattutto vere politiche e soprattutto adeguate risorse finanziarie che indirizzino le risorse di edilizia residenziale pubblica ad accrescere sensibilmente il patrimonio di alloggi da destinare alla locazione a canoni calmierati;
    la priorità legislativa dovrebbe essere quella di garantire un alloggio a tutte quelle centinaia di migliaia di famiglie che non possono sostenere i prezzi di mercato;
    uno dei paradossi è che mentre Italia ci sono circa 4 milioni di persone che vivono una situazione di disagio abitativo, nello stesso tempo, abbiamo milioni di vani vuoti ed invenduti, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, conseguenti troppo spesso a una politica di cementificazione e di consumo indiscriminato del suolo;
    le politiche pubbliche nazionali sono ferme dal 1998, anno in cui è cessato il prelievo ex GESCAL dalla busta paga dei lavoratori dipendenti ed è da allora che non ci sono più trasferimenti costanti e certi di risorse alle Regioni per i programmi di investimento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

a prevedere uno stanziamento di risorse finanziarie costanti e certe che consenta, al di là dell'emergenza, di attuare un efficace piano pluriennale in grado di far uscire il Paese dalla crisi abitativa in cui si trova e metta a regime una seria politica pubblica della casa finalizzata prioritariamente alla locazione a canoni calmierati.
9/2373/72Di Salvo, Piazzoni, Zaratti, Nardi, Zan, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento, prevede, tra l'altro, un incremento per il triennio 2014-2016, delle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione;
    dette agevolazioni consistono in una detrazione fiscale per i suddetti soggetti, di. 900 euro per i redditi fino a 15.500 euro e di 450 euro fino a 31.000 euro: la previsione di un incremento per tre anni, delle detrazioni fiscali per gli inquilini in relazione alla loro situazione reddituale, ma limitandole ai soli alloggi sociali, rischia di ledere in tal modo il principio di uguaglianza prevedendo un vantaggio, a parità di reddito, solo a chi può accedere a una abitazione sociale, non favorendo allo stesso modo chi invece affitta sul libero mercato;
    la conseguenza della norma rischia di essere paradossale. Ossia, a parità di reddito dei soggetti, chi ha lo svantaggio di non poter accedere a una abitazione sociale pur avendone i requisiti, ed è costretto a pagare un affitto molto più alto (con una incidenza dell'affitto sul reddito più pesante), viene escluso dal beneficio che viene invece concesso a chi già gode di un canone più moderato;
    per motivi di maggiore equità, sarebbe invece necessario estendere detto beneficio fiscale a lutti gli affittuari, rapportandolo al reddito percepito e, soprattutto, all'incidenza dell'affitto pagato in rapporto al reddito. In tal modo, tra l'altro, la norma può costituire anche un incentivo a un conflitto di interessi che possa contribuire a contrastare l'elevata evasione fiscale in questo ambito,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere che, nel rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, i previsti benefici delle maggiori detrazioni fiscali siano estesi a tutti gli affittuari, non ai soli locatari di alloggi sociali come previsto dalla norma;
   a prevedere che la suddetta detrazione, seppur modulata in funzione del reddito così come previsto dalla norma in esame, spetti ai soggetti titolari di contratti di locazione qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 15 per cento dell'imponibile ai fini Irpef.
9/2373/73Marcon, Nardi, Zaratti, Zan, Piazzoni, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento, prevede, tra l'altro, un incremento per il triennio 2014-2016, delle agevolazioni fiscali in favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione;
    dette agevolazioni consistono in una detrazione fiscale per i suddetti soggetti, di. 900 euro per i redditi fino a 15.500 euro e di 450 euro fino a 31.000 euro: la previsione di un incremento per tre anni, delle detrazioni fiscali per gli inquilini in relazione alla loro situazione reddituale, ma limitandole ai soli alloggi sociali, rischia di ledere in tal modo il principio di uguaglianza prevedendo un vantaggio, a parità di reddito, solo a chi può accedere a una abitazione sociale, non favorendo allo stesso modo chi invece affitta sul libero mercato;
    la conseguenza della norma rischia di essere paradossale. Ossia, a parità di reddito dei soggetti, chi ha lo svantaggio di non poter accedere a una abitazione sociale pur avendone i requisiti, ed è costretto a pagare un affitto molto più alto (con una incidenza dell'affitto sul reddito più pesante), viene escluso dal beneficio che viene invece concesso a chi già gode di un canone più moderato;
    per motivi di maggiore equità, sarebbe invece necessario estendere detto beneficio fiscale a lutti gli affittuari, rapportandolo al reddito percepito e, soprattutto, all'incidenza dell'affitto pagato in rapporto al reddito. In tal modo, tra l'altro, la norma può costituire anche un incentivo a un conflitto di interessi che possa contribuire a contrastare l'elevata evasione fiscale in questo ambito,

impegna il Governo:

   compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di prevedere che, nel rispetto del principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, i previsti benefici delle maggiori detrazioni fiscali siano estesi a tutti gli affittuari, non ai soli locatari di alloggi sociali come previsto dalla norma;
   a prevedere che la suddetta detrazione, seppur modulata in funzione del reddito così come previsto dalla norma in esame, spetti ai soggetti titolari di contratti di locazione qualora l'importo del canone annuo sia superiore al 15 per cento dell'imponibile ai fini Irpef.
9/2373/73. (Testo modificato nel corso della seduta)  Marcon, Nardi, Zaratti, Zan, Piazzoni, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 9-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, ha previsto l'esenzione dell'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché questi rimangono invenduti o non locati;
    una norma che non fa altro che alimentare uno dei paradossi del nostro Paese. Ossia che, mentre ci sono circa 4 milioni di persone che vivono una situazione di disagio abitativo, molti senza casa, nello stesso tempo, abbiamo milioni di vani vuoti ed invenduti, soprattutto nelle grandi aree metropolitane, conseguenti troppo spesso a una politica di cementificazione selvaggia, di saccheggio del territorio e di consumo indiscriminato del suolo;
    la superficie cementificata in Italia è passata dal 2 per cento degli anni cinquanta al 6,7 per cento di media attuale. L'ISPRA calcola che dagli anni cinquanta siano stati «impermeabilizzati» (cementificati quindi in maniera irreversibile) 1.5 milioni di ettari, una superficie pari a quella della regione Calabria;
    le politiche edilizie e urbanistiche nel nostro Paese, più che privilegiare la riconversione del tessuto edilizio anche degradato, hanno proposto/imposto unicamente nuove edificazioni, nuovi volumi aggiuntivi, con conseguente nuovo consumo di suolo;
    è indispensabile invece favorire e incentivare la «riconversione» del settore dell'edilizia e delle costruzioni in una nuova ottica di reale sostenibilità del governo del territorio, sfruttando le opportunità che provengono da una maggiore attenzione del settore verso opere di cui il nostro Paese ha decisamente urgente bisogno: dal recupero e risanamento del tessuto già edificato, al contrasto al dissesto idrogeologico: dall'adeguamento delle infrastrutture idriche, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici a partire da quelli scolastici,

impegna il Governo

a modificare la norma sull'esenzione dell'IMU, introdotta dal decreto-legge n. 201 del 2011, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita finché invenduti o non locati, prevedendo che detta esenzione operi solo qualora si tratti di interventi di ricostruzione o recupero, senza consumo di suolo, di immobili già esistenti.
9/2373/74Zan, Zaratti, Pellegrino, Piazzoni, Nardi, Lavagno.


   La Camera,
   premesso che:
    la cronaca giudiziaria di queste settimane si è arricchita di un nuovo ennesimo capitolo di corruzione e malaffare, che vede ancora coinvolti costruttori, imprenditori, politici e amministratori locali impegnati nella spartizione di lavori pubblici inerenti la realizzazione delle opere per l'Expo 2015 a Milano;
    quello che sta emergendo è solo la punta dell'iceberg di un livello corruzione pubblica e privata che non ha pari negli altri Paese occidentali, e che trova il suo ambiente ideale nel settore degli appalti, nell'assegnazione e nella spartizione dei lavori legali alle grandi e piccole opere pubbliche del nostro Paese;
    proprio in relazione all'Expo, l'articolo 13 del provvedimento in esame, prevede una serie di misure riguardanti la realizzazione del grande evento. Tra queste misure si dispone la proroga al 2015 della disciplina concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, e si consente alla società EXPO 2015 S.p.A. di derogare alla disciplina vigente sui contratti pubblici, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione e alle concessioni di servizi;
    queste norme sono solo le ultime di una serie di disposizioni riguardanti i lavori dell'Expo, ma non solo questa, che si sono succedute in questi ultimi anni, e che hanno introdotto continue e ripetute norme in deroga. Deroghe alla normativa ambientale; al rispetto del codice appalti, agli obblighi di trasparenza, ecc.,

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative volte a limitare la «legislazione d'urgenza» e il conseguente troppo frequente ricorso a norme di rango primario e ad atti amministrativi aventi forza derogatoria nei confronti di molte leggi dello Stato, con particolare riguardo alla normativa sugli appalti e in materia ambientale e sanitaria;
   a predisporre particolari, più efficaci e stringenti modalità di vigilanza e di controllo nei confronti degli atti prodotti in deroga dalla normativa vigente, prevedendo che debbano comunque garantire il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza.
9/2373/75Pellegrino, Zan, Zaratti, Piazzoni, Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel nostro Paese ormai circa il 78 per cento delle famiglie è proprietario di case, ma nonostante questo la crisi economica e sociale sta aggravando in maniera insostenibile l'emergenza abitativa, con oltre 430.000 famiglie in difficoltà con il pagamento dei mutui. Una situazione di vero allarme sociale che riguarda tutto il Paese, anche se con situazioni di vera e propria emergenza per le grandi aree urbane. Un'emergenza che coinvolge anche migliaia di famiglie che occupano le case degli enti previdenziali;
    nei primi sei mesi del 2013 vi sono state circa 40 mila sentenze di sfratto, un numero che equivale più o meno all'intero ammontare degli sfratti emessi in tutto il 2007, e si giunge a un numero di sfratti (tra quelli in esecuzione e quelli nuovi) che raggiungerà nel 2015 la cifra di circa 400 mila sfratti esecutivi pendenti. Degli sfratti complessivi, il 90 per cento sono dovuti alla morosità;
    l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli;
    a distanza di molti mesi, tutto è fermo, in quanto il previsto decreto attuativo che doveva provvedere a ripartire le risorse del Fondo tra le regioni, non è ancora stato emanato;
    il decreto-legge in esame, ha incrementato lievemente il suddetto Fondo per morosità incolpevole. Le risorse nuove messe ora a disposizione dal Governo per il fondo morosità sono però ancora del tutto inadeguate al l'emergenza. Si stanziano infatti 226 milioni di euro in 7 anni (dal 2014 al 2020). ossia di poco più di 32 milioni di euro per ciascun anno;
    accanto ai suddetti interventi volti a dare una prima risposta alla morosità incolpevole, va sottolineata la necessità, che si continua a dimenticare, di prevedere interventi a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie, che a causa della crisi economica non sono in grado di far fronte al pagamento delle rate,

impegna il Governo

a stanziare opportune risorse a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui.
9/2373/76Boccadutri, Piazzoni, Pellegrino, Zan, Zaratti, Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    nei primi sei mesi del 2013 vi sono state circa 40 mila sentenze di sfratto, un numero che si avvicina a quello degli sfratti emessi in tutto il 2007. La stima degli sfratti per l'anno 2015. è quella di un numero (Ira quelli in esecuzione e quelli nuovi) di circa 400 mila sfratti esecutivi pendenti;
    ad acuire la crisi abitativa, contribuisce il forte squilibrio del mercato degli affitti che vede ancora oggi un rapporto di un alloggio affittato a canone concordato, a fronte di quasi sei alloggi locati a mercato libero; con tutto quello che ne consegue in termini di condizioni di affitto spesso proibitivi per moltissime famiglie, e conseguente difficoltà per molte di esse a trovare alloggi in locazione a canoni sostenibili;
    anche al fine di aumentare l'offerta di alloggi in locazione, è indispensabile utilizzare la leva fiscale per tentare di rimettere sul mercato detti alloggi non occupati a prezzi di vendita o di locazione più bassi,

