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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 17 febbraio 2014

TESTO AGGIORNATO AL 4 MARZO 2014

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 febbraio 2014.

  Angelino Alfano, Alli, Amici, Baldelli, Berretta, Bindi, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Matteo Bragantini, Brambilla, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Centemero, Cicchitto, Cicu, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dambruoso, Damiano, Dell'Aringa, Dellai, Luigi Di Maio, Epifani, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galan, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lupi, Mannino, Giorgia Meloni, Migliore, Mogherini, Orlando, Pannarale, Pes, Pistelli, Ravetto, Realacci, Ricciatti, Andrea Romano, Rossomando, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valentini, Vargiu, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 febbraio 2014 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   D'ARIENZO: «Riforma della rappresentanza militare» (2097);
   CAPARINI: «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche» (2098).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 14 febbraio 2014 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Ministro degli affari esteri:
  «Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012» (2099).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BONAFEDE e VILLAROSA: «Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di decadenza dal mandato parlamentare» (1660);
  DORINA BIANCHI: «Modifiche alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, concernenti la parità tra i sessi nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione» (1672). Parere delle Commissioni VII e IX;
  PORTA ed altri: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero» (1704). Parere delle Commissioni III e V.

   IV Commissione (Difesa):
  ARTINI ed altri: «Proroga dei termini per l'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernente la revisione dello strumento militare nazionale, e per l'espressione dei pareri parlamentari sullo schema di decreto previsto dall'articolo 5 della medesima legge» (1853). Parere delle Commissioni I e V.

   VIII Commissione (Ambiente):
  NASTRI: «Introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (1715). Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  FORMISANO: «Istituzione di un'Autorità di vigilanza sull'emergenza ambientale nel territorio di comuni delle province di Napoli e Caserta» (1746). Parere delle Commissioni I, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  DORINA BIANCHI: «Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato dei prodotti petroliferi e per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione» (1754). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
  DORINA BIANCHI: «Istituzione del diploma di specializzazione in neuroradiologia» (1699). Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):
  NASTRI: «Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernenti il divieto dell'utilizzazione dell'amianto nei processi produttivi» (1714). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha comunicato che la 10a Commissione (Industria) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio sull'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (COM(2013) 506 definitivo) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 45), che è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   Comune di Colbordolo (Pesaro e Urbino), per ulteriori lavori volti al consolidamento delle mura castellane;
   Comune di Montelabbate (Pesaro e Urbino), per il restauro di un'ulteriore parte della cinta muraria;
   Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale per gli Archivi – Archivio di Stato dell'Aquila, per il restauro delle coperte in pergamena degli atti notarili;
   Comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia), per il completamento del recupero e della valorizzazione della Rocca di Minozzo;
   Rettoria della Chiesa dell'ex convento delle carmelitane di Putignano (Bari), per il recupero di dipinti murali;
   Comune di Agugliano (Ancona), per il restauro della cella campanaria e dell'abside della Chiesa del Santissimo Sacramento;
   Comune di Bernalda (Matera), per il recupero di beni archivistici e bibliografici dell'archivio storico comunale;
   Azienda pubblica di servizi alla persona di Siena, per il restauro di pitture murali della Chiesa di San Girolamo in Campansi;
   Parrocchia San Vittore in Cesena (Forlì Cesena), per il restauro del complesso parrocchiale di San Paterniano.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2009, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   Comune di Nasino (Savona), per la sistemazione del movimento franoso in località Costa e Vignoletto;
   Comune di Valle Castellana (Teramo), per la realizzazione di barriere paramassi per mitigare il rischio di frane.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, per gli esercizi 2011 e 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 114).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, la prima relazione sull'attività svolta dal Centro di studi per la ricerca letteraria, linguistica e filologica Pio Rajna e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, predisposta dal medesimo Centro, riferita all'anno 2013 (Doc. CCXII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso la relazione, aggiornata al mese di ottobre 2013, sul monitoraggio degli incassi e dei pagamenti del bilancio dello Stato e delle spese aventi impatto diretto sul conto delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2013.
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la relazione sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria, predisposta sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, riferita all'anno 2011 (Doc. CLV, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12, 13 e 14 febbraio 2014, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) (COM(2014) 49 final) e relativi allegati (COM(2014) 49 final – Annexes 1 to 2), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (COM(2014) 55 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (COM(2014) 66 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di decisione è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 13 febbraio 2013;
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in occasione della 53a sessione del comitato di esperti dell'OTIF in materia di trasporto delle merci pericolose riguardo ad alcune modifiche all'appendice C della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF), applicabili a decorrere dal 1o gennaio 2015 (COM(2014) 67 final) e relativo allegato (COM(2014) 67 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Settima relazione a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 sulle procedure di riscossione e di controllo dell'IVA (COM(2014) 69 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (COM(2014) 71 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2014) 75 final) e relativo allegato (COM(2014) 75 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2014) 76 final) e relativo allegato (COM(2014) 76 final – Annex 1), che sono assegnati in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio che approva la conclusione da parte della Commissione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2014) 77 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 1 al bilancio generale 2014 - Stato delle entrate per sezione – Stato delle spese per sezione – Sezione III – Commissione (COM(2014) 78 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche compilate conformemente al regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti e sulla loro qualità (COM(2014) 79 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio della procedura d'infrazione n. 2014/2033, del 5 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernente il mancato recepimento della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a talune modalità di esercizio del diritto di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 11 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Bassignana (Alessandria), Montefranco (Terni), Orta Nova (Foggia), Piovera (Alessandria), Rapallo (Genova) e Torraca (Salerno).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Puglia.

  Il Garante del contribuente per la Puglia, con lettera in data 4 febbraio 2014, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Liguria.

  Il Garante del contribuente per la Liguria, con lettera pervenuta in data 12 febbraio 2014, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2013, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma dell'architetto Mario Virano a commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate al progetto ferroviario Torino-Lione.

  Tale comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 12 febbraio 2014, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del professor Vittorio Conti a commissario straordinario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1214 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2027)

A.C. 2027 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti 4.12 e 4.29, a condizione che gli stessi siano riformulati nei seguenti termini, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 4, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014,

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
    Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
   al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 3,4 milioni di euro.

NULLA OSTA

Sull'emendamento 9.500.

  Si intende conseguentemente revocato il parere contrario sugli emendamenti 4.12 e 4.29.

A.C. 2027 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni).

  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, il termine: «2013» è sostituito dal seguente: «2014».
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  3. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.
  4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.»

  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2014.
  6. Il termine del 31 dicembre 2013, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque adottati entro il 28 febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Gli assetti organizzativi definiti con i predetti provvedimenti, qualora determinino comprovati effetti di riduzione di spesa, possono derogare alla disciplina legislativa vigente concernente le strutture di primo livello di ciascun Ministero, nel rispetto delle disposizioni generali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per i Ministeri che abbiano provveduto alla suddetta trasmissione, il termine per la prosecuzione degli incarichi scaduti di cui all'articolo 2, comma 8, quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è fissato al 28 febbraio 2014.
  7. All'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «i regolamenti di organizzazione del Ministeri», sono inserite le seguenti: «, con i quali possono essere modificati anche i regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri,».
  8. All'articolo 2223 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2015» e le parole «Fino al 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 2014».
  9. Per la ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, è prorogato al 30 giugno 2014.
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2014».
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 51, comma 2, lettera a), la parola: «2015» è sostituita dalla parola: «2016»;
   b) all'articolo 52, comma 5, lettera a), la parola «2015» è sostituita dalla parola «2016».

  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  13. È prorogata al 1o gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni sportive e le Discipline sportive associate iscritte al CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per l'anno 2014 provvede il CONI mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato del corrispondente importo.
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 8, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2014. Nelle more possono essere prorogati solo gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012.

Art. 2.
(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali).

  1. Fino al 31 luglio 2014, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2012, e le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2012, relative alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, nonché i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle medesime. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  2. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1 e 2 le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) al comma 3 le parole: «2012 e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «2012, 2013 e 2014».

  3. L'incarico del Commissario liquidatore della Gestione denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo», in liquidazione coatta amministrativa, prorogato di sei mesi ai sensi dell'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 2013, è prorogato per un ulteriore periodo di quattro mesi, non rinnovabile.
  4. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) all'articolo 19-bis, comma 1, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

  5. Per la conclusione delle attività di rendicontazione delle contabilità speciali n. 5430 e n. 5281 già intestate al soppresso ufficio del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti coinvolti, nonché di mandati di pagamento effettuati, il termine di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato al 31 marzo 2014.
  6. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito nel centro storico del Comune de L'Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 marzo 2014 e nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. Il Ministero della difesa è altresì autorizzato a impiegare il predetto contingente con decorrenza dal 1o gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, nei limiti delle risorse complessivamente individuate nel comma 7, ai fini della vigilanza degli Uffici Giudiziari del Comune de L'Aquila. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, si provvede nel limite di euro 1.400.000 per l'anno 2014 e comunque nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  8. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1o gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, è prorogata di un anno rispetto alla durata massima originariamente prevista, assicurando la compatibilità con la normativa europea sotto il profilo di sovracompensazioni di danni, tenuto conto anche degli indennizzi assicurativi, nonché previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, con conseguente adeguamento delle convenzioni in essere da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e Associazione bancaria italiana. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Restano ferme, senza ulteriori formalità, le garanzie dello Stato. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 è corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del presente comma.

Art. 3.
(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno).

  1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
  2. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
  4. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Art. 4.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

  1. All'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente: «3-quinquies. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011.».
  2. All'articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  3. L'entrata in vigore dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, limitatamente all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto, con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso: Art. 116, comma 3, lettere a), b), c), d), e), h), i), n) ed o), del medesimo decreto, è prorogata al 31 dicembre 2014.
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.
  7. I termini in materia di impianti funiviari prorogati, da ultimo, per effetto di quanto disposto all'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, possono essere ulteriormente prorogati di un periodo non superiore a sei mesi, previa verifica da parte degli organi di controllo della idoneità al funzionamento e della sicurezza degli impianti.
  8. È prorogato al 30 giugno 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. Agli oneri del presente comma, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 5.
(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali).

  1. All'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».
  2. All'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «28 febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014» e le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».

Art. 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca).

  1. All'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
  2. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
  3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.».
  4. Il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 «Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato «Super B Factory» inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015 ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.
  5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Proroga di termini in materia di salute).

  1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015».

Art. 8.
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali).

  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»; b) al comma 2-ter, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «duecento settantesimo giorno».
  2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contribuito agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 9.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014».
  2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
  3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2014».
  4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2014».
  5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le parole: «1o gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2014».
  6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
  7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
  8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».
  9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
  10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
  11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».
  12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
  13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
  14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.
  15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 10.
(Proroga di termini in materia ambientale).

  1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014». Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2014».

Art. 11.
(Proroga termini in materia di beni culturali e turismo).

  1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni.

Art. 12.
(Proroga termini nel settore delle comunicazioni).

  1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

Art. 13.
(Termini in materia di servizi pubblici locali).

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
  2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.
  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.
  4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 14.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 2027 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 3, dopo le parole: «presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: «nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del personale non dirigenziale impiegato presso l'INPS,»;
   al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) al comma 4-bis, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2015”»;
   al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I nuovi assetti organizzativi, fermo restando lo svolgimento delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto a quanto prescritto dal predetto articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni»;
   il comma 7 è soppresso;
   al comma 11:
    alle lettere a) e b), la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018»;
    dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) alla nota [5] della tabella 1, la parola: “2015” è sostituita dalla seguente: “2016”»;
   al comma 13, la parola: «prorogata» è sostituita dalla seguente: «differita»;
   al comma 14:
    al primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «, purché le medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014»;
    l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle more, ferma restando la possibilità di prorogare o modificare gli incarichi già attribuiti ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non è in nessun caso consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata disposizione, alla data del 31 dicembre 2013»;
   dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  «14-bis. All'articolo 2, comma 13-quater, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 ottobre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2015”».

  All'articolo 2:
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 2 cessano a decorrere dal 1o maggio 2014, salvo che le competenti Commissioni parlamentari, prima della stessa data, si siano espresse favorevolmente su una relazione recante il rendiconto dell'attività svolta e dei finanziamenti utilizzati che il commissario ad acta deve presentare alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2014, con decorrenza dal 1o gennaio 2014. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis. – (Proroga di termini in materia di magistratura onoraria). – 1. All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: “il cui mandato scade il 31 dicembre 2013” sono inserite le seguenti: “o il 31 dicembre 2014”;
   b) le parole: “nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015”;
   c) le parole: “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015”.

  2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, le parole: “non oltre il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 31 dicembre 2015”».

  All'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1o gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Proroga di termini in materia di giustizia). – 1. A causa delle perduranti condizioni di inagibilità delle sedi dei tribunali dell'Aquila e di Chieti, gravemente danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009 e per i quali sono in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le procedure di ricostruzione, i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono prorogati di ulteriori tre anni.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2015, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

  All'articolo 4:
   al comma 1, capoverso 3-quinquies, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: “31 marzo 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 novembre 2016, termine di ultimazione dei lavori”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010»;
   il comma 4 è soppresso;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. All'articolo 33-quinquies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”»;
   al comma 7, le parole: «non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dodici mesi, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto»;
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
  8-ter. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attività preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  8-quater. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresì incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
  8-quinquies. All'onere derivante dal comma 8-ter si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e, quanto a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'onere derivante dal comma 8-quater si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014 e a 800.000 euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
  «Art. 4-bis. – (Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia). – 1. All'allegato 3 al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al punto 1, alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014” e, alla lettera b), le parole: “1o gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2015”;
   b) al punto 3, alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014” e, alla lettera b), le parole: “1o gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2015”».

  All'articolo 5:
   al comma 1, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2014»;
   al comma 2, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015».

  All'articolo 6:
   al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. La validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata di due anni dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento».

  All'articolo 7:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al quinto periodo, le parole: “A decorrere dal 1o gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 1o gennaio 2015”»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: “31 maggio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
  1-ter. All'articolo 1, comma 796, lettera t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: “; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti” fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: “; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Qualora le regioni non provvedano ai citati adempimenti entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nomina il Presidente della regione o altro soggetto commissario ad acta ai fini dell'adozione dei predetti provvedimenti”».

  All'articolo 8, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nelle more dell'adeguamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, della disciplina dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle disposizioni di cui al medesimo articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il termine di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 giugno 2014 o alla data di definizione dell'adeguamento di cui all'articolo 3, comma 42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, se anteriore.
  2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: “Per l'anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2013 e 2014”».

  All'articolo 9:
   al comma 1, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, i termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, sono prorogati di dodici mesi»;
   il comma 14 è sostituito dal seguente:
  «14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  “4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale”»;
   dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
  «15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: “1o gennaio 2014” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2014”.
  15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1o luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1o gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1o gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
  15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “, 2013 e 2014”;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015”.

  15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».

  All'articolo 10:
   al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: “fino al 31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2014”.
  3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
  «Art. 11. – (Proroga di termini in materia di turismo). – 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «al fine di garantire la continuità del servizio, laddove» sono inserite le seguenti: «l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto,» e dopo le parole: «abbia già avviato le procedure di affidamento» sono inserite le seguenti: «pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo».

A.C. 2027 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni).

