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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 dicembre 2013

TESTO AGGIORNATO ALL'11 DICEMBRE 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 dicembre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bergamini, Berretta, Dorina Bianchi, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Bruno Bossio, Capezzone, Carrozza, Casero, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Uva, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Battista, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Garavini, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Locatelli, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Magorno, Mannino, Antonio Martino, Mattiello, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Naccarato, Orlando, Pes, Picierno, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Sarti, Scopelliti, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vecchio, Vitelli, Vito.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Bergamini, Berretta, Dorina Bianchi, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Brambilla, Bray, Brunetta, Bruno Bossio, Capezzone, Carrozza, Casero, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Uva, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Battista, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Garavini, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Locatelli, Lombardi, Lorenzin, Lupi, Magorno, Mannino, Antonio Martino, Mattiello, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Naccarato, Orlando, Picierno, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Sarti, Schullian, Scopelliti, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vecchio, Villarosa, Vitelli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 dicembre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:
   GOZI: «Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale» (1883);
   GOZI: «Disposizioni concernenti la determinazione della capienza degli istituti di pena e l'applicazione di misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di insufficiente disponibilità di spazi per l'esecuzione della pena» (1884).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 10 dicembre 2013 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la coesione territoriale:
  «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate» (1885).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 5 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al primo semestre 2013 (Doc. LXXIV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 6 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il decreto ministeriale concernente l'adozione del piano di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero dello sviluppo economico, per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, riferito all'anno 2013.
  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Viceministro degli affari esteri,

  Il Viceministro degli affari esteri, con lettera in data 6 dicembre 2013, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo all'Istituto italo-latino americano (IILA) per l'organizzazione di un seminario a supporto del processo di pace in Colombia.
  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di diciasette risoluzioni approvate nella sessione dal 21 al 24 ottobre 2013, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari per il vino (Doc. XII, n. 187) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   risoluzione legislativa relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (Doc. XII, n. 188) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (Doc. XII, n. 189) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee (Doc. XII, n. 190) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione sul tema «Ripensare l'istruzione» (Doc. XII, n. 191) – alla VII Commissione (Cultura);
   risoluzione legislativa concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2014 (Doc. XII, n. 192) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulle conoscenze oceanografiche 2020: mappatura dei fondali marini per la promozione di una pesca sostenibile (Doc. XII, n. 193) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (Doc. XII, n. 194) - alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe (Doc. XII, n. 195) – alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali);
   risoluzione sulla Conferenza di Varsavia (Polonia) sul cambiamento climatico (COP 19) (Doc. XII, n. 196) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VIII (Ambiente);
   risoluzione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere (relazione finale) (Doc. XII, n. 197) – alla II Commissione (Giustizia);
   risoluzione sulla politica europea di vicinato: verso un rafforzamento del partenariato. Posizione del Parlamento europeo sulle relazioni del 2012 (Doc. XII, n. 198) – alla III Commissione (Affari esteri);
   risoluzione sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche: attuazione delle priorità per il 2013 (Doc. XII, n. 199) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione sui flussi migratori nel Mediterraneo, con particolare attenzione ai tragici eventi al largo di Lampedusa (Doc. XII, n. 200) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2013 dell'Unione europea per l'esercizio 2013, sezione III – Commissione (Doc. XII, n. 201) – alla V Commissione (Bilancio);
   risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (Doc. XII, n. 202) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   risoluzione sulla relazione annuale del Consiglio al Parlamento europeo sulla politica estera e di sicurezza comune (Doc. XII, n. 203) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 dicembre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini (COM(2013) 857 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 496 final), che sono assegnati in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Settima relazione sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea (COM(2013) 859 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (COM(2013) 864 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 novembre 2013, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, passate in giudicato nel periodo compreso dal 1o gennaio al 30 giugno 2013, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):

  sentenze passate in giudicato nel mese di gennaio 2013:
    sentenza 22 gennaio 2013, Ventura n. 24814/03 (Doc. CLXXIV, n. 1), sentenza 22 gennaio 2013, Gianquitti e altri n. 36228/02 (Doc. CLXXIV, n. 2), e sentenza 22 gennaio 2012, Musella ed Esposito n. 14817/02 (Doc. CLXXIV, n. 3), in materia di espropriazione indiretta. Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo – alla VIII Commissione (Ambiente);
    sentenza 22 gennaio 2013, Caldarella n. 29703/06, in materia di fallimento. La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, e dell'articolo 13 della CEDU in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome del ricorrente nel registro dei falliti (Doc. CLXXIV, n. 4) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 9 ottobre 2012, Trapani Lombardo e altri n. 25106/03 (Doc. CLXXIV, n. 5), e sentenza 23 ottobre 2012, Immobiliare Podere Trieste srl n. 19041/04 (Doc. CLXXIV, n. 6), in materia di espropriazione. Liquidano ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni – alla VIII Commissione (Ambiente);

  sentenze passate in giudicato nel mese di febbraio 2013:
    sentenza 28 agosto 2012, Costa e Pavan n. 54270/10, in materia di rispetto della vita privata e familiare. I ricorrenti, portatori sani di fibrosi cistica, hanno adito la Corte al fine di poter accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto dell'embrione – la prima riservata ai soli casi di sterilità e infertilità della coppia e la seconda vietata dalla legge n. 40 del 2004 – al fine di poter avere un figlio non affetto dalla medesima patologia di cui essi sono portatori. La Corte, dopo aver riconosciuto che il desiderio di avere un figlio non affetto dalla grave malattia di cui i genitori sono portatori sani, mediante il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e alla diagnosi preimpianto, rientra nella sfera protetta dall'articolo 8 della CEDU, ha constatato che i divieti esistenti in Italia, pur essendo previsti dalla legge e volti al perseguimento di fini legittimi (protezione della salute, della morale, dei diritti e delle libertà altrui), sono sproporzionati perché, in presenza della stessa patologia, viene consentita, in modo incoerente, l'interruzione volontaria della gravidanza. Non sussiste discriminazione, ai sensi dell'articolo 14 della CEDU, quanto all'accesso alla diagnosi genetica reimpianto essendo vietata in assoluto dall'ordinamento nazionale (Doc. CLXXIV, n. 7) – alla XII Commissione (Affari sociali);
    sentenza 8 novembre 2012, Agrati e altri nn. 43549/08, 6107/08, 5087/09, in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, già constatata con sentenza del 7 giugno 2012 (con essa la Corte aveva accertato la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, poiché l'adozione di una legge di interpretazione autentica, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificata da gravi motivi di interesse generale. I giudici di Strasburgo avevano altresì dichiarato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU in quanto il suddetto intervento legislativo, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni) (Doc. CLXXIV, n. 8) – alla XI Commissione (Lavoro);
    sentenza 15 novembre 2012, Pacifico e altri nn. 34389/02, 34390/02, 34392/02 e 34458/02, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativo al diritto a un equo processo sotto il profilo della ragionevole durata (Doc. CLXXIV, n. 9) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 5 febbraio 2013, Rubortone n. 24891/03 (Doc. CLXXIV, n. 10), e sentenza 5 febbraio 2013, Rubortone e Caruso n. 24892/03 (Doc. CLXXIV, n. 11), in materia di espropriazione indiretta. Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo – alla VIII Commissione (Ambiente);

  sentenze passate in giudicato nel mese di marzo 2013:
    sentenza 12 marzo 2013, Stea e altri n. 32843/03, in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica (Doc. CLXXIV, n. 12) – alla VIII Commissione (Ambiente);
    sentenza 5 marzo 2013, De Carolis e Lolli n. 33359/05, in materia di fallimento. La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti e del lasso di tempo necessario per ottenere la riabilitazione (Doc. CLXXIV, n. 13) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 11 dicembre 2012, Anna De Rosa e altri nn. 52888/08, 58528/08, 59194/08, 60462/08, 60473/08, 60628/08, 61116/08, 61131/08, 61139/08, 61143/08, 610/09, 4995/09, 5068/09 e 5141/09, in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Alcuni lavoratori appartenenti al personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) avevano agito per ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso gli enti locali prima che, con la legge n. 124 del 1999, venisse disposto il loro trasferimento alle dipendenze dello Stato, nella specie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nelle more dei giudizi, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata. La Corte ha constatato la violazione del diritto dei ricorrenti a un processo equo, protetto dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, poiché l'intervento legislativo, regolando definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, non era giustificato da gravi motivi di interesse generale. La Corte ha altresì dichiarato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU in quanto l'adozione della legge di interpretazione autentica, avendo privato in via definitiva i ricorrenti della possibilità di ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa, costituiva un attentato sproporzionato ai loro beni, spezzando il giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo (Doc. CLXXIV, n. 14) – alla XI Commissione (Lavoro);
    sentenza 25 settembre 2012, Godelli n. 33783/09, in materia di diritto alla vita privata e familiare (sotto il profilo del diritto dell'adottato di conoscere l'identità dei propri genitori biologici). Viola l'articolo 8 della CEDU, relativo al rispetto della vita privata e familiare, la legislazione italiana in materia di adozione nella parte in cui, nel tutelare il diritto della madre biologica (che abbia partorito in anonimato) di non veder rivelata la propria identità, non opera un corretto bilanciamento con il diritto del figlio naturale, adottato da altra famiglia, di conoscere le sue origini biologiche. La Corte ha ravvisato un bilanciamento non corretto nella circostanza che la legge italiana non consente né l'accesso a informazioni biologiche che non identifichino direttamente la madre, né la rimozione dell'anonimato con il consenso di questa (Doc. CLXXIV, n. 15) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 4 dicembre 2012, Hamidovic n. 31956/05, in materia di espulsione di stranieri. La ricorrente, cittadina della Bosnia-Erzegovina di etnia rom residente a Roma nel campo nomadi «Castel Romano», sposata e madre di cinque figli tutti nati in Italia, fu sottoposta a un controllo dei documenti d'identità ad Alba Adriatica. In esito al controllo il prefetto di Teramo ordinò l'espulsione della Hamidovic in quanto soggiornante irregolare sul territorio italiano. Il giudice di pace respinse l'impugnativa proposta avverso il decreto di espulsione e la ricorrente venne espulsa nel suo paese d'origine. Da qui il ricorso alla Corte, nel quale la ricorrente, invocando l'articolo 8 della CEDU, lamentò che l'esecuzione della decisione di espellerla verso la Bosnia Erzegovina aveva comportato la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare perché era stata obbligata a lasciare il marito e i figli che risiedevano in Italia. La Corte, considerato che la famiglia della ricorrente viveva stabilmente in Italia da diversi anni e che la ricorrente non si trovava in una situazione tale da escludere di poter continuare la sua vita familiare nel Paese ospite, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 della CEDU, avendo ritenuto la misura dell'espulsione non proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito di tutelare la sicurezza in una società democratica (Doc. CLXXIV, n. 16) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
    sentenza 4 dicembre 2012, Medici e altri n. 70508/01, in materia di espropriazione. Liquida ai sensi dell'articolo 41 della CEDU l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità e con il diritto al rispetto dei propri beni (Doc. CLXXIV, n. 17) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  sentenze passate in giudicato nel mese di aprile 2013:
    sentenza 29 gennaio 2013, Cirillo n. 36276/10, in materia di cure mediche in carcere. Il ricorrente, detenuto nel carcere di Foggia, è affetto da una grave patologia per la cui cura sono necessari regolari trattamenti fisioterapici. Egli aveva richiesto al magistrato di sorveglianza la sospensione dell'applicazione della pena. Tale domanda era stata respinta, sul presupposto che la sua patologia poteva essere trattata anche in regime di detenzione, a condizione che l'amministrazione penitenziaria assicurasse lo svolgimento di cicli regolari di fisioterapia, se necessario, anche attraverso ricoveri presso centri esterni alla struttura penitenziaria. Poiché il ricorrente aveva potuto solo saltuariamente accedere ai trattamenti prescritti dai sanitari, egli ha adito la Corte lamentando il progressivo peggioramento delle sue condizioni e il mancato trasferimento in un altro carcere. La Corte ha dichiarato la violazione dell'articolo 3 della CEDU, relativo alla proibizione della tortura, avendo ritenuto che le autorità hanno inadempiuto al loro obbligo di assicurare un trattamento medico adatto alla patologia del ricorrente e che questi è stato sottoposto a un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (Doc. CLXXIV, n. 18) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 18 dicembre 2012, Salvatore Coppola nn. 5179/05, 14611/05, 29701/06, 9041/05, 8239/05, in materia di fallimento. La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare e, limitatamente ai ricorsi nn. 14611/05 e 29701/06, ha constatato la violazione dell'articolo 13 della CEDU in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti (Doc. CLXXIV, n. 19) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 29 gennaio 2013, Lombardo n. 25704/11, in materia di diritto di visita del figlio minore. Il ricorrente aveva adìto la Corte lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto, dal 2003, nonostante i molteplici provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni a lui favorevoli, non ha potuto esercitare pienamente il diritto di visita alla figlia a causa del comportamento ostativo della madre che non accompagnava la minore agli incontri con gli assistenti sociali. Il ricorrente, in particolare, si doleva del fallimento dei servizi sociali e dell'autorità giudiziaria. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 della CEDU sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, a causa della mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre alla figlia minore (Doc. CLXXIV, n. 20) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 29 gennaio 2013, Lanteri n. 56578/00, in materia di espropriazione indiretta. Liquida, ai sensi dell'articolo 41 della CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità (Doc. CLXXIV, n. 21) – alla VIII Commissione (Ambiente);
    sentenza 2 aprile 2013, Angelo Caruso n. 24817/03, in materia di ragionevole durata del processo. Nella pronuncia, avente a oggetto un caso di espropriazione indiretta, la Corte ha dichiarato irricevibile il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto alla protezione dei propri beni di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, per mancanza del requisito di vittima in capo al ricorrente. La Corte ha invece constatato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura di cui alla cosiddetta «legge Pinto» (Doc. CLXXIV, n. 22) – alla II Commissione (Giustizia);