impegna il Governo:

   a prendere in considerazione l'azzeramento o perlomeno la riduzione della tassazione sulla seconda casa per i proprietari che rinnovano il contratto alle famiglie con sfratto esecutivo, al cinquanta per cento in meno del canone, finanziando detto trattamento fiscale di favore anche attraverso una aliquota IMU ordinaria raddoppiata per le unità immobiliari a uso residenziale a partire dalla terza abitazione di proprietà da almeno due anni inutilizzata ovvero non locata con contratto scritto e registrato;
   a destinare conseguentemente le risorse rinvenienti dal suddetto inasprimento fiscale, al programma di recupero di immobili e di alloggi di edilizia residenziale pubblico di proprietà dei comuni e degli IACP, comunque denominati, previsto dall'articolo 4 del provvedimento in esame.
9/2373/77Ragosta, Piazzoni, Nardi, Zan, Pellegrino, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 disciplina un Piano di recupero degli edifici e alloggi di edilizia residenziale pubblica, e di proprietà degli IACP e dei comuni finalizzato al ripristino di alloggi di risulta e alla manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico;
    per consentire il suddetto recupero, si stanziano risorse nel limite di 500 milioni di euro;
    nell'ambito del Piano gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero, sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali più svantaggiate (individuate dalla legge a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica; le risorse stanziate rischiano di essere insufficienti ed è comunque indispensabile monitorare sul loro utilizzo e garantirne l'effettiva spendibilità,

impegna il Governo

a garantire l'effettiva spendibilità delle risorse stanziate per il programma di recupero degli edifici e alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche prevedendo – per gli enti territoriali interessati – l'esclusione dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, per 1 e finalità di cui in premessa.
9/2373/78Melilla, Piazzoni, Zaratti, Nardi, Zan, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame ha l'obiettivo di rilanciare le politiche abitative che hanno conosciuto nel nostro paese anni di disattenzione. In tal modo il Governo ritiene giustamente di dare un contributo importante non solo alla soluzione di rilevanti problemi sociali, ma anche riattivare linee di investimenti decisivi per promuovere la crescita;
    fra le numerose misure previste c’è la promozione dell'accesso per gli inquilini alla proprietà degli alloggi nonché la predisposizione di un programma di recupero e riqualificazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica. Sono misure che si aggiungono agli interventi che in materia di ristrutturazione delle case di abitazione, acquisto dei mobili e di riqualificazione energetica hanno consentito di attutire il peso della crisi del mercato immobiliare;
    in particolare vanno richiamate le misure di agevolazioni fiscali disposte anche recentemente, in particolare con la legge di stabilità 2014/per prorogare le detrazioni fiscali del 50 per cento e 65 per cento a fronte di ristrutturazioni e misure per il risparmio energetico, ma è necessario non vanificare tali misure con norme come il comma 586 e segg. dell'articolo 1 della già citata legge di stabilità 2014 – legge n. 147 del 2013 – che di fatto cambia le regole mentre il «treno è in corsa»: non vengono rimborsate a luglio 2014 le detrazioni superiori a 4.000 euro, ma rinviate a provvedimenti dell'Agenzia delle entrate successivi alla verifica documentale delle spese detratte;
    le conseguenze di tale innovazione/pensata per colpire rimborsi non dovuti, sono però devastanti per i contribuenti che hanno fatto programmi di investimento che ad esempio prevedono l'utilizzo dei rimborsi fiscali per pagare le rate di mutuo contratto per ristrutturare la casa, con il fondato rischio di entrare in una condizione di indebitamento dalla quale non è facile uscire;
    si rende perciò indispensabile modificare, anche nella fase applicativa, il citato comma 586 per evitare situazioni di grave difficoltà a migliaia di contribuenti che hanno diritto al rimborso nei tempi previsti dalle norme in vigore al momento in cui hanno effettuato gli interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica, mentre le operazioni di controllo sui 730 presentati potrebbero essere effettuate con priorità sulle dichiarazioni che hanno comportato rimborsi superiori a 4000 euro,

impegna il Governo

ad individuare opportune iniziative allo scopo di escludere dal blocco dei rimborsi previsto dal comma 586 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 i contribuenti che oltre alle detrazioni per carichi familiari hanno diritto alle detrazioni per ristrutturazioni e/o riqualificazione energetica delle abitazioni.
9/2373/79Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi;
    l'articolo 12 del provvedimento de quo prende in analisi il codice dei contratti pubblici, materia questa che senza dubbio abbisogna di un intervento organico da parte del legislatore,

impegna il Governo

a trattare la materia del codice dei contratti pubblici con un provvedimento omogeneo ed unitario ed a non frammentare le modifiche ad un provvedimento così importante all'interno di una serie di decreti legge scollegati l'uno dall'altro.
9/2373/80Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi;
    l'articolo 5 del provvedimento in oggetto ha come finalità l'impedire le occupazioni di immobili ed in tale ottica si prevede che, qualora venga occupato l'immobile senza alcun titolo, allora l'occupante non può chiedere la residenza e l'allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua, etc. etc.),

impegna il Governo

a valutare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 5, al fine di armonizzare la disciplina contenuta nel medesimo attraverso interventi normativi posti a tutela di diritti costituzionalmente garantiti con particolare riferimento agli articoli 13 e 14 sulla libertà personale e di domicilio, 32 sulla salute, 34 sull'istruzione e 36 sul lavoro.
9/2373/81Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi;
    l'articolo 7 prevede detrazioni IRPEF per il conduttore di alloggi sociali,