  Sopprimerlo.
1. 100. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
* 1. 1. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 1.
* 1. 101. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
** 1. 2. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
** 1. 102. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 dicembre 2015.
1. 103. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 105. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.
1. 104. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 15 settembre 2014.
1. 108. Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 settembre 2014.
1. 106. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2 sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2014.
1. 107. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
1. 109. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 3, dopo le parole: procedure di mobilità aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
1. 251. Toninelli, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: nonché, in attesa del completamento del piano di rientro dalla situazione di esubero, del con le seguenti: fatta eccezione per il.
1. 116. D'Uva, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 3, sopprimere le parole: non dirigenziale.
1. 119. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sopprimere le parole: fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola.
* 1. 113. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco, Marzana, Vacca, Luigi Gallo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola.
* 1. 118. Rabino.

  Al comma 3, sostituire le parole: fatta eccezione per con le seguenti: compreso.
1. 117. Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 3, sostituire la parola: prorogate con la seguente: differite
1. 112. Toninelli, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: di un anno con le seguenti: di non più di sei mesi.
1. 110. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
* 1. 11. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
* 1. 114. Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 3, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.
1. 111. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato
1. 115. Vacca, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata predisposizione del suddetto piano costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale, disciplinare, contabile e amministrativa nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione e degli incentivi di risultato.
1. 12. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
1. 121. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.
1. 122. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 123. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014.
1. 124. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b-bis).
* 1. 18. Centemero.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b-bis).
* 1. 125. D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 4, lettera b-bis) sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2016.
1. 126. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, lettera b-bis) sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 127. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 4, lettera b-bis) sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
1. 128. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
1. 132. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
1. 129. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 131. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2015.
1. 130. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 6.
* 1. 26. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 6.
* 1. 134. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti; «28 febbraio 2014».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
1. 27. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
(Approvato)

  Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
1. 28. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 6, terzo periodo dopo le parole: riduzioni di spesa aggiungere le seguenti: almeno pari a due terzi.
1. 142. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 6, terzo periodo dopo le parole: riduzioni di spesa aggiungere le seguenti: almeno pari alla metà.
1. 143. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 6, terzo periodo dopo le parole: riduzioni di spesa aggiungere le seguenti: almeno pari a un terzo.
1. 144. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 6, terzo periodo sostituire le parole: possono derogare con le parole: non possono derogare.
1. 141. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
1. 229. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 6, quarto periodo sostituire le parole: 28 febbraio con le seguenti: 20 febbraio.
1. 140. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, ultimo periodo sopprimere le parole: o minori risparmi.
1. 145. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 8.
1. 30. Rizzo, Corda, Artini, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.
(Approvato)

  Al comma 8, sostituire le parole: dal 2015 con le seguenti: da giugno 2014.
1. 146. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 8, sostituire le parole: dal 2015 con le seguenti: dal 1o giugno 2015.
1. 147. Rizzo, Corda, Artini, Tofalo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Al comma 8, sostituire le parole: fino al 2014 con le seguenti: fino al 1o giugno 2015.
1. 148. Rizzo, Corda, Artini, Tofalo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Sopprimere il comma 9.
1. 33. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

  Al comma 9, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
1. 35. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 9 sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 Aprile 2014.
1. 149. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 9 sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 maggio 2014.
1. 150. Vacca, D'Uva.

  Al comma 9 sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 1 giugno 2014.
1. 151. D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al comma 13 le parole: «triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2014»;
   b) il comma 13-bis è abrogato.
1. 38. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 66 comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 sono apportate le modificazioni seguenti:
   a) al comma 13 le parole: «triennio 2009-2011» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2014»;
   b) al comma 13-bis le parole: «triennio 2012-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2015».
1. 37. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

  Al comma 10 sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 154. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 11.
1. 155. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 11 sopprimere la lettera a).
1. 156. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 11 lettera a) sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2016.
* 1. 157. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 11 lettera a) sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2016.
* 1. 158. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 11 lettera a) sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2017.
1. 159. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 11 sopprimere la lettera b).
1. 160. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 11 lettera b) sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2016.
* 1. 161. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 11 lettera b) sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2016.
* 1. 162. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 11 lettera b) sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2017.
1. 163. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 11 sopprimere la lettera b-bis).
* 1. 164. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 11 sopprimere la lettera b-bis).
* 1. 165. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 11, lettera b-bis), sostituire la parola: 2016 con la seguente: 2017.
1. 166. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 13.
* 1. 39. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Cozzolino, Dadone, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 13.
* 1. 167. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 1 gennaio 2015 con le seguenti: 30 marzo 2014.
1. 272. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o aprile 2014.
1. 273. Dadone, Cozzolino, Nuti, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
* 1. 40. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
* 1. 174. Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Nuti, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
* 1. 180. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 dicembre 2014.
1. 169. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: le Federazioni Sportive e.
1. 182. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 1 milione.
* 1. 173. Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 1 milione.
* 1. 181. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 1,5 milioni.
1. 171. Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 2,5 milioni.
1. 172. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

  Al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Quanto stabilito nel periodo precedente non si applica alle Federazioni sportive che hanno nel proprio organo direttivo almeno un componente condannato sin dal primo grado di giudizio.
1. 41. Vacca, Cozzolino, Nuti, Dadone.

  Al comma 13, secondo periodo, sopprimere le parole: per l'anno 2014.
1. 170. Di Benedetto, Simone Valente, Battelli.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. La decorrenza dell'obbligo di avvalersi delle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo prorogata, relativamente alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 7, è ulteriormente prorogata e si riferisce alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1o gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 43. Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Sopprimere il comma 14.
1. 44. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 marzo.
1. 192. Toninelli, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
1. 45. Dadone, Nesci, Parentela, Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 settembre 2014.
1. 193. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole da: ferma restando fino a: 2012.
* 1. 190. Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le parole da: ferma restando fino a: 2012.
* 1. 191. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: consentito aggiungere le seguenti: il rinnovo o.
1. 199. D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 14-bis.
* 1. 47. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nuti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 14-bis.
* 1. 200. Invernizzi, Matteo Bragantini.
(Approvato)

  Al comma 14-bis, sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 marzo 2014.
1. 205. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 30 novembre 2014.
1. 48. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 1. 206. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 1. 207. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 giugno 2015.
1. 217. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 14-bis sostituire le parole: 31 marzo 2015 con le seguenti: 31 gennaio 2015.
1. 49. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 14-bis aggiungere il seguente:
  14-ter. All'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
1. 220. Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, comma 8-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio.
1. 55. Paglia, Zan, Zaratti, Pellegrino, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

ART. 2.
(Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali).

  Sopprimere il comma 1.
2. 100. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 31 luglio 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
2. 120. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere i commi 2 e 2-bis.
2. 2. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
2. 3. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) ai commi 1 e 2 le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1o maggio 2014»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e nel limite di euro 50.000 per l'anno 2014, grava sulle disponibilità della contabilità speciale 3250, intestata al commissario ad acta, provenienti dalla contabilità speciale 1728 di cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

  Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.
2. 4. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. Per l'anno 2014 non si prevedono ulteriori oneri per il compenso e per il funzionamento della struttura di supporto del commissario ad acta.
2. 5. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2. 1. Il commissario straordinario di cui si proroga l'incarico non può avere, a pena di decadenza, ulteriori incarichi, ordinari o straordinari, all'interno della pubblica amministrazione, né essere titolare di cariche elettive negli enti locali.
2. 6. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: 1o maggio con le seguenti: 1o aprile.
2. 102. Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-bis dopo le parole: utilizzati aggiungere le seguenti: nonché il crono programma degli obiettivi che intende conseguire fino al termine del mandato.
2. 104. Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2-bis dopo le parole: utilizzati aggiungere le seguenti: nonché il crono programma delle attività da espletare fino al termine del mandato.
2. 105. D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Dadone, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2-bis sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
2. 101. D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2-ter.
* 2. 7. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2-ter.
* 2. 8. Rondini, Guidesi.
(Approvato)

  Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le parole:; sono esclusi, in ogni caso, oneri aggiuntivi a compenso delle attività del commissario ad acta.
2. 11. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività del Commissario ad acta sono incompatibili, a pena di decadenza, con incarichi, ordinari o straordinari, la cui operatività ricade nel medesimo dipartimento regionale o comunale.
2. 9. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La proroga della nomina commissariale da parte del Governo deve essere accompagnata dalla indicazione analitica degli obiettivi raggiunti e di quelli da raggiungere accompagnati da un dettagliato cronoprogramma delle attività da porre in essere.
2. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 3.
2. 12. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si determinano oneri aggiuntivi a le compenso delle attività del commissario liquidatore.
2. 13. Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 5, dopo le parole: è prorogato aggiungere la seguente: inderogabilmente.
2. 15. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 marzo 2014 con le parole: 28 febbraio 2014.
2. 16. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: 135 unità con le seguenti: 50 unità.
2. 110. Rizzo, Corda, Artini, Tofalo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: 135 unità con le seguenti: 100 unità.
2. 122. Rizzo, Corda, Artini, Tofalo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: 135 unità con le seguenti: 120 unità.
2. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, primo periodo dopo la parola: vigilanza aggiungere la seguente: pattugliamento.
2. 112. Rizzo, Corda, Artini, Tofalo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Al comma 6, primo periodo dopo le parole: 9 aprile 2009, n.3754 aggiungere le seguenti: e nei comuni della stessa provincia ove se ne ravvisi la necessità.
2. 113. Rizzo, Corda, Artini, Tofalo, Frusone, Basilio, Paolo Bernini.

  Al comma 6, ultimo periodo, sopprimere le parole: posto a disposizione del Prefetto de L'Aquila,
2. 121. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 7.
2. 115. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 7 sostituire le parole: 1.400.000 con le seguenti: 1.000.000.
2. 116. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.

  Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: incrementata di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. 126. Ferraresi, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
2. 117. Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 8, primo periodo sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
2. 118. Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria).

  Sopprimerlo.
2-bis. 102. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
2-bis. 103. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2-bis. 104. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2-bis. 110. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2-bis. 105. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
2-bis. 100. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
2-bis. 106. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 30 giugno 2015.
2-bis. 101. Businarolo, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

ART. 3.
(Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno).

  Sopprimerlo.
3. 100. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
* 3. 9. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 1.
* 3. 101. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
* 3. 102. Cozzolino, Nuti, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 1-bis.
** 3. 103. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1-bis.
** 3. 104. Cozzolino, Nuti, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 3. 6. Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
* 3. 15. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1, comma 535, capoverso, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le parole: «nel primo semestre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi 8 mesi del 2014».
3. 14. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 541, sostituire le parole: «15 marzo» con le seguenti: «30 giugno»;
   b) al comma 543, sostituire le parole: «1o marzo» con le seguenti: «1o giugno» e le parole: «15 marzo» con le seguenti: «30 giugno».
3. 11. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 2.
* 3. 10. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 2.
* 3. 18. Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 2.
* 3. 105. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 3.
3. 106. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 4.
* 3. 16. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4.
* 3. 107. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
3. 108. D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. In virtù degli effetti prodotti dal sisma del 6 aprile 2009, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono differiti di tre anni. Al relativo onere, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-bis. 1. Colletti, Vacca, Del Grosso, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 2.
3-bis. 100. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.
3-bis. 101. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 3-bis aggiungere il seguente:

  Art. 3-ter
(Proroga di termini in materia di abilitazione all'esercizio alla professione forense).

  1. Al fine di consentire un più efficiente adeguamento alle disposizioni previste per l'accesso alla professione forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al primo comma dell'articolo 48, le parole: «fino al secondo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «fino al terzo anno successivo».
   al primo comma dell'articolo 49, le parole: «per i primi due anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i primi tre anni».
3-bis. 01. Centemero, Palmieri, Galati.

ART. 4.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

  Sopprimere il comma 1.
4. 100. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
4. 101. Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 aprile 2014.
4. 32. Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 maggio 2014.
4. 102. Liuzzi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Catalano, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

  Sopprimere il comma 2.
4. 103. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
4. 33. Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Catalano, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 aprile 2014.
4. 104. Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Catalano, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 maggio 2014.
4. 105. Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Catalano, Nicola Bianchi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2-bis.
* 4. 17. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2-bis.
* 4. 31. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2016 con le seguenti: 30 novembre 2015.
4. 106. Dieni, Nuti, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: 30 novembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.
4. 107. Dieni, Nuti, Cozzolino, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
4. 13. Matteo Bragantini, Invernizzi, Coppola, Fregolent.
(Approvato)

  Al comma 4-bis, sostituire le parole 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
4. 18. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 5.
4. 108. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 6.
4. 109. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 7.
4. 110. Crippa, Prodani, Della Valle, Mucci, Fantinati.

  Al comma 7, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi.
4. 111. Da Villa, Prodani, Della Valle, Mucci, Fantinati.

  Al comma 7, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
4. 112. Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 7, sopprimere le parole:, compresi gli impianti inattivi da non più di sei mesi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 113. Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Dieni, Dadone, Fraccaro, Lombardi.

  Sopprimere il comma 8.
4. 114. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Sono sospese fino al termine di cui al primo periodo le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
    secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «di un'aliquota del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un'aliquota del 23 per cento».
4. 28. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 3,5 milioni di euro.
4. 29. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dadone, Nuti, Dieni.

  All'emendamento 4.12, sostituire la parte cosequenziale con la seguente:

  Conseguentemente al medesimo comma:
   dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
   al secondo periodo, sostituire le parole: 1,7 milioni di euro con le seguenti: 3,4 milioni di euro.
0. 4. 12. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
1,7 milioni di euro con le seguenti: 3,4 milioni di euro.
   all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 11,3 milioni.
4. 12. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla, Piazzoni.
(Approvato)

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
4. 27. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
1,7 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante riduzione di 20 milioni per il 2014, dell'autorizzazione di spesa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 8. Piazzoni, Zan, Zaratti, Pellegrino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono sospese fino al 30 giugno 2014 le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni per i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in condizione di morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
1,7 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro;
   dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
    8.1. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «di un'aliquota del 21 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di un'aliquota del 23 per cento».
4. 30. Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dadone, Nuti, Dieni.

  Sopprimere il comma 8-bis.
4. 19. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 8-ter.
4. 115. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 8-ter, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
4. 116. De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Catalano, Nicola Bianchi.

  Al comma 8-ter, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 luglio 2014.
4. 117. Catalano, De Lorenzis, Liuzzi, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi.

  Al comma 8-ter, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 settembre 2014.
4. 118. Catalano, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, De Lorenzis, Nicola Bianchi.

  Sopprimere il comma 8-quater.
4. 119. Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 4-bis.
(Differimento di termini in materia di fonti rinnovabili in edilizia).

  Sopprimerlo.
* 4-bis. 1. Zan, Zaratti, Pellegrino, Lacquaniti, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.
(Approvato)

  Sopprimerlo.
* 4-bis. 3. De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, Crippa, Da Villa, Prodani, Petraroli, Vallascas, Della Valle, Mucci, Fantinati.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
4-bis. 100. Vallascas, Da Villa, Prodani, Petraroli, Della Valle, Mucci, Fantinati.

ART. 5.
(Proroga di termini in materia di politiche agricole alimentari e forestali).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:«2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma 2 s'intende prorogato di ulteriori sei mesi qualora chiunque detenga i sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento ne dia comunicazione, entro il medesimo termine di cui al comma 2, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I.»

Immagine prelevata dal resoconto

5. 2. Caruso.

ART. 6.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca).

  Sopprimere il comma 1.
* 6. 1. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, D'Uva, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Cozzolino, Dadone, Nuti.

