Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 20 febbraio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 febbraio 2014.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Capezzone, Carbone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galan, Gasbarra, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Madia, Mannino, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Miotto, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Andrea Romano, Rossomando, Sani, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 febbraio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GAGNARLI ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa al latte vegetale e ai suoi derivati» (2103);
   GIORGIA MELONI ed altri: «Norme per l'attribuzione a soggetti pubblici della proprietà della Banca d'Italia» (2104);
   SCHULLIAN: «Disposizioni in materia di parificazione delle lingue italiana e tedesca per l'etichettatura dei prodotti messi in commercio nel territorio della provincia autonoma di Bolzano» (2105);
   NASTRI: «Divieto di regolarizzazione catastale degli immobili realizzati in difformità dalla normativa urbanistica ed edilizia o in aree soggette a rischio sismico o idrogeologico» (2106);
   TACCONI ed altri: «Modifiche all'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, in materia di nomina dei direttori degli istituti italiani di cultura e di conferimento dell'incarico a persone di chiara fama» (2107).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  NASTRI: «Riconoscimento dell'inno di Mameli “Fratelli d'Italia” quale inno ufficiale della Repubblica» (1793).

   II Commissione (Giustizia):
  NASTRI: «Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui» (1792) Parere delle Commissioni I, VII e VIII.

   III Commissione (Affari esteri):
  «Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo» (2079) Parere delle Commissioni I e V.

   V Commissione (Bilancio):
  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Modifiche e integrazioni alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, sui contenuti delle leggi di bilancio, in attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. Politiche pubbliche di bilancio e amministrazione di risultato» (1999) Parere delle Commissioni I, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  GIANNI FARINA: «Nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno» (1789) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  LOCATELLI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (1765) Parere delle Commissioni V e XIV.

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   Confraternita Maria Santissima presentata al Tempio e San Francesco da Paola in Lecce, per opere di recupero delle pertinenze della Chiesa di Santa Maria degli Angeli in Lecce;
   Diocesi di Alife Caiazzo, per opere di consolidamento della Chiesa di San Leone Magno nel comune di Ruviano (Caserta).

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 18 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 10 febbraio 2014, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2013 (Doc. XLVIII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 36 del 2001, in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, riferita agli anni 2012 e 2013 (Doc. CXLVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro per la coesione territoriale.

  Il Ministro per la coesione territoriale, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le relazioni del CIPE sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, riferiti al primo semestre 2012 (Doc. IX-bis, n. 1) e al secondo semestre 2012 (Doc. IX-bis, n. 2).

  Queste relazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 18 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la relazione sullo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul suo possibile sviluppo, predisposta dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, riferita all'anno 2013.
  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea:
   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla clonazione di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina allevati e fatti riprodurre a fini agricoli (COM(2013) 892 final), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014) 6 final), che è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 19 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 52/2013 del 2 agosto 2013, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001) – Linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità (AV/AC) Milano-Verona: coltivazione della cava di covo nell'ambito del progetto della linea AV/AC Treviglio-Brescia. Approvazione del progetto definitivo» – alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 56/2013 del 2 agosto 2013, concernente «Nuovo regolamento per le agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in via di sviluppo (legge n. 49 del 1987, articolo 7)» – alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 18 e 20 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (17612/1/13 REV 1) e relativa motivazione (17612/1/13 REV 1 ADD 1), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  La Commissione europea, in data 19 febbraio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'attuazione e sul funzionamento del regolamento (UE) n. 1342/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1931/2006 includendo l'oblast di Kaliningrad e taluni distretti amministrativi polacchi nella zona di frontiera ammissibile, e sull'accordo bilaterale concluso a tal fine tra la Polonia e la Federazione russa (COM(2014) 74 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'istituzione di un Fondo europeo per gli usi minori nel campo dei prodotti fitosanitari (COM(2014) 82 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd. (COM(2014) 87 final) e relativo allegato (COM(2014) 87 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in merito all'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti minimi per migliorare la mobilità dei lavoratori perfezionando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari 2005/0214 (COM(2014) 98 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato (COM(2014) 104 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Ugo Leone a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Vesuvio.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 31 gennaio 2014, a pagina 177, prima e seconda colonna, sostituire le parole dal quarantatreesimo rigo al trentesimo rigo con le seguenti:

   La Camera,
   premesso che:
    con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame si individuano i comuni prioritariamente oggetto dell'intervento;
    la predetta direttiva ha già indicato 57 comuni;
    l'indicazione dei predetti 57 comuni ne esclude irragionevolmente alcuni pur ricompresi totalmente nelle aree oggetto dell'intervento e del tutto circondati da comuni interessati dalle attività prioritarie;
    non può che trattarsi di mero errore materiale se non si vuole considerare evidentemente parziali quelle scelte che non trovano corrispondenza nella geografia dei luoghi;
    sarebbe singolare che le attività di monitoraggio escludessero inopinatamente solo talune aree come se le ecomafie e gli sversamenti conoscessero come invalicabili i confini amministrativi dei comuni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di correggere eventuali errori e carenze ed includere tutti quei comuni che dal punto di vista geografico sono già all'interno di comuni oggetto dell'intervento ed in particolare il comune di San Vitaliano e quello di Brusciano, entrambi in provincia di Napoli, che rispettivamente confinano, il primo, con Marigliano, Scisciano, Nola e Saviano ed il secondo, con Mariglianella, Somma Vesuviana, Castello di Cisterna, Acerra e Marigliano, tutti comuni già compresi nell'elenco di cui alla suddetta direttiva;
   ad aggiungere nell'elenco di cui alla suddetta direttiva i comuni già ricompresi nell'area sito di interesse nazionale da bonificare Domizio Flegreo ed area aversana.
9/1885-A/1. (Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta) Russo, Castiello.


  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 17 febbraio 2014, a pagina 6, prima colonna, seconda riga, la parola: «politici» si intende sostituita dalla seguente: «pubblici».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1213 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013, N. 149, RECANTE ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITÀ DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN LORO FAVORE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2096)

A.C. 2096 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sopprimere il comma 2.
1. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sostituire le parole da: i requisiti fino alla fine del comma con le seguenti: i principi della trasparenza e della democraticità.
1. 55. Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

ART. 2.

