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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 febbraio 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 febbraio 2014.

  Angelino Alfano, Amici, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Migliore, Mogherini, Orlando, Gianluca Pini, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Sani, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Baretta, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Mogherini, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Rigoni, Andrea Romano, Rossomando, Sani, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 febbraio 2014 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   GNECCHI ed altri: «Disposizioni in materia di contributi previdenziali, rivalutazione del montante contributivo individuale, calcolo delle pensioni erogate dalla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché istituzione della pensione di base e delega al Governo per la sua applicazione agli iscritti agli enti previdenziali privatizzati e ai liberi professionisti» (2100).

  In data 18 febbraio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DAMIANO ed altri: «Modifica all'articolo 28 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di trattamento di quiescenza dei membri del Governo» (2101);
   SQUERI: «Riconoscimento del servizio volontario civile prestato nell'organizzazione nordatlantica “Stay Behind Nets”» (2102).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge ZAN ed altri: «Norme per il contenimento del consumo del suolo e la riconversione ecologica delle città» (1889) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Migliore.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:  

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DORINA BIANCHI: «Istituzione dell'Autorità per l'efficienza dell'assistenza ospedaliera» (1697). Parere delle Commissioni V, VII, X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  BOSSA: «Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale, concernente la pena accessoria della decadenza dalla potestà dei genitori a seguito di condanna per associazione di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del medesimo codice, o per taluni delitti commessi avvalendosi delle condizioni ivi previste» (1782). Parere delle Commissioni I e XII;
  GIANNI FARINA: «Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di proposizione della querela per i delitti di violenza sessuale in danno di un minore e di atti sessuali con minorenne, nonché di prescrizione dei medesimi reati e del delitto di corruzione di minorenne» (1786). Parere delle Commissioni I e XII.

   III Commissione (Affari esteri):
  GIANNI FARINA: «Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero» (1787). Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  CATANOSO GENOESE: «Modifiche agli articoli 3 e 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, concernenti la penale per il mancato pagamento degli assegni bancari e il termine per il pagamento tardivo» (1766). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV;
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Limiti massimi degli emolumenti dovuti ai Top Manager di società di capitali a titolo di retribuzione e di bonus» (1880). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  CATANOSO GENOESE: «Istituzione del ruolo dirigenziale e di profili professionali nei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e inquadramento volontario del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria appartenente al comparto Ministeri nei medesimi ruoli» (1772). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, VII e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  ROBERTA AGOSTINI ed altri: «Norme per il sostegno e la diffusione delle banche del tempo» (1705). Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  MONGIELLO ed altri: «Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico» (1539). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PALMIZIO: «Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili» (1741). Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Museo della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi», per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 115).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 11 del 2013 dei 23 dicembre 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione annuale 2013 sui rapporti finanziari con l'Unione europea e sull'utilizzazione dei fondi comunitari.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo da gennaio a dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero della salute.

  Il Ministero della salute ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo da marzo a dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 14, 22 e 25 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 5 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la relazione sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto superiore di sanità nell'anno 2012 (doc. XXIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'anno 2012, con allegati i bilanci consuntivi per l'anno 2011, i bilanci di previsione per l'anno 2012 e le relative piante organiche dei medesimi Istituti.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 2012 (Doc. XI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta dai Garanti del contribuente, riferita all'anno 2012 (Doc. LII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1998, n, 413, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica e armatoriale, riferita all'anno 2012 (Doc. XL. n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 17 e 18 febbraio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quarta relazione sul controllo successivo alla liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali in conformità con la dichiarazione della Commissione dell'8 novembre 2010 (COM(2013) 836 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (COM(2014) 40 final) e relativo allegato – Informazioni da fornire agli investitori sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e sulle altre strutture di finanziamento utilizzate da OICVM e FIA (COM(2014) 40 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 febbraio 2014;
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE (COM(2014) 43 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 febbraio 2014;
   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure strutturali volte ad accrescere la resilienza degli enti creditizi dell'UE e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SWD(2014) 31 final), che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra (COM(2014) 70 final) e relativi allegati (COM(2014) 70 final – Annex 1 e COM(2014) 70 final – Annex 2), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance e politica di internet – Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet (COM(2014) 72 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alla proroga del diritto per le coproduzioni di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (COM(2014) 81 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 66ª sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino con riguardo all'adozione degli emendamenti dell'allegato VI della convenzione MARPOL relativi alla proroga delle norme del livello III in materia di emissioni di ossidi di azoto (COM(2014) 83 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di regolamento del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (JOIN(2014) 5 final) e relativi allegati (JOIN(2014) 5 final – Annexes 1 to 2), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di gennaio 2014.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1213 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013, N. 149, RECANTE ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO DIRETTO, DISPOSIZIONI PER LA TRASPARENZA E LA DEMOCRATICITÀ DEI PARTITI E DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA IN LORO FAVORE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2096)

A.C. 2096 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.52, 1.53, 1.54, 1.58, 1.59, 1.61, 10.4, 11.1, 11.58, 11.59, 12.94, 12.95, 12.96, 14.1, 14.50 e 14.51, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 e 11-bis.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2096 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità).

  1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti ai sensi di quanto disposto dall'articolo 14.
  2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti.

Capo II
DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI

Art. 2.
(Partiti).

  1. I partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
  2. L'osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 3.
(Statuto).

  1. I partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico. Allo statuto è allegato, anche in forma grafica, il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico.
  2. Lo statuto, nell'osservanza dei princìpi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica:
   a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché il soggetto fornito della rappresentanza legale;
   b) la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali;
   c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;
   d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito;
   e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze negli organi collegiali non esecutivi;
   f) le modalità per promuovere e assicurare, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;
   g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito;
   h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali;
   i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;
   l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;
   m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;
   n) l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri;
   o) l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio.

  3. Lo statuto può prevedere clausole di composizione extragiudiziale delle controversie insorgenti nell'applicazione delle norme statutarie, attraverso organismi probivirali definiti dallo statuto medesimo, nonché procedure conciliative e arbitrali.
  4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.
(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto).

  1. I partiti politici di cui all'articolo 3 sono tenuti a trasmettere copia autentica del proprio statuto, sottoscritta dal legale rappresentante, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, che la inoltrano alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la quale assume la denominazione di «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici», di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, verificata la conformità dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 3, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale, da essa tenuto, dei partiti politici riconosciuti ai sensi del presente decreto.
  3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme, la Commissione, previo contraddittorio, invita il partito politico ad apportarvi, entro un termine dalla stessa fissato, le conseguenti modifiche.
  4. Ogni modifica dello statuto deve essere sottoposta alla Commissione secondo la procedura di cui al presente articolo.
  5. Lo statuto dei partiti politici e le relative modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione nel registro di cui al comma 2 ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni.
  6. I partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti all'adempimento di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla medesima data.
  7. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono comunque usufruire dei predetti benefici a condizione che siano in possesso dei requisiti e ottemperino alle disposizioni di cui agli articoli da 5 a 10 del presente decreto.
  8. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10.

Art. 5.
(Norme per la trasparenza e la semplificazione).

  1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.
  2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici e in un'apposita sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio, anche in formato open data, corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Nella suddetta sezione del portale internet ufficiale del Parlamento italiano sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche di Governo e dei parlamentari nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  3. Ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni. Nei casi di cui al presente comma, i rappresentanti legali dei partiti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 5.000, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del finanziamento o del contributo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi sono pubblicati in maniera facilmente accessibile nel sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
  4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente, si applicano le prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo, relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci.

Art. 6.
(Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici).

  1. Al bilancio dei partiti e movimenti politici sono allegati i bilanci delle loro sedi regionali, nonché quelli delle fondazioni e associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni dei medesimi partiti o movimenti politici.

Art. 7.
(Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti).

