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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 27 febbraio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 febbraio 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Alfreider, Baldelli, Balduzzi, Bindi, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Brunetta, Caparini, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Giachetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Leone, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Rossomando, Sani, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 febbraio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   KYENGE: «Disposizioni per la modifica o l'abrogazione di norme discriminatorie» (2139);
   CIRIELLI: «Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati» (2140);
   FUCCI: «Disposizioni in materia di prescrizione e somministrazione di farmaci non autorizzati ovvero in difformità dalle indicazioni terapeutiche e dalle modalità d'uso autorizzate (off label)» (2141);
   PIZZOLANTE: «Disposizioni per la valorizzazione delle aree demaniali marittime e per la promozione degli investimenti nel settore turistico-alberghiero e ambientale» (2142);
   PARENTELA ed altri: «Interventi per il sostegno e la promozione delle agricolture contadine» (2143).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 26 febbraio 2014 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Norme per l'apertura di una casa da gioco nei comuni di Taormina e Palermo» (2144).

  In data 26 febbraio 2014 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 41-ter dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA: «Modifica dell'articolo 36 dello statuto della Regione siciliana, in materia di entrate tributarie» (2145).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

  Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha trasmesso il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013.

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione del Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 18 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente le procedure d'infrazione n. 2014/0135 e n. 2014/0136, avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per mancato recepimento, rispettivamente, dalla direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, ai cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettere del 20 febbraio 2014, ha trasmesso sei note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: FITZGERALD NISSOLI n. 9/1197/62, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2013, concernente iniziative volte a coinvolgere gli italiani all'estero e l'imprenditoria italiana nel mondo in Expo 2015; FERRARA n. 9/1670-AR/16 e LAVAGNO n. 9/1670-AR/18, riguardanti il sostegno alla soluzione pacifica e rispettosa degli accordi internazionali delle controversie esistenti in Mali, nell'ambito della partecipazione italiana alla missione delle Nazioni Unite NUMISMA; RAGOSTA n. 9/1670-AR/38, concernente la promozione della più ampia partecipazione delle diverse componenti della società civile siriana alla Conferenza di Ginevra II; TACCONI ed altri n. 9/1670-AR/49, concernente l'incremento delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo; ARTINI ed altri n. 9/1670-AR/62, riguardante la creazione di corridoi umanitari verso la Siria attraverso la Turchia e la Regione autonoma curda (KRG); SPADONI ed altri n. 9/1670-AR/65 e MOLTENI ed altri n. 9/1670-AR/72, concernenti l'assunzione di iniziative presso il Governo afgano per garantire l'esclusione dal codice penale della pratica della lapidazione, tutti accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 dicembre 2013.

  Il Ministro degli affari esteri ha altresì trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno MARAZZITI n. 9/1239-A/1, ZANIN ed altri n. 9/1239-A/2 e SCOTTO ed altri n. 9/1239-A/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 12 settembre 2013, concernenti la ratifica del Trattato sul commercio delle armi, nonché all'attuazione data alla risoluzione conclusiva SCOTTO ed altri n. 8/00024, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 26 novembre 2013, sull'emergenza umanitaria nelle Filippine.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera del 21 febbraio 2014, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno Matteo Bragantini ed altri n. 9/1326/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2013, concernente la valutazione degli effetti applicativi del decreto che darà attuazione alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 24 febbraio 2014, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva Bechis ed altri n. 8/00025, accolta dal Governo ed approvata dalla XI Commissione (Lavoro) nella seduta del 27 novembre 2013, concernente le procedure di mobilità ed il piano di salvaguardia occupazionale dei lavoratori della Nokia Solutions Network.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) competente per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di ventitré risoluzioni approvate nella sessione dal 13 al 16 gennaio 2014, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell'obiettivo del 2020 di ridurre le emissioni di CO2 dei nuovi veicoli commerciali leggeri (Doc. XII, n. 304) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma per la tutela dei consumatori (2014-2020) (Doc. XII, n. 305) – alla X Commissione (Attività produttive);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (Doc. XII, n. 306) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2008/97, (CE) n. 779/98 e (CE) n. 1506/98 concernenti le importazioni di olio d'oliva e di altri prodotti agricoli dalla Turchia con riguardo ai poteri delegati e alle competenze di esecuzione da conferire alla Commissione (Doc. XII, n. 307) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (Doc. XII, n. 308) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (Doc. XII, n. 309) – alla XI Commissione (Lavoro);
   risoluzione sulla protezione sociale per tutti, compresi i lavoratori autonomi (Doc. XII, n. 310) – alla XI Commissione (Lavoro);
   risoluzione sulla preparazione degli Stati membri dell'Unione europea a un avvio efficace e tempestivo del nuovo periodo di programmazione della politica di coesione (Doc. XII, n. 311) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (Doc. XII, n. 312) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il Governo della Federazione russa (Doc. XII, n. 313) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Doc. XII, n. 314) – alla IX Commissione (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Doc. XII, n. 315) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (Doc. XII, n. 316) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (Doc. XII, n. 317) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il programma Hercule III per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (Doc. XII, n. 318) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione, e modifica la decisione 2007/659/CE (Doc. XII, n. 319) – alla VI Commissione (Finanze);
   risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (Doc. XII, n. 320) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);
   risoluzione sul rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea (Doc. XII, n. 321) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sulla cittadinanza dell'Unione europea in vendita (Doc. XII, n. 322) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sulla relazione concernente i progressi compiuti dall'Islanda nel 2012 e sulle prospettive post-elettorali (Doc. XII, n. 323) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla situazione nel Sud Sudan (Doc. XII, n. 324) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulla situazione dei difensori dei diritti umani e degli attivisti dell'opposizione in Cambogia e Laos (Doc. XII, n. 325) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sulle recenti elezioni in Bangladesh (Doc. XII, n. 326) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 febbraio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sull'attuazione dell'approccio globale in materia di migrazione e mobilità 2012-2013 (COM(2014) 96 final) e relativi allegati (COM(2014) 96 final – Annexes 1 to 2), che sono assegnati in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2014) 102 final) e relativo allegato (COM(2014) 102 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Consiglio – Piano d'azione per il controllo del funzionamento dei regimi commerciali preferenziali (COM(2014) 105 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel comitato misto di cooperazione doganale UE-Cina per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei programmi di operatore economico autorizzato, nell'Unione europea, e le misure del programma di gestione classificata delle imprese, nella Repubblica popolare cinese (COM(2014) 106 final) e relativo allegato (COM(2014) 106 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal consiglio regionale delle Marche.

  Il presidente del consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 20 febbraio 2014, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo consiglio il 18 febbraio 2014, concernente la richiesta di interventi per la ripresa e la crescita economica del Paese.
  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Franco Gallo a presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (26).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2014 (81).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 marzo 2014.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 21 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore dei periodici pubblicati all'estero (82).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 marzo 2014. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 marzo 2014.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.
  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: CAUSI ED ALTRI; ZANETTI, CAPEZZONE ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER UN SISTEMA FISCALE PIÙ EQUO, TRASPARENTE E ORIENTATO ALLA CRESCITA (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 282-950-1122-1339-B)

A.C. 282-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 282-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonché del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonché secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarietà, della sostituzione e della responsabilità;
   b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi;
   c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidità degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilità di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio;
   d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico.

  2. I decreti legislativi tengono altresì conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i princìpi di coesione e di solidarietà nazionale.
  3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato.
  6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione.
  7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  8. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalità di cui al presente articolo.
  9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili.
  10. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
  11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

A.C. 282-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Revisione del catasto dei fabbricati).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni ovvero delle unioni o delle associazioni di comuni, per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   b) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest'ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari;
   c) incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato catastale e renderne possibile l'accesso al pubblico;
   d) definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
   e) valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali flessibili e adattabili alle specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali;
   f) operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
   g) rideterminare le definizioni delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
   h) determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:
    1) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, mediante un processo estimativo che:
     1.1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;
     1.2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune;
     1.3) qualora i valori non possano essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui al numero 2);
    2) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale, mediante un processo estimativo che:
     2.1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione catastale speciale;
     2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo, per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o il criterio reddituale, per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente;
   i) determinare la rendita media ordinaria per le unità immobiliari mediante un processo estimativo che, con riferimento alle medesime unità di consistenza previste per la determinazione del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h):
    1) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni;
    2) qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, applica ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

   l) prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
   m) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera h) e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i) del presente comma, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro.