  sentenze passate in giudicato nel mese di maggio 2013:
    sentenza 12 febbraio 2013, Armando Iannelli n. 24818/03, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo (Doc. CLXXIV, n. 23) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, in materia di condizioni di detenzione. I ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle, l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 3 della CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabile insito nella detenzione. La Corte pertanto, dopo aver preso atto che l'eccessivo affollamento degli istituti di pena italiani rappresenta un problema strutturale dell'Italia, ha deciso applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarà divenuta definitiva, le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. Nelle more dell'adozione di tali misure sul piano nazionale, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia (Doc. CLXXIV, n. 24) – alla II Commissione (Giustizia);

  sentenze passate in giudicato nel mese di giugno 2013:
    sentenza 5 marzo 2013, Giuseppe Romano n. 35659/02, in materia di ragionevole durata del processo. La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in tema di ragionevole durata del processo, ha constatato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, nonché dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU in riferimento al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU in quanto il ritardo nel pagamento delle somme spettanti al ricorrente, conseguente all'eccessiva durata della procedura di fallimento, ha spezzato il giusto equilibrio che deve sussistere tra la protezione del diritto al rispetto dei beni dell'individuo e le esigenze di interesse generale (Doc. CLXXIV, n. 25) – alla II Commissione (Giustizia).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 4 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0398 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali – alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0399 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0400 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2012/12/ UE che modifica la direttiva 2001/112/CE concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0401 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza – alla XII Commissione (Affari sociali);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0402 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2013/2/UE recante modifica dell'allegato I della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0403 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2013/13/UE che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia – alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0404 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2013/15/UE che adegua determinate direttive in materia di libera circolazione delle merci a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia – alla IX Commissione (Trasporti);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0405 del 28 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2013/25/UE che adegua determinate direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia – alla II Commissione (Giustizia) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera pervenuta in data 10 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (17).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 dicembre 2013.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 6 dicembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 49, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2013, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (67).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 dicembre 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 4 dicembre 2013, a pagina 6, seconda colonna, quarta riga, la parola: «2012/56/UE» si intende sostituita dalla seguente: «2012/26/UE».

INTERROGAZIONI

Iniziative per il completamento dei percorsi formativi presso uffici giudiziari che hanno coinvolto lavoratori cassintegrati, disoccupati e inoccupati – 3-00021

A)

   CARELLA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nel protocollo d'intesa tra la regione Lazio, la corte d'appello di Roma, la procura generale di Roma e il Ministero della giustizia del 20 maggio 2011 si concordavano una serie di interventi finalizzati all'orientamento, alla formazione ed al potenziamento delle competenze all'interno degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Roma di lavoratori percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità e di altre categorie appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;
   con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, all'interno della legge di stabilità del 24 dicembre 2012 è stabilita la ripartizione in quote di risorse per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia;
   allo stato il Ministero interessato ancora non dà continuità al completamento del percorso formativo nonostante le disposizioni di legge –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere affinché si metta in atto quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228. (3-00021)


Iniziative di competenza per consentire al gruppo De Masi di accedere ai benefici previsti dal fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura – 3-00179

B)

   D'ATTORRE, MAGORNO, COVELLO, BINDI, BRUNO BOSSIO, OLIVERIO, STUMPO, BATTAGLIA e CENSORE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   i vertici dell'azienda De Masi costruzioni srl, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), hanno inviato una lettera al commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, sollecitando l'erogazione di un mutuo agevolato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, concernente i benefici del fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura;
   nella lettera è stato fatto presente che tale richiesta, avanzata già nel 2006, è suffragata dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria n. 27 del 12 gennaio 2011;
   la missiva riprende anche la recente sentenza del tribunale amministrativo regionale di Reggio Calabria n. 433 del 20 giugno 2013, che dichiarava illegittimo il decreto n. 460 del 1o agosto 2012, con il quale si respingeva la richiesta di mutuo da parte del gruppo De Masi;
   si ricorda che le aziende De Masi (Calfin spa e De Masi costruzioni srl), operanti nella piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), nel 2003 si rivolsero all'autorità giudiziaria per denunciare atti perpetuati da funzionari bancari, che, a seguito delle indagini della procura di Palmi, portarono all'avvio di un procedimento penale per usura;
   a seguito di tali denunce le aziende De Masi hanno acquisito il riconoscimento dello status di vittime di usura e avanzavano già in data 20 marzo 2006 e 6 aprile 2006 istanza di accesso ai benefici di cui al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, con rinnovo in data 12 dicembre 2006;
   la De Masi srl costituisce per il territorio della piana di Gioia Tauro una realtà molto importante, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista simbolico, per chi si oppone alla prevaricazione e alla violenza;
   in data 13 aprile 2013 si è registrato un ultimo atto di intimidazione nei confronti del gruppo, con diverse raffiche di mitra fatte esplodere contro i capannoni dell'azienda;
   la mancata erogazione del mutuo determinerebbe, pertanto, la cessazione dell'attività da parte del gruppo –:
   quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di verificare quanto sta accadendo in merito alla vicenda che riguarda il gruppo De Masi e di consentire allo stesso, a fronte di una decisione giudiziaria, di accedere ai benefici previsti dal fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, rimuovendo gli ostacoli finora emersi e consentendo il proseguimento dell'attività economica del gruppo ed il mantenimento dei livelli occupazionali. (3-00179)


Elementi ed iniziative di competenza in merito alle prospettive di svolgimento delle elezioni regionali in Abruzzo – 3-00256; 3-00510

C)

   MELILLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in Abruzzo il 15 dicembre 2013 scadono i 5 anni di durata della legislatura regionale e, secondo la legge, dovrebbero essere indette entro questa data le elezioni per il consiglio regionale e il presidente della giunta regionale;
   sulla stampa si apprende che autorevoli rappresentanti della regione Abruzzo e del PdL hanno avuto incontri in sede di Ministero dell'interno per cercare di abbinare le suddette elezioni regionali dell'Abruzzo a quelle europee, che si dovrebbero tenere a fine maggio del 2014;
   in questo modo si verificherebbe l'anomalo prolungamento di 6 mesi della legislatura regionale, con una pesante limitazione, peraltro, della attività della giunta e del consiglio regionale dell'Abruzzo, che non potrebbe andare al di là dell'ordinaria amministrazione;
   si legge sulla stampa abruzzese anche di un parere dell'Avvocatura dello Stato su questa eventualità;
   la legge elettorale dell'Abruzzo vieta che nei 6 mesi precedenti la fine della legislatura regionale, che scade il 15 dicembre 2013, non possano essere adottate modifiche delle norme elettorali regionali;
   tutti i partiti del centrosinistra della regione Abruzzo hanno ufficialmente richiesto che si voti entro i termini stabiliti dalla legge regionale elettorale e dallo statuto della regione Abruzzo, contrastando così la proposta di abbinare le elezioni regionali dell'Abruzzo a quelle europee del 2014;
   su questioni così delicate dal punto di vista istituzionale, come è un procedimento elettorale di una regione, ci si deve attenere scrupolosamente a quanto prevedono le leggi nazionali e regionali vigenti –:
   se corrisponda al vero che il Ministero dell'interno abbia avuto riunioni con rappresentanti della giunta e del consiglio regionale dell'Abruzzo per trattare questo problema;
   quale sia la posizione sostenuta dal Ministero dell'interno su questo problema;
   quale sia il parere espresso dall'Avvocatura dello Stato e per impulso di chi sia stato richiesto suddetto parere, posto che sarebbe grave che si omettano provvedimenti di avvio del procedimento elettorale regionale dell'Abruzzo nei tempi stabiliti dalla legge. (3-00256)