  Sopprimere il comma 1.
* 6. 100. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.
6. 101. Marzana, Brescia, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 1o marzo 2014.
6. 102. Luigi Gallo, Brescia, Marzana.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 marzo 2014.
6. 103. Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
6. 2. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
* 6. 104. D'Uva, Vacca.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 giugno 2014.
* 6. 5. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 30 settembre 2014.
6. 105. D'Uva, Vacca.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
6. 106. D'Uva, Vacca.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 luglio 2014.
6. 107. Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014.
6. 108. Luigi Gallo, Marzana, Brescia.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
6. 8. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Al comma 4, sostituire le parole: al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero, con le seguenti: al capitolo relativo alle assegnazioni ordinarie del Fondo ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca dello stesso Ministero.
6. 9. Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente, Cozzolino, Dadone.

  Sopprimere il comma 6.
6. 110. D'Uva, Vacca.

  Al comma 6, premettere le seguenti parole: In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 a 5 del presente articolo,.
6. 111. Vacca, D'Uva.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
6. 112. Vacca, D'Uva.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
6. 113. D'Uva, Vacca.

ART. 7.
(Proroga di termini in materia di salute).

  Sopprimerlo.
7. 1. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 1-bis.
* 7. 2. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Kronbichler, Pilozzi, Migliore.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 1-bis.
* 7. 3. Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Nuti, Dadone, Cozzolino.
(Approvato)

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in file le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non può essere oggetto di successive proroghe.»
7. 4. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Dadone.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.
7. 100. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 15 marzo 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in file le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non può essere oggetto di successive proroghe.»
7. 5. Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 marzo 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in file le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale termine non può essere oggetto di successive proroghe.»
7. 6. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 marzo 2014.
7. 101. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 15 maggio 2014.
7. 102. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-quater. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2018.
7. 7. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-quater. Il termine di cui all'articolo 6, comma 8-undecies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2017.
7. 103. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-quater. All'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 120, le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».
7. 8. Nicchi, Aiello, Piazzoni, Pilozzi, Kronbichler.

ART. 8.
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali).

  Sopprimere il comma 2.
* 8. 1. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sopprimere il comma 2.
* 8. 100. Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 13 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di sei milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica del progressivo trasferimento delle competenze di Italia Lavoro S.p.A ai centri per l'impiego, il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.
8. 102. Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 13 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di sette milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica del progressivo trasferimento delle competenze di Italia Lavoro S.p.A ai centri per l'impiego, il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.
8. 101. Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 13 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di 7,5 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica del progressivo trasferimento delle competenze di Italia Lavoro S.p.A ai centri per l'impiego, il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.
8. 103. Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 13 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di otto milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica del progressivo trasferimento delle competenze di Italia Lavoro S.p.A ai centri per l'impiego, il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.
8. 104. Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 13 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di 8,5 milioni di euro.
  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica del progressivo trasferimento delle competenze di Italia Lavoro S.p.A ai centri per l'impiego, il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.
8. 105. Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 13 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di nove milioni di euro.
  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica del progressivo trasferimento delle competenze di Italia Lavoro S.p.A ai centri per l'impiego, il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.
8. 106. Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: 13 milioni di euro fino alla fine del periodo con le seguenti: un contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura, è stabilito, per l'anno 2014, nella misura di dieci milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ottica del progressivo trasferimento delle competenze di Italia Lavoro S.p.A ai centri per l'impiego, il versamento delle risorse di cui al primo periodo è effettuato con cadenza semestrale e subordinato alla verifica dell'efficacia dei progetti affidati alla società Italia Lavoro S.p.A.
8. 107. Tripiedi, Cominardi, Baldassarre, Rizzetto, Bechis, Ciprini, Chimienti, Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 13 milioni con le seguenti: 5 milioni.
8. 108. D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Dieni, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 13 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 15, sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 38 milioni di euro.
8. 3. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È prorogata, sino al 31 dicembre 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.
8. 4. Invernizzi, Matteo Bragantini.

ART. 9.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

  Sopprimere il comma 1.
9. 118. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 aprile 2014.
9. 120. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 maggio 2014.
9. 119. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 15 giugno 2014.
9. 121. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Sopprimere il comma 2.
9. 122. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Sopprimere il comma 3.
9. 123. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 agosto 2014.
9. 126. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 settembre 2014.
9. 125. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 ottobre 2014.
9. 124. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Sopprimere il comma 4.
9. 127. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Sopprimere il comma 5.
9. 128. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Sopprimere il comma 6.
* 9. 30. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 6.
* 9. 129. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 gennaio 2014.
9. 28. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.
* 9. 29. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 6, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2014.
* 9. 110. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 7.
9. 130. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 7, dopo le parole: sono prorogate aggiungere la seguente: inderogabilmente.
9. 27. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 aprile 2014.
9. 111. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 7, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
9. 26. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 8.
* 9. 32. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 8.
* 9. 112. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 8, sostituire le parole: a partire dal 2015 con le seguenti: a decorrere dal 30 giugno 2014.
9. 152. Cozzolino, Dieni, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 8, sostituire le parole: a partire dal 2015 con le seguenti: a decorrere dal 30 ottobre 2014.
9. 153. Cozzolino, Dieni, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 8-bis.
* 9. 55. Marguerettaz.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 8-bis.
* 9. 51. Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Dadone, Cozzolino, Nuti, Toninelli, Dieni, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.
(Approvato)

  Al comma 8-bis, sostituire la parola: ubicati con la seguente: situati.
9. 131. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 8-bis, sostituire la parola: medesime con la seguente: stesse.
9. 133. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre mesi.
9. 135. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro mesi.
9. 134. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
9. 132. Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 9.
* 9. 33. Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 9.
* 9. 50. Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Cariello, Caso, Currò, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 9.
* 9. 54. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
(Approvato)

  Al comma 9, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti: per una quota non superiore al 20 per cento.
9. 149. Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 9, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti: fino ad una percentuale massima del 30 per cento.
9. 35. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, dopo le parole: possono essere utilizzate aggiungere le seguenti: per una quota non superiore al 50 per cento.
9. 150. Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Sopprimere il comma 10.
* 9. 18. Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 10.
* 9. 113. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Sopprimere il comma 11.
** 9. 36. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 11.
** 9. 114. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 11, sostituire le parole:, 2013 e 2014 con le seguenti: e 2013.
9. 37. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 11 sostituire le parole: e 2014 con le seguenti:, 2014 e 2015.
9. 17. Boccadutri, Marcon, Melilla, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 12.
* 9. 38. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 12.
* 9. 115. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 12, sostituire le parole: anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 con le seguenti: entro e non oltre l'esercizio finanziario 2014.
9. 136. Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 12, sostituire le parole: anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014 con le seguenti: esclusivamente ed inderogabilmente fino all'esercizio 2014.
9. 39. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 12, sopprimere le parole: e 2014.
9. 40. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 13.
*9. 53. Cicu, Balduzzi, Fabbri, Formisano, Giorgis, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sopprimere il comma 13.
*9. 137. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 14, capoverso articolo 4-bis, sostituire le parole: i soggetti con le seguenti: coloro che.
9. 139. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 14, capoverso articolo 4-bis, sostituire la parola: completare con la seguente: terminare.
9. 140. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  All'emendamento 9. 500 della Commissione, sostituire: da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione con: da adottare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione e fermo restando che le eventuali integrazioni di materie o prove d'esame, che si ritenessero necessarie, rispetto a quelle già contemplate dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, devono trovare svolgimento da parte dei candidati nell'ambito delle sessioni di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.
0. 9. 500. 1. Zanetti, Andrea Romano, Giancarlo Giorgetti, Fassina, Leone, Ruocco.

  Al comma 14, capoverso 4-bis aggiungere infine le seguenti parole:, nel rispetto dei requisiti previsti, in aderenza con la direttiva 2006/43/CE, da un decreto del ministro della giustizia, sentito il ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione per i candidati di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame.
9. 500.(Testo riformulato) La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «per l'anno 2013» sono aggiunte le seguenti «e 2014».
  14-ter. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.
9. 41. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 15.
*9. 141. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 15.
*9. 107. Fedriga.
(Approvato)

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore con le seguenti: fino al 31 dicembre 2014.
9. 154. Nuti, Cozzolino, Dieni, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore con le seguenti: fino al 30 dicembre 2014.
9. 155. Nuti, Cozzolino, Dieni, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto in bilancio per le finalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9. 15. Di Salvo, Airaudo, Placido, Duranti, Piras, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 100. Polverini.

  Sopprimere il comma 15-bis.
9. 142. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 15-bis, sostituire la parola: dotarsi con la seguente: fornirsi.
9. 143. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014, con le seguenti: 1o gennaio 2015.
9. 117. Vallascas.

  Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese di attivazione sostenute, per l'obbligo di cui al presente comma, sono integralmente deducibili, rientrando nei beni strumentali di cui all'articolo 54, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. 25. Abrignani.

  Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 15 marzo 2014.
9. 144. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
9. 151. D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 15-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 15 aprile 2014.
9. 145. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 15-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: Le disposizioni del decreto 24 gennaio 2014 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si applicano a decorrere dalla medesima data.
9. 14. Lacquaniti, Paglia, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Sopprimere il comma 15-ter.
9. 146. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Al comma 15-ter, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: 1o gennaio 2015.
9. 31. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 15-ter, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: 30 maggio 2014.
9. 116. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sopprimere il comma 15-quater.
* 9. 108. Fedriga.

  Sopprimere il comma 15-quater.
* 9. 147. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Dopo il comma 15-quater aggiungere il seguente:
  15-quinquies. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è differito di ulteriori dodici mesi per i trasferimenti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. 46. Santerini, Marazziti.

  Sopprimere il comma 115-quinquies.
9. 148. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Lombardi.

  Dopo il comma 15-quinquies aggiungere i seguenti:
  15-sexies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 15 maggio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 maggio 2018».
  15-septies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro in ragione annua fino al 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante utilizzo di risorse europee e nazionali, individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale, in particolare a valore sulla programmazione 2014-2020 dei Fondi strutturali europei.
9. 13. Di Salvo, Placido, Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere i seguenti:
  15-sexies. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), capoverso 1, lettera a), la parola: «2014» è sostituita dalla parola: «2015»;
   b) alla lettera b), capoverso 2, lettera a), le parole: «30 giugno 2015», sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2015»;
   c) alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: «30 giugno 2016», sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2016»;
   d) alla lettera d), capoverso 1, lettera a), la parola: «2014» , è sostituita dalla parola: «2015»;
   e) alla lettera d), capoverso 1, lettera b), la parola: «2015», è sostituita dalla parola: «2016»;
   f) alla lettera d), capoverso 2, lettera a), la parola: «2014», è sostituita dalla parola: «2015»;
   g) alla lettera d), capoverso 2, lettera b), la parola: «2015», è sostituita dalla parola: «2016»;
   h) alla lettera d), capoverso 3, la parola: «2014», è sostituita dalla parola: «2015».

  15-septies. A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
9. 44. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere i seguenti:
  15-sexies. All'articolo 1, comma 139, lettera d), capoverso 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la parola: «2014», è sostituita dalla seguente: «2015».
  15-septies. A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-bis) a e-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
9. 43. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 15-quinquies aggiungere il seguente:
  15-sexies. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, il comma 620 è sostituito dal seguente: «Entro il 31 dicembre 2016, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in 24 mensilità, le somme dovute ai sensi dello stesso comma»;
   b) all'articolo 1, comma 621, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017».
   c) all'articolo 1, comma 622, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2017».
   d) all'articolo 1, comma 623 le parole: «entro il 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016» e le parole: «fino al 15 marzo 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 15 marzo 2017».
9. 56. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere il seguente:
  15-sexies. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: «gennaio 2014», con le parole: «1o gennaio 2015».
9. 21. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 15-quinquies, aggiungere il seguente:
  15-sexies. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «dal comma 1» sono aggiunte le seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 1015».
9. 20. Busin, Invernizzi, Matteo Bragantini.

ART. 10.
(Proroga di termini in materia ambientale).

  Sopprimere il comma 1.
10. 4. Zaratti, Zan, Pellegrino, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 28 febbraio 2015.
10. 100. Terzoni, Busto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 novembre 2014.
10. 102. Terzoni, Busto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 gennaio 2015.
10. 101. De Rosa, Segoni.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 9 mesi.
10. 132. Zolezzi, Daga.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 6 mesi.
10. 103. Terzoni, Busto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 3 mesi.
10. 104. De Rosa, Segoni.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3-ter.
10. 105. Terzoni, Busto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine di cui al comma 3, dell'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, è differito al 1o gennaio 2015.
10. 106. Guidesi, Gianluca Pini, Busin.

  Sopprimere il comma 2.
* 10. 9. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 2.
* 10. 14. Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 marzo 2014.
10. 13. De Rosa, Daga, Busto, Mannino, Terzoni, Segoni, Zolezzi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 settembre 2014.
10. 108. Zolezzi, Daga.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 agosto 2014.
10. 109. De Rosa, Segoni.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 luglio 2014.
10. 110. Terzoni, Busto.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione della presente disposizione devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3-ter.
10. 111. Terzoni, Busto.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 9 mesi.
10. 112. Zolezzi, Daga.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 6 mesi.
10. 113. Terzoni, Busto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 3 mesi.
10. 114. De Rosa, Segoni.

  Sopprimere il comma 3.
10. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 3 sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 30 settembre 2014.
10. 115. Zolezzi, Daga.

  Al comma 3 sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 agosto 2014.
10. 116. De Rosa, Segoni.

  Al comma 3 sostituire le parole: 30 giugno 2014 con le seguenti: 31 luglio 2014.
10. 117. Terzoni, Busto.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3-ter.
10. 118. Busto, Terzoni.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 9 mesi.
10. 119. Daga, Zolezzi.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 6 mesi.
10. 120. Busto, Terzoni.

  Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 3 mesi.
10. 121. Segoni, De Rosa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 3, le parole: «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio 2015».
   b) Al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole: «non si applicano.», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo paragrafo, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate. Il termine della fase sperimentale è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.»
10. 15. Abrignani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al comma 3-bis, le parole: «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014».
10. 15. (Testo modificato nel corso della seduta) Abrignani.
(Approvato)

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
10. 10. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 3-bis sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 15 gennaio 2015.
10. 122. Terzoni, Busto.

  Al comma 3-bis sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 gennaio 2015.
10. 123. Zolezzi, Daga.

  Al comma 3-bis sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 15 gennaio 2015.
10. 124. De Rosa, Segoni.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 9 mesi.
10. 125. Daga, Zolezzi.

  Al comma 3-bis aggiungere, in fine, seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 6 mesi.
10. 126. Busto, Terzoni.

  Al comma 3-bis aggiungere, in fine, seguente periodo: Il presidente del consiglio dei ministri, con propria ordinanza, è autorizzato a prorogare ulteriormente il termine di cui al presente comma per un periodo non superiore a 3 mesi.
10. 127. Segoni, De Rosa.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini in materia di demanio marittimo).

  1. Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.
10. 01. Franco Bordo, Palazzotto, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

ART. 11.
(Proroga di termini in materia di turismo).

  Sopprimere il comma 1.
11. 100. Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Della Valle, Fantinati.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
11. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
11. 102. Prodani, Mucci, Crippa, Da Villa, Petraroli, Vallascas, Della Valle, Fantinati, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Dieni, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
11. 103. Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino, Nuti, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

ART. 12.
(Proroga termini nel settore delle comunicazioni).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  2. Il comma 12 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni è abrogato.
12. 1. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Quaranta, Nardi, Ferrara.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – 1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
12. 2. Quaranta, Nardi, Ferrara, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga termini per l'affidamento nella gestione di servizi automobilistici).

