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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 23 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 23 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gasbarra, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Lavagno, Legnini, Leone, Letta, Leva, Lorenzin, Losacco, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Nuti, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Portas, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci, Tinagli, Venittelli, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carbone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galan, Gasbarra, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Lavagno, Legnini, Leone, Letta, Leva, Lorenzin, Losacco, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Nuti, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Portas, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tabacci, Tinagli, Tofalo, Turco, Venittelli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NASTRI: «Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, concernenti il divieto dell'utilizzazione dell'amianto nei processi produttivi» (1714);
   NASTRI: «Introduzione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» (1715);
   LENZI ed altri: «Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti» (1716);
   TONINELLI ed altri: «Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e disposizioni concernenti l'acquisizione di nozioni fondamentali della lingua inglese nella scuola dell'infanzia» (1717);
   IORI: «Disposizioni a sostegno e tutela dei familiari delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico» (1718);
   GRIMOLDI: «Modifica all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esenzione dei veicoli d'interesse storico dall'obbligo di revisione periodica» (1719);
   RIBAUDO: «Istituzione dell'Albo nazionale dei dirigenti e dei funzionari apicali degli enti locali» (1720);
   SANDRA SAVINO: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e altre disposizioni concernenti la disciplina dei veicoli di interesse storico e collezionistico e delle relative associazioni amatoriali» (1721).
  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge GNECCHI ed altri: «Norme in materia previdenziale in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (728) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Moretto.

Ritiro di sottoscrizione ad una proposta di legge.

  Il deputato Fregolent ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   SBROLLINI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» (756).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  VARGIU: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (1357) Parere della XIV Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  MOLTENI: «Disposizioni di semplificazione in materia di attività d'impresa, procedimenti giurisdizionali, rapporti di diritto privato e successioni, mediante l'attribuzione di funzioni sussidiarie agli esercenti professioni regolamentate» (1040) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI, XII e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  GRIMOLDI: «Istituzione del Museo del mobile di design brianzolo-medese» (1098) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):
  GRIMOLDI e MATTEO BRAGANTINI: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli appartenenti alle Forze di polizia, anche se cessati dal servizio» (1083) Parere delle Commissioni I, IV e V.

   X Commissione (Attività produttive):
  GRIMOLDI e MATTEO BRAGANTINI: «Norme per l'etichettatura e la tracciabilità dei prodotti del settore merceologico della ferramenta» (1084) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  GRIMOLDI: «Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria» (1088) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia» (1582) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 21 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti procedure d'infrazione avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che sono trasmesse alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/2177, del 26 settembre 2013, relativa allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive);
   relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/0312, del 26 settembre 2013, avviata per mancato recepimento della direttiva 2013/28/UE che modifica l'allegato 2 della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la lettera rettificativa n. 2 al progetto di bilancio generale 2014 – Stato delle spese per sezione – Stato generale delle entrate: Sezione I – Parlamento; Sezione II – Consiglio europeo e Consiglio; Sezione III – Commissione; Sezione IV – Corte di giustizia dell'Unione europea; Sezione V – Corte dei conti; Sezione VI – Comitato economico e sociale; Sezione VII – Comitato delle regioni; Sezione VIII – Mediatore europeo; Sezione IX – Garante europeo della protezione dei dati; Sezione X – Servizio europeo per l'azione esterna (COM(2013) 719 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2013. Commissione europea e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sostenute dalla Repubblica italiana più altri, contro Yassin Abdullah Kadi. Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune (PESC) – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talebani – Regolamento (CE) n. 881/2002 – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inclusa in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite – Inclusione del nominativo di tale persona nell'elenco figurante all'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 – Ricorso di annullamento – Diritti fondamentali – Diritti della difesa – Principio della tutela giurisdizionale effettiva – Principio di proporzionalità – Diritto al rispetto della proprietà - Obbligo di motivazione (Doc. LXXXIX, n. 13) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013, Vodafone Omnitel NV più altri contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni più altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/20/CE – Articolo 12 – Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato – Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione (Doc. LXXXIX, n. 14) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Causa C-234/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 Sky Italia Srl contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Radiodiffusione televisiva – Direttiva 2010/13/UE – Articoli 4, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1 – Spot pubblicitari – Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro – Parità di trattamento – Libera prestazione dei servizi (Doc. LXXXIX, n. 15) – alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporto);
   Causa C-136/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013. Consiglio nazionale dei geologi contro Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato. Articolo 267, terzo comma, del TFUE – Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza – Articolo 101 del TFUE – Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale (Doc. LXXXIX, n. 16) – alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 22 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla IV Commissione (Difesa) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della difesa:
    alla dottoressa Antonietta Fava, l'incarico di vice capo di gabinetto civile presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
   alla VII Commissione (Cultura), la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
    alla dottoressa Marcella Gargano l'incarico nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
    alla dottoressa Elisabetta Moffa, l'incarico di titolare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 23 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 6 agosto 2013, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (35).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 2 dicembre 2013. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 12 novembre 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI SPERANZA ED ALTRI N. 1-00162, BRUNETTA ED ALTRI N. 1-00212, RONDINI ED ALTRI N. 1-00213 E CRIPPA ED ALTRI N. 1-00214 CONCERNENTI INIZIATIVE PER UNA POLITICA INDUSTRIALE VOLTA ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALLA REINDUSTRIALIZZAZIONE DEI POLI CHIMICI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la chimica è un comparto produttivo essenziale per il sistema industriale del Paese. Non vi è settore industriale che non sia fortemente legato alla chimica e, tra questi, spiccano proprio quei settori del made in Italy: dall'agro-alimentare, all'industria tessile, delle calzatura e della moda, al settore del mobile e dell'arredamento, al settore della meccanica di precisione, al bio-medicale – senza, peraltro, dimenticare i settori più tradizionali e radicati quali, ad esempio, l'industria automobilistica, edile, dell'elettrodomestico, della ceramica, della carta – agli imballaggi e all'agricoltura;
    l'Italia è, tra i Paesi europei più industrializzati, quello con il più elevato deficit della bilancia commerciale sia nell'insieme del settore chimico, nel 2012 circa 10 miliardi di euro, sia della chimica di base, 12,5 miliardi di euro (a livello europeo la chimica e la chimica di base registrano, invece, surplus pari, rispettivamente, a 44 miliardi di euro e a 12 miliardi di euro). I comparti delle pitture e dei detergenti e cosmetici sono quelli che registrano il maggiore surplus (circa 2,5 miliardi di euro) che attenua il disavanzo registrato dall'intero comparto;
    da un punto di vista dell’export, l'industria chimica italiana, pur registrando un deficit nella bilancia commerciale, mostra una propensione al commercio con l'estero; nel periodo 1990-2009 il rapporto tra export e produzione totale è passato dal 18 per cento al 40 per cento e la sua incidenza sul totale dell’export dell'industria manifatturiera italiana è cresciuta da poco più del 6 per cento nel 2000, fino a sfiorare il 10 per cento nel 2011;
    il processo di dismissioni, attuato dall'Eni negli ultimi decenni, ha provocato gravi conseguenze non soltanto dal punto di vista occupazionale e per la bilancia commerciale di settore, ma anche per la competitività del comparto e dell'intero sistema produttivo del Paese;
    la chimica italiana rappresenta una parte rilevante del panorama della ricerca e dell'innovazione: in assenza di grandi investimenti, il settore produce oltre il 20 per cento dei brevetti dell'industria manifatturiera ed impiega oltre 4.000 addetti in ricerca e sviluppo;
    la ridotta presenza di investimenti in ricerca e innovazione si concretizza nell'annunciato taglio al Centro ricerche Giulio Natta di Ferrara e nella ridefinizione del cracker di Marghera. Il piano Versalis sui territori da Eni presidiati (Sicilia, Mantova, Ravenna e Ferrara) si inserisce in questo quadro strutturale, reso più urgente dalla novità che nel settore della chimica, dei materiali plastici e delle specialties si stanno orientando le attenzioni e la ricerca dei grandi gruppi europei, che non rinunciano alla petrolchimica e, contemporaneamente, guardano ai possibili terreni competitivi dei prossimi anni;
    l'importanza dell'industria chimica in Italia dal punto di vista dell'occupazione è fortemente diminuita, passando dal 4,5 per cento del 1971 al 2,6 per cento del 2009 dell'intero sistema industriale italiano;
    la piccola e media impresa chimica (localizzata prevalentemente a nord del Paese), continua a mostrare segni di vitalità (surplus commerciali, crescente orientamento ai mercati esteri). Nel 1971 la piccola e media impresa impiegavano il 29 per cento degli addetti, nel 2009 tale percentuale è passata al 69 per cento del totale degli addetti della chimica in Italia. La maggiore incidenza delle piccole e medie imprese è attribuibile, in realtà, alle dismissioni della grande impresa: dal 1981 al 1996 la grande impresa chimica ha perso il 43 per cento degli addetti, la piccola e media impresa circa il 9 per cento. L'industria chimica italiana, riducendosi il peso dei colossi industriali della cosiddetta chimica di base e intermedia (Eni, Mossi & Ghisolfi, LyondellBasell, Solvay), si va configurando come un sistema di imprese di piccole e medie dimensioni, fortemente orientate all'innovazione e ai prodotti speciali;
    il costo dell'energia, tra i più alti in Europa, incide fortemente sull'economia della chimica di base, mentre gioca un ruolo meno importante per i cosiddetti prodotti speciali, dove il livello di scala ottimale non è molto elevato e giocano un ruolo assai più importante i cosiddetti aspetti «intangibili» di know-how, che non i grandi investimenti fissi;
    l'industria chimica italiana (che sta operando importanti processi di riconversione di impianti industriali non competitivi, in bioraffinerie dedicate alla produzione di chemical da fonti rinnovabili) può creare le condizioni per ricadute positive a livello di occupazione, dell'ambiente, della redditività dei prodotti e dell'integrazione con la chimica tradizionale, dando nuove opportunità anche a settori maturi dell'economia;
    a supporto delle forti potenzialità offerte da una maggiore integrazione tra prodotti chimici da fonti rinnovabili e tradizionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha promosso un cluster sulla chimica verde a seguito del bando dello stesso Ministero sui cluster tecnologici. Una volta operativo, il cluster, al quale hanno aderito più di 100 soggetti (imprese, istituzioni di ricerca, regioni, università e associazioni), diventerà un interessante soggetto per le istituzioni italiane ed europee con elevate potenzialità nella creazione di sinergie tra le imprese e tra gli strumenti di ricerca pubblica e privata nel campo della bioeconomia e della chimica verde;
    la realtà economica espressa dal comparto delle materie plastiche e della gomma in Italia è assai complessa ed articolata e va ben oltre la semplice produzione dei materiali;
    l'industria di produzione delle materie plastiche è tipicamente un'industria «capital intensive» e richiede ingenti investimenti miliardari, anche se con pochi addetti diretti;