   VACCA, COLLETTI e DEL GROSSO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   il 14 dicembre 2013 scade il mandato del presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi e dell'intero consiglio regionale abruzzese;
   l'articolo 5 della legge 2 luglio del 2004, n. 165, prescrive che gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni e che il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni;
   come stabilito dall'articolo 86 dello statuto della regione Abruzzo, le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e il presidente della giunta sono indette entro tre mesi dalla scadenza della legislatura secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale;
   come stabilito dalla legge elettorale regionale, le elezioni devono svolgersi non oltre tre mesi dalla scadenza della legislatura;
   il presidente del consiglio regionale e della giunta regionale dell'Abruzzo hanno posto ai vertici del Ministero dell'interno un quesito sull'accorpamento delle elezioni regionali abruzzesi con quelle europee;
   il Ministero dell'interno ha posto il quesito sull'abbinamento delle elezioni regionali in Abruzzo con quelle europee all'Avvocatura dello Stato;
   l'Avvocatura considera che «qualora venisse impugnato il provvedimento che indice lo svolgimento delle elezioni regionali nella stessa data in cui si terranno le elezioni europee, la questione di costituzionalità dell'articolo 6 della legge regionale abruzzese, nella parte in cui non fa salva l'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 98 del 2011, potrebbe essere sollevata in via incidentale dal giudice adito. Allo stesso modo, in quello stesso giudizio di impugnazione, potrebbe anche essere sollevato, per le opposte ragioni sopra illustrate, anche la questione di incostituzionalità dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011, nella parte in cui non fa salva la compatibilità con i rispettivi ordinamenti»;
   la stessa Avvocatura dello Stato nel proprio parere, ritenendo prevalente l'interpretazione secondo la quale le elezioni regionali dovrebbero essere celebrate negli stessi giorni in cui si terranno le elezioni europee, consiglia alla regione Abruzzo come soluzione idonea a fugare ogni residuo dubbio sull'abbinamento delle elezioni di modificare il primo comma dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2013 –:
   in base a quale principio o norma giuridica, pur modificando la legge elettorale della regione Abruzzo, come da suggerimento dell'Avvocatura dello Stato, possano essere svolte le elezioni regionali contemporaneamente alle elezioni europee nelle date comprese tra il 22 e il 25 maggio 2014, considerando che lo statuto della regione Abruzzo fissa entro tre mesi dalla scadenza del mandato l'indizione delle elezioni per il rinnovo del presidente della giunta e del consiglio regionale, e se, dunque, una legge ordinaria dallo Stato, per giunta attuata attraverso un decreto-legge convertito, possa derogare una norma statutaria regionale, tenendo presente il principio costituzionale dell'autonomia statutaria delle regioni, nonché gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ravvisandovi una palese incostituzionalità dell'eventuale decreto di spostamento delle elezioni. (3-00510)


Iniziative a favore dei giovani impegnati nella ricerca scientifica, con particolare riferimento all'esenzione dei ricercatori privi di borsa di studio dal pagamento delle tasse universitarie – 3-00325

D)

   BINETTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la ricerca è il fiore all'occhiello di ogni Paese: ma in Italia non lo è ancora abbastanza, per cui le risorse disponibili si assottigliano e parimenti si riducono le possibilità di partecipare ai concorsi per dottorato di ricerca per i giovani laureati particolarmente capaci e motivati;
   le borse di studio negli ultimi cinque anni (dal 2008 a oggi) hanno subito una decurtazione pari a oltre 200 mila euro; sono dati ottenuti analizzando 21 tra le maggiori università italiane;
   sorprende che in tempi di crisi, invece di investire, si tagli proprio in un settore che è considerato strategico per ogni Paese che scelga di guardare al futuro; si ignora in tal modo l'apporto delle scoperte scientifiche sullo sviluppo tecnico-scientifico del Paese e sulla vita dei cittadini; è una situazione dovuta ai carenti e inadeguati finanziamenti alla ricerca, che aggrava ulteriormente la condizione di precarietà di migliaia di ricercatori italiani;
   un quarto delle borse di dottorato di ricerca bandite per il 2013 sono senza borsa, concretamente: 3.030 posti di dottorato, su un totale di 12 mila attivati in media ogni anno; uno su quattro in pratica è gratis. Questo significa che potranno dedicarsi alla ricerca scientifica solo quei giovani che hanno alle spalle famiglie disposte a mantenerli ancora per parecchi anni, mentre i meritevoli non abbienti non potranno dedicarsi alla ricerca, in piena contraddizione con diversi articoli della Costituzione. Addirittura alcune università hanno aperto un numero di posti privi di copertura finanziaria superiori a quelli accompagnati da borsa; i giovani dottorandi senza borsa devono per di più pagare le tasse universitarie sulla base del modello isee e di quanto dichiarato sul modello di iscrizione; non c’è dubbio che questo appaia loro come una pesante ingiustizia, oltre che un freno enorme alla decisione di dedicarsi alla ricerca;
   il Ministro interrogato è certamente a conoscenza della situazione esposta –:
   come intenda intervenire, per quanto di competenza, almeno per esentare i ricercatori privi di borsa di studio dal pagamento della tassa. (3-00325)


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI (A.C. 1542-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MELILLI; GUERRA ED ALTRI (A.C. 1408-1737)

A.C. 1542-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti 2.502 (nuova formulazione), 3.900, 4.900, 4.901, 10.901, 0.2.502.9, 0.2.502.10.

A.C. 1542-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto).

  1. La presente legge detta disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta con le funzioni di cui all'articolo 9 e con le seguenti finalità istituzionali generali: cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle a livello europeo.
  3. Le province sono enti territoriali di area vasta disciplinati ai sensi del capo III. Alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri sono riconosciute le specificità di cui agli articoli 11, 12 e 15.
  4. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato «testo unico». I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia, a norma dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, costituiscono unioni per l'esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 del citato articolo 14 e salvo il ricorso ad apposite convenzioni. Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, non sono computate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione.
  5. Nel caso di cui al primo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 32 del testo unico. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 4, le unioni sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  6. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:
   «b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
   b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 28».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Oggetto).

  Sopprimerlo.
1. 1. Allasia, Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1 – 1. Fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale in materia di riordino degli enti locali, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, nei casi in cui in una data compresa tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2014.
  2. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati.
  3. Lo Stato con propria legge provvede a trasferire ai Comuni e alle Unioni di Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province.
  4. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, le Regioni dispongono il trasferimento delle funzioni da esse conferite alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni medesime, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 giugno 2014, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
  5. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della provincia
  6. Entro il 31 marzo 2014, il Governo presenta alle Camere un disegno di legge che ridefinisce le aree metropolitane previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ai fini dell'istituzione di città metropolitane, e che tenga conto delle proposte che, a tal fine, sono trasmesse dalle Regioni. Se alla data di cui al primo periodo non sono pervenute proposte da parte delle Regioni, il disegno di legge di cui al citato primo periodo è adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni dalla trasmissione del testo.
  7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare decreti legislativi, previo il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro 30 giorni, per abrogare le disposizioni di legge statale in materia di consorzi di bonifica, bacini imbriferi montani, ATO acque e rifiuti, Comunità montane che svolgano funzioni già attribuite ed esercitate, direttamente o per delega da Regioni ed enti locali.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 23-ter.
1. 366. Centemero, Gelmini, Romele.

  Sopprimere il comma 1.
1. 6. Matteo Bragantini, Allasia, Invernizzi, Grimoldi.

  Al comma 1, sostituire le parole: e unioni con le seguenti:, unioni e fusioni.
1. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: adeguare il loro ordinamento ai con le seguenti: promuovere il riordino delle funzioni locali in attuazione dei.
1. 7. Russo, Sarro.

  Al comma 1, dopo le parole: adeguare aggiungere le seguenti: fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale ad essi relativa.
1. 301. Gelmini.

  Al comma 1, dopo la parola: sussidiarietà aggiungere le seguenti: solidarietà istituzionale, coerenza, efficienza ed efficacia amministrativa.
1. 22. Bianconi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individui il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.
  1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
  1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee guida per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente.
   sostituire il comma 2 con il seguente: Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive.
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le città metropolitane e le Province sono enti di primo livello ed eleggono i propri organi secondo le leggi vigenti. Esse svolgono le funzioni fondamentali attribuite dalla presente legge.
  2-ter. La Regione individua ulteriori funzioni che possono essere attribuite agli enti di area vasta sulla base di principi di adeguatezza, efficienza ed efficacia.
   sopprimere i commi 3 e 4.
1. 24. De Mita.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettere e), f) e p) della Costituzione ed al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. La presente legge provvede all'organizzazione di comunità istituzionali che, attraverso un esercizio diversificato e gerarchizzato delle funzioni in ragione di omogeneità di bisogni e interessi, individui il livello istituzionale più adeguato per la tutela dei diritti di cittadinanza.
  1-ter. Alla base dell'articolazione istituzionale vi sono i comuni. Vengono individuati come enti di area vasta le città metropolitane, le province, sulla base delle diversità territoriali, al fine di tutelare e salvaguardare le diversità sociali e culturali di bisogni e di interessi comunque in un quadro di unitarietà delle funzioni in ragione delle esigenze di tutela unitarie dei diritti di cittadinanza. I comuni procedono alla realizzazione di unioni nei termini previsti dalla normativa vigente.
  1-quater. La definizione degli ambiti territoriali delle città metropolitane e delle unioni dei comuni risponde ad un principio di ricomposizione delle comunità dei diritti e dei bisogni all'interno del livello istituzionale più adeguato alla loro tutela; per tale ragione, la presente legge determina le linee guida per l'individuazione dei relativi ambiti territoriali; le Regioni delimitano, nel rispetto delle linee guida, gli ambiti territoriali di intesa con la Conferenza delle autonomie, coerentemente ai piani territoriali regionali e dei piani territoriali di coordinamento provinciale vigenti e procedono alla attribuzione di ulteriori funzioni ai sensi della normativa vigente.
   sostituire il comma 2 con il seguente: Città metropolitane e province sono enti territoriali di area vasta che si distinguono per le condizioni specifiche dei rispettivi territori. Essi svolgono le medesime funzioni di cui alla presente legge con le finalità istituzionali generali: tutela dei diritti di cittadinanza all'interno dell'ambito territoriale determinato attraverso la programmazione, organizzazione e individuazione delle forme di gestione dei servizi alla persona; pianificazione e tutela del territorio e del paesaggio; programmazione delle politiche infrastrutturali e produttive.
1. 250. De Mita.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nelle more di una riforma costituzionale di modifica del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, al fine di stabilire che le regioni stesse con propria legge adottino e disciplinino le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta in modo da assicurare che ogni ente locale regionale abbia una popolazione di almeno trecentomila abitanti oppure una estensione di almeno tremila chilometri quadrati il cui territorio non può coincidere, in tutto o in parte, con quello di una città metropolitana.
1. 200. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo scopo vengono delegate le Regioni alla indicazione delle circoscrizioni provinciali e delle aree metropolitane, sulla base del principio della coerenza e della omogeneità territoriale, salvo il procedimento costituzionale per la loro approvazione.
1. 23. Bianconi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni della presente legge non modificano l'assetto territoriale degli ordini, dei collegi professionali e dei relativi organismi nazionali previsto dalle rispettive leggi istitutive.
1. 25. Gelmini.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 26. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 2.
*1. 27. Dieni, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali, alternativi alle province, caratterizzati dai rapporti di stretta integrazione per l'attività economica, i servizi essenziali, i caratteri ambientali, le relazioni sociali e culturali, intercorrenti tra il comune capoluogo e gli altri comuni uniti allo stesso da contiguità territoriale ed esercitano le funzioni di cui all'articolo 9.
1. 36. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le città metropolitane sono enti territoriali di area vasta alternativi alle Province con le funzioni di cui all'articolo 9 che hanno la finalità di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano mediante attività di programmazione e pianificazione, coordinamento, promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione.
1. 34. Russo, Sarro, Palmizio, Squeri, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle presenti all'interno delle province la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.
1. 37. Russo, Sarro.