  1. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 34-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014.
12. 02. Ragosta, Nardi, Quaranta, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga termini per l'affidamento dei servizi delle società marittime regionali).

  1. All'articolo 1, comma 311, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino alla data del 30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 30 giugno 2014».
12. 03. Quaranta, Nardi, Ragosta, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

ART. 13.
(Termini in materia di servizi pubblici locali).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I termini di cui al comma 21 dell'articolo 34 della legge 221/2012, di conversione del decreto-legge n. 179/2012, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
13. 1. Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Sopprimere il comma 2.
13. 2. D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. All'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, al comma 21, sostituire le parole: «31 dicembre 2013», ove ricorrenti, con le seguenti: «31 dicembre 2014».
13. 4. Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Al comma 2, sostituire le parole: dell'affidamento con le seguenti: di avvio del procedimento di affidamento.
13. 5. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica, nonché di servizi di trasporto ferroviario regionale, i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L 138/2011 convertito nella legge 48/2011, ovvero siano in corso le procedure per la costituzione degli enti gestori degli ambiti medesimi, come individuati dalle normative regionali, al fine di garantire la continuità del servizio, i soggetti pubblici e privati, esercenti in qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto, assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime, anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste dagli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento CE n. 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Nel caso di mancato rispetto di tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ultimo periodo. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.
13. 6. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Boccadutri, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo unico della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il comma 569 è abrogato.
13. 7. Kronbichler, Pilozzi, Migliore.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi.
  4-ter. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 dei medesimo regolamento relativi alla mancata nomina della stazione appaltante, sono prorogati di quattro mesi.
13. 9. Lacquaniti, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga del termine per la dismissione delle società non aventi finalità istituzionali).

  1. Al comma 569 della legge n. 147 del 2013, al primo periodo, le parole «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dieci mesi».
13. 06. Marcon, Boccadutri, Melilla, Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga al 31 dicembre del termine per la pubblicazione delle delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'Irpef, ai fini della loro efficacia).

  1. Per l'anno 2013, il termine fissato al 20 dicembre ai sensi dell'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 2013.
13. 07. Pilozzi, Kronbichler, Migliore.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Obbligo di pubblicazione dei contratti pubblici in formato digitale standard).

  1. Al comma 32 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti parole: «In sede di prima applicazione, i dati relativi all'anno 2012 e all'anno 2013 sono pubblicati entro il 15 giugno 2014».
13. 08. Boccadutri, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Marcon, Melilla.

A.C. 2027 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il 1o gennaio 2014 è entrata in vigore la disposizione che prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d'appalto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
    ad oggi, le piccole stazioni appaltanti non sono ancora attrezzate, in termini di strumenti informatici e di preparazione del personale, ad utilizzare il sistema, denominato «AVCpass», istituito dall'Autorità per l'immissione on line dei dati necessari al controllo dei requisiti, con il forte rischio di un blocco delle gare in via di pubblicazione;
    il rinvio di un ulteriore anno, dopo la sospensione di un anno disposta dal presidente dell'Autorità proprio in considerazione delle difficoltà oggettive di gestione dell'AVCpass, consentirebbe anche ai piccoli comuni di organizzarsi per l'utilizzo del nuovo strumento, anche usufruendo dei corsi di formazione che sia l'Autorità che l'ANCI stanno organizzando;
    in sede di prima lettura al Senato del disegno di legge in esame è stato disposto il differimento al 1o luglio 2014 dell'entrata in vigore della disposizione in commento;
    tuttavia, la tempistica necessaria al completamento dell’iter di conversione del decreto-legge rischia di rendere pressoché inefficace il differimento di cui sopra, riducendolo «di fatto» a soli 4 mesi;
    appare necessario, pertanto, disporre un'ulteriore proroga, fino al 1o gennaio 2015, della disposizione, al fine di non vanificarne l'efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a differire di ulteriori sei mesi, rispetto lo slittamento al 1o luglio 2014 già approvato in prima lettura al Senato del disegno di legge in esame, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d'appalto esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
9/2027/1Vecchio, Matarrese, D'Agostino.


   La Camera,
   premesso che:
    il 31 dicembre 2013 è divenuto operativo l'obbligo, introdotto con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto Salva Italia) nel comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
    i comuni, per ottemperare a quanto previsto dalla disposizione, possono utilizzare due strade: l'unione dei comuni, se già costituita, ovvero l'accordo consortile e cioè una convenzione con la quale i comuni decidono di svolgere in forma associata alcune funzioni, avvalendosi degli uffici competenti;
    l'attuazione di tale disposizione sta comportando notevoli difficoltà, per motivi legati ad aspetti organizzativi e di risorse;
    il rischio derivante da questa situazione è quello della paralisi dell'attività contrattuale dei comuni con un'ulteriore restrizione del numero di gare da bandire;
    in sede di prima lettura al Senato del disegno di legge in esame è stato disposto il differimento al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore della disposizione in commento;
    la tempistica necessaria al completamento dell’iter di conversione del decreto-legge rischia di rendere pressoché inefficace il differimento a giugno 2014 dell'obbligo in commento, riducendolo «di fatto» a soli 4 mesi;
    appare necessario, pertanto, recuperare la proposta normativa volta a differire l'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza obbligatorie almeno al 31 dicembre 2014, come già prevista e approvata con fiducia nell'ambito del disegno di legge n. 1906/C, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, ad oggi decaduto;
   appare necessario, pertanto, disporre un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della disposizione, al fine di non vanificarne l'efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a differire di ulteriori sei mesi, rispetto allo slittamento a giugno 2014 già approvato in prima lettura al Senato del disegno di legge in esame, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
9/2027/2D'Agostino, Matarrese, Vecchio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la possibilità, per le imprese di costruzione, di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, L. n. 119 del 2012;
    tale proroga ha consentito alle imprese interessate di giovare di una futura ripresa economica senza perdere la possibilità di partecipare alle gare d'appalto per gli stessi importi di qualificazione e le stesse categorie in cui sono attestate. Infatti, nonostante le previsioni di ripresa economica, la perdurante situazione di crisi ha determinato una significativa contrazione dei fatturati delle imprese impegnate nel settore delle costruzioni, con conseguente ridimensionamento dei requisiti di qualificazione;
    in ragione di ciò, in sede di prima lettura del disegno di legge in esame al Senato è stata disposta la proroga al 30 giugno 2014 della possibilità di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestato SOA;
    tuttavia, la tempistica necessaria al completamento dell’iter di conversione del disegno di legge rischia di rendere pressoché inefficace detta proroga, riducendola «di fatto» a soli 4 mesi;
    appare necessario, pertanto, disporre un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della disposizione, al fine di non vanificarne l'efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a prorogare di ulteriori sei mesi, rispetto alla proroga al 30 giugno 2014 già approvata in prima lettura al Senato del disegno di legge in esame, la possibilità, per le imprese di costruzione, di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, L. n. 119 del 2012, già prorogata dall'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.
9/2027/3Matarrese, D'Agostino, Vecchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il 31 dicembre 2013 è divenuto operativo l'obbligo, introdotto con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto Salva Italia) nel comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
    i comuni, per ottemperare a quanto previsto dalla disposizione, possono utilizzare due strade: l'unione dei comuni, se già costituita, ovvero l'accordo consortile e cioè una convenzione con la quale i comuni decidono di svolgere in forma associata alcune funzioni, avvalendosi degli uffici competenti;
    l'attuazione di tale disposizione sta comportando notevoli difficoltà, per motivi legati ad aspetti organizzativi e di risorse;
    il rischio derivante da questa situazione è quello della paralisi dell'attività contrattuale dei comuni con un'ulteriore restrizione del numero di gare da bandire;
    in sede di prima lettura al Senato del provvedimento in esame è stato disposto il differimento al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore della disposizione in commento;
    la tempistica necessaria al completamento dell’iter di conversione del medesimo decreto-legge rischia di rendere pressoché inefficace il differimento a giugno 2014 dell'obbligo in commento, riducendolo «di fatto» a soli 4 mesi;
    è necessario, pertanto, recuperare la proposta normativa volta a differire l'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza obbligatorie almeno al 31 dicembre 2014, come già prevista e approvata con fiducia nell'ambito del disegno di legge, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, ad oggi decaduto;
    è necessario, pertanto, disporre un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della disposizione, al fine di non vanificarne l'efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a differire di ulteriori sei mesi, rispetto allo slittamento a giugno 2014 già approvato in prima lettura al Senato del provvedimento in esame, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
9/2027/4Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il diffondersi del mutuo soccorso, sviluppatosi nel periodo dell'Italia postunitaria (legge n. 3818 del 1886), principalmente come strumento di solidarietà tra i ceti sociali meno abbienti, si è progressivamente modulato alle trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese, delineando, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, nuovi e diversi tipi di mutualità;
    ciò ha comportato, per le Società di mutuo soccorso (SOMS), la necessità di rimodulare le proprie attività da un ambito prettamente mutualistico a un campo più marcatamente associativo, culturale, educativo e formativo; rappresentando attraverso il lavoro di molti volontari punti di riferimento per la socializzazione di quartieri e paesi;
    recentemente l'articolo 23 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha novellato la legge n. 3818 del 1886, ha proposto, come sostenuto dalla Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMINV), la costituzione di un sistema di mutue integrative a sostegno dell'attuale impianto pubblico, con il rilancio della mutualità integrativa volontaria e rivolgendosi anche a soggetti quali le SOMS;
    ciò, se pur in quadro di grande difficoltà economica e sociale che vede i lavoratori del ceto sociale medio-basso, verso i quali la mutualità è prevalentemente indirizzata, a destinare parte delle proprie entrate mensili a tale fine; potrebbe costituire un fattore positivo se non fosse che la norma prevede norme così selettive e stringenti da produrre un effetto opposto e insidioso per la sopravvivenza stessa di moltissime (SOMS). L'obbligo esclusivo, infatti di circoscrivere la loro attività alle sole prestazioni di mutualità integrativa, escludendole da ogni altra di carattere sociale, ricreativo e culturale, sottoponendole a eccessivi controlli e penalizzandole in caso di inadempienza, non solo mette seriamente a repentaglio la loro esistenza, ma rischia di depauperarle irrimediabilmente. Inaccettabile, in particolare, appare la fattispecie della perdita del patrimonio sociale in caso di decadenza della personalità giuridica,

impegna il Governo:

   a considerare necessaria un'iniziativa normativa diretta alla correzione delle forme esecutive delle norme prescritte all'articolo 23 del decreto-legge n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, superando la stretta correlazione tra natura giuridica delle (SOMS) e obbligo esclusivo, in capo alle stesse, di svolgimento di attività correlate alla mutualità integrativa e prevedendo, conseguentemente, due diverse fattispecie: le (SOMS) che, disponendo di adeguati mezzi e patrimoni o per libera decisione dei loro corpi associativi, intendano aderire alla mutualità integrativa volontaria e le (SOMS) che, per scelte e motivazioni diverse, dimensioni e consistenza dei loro assetti sociali, intendano rinunciarvi, senza che ciò comporti la perdita della loro personalità giuridica;
   a considerare opportuno, per il rilievo e anche per la strategicità del tema trattato, tenuto conto della diffusione e dell'importanza delle (SOMS), una dilazione dei termini di applicazione della norma al 31 dicembre 2014, per consentire una riflessione più approfondita della norma che venne inserita con un articolo, in un decreto-legge recante misure urgenti per la crescita del Paese, evitando il pericolo di disperdere il patrimonio storico, l'esperienza straordinaria delle Società di Mutuo Soccorso e dei loro volontari.
9/2027/5Tullo, Zanin, Beni, Capone, Giacobbe, Carocci.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha disciplinato l'armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale;
    l'articolo 37 del decreto legislativo n. 118 del 2011 aveva previsto la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero esse avrebbero provveduto ad adeguarsi con apposite norme di attuazione dei rispettivi statuti ma, qualora entro sei mesi dai decreti attuativi di sperimentazione di cui all'articolo 36, le autonomie speciali non avessero adottato le norme di attuazione, i criteri dell'armonizzazione dei sistemi contabili si sarebbero applicati anche a loro;
    la Corte costituzionale, nella sentenza n. 178 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui disponeva l'adeguamento ai criteri dell'armonizzazione dei sistemi contabili, qualora le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano non avessero adottato le norme di attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi, confermando quindi che tutte le disposizioni attuative dei decreti attuativi «si applicano agli enti ad autonomia differenziata non in via diretta, ma solo se recepite tramite le speciali procedure previste per le norme di attuazione statutaria»;
    l'articolo 9, comma 8-bis, introdotto nel corso dell'esame del decreto-legge n. 150 del 2013 presso il Senato, dispone che, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni speciali e Province autonome, sono ulteriormente prorogati di 12 mesi i termini previsti per l'armonizzazione dei bilanci e degli schemi contabili degli enti territoriali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011;
    il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato uno schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 118 del 2011 che, all'articolo 79, rinvia alle procedure di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009, quindi all'adozione di norme di attuazione degli statuti di autonomia, senza fissazione di termini di adeguamento alla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
    tale impostazione, emanata successivamente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha modificato l'articolo 117 della Costituzione, attribuendo allo Stato la competenza esclusiva in materia di armonizzazione contabile, risulta maggiormente rispettosa delle autonomie speciali e della pronuncia della Corte costituzionale sopra citata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimere la proroga di cui all'articolo 9, comma 8-bis, nel prossimo provvedimento utile, al fine di evitare che la norma richiamata sia in contraddizione con le nuove disposizioni dello schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo del decreto legislativo n. 118 del 2011 già approvato dal Consiglio dei ministri.
9/2027/6Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fissa il 28 febbraio 2014 come termine entro il quale l'ente locale, destinatario dei finanziamenti per la riqualificazione e la messa in sicurezza dei locali adibiti all'uso scolastico, deve avviare le procedure di affidamento dei lavori, pena la revoca dei finanziamenti stessi;
    l'articolo 6 del decreto in esame proroga tale termine al 30 giugno 2014 per le regioni che, a causa di contenziosi pendenti innanzi al G.A., non potranno rispettare il termine prescritto;
    l'effettiva operatività di tali interventi ed il conseguente effetto di sblocco dei cantieri e degli investimenti in settori di straordinario rilievo, quali la messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, rischia di essere depotenziata, se non vanificata, dalle regole stringenti del Patto di stabilità interno,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di adottare misure idonee ad escludere i pagamenti destinati a garantire una maggiore sicurezza e solidità strutturale degli edifici scolastici, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza.
9/2027/7Manzi, Malisani, D'Ottavio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 apportava modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, che disciplina l'esercizio del servizio taxi e dell'attività di noleggio con conducente;
    la normativa introdotta dal predetto articolo 29, comma 1-quater, per la quale è stata disposta più volte la sospensione di efficacia (da ultimo sino al 31 dicembre 2013, termine ulteriormente prorogato al 30 giugno 2014 dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 150 del 2013), presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario e risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale;
   considerato, inoltre, che:
    alcune recenti decisioni della Corte costituzionale, in materia di illegittime restrizioni alla libertà di stabilimento, sembrano attagliarsi perfettamente ad alcune previsioni contenute nel citato articolo 29, comma 1-quater, che appare assai restrittivo e vincolistico nei confronti dell'attività di noleggio con conducente;
    l'entrata in vigore delle predette disposizioni, in mancanza dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010 (per la cui emanazione il termine era stato prorogato al 30 giugno 2014 dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 150 del 2013 «Proroga termini» – soppresso in sede di conversione al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento parlamentare 4.3), determinerebbe conseguenze oltremodo pregiudizievoli per la categoria dei noleggiatori con conducente oltre che numerosi ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi emanati in esecuzione delle disposizioni contenute nella legge n. 21 del 1992, come modificata appunto dall'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del 2008,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, ivi comprese quelle previste dall'articolo 2 comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010 per provvedere alla rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, al fine di dare attuazione ai principi comunitari in materia di libertà di impresa e di stabilimento e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, anche con l'obiettivo di impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali comunitari e nazionali che regolano la materia.
9/2027/8Bernardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713 recante «criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2013» che ha definito la distribuzione del contingente di risorse, espresso in termini di Punti Organico (PO), riportati nella Tabella 1 allegata al citato decreto, ha determinato un'evidente disparità di trattamento fra gli atenei, condannando il sistema universitario meridionale ad un destino di marginalità e insignificanza;
    i decreti attuativi del Miur di attribuzione di Punti Organico non tengono in alcun modo conto delle cessazioni intervenute nelle singole università nei periodi precedenti, ripartendo i PO spalmandoli sull'intero «sistema delle università statali», col risultato che, soprattutto alcune università meridionali, possono assumere in una percentuale irrisoria rispetto alle quote alle stesse singolarmente spettanti, come previste nel comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la cui efficacia è stata depotenziata, determinando l'attuale insostenibile situazione, con l'introduzione, nel 2012, del comma 13-bis allo stesso decreto;
    il 23 ottobre scorso il Consiglio universitario nazionale così si esprimeva, relativamente alla ripartizione dei PO 2013: « “con tali criteri si favoriscono” in maniera considerevole gli Atenei che si trovano in una situazione economico-finanziaria molto solida, andando però a penalizzare un ampio numero di Atenei che si trovano in una situazione combinata di costo del personale e indebitamento comunque ritenuta positiva dallo stesso decreto legislativo n. 49 del 2012;
    gli indicatori utilizzati per il computo dei punti organico, basati sul rapporto tra le entrate complessive delle università, tra cui la contribuzione studentesca, e i costi fissi, sono molto condizionati dal contesto socio-economico di ubicazione dei singoli atenei tenendo conto, in particolare, dell'elevato numero di studenti in condizioni di disagio che fruiscono di esenzioni o riduzioni della tassazione. Di conseguenza, anche alla luce dei cospicui tagli al Fondo di Funzionamento Ordinario delle università, già effettuati negli anni precedenti, non sarà più possibile garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale standard qualitativi per consentire ai cittadini di fruire dello stesso diritto all'istruzione ed alla conoscenza, violando in tal modo il principio di uguaglianza;
    ai fini della distribuzione di punti organico tra le differenti università, l'utilizzo di indicatori legati al bilancio di ateneo determina inevitabilmente un collegamento con la contribuzione studentesca e con la sua entità: tale parametro si scontra, in generale, con la difficile situazione economica del Paese e, in particolare, con quella delle aree socio-economiche più deboli;
    nel rapporto, approvato dalla 7a Commissione del Senato il 30 ottobre 2013, «si auspica che la distribuzione delle poche risorse disponibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere aree del Paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico come l'alta formazione e la ricerca»,