  Sopprimere il comma 1.
2. 50. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. I partiti politici sono associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica del Paese, sulla base del più ampio metodo democratico, attraverso la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, degli organi regionali e locali e dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando un proprio simbolo e una propria lista di candidati.
2. 54. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.
2. 53. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. I partiti politici sono libere associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica nazionale, sulla base del più ampio metodo democratico.
2. 55. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e locale.
2. 57. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 2.
2. 58. Nuti, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: e del principio di assenza di scopo di lucro.
2. 59. Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 51. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I partiti politici devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico e depositati nel registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui è situata la loro sede centrale. Le successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
3. 54. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  I partiti devono dotarsi di uno Statuto che ne definisce l'assenza di scopo di lucro, gli obiettivi politici, i valori ideali e il programma.
3. 55. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  I partiti devono dotarsi di uno Statuto che ne definisce gli obiettivi politici, i valori ideali e il programma.
3. 53. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. I partiti devono dotarsi di uno Statuto che ne definisce gli obiettivi, ne disciplina gli organi, in particolare quelli competenti all'approvazione del rendiconto di esercizio, i procedimenti deliberativi, le modalità di iscrizione, i diritti e doveri degli iscritti, le garanzie e le sanzioni.
3. 52. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto.
* 3. 1. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto.
* 3. 56. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti a con la seguente: devono.
3. 57. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: descritto con la seguente: riportato.
3. 58. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: descritto con la seguente: raffigurato.
3. 59. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con la denominazione inserire le seguenti: e il Codice etico.
3. 60. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 61. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo statuto del partito politico deve prevedere espressamente la finalità di presentazione alle elezioni e indicare il rispetto dei principi della Costituzione, la libera iscrizione, salvo che per gli iscritti ad altri partiti politici, gli organi, centrali e periferici, compresi quelli probivirali, le modalità della loro elezione, le regole e le garanzie democratiche di partecipazione degli iscritti, la destinazione delle risorse a qualunque titolo conseguite nonché la titolarità esclusiva del partito in ordine ai beni mobili e immobili detenuti.
3. 63. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni dalla loro approvazione.
3. 64. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro 60 giorni dalla loro approvazione.
3. 65. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro 90 giorni dalla loro approvazione.
3. 66. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
3. 67. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
3. 68. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.
3. 71. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Lo statuto del partito politico deve prevedere espressamente la finalità di presentazione alle elezioni e indicare il rispetto dei princìpi della Costituzione, la libera iscrizione, salvo che per gli iscritti ad altri partiti politici, gli organi, centrali e periferici, compresi quelli probivirali, le modalità della loro elezione, le regole e le garanzie democratiche di partecipazione degli iscritti, la destinazione delle risorse a qualunque titolo conseguite nonché la titolarità esclusiva del partito in ordine ai beni mobili e immobili detenuti.
3. 69. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto, indica:
   a) I criteri e le modalità di iscrizione al partito;
   b) Le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento Nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali.
3. 70. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, alinea dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: nonché in adesione al principio di assenza di scopo di lucro.
3. 72. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera 0a).
3. 73. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3. 74. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
3. 75. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
3. 76. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
3. 77. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera d) dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: e di consultazione.
3. 78. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, lettera d) dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: anche attraverso referendum o altre forme di consultazione.
3. 79. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
3. 80. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
3. 81. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) le norme per la cessazione delle proprie attività e la destinazione di eventuali beni mobili e immobili.
3. 82. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) le modalità per promuovere la partecipazione attiva dei giovani iscritti.
3. 83. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
3. 84. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
3. 85. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e articolazioni territoriali del partito;.
3. 86. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
3. 87. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
3. 114. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) la promozione dell'utilizzo delle tecnologie informatiche per favorire il dibattito pubblico.
3. 88. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
3. 89. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: le modalità di selezione delle con le seguenti: le modalità e i requisiti per.
3. 91. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;.
3. 92. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) nel caso di svolgimento di elezioni primarie il cittadino partecipa ed esprime il proprio voto utilizzando a tal fine la tessera elettorale, di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.
3. 121. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sopprimere la lettera m).
3. 93. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: le procedure per con le seguenti: le modalità e i criteri per.
3. 94. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).
3. 95. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 sopprimere la lettera o).
3. 96. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera o-bis).
3. 97. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
3. 98. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Allo statuto e agli altri documenti prodotti dai partiti politici si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. 102. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È fatto obbligo ai partiti politici di tenere i seguenti libri sociali: il testo dello statuto, il registro degli iscritti, il registro del patrimonio.
3. 103. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis.
Anche le organizzazioni giovanili partitiche federate o di diretta emanazione del partito stesso, sono tenute a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico.
3. 104. Frusone, Paolo Bernini, Corda.

  Sopprimere il comma 4.
3. 105. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  4-ter. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 4-bis ne comporta la cancellazione, nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge.
3. 106. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile. In caso di condanna per i reati ivi previsti i partiti politici decadono dal diritto al contributo pubblico e privato a qualunque titolo erogato per un periodo pari a 5 anni.
3. 107. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Lo Statuto può prevedere il rifiuto dell'iscrizione al partito, indicando espressamente le motivazioni e le modalità per il ricorso agli organi di garanzia.
3. 108. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento delle risorse ricevute a vario titolo ai sensi del presente decreto, con le medesime modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. 109. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ogni partito politico destina una quota dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali alle attività necessarie a favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica.
3. 110. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3,.
4. 51. Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: il legale rappresentante del partito politico tenuto con le seguenti: i partiti politici, di cui all'articolo 3, con sottoscrizione del legale rappresentante sono tenuti.
4. 52. Valente, Gallo, Marzana.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominata Commissione.
4. 53. Marzana, Vacca, Brescia.

  Sopprimere il comma 2.
4. 54. Battelli, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, sostituire le parole: degli elementi con le seguenti: di tutti gli elementi.
4. 55. Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai sensi del presente decreto.
4. 56. Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 3, sopprimere le parole:, anche previa audizione rappresentante designato dal partito;
4. 57. Valente, Gallo, Marzana.

  Al comma 3, sopprimere le parole: tramite il legale rappresentante.
4. 58. Valente, Gallo, Marzana.

  Al comma 3, sopprimere le parole: inferiore a trenta giorni né.
4. 62. Gallo, Brescia, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
4. 59. Battelli, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
4. 60. Battelli, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 63. Marzana, Battelli, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 61. Brescia, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non siano ritenute con le seguenti: non siano.
4. 64. Gallo, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: con provvedimento motivato.
4. 65. Di Benedetto, Battelli, Valente.