  2. Le funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e lettera i), numero 1), tengono conto della complessità delle variabili determinanti i fenomeni analizzati, utilizzando metodologie statistiche riconosciute a livello scientifico.
  3. Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, con i decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a:
   a) ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1 e introducendo procedure deflative del contenzioso, nonché modificare la loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze attribuite, assicurando la presenza in esse di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, di rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina sono fissati d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di professionisti, di tecnici e di docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale, di esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare, di magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e a quella amministrativa, nonché, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) assicurare la cooperazione tra l'Agenzia delle entrate e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all'elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite, introducendo piani operativi, concordati tra comuni o gruppi di comuni e l'Agenzia, che prevedano anche modalità e tempi certi di attuazione dei piani medesimi nonché al fine di potenziare e semplificare la possibilità di accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali e della pubblicità immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari e l'interoperabilità dei sistemi informativi pubblici locali, regionali e centrali in materia catastale e territoriale; in assenza dei piani di cui alla presente lettera l'Agenzia delle entrate provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte della stessa Agenzia, con oneri da definire e suddividere adeguatamente;
   c) prevedere per l'Agenzia delle entrate la possibilità di impiegare, mediante apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini e dai collegi professionali, nonché di utilizzare i dati e le informazioni sugli immobili posseduti, forniti direttamente dai contribuenti;
   d) garantire, a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle entrate, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali;
   e) definire soluzioni sostenibili in materia di ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali e finanziarie dei soggetti che esercitano le funzioni catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto;
   f) utilizzare, in deroga alle disposizioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel quadro della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in aggiunta alla notifica mediante affissione all'albo pretorio;
   g) prevedere, al fine di garantire la massima trasparenza del processo di revisione del sistema estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche di cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di cui al comma 1, lettera i), numero 1), e delle relative note metodologiche ed esplicative;
   h) procedere alla ricognizione, al riordino, alla variazione e all'abrogazione delle norme vigenti che regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonché alla revisione delle sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali;
   i) individuare, a conclusione del complessivo processo di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali;
   l) garantire l'invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a tal fine prevedendo, contestualmente all'efficacia impositiva dei nuovi valori, la modifica delle relative aliquote impositive, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'imposta municipale propria (IMU), prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso e tenendo conto, nel caso delle detrazioni relative all'IMU, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche alla luce dell'evoluzione cui sarà soggetto il sistema tributario locale fino alla piena attuazione della revisione prevista dal presente articolo;
   m) prevedere un meccanismo di monitoraggio, attraverso una relazione del Governo da trasmettere alle Camere entro sei mesi dall'attribuzione dei nuovi valori catastali, nonché attraverso successive relazioni, in merito agli effetti, articolati a livello comunale, del processo di revisione di cui al presente articolo, al fine di verificare l'invarianza del gettito e la necessaria gradualità, anche mediante successivi interventi correttivi;
   n) prevedere, in aggiunta alle necessarie forme di tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di tutela anticipata del contribuente in relazione all'attribuzione delle nuove rendite, anche nella forma dell'autotutela amministrativa, con obbligo di risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza;
   o) prevedere, contestualmente all'efficacia dei nuovi valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale;
   p) prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica;
   q) per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, prevedere riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o inutilizzabilità determinate da tali eventi;
   r) prevedere che le funzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo e al presente comma siano esercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma e dagli enti locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142;
   s) riformare, d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la disciplina della notificazione degli atti tavolari.

  4. Dall'attuazione dei commi 1 e 3 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attività previste dai medesimi commi 1 e 3 devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

A.C. 282-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1 e con particolare osservanza dei princìpi e criteri generali di delega indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 1, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette a:
   a) attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi;
   b) definire una metodologia di rilevazione dell'evasione fiscale, riferita a tutti i principali tributi, basata sul confronto tra i dati della contabilità nazionale e quelli acquisiti dall'anagrafe tributaria, utilizzando, a tal fine, criteri trasparenti e stabili nel tempo, dei quali deve essere garantita un'adeguata pubblicizzazione;
   c) prevedere che i risultati della rilevazione siano calcolati e pubblicati con cadenza annuale;
   d) istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze una commissione, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dalla Banca d'Italia e dalle altre amministrazioni interessate; la commissione, che si avvale del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie locali, redige un rapporto annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, al fine di:
    1) diffondere le misurazioni sull'economia non osservata, assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
    2) valutare l'ampiezza e la diffusione dell'evasione fiscale e contributiva, effettuando una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione fiscale e contributiva e assicurando la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale;
    3) illustrare le strategie e gli interventi definiti e attuati dall'amministrazione pubblica per contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva;
    4) evidenziare i risultati ottenuti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva;
    5) individuare le linee di intervento e di prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva, nonché quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali;
   e) definire le linee di intervento per favorire l'emersione di base imponibile, anche attraverso l'emanazione di disposizioni per l'attuazione di misure finalizzate al contrasto d'interessi fra contribuenti, selettivo e con particolare riguardo alle aree maggiormente esposte al mancato rispetto dell'obbligo tributario, definendo attraverso i decreti legislativi le più opportune fasi applicative e le eventuali misure di copertura finanziaria nelle fasi di attuazione;
   f) prevedere che il Governo rediga annualmente, anche con il contributo delle regioni in relazione ai loro tributi e a quelli degli enti locali del proprio territorio, un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, da presentare alle Camere contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, distinguendo tra imposte accertate e riscosse nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione sulla base delle dichiarazioni; prevedere che il Governo indichi, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, e che esso aggiorni e confronti i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale e contributivo attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.

A.C. 282-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), il Governo è altresì delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano, coordinandola con le procedure di bilancio di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la redazione, da parte del Governo medesimo, di un rapporto annuale, allegato al disegno di legge di bilancio, sulle spese fiscali, intendendosi per spesa fiscale qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, sulla base di metodi e di criteri stabili nel tempo, che consentano anche un confronto con i programmi di spesa e la realizzazione di valutazioni sull'efficacia di singole misure agevolative, eventualmente prevedendo l'istituzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di una commissione composta da un numero massimo di quindici esperti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle altre amministrazioni interessate, senza diritto a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese, la quale potrà avvalersi del contributo delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni familiari e delle autonomie locali.
  2. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi, in funzione delle maggiori entrate ovvero delle minori spese realizzate anche con l'attuazione del comma 1 del presente articolo e del presente comma, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti. Il Governo assicura, con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  3. Le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale devono essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese. Per le finalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme dirette a coordinare le norme adottate in attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 1, e di cui al comma 2 del presente articolo e le vigenti procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

A.C. 282-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Gestione del rischio fiscale, governance aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.
  2. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell'introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.
  3. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti come persone fisiche, per l'assolvimento degli adempimenti, per la predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo delle imposte, prevedendo a tal fine anche la possibilità di invio ai contribuenti e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli precompilati, nonché al fine di assisterli nel processo di consolidamento della capacità fiscale correlato alla crescita e alle caratteristiche strutturali delle imprese.
  4. Nell'introduzione delle norme di cui al comma 3 il Governo prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione degli adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai sistemi di tutoraggio.
  5. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni volte ad ampliare l'ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari, in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di garantire la certezza, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
   a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
   b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali;
   c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre forme di rateizzazione;
   d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l'automatica decadenza dal beneficio della rateizzazione;
   e) monitorando, ai fini di una sua migliore armonizzazione, il regime di accesso alla rateizzazione dei debiti fiscali, anche in relazione ai risultati conseguiti in termini di effettiva riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza e oggettività.

  6. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneità, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestività nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefìci ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.

A.C. 282-B – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento dei controlli, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rafforzare i controlli mirati da parte dell'amministrazione finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli elementi contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile, sinergie con altre autorità pubbliche nazionali, europee e internazionali, al fine di migliorare l'efficacia delle metodologie di controllo, con particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello, degli abusi nelle attività di incasso e trasferimento di fondi (money transfer) e di trasferimento di immobili, dei fenomeni di alterazione delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonché delle fattispecie di elusione fiscale;
   b) prevedere l'obbligo di garantire l'assoluta riservatezza nell'attività conoscitiva e di controllo fino alla completa definizione dell'accertamento; prevedere l'effettiva osservanza, nel corso dell'attività di controllo, del principio di ridurre al minimo gli ostacoli al normale svolgimento dell'attività economica del contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di proporzionalità; rafforzare il contraddittorio nella fase di indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale;
   c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento sottoposti a tracciabilità e promuovendo adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea, nonché favorendo una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari;
   d) incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti;
   e) verificare la possibilità di introdurre meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori;
   f) rafforzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica;
   g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici;
   h) procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie;
   i) prevedere l'introduzione, in linea con le raccomandazioni degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni in sede europea, tenendo anche conto delle esperienze internazionali, di sistemi di tassazione delle attività transnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale;
   l) rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla società Equitalia.