  1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, ai partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto si applicano le disposizioni in materia di revisione contabile di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  2. Le articolazioni territoriali di livello regionale dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4, dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una società di revisione o di un revisore contabile iscritto all'albo. In tali casi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Art. 8.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

  1. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni, e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al presente decreto, sono effettuati dalla Commissione. Nell'ambito del controllo, la Commissione invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze, con le modalità e nei termini di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
  3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
  4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o più voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 12.
  5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
  6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.
  7. Qualora le inottemperanze e le irregolarità di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano già percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'articolo 12 nell'ultimo anno.
  8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, e salvo quanto previsto dal presente articolo. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.
  9. I partiti che abbiano fruito della contribuzione volontaria agevolata di cui all'articolo 11 e della contribuzione volontaria ai sensi dell'articolo 12 sono soggetti, fino al proprio scioglimento e, comunque, non oltre il terzo esercizio successivo a quello di percezione dell'ultima rata dei rimborsi elettorali, all'obbligo di presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e successive modificazioni.
  10. Le sanzioni di cui ai commi da 3 a 7 sono notificate al partito politico interessato e sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, che riduce, nella misura disposta dalla Commissione, le somme di cui all'articolo 12 spettanti per il periodo d'imposta corrispondente all'esercizio rendicontato cui si riferisce la violazione.
  11. Nei casi di cui al comma 2, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.
  12. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'anno 2014.

Art. 9.
(Parità di accesso alle cariche elettive).

  1. I partiti politici promuovono la parità nell'accesso alle cariche elettive in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  2. Nel caso in cui, nel numero complessivo dei candidati di un partito politico in ciascuna elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito politico ai sensi dell'articolo 12 sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento.
  3. Ai partiti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12.
  4. A decorrere dall'anno 2014, è istituito un fondo in cui confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3.
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono annualmente suddivise tra i partiti per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento e sono ripartite in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento. Per i fini di cui al presente comma, si considerano gli eletti dopo l'esercizio delle opzioni, ove previste dalla normativa elettorale vigente.

Capo III
DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA

Art. 10.
(Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria).

  1. A decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 possono essere ammessi, a richiesta:
   a) al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in almeno una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   b) alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12, qualora abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

  2. Possono altresì essere ammessi, a richiesta, ai benefici di cui gli articoli 11 e 12 del presente decreto anche i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4:
   a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare regolarmente costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti;
   b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano riportando almeno un candidato eletto, sempreché si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 antecedentemente alla data del deposito del contrassegno.

  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, i partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno per il quale richiedono l'accesso ai benefici. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4.
  4. La richiesta deve essere corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti ed è presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito.
  5. Alle dichiarazioni previste dal comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. La Commissione disciplina e rende note le modalità per la presentazione della richiesta di cui al comma 3 e per la trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti.
  7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.
  8. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, in favore dei partiti politici per un valore complessivamente superiore in ciascun anno a euro 200.000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al presente comma ai gruppi di società e alle società controllate e collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il divieto di cui al presente comma non si applica in ogni caso in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici.
  9. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai pagamenti effettuati in adempimento di obbligazioni connesse a fideiussioni e ad altre tipologie di garanzie reali o personali concesse in favore dei partiti politici. In luogo di quanto disposto dal comma 12, i soggetti che in una annualità abbiano erogato, in adempimento di obbligazioni contrattuali connesse alle predette garanzie, importi eccedenti i limiti di cui ai commi 7 e 8 non possono corrispondere, negli esercizi successivi a quello della predetta erogazione, alcun contributo in denaro, beni o servizi in favore del medesimo partito politico fino a concorrenza di quanto versato in eccedenza, né concedere, nel medesimo periodo e a favore del medesimo partito, alcuna ulteriore garanzia reale o personale. Nei casi di cui al periodo precedente, le risorse eventualmente spettanti ai sensi dell'articolo 12 al partito che abbia beneficiato di pagamenti eccedenti per ciascuna annualità i limiti di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte sino a concorrenza dell'importo eccedente i limiti medesimi.
  10. I divieti di cui ai commi 7 e 8 si applicano con riferimento alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I predetti divieti non si applicano in ogni caso in relazione alle fideiussioni o ad altre tipologie di garanzia reale o personale concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, in favore di partiti politici sino alla scadenza e nei limiti degli obblighi contrattuali risultanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  11. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, a chiunque corrisponda o riceva erogazioni o contributi in violazione dei divieti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo la Commissione applica la sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza rispetto al valore del limite di cui ai medesimi commi. Il partito che non ottemperi al pagamento della predetta sanzione non può accedere ai benefici di cui all'articolo 12 del presente decreto per un periodo di tre anni dalla data di irrogazione della sanzione.

Art. 11.
(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici).

  1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.
  2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:
   a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui;
   b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.

  3. A decorrere dall'anno 2014, dall'imposta lorda sul reddito è altresì detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite dell'importo di euro 750 per ciascuna annualità per persona.
  4. La detrazione di cui al comma 3 è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all'articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l'anno 2014 il predetto termine è fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per l'anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalità di svolgimento, anche con riferimento all'articolazione delle attività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati.
  5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito è tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.
  6. A decorrere dall'anno 2014, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi.
  7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.
  9. Alle minori entrate derivanti, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l'anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
  10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall'attività di monitoraggio, dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.
  11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all'articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalità di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 12.
(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

  1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
  2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, nonché da agevolare l'espressione della scelta da parte dei contribuenti.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 7,75 milioni di euro per l'anno 2014, di 9,6 milioni di euro per l'anno 2015, di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 10 e 11.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.
  6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 13.
(Raccolte telefoniche di fondi).

  1. La raccolta di fondi per campagne che promuovano la partecipazione alla vita politica sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia dalle utenze di telefonia fissa attraverso una chiamata in fonia, è disciplinata da un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici autorizzati a fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica in grado di gestire le numerazioni appositamente definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale raccolta di fondi costituisce erogazione liberale e gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti alle campagne di cui al primo periodo sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.
(Norme transitorie e abrogazioni).

  1. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:
   a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è riconosciuto integralmente;
   b) nel primo, nel secondo e nel terzo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

  2. Il finanziamento cessa a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nei periodi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.
  4. Sono abrogati:
   a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;
   b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;
   c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: «dagli aventi diritto», l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: «che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali», e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
   d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;
   e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9 e 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;
   f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

  5. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono abrogati l'articolo 15, comma 1-bis, e l'articolo 78, comma 1, limitatamente alle parole: «per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere», del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe).

  1. L'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è sostituito dal seguente:
  «Art. 12. – (Pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe). – 1. Le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati.
  2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti».

Art. 16.
(Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa previsto ai sensi del comma 2.

Art. 17.
(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).

  1. La quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto, è destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti all'attuazione del presente decreto.

Art. 18.
(Disposizioni finali).

  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

Art. 19.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2096 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 3:
   al comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nello statuto è descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente»;

   al comma 2:
    all'alinea, le parole da: «nell'osservanza» fino a: «di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea»;
    alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato»;
    alla lettera a), le parole: «il soggetto fornito» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo o comunque il soggetto investito»;
    alla lettera e), le parole: «è assicurata» sono sostituite dalle seguenti: «è promossa» e dopo la parola: «minoranze» sono inserite le seguenti: «, ove presenti,»;
    alla lettera f), le parole: «e assicurare» sono soppresse;
    dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
   «o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali»;

   al comma 3, le parole: «clausole di» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni per la».

  All'articolo 4:

   al comma 1, le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto»;

   al comma 2, le parole: «la conformità dello statuto alle disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «la presenza nello statuto degli elementi indicati»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso»;

   al comma 6, dopo la parola: «decreto,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»;

   al comma 7, al primo periodo, le parole: «articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 12 e 16» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefìci di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10»;

   al comma 8, le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

  All'articolo 5:

   al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci» sono inserite le seguenti: «, compresi i rendiconti»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformità di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonché, dopo il controllo di regolarità e conformità di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente»;

   al comma 3, le parole da: «nel sito internet della Camera» fino a: «Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano» e dopo il settimo periodo è inserito il seguente: «Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

  All'articolo 6, al comma 1, alle parole: «Al bilancio dei partiti» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,» e dopo le parole: «sedi regionali» sono inserite le seguenti: «o di quelle corrispondenti a più regioni».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «nella seconda sezione del» sono sostituite dalla seguente: «nel»;

   al comma 2:
    alle parole: «Le articolazioni territoriali» sono premesse le seguenti: «A decorrere dall'esercizio 2014,»;
    le parole: «Le articolazioni territoriali di livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «le articolazioni regionali»;
    le parole: «revisore contabile iscritto all'albo» sono sostituite dalle seguenti: «revisore legale iscritto nell'apposito registro».

