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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 30 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 30 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Nicola Bianchi, Bindi, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Gianni Farina, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gasbarra, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci, Tinagli, Villarosa, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Nicola Bianchi, Bindi, Bocci, Boccia, Bonafede, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Capezzone, Carrozza, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Gianni Farina, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gasbarra, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, Kyenge, La Russa, Lauricella, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Moretto, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Ravetto, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci, Tinagli, Valeria Valente, Villarosa, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NICCHI: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali» (1744);
   MARZANO: «Disposizioni per la rimozione delle barriere della comunicazione, per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile e per la promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e sordo-cieche» (1745);
   FORMISANO: «Istituzione di un'Autorità di vigilanza sull'emergenza ambientale nel territorio di comuni delle province di Napoli e Caserta» (1746);
   BUSTO ed altri: «Norme per la realizzazione di una rete di itinerari per la mobilità dolce e per la riconversione delle linee ferroviarie dismesse» (1747);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BRAMBILLA: «Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione, in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente» (1748);
   CAUSIN: «Modifiche al codice civile, in materia di riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni» (1749);
   PESCO ed altri: «Disposizioni per l'introduzione del reddito di cittadinanza» (1750).

  Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.

  Il deputato Cimbro ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   SBROLLINI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (756).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE SCHULLIAN ed altri: «Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi» (61);
  CAPELLI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità aggiuntive per incarichi interni alle Camere» (1137) Parere della V Commissione;
  GRIMOLDI: «Disposizioni per favorire la rappresentanza giovanile nella Camera dei deputati» (1157) Parere delle Commissioni V e XII;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)» (1651).

   II Commissione (Giustizia):
  GRIMOLDI: «Modifiche al codice di procedura civile, al codice di procedura penale e alle disposizioni per la loro attuazione, relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti negli albi presso i tribunali, nonché istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale» (1081) Parere delle Commissioni I, V, X, XI e XIV.

   VI Commissione (Finanze):
  SEGONI ed altri: «Agevolazioni fiscali per la realizzazione di interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico e sismico» (1578) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIII e XIV;
  GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari» (1605) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  GRIMOLDI: «Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per il recupero, il mantenimento e la conservazione del tracciato storico dell'autodromo di Monza» (1096) Parere delle Commissioni I e V;
  GRIMOLDI e MATTEO BRAGANTINI: «Istituzione del Museo storico dei motori e della locomozione» (1097) Parere delle Commissioni I, V e IX;
  DI LELLO: «Disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e disposizioni per la promozione della loro attività» (1425) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):
  BIONDELLI ed altri: «Norme in materia di tutela della salute e dell'ambiente dalle emissioni prodotte da impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile» (1347) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   IX Commissione (Trasporti):
  GRIMOLDI: «Nuova disciplina delle targhe degli autoveicoli» (1085) Parere delle Commissioni I e V.

   X Commissione (Attività produttive):
  GIANLUCA PINI ed altri: «Disposizioni concernenti l'installazione e l'impiego degli apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito, nonché destinazione di quota del gettito del prelievo erariale unico sui medesimi ai comuni» (1641) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  FEDRIGA e CAPARINI: «Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di ricongiunzione pensionistica» (225) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV;
  BOCCUZZI ed altri: «Modifiche agli articoli 4 e 85 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti la determinazione dei soggetti assicurati e dei beneficiari delle rendite erogate ai superstiti» (537) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII e XII;
  GRIMOLDI e MATTEO BRAGANTINI: «Abolizione del valore legale dei titoli di studio» (1094) Parere delle Commissioni I, II e VII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  GRIMOLDI: «Modifica all'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, in materia di riserva dell'esercizio delle attività proprie della professione di psicologo» (1087) Parere delle Commissioni I, II e XIV.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
  GIANCARLO GIORGETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di circolazione senza copertura assicurativa» (1430) Parere delle Commissioni I e XII.

Annunzio della pendenza di un procedimento civile ai fini di una deliberazione in materia d'insindacabilità.

  In data 29 ottobre 2013 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale ordinario di Vercelli è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento civile (atto di citazione del signor Luca Pedrale) nei confronti di Roberto Rosso, deputato all'epoca dei fatti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni. Copia dell'ordinanza di trasmissione da parte del tribunale di Vercelli sarà stampata e distribuita. (Doc. IV-ter, n. 13).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2010, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria – Soprintendenza archivistica della Liguria per ulteriori interventi di restauro concernenti il complesso archivistico di Santa Maria delle Vigne di Genova.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Consiglio di Stato.

  Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 28 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e dell'articolo 10, comma 5, del regolamento del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, il conto finanziario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per l'anno 2012, unitamente alla relativa relazione illustrativa.
  Questa documentazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (COM(2013) 742 final);
   Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian (COM(2013) 744 final).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 23 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di luglio e settembre 2013.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA (A.C. 1574-A)

A.C. 1574-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento Buonanno 5.15,
  e

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1574-A – Ulteriore parere della I Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Parere sugli emendamenti 2.1000, 2.1001, 2.1002, 3.1000, 4.1000, 4.1001, 5.1000, 5.1001, 6.1000, 6.1010, 7.1000, 8.1000, 8-bis.1000, 8-bis.1001, 10-bis.1001, 12.1000, 14.1000, 15.1000, 17.1000, 17.1001, 17.1002, 17.1003, 19.1000, 19.1001, 20.1000 della Commissione, sul subemendamento Lenzi 0.21.1000.1, e sugli emendamenti 21.1000 e 24.1000 della Commissione al disegno di legge C. 1574-A, Governo.

NULLA OSTA

sugli emendamenti 2.1000, 2.1001, 2.1002, 3.1000, 4.1000, 4.1001, 5.1000, 5.1001, 6.1000, 6.1010, 7.1000, 8.1000, 8-bis.1000, 8-bis.1001, 10-bis.1001, 12.1000, 14.1000, 15.1000, 17.1000, 17.1001, 17.1002, 17.1003, 19.1000, 19.1001, 20.1000 della Commissione, sul subemendamento Lenzi 0.21.1000.1, e sugli emendamenti 21.1000 e 24.1000 della Commissione.

A.C. 1574-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3:
   alla lettera a) sostituire le parole: euro 2,71 con le seguenti: euro 2,70, le parole: euro 79,24 con le seguenti: euro 78,81 e le parole: euro 925,46 con le seguenti: euro 920,31;
   alla lettera b) sostituire le parole: euro 3,11 con le seguenti: euro 2.99, le parole: euro 90,86 con le seguenti: euro 87,28 e le parole: euro 1061,16 con le seguenti: euro 1019,21;
   all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: 1o gennaio 2014 aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 2-ter;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 2-
quater;
   all'articolo 2, sopprimere il comma 2-
sexies;
   all'articolo 4, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.;

  All'articolo 4, comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 5, comma 01, sopprimere le parole:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

  All'articolo 5, comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

  All'articolo 7, sostituire il comma 3-bis con il seguente: 3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare.;

  Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:Art. 10-bis. (Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici). 1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10,11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

  All'articolo 12, comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: previsti fino all'anno scolastico 2013-2014;

  All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 14, comma 1-bis, capoverso 2-bis, sostituire la parola: riassegnazione con le seguenti: revoca e la redistribuzione;

  All'articolo 14, comma 1-ter, sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi per le università. Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 15, comma 2-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.;

  All'articolo 15, comma 6, sostituire le parole da: Il personale docente fino a: si applica con le seguenti: Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica;

  All'articolo 15, sopprimere il comma 10-quater;

  All'articolo 16, sopprimere il comma 1-bis;

  All'articolo 17, comma 2, sopprimere le parole: e provvede fino alla fine del comma;

  All'articolo 17, sopprimere il comma 5-bis;

  All'articolo 17, sopprimere i commi da 8-ter a 8-novies;

  All'articolo 21, comma 2-ter, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale;

  All'articolo 23, sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater;

  All'articolo 24, comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: disponibili ed fino alla fine del comma con le seguenti: disponibili, in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali a legislazione vigente.;

  e con la seguente condizione:
   all'articolo 12, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. La Scuola per l'Europa di Parma, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115, rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1.13, 1.300, 1.301, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.33, 2.201, 2.204, 2.206, 2.216, 2.1001, 3.250, 3.251, 4.4, 4.13, 4.20, 4.24, 4.216, 4.231, 4.232, 4.233, 4.234, 4.235, 4.236, 4.250, 4.251, 4.252, 4.313, 5.1, 5.15, 5.18, 5.201, 5.208, 5.209, 5.211, 5.214, 5.316, 5.515, 6.18, 6.23, 6.30, 7.14, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25, 7.82, 7.202, 7.203, 7.209, 7.322, 7.1000, 8-bis.1001, 10.202, 10.204, 10.206, 10.208, 10.209, 10.210, 10.211, 10-bis.1001, 11.3, 11.201, 15.3, 15.5, 15.12, 15.14, 15.25, 15.26, 15.32, 15.47, 15.48, 15.49, 15.54, 15.55, 15.61, 15.62, 15.63, 15.64, 15.65, 15.68, 15.80, 15.85, 15.87, 15.88, 15.89, 15.203, 15.207, 15.208, 15.211, 15.215, 15.219, 15.221, 15.222, 15.1000, 16.13, 16.207, 16.208, 16.211, 17.5, 17.13, 17.23, 17.208, 17.212, 17.219, 18.1, 18.4, 19.1, 19.22, 19.36, 19.200, 19.204, 19.205, 20.1, 20.9, 20.15, 20.200, 20.206, 20.207, 20.208, 21.100, 24.11, 24.200, 24.202, 24.204, 24.206, 24.0207, 24.1000, 25.1, 25.200, 25.201, 25.202, 25.203, 26.1, 26.3, 26.4, 26.5, 27.1, 27.2, 27.200, 27.201 e sugli articoli aggiuntivi 2.0210, 4.0100, 7.0200, 10-ter.0200, 19.0202, 20.0200, 23.0201, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1574-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE

Art. 1.
(Welfare dello studente).

  1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefìci a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:
   a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
   b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefìci erogati da amministrazioni pubbliche;
   c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefìci e i requisiti per l'accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l'erogazione dei benefìci agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l'entità dei benefìci, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse.
  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Art. 2.
(Diritto allo studio).

  1. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.
  2. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

Art. 3.
(Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  1. Al fine di sostenere la formazione artistica presso le Istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, promuovendone l'eccellenza, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le suddette Istituzioni. Il bando stabilisce l'importo delle singole borse di studio nei limiti delle risorse disponibili, nonché le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, per la formazione delle commissioni e per la valutazione dei candidati.
  2. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi al beneficio sulla base dei seguenti criteri:
   a) per i residenti in Italia, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;
   b) per i non residenti in Italia, condizioni economiche comprovate mediante autocertificazione;
   c) valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche eventualmente prodotte.

  3. Le borse di studio sono attribuite fino a esaurimento delle risorse e sono cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. La comunicazione della graduatoria e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 novembre 2013.
  4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.

Art. 4.
(Tutela della salute nelle scuole).

  1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.».
  2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
  3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
  4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
  5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Potenziamento dell'offerta formativa).

  1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica» laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.
  2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilità di concludere convenzioni con le Regioni per coordinare le rispettive iniziative in materia, bandisce un concorso per la realizzazione di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, le quali elaborano i progetti acquisendo l'assenso dei musei interessati, che partecipano alla progettazione mediante i rispettivi servizi didattici, ed eventuali cofinanziamenti da parte di fondazioni di origine bancaria o di altri enti pubblici o privati. Gli enti e le istituzioni che ricevono finanziamenti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la diffusione della cultura possono cofinanziare i progetti. Non può essere finanziato più di un progetto per ogni museo. I criteri e le modalità di selezione, tali da assicurare il finanziamento di un congruo numero di progetti e la loro adeguata distribuzione sul territorio nazionale, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il concorso è bandito entro il 30 ottobre 2013. I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, con la partecipazione degli studenti, e possono riguardare l'organizzazione di mostre all'interno dei musei, l'elaborazione di guide e percorsi per i visitatori, la realizzazione di aule o laboratori multimediali, l'elaborazione di libri o di materiale illustrativo relativi al museo. I progetti devono includere tutte le spese per la loro realizzazione senza determinare oneri diretti o riflessi ai musei in cui si svolgono i progetti medesimi.
  3. Per l'anno 2014 è autorizzata, per le finalità di cui al comma 2, la spesa di euro 3 milioni.
  4. All'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo di cui al comma 1 è espressamente destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua con proprio decreto la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto finanziate con la parte di Fondo di cui al comma 1, individuata ai sensi del primo periodo.».

Art. 6.
(Riduzione del costo dei libri scolastici).

  1. Al fine di consentire la disponibilità e la fruibilità a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte degli studenti, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «sono» è sostituita dalle seguenti: «possono essere»;
   b) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nell'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'eventuale adozione»;
    2) all'articolo 15, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.»;
    3) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione da parte del dirigente scolastico di delibere del collegio dei docenti che determinino il superamento dei predetti tetti di spesa costituisce illecito disciplinare.».

  2. Al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna direttamente alle medesime istituzioni scolastiche la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate le risorse, sulla base del numero di studenti, e sono definiti i criteri per la concessione dei libri agli stessi.
  3. Per l'anno scolastico 2013-2014 non può essere escluso l'uso da parte dei singoli studenti di libri nelle edizioni precedenti, purché conformi alle Indicazioni nazionali.

Art. 7.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

  1. Al fine di evitare i fenomeni di dispersione scolastica, particolarmente nelle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, nell'anno scolastico 2013-2014 è avviato in via sperimentale un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti, con particolare riferimento alla scuola primaria.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono indicati gli obiettivi, compreso il rafforzamento delle competenze di base, i metodi didattici, che contemplano soluzioni innovative e percorsi specifici per gli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico, nonché i criteri di selezione delle scuole in cui realizzare il Programma di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono definite altresì le modalità di assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, che possono avvalersi di associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro tra le cui finalità statutarie rientrino l'aiuto allo studio, l'aggregazione giovanile e il recupero da situazioni di disagio, all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati del Programma.
  3. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di euro 3,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni per l'anno 2014, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti.

Art. 8.
(Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado).

  1. Al fine di facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e di favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, anche allo scopo di realizzare le azioni previste dalla «Garanzia giovani», a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento sono ricomprese tra le attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive e riguardano l'intero corpo docente. Ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva.»;
   b) all'articolo 2, comma 3, le parole da: «che intendano fornire» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «camere di commercio e agenzie per il lavoro che intendano fornire il loro apporto ai fini predetti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinariamente disponibili e nel rispetto dei princìpi di pluralismo, concorrenza e trasparenza.»;
   c) all'articolo 3, comma 2, le parole: «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi due anni»;
   d) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Nel Piano dell'offerta formativa e sul sito istituzionale delle istituzioni scolastiche vengono indicate le iniziative di orientamento poste in essere.».

  2. Per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, è autorizzata la spesa di euro 1,6 milioni per l'anno 2013 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2014, quale contributo per le spese di organizzazione e programmazione delle attività, oltre alle risorse agli stessi fini previste nell'ambito di finanziamenti di programmi regionali, nazionali, europei e internazionali, le quali potranno essere utilizzate anche per iniziative di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti interessati.

Art. 9.
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione).

  1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto;».

  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore delle predette norme regolamentari di adeguamento.
  3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

Art. 10.
(Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali).

  1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito.
  3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: «successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università», e dopo le parole «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e universitaria». Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11.
(Wireless nelle scuole).

  1. È autorizzata la spesa di euro 5 milioni nell'anno 2013 e di euro 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse sono assegnate alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero di edifici scolastici.

Art. 12.
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche).

  1. Al fine di consentire l'ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche e la programmazione degli organici, all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 la parola «Alle» è sostituita da «Negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 alle»;
   b) al comma 5-bis le parole «A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013» sono sostituite dalle parole «Negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014»;
   c) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-ter. I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di direttore dei servizi generali e amministrativi sono definiti con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis, come modificati dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo di cui al periodo precedente si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis.».

  2. Dall'attuazione del comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. La Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115 rientra tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 13.
(Integrazione delle anagrafi degli studenti).

  1. Al fine di realizzare la piena e immediata operatività e l'integrazione delle anagrafi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.
  2. Le modalità di integrazione delle anagrafi di cui al comma 1 e di accesso alle stesse sono definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  3. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.
(Istituti tecnici superiori).

  1. All'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono soppresse le parole da «con la costituzione» fino alla fine del periodo.
  2. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica inerenti alla costituzione o al funzionamento degli istituti tecnici superiori.

Art. 15.
(Personale scolastico).

  1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli anni 2014-2016, tenuto conto dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatto salvo quanto previsto in relazione all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
  2. Al fine di assicurare continuità al sostegno agli alunni con disabilità, all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La predetta percentuale è rideterminata, negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, in misura pari rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016».
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'articolo 2, comma 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
    1) il comma 13 è abrogato;
    2) al primo periodo del comma 15, le parole «dei commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 14»;
    3) al secondo periodo del comma 15, le parole «dai predetti commi 13 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto comma 14»;
   b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

  5. Ai fini della dichiarazione di inidoneità del personale docente della scuola alla propria funzione per motivi di salute, le commissioni mediche operanti presso le aziende sanitarie locali sono integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca designato dal competente ufficio scolastico regionale.
  6. Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la procedura di cui all'articolo 19, commi da 12 a 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con conseguente assunzione, su istanza di parte da presentare entro 30 giorni dalla dichiarazione di inidoneità, della qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, applicazione obbligatoria della mobilità intercompartimentale in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente con mantenimento del maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  7. Entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti, integrate secondo le previsioni di cui al comma 5, per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale interessato torna a svolgere la funzione docente. Al personale per il quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica il comma 6 del presente articolo. In tal caso i 30 giorni di cui al comma 6 decorrono dalla data di conferma della inidoneità. Il suddetto personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione del comma 6.
  8. In relazione ai trasferimenti di personale inidoneo di cui ai commi 6 e 7, operati in deroga alle facoltà assunzionali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferite alle amministrazioni riceventi le corrispondenti risorse finanziarie. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca comunica, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica le unità trasferite e le relative risorse anche ai fini dell'adozione delle occorrenti variazioni di bilancio.
  9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, anche nell'anno scolastico 2013-2014 al relativo personale è consentito di transitare su altra classe di concorso docente per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo, purché non sussistano condizioni di esubero nella relativa provincia.
  10. Il Comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, verifica gli effetti finanziari delle disposizioni del presente articolo ai fini della determinazione del Fondo di cui al comma 9 dello stesso articolo 64.

Art. 16.
(Formazione del personale scolastico).

  1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui i risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione obbligatoria del personale scolastico con particolare riferimento:
   a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessario per aumentare l'attesa di successo formativo, in particolare nelle regioni ove i risultati delle valutazioni sugli apprendimenti effettuate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi), anche in relazione alle rilevazioni OCSE-Pisa, risultano inferiori alla media nazionale;
   b) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati;
   c) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
   d) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
   e) all'aumento delle competenze dei docenti degli istituzioni scolastiche impegnate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di organizzazione e gestione delle attività formative di cui al comma 1, anche attraverso convenzioni con le università statali e non statali, da individuare nel rispetto dei princìpi di concorrenza e trasparenza.
  3. Al fine di promuovere la formazione culturale del personale docente della scuola, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'accesso gratuito del suddetto personale ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato in via sperimentale per l'anno 2014, nei limiti del Fondo di cui al periodo successivo. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito al personale docente della scuola, con la dotazione finanziaria di euro 10 milioni per l'anno 2014, a titolo di recupero delle minori entrate di cui al precedente periodo. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di monitoraggio degli accessi gratuiti e dei conseguenti oneri, al fine di eventuali interventi per gli esercizi successivi.

Art. 17.
(Dirigenti scolastici).

  1. Al fine di garantire continuità e uniformità a livello nazionale al reclutamento dei dirigenti scolastici, l'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
  «Art. 29. – (Reclutamento dei dirigenti scolastici). – 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. Il corso-concorso viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti, il cui numero è comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e alla Scuola nazionale dell'amministrazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del venti per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge presso la Scuola nazionale dell'amministrazione, in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso.».
  2. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal precedente comma 1, è adottato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui al comma 1.
  4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del comma 618 dell'articolo 1 della citata legge.
  5. In deroga a quanto previsto dai parametri di cui all'articolo 459, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il solo anno scolastico 2013/2014, nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di dirigente scolastico banditi rispettivamente con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, per un numero non superiore a quello dei posti banditi con il suddetto decreto direttoriale, vacanti e disponibili, con priorità per le istituzioni scolastiche con maggior numero di studenti e per quelle situate nelle aree caratterizzate da specificità linguistiche, i docenti di cui al comma 1 del predetto articolo 459, che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
  6. Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento, conferiti nelle scuole individuate al comma 5, cessano alla conclusione, nella relativa regione, della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetta con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, o di quella indetta con decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, con la nomina in corso d'anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico titolare, con incarico a tempo indeterminato.
  7. Alla sostituzione dei docenti in esonero ai sensi del comma 5 si procede con supplenze temporanee, il cui termine finale di durata è individuato contestualmente alle cessazioni di cui al comma 6. Alla relativa spesa si dà copertura a valere sulle facoltà assunzionali relative ai dirigenti scolastici con riferimento alle assunzioni già autorizzate e, in subordine, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
  8. Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. Il presidente della commissione cura il coordinamento delle sottocommissioni. Anche nel caso di rinnovazione concorsuale, a ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

Art. 18.
(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione).

  1. Per le necessità di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014. Al relativo onere, pari ad euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2.
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, le parole da «, provinciale» fino a «interregionale.» sono sostituite da «e provinciale.». Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è ridotta di euro 8,1 milioni a decorrere dall'anno 2014.

Art. 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) che abbia maturato almeno 3 anni accademici in incarichi di insegnamento, possono essere rinnovati per il solo anno accademico 2013-2014, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per la copertura di posti che risultino vacanti e disponibili, in subordine agli incarichi di cui al comma 1.
  3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del comparto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire o, in assenza di detto personale, a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Nelle more di un processo di razionalizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli stessi, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 3 milioni di euro.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto.