    in Italia ci sono circa 5.000 aziende di trasformazione di plastica e gomma, che occupano oltre 600 mila addetti, mentre l'industria di produzione delle materie plastiche e gomma impiega 10 mila-12 mila addetti (circa 5.000 Versalis, 2.300 Mossi & Ghisolfi, 1.200 LyondellBasell, più quelli rappresentati dalle realtà minori come Radici Chimica, Solvay Specialty Polymers, Novamont ed altri);
    sussiste sproporzione tra il numero di addetti alla produzione ed il numero di addetti alla trasformazione, in un rapporto 1:50-1:60. Se si aggiungono i dati del settore della produzione di macchine e ausili alla trasformazione delle materie plastiche, settore che contribuisce al prodotto interno lordo italiano per 4 miliardi di euro e con un saldo commerciale import-export positivo per l'Italia di circa 2 miliardi di euro, si comprende che la produzione di materie plastiche costituisce un volano formidabile per l'occupazione e per la bilancia commerciale italiana;
    il mercato italiano consuma annualmente all'incirca 7 milioni di tonnellate di materie plastiche e gomma (secondo Paese in Europa dopo la Germania) e ne produce 3 milioni di tonnellate (fonte: PlasticsEurope). Questo dato costituisce motivo di preoccupazione, sia per la bilancia commerciale italiana, sia per la competitività delle aziende italiane di trasformazione, già penalizzate dal costo dell'energia (il più alto in Europa) e dal costo del lavoro (cuneo fiscale). Se a ciò si aggiunge la grave crisi dei produttori di materie plastiche, si comprende come tutto ciò rischia di compromettere il lavoro non di 10 mila, bensì di più di 600 mila persone;
    considerando i soli polimeri di largo impiego, in Italia si producono polietilene (Eni-Versalis), polipropilene (LyondellBasell), polietilene tereftalato (Mossi&Ghisolfi), poliammide (Radici Chimica), polistirene (Eni-Versalis). Polietilene, polipropilene e cloruro di polivinile (pvc) rappresentano, in termini di fatturato, la prima, la seconda e la terza materia plastica al mondo;
    è completamente scomparsa, invece, la produzione di cloruro di polivinile, di cui peraltro l'Italia è forte consumatrice. L'industria italiana, in periodi di congiuntura economica sfavorevole come quello attuale, consuma circa 800.000 tonnellate all'anno di cloruro di polivinile e, dopo il triste epilogo delle vicende di Vinyls Italia, non ne produce più;
    nel 2012, l'Italia ha registrato un deficit della bilancia commerciale pari, per il polietilene, a circa 900.000 tonnellate (1 miliardo di euro), e per il polipropilene, a oltre 700.000 tonnellate (circa 762 milioni di euro);
    l'industria delle materie plastiche in Italia è afflitta da decenni di immobilismo (da oltre 20 anni non si realizzano nuovi impianti di poliolefine, né di poliestere) e gli impianti esistenti sono ampiamente sottodimensionati rispetto agli impianti che vengono avviati oggigiorno nel resto del mondo. In più, la produzione italiana delle poliolefine (le materie plastiche più utilizzate) è basata sugli impianti di cracking di Marghera, Priolo e Brindisi, impianti sui quali da anni si dibatte sul mantenimento o la chiusura, provocando continue fibrillazioni nelle aziende e nei lavoratori che da tali produzioni dipendono;
    si stima che 200 mila tonnellate in più di poliolefine producono 12.000 addetti diretti, più i servizi, più le attività a valle e a monte, ma è vero anche il contrario: la scomparsa delle 220.000 tonnellate del sito di Terni di proprietà della LyondellBasell non ha coinvolto solo i 70 addetti del sito produttivo, ma ha compromesso o messo a rischio oltre 12.000 posti di lavoro. Stessa cosa avverrebbe a Brindisi ed analogo discorso si può fare per Ferrara, Ravenna o qualsiasi altro polo chimico;
    la difesa dei siti produttivi abbraccia un campo economico, sociale e politico enorme, di cui si è finora sottovalutata la vastità e l'importanza per il sistema Paese italiano. Per le migliaia di imprese trasformatrici a valle, la presenza di un fornitore sul territorio nazionale costituisce un rilevante fattore di competitività. La competitività delle aziende italiane, costrette in misura sempre maggiore ad approvvigionarsi all'estero, sarebbe sempre più compromessa. Basti pensare che il 40 per cento delle materie plastiche (quasi 3 milioni di tonnellate) va nell'imballaggio, quindi nel comparto agro-alimentare, come anche nella moda e nell'abbigliamento;
    in questo quadro non roseo riguardante la produzione italiana delle materie plastiche, una nota positiva è rappresentata dalla cosiddetta «chimica verde» e dalla bioeconomia, con particolare riguardo ai vantaggi e al potenziale per l'Italia della conversione di siti non competitivi in bioraffinerie integrate nel territorio, funzionali alla produzione delle cosiddette bioplastiche e di altri prodotti ad alto valore aggiunto, quali gli intermedi chimici bio, i biolubrificanti ed altro;
    nel merito, la Commissione europea ha lanciato, il 13 febbraio 2012, la prima strategia dedicata alla bioeconomia: «Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe» (COM(2012) 60 final). Il peso economico del settore viene stimato dall'Unione europea con un fatturato di circa 2.000 miliardi di euro ed oltre 22 milioni di persone impiegate, che rappresentano il 9 per cento dell'occupazione complessiva della comunità europea. Viene, inoltre, stimato che per ogni euro investito in ricerca e innovazione nella bioeconomia, con adeguate politiche di sostegno a livello nazionale ed europeo, la ricaduta in valore aggiunto nei settori di comparti, quali quello dei prodotti bio-based, sarà pari a dieci euro entro il 2025. In base a tale strategia, per mantenere la propria competitività l'Unione europea dovrà trasformarsi in una società caratterizzata da basse emissioni di carbonio, nella quale la crescita sostenibile e la competitività stessa siano alimentate sinergicamente da industrie che usano in modo efficiente le risorse e dal ricorso a prodotti bio-based;
    in tale settore la Novamont, realtà industriale attiva dal 1989, è oggi tra i leader mondiali dei biopolimeri e degli intermedi chimici da fonte rinnovabile. Nel 2012 il fatturato di Novamont spa ha superato i 160 milioni di euro, a fronte di un organico di 270 addetti, il 23 per cento dei quali impiegato in attività di ricerca e sviluppo, investendo il 6,5 per cento del proprio fatturato. La Novamont è impegnata in progetti di riconversione di siti chimici dismessi e non più competitivi quali Terni, Porto Torres, Bottrighe. L'obiettivo è agire in zone fortemente intaccate dalla crisi, valorizzando le risorse e le competenze locali attraverso investimenti in bioraffinerie dedicate alla produzione di prodotti ad alto valore aggiunto, con benefici per l'intera filiera e la collettività: dal mondo agricolo, alla trasformazione in prodotti, con ricadute su diversi settori applicativi (bioplastiche, biolubrificanti e altro), alla produzione di compost di qualità dalla frazione organica del rifiuto, fino alla ricerca e alla formazione delle nuove generazioni;