  Al comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
4. 66. Di Benedetto, Battelli, Valente.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 67. Di Benedetto, Battelli, Valente.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 68. Di Benedetto, Battelli, Valente.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: dalla comunicazione in forma amministrativa o.
4. 69. Marzana, Vacca, Brescia.

  Sopprimere il comma 4.
4. 70. Gallo, D'Uva, Vacca.

  Al comma 4, dopo la parola: ogni aggiungere la seguente: singola.
4. 71. Gallo, D'Uva, Vacca.

  Al comma 5, sopprimere le parole: entro un mese con le seguenti: entro venti giorni.
4. 72. Battelli, Valente, Di Benedetto.

  Al comma 5, sopprimere le parole: entro un mese con le seguenti: entro quindici giorni.
4. 73. Battelli, Valente, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 6.
4. 74. Dadone.

  Al comma 6, sopprimere le parole: secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
4. 75. D'Uva, Battelli, Valente.

  Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero una singola componente interna al gruppo misto.
4. 76. D'Uva, Battelli, Valente.

  Al comma 6, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro otto mesi.
4. 77. Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 6, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
4. 78. Gallo, Marzana, Brescia.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
4. 79. Vacca, Marzana, Brescia.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 è aggiungere le seguenti: pubblicato e.
4. 50. D'Uva, Battelli, Valente.

  Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
4. 80. Di Benedetto, Battelli, Valente.

  Sostituire la rubrica con le seguente:
  «(Registro dei partiti politici che possono accedere alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefici monetari)».
4. 81. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. I partiti politici non possono accettare donazioni o contributi anonimi.».
5. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. I partiti politici non possono accettare donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo.».
5. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  «1-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete internet, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti di cui al comma 1, nonché nei siti, blog o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche.
  1-ter. Accertata la violazione del divieto di cui al comma 1-bis la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici dispone la cancellazione del partito o movimento politico dal registro di cui all'articolo 4 per tre anni».
5. 6. Ottobre.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 10 luglio.
5. 52. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: cariche di Governo aggiungere le seguenti:, dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti i titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: cariche di Governo aggiungere le seguenti:, dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
  «2-ter. I partiti che hanno ricevuto finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 500, ovvero più finanziamenti o contributi che, erogati dallo stesso soggetto, sommati tra loro superino tale importo, entro 5 giorni dall'erogazione ricevuta, hanno l'obbligo di rendere pubblici e di facile accessibilità, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, in apposita sezione dedicata, l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. In caso di inadempimento dell'obbligo di pubblicazione, la Commissione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al decuplo dell'importo percepito.».
5. 53. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
5. 54. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
5. 55. Toninelli, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 10.000.
5. 56. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire il quinto periodo con i seguenti:
  «L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile sul sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.».
5. 59. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3 sopprimere il settimo periodo.
5. 57. Fraccaro, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
5. 58. Dadone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti internet, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000».
5. 4. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, è fatto divieto di erogare finanziamenti o contributi in favore di partiti politici;.
5. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:

  «4-bis. È vietata la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti internet, anche presentati sotto forma di blog:
   di partiti o di movimenti politici che abbiano un rappresentante alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;
   dei gruppi politici di qualunque assemblea elettiva;
   di soggetti di cui all'articolo 1 della L. 5 luglio 1982, n. 441, nonché di cui all'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, per l'esercizio del diritto di propaganda politica;
   d'ufficio ovvero a seguito di segnalazione la Commissione intima la rimozione degli annunci all'intestatario del sito internet, così come individuato secondo il protocollo di rete «Whois», entro un termine non superiore a sette giorni. Nel caso di inadempimento è comminata all'intestatario una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascun giorno di permanenza dei suddetti annunci successivamente al termine intimato.

  4-ter. Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli organi di stampa autorizzati ai sensi della legge n. 47 del 1948 e successive modificazioni, la cui testata è di proprietà di persone giuridiche.
  4-quater. È sempre consentita la pubblicazione di annunci che promuovono il tesseramento, nonché le campagne, le iniziative pubbliche o le riunioni del partito o del movimento politico, sempreché non contengano al loro interno annunci commerciali di società terze.».
5. 5. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione dell'albo delle sale pubbliche per l'esercizio dell'attività ed iniziativa politica dei partiti, delle associazioni e dei cittadini).