  All'articolo 8, al comma 2, le parole: «dalla seconda sezione del» sono sostituite dalla seguente: «dal».

  All'articolo 9:

   al comma 3, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un quinto»;

   al comma 5, dopo le parole: «suddivise tra i partiti» sono inserite le seguenti: «iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4».

  All'articolo 10:

   al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento,»;

   al comma 2:
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni in occasione del rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati o delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 prima della data di deposito del contrassegno»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I partiti politici presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefìci. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. In via transitoria, per l'anno 2014 il termine di cui al primo periodo è fissato al decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 non oltre i dieci giorni successivi, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 o della sussistenza delle situazioni di cui al comma 2»;

   il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche per interposta persona o per il tramite di società controllate, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a 100.000 euro annui»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle somme sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

   al comma 8, al primo periodo, le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.000» e, all'ultimo periodo, le parole: «partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti o movimenti politici»;

   il comma 11 è soppresso.

  All'articolo 11:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro ai sensi dell'articolo 4 e dell'ammissione ai benefìci ai sensi dell'articolo 10, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefìci»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dall'imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui»;

   i commi 3 e 4 sono soppressi;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. A partire dall'anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

   il comma 5 è soppresso;

   al comma 6, le parole: «tra 50 euro e 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «tra 30 euro e 30.000 euro annui» e dopo le parole: «ente che controlla i soggetti medesimi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dalle società concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione»;

   al comma 7, le parole: «ovvero delle somme di cui al comma 3» sono soppresse;

   il comma 8 è soppresso.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. – (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in materia di applicazione dell'IMU). – 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera i) è sostituita dalla seguente:
   “i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”».

  All'articolo 12:

   i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. A decorrere dall'anno finanziario 2014, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
  2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto trasmesso all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del presente decreto. Il contribuente può indicare sulla scheda un solo partito politico cui destinare il due per mille.
  2-bis. Le risorse corrispondenti alle opzioni espresse ai sensi dei commi precedenti dai contribuenti che hanno presentato le dichiarazioni dei redditi entro il 30 giugno di ciascun anno o comunque nel diverso termine annualmente stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda recante l'elenco dei soggetti aventi diritto, sono corrisposte ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4. Entro il successivo 31 dicembre sono corrisposte ai partiti le risorse destinate dai contribuenti sulla base del complesso delle dichiarazioni presentate entro gli ordinari termini di legge, al netto di quanto versato ai medesimi a titolo di acconto. Ai fini della ripartizione delle risorse destinate dai contribuenti non si tiene comunque conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La somma complessivamente corrisposta ai partiti aventi diritto non può in ogni caso superare il tetto di spesa stabilito per ciascun anno ai sensi del comma 4.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le riforme costituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti ai soggetti aventi diritto sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le modalità di semplificazione degli adempimenti e di tutela della riservatezza e di espressione delle scelte preferenziali dei contribuenti.
  3-bis. In via transitoria, per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dall'avvenuta ricezione dell'elenco dei soggetti aventi diritto, sono definite:
   a) l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative modalità di trasmissione telematica;
   b) le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille»;

   il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Per le spese relative alle comunicazioni individuali e al pubblico relative alle destinazioni di cui al comma 1, il partito politico usufruisce della tariffa postale di cui all'articolo 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nel mese di aprile di ciascun anno.
  6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nel limite massimo di 9 milioni di euro nel 2014, 7,5 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto».

  Nel capo IV, all'articolo 14 è premesso il seguente:
  «Art. 13-bis. – (Giurisdizione su controversie). – 1. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni del presente decreto è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 8, comma 8.
  2. Si applica il rito abbreviato di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni».

  Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
  «Art. 14-bis. – (Modificazioni di norme in materia di controllo delle spese elettorali). – 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: “ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti” sono sostituite dalle seguenti: “alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere”.
  2. All'articolo 13, comma 7, della legge 6 luglio 2012, n. 96, alle parole: “la sezione regionale di controllo” sono premesse le seguenti: “il collegio istituito presso”».

  All'articolo 15, al comma 1, capoverso Art. 12, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia».

  All'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, sono estese, nei limiti di spesa di cui al comma 2, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863».

  All'articolo 17, al comma 1, le parole: «degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri di cui agli articoli 12, commi 4 e 6-ter, e 16».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici). – 1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato. Si applica, in quanto compatibile, il testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

  All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai fini del presente decreto, per assicurare la pubblicità e l'accessibilità dei dati, i dati medesimi sono forniti, dai partiti che vi sono obbligati, anche nel formato di cui all'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

A.C. 2096 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.
(Abolizione del finanziamento pubblico ai partiti).

  1. Il finanziamento pubblico ai partiti è abolito in ogni sua forma dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. È costituito un Fondo di 20 milioni di euro per la costituzione della cassa integrazione in deroga per i dipendenti di tutti i partiti politici il cui rapporto di lavoro cessi a causa dell'entrata in vigore della presente legge di conversione.
  3. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 2 si provvede con i risparmi di spesa conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 18.
1. 1. Bianconi.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  1. Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento di cui all'articolo 1 della legge 6 luglio 2012 n. 96 sono aboliti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e a benefici di natura non monetaria in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità».

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera b);
   sopprimere l'articolo 12;
   all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 59. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:

«Art. 1.

  1. Il rimborso delle spese elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono aboliti.
  2. Il presente decreto disciplina le modalità per l'accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e democraticità da essa stabiliti».

  Conseguentemente, all'articolo 14, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 61. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1.
1. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono aboliti».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
1. 58. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1 sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
1. 52. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1 sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
1. 53. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1 sostituire le parole da: ai sensi fino alla fine del comma con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 14.
1. 54. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Sopprimere il comma 2.
1. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: di contribuzione indiretta con le seguenti: di contribuzione pubblica indiretta.
1. 2. Bianconi.

  Al comma 2 sostituire le parole da: i requisiti fino alla fine del comma con le seguenti: i principi della trasparenza e della democraticità.
1. 55. Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Alla rubrica sostituire la parola: abolizione con la seguente: limitazione.
1. 3. Lauricella, Boccadutri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Rimborso alle liste, partiti e movimenti politici delle sole spese effettivamente sostenute per le consultazioni elettorali).

  1. Alle liste, ai partiti e ai movimenti politici è attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo del Parlamento europeo, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e dei consigli regionali, nel caso abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti validi o almeno un eletto nelle rispettive consultazioni. Per la regione Trentino-Alto Adige, i suddetti rimborsi si riferiscono alle elezioni per i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I rimborsi per le spese sostenute dai soggetti indicati al comma 1 sono ripartiti tra gli stessi in proporzione ai voti ottenuti in occasione delle elezioni per le quali si richiede il rimborso. Gli stessi sono erogati sulla base dell'effettivo rendiconto delle spese elettorali sostenute dalla lista, dal partito o dal movimento politico e possono riguardare esclusivamente le spese di cui al comma 3 connesse allo svolgimento della campagna elettorale.
  3. Sono rimborsabili, ai sensi del presente articolo, le spese sostenute in relazione a:
   a) materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   b) acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani, periodici esiti web, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   c) allestimenti e servizi connessi a manifestazioni elettorali convocate in occasione della consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso, effettuate nei novanta giorni precedenti la data del voto;
   d) canoni di affitto di locali; nel caso in cui siano abitualmente destinati a sede della lista, del partito o del movimento politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso;
   e) personale, già dipendente della lista, del movimento o del partito politico, per l'intero anno in cui si svolge la consultazione elettorale per la quale si chiede il rimborso.