    Versalis dal 2011 opera nel settore della «chimica verde» attraverso Matrica (joint venture al 50/50 con Novamont). Versalis punta a trasformare assieme a Novamont il sito di Porto Torres in un polo di chimica verde per la produzione di bio-intermedi, bio-lubrificanti, bio-additivi e bio-plastiche, con un investimento di 500 milioni di euro. Eni-Versalis ha avviato anche nuovi progetti di sviluppo nel settore delle gomme da fonte rinnovabile;
    iniziative analoghe sono in corso anche da parte del gruppo Mossi&Ghisolfi che, tramite Beta Renewables, una joint venture tra Chemtex, società di ingegneria, e R&D del Gruppo Mossi&Ghisolfi, e il fondo Texas Pacific Group, ha investito oltre 140 milioni di euro nello sviluppo della tecnologia Proesa(®). La società ha costruito a Crescentino (Vercelli), il più grande impianto al mondo (40 mila tonnellate all'anno) per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, che è entrato in funzione alla fine del 2012;
    la chimica verde va fortemente sostenuta, ma non può essere considerata sostitutiva della chimica tradizionale;
    la chimica verde, e con essa tutta la ricerca, rappresenta comunque un investimento per il futuro nel medio e lungo termine. Non si può, però, chiedere ad essa di risolvere i problemi attuali della chimica italiana, anche se può dare un importante contributo,

impegna il Governo:

   ad avviare una politica industriale finalizzata a riqualificare e reindustrializzare i poli chimici, concordando i percorsi con le amministrazioni locali e regionali, dando come priorità la bonifica dei siti contaminati;
   a mettere in campo strumenti di sostegno per la tenuta della chimica nazionale, evitando, ove possibile, ulteriori chiusure di impianti e promuovendo la realizzazione degli investimenti necessari a riportare a livello competitivo le produzioni presenti in Italia;
   a promuovere l'avvio di processi di reindustrializzazione e sviluppo in una logica di filiera e nei settori della chimica fine, delle specialità e della chimica verde, avviando, a tal fine, iniziative per favorire i rapporti tra grandi imprese e piccole e medie imprese;
   a sviluppare una nuova politica di sostegno all'innovazione che tenga in considerazione i legami tra le varie filiere industriali, supportando la diffusione dell'innovazione in tutto il sistema industriale italiano, e favorendo le aggregazioni tra piccole e medie imprese per accelerare il trasferimento di know-how all'interno di ciascuna filiera;
   a ridurre il differenziale del costo dell'energia con gli altri Paesi concorrenti, adottando in tempi certi un piano energetico nazionale modificando l'attuale Strategia energetica nazionale;
   ad accelerare le bonifiche dei siti chimici di interesse nazionale, promuovendo la rivisitazione dei processi produttivi in chiave di sostenibilità ambientale e favorendo l'insediamento, all'interno di tali siti (o nelle loro immediate vicinanze), di piccole e medie aziende, creando un anello virtuoso di crescita sia per la piccola e media impresa, grazie alla presenza di centri ricerche, servizi, energia e disponibilità di personale altamente specializzato, sia per la grande industria, grazie alla riduzione dei costi di logistica, alla produzione mirata al servizio del territorio ed a una maggiore stabilità del mercato;
   a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nei poli chimici, chiedendo all'Eni di agevolare l'acquisto delle proprie aree per i potenziali acquirenti, così come è avvenuto nel comprensorio del petrolchimico di Priolo;
   a semplificare le procedure burocratiche di autorizzazione per le nuove imprese, al fine di facilitare gli investimenti e attrarre nuovi capitali italiani ed esteri nel settore;
   a battersi in sede europea per interventi normativi a sostegno di imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in Paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e favorendo forme di agevolazione fiscale mirate alle imprese che hanno deciso di insediarsi nel nostro Paese;
   a sviluppare una politica nazionale di sostegno alla bioeconomia che tenga in considerazione il ruolo chiave delle bioraffinerie nel generare valore a livello locale, attraverso filiere corte che coinvolgano il mondo agricolo e le collettività, e che permetta lo sviluppo di processi di innovazione incrementale indotta lungo tutta la filiera, favorendo le aggregazioni tra piccole e medie imprese per accelerare il trasferimento di know-how all'interno di ciascuna filiera;
   a focalizzare le politiche italiane nel campo della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, mettendo al centro la trasformazione in compost di qualità della frazione organica in una logica di risorse per altre filiere e non come un problema (si veda l'organico e la produzione di compost);
   a fissare target per incentivare, mediante apposite normative e standard, la sostituzione di prodotti critici per l'ambiente, derivanti da fonti fossili, con prodotti bio perseguendo gli obiettivi comunitari per un'economia «low carbon» entro il 2050;
   ad attivare misure di incentivo alla domanda (a partire dal rafforzamento del Green public procurement) di prodotti bio-based di nicchia, quali biolubrificanti, bioerbicidi e pacciamatura agricola, mutuando in azioni le raccomandazioni formulate dal Lead market initiative ad-hoc advisory group for bio-based products della Commissione europea, per permettere di trainare lo sviluppo nel mercato finale di prodotti ad alto valore aggiunto con alte performance e ridotto impatto ambientale, sulla base di standard adeguati;
   a sostenere fortemente l'attivazione e l'attuazione del cluster della chimica verde, in quanto strumento chiave per permettere sviluppi su settori prioritari per l'Italia;
   ad attivare un tavolo di alto livello tra stakeholder chiave sul tema della chimica verde, mutuando il panel di alto livello sulla bioeconomia da poco lanciato dalla Commissione europea, coinvolgendo i diversi Ministeri competenti per assistere il Governo all'elaborazione di una strategia nazionale sulla bioeconomia;
   a sostenere a livello europeo la partnership pubblica-privata sul bio-based, chiamata anche Bridge, il cui obiettivo è quello di aiutare le industrie europee a colmare il «divario di innovazione» tra lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di prodotti ad alto valore aggiunto e cercare in questo ambito di valorizzare le azioni del cluster della chimica verde al fine di permettere un allineamento di azioni a livello nazionale ed europeo;
   a riattivare presso il Ministero dello sviluppo economico l'osservatorio chimico nazionale soppresso dai precedenti Governi come strumento di monitoraggio, valutazione e di proposta per l'intera filiera della chimica, valorizzando e potenziando le competenze tecniche già presenti in modo da elaborare ed attuare una politica industriale di filiera in ottica di medio lungo periodo, posto che è utile avere una regia pubblica che superi l'attuale approccio dove ogni emergenza viene gestita esclusivamente per il singolo sito che la subisce.