  1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali pubblicano sul proprio portale web, l'elenco delle sale pubbliche che possono essere richieste da partiti, associazioni o gruppi di cittadini per iniziative d'incontro e di confronto con la cittadinanza.
  2. Le amministrazioni comunali emanano con apposito regolamento le modalità di fruizione delle sale stesse.
5. 050. Rizzo, Artini, Basilio, Tofalo.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.
6. 50. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 7.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio 2014 con le seguenti: A decorrere dal 2014.
7. 51. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alternativamente fino alla fine del comma, con le seguenti: di una società di revisione.
7. 52. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo delle gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
   «1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
   1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
   1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

  2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
   «2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

  3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96».
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
   1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
   1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione, nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
   1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

  5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».
  6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».
  7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: «previsti dal comma 1, lettere d) ed e)» sono aggiunte le seguenti: «, e dal comma 1-quater».
  8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

  9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
   «4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà».

  10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
   «5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

  11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
   «5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro».

  12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
   «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

  13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
   «Art. 28-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
7. 053. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

  1. Ai partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificati dal presente articolo.
  2. Il comma 5, articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96 è sostituito dal seguente:
   «5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee».

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dei commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso alla data di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto reiscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.
  5. Nei casi di cui al comma 4, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4, lettera f), sopprimere le parole: 9, commi da 8 a 21, e 10 sono soppresse;
  aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono soppressi a decorrere dal terzo esercizio, finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 50. Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: in caso di inottemperanza, aggiungere le seguenti: e di irregolarità, accertate anche in sede penale.
8. 53. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: o all'obbligo fino a: interno.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   «2-bis. In caso di inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'articolo 4».
  al comma 4 primo periodo, sopprimere le parole da:, consistente nella fino alla fine del periodo.
  al comma 5 sopprimere le parole:
nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  al comma 6 sopprimere il primo periodo.
  al comma 7 sopprimere le parole da:
fino al limite fino alla fine del comma.
8. 54. Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza fino alla fine del comma, con le seguenti: la Commissione dispone che il partito politico sia escluso dal godimento dei benefici economici disciplinati dal presente decreto, per l'esercizio a cui la contestazione si riferisce.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:
   3. Nei confronti dei partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione dispone la cancellazione del partito dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto per il periodo di imposta in corso alla data di contestazione e ne vieta la reiscrizione per i 5 esercizi successivi.
   4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero.
   5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione dispone la cancellazione del partito dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto per il periodo di imposta in corso alla data di contestazione e ne vieta la reiscrizione per i 5 esercizi successivi.
8. 52. Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora l'inottemperanza contestata non venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
8. 55. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, con le seguenti: l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
8. 56. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati). – 1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000»;
   b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
  3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in mia o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;
   b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

  4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
   b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;
   c) al comma 3, le parole: «euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125.000»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
   e) al comma 5, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «0,01».
8. 010. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Controllo analitico dei bilanci).

  1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;
   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».
8. 011. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 9.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 48 per cento.
9. 50. Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.
9. 51. Dadone, Dieni.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 42 per cento.
9. 52. Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 53. Dieni, Fraccaro.

  Al comma 2 sostituire le parole: 0,50 per cento con le seguenti: 0,70 per cento.
9. 54. D'Ambrosio, Dadone.

  Al comma 2 sostituire le parole: 0,50 per cento con le seguenti: 0,60 per cento.
9. 55. Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 56. Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 57. Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 58. Lombardi, Nuti.

  Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 18 per cento.
9. 59. Nuti, Toninelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
9. 60. Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.
9. 61. Dadone, Dieni.

  Al comma 3 sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: un quinto.
9. 62. Lombardi, Nuti.

  Al comma 3 sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: un decimo.
9. 63. Dieni, Fraccaro.

  Al comma 3 sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: un quindicesimo.
9. 64. D'Ambrosio, Dadone.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Partecipazione delle donne alla vita politica).