A.C. 282-B – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, nonché per l'accrescimento dell'efficienza nell'esercizio dei poteri di riscossione delle entrate, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entità;
   b) incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria, in particolare attraverso interventi riguardanti:
    1) la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;
    2) l'eventuale composizione monocratica dell'organo giudicante in relazione a controversie di modica entità e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessità o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio della giurisdizione in forma monocratica;
    3) la revisione delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;
    4) il massimo ampliamento dell'utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni;
    5) l'attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;
    6) i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;
    7) la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalità procedimentali idonee ad assicurare l'ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;
    8) il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l'adeguata preparazione specialistica;
    9) l'uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;
    10) la previsione dell'immediata esecutorietà, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;
    11) l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca;
    12) il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attività delle commissioni tributarie;
   c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:
    1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
    2) prevedere gli adattamenti e le innovazioni normative e procedurali più idonei ad assicurare la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entità, nonché dispositivi, adottabili facoltativamente dagli enti locali, di definizione agevolata dei crediti già avviati alla riscossione coattiva, con particolare riguardo ai crediti di minore entità unitaria;
    3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, nonché adeguati strumenti di garanzia dell'effettività e della tempestività dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'introduzione di adeguati strumenti di controllo, anche ispettivo, la pubblicizzazione, anche on-line, dei contratti stipulati e l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro;
    4) prevedere l'affidamento dei predetti servizi nel rispetto della normativa europea, nonché l'adeguata valorizzazione e messa a disposizione delle autonomie locali delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia di entrate degli enti locali accumulate presso le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso che tenda ad una razionale riallocazione delle risorse umane a disposizione;
    5) definire, anche con il coinvolgimento dei comuni e delle regioni, un quadro di iniziative volto a rafforzare, in termini organizzativi, all'interno degli enti locali, le strutture e le competenze specialistiche utili ad accrescere le capacità complessive di gestione dei propri tributi, nonché di accertamento e recupero delle somme evase; individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti locali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalità e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto;
    6) assoggettare le attività di riscossione coattiva a regole pubblicistiche, a garanzia dei contribuenti, prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione;
    7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    8) prevedere specifiche cause di incompatibilità per i rappresentanti legali, amministratori o componenti degli organi di controllo interni dei soggetti affidatari dei servizi;
   d) rafforzamento, costante aggiornamento, piena informatizzazione e condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestività, l'omogeneità e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessità di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente;
   e) contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, in particolare per i profili attinenti alla tutela dell'abitazione, allo svolgimento dell'attività professionale e imprenditoriale, alla salvaguardia del contribuente in situazioni di grave difficoltà economica, con particolare riferimento alla disciplina della pignorabilità dei beni e della rateizzazione del debito.

A.C. 282-B – Articolo 14

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Giochi pubblici).

  1. Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
  2. Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) raccolta sistematica e organica delle disposizioni vigenti in funzione della loro portata generale ovvero della loro disciplina settoriale, anche di singoli giochi, e loro adeguamento ai più recenti princìpi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti al livello dell'Unione europea, nonché all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali, fatte salve, comunque, le previsioni in materia di cui agli articoli 5 e 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
   b) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell'articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura dell'imposta;
   c) disciplina specifica dei singoli giochi, definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, con provvedimenti direttoriali generali;
   d) riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo erariale sui singoli giochi, al fine di assicurare il riequilibrio del relativo prelievo fiscale, distinguendo espressamente quello di natura tributaria in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, e al fine di armonizzare le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti e le percentuali destinate a vincita (payout), nonché riordino delle disposizioni vigenti in materia di disciplina degli obblighi di rendicontazione;
   e) introdurre e garantire l'applicazione di regole trasparenti e uniformi nell'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo forme vincolanti di partecipazione dei comuni competenti per territorio al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale, della dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale che risultino coerenti con i princìpi delle norme di attuazione della presente lettera;
   f) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all'esercizio di offerta di gioco e statuizione del divieto di rilascio di tale titolo abilitativo, e, correlativamente, della nullità assoluta di tali titoli, qualora rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi della lettera e), per la dislocazione locale di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonché per l'installazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
   g) revisione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori secondo un criterio di progressività legata ai volumi di raccolta delle giocate;
   h) anche al fine di contrastare più efficacemente il gioco illegale e le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell'esercizio dei giochi pubblici, riordino e rafforzamento della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllino o partecipino al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonché degli esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza dalle concessioni o cause di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengano, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultino non aver rispettato l'obbligo di dichiarare l'identità del soggetto indirettamente partecipante;
   i) estensione della disciplina in materia di trasparenza e di requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera h) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere dell'offerta attivate dalle società concessionarie dei giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali esistenti;
   l) introduzione di un regime generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio, specialmente in conseguenza di provvedimenti di revoca o di decadenza, in modo da assicurare, senza pregiudizio per gli interessi di tutela dei giocatori e di salvaguardia delle entrate erariali, la continuità dell'erogazione dei servizi di gioco;
   m) verifica, con riferimento alle concessioni sui giochi, dell'efficacia della normativa vigente in materia di conflitti di interessi;
   n) riordino e integrazione delle disposizioni vigenti relative ai controlli e all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, al fine di rafforzare l'efficacia preventiva e repressiva nei confronti dell'evasione e delle altre violazioni in materia, ivi comprese quelle concernenti il rapporto concessorio;
   o) riordino e integrazione del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l'efficacia dissuasiva e l'effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco on-line;
   p) revisione, secondo criteri di maggiore rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto dell'eventuale normativa dell'Unione europea di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonché della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati; revisione della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;
   q) razionalizzazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche in funzione della pianificazione della dislocazione locale di cui alla lettera e) del presente comma, a partire da quello praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, comunque improntata al criterio della riduzione e della progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con relativa responsabilità del concessionario ovvero del titolare dell'esercizio; individuazione dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, anche sulla base di una revisione del limite massimo degli apparecchi da gioco presenti in ogni esercizio, della previsione di una superficie minima per gli esercizi che li ospitano e della separazione graduale degli spazi nei quali vengono installati; revisione della disciplina delle licenze di pubblica sicurezza, di cui al predetto testo unico, idonea a garantire, previa definizione delle situazioni controverse, controlli più efficaci ed efficienti in ordine all'effettiva titolarità di provvedimenti unitari che abilitano in via esclusiva alla raccolta lecita del gioco;
   r) nel rispetto dei limiti di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, allineamento, anche tendenziale, della durata delle diverse concessioni di gestione e raccolta del gioco, previo versamento da parte del concessionario, per la durata della proroga finalizzata ad assicurare l'allineamento, di una somma commisurata a quella originariamente dovuta per il conseguimento della concessione;
   s) coordinamento delle disposizioni in materia di giochi con quelle di portata generale in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Stati aventi regimi fiscali privilegiati;
   t) deflazione, anche agevolata e accelerata, del contenzioso in materia di giochi pubblici o con lo stesso comunque connesso, al fine di favorire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere q) e r);
   u) attuazione di un piano straordinario di controlli volto a contrastare la pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all'assetto regolatorio stabilito dallo Stato per la pratica del gioco lecito;
   v) definizione di un concorso statale, a partire dall'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante la disciplina di cui alla presente lettera, a valere su quota parte delle risorse erariali derivanti dai giochi pubblici, mediante istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico, anche in concorso con la finanza regionale e locale, finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici idonee ad incrementare le risorse erariali;
   z) rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;
   aa) introduzione del divieto di pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi;
   bb) previsione di una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco on-line, in particolare di quella realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco;
   cc) introduzione di un meccanismo di autoesclusione dal gioco, anche basato su un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro;
   dd) introduzione di modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro;
   ee) previsione di maggiori forme di controllo, anche per via telematica, nel rispetto del diritto alla riservatezza e tenendo conto di adeguate soglie, sul rapporto tra giocate, identità del giocatore e vincite;
   ff) anche a fini di rilancio, in particolare, del settore ippico:
    1) promozione dell'istituzione della Lega ippica italiana, associazione senza fine di lucro, soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si iscrivono gli allevatori, i proprietari di cavalli e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi prestabiliti; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale preveda organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; il concorso statale finalizzato all'istituzione e al funzionamento della Lega ippica italiana è definito in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del medesimo decreto legislativo attuativo, a valere su quota parte delle risorse del fondo di cui al numero 2);
    2) previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017;
    3) attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l'amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico;
    4) nell'ambito del riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite;

   gg) previsione di una relazione alle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità.

  3. I decreti legislativi di attuazione del comma 2, lettera ff), sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sui relativi schemi, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 1, è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

A.C. 282-B – Articolo 15

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Fiscalità energetica e ambientale).

  1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la green economy, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica, anche in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, in conformità con i princìpi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 della Commissione, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva negli Stati membri dell'Unione europea.