impegna il Governo

a valutare di estendere progressivamente l'importo delle detrazioni per il conduttore di alloggi sociali aumentando quelli indicati nel citato articolo 7 del presente decreto di almeno un quarto.
9/2373/82Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame, viene previsto all'articolo 10 un contributo per la messa in sicurezza degli edifici;
    nella legge di stabilità 2014 è stato modificato l'articolo 48 della legge n. 222 del 20 maggio 1985 con l'aggiunta di nuove finalità,

impegna il Governo

a non adoperare le risorse stanziate con il presente decreto per altre emergenze individuate dal Presidente del Consiglio ai sensi delle leggi vigenti.
9/2373/83Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 9, disposizioni in materia di cedolare secca, che prevedono per il quadriennio 2014-2017 una aliquota ridotta dal 15 per cento al 10  per cento per i contratti a canone concordato, stipulati nei maggiori comuni italiani ad alta tensione abitativa;
    per le altre fattispecie si applica l'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto il regime fiscale della «cedolare secca» con aliquota del 21 per cento per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo;
    nei comuni ad alta tensione abitativa il problema «caro-affitti» coinvolge anche i locali affittati a piccoli esercenti attività di commercio ed artigianato, le cui locazioni sono aumentate in seguito all'introduzione dell'euro;
    la grave recessione che ha colpito l'Italia dal 2012, e la debole – se non inesistente – ripresa, ha causato un forte calo della domanda di beni e servizi, che hanno costretto moltissimi piccoli esercizi commerciali a chiudere;
    una riduzione dei costi delle locazioni dei locali affittati a piccole e medie imprese commerciali ed artigiane potrebbe essere un concreto aiuto alla loro sopravvivenza;
    il regime sostitutivo della cedolare secca è riservato alle locazioni di immobili e pertinenze ad uso abitativo, con esclusione delle locazioni ad uso commerciale, e purché il locatore sia una persona fisica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, per estendere il regime della cedolare secca anche alle persone fisiche, proprietarie di locali concessi in locazione per l'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni e artigianato, affinché siano indotte a concordare una riduzione del canone alle piccole imprese locatarie.
9/2373/84Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto Camera 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a risolvere strutturalmente il problema del disagio abitativo trovando risorse alternative, quali ad esempio la reintroduzione a carico dei costruttori dell'obbligo al pagamento dell'IMU per gli invenduti al fine di non ricorrere ad una dannosa oltreché inutile ulteriore privatizzazione del patrimonio pubblico di case sociali.
9/2373/85D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

ad emanare ogni provvedimento finalizzato all'effettuazione di un censimento di tutti gli immobili ERP entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed alla catalogazione delle unità immobiliari e fabbricati inutilizzati con indicazioni precise in ordine allo stato di manutenzione.
9/2373/86Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

a relazionare al Parlamento sull'utilizzo dei fondi ex Gescal e di quelli disponibili destinati all’housing sociale.
9/2373/87Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

offrire ad un numero maggiore di cittadini in difficoltà economica l'accesso al tendo nazionale di sostegno per l'accesso alle case in locazione.
9/2373/88Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

a procedere ad un'indagine della reale domanda abitativa di necessità ed a notiziare il Parlamento entro e non oltre 6 mesi dalla conversione in legge del decreto legge de quo.
9/2373/89Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    come reso evidente dall'inchiesta della Procura di Milano, un sistema criminale organizzato stava compromettendo, attraverso un odioso sistema di scambio di tangenti e lottizzazioni, la corretta e trasparente realizzazione dell'Expo 2015;
    il ritardo sui lavori è divenuto ormai difficilmente recuperabile: secondo l'attuale gestione di Expo, il 28 dicembre 2013, lo stato d'avanzamento dei lavori di «rimozione delle interferenze», propedeutici alla realizzazione della piastra espositiva, era al 58 per cento, mentre secondo il cronoprogramma di aprile 2010 i lavori avrebbero dovuto essere terminati a luglio 2012 (e secondo il cronoprogramma di luglio 2012, entro novembre 2013);
    il Protocollo «Expo mafia free», che risale al novembre 2013 è obbligatorio solo per le aziende italiane. Il documento demanda alla Direzione investigativa antimafia e al Gicex, Gruppo interforze centrale di Expo 2015, un organismo «info-investigativo», il compito di stanare le aziende in odore di mafia;
    ad oggi non c’è margine per allestire un sistema omogeneo dei stessi controlli. Il 14 aprile anche il presidente della regione Lombardia Roberto Maroni ha chiesto ad Expo di sbrigarsi: la «piastra», l'area di quasi 100 ettari dove sorgeranno i padiglioni, deve essere completata entro fine anno, per poter poi concludere le rifiniture entro i primi mesi del 2015,

impegna il Governo

ad estendere i controlli previsti per le aziende italiane che lavorano sulla piastra espositiva anche agli enti subappaltanti che si occuperanno dei padiglioni dei Paesi stranieri.
9/2373/90Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    come reso evidente dall'inchiesta della Procura di Milano, un sistema criminale organizzato ha ormai compromesso, attraverso un odioso sistema di scambio di tangenti e lottizzazioni, la corretta e trasparente progettazione e realizzazione dell'Expo 2015;
    «Nutrire il pianeta», il tema di Expo, è in grottesca contraddizione con un progetto che prevede la cementificazione di 1.634 ettari di terreno agricolo fertile andando a rendere ancora più fragile un'area tra le più «provate» in Italia per quanto riguarda il consumo di suolo (lo evidenziano i dati e le mappe presentate il 26 marzo a Roma dall'ISPRA),