  1. I benefici economici derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 sono ridotti del 50 per cento al partito politico che ha presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
9. 010. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 52. Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 1.
10. 53. Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.
*10. 1. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.
*10. 82. Dieni, Cozzolino, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 54. Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10. 55. Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.
10. 2. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 2.
10. 56. Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
10. 57. D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
10. 58. Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Toninelli, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: spettanti all'Italia, aggiungere le seguenti: in uno dei consigli regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
10. 3. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 3.
10. 59. Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Toninelli, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
10. 77. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 ottobre.
10. 76. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
10. 79. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
10. 78. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: e, non oltre i dieci con le seguenti: e, non oltre i trenta.
10. 71. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: e, non oltre i dieci con le seguenti: e, non oltre i venti.
10. 70. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire la parola: decimo con la seguente: trentesimo.
10. 75. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventesimo.
10. 74. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 4.
10. 60. Toninelli, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 5.
10. 61. Toninelli, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 6.
10. 62. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 7.
10. 63. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 25.000 euro annui.
10. 50. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 30.000 euro annui.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 30.000.
10. 81. Nuti, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi.

  Sopprimere il comma 7-bis.
10. 64. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 8.
10. 66. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 9.
10. 67. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ciascun partito è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet le erogazioni liberali ovvero contributi in beni o servizi sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo ricevuti nei limiti di cui al presente articolo.
10. 80. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 10.
10. 68. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 12.
10. 69. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì ammessi ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto i partiti politici che non adempiono agli obblighi previsti dal proprio statuto, redatto ai sensi dell'articolo 3.
10. 5. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: e le quote associative,.

  Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.
11. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o delle associazioni promotrici di partiti.
11. 51. Cozzolino, Dieni, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Lombardi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 10.000 euro annui.
11. 53. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: 26 per cento, con le seguenti: 19 per cento.
11. 52. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 euro e 30.000 euro con le seguenti: 50 euro e 10.000 euro.
11. 60. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 30 con le seguenti: 1.
11. 58. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.
11. 59. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2 sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
11. 56. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4-bis.
11. 57. Dadone.

  Dopo il comma 4-bis, inserire il seguente:
  4-ter. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.
11. 54. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. È fatto divieto di effettuare erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici per le società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche.
11. 55. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.
11. 2. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: fatta salva fino a: 196 del 2009.
  Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
11. 50. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

  1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 80.000 euro annui. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito può ricevere da ogni persona giuridica o ente erogante è pari all'importo di 80.000 euro annui.
  2. i partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali, né qualsiasi altra forma di finanziamento, da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.
  3. Ai partiti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n. 96 applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n. 96, applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma.
11. 01. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 11-bis.

  Dopo l'articolo 11-bis inserire il seguente:

Art. 11-ter.

  1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.
11-bis. 02. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 50. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Sopprimere il comma 1.
12. 100. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2017.
12. 54. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: di 7,75 milioni a per l'anno 2015.
12. 58. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.
12. 53. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2015.
12. 52. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il due con le seguenti: 0,5.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: due con le seguenti: 0,5;
   al comma 3-bis, lettera a) sostituire le parole: del due con le seguenti: dello 0,5.
12. 55. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il due con le seguenti: lo 0,7.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: il due con le seguenti: lo 0,7;
   al comma 3-bis, lettera a) sostituire le parole: del due con la seguenti: dello 0,7.
12. 56. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il due con le seguenti: l'1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: il due con le seguenti: l'1;
   al comma 3-bis, lettera a) sostituire le parole: del due con la seguenti: dell'111.
12. 57. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a favore di un partito politico fino alla fine del comma con le seguenti: a favore del Fondo 2 per mille per i partiti politici, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: La ripartizione del Fondo avviene con riparto tra tutti i partiti ammessi alla ripartizione del 2 per mille ai sensi del presente decreto.
12. 51. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei partiti operanti esclusivamente su dimensione regionale.
12. 1. Kronbichler, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 2.
12. 59. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2 sopprimere la parola: esclusivamente.
12. 60. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sopprimere le parole:, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