  Al comma 2, sostituire le parole: territoriali di area vasta con le seguenti: di area vasta alternativi alle province.
1. 203. Gelmini, Fucci.

  Al comma 2, dopo le parole: territoriali di area vasta aggiungere le seguenti: alternativi alle Province.
1. 201. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 2, sopprimere la parola: strategico.
1. 46. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere le parole da: cura delle relazioni istituzionali fino alla fine del comma.
1. 202. Bianconi, Gelmini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ivi comprese quelle a livello europeo.
*1. 204. Gelmini.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ivi comprese quelle a livello europeo.
*1. 251. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ; gestione delle funzioni e dei servizi di area vasta attribuite sinora alle province ed ai comuni come da provvedimento ad hoc della Regione competente.
1. 205. Russo, Sarro.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, al fine di garantire la continuità amministrativa degli organi provinciali, si dispone la proroga dei commissariamenti in essere ed il commissariamento degli enti provinciali i cui organi cessano per scadenza naturale o altri motivi nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2014.
  3-bis. Ai commissari straordinari di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di nomina del Presidente della Repubblica può attribuire funzioni nei seguenti settori:
   a) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   b) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.
  3-ter. Le restanti funzioni, di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico sono esercitate dalle Unioni di Comuni in cui sono tenuti ad associarsi i comuni e le comunità montane afferenti al territorio dell'ente provinciale che rimane in vita fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane.

  Conseguentemente, all'articolo 23, al comma 2, premettere il seguente: 1. All'articolo 141, comma 1, del testo unico, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: «c-ter) quando, al momento della scadenza naturale degli organi di governo dell'ente, sia in discussione in Parlamento un progetto di legge che preveda l'abolizione dell'ente stesso».
1. 55. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Le province aggiungere le seguenti: con esclusione di quelle la cui popolazione residente nel Comune capoluogo sia inferiore o pari ad un terzo della popolazione residente nell'area metropolitana, per le quali l'elezione degli organi di governo avviene a suffragio universale e diretto.
1. 66. Russo, Sarro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: disciplinati fino alla fine del comma, con le seguenti: individuate nel capo III della presente legge.
1. 206. Russo, Sarro, Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 11, 12 e 15 con le seguenti: di cui all'articolo 11.

  Conseguentemente:
   all'articolo 12, sopprimere il comma 4;
   all'articolo 15, sopprimere il comma 1-
bis.
1. 295. De Mita.

  Sopprimere i commi 4 e 6.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 18 con il seguente:
  Art. 18 – 1. Le Unioni di Comuni sono enti associativi costituiti da due o più Comuni di norma contermini, per l'esercizio associato di funzioni e servizi. Ogni Comune può far parte di una sola unione di Comuni.
  2. Sono principi fondamentali per la disciplina delle Unioni i seguenti:
   a) sono organi di governo il presidente, un organo esecutivo costituito dai sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione, un organo di indirizzo costituito da non più di cinque rappresentanti per Comune, compreso il Sindaco al fine di rappresentare le minoranze. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri (o amministratori comunali – per garantire presenza di assessori esterni) in carica. Tutte le cariche sono a titolo gratuito;
   b) è previsto uno statuto che detta i principi e le norme generali dell'organizzazione dell'Unione, specificando le attribuzioni degli organi, le modalità del loro funzionamento, e cause di incompatibilità nonché dettando disposizioni per la rappresentanza di genere;
   c) alle Unioni si applicano i principi e le norme dell'ordinamento finanziario e contabile e del trattamento del personale dei Comuni, per quanto compatibili, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettate dallo Stato; adottano un piano esecutivo di gestione e applicano il controllo di gestione.

  3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia esercitano obbligatoriamente entro il 1o gennaio 2015 in forma associata, mediante Unione di Comuni, le funzioni fondamentali, con esclusione di quelle di cui alla lettera l) del comma 27 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  4. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e successive modificazioni, le parole: «fino a 1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5.000 abitanti»;
  5. Fino al 1o gennaio 2015 i comuni di cui al comma 3 possono esercitare le funzioni fondamentali di cui al predetto comma 3 mediante convenzione. I comuni possono stipulare comunque convenzioni per altre funzioni o con comuni diversi da quelli di cui al comma 3.
  6. Sulla base dei principi fondamentali di cui ai commi 1 e 2 e con esclusione delle modalità di esercizio da parte delle Unioni di comuni delle funzioni fondamentali dei comuni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, le Unioni sono disciplinate con legge regionale. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano fino all'entrata in vigore delle leggi regionali.
  7. Spetta alla legge regionale, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione, specificare il contenuto delle funzioni, dei servizi e delle attività rientranti nelle funzioni fondamentali.
  8. Restano ferme le funzioni spettanti alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma della Costituzione e le funzioni da queste esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
   sopprimere l'articolo 20.
1. 350. Centemero.

  Sopprimere il comma 4
1. 73. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province e delle città metropolitane, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:
   a) viabilità e trasporti;
   b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.
  4-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, e gli altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i principi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.
  4-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 18.
1. 74. D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
1. 300. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «33. Al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, è disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata ed il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'ANCI comunica al Ministero dell'economia e finanza, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno.»
1. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 360. Palese.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. I comuni possono costituire altresì unioni ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, per le funzioni ivi previste.
1. 292. Balduzzi.

  Sopprimere il comma 6.
1. 107. Fraccaro, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:

  6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI della presente legge.
1. 115. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni sopprimono e riordinano gli enti, le agenzie, le società e gli organismi comunque denominati che esercitano compiti rientranti tra le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
1. 113. De Mita.

A.C. 1542-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Art. 2.
(Città metropolitane).

  1. Ferma restando la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono disciplinate dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. In armonia con i rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la regione Sardegna, la Regione siciliana e la regione Friuli Venezia Giulia possono istituire nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana. Alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
  2. Il territorio della città metropolitana, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana. Qualora la regione interessata, entro trenta giorni dalla richiesta nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133, esprima parere contrario, in tutto o in parte con riguardo alle proposte formulate dai comuni, il Governo promuove un'intesa tra la regione e i comuni interessati, da definire entro novanta giorni dalla data di espressione del parere. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il predetto termine il Consiglio dei ministri, sentita la relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Ministro dell'interno, udito il parere del presidente della regione, decide in via definitiva in ordine all'approvazione e alla presentazione al Parlamento del disegno di legge contenente modifiche territoriali di province e di città metropolitane, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
  3. Sono organi della città metropolitana:
   a) il sindaco metropolitano;
   b) il consiglio metropolitano;
   c) la conferenza metropolitana.

  4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 4-bis.
  4-bis. La conferenza metropolitana adotta o respinge lo statuto e le sue modifiche proposti dal consiglio metropolitano con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
  5. Nel rispetto della presente legge lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché l'articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 4 e 4-bis.
  6. Oltre alle materie di cui al comma 5, lo statuto:
   a) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano;
   b) disciplina i rapporti tra i comuni facenti parte della città metropolitana e la città metropolitana in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, eventualmente differenziate per aree territoriali. Mediante convenzione che regola le modalità di utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie, i comuni possono avvalersi di strutture della città metropolitana e viceversa per l'esercizio di specifiche funzioni ovvero i comuni possono delegare il predetto esercizio a strutture della città metropolitana e viceversa;
   c) può prevedere, anche su proposta della regione e comunque d'intesa con la medesima, la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, con organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana. La mancata intesa può essere superata con decisione della conferenza metropolitana a maggioranza di due terzi dei componenti;
   d) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Città metropolitane).

  Sopprimere gli articoli da 2 a 10.
2. 1. Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Nesci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione, sono costituite le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e Reggio Calabria. Le Province che, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono costituirsi in Città metropolitane mediante una consultazione popolare da tenersi contestualmente alle elezioni europee del 2014. L'ordinamento delle Città metropolitane è disciplinato dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. La Città metropolitana di Roma, in ragione del particolare status di capitale della Repubblica, di cui all'articolo 114 della Costituzione, è disciplinata dal presente Capo, in quanto compatibile e fatte salve le disposizioni speciali che già regolano la materia. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché gli articoli 23 e i commi 9 e 10 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.
2. 305. Gitti, Cominelli, Berlinghieri, Bazoli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  L'ordinamento delle città metropolitane di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli è disciplinato dalla presente legge ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 114 e dall'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
2. 204. Fucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Torino fino a: Reggio Calabria con le seguenti: Roma, Milano e Napoli.
*2. 300. D'Ottavio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Torino fino a: Reggio Calabria con le seguenti: Roma, Milano e Napoli.
*2. 313. Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Torino fino a: Reggio Calabria con le seguenti: Roma, Milano e Napoli.
*2. 319. Cirielli.