impegna il Governo

nella ridefinizione del sistema di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a prevedere nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'articolo medesimo, un costo standard unitario di formazione per studente, da determinarsi anche in riferimento ai «differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera ogni singolo ateneo», come previsto dall'articolo 8, dello stesso decreto legislativo n. 49 del 2012; a prevedere l'introduzione di un correttivo al riparto delle risorse, avendo riguardo agli imprescindibili indici di deprivazione sociale elaborati dall'Istat; a ripristinare la cosiddetta clausola di salvaguardia che disponga, per ogni università, al massimo il 50 per cento dei punti organico relativi alle cessazioni dei rapporti di lavoro dell'anno precedente, in conformità all'articolo 2, comma 1, sub a), del decreto ministeriale 297 del 2012.
9/2027/9Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del processo di dismissione degli immobili degli enti pubblici, articolo 3, comma 4 del decreto-legge 351 del 2001 recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», ha riconosciuto il diritto dei conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con determinate caratteristiche, che non hanno potuto aderire alla vendita di detti immobili, di vedersi rinnovato il contratto di affitto per nove anni senza possibilità di alcun ulteriore rinnovo;
    va tenuto presente che molti di detti inquilini non hanno aderito alla vendita a causa delle loro precarie condizioni economiche;
    ad oggi ci si trova così nella situazione per la quale i suddetti nove anni sono scaduti e gli attuali inquilini si trovano ad abitare degli alloggi senza contratto e senza alcuna prospettiva per il futuro;
    accanto a questa situazione vi è quella di tanti alloggi vuoti in attesa di una nuova cartolarizzazione, e in una condizione di perdurante emergenza abitativa come quella attuale, non è accettabile una situazione quale quella suesposta,

impegna il Governo

a prevedere il rinnovo del contratto di affitto agli inquilini indicati in premessa, pena lo sfratto per migliaia di famiglie da parte degli enti pubblici.
9/2027/10Piazzoni, Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Zan, Zaratti, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 9, comma 15 del presente provvedimento si rifinanzia il programma «carta acquisti» per 35 milioni di euro per il 2013 utilizzando le risorse del fondo destinato ad interventi in favore delle varie categorie dei cosiddetti «esodati»;
    la Legge di Stabilità 2014 nello stabilire alcuni ampliamenti della tutela degli esodati ante la cosiddetta «riforma Fornero» ha nondimeno ribadito che le salvaguardie si applicano ai lavoratori che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    in sede applicativa di precedenti analoghe disposizioni legislative l'INPS ha tecnicamente identificato questo limite temporale nel 6 gennaio 2015;
    tale limite temporale determina di fatto l'esclusione dalla salvaguardia delle donne 60 enni e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione che maturano i requisiti di età anagrafica dopo il 6 ottobre 2013 ma entro dicembre 2013 (i cosiddetti quotisti) e dei lavoratori che hanno già raggiunto i 40 anni di contribuzione nei mesi di novembre e dicembre 2013 (i cosiddetti quarantisti), autorizzati alla contribuzione volontaria ante riforma Fornero;
    l'allungamento di due mesi disposto dal decreto-legge Sacconi, 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha portato la finestra mobile per i quarantisti a 14 mesi nel 2013; ne consegue che i quarantisti che maturano i 40 di contributi nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono esclusi dalla salvaguardia in quanto hanno data di decorrenza pensione tra il 7 gennaio e marzo 2015; analoghi effetti di esclusione della salvaguardia ha prodotto l'introduzione dell'aspettativa di vita di 3 mesi per le donne 60 enni e per i quotisti che maturano i requisiti dopo il 6 ottobre 2013 ed entro il 31 dicembre 2013;
    dal 1o gennaio 2014 per le donne il termine per la maturazione dei requisiti anagrafici diventa di 60 anni e 4 mesi per effetto dell'aumento stabilito con l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011;
    le categorie sopra elencate di esodati sono quindi tuttora fuori salvaguardia per poche settimane o addirittura pochi giorni nonostante i 40 anni di onerosa contribuzione i quarantisti e le donne 60 enni e i quotisti che maturano il diritto, cioè il requisito alla pensione, con le vecchie regole entro l'anno 2013;
    altra categoria fuori da qualsiasi tutela economica e sociale è quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato licenziati o cessati dal lavoro che, al momento dell'entrata in vigore della riforma previdenziale, non avevano ancora raggiunti i requisiti pensionistici;
    per quanto riguarda inoltre i lavoratori in mobilità o in Cassa integrazione guadagni straordinaria, il terzo decreto sopra ricordato, esclude dalle salvaguardie coloro che iniziano la mobilità dopo la data limite del 30 settembre 2012 anche se hanno in precedenza periodi di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di altri ammortizzatori sociali;
    l'INPS, con i messaggi 17606 e 19202 concepiti in modo restrittivo escludono dalle salvaguardie coloro che maturano i requisiti con le vecchie norme in periodi precedenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria, o di periodi di indennità di disoccupazione o di alti ammortizzatori sociali;
    la farraginosità delle varie norme introdotte e delle interpretazioni sempre più penalizzanti per i lavoratori adottate dell'INPS, risultano particolarmente penalizzanti per le donne;
    dal 2008 fino al 2015 compreso, in base all'articolo 1 comma 9 della legge n. 243 del 2004, è in vigore un regime sperimentale per le sole lavoratrici, che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre 2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi, accettando però che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;
    tale regime sperimentale terminerà a fine 2015. Nelle sue circolari però l'Inps collega questa scadenza al momento della decorrenza pensione e non a quello della maturazione dei requisiti. Inoltre precisa che ai requisiti di età dei 57 e dei 58 anni si applica l'incremento (3 mesi nel 2013) legato all'aumento dell'aspettativa di vita. Quindi potranno scegliere il contributivo le lavoratrici che una volta applicata la finestra di 1 anno (18 mesi per le autonome) e l'aspettativa di vita di 3 mesi accedono alla pensione entro il 2015. Questo vuol dire che il diritto al trattamento pensionistico, con i 57 (o 58) anni di età e 35 anni di contributi, deve essere conseguito entro il 30 settembre 2014 per le lavoratrici dipendenti (30 dicembre nel pubblico impiego) ed entro il 31 maggio 2014 per le autonome. Mentre il legislatore, nel 2004, aveva inteso introdurre il regime sperimentale senza la previsione di alcuna finestra ed inoltre, tale periodo di sperimentazione, si sarebbe potuto prolungare dopo un idoneo monitoraggio;
    un ulteriore vulnus riguarda i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria ante 2007. Una legge tuttora in vigore ne regola i requisiti ed INPS e Ministero del lavoro ne danno un'interpretazione restrittiva, mentre le due Commissioni speciali di Camera e Senato della presente legislatura riaffermano che la legge n. 247 del 2007 non è stata abrogata, determinando, ad oggi, una situazione paradossale e di stallo non ravvisandosi soluzione in quanto la Ragioneria Generale dello Stato non fornisce le dovute e richieste spiegazioni all'Avvocatura dello Stato;
    secondo l'INPS, le norme sono da ritenersi decadute per coloro che non rispettano i requisiti richiesti dai decreti attuativi della legge n. 214 del 2011. Tuttavia, dopo il parere delle Commissioni speciali parlamentari che considerano le leggi sugli ante 2007 non annullate, e quindi ancora vigenti a prescindere dai «paletti» introdotti dai decreti attuativi, l'INPS ha chiesto al Ministero dell'economia le direttive da seguire per la risoluzione della questione;
    i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria in data antecedente il 20 luglio 2007 hanno già acquisito il diritto alla salvaguardia con l'articolo 1 comma 8 della legge n. 243 del 2004, come successivamente modificato dall'articolo 1 comma 2 lettera c) della legge n. 247 del 2007, prevedendo inoltre, come previsto dall'articolo 81 della Costituzione, la relativa copertura finanziaria;
    il predetto diritto è stato ribadito, con estrema chiarezza e inoppugnabilità, dai pareri (nelle date del 3 e 11 aprile 2013) delle Commissioni speciali del parlamento, istituite per il controllo degli atti del Governo, in occasione del controllo sullo schema di decreto per 10.130 salvaguardati;
    in particolare, si rammenta il richiamo, in merito al parere fornito dalla Commissione speciale della Camera in data 3 aprile 2013 che, in sede di esame dello schema di decreto ministeriale relativo all'attuazione delle disposizioni in materia di salvaguardia ex: articolo 24 comma 14 e 15 legge n. 214 del 2011, contenute nell'articolo 1 comma 231 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013) ha dichiarato esplicitamente, tra l'altro, che: «è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto»;
    con lo stesso richiamo, è stato altresì evidenziato l'ulteriore parere emesso dalla Commissione speciale del Senato in data 11 aprile 2013 che, nel confermare il deliberato della Commissione speciale della Camera, chiarisce ulteriormente la tutela dei lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria con la seguente formulazione: «ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, stabiliva le risorse necessarie a garantire la copertura per cui tutti i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria ai sensi della legge medesima e delle successive modifiche; pertanto la salvaguardia dei lavoratori tutelati da tale norma non incide sugli oneri determinati dal presente decreto»;
    la legge n. 247 del 2007, nella parte che prevede le salvaguardie per prosecutori volontari, non è stata espressamente abrogata dalla legge n. 214 del 2011, e trattandosi di legge speciale per la quale non basta l'abrogazione tacita, ma, sulla base della giurisprudenza consolidata, detta abrogazione deve essere esplicita, né è sottoposta o sottoponibile, per la sua stessa natura, ai decreti attuativi dell'articolo 24 comma 14 e 15 della legge n. 214 del 2011;
    tale legge è dotata di copertura finanziaria per gli anni successivi al 2007, atta a coprire coloro che, in base alle norme in essa contenute, hanno nel frattempo maturato i requisiti o li matureranno entro il 31 dicembre 2018;
    l'articolo 1 comma 92 della legge n. 247 del 2007 stabilisce: «Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime»;
    la legge finanziaria 2008 ha istituito il Fondo previsto, confermando gli stanziamenti già stabiliti dalla legge n. 247 del 2007: Fondo per il protocollo Welfare (articolo 2, comma 508). Nello stato di previsione del Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento del Protocollo Welfare siglato il 23 luglio 2007: previsti 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni per il 2009, 3.048 milioni per il 2010 e il 2011 e 1.898 milioni a decorrere dal 2012. A valere sul Fondo è assicurata la copertura del provvedimento sul Welfare collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, attuativo del protocollo»;
    il comma 15-bis, dell'articolo 24, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede il pensionamento a 64 anni di età, con uno sconto di due anni rispetto ai 66 previsti a legislazione vigente, è stato introdotto dal legislatore per salvaguardare i lavoratori del settore privato che avrebbero raggiunto, nell'anno immediatamente successivo a quello della riforma Fornero 2012, i requisiti con le vecchie regole: in particolare i nati del 1952. Gli uomini devono raggiungere quota 96 mentre le donne 60 anni di età con almeno 20 anni di contributi e entrambi devono maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2012 per usufruire dello «sconto» previsto dal comma 15-bis;
    l'Inps con la circolare n. 35 del 2012, introducendo arbitrariamente l'obbligo di svolgere attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011, non previsto dalla norma, ha causato l'esclusione dal suddetto beneficio proprio di quella platea di lavoratori che a quella data non risultano più occupati,