  4. Con deliberazione dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera medesima, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica.
  6. Le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 18.750.0.00.
  8. In relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 7 relativi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applica il comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  9. I rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti esclusivamente per l'anno in cui si svolge l'elezione dell'organo per la quale essi sono richiesti, entro centoventi giorni dalla proclamazione degli eletti.
  10. Le somme erogate, o da erogare, ai sensi del presente articolo e ogni altro credito vantato dalle liste, partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono in ogni caso cedibili a terzi.
  11. Le risorse erogate ai partiti secondo le previsioni di cui alla presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte delle liste dei partiti e dei movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori delle liste, dei partiti e dei movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni della lista, del partito o del movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.
  12. In caso di eventuali rinunce al rimborso da parte di liste, partiti o movimenti politici, non si fa luogo alla distribuzione dell'eventuale somma rimanente tra le liste, i partiti o i movimenti politici, neanche a fronte di relativa richiesta.
  13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1, sono individuati le liste, i partiti e i movimenti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui al comma 11.

Art. 1-ter.
(Modifiche alla legge 6 luglio 2012, n. 96).

  1. Alla legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  “1. I contributi pubblici per le spese sostenute dalle liste, dai partiti e dai movimenti politici in occasione delle consultazioni elettorali relative al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati; dei membri dei Parlamento europeo, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, ammontano a euro 75.000.000 annui.”;
   b) la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: “Richiesta dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale”;
   c) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  “1. Le liste, i partiti e i movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali connesse all'effettivo svolgimento della campagna elettorale ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano”;
   d) all'articolo 9:
    1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
    2) al comma 4, terzo periodo, le parole: “sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sui rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “è trasmesso alla Commissione il verbale di approvazione del rendiconto”;
    3) al comma 9, le parole: “o la relazione della società di revisione” sono soppresse;
    4) al comma 20, le parole: “la relazione della società di revisione e” sono soppresse.

Art. 1-quater.
(Trasparenza dei bilanci delle liste, dei partiti e dei movimenti politici).

  1. Gli obblighi previsti dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificati dall'articolo precedente, sono estesi a tutte le liste, i partiti e i movimenti politici che abbiano ottenuto almeno un eletto all'interno di un consiglio regionale, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o del Parlamento europeo, a prescindere dall'eventuale richiesta di rimborso elettorale.
  2. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni,- in relazione ai soggetti di cui al comma 1 sono fissate all'importo di euro 250.

Art. 1-quinquies.
(Sanzioni).

  1. Nel caso in cui la lista, il partito o il movimento politico ometta di ottemperare agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo precedente, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sanziona altresì il legale rappresentante con una sanzione amministrativa pari a euro 50.000. Tale responsabilità si estende in solido ai membri dell'organismo che, secondo lo statuto, è tenuto ad approvare il bilancio.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di falsa rendicontazione, o di mancata pubblicità della stessa, in violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e dall'articolo 7, comma 1.
  3. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 2, si applica una sanzione amministrativa pari ad euro 100.000.

Art. 1-sexies.
(Abrogazioni).

  La legge 3 giugno 1999, n. 157, è abrogata.

Art. 1-septies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1-bis a 1-quinquies, pari al massimo a 78 milioni di euro nell'anno in cui si svolgessero contemporaneamente tutte le elezioni degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 1, si provvede oltre che con i risparmi derivanti dall'abrogazione della legge 3 giugno 1999, n. 157, con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede all'individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2013. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalie amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
  3. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4 e 14.
1. 01. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. I partiti politici svolgono funzioni di rilievo costituzionale, in quanto strumenti attraverso i quali i cittadini partecipano al sistema democratico.
2. 52. Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. I partiti politici svolgono funzioni di rilievo costituzionale, in quanto essenziali al funzionamento del sistema democratico.
2. 51. Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 1.
2. 50. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I partiti politici sono associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica del Paese, sulla base del più ampio metodo democratico, attraverso la partecipazione alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, degli organi regionali e locali e dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando un proprio simbolo e una propria lista di candidati.
2. 54. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I partiti politici sono strumenti di partecipazione dei cittadini al sistema democratico.
2. 56. Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I partiti politici sono libere associazioni di cittadini che hanno il fine di promuovere e favorire il concorso degli stessi cittadini alla determinazione della politica nazionale.
2. 53. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. I partiti politici sono libere associazioni di uomini e di donne costituite al fine di concorrere a determinare la politica nazionale, sulla base del più ampio metodo democratico.
2. 55. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: e locale.
2. 57. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 1. Bianconi.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 58. Nuti, Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: della Costituzione, aggiungere le seguenti: e del principio di assenza di scopo di lucro.
2. 59. Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 51. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I partiti politici devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico e depositati nel registro dei partiti politici istituito presso la corte d'appello del luogo in cui è situata la loro sede centrale. Le successive modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere depositate entro sessanta giorni dalla loro approvazione.
3. 54. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  I partiti devono dotarsi di uno Statuto che ne definisce l'assenza di scopo di lucro, gli obiettivi politici, i valori ideali e il programma.
3. 55. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  I partiti devono dotarsi di uno Statuto che ne definisce gli obiettivi politici, i valori ideali e il programma.
3. 53. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I partiti devono dotarsi di uno Statuto che ne definisce gli obiettivi, ne disciplina gli organi, in particolare quelli competenti all'approvazione del rendiconto di esercizio, i procedimenti deliberativi, le modalità di iscrizione, i diritti e doveri degli iscritti, le garanzie e le sanzioni.
3. 52. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto.
* 3. 1. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: che intendono avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto.
* 3. 56. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti a con la seguente: devono.
3. 57. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
3. 3. Bianconi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: descritto con la seguente: riportato.
3. 58. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: descritto con la seguente: raffigurato.
3. 59. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: simbolo aggiungere la seguente: principale.
3. 2. Bianconi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: con la denominazione aggiungere le seguenti: e il Codice etico.
3. 60. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 61. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: qualsiasi con la seguente: qualunque.
3. 62. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo statuto del partito politico deve prevedere espressamente la finalità di presentazione alle elezioni e indicare il rispetto dei principi della Costituzione, la libera iscrizione, salvo che per gli iscritti ad altri partiti politici, gli organi, centrali e periferici, compresi quelli probivirali, le modalità della loro elezione, le regole e le garanzie democratiche di partecipazione degli iscritti, la destinazione delle risorse a qualunque titolo conseguite nonché la titolarità esclusiva del partito in ordine ai beni mobili e immobili detenuti.
3. 63. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni dalla loro approvazione.
3. 64. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro 60 giorni dalla loro approvazione.
3. 65. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo statuto del partito politico e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro 90 giorni dalla loro approvazione.
3. 66. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
3. 67. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
* 3. 4. Bianconi.