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: In armonia coi rispettivi statuti speciali e nel rispetto della loro autonomia organizzativa, la Regione Sardegna e la Regione Siciliana possono istituire le città metropolitane di Cagliari e di Palermo. Alle città metropolitane di Cagliari e Palermo si applicano, in quanto compatibili e fatte salve le eventuali modifiche apportate dalle leggi regionali, le disposizioni di cui alla presente legge.
2. 250. Cicu, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: nei rispettivi capoluoghi di regione la città metropolitana con le seguenti: città metropolitane nei rispettivi capoluoghi di regione, nonché nelle province già all'uopo individuate come aree metropolitane dalle rispettive leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 500.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Alle città metropolitane aggiungere le seguenti: di cui al secondo periodo.
2. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata dalla disciplina del presente capo e dalle disposizioni speciali su Roma capitale.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16.
2. 200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La città metropolitana di Roma, in ragione dello stato di capitale riconosciuto alla città dall'articolo 114 della Costituzione, è regolata da una disciplina speciale di cui al Capo IV. Restano ferme la competenza legislativa regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e, per quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. 210. Russo, Sarro.

Subemendamenti all'emendamento 2.502 della Commissione

  All'emendamento 2.502 della Commissione, sostituire le parole da: nelle province fino a: abitanti con le seguenti: nelle aree metropolitane che presentino caratteristiche di conurbazione, continuità territoriale, dotate di una rete infrastrutturale e imprenditoriale.
0. 2. 502. 8. Matteo Bragantini, Invernizzi.

  All'emendamento 2.502 della Commissione, sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.
*0. 2. 502. 1. De Mita.

  All'emendamento 2.502 della Commissione, sostituire le parole: un milione con le seguenti: due milioni.
*0. 2. 502. 2. Russo.

  All'emendamento 2.502 della Commissione, sostituire le parole: un milione con le seguenti: un milione e mezzo.
**0. 2. 502. 3. De Mita.

  All'emendamento 2.502 della Commissione, sostituire le parole: un milione con le seguenti: un milione e mezzo.
**0. 2. 502. 4. Russo.

  All'emendamento 2.502 della Commissione, sostituire le parole: un milione con le seguenti: un milione e mezzo.
**0. 2. 502. 5. Cirielli.

  All'emendamento 2.502 della Commissione, dopo le parole: un milione di abitanti aggiungere le seguenti: e un numero di comuni non inferiore a 250.
*0. 2. 502. 6. De Mita.

  All'emendamento 2.502 della Commissione, dopo le parole: un milione di abitanti aggiungere le seguenti: e un numero di comuni non inferiore a 250.
*0. 2. 502. 7. Russo.

  All'emendamento 2.502 (Nuova formulazione) della Commissione, dopo le parole: della provincia medesima, inserire i seguenti periodi: Nel caso di due province confinanti che complessivamente raggiungono la popolazione di almeno un milione cinquecentomila abitanti, si applicano le procedure di cui al precedente periodo, a condizione che l'iniziativa sia esercitata dai due comuni capoluogo e da altri comuni che rappresentino complessivamente almeno trecentocinquantamila abitanti per provincia. La proposta deve individuare il comune capoluogo della città metropolitana.
0. 2. 502. 9. Matteo Bragantini, Dal Moro, Zardini, Busin, Invernizzi, Ginato.
(Approvato)

  All'emendamento 2.502 (Nuova formulazione) della Commissione, al comma 1-bis, prima dell'ultimo periodo: Le città metropolitane subentrano alle Province esistenti sia inserito il seguente: Si applicano le procedure di cui al presente comma anche alle Province contermini che assieme, sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente complessiva superiore a un milione e mezzo di abitanti, purchè l'iniziativa sia assunta dai comuni capoluogo delle rispettive province e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti delle province medesime.
0. 2. 502. 10. Zardini, Dal Moro, Matteo Bragantini, Rosato.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Con le procedure di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, nelle province che sulla base dell'ultimo censimento, hanno una popolazione residente superiore a un milione di abitanti, possono essere costituite ulteriori città metropolitane, purché l'iniziativa sia assunta dal comune capoluogo della provincia e da altri comuni che complessivamente rappresentino almeno 500 mila abitanti della provincia medesima. Le città metropolitane subentrano alle province esistenti.
2. 502. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
*2. 49. Russo, Sarro.

  Sopprimere il comma 2.
*2. 50. De Mita.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: salvo quanto previsto fino alla fine del comma, con le seguenti: coincide con quello della provincia omonima, ferma restando l'iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana.
2. 58. Squeri, Palmizio, Fabrizio Di Stefano, Russo, Sarro, Parisi.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
*2. 301. D'Ottavio.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
*2. 306. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
*2. 314. Russo, Sarro.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe.
*2. 320. Cirielli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ivi compresi fino alla fine del periodo con le seguenti: interessati ad aderire alla città metropolitana o ad una provincia limitrofa ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.
2. 65. Russo, Sarro.

  Al comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.
2. 385. Martella, Mognato, Naccarato.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le città metropolitane possono prevedere anche forme di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, in comune e differenziate per aree metropolitane. Le città metropolitane al di sopra dei 3 milioni di abitanti, in ordine alle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e dei comuni, possono prevedere forme di organizzazione differenziata per aree territoriali. La costituzione di zone o distretti omogenei, per specifiche funzioni, che deve tener conto delle specificità territoriali, può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima, e prevede forme ed organismi di coordinamento con gli organi della città metropolitana. La determinazione di forme differenziate di gestioni per funzioni e territori avviene con il contestuale trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie per il loro svolgimento.
2. 68. Gelmini, Fucci.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano e il sindaco metropolitano, il quale può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri.
2. 69. Vargiu.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:
   all'articolo 2:
    al comma 4:
     primo periodo, sopprimere le parole:
il consiglio metropolitano e.
     secondo periodo:
      sostituire le parole
: il consiglio metropolitano con le seguenti: la conferenza metropolitana;
      sopprimere le parole: propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche;
     terzo periodo, sostituire le parole da: il consiglio adotta gli schemi di bilancio fino alla fine del periodo, con le seguenti: la conferenza adotta lo statuto e i bilanci;
     sopprimere il quarto periodo.
    al comma 4-bis, sostituire le parole: proposti dal consiglio metropolitano con le seguenti: e i bilanci dell'ente;
   all'articolo 4:
    sostituire il comma 1 con il seguente:
Il sindaco della città metropolitana è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini, applicando le disposizioni della legge elettorale valida per l'elezione dei sindaci delle città con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
    sopprimere il comma 2.
    sopprimere l'articolo 5.
   all'articolo 7, commi 1 e 2, sostituire le parole:
consiglieri metropolitani con le seguenti: membri della conferenza metropolitana.
2. 70. Bianconi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il sindaco metropolitano rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano, ha poteri di impulso dell'attività dell'ente e di proposta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Il consiglio è l'organo di indirizzo dell'ente; approva regolamenti, piani e programmi; predispone e approva i bilanci; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco; ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo statuto ed esercita le altre funzioni attribuite dallo stesso.
2. 72. Vargiu.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: modifiche, approva aggiungere le seguenti: il bilancio.
*2. 302. D'Ottavio.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: modifiche, approva aggiungere le seguenti: il bilancio.
*2. 307. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: modifiche, approva aggiungere le seguenti: il bilancio.
*2. 315. Russo.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: modifiche, approva aggiungere le seguenti: il bilancio.
*2. 325. Cirielli.

  Al comma 4, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con i seguenti: La conferenza metropolitana adotta lo statuto, approva i bilanci e ha poteri propositivi e consultivi secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. 254. Bianconi.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.
*2. 304. D'Ottavio.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.
*2. 310. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.
*2. 318. Russo.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4-bis.
*2. 328. Cirielli.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
**2. 308. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
**2. 316. Russo.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
**2. 326. Cirielli.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
**2. 375. D'Ottavio.

  Sopprimere il comma 4-bis.
*2. 303. D'Ottavio.

  Sopprimere il comma 4-bis.
*2. 309. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 4-bis.
*2. 317. Russo.

  Sopprimere il comma 4-bis.
*2. 327. Cirielli.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.
2. 296. De Mita.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Lo statuto) – 1. Nel rispetto della presente legge lo statuto:
   a) stabilisce nell'ambito di principi fissati dalla legge, le norme fondamentali dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente, ivi comprese, fermo restando quanto disposto dal comma 4, le attribuzioni degli organi e l'articolazione delle loro competenze;
   b) regola le modalità e gli strumenti di coordinamento dell'azione di governo del territorio;
   c) disciplina i rapporti tra i comuni che fanno parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane e comunali, prevedendo anche forme di organizzazione in comune, differenziate per aree territoriali;
   d) regola la costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni;
   e) regola le modalità in base alle quali i comuni non compresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana.

  2. Lo statuto è predisposto dal Presidente e approvato entro sei mesi dalle elezioni del consiglio metropolitano e per le città metropolitane superiori a tre milioni di abitanti non oltre il 31 dicembre 2015. In caso di mancata approvazione entro le predette date, si procede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  3. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta a maggioranza assoluta.
2. 253. Gelmini, Fucci.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana possono organizzare in comune l'esercizio delle proprie funzioni, comprese quelle fondamentali.
2. 251. Russo, Sarro.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), dopo le parole: organi della città metropolitana aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 503. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 6, sopprimere le lettere c) e d).
2. 297. De Mita.

  Al comma 6, sopprimere la lettera c).
2. 311. Bianconi.

  Al comma 6, sopprimere la lettera d).
2. 312. Bianconi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. Le modifiche ed integrazioni dello statuto sono proposte dal Consiglio metropolitano alla Conferenza metropolitana che le adotta con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
2. 330. Gelmini, Fucci.

A.C. 1542-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione).