impegna il Governo

sulla base dei fatti esposti in premessa, a trovare le soluzioni più adatte e conformi a risolvere in maniera definitiva e complessiva il variegato fenomeno dei cosiddetti «esodati» determinato da una serie d'interventi, spesso ampiamente lacunosi e discriminanti costellati di vincoli immotivatamente aleatori e composti da norme, regolamenti, circolari e atti che si sono accavallati e sovrapposti determinando una confusione e incertezza normativa accompagnate da una grave situazione di disperazione sociale diffusa.
9/2027/11Di Salvo, Airaudo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 70 del 2011 (cosiddetta «Decreto Sviluppo»), con la finalità di promuovere la produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, ha introdotto all'articolo 2 un nuovo regime di aiuti per quei datori di lavoro che nel Mezzogiorno avrebbero incrementato la loro base occupazionale assumendo, a tempo indeterminato, lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie svantaggiate o molto svantaggiate (come definite, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi salariali);
    il suddetto incentivo spetta solo per l'effettivo incremento occupazionale realizzato mediante la differenza tra il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rinvenibile in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nei 12 mesi precedenti l'arco di applicazione temporale del beneficio. I lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time saranno computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Altra condizione, oltre a quella della regolarità degli adempimenti fiscali e contributivi, è che il datore di lavoro mantenga le assunzioni per tre anni, o due anni nel caso di piccole e medie imprese;
    nella sua formulazione originaria il Decreto Sviluppo aveva stabilito che l'assunzione doveva essere operata nei dodici mesi successivi al 13 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso. Dunque le assunzioni che avrebbero beneficiato del credito d'imposta erano quelle effettuate tra il 13 maggio 2011 e il 12 maggio 2012, quest'ultimo termine prorogato al 13 maggio 2013 per iniziale inoperatività del decreto a causa del ritardo dell'emanazione del regolamento interministeriale di attuazione successiva al 24 maggio 2012;
    successivamente, stante il notevole ritardo con il quale si è avviato il regime di agevolazione, il decreto-legge cosiddetto «Decreto Lavoro» n. 76 del 2013, all'articolo 2, comma 9, ha disposto che i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori svantaggiati nel periodo compreso tra il 13 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013, possono fruire del credito d'imposta per un altro biennio, e cioè fino al 15 maggio 2015;
    il riconoscimento del credito è subordinato però al completamento dell’iter amministrativo volto all'erogazione degli incentivi, che varia da regione a regione essendo finanziato con risorse riprogrammate derivanti dal cofinanziamento dei programmi comunitari;
    si tratta di una valida misura volta a contrastare la grave situazione di emergenza occupazionale conseguente al perdurante stato di crisi che ha investito il tessuto produttivo meridionale,

impegna il Governo

a prolungare i tempi di fruizione del suddetto «bonus fiscale» estendendo alla data del 15 maggio 2018 l'efficacia del suo regime.
9/2027/12Paglia, Lavagno, Di Salvo, Airaudo, Melilla, Boccadutri, Fava, Palazzotto, Aiello, Piras, Migliore, Scotto, Giancarlo Giordano, Ragosta, Ferrara, Placido, Costantino, Fratoianni, Pannarale.


   La Camera,
   premesso che:
    nella sua stesura originaria il provvedimento recava all'articolo 4, comma 4, la proroga della sospensiva fino al 31 dicembre 2014 delle emanande disposizioni attuative di cui all'articolo 29, comma 1-quater della legge n. 21 del 1992, (legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), sospensiva resasi necessaria soprattutto per risolvere le criticità, sotto il profilo costituzionale e comunitario per la portata anticoncorrenziale della suddetta disciplina, più volte segnalate dalla Corte Costituzionale e dall'Antitrust;
    infatti, ad opera della legge n. 14 del 2009 (cosiddetto «Milleproroghe del 2009»), sono stati maldestramente modificati i principi dettati dal suddetto articolo 29 comma 1-quater della legge n. 21 del 1992, in materia di noleggio con conducente, rendendo l'esercizio dell'attività stessa soggetta a condizioni operative ed ad adempimenti obbligatori differenziati, e, soprattutto, vincolandola al territorio dell'amministrazione comunale rilasciante l'autorizzazione, come nel caso della norma che prevede il rientro al termine di ogni singolo servizio nella rimessa situata nello stesso comune, con palese violazione della disciplina costituzionale e comunitaria, ed in dispregio ai principi di ragionevolezza, parità di trattamento e di libertà di esercizio dell'impresa;
    di contro, la suddetta sospensiva, che pur avendo di fatto reso fino ad oggi inapplicabile la relativa disciplina, non ne ha impedito la vigenza, ha prodotto, da un lato il caos interpretativo delle norme e dall'altro una perdurante condizione d'incertezza, che rischiano di accrescere ulteriormente il contenzioso che si è nel frattempo generato tra amministrazioni comunali ed operatori di un settore che vede impegnati su tutto il territorio nazionale circa 80.000 imprese e 200.000 lavoratori;
    oltrecchè per le suddette considerazioni, l'immediata operatività dell'articolo 29, comma 1-quater della legge n. 21 del 1992 è di problematica attuazione anche alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale e di gestione pratica di tutti quei problemi che inevitabilmente deriveranno dall'applicazione differenziata della normativa da parte delle varie realtà territoriali coinvolte;
    la seconda sezione ter del TAR del Lazio, nell'ambito di un ricorso avente ad oggetto la richiesta di risarcimento da parte di un autonoleggiatore nei confronti del comune di Grottaferrata dal quale si è vista sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, visto l'articolo 267 TFUE, ha disposto la remissione alla Corte di giustizia dell'Unione europea delle questioni d'interpretazione della normativa italiana, ravvisando, nel caso in cui uno Stato renda più sfavorevole la condizione degli operatori di altri Paesi membri rispetto ai propri, la violazione dell'articolo 92 TFUE;
    il servizio di noleggio con conducente è infatti un servizio pubblico non di linea che ha ad oggetto il trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, e gli Stati membri sono obbligati a perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 90 del TFUE, al fine di contribuire alla realizzazione di un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, nonché di un regime che garantisca la concorrenza;
    non può sottacersi inoltre che, con riferimento al procedimento EU Pilot 623/09/TREN, avente ad oggetto «Requisiti posti dalla legislazione della Repubblica italiana per l'esercizio dell'attività di noleggio auto con conducente», la Commissione Europea-Direzione generale dell'energia e dei trasporti, ha chiesto informazioni alle autorità italiane in ordine all'attuale tenore del citato articolo 29, comma 1-quater, nonché in ordine alle motivazioni sulla base delle quali sono state introdotte le condizioni e le limitazioni all'esercizio dell'attività di cui trattasi, ed in esso contenute, avuto riferimento ai requisiti di non discriminazione, necessità, idoneità e proporzionalità richiesti dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia;
    quanto premesso basta per affermare che l'emanazione del decreto attuativo della disciplina in materia di noleggio con conducente è divenuta improcrastinabile,

impegna il Governo

ad emanare in tempi ristretti il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3 della legge n. 73 del 2010, rideterminando con esso i principi della disciplina di cui alla legge n. 21 del 1992, al fine di assicurarne omogeneità di applicazione su tutto il territorio nazionale, superare tutte le criticità legate a forme di distorsione del mercato ed impedire pratiche di esercizio difformi o abusive dell'attività di noleggio con conducente.
9/2027/13Pilozzi, Piazzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è un ente di ricerca italiano nato nel 2008 dall'accorpamento di tre enti controllati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
     l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
     l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare;
     l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
    al fine di razionalizzare e snellire l'attività svolta dai suddetti tre organismi nonché per assicurare maggiore efficacia alla protezione ambientale anche nell'ottica del contenimento della spesa pubblica;
    l'ISPRA è un ente vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    l'istituzione dell'ISPRA è avvenuta con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, in materia di «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    l'ISPRA ha costituito per anni il fronte di lotta privilegiato contro l'abuso dei contratti cosiddetti «flessibili», che hanno generato la piaga del precariato nella pubblica amministrazione in special modo negli enti pubblici di ricerca, determinando perniciosi scompensi ed interruzioni nell'attività di questo delicato settore strategico;
    molti dei ricercatori e degli impiegati dell'Istituto sono stati assunti con contratti a tempo determinato ora in scadenza o già scaduti il 31 dicembre 2013;
    è possibile, senza aumentare la spesa totale per il personale strutturato procedere all'assunzione dei lavoratori a tempo determinato idonei ai sensi del decreto legislativo 165 del 2001 liberando, nel contempo, risorse derivanti dalle economie sui finanziamenti esterni ai progetti di ricerca e ai contratti di servizio,

impegna il Governo:

   adottare le opportune iniziative al fine di prorogare per gli anni 2014, 2015 e 2016 i contratti a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2013, anche in deroga ai limiti di legge contrattuali vigenti evitando le interruzioni di attività e la conseguente dismissione delle competenze professionali;
   a reperire le risorse necessarie a rendere stabile il rapporto di lavoro del personale dell'ISPRA e nel contempo a offrire garanzia di stabilità alla ricerca pubblica assicurando così continuità nella attività di ricerca, generando così, con tale stabilità, positive ricadute a beneficio della collettività e degli altri settori economici e sociali collegati alla ricerca.
9/2027/14Zaratti, Piazzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150», sono presenti proroghe di termini previste da disposizioni legislative;
    con l'articolo 19, comma 6, della legge n. 99 del 23 luglio 2009, (resa necessaria per colmare un vuoto normativo verificatosi con il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva comunitaria 98/71/CE relativa al diritto d'autore e tutela brevettuale dell’industrial design) è stata confermata, per le aziende, la legittimità di fabbricare e commercializzare opere di disegno industriale riconosciute di pubblico dominio prima del 19 aprile 2001;
    dopo alcuni mesi, con l'articolo 123 del decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, («Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99») veniva invece sancito che il diritto d'autore dovesse essere esteso anche «alle opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute di pubblico dominio». Tale norme sono entrate in vigore il 2 settembre 2010;
    tale disposizione ha stravolto quindi l'intero sistema normativo nazionale relativo al comparto produttivo dell’industrial design, mettendo in crisi le aziende del settore, quasi esclusivamente piccole e medie imprese (peraltro già duramente colpite dagli effetti della crisi economica internazionale), e conseguentemente migliaia di posti di lavoro; con tale normativa le aziende non potranno infatti più produrre prodotti di design fino ad oggi ritenute di «pubblico dominio»;
    le aziende interessate, anche di carattere artigianale, sono circa 700 (dislocate in numerosi distretti produttivi ed industriali), occupano circa 13.500 addetti, con un fatturato di circa 950 milioni di euro annui. Si tratta di imprese che per oltre 50 anni hanno prodotto oggetti di pubblico dominio nel pieno rispetto delle norme in vigore, contribuendo con passione, professionalità, competenze innovazione a promuovere il Made in Italy e la creatività italiana nel mondo;
    per risolvere temporaneamente questa situazione è stata introdotta nel 2001 una norma transitoria, nello stesso articolo 239 del codice della proprietà industriale, con la finalità di consentire alle aziende la possibilità di continuare ad operare;
    questa moratoria, tutelata da ulteriori provvedimenti di natura parlamentare, è stata prolungata nella legge n. 99 del 2009 e successivamente dalla legge n. 14 del 2012. Questa ultima proroga scadrà però il 19 aprile 2014;
    le associazioni di categoria, alcune regioni tra cui la Toscana, gli enti locali ed atti parlamentari tematici hanno sottolineato, tra l'altro, come il decreto legislativo n. 131 del 13 agosto 2010, presentasse evidenti profili di incostituzionalità: la norma in oggetto ha infatti un effetto retroattivo in quanto il Governo avrebbe legiferato al di fuori degli ambiti della legge delega conferita dal Parlamento stesso, modificando sostanzialmente i contenuti dell'ordinamento vigente in materia;
    va poi segnalato, in questo contesto, che la sentenza della Corte di giustizia CE del 27 gennaio 2011 (nella causa per rinvio pregiudiziale C-168/09) ha definitivamente chiarito che «ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetto in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro». I disegni e modelli «che erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo»;
    in seguito alla interpretazione della pronuncia della Corte di giustizia Ue si è poi determinata, nella giurisprudenza italiana, una notevole incertezza. Infatti, mentre il tribunale di Firenze ha applicato in alcune pronunce emesse nell'ambito di altrettanti procedimenti cautelari la norma transitoria, i giudici milanesi (sia il tribunale di Milano, sia la Corte d'Appello) hanno, al contrario, ritenuto di disapplicare la disposizione, ritenendola in contrasto con la direttiva 98/71/CE;
    a seguito di provvedimenti dei tribunali nazionali sono già stati inoltre disposti sequestro ed inibitoria delle attività di alcune aziende. Misure che hanno già portato, in alcuni distretti industriali, alla chiusura di imprese e alla perdita di posti di lavoro;
    questo nuovo ordinamento sta quindi rischiando di penalizzare le aziende italiane che hanno sempre utilizzato una filiera e materiali nazionali, favorendo quelle realtà imprenditoriali e quei gruppi industriali che stanno spostando i loro processi produttivi in altri paesi (come ad esempio la Cina);
    non va poi sottovalutato che queste cause giudiziarie, ad oggi ristrette nel solo ambito del disegno industriale dell'arredamento, potrebbero riguardare in futuro altri settori chiave dell'economia, dell'industria e dell'occupazione italiana come ad esempio l'oggettistica, la pelletteria, la moda, la meccanica. E conseguentemente potrebbero coinvolgere un ancor più elevato numero di imprese e di addetti;
    risulta quindi evidente la necessità di promuovere un quadro normativo certo ed inequivocabile, che eviti differenti interpretazioni giudiziarie e che rispetti i principi comunitari senza penalizzare un tessuto produttivo che da anni crea occupazione e reddito;
    una urgenza che in questi anni, nel dibattito parlamentare, il Governo ha sempre riconosciuto e sostenuto ma che non è mai concretizzata in una norma chiara e definitiva,

impegna il Governo

   ad attivarsi urgentemente per evitare che il termine del prossimo 19 aprile 2014 possa avere come conseguenza il blocco della produzione e la crisi delle 700 imprese interessate dalla vicenda, mai chiarita definitivamente, con relative conseguenze sul piano occupazionale;
   a convocare in tempi brevi un tavolo di concertazione fra i soggetti interessati al fine di approfondire ed individuare una soluzione normativa, nel pieno rispetto dei principi comunitari, capace di consentire alle aziende di continuare a produrre oggetti di design considerati di «pubblico dominio» e salvaguardare le stesse imprese da interpretazioni giudiziarie difformi.
9/2027/15Cenni, Parrini, Donati, Dallai.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge prorogava al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia;
    con il medesimo decreto avrebbero dovuto altresì essere definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi;
    tuttavia, tale disposizione è stata soppressa nel corso dell'esame del Senato,