impegna il Governo

a prevedere, in caso di realizzazione del progetto originario, la realizzazione di opere di compensazione ambientale, atte a ripristinare nel territorio interessato i livelli di servizi ecosistemici sottratti dalla realizzazione della piastra espositiva e delle opere infrastrutturali connesse ad Expo.
9/2373/91D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    come reso evidente dall'inchiesta della Procura di Milano, un sistema criminale organizzato ha ormai compromesso, attraverso un odioso sistema di scambio di tangenti e lottizzazioni, la corretta e trasparente progettazione e realizzazione dell'Expo 2015;
    «Nutrire il pianeta», il tema di Expo, è in grottesca contraddizione con un progetto che prevede la cementificazione di 1.634 ettari di terreno agricolo fertile andando a rendere ancora più fragile un'area tra le più «provate» in Italia per quanto riguarda il consumo di suolo (lo evidenziano i dati e le mappe presentate il 26 marzo a Roma dall'ISPRA),

impegna il Governo

a valutare la fattibilità di prevedere, in caso di realizzazione del progetto originario, la realizzazione di opere di compensazione ambientale, atte a ripristinare nel territorio interessato i livelli di servizi ecosistemici sottratti dalla realizzazione della piastra espositiva e delle opere infrastrutturali connesse ad Expo.
9/2373/91. (Testo modificato nel corso della seduta)  D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    come reso evidente dall'inchiesta della Procura di Milano, un sistema criminale organizzato ha ormai compromesso, attraverso un odioso sistema di scambio di tangenti e lottizzazioni, la corretta e trasparente progettazione e realizzazione dell'Expo 2015;
    il ritardo sui lavori è divenuto ormai difficilmente recuperabile: secondo l'attuale gestione di Expo, il 28 dicembre 2013, lo stato d'avanzamento dei lavori di «rimozione delle interferenze», propedeutici alla realizzazione della piastra espositiva, era al 58 per cento, mentre secondo il cronoprogramma di aprile 2010 i lavori avrebbero dovuto essere terminati a luglio 2012 (e secondo il cronoprogramma di luglio 2012, entro novembre 2013);
    la situazione appare definitivamente compromessa per alcune delle opere connesse ad Expo: le due nuove linee metropolitane di Milano, M4 e M5, non saranno pronte in tempo per la manifestazione. Per quanto riguarda le autostrade, verrà inaugurata in tempo per Expo la Brescia-Bergamo-Milano. Della Pedemontana lombarda saranno completati — al più — i lotti A e B. Non sarà completata la Tangenziale Est esterna di Milano,

impegna il Governo

ad adottate delle procedure arbitrali che rinviino i contenziosi sui prezzi, aperti dalle imprese, a dopo l'Expo, evitando inutile consumo di suolo e costi per le casse pubbliche.
9/2373/92Fantinati.


   La Camera,
   premesso che:
    come reso evidente dall'inchiesta della Procura di Milano, un sistema criminale organizzato ha ormai compromesso, attraverso un odioso sistema di scambio di tangenti e lottizzazioni, la corretta e trasparente progettazione e realizzazione dell'Expo 2015;
    il ritardo sui lavori è divenuto ormai difficilmente recuperabile: secondo l'attuale gestione di Expo, il 28 dicembre 2013, lo stato d'avanzamento dei lavori di «rimozione delle interferenze», propedeutici alla realizzazione della piastra espositiva, era al 58 per cento, mentre secondo il cronoprogramma di aprile 2010 i lavori avrebbero dovuto essere terminati a luglio 2012 (e secondo il cronoprogramma di luglio 2012, entro novembre 2013);
    la situazione appare definitivamente compromessa per alcune delle opere connesse ad Expo: le due nuove linee metropolitane di Milano, M4 e M5, non saranno pronte in tempo per la manifestazione. Per quanto riguarda le autostrade, verrà inaugurata in tempo per Expo la Brescia-Bergamo-Milano. Della Pedemontana lombarda saranno completati — al più — i lotti A e B. Non sarà completata la Tangenziale Est esterna di Milano;
    oltre il sistema degli appalti truccati, anche un eccesso di opere, alcune infilate all'ultimo momento senza specifiche motivazioni, mette in affanno la macchina dell'Expo 2015,

impegna il Governo

a ridurre il numero delle opere collaterali previste per Expo per agevolare la macchina amministrativa nell'espletamento dei controlli previsti dalla legge.
9/2373/93Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

nell'ambito del riconoscimento, per gli italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, dello status di abitazione principale per un'eventuale unità immobiliare da essi posseduta, ad assegnare lo stesso diritto anche per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
9/2373/94Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

a monitorare attraverso una cabina di regia unificata i controlli rispetto ai contratti stipulati in occasione dell'evento Expo 2015, anche in relazione alle numerose deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015 attualmente previste per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A.
9/2373/95Fraccaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

a disporre specifiche destinazioni al contributo di 25 milioni di euro al comune di Milano previsto a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015, previsto per il 2014.
9/2373/96Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo vigente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi,

impegna il Governo

al fine di accrescere e migliorare l'offerta culturale e turistica finalizzata al grande evento EXPO 2015, anche attraverso la massima valorizzazione dell'eccellenza italiana costituita dall'attività lirico-sinfonica sull'intero territorio nazionale, a valutare di incrementare, per l'anno 2014, di almeno 25 milioni di euro, il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
9/2373/97Grande.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    è opportuno garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, anche in seguito alle recenti indagini penali della magistratura relative alla gestione degli appalti per l'evento Expo,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di prevedere che gli enti coinvolti nella realizzazione del grande evento Expo siano obbligati a rendicontare e pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese dettagliate sostenute per l'organizzazione del medesimo evento.
9/2373/98Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'occupazione degli alloggi di servizio delle Forze Armate da parte di non aventi titolo è oggetto di un profondo malessere tra quei militari che, pur avendo diritto ad un alloggio di servizio, non riescono ad usufruirne a causa della loro cronica carenza;
    è fondamentale rendere trasparente i criteri di assegnazione di tali alloggi ed evitare assegnazioni discrezionali e favoritismi,

impegna il Governo:

   ad aggiornare e rendere pubblici gli elenchi degli incarichi che danno diritto all'alloggio di servizio ASIR (alloggi di servizio connessi con l'incarico con locali di rappresentanza), ASI (alloggi di servizio connessi con l'incarico) e ASGC (alloggi per consegnatari e custodi) questo sia per una corretta pianificazione delle esigenze reali delle Forze Armate, sia per evitare abusi molto frequenti, in quanto non sempre gli interessati sono a conoscenza del loro diritto a ottenere un alloggio (tali elenchi sono stati pubblici fino alla riforma della materia del 2004);
   sia evitata una ulteriore alienazione del patrimonio abitativo della Difesa e contestualmente avviato un piano legato al recupero di basi militari e caserme dismesse anche con questo fine, in concerto con le amministrazioni comunali e regionali sul cui territorio queste strutture insistono, anche per l'eventuale cambiamento di destinazione d'uso urbanistico.
9/2373/99Grillo.