A.C. 282-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede come il Governo sia delegato ad attuare, con appositi decreti legislativi il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
     allo stato attuale continua a registrarsi una progressiva esplosione di pubblicità nelle forme non tutelate a sufficienza dalla stessa legge e del fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP);
    dai dati registrati, emerge la crescita, anche tra gli adolescenti, della «febbre del gioco»: ammonta a un milione il numero di studenti che hanno riferito, nel 2012, di aver puntato denaro sui giochi e, nonostante una chiara legislazione restrittiva per i minori, risulta che ben 630.000 under 18 hanno speso almeno 1 euro giocando d'azzardo;
     secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta complessiva dei giochi nell'anno 2009 è stata di 54,4 miliardi di euro, con un incremento del 14,4 per cento rispetto al 2008, e che tali dati confermano e rafforzano ulteriormente il trend in crescita registrato nel corso degli ultimi anni;
    oltre il 50 per cento dei proventi proviene dai cosiddetti apparecchi, o slot machine, anche se un mercato in particolare espansione è rappresentato dai giochi on line, laddove si evidenzia un incremento superiore all'80 per cento rispetto alla raccolta complessiva del 2008;
     all'articolo 14, comma 2, del presente provvedimento stabilisce una delega al Governo al fine di attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, anche attraverso la istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di garantire una certezza delle risorse previste nel Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo, il cui importo è fissato all'interno della legge di stabilità, prevedendo che le risorse destinate a tale finalità non possano essere inferiori all'ammontare fissato nell'anno precedente dalla medesima legge di stabilità.
9/282-B/1Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede come il Governo sia delegato ad attuare, con appositi decreti legislativi il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
    ricordato come allo stato attuale continua a registrarsi una progressiva esplosione di pubblicità nelle forme non tutelate a sufficienza dalla stessa legge e del fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP);
    dai dati registrati, emerge la crescita, anche tra gli adolescenti, della «febbre del gioco»: ammonta a un milione il numero di studenti che hanno riferito, nel 2012, di aver puntato denaro sui giochi e, nonostante una chiara legislazione restrittiva per i minori, risulta che ben 630.000 under 18 hanno speso almeno 1 euro giocando d'azzardo;
    secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta complessiva dei giochi nell'anno 2009 è stata di 54,4 miliardi di euro, con un incremento del 14,4 per cento rispetto al 2008, e che tali dati confermano e rafforzano ulteriormente il trend in crescita registrato nel corso degli ultimi anni;
    oltre il 50 per cento dei proventi proviene dai cosiddetti apparecchi, o slot machine, anche se un mercato in particolare espansione è rappresentato dai giochi on line, laddove si evidenzia un incremento superiore all'80 per cento rispetto alla raccolta complessiva del 2008;
    come all'articolo 14, comma 2, del presente provvedimento stabilisce una delega al Governo al fine di attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, anche attraverso la istituzione di un apposito fondo, la cui dotazione è stabilita annualmente con la legge di stabilità, finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di incrementare le risorse del Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo, il cui ammontare è determinato dalla legge di stabilità, attraverso gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative derivanti da attività di contrasto alla ludopatia.
9/282-B/2Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    una delle finalità del provvedimento è quella di rivedere alcune criticità del vigente sistema fiscale, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;
    il disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia abbia introdotto misure finalizzate alla semplificazione fiscale, con la soppressione della responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall'appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto;
    come il concordato preventivo in questo ultimo triennio 2011-2013 ha avuto una ampia diffusione, e che dal 2012 è previsto dal legislatore del 2012 il cosiddetto concordato con continuità aziendale;
    come la diffusione di tale procedura concorsuale minore sta mettendo a dura prova il principio della certezza dei rapporti giuridici attraverso l'appannamento del principio della concorsualità dei crediti ante procedura e della pericolosa diffusione di un grande numero di crediti prededucibili;
    il percorso legislativo intrapreso dal legislatore è negli intenti apprezzabile, nella misura in cui è finalizzato a tutelare i valori aziendali ma che tuttavia questo va necessariamente ripensato e chiarito anche in relazione alle prassi giurisprudenziali a tutt'oggi del tutto non uniformi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare opportune iniziative finalizzate ad una maggiore chiarezza normativa in materia di concordato preventivo, facendo salvi i principi di concorsualità e certezza dei crediti nei rapporti di fornitura di beni e servizi, limitando altresì la diffusione dei crediti prededucibili.
9/282-B/3Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
     una delle finalità del provvedimento è quella di rivedere alcune criticità del vigente sistema fiscale, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;
     una delle principali difficoltà avvertita oggi delle piccole e medie imprese è l'elevata pressione fiscale su di esse gravante, e che questa impedisce alle stesse di investire risorse per il miglioramento delle attrezzature ovvero per l'assunzione di dipendenti, e che tale criticità è tanto maggiore in un momento di grave crisi economica come quello attuale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, anche attraverso una consistente quota dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente, prevedendo altresì l'opportunità di introdurre un regime contabile semplificato per le piccole e medie imprese
9/282-B/4Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede come il Governo sia delegato ad attuare, con appositi decreti legislativi il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
     allo stato attuale continua a registrarsi una progressiva esplosione di pubblicità nelle forme non tutelate a sufficienza dalla stessa legge e del fenomeno del gioco d'azzardo patologico (GAP);
     dai dati registrati, emerge la crescita, anche tra gli adolescenti, della «febbre del gioco»: ammonta a un milione il numero di studenti che hanno riferito, nel 2012, di aver puntato denaro sui giochi e, nonostante una chiara legislazione restrittiva per i minori, risulta che ben 630.000 under 18 hanno speso almeno 1 euro giocando d'azzardo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare ed intensificare le iniziative al fine di introdurre sanzioni amministrative e penali per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni 18, e la contemporanea chiusura dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minorenni.
9/282-B/5Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    una delle finalità del provvedimento è quella di rivedere alcune criticità del vigente sistema fiscale, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;
     una delle principali difficoltà avvertita oggi delle piccole e medie imprese è l'elevata pressione fiscale su di esse gravante, e questa impedisce alle stesse di investire risorse per il miglioramento delle attrezzature ovvero per l'assunzione di dipendenti, e tale criticità è tanto maggiore in un momento di grave crisi economica come quello attuale;
     nel PIL italiano complessivo, il turismo rappresenta una delle voci più importanti per l'economia italiana e, soprattutto in alcune Regioni, è diffuso il fenomeno da parte di turisti stranieri di soggiornare nel nostro Paese prendendo in affitto un appartamento, dal momento che in questa aree il sistema ricettivo extralberghiero è più significativo per presenze di quello alberghiero;
     la maggior parte dei turisti provenienti dall'est Europa utilizza il denaro contante per il pagamento dei servizi di cui usufruisce in Italia durante il soggiorno;
     il comma 50 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) prevede che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità,

impegna il Governo

a prevedere una revisione della vigente normativa sulle modalità di pagamento delle locazioni delle unità abitative, prevedendo la facoltà per le medesime unità situate in località turistiche, di utilizzare anche il denaro contante per la corresponsione del corrispettivo canone di locazione.
9/282-B/6Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    una delle finalità del provvedimento è quella di rivedere alcune criticità del vigente sistema fiscale, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;
     negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica e per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;
     i danni conseguenti all'alluvione che ha colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 e che ha interessato i comuni del territorio compreso tra le province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata dai fenomeni calamitosi, con numerose aziende chiuse o impedite a riprendere la normale attività;
     in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di sicurezza idraulica e del territorio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di stabilire un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di stabilità interno delle regioni e dei comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.
9/282-B/7Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    il Fondo di solidarietà comunale (FSC) è stato introdotto dalla legge di stabilità 2013, contestualmente alla previsione di attribuire interamente ai comuni il gettito dell'IMU, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76 per cento:
    nel 2013 le continue modifiche normative alla finanza locale hanno determinato grave instabilità al quadro normativo ed economico dei comuni, con gravi ripercussioni tanto per i cittadini quanto per gli amministratori locali,

impegna il Governo

a prevedere iniziative legislative finalizzate ad una revisione del quadro normativo della finanza locale per una corretta e stabile quantificazione delle risorse a favore degli enti locali.
9/282-B/8Buonanno.


   La Camera,
   premesso che:
    una delle finalità del provvedimento è quella di rivedere alcune criticità del vigente sistema fiscale, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;
    l'articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR fissa il limite di 25.822 euro come massimale del valore imponibile per la deducibilità dei costi di acquisto (o leasing) delle autovetture da parte degli agenti e rappresentanti di commercio e che tale soglia era stata fissata nel 1998 senza poi essere mai successivamente aggiornata;
     tale valore, considerato anche l'aumento del costo dei beni per i mezzi di trasporto in grado di assicurare un minimo accettabile di prestazioni, sicurezza e comfort, sono ragionevolmente superiori;
     l'attuale costo delle autovetture rende di fatto impossibile acquistare entro il limite di 25.822 euro autovetture che abbiano particolari caratteristiche confacenti alle necessità degli agenti e rappresentanti di commercio, la cui percorrenza media annua è valutabile in 50.000 chilometri, con punte di 90-100 mila,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere tale valore per la deducibilità, innalzando lo stesso ad un importo più coerente con la svalutazione nel frattempo intervenuta e comunque non inferiore ad euro 50.000.
9/282-B/9Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30 della Costituzione impone ai genitori mantenere, istruire ed educare i figli;
    l'articolo 31 della Costituzione stabilisce che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi;
    l'articolo 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
    il sistema fiscale italiano non prevede norme specifiche per la valutazione dei carichi familiari come misura di riferimento per l'individuazione della capacità contributiva della famiglia e dei suoi membri;
    per questo motivo a parità di reddito le famiglie con carichi familiari risultano penalizzate rispetto a persone singole o famiglie senza carichi familiari;
    la capacità contributiva deve essere riferita alla famiglia nel suo insieme e deve tener conto dei doveri e obblighi giuridici imposti dalla legge ai suoi membri così che i costi derivanti dagli obblighi di legge dovranno essere esclusi dalla tassazione;
    il provvedimento in esame non prevede, tra i criteri e principi direttivi da attuare nella delega quello dell'equità fiscale familiare e della valutazione dei carichi familiari,

impegna il Governo:

   a riordinare le obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo;
   a costituire un tavolo di consultazione con la società civile e le associazioni familiari per l'individuazione delle misure di riordino stabilite dalla legge delega.
9/282-B/10Sberna, Gigli, Marguerettaz, Preziosi, Roccella, Calabrò, Pagano, Patriarca, Bobba, Berlinghieri, Piccione.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30 della Costituzione impone ai genitori mantenere, istruire ed educare i figli;
    l'articolo 31 della Costituzione stabilisce che la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi;
    l'articolo 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva;
    il sistema fiscale italiano non prevede norme specifiche per la valutazione dei carichi familiari come misura di riferimento per l'individuazione della capacità contributiva della famiglia e dei suoi membri;
    per questo motivo a parità di reddito le famiglie con carichi familiari risultano penalizzate rispetto a persone singole o famiglie senza carichi familiari;
    la capacità contributiva deve essere riferita alla famiglia nel suo insieme e deve tener conto dei doveri e obblighi giuridici imposti dalla legge ai suoi membri così che i costi derivanti dagli obblighi di legge dovranno essere esclusi dalla tassazione;
    il provvedimento in esame non prevede, tra i criteri e principi direttivi da attuare nella delega quello dell'equità fiscale familiare e della valutazione dei carichi familiari,

impegna il Governo:

   a prendere in considerazione strumenti per riordinare le obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo;
   a costituire un tavolo di consultazione con la società civile e le associazioni familiari per l'individuazione delle misure di riordino stabilite dalla legge delega.
9/282-B/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Sberna, Gigli, Marguerettaz, Preziosi, Roccella, Calabrò, Pagano, Patriarca, Bobba, Berlinghieri, Piccione.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale;
    l'articolo 4 disciplina il riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale;
    l'articolo 13 prevede una razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette;
    in data 12 febbraio 2014 è stata approvata la mozione numero 1-00288 la quale impegna il Governo, al fine di contrastare il fenomeno delle frodi IVA, a predisporre una razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e, in particolar modo, a destinare il maggior gettito derivante dall'attività di contrasto alle frodi alla riduzione delle aliquote IVA,

impegna il Governo

ad istituire un Fondo per la riduzione delle aliquote IVA in cui debbono confluire le maggiori entrate provenienti dal contrasto alle frodi comunitarie.
9/282-B/11Ruocco, Pesco, Pisano, Cancelleri, Villarosa, Barbanti, Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame disciplina la revisione del catasto dei fabbricati;
    la lettera c) del comma 3 del suddetto articolo prevede che l'Agenzia delle entrate, mediante apposite convenzioni, può impiegare tecnici indicati dagli ordini e collegi professionali per le attività pratiche funzionali alla riforma del catasto;
    il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, disciplina percorsi di alternanza scuola-lavoro, consistenti nella realizzazione di attività, realizzate, verificate e valutate, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
    realizzare l'alternanza scuola lavoro come progetto formativo utile all'inserimento professionale degli studenti è una grande ambizione della scuola italiana;
    unire l'attività lavorativa alla formazione scolastica di tipo professionale costituisce una doppia opportunità;
    da un lato gli studenti hanno la possibilità di approcciarsi al mondo del lavoro ricevendo una certificazione finale che ha valore di credito formativo e dall'altra gli enti ospitanti hanno la possibilità di preparare i giovani alle attività di loro interesse ottenendo un ritorno in termini produttivi;
    è un progetto a cui è necessario lavorare nell'interesse di tutta la società,

impegna il Governo

a predisporre delle convenzioni tra l'Agenzia delle entrate, gli enti locali e gli istituti statali d'istruzione secondaria superiore nei quali sia previsto l'insegnamento delle materie estimo e topografia al fine di consentire agli studenti iscritti agli ultimi due anni del triennio scolastico di avere un'esperienza professionale mediante una collaborazione attiva nell'ambito della realizzazione della riforma del catasto che gli venga, altresì, riconosciuta come credito formativo.
9/282-B/12Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, D'Uva, Chimienti, Cancelleri, Pesco, Ruocco, Villarosa, Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, conferisce una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici per quanto attiene al sistema dei controlli e per porre mano alla disomogeneità dei trattamenti fiscali, nonché per porre in essere criteri di trasparenza nell'affidamento delle concessioni;
    è necessario, visto l'ampio numero di persone dipendenti da patologia d'azzardo patologico, intervenire in maniere efficace nel contrasto del gioco d'azzardo a partire da una sua univoca definizione,

impegna il Governo

in tutti gli atti di competenza del Governo a non usare la definizione «ludopatia» ma la definizione «gioco d'azzardo patologico».
9/282-B/13Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, conferisce una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici per quanto attiene al sistema dei controlli e per porre mano alla disomogeneità dei trattamenti fiscali, nonché per porre in essere criteri di trasparenza nell'affidamento delle concessioni;
    è necessario, visto l'ampio numero di persone dipendenti da patologia d'azzardo patologico, intervenire in maniera efficace nel contrasto del gioco d'azzardo e dare certezza e continuità di finanziamenti ai servizi sanitari che intervengono nella prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico;
    l'articolo 14, comma 1, lettera z), prevede rafforzamento del monitoraggio, controllo e verifica circa il rispetto e l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia di divieto di pubblicità per i giochi con vincita in denaro, soprattutto per quelli on-line, anche ai fini della revisione della disciplina in materia, con particolare riguardo all'obiettivo della tutela dei minori;
    l'articolo 14, comma 1, lettera aa), modificata dal Senato prevede l'introduzione del divieto di pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori per i giochi con vincita in denaro che inducono comportamenti compulsivi;
    l'articolo 14, comma 1, lettera bb), prevede una limitazione massima della pubblicità riguardante il gioco on-line, in particolare di quella realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di introdurre il divieto assoluto di pubblicità per tutti i giochi con vincita in denaro, compresi quelli on-line, non limitandola alla sola tutela dei minori e in tale contesto prevedendo forme efficaci di monitoraggio e controllo della disposizione di divieto della pubblicità dei citati giochi.
9/282-B/14Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del provvedimento in esame, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, conferisce una delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici per quanto attiene al sistema dei controlli e per porre mano alla disomogeneità dei trattamenti fiscali, nonché per porre in essere criteri di trasparenza nell'affidamento delle concessioni,

impegna il Governo

a prevedere il rafforzamento dei poteri dei sindaci in materia di localizzazione degli apparecchi da gioco che devono essere ubicati lontani da luoghi sensibili ad esempio scuole, centri anziani o da banche e uffici postali.
9/282-B/15Mantero, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esame in sede referente del provvedimento si è caratterizzato positivamente per una continua e fattiva interlocuzione tra il Governo e la Commissione Finanze;
    i rappresentanti del Governo che hanno partecipato all'esame in sede referente e da ultimo, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze Padoan, nella seduta del 26 febbraio 2014, hanno dichiarato più volte l'intenzione dell'Esecutivo di esercitare le deleghe previste dal provvedimento in un rapporto di stretta collaborazione con il Parlamento e in particolare con la Commissione Finanze,

impegna il Governo

ad assicurare il maggiore coinvolgimento possibile, anche in via preventiva, delle Commissioni parlamentari competenti, segnatamente della Commissione Finanze, in sede di definizione, da parte del Governo, dei contenuti degli schemi di decreto legislativo che saranno predisposti ai sensi delle norme di delega, nonché a prevedere adeguate procedure di consultazione dei soggetti della società civile interessati agli interventi di riforma.
9/282-B/16Causi, Barbanti, Sandra Savino, Sottanelli, Pagano, Paglia, Sberna, Gebhard, Pesco, Ruocco, Pisano, Cancelleri, Villarosa, Alberti, Zanetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 586 dell'articolo 1 delle legge di stabilità 2014 prevede che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori ad euro 4.000. Il controllo è previsto anche qualora l'importo di euro 4.000 fosse costituito da crediti d'imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi di anni precedenti;
    l'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a euro 4.000 comporterebbe un grave disagio economico ai tanti che hanno usufruito dell'opportunità offerta dal c.d. «Decreto del Fare» utilizzando le norme in vigore sulla ristrutturazione e sull'efficientamento energetico che dà diritto alla detrazione fiscale rispettivamente del 50 e del 65 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2013;
    detto provvedimento presenta alcuni profili di incostituzionalità: l'articolo 3 della Costituzione, infatti, stabilisce che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge senza distinzione di condizioni personali e sociali;
    la prima (ingiustificabile) distinzione è personale e nasce con il voler creare due categorie di persone, frapponendo fra loro la non meglio spiegata soglia di euro 4.000. In tal modo, chi vanta un credito fino a euro 4.000 può ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730; chi invece è più fortunato e vanta un credito di euro 4.001 vede dilatarsi senza certezze sul tempo del rimborso;
    le previsioni in esso contenute porteranno ad un ritardo nell'erogazione dei rimborsi spettanti al cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (dipendenti) e agosto (pensionati) il credito vantato nei confronti dei fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell'Agenzia delle entrate che, come previsto dal comma 397, erogherà il rimborso senza dover rispettare alcun termine;
    la mancata previsione di un termine (e siamo al terzo profilo di incostituzionalità), riguarda proprio l'indeterminatezza del tempo. A tale proposito, ricordiamo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (successivamente modificato) esprimendosi sulla indefettibile necessità di fissazione di tempi certi nei riguardi del cittadino,