  Sopprimere il comma 2.
* 3. 68. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Lo statuto di ciascun partito prevede le modalità attraverso le quali i cittadini verificano la rispondenza delle attività svolte dal partito alle loro aspettative ed alle loro esigenze.
3. 71. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Lo statuto del partito politico deve prevedere espressamente la finalità di presentazione alle elezioni e indicare il rispetto dei princìpi della Costituzione, la libera iscrizione, salvo che per gli iscritti ad altri partiti politici, gli organi, centrali e periferici, compresi quelli probivirali, le modalità della loro elezione, le regole e le garanzie democratiche di partecipazione degli iscritti, la destinazione delle risorse a qualunque titolo conseguite nonché la titolarità esclusiva del partito in ordine ai beni mobili e immobili detenuti.
3. 69. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Lo statuto, nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto, indica:
   a) I criteri e le modalità di iscrizione al partito;
   b) Le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento Nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei consigli comunali.
3. 70. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, alinea sostituire la parola: rispetto con la seguente: dettame.
3. 120. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, alinea dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: nonché in adesione al principio di assenza di scopo di lucro.
3. 72. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera 0a).
3. 73. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
3. 74. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: l'organo e comunque il soggetto investito della rappresentanza legale con le seguenti: il soggetto e/o i soggetti che hanno la rappresentanza legale.
3. 50. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 3. 5. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
* 3. 75. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
** 3. 6. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
** 3. 76. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
3. 77. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera d) dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: e di consultazione.
3. 78. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, lettera d) dopo le parole: modalità di partecipazione aggiungere le seguenti: anche attraverso referendum o altre forme di consultazione.
3. 79. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
3. 80. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
3. 81. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera f) sostituire la parola: attraverso con la seguente: mediante.
3. 111. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera f), sostituire la parola: attraverso con la seguente: tramite.
3. 112. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) le norme per la cessazione delle proprie attività e la destinazione di eventuali beni mobili e immobili.
3. 82. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) le modalità per promuovere la partecipazione attiva dei giovani iscritti.
3. 83. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
3. 84. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
*3. 7. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).
*3. 85. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e articolazioni territoriali del partito;.
3. 86. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: sono con la seguente: vengono.
3. 113. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i).
3. 87. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
3. 114. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) la promozione dell'utilizzo delle tecnologie informatiche per favorire il dibattito pubblico.
3. 88. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*3. 8. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
*3. 89. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l)
l'impegno alla selezione con metodo democratico delle principali candidature.
3. 9. Bianconi.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: le modalità di selezione delle con le seguenti: le modalità e i requisiti per.
3. 91. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, lettera l), sostituire le parole: di selezione con le seguenti: per la selezione.
3. 90. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, alla lettera l), dopo le parole: consigli comunali aggiungere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e dopo la parola: sindaco aggiungere le seguenti: dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
3. 10. Bianconi.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi a incarichi interni al partito;.
3. 92. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) nel caso di svolgimento di elezioni primarie il cittadino partecipa ed esprime il proprio voto utilizzando a tal fine la tessera elettorale, di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.
3. 121. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sopprimere la lettera m).
3. 93. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: le procedure per con le seguenti: le modalità e i criteri per.
3. 94. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera n).
3. 95. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 sopprimere la lettera o).
3. 96. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera o-bis).
*3. 11. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera o-bis).
*3. 97. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 3.
3. 98. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sostituire le parole: per la composizione con le seguenti: riguardanti la composizione.
3. 99. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sostituire le parole: per la composizione con le seguenti: vertenti sulla composizione.
3. 100. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sostituire le parole: insorgenti nell'applicazione con le seguenti; che possono nascere nell'applicazione.
3. 101. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Allo statuto e agli altri documenti prodotti dai partiti politici si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. 102. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. È fatto obbligo ai partiti politici di tenere i seguenti libri sociali: il testo dello statuto, il registro degli iscritti, il registro del patrimonio.
3. 103. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis.
Anche le organizzazioni giovanili partitiche federate o di diretta emanazione del partito stesso, sono tenute a dotarsi di uno statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico.
3. 104. Frusone, Paolo Bernini, Corda.

  Sopprimere il comma 4.
3. 105. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  4-ter. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 4-bis ne comporta la cancellazione, nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge.
3. 106. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile. In caso di condanna per i reati ivi previsti i partiti politici decadono dal diritto al contributo pubblico e privato a qualunque titolo erogato per un periodo pari a 5 anni.
3. 107. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Lo Statuto può prevedere il rifiuto dell'iscrizione al partito, indicando espressamente le motivazioni e le modalità per il ricorso agli organi di garanzia.
3. 108. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito politico destina alla loro formazione una quota pari almeno al 5 per cento delle risorse ricevute a vario titolo ai sensi del presente decreto, con le medesime modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. 109. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ogni partito politico destina una quota dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali alle attività necessarie a favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica.
3. 110. Dieni, Lombardi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dopo il controllo di conformità cui all'articolo 4, comma 2 del presente decreto e al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 7, al comma 1, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del presente decreto; e al comma 2 sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 8 sopprimere il comma 2;
   all'articolo 9, comma 5, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 10, comma 1, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4;
   all'articolo 10, comma 2, alinea, sopprimere le parole: iscritti nel registro di cui all'articolo 4 e alla lettera b), sopprimere le parole: da sempre che si tratti fino alla fine dello lettera;
   all'articolo 10, comma 3, quarto periodo sopprimere le parole: da e la Commissione provvede all'iscrizione dei partiti fino alla fine del comma;
   all'articolo 11, comma 1, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 12, comma 1, sopprimere le parole: iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4.
4. 1. Bianconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3,.
4. 51. Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 1, sostituire le parole: il legale rappresentante del partito politico tenuto con le seguenti: i partiti politici, di cui all'articolo 3, con sottoscrizione del legale rappresentante sono tenuti.
4. 52. Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di seguito denominata Commissione.
4. 53. Marzana, Vacca, Brescia.

  Sopprimere il comma 2.
4. 54. Battelli, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, sostituire le parole: degli elementi con le seguenti: di tutti gli elementi.
4. 55. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai sensi del presente decreto.
4. 56. Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 3, sopprimere le parole: , anche previa audizione rappresentante designato dal partito;
4. 57. Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 3, sopprimere le parole: tramite il legale rappresentante.
4. 58. Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 3, sopprimere le parole: inferiore a trenta giorni né.
4. 62. Luigi Gallo, Brescia, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
4. 59. Battelli, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
4. 60. Battelli, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 63. Marzana, Battelli, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 61. Brescia, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non siano ritenute con le seguenti: non siano.
4. 64. Luigi Gallo, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: con provvedimento motivato.
4. 65. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 3-bis, sopprimere il secondo periodo.
4. 66. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.
4. 67. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
4. 68. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: dalla comunicazione in forma amministrativa o.
4. 69. Marzana, Vacca, Brescia.

  Sopprimere il comma 4.
4. 70. Luigi Gallo, D'Uva, Vacca.

  Al comma 4, dopo la parola: ogni aggiungere la seguente: singola.
4. 71. Luigi Gallo, D'Uva, Vacca.

  Al comma 5, sostituire le parole: entro un mese con le seguenti: entro venti giorni.
4. 72. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 5, sostituire le parole: entro un mese con le seguenti: entro quindici giorni.
4. 73. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 6.
4. 74. Dadone.

  Al comma 6, sopprimere le parole: secondo le norme dei rispettivi regolamenti.
4. 75. D'Uva, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 6, sopprimere le parole: ovvero una singola componente interna al gruppo misto.
4. 76. D'Uva, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 6, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro otto mesi.
4. 77. Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 6, sostituire le parole: entro dodici mesi con le seguenti: entro sei mesi.
4. 78. Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

  Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
4. 79. Vacca, Marzana, Brescia.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 è aggiungere le seguenti: pubblicato e.
4. 50. D'Uva, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
4. 80. Di Benedetto, Battelli, Simone Valente.

  Sostituire la rubrica con le seguente:
  «(Registro dei partiti politici che possono accedere alla contribuzione volontaria agevolata, alla contribuzione indiretta e ai benefici monetari)».
4. 81. Cozzolino, Lombardi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 5.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. I partiti politici non possono accettare donazioni o contributi anonimi.».
5. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. I partiti politici non possono accettare donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo.».
5. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. È vietata la visualizzazione, attraverso la rete internet, di informazioni, immagini e video, effettuata a scopo di lucro, nei siti dei partiti di cui al comma 1, nonché nei siti, blog o portali comunque denominati, riconducibili ad un partito o movimento politico, o ad un singolo esponente politico, anche se di proprietà di persone fisiche.
  1-ter. Accertata la violazione del divieto di cui al comma 1-bis la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici dispone la cancellazione del partito o movimento politico dal registro di cui all'articolo 4 per tre anni».
5. 6. Ottobre.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 15 luglio con le seguenti: 10 luglio.
5. 52. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: cariche di Governo aggiungere le seguenti:, dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti i titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: cariche di Governo aggiungere le seguenti:, dei componenti degli uffici di collaborazione dei Ministri e di tutti titolari di posizioni dirigenziali e direttoriali dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. 2. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
  «2-ter. I partiti che hanno ricevuto finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 500, ovvero più finanziamenti o contributi che, erogati dallo stesso soggetto, sommati tra loro superino tale importo, entro 5 giorni dall'erogazione ricevuta, hanno l'obbligo di rendere pubblici e di facile accessibilità, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, in apposita sezione dedicata, l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi. In caso di inadempimento dell'obbligo di pubblicazione, la Commissione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al decuplo dell'importo percepito.».
5. 53. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
5. 54. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: «cinquemila» è sostituita dalla seguente: «mille».
5. 55. Toninelli, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 10.000.
5. 56. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire il quinto periodo con i seguenti:
  «L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile sul sito internet della Camera dei deputati. Tutti i cittadini hanno comunque diritto di accedere a tale documentazione con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.».
5. 59. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3 sopprimere il settimo periodo.
5. 57. Fraccaro, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sopprimere gli ultimi due periodi.
5. 58. Dadone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Alle articolazioni regionali dei partiti sono estesi gli obblighi di cui al precedente comma, in quanto compatibili. Le altre articolazioni dei partiti, sempreché autonome amministrativamente, hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti internet, o su quello dell'articolazione superiore o coordinata, un bilancio redatto, anche secondo il criterio di cassa, e una relazione contenente l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore a euro 5.000. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma, è applicata una sanzione amministrativa pari ad euro 10.000».
5. 4. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, è fatto divieto di erogare finanziamenti o contributi in favore di partiti politici;.
5. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  «4-bis. È vietata la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti internet, anche presentati sotto forma di blog:
   di partiti o di movimenti politici che abbiano un rappresentante alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano;
   dei gruppi politici di qualunque assemblea elettiva;
   di soggetti di cui all'articolo 1 della L. 5 luglio 1982, n. 441, nonché di cui all'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dalla presente legge, per l'esercizio del diritto di propaganda politica.
   d'ufficio ovvero a seguito di segnalazione la Commissione intima la rimozione degli annunci all'intestatario del sito internet, così come individuato secondo il protocollo di rete “Whois”, entro un termine non superiore a sette giorni. Nel caso di inadempimento è comminata all'intestatario una sanzione amministrativa pari a 5.000 euro per ciascun giorno di permanenza dei suddetti annunci successivamente al termine intimato.