  Conseguentemente al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.
12. 61. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2-bis.
12. 62. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 2-bis, primo periodo sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 ottobre.
12. 63. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2-bis, primo periodo sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 luglio.
12. 64. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, primo periodo sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 30 settembre.
12. 65. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 28 dicembre.
12. 67. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 29 dicembre.
12. 68. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 dicembre.
12. 69. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: del complesso.
12. 70. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.
12. 72. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso.
12. 73. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: tetto di spesa con le seguenti: limite di spesa.
12. 74. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  «2-ter. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis e 416-ter del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata».
12. 2. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 3.
12. 76. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: Con decreto del Presidente del Consiglio fino a: delle Finanze con le seguenti: Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali,.
12. 75. Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.
12. 78. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
12. 79. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi.
12. 80. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. 77. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3-bis.
12. 81. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: per il primo anno con le seguenti: per i primi quattro anni.
12. 82. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: per il primo anno con le seguenti: per i primi tre anni.
12. 83. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: per il primo anno con le seguenti: per i primi due anni.
12. 84. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venticinque giorni.
12. 85. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
12. 86. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.
12. 87. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: la tutela con le seguenti: il rispetto.
12. 89. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, lettera b), sopprimere la parola: preferenziali.
12. 90. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire la parola: 45,1 con la seguente: 30.
12. 91. D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Nuti, Dadone, Dieni, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo: Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al presente comma potranno essere erogate solo a seguito della verifica delle scelte effettuate dai contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. È fatto comunque divieto di corrispondere tali disponibilità a titolo di anticipo.
12. 92. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 6.
12. 93. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, confluiscono in un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base ad un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il fondo è istituito presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare. L'ammontare delle maggiori entrate di cui al comma 4 è accertato con annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
12. 94. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: sono rese disponibili ai fini di bilancio.
12. 95. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: sono conservate nel conto dei residui ed iscritti al fondo di cui al medesimo comma per gli esercizi successivi,.
12. 96. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.
12. 97. Dadone, Lombardi, Fraccaro, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 6-bis.
12. 98. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere l'ultimo periodo.
13. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 14.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*14. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*14. 50. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1.
14. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e nei tre fino alla fine del comma.
14. 52. Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nei tre esercizi successivi con le seguenti: nel primo esercizio successivo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.
14. 53. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea sostituire la parola: tre con la seguente: due.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40 e del 50 per cento dell'importo spettante.
14. 54. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.

14. 55. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del 25, del 50 e del 75 con le seguenti: del 70, dell'80 e del 90.
14. 56. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine del sostegno del reddito e del reinserimento nel tessuto produttivo dei dipendenti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari, il cui rapporto di lavoro sia cessato, per licenziamento o scadenza del termine, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, agli stessi – quando facciano difetto i relativi requisiti contributivi – è estesa, nel limite di spesa di cui al comma 2, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.

  1-bis. Il godimento del trattamento di cui al comma 1 precedente è subordinato:
   all'attivazione da parte della Regione di residenza della persona interessata della sperimentazione del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   alla stipulazione da parte della persona interessata del contratto di ricollocazione con un'agenzia specializzata accreditata presso la Regione.
16. 1. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli.

  Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2014 con le seguenti Per gli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
16. 51. Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 5 milioni.
16. 58. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 8 milioni.
16. 56. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
16. 59. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 8,5 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.
16. 57. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 8,5 milioni con le seguenti: 3 milioni.
16. 55. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 11,25 milioni con le seguenti: 5 milioni.
16. 54. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 11,25 milioni con le seguenti: 7 milioni.
16. 53. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 11,25 milioni con le seguenti: 10 milioni.
16. 52. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire le parole da: avuto particolare fino a: anche ai criteri ed alle con le seguenti: secondo i criteri e le.
16. 60. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1.
18. 52. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1-bis.
18. 51. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