(1-00162) «Speranza, Bratti, Colaninno, Valiante, Benamati, Borghi, Mariani, Braga, Fregolent, Sereni, Realacci, Dallai, Mariastella Bianchi, Carrescia, Montroni, Basso, Mariano, Moretto, Folino, Giovanna Sanna, Manfredi, Cassano, Cominelli, Zardini, Gadda, Senaldi, Cenni, Martella, Ginoble, Carra».


   La Camera,
   premesso che:
    la chimica è un comparto produttivo essenziale per il sistema industriale del Paese. Non vi è settore industriale che non sia fortemente legato alla chimica e, tra questi, spiccano proprio quei settori del made in Italy: dall'agro-alimentare, all'industria tessile, delle calzatura e della moda, al settore del mobile e dell'arredamento, al settore della meccanica di precisione, al bio-medicale – senza, peraltro, dimenticare i settori più tradizionali e radicati quali, ad esempio, l'industria automobilistica, edile, dell'elettrodomestico, della ceramica, della carta – agli imballaggi e all'agricoltura;
    l'Italia è, tra i Paesi europei più industrializzati, quello con il più elevato deficit della bilancia commerciale sia nell'insieme del settore chimico, nel 2012 circa 10 miliardi di euro, sia della chimica di base, 12,5 miliardi di euro (a livello europeo la chimica e la chimica di base registrano, invece, surplus pari, rispettivamente, a 44 miliardi di euro e a 12 miliardi di euro). I comparti delle pitture e dei detergenti e cosmetici sono quelli che registrano il maggiore surplus (circa 2,5 miliardi di euro) che attenua il disavanzo registrato dall'intero comparto;
    da un punto di vista dell’export, l'industria chimica italiana, pur registrando un deficit nella bilancia commerciale, mostra una propensione al commercio con l'estero; nel periodo 1990-2009 il rapporto tra export e produzione totale è passato dal 18 per cento al 40 per cento e la sua incidenza sul totale dell’export dell'industria manifatturiera italiana è cresciuta da poco più del 6 per cento nel 2000, fino a sfiorare il 10 per cento nel 2011;
    il processo di dismissioni, attuato dall'Eni negli ultimi decenni, ha provocato gravi conseguenze non soltanto dal punto di vista occupazionale e per la bilancia commerciale di settore, ma anche per la competitività del comparto e dell'intero sistema produttivo del Paese;
    la chimica italiana rappresenta una parte rilevante del panorama della ricerca e dell'innovazione: in assenza di grandi investimenti, il settore produce oltre il 20 per cento dei brevetti dell'industria manifatturiera ed impiega oltre 4.000 addetti in ricerca e sviluppo;
    la ridotta presenza di investimenti in ricerca e innovazione si concretizza nell'annunciato taglio al Centro ricerche Giulio Natta di Ferrara e nella ridefinizione del cracker di Marghera. Il piano Versalis sui territori da Eni presidiati (Sicilia, Mantova, Ravenna e Ferrara) si inserisce in questo quadro strutturale, reso più urgente dalla novità che nel settore della chimica, dei materiali plastici e delle specialties si stanno orientando le attenzioni e la ricerca dei grandi gruppi europei, che non rinunciano alla petrolchimica e, contemporaneamente, guardano ai possibili terreni competitivi dei prossimi anni;
    l'importanza dell'industria chimica in Italia dal punto di vista dell'occupazione è fortemente diminuita, passando dal 4,5 per cento del 1971 al 2,6 per cento del 2009 dell'intero sistema industriale italiano;
    la piccola e media impresa chimica (localizzata prevalentemente a nord del Paese), continua a mostrare segni di vitalità (surplus commerciali, crescente orientamento ai mercati esteri). Nel 1971 la piccola e media impresa impiegavano il 29 per cento degli addetti, nel 2009 tale percentuale è passata al 69 per cento del totale degli addetti della chimica in Italia. La maggiore incidenza delle piccole e medie imprese è attribuibile, in realtà, alle dismissioni della grande impresa: dal 1981 al 1996 la grande impresa chimica ha perso il 43 per cento degli addetti, la piccola e media impresa circa il 9 per cento. L'industria chimica italiana, riducendosi il peso dei colossi industriali della cosiddetta chimica di base e intermedia (Eni, Mossi & Ghisolfi, LyondellBasell, Solvay), si va configurando come un sistema di imprese di piccole e medie dimensioni, fortemente orientate all'innovazione e ai prodotti speciali;
    il costo dell'energia, tra i più alti in Europa, incide fortemente sull'economia della chimica di base, mentre gioca un ruolo meno importante per i cosiddetti prodotti speciali, dove il livello di scala ottimale non è molto elevato e giocano un ruolo assai più importante i cosiddetti aspetti «intangibili» di know-how, che non i grandi investimenti fissi;
    l'industria chimica italiana (che sta operando importanti processi di riconversione di impianti industriali non competitivi, in bioraffinerie dedicate alla produzione di chemical da fonti rinnovabili) può creare le condizioni per ricadute positive a livello di occupazione, dell'ambiente, della redditività dei prodotti e dell'integrazione con la chimica tradizionale, dando nuove opportunità anche a settori maturi dell'economia;
    a supporto delle forti potenzialità offerte da una maggiore integrazione tra prodotti chimici da fonti rinnovabili e tradizionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha promosso un cluster sulla chimica verde a seguito del bando dello stesso Ministero sui cluster tecnologici. Una volta operativo, il cluster, al quale hanno aderito più di 100 soggetti (imprese, istituzioni di ricerca, regioni, università e associazioni), diventerà un interessante soggetto per le istituzioni italiane ed europee con elevate potenzialità nella creazione di sinergie tra le imprese e tra gli strumenti di ricerca pubblica e privata nel campo della bioeconomia e della chimica verde;
    la realtà economica espressa dal comparto delle materie plastiche e della gomma in Italia è assai complessa ed articolata e va ben oltre la semplice produzione dei materiali;
    l'industria di produzione delle materie plastiche è tipicamente un'industria «capital intensive» e richiede ingenti investimenti miliardari, anche se con pochi addetti diretti;
    in Italia ci sono circa 5.000 aziende di trasformazione di plastica e gomma, che occupano oltre 600 mila addetti, mentre l'industria di produzione delle materie plastiche e gomma impiega 10 mila-12 mila addetti (circa 5.000 Versalis, 2.300 Mossi & Ghisolfi, 1.200 LyondellBasell, più quelli rappresentati dalle realtà minori come Radici Chimica, Solvay Specialty Polymers, Novamont ed altri);