  4-ter. Il divieto di cui al precedente comma non si applica agli organi di stampa autorizzati ai sensi della legge n. 47 del 1948 e successive modificazioni, la cui testata è di proprietà di persone giuridiche.
  4-quater. È sempre consentita la pubblicazione di annunci che promuovono il tesseramento, nonché le campagne, le iniziative pubbliche o le riunioni del partito o del movimento politico, sempreché non contengano al loro interno annunci commerciali di società terze.».
5. 5. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Istituzione dell'albo delle sale pubbliche per l'esercizio dell'attività ed iniziativa politica dei partiti, delle associazioni e dei cittadini).

  1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali pubblicano sul proprio portale web, l'elenco delle sale pubbliche che possono essere richieste da partiti, associazioni o gruppi di cittadini per iniziative d'incontro e di confronto con la cittadinanza.
  2. Le amministrazioni comunali emanano con apposito regolamento le modalità di fruizione delle sale stesse.
5. 050. Rizzo, Artini, Basilio, Tofalo.

ART. 6.

  Al comma 1, dopo le parole: corrispondenti a più regioni aggiungere le seguenti: , ove esistenti,.
6. 1. Bianconi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.
6. 50. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 7.

  Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: esclusi i partiti operanti solo su dimensione regionale.
7. 1. Kronbichler, Boccadutri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) i diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai cittadini dall'irregolare certificazione dei bilanci di partiti e movimenti politici ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, da parte delle società di revisione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;.
7. 50. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.
(Inammissibile)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dall'esercizio 2014 con le seguenti: A decorrere dal 2014.
7. 51. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: alternativamente fino alla fine del comma, con le seguenti: di una società di revisione.
7. 52. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sanzioni a carico delle società di revisione incaricate del controllo delle gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da tremila a cinquecentomila euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
  1-ter. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera b), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
  1-quater. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a sei anni nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.

  2. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  «2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione della società di revisione o del responsabile della revisione legale dal Registro dei revisori legali quando non ottemperino ai provvedimenti indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».

  3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero ad attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96».
  4. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono inseriti i seguenti:
  1-bis. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, lettera a), è da ventimila euro a un milione di euro nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni. In caso di irregolarità di particolare gravità, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria è pari al 5 per cento del fatturato della società di revisione, come risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello nel quale è accertata l'irregolarità, ove superiore all'importo determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
  1-ter. Il periodo massimo della durata del divieto di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale ai sensi del comma 1, lettera c), è pari a sei anni, nel caso di irregolarità commesse dalla società di revisione, nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni.
  1-quater. Il periodo massimo della sospensione dal Registro a carico del responsabile della revisione legale dei conti ai sensi del comma 1, lettera d), è pari a dieci anni nel caso di irregolarità commesse nello svolgimento dell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

  5. Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».
  6. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «indicati nei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo».
  7. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo le parole: «previsti dal comma 1, lettere d) ed e)» sono aggiunte le seguenti: «, e dal comma 1-quater».
  8. Al comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».
  9. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  «4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3, primo periodo, è aumentata fino alla metà. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori del partito o movimento politico, la pena di cui al comma 3, secondo periodo, è aumentata fino alla metà».

  10. Il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  «5. Le pene previste dai commi 3 e 4 si applicano a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale ovvero agli amministratori del partito o movimento politico, che abbiano concorso a commettere il fatto.

  11. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Ai partiti e ai movimenti politici, i cui amministratori abbiano concorso a commettere i reati previsti dal presente articolo, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 20.000 a 2 milioni di euro».

  12. Al comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni».

  13. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto il seguente:
  «Art. 28-bis. – (Pene accessorie). – 1. La condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 27 e 28, ove commessi nell'attività di controllo della gestione contabile e finanziaria di partiti e movimenti politici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modificazioni, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».
7. 053. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Controllo dei rendiconti dei partiti).

  1. Ai partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge percepiscono i rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per i tre esercizi successivi a quello dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96 come modificati dal presente articolo.
  2. Il comma 5, articolo 9, della legge 6 luglio 2012, n. 96 è sostituito dal seguente:
  «5. Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo dei rendiconti di esercizio e dei relativi allegati con metodo analitico, verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse, anche chiedendo di produrre ulteriore documentazione giustificativa. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a fornire documentazione esplicativa, entro e non oltre il 31 marzo seguente, in merito ad eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee».

  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per i partiti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 della presente legge, i controlli di regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1997, n. 2 e dei relativi allegati, nonché sull'ottemperanza degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente legge, sono effettuati dalla Commissione come disposto dei commi 4, 5, come modificato dal comma 2 del presente articolo, 6 e 7 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96.
  4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, ovvero in caso di irregolarità contabili riscontrate, la Commissione dispone per il periodo d'imposta in corso alla data di contestazione la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 e il divieto reiscrizione nello stesso registro per i cinque esercizi successivi.
  5. Nei casi di cui al comma 4, coloro che svolgono le funzioni di tesoriere del partito o funzioni analoghe perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 4, lettera f), sopprimere le parole: 9, commi da 8 a 21, e 10 sono soppresse;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) gli articoli 9, commi da 8 a 21 e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono soppressi a decorrere dal terzo esercizio, finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 50. Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, dopo le parole: in caso di inottemperanza, aggiungere le seguenti: e di irregolarità, accertate anche in sede penale.
8. 53. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: o all'obbligo fino a: interno.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. In caso di inottemperanza all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dal registro di cui all'articolo 4».
   al comma 4 primo periodo, sopprimere le parole da:, consistente nella fino alla fine del periodo.
   al comma 5 sopprimere le parole:
nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
   al comma 6 sopprimere il primo periodo.
   al comma 7 sopprimere le parole da:
fino al limite fino alla fine del comma.
8. 54. Lombardi, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza fino alla fine del comma, con le seguenti: la Commissione dispone che il partito politico sia escluso dal godimento dei benefici economici disciplinati dal presente decreto, per l'esercizio a cui la contestazione si riferisce.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 7 con i seguenti:
  3. Nei confronti dei partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione dispone la cancellazione del partito dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto per il periodo di imposta in corso alla data di contestazione e ne vieta la reiscrizione per i 5 esercizi successivi.
  4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero.
  5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione dispone la cancellazione del partito dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 del presente decreto per il periodo di imposta in corso alla data di contestazione e ne vieta la reiscrizione per i 5 esercizi successivi.
8. 52. Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: qualora l'inottemperanza non venga sanata fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché di inottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui all'articolo 5 della presente legge, qualora l'inottemperanza contestata non venga sanata entro il 31 marzo successivo, la Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti, istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica al partito politico una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare delle donazioni e della quota percepita a titolo di contribuzione indiretta di cui il partito medesimo abbia usufruito nell'anno precedente alla contestazione; qualora nell'anno precedente alla contestazione il partito non fosse ancora iscritto al registro di cui all'articolo 4, la Commissione dispone la sua immediata cancellazione dal registro e ordina che quanto sino a quel momento ricevuto a titolo di erogazioni liberali confluisca nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
8. 55. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4, con le seguenti: l'immediata cancellazione del partito politico dalla seconda sezione del registro di cui all'articolo 4 per il periodo di imposta in corso al momento della contestazione e la quota di contribuzione indiretta ad esso spettante confluisce nel fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
8. 56. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati). – 1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000»;
   b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
  3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in mia o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;
   b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

  4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
   b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;
   c) al comma 3, le parole: «euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125.000»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
   e) al comma 5, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «0,01».
8. 010. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Controllo analitico dei bilanci).