impegna il Governo

a provvedere con urgenza a prorogare il decreto di cui in premessa al fine di garantire la prosecuzione dell'attività più di 40.000 aziende di noleggio con conducente presenti in Italia.
9/2027/16Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    i recenti eventi alluvionali dimostrano che la tutela del territorio è diventata una priorità improcrastinabile in un Paese che presenta una elevata criticità idrogeologica;
    alluvioni, frane e valanghe hanno duramente colpito il tessuto sociale e i sistemi produttivi in Veneto, in particolar modo, della provincia di Belluno e del Veneto Orientale;
    si tratta di imprese che sono costrette ciclicamente a fare i conti con la vulnerabilità idrogeologica del territorio anche per l'impossibilità da parte degli enti preposti di dedicare ingenti risorse alla tutela del suolo a causa della rigidità delle regole e dei vincoli imposti dal Patto di stabilità;
    questa intollerabile situazione si scarica sugli imprenditori che devono nuovamente investire nella ricostruzione di realtà produttive e sui lavoratori per i quali, inevitabilmente, viene prevista la cassa integrazione ordinaria o in deroga almeno per il tempo necessario a liberare da acqua e fango macchinari, locali e magazzini;
    poiché il costo della mancata prevenzione di questi eventi, proprio in un momento di crisi acuta, non è più sostenibile,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza la sospensione dei pagamenti di tributi e contributi previsti per il 16 febbraio nei territori dei comuni colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 30 gennaio 2014 e tuttora in atto nella regione del Veneto.
9/2027/17Moretto, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha prorogato al 31 dicembre 2013 la possibilità, per le imprese di costruzione, di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2012;
    tale proroga ha consentito alle imprese interessate di giovare di una futura ripresa economica senza perdere la possibilità di partecipare alle gare d'appalto per gli stessi importi di qualificazione e le stesse categorie in cui sono attestate. Infatti, nonostante le previsioni di ripresa economica, la perdurante situazione di crisi ha determinato una significativa contrazione dei fatturati delle imprese impegnate nel settore delle costruzioni, con conseguente ridimensionamento dei requisiti di qualificazione;
    in ragione di quanto suesposto, in sede di prima lettura del presente disegno di legge in esame al Senato è stata disposta la proroga al 30 giugno 2014 della possibilità di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestato SOA;
    la tempistica necessaria al completamento dell’iter di conversione del disegno di legge presente, tuttavia rischia di rendere pressoché inefficace detta proroga, riducendola «di fatto» a soli 4 mesi;
    è necessario, pertanto, disporre un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della disposizione, al fine di non vanificarne l'efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a prorogare di ulteriori sei mesi, rispetto alla proroga al 30 giugno 2014 già approvata in prima lettura al Senato del disegno di legge in esame, la possibilità, per le imprese di costruzione, di beneficiare dell'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA, introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2012, già prorogata dall'articolo 33-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.
9/2027/18Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il terzo «Rapporto sulla povertà a Roma e nel Lazio» realizzato dalla Comunità di Sant'Egidio sono 30 mila a Roma i bambini in povertà assoluta. E sempre più numerosi i cittadini romani che si rivolgono alle mense della solidarietà, che in alcuni giorni toccano le presenze record di 20 mila ospiti a tavola, ma la medesima situazione è rinvenibile, se non nei numeri nel trend crescente, in moltissime città italiane;
    per contrastare la crisi, la mancanza di lavoro, l'insufficienza della pensione minima, si risparmia anche sulle cure mediche come dimostrato dall'aumento della distribuzione di farmaci: il Banco Farmaceutico ha distribuito agli enti di volontariato, 8 milioni di farmaci in Italia nel 2013, mentre erano 2 milioni nel 2007;
    l'articolo 9, comma 15, dispone un finanziamento di 35 milioni per il proseguimento, nell'ultimo bimestre del 2013, del Programma Carta acquisti e l'avvio della fase sperimentale della Carta;
    la Carta acquisti ordinaria, istituita dal decreto-legge n. 112 del 2008, viene concessa ai cittadini che versano in condizione di maggior disagio economico, ovvero ai cittadini nella fascia di bisogno assoluto, di età uguale o superiore ai 65 anni o con bambini di età inferiore ai tre anni. La Carta, utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e sanitaria e per il pagamento delle spese energetiche, vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro, sulla base degli stanziamenti disponibili;
    l'avvio della sperimentazione della Carta della durata di un anno, nei comuni con più di 250.000 abitanti (nell'elenco delle dodici città assegnatarie fanno parte anche le città meridionali di Napoli, Bari, Palermo e Catania), sottolineando l'obiettivo di utilizzare la Carta acquisti come strumento di contrasto alla povertà assoluta tra le fasce della popolazione in condizione di maggiore bisogno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti legislativi, la messa a regime della Carta, l'estensione delle città interessate ed un aumento del suo valore quale misura di contrasto alla povertà, utilizzando la leva fiscale nel settore dei giochi e dei tabacchi quale fonte di copertura per i maggiori oneri conseguenti a tali misure.
9/2027/19Fitzgerald Nissoli, Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, prevede una serie di misure con lo scopo di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini che attengono ad oggetti e materie diverse;
    il provvedimento in particolare con l'articolo 3 prevede misure eterogenee di proroga termini relativi ad interventi emergenziali, che intervengono su ambiti differenti: dalla conclusione delle opere e dell'incarico di commissario ad acta relativamente agli interventi per la ricostruzione, nei comuni delle regioni della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981; alla proroga della gestione commissariale siciliana nel settore dei rifiuti urbani, limitatamente ad alcune precise attività indicate dalla medesima norma, prevalentemente localizzate nel territorio di Palermo; alla proroga al 31 dicembre 2014 alcuni termini riguardanti i territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
    il decreto-legge nell'ambito delle disposizioni suesposte, non contempla tuttavia misure volte a prorogare i termini per la messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi alluvionali o da calamità naturali verificatesi nel nostro Paese;
    l'ondata di maltempo che nel mese di ottobre 2013, ha interessato il territorio regionale della Toscana, provocando ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive e agli edifici privati, determinando una situazione emergenziale tuttora non superata in via definitiva, configurata attraverso una dichiarazione dello stato di emergenza del 15 novembre 2013, richiede un lasso di tempo maggiore rispetto alla scadenza dei centottanta giorni previsti dalla medesima delibera;
    una proroga fino al 31 dicembre 2014, della deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 che dichiarato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici di ottobre 2013 nella regione Toscana, fino al 14 maggio 2014, risulta necessaria al fine del completamento del processo di ricostruzione nelle aree interessate, che appare tuttora in una fase critica e difficile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una proroga al 31 dicembre 2014, quale termine ultimo al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione e della messa in sicurezza dei territori della regione Toscana, colpiti dall'alluvione dei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 e al superamento della situazione emergenziale ancora in atto, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013.
9/2027/20Faenzi, Parisi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, reca numerose proroghe di termini previste da disposizioni legislative;
    il provvedimento al comma 4 dell'articolo 4, soppresso nel corso dell'esame al Senato, prevedeva la proroga al 31 dicembre 2014 del termine, fissato al 31 dicembre 2013 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti relativo alle disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (Ncc);
    il provvedimento dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata;
    il termine originario per l'adozione di questo decreto ministeriale era stato fissato al 25 maggio 2010 con l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, su misure tributarie urgenti, che successivamente ha subito innumerevoli proroghe;
    il 26 febbraio 2014 rappresentanti del settore Ncc manifesteranno a Roma contro la soppressione dell'articolo 4, comma 4, che determina l'entrata in vigore delle modifiche alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e regola gli autoservizi pubblici non di linea taxi e Ncc;
    non è accettabile che un decreto fondamentale per garantire la certezza del diritto e impedire pratiche scorrette e abusive nel settore del servizio taxi e Ncc sia adottato senza ascoltare i rappresentanti del settore,

impegna il Governo

ad emanare il decreto attuativo summenzionato dopo aver ascoltato e recepito le istanze dei rappresentati delle categorie interessate, in modo da superare eventuali criticità e risolvere i problemi legati all'abusivismo di questa tipologia di autoservizi.
9/2027/21Catalano, Prodani.


   La Camera,
   premesso:
    che il 31 dicembre 2013 è divenuto operativo l'obbligo, introdotto con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto Salva Italia) nel comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di utilizzare un'unica centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; che i comuni, per ottemperare a quanto previsto dalla disposizione, possono utilizzare due strade: l'unione dei comuni, se già costituita, ovvero l'accordo consortile e cioè una convenzione con la quale i comuni decidono di svolgere in forma associata alcune funzioni, avvalendosi degli uffici competenti;
    che l'attuazione di tale disposizione sta comportando notevoli difficoltà, per motivi legati ad aspetti organizzativi e di risorse;
    che il rischio derivante da questa situazione è quello della paralisi dell'attività contrattuale dei comuni con un'ulteriore restrizione del numero di gare da bandire;
    che in sede di prima lettura al Senato del disegno di legge in esame è stato disposto il differimento al 30 giugno 2014 dell'entrata in vigore della disposizione in commento;
    che la tempistica necessaria al completamento dell’iter di conversione del decreto-legge rischia di rendere pressoché inefficace il differimento a giugno 2014 dell'obbligo in commento, riducendolo «di fatto» a soli 4 mesi;
    che è necessario, pertanto, recuperare la proposta normativa volta a differire l'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza obbligatorie almeno al 31 dicembre 2014, come già prevista e approvata con fiducia nell'ambito del disegno di legge n. 1906/C, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, ad oggi decaduto;
    che è necessario, pertanto, disporre un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2014, della disposizione, al fine di non vanificarne l'efficacia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo volto a differire di ulteriori sei mesi, rispetto allo slittamento a giugno 2014 già approvato in prima lettura al Senato del disegno di legge in esame, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
9/2027/22Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   premesso che l'articolo 10 prevede la proroga di termini in materia ambientale;
   considerato che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi, SISTRI, è già entrato in vigore per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi, dal 1o ottobre 2013, e dovrebbe entrare in vigore, il 3 marzo 2014, per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della sola regione Campania, in considerazione dell'emergenza rifiuti urbani in questa regione;
   considerato, altresì, che, per i 10 mesi successivi al 1o ottobre 2013, è stato previsto un periodo sperimentale di funzionamento del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti pericolosi, durante il quale non si applicano le sanzioni relative al SISTRI;
   tenuto conto dell'avvicinarsi della data del 3 marzo 2014 e della mancanza dei provvedimenti di attuazione da parte del Governo dell'articolo 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia prevista, attraverso un prossimo provvedimento utile, la proroga dell'entrata in vigore del SISTRI per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
9/2027/23Guidesi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 8, proroga di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 30 giugno 2014, il termine di sospensione degli sfratti di immobili ad uso abitativo situati nei comuni capoluogo di provincia, o in comuni confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti, o nei comuni «ad alta tensione abitativa», in favore delle cosiddette fasce deboli della popolazione;
    la norma sulla sospensione degli sfratti, introdotta con la legge 8 febbraio 2007, n. 9, ha avuto origine nel periodo del rialzo eccessivo degli affitti e della carenza di alloggi nel mercato delle locazioni, con lo scopo di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per alcune particolari categorie sociali;
    la crisi economica in atto ha inciso soprattutto sul mercato immobiliare, abbassando il valore degli immobili e i canoni delle locazioni;
    non si riscontra oramai nei comuni capoluogo di provincia l'alta tensione abitativa che ha richiesto l'intervento straordinario del legislatore;
    la legge n. 9 del 2007 è subentrata dopo un lunghissimo periodo di sospensione totale degli sfratti, che per lungo tempo non ha permesso ai locatori di rientrare nel possesso della loro proprietà, con lo scopo di restringere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo alle sole categorie bisognose e permettere un graduale passaggio, nel tempo, ad un regime ordinario delle locazioni;
    la proroga, inoltre non incide sulla disponibilità economica delle famiglie, in quanto, ai sensi del comma 5 della citata legge 8 febbraio 2007, n. 9, il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone di locazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative allo scopo di non prevedere in futuro ulteriori proroghe della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo, in questo modo permettendo il ripristino del regime ordinario del regime delle locazioni.
9/2027/24Allasia.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1-bis, proroga al 30 giugno 2014 il termine a decorrere dal quale i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;
    tale obbligo è stato introdotto con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e impone ai comuni di utilizzare come centrale di committenza o l'unione dei comuni, se già costituita, ovvero l'accordo consortile e cioè una convenzione con la quale i comuni decidono di svolgere in forma associata alcune funzioni, avvalendosi degli uffici competenti;
    l'attuazione della norma comporta notevoli difficoltà, sia per l'esigenza di individuare in modo preciso le fasi della procedura di acquisto che devono essere affidate alla centrale di committenza e le responsabilità che restano in capo ai singoli comuni, sia per gli aspetti organizzativi e le risorse occorrenti;
    tali difficoltà, se non risolte, rischiano di paralizzare l'attività contrattuale dei comuni, con una ulteriore restrizione del numero di gare da bandire che comporterebbe un irreparabile aggravio della crisi in cui versano il settore degli appalti e l'economia locale dei piccoli comuni;
    proprio per questi motivi, il Senato ha previsto la proroga di sei mesi dell'obbligo dell'utilizzo di un'unica centrale di committenza per i piccoli comuni;
    il periodo di sei mesi si prospetta non sufficiente per permettere la riorganizzazione dei comuni e la risoluzione delle problematiche sopraccitate, anche in considerazione della tempistica necessaria per la conversione in legge del decreto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con un prossimo provvedimento legislativo, di differire ulteriormente, almeno fino alla fine del 2014, l'obbligo per i piccoli comuni di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
9/2027/25Grimoldi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 4-bis, proroga al 30 giugno 2014 la maggiore tolleranza, pari al 50 per cento, prevista per la congruità del rapporto tra la cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e il costo del personale dipendente, effettuata in sede di verifica triennale per la certificazione obbligatoria da parte delle società organismi di attestazione (SOA), verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici;
    la proroga si è resa necessaria per permettere alle imprese interessate di giovare di una futura ripresa economica senza perdere la possibilità di partecipare alle gare d'appalto per gli stessi importi di qualificazione e le stesse categorie in cui sono attestate;
    è palese infatti la significativa contrazione dei fatturati delle imprese impegnate nel settore delle costruzioni, a causa della perdurante situazione di crisi economica;
    proprio per questi motivi il Senato ha prorogato di sei mesi l'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA;
    tuttavia, la tempistica necessaria al completamento dell’iter di conversione in legge del decreto rende pressoché inefficace tale proroga, riducendola, «di fatto», a soli 4 mesi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con un prossimo provvedimento legislativo, di differire ulteriormente, almeno fino alla fine del 2014, l'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA verso le ditte che partecipano alle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici.
9/2027/26Borghesi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   premesso che:
    il comma 15-ter dell'articolo 9 proroga l'obbligo di comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle gare d'appalto, esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (BDNCP);
    il Senato ha prorogato l'entrata in vigore di tale obbligo, fino al 1o luglio 2014, in quanto le piccole stazioni appaltanti non sono ancora attrezzate, in termini di strumenti informatici e di preparazione del personale, ad utilizzare il sistema denominato «AVCpass», istituito dall'Autorità per l'immissione on line dei dati necessari al controllo dei requisiti, e ciò comporterebbe il rischio di un blocco delle gare in via di pubblicazione;
    in considerazione delle difficoltà oggettive di gestione dell’«AVCpass», e della necessità di consentire anche ai piccoli comuni di organizzarsi per l'utilizzo del nuovo strumento, anche usufruendo dei corsi di formazione che sia l'autorità che l'ANCI stanno organizzando;
    inoltre, la tempistica necessaria al completamento dell’iter di conversione in legge del decreto rende pressoché inefficace tale proroga, riducendola, «di fatto», a soli 4 mesi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con un prossimo provvedimento legislativo, di differire ulteriormente, almeno fino alla fine del 2014, il termine di entrata in vigore dell'obbligo di comprovare i requisiti delle imprese per la partecipazione alle gare attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (BDNCP).
9/2027/27Bossi, Grimoldi.