    sussiste sproporzione tra il numero di addetti alla produzione ed il numero di addetti alla trasformazione, in un rapporto 1:50-1:60. Se si aggiungono i dati del settore della produzione di macchine e ausili alla trasformazione delle materie plastiche, settore che contribuisce al prodotto interno lordo italiano per 4 miliardi di euro e con un saldo commerciale import-export positivo per l'Italia di circa 2 miliardi di euro, si comprende che la produzione di materie plastiche costituisce un volano formidabile per l'occupazione e per la bilancia commerciale italiana;
    il mercato italiano consuma annualmente all'incirca 7 milioni di tonnellate di materie plastiche e gomma (secondo Paese in Europa dopo la Germania) e ne produce 3 milioni di tonnellate (fonte: PlasticsEurope). Questo dato costituisce motivo di preoccupazione, sia per la bilancia commerciale italiana, sia per la competitività delle aziende italiane di trasformazione, già penalizzate dal costo dell'energia (il più alto in Europa) e dal costo del lavoro (cuneo fiscale). Se a ciò si aggiunge la grave crisi dei produttori di materie plastiche, si comprende come tutto ciò rischia di compromettere il lavoro non di 10 mila, bensì di più di 600 mila persone;
    considerando i soli polimeri di largo impiego, in Italia si producono polietilene (Eni-Versalis), polipropilene (LyondellBasell), polietilene tereftalato (Mossi&Ghisolfi), poliammide (Radici Chimica), polistirene (Eni-Versalis). Polietilene, polipropilene e cloruro di polivinile (pvc) rappresentano, in termini di fatturato, la prima, la seconda e la terza materia plastica al mondo;
    è completamente scomparsa, invece, la produzione di cloruro di polivinile, di cui peraltro l'Italia è forte consumatrice. L'industria italiana, in periodi di congiuntura economica sfavorevole come quello attuale, consuma circa 800.000 tonnellate all'anno di cloruro di polivinile e, dopo il triste epilogo delle vicende di Vinyls Italia, non ne produce più;
    nel 2012, l'Italia ha registrato un deficit della bilancia commerciale pari, per il polietilene, a circa 900.000 tonnellate (1 miliardo di euro), e per il polipropilene, a oltre 700.000 tonnellate (circa 762 milioni di euro);
    l'industria delle materie plastiche in Italia è afflitta da decenni di immobilismo (da oltre 20 anni non si realizzano nuovi impianti di poliolefine, né di poliestere) e gli impianti esistenti sono ampiamente sottodimensionati rispetto agli impianti che vengono avviati oggigiorno nel resto del mondo. In più, la produzione italiana delle poliolefine (le materie plastiche più utilizzate) è basata sugli impianti di cracking di Marghera, Priolo e Brindisi, impianti sui quali da anni si dibatte sul mantenimento o la chiusura, provocando continue fibrillazioni nelle aziende e nei lavoratori che da tali produzioni dipendono;
    si stima che 200 mila tonnellate in più di poliolefine producono 12.000 addetti diretti, più i servizi, più le attività a valle e a monte, ma è vero anche il contrario: la scomparsa delle 220.000 tonnellate del sito di Terni di proprietà della LyondellBasell non ha coinvolto solo i 70 addetti del sito produttivo, ma ha compromesso o messo a rischio oltre 12.000 posti di lavoro. Stessa cosa avverrebbe a Brindisi ed analogo discorso si può fare per Ferrara, Ravenna o qualsiasi altro polo chimico;
    la difesa dei siti produttivi abbraccia un campo economico, sociale e politico enorme, di cui si è finora sottovalutata la vastità e l'importanza per il sistema Paese italiano. Per le migliaia di imprese trasformatrici a valle, la presenza di un fornitore sul territorio nazionale costituisce un rilevante fattore di competitività. La competitività delle aziende italiane, costrette in misura sempre maggiore ad approvvigionarsi all'estero, sarebbe sempre più compromessa. Basti pensare che il 40 per cento delle materie plastiche (quasi 3 milioni di tonnellate) va nell'imballaggio, quindi nel comparto agro-alimentare, come anche nella moda e nell'abbigliamento;
    in questo quadro non roseo riguardante la produzione italiana delle materie plastiche, una nota positiva è rappresentata dalla cosiddetta «chimica verde» e dalla bioeconomia, con particolare riguardo ai vantaggi e al potenziale per l'Italia della conversione di siti non competitivi in bioraffinerie integrate nel territorio, funzionali alla produzione delle cosiddette bioplastiche e di altri prodotti ad alto valore aggiunto, quali gli intermedi chimici bio, i biolubrificanti ed altro;
    nel merito, la Commissione europea ha lanciato, il 13 febbraio 2012, la prima strategia dedicata alla bioeconomia: «Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe» (COM(2012) 60 final). Il peso economico del settore viene stimato dall'Unione europea con un fatturato di circa 2.000 miliardi di euro ed oltre 22 milioni di persone impiegate, che rappresentano il 9 per cento dell'occupazione complessiva della comunità europea. Viene, inoltre, stimato che per ogni euro investito in ricerca e innovazione nella bioeconomia, con adeguate politiche di sostegno a livello nazionale ed europeo, la ricaduta in valore aggiunto nei settori di comparti, quali quello dei prodotti bio-based, sarà pari a dieci euro entro il 2025. In base a tale strategia, per mantenere la propria competitività l'Unione europea dovrà trasformarsi in una società caratterizzata da basse emissioni di carbonio, nella quale la crescita sostenibile e la competitività stessa siano alimentate sinergicamente da industrie che usano in modo efficiente le risorse e dal ricorso a prodotti bio-based;
    in tale settore la Novamont, realtà industriale attiva dal 1989, è oggi tra i leader mondiali dei biopolimeri e degli intermedi chimici da fonte rinnovabile. Nel 2012 il fatturato di Novamont spa ha superato i 160 milioni di euro, a fronte di un organico di 270 addetti, il 23 per cento dei quali impiegato in attività di ricerca e sviluppo, investendo il 6,5 per cento del proprio fatturato. La Novamont è impegnata in progetti di riconversione di siti chimici dismessi e non più competitivi quali Terni, Porto Torres, Bottrighe. L'obiettivo è agire in zone fortemente intaccate dalla crisi, valorizzando le risorse e le competenze locali attraverso investimenti in bioraffinerie dedicate alla produzione di prodotti ad alto valore aggiunto, con benefici per l'intera filiera e la collettività: dal mondo agricolo, alla trasformazione in prodotti, con ricadute su diversi settori applicativi (bioplastiche, biolubrificanti e altro), alla produzione di compost di qualità dalla frazione organica del rifiuto, fino alla ricerca e alla formazione delle nuove generazioni;
    Versalis dal 2011 opera nel settore della «chimica verde» attraverso Matrica (joint venture al 50/50 con Novamont). Versalis punta a trasformare assieme a Novamont il sito di Porto Torres in un polo di chimica verde per la produzione di bio-intermedi, bio-lubrificanti, bio-additivi e bio-plastiche, con un investimento di 500 milioni di euro. Eni-Versalis ha avviato anche nuovi progetti di sviluppo nel settore delle gomme da fonte rinnovabile;