  1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il rendiconto di esercizio evidenzia tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato»;
   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «effettua il controllo» sono inserite le seguenti: «con metodo analitico ed esaustivo,» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e accertando tutti i fatti di gestione relativi all'esercizio considerato nella loro interezza, con esclusione del ricorso a metodi di campionamento per la revisione».
8. 011. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 9.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 48 per cento.
9. 50. Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 45 per cento.
9. 51. Dadone, Dieni.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 42 per cento.
9. 52. Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 2 sostituire le parole: 0,50 per cento con le seguenti: 0,80 per cento.
9. 53. Dieni, Fraccaro.

  Al comma 2 sostituire le parole: 0,50 per cento con le seguenti: 0,70 per cento.
9. 54. D'Ambrosio, Dadone.

  Al comma 2 sostituire le parole: 0,50 per cento con le seguenti: 0,60 per cento.
9. 55. Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 25 per cento.
9. 56. Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 57. Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 2 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
9. 58. Lombardi, Nuti.

  Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 18 per cento.
9. 59. Nuti, Toninelli.

  Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.
9. 60. Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 3 sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.
9. 61. Dadone, Dieni.

  Al comma 3 sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: un quinto.
9. 62. Lombardi, Nuti.

  Al comma 3 sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: un decimo.
9. 63. Dieni, Fraccaro.

  Al comma 3 sostituire le parole: un ventesimo con le seguenti: un quindicesimo.
9. 64. D'Ambrosio, Dadone.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono destinate ad interventi per il risparmio energetico.
9. 65. Terzoni, Daga.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono destinate ad iniziative per la mobilità sostenibile.
9. 66. Busto, Mannino.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.
9. 67. Mannino, Busto.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono destinate ad interventi di bonifica delle aree inquinate.
9. 68. De Rosa, Daga.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono destinate ad interventi per il dissesto idrogeologico.
9. 69. Segoni, Terzoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Partecipazione delle donne alla vita politica).

  1. I benefici economici derivanti dalla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 10 sono ridotti del 50 per cento al partito politico che ha presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.
9. 010. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 52. Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 1.
10. 53. Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.
*10. 1. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: ad esclusione dei partiti che non hanno più una rappresentanza in Parlamento.
*10. 82. Dieni, Cozzolino, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 54. Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
10. 55. Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o in uno dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.
10. 2. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 2.
10. 56. Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
10. 57. D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Lombardi, Toninelli, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
10. 58. Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Toninelli, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: spettanti all'Italia, aggiungere le seguenti: in uno dei consigli regionali o delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
10. 3. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

  Sopprimere il comma 3.
10. 59. Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Toninelli, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
10. 77. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre con le seguenti: 30 ottobre.
10. 76. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
10. 79. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
10. 78. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: e, non oltre i dieci con le seguenti: e, non oltre i trenta.
10. 71. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole: e, non oltre i dieci con le seguenti: e, non oltre i venti.
10. 70. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire la parola: decimo con la seguente: trentesimo.
10. 75. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 3, sostituire la parola: decimo con la seguente: ventesimo.
10. 74. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 4.
10. 60. Toninelli, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 5.
10. 61. Toninelli, Lombardi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 6.
10. 62. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 7.
10. 63. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessivamente superiore a euro 300.000 annui né comunque oltre il limite del 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell'importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell'erogazione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il valore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno.

  Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferimento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini dell'applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova costituzione.
10. 6. Bianconi.

  Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 300.000 euro annui.
10. 7. Bianconi.

  Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 2.000 euro annui. Ai soggetti erogatori è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 95 per cento del valore dell'erogazione.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.
10. 4. Ottobre.

  Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 25.000 euro annui.
10. 50. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 7, sostituire le parole: 100.000 euro annui con le seguenti: 30.000 euro annui.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 30.000.
10. 81. Nuti, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi.

  Sopprimere il comma 7-bis.
10. 64. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 8.
10. 66. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 8, sostituire la parola: 100.000 con la seguente: 200.000.
10. 8. Bianconi.

  Sopprimere il comma 9.
10. 67. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ciascun partito è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet le erogazioni liberali ovvero contributi in beni o servizi sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo ricevuti nei limiti di cui al presente articolo.
10. 80. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 10.
10. 68. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Sopprimere il comma 12.
10. 69. D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Nuti.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono altresì ammessi ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del presente decreto i partiti politici che non adempiono agli obblighi previsti dal proprio statuto, redatto ai sensi dell'articolo 3.
10. 5. Di Lello, Locatelli, Di Gioia, Pastorelli.

ART. 11.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le erogazioni liberali in denaro aggiungere le seguenti: e le quote associative,.

  Conseguentemente, al comma 2, alinea, dopo le parole: delle erogazioni liberali aggiungere le seguenti: e delle quote associative.
11. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o delle associazioni promotrici di partiti.
11. 51. Cozzolino, Dieni, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Lombardi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dall'imposta lorda si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1 pari al 19 per cento per importi compresi tra 50 e 10.000 euro annui.
11. 53. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: 26 per cento, con le seguenti: 19 per cento.
11. 52. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 euro e 30.000 euro con le seguenti: 50 euro e 10.000 euro.
11. 60. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 30 con le seguenti: 1.
11. 58. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.
11. 59. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2 sostituire le parole: 30.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
11. 56. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 4-bis.
11. 57. Dadone.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. I partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro né qualsiasi altra forma di finanziamento dagli enti a partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali né qualsiasi altra forma di finanziamento da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.
11. 54. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. È fatto divieto di effettuare erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici per le società aggiudicatarie di appalti o contratti pubblici o che ricevono sovvenzioni pubbliche.
11. 55. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai partiti e ai movimenti politici è fatto divieto di ricevere erogazioni liberali da parte di persone giuridiche che non abbiano una sede legale in Italia o da parte di persone fisiche residenti all'estero, con l'eccezione dei cittadini italiani iscritti all'AIRE.
11. 2. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 10, sopprimere le parole da: fatta salva fino a: 196 del 2009.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
11. 50. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Limiti alle erogazioni liberali ai partiti, divieti e sanzioni).

  1. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito politico può ricevere da ogni persona fisica è pari all'importo di 80.000 euro annui. Il limite massimo delle erogazioni liberali in denaro che un partito può ricevere da ogni persona giuridica o ente erogante è pari all'importo di 80.000 euro annui.
  2. i partiti politici non possono ricevere erogazioni liberali in denaro, né qualsiasi altra forma di finanziamento, dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani in mercati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. I partiti non possono altresì ricevere erogazioni liberali, né qualsiasi altra forma di finanziamento, da parte di enti e società che operano in regime di concessione pubblica.
  3. Ai partiti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n. 96 applica una sanzione di importo pari al doppio dell'importo irregolarmente ricevuto. Ai partiti che contravvengano alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo la Commissione di cui all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012 n. 96, applica sanzioni di importo pari a tre volte l'importo ricevuto. Nel caso di applicazione di una sanzione a seguito del mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, il tesoriere del partito al quale è stata applicata la sanzione perde la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei due anni successivi. Gli importi delle sanzioni di cui al presente comma sono versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle sanzioni pecuniarie di cui al presente comma.
11. 01. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 11-bis.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.