   La Camera,
   apprezzando la sollecitudine con la quale il Governo, seppure in extremis, ha disposto una serie di proroga termini ormai in scadenza alla fine dello scorso anno solare;
   esprimendo soddisfazione per le misure che estendano a tutto il 2014 l'applicazione di procedure concorsuali semplificate all'interno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, allo scopo di potenziare più rapidamente ed economicamente gli organici nei ranghi dei capi squadra e capi reparto;
   rilevando tuttavia, come persistano all'interno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco importanti deficit di organico ai quali sarebbe possibile ovviare attingendo al bacino di capacità rappresentato dai vigili volontari;
   sottolineando altresì, il carattere vessatorio di alcune misure varate nell'autunno del 2011, in particolare quelle che imputano agli aspiranti vigili del fuoco volontari gli oneri connessi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio connessi alla loro selezione;
   ricordando come in almeno una circostanza, in Parlamento, il Governo abbia manifestato la propria disponibilità a rivedere la situazione, correggendo la normativa di merito alla prima occasione utile, senza tuttavia aver finora tradotto in gesti concreti l'atteggiamento annunciato,

impegna il Governo

a trasferire, sfruttando all'uopo la prima occasione utile, dagli aspiranti vigili del fuoco volontari all'amministrazione degli Interni il pagamento degli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e quelli relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
9/2027/28Caparini, Matteo Bragantini, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
    l'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti, prevede che a decorrere dal gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, siano assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico;
    la medesima disposizione prevede che la commercializzazione delle e-cig (sigarette elettroniche), comprese le parti di ricambio, sia assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999 n. 67, e che ciò equivale a dire che la vendita delle e-cig è sottoposta ai Monopoli di Stato così che il combinato disposto di tali disposizioni mette a rischio le oltre tremila aziende del settore che negli ultimi due anni hanno assunto molti giovani,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere la disciplina fiscale relativa al settore della «sigaretta elettronica» posticipando l'applicazione dell'imposta sulle sigarette elettroniche, al fine di diminuire l'attuale eccessivo carico fiscale su di esso gravante e di rimuovere le incongruenze normative che hanno avuto effetti di blocco e recessione sull'intero settore economico.
9/2027/29Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
    la Legge di stabilità per l'anno 2014 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedendo che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative debbano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, escludendo l'uso del contante e assicurando la tracciabilità;
    l'attuale disposizione potrebbe determinare notevoli criticità nelle località turistiche, laddove la maggioranza dei turisti provenienti dall'Est Europa è solita utilizzare il contante per l'acquisto di beni e servizi durante il soggiorno presso le medesime località, essendo oggi poco diffuso nei predetti Paesi l'utilizzo di carte di debito ovvero di strumenti analoghi;
    l'entrata in vigore della disposizione ha già creato pesanti critiche all'interno del comparto turistico, laddove la norma, se confermata, rischierebbe di avere pesanti ripercussioni sull'intero settore ricettivo, in particolare nelle aree e nelle località dove la presenza dei turisti provenienti da Paesi europei come Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia è maggiore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una proroga dell'entrata in vigore della vigente disposizione in materia di obbligo di pagamento di canoni di locazione attraverso l'utilizzo di strumenti di tracciabilità, valutando, in subordine l'esclusione dell'applicazione di detta norma per le destinazioni turistiche ovvero per unità abitative locate per un periodo temporale inferiore a 21 giorni.
9/2027/30Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
    negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;
    i danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 e che hanno interessato i comuni del territorio compreso tra le province di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata, con numerose aziende chiuse o impedite a riprendere la normale attività a causa delle copiose nevicate verificatesi nelle zone di montagna piuttosto che a causa dei fenomeni alluvionali occorsi in pianura;
    è pertanto sempre più indispensabile, anche alla luce degli analoghi e recenti fatti accaduti in Emilia-Romagna, provincia di Modena, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;
    in numerosi enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di sospendere per l'anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi di gennaio e febbraio 2014.
9/2027/31Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
    i comuni e gli enti locali devono far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, e che il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta particolarmente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;
    le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;
    in alcune regioni, al fine di agevolare i comuni, si è ricorso al così detto Patto regionale verticale incentivato, e che la Legge di stabilità ha anticipato i termini per l'attivazione delle procedure relative ai cosiddetti «Patti di solidarietà» tra enti territoriali, ma che l'attuale formulazione risulta eccessivamente anticipatrice, tanto che alcuni comuni potrebbero trovarsi nella situazione di non riuscire ad aderire a tali procedure,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ripristinare al 15 settembre il termine entro il quale gli enti locali che partecipano al patto regionalizzato devono dichiarare all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno, prevedendo altresì al contempo di ripristinare al 31 ottobre il termine entro cui le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
9/2027/32Attaguile.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
    l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» ha apportato alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile, e che l'articolo ha prolungato di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore della disciplina contabile in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
9/2027/33Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
    l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
    l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore della impresa o professionista per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi;
    in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;
    in base a tali disposizioni, di fatto, il provvedimento prevede una partenza immediata, dal prossimo 28 marzo, soltanto per i beneficiari con un fatturato, nell'anno precedente a quello in cui viene effettuato il pagamento, superiore a 200 mila euro, mentre per le altre casistiche si avrà tempo fino al 30 giugno per mettersi al passo con la normativa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di posticipare al 1o gennaio 2015 l'obbligo per tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.
9/2027/34Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
    l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
    gli enti locali in sede di predisposizione dei bilanci di previsione per l'anno 2014, non dispongono ancora di dati certi in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di stabilità per l'anno 2014, che disciplina tale aspetto, e’ tuttora in corso di approvazione, così che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014;
    già nel corso del 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci, a causa sempre della assenza di certezza sulla quantificazione delle risorse finanziarie a disposizione, era stato più volte procrastinato, e che tali posticipi avevano generato molte difficoltà ai Comuni, i quali, in numerosi casi, hanno approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre del medesimo 2013,

impegna il Governo

a quantificare con precisione e a comunicare con urgenza le risorse finanziarie a disposizione degli enti locali per la redazione dei bilanci preventivi 2014.
9/2027/35Buonanno.


   La Camera,
   premesso che:
    le case di cura, le scuole e i centri di formazione, gli ambulatori e i laboratori di analisi cliniche sono generalmente accreditati dalle Regioni;
    la finalità è assicurare un elevato standard qualitativo dei servizi e delle strutture e regolare i rapporti tra committenti pubblici e soggetti produttori, attraverso contratti di servizio, superando la procedura attuale di selezione dei fornitori, basata sugli appalti, che non valorizzano la specificità dei servizi alla persona e non favoriscono la stabilità e qualificazione gestionale;
    il sistema di accreditamento richiede precise garanzie sulla continuità assistenziale, sulla qualità, sulla gestione unitaria dei servizi. È la programmazione regionale e locale (Regione, Comuni, Aziende sanitarie) che identifica il fabbisogno di servizi ed interventi di ogni territorio, da accreditare. Gli Enti pubblici erogatori di servizi (ad esempio le Aziende pubbliche di servizi alla persona, Asp) devono obbligatoriamente essere accreditati, rispettando gli stessi criteri e requisiti dei privati, per i servizi che gestiscono direttamente;
    l'Accreditamento delle Strutture Sanitarie nelle Regioni costituisce un passo fondamentale verso il miglioramento della qualità dell'assistenza e di qualificazione degli interventi sanitari erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
    il processo garantisce un livello di sicurezza e di tutela del cittadino attraverso la verifica dei requisiti già previsti dal sistema autorizzativo (che fa riferimento ai requisiti minimi del decreto del Presidente della Repubblica 14/1/97) e di ulteriori standard di qualità coerenti con le scelte regionali il cui possesso certificato è condizione irrinunciabile per le strutture che vogliono erogare prestazioni nei diversi livelli di assistenza;
    la Legge Finanziaria 2007 (n. 296/2006), in attuazione del Patto della Salute siglato tra il Ministro della Salute e le Regioni nel marzo 2006, prevede il passaggio all'accreditamento definitivo in determinati termini e modalità, disponendo, in particolare, che le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1’’ gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali,

impegna il Governo

ad impedire ulteriori proroghe della norma in oggetto, sia al fine di tutelare i cittadini garantendo che tutte le strutture richiedenti rispondano ai requisiti richiesti, sia per evitare illeciti di tipo patrimoniale a danno delle istituzioni.
9/2027/36Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità 2014, ha prorogato, fino a tutto il 2014, le agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobilio finalizzato all'arredo di immobili che siano oggetto di ristrutturazioni;
    il comparto del mobile-arredo è strategico per l'industria manifatturiera italiana, racchiudendo in sé decine di migliaia di piccole e medie imprese che, orientate sempre più verso l'innovazione e la qualità dei prodotti, hanno raggiunto oggi eccellenti livelli di competitività;
    l'attuale crisi dell'industria del legno, particolarmente profonda sia dal lato della flessione delle esportazioni sia da quello della contrazione dei consumi nazionali, non dipende quindi dalla mancanza di capacità delle aziende, ma dalla gravità e dalla complessità della crisi economica internazionale, che ha colpito in modo particolare l'edilizia e i consumi di beni durevoli;
    le agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili sono legate a quelle per le ristrutturazioni edilizie, ma che soltanto queste ultime sono state però prorogate, con la stessa legge stabilità 2014, fino al 31 dicembre 2015, anche se con aliquote leggermente ridotte rispetto a quelle attuali;
    dal momento che le due agevolazioni procedono di pari passo, sarebbe opportuno uniformare alla data del 31 dicembre 2015 la scadenza degli incentivi per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di appartamenti ristrutturati;
    è necessaria un'azione a sostegno del comparto del mobile-arredo che aiuti sia le imprese di settore ad uscire dalla crisi, sia le famiglie nel sostenere le spese necessarie all'acquisto di mobili da destinare all'arredo della propria abitazione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte a prolungare le attuali misure di agevolazione fiscale per all'acquisto di mobili, uniformando la loro scadenza al 31 dicembre 2015, come previsto per le ristrutturazioni edilizie.
9/2027/37Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità 2014, ha prorogato, fino a tutto il 2015, le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e le ristrutturazioni edilizie, e per l'anno 2014 quelle relative all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati;
    le suddette misure appaiono insoddisfacenti e poco incisive anche in relazione al fatto che non sono strutturali;
    i risultati fino ad oggi ottenuti con lo strumento delle detrazioni fiscali sono stati molto importanti, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in numerose attività connesse ai settori interessati;
    secondo un'indagine del Cresme-Enea, lo scorso anno il volume complessivo di interventi connessi alle sole agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è stato pari 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto;
    dal punto di vista occupazionale, il regime delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ha contribuito a creare ogni anno 55 mila posti di lavoro nei settori interessati, con particolare riferimento a quello dell'edilizia;
    i positivi effetti delle detrazioni ricadono su tutto il sistema economico del Paese in quanto le stesse non solo rappresentano un importante sostegno al rilancio dei consumi ma contribuiscono anche all'emersione del sommerso in settori ritenuti strategici per la ripresa economica, come quello edile,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati a rendere immediatamente strutturali e a regime (nonché procedere ad ulteriori proroghe) gli incentivi volti a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico.
9/2027/38Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame non contiene indirizzi per il sostegno del settore del turismo;
    il turismo è strategico per l'economia del Paese. Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell'Italia ammonta ad oltre 130 miliardi di euro (circa il 9 per cento della produzione nazionale) e le persone impiegate in questo settore sono circa 2,2 milioni (un lavoratore su dieci);
    la contrazione dei consumi nel settore turistico ha avuto ripercussioni sull'industria turistica. Per la stagione 2013, si stimano perdite per 2,7 miliardi di euro di fatturato; le notizie più allarmanti riguardano l'occupazione stagionale, per cui si prevede un calo di 250-300 mila unità;
    in questo contesto bisogna anche considerare che il patrimonio alberghiero in molti casi appare obsoleto e non più rispondente alle esigenze dei consumatori, richiedendo la realizzazione di ingenti investimenti;
    sarebbe opportuno promuovere un intervento normativo che punti in primo luogo a favorire gli interventi per l'ammodernamento delle strutture alberghiere, necessari per restituire un nuovo impulso allo sviluppo dell'offerta turistica, che sia rinnovata e di maggiore qualità,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative volte ad introdurre, con l'intesa e la partecipazione delle regioni, a favore dei gestori delle strutture ricettive, specifiche agevolazioni a sostegno di iniziative per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture alberghiere presenti in Italia.
9/2027/39Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, reca numerose proroghe di termini previste da disposizioni legislative;
    l'articolo 11 del provvedimento prevede, al comma 1, la proroga al 31 dicembre 2014 del termine stabilito dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto;
    queste ultime devono essere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2012;
    il comma 2 dello stesso articolo, inoltre, dispone l'aggiornamento con decreto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 9 aprile 1994, in particolare per le strutture ricettive fino a cinquanta posti tetto;
    da anni si rinvia il termine per l'adeguamento, da parte delle piccole realtà turistico-alberghiere, delle disposizioni antincendio che risultano in buona parte disattese;
    la X Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati nel proprio parere espresso sul testo in esame ha ravvisato la necessità di interventi urgenti in materia da parte dell'esecutivo,

impegna il Governo

a includere nel primo provvedimento utile in materia di classificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere coperture finanziarie congrue per consentire, entro il 31 dicembre 2014, l'adeguamento alle norme antincendio da parte delle strutture di piccole dimensioni.
9/2027/40Prodani, Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Vallascas, Petraroli.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), al comma 618 determina le modalità con le quali i debitori possono estinguere il debito relativo ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni in riscossione fino al 31 ottobre 2013;
    il successivo comma 620 fissa al 28 febbraio 2014 il termine entro cui i debitori che intendono aderire a quanto previsto dal comma 618 devono effettuare il versamento, in un'unica soluzione, delle somme dovute ai sensi dello stesso comma;
    le disposizioni previste dai successivi commi 621, 622 e 623 sono in stretta connessione ai due commi sopra richiamati;
    la rimarcata situazione di sofferenza economica dei cittadini impone di dare ascolto alla richiesta di prevedere più ampi margini temporali per consentire l'adempimento degli obblighi economici necessari per la definizione delle posizioni debitorie;
    in tale situazione non è ragionevole prevedere la disponibilità da parte dei cittadini di grandi liquidità e un fisco che sappia essere loro più vicino potrà raccogliere maggiori adesioni e lasciare utili risorse da destinare ad altre priorità senza creare difficoltà all'Erario,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare la sanatoria introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), comma 618 fissando il termine per il ristoro delle somme dovute entro il 31 dicembre 2016 e, conseguentemente, prevedere l'armonizzazione delle disposizioni previste ai commi 621, 622 e 623 al nuovo termine.
9/2027/41Di Lello, Locatelli, Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 194/2009 ha creato una disparità sostanziale tra i concessionari di aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che godevano della proroga sino al 31 dicembre 2015, rispetto a quelle di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l'acquacoltura, la cantieristica e le attività produttive ad esse connesse, a fronte del sostanziale medesimo impianto giuridico – amministrativo in tema di procedure di rilascio e/o rinnovo della concessione. Che con Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, è stato, pertanto, introdotto l'articolo 13-bis, con il quale è stata disposta la proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, fino a tale data. Atteso che, con due successivi provvedimenti legislativi – Legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Sviluppo) e Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) – il citato articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009 è stato modificato, ed in particolare;
    il termine di scadenza delle concessioni con finalità turistico-ricreative è stato prorogato al 31 dicembre 2020 (articolo 34-duodecies, decreto-legge n. 179/2012);
    la proroga a tale data è stata estesa anche alle concessioni lacuali e fluviali, a quelle aventi finalità sportive nonché a quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto (articolo 1, comma 547, Legge n. 228/2012). Con l'articolo 1, comma 291 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» sono state prorogate al 31 dicembre 2020 anche le concessioni demaniali marittime «ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse»,

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile una norma atta ad allineare le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, nonché da quelle ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, in essere alla data del 31 dicembre 2012, fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
9/2027/42Basso, Quaranta.