    iniziative analoghe sono in corso anche da parte del gruppo Mossi&Ghisolfi che, tramite Beta Renewables, una joint venture tra Chemtex, società di ingegneria, e R&D del Gruppo Mossi&Ghisolfi, e il fondo Texas Pacific Group, ha investito oltre 140 milioni di euro nello sviluppo della tecnologia Proesa(®). La società ha costruito a Crescentino (Vercelli), il più grande impianto al mondo (40 mila tonnellate all'anno) per la produzione di bioetanolo di seconda generazione, che è entrato in funzione alla fine del 2012;
    la chimica verde va fortemente sostenuta, ma non può essere considerata sostitutiva della chimica tradizionale;
    la chimica verde, e con essa tutta la ricerca, rappresenta comunque un investimento per il futuro nel medio e lungo termine. Non si può, però, chiedere ad essa di risolvere i problemi attuali della chimica italiana, anche se può dare un importante contributo,

impegna il Governo:

   ad avviare una politica industriale finalizzata a riqualificare e reindustrializzare i poli chimici, concordando i percorsi con le amministrazioni locali e regionali, dando come priorità la bonifica dei siti contaminati;
   a mettere in campo strumenti di sostegno per la tenuta della chimica nazionale, evitando, ove possibile, ulteriori chiusure di impianti e promuovendo la realizzazione degli investimenti necessari a riportare a livello competitivo le produzioni presenti in Italia;
   a promuovere l'avvio di processi di reindustrializzazione e sviluppo in una logica di filiera e nei settori della chimica fine, delle specialità e della chimica verde, avviando, a tal fine, iniziative per favorire i rapporti tra grandi imprese e piccole e medie imprese;
   a sviluppare una nuova politica di sostegno all'innovazione che tenga in considerazione i legami tra le varie filiere industriali, supportando la diffusione dell'innovazione in tutto il sistema industriale italiano, e favorendo le aggregazioni tra piccole e medie imprese per accelerare il trasferimento di know-how all'interno di ciascuna filiera;
   a ridurre il differenziale del costo dell'energia con gli altri Paesi concorrenti, come già previsto nell'attuale Strategia energetica nazionale;
   ad accelerare le bonifiche dei siti chimici di interesse nazionale, promuovendo la rivisitazione dei processi produttivi in chiave di sostenibilità ambientale e favorendo l'insediamento, all'interno di tali siti (o nelle loro immediate vicinanze), di piccole e medie aziende, creando un anello virtuoso di crescita sia per la piccola e media impresa, grazie alla presenza di centri ricerche, servizi, energia e disponibilità di personale altamente specializzato, sia per la grande industria, grazie alla riduzione dei costi di logistica, alla produzione mirata al servizio del territorio ed a una maggiore stabilità del mercato;
   a favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nei poli chimici, promuovendo la medesima soluzione adottata per il sito petrolchimico di Priolo, in cui ENI si è impegnata ad agevolare la vendita delle proprie aree alle piccole e medie imprese potenziali acquirenti;
   a semplificare le procedure burocratiche di autorizzazione per le nuove imprese, al fine di facilitare gli investimenti e attrarre nuovi capitali italiani ed esteri nel settore;
   a battersi in sede europea per interventi normativi a sostegno di imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in Paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e favorendo forme di agevolazione fiscale mirate alle imprese che hanno deciso di insediarsi nel nostro Paese;
   a sviluppare una politica nazionale di sostegno alla bioeconomia che tenga in considerazione il ruolo chiave delle bioraffinerie nel generare valore a livello locale, attraverso filiere corte che coinvolgano il mondo agricolo e le collettività, e che permetta lo sviluppo di processi di innovazione incrementale indotta lungo tutta la filiera, favorendo le aggregazioni tra piccole e medie imprese per accelerare il trasferimento di know-how all'interno di ciascuna filiera;
   a focalizzare le politiche italiane nel campo della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, mettendo al centro la trasformazione in compost di qualità della frazione organica in una logica di risorse per altre filiere e non come un problema (si veda l'organico e la produzione di compost);
   a valutare l'opportunità di incentivare, mediante apposite normative e standard, la sostituzione di prodotti critici per l'ambiente, derivanti da fonti fossili, con prodotti bio perseguendo gli obiettivi comunitari per un'economia «low carbon» 2050;
   ad attivare misure di incentivo alla domanda (a partire dal rafforzamento del Green public procurement) di prodotti bio-based di nicchia, quali biolubrificanti, bioerbicidi e pacciamatura agricola, mutuando in azioni le raccomandazioni formulate dal Lead market initiative ad-hoc advisory group for bio-based products della Commissione europea, per permettere di trainare lo sviluppo nel mercato finale di prodotti ad alto valore aggiunto con alte performance e ridotto impatto ambientale, sulla base di standard adeguati;
   a sostenere fortemente l'attivazione e l'attuazione del cluster della chimica verde, in quanto strumento chiave per permettere sviluppi su settori prioritari per l'Italia;
   ad attivare un tavolo di alto livello tra stakeholder chiave sul tema della chimica verde, mutuando il panel di alto livello sulla bioeconomia da poco lanciato dalla Commissione europea, coinvolgendo i diversi Ministeri competenti per assistere il Governo all'elaborazione di una strategia nazionale sulla bioeconomia;
   a sostenere a livello europeo la partnership pubblica-privata sul bio-based, chiamata anche Bridge, il cui obiettivo è quello di aiutare le industrie europee a colmare il «divario di innovazione» tra lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di prodotti ad alto valore aggiunto e cercare in questo ambito di valorizzare le azioni del cluster della chimica verde al fine di permettere un allineamento di azioni a livello nazionale ed europeo;
   a prevedere, nell'ambito dell'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive presso il Ministero dello sviluppo economico, un'attività specifica di monitoraggio, valutazione e proposta per l'intera filiera della chimica in modo da elaborare ed attuare una politica industriale di filiera in ottica di medio lungo periodo, posto che è utile avere una regia pubblica che superi l'attuale approccio dove ogni emergenza viene gestita esclusivamente per il singolo sito che la subisce.