Capo III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.
(Corsi di laurea ad accesso programmato).

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 è abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo non è applicato alle procedure relative agli esami di ammissione ai corsi universitari già indette e non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 21.
(Formazione specialistica dei medici).

  1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «delle commissioni giudicatrici» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

  2. All'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, le parole «ed è determinato annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno accademico 2013-2014, è determinato ogni tre anni,».

Art. 22.
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca).

  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per un anno. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni.»;
   b) alla lettera b) le parole «la nomina e la durata in carica» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti e le modalità di nomina».

  2. In via di prima applicazione del presente articolo, per la nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino alla nomina del nuovo comitato di selezione è utilizzato l'elenco di persone definito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010.
  3. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I nominativi proposti ai sensi del comma 2 possono essere utilizzati entro un anno dalla formulazione della proposta».
  4. In via di prima applicazione del presente articolo, per le nomine di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura ivi prevista viene seguita con la nomina di un nuovo comitato di selezione.

Art. 23.
(Finanziamento degli enti di ricerca).

  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola «anche» è sostituita dalle seguenti: «ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, fatta eccezione per quelli».
  2. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:
  «Art. 4. – (Finanziamento degli enti di ricerca). – 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5, e considerando la specifica missione dell'ente nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro.
  1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalità e che non possono essere più utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attività o progetti attinenti alla programmazione degli enti.».

Art. 24.
(Personale degli enti di ricerca).

  1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 40 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 2 milioni nell'anno 2014, 4 milioni nell'anno 2015, 6 milioni nell'anno 2016, 8 milioni nell'anno 2017 e 10 milioni a partire dall'anno 2018.
  2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
  3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 1.
  4. Gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 possono procedere al reclutamento per i profili di ricercatore e tecnologo, nei limiti delle facoltà assunzionali, senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 25.
(Disposizioni tributarie in materia di accisa).

  1. A decorrere dal 10 ottobre 2013, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
   a) birra: euro 2,66 per ettolitro e per grado-Plato;
   b) prodotti alcolici intermedi: euro 77,53 per ettolitro;
   c) alcole etilico: euro 905,51 per ettolitro anidro.

  2. Per l'anno 2014 e poi a decorrere dall'anno 2015, le aliquote di accisa rideterminate dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, sono stabilite nelle misure indicate al comma 3 del presente articolo.
  3. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2014:
    birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
    prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;
    alcole etilico: euro 920,31 per ettolitro anidro.
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2015:
    birra: euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato;
    prodotti alcolici intermedi: euro 87,28 per ettolitro;
    alcole etilico: euro 1019,21 per ettolitro anidro.».

Art. 26.
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale).

  1. Il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: «3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.».
  2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014 è elevato ad euro 200.
  3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1o gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data.

Art. 27.
(Norme finanziarie).

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 4, 5, commi 1 e 3, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, commi 1 e 3, 11, 15, 16, commi 1 e 3, 17, commi 1 e 8, 19, comma 4, 24, comma 1, e 25 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26;
   b) quanto a 8,717 milioni di euro per l'anno 2014, a 34,868 milioni di euro per l'anno 2015 e a 52,302 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
   c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio» della missione «Istruzione scolastica»;
   d) quanto a euro 1 milione euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma «Istituti di alta cultura» della missione «Istruzione universitaria»;
   e) quanto a euro 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria»;
   f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante corrispondete riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1574-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 2:
    la lettera a) è soppressa;
    alla lettera b), le parole: «ristorazione o» sono soppresse;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione»;
    i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: «Nei successivi trenta giorni ciascuna regione provvede, con eventuale pubblicazione di un bando, a definire la natura e l'entità dei benefìci per gli studenti, da erogare fino a esaurimento delle risorse e a individuarne i beneficiari».

  All'articolo 2:
   al comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «137,2 milioni»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014, secondo modalità da definire con successivo decreto ministeriale, invia entro il 31 marzo di ciascun anno a tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per via telematica, anche mediante il portale telematico di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), un opuscolo informativo sulle borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione dei criteri e delle modalità per accedervi, nonché degli indirizzi web di tutti gli organismi regionali per il diritto allo studio.
  2-ter. All'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le parole: “non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio” sono sostituite dalle seguenti: “sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi. A tal fine, tali soggetti non sono tenuti al pagamento della suddetta tassa sino alla pubblicazione della graduatoria per il conseguimento delle borse di studio”.
  2-quater. Per l'anno accademico 2013-2014, il limite di cui al comma 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato dall'articolo 42, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevato a euro 80.000.
  2-quinquies. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: “delle regioni” sono inserite le seguenti: “oltre al gettito di cui alla lettera b),”.
  2-sexies. Il comma 5 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è sostituito dal seguente:
  “5. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, con esclusione di compensi e gettoni di presenza”».

  All'articolo 3:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «premi»;
    al secondo periodo, le parole: «Il bando stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «I bandi stabiliscono i settori di intervento, con particolare riguardo a piani nazionali di ricerca e iniziative nazionali di promozione del settore Afam, » e le parole: «delle singole borse di studio» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli premi»;
   al comma 2, alinea, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «Le borse di studio sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «I premi sono attribuiti» e le parole: «sono cumulabili con quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sono cumulabili con le borse di studio»;
    al secondo periodo, le parole: «delle borse» sono sostituite dalle seguenti: «dei premi» e le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»;
   al comma 4, le parole: «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni»;
   alla rubrica, le parole: «Borse di studio» sono sostituite dalla seguente: «Premi».

  All'articolo 4:
   al comma 1, le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricato dal dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico se non per documentata incompatibilità»;
   al comma 2, dopo le parole: «nei locali chiusi» sono inserite le seguenti: «e nelle aree all'aperto di pertinenza» e le parole: «scolastiche statali e paritarie» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dell'istituzione scolastica sanzionatrice, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute»;
   al comma 5, dopo le parole: «il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli» sono inserite le seguenti: «locali, stagionali e biologici» e dopo le parole: «appositi programmi di educazione alimentare,» sono inserite le seguenti: «anche in collaborazione con associazioni e organizzazioni di acquisto solidale,»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, nei bandi delle gare d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, i relativi soggetti appaltanti devono prevedere che sia garantita un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica, nonché l'attribuzione di un punteggio per le offerte di servizi e forniture rispondenti al modello nutrizionale denominato “dieta mediterranea”, consistente in un'alimentazione in cui prevalgano i prodotti ricchi di fibre, in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure crude e cotte e legumi, nonché pesce, olio extravergine d'oliva, uova, latte e yogurt, con una limitazione nel consumo di carni rosse e zuccheri semplici.
  5-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai disturbi del comportamento alimentare, elabora programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.
  5-quater. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo del comma 10-bis è soppresso;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  “10-ter. La pubblicità di marchi di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina è consentita a condizione che riporti, in modo chiaramente visibile:
   a) la dicitura ‘presenza di nicotina’;
   b) l'avvertimento sul rischio di dipendenza da nicotina.

  10-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e le agenzie pubblicitarie, unitamente ai rappresentanti della produzione, adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina.
  10-quinquies. È vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina che:
   a) sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi;
   b) attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Ministero della salute;
   c) rappresenti minori di anni diciotto intenti all'utilizzo di sigarette elettroniche.

  10-sexies. È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori.
  10-septies. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
  10-octies. È vietata in qualsiasi forma la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina:
   a) sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori;
   b) nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione da parte dei minori.

  10-novies. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-ter a 10-octies è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000. La sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
  10-decies. La sanzione di cui al comma 10-novies si applica altresì alle industrie produttrici e ai responsabili delle emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai proprietari delle sale cinematografiche”».

  All'articolo 5:
   prima del comma 1 è inserito il seguente:
  «01. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale, come previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, al fine di garantirne l'innovazione permanente, l'aggiornamento agli sviluppi della ricerca scientifica e tecnologica e il confronto con gli indirizzi culturali emergenti, nonché l'adeguamento alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dagli istituti tecnici superiori e dal mondo del lavoro e delle professioni. Il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di istruzione professionale, tecnica e liceale devono concludersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dal loro avvio e i relativi risultati sono considerati nella ridefinizione degli indirizzi, dei profili e dei quadri orari di cui ai citati regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 87, n. 88 e n. 89 del 2010»;
   al comma 1, le parole: «dai decreti» sono sostituite dalle seguenti: «dai regolamenti di cui ai decreti» e le parole: «3,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,3 milioni»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole: «nell'articolo 119 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e le parole: «nelle fondazioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle istituzioni culturali e scientifiche»;
    al secondo periodo, le parole: «le accademie di belle arti» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,»;
    al quinto periodo, le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo»;
    al settimo periodo, dopo le parole: «o di materiale illustrativo» sono inserite le seguenti: «audio-video e multimediale »;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedono attività di carattere straordinario, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, da realizzare con personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) incluso nelle graduatorie provinciali. A tale fine sono stipulate specifiche convenzioni tra le regioni e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La partecipazione delle regioni ai progetti di cui al presente comma avviene nell'ambito delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente. Al suddetto personale è riconosciuta la valutazione del servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie a esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché negli elenchi provinciali ad esaurimento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75. Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali, è riconosciuta la medesima valutazione del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, nelle graduatorie di istituto previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, n. 62, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 novembre 2011, n. 104. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai progetti promossi nell'anno scolastico 2012-2013.
  4-ter. Ai fini dell'implementazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad adottare con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un regolamento concernente la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti dell'ultimo biennio della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come puntualmente definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. Il decreto ridefinisce altresì le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro ovvero impegnati in attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, senza pregiudizio per la tutela della salute e della sicurezza degli stessi nei luoghi di lavoro e nei laboratori. Il decreto provvede altresì all'individuazione analitica delle disposizioni legislative con esso incompatibili, che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo».

  All'articolo 6:
   al comma 1:
    alla lettera a), le parole: «all'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, » sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 151, comma 1, e all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,” e»;
    alla lettera b):
    all'alinea, la parola: «al» è sostituita dalle seguenti: «all'articolo 15 del» e le parole: «, sono apportate le seguenti modificazioni» sono soppresse;
    prima del numero 1) è inserito il seguente:
  «01) al comma 1, le parole: “fatta salva l'autonomia didattica” sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti”;
    al numero 1), le parole: «all'articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “libri di testo” sono inserite le seguenti: “o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite del tetto di spesa,”»;
    al numero 2), le parole: «all'articolo 15,» sono sostituite dalla seguente: «al»;
    il numero 3) è soppresso;
    dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
  «3-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal presente articolo, si applicano a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Le disposizioni introdotte dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui ai titoli V e VI della parte seconda del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;
   al comma 2, primo periodo, la parola: «ridurre» è sostituita dalla seguente: «contenere» e dopo le parole: «in comodato d'uso» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore connessi all'utilizzo indicato,»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi)».

  All'articolo 7:
   al comma 1, le parole: «con particolare riferimento alla scuola primaria» sono sostituite dalle seguenti: «per le scuole di ogni ordine e grado»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e tenuto conto di quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia» e le parole: «i metodi didattici» sono sostituite dalle seguenti: «le linee guida in materia di metodi didattici»;
    al secondo periodo, dopo le parole: «che possono avvalersi» sono inserite le seguenti: «della collaborazione degli enti locali e delle figure professionali ad essi collegate, delle cooperative di educatori professionali, nonché» e dopo le parole: «fondazioni private senza scopo di lucro» sono inserite le seguenti: «, incluse le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative,»;
   al comma 3, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «di euro 11,4 milioni per l'anno 2014,» sono inserite le seguenti: «destinabili sia alle spese di funzionamento del Programma di cui al comma 1, sia a compenso delle prestazioni aggiuntive del personale docente coinvolto,»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica si promuove la pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurricolare l'attività motoria. Tali attività sono finalizzate all'acquisizione delle competenze motorie e di stili di vita attivi, nel rispetto delle indicazioni ministeriali per il curricolo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al progetto di alfabetizzazione motoria promosso dal Comitato olimpico nazionale italiano e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

  All'articolo 8:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «alle scuole secondarie di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «all'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado» e le parole: «dalla “Garanzia giovani”» sono sostituite dalle seguenti: «dal programma europeo Garanzia per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;
    la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  “1-bis. Le attività inerenti ai percorsi di orientamento, che eccedano l'orario d'obbligo, possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione integrativa”»;
    alla lettera b), le parole: «“camere di commercio e» sono sostituite dalle seguenti: «“tra cui le associazioni iscritte al Forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e» e le parole: «e trasparenza.”» sono sostituite dalle seguenti: «e trasparenza, ovvero con proprie risorse tecniche, umane, finanziarie, attrezzature e laboratori”»;
    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “secondo grado” sono inserite le seguenti: “e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado”»;
    dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado”»;
    alla lettera d), capoverso comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Mediante un apposito portale telematico predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli studenti degli ultimi due anni di corso della scuola secondaria superiore possono chiedere di ricevere al loro indirizzo di posta elettronica le informazioni riguardanti le iniziative di orientamento e le modalità di accesso agli interventi regionali di diritto allo studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   al comma 2:
    al primo periodo, dopo le parole: «n. 21,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,», le parole: «organizzazione e programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «organizzazione, programmazione e realizzazione» e la parola: «potranno» è sostituita dalla seguente: «possono»;
    al secondo periodo, le parole: «sulla base del numero di studenti interessati» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base del numero totale degli studenti iscritti all'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e agli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado»;
    la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Percorsi di orientamento per gli studenti)».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Istruzione e formazione per il lavoro). – 1. I percorsi di orientamento di cui all'articolo 8 del presente decreto e i piani di intervento di cui all'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, da adottare entro il 31 gennaio 2014, comprendono anche misure per:
   a) far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, a partire dal primo biennio del secondo ciclo, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
   b) sostenere la diffusione dell'apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla programmazione regionale nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di quelli destinati al sostegno all'apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  All'articolo 9:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto»;
    al capoverso lettera c), dopo le parole: «corso di studio» sono inserite le seguenti: «di istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 11-bis;»;
   al comma 2, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e le parole: «regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del testo unico di cui al».

  All'articolo 10:
   al comma 1:
    al primo periodo, le parole: «costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di palestre nelle scuole o interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti», le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze», dopo le parole: «Ministero dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, dell'università», dopo le parole: «con oneri di ammortamento» sono inserite le seguenti: «a totale», le parole: «la Banca» sono sostituite dalle seguenti: «con la Banca» e le parole: «la Cassa Depositi e Prestiti» sono sostituite dalle seguenti: «con la Cassa depositi e prestiti Spa»;
    dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato»;
    al terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «, dell'università» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in conformità ai contenuti dell'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1o agosto 2013, tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi da 4-bis a 4-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispongono congiuntamente una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori relativi a interventi di edilizia scolastica, nonché sull'andamento della spesa destinata ai medesimi interventi ai sensi del comma 1 del presente articolo, dell'articolo 18, commi da 8 a 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché con riferimento agli ulteriori stanziamenti destinati alle medesime finalità nel bilancio dello Stato ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'elaborazione della predetta relazione sono altresì richiesti elementi informativi alle amministrazioni territorialmente competenti.
  1-ter. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella definizione del decreto attuativo di cui al quarto periodo del comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tiene conto dei piani di edilizia scolastica presentati dalle regioni»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto», dopo le parole: «n. 917,» sono inserite le seguenti: «in materia di detrazione per oneri,», dopo le parole: «successive modificazioni» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e il segno di interpunzione che precede la parola: «nonché» è soppresso;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. All'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: “di cui al comma 8,” sono inserite le seguenti: “per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai commi 8 e 8-sexies, nella misura definita dal decreto di cui al presente periodo”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)».

  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici). – 1. Per gli interventi di messa in sicurezza, previsti all'articolo 10, degli edifici scolastici, compresi quelli universitari, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1992, si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio.
  2. Il decreto di cui al comma 1 detta una specifica disciplina per gli edifici scolastici ivi previsti, nella quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'adeguamento da realizzare entro il termine del 31 dicembre 2015. Gli interventi per l'adeguamento di cui al presente comma sono realizzati anche avvalendosi delle risorse del piano di edilizia scolastica, di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  Art. 10-ter. (Interventi di edilizia scolastica). – 1. Le convenzioni relative ai programmi straordinari stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio 2010, pubblicata nel supplemento ordinario n. 216 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012, in deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte in forma olografa fino al 30 giugno 2014».

  All'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «a quelle».

  All'articolo 12:
   al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  “5-ter. I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo previsti fino all'anno scolastico 2013/2014. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale è adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena i criteri di cui al comma 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, nonché ogni azione di dimensionamento sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38»;
    al comma 2, le parole: «non possono derivare» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;
    il comma 3 è soppresso.

  All'articolo 13:
   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del sistema educativo di istruzione e di formazione»;
   al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche trasmettono per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prive di elementi identificativi degli alunni. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai dati di natura sensibile di cui al presente comma e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati»;
    al comma 3, le parole: «non possono derivare» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

  All'articolo 14:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. La mancata o parziale attivazione dei percorsi previsti dalla programmazione triennale comporta la riassegnazione delle risorse stanziate sul fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione previsti dalle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo”.

  1-ter. Al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le università, con esclusione di quelle telematiche, e gli istituti tecnici superiori possono stipulare convenzioni con singole imprese o con gruppi di imprese per realizzare progetti formativi congiunti che prevedano che lo studente, nell'ambito del proprio curriculum di studi, svolga un adeguato periodo di formazione presso le aziende sulla base di un contratto di apprendistato senza oneri aggiuntivi per le università.
  1-quater. Le convenzioni di cui al comma 1-ter stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli studenti in apprendistato e dei tutori, le modalità di verifica delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente entro un massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 15:
    al comma 1:
    al primo periodo, dopo le parole:
«n. 244» sono aggiunte le seguenti: «, come modificato dal presente articolo»;
     al secondo periodo, le parole: «comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;
    al comma 2, la parola: «aggiunto» è sostituita dalla seguente: «inserito», le parole: «settantacinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento», le parole: «novanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento» e le parole: «cento per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;
    dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 2 è assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori»;
    al comma 3, dopo le parole: «n. 244,» sono inserite le seguenti «come modificato dal presente articolo,» e le parole:«comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti:«commi 3 e 3-bis»;
   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: “, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato” sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo sono, per le predette graduatorie, unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017 sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie»;
    al comma 5, le parole: «operanti presso le aziende sanitarie locali» sono soppresse;
    al comma 6, le parole da: «Al personale docente» fino a: «altri compiti,» sono sostituite dalle seguenti: «Il personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, ove ne abbia i requisiti, può chiedere di essere dispensato dal servizio. In alternativa, a detto personale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'applicazione della mobilità intercompartimentale, tale personale può essere utilizzato per le iniziative di cui all'articolo 7 del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica, per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche»;
    al comma 7, le parole: «decreto-legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto» e le parole: «del presente articolo» sono soppresse;
    al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o di permanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, se già utilizzato in tali ambiti e in possesso del relativo titolo di studio, subordinatamente all'esistenza di posti in organico e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
    dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Il terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, è soppresso»;
    dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”.
  10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti relativi al rinnovo o alla modifica dei componenti del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono disposti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  10-quater. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008».

  All'articolo 16:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo, e potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di euro 10 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali, per attività di formazione e aggiornamento obbligatori del personale scolastico, con riguardo:
   a) al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze di ciascun alunno, necessarie ad aumentare l'attesa di successo formativo, anche attraverso la diffusione di innovazioni didattiche e metodologiche, e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità;
   b) all'aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali;
   c) al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, rafforzando in particolare le competenze relative all'integrazione scolastica, alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;
   d) all'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere;
   e) all'aumento delle capacità nella gestione e programmazione dei sistemi scolastici;
   f) all'aumento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica;
   g) all'aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici ed imprese»;
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) quali disabilità, disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio socio-culturale nonché alunni non italofoni, finalizzata ad acquisire la competenza per la presa in carico e la gestione della classe e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. In particolare, i docenti assegnati ad una classe nella quale è presente almeno un alunno con bisogni educativi speciali (BES) sono tenuti in via sperimentale per l'anno scolastico 2014-2015 a partecipare ad almeno un corso di formazione sugli aspetti della didattica dell'inclusione scolastica per classi con esigenze differenziate e della facilitazione per l'apprendimento della seconda lingua. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro annui, a partire dall'esercizio finanziario 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente impiego del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191»;
   al comma 2:
    al primo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e dopo le parole: «non statali» sono inserite le seguenti: «e di associazioni professionali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto disciplina altresì lo svolgimento delle iniziative di formazione di cui al comma 1, lettera g), all'interno del contesto aziendale, al fine di promuovere lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti, attraverso l'apprendimento degli strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati»;
   al comma 3:
    al primo periodo, dopo le parole: «personale docente della scuola» sono inserite le seguenti: «di ruolo e con contratto a termine».