  1. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
11-bis. 01. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 11-bis aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.

  1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, si applicano anche alle fondazioni e alle associazioni aventi come oggetto lo svolgimento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la formazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o componenti di organismi di partiti o di movimenti politici.
11-bis. 02. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 50. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Sopprimere il comma 1.
12. 100. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2017.
12. 54. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 1 sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole da: di 7,75 milioni a per l'anno 2015.
12. 58. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2016.
12. 53. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la parola: 2014 con la seguente: 2015.
12. 52. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il due con le seguenti: lo 0,5.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: il due con le seguenti: lo 0,5;
   al comma 3-bis, lettera a) sostituire le parole: del due con le seguenti: dello 0,5.
12. 55. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il due con le seguenti: lo 0,7.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: il due con le seguenti: lo 0,7;
   al comma 3-bis, lettera a) sostituire le parole: del due con le seguenti: dello 0,7.
12. 56. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: il due con le seguenti: l'1.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole: il due con le seguenti: l'1;
   al comma 3-bis, lettera a) sostituire le parole: del due con le seguenti: dell'1.
12. 57. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a favore di un partito politico fino alla fine del comma con le seguenti: a favore del Fondo 2 per mille per i partiti politici, istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: La ripartizione del Fondo avviene con riparto tra tutti i partiti ammessi alla ripartizione del 2 per mille ai sensi del presente decreto.
12. 51. Toninelli, Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dei partiti operanti esclusivamente su dimensione regionale.
12. 1. Kronbichler, Boccadutri.

  Sopprimere il comma 2.
12. 59. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2 sopprimere la parola: esclusivamente.
12. 60. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sopprimere le parole: , ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.

  Conseguentemente al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione.
12. 61. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2-bis.
12. 62. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 2-bis, primo periodo sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 ottobre.
12. 63. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2-bis, primo periodo sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 31 luglio.
12. 64. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, primo periodo sostituire le parole: 31 agosto con le seguenti: 30 settembre.
12. 65. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, primo periodo sopprimere la parola: comunque.
12. 66. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 28 dicembre.
12. 67. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 29 dicembre.
12. 68. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 dicembre.
12. 69. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: del complesso.
12. 70. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere la parola: comunque.
12. 71. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, ultimo periodo, sopprimere la parola: complessivamente.
12. 72. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso.
12. 73. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: tetto di spesa con le seguenti: limite di spesa.
12. 74. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  «2-ter. Chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 416-bis e 416-ter del codice penale e dagli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000, non può destinare sotto qualunque forma, erogazioni, liberali o meno, denaro o altra forma di altre utilità in favore di partiti, movimenti, liste e fondazioni politiche. Il divieto di cui al periodo precedente si estende alle persone giuridiche amministrate, controllate o partecipate in misura superiore al 20 per cento da persone condannate per i reati di cui al periodo precedente. Il divieto decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa e ha effetto per il periodo corrispondente alla durata della pena comminata in concreto dal giudice, nonché per l'anno successivo. Nei confronti di chiunque violi le disposizioni di cui ai periodi precedenti è applicata una sanzione amministrativa pari a tre volte la somma o il valore della erogazione prestata».
12. 2. Boccadutri, Migliore, Pilozzi, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 3.
12. 76. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3, sostituire le parole da: Con decreto del Presidente del Consiglio fino a: delle Finanze con le seguenti: Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali,.
12. 75. Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.
12. 78. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: sessanta.
12. 79. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire la parola: novanta con la seguente: centoventi.
12. 80. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. 77. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3-bis.
12. 81. Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: per il primo anno con le seguenti: per i primi quattro anni.
12. 82. Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: per il primo anno con le seguenti: per i primi tre anni.
12. 83. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: per il primo anno con le seguenti: per i primi due anni.
12. 84. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venticinque giorni.
12. 85. Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
12. 86. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, alinea, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: quindici giorni.
12. 87. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 3-bis, lettera b), sostituire la parola: garantiscono con la seguente: assicurano.
12. 88. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, lettera b), sostituire le parole: la tutela con le seguenti: il rispetto.
12. 89. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3-bis, lettera b), sopprimere la parola: preferenziali.
12. 90. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire la parola: 45,1 con la seguente: 30.
12. 91. D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli, Nuti, Dadone, Dieni, Cozzolino, Lombardi.

  Al comma 4, aggiungere infine, il seguente periodo: Le disponibilità iscritte annualmente nel fondo di cui al presente comma potranno essere erogate solo a seguito della verifica delle scelte effettuate dai contribuenti ai sensi del comma 1 del presente articolo. È fatto comunque divieto di corrispondere tali disponibilità a titolo di anticipo.
12. 92. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 6.
12. 93. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4, non utilizzate al termine dell'esercizio, confluiscono in un fondo rotativo finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma dell'anticipazione, rimborsabile in base ad un piano di rientro pluriennale, in favore delle microimprese e delle piccole imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, singole o associate in appositi organismi costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il fondo è istituito presso la gestione separata della società Cassa depositi e prestiti Spa. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi e il tasso di interesse da applicare. L'ammontare delle maggiori entrate di cui al comma 4 è accertato con annualmente con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
12. 94. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: sono rese disponibili ai fini di bilancio.
12. 95. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, sostituire le parole: sono nuovamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato con le seguenti: sono conservate nel conto dei residui ed iscritti al fondo di cui al medesimo comma per gli esercizi successivi,.
12. 96. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.
12. 97. Dadone, Lombardi, Fraccaro, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  Sopprimere il comma 6-bis.
12. 98. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere l'ultimo periodo.
13. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 14.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*14. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*14. 50. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1.
14. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e nei tre fino alla fine del comma.
14. 52. Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nei tre esercizi successivi con le seguenti: nel primo esercizio successivo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
nel primo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto il finanziamento è ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.
14. 53. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, alinea sostituire la parola: tre con la seguente: due.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
primo e nel secondo esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 40 e del 50 per cento dell'importo spettante.
14. 54. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento ridotto del 40 per cento dell'importo spettante.
14. 55. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: del 25, del 50 e del 75 con le seguenti: del 70, dell'80 e del 90.
14. 56. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la parola: cessa con le seguenti: è riconosciuto nella misura del 10 per cento rispetto a quello previsto dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, e dalla legge 3 giugno 1999, n. 157.
14. 2. Lauricella, Boccadutri.

ART. 16.

  Sopprimerlo.
16. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine del sostegno del reddito e del reinserimento nel tessuto produttivo dei dipendenti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari, il cui rapporto di lavoro sia cessato, per licenziamento o scadenza del termine, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto, agli stessi – quando facciano difetto i relativi requisiti contributivi – è estesa, nel limite di spesa di cui al comma 2, l'Assicurazione Sociale per l'Impiego di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.
  1-bis. Il godimento del trattamento di cui al comma 1 precedente è subordinato:
   all'attivazione da parte della Regione di residenza della persona interessata della sperimentazione del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   alla stipulazione da parte della persona interessata del contratto di ricollocazione con un'agenzia specializzata accreditata presso la Regione.
16. 1. Mazziotti Di Celso, Andrea Romano, Tinagli.

  Al comma 1, sostituire le parole: A decorrere dal 1o gennaio 2014 con le seguenti Per gli anni 2014 e 2015.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
16. 51. Cozzolino, Lombardi, Fraccaro, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Dieni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 5 milioni.
16. 58. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 8 milioni.
16. 56. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 15 milioni con le seguenti: 10 milioni.
16. 59. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 8,5 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.
16. 57. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 8,5 milioni con le seguenti: 3 milioni.
16. 55. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 11,25 milioni con le seguenti: 5 milioni.
16. 54. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 11,25 milioni con le seguenti: 7 milioni.
16. 53. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 11,25 milioni con le seguenti: 10 milioni.
16. 52. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire le parole da: avuto particolare fino a: anche ai criteri ed alle con le seguenti: secondo i criteri e le.
16. 60. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18. 50. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1.
18. 52. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1-bis.
18. 51. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

TIT. 1.

  Al titolo, sostituire le parole: e della contribuzione indiretta con le seguenti: e della contribuzione pubblica indiretta.
Tit. 1. Bianconi.