A.C. 2096 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
    considerata la ratio di tale provvedimento che, oltre a consistere nell'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti, si sostanzia nell'introduzione di norme che attuino i principi di trasparenza di cui all'articolo 49 della Costituzione, il legislatore non può non intervenire rispetto alla questione della pubblicità a pagamento sui siti Internet dei partiti, dei movimenti e dei leader politici;
    le somme da questi incassate non solo sarebbero esenti da tasse, trattandosi di attività «non principali» dei partiti, ma ben possono mascherare un finanziamento al partito o al movimento politico, in quanto non sarebbero considerati contributi ma controprestazioni, alle quali potrebbe non applicarsi, quindi, la norma del provvedimento in esame che prevede un tetto di 100 mila euro ai contributi;
    è di tutta evidenza che quanto «consentito» non potrebbe non tradursi, nel primo caso, in elusione del fisco; nel secondo, nell'aggiramento del limite al finanziamento privato;
    ben diversa è la situazione dei giornali di partito che, come noto, sono soggetti alla legge sulla stampa, quindi alla relativa disciplina circa la responsabilità del contenuto, e sono dotati di strutture societarie autonome soggette alla normativa vigente relativa ai contributi da società, quale l'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, e di conseguenza ai tetti stabiliti nella legge;
    considerato che:
    è assolutamente necessaria la trasparenza delle risorse dei partiti, nonché dei movimenti politici, alla luce di quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione, anche con l'introduzione di norme antielusione rispetto a quanto illustrato in premessa,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza a livello normativo per disciplinare la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti Internet – anche presentati sotto forma di blog – di partiti, movimenti politici che abbiano un rappresentante alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, di gruppi politici di qualunque assemblea elettiva, nonché di soggetti di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché di cui all'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'esercizio del diritto di propaganda politica, vietandola, ferma restando la non applicazione del divieto agli organi di stampa autorizzati ai sensi della legge n. 47 del 1948 e successive modificazioni, la cui testata è di proprietà di persone giuridiche, nonché in caso di pubblicazione di annunci che promuovono il tesseramento, nonché le campagne, le iniziative pubbliche o le riunioni del partito o del movimento politico, sempreché non contengano al loro interno annunci commerciali di società terze.
9/2096/1Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
    il provvedimento in esame si pone quale complesso di norme che interverrebbero in maniera incisiva rispetto l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e dei princìpi di trasparenza dei partiti in esso contenuti;
    nella pur minuziosa disciplina contenuta nel testo circa la disciplina e limiti alla contribuzione volontaria in favore dei partiti, non è previsto tuttavia il divieto circa il finanziamento degli stessi dall'estero, disciplinato invece in molti altri Paesi, che si porrebbe quale misura efficace per evitare l'influenza sulla politica del nostro Paese da parte di gruppi di potere stranieri,

impegna il Governo

ad introdurre norme che vietino il finanziamento dei partiti proveniente dall'estero, in particolare da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE. 
9/2096/2Sannicandro.


   La Camera,
   in sede di esame di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
   premesso che:
    al capo III del provvedimento, recante la disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta, in particolare all'articolo 10, sono specificati quali sono i partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché i limiti alla contribuzione volontaria;
    al comma 1 del citato articolo, si prevede che i partiti ammessi, a richiesta, al finanziamento privato agevolato con la detrazione fiscale, nonché alla ripartizione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono quelli iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento (requisito introdotto nell'esame del provvedimento da parte del Senato);
    tale previsione appare in contrasto con le successive disposizioni del medesimo comma, con ciò introducendo una contraddizione interna alla norma medesima circa i requisiti soggettivi per accedere all'uno o all'altro registro;
   considerato che:
    non può rimanere inconsiderata la volontà di un cittadino di contribuire con un regime di detrazione previsto ad un partito che ha i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10, come anche di destinare il due per mille del proprio reddito ad un partito che abbia rappresentanti presso il Parlamento europeo, ma non al Parlamento nazionale, come previsto dalla lettera b) del medesimo comma,

impegna il Governo

ad intervenire, previa verifica degli effetti applicativi, a livello normativo al fine di rimuovere le contraddizioni descritte in premessa.
9/2096/3Pilozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato l'Atto Camera 2096, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
    il decreto in conversione si occupa largamente di normare la trasparenza dei partiti per quel che attiene bilanci, finanziamenti, e spese, sia come entità che nei loro componenti e organi;
    il medesimo decreto impone la pubblicazione dei dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari;
    la norma ha la duplice finalità di impedire opacità nelle entrate delle persone con incarichi istituzionali ed allo stesso tempo di favorire una maggiore fiducia da parte dei cittadini nei confronti delle medesime figure;
    trattandosi di amministrazione della cosa pubblica e dei pubblici bilanci, tale trasparenza dovrebbe essere opportunamente estesa anche alle altre figure apicali che insieme ai componenti del Governo concorrono direttamente all'amministrazione,

impegna il Governo

ad estendere gli obblighi di trasparenza relativi alla situazione patrimoniale anche dei componenti degli uffici di collaborazione dei ministri e di tutti i titolari di posizioni dirigenziali della pubblica amministrazione.
9/2096/4Matteo Bragantini, Invernizzi.