impegna il Governo

a determinarsi con proprio atto sopprimendo il comma di cui in premessa, ristabilendo la certezza dei rimborsi così come previsto dalla normativa previgente ovvero fissare i tempi certi entro cui l'amministrazione finanziaria dovrà effettuare i controlli e procedere ai relativi rimborsi.
9/282-B/17Ribaudo, Culotta, Moscatt, Ventricelli, Rocchi, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge che delega al Governo disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita affronta all'articolo 14 la complessa relazione tra sistema fiscale e gioco d'azzardo, conservando pressoché immutato l'impianto precedentemente approvato alla Camera dei deputati;
    ma mentre si viaggia verso il nuovo record di consumo del gioco d'azzardo: 100 miliardi per il 2012 e oltre 49 miliardi nel primo semestre del 2013, assistiamo al paradosso che la quota riservata alle Entrate si colloca al di sotto dei 9,2 punti percentuali; mentre i tassi d'incremento percentuale del consumo d'azzardo sono passati dal 14,9 del 2004-2005 al 24,6 del 2011-2012, crescendo di oltre 10 punti percentuali, il rapporto tra per cento di consumo ed entrate erariali è sceso dal 29,4 al 10,8;
    alla riduzione del gettito erariale lo Stato sembra rispondere con una espansione dell'offerta di gioco che consenta di mantenere stabile le risorse attese; quelle che in definitiva prevede di investire nell'offerta di servizi coerenti con la solidarietà sociale; ed è per questo che l'informazione sul gioco sembra convertirsi in una vera e propria operazione di marketing, in cui la pubblicità promette ciò che non può mantenere, e illude raccontando poche storie andate a buon fine, che certo non si potranno ripetere;
    in questo modo aumentano anche i rischi che i soggetti, esposti ad una offerta di gioco capillare e spesso aggressiva, vadano incontro a quella patologia definita dipendenza grave dal gioco d'azzardo: GAP, che da tempo chiediamo di far entrare a pieno titolo tra i LEA, dal momento che lo Stato ha un ulteriore compito di prendersene cura perché è parte integrante della sua eziologia;
    il disegno di legge in discussione prevede all'articolo 14, comma 2, lettera v), la dotazione di un fondo necessario per interventi di contrasto al gioco d'azzardo, fissato di anno in anno con la Legge di stabilità e finanziato attraverso modifiche mirate alla disciplina fiscale dei giochi pubblici, idonee ad incrementare le risorse erariali;
    nella successiva lettera aa), però laddove si parla del divieto della pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive non appare del tutto rassicurante la sostituzione dell'avverbio «sempre», che costituisce una sorta di divieto assoluto, con la dicitura: «Nel rispetto dei principi sanciti in sede europea relativi alla tutela dei minori». Il disegno di legge in questo modo fa una affermazione rischiosa perché non è facile distinguere le fasce orarie destinate ai minori, se per minori intendiamo coloro che potenzialmente potrebbero giocare d'azzardo, e perché esclude dal novero delle fasce a rischio pensionati, anziani, e paradossalmente perfino disoccupati che vedono nel gioco un'eterna speranza,

impegna il Governo

nella delega specifica ottenuta dal Parlamento con questo disegno di legge, nella gestione del fondo previsto per il contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo (articolo 14, comma 2, lettera v)) a tenere conto in modo particolare delle esigenze delle persone affette da GAP, con la prevenzione e la cura della sindrome di dipendenza grave dal gioco d'azzardo, anche sostenendo una tempestiva approvazione della legge che ha questo specifico obiettivo.
9/282-B/18Binetti, Buttiglione, Gigli, Sberna, Rossi, Fauttilli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» contiene, tra gli altri, una serie d'indirizzi al Governo per semplificare procedure autorizzatorie e iter burocratici a volte legali a norme vetuste e farraginose;
    l'articolo 14 del provvedimento, inoltre, è dedicato ai giochi pubblici, e delega il Governo ad attuare un riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, organizzando tutte le norme in vigore in un codice apposito delle disposizioni sui giochi;
    in questo ambito si ritiene indispensabile operare una differenza tra giochi leciti a pagamento e con premi in denaro o beni, e giochi leciti gratuiti senza alcuno scopo di lucro né premiale;
    la differenza appare necessaria perché esistono, nel nostro ordinamento, norme che, rispondendo a regimi autorizzatori vetusti, non operano tale differenza e assoggettano giochi leciti, gratuiti, senza premi, con esclusivi scopi ludici, a procedure similari di quelle previste per altri giochi a pagamento;
    il riferimento è nello specifico all'articolo 86 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che risate al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 – Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146;
    tale articolo dispone che «non possono esercitarsi, senza licenza del Questore (...) sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti...»;
    con tale disposizione si obbliga a dotarsi di licenza autorizzatoria anche chi, all'interno del proprio locale, intenda solo collocare un bigliardo o un qualunque altro gioco lecito, gratuito e senza premi, per il solo scopo di fornire all'utenza un intrattenimento;
    l'applicazione di tale vecchissima e superata norma ha determinato, sul territorio, casi paradossali come quello avvenuto nelle settimane scorse a Mestre, dove un barista che ha sempre rifiutato di avere all'interno del suo locale slot machine a pagamento, si è visto multato per 1.400 euro dalla Polizia municipale perché vi ha invece collocato un calcio balilla ad uso gratuita;
    per tale gioco, sebbene gratuito, senza premi di alcun tipo e ad uso esclusivamente ludico, sarebbe stata necessaria la cosiddetta Scia – una comunicazione ai sensi dell'articolo 86 del Tulps – finalizzata all'autorizzazione del Questore;
    altre norme di questo tipo si annidano nel nostro sistema normativo e trasformano alcuni semplici gesti ordinari in passaggi burocratici che determinano lungaggini, costi, paradossi;
    la delega fiscale in materia di giochi, nel suo obiettivo di riordinare, non può non tenere conto dell'esigenza di semplificare e, soprattutto, di differenziare il gioco come momento puramente ludico, gratuito e senza premi, dal gioco come momento di lucro o di premialità, prevedendo per il primo procedure semplificate e per il secondo norme stringenti,

impegna il Governo

nell'ambito del riordino della normativa sui giochi, a semplificare il sistema autorizzatorio per l'allestimento di giochi leciti, gratuiti e senza premi, in particolare modificando l'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da prevedere sistemi autorizzatori solo per i giochi leciti a pagamento con premi in denaro o beni.
9/282-B/19Murer, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita» contiene, tra gli altri, una serie d'indirizzi al Governo per semplificare procedure autorizzatorie e iter burocratici a volte legali a norme vetuste e farraginose;
    l'articolo 14 del provvedimento, inoltre, è dedicato ai giochi pubblici, e delega il Governo ad attuare un riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, organizzando tutte le norme in vigore in un codice apposito delle disposizioni sui giochi;
    in questo ambito si ritiene indispensabile operare una differenza tra giochi leciti a pagamento e con premi in denaro o beni, e giochi leciti gratuiti senza alcuno scopo di lucro né premiale;
    la differenza appare necessaria perché esistono, nel nostro ordinamento, norme che, rispondendo a regimi autorizzatori vetusti, non operano tale differenza e assoggettano giochi leciti, gratuiti, senza premi, con esclusivi scopi ludici, a procedure similari di quelle previste per altri giochi a pagamento;
    il riferimento è nello specifico all'articolo 86 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza (TULPS) che risate al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 – Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146;
    tale articolo dispone che «non possono esercitarsi, senza licenza del Questore (...) sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti...»;
    con tale disposizione si obbliga a dotarsi di licenza autorizzatoria anche chi, all'interno del proprio locale, intenda solo collocare un bigliardo o un qualunque altro gioco lecito, gratuito e senza premi, per il solo scopo di fornire all'utenza un intrattenimento;
    l'applicazione di tale vecchissima e superata norma ha determinato, sul territorio, casi paradossali come quello avvenuto nelle settimane scorse a Mestre, dove un barista che ha sempre rifiutato di avere all'interno del suo locale slot machine a pagamento, si è visto multato per 1.400 euro dalla Polizia municipale perché vi ha invece collocato un calcio balilla ad uso gratuita;
    per tale gioco, sebbene gratuito, senza premi di alcun tipo e ad uso esclusivamente ludico, sarebbe stata necessaria la cosiddetta Scia – una comunicazione ai sensi dell'articolo 86 del Tulps – finalizzata all'autorizzazione del Questore;
    altre norme di questo tipo si annidano nel nostro sistema normativo e trasformano alcuni semplici gesti ordinari in passaggi burocratici che determinano lungaggini, costi, paradossi;
    la delega fiscale in materia di giochi, nel suo obiettivo di riordinare, non può non tenere conto dell'esigenza di semplificare e, soprattutto, di differenziare il gioco come momento puramente ludico, gratuito e senza premi, dal gioco come momento di lucro o di premialità, prevedendo per il primo procedure semplificate e per il secondo norme stringenti,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito del riordino della normativa sui giochi, l'opportunità di semplificare il sistema autorizzatorio per l'allestimento di giochi leciti, gratuiti e senza premi, in particolare modificando l'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in modo da prevedere sistemi autorizzatori solo per i giochi leciti a pagamento con premi in denaro o beni.
9/282-B/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Murer, Mognato.