  1. In sede di prima applicazione, le città metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, sono costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime. Il comitato istitutivo della città metropolitana è formato dal sindaco del comune capoluogo, che lo presiede, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco.
  2. Il sindaco del comune capoluogo indice altresì le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, per il consiglio metropolitano, ed è eletta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5; le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente all'assemblea dei sindaci di cui al comma 1. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014 trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il prodotto dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
  3. Fino al 1o luglio 2014, il comitato istitutivo della città metropolitana predispone atti preparatori e studi preliminari in ordine al trasferimento delle funzioni, dei beni immobili, delle risorse finanziarie, umane e strumentali alla medesima città metropolitana. Fino al 1o luglio 2014 sono prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali.
  4. L'incarico di componente del comitato istitutivo e della conferenza statutaria è svolto a titolo gratuito.
  5. Decorso il termine del 30 settembre 2014, anche ai fini della dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano che si svolgono entro il 1o novembre 2014. Alle elezioni non partecipano i sindaci e i consiglieri dei comuni che abbiano eventualmente dichiarato la volontà di cui al comma 9. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  6. Il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  7. Le città metropolitane, ove alla data del 30 settembre 2014 non si verifichi quanto previsto al comma 9, subentrano definitivamente alle province alla medesima data; diversamente si applica quanto previsto al comma 9. Dalla data del 30 settembre 2014 le città metropolitane succedono sul loro territorio alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime, fermo restando quanto previsto al comma 9 del presente articolo e all'articolo 10. Fino all'approvazione dello statuto definitivo della città metropolitana si applica lo statuto della provincia. All'adozione dello statuto definitivo la città metropolitana assume anche le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  8. Dal 1o luglio 2014 fino al 30 settembre 2014, ai fini dell'eventuale dichiarazione di volontà di cui al comma 9, il comitato istitutivo subentra temporaneamente agli organi della provincia. Dal 30 settembre 2014 il sindaco del comune capoluogo esercita fino al 1o novembre 2014 le funzioni degli organi della città metropolitana. Dalla data di insediamento del consiglio metropolitano esercita le funzioni di sindaco della città metropolitana.
  9. Tra il 1o luglio 2014 e il 30 settembre 2014, ove un terzo dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana ovvero un numero di comuni che rappresentino un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, la volontà di non aderire alla rispettiva città metropolitana e di voler continuare a far parte della provincia omonima, il territorio della predetta città comprende provvisoriamente, in attesa della legge che lo determinerà ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, soltanto quello dei comuni che non hanno manifestato tale volontà; la provincia omonima continua ad esercitare le proprie funzioni nel territorio dei comuni che hanno manifestato tale volontà e il componente del comitato istitutivo, presidente o commissario uscente della provincia, è nominato commissario. Alla data di entrata in vigore della legge che definisce il territorio della predetta provincia, la medesima provincia è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi di quanto previsto all'articolo 13; il commissariamento cessa alla data di insediamento dei predetti organi. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui al secondo periodo, la provincia continua ad esercitare le funzioni di cui alla normativa previgente avvalendosi, previa intesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi, degli uffici e delle risorse della città metropolitana a cui spetta il patrimonio, il personale e le risorse strumentali e finanziarie ai sensi dell'articolo 10; la predetta legge disporrà anche sulla ripartizione definitiva di patrimonio, personale e risorse tra i due enti sulla base delle funzioni che spettano alla provincia ai sensi del capo III, mantenendo comunque l'obbligo per la provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana che svolgono le funzioni di amministrazione e controllo. Gli oneri della gestione commissariale di cui alla fine del secondo periodo sono a carico dei comuni che hanno dichiarato la volontà di continuare a far
parte della provincia e sono ripartiti in proporzione alla loro popolazione. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza alla città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
  10. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita, con le procedure di cui al presente articolo, sei mesi prima della scadenza degli organi della provincia di Reggio Calabria in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non entra in funzione prima del rinnovo degli organi del comune di Reggio Calabria. I termini di cui al presente articolo sono conseguentemente rideterminati sostituendo la predetta data a quella di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso il termine del 1o luglio 2014 è sostituito dal sessantesimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali e quello del 30 settembre 2014 dal centocinquantesimo giorno dalla predetta scadenza. Il decreto di cui al comma 7, quarto periodo, si applica anche all'istituzione della città metropolitana di Reggio Calabria; il termine di cui al comma 7, sesto periodo, si calcola per Reggio Calabria dalla data di istituzione della predetta città.
  11. Alla procedura di cui al comma 9 si applica quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, dell'articolo 2, che si applica anche alle procedure relative ai comuni che in ogni tempo intendano aderire o uscire dalla città metropolitana, modificando il territorio di province limitrofe.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Istituzione delle città metropolitane in sede di prima applicazione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto a suffragio universale diretto con legge dello Stato da approvarsi entro centoottanta giorni dalla data di approvazione della presente legge.
  2. Fino all'approvazione dello Statuto della Città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto della Città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei due terzi degli enti interessati alla costituzione della Città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la Provincia esistente, si procede al rinnovo degli organi di governo della Provincia e non si procede all'istituzione della Città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 16. Invernizzi, Matteo Bragantini, Allasia, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Istituzione delle Città metropolitane in prima applicazione) 1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, nell'ambito territoriale di competenza così come determinato ai sensi della presente legge, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province con l'insediamento del consiglio metropolitano eletto nelle modalità previste dall'articolo 5 della presente legge. Alla stessa data le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano tutte le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  2. Fino all'approvazione dello statuto della città metropolitana, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, e sue modificazioni.
  3. Fino all'insediamento del consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il sindaco del comune capoluogo, i sindaci dei comuni interessati, il presidente della provincia e il presidente della regione, al fine di condividere una proposta di statuto della città metropolitana.
  4. Qualora nelle aree previste nell'articolo 2, comma 1, entro il 28 febbraio 2013, la maggioranza dei due terzi degli enti interessati alla costituzione della città metropolitana manifesti la volontà di mantenere la provincia esistente si procede al rinnovo degli organi di governo della provincia e non si procede all'istituzione della città metropolitana e all'elezione dei relativi organi di governo.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 14. De Mita.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Istituzione delle Città metropolitane in prima applicazione) – 1. Le Città metropolitane subentrano alle Province omonime, che sono soppresse alla data di scadenza naturale degli organi di governo delle Province e di insediamento del consiglio metropolitano eletto in secondo grado con le modalità previste per le elezioni degli organi di governo delle Province. Alla stessa data le Città metropolitane succedono alle Province in tutti i rapporti attivi e passivi, esercitano le funzioni delle Province soppresse nonché le funzioni di cui all'articolo 9.
  2. In sede di prima applicazione, le elezioni di secondo grado degli organi di governo delle Città metropolitane sono convocate entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza degli organi di governo delle Province, il Presidente della Provincia soppressa è nominato commissario straordinario della Città metropolitana fino al 31 dicembre 2014, per garantire la trasformazione della Provincia in Città metropolitana anche attraverso la formulazione della proposta di statuto metropolitano di cui al comma successivo.
  3. Fino all'insediamento del Consiglio metropolitano è istituito un Comitato metropolitano di cui fanno parte il Presidente della Provincia, che lo presiede, il Sindaco del Comune capoluogo, i Sindaci dei comuni interessati e il Presidente della Regione, al fine di condividere una proposta di statuto metropolitano.
  4. Fino alla data di approvazione dello Statuto della Città metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni statutarie della Provincia sulle competenze e sul funzionamento degli organi provinciali e le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 15. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014 le Città Metropolitane di cui all'articolo 2, comma 1, sono costituite sul medesimo territorio delle omonime province che, contestualmente, sono soppresse. A decorrere dalla medesima data, le Città Metropolitane subentrano alle Province soppresse in tutti i rapporti attivi e passivi ai sensi dell'articolo 10, esercitandone tutte le funzioni in aggiunta a quelle proprie stabilite dal successivo articolo 9. Entro 180 giorni dalla costituzione delle Città metropolitane, i Comuni non intenzionati ad aderire alla città metropolitana intraprendono le iniziative previste dall'articolo 133 della Costituzione.
  2. In sede di prima applicazione della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
   c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 31 dicembre 2014. In caso di mancata approvazione entro a predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 3. Pilozzi, Kronbichler, Sannicandro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2014 sul territorio delle province omonime e con funzioni limitate all'approvazione dello statuto entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima. Si applicano altresì le seguenti disposizioni:
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) il consiglio metropolitano è costituito dal sindaco metropolitano, dal presidente della provincia omonima, dal presidente del consiglio comunale del comune capoluogo e da sei membri del comune capoluogo designati dal presidente del consiglio comunale su proposta dello stesso, dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione superiore a 15.000 abitanti, dai presidenti delle unioni di comuni appartenenti alla città metropolitana aventi popolazione complessiva almeno pari a 10.000 abitanti, nonché, fino al compimento del terzo anno dalla data di costituzione della città metropolitana, dai presidenti di unioni di cui all'articolo 1, comma 4, secondo periodo. Partecipa alle predette riunioni, senza diritto di voto, anche il presidente della regione, ovvero un suo delegato;
   c) gli organi di cui alle lettere a) e b) restano in carica anche successivamente al subentro alla provincia e al comune capoluogo e fino all'insediamento degli organi a seguito dell'elezione;
   d) gli organi della città metropolitana provvedono a predisporre e ad approvare lo statuto nonché a individuare le più idonee soluzioni per la transizione dalla provincia e del comune capoluogo al nuovo ente. A tal fine si avvalgono del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale e del comune capoluogo. Lo statuto deve essere approvato entro due mesi dalla data di subentro alla provincia omonima. In caso di mancata approvazione dello statuto entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della città metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco e al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 11.
3. 2. Vargiu.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dai presidenti della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
  2. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Comitato istitutivo della medesima predispone e invia ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe, uno schema di Statuto, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per la modifica delle circoscrizioni provinciali limitrofe e per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
  3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, il comitato istituivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro due mesi dal medesimo termine. Entro tre mesi dall'elezione del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  4. Gli organi della città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione della provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  5. Le città metropolitane subentrano alle province omonime all'insediamento del consiglio metropolitano. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello statuto definitivo si applica lo statuto della provincia, attribuendo al comitato istitutivo della città metropolitana le competenze del presidente della provincia, del consiglio provinciale e della giunta provinciale.
  6. All'esito dell'adozione dello statuto definitivo, la città metropolitana assume le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  7. Ove entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, ovvero un numero di comuni che rappresentano un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, previo parere della regione, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, da effettuarsi nell'ambito dei procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 5, subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. In caso di parere negativo della regione, si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, con il termine ridotto, in sede di prima attuazione, a 45 giorni. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.
  9. Per i comuni che intendessero aderire o uscire dalla città metropolitana di cui al comma 7 si applica lo stesso procedimento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.
3. 390. Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dai presidenti della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo, né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 2 a 11 con i seguenti:
  2. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il Comitato istitutivo della medesima predispone e invia ai sindaci dei comuni del territorio della Città metropolitana, uno schema di statuto, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2. L'eventuale iniziativa in capo ai comuni per l'adesione alla città metropolitana deve svolgersi entro tre mesi dalla data di trasmissione dello schema di statuto. Per le aree metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi.
  3. Decorso il termine di cui al comma 2, secondo periodo, il comitato istituivo della città metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro due mesi dal medesimo termine. Entro tre mesi dall'elezione del consiglio metropolitano, è approvato lo statuto definitivo. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il predetto termine, si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  4. Gli organi della Città metropolitana si avvalgono, anche nella fase di transizione della provincia al nuovo ente, del supporto degli uffici dell'amministrazione provinciale.
  5. Le città metropolitane subentrano alle province omonime all'insediamento del consiglio metropolitano. Fino alla medesima data sono comunque prorogati gli organi provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le gestioni commissariali. Dalla data di cui al primo periodo, le città metropolitane succedono alle province in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitano le funzioni di queste ultime. Fino all'approvazione dello statuto definitivo si applica lo statuto della provincia, attribuendo al comitato istitutivo della città metropolitana le competenze del presidente della provincia, del consiglio provinciale e della giunta provinciale.
  6. All'esito dell'adozione dello statuto definitivo, la città metropolitana assume le funzioni proprie di cui all'articolo 9.
  7. Ove entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, almeno un terzo dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana, ovvero un numero di comuni che rappresentano un terzo della popolazione della provincia, comunque tra loro confinanti, previo parere della regione, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, da effettuarsi nell'ambito dei procedimento di cui all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, deliberino, con atto adottato dal rispettivo consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, di non far parte della rispettiva città metropolitana, la predetta città, alla data di cui al comma 5, subentra alla provincia omonima, ai sensi e per gli effetti del citato comma 5, esclusivamente per quanto riguarda il territorio dei comuni che non hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. In caso di parere negativo della regione, si applica la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, con il termine ridotto, in sede di prima attuazione, a 45 giorni. La provincia omonima resta in funzione per il territorio corrispondente a quello ove insistono i comuni che hanno optato per l'appartenenza all'ente provincia. La provincia così ridefinita è regolata dalle disposizioni di cui al capo III e si procede alla formazione dei nuovi organi provinciali ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità secondo le quali si procede in tale caso al riparto del patrimonio, delle risorse finanziarie, umane e strumentali nonché degli obiettivi del patto di stabilità interno tra la provincia e la città metropolitana, in relazione ai territori di rispettiva competenza e alle rispettive funzioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con delibera del Comitato di cui al comma 1, in conformità ai predetti criteri, previa intesa con il sindaco metropolitano e sentiti i comuni interessati, sono quindi ripartiti tra la provincia e la città metropolitana il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali. Ove entro il termine di trenta giorni dal subentro della Città metropolitana la predetta delibera non venga emanata, entro i successivi novanta giorni si provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Sul territorio dei comuni che hanno optato per la non appartenenza della città metropolitana, ai sensi del presente comma, non può essere istituita più di una provincia.
  8. La città metropolitana di Reggio Calabria è istituita all'atto del rinnovo degli organi del comune capoluogo di Reggio Calabria e comunque non prima della scadenza naturale della Provincia di Reggio Calabria. Fino a tale data valgono per la provincia di Reggio Calabria le medesime norme che per le altre province di cui al capo III della presente legge.
  9. Per i Comuni che intendessero aderire o uscire dalla città metropolitana di cui al comma 7 si applica lo stesso procedimento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.
3. 391. Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 200. D'Ottavio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 201. De Mita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non
possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 210. Cirielli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 240. Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali. Il comitato istitutivo della città metropolitana si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed è formato dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia o dal commissario, dal presidente della regione o da loro delegati, nonché dal sindaco di uno dei comuni della città metropolitana, eletto, a maggioranza dei presenti, da un'assemblea dei sindaci dei comuni della città metropolitana, convocata e presieduta dal sindaco del comune capoluogo, che si tiene entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il sindaco del comune capoluogo in tale occasione non possiede né l'elettorato attivo né quello passivo. Il sindaco eletto decade da componente del comitato nel caso di cessazione della carica di sindaco. Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le parole: Il presidente di provincia.
*3. 250. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo:
    dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana aggiungere le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
    sopprimere le parole: , che lo presiede;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**3. 202. D'Ottavio.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo:
    dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana aggiungere le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
    sopprimere le parole: , che lo presiede;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**3. 211. Cirielli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo:
    dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana aggiungere le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
    sopprimere le parole: , che lo presiede;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**3. 230. De Mita.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge sul territorio delle province omonime con le seguenti: sul territorio delle province omonime alla scadenza naturale degli organi di governo provinciali.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo:
    dopo le parole:
Il comitato istitutivo della città metropolitana aggiungere le seguenti: si insedia alla data di entrata in vigore della presente legge ed.
    sopprimere le parole:, che lo presiede;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
**3. 241. Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a decorrere dal 1o gennaio 2015.
3. 18. Bianconi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il comitato istitutivo della Città Metropolitana fino alla fine del comma.