  All'articolo 17:
   al comma 1, capoverso Art.29, comma 1:
    al quarto periodo, dopo le parole: «diploma di laurea» è inserita la seguente: «magistrale» e le parole: «dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo» sono sostituite dalle seguenti: «un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza»;
    al sesto periodo, le parole: «la preselezione» sono sostituite dalle seguenti: «l'eventuale preselezione»;
    al settimo periodo, le parole: «attività didattica dei» sono sostituite dalle seguenti: «attività didattica svolta dai» e le parole: «del carico» sono sostituite dalle seguenti: «del loro carico»;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori in esse inseriti, che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. È fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  1-ter. Contestualmente al concorso nazionale viene bandito il corso-concorso anche per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Esso viene bandito dall'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia e deve prevedere lo svolgimento di almeno un modulo in lingua slovena e deve essere integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. La prova selettiva è prevista solo in presenza di un alto numero di candidati e comprende almeno una prova scritta in lingua slovena e una prova orale, da svolgere anche in lingua slovena, a cui segue la valutazione dei titoli. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
   al comma 2, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e provvede all'adeguamento dell'organizzazione della Scuola nazionale di amministrazione alle previsioni di cui al medesimo articolo 29, comma 1, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo»;
   al comma 5, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo», le parole: «a far data» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere», le parole: «il suddetto decreto direttoriale» sono sostituite dalle seguenti: «i suddetti decreti direttoriali» e le parole: «indipendentemente dai criteri previsti» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga a quanto previsto»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, ove non trovino applicazione le disposizioni del comma 5, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno scolastico 2013/2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso secondo le previsioni dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5-ter. In attesa di un nuovo corso-concorso di cui al comma 1-bis tale disposizione, in via transitoria, viene estesa anche alle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o bilingue sloveno-italiano sprovviste di dirigente scolastico titolare»;
   al comma 8:
    al primo periodo, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011,», le parole: «può prevedere l'integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «può essere integrata» e dopo le parole: «frazione di 300» è inserita la seguente: «candidati»;
    al quarto periodo, le parole: «nel 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2014»;
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo le parole: “il processo di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89” sono aggiunte le seguenti: “e il processo in materia di integrazione scolastica, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
  8-ter. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.
  8-quater. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta e di una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza.
  8-quinquies. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 – 4a serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti alla prova scritta ed alla prova orale di cui al comma 8-quater del presente articolo. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010.
  8-sexies. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso, al termine del quale gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 8-quater, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.
  8-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi di formazione di cui ai commi 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.
  8-octies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 8-ter, 8-quater, 8-sexies e 8-septies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma “Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio” della missione “Istruzione scolastica” dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2013, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  8-novies. A far data dall'immissione in ruolo dei soggetti di cui al comma 8-ter e comunque non oltre la data del 1° settembre 2017, il primo e il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma 8-ter che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 8-quater sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017».

  All'articolo 18:
   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ad assumere» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 2014 ,», le parole: «di dirigente tecnico pubblicata» sono sostituite dalle seguenti: «di dirigente tecnico di cui al decreto del Direttore generale del Ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 2008, pubblicato» e le parole: «n. 244, a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «n. 244, e successive modificazioni»;
   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «2007, n. 1,» sono inserite le seguenti: «come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176,».

  All'articolo 19:
   prima del comma 1 è inserito il seguente:
  «01. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine di consentire le relative procedure di assunzione in tempi utili per l'avvio dell'anno accademico 2015/2016»;
   al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   il comma 3 è soppresso;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area “Elevata professionalità” o all'area terza di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al maturare di tre anni di servizio, nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni»;
   al comma 4, le parole: «3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni»;
   al comma 5, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, sentiti gli enti locali finanziatori,» e le parole: «, che tengono conto della spesa storica di ciascun istituto» sono soppresse;
   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
  «5-bis. Al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie di belle arti non statali che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro.
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa dell'ultimo triennio di ciascuna accademia e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del CCNL del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

  All'articolo 20, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. I partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/2014 ai corsi universitari di medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria nonché a quelli finalizzati alla formazione di architetto, che avrebbero avuto diritto al punteggio relativo alla valutazione del percorso scolastico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013, e che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto sarebbero stati collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili fissato dai relativi decreti ministeriali di programmazione, sono ammessi nel medesimo anno accademico 2013/2014 a iscriversi in sovrannumero, secondo il punteggio complessivo ottenuto e l'ordine di preferenza delle sedi indicate al momento dell'iscrizione al test d'accesso, nella sede alla quale avrebbero potuto iscriversi in base alla graduatoria di diritto che sarebbe conseguita all'applicazione del suddetto decreto, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria. I suddetti partecipanti possono altresì scegliere di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015 al primo o al secondo anno del corso di studi prescelto, secondo le previsioni del periodo precedente. Ove i suddetti partecipanti scelgano di iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2014/2015, l'ammissione al primo o al secondo anno di corso è effettuata con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
  1-ter. Coloro che nell'anno accademico 2013/2014 si sono iscritti ai corsi di cui al comma 1-bis in una sede diversa da quella alla quale avrebbero avuto il diritto di iscriversi ai sensi del medesimo comma 1-bis possono trasferirsi nella suddetta sede nell'anno accademico 2014/2015, con il riconoscimento da parte degli atenei dei crediti già acquisiti nell'anno accademico 2013/2014 in insegnamenti previsti anche nel predetto corso di studi.
  1-quater. Ai fini dei commi 1-bis e 1-ter, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine delle immatricolazioni dell'anno accademico 2013/2014 relative alla graduatoria del 30 settembre 2013, riapre la procedura per l'inserimento del voto di maturità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto almeno 20 punti nel test d'accesso e che non abbiano provveduto al predetto inserimento entro i termini previsti dal citato decreto ministeriale 12 giugno 2013».

  All'articolo 21:
   al comma 1:
    alla lettera a), sono premesse le seguenti parole: «all'alinea,»;
    alla lettera b), le parole: «"all'esito» sono sostituite dalle seguenti: «"d) all'esito» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  “3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 1° gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.
  3-ter. La durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente”;
   b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 35, le parole da: “determina” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale”.

  2-ter. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione, approvata dal consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e ai regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 22:
   al comma 1:
    alla lettera a), dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,» e le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
    alla lettera b), le parole: «le modalità di nomina» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di selezione»;
   al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto» e le parole «del citato decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del citato regolamento di cui al decreto»;
   al comma 3, capoverso comma 2-bis, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
   al comma 4, dopo le parole: «n. 213,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal presente articolo,».

  All'articolo 23:
   al comma 1, le parole: «Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento»;
   al comma 2, capoverso Art. 4, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 5» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e le parole: «della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), in quanto rilevante, » sono sostituite dalle seguenti: «dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le somme già impegnate e non ancora pagate nel limite di euro 40.891.750 negli anni 2011 e 2012 sul capitolo di spesa 7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato “Super B Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 “Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari” dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
  2-ter. La somma di euro 966.000 destinata al progetto bandiera denominato “Super B Factory” inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, con decreto ministeriale 2 luglio 2013, n. 591, concernente il riparto delle disponibilità finanziarie del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l'anno 2013, registrato alla Corte dei conti in data 2 ottobre 2013, registro 13, foglio 133, iscritta al capitolo di spesa 7236 “Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è assegnata, per l'anno 2013, al capitolo di spesa 1694 “Fondo per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari” dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 24:
   al comma 1, prima delle parole: «4 milioni», «6 milioni», «8 milioni» e «10 milioni» sono inserite le seguenti: «a euro»;
   al comma 2, la parola: «disposti» è sostituita dalla seguente: «disposte» e le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata»;
   al comma 3, le parole: «determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 116,» sono sostituite dalle seguenti: «determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'INGV può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta, in relazione all'effettivo fabbisogno dell'Istituto, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1»;
   al comma 4, le parole: «di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213» sono sostituite dalle seguenti: «pubblici di ricerca».

  All'articolo 25:
   al comma 1, alinea, le parole: «e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e relative» e le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
   al comma 3:
    all'alinea, le parole: «e le relative» sono sostituite dalle seguenti: «e relative» le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
   alla lettera a), le cifre: «2,70», «78,81» e «920,31» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2,71», «79,24» e «925,46»;
   alla lettera b), le cifre: «2,99», «87,28» e «1019,21» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «3,11», «90,86» e «1061,16».

  All'articolo 27, comma 2:
   all'alinea, le parole: «dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2018»;
   alla lettera d), le parole: «euro 1 milione» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro»;
   alla lettera f), la parola: «corrispondete» è sostituita dalla seguente: «corrispondente».

A.C. 1574-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Welfare dello studente).

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole con le seguenti a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole pubbliche.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 476,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 600,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 13. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 30 milioni dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis). Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
*1. 9. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni per l'anno 2014 con le seguenti: 30 milioni dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis). Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
*1. 300. Buonanno, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2014 con le seguenti: dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
**1. 8. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2014 con le seguenti: dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
  a-bis) Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
**1. 301. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 1 dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: anche con disabilità ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, comma 3, articolo 3.

  Conseguentemente, alla lettera b) dopo la parola: trasporto aggiungere le seguenti: e assistenza specialistica anche per gli studenti con disabilità di cui al comma 1 ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994.
1. 203. Marzana, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle scuole secondarie di primo e secondo grado con le seguenti: dei percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.
1. 1. Buonanno, Bossi.

  Al comma 1, dopo le parole: delle scuole aggiungere la seguente: pubbliche.
1. 14. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, dopo le parole: studenti delle scuole secondarie aggiungere le seguenti: statali o istituite da enti pubblici territoriali.
1. 202. Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, dopo le parole: di primo e secondo grado aggiungere le seguenti: statali e degli enti locali.
1. 201. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi quelli che frequentano percorsi di istruzione e formazione professionale presso gli istituti professionali di Stato, anche nell'ambito dei poli tecnico professionali di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012.
1. 6. Buonanno, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, alla lettera b), premettere le seguenti:
  0b) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
1. 200. Buonanno, Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  «c-bis appartenenza ad un nucleo familiare con più di due figli.»
1. 209. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti aggiungere le seguenti: tenuto conto della frequenza regolare e del merito negli studi.
1. 400. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni elaborano altresì dei criteri per verificare il rispetto dei requisiti indicati dai candidati ai sensi del comma 1.
1. 206. Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 2.
(Diritto allo studio).

  Al comma 1, dopo le parole: diritto allo studio aggiungere le seguenti: e alla formazione.
2. 200. Buonanno, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma, con le seguenti: il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis)
quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   a-ter) A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie;
   a-quater) Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013 a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. 14. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni con le seguenti: 500 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2012 n. 227, convertito, con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2013 è abrogata. Sono soppressi tutti gli stanziamenti del Bilancio dello Stato riferiti alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN.
2. 204. Brescia, Luigi Gallo, Battelli.
(Inammissibile)

  Al comma 1 sostituire le parole: 137,2 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole:
a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 626,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 750,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 771,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 773,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 775,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) quanto a 300 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 12. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis)
A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie;
   a-ter) A decorrere dall'anno 2014 le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.
2. 13. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27 comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
Quanto a 250 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
2. 206. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 137,2 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 25, comma 3:
   alla lettera a) sostituire le parole: euro 2,71 con le seguenti: euro 2,70, le parole: euro 79,24 con le seguenti: euro 78,81, le parole: euro 925,46 con le seguenti: euro 920,31;
   alla lettera b) sostituire le parole: euro 3,11 con le seguenti: euro 2,99, le parole: euro 90,86 con le seguenti: euro 87,28, le parole: 1061,16 con le seguenti: euro 1019,21.
2. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo Integrativo statale di cui al comma 1 è incrementato per l'anno 2013 nella misura di 300 milioni di euro. Al netto delle risorse non ancora impegnate, il Fondo integrativo è altresì aumentato della dotazione disponibile relativa al Fondo per il credito ai giovani di cui all'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: pari a 13 milioni di euro per l'anno 2013, con le seguenti: pari a 313 milioni di euro per l'anno 2013;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis dei decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale della ricerca e dell'ambiente».
2. 11. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, dopo le parole: erogate alle Regioni aggiungere le seguenti: con risorse proprie delle Regioni e con gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 21 a 23, della legge del 28 dicembre 1995, n. 549.
2. 10. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, dopo le parole: per ciascun anno aggiungere le seguenti: dal gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e dalle risorse proprie delle Regioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
2. 15. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Nel limite di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 i fondi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 2, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
2. 216. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2.1. Al fine di promuovere un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale sono apportate le seguenti modifiche alla normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti; al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2 comma 5 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
    f) borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;
   b) la lettera b) dell'articolo 3, comma 4, è abrogata;
   c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3, sono abrogati;
   d) il comma 6 dell'articolo 20 è abrogato;
   e) il comma 1 dell'articolo 7 è abrogato;
   f) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 le parole: «non è» sono abrogate;
   g) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 la parola: «doppia» è soppressa;
   h) al comma 5 secondo periodo dell'articolo 9 dopo le parole: «dalle università» sono aggiunte le seguenti: «e che, in ogni caso, non potrà essere superiore a euro 100,00»;
   i) al comma 4 dell'articolo 11, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «d) l'esclusione dalla possibilità di accedere alle collaborazioni di cui al comma 1 per gli studenti beneficiari di borsa di studio ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del presente decreto»;
   l) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole: «delle regioni,» sono aggiunte le seguenti: «oltre al gettito di cui alla lettera b),».
2. 201. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per fruire dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
2. 400. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «f) borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi».
2. 20. Buonanno, Grimoldi.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: 1o gennaio 2014 aggiungere le seguenti: nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: alle scuole con le seguenti: agli ultimi due anni di corso delle scuole.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, sopprimere le parole da:
anche mediante fino a: lettera d),
    all'articolo 8, comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: Mediante un apposito fino alla fine della lettera.
2. 1000. La Commissione.

  Sopprimere il comma 2-ter.
2. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sopprimere il comma 2-quater.
2. 603. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: 2013-2014 con le seguenti: 2014-2015.
2. 1001. La Commissione.

  Al comma 2-quater, sostituire le parole: dall'articolo 42, comma 7 con le seguenti: dall'articolo 7, comma 42.
2. 1002. La Commissione.

  Sopprimere il comma 2-sexies.
2. 604. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. I fondi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni.
2. 33. Buonanno, Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-sexies, aggiungere il seguente:
  2-septies. L'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è sostituito dal seguente: «18. Al fine di riequilibrare le voci di copertura del fabbisogno finanziario per garantire gli strumenti e i servizi del pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto legislativo e al fine di rafforzare il principio di progressività nella contribuzione degli studenti e delle loro famiglie al diritto allo studio, l'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante la disciplina dell'importo della tassa per il diritto allo studio, è sostituito dal seguente:
  “21. A decorrere dal 2014, le regioni e le province autonome rideterminano l'importo della tassa per il diritto allo studio articolandolo in fasce progressive basate sull'indicatore di situazione economica equivalente (I.S.E.E.). Gli studenti che presentano una condizione economica non superiore al livello minimo dell'indicatore di situazione economica equivalente per l'accesso ai LEP del diritto allo studio sono esonerati dal pagamento della tassa. La tassa per il diritto allo studio si applica a partire dalla condizione economica equivalente immediatamente superiore ai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio. La fascia minima non potrà essere superiore ad una cifra pari a 80 euro e la misura massima è pari a 140 euro e si applica per i livelli di indicatore di situazione economica equivalente superiori a 100.000 euro. Qualora le Regioni e le province autonome non stabiliscano, entro il 30 giugno di ciascun anno, l'importo della tassa di ciascuna fascia la stessa è dovuta nella misura di 100 euro. Per ciascun anno il limite massimo della tassa è aggiornato sulla base del tasso di inflazione programmato”».

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016 a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 476 256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 621 545 milioni di euro per l'anno 2016, a 623,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 625,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    «f-bis) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 a 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, alla legge 23 agosto 1988 n. 400 sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
2. 9. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
  2-septies. Dopo il comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68».
2. 202. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2-sexies aggiungere il seguente:
  2-septies. Al comma 3, lettera a) dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, dopo le parole: «università statali,» sono aggiunte le seguenti: «enti regionali per il diritto allo studio,».
2. 203. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Interventi per il diritto allo studio e contributi universitari). – 1. Al fine di garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, sono determinate le percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le Università. Le Università graduano la contribuzione stessa secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare. I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
  2. Agli effetti della disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, s'intendono quali contributi universitari tutte le somme versate dallo studente all'università, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo.
  3. Il limite della contribuzione studentesca, previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, s'intende riferito all'importo del finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato.
  4. In relazione alla determinazione della contribuzione studentesca, secondo le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, come modificato, da ultimo, dal comma 1 del presente articolo:
   a) ciascuna università, contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione studentesca e il finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato, a valere sul Fondo di cui all'articolo 5, commi 1, lettera a), e 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   b) alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite di cui al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, non è erogato il finanziamento ordinario relativo all'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza; la disposizione della presente lettera non si applica alle università che, nella riunione del consiglio di amministrazione immediatamente successiva a quella di approvazione del conto consuntivo che certificata il rapporto percentuale di cui alla lettera a), predispongono un piano per la restituzione agli studenti della quota di contribuzione risultata eccedente, con spese a carico dell'università medesima;
   c) sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000.

  3. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, alle disposizioni del presente articolo.
2. 0210. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Premi per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sostenere la formazione, aggiungere le seguenti: e la preparazione.
3. 202. Buonanno, Caparini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: artistica aggiungere le seguenti: , musicale e coreutica.
3. 200. Buonanno, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: promuovendone l'eccellenza, aggiungere le seguenti: ed il merito.
3. 201. Buonanno, Caon.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le seguenti: a partire dall'anno accademico 2013/2014.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , nell'anno accademico 2013-2014.
3. 250. Buonanno, Invernizzi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: piani nazionali di ricerca con le seguenti: progetti di ricerca di rilevanza nazionale.
3. 1000. La Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le borse di studio di cui al comma 1 sono annualmente finanziate dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse stanziate per interventi in favore del diritto allo studio, mai in misura inferiore a quanto stabilito nel presente articolo.
3. 251. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: autocertificazione con le seguenti: certificazione della situazione patrimoniale (mobiliare ed immobiliare), reddituale e della composizione del nucleo familiare.
3. 205. Marzana, Vacca, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: esaurimento delle risorse e aggiungere la seguente: non.
3. 206. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 marzo 2014.
3. 1. Buonanno, Rondini.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , attraverso il sito istituzionale del medesimo Ministero.
3. 203. Buonanno, Caparini.

ART. 4.
(Tutela della salute nelle scuole).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il personale delle istituzioni scolastiche incaricate dal dirigente scolastico, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1995, quali preposti alla applicazione del divieto non possono rifiutare l'incarico.
4. 23. Buonanno, Allasia.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: scolastiche incaricato dal dirigente scolastico con le seguenti: del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente.
4. 1000. La Commissione.

  Al comma 1-bis aggiungere in fine il seguente periodo: «Le predette istituzioni attivano incontri degli studenti con esperti delle ASL del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo».
4. 235. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal comma 3 del presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all'educazione alla salute.
4. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 4, sopprimere la parola: scolastica.
4. 1001. La Commissione.

  Al comma 4, dopo le parole: attività formative aggiungere le seguenti: ed istruttive.
4. 206. Buonanno, Bossi.

  Al comma 4, aggiungere in fine le parole: e alla prevenzione per le dipendenze da stupefacenti e alcol e gioco d'azzardo.
4. 207. Buonanno, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, aggiungere in fine le parole: e per la valutazione dei danni causati dal fumo sulla salute dei non tabagisti.
4. 200. Buonanno, Fedriga.

  Al comma 4, aggiungere in fine le parole: e per la dissuasione da forme di dipendenza dannose per la salute umana.
4. 201. Buonanno, Grimoldi.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;
   4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.
   4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF dovrà avvenire in maniera graduale. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle norme di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 4 pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
4. 232. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica pelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;
  4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.
  4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF dovrà avvenire in maniera graduale. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

  Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater, dell'articolo 4 pari a 245 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede mediante la corrispondente riduzione di spesa prevista dai commi 2-ter e 2-quater.
  2-ter. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti del bilancio dello Stato e le finalità di cui all'articolo 2 comma 47 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 sono soppressi.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 139 legge 24 dicembre 2012 n. 228 è soppressa.
4. 233. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'educazione fisica nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con decreto ministeriale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'educazione fisica che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere;
  4-ter. L'attività motoria di cui al comma 4-bis è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie L22, LM67 e LM68.
  4-quater. A partire dall'anno scolastico 2014/2015 l'inserimento della figura professionale del laureato in scienze motorie o del diplomato ISEF nelle scuole primarie inferiori dovrà avvenire secondo le modalità di cui all'articolo 400 del d.lgs. 297/94. Al fine di garantire un progressivo esborso finanziario necessario al potenziamento dell'educazione fisica, l'insegnamento dovrà inizialmente avvenire per gruppi di classi. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca provvede con proprio decreto a stabilirne le modalità.

  Conseguentemente, all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater dell'articolo 4 pari a 245 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa prevista dai seguenti commi 2-ter e 2-quater.
  2-ter. A decorrere dall'anno 2014 gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2 comma 47 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 sono soppressi.
  2-quater. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 139 legge 24 dicembre 2012 n. 228 è soppressa.
4. 234. Simone Valente, Di Benedetto, Battelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute e implementare l'attività motoria nelle scuole primarie, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca con successivo decreto da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce:
   1) la definizione del tempo dedicato all'attività motoria che non dovrà essere inferiore alle due ore settimanali;
   2) le modalità di insegnamento;
   3) i titoli nonché i requisiti professionali che i docenti dovranno possedere.

  4-ter. L'attività motoria di cui al precedente comma è svolta da un docente di educazione fisica in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma ISEF, laurea in scienze motorie LM-67 e LM-68.
4. 24. Buonanno, Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 11, comma 22, della legge del 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, il comma 1 è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2014, i prodotti contenenti nicotina, diversi dai tabacchi lavorati, sono assoggettati ad una imposta di consumo, stabilita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e commisurata alla quantità di nicotina presente nel prodotto, ad esclusione dei dispositivi meccanici ed elettronici che ne consentono l'utilizzo».
4. 4. Capozzolo, Lavagno.

  Al comma 5, primo periodo dopo le parole: Il Ministero delle politiche agricole e forestali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero della salute.
4. 202. Buonanno, Guidesi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Il Ministero delle politiche agricole e forestali, aggiungere le seguenti: d'intesa con le Regioni.
4. 203. Buonanno, Invernizzi.

  Al comma 5, primo periodo dopo le parole: nelle scuole aggiungere le seguenti: e di combattere l'obesità infantile e giovanile.
4. 204. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 5, primo periodo dopo le parole: nelle scuole, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento ai prodotti che appartengono alla filiera produttiva del «made in Italy,».
4. 205. Buonanno, Molteni.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: di educazione alimentare fino a: già avviate con le seguenti: concernenti l'ecologia e l'educazione alimentare.
4. 10. Buonanno, Caon.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: programmi di educazione alimentare aggiungere le seguenti: in collaborazione con le Regioni.
4. 215. Buonanno, Caparini.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero della Salute, al fine di favorire la consapevolezza sui rischi connessi ai DCA (disturbi del comportamento alimentare), elabora inoltre programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: della ricerca aggiungere le seguenti: , del Ministro della salute.
4. 20. Buonanno, Fedriga.

  Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 25 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente:
   all'articolo 25:
    al comma 1, lettera
a) sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;
    al comma 3 alla lettera a) sostituire le parole: birra: euro 2,71 con le seguenti: birra: euro 2,35;
   e alla lettera b) sostituire le parole: birra: euro 3,11 con le seguenti: birra: euro 2,35;
   all'articolo 27 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2013, 20,1 milioni di euro per l'anno 2014, 56,5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.
4. 250. Gianluca Pini, Buonanno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 13 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente:
   all'articolo 25:
    al comma 1, lettera
a) sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,00;
    al comma 3 alla lettera a) sostituire le parole: birra: euro 2,71 con le seguenti birra: euro 2,00;
    e alla lettera b) sostituire le parole: birra: euro 3,11 con le seguenti: birra: euro 2,00;
   all'articolo 27 dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2013, 20,1 milioni di euro per l'anno 2014, 56,5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.
4. 251. Gianluca Pini, Buonanno.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Per le finalità di educazione alimentare di cui al presente articolo, a decorrere dal 10 ottobre 2013, è introdotto un contributo straordinario a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti e di bibite di fantasia, in ragione di 10 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità applicative del presente comma.

  Conseguentemente:
   all'articolo 25:
    al comma 1, lettera
a) sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 2,35;
    al comma 3 alla lettera a) sostituire le parole: birra: euro 2,71 con le seguenti: birra: euro 2,39;
    al comma 3 alla lettera b) sostituire le parole birra: euro 3,11 con le seguenti: birra: euro 2,48;
   all'articolo 27 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 25, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a) e b) pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2013, 20,1 milioni di euro per l'anno 2014, 56,5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 e 53,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4, comma 5-bis.
4. 252. Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Sani, Taricco, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è vietata la somministrazione, mediante distributori automatici e in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari.
  5.2. Gli istituti scolastici sono tenuti ad accogliere la richiesta di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
*4. 13. Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è vietata la somministrazione, mediante distributori automatici e in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari.
  5.2. Gli istituti scolastici sono tenuti ad accogliere la richiesta di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia.
*4. 313. Buonanno, Grimoldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  «5.1. Coloro che si rendono responsabili di comportamenti gravemente scorretti, intenzionali e/o reiterati, che si configurano come atti di bullismo (anche verbali, mancato rispetto della dignità della persona, grave infrazione delle regole della convivenza civile), non sanzionabili penalmente, nei confronti di alunni disabili, sono sottoposti a sanzione disciplinare consistente in un percorso di recupero non inferiore a complessive 12 ore, e con un tetto massimo di ore 30, da compiere attraverso esplicazione di servizio sociale all'interno dell'istituto di appartenenza in favore della comunità scolastica.
  Tale percorso di recupero deve essere espletato entro 45 giorni da quando l'organo di garanzia – nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – adotta il provvedimento irrogando la sanzione.
  I genitori dell'alunno disabile fatto oggetto di atti di bullismo, devono essere tempestivamente avvisati – entro 48 ore dall'adozione del provvedimento – della sanzione irrogata.
  In presenza di sanzioni disciplinari nel curriculum, viene conseguentemente attribuito ai responsabili di cui al primo periodo il numero di crediti più basso nell'ambito della “ banda di oscillazione ”».
4. 236. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificata dalla della legge del 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, al comma 10-bis le parole da: «Ai prodotti» fino a «dei non fumatori», sono soppresse.
4. 5. Capozzolo, Lavagno.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, in sede di gara d'appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole medie inferiori e superiori, i relativi soggetti appaltanti sono tenuti a prevedere una adeguata quota di prodotti per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono affetti da celiachia.
4. 311. Brescia, Battelli, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. Gli istituti scolastici sono tenuti a somministrare anche alimenti per celiaci.
4. 216. Buonanno, Guidesi.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
4. 230. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

  «5-quinquies. Il Ministero della Salute elabora, in collaborazione con il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appositi programmi rivolti agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie, anche attraverso l'utilizzo dell'approccio educativo della peer education e di tecniche per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla promozione degli stili di vita sani».
4. 231. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

  Art. 4-bis. – (Corsi di primo soccorso nelle Scuole primarie, secondarie di primo grado). - 1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di garantire a tutti i cittadini una preparazione adeguata nell'affrontare situazioni di emergenza tramite l'apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso e nel rispetto dell'autonomia scolastica, è fatto obbligo agli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado, nell'ambito della propria attività didattica, di organizzare corsi di primo soccorso rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.
  2. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni nei corsi di cui al comma 1, sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di curriculum idoneo all'insegnamento dell'emergenza medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118.
  3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi di cui al comma 1. I componenti della commissione sono nominati dal Ministro della salute, sono rappresentanti del servizio di emergenza territoriale 118, delle Forze dell'ordine, della polizia locale e della protezione civile.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'attuazione della presente legge, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla presente legge, si provvede, per l'anno 2014, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 0100. Buonanno, Invernizzi.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Potenziamento dell'offerta formativa).

  Al comma 01 sopprimere le parole: e il loro confronto con gli indirizzi culturali emergenti.
5. 200. Buonanno, Fedriga.

  Al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Nelle more dell’ con le seguenti: In attesa dell'emanazione di norme per l’.
5. 205. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 1, sostituire le parole: negli istituti tecnici e professionali con le seguenti: negli istituti secondari superiori.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma
:
    dopo le parole: relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali aggiungere le seguenti: e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativo al riordino dei licei;
   sostituire le parole da: sono integrati fino alla fine del comma, con le seguenti: sono integrati come segue: in una delle due classi del primo biennio degli istituti tecnici e professionali; da un'ora di insegnamento di «geografia generale ed economica laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia; nelle due classi del primo biennio dei licei l'insegnamento della geografia viene reintrodotto in maniera autonoma e cioè scorporato da quello della storia e a tale disciplina vengono assegnate due ore settimanali, nella prima classe del primo biennio e due ore settimanali nella seconda classe, mentre le ore di storia rimangono 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
   dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

   Art. 27-bis. 1. Quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
5. 316. Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Vacca, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e da un'ora di insegnamento di educazione civica.
5. 201. Buonanno, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

  Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa nei licei linguistici e scientifici, a decorrere dall'anno scolastico 2014-15 i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2012 sono integrati nella prima e nella seconda classe del primo biennio di liceo linguistico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima e nella terza classe del secondo biennio del liceo linguistico da tre ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella seconda classe del secondo biennio del liceo linguistico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima classe del primo biennio del liceo scientifico da un'ora settimanale di insegnamento di lingua e cultura latina, nella seconda classe del primo biennio del liceo scientifico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina, nella prima classe del secondo biennio del liceo scientifico da un'ora settimanale di insegnamento di lingua e cultura latina e nella seconda classe del secondo biennio del liceo scientifico da due ore settimanali di insegnamento di lingua e cultura latina.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo dell'articolo 5, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
5. 211. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte» laddove la materia non sia già presente. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «storia dell'arte» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato B2 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 relativo al riordino degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Turismo», da un'ora di insegnamento di «arte e territorio». A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «arte e territorio» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 relativo al riordino degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo «Produzioni industriali ed artigianali», da un'ora di insegnamento di «storia dell'arte». A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, le ore di insegnamento di «storia dell'arte» sono elevate a due nelle classi del primo biennio.
  1-quiquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, è autorizzata la spesa di euro 6,5 milioni nell'anno 2014, di euro 26,1 milioni nell'anno 2015, di euro 42,8 milioni nell'anno 2016, di euro 78,8 milioni nell'anno 2017 e di euro 86 milioni a decorrere dall'anno 2018, a cui si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. 208. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal regolamento in attuazione del piano programmatico di interventi di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati per ogni classe da due ore settimanali di insegnamento di «storia dell'arte», laddove non previsto. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 16 milioni nell'anno 2014 e di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2015.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 quanto 16 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, legge 24 dicembre 2012 n. 203.
5. 214. Marzana, Battelli, Vacca, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il percorso di studio previsto dall'articolo 4 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64 comma 4 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è integrato, in tutte le classi della scuola primaria, da un'ora di insegnamento di «teoria, pratica e storia della musica». Gli insegnanti di cui al primo periodo del presente comma sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
  Art. 27-bis. 1. Ai fini dell'articolo 5 comma 1, a decorrere dall'anno 20114 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416; b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
  2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 635 della legge 27-12-2006 n. 296 e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato destinati al finanziamento delle scuole paritarie.
5. 18. Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del patrimonio aggiungere le seguenti: storico e.
5. 202. Buonanno, Prataviera.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del patrimonio aggiungere le seguenti: linguistico e.
5. 203. Buonanno, Rondini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: studenti delle scuole con le seguenti: studenti dei percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione;
   al settimo periodo, sostituire le parole: istituzioni scolastiche con le seguenti: istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.
5. 3. Buonanno, Molteni.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale aggiungere le seguenti: nei parchi nazionali, nei parchi pubblici, nelle biblioteche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: e del turismo, aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*5. 21. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di progetti didattici nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico e culturale aggiungere le seguenti: nei parchi nazionali, nei parchi pubblici, nelle biblioteche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, dopo le parole: e del turismo, aggiungere le seguenti: e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
*5. 321. Buonanno, Gianluca Pini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Al concorso possono partecipare le università, aggiungere le seguenti: gli enti del privato sociale accreditati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, settimo periodo, dopo le parole: I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: o dagli enti del privato sociale accreditati,.
**5. 5. Bossa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Al concorso possono partecipare le università, aggiungere le seguenti: gli enti del privato sociale accreditati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, settimo periodo, dopo le parole: I progetti sono realizzati dai docenti delle università, delle accademie di belle arti o delle istituzioni scolastiche, aggiungere le seguenti: o dagli enti del privato sociale accreditati,.
**5. 355. Buonanno, Rondini.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e le istituzioni scolastiche con le seguenti: le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni senza scopo di lucro che hanno finalità di aggiornamento e formazione docenti, e le associazioni che hanno finalità di valorizzazione e tutela del patrimonio storico e culturale italiano e delle tradizioni locali.
5. 217. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 2, sesto periodo, sostituire le parole: 30 ottobre con le seguenti: 31 dicembre.
5. 23. Buonanno, Allasia.

  Al comma 2, settimo periodo, sostituire le parole: accademie delle belle arti con le seguenti: istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508
5. 1000. La Commissione.

  Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: multimediale aggiungere le seguenti: registrati con licenze aperte che ne permettano la diffusione e la distribuzione gratuita senza diritti patrimoniali di autori o eventuali editori.
5. 210. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, settimo periodo, dopo le parole: multimediale aggiungere le seguenti: anche in sistema digitale tridimensionale.
5. 206. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 2, settimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 204. Buonanno, Allasia.

  Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: I progetti devono includere tutte le spese, con le seguenti: I progetti, devono essere realizzati entro l'anno solare successivo all'approvazione del decreto-legge e devono includere tutte le spese.
5. 207. Buonanno, Bossi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008 è sostituito dal seguente:
  «Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2017/2018».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

  1. All'onere derivante dal comma 5-bis dell'articolo 4 pari a 338.500.000 euro per l'anno 2014, pari a 1.180.000.000 euro per l'anno 2015, pari a 1.715.100.000 euro per l'anno 2016 e pari a 2.130.000.000 euro per l'anno 2017, si provvede con le maggiore entrate dei commi 2 e 3 del presente articolo.
  2. 338.500.00 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3. A partire dal 1o gennaio 2015, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento. In sede di acconto 2015, l'acconto medesimo è determinato in base alla norma di cui al presente comma.
5. 515. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 4-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176 è abrogato.
5. 400. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove una specifica formazione dei docenti finalizzata alle problematiche dei disturbi pervasivi dello sviluppo, e in particolare dei disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento all'ABA (Applied Behaviour Intervention), alla TEACCH (Traitment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), a terapie cognitivo-comportamentali e a modelli integrati di trattamento psicoeducativo o di adeguata organizzazione dei contesti socializzanti e degli spazi vitali».
5. 212. Luigi Gallo, Battelli, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia progetti, nei limiti delle risorse derivanti dal comma 4.1, volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano strumenti o materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di altra professionalità. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli insegnanti e degli studenti, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua la tipologia di laboratori e i materiali per i quali è possibile presentare proposte di progetto.
  4.1. A decorrere dal primo gennaio 2014, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».
5. 12. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 4, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì da includere laboratori con metodi innovativi e multimediali anche nell'ambito linguistico e letterario.
5. 9. Buonanno, Matteo Bragantini.

  Al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Conferenza Stato-Regioni è impegnata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ad istituire, senza ulteriori oneri per lo Stato, un apposito capitolo di bilancio finalizzato all'acquisto, rinnovamento e manutenzione dei macchinari dei laboratori degli Istituti tecnici e professionali.
5. 15. Buonanno, Busin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza degli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1o febbraio 2001, n. 44.
5. 1. Buonanno, Caon.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4.1. A partire dall'anno accademico 2014-2015 ed entro il 2017 le università devono trasmettere in diretta streaming le lezioni didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale; ogni lezione sarà registrata e resa disponibile attraverso un archivio on line da pubblicare sul portale ufficiale degli atenei. Il Ministro dell'università, dell'istruzione e della ricerca provvederà con apposito decreto a stabilire le modalità di attuazione di quanto stabilito nel periodo precedente ed ad incrementare i Fondi di Funzionamento Ordinario degli atenei anche attingendo ai fondi a disposizione per «Agenda Digitale Italiana».
5. 209. Vacca, Luigi Gallo, Marzana.
(Inammissibile)

  Al comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: nelle graduatorie provinciali aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie d'istituto a seguito della mancata disponibilità del personale inserito nelle suddette graduatorie provinciali.

  Conseguentemente:
   al quarto periodo sopprimere la parola:
nonché;
   al quarto periodo dopo le parole: decreto del Ministro della pubblica istruzione 19 aprile 2001, n. 75 aggiungere le seguenti: nonché nelle graduatorie d'istituto;
   al quinto periodo sopprimere le parole: Laddove previsto da specifiche intese regionali, e in caso di esaurimento delle suddette graduatorie provinciali,.
5. 216. Marzana, D'Uva, Battelli, Vacca.

  Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
5. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il Ministro dell'istruzione fino a: un regolamento con le seguenti: su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è adottato un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  Conseguentemente:
   al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole:
Il decreto con le seguenti: Il regolamento;
   al terzo periodo, sostituire le parole: del decreto con le seguenti: del regolamento.
5. 1001. La Commissione.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. All'articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione possono realizzare i percorsi per l'acquisizione delle diverse competenze anche mediante formazione in assetto lavorativo coerentemente alle disposizioni del decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44. In particolare, tali attività dovranno essere previste dal Piano dell'offerta formativa, annotate contabilmente in modo separato e gli eventuali utili dovranno essere destinati al miglioramento delle strutture o delle attività educative. Le istituzioni educative organizzano le attività con gestione di commesse saltuarie, o mediante la finalizzazione anche abituale e organizzata delle attività formative alla produzione di beni e servizi, o infine dotandosi di un'azienda strumentale all'interno della quale svolgere l'attività didattica».
5. 4. Buonanno, Fedriga.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono aggiunte le seguenti «anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese».
*5. 26. Toninelli, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo le parole «formazione integrale delle bambine e dei bambini» sono aggiunte le seguenti «anche promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese».
*5. 426. Buonanno, Grimoldi.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. Per le medesime di cui al presente articolo, e al fine di favorire i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero e appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana, l'ora di religione è trasformata in ora di Storia delle religioni.
5. 27. Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

ART. 6.
(Contenimento del costo dei libri scolastici e dei materiali didattici integrativi).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: strumenti didattici aggiungere le seguenti: , di cui vengono garantiti la completezza e il rigore scientifico.
6. 201. Pes.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: purché venga garantito il carattere di scientificità del lavoro.
6. 26. Buonanno, Guidesi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
All'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. Il collegio dei docenti ha facoltà di concordare con lo studente l'utilizzo di testi o materiali didattici integrativi alternativi rispetto ai testi adottati dall'istituto, in deroga a quanto disposto dal comma 1».
6. 15. Buonanno, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

  2-bis) L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dai seguenti: «Il dirigente scolastico, prima di porre in votazione la proposta di delibera di adozione dei libri di testo, effettua una verifica di compatibilità della stessa con il rispetto dei tetti di spesa prefissati. In caso di superamento, invita il Collegio a riformare la proposta medesima. In ogni caso, egli non pone in votazione proposte che non siano compatibili con i limiti di spesa predetti. Le delibere eventualmente adottate in violazione dei limiti di spesa fissati sono nulle e non eseguibili. Il dirigente che le abbia ammesse a votazione, o comunque abbia loro dato seguito con atti amministrativi propri del suo ufficio, commette illecito disciplinare.».
*6. 17. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

  2-bis) L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 15 è sostituito dai seguenti: «Il dirigente scolastico, prima di porre in votazione la proposta di delibera di adozione dei libri di testo, effettua una verifica di compatibilità della stessa con il rispetto dei tetti di spesa prefissati. In caso di superamento, invita il Collegio a riformare la proposta medesima. In ogni caso, egli non pone in votazione proposte che non siano compatibili con i limiti di spesa predetti. Le delibere eventualmente adottate in violazione dei limiti di spesa fissati sono nulle e non eseguibili. Il dirigente che le abbia ammesse a votazione, o comunque abbia loro dato seguito con atti amministrativi propri del suo ufficio, commette illecito disciplinare.».
*6. 317. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) All'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono nulle e non producono effetti le delibere del collegio dei docenti che determinano il superamento dei predetti tetti di spesa».
6. 13. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) All'articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Sempre al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 anche al fine di consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, ogni dipartimento negli istituti scolastici elabora il materiale didattico digitale per una specifica disciplina che potrà essere assunta come libri di testo per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto verrà affidato ad un docente supervisore che crea uno staff di docenti in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica multimediale sarà registrata con licenza creative commons «Attribuzione-Non Commerciale-Condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA)» e successivamente inviata entro la fine dell'anno scolastico al MIUR che individuerà un sistema per renderla disponibile a tutte le scuole pubbliche del territorio italiano anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR per l'azione «Editoria Digitale Scolastica».
6. 18. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) All'articolo 15, comma 3, alla lettera c), dopo le parole: «dotazione libraria» sono aggiunte le seguenti: «e della vendita degli addenda ai testa scolatici, contenti eventuali aggiornamenti e integrazioni, che devono essere resi disponibili separatamente e acquistabili in formato digitale e/o a stampa».
6. 203. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) All'articolo 15, comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-ter) il prezzo di vendita degli addenda ai testi scolastici, contenenti eventuali aggiornamenti e integrazioni, che devono essere resi disponibili separatamente e acquistabili in formato digitale e/o a stampa, e dei tetti di spesa per ciascun anno scolastico nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore».
6. 21. Buonanno, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: «2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.»
6. 20. Buonanno, Gianluca Pini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
Ai numeri 18) e 35) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la parola: «libri» sono aggiunte le seguenti: «anche utilizzati per la didattica e anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
6. 30. Buonanno, Prataviera.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: scolastiche fino alla fine del comma con le seguenti: di istruzione secondaria di secondo grado.
6. 1000. La Commissione.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Al fine aggiungere le seguenti: di migliorare la didattica e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con il medesimo decreto sono individuate altresì le modalità attraverso le quali effettuare attività di formazione per i docenti volte ad assicurare il pieno utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di adottare metodi didattici più efficaci.
6. 200. Culotta, Coppola, Mura, Bonaccorsi, Mognato, Cardinale, Bruno Bossio.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: libri di testo aggiungere le seguenti: anche usati, di contenuti digitali integrativi.
6. 204. Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Vacca, Battelli, Chimienti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso con le seguenti: per il trenta per cento della somma complessiva e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso per il restante 70 per cento.
*6. 22. Brescia, Battelli, Di Benedetto, Simone Valente.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso con le seguenti: per il trenta per cento della somma complessiva e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso per il restante 70 per cento.
*6. 522. Buonanno, Rondini.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
6. 202. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e alle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento negli istituti tecnici e negli istituti professionali.
6. 1010. La Commissione.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È data inoltre facoltà ai singoli istituti scolastici di acquistare i libri usati di studenti che hanno frequentato la medesima scuola, e darli in comodato d'uso sempre a studenti regolarmente iscritti e frequentanti lo stesso istituto.
6. 23. Buonanno, Allasia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I contenuti digitali integrativi devono essere adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili, e in particolare per le categorie DSA (Disturbi specifici di apprendimento) e BES (Bisogni educativi speciali).
6. 24. Buonanno, Borghesi.

ART. 7.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  «1. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla, tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico. Il programma è destinato prioritariamente a combattere il fenomeno della dispersione scolastica. Gli istituti scolastici potranno, altresì, prevedere un prolungamento dell'orario di apertura degli stessi, al fine di integrare le attività extradidattiche, anche attraverso convenzioni con altri enti».
7. 210. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, dopo le parole: fenomeni di dispersione scolastica, aggiungere le seguenti: e di insuccesso formativo.
7. 200. Buonanno, Bossi.