   La Camera,
   premesso che;
    l'articolo 10 della proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, delega il Governo ad introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante;
    la riforma realizzata in tale materia nel 1992 ha rappresentato il punto più alto del sistema di garanzie assicurato al giudice tributario, introducendo criteri oggettivi di scelta dei giudici ed istituendo il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria quale organo di governo autonomo della magistratura tributaria;
    tuttavia deve rilevarsi che si tratta ancora di un sistema di garanzie imperfetto, considerato che l'organizzazione amministrativa delle Commissioni tributarie è affidata alla Direzione della giustizia tributaria, rientrante fra le direzioni generali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
    requisito fondamentale della funzione giudiziaria è l'indipendenza del giudice: tale indipendenza deve essere assicurata non solo nel momento decisionale, ma anche nell'organizzazione dei servizi necessari per l'esercizio della giurisdizione;
    a fronte di questa, esigenza permane ancora un assetto dell'organizzazione e del funzionamento delle Commissioni tributarie che fa capo al dicastero titolare degli interessi oggetto delle controversie fiscali, cui compete l'amministrazione del personale e la gestione delle risorse economiche relative agli uffici di segreteria,

impegna il Governo

ad assicurare agli organi giudicanti della giustizia tributaria quella terzietà che costituisce esigenza primaria ed ontologica di ogni forma di giurisdizione, attraverso l'attribuzione delle competenze amministrative sulle Commissioni tributarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri, come già previsto per altre giurisdizioni cui quella tributaria può essere assimilata, quali la giustizia amministrativa e quella contabile, o, comunque, ad un organismo terzo rispetto agli interessi oggetto delle controversie tributarie.
9/282-B/20Pelillo, Capezzone.


   La Camera,
   premesso che;
    l'articolo 10 della proposta di legge C. 282-950-1122-1339-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, delega il Governo ad introdurre norme per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, assicurando la terzietà dell'organo giudicante;
    la riforma realizzata in tale materia nel 1992 ha rappresentato il punto più alto del sistema di garanzie assicurato al giudice tributario, introducendo criteri oggettivi di scelta dei giudici ed istituendo il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria quale organo di governo autonomo della magistratura tributaria;
    tuttavia deve rilevarsi che si tratta ancora di un sistema di garanzie imperfetto, considerato che l'organizzazione amministrativa delle Commissioni tributarie è affidata alla Direzione della giustizia tributaria, rientrante fra le direzioni generali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
    requisito fondamentale della funzione giudiziaria è l'indipendenza del giudice: tale indipendenza deve essere assicurata non solo nel momento decisionale, ma anche nell'organizzazione dei servizi necessari per l'esercizio della giurisdizione;
    a fronte di questa, esigenza permane ancora un assetto dell'organizzazione e del funzionamento delle Commissioni tributarie che fa capo al dicastero titolare degli interessi oggetto delle controversie fiscali, cui compete l'amministrazione del personale e la gestione delle risorse economiche relative agli uffici di segreteria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attribuire le competenze amministrative sulle Commissioni tributarie alla Presidenza del Consiglio dei ministri, come già previsto per altre giurisdizioni cui quella tributaria può essere assimilata, quali la giustizia amministrativa e quella contabile, o, comunque, ad un organismo terzo rispetto agli interessi oggetto delle controversie tributarie.
9/282-B/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Pelillo, Capezzone.


   La Camera,
   considerato che i danni sociali prodotti dal gioco d'azzardo sono ormai evidenti e unanimemente considerati rilevanti;
   considerato che la più efficace forma di contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo consiste in una azione educativa di tipo culturale, volta a valorizzare il ruolo dell'impegno, del lavoro e del merito nella realizzazione individuale e professionale, senza scorciatoie affidate alla casualità;
   considerato che ogni azione educativa è tanto più efficace quanto più precoce è l'età dei suoi destinatari e che pertanto massimo deve essere l'impegno preventivo e dissuasivo rispetto ai rischi del gioco da rivolgere ai minori;
   considerato che si stanno diffondendo nuove, subdole forme di istigazione ed induzione dei minori al gioco compulsivo:
    sia attraverso apparecchi elettronici progettati per erogare, a ricompensa delle vincite, biglietti per nuove partite o premi diversi dal denaro;
    sia attraverso applicazioni per apparecchi cellulari e altri dispositivi elettronici che riproducono in tutto i meccanismi delle slot machine, senza però prevedere una vincita in denaro;
   considerato il superiore interesse alla tutela dei minori, mediante il pieno rispetto del divieto di accesso ai giochi con vincita in denaro;
   ritenuto che tale divieto possa essere rafforzato e reso più effettivo dall'introduzione di un divieto di pubblicità assoluto, non limitato a radio e televisione, per i giochi di natura compulsiva, mentre per gli altri giochi con vincita in denaro appare quantomeno necessaria l'introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiotelevisive;
   ritenuto altresì che tale divieto debba essere esteso a tutte quelle forme di giochi che, simulando i meccanismi e le caratteristiche tipiche dei giochi compulsivi, si rivolgono in particolare ai minori, prevedendo l'erogazione di vincite di qualsiasi natura, ancorché diverse dal denaro,

impegna il Governo

   in sede di attuazione della presente legge delega:
   ad interpretare nella maniera più estensiva possibile il divieto di pubblicità dei giochi con vincita in denaro che inducono compulsività, estendendolo cioè a tutti i mezzi di informazione;
   ad interpretare nella maniera più estensiva possibile il divieto di pubblicità, nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive, di qualsiasi tipologia di gioco con vincita in denaro;
   ad introdurre, con il provvedimento più opportuno, regole volte a vietare tutte quelle forme di gioco che, simulando i meccanismi e le caratteristiche tipiche dei giochi d'azzardo che inducono comportamenti compulsivi, si rivolgano ai minori prevedendo, erogazione di vincite di qualsiasi natura, ancorché diverse dal denaro.
9/282-B/21Basso, Ginato, Quaranta, Beni, Bobba, Sberna, Amoddio, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Pisano, Caso, Cancelleri, Ruocco, Chimienti, Battelli, D'Uva, Villarosa, Pesco, Alberti, Barbanti, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Rizzo, Frusone, Artini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14, comma 1, dell'A.C. 282-950-1122-1339-A, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici per quanto attiene al sistema dei controlli e per porre mano alla disomogeneità dei trattamenti fiscali, nonché per porre in essere criteri di trasparenza nell'affidamento delle concessioni;
    alla lettera v) prevede l'istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico anche in concorso con la finanza regionale e locale,

impegna il Governo

a destinare al fondo di cui alla lettera v) dell'articolo 14, comma 1, dell'A.C. 282-950-1122-1339-A, le risorse derivanti da una quota non inferiore all'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato del sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui al Decreto Direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011.
9/282-B/22Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 dell'A.C. 282-950-1122-1339-A, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici per quanto attiene al sistema dei controlli e per porre mano alla disomogeneità dei trattamenti fiscali, nonché per porre in essere criteri di trasparenza nell'affidamento delle concessioni;
    alla lettera v) prevede l'istituzione di un apposito fondo finalizzato prioritariamente al contrasto del gioco d'azzardo patologico anche in concorso con la finanza regionale e locale,

impegna il Governo

a destinare una parte consistente del fondo di cui alla lettera v), comma 1, dell'articolo 14, A.C. 282 e abbinati A, al finanziamento dell'aggiornamento dei livelli di assistenza essenziali di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito in legge dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
9/282-B/23Silvia Giordano, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 dell'A.C. 282-950-1122-1339-A, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici per quanto attiene al sistema dei controlli e per porre mano alla disomogeneità dei trattamenti fiscali, nonché per porre in essere criteri di trasparenza nell'affidamento delle concessioni,