   La Camera,
   considerato la cronica carenza degli alloggi di servizio per il personale militare accentuata dall'emergenza abitativa e dall'irrazionale gestione del patrimonio abitativo della difesa affidato in gestione separata ad ogni singola Forza Armata,

impegna il Governo

a superare definitivamente la gestione del patrimonio per forza armata che rende scarsamente flessibile la sua gestione e a provvedere all'unificazione della gestione del patrimonio abitativo in senso interforze.
9/2373/100Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la cronica carenza degli alloggi di servizio per il personale militare è stato più volte richiamato sia da documenti ufficiali del Ministero della Difesa, da risoluzioni dei Cocer e da ordini del giorno recentemente votati dalla Commissione difesa della Camera in sede di discussione dello «Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2012 e 2013 (Atto n. 91)»,

impegna il Governo:

   ad integrare il nuovo piano annuale degli alloggi della Difesa di alcune informazioni essenziali per essere utile ai fini della comprensione delle reali esigenze della Difesa, soprattutto in termini di pianificazione. In particolare:
    la distribuzione territoriale del patrimonio abitativo delle Forze Armate;
    il fabbisogno abitativo teorico in base alle norme vigenti e l'eventuale deficit o surplus rispetto all'esistente (considerando gli incarichi che danno diritto all'alloggio, e la loro distribuzione territoriale);
    una proiezione almeno quinquennale delle esigenze infrastrutturali tenendo conto dei progetti di riduzione/razionalizzazione delle Forze armate di cui ai decreti legislativi n. 7 del 2014 (legge n. 244 del 2012) e del programma di acquisizione/costruzione di infrastrutture abitative.
9/2373/101L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    l'articolo 9-bis, comma 2, prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
    il successivo comma 3 riconosce, per ciascun anno, una riduzione di due terzi di TARI e TASI applicate sulle unità immobiliari di cui al comma 2,

impegna il Governo

assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di riconoscere come abitazione principale anche le unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
9/2373/102Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    l'articolo 9-bis, comma 2, prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
    il successivo comma 3 riconosce, per ciascun anno, una riduzione di due terzi di TARI e TASI applicate sulle unità immobiliari di cui al comma 2,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di estendere la riduzione di due terzi di TASI e TARI anche alle unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
9/2373/103Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    l'articolo 9-bis, comma 2, prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
    il successivo comma 3 riconosce, per ciascun anno, una riduzione di due terzi di TARI e TASI applicate sulle unità immobiliari di cui al comma 2,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di estendere la riduzione di due terzi di TASI e TARI anche alle unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente nonché per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
9/2373/103. (Testo modificato nel corso della seduta)  Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    l'articolo 6, comma 1, prevede la detassazione ai fini IRES ed IRAP nella misura del 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, di nuova costruzione o per i quali sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria o di recupero su un fabbricato preesistente di un alloggio sociale (come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007 n. 9); il beneficio fiscale è concesso fino all'eventuale acquisto della proprietà da parte del conduttore (mediante esercizio del diritto di riscatto dell'immobile) e, in ogni caso, per un periodo non superiore a dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa anche al fine di considerare l'opportunità di circoscrivere ad un periodo di otto anni il riconoscimento dell'esenzione fiscale nella misura del 40 per cento dei redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali, in conformità alla disciplina per essi prevista.
9/2373/104Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    l'articolo 7 al comma 1 attribuisce ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale le seguenti detrazioni: 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41;
    non essendo stata precisata con chiarezza a quale tipologia di alloggi sociali va riferita l'agevolazione, la norma attribuisce indistintamente le detrazioni sia alle case popolari ex articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 sia agli alloggi della ex edilizia agevolata (social housing) di cui all'articolo 1 comma 3 del medesimo decreto;
    tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità finanziaria del provvedimento e della necessità che siano privilegiate le situazioni di maggiore criticità sociale in un quadro redistributivo improntato a principi di equità e solidarietà verso gli individui e i nuclei familiari a maggior rischio di esclusione sociale,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, volte a definire con esattezza la tipologia di alloggi sociali cui è riferita la richiamata disposizione agevolati va, affinché le risorse destinate a finanziare la misura siano prioritariamente riservate ad alleviare le situazioni degli individui e dei nuclei familiari a maggior rischio di esclusione sociale.
9/2373/105Lupo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a incrementare ulteriormente, entro il 30 giugno 2014, la dotazione del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
9/2373/106Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a incrementare ulteriormente, entro il 30 giugno 2014, la dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito dall'articolo 6 comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
9/2373/107Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a provvedere in tempi brevissimi a tutti gli adempimenti al fine di procedere alla pubblicazione del decreto attuativo di cui all'articolo 6 comma 5 della legge del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che da mesi è atteso per poter procedere all'effettivo accompagnamento sociale da parte dei comuni e alla graduazione degli sfratti da parte dei Prefetti come disposto dal citato comma.
9/2373/108Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di procedere alla abrogazione della disposizione di legge che esenta dall'imposta comunale sugli immobili i costruttori di immobili di recente costruzione che risultano sfitti da oltre sei mesi, allo scopo di utilizzare i maggiori introiti per i fondi di cui all'articolo 1 del decreto-legge in esame.
9/2373/109Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a garantire, non solo che le risorse derivanti dalle alienazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica debbano essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente, ma che il citato programma straordinario preveda anche che per ogni alloggio alienato se ne recuperi, acquisti o realizzi almeno uno.
9/2373/110Nuti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'AC 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, anche al fine di prevedere, con ulteriori iniziative, che le misure per le alienazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica previste dall'articolo 3 del presente decreto-legge, siano adottate con il parere vincolante della Conferenza Unificata.
9/2373/111Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