  Al comma 1, sostituire le parole: è avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa che contempla, con le seguenti: sono avviati e finanziati percorsi di offerta didattica integrativa, corredati di opportune linee guida e attuati per l'anno in corso in via sperimentale che contemplano.
7. 209. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , ove possibile,.
*7. 22. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, ove possibile,.
*7. 322. Buonanno, Bossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e assicurare l'apertura delle scuole, con particolare riguardo alle scuole primarie, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 89/2009 le parole: «nei limiti delle risorse dell'organico assegnato» sono soppresse. Per l'anno scolastico 2014-2015, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, valutato in 700 milioni di euro, si provvede mediante le maggiori risorse derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 27 del presente decreto. Per la copertura degli oneri per gli anni successivi, si demanda alla legge di stabilità l'individuazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, allarticolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore a decorrere dall'anno finanziario 2014 al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2013. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
  2-ter. Dopo il comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, aggiungere il seguente: «Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
  2-quater. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 non si applica la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7. 20. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Battelli, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Chimienti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire il fenomeno di dispersione scolastica, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, gli insegnanti previsti dall'articolo 4, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, relativo alla revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 64 comma 4 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.
7. 201. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Marzana.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nazionali di lavoro in materia aggiungere le seguenti:, previo studio approfondito delle necessità e delle strategie tramite l'invio di un questionario elettronico ad un campione di scuole italiane che permetta una condivisione e una concertazione con i docenti.
7. 24. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: le linee guida in materia di metodi didattici.
7. 300. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni innovative aggiungere le seguenti: anche con l'istituzione di figure tutor che accompagnino gli studenti da un ciclo di studi ad un altro.
7. 25. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: abbandono scolastico aggiungere le seguenti: per garantire l'eguale accesso dei minori agli eventuali servizi di ristorazione scolastica.
7. 14. Scuvera.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: abbandono scolastico aggiungere le seguenti: tenendo comunque conto dell'obiettivo di diminuire progressivamente il rapporto alunni-docente.
7. 202. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: abbandono scolastico aggiungere le seguenti: anche con percorsi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2,.
7. 203. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: alle istituzioni scolastiche fino a: all'uopo abilitate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le seguenti: che sono destinate al personale docente e ATA prioritariamente della scuola, al personale educativo, individuato nel ruolo di «Istitutori» dei Convitti nazionali, dei Convitti annessi e degli educandati dello Stato, inserito fin dal 1995 nel CCNL Scuola, che sia in sovrannumero o precario.
7. 207. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: che possono avvalersi, aggiungere le seguenti: a titolo gratuito e in affiancamento al personale qualificato della scuola,.
7. 206. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: associazioni e fondazioni private senza scopo di lucro fino a: dell'università e della ricerca con le seguenti: associazioni studentesche aventi rappresentanze negli istituti.
7. 26. Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di armonizzare la partecipazione agli esami di maturità nelle scuole paritarie introducendo il principio di provenienza territoriale dei candidato all'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza dei medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».
7. 205. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono le relative prove presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa dei medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza dei medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima.
7. 204. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. Al fine di armonizzare la partecipazione agli esami di maturità nelle scuole paritarie su base territoriale, di comprimere il divario tra le scuole paritarie e quelle statali, di migliorare la qualità dell'offerta formativa delle scuole paritarie, al fine di ridurre la dispersione scolastica anche attraverso il diritto allo studio, all'articolo 193 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-bis. I candidati agli esami di idoneità sostengono i relativi esami presso istituzioni scolastiche, statali o paritarie, ubicate nei comuni di residenza. In caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio prescelto, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella provincia di residenza. Nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nella regione di residenza e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo anche nella regione di residenza, i candidati sostengono gli esami presso istituzioni scolastiche ubicate nelle regioni immediatamente confinanti. L'istituzione scolastica, alla quale il candidato presenta la domanda di ammissione agli esami di idoneità, non può accogliere un numero di candidati superiore al cinquanta per cento degli alunni iscritti e frequentanti l'indirizzo di studio indicato nella domanda medesima».
  3.2. All'articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62 è aggiunto in fine il seguente periodo: i) Attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
  3.3. Alla legge 10 marzo 2000, n. 62 dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7-bis: «Per il mantenimento della parità il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, presentando le relative documentazioni o attestazioni, alla fine di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale, la permanenza del possesso dei seguenti requisiti:
   a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
   b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
   c) la composizione degli organi collegiali;
   d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola;
   e) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante.
  In caso di mancata osservanza delle prescrizioni delle lettere a), b), c), d), e), l'ufficio scolastico revoca il riconoscimento della parità scolastica a partire dall'anno scolastico successivo.
  3.4. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono aggiunti in fine il seguente periodo: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali».
  Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n.62 è soppresso.
  3.5. All'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo del 2000 n. 62 sostituire il seguente periodo: «Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti» con il seguente «Al personale docente impiegato deve essere garantito regolare contratto di docenza secondo i contratti collettivi nazionali vigenti comprese la regolare retribuzione e degli oneri connessi; il versamento della retribuzione di ogni docente deve avvenire attraverso un sistema tracciabile. Al termine di ogni anno scolastico l'istituto paritario compila una scheda informativa da consegnare all'ufficio scolasti provinciale in cui è dichiarato il Piano dell'Offerta Formativa, il numero di docenti impiegato con i rispettivi insegnamenti che ricoprono e il monte ore; a tale scheda va allegato un documento che attesti l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e le modalità con cui esso è avvenuto».
  3.6. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è soppresso.
  3.7. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è soppresso.
  3.8. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000 n. 62 è così riformulato: «Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché la modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.
7. 82. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Al fine di prevenire i fenomeni di dispersione scolastica, si provvede, nei limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente, alla promozione della pratica sportiva nel tessuto sociale, quale fattore di benessere individuale, coesione e sviluppo culturale ed economico, e all'eventuale inserimento dell'attività motoria nel piano dell'offerta formativa extracurriculare.;
7. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: e si provvede alla possibilità di inserire nel piano dell'offerta formativa extracurriculare l'attività motoria con le seguenti: e si promuove l'inserimento dell'attività motoria nella progettazione curricolare della scuola primaria.
7. 211. Coccia.

  Al comma 3-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 1000. La Commissione.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Accoglienza ed alfabetizzazione degli studenti stranieri non italofoni).

  1. Ai fini della realizzazione del diritto-dovere all'istruzione degli studenti stranieri di cui all'articolo 38 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado istituiscano classi di alfabetizzazione per gli studenti stranieri non italofoni, presso ciascuna istituzione ovvero in rete tra istituti, con priorità nei comuni a forte tasso immigrazione. La finalità della classe di alfabetizzazione è quella di fornire un percorso intensivo nello studio della lingua italiana per preparare lo studente al livello formativo richiesto dalla didattica della classe in cui è previsto l'inserimento.
  2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio che prevedono:
   a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;
   b) il monitoraggio quadrimestrale delle classi di alfabetizzazione da parte degli organi collegiali;
   c) la dotazione di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici personalizzati, in relazione alle diverse situazioni soggettive degli studenti;
   d) l'allestimento di un archivio di materiali didattici a disposizione degli insegnanti;
   e) la collaborazione tra la scuola, la famiglia dello studente e le istituzioni locali.

  3. Il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, norme per l'organizzazione delle classi di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 0200. Caparini.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Percorsi di orientamento per gli studenti).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: sbocchi occupazionali aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento al settore artigianale.
8. 200. Buonanno, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: all'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 con le seguenti: alla raccomandazione 2013/C120/01.
8. 1000. La Commissione.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 202. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: agenzie per il lavoro aggiungere le seguenti: nonché associazioni di categoria.
8. 201. Buonanno, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dall'anno 2014 aggiungere le seguenti: di cui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioni paritarie.
8. 4. Buonanno, Fedriga.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: organizzazione, programmazione e.
8. 300. Buonanno, Grimoldi.

ART. 8-bis.
(Istruzione e formazione per il lavoro).

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a partire dal primo biennio del secondo ciclo,.
8-bis. 1000. La Commissione.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nell'ambito degli ordinari stanziamenti fino alla fine della lettera.
8-bis. 1001. La Commissione.

ART. 9.
(Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione).

  Sopprimerlo.
9. 1. Buonanno.

ART. 10.
(Finanziamenti per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: interventi straordinari fino a: nonché con le seguenti: prioritariamente interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e poi.
10. 9. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di ristrutturazione, aggiungere le seguenti: di miglioramento.
10. 200. Buonanno, Busin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: messa in sicurezza, aggiungere le seguenti: adeguamento antisismico.
10. 201. Buonanno, Caon.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: adibiti all'istruzione scolastica aggiungere le seguenti: acquisto di immobili e recupero di edifici dismessi da adibire a edifici scolastici.
10. 203. Marzana, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici con le seguenti: di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e nuovi alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole:
40 milioni con le seguenti: 80 milioni;
   sostituire la rubrica con la seguente: Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali;
   all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
10. 206. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Battelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici con le seguenti: di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e nuovi alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Mutui per l'edilizia scolastica e per l'edilizia residenziale universitaria e detrazioni fiscali.
10. 207. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le Regioni interessate possono essere autorizzate con le seguenti: i comuni e le province, nell'ambito della programmazione regionale, secondo le modalità definite nell'intesa tra il Governo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali sull'attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell'articolo 11, commi 4-bis e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sottoscritta in conferenza unificata il 1o agosto 2013, possono essere autorizzati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 3. Buonanno.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le Regioni interessate possono essere autorizzate con le seguenti: i comuni e le province interessati possono essere autorizzati.

  Conseguentemente:
   al comma 2:
    sostituire le parole:
dalle Regioni con le seguenti: dai comuni e dalle province;
    sostituire le parole: delle Regioni con le seguenti: dei comuni e delle province.
10. 14. Buonanno, Marcolin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
10. 204. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: mutui trentennali aggiungere le seguenti: ai tassi di interesse più bassi sulla base di criteri di economicità e di minor spesa,.
10. 205. Vacca, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede con le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.
  2-ter. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.
10. 208. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 16 è sostituito dal seguente:
  «16 le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione non può essere applicata ai servizi specifici, scindibili dal servizio di interesse pubblico, tra i quali figurano servizi rispondenti ad esigenze specifiche di operatori economici».
  2-ter. La modifica di cui al 2-bis acquista efficacia a decorrere dal 2015.
10. 209. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
10. 210. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
10. 211. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 40 milioni con le seguenti: 80 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Governo provvede, entro il 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
10. 202. Brescia, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3.1. All'articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di individuazione delle attività di cui al periodo precedente, nonché gli istituti cui sono affidate tali attività».
10. 215. Blazina, Rosato, Malisani, Zanin, Ascani.

ART. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici).

  Sostituire l'articolo 10-bis con il seguente:
  Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici). – 1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;.
10-bis. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione incendi negli edifici scolastici).

  1. Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
10-bis. 1001. La Commissione.

ART. 10-ter.
(Interventi di edilizia scolastica).

  Dopo l'articolo 10-ter, aggiungere il seguente:

Art. 10-quater.

  1. Per ciascuno degli anni 2013 e 2014, i pagamenti in conto capitale dei Comuni relativi a interventi finalizzati ad interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché alla costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, sono esclusi dai limiti del saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro per ciascuna annualità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede all'individuazione dei criteri per il riparto delle somme di cui al presente comma.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10-ter. 0200. Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 11.
(Wireless nelle scuole).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni nell'anno 2014 con le seguenti: 50 milioni a decorrere dall'anno 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 376,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 500,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 521,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 523,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 525,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    f-bis) quanto a 150 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 3. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2014 aggiungere le seguenti: di cui euro 120 mila nel 2013 ed euro 350 mila nel 2014 da destinarsi alle istituzioni paritarie.
11. 2. Buonanno, Gianluca Pini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: statali secondarie con le seguenti: secondarie statali e paritarie.
11. 1. Buonanno, Prataviera.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e la fruizione fino alla fine del periodo con le seguenti: della connettività a banda larga nelle scuole che non ne siano dotate e l'acquisto di apparecchiature digitali e informatiche per le attività didattiche nonché, in via secondaria, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless alla rete Internet per le istituzioni scolastiche già dotate di infrastrutturazione a banda larga.
11. 200. Culotta, Coppola, Mura, Bonaccorsi, Mognato, Cardinale, Bruno Bossio.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in proporzione al numero di edifici scolastici con le seguenti: in relazione alla superficie di estensione degli edifici.
11. 4. Buonanno, Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'anno 2014, ai medesimi fini, è destinata la somma di 10 milioni di euro alle università statali.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole:
326,256 milioni di euro con le seguenti: 336,256 milioni di euro;
   alla lettera b), sostituire le parole: 8,717 milioni di euro con le seguenti: 18,717 milioni di euro.
11. 201. Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 12.
(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche).

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole: previsti fino all'anno scolastico 2013-2014;
12. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, premettere le parole: A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.
12. 1000. La Commissione.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, dopo le parole: fermi restando aggiungere le seguenti: i parametri individuati dall'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e.
*12. 3. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 5-ter, primo periodo, dopo le parole: fermi restando aggiungere le seguenti: i parametri individuati dall'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233 e.
*12. 9. Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. All'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono aggiunte, in fine, le parole: «Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in ogni caso, è vietata la costituzione di classi terminali collaterali».
12. 200. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 4 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   i) classi composte da un numero di alunni non inferiore a dieci.
12. 201. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

ART. 13.
(Integrazione delle anagrafi degli studenti).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di adottare metodi chiari, univoci e unificati per la compilazione dell'anagrafe degli studenti nei rispettivi istituti, predispone i criteri e i parametri relativi fornendo le modalità di compilazione e di accesso alla banca dati.
13. 3. Buonanno, Allasia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. In ottemperanza al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli enti locali possono accedere ai dati base delle anagrafi degli studenti al fine dell'erogazione dei servizi di loro competenza.
13. 2. Buonanno, Borghesi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
13. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 14.
(Istituti tecnici superiori).

  Al comma 1-bis, capoverso 2-bis, sostituire la parola: riassegnazione con le seguenti: revoca e la redistribuzione;
14. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1-ter, sopprimere le parole: e gli istituti tecnici superiori.
14. 1000. La Commissione.

  All'articolo 14, comma 1-ter, sopprimere le parole: senza oneri aggiuntivi per le università.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
14. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 15.
(Personale scolastico).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche è definito un piano triennale, per gli anni 2014-2016, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale ATA e del personale docente ed educativo inserito all'interno delle graduatorie. Resta invariata la modalità di accesso ai ruoli, stabilita dall'articolo 399 del Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, per cui il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, ha luogo attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, lì dove esse non siano ancora esaurite, e il restante 50 per cento alle graduatorie ad esaurimento. I vincitori dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012 n. 82 sono assunti tutti, come previsto dal bando, sugli 11.542 posti vacanti e disponibili a loro già riservati negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015.
  1-bis. Le immissioni in ruolo del piano triennale relativo agli anni 2014-2016 di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di tutti i posti vacanti e disponibili a partire dall'anno scolastico 2014-2015, sia del personale docente che ATA, dopo aver pianificato gli organici sulla base dei seguenti criteri: attenendosi scrupolosamente ai limiti del numero degli alunni per classe imposto dalle norme sulla sicurezza e agibilità dei plessi scolastici; evitando la riconduzione forzata a 18 ore di insegnamento in classe per i docenti degli istituti di istruzione superiore qualora essa costituisca un ostacolo alla continuità didattica o comporti la formazione di cattedre eccessivamente frammentarie; ripristinando le compresenze nella scuola primaria; attivando tutte le sezioni a tempo pieno necessarie a soddisfare le domande delle famiglie e non più subordinandone il numero alle disponibilità di organico stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
15. 207. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per garantire continuità e una maggiore qualificazione nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 è abrogato il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e conseguentemente le nomine a tempo indeterminato del personale docente ed ATA si effettuano su tutti i posti annualmente disponibili e vacanti dell'organico di diritto e delle dotazioni organiche aggiuntive provinciali.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 1126,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 1250,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1271,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 1273,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 1275,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) quanto a 800 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 23 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 23 per cento».
15. 85. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria.

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
, nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale;
   all'articolo 27, comma 2:
    sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) quanto a 250 milioni di euro si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che decorrono dal 1o gennaio 2014;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota del 21 per cento»;
   b) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota del 21 per cento».
15. 87. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria.

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, sopprimere le parole:
, nel rispetto degli obiettivi dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale;
   all'articolo 27, comma 2:
    sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: a 576,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 700,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 721,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 723,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 725,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) quanto a 250 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 88. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
*15. 47. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola che assicuri l'invarianza finanziaria.
*15. 208. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: funzione pubblica, aggiungere le seguenti: e presentato alle Commissioni parlamentari competenti.
15. 202. Buonanno, Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, con punteggio del titolo inferiore a quello attribuito agli abilitati dei cicli SSIS, nonché a coloro che risultano iscritti presso le Facoltà di scienze della formazione primaria dall'anno accademico 2008-2009 in poi, in deroga all'assegnazione prevista dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, a tal fine, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ove non vi fossero già presenti. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, le parole: «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole: «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità» e le parole «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
  1-ter Possono essere inseriti con riserva, invece, nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, istituita dall'articolo 14, comma 2-ter, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, gli studenti iscritti a corsi universitari autorizzati dal Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca e per il conseguimento dell'abilitazione ai sensi del decreto ministeriale del 25 marzo n. 81, ma non in possesso del titolo abilitante, con scioglimento della riserva da disporre all'atto del conseguimento del titolo nel decreto relativo al successivo aggiornamento.
15. 32. Rigoni, Petrenga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposte ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006 n. 296 da disporre per il triennio 2014-2017, consente la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010 n. 249, nonché agli iscritti a Scienze della Formazione Primaria che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306, estendendo tale valore concorsuale alle tre prove selettive di accesso. In occasione del previsto aggiornamento, è consentita la presentazione della domanda di inserimento nella quarta fascia, altresì, ai docenti che sono stati inseriti nelle graduatorie di merito compilate a seguito dell'espletamento del concorso a cattedra bandito con D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012, facendo scorrere queste ultime, anche oltre i posti messi a bando, fino ad esaurimento delle stesse, oppure fino all'espletamento del concorso successivo. Tutti i docenti vincitori ed idonei presenti nelle graduatorie di merito concorsuali, all'espletamento del prossimo concorso, saranno inseriti nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento, ove fossero già presenti nella terza fascia delle stesse. A tutti gli idonei, qualora non abilitati, sarà riconosciuto, con effetto immediato, il titolo abilitante. A tal fine all'articolo 5 del decreto interministeriale 24 novembre 1998 n. 460, le parole: «la vincita del concorso» sono sostituite dalle parole: «il superamento di tutte le prove concorsuali e la relativa idoneità», le parole: «e la conseguente nomina a tempo indeterminato» sono abrogate.
  Al titolo di abilitazione conseguito tramite TFA viene riconosciuto, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il valore di prova concorsuale, ai sensi del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306.
15. 203. Di Lello, Pastorelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, i commi 4-quater e 4-quinquies sono abrogati. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di aggiornamento, per il triennio 2014-2017, delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, provvede mediante decreto al reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle suddette graduatorie.
15. 14. Di Lello, Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel computo del piano triennale di assunzioni di cui al comma 1 sono esclusi i posti previsti ai sensi del bando del DDG n. 82 del 24 settembre 2012, per i quali il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede, con apposito decreto, all'immissione in ruolo di tutti coloro che si trovano in posizione utile.
15. 65. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nessun percorso abilitante o concorso a cattedra deve essere bandito prima dell'esaurimento completo delle graduatorie del personale abilitato inserito nelle graduatorie ad esaurimento e del personale vincitore dell'ultimo concorso a cattedra, bandito ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2012, n. 82.
15. 209. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le facoltà attivano i corsi previsti dall'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, come modificato dal decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013.
15. 210. Marzana, Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, sostituire le parole: rispettivamente al settantacinque per cento e al novanta per cento ed è pari al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: al cento per cento a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2014 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono comunque soppressi tutti gli stanziamenti del bilancio dello Stato per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
  2. A decorrere dall'anno 2014 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.
15. 211. Marzana, Battelli, D'Uva.

  Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2.;
15. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
  2-ter. All'articolo 19, comma 11, del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «un docente ogni due alunni disabili» sono aggiunte le seguenti: «, salvo lo scorporo dal calcolo del rapporto degli alunni con disabilità grave».
15. 48. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati dall'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2102/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito.».
15. 3. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il triennio 2014-2017. Possono chiedere l'iscrizione a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti negli stessi anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e hanno conseguito il titolo in seguito all'emanazione del decreto ministeriale n. 53 del 2012. Possono, altresì, chiedere l'inserimento con riserva coloro che risultano iscritti al corso di laurea quadriennale in scienze della formazione primaria e sciogliere tale riserva all'atto di conseguimento del titolo abilitante, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
15. 55. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Nelle more dell'aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i docenti inseriti nella III fascia delle predette graduatorie che abbiano conseguito il titolo di abilitazione sono scelti prioritariamente rispetto agli iscritti privi del suddetto titolo. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze in conseguenza della trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire gli incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali.
15. 4. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Ai fini di aggiornare le modalità di attribuzione delle supplenze e delle assunzioni a tempo indeterminato in conseguenza della trasformazione in graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, in previsione dell'aggiornamento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, le opportune modifiche al decreto ministeriale 13 giugno 2007, n. 131, al fine di estendere la possibilità di ricoprire incarichi di supplenza di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) a personale abilitato non inserito nelle predette graduatorie permanenti, in subordine allo scorrimento di queste ultime, prevedendo il loro inserimento in apposite graduatorie provinciali valide anche ai fini del reclutamento previo scorrimento delle stesse.
15. 204. Di Lello, Pastorelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al fine di semplificare e rendere certe nei tempi le procedure di attivazione dei percorsi di abilitazione e di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, all'articolo 5, comma 2, del predetto decreto le parole: «, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione» sono soppresse.
15. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, entro il termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva»;
   il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
   il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito delle procedure bandite antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013 conseguono, ove ne fossero sprovvisti, l'abilitazione all'insegnamento, con voto corrispondente al punteggio attribuito in graduatoria. I candidati che già siano abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge;

  3.2. I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.
  3.3. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente».
15. 212. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. I concorsi di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, prevedono una procedura specifica per i posti di sostegno. Ai concorsi su posti di sostegno accedono soggetti in possesso dell'abilitazione e del titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado di istruzione. I programmi delle prove scritte e orali sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ai concorsi sono riservati, ai sensi dell'articolo 399 del predetto decreto legislativo, il 50 per cento dei posti annualmente assegnabili per l'accesso ai ruoli su posto di sostegno. Ai fini dell'individuazione del contingente e dell'individuazione dei vincitori non si dà luogo alla divisione per aree di cui all'ordinanza ministeriale 23 marzo 1997, n. 78.
15. 213. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: «Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, al termine del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di merito. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva».
15. 214. Centemero, Baldelli, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista, ad assumere a tempo indeterminato con contratti full time o part time, i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non possono superare quelle in atto utilizzate.
15. 12. Piccione, Iacono.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato alla riapertura, attraverso apposito decreto, delle graduatorie di istituto così da consentire l'iscrizione in seconda fascia agli abilitati attraverso TFA ordinario, di cui al decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, e garantire loro la spendibilità immediata del titolo abilitante conseguito.
15. 57. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3.1. L'insegnamento delle attività alternative all'ora di religione cattolica costituisce un servizio strutturale obbligatorio. Le scuole programmano attività in sostituzione che devono riguardare progetti didattici, formativi e di studio in gruppo o individuali, da svolgersi con l'assistenza di docenti appositamente in carica e all'interno dei locali della scuola. A tal fine è compito del Collegio dei docenti definire i contenuti delle attività alternative, ai fini dell'affidamento delle stesse. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, i docenti non di ruolo che svolgono ore di attività in sostituzione acquisiscono altresì punteggio utile ai fini delle graduatorie ad esaurimento.».
15. 215. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.
(Inammissibile)

  Al comma 3-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 297, e successive modificazioni, e.
15. 216. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole: di istituto, ad esclusione della prima fascia.
15. 218. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.
15. 217. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere i seguenti:
  3-quater. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  3-quinquies. I lavoratori di cui al comma 3-quater sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.
  3-sexies. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale.
15. 219. Palazzotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino, Pilozzi, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:
  4. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.
  5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.
  6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2:
   alinea, sostituire le parole: a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 675,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c)
quanto a 200 milioni di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 89. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Melilla.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati;
   b) il comma 15 dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato;

  Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
15. 49. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 5.
   Conseguentemente:
   al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola:
obbligatoria con la seguente: volontaria;
   al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti: , a domanda,
15. 64. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti: , a domanda,
15. 61. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 5, dopo le parole: da un rappresentante, aggiungere le seguenti:, con incarico semestrale.
15. 200. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: Il personale docente fino a: si applica con le seguenti: Al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1o gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica;
15. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 6, sostituire le parole: 1o gennaio 2014, con le seguenti: 30 settembre 2013.
15. 201. Buonanno, Bossi.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: obbligatoria con la seguente: volontaria.
15. 62. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Battelli, Di Benedetto.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: è sottoposto aggiungere le seguenti: , a domanda,
15. 63. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

   8-bis. Il comma 21 dell'articolo 9 della legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.
15. 15. Di Lello, Pastorelli.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Considerato che dai monitoraggi effettuati il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555 è in possesso almeno del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, lo stesso:
   a) transita su altra classe di concorso docente della tabella A per la quale sia abilitato e/o su classe di concorso della tabella C in cui abbia sostenuto concorso pubblico anche negli enti locali di provenienza. Allo stesso personale è applicato quanto previsto dal comma 17 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
   b) nelle more dell'attivazione dell'organico funzionale, dell'area unica del sostegno, dell'incremento dell'attività laboratoriale nei nuovi ordinamenti e di adeguati corsi di riconversione, il personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, non utilizzato su insegnamenti previsti delle classi di concorso assegnate, è utilizzato nelle sedi di appartenenza, per il miglioramento dell'offerta formativa per i progetti di accoglienza, per progetti contro la dispersione scolastica, per attività alternative all'ora di religione cattolica, per le supplenze brevi, in affiancamento agli insegnanti di sostegno e di supporto alla didattica laboratoriale.
15. 50. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 9, sostituire le parole: idoneo titolo con la seguente: diploma.
15. 52. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9.1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  9.2. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato iscritte nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero dello sviluppo economico nella Missione 11 «Competitività e Sviluppo delle imprese», non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero e per un importo comunque non inferiore a 78 milioni per l'anno 2013, a 236 milioni per l'anno 2014 e a 831 milioni di euro per l'anno 2015 e versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riassegnate all'Istituto di previdenza sociale per le finalità di cui al comma precedente. Per la copertura degli oneri per ciascuno degli anni 2016 e 2017, valutati rispettivamente in 162 milioni e 113 milioni si demanda alla legge di stabilità l'individuazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
15. 80. Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Chimienti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9.1. All'articolo 1 della 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 54, 55 e 56 sono abrogati.
  9.2. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.».
  9.3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9.1 e 9.2, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 68. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. All'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «i) attestazione di quietanza del pagamento degli stipendi di tutti i contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante».
15. 72. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 1 della legge 10 marzo del 2000, n. 62, è soppresso.
15. 76. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è abrogato.
15. 77. Brescia, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. All'articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito con il seguente:
  «5. A decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. A partire dal 2014, si prevede un piano triennale di assunzioni di 11.851 collaboratori scolastici, sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. Le risorse rivenienti dall'applicazione della presente disposizione sono destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dal precedente periodo. È riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del personale ex LSU in virtù del servizio prestato presso le scuole».
15. 54. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. All'articolo 22 della legge 28 dicembre 2008, n. 448, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica spezzoni di orario fino a 4 ore, prioritariamente e con il loro consenso, come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 22 ore settimanali».
15. 221. Vacca, Luigi Gallo, Marzana.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

  9.1. All'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 le parole da: «attribuiscono ai docenti in servizio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto».
15. 222. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. A partire dal 1o gennaio 2014 è disposto il blocco delle ritenute mensili sugli stipendi applicate nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dagli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124.
15. 25. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9.1. Il personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e gli insegnanti tecnico-pratici (ITP), trasferiti dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono inquadrati nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza. L'articolo 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
15. 26. Giammanco, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga, Cesaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9. 1. All'articolo 15 del decreto 10 settembre 2010, n. 249, modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, il comma 16 è sostituito dal seguente:
  «16. Si conferma, ai sensi degli articoli 194 e 197 del decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 15 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, il valore di abilitazione permanente all'insegnamento, nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'infanzia e primaria, rispettivamente dei titoli conseguiti a seguito dell'esame conclusivo nelle scuole e negli istituti magistrali al termine dei corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e comunque conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, i quali costituiscono titoli di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto, titoli di abilitazione validi per l'accesso ai concorsi per titoli ed esami nonché titoli abilitanti all'insegnamento nelle scuole paritarie rispondenti ai requisiti dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.

  9.2. Sono abrogati i commi 16-bis e 16-ter dell'articolo 15 del decreto n. 249 del 2010, introdotti dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, nonché ogni altra norma in contrasto con il comma 9.1.
15. 220. Marzana, Battelli, Simone Valente.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Ai fini del concorso per soli titoli per l'accesso ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA della scuola, di cui all'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 tra i criteri generali di valutazione del servizio è riconosciuto il servizio militare di leva anche se prestato non in costanza di nomina.
15. 205. Albanella.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Le controversie legate alle assunzioni del personale docente delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 26 dicembre 2005, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15. 16. Di Lello, Pastorelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici».
15. 44. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Il comma 218 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato. Al personale di ruolo e in quiescenza dopo il 1o gennaio 2000, trasferito nei ruoli statali del personale amministrativo tecnico ed ausiliario e nei ruoli statali degli insegnanti tecnico pratici, viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza.
15. 46. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10.1. Al fine di garantire un ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche si avvalgono di un coordinatore, per l'organizzazione di PON e POR nonché per l'attivazione di corsi relativi al recupero scolastico, scelto tra il personale interno, e di personale docente esterno, attingendo da giovani neolaureati e dal personale docente precario, che abbiano i requisiti previsti in riferimento agli insegnamenti impartiti.
15. 223. Petrenga.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

  10-bis.1. All'articolo 566, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
15. 206. Albanella.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

  10-bis.1. All'articolo 568 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario», sono aggiunte le seguenti: «destinatario di nomina a tempo indeterminato» e dopo le parole: «che abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento, può a domanda essere provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento» sono aggiunte le seguenti: «dopo tre anni»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»;
   b) al comma 5, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «dopo tre anni»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
15. 225. Albanella.

  Sopprimere il comma 10-quater.
15. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  10-quinquies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    le parole: «in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica» sono soppresse;
    dopo le parole: «per tre esercizi finanziari consecutivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelle assegnate per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,»;
    dopo la parola: «riassegnate» è inserita la seguente: «rispettivamente»;
    dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono inserite le seguenti: «nonché alle disponibilità per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico statale.»;
   b) al comma 2, dopo la parola: «interessati» sono aggiunte le seguenti: «, con riferimento alle somme per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale,».
15. 1000. La Commissione.

  Dopo il comma 10-quater, aggiungere il seguente:

  10-quinques. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, dispone, dall'anno scolastico 2013/2014, l'inserimento nella terza fascia di istituto a coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni.
15. 224. Ascani.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del presente decreto, nonché per una effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal decreto ministeriale 26 giugno 1992, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e onde evitare disfunzioni territoriali, è assegnata una unità di personale docente/dirigente scolastico di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre, n. 448, presso ogni ambito territoriale o, eventualmente, su più di uno, presso cui, il suddetto personale, opererà a scavalco».
15. 0200. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 425, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta dell'interessato, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con apposito provvedimento, può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della regione Friuli Venezia Giulia.»
15. 0201. Blazina.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. La validità delle idoneità conseguite da docenti universitari, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2015.
15. 0202. Laffranco.
(Inammissibile)

ART. 16.
(Formazione del personale scolastico).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di immigrati, per l'attività volontaria e continua di formazione e aggiornamento di tutto il personale scolastico, a partire dall'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 20 milioni, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei internazionali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
  Art. 27-bis. – 1. Il Governo provvede, entro 31 dicembre 2013, a modificare il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al fine di conseguire un risparmio annuo pari a 20 milioni di euro. Le predette modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2014.
16. 13. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle zone in cui è maggiore il rischio socio-educativo.
16. 201. Buonanno, Busin, Caparini, Caon.

  Al comma 1, alinea, le parole: socio-educativo aggiungere le seguenti: e agli istituti in cui si riscontra un'elevata presenza di alunni con bisogni educativi speciali.

  Conseguentemente, al medesimo alinea, sopprimere la parola: obbligatori.
16. 202. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: obbligatori.
*16. 203. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: obbligatori.
*16. 204. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , e per migliorare gli esiti nelle valutazioni nazionali INVALSI e degli apprendimenti, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità.
16. 205. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, in particolare nelle scuole in cui tali esiti presentano maggiori criticità.
16. 206. Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. In attuazione a quanto previsto dal comma 1, lettera d), Il dipartimento delle pari opportunità, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma.
  Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16. 211. Chimienti, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 1-bis.
16. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: cinque milioni con le seguenti: trenta milioni.
16. 208. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca garantisce la formazione dei docenti curricolari sulle didattiche inclusive degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, per una effettiva presa in carico del progetto personalizzato di integrazione scolastica, evitando la delega al solo insegnate per il sostegno. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola concludono entro tre mesi dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto apposita contrattazione collettiva.
16. 7. Nicchi, Aiello, Piazzoni.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove una specifica formazione dei docenti finalizzata alle problematiche dei disturbi pervasivi dello sviluppo, e in particolare dei disturbi dello spettro autistico, con particolare riferimento all'ABA (Applied Behaviour Intervention), alla TEACCH (Traitment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children), a terapie cognitivo comportamentali e a modelli integrati di trattamento psicoeducativo o di adeguata organizzazione dei contesti socializzanti e degli spazi vitali.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e 1-bis con le seguenti: , 1-bis e 1-ter.
16. 207. Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono definite, con le seguenti: , d'intesa con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, sono definiti gli aspetti relativi ai contratti del personale della scuola e.
16. 209. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 2, sostituire le parole da: e non statali fino alla fine del comma con le seguenti: da individuare nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, e comunque prioritariamente avvalendosi di personale docente qualificato che presta servizio presso le istituzioni scolastiche stesse.
16. 17. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: non statali, aggiungere le seguenti: e con le associazioni professionali accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che possiedano specifica esperienza in questo tipo di interventi,
16. 21. Santerini.

  Sopprimere il comma 3.
16. 200. Buonanno, Fedriga.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti speciali (PAS).
16. 210. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. – 1. Il comma 4-undevicies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato.
16. 03. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

ART. 17.
(Dirigenti scolastici).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 17.
(Reclutamento dei dirigenti scolastici su base regionale).

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto dagli Uffici Scolastici Regionali, svolto nelle sedi regionali con cadenza periodica, per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore. Ai corsi concorsi è ammesso il personale docente delle istituzioni statali, residente da almeno 5 anni nelle regioni per i cui ambiti è indetto il concorso, che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi.
  2. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione, entro il limite del numero dei posti messi a concorso per la scuola elementare e media e per la scuola secondaria superiore, maggiorati del dieci per cento.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici, delle quali fanno parte anche rappresentanti dei Comuni entro il cui ambito territoriale il dirigente andrà a svolgere il proprio servizio.
17. 5. Buonanno.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
17. 200. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 29.», terzo periodo, sostituire le parole: venti per cento, con le seguenti: dieci per cento.
17. 201. Buonanno, Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 29», comma 1, quarto periodo, dopo le parole: laurea magistrale aggiungere le seguenti: ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento,
17. 1000. La Commissione.

  Al comma 1, capoverso Art. 29, ultimo periodo, sostituire le parole: del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta con la seguente: interministeriale.
17. 11. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: permane fino alla fine del periodo con le seguenti: regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori e gli idonei in esse inseriti ovvero per tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. Il corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili, fermo restando quanto previsto dai commi da 8-ter a 8-novies.
17. 215. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: permane fino alla fine del periodo con le seguenti: regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori e gli idonei in esse inseriti. Il corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili, fermo restando quanto previsto dai commi da 8-ter a 8-novies.
17. 216. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: permane fino alla fine del periodo con le seguenti: regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori in esse inseriti ovvero per tre anni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito. Il corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili, fermo restando quanto previsto dai commi da 8-ter a 8-novies.
17. 217. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: permane fino alla fine del periodo con le seguenti: regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito di ciascuna regione, di tutti i vincitori in esse inseriti. Il corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo è bandito per le regioni in cui residuino posti vacanti e disponibili, fermo restando quanto previsto dai commi da 8-ter a 8-novies.
17. 218. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli idonei.
*17. 202. Nastri.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: gli idonei.
*17. 203. Rocchi, Coscia, Carocci, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, La Marca, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Zampa.

  Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei.
17. 1001. La Commissione.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e provvede fino alla fine del comma;
17. 600 (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sopprimere il comma 5-bis.
17. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 5-bis, primo periodo, dopo le parole: il concorso per esami e titoli aggiungere le seguenti:, bandito con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004,
17. 1002. La Commissione.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, in subordine fino alla fine del periodo.
*17. 13. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, in subordine fino alla fine del periodo.
*17. 23. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Sopprimere il comma 8.
17. 204. Buonanno, Guidesi.

  Sopprimere i commi da 8-bis a 8-novies.
17. 205. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 8-bis, sostituire le parole: di cui alla legge con le seguenti:, relativamente ai ricorsi amministrativi per la garanzia di sostegno agli alunni con handicap fisici o sensoriali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge.
17. 1003. La Commissione.

  Sopprimere i commi da 8-ter a 8-novies.
17. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 8-quater, secondo periodo, le parole da: ed una prova orale fino alla fine del periodo con le seguenti: il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 8-septies, in maniera non difforme da quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: superamento delle prove con le seguenti: superamento della procedura.
*17. 206. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 8-quater, secondo periodo, le parole da: ed una prova orale fino alla fine del periodo con le seguenti: il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 8-septies, in maniera non difforme da quanto previsto per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire le parole: superamento delle prove con le seguenti: superamento della procedura.
*17. 211. Amoddio.

  Al comma 8-quater, terzo periodo, sostituire le parole: ottenuto, in coda alle con le seguenti: e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle.
**17. 207. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 8-quater, terzo periodo, sostituire le parole: ottenuto, in coda alle con le seguenti: e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle.
**17. 210. Amoddio.

  Al comma 8-quater, terzo periodo, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015.

  Conseguentemente:
   al comma 8-
sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015;
   al comma 8-septies, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015.
*17. 208. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 8-quater, terzo periodo, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015.

  Conseguentemente:
   al comma 8-
sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015;
   al comma 8-septies, sostituire le parole: 2015/2016 con le seguenti: 2014/2015.
*17. 212. Amoddio.

  Al comma 8-quater, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei modi e nei tempi previsti al comma 8-novies.
**17. 209. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 8-quater, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei modi e nei tempi previsti al comma 8-novies.
**17. 213. Amoddio.

  Al comma 8-sexies, primo periodo, sostituire le parole da: sono ammessi fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30; a tale prova possono partecipare i soggetti che hanno già frequentato il corso di formazione ai sensi della citata legge n. 202 del 2010.
17. 214. Amoddio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  8-decies. Allo scopo di eliminare il contenzioso giurisdizionale nascente dalla rinnovazione concorsuale disciplinata dalla legge 3 dicembre 2010, n. 202, prima che vengano attivate le nuove procedure di selezione per i concorsi a dirigente scolastico, al fine di consentire la piena funzionalità delle istituzioni scolastiche autonome, i soggetti per i quali è pendente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un contenzioso relativo alla procedura di rinnovazione di cui alla legge 3 dicembre 2010 n. 202 del concorso a dirigente scolastico indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e che, per effetto di provvedimento giurisdizionale, sono stati ammessi con riserva e hanno frequentato il corso di formazione, sebbene non lo abbiano completato, completano il percorso concorsuale con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 202/2010, sulla base di quanto disposto in analoga situazione dal comma 619, primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il suddetto esame finale previsto al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 202 del 2010 è sostituito, anche per i candidati risultati idonei a seguito della procedura di rinnovazione di cui all'articolo 5 della suddetta legge e che non abbiano ancora completato la procedura concorsuale, dalle medesime modalità di conclusione del corso di formazione.
  8-undecies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto volto a determinare le modalità di svolgimento della procedura di cui al comma, 8-decies, nel rispetto dei criteri in esso stabiliti.
  8-duodecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto al commi 8-decies e 8-undecies si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
17. 219. Albanella.

ART. 18.
(Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione).

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il comma 4-undevicies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è abrogato;
   sostituire la rubrica con la seguente: Assunzione di dirigenti tecnici.
18. 200. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere i vincitori e gli idonei della procedura concorsuale a 145 posti di dirigente tecnico pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2008, n. 10 – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 2014.
18. 2. Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno italiano della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce un concorso per la copertura dei due posti di dirigente tecnico riservati all'istruzione in lingua slovena, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2007. In attesa dell'espletamento di tale procedura concorsuale il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato a nominare un dirigente con funzioni tecniche con la procedura di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
18. 4. Blazina.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 4, comma 6, della legge 10 dicembre 1997 n. 425, le parole: «in casi eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non sia possibile nominare alcun commissario esterno nella provincia in cui è ubicato l'istituto in cui ha sede l'esame di maturità».
18. 1. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

ART. 19.
(Alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  Al comma 1, sostituire le parole: garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014, con le seguenti: consentire il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2013-2014.
19. 201. Buonanno, Prataviera.

  Al comma 1, sostituire la parola: avvio dell'anno accademico 2013-2014, con le seguenti: prosieguo delle attività per l'anno accademico in corso.
19. 202. Buonanno, Prataviera.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno accademico 2013/2014 gli assunti con contratto a tempo indeterminato provenienti dalle graduatorie di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143, assumono servizio nella sede presso la quale hanno svolto l'ultimo anno accademico di docenza. Per gli anni successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i neo assunti con contratto a tempo indeterminato devono permanere nella prima sede di servizio per un periodo non inferiore a due anni.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I contratti a tempo determinato in essere nell'anno accademico 2012-2013, stipulati con il personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) sono prorogati fino all'emanazione delle graduatorie nazionali previste al comma 2.
  3. Al fine di dare attuazione alle linee programmatiche degli organi di governo delle Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le funzioni di direttore amministrativo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, sono attribuite, con deliberazione motivata, con incarico deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore dell'Istituzione, a personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam in possesso di laurea magistrale nello specifico ambito professionale dell'incarico da ricoprire. Salvo non sia prevista una durata inferiore, l'incarico è triennale, rinnovabile, e comunque cessa alla scadenza del consiglio di amministrazione che lo ha deliberato. Il personale incaricato e titolare presso altra sede deve assicurare una presenza di almeno diciotto ore settimanali presso l'istituzione chiamante. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la contrattazione decentrata nazionale definisce misura e articolazione tra parte fissa e parte variabile delle indennità previste per il personale dell'area «Elevata professionalità» del compatto Afam. In subordine, in assenza di detto personale l'incarico è attribuito con le stesse modalità a personale con profilo equivalente di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando o in aspettativa, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Al personale docente di seconda fascia in servizio presso le Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, che sia in possesso degli altri requisiti previsti dagli statuti delle Istituzioni di appartenenza, è attribuito l'elettorato passivo nelle procedure per le elezioni del Direttore.
  3-quater. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999 sono autorizzate a bandire concorsi per posti di professore di prima fascia riservati al personale della stessa Istituzione, già in servizio con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente di seconda fascia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbia svolto, alla predetta data, almeno 5 anni di servizio. I concorsi sono banditi dalle singole Istituzioni previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai medesimi. I consigli di amministrazione definiscono preventivamente il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie a valersi sulle cessazioni dal servizio dall'anno accademico 2014/15. Le modifiche all'organico avvengono secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nel ruolo dei docenti di prima fascia in applicazione dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  3-quinquies. Con le procedure previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto vigente, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la mobilità territoriale e professionale del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam.
19. 36. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pellegrino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non è consentita la permanenza nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, dei docenti già titolari di contratto tempo indeterminato nel comparto afam.
19. 203. Ginefra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca secondo le procedure valutative già adottate con decreto del 16 giugno 2005, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, è inserito a domanda nelle graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 il personale docente, già inserito nelle graduatorie d'istituto, che ha maturato a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati.
19. 1. Di Lello, Pastorelli.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie d'istituto e in possesso di almeno tre anni accademici di servizio a tempo determinato, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1.
19. 23. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il personale docente aggiungere le seguenti: che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con le seguenti: le suddette istituzioni.
19. 1000. La Commissione.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le Istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999 provvedono a bandire, nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio 2014, concorsi per titoli per posti di professore di prima fascia come da applicazione dell'articolo 487 del d.lgs 297 del 16 aprile 297. Tali concorsi sono riservati al personale di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato della stessa Istituzione che abbia maturato almeno 5 anni di servizio dall'entrata in vigore del presente decreto.
19. 204. Marzana, Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Brescia.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

   5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede a definire i criteri per la ripartizione e a ripartire le risorse di cui al comma 4, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
19. 52. Buonanno.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che devono tenere conto anche della spesa nell'ultimo triennio di ciascun istituto e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
19. 1001. La Commissione.

  Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

   5-quater. Nelle more del processo di razionalizzazione delle graduatorie dei Licei Musicali e Coreutici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010 in attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 3 comma 1, all'articolo 7, e all'articolo 13 commi 6/8 e agli allegati A ed E del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, è autorizzata, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'assegnazione dell'organico necessario all'avvio delle attività per l'anno scolastico 2014/2015 da attuarsi con insegnanti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, ed in aggiunta all'organico regionale e provinciale previsto.
19. 205. Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:
   5-quater. Salvo quanto disposto dal comma 4, è avviato un processo di statalizzazione, da concludersi entro un anno, degli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati nell'ambito del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di garantirne la continuità e la qualità dell'offerta formativa.
19. 200. Moscatt.

  Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

   5-quater. Nell'ambito del processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali «ex-pareggiati», previo accordo tra il comune di Ancona, il Conservatorio Statale di Musica «G. Rossini» di Pesaro e l'Istituto Superiore di Studi Musicali «G. B. Pergolesi» di Ancona, il personale docente di quest'ultimo in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2013 è trasferito, sentite le Organizzazioni sindacali e nei modi e termini descritti dalla convenzione stipulata tra gli enti sopramenzionati, nei posti in organico vacanti e disponibili presso il Conservatorio suddetto, derivanti da pensionamenti o dalla cessazione di altri rapporti, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dei limiti per le assunzioni previste dalla legge.
19. 22. Carrescia.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  Art. 19-bis. – 1. Al comma 107 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e» sono soppresse.
19. 01. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  Art. 19-bis. – 1. È consentita, ai candidati privatisti in possesso di un attestato di compimento e/o licenza in corso di validità, la possibilità di accedere presso Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati ai corrispondenti successivi esami di compimento, licenza e diploma secondo i programmi previsti dai corsi del previgente ordinamento, fino alla chiusura per esaurimento degli stessi.
19. 02. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Riordino dei Convitti Nazionali e degli Educandati Statali).

  1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, ridenominati collegi italiani internazionali, sono istituzioni a ordinamento speciale con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale e con potestà statutaria, sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  2. Con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, adottati, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei collegi di cui al comma 1.
  3. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano ai seguenti criteri e principi direttivi:
   a) caratterizzare i collegi nel senso della loro proiezione internazionale, intesa come opportunità per realizzare progetti capaci di favorire la crescita di giovani cittadini d'Europa e del mondo, innalzando la qualità dell'offerta formativa, sviluppando le potenzialità collegate all'integrazione fra le dimensioni nazionale e internazionale delle politiche educative dell'istruzione e della formazione e coniugando i processi in predicato con flessibilità e modularità in virtù della residenzialità e semi residenzialità, anche attraverso l'utilizzo dei periodi estivi; in tali collegi è applicata la metodologia del Content and Language Integrated Leaming (Clil) fin dal primo anno della scuola secondaria superiore;
   b) prevedere l'ammissione di studenti frequentanti i corsi di studio di cui al primo e secondo ciclo già attivati o da attivarsi ai sensi dei regolamenti adottati in applicazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 6 agosto 2008, n. 133, nonché di studenti provenienti da istituti esteri, già partner per comuni progetti didattici, scambi e mobilità;
   c) stabilire, ferme restando le ordinarie procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di mobilità del personale, modalità e termini che comportino, in fase di assegnazione dei docenti e del personale educativo, anche la valutazione preventiva da parte dei collegi dei curricula professionali degli interessati con particolare riguardo alle specificità di cui alla lettera a) del presente comma.

  5. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2, sono fatti salvi gli incarichi dei rettori-dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e ATA attualmente in servizio nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.
  6. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogati:
   a) i commi da 1 a 7 e da 9 a 12 dell'articolo 203 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
   b) i commi da 1 a 8 e i commi 12 e 13 dell'articolo 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

  7. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
19. 0202. Marco Di Stefano, Bonaccorsi, Gasbarra, Carella.

ART. 20.
(Corsi di laurea ad accesso programmato).

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 21 del 2008 mantiene efficacia per gli esami di ammissione ai corsi universitari già indetti e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
20. 2. Di Lello, Pastorelli.

  Sostituire i commi da 1-bis a 1-quater con i seguenti:

  1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni;
   b) il comma 4 dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;
   c) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
   d) l'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

  1-ter. Per l'anno accademico 2013-2014 non è applicata, altresì, ogni altra disposizione che preveda forme di accesso programmato, o comunque di limitazione numerica all'accesso a corsi universitari.
20. 200. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Sostituire i commi da 1-bis a 1-quinquies con il seguente:

  1-bis. Per l'anno accademico 2013-2014 per l'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 non si applicano le disposizioni previste dalla citata legge.
20. 15. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. La valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, con punteggio pari a 100/100, se confermata negli esami di ammissione ai corsi universitari, dà diritto a una riduzione del 30 per cento sull'ammontare delle tasse di iscrizione al primo anno di qualsiasi corso universitario. La disposizione di cui al precedente periodo si applica unicamente agli studenti con requisiti economici previsti ai fini dell'erogazione di borse di studio.

  Conseguentemente, all'articolo 25:
   comma 1:
    lettera a), sostituire le parole: euro 2,66 con le seguenti: euro 3,70;
    lettera b), sostituire le parole: euro 77,53 con le seguenti: euro 78,60;
    lettera c) sostituire le parole: euro 905,51 con le seguenti: euro 906,60;
   comma 3:
    lettera a):
     sostituire le parole: euro 2,71 con le seguenti: euro 3,71;
     sostituire le parole: euro 79,24 con le seguenti: euro 80,33;
     sostituire le parole: euro 925,46 con le seguenti: euro 935,56;
    lettera b):
     sostituire le parole: euro 3,11 con le seguenti: euro 4,11;
     sostituire le parole: euro 90,86 con le seguenti: euro 91,88;
     sostituire le parole: euro 1061,16 con le seguenti: euro 1062,26.
20. 9. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: formazione di architetto aggiungere le seguenti: e ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.
20. 202. D'Uva, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria.
*20. 201. Galan, Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria.
*20. 203. D'Uva, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole:, in assenza di rinunce e scorrimenti di graduatoria.
*20. 204. Di Lello, Pastorelli.

  Al comma 1-quater, sostituire le parole da: , al termine fino a: riapre con le seguenti: riapre senza ritardo.
20. 205. Di Lello, Pastorelli.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere i seguenti:

  1-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è fatto divieto alle università italiane il ricorso a prove d'ingresso selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea.
  1-sexies. Per l'accesso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264, gli atenei adottano le prove d'ingresso selettive che abbiano ad oggetto esclusivamente elementi generali inerenti ai corsi di laurea prescelti. Le prove sono svolte nel mese di settembre di ogni anno.
  1-septies. Gli uffici scolastici provinciali, di concerto con le scuole, con le università e con i relativi ordini professionali, organizzano corsi di preparazione alle prove d'ingresso selettive per l'iscrizione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-octies. Gli studenti che agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di studi hanno ottenuto un punteggio pari a cento centesimi hanno diritto di accedere direttamente ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264. Gli studenti che hanno ottenuto un punteggio pari a 90 e fino ad novantanove centesimi acquisiscono un credito di dieci punti da far valere ai fini della valutazione della prova selettiva d'ingresso ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, lettera a), legge 2 agosto 1999, n. 264.
  1-novies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica sono stabiliti i meccanismi selettivi per gli studenti iscritti, consistenti nella fissazione di quote minime di esami di profitto da superare, nel massimo di tre, per i diversi corsi di laurea, nel primo anno di corso, prevedendo la decadenza dall'iscrizione dello studente inadempiente. Con il medesimo decreto si stabilisce che allo studente è comunque preclusa la possibilità di avvalersi degli esami eventualmente superati per l'iscrizione agli stessi corsi di laurea in altre università.
20. 1. Lauricella.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

  1-quinquies. In caso di ammissione ad un corso di laurea ad accesso programmato, il contributo versato per la partecipazione alle relative prove di ammissione è portato in detrazione sulle spese per la frequentazione del primo anno del medesimo corso di laurea.
20. 206. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Il contributo previsto per la partecipazione alle prove di ammissione per i Corsi di laurea ad accesso programmato non può essere superiore a venticinque euro.
20. 207. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Il contributo previsto per la partecipazione alle prove di ammissione per Corsi di laurea ad accesso programmato non può essere superiore a cinquanta euro.
20. 208. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:
  1-quinquies. Le università sedi di corsi di laurea in professioni sanitarie e scienze della formazione primaria ammettono a iscriversi in sovrannumero nell'anno accademico 2013/14 o nell'anno accademico 2014/15, in analogia a quanto previsto ai commi 1-bis e 1-ter, i partecipanti agli esami di ammissione per l'anno accademico 2013/14 che, in assenza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013 e dall'articolo l, comma 6, lettera b), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2013, n. 615, come recepiti dai rispettivi bandi, si sarebbero potuti iscrivere ai suddetti corsi in quanto collocati in graduatoria entro il numero massimo di posti disponibili.
20. 1000. La Commissione.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

  1. La legge 2 agosto 1999, n. 264, è abrogata.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2014/2015».
20. 0200. Rampelli, Giorgia Meloni.

ART. 21.
(Formazione specialistica dei medici).

  Sopprimerlo.
21. 2. Fedriga, Matteo Bragantini, Buonanno.

Subemendamento all'emendamento 21.1000 della Commissione

  All'emendamento 21.1000 della Commissione, sopprimere la parte principale.
0. 21. 1000. 1. Lenzi, Crimì.

  Al comma 2-bis, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro della salute;

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole:
1° gennaio con le seguenti: 31 marzo;
   al capoverso 3-ter, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   al comma 2-ter:
    primo periodo, sostituire le parole da: Ai periodi di formazione fino a: dal consiglio della scuola con le seguenti: I periodi di formazione dei medici specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa;
    secondo periodo, sopprimere le parole da: necessita fino a: destinazione e
21. 1000. La Commissione.

  Al comma 2-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
  «1. Al fine di migliorare la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, tenendo conto del quadro epidemiologico, delle esigenze di programmazione fornite triennalmente dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e rilevate dal Ministero della Salute e dei flussi di pensionamento previsti, sono definite e aggiornate annualmente con la legge di stabilità le risorse finanziarie da destinare alla formazione specialistica dei medici, da attivare a distanza di sei anni. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabilite annualmente modalità e tipologia dei contratti di formazione specialistica dei medici nonché il numero degli studenti da ammettere ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, proporzionalmente al numero dei contratti di formazione specialistica dei quali, ai sensi del precedente periodo, è prevista l'attivazione alla fine del corso di laurea in medicina e chirurgia che si va a attivare».
21. 100. Gigli, Calabrò, Santerini, Capua, Binetti, Vargiu, Antimo Cesaro, Monchiero.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-bis.1. Le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti pubblici possono finanziare con propri fondi contratti aggiuntivi di formazione medica specialistica attraverso la stipula di convenzioni con le università. I contratti aggiuntivi (regionali ed a finanziamento privato) verranno assegnati sulla base di una distinta graduatoria nazionale parallela alla graduatoria nazionale per l'assegnazione dei contratti a finanziamento ministeriale, di cui alla lettera b) del comma 2-bis. Ciascun candidato potrà optare per concorrere esclusivamente per una delle differenti graduatorie. Resta invariata la facoltà per il candidato in posizione utile di poter scegliere e di quale tipologia di contratto essere assegnatario in funzione della graduatoria di merito di riferimento.
21. 200. Vargiu.

  Al comma 2-ter, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, fermo restando che tale formazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e non dà diritto all'accesso ai ruoli del medesimo Servizio sanitario nazionale.
21. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

ART. 22.
(Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca).

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università fino alla fine del periodo, con le seguenti: da un comitato di selezione.
22. 200. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: definito aggiungere le seguenti: sulla base di criteri qualitativi fissati con decreto ministeriale.
22. 202. Buonanno, Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
22. 201. Buonanno, Molteni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, le parole: «dal Ministro, dal Segretario generale dell'OCSE e dai Presidenti dell'Accademia dei Lincei» sono sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio Universitario Nazionale, dal tavolo dei presidenti degli enti di ricerca pubblica, dal Segretario generale dell'OCSE».
22. 203. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Marzana, Brescia.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato.
22. 4. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Gli organi degli atenei e la loro composizione, compresa la durata del mandato, sono rideterminati secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), il numero 6) è sostituito dal seguente: «6) consiglio di dipartimento»;
   b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: i) composizione del consiglio di amministrazione del numero massimo di 11 componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, una rappresentanza elettiva di studenti, un rappresentante eletto del personale tecnico amministrativo, una rappresentanza elettiva di professori, un rappresentante eletto fra i ricercatori, e il sindaco del comune in cui ha sede legale l'università; previsione del presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei consiglieri eletti tra i professori dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio»;
   c) la lettera h) è abrogata;
   d) dopo la lettera s), è aggiunta la seguente: t) la durata in carica del direttore di dipartimento per un massimo di 3 anni è rinnovabile una sola volta.

  3. L'articolo 10 della legga 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.
22. 0200. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.
(Inammissibile)

ART. 23.
(Finanziamento degli enti di ricerca).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole da: «sono fatte comunque salve» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione continuata e continuativa di personale di ricerca, tecnologi, tecnici e amministrativi per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università, nonché per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».
23. 200. D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli altri enti di ricerca non vigilati direttamente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
23. 4. Capua.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dai seguenti:
  «2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
  2-bis. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.
  2-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».
23. 3. D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sopprimere i commi da 2-bis a 2-quater.
23. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità universitaria).

  1. La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare il trasferimento di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti a condizione che almeno una di esse abbia ottenuto, nell'ambito della valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR, una valutazione nell'area scientifica di appartenenza del docente che la colloca nei primi quattro decili della distribuzione di area dell'indicatore «voto medio».
23. 0200. Manzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di consentire di condurre con speditezza ed efficacia le attività relative a progetti di ricerca, formazione e trasferimento della conoscenza i cui costi non gravano sul Fondo per il finanziamento ordinario, e purché la spesa unitaria non superi euro 10.000, le Università e gli Enti di ricerca afferenti al MIUR operano applicando norme autonomamente adottate, nel rispetto comunque dei principi di trasparenza, libera concorrenza, par condicio economicità ed efficienza e sono esentati dall'applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012.
23. 0201. Dallai, Mariani, Braga, Realacci.
(Inammissibile)

ART. 24.
(Personale degli enti di ricerca).

  Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti:, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale (OGS) sono autorizzati.

  Conseguentemente:
   al comma 3, dopo le parole: (INGV) aggiungere le seguenti: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale (OGS);
   al comma 3-bis, sostituire le parole: può prorogare con le seguenti: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale (OGS) possono prorogare.
24. 200. Dallai, Mariani, Braga, Realacci.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 200 unità, con le seguenti: 300 unità.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire le parole:
40 unità con le seguenti: 60 unità;
    sostituire le parole da: pari a euro 2 milioni nell'anno 2014 fino alla fine del comma, con le seguenti: pari a euro 4 milioni nell'anno 2014, 8 milioni nell'anno 2015, 12 milioni nell'anno 2016, 16 milioni nell'anno 2017 e 20 milioni a partire dall'anno 2018;
   dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
  Art. 27-bis. – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2014 di 2 milioni, per l'anno 2015 di 4 milioni, per l'anno 2016 di 6 milioni, per l'anno 2017 di 8 milioni e di 10 milioni a partire dall'anno 2018.
24. 11. D'Uva, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 2, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
24. 201. Buonanno, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Per far fronte alle urgenti necessità connesse alle ulteriori funzioni attribuite all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in materia di valutazione e supporto al Sistema nazionale di istruzione, il suddetto Istituto è autorizzato ad assumere, nel quinquennio 2014-2018, complessive 40 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali di 8 unità di personale, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro due milioni in ciascun anno.
  3.2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3.3. Per il periodo dal 2014 al 2018, il fabbisogno finanziario dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), determinato ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo l, comma 16, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 3.1.
  3.4. All'onere derivante dal comma 3.1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
  3.5. Fino al completamento delle procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 3.1. e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, l'Invalsi può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La proroga può essere disposta in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 3.1.
24. 1000. La Commissione.

  Al comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: disponibili ed fino alla fine del comma con le seguenti: disponibili, in coerenza con i requisiti relativi al medesimo tipo di professionalità da assumere a tempo indeterminato ai sensi del comma 1 e comunque nel rispetto dei vincoli assunzionali a legislazione vigente.
24. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

  3-ter. Gli enti di ricerca sono autorizzati ad assumere personale ai sensi dell'articolo 1 comma 520 legge 296/2006, nei limiti di spesa dell'articolo 1 comma 643 legge 296/2006.
24. 202. Zaratti.
(Inammissibile)

  Al comma 4, premettere il seguente periodo: Al fine di migliorare il supporto alle attività di ricerca, i trasferimenti volontari di professori e ricercatori si svolgono attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica fra due sedi universitarie consenzienti, senza che derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24. 203. Pisicchio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

  4-ter. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.
  4-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018.
24. 204. Lavagno, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 4, comma 16, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, per chi alla data di pubblicazione dei bandi, ha maturato, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; chi ha già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato può essere assunto previa verifica dell'attività svolta;
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per chi, alla data di emanazione del bando, ha maturato complessivamente, negli ultimi dieci anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.
24. 5. Di Lello, Pastorelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti citati che abbia superato o superi una prova selettiva per il profilo corrispondente e, in ragione dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali.
  4-ter. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, gli stessi enti, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis D.Lgs 368 2001, possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale di cui al periodo precedente oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione.».
24. 205. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali, nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei medesimi Enti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4-ter. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
24. 206. Lavagno, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Assunzione di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori)
.

  1. In considerazione delle attività affidate all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'Istituto è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.
  2. I lavoratori che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 D.lgs 165 2001 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
  3. L'onere per la copertura finanziaria del comma 1 è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
  4. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
24. 0207. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

ART. 25.
(Disposizioni tributarie in materia di accisa).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi in misura tale da assicurare 13.000.000 di euro nel 2013, 147.800.000 euro nel 2014, 229.400.000 euro nel 2015 e 224.600.000 euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento;
25. 1. Centemero, Lainati, Longo, Petrenga, Palmieri.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.

  1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «0.2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,3 per cento e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumenta dello 0.1».
  2. Gli articoli 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 sono abrogati.
  3. Le eventuali maggiori entrate di cui al comma 1 sono destinate al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68.
  4. La modifica di cui al comma 1 acquista efficacia dal 12 novembre 2013.
25. 201. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Chimienti, Battelli, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Simone Valente, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di IVA e imposta di consumo sui prodotti di tabacco).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
  16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi, le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici.

  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 1 e commina, in caso di appurate violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.
  3. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-quater è aggiunto il seguente:

Art. 62-quinquies.
(Imposta di consumo su cartine e filtri per arrotolare le sigarette).

  1. Le cartine e i filtri per arrotolare le sigarette sono assoggettate ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.
  2. Si intendono per:
   a) «cartine per sigarette» i tubi o fogli di carta per arrotolare le sigarette;
   b) «filtri per sigarette» i rotoli porosi idonei a trattenere i residui di combustione.

  3. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 2, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
  4. Il soggetto di cui al comma 3 è tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 2, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 4, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.
  6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 2 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18 del medesimo decreto. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 50 del medesimo decreto.
  7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 3 decade in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 3, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 4. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto è disposta la revoca dell'autorizzazione».

  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:
   a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;
   a-bis) eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 sono destinate al Fondo di cui all'articolo 2.
25. 200. Galan, Brunetta.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 25.
(Disposizioni fiscali in materia di assoggettabilità IVA di alcuni prodotti postali).

  1. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
  «16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle le prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione».

  2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2013, a 315,539 milioni di euro per l'anno 2014, a 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e a 413,243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrare derivanti dagli articoli 25 e 26;».
25. 202. Petrini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   al comma 3, lettera
a) sopprimere le parole: birra: euro 2,71 per ettolitro e per grado-Plato;
   al comma 3, lettera b) sopprimere le parole: birra: euro 3,11 per ettolitro e per grado-Plato;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. All'articolo 52, comma 3, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è abrogata».
25. 203. Petrini.
(Inammissibile)

ART. 26.
(Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;
   se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale Al, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis): 2 per cento;
   se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze: 15 per cento;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta».
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

  4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
   a) decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, articolo 9, comma 2;
   b) decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 5-bis;
   c) legge 31 gennaio 1994, n. 97, articolo 5-bis;
   d) decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 articolo 2, comma 4-bis,.
26. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Il comma 3 fino a: è sostituito dal seguente con le seguenti: I commi 1 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono sostituiti dai seguenti: »1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;
   atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 1 per cento;
   atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 16 per cento;
   se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
26. 3. Caon, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Il comma 3 fino a: è sostituito dal seguente con le seguenti: I commi 1 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono sostituiti dai seguenti: «1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;
   atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 2 per cento;
   atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA),: 15 per cento;
   se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis: 2 per cento;
   b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);
   c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».
26. 4. Caon, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». Conseguentemente, a copertura del relativo onere pari a 33 milioni di euro a partire dall'anno 2014, con la stessa decorrenza, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce:
  «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento.
26. 5. Centemero, Lainati, Longo, Palmieri, Petrenga.
(Inammissibile)

ART. 27.
(Norme finanziarie).