  Conseguentemente:
   al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole:è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed;
   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il comitato istitutivo della città metropolitana predispone con le seguenti: gli organi predispongono;
   al comma 4, sopprimere le parole: del comitato istitutivo e;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sopprimere le parole:
il comitato istitutivo, la conferenza statutaria e;
   sopprimere il comma 8.
3. 265. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede

  Conseguentemente:
   dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente:
Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 203. D'Ottavio.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede

  Conseguentemente:
   dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente:
Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 212. Cirielli.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede

  Conseguentemente:
   dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente:
Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 231. De Mita.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede.

  Conseguentemente:
   dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente:
Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 242. Russo.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: che lo presiede

  Conseguentemente:
   dopo il medesimo periodo, aggiungere il seguente:
Il comitato istitutivo è presieduto dal presidente di provincia.
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il sindaco del comune capoluogo con le seguenti: Il presidente di provincia.
*3. 251. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: dal sindaco di uno dei comuni delle città metropolitana, eletto con le seguenti: da due sindaci dei comuni della città metropolitana di cui uno di un comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, eletti
3. 260. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni.

  Conseguentemente:
   al comma 5:
     al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: indette le elezioni il comitato cessa da ogni attività;
    al terzo periodo, sopprimere la parola: definitivo;
   al comma 6:
    sostituire le parole da:
anche nella fase fino alla fine del comma, con le seguenti:, nella fase di transizione dalla provincia al nuovo ente, degli uffici dell'amministrazione provinciale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   al comma 7:
    terzo periodo, sopprimere la parola:
definitivo
    al comma 8, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: e il sindaco assume la rappresentanza legale dell'ente;
   al comma 9:
    primo periodo, dopo le parole:
il territorio della predetta città comprende provvisoriamente aggiungere le seguenti: , a decorrere dal 30 settembre 2014;
    terzo periodo, sostituire le parole: la predetta legge disporrà anche sulla con le seguenti: sulla base della predetta legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie locali si dispone la;
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   al comma 10:
    primo periodo, sostituire le parole da:
sei mesi fino a: presente legge con le seguenti: il 1o gennaio 2016 ovvero comunque entro trenta giorni dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali;
   sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il termine del 1° novembre 2014 è sostituito dal duecentodecimo giorno dalla scadenza degli organi provinciali.
3. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della presente legge aggiungere le seguenti: e da un rappresentante espresso dalle opposizioni di ciascun consiglio comunale facente parte della città metropolitana.
3. 35. Bianconi.

  Sostituire i commi da 2 a 11 con il seguente:

  2. Fino al termine di indizione delle prime elezioni di cui al presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni;
   a) il sindaco del comune capoluogo della provincia omonima è il sindaco della città metropolitana;
   b) la conferenza metropolitana è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. La conferenza può costituire al suo interno un comitato esecutivo composto dal sindaco metropolitano e da un massimo di altri 4 componenti della conferenza eletti dalla stessa;
   c) gli organi della Città Metropolitana provvedono a predisporre ed approvare lo statuto, nonché ad individuare le più idonee soluzioni per la transizione tra la soppressa provincia ed il nuovo ente. A tal fine, sono assegnate alla Città metropolitana, contestualmente alla sua costituzione, il patrimonio, le risorse finanziarie, umane e strumentali della soppressa provincia. Lo statuto deve essere approvato dalla conferenza metropolitana entro e non oltre il 30 ottobre 2014, In caso di mancata approvazione entro la predetta data, il prefetto fissa un nuovo termine non superiore a sessanta giorni per la sua adozione, decorso il quale nomina un commissario ad acta con il compito di adottare lo statuto medesimo, salve le eventuali successive modificazioni da parte degli organi della Città Metropolitana. Lo statuto, ove adottato dal commissario, deve conformarsi, per quanto riguarda la disciplina relativa al sindaco ed al consiglio, a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati; si applica, nei confronti del commissario, quanto previsto dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 266. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 204. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 213. Cirielli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 232. De Mita.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 243. Russo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Presidente della Provincia insedia la conferenza costituente per la redazione di una proposta di statuto della città metropolitana. La conferenza è costituita da tutti i sindaci dei comuni dell'area metropolitana. La conferenza è integrata dai componenti del comitato istitutivo ed è presieduta dal Presidente della Provincia. La conferenza termina improrogabilmente i suoi lavori il 30 giugno 2014, trasmettendo ai sindaci dei comuni della città metropolitana la proposta di statuto ovvero comunque il risultato dei propri lavori anche ai fini di quanto previsto al comma 9.
*3. 252. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 205. D'Ottavio.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 214. Cirielli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 233. De Mita.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 244. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio 2014 con le seguenti: all'insediamento del Consiglio Metropolitano.
**3. 253. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 1o luglio con le parole: 30 settembre.
3. 220. Balduzzi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: anche ai fini fino alla fine del terzo periodo, con le seguenti: la conferenza metropolitana indice le elezioni del consiglio metropolitano, che si svolgono entro il 1o novembre 2014. Entro due mesi dall'insediamento del consiglio metropolitano è approvato lo statuto in via definitiva.
3. 267. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 7, sopprimere il primo periodo.
3. 268. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 206. D'Ottavio.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 215. Cirielli.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 234. De Mita.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 245. Russo.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla medesima data con le seguenti: a seguito dell'insediamento del consiglio metropolitano.
*3. 254. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 8.
**3. 207. D'Ottavio.

  Sopprimere il comma 8.
**3. 216. Cirielli.

  Sopprimere il comma 8.
**3. 235. De Mita.

  Sopprimere il comma 8.
**3. 246. Russo.

  Sopprimere il comma 8.
**3. 255. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
3. 269. Pilozzi, Kronbichler, Lavagno, Sannicandro.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: e di voler continuare a far parte della provincia omonima

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, sopprimere le parole da: la provincia omonima continua fino alla fine del periodo;
   al terzo periodo, sopprimere le parole da:
tra i due enti sulla base fino alla fine del comma.
3. 380. Gelmini.

  Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: previa intesa o convenzione, senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza oneri a carico della Provincia medesima.
3. 261. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 302. D'Ottavio.

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 306. Cirielli.

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 332. De Mita.

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 342. Russo.

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di patrimonio, personale aggiungere le seguenti:, obiettivi di patto di stabilità interno.
*3. 352. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 301. D'Ottavio.

  Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 305. Cirielli.

  Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 331. De Mita.

  Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 341. Russo.

  Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo comunque fino alla fine del periodo.
**3. 351. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 300. D'Ottavio.

  Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 304. Cirielli.

  Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 330. De Mita.

  Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 340. Russo.