ad inviare una relazione alle competenti Commissioni parlamentari sugli effetti, sul mercato e sulle liberalizzazioni, di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 5, in materia di ritorno degli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo ad un sistema cartaceo o di autocertificazione per procedere alla fruizione delle utenze da parte di tutti i cittadini e non solo di coloro che occupano alloggi abusivamente.
9/2373/112Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a garantire che le risorse di cui al Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, siano utilizzate prioritariamente per sostenere il pagamento, da parte degli inquilini con sfratto per morosità, della cauzione, propedeutica alla stipula di un nuovo contratto, riducendo così il numero degli sfratti esecutivi.
9/2373/113Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a trasmettere una relazione alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge in esame, volta in particolare a chiarire se la citata norma in materia di detrazioni di imposta si applica ai conduttori di tutte le tipologie di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture che ha definito l'alloggio sociale, ovvero se si riferisce ai conduttori degli alloggi sociali di cui all'articolo 1 comma 2 ovvero di cui all'articolo 1 comma 3 del citato decreto.
9/2373/114Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative volte a ridurre la cedolare secca all'1 per cento per quei proprietari che stipulano nuovi contratti di locazione a conduttori con sfratto esecutivo sia esso per morosità incolpevole o per finita locazione, con un canone individuato tra il valore minimo e il valore medio individuato negli accordi locali, di cui all'articolo 4 della legge n. 431 del 1998, tra associazioni dei proprietari e sindacati degli inquilini.
9/2373/115Rizzo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera n. 2373 reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura,

impegna il Governo

a procedere, preferibilmente prima dei previsti trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, all'integrazione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/03 dei 13 novembre 2003, in quanto l'elenco definito nel 2003 non sembra adeguato alla realtà effettiva dei comuni che vivono una evidente tensione abitativa derivante dall'aumento e dalla estensione territoriale degli sfratti per morosità incolpevole ulteriormente aggravata a causa della crisi economica.
9/2373/116Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    la perdurante crisi economico-finanziaria ha avuto forti ripercussioni anche nel settore del mercato immobiliare;
    le famiglie rinunciano a chiedere l'erogazione di mutui alle banche, sia in conseguenza della difficoltà di ottenerli, sia per i cosiddetti «spread bancari» che provocano un andamento irregolare dei tassi, inizialmente bassi;
    secondo i dati Istat, la richiesta di mutuo è crollata di oltre il 60 per cento,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad incentivare attraverso idonee misure fiscali il rilancio del mercato immobiliare;
   a considerare altresì la necessità di sostenere le politiche abitative, valutando l'opportunità di destinare parte del patrimonio immobiliare invenduto dei costruttori all’housing sociale.
9/2373/117Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 prevede l'emanazione, attraverso decreto interministeriale, dei criteri per la formulazione di un Programma di recupero e di razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure che consentano l'acquisizione e il recupero di immobili fatiscenti o da dismettere, oggetto di pignoramento per insolvenza sul pagamento dei mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa, da destinare ad «alloggio sociale» al nucleo familiare occupante, che dimostri una grave e oggettiva impossibilità al pagamento dello stesso mutuo in quanto nucleo familiare svantaggiato e non più in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
9/2373/118Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera n. 2373 reca la conversione in legge del decreto-legge n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'Atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appaiono inopportune anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    il Senato ha inserito nel testo dell'originario l'articolo 10-ter che, modificando l'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, rende possibile considerare le case prefabbricate, i bungalow e le case mobili installate in modo stabile e duraturo nel terreno, come non necessitanti di permesso di costruire,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche legislative, per impedire che l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 possa essere realizzata in zone a rischio idrogeologico.
9/2373/119Spessotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appaiono inopportune anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    il Senato ha inserito nel testo dell'originario disegno di legge di conversione l'articolo 10-ter che, modificando l'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, rende possibile considerare le case prefabbricate, i bungalow e le case mobili installate in modo stabile e duraturo nel terreno, come non necessitanti di permesso di costruire,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche legislative, per impedire che l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 possa essere realizzata nella fascia entro 300 metri dalla spiaggia del mare.
9/2373/120Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appaiono inopportune anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    il Senato ha inserito nel testo dell'originario disegno di legge di conversione l'articolo 10-ter che, modificando l'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, rende possibile considerare le case prefabbricate, i bungalow e le case mobili installate in modo stabile e duraturo nel terreno, come non necessitanti di permesso di costruire,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche legislative, per impedire che l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 possa essere realizzata entro 150 metri dalle rive dei corsi d'acqua.
9/2373/121Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 e pone la questione abitativa come una nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appaiono inopportune anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    il Senato ha inserito nel testo dell'originario disegno di legge di conversione l'articolo 10-ter che, modificando l'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, rende possibile considerare le case prefabbricate, i bungalow e le case mobili installate in modo stabile e duraturo nel terreno, come non necessitanti di permesso di costruire,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche legislative, per impedire che l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 possa essere realizzata in una fascia di 300 metri dalle rive dei laghi.
9/2373/122Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appaiono inopportune anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    il Senato ha inserito nel testo dell'originario disegno di legge di conversione l'articolo 10-ter che, modificando l'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, rende possibile considerare le case prefabbricate, i bungalow e le case mobili installate in modo stabile e duraturo nel terreno, come non necessitanti di permesso di costruire,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche legislative, per impedire che l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 possa essere realizzata in area a rischio sismico.
9/2373/123Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 del 2014 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appaiono inopportune anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    il Senato ha inserito nel testo dell'originario disegno di legge di conversione l'articolo 10-ter che, modificando l'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, rende possibile considerare le case prefabbricate, i bungalow e le case mobili installate in modo stabile e duraturo nel terreno, come non necessitanti di permesso di costruire,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative, anche legislative, per impedire che l'installazione dei manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 possa essere realizzata senza oneri a carico del costruttore e senza imposizione fiscale sul bene medesimo.
9/2373/124Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014 n. 47 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitativo;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'atto Camera reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    l'articolo 9, comma 1, prevede la riduzione al 10 per cento dell'aliquota della «cedolare secca» (recata dall'articolo 3 dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) per gli immobili locati a canone «concordato» nei comuni ad alta tensione abitativa; la riduzione è prevista per il quadriennio 2014-2017,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche di carattere normativo, al fine di valutare l'opportunità di prevedere una maggiore riduzione di aliquota della cedolare secca per i proprietari che intendano applicare un canone di locazione inferiore a quello «concordato».
9/2373/125Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 destina ulteriori risorse per la realizzazione dell'evento Expò di Milano, attribuendo 25 milioni al Comune di Milano;
    il suddetto onere trova copertura mediante:
     a) l'utilizzo per 10 milioni dei residui delle risorse stanziate dalla legge finanziaria per il 2006 e destinate alle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 249, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali;
     b) mediante la destinazione di 13 milioni dei residui relativi al Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici di cui alla legge finanziaria per il 2007;
     c) mediante la destinazione di 2 milioni dei residui non utilizzati e destinati al «Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici» finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato, come disposto dalla legge finanziaria 2008;
    non si ritiene opportuno e coerente destinare risorse, seppur non utilizzate, a finalità completamente diverse da quelle che il legislatore ha deciso di finanziare;
    in particolare la cancellazione dei suddetti residui, destinati ad interventi rilevanti di stabilizzazione di pubblici dipendenti, appare ancora più inopportuna nel contesto di grande disoccupazione ed in concomitanza del sacrificio richiesto ai pubblici dipendenti, che hanno dovuto subire dal 2010 il mancato rinnovo contrattuale;
    ciò comporta che il Governo ritiene opportuno ridurre le risorse per creare posti di lavoro stabili ovvero aumentare il potere di acquisto dei dipendenti pubblici, che favorirebbe il sostegno della domanda di beni e servizi, per finanziare ulteriormente le opere connesse ad EXPÒ, nonostante i recentissimi scandali, su cui sono aperte le indagini della Procura di Milano;
    la suddetta copertura rivela che esistono presso il bilancio dello Stato disponibilità non utilizzate dall'anno 2007, nonostante i precari della Pubblica Amministrazione tuttora esistono e sono in attesa di risposte;
    in caso di non necessario utilizzo, sarebbe stato opportuno destinare ad economia di bilancio le suddette risorse, visto che trattasi di residui datati,