  Al comma 2, capoverso, sostituire le lettere da b) a f) con la seguente:
   «b) quanto a 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede riducendo in misura corrispondente, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
27. 1. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con la seguente:
   c)
quanto a 4 milioni di euro a decorrere dal 2014 modificando l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al quale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.». A decorrere dal 1o gennaio 2014, all'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fondo, la seguente voce.
   «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».
27. 2. Palazzotto, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Costantino, Fratoianni.

  Al comma 2, sostituire le lettere c), d), e) ed f) con le seguenti:

   «c) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;
   d) quanto a un milione di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;
   e) quanto A 1,4 milioni a decorrere dall'anno 2015 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015;
   f) quanto a 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 5 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella C della legge 24 dicembre 2012, n. 228, iscritta alla missione «Istruzione scolastica» alla voce «Legge 29 luglio 1991» h. 243: Università non statali legalmente riconosciute (2.3 – cap. 1692)» per un importo pari a 20 milioni per il 2014 e 20 milioni per il 2015.
27. 200. Chimienti, Vacca, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 2, sostituire le lettere c) e d) con la seguente:

   c) quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

  Conseguentemente al medesimo comma:
alla lettera e), sostituire le parole da: degli stanziamenti rimodulabili fino alla fine della lettera con le seguenti: delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nei programmi del Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) a decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2013 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione deve comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 0,6 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,6 milioni di euro per l'anno 2006, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2007 e a 6,6 milioni di euro a decorrere dal 2018. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione della presente lettera sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo dell'ammortamento per i titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono escluse dalle riduzioni di cui alla presente lettera gli stanziamenti finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni nonché i fondi per la cultura, l'Università e la ricerca».
27. 201. D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto.
(Inammissibile)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in merito ad un eventuale riordino del sistema degli Archivi di Stato – 3-00404

   PICCOLI NARDELLI, GHIZZONI, COSCIA, CAROCCI, RAMPI, MANZI, NARDUOLO, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il dibattito sorto su un eventuale riordino degli Archivi di Stato – a causa del quale sono state già avviate sul web iniziative di petizione e interventi di illustri studiosi – sta generando nel settore grande preoccupazione, che rimanda alla paventata possibilità di un'ulteriore contrazione della capacità operativa degli istituti archivistici;
   gli istituti archivistici tutelano un ingentissimo patrimonio materiale di documentazione di interesse storico e ricoprono un ruolo, in termini non solo di conservazione ma di valorizzazione e promozione culturale, quanto mai rilevante, specialmente laddove essi sono i principali, se non unici, siti archivistici funzionanti – come veri e propri «poli» – che permettono la fruizione di un patrimonio inestimabile e unico al mondo;
   è indiscutibile il valore di tutti gli archivi, la loro articolazione, la vantata rete capillare – priva di doppioni – che deve essere considerata funzionalmente ed economicamente sostenibile;
   si ritiene utile l'avvio di un confronto che coinvolga le istituzioni e il settore per un processo di riforma che tuteli gli archivi nelle loro due principali specificità: sia quella del patrimonio culturale, archivi per la memoria storica, per la fruizione e valorizzazione della cultura del territorio, sia quella della governance, archivi come strumenti di democrazia e diritto –:
   se e come il Ministro interrogato intenda procedere al riordino del sistema archivistico e se, in tal caso, non ritenga ineludibile avviare un confronto che coinvolga le istituzioni e il settore e se sia altresì allo studio una riforma articolata che prenda in considerazione la documentazione amministrativa delle varie articolazioni della pubblica amministrazione, ormai prodotta quasi integralmente in formato digitale e bisognosa di adeguate infrastrutture, regolamentazione e professionalità per la sua gestione e conservazione. (3-00404)
(29 ottobre 2013)


Iniziative volte ad un'adeguata valutazione del quadro clinico dei pazienti sottoposti a cure con il «metodo Stamina» – 3-00405

   RONDINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   sul presupposto dell'assenza di gravi effetti collaterali sui pazienti in cura presso gli Spedali civili di Brescia in base al trattamento a base di cellule staminali messo a punto dalla Stamina Foundation e al fine di accertare la validità della suddetta metodica, il Parlamento aveva approvato il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia di sanità, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57. Detta normativa, infatti, disciplina, tra l'altro, l'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e l'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. In particolare, con il comma 2 dell'articolo 2 si autorizzano le strutture pubbliche in cui sono stati avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, a completare i trattamenti medesimi, sotto la responsabilità del medico prescrittore;
   il comma 2-bis, invece, prevede che il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e del Centro nazionale trapianti (Cnt), promuova lo svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità, da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1o luglio 2013, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali;
   il 10 ottobre 2013 il Ministro interrogato ha comunicato la decisione di non proseguire la sperimentazione del «metodo Stamina» a seguito del parere negativo emesso dal comitato scientifico istituito dal decreto ministeriale del 18 giugno 2013. Tale blocco nasce, a detta del Ministro interrogato, nella non garanzia della replicabilità e sicurezza del metodo e dal fatto che mancherebbero i presupposti di scientificità e sicurezza per avviare la sperimentazione clinica;
   invero il decreto ministeriale del 18 giugno 2013 in nessun modo ha attribuito al comitato scientifico il potere di operare siffatte valutazioni. In base al suddetto decreto ministeriale, infatti, i compiti del comitato scientifico erano limitati:
    a) all'identificazione delle patologie da includere nella sperimentazione;
    b) alla definizione dei protocolli clinici per ciascuna delle patologie sottoposte a sperimentazione;
    c) all'identificazione delle officine di produzione da coinvolgere nella sperimentazione tra quelle autorizzate dell'Agenzia italiana del farmaco a produrre prodotti per terapie cellulari e degli sperimentatori e delle strutture ospedaliere pubbliche e private nelle quali trattare i pazienti;
   è evidente, dunque, il palese contrasto con il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, che ha già previsto un preciso iter di avvio e conclusione della sperimentazione stessa; infatti, se mediante una legge è stato possibile autorizzare la sperimentazione, ogni modifica al riguardo deve essere apportata con una legge successiva e non a seguito di un parere non vincolante e nemmeno supportato da alcuna norma di legge;
   sempre in base al decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, inoltre, erano stati stanziati 3 milioni di euro per la sperimentazione; ebbene, appare chiaro all'interrogante che il Ministro interrogato non può decidere unilateralmente una diversa destinazione, ma deve essere sempre il Parlamento a doversi pronunciare in proposito;
   ci si chiede, quindi, se non sia opportuno proseguire e concludere l’iter della sperimentazione del «metodo Stamina», nel pieno rispetto di quanto previsto espressamente dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24;
   non è, inoltre, chiaro, a parere dell'interrogante, su che basi sia stata scelta l'associazione Eurordis come rappresentativa di pazienti in cura o in lista d'attesa a Brescia, visto che nessuno di loro è iscritto a tale associazione; mentre è risaputo che sono certamente rappresentative dei pazienti associazioni quali il Movimento Vite Sospese, Viva la Vita Onlus, Sicilia Risvegli, Orsa, Niemann Pick ed altre;
   ci si chiede, altresì, se sia opportuno emettere un giudizio in astratto sull'efficacia della metodica Stamina senza aver mai valutato i pazienti che si sono sottoposti alle infusioni e se sia opportuno siffatto giudizio, alla luce del fatto che molti dei membri del comitato scientifico si erano espressi negativamente già precedentemente, dando prova di poca imparzialità;
   rimane invero il dato incontrovertibile che in nessun caso i pazienti sotto la cura con il «metodo Stamina» hanno avuto effetti collaterali, ma anzi molti di loro hanno riportato addirittura miglioramenti, benché affetti da malattie neurodegenerative;
   si ritiene, quindi, indispensabile garantire un'adeguata valutazione del quadro clinico dei pazienti in cura presso l'ospedale di Brescia, specie dopo le affermazioni rilasciate pubblicamente dal Ministro interrogato relative all'assenza di miglioramenti desumibile dalle cartelle cliniche dell'ospedale di Brescia, affermazioni peraltro sconfessate da una nota trasmissione televisiva –:
   ai fini di una valutazione corretta e completa del quadro clinico dei pazienti, se si ritenga opportuna l'acquisizione non solo delle cartelle cliniche in possesso degli Spedali Civili di Brescia, ma anche quelle raccolte da altri ospedali e specialisti che hanno avuto in cura i pazienti. (3-00405)
(29 ottobre 2013)


Iniziative in materia di distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale – 3-00406

   CALABRÒ, COSTA, FUCCI, MARTI, ROCCELLA e DORINA BIANCHI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il 16 ottobre 2013 si è celebrata la Giornata mondiale dell'alimentazione e nella prestigiosa sede della Fao in Roma si è tenuto un convegno in cui sono stati affrontati i temi della disponibilità delle risorse alimentari tanto nei Paesi in via di sviluppo, quanto in quelli economicamente più avvantaggiati;
   in Italia, come nella maggior parte dei Paesi a più alto reddito pro capite, gli sprechi di alimenti sono aumentati e parimenti è aumentato anche il numero delle persone indigenti che non hanno le risorse economiche per poter accedere in maniera continuativa ed adeguata a cibo sufficiente;
   gli sprechi avvengono sia a livello familiare, come dimostra il fatto che ogni famiglia italiana spreca, in media, 49 chili di cibo ogni anno, sia a livello di ristorazione pubblica e privata;
   durante tutta la filiera agroalimentare numerose sono le perdite dovute a vari fattori, ma è sopratutto durante la fase della commercializzazione che una notevole quantità di prodotti invenduti, ancora idonei per il consumo umano, vengono destinati alla distruzione, provocando non solo lo spreco di alimenti, che potrebbero sostenere le necessità di persone indigenti, ma anche l'aggravamento delle problematiche relative al loro smaltimento;
   recenti ricerche dimostrano che nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate si realizza un enorme spreco di cibi e di pasti, pari a circa il 30 per cento, il che incide negativamente sia sulla qualità dei servizi di ristorazione che sui costi;
   nonostante l'approvazione della legge 25 giugno 2003, n. 155, che reca «Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale», non sembra che sia stato pienamente raggiunto lo scopo prefissato di permettere un efficace recupero di alimenti da operatori del settore alimentare e dalle strutture pubbliche e private in cui avviene la produzione, commercializzazione e distribuzione di alimenti, ai fini della distribuzione alle persone indigenti o alle associazioni che, senza fini di lucro, hanno finalità caritatevoli –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per consentire, eventualmente tramite una modifica della sopra citata legge n. 155 del 2003, da un lato, un'effettiva semplificazione delle procedure di cessione di alimenti da parte degli operatori del settore alimentare, in particolare nell'ambito della ristorazione svolta nelle strutture sanitarie pubbliche e private, e, dall'altro, la garanzia della sicurezza degli alimenti per i consumatori finali, approntando idonee misure relative allo stoccaggio temporaneo degli alimenti stessi e affidando alle competenti strutture del servizio sanitario nazionale le opportune verifiche affinché non sia messa in alcun modo a rischio la salute degli indigenti, consentendo loro di usufruire di un bene che, altrimenti, sarebbe destinato alla distruzione. (3-00406)
(29 ottobre 2013)


Iniziative urgenti per la prosecuzione della sperimentazione del «metodo Stamina» – 3-00407

   TOTARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nell'ottobre 2011 presso l'azienda ospedaliera Spedali civili di Brescia è stata avviato su alcuni pazienti il trattamento con terapia cellulare compassionevole prodotta da Stamina;
   il metodo proposto prevede la cura di soggetti malati attraverso la conversione di cellule staminali mesenchimali;
   la sperimentazione presso l'ospedale di Brescia, avviata sulla base di un accordo di collaborazione sottoscritto da Spedali Brescia e il presidente di Stamina Foundation onlus, professor Vannoni, è stata successivamente interrotta in seguito ad un'ispezione nella struttura dei nuclei antisofisticazione e sanità e dell'Agenzia italiana del farmaco, nella quale l'Aifa aveva accertato che le terapie, con medicinali a base di cellule staminali mesenchimali preparati secondo il metodo della Stamina Foundation, erano preparate in un laboratorio dello stesso ospedale non autorizzato alla produzione di tale tipologia di medicinali;
   in seguito a diversi provvedimenti giurisdizionali, in esito a ricorsi proposti dai pazienti per vedersi riconosciuto il diritto a proseguire con la cura secondo il cosiddetto metodo Stamina, e ad alcuni provvedimenti legislativi, che hanno fatto salvo il diritto degli stessi pazienti già in cura di terminare la stessa, da ultimo con il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, è stato previsto che fosse avviata una sperimentazione clinica «coordinata dall'Istituto superiore di sanità (ISS), condotta anche in deroga alla normativa vigente e da completarsi entro 18 mesi a decorrere dal 1o luglio 2013, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali», anche vincolando, a tal fine, un milione di euro per l'anno 2013 e due milioni di euro per l'anno 2014 del fondo sanitario nazionale;
   con successivo decreto ministeriale del 18 giugno 2013 è stato istituito il comitato scientifico della sperimentazione del «metodo Stamina», incaricato di svolgere l'attività preparatoria alla stessa procedura di sperimentazione;
   tra i compiti del comitato scientifico vi era, quindi, anche quello dell'acquisizione delle modalità di preparazione, al fine di poter garantire la ripetibilità delle terapie, e il relativo documento è stato depositato dal presidente della Stamina Foundation onlus in data 1o agosto 2013;
   il 10 ottobre 2013 il dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale ha emesso una «presa d'atto su impossibilità prosecuzione sperimentazione metodo Stamina», basando la propria decisione su alcune criticità riscontrate nel citato documento e, in particolare, sulla «inadeguata descrizione del metodo», sulla «insufficiente definizione del prodotto» e su «potenziali rischi» per i pazienti;
   la decisione di sospendere la sperimentazione clinica del «metodo Stamina», ad avviso dell'interrogante, non solo contravviene ad un atto avente forza di legge approvato dal Parlamento, ma, soprattutto, desta forte preoccupazione nei malati che si stavano curando con tale metodo e nelle loro famiglie;
   il «metodo Stamina», infatti, seppur sinora non sottoposto ad una sperimentazione clinica, ha dato dei risultati in moltissimi casi, creando miglioramenti in soggetti affetti da patologie molto gravi se non addirittura malati terminali, consentendo, inoltre, agli stessi di ritrovare la speranza di guarire o, almeno, di riguadagnare una vita degna di essere definita tale –:
   se non ritenga di dover assumere con urgenza le iniziative necessarie a consentire la prosecuzione della sperimentazione del «metodo Stamina». (3-00407)
(29 ottobre 2013)


Iniziative per l'attivazione di un tavolo di concertazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali nel mercato delle energie rinnovabili – 3-00408

   RIZZETTO, ROSTELLATO, BECHIS, CIPRINI, COMINARDI, TRIPIEDI e BALDASSARRE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   secondo le previsioni di Bloomberg new energy – il ramo «energia» della multinazionale specializzata in mass media finanziari – le fonti rinnovabili si starebbero adattando al periodo post incentivo, misurandosi con un mercato mondiale che ne vede la crescita continua;
   a livello globale, nel 2013 il fotovoltaico supererà per potenza installata l'eolico, trend confermato anche da un recente studio del Worldwatch Institute sui Paesi che sostengono le rinnovabili, passati dai 48 del 2005 a 127 nella metà del 2013;
   l'Italia nel 2011 è stato il più grande mercato mondiale di riferimento, con 18.500 occupati diretti, che arrivano a oltre 100.000 unità includendo l'indotto;
   il comparto ora è in difficoltà a causa della crisi economica e del credito, del crollo del prezzo di celle e moduli, oltre che per il raggiungimento in pochi mesi del limite finanziabile con le risorse previste dal quinto «conto energia» (6,7 miliardi di euro);
   la grave situazione in cui versa il settore è testimoniata dalle aziende Mx group di Villasanta (Monza) e Solarday di Mezzago (Milano) che realizzavano pannelli fotovoltaici, poi fallite e messe in liquidazione, come riportato il 7 ottobre 2013 dalla testata online de Il Fatto quotidiano;
   i 200 lavoratori – impiegati nelle due imprese del distretto brianzolo legato alla produzione di apparecchiature utili per sfruttare le energie rinnovabili – sono in cassa integrazione e molti di loro, principalmente quelli della Solarday, da marzo 2013 devono ancora ricevere gli assegni relativi;
   alle sopra menzionate aziende brianzole se ne aggiungono oltre 200 del distretto più importante per il settore, quello in provincia di Padova, il cui indotto coinvolge circa 5.000 persone;
   in questo contesto sarebbe opportuno sostenere il comparto garantendo la stabilità al sistema incentivante previsto dal cosiddetto «decreto ecobonus» (decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013), che proroga al 31 dicembre 2013 le detrazioni fiscali del 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione degli edifici, inclusi gli impianti fotovoltaici, considerandone, inoltre, un eventuale innalzamento percentuale –:
   se il Ministro interrogato intenda attivare immediatamente un tavolo di concertazione, con la partecipazione delle parti sociali e delle imprese interessate, per individuare una soluzione che consenta di salvaguardare i poli produttivi sopra menzionati e il livello occupazionale, fondamentali per mantenere la competitività in un settore cruciale come quello fotovoltaico. (3-00408)
(29 ottobre 2013)


Iniziative di competenza in relazione al ruolo degli istituti di credito nell'ambito della crisi economico-finanziaria, anche alla luce della recente disdetta da parte dell'ABI del contratto nazionale di lavoro e del fondo di solidarietà per il personale del settore – 3-00409

   DI SALVO, MIGLIORE, PAGLIA, LAVAGNO, RAGOSTA, BOCCADUTRI e MELILLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   gli istituti di credito italiani, oltre ad avere venduto titoli tossici ai cittadini (si vedano i casi Parmalat e Cirio, tra gli altri) e negato il credito a famiglie e imprese, hanno remunerato con decine di milioni di euro i propri dirigenti, dopo che questi avevano realizzato truffe ed ingenti danni patrimoniali;
   i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno provveduto a spendere denaro pubblico in soccorso degli istituti in difficoltà (Banca popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena ed altri);
   la Banca centrale europea, con le due long term refinancing operation, ha prestato ad un tasso dell'1 per cento circa 230 miliardi di euro alle banche italiane;
   nella stessa legge di stabilità per il 2014, per favorire le banche, il Governo ha previsto la deducibilità sui crediti bancari, abbreviandone il periodo rispetto alla normativa precedente da 18 a 5 anni;
   è stato istituito un comitato di esperti per valutare la possibilità di rivalutare a prezzi di «mercato» le quote azionarie della Banca d'Italia possedute dalle banche, ipotizzando, inoltre, un'aliquota ridotta per l'imposta sulle plusvalenze che ne deriverebbero;
   di fronte a tali impegni finanziati con risorse pubbliche, ci si sarebbe aspettato un diverso atteggiamento da parte dei dirigenti degli istituti di credito in merito alla concessione di credito alle famiglie ed alle imprese, nonché verso i propri dipendenti;
   viceversa, malgrado tutte queste misure di favore, gli istituti di credito italiani, tramite la loro associazione di categoria, l'Abi, hanno disdetto il contratto nazionale di lavoro, proponendo per ogni istituto un contratto aziendale, ed hanno disdetto – pur in vista di piani di ristrutturazione delle principali banche – il fondo di solidarietà di categoria, attraverso il quale negli anni scorsi si sono gestiti senza eccessivi traumi più di 50 mila «esuberi»;
   i sindacati di categoria per protestare contro queste disdette hanno proclamato per giovedì 31 ottobre 2013 uno sciopero di tutta la categoria –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo per ricondurre gli istituti di credito ad un comportamento più consono al loro ruolo ed alle loro responsabilità economiche e sociali, nonché affinché siano ritirate le disdette del contratto nazionale di lavoro e del fondo di solidarietà della categoria. (3-00409)
(29 ottobre 2013)


Iniziative in materia pensionistica volte a sanare disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori del comparto scuola – 3-00410

   CERA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha stabilito i nuovi requisiti per il diritto alla pensione anticipata che, per l'anno 2012, si conseguivano alla maturazione del 42o anno ed un mese di anzianità contributiva per gli uomini e al 41o anno ed un mese per le donne;
   sono comunque rimasti soggetti al regime previgente l'entrata in vigore della legge citata i dipendenti che avevano maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31 dicembre 2011, sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e di anzianità contributiva («quota 96»);
   l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, tuttora vigente, prevede, fino al 2015 in via sperimentale e solo per le donne, l'opzione per il trattamento pensionistico con il sistema contributivo se in possesso del requisito dei 57 anni compiuti e di almeno 35 anni di contributi;
   le lavoratrici del comparto scuola in possesso di tali requisiti anagrafici e contributivi, a decorrere dal 1o gennaio 2012, potevano usufruire della finestra di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011 e accedere al pensionamento solo a decorrere dal 1o settembre 2013;
   in tale contesto il personale femminile del comparto scuola, pur avendo maturato i requisiti entro il 31 agosto 2012, è rimasto bloccato a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 («legge Fornero») e per potere andare in pensione gran parte di tale personale ha optato per la cessazione del servizio ed il trattamento pensionistico con il sistema contributivo;
   questa scelta comporta una forte penalizzazione dal punto di vista dell'importo della pensione, basti pensare che un docente cessato dal servizio con 40 anni di contributi ma non in possesso dei requisiti anagrafici al 31 dicembre 2011, subisce una decurtazione di 6-700 euro rispetto a quanti sono andati in pensione con il sistema retributivo;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la nota n. 2085 del 1o ottobre 2013, ha chiesto una quantificazione degli oneri per un'eventuale estensione dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del possesso dei requisiti pensionistici previgenti la «legge Fornero», per coloro che volessero cessare dal servizio dal 1o settembre 2014 usufruendo del sistema retributivo;
   questo produrrebbe un'ingiusta discriminazione nei confronti di coloro che hanno optato per il regime previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 23 agosto 2004 e che hanno subito una forte decurtazione dell'assegno pensionistico –:
   se il Ministro interrogato non ritenga di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte a sanare una situazione che presenta evidenti disparità di trattamento e che sarebbe passibile di costosi ed inutili ricorsi che vedrebbero l'amministrazione soccombente. (3-00410)
(29 ottobre 2013)