  Al comma 9, sopprimere il quarto periodo.
*3. 350. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. 381. Palese.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi prima della con la seguente: alla.
*3. 303. D'Ottavio.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi prima della con la seguente: alla.
*3. 307. Cirielli.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi prima della con la seguente: alla.
*3. 333. De Mita.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi prima della con la seguente: alla.
*3. 343. Russo.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi prima della con la seguente: alla.
*3. 353. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 800. Cicu, Balduzzi, Businarolo, Fabbri, Giorgis, Gianluca Pini, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Sopprimere il comma 11.
3. 270. Pilozzi, Kronbichler, Sannicandro.

A.C. 1542-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).

  1. Il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

  2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.
  3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale. È inoltre condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che entro il termine predetto si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni. A tal fine il comune capoluogo deve proporre la predetta articolazione territoriale, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico. La proposta del consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana, da effettuare sulla base delle rispettive leggi regionali e deve essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. È altresì necessario che la regione abbia provveduto con propria legge all'istituzione dei nuovi comuni e alla loro denominazione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione. In alternativa a quanto previsto dai periodi precedenti, per le sole città metropolitane con popolazione superiore ai tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi dell'articolo 2, comma, 6, lettera c), e che il comune capoluogo abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo statuto della città metropolitana.
  3-ter. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60, comma 1:
    1) all'alinea, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
    2) al numero 12), dopo le parole: «consiglieri comunali,» sono inserite le seguenti: «consiglieri metropolitani,»;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «consigliere comunale,» sono inserite le seguenti: «consigliere metropolitano,»;
   c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione».

  4. L'incarico di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui all'articolo 3, è esercitato a titolo gratuito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).

  Sopprimerlo.
4. 1. Matteo Bragantini, Invernizzi, Grimoldi, Allasia.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Il sindaco e il Consiglio metropolitano). – 1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 7. D'Ottavio.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Il sindaco e il Consiglio metropolitano). – 1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 8. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Il sindaco e il Consiglio metropolitano). – 1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 11. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Il sindaco e il Consiglio metropolitano).– 1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 12. De Mita.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Il sindaco e il Consiglio metropolitano). – 1. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle Città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.
  3. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani.
*4. 14. Palese, Marti, Chiarelli, Distaso, Fucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Sindaco e consiglio metropolitano).

  1. Il sindaco metropolitano è eletto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni che ricadono nel territorio della città metropolitana a suffragio universale e diretto.
  2. Il consiglio metropolitano è composto da:
   a) ventiquattro consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) diciotto consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) quattordici consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. L'elezione può avvenire non prima del 1o gennaio 2017. Con successiva legge statale si prevede l'adozione di un sistema elettorale simile a quello in vigore per l'elezione dei comuni superiori ai 15 mila abitanti.
4. 3. Vargiu.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il sindaco metropolitano ed il consiglio metropolitano sono eletti mediante voto diretto, libero e segreto, da parte degli elettori residenti nel territorio della città metropolitana secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 9 e seguenti della legge 8 marzo 1951, n. 122, intendendosi, per il termine provincia, quello di comune metropolitano e, per il termine provinciali quello di metropolitani. Ciascun gruppo di candidati deve comprendere una pari presenza di uomini e donne in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo a elezione del sindaco e del consiglio metropolitano, che entro il 31 dicembre 2014 si sia proceduto ad articolare il territorio del comune capoluogo in più municipalità.
  2. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da non più di:
   a) quarantacinque consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
   b) trentasei consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti;
   c) trenta consiglieri nelle altre città metropolitane.

  3. Gli emolumenti per il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani dovranno essere stabiliti in maniera tale che il loro costo complessivo non sia superiore al costo sostenuto nelle province di provenienza per gli organi politici, alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 60, comma 1:
    1) alinea, dopo le parole: «consigliere comunale» sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
    2) numero 12), dopo le parole: «consiglieri comunali» sono aggiunte le seguenti: «consiglieri metropolitani»;
   b) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «consigliere comunale», sono aggiunte le seguenti: «consigliere metropolitano»;
   c) all'articolo 65, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale, metropolitano e circoscrizionale sono, altresì, incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere metropolitano di altro comune metropolitano, di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
4. 4. Pilozzi, Kronbichler, Sannicandro.

  Sopprimere il comma 1.
4. 17. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire i commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:

  1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
  3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
  3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.
*4. 204. Centemero.

  Sostituire i commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:

  1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
  3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
  3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.
*4. 205. D'Ottavio.

  Sostituire i commi 1, 2, 3, 3-bis e 3-ter con i seguenti:

  1. Il consiglio metropolitano è composto dal sindaco metropolitano e da:
   a) 24 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a tre milioni di abitanti;
   b) 20 consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente da 800.000 a 3 milioni di abitanti;
   c) 16 consiglieri nelle altre città metropolitane.

  2. Il sindaco metropolitano rappresenta la città metropolitana ed è eletto insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
  3. Il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano durano in carica cinque anni.
  3-bis. Ferme restando le competenze della legge statale in materia elettorale, lo Statuto può prevedere forme di elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano. L'elezione può avvenire successivamente all'approvazione della legge statale sul sistema elettorale.
*4. 206. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 3-
bis;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
   sopprimere l'articolo 5.
**4. 200. Russo, Squeri.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 3-
bis;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
   sopprimere l'articolo 5.
**4. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 3-bis;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
   sopprimere l'articolo 5.
**4. 202. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere il comma 3-
bis;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
   sopprimere l'articolo 5.
**4. 203. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco della città metropolitana è eletto mediante elezione a suffragio universale da parte dei cittadini, applicando le disposizioni di cui alla legge elettorale valida per le elezioni dei sindaci delle città con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

  Conseguentemente:
   al comma 3-bis:
    primo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e;
    terzo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e;
    ultimo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e.
4. 212. Bianconi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto direttamente da parte dei cittadini dell'area metropolitana a suffragio universale insieme al Consiglio metropolitano secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia.

  Conseguentemente:
   al comma 3-bis:
    primo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e;
    terzo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e;
    ultimo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e.
4. 211. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale diretto da parte dei cittadini della città metropolitana secondo le disposizioni adottate con legge dello Stato.

  Conseguentemente:
   al comma 3-bis:
    primo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e;
    terzo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e;
    ultimo periodo, sopprimere le parole:
del sindaco e.
4. 24. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto nell'ambito del Consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento. Il Consiglio metropolitano è eletto secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il sindaco metropolitano e i consiglieri metropolitani che ricoprono anche le cariche di amministratori comunali non possono cumulare le indennità o i gettoni di presenza previsti per i due enti e devono optare sul regime da adottare all'inizio del loro mandato di amministratori metropolitani;
   sopprimere l'articolo 5.
4. 207. De Mita.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento e dura in carica cinque anni. Il sindaco metropolitano resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di amministratore comunale. È eletto sindaco metropolitano il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*4. 303. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento e dura in carica cinque anni. Il sindaco metropolitano resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di amministratore comunale. È eletto sindaco metropolitano il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*4. 304. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il sindaco metropolitano è eletto nell'ambito del consiglio metropolitano nel giorno del suo insediamento e dura in carica cinque anni. Il sindaco metropolitano resta in carica anche in caso di cessazione dalla carica di amministratore comunale. È eletto sindaco metropolitano il candidato che consegue il maggior numero dei voti in consiglio. In caso di parità di voti è eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze nell'elezione del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
*4. 305. D'Ottavio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
**4. 208. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
**4. 209. De Mita.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Sindaco metropolitano rappresenta la Città metropolitana ed è eletto, contestualmente alla elezione del consiglio metropolitano, dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni dell'area metropolitana, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5. Possono candidarsi ed essere eletti a sindaco metropolitano esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei medesimi comuni al momento delle elezioni.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
**4. 210. D'Ottavio.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di diritto.
4. 213. Gelmini, Fucci.

  Al comma 1. aggiungere, in fine, le parole: e dura in carica cinque anni.
4. 216. De Mita.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
4. 214. Bianconi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
4. 300. Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 3.
4. 301. Bianconi.

  Sopprimere il comma 3-bis.
4. 218. Mazziotti Di Celso, De Mita.

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  
3-bis. L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico.
*4. 219. Cirielli.

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  
3-bis. L'elezione avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il consiglio provinciale. Il comune capoluogo entro il termine di scadenza del mandato dei suoi organi di governo provvede ad articolare il suo territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 6, comma 4, del testo unico.
*4. 220. D'Ottavio.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvenire successivamente fino alla fine del comma con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**4. 302. Cirielli.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvenire successivamente fino alla fine del comma con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
**4. 306. D'Ottavio.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e del consiglio metropolitano.
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
    sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:

  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 250. Russo.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
e del consiglio metropolitano.
   all'articolo 5:
   al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
    sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:

  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 251. D'Ottavio.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
e del consiglio metropolitano.
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
    sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:

  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 252. Cirielli.

  Al comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e del consiglio metropolitano.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:
e del consiglio metropolitano.
   all'articolo 5:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:
dai sindaci fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente dai cittadini dei comuni dell'area metropolitana a suffragio universale secondo le disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio provinciale.
    sostituire i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con i seguenti:

  2. In ogni città metropolitana è costituito un numero di collegi pari al numero dei consiglieri metropolitani ad essa assegnati; le liste di candidati devono prevedere una pari presenza di uomini e donne, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
  3. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinati i collegi di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e sono emanate le disposizioni contenenti le modalità attuative per l'elezione dei consigli metropolitani.
*4. 253. Matteo Bragantini, Invernizzi, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: può avvenire successivamente fino alla fine del comma con le seguenti: avviene a suffragio universale diretto secondo le disposizioni vigenti per il presidente della provincia ed il consiglio provinciale.
4. 221. Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 3-bis, terzo periodo, sostituire le parole: entro il termine predetto con le seguenti: entro la data di indizione delle elezioni.
4. 900. La Commissione.

  Al comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni valutano le eventuali proposte referendarie di variazione della circoscrizione del comune capoluogo presentate ai sensi delle rispettive leggi regionali alla luce del mutato contesto istituzionale, sottoponendole al parere vincolante del consiglio comunale, secondo le procedure di cui all'articolo 6, comma 4, del testo unico.
4. 40. Martella, Mognato, Casellato, Crimì, Crivellari, Dal Moro, D'Arienzo, De Menech, Ginato, Miotto, Moretti, Moretto, Murer, Naccarato, Narduolo, Rotta, Rubinato, Sbrollini, Zardini, Zoggia.

  Al comma 3-ter, sostituire il numero 2) della lettera a) con il seguente:
   
2) il numero 12) è sostituito dal seguente:
    «12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione».
4. 901. La Commissione.

  Al comma 4, sopprimere le parole: di sindaco metropolitano.
4. 50. Bianconi.