impegna il Governo

ad evitare in futuri di utilizzare, per esigenze di copertura, risorse iscritte in bilancio, che in qualità di residui, per realizzare obiettivi diversi e non coerenti con le finalità per le quali sono state stanziate ed approvate dal Parlamento, in tal modo incidendo e sulla facoltà dei Ministri di poter effettuare le rimodulazioni delle autorizzazioni di spesa di propria competenza tra i programmi di ciascun Ministero.
9/2373/126Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto pone la questione abitativa come un fatto da affrontare in termini emergenziali, anziché affrontare le tematiche in termini strutturali e coerenti con la complessiva normativa vigente;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    in relazione all'organizzazione dell'Expo 2015 a Milano, qualunque deroga al sistema normativo volgente appare insidiosa, anche in riferimento ai gravi fatti di cronaca verificatisi;
    il problema delle barriere architettoniche rimane a tutt'oggi un grave ostacolo per migliaia di persone diversamente abili che abitano edifici privati o pubblici,

impegna il Governo

ad avviare un piano straordinario di finanziamento per la rimozione delle barriere architettoniche in edifici privati e per gli alloggi pubblici (Ater) nei quali spesso, anche in correlazione con situazioni economiche fortemente disagiate, la vita dei portatori di handicap è oltremodo difficile.
9/2373/127Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 42 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    l'articolo 10 del decreto-legge in esame in materia di edilizia residenziale sociale è finalizzato, come da lettera della norma, al perseguimento della riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso l'aumento dell'offerta di alloggi sociali in locazione, senza consumo di nuovo suolo rispetto agli strumenti urbanistici vigenti, favorendo il risparmio energetico e la promozione, da parte dei Comuni, di politiche urbane mirate ad un processo integrato di rigenerazione delle aree urbanizzate e dei tessuti edilizi esistenti attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale (le parole «urbanizzate»);
    a tal fine sarebbe opportuno adottare forme di agevolazioni fiscale per le ristrutturazioni degli immobili;
    attualmente la normativa dispone per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell'applicazione dell'IVA ridotta al 10 per cento invece per gli immobili residenziali non di lusso di nuova costruzione è prevista un'aliquota Iva al 4 per cento,

impegna il Governo

ad estendere l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al 4 per cento anche per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
9/2373/128Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 e pone la questione abitativa come una questione da affrontare in termini emergenziali, anziché in termini strutturali e coerenti con le reali esigenze correlate al disagio abitative;
    nel recente passato, i cosiddetti «piani casa» si sono troppo spesso rivelati dei veri e propri condoni mascherati, attraverso deregolamentazioni o aumenti di volumetrie senza aver mai predisposto un reale sostegno alle politiche abitative nel nostro Paese;
    il provvedimento reca anche norme relative all'Expo 2015 a Milano, procedendo con ulteriori finanziamenti e deroghe al sistema normativo vigente che appare incongrua anche in riferimento alle indagini in corso ad opera della magistratura;
    come da fonti giornalistiche, sono state avviate delle indagini sulle cooperative che hanno vinto l'appalto per Expo 2015,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative per controllare l'operato delle suddette cooperative anche in altri appalti pregressi e posteriori il suddetto.
9/2373/129D'Incà.