impegna il Governo

a prevedere, anche apportando modifiche alla legislazione vigente, che il titolare del pubblico esercizio, del circolo privato o del punto di raccolta di giochi autorizzati presso il quale sono installati uno o più apparecchi possa recedere dal contratto stipulato con il concessionario senza addebito di indennizzo, risarcimento di danno o penale a qualunque titolo, qualora ravvisi nei giocatori l'esistenza di condotte e disturbi riferibili alla pratica del gioco d'azzardo patologico o gli stessi siano stati segnalati dai Servizi per le Dipendenze patologiche del Sistema sanitario nazionale.
9/282-B/24Dall'Osso, Baroni, Cecconi, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   ricordando che:
    gli ambulatori dei medici di medicina generale sono presidi sanitari pubblici e i medici, che operano nelle suddette strutture, sono professionisti convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sulla base di un rapporto parasubordinato;
    lo specialista viene retribuito con una quota per assistito in carico, fino ad un massimale invalicabile di 1.500 (1.575) scelte e le modalità organizzative dell'ambulatorio medico sono disciplinate dall'articolo 59 lettera B del vigente accordo collettivo nazionale e dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012 (decreto Balduzzi – Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 189 del 2012, limitatamente all'ambito di esercizio dell'attività convenzionata con il Servizio sanitario nazionale;
   tenuto conto che:
    il decreto Balduzzi, tra i suoi vari obiettivi, si prefigge di promuovere una medicina territoriale che agevoli sensibilmente l'accesso al servizio di medicina generale, sostenga campagne di prevenzione e sensibilizzazione e predisponga studi dedicati alle fasce più deboli della popolazione (anziani, malati cronici e disabili), oltre ad implementare gli studi di dotazioni tecnologiche di primo livello (esempio telemedicina) in un'ottica di riduzione del numero dei ricoveri ospedalieri;
    in tema di inapplicabilità dell'IRAP ai medici di medicina generale convenzionati con il SSN secondo una recentissima pronuncia della Corte di cassazione, (ordinanza, sez. VI Civile – T. 7 gennaio 2014, n. 106), uno studio dotato delle attrezzature di cui all'articolo 22 dell'Accordo collettivo nazionale, obbligatorio ai fini dell'instaurazione e mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, il requisito dell'autonoma organizzazione;
    secondo alcune interpretazioni, invece, le associazioni mediche e quindi le aggregazioni funzionali, piuttosto che le associazioni di professionisti rappresenterebbero una sorta di «autonoma organizzazione», con le relative conseguenze;
    ne consegue che, contrariamente agli indirizzi previsti dalla legge Balduzzi, la presente normativa, se applicata in forma rigida da parte dell'Agenzia delle entrate regionali come accade in alcune zone di Italia, comporti una promozione implicita di quei medici che non provvedono ad organizzare la propria attività secondo modelli di implementazione dei servizi, a discapito di quelli che, invece, hanno assunto collaboratori di studio;
   osservato che:
    per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN, qualunque organizzazione ed implementazione della qualità dei servizi a vantaggio dei cittadini non è in grado di produrre maggior reddito per il professionista ed anzi è fonte di impoverimento per via dei costi da sostenere;
    viceversa coloro che già sostengono le spese di un collaboratore proprio per migliorare la qualità del servizio fornito e realizzare una medicina territoriale d'iniziativa e proattiva, vengono assogettati alle imposte proprie dell'autonoma organizzazione finalizzata all'implementazione del reddito, cosa per l'appunto tecnicamente impossibile;
    risulta prevedibile che i medici di medicina generale, per evitare i costi aggiuntivi a loro carico, optino per il regresso nella qualità del servizio con il licenziamento forzato dei numerosi collaboratori, disperdendo tra l'altro qualità professionale a completo svantaggio dei cittadini e con significativi danni occupazionali,

impegna il Governo

a predisporre in tempi rapidi la decadenza per la fattispecie del concetto di organizzazione autonoma del lavoro del medico di medicina generale, con i relativi oneri fiscali ad esso associati, poiché l'ambulatorio in cui esercita il pubblico servizio, associato al Servizio sanitario nazionale, è un presidio sanitario che necessita, a tal motivo, di un'organizzazione di qualità per attuare il diritto costituzionalmente garantito alla salute dei cittadini.
9/282-B/25Zanin, Ventricelli, Zappulla, Pastorelli.


   La Camera,
   considerato che:
    le Commissioni tributarie provinciali hanno emesso sentenze difformi in materia di tassabilità dei proventi illeciti, con particolare riferimento ai proventi derivanti dall'esercizio della prostituzione, in alcuni casi assoggettandoli a tassazione, in altri escludendone l'applicabilità;
    la nozione di tassabilità dei proventi illeciti può riguardare non solo i frutti di reato, ma anche numerose attività di svariata natura quali possono essere l'esercizio abusivo della professione, il commercio illegale, la vendita di merci usurpative o contraffatte o persino l'ingiustificato possesso dei valori;
    il concetto di tassabilità del provento illecito è legato a quello di reddito e secondo parte della dottrina è reddito ciò che è stabilito essere tale dalla legge, di conseguenza se vi è un arricchimento che non è sancito, in teoria, sfugge alla tassazione,

impegna il Governo

in sede di redazione delle disposizioni in materia di revisione del sistema sanzionatorio, a valutare l'introduzione di un principio generale che preveda la tassabilità dei proventi illeciti, eventualmente modificando la nozione di reddito.
9/282-B/26Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    la riduzione degli adempimenti burocratici, il cui costo è stimato dai soggetti interessati e dalle organizzazioni di categoria, in migliaia di euro all'anno, è condizione indispensabile per promuovere la produttività delle aziende agricole;
    allo stato attuale i produttori agricoli di cui all'articolo 34 sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che realizzano un volume d'affari non superiore a 7.000 euro sono soggetti all'obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA;
    ciò appare contraddittorio in quanto una categoria di agricoltori che non è tenuta, per legge, a registrare le operazioni a fini IVA è obbligata, però, a comunicare, sempre per legge, le operazioni rilevanti ai fini dell'accertamento fiscale;
    questa appare una vera e propria «distrazione» del legislatore che penalizza in maniera drammatica i piccoli agricoltori italiani, che sono la maggioranza nel nostro Paese e che, al contrario, dovrebbero essere tutelati dallo Stato in quanto l'agricoltura è l'unico settore in crescita,

impegna il Governo

a valutare l'opportuno di abrogare il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
9/282-B/27Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    le aziende del settore zootecnico, comparto estremamente rilevante anche in considerazione delle filiere dei prodotti di eccellenza, sono già pesantemente colpite dalla crisi economica in atto anche a causa del vessatorio regime delle quote latte;
   tale regime cesserà nel 2015 e l'Italia non produce latte in eccesso rispetto alle quote stabilite dall'Unione europea (cosiddetto splafonamento) da oramai 10 anni, ma nonostante questo i produttori italiani sono ancora soggetti al contorto meccanismo delle trattenute e restituzioni, e penalizzati, quindi, da un sistema di contingentamento alla produzione lattiera che non tiene conto dell'equilibrio tra domanda ed offerta nazionale;
   considerando che per la campagna lattiera 2013/2014 e per la successiva non sono previsti splafonamenti, tale regime appare inutilmente oppressivo per gli allevatori italiani, sottraendo loro una liquidità che sarebbe invece fondamentale per far fronte all'attuale crisi economica e del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per la campagna lettiera 2014/2015 di sopprimere l'obbligo delle trattenute e dei versamenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, al fine di evitare inutili esborsi a titolo di anticipo a carico delle aziende.
9/282-B/28L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    tra gli indirizzi e criteri generali previsti alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame per la revisione del sistema fiscale è indicata un'ottica di reciproca e leale collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria;
    attraverso l'articolo 8 del medesimo provvedimento il legislatore intende rivedere il sistema sanzionatorio penale tributario in un'ottica di identificazione delle fattispecie che generano il reato e la proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti;
    attualmente i contribuenti che superano le soglie previste per legge per il mancato pagamento di imposte e contributi vedono automaticamente comminato il reato penale, anche se hanno concordato con l'amministrazione finanziaria una rateizzazione degli stessi mancati versamenti;
   è riconoscibile nel contribuente che quantifica attraverso le dichiarazioni previste per legge i tributi che è tenuto a versare ma che non provvede al loro pagamento la non volontà di evasione o elusione fiscale;
   tale volontà di non evadere le imposte è confermata dalla circostanza che il predetto richiede di accedere alla rateizzazione dei debiti tributari dichiarati, istituto del quale si chiede l'ampliamento al comma 5 dell'articolo 6,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di escludere dalla fattispecie del reato di evasione il comportamento di quei contribuenti che dichiarano correttamente i loro debiti tributari distinguendolo da quello di chi ha la volontà di frodare l'amministrazione finanziaria emersa a seguito di accertamento fiscale;
  valutare altresì l'opportunità di prevedere meccanismi per i quali il contribuente che abbia concordato una rateizzazione non debba sostenere spese e affrontare procedimenti volti alla cancellazione del reato penali a lui ingiustamente attribuito.
9/282-B/29Moretto, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decorso del tempo e il passaggio all'euro rendono necessario prendere in considerazione la rimodulazione dei valori di riferimento delle norme, che disciplinano la deducibilità dei costi e dei beni e servizi per le imprese minori e commercianti,

impegna il Governo:

   a) rimodulare la deduzione forfetaria per spese non documentate per le imprese minori (di cui all'articolo 66, comma 4 del TUIR ex articolo 79);
   b) rimodulare i limiti di deduzione costo autoveicoli ed altri mezzi di trasporto (articolo 164 comma 1, lettera b) del TUIR);
   c) rimodulare il valore dei beni strumentali ammortizzabili nell'esercizio (articolo 102 TUIR, ex articolo 67).
9/282-B/30Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decorso del tempo e il passaggio all'euro rendono necessario prendere in considerazione la rimodulazione dei valori di riferimento delle norme, che disciplinano la deducibilità dei costi e dei beni e servizi per le imprese minori e commercianti,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di:
   a) rimodulare la deduzione forfetaria per spese non documentate per le imprese minori (di cui all'articolo 66, comma 4 del TUIR ex articolo 79);
   b) rimodulare i limiti di deduzione costo autoveicoli ed altri mezzi di trasporto (articolo 164 comma 1, lettera b) del TUIR);
   c) rimodulare il valore dei beni strumentali ammortizzabili nell'esercizio (articolo 102 TUIR, ex articolo 67).
9/282-B/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Pesco.