(1-00162)  (Testo modificato nel corso della seduta) «Speranza, Bratti, Colaninno, Valiante, Benamati, Borghi, Mariani, Braga, Fregolent, Sereni, Realacci, Dallai, Mariastella Bianchi, Carrescia, Montroni, Basso, Mariano, Moretto, Folino, Giovanna Sanna, Manfredi, Cassano, Cominelli, Zardini, Gadda, Senaldi, Cenni, Martella, Ginoble, Carra».


   La Camera,
   premesso che:
    l'industria chimica in Europa, ma anche in Italia, ha un ruolo chiave per lo sviluppo economico e per il miglioramento della qualità della vita, rendendo disponibili sostanze, prodotti, materiali innovativi e nuove soluzioni tecnologiche per tutti i settori produttivi. Attraverso le sue sostanze e i suoi prodotti, infatti, genera innovazione nei settori a valle che sono la colonna portante del manifatturiero. La chimica è infrastruttura tecnologica e, quindi, strumento di politica industriale;
    l'industria chimica italiana, con un valore della produzione pari a 52,8 miliardi di euro nel 2012, si conferma il terzo produttore europeo, dopo la Germania e la Francia, e il decimo a livello mondiale. Il settore, con 2.800 imprese e 113 mila addetti, rappresenta il 6 per cento circa dell'intero fatturato dell'industria manifatturiera nazionale ed è il quarto esportatore italiano dopo meccanica, metallurgia e alimentare. Il settore vede la presenza bilanciata di imprese a capitale estero (36 per cento del valore della produzione), medio-grandi gruppi a capitale italiano (26 per cento) e piccole e medie imprese italiane (38 per cento). La dimensione media di impresa sfiora i 50 addetti;
    la chimica è un settore ad elevata intensità di ricerca: la quota di addetti dedicati alla ricerca e allo sviluppo, pari al 4,3 per cento, è più che doppia della media manifatturiera (1,9 per cento) e in 10 anni la quota di imprese chimiche attive nella ricerca è aumentata di 10 punti percentuali e ha raggiunto il 48 per cento, una quota più che doppia della media industriale (23 per cento) e superiore anche a settori high tech come la farmaceutica e l'elettronica (44 per cento). In ambito europeo, è seconda solo alla Germania per numero di imprese attive nella ricerca e nello sviluppo, oltre 800, davanti a Francia e Spagna;
    il 2012 si è chiuso con un calo della produzione pari al 2,8 per cento in valore e del 5,3 per cento in termini di volumi, dovuto al crollo della domanda diffuso praticamente a tutti i settori clienti, compresi quelli legati ai consumi finali che, negli anni passati, avevano risentito meno della crisi. La caduta della domanda interna si è riflessa anche sulle importazioni, in calo nel 2012 del 2,3 per cento a valore, e ha portato con sé il miglioramento del deficit commerciale, che si attesta a 10,3 miliardi di euro rispetto agli 11,6 miliardi di euro del 2011;
    in Italia, la produzione chimica non mostra ancora segnali di stabilizzazione. La prima parte del 2013 registra, dopo un recupero di inizio anno, un calo del 3,3 per cento in volume in presenza di prezzi pressoché stazionari. Prosegue la caduta della domanda interna (-6 per cento in volume nel primo quadrimestre), contestualmente si è registrato un calo nelle importazioni che – nei primi 4 mesi dell'anno – perdono il 2,8 per cento in valore. La produzione in Italia si colloca attualmente su livelli prossimi al 2009 con un divario, rispetto al 2007, pari al 17,5 per cento in quantità e al 6 per cento in valore. Parte del calo nelle quantità riflette la razionalizzazione delle produzioni, molte abbandonate per concentrarsi su prodotti a maggiore contenuto di innovazione e ricerca;
    l'industria chimica risente, altresì, del ridimensionamento di importanti settori utilizzatori – in primis l'auto e il sistema delle costruzioni – e dei crescenti problemi di liquidità di molte imprese clienti, che si traducono in ritardati nei pagamenti, in rischi di insolvenza e in estrema prudenza negli acquisti;
    il protrarsi della crisi a livello europeo frena l’export, tenuto conto che l'Unione europea rappresenta il mercato di destinazione di oltre il 60 per cento delle esportazioni chimiche italiane. Nonostante la buona performance sui mercati extra-Unione europea (+5,5 per cento in valore), il primo quadrimestre 2013 ha segnato un +1,7 per cento in valore, dopo aver chiuso il 2012 in crescita dell'1,6 per cento. L'industria chimica è, infatti, il comparto con la più elevata incidenza di imprese esportatrici (54 per cento), dopo la farmaceutica, e in 10 anni la quota di export sul fatturato è aumentata di 11 punti percentuali, consentendo al settore di diventare meno dipendente da una domanda interna;
    la debolezza riguarda principalmente la chimica di base, mentre si confermano in forte espansione i settori della chimica fine e specialistica. La dicotomia tra mercato interno ed estero si traduce in una forte variabilità nelle performance delle imprese chimiche, anche all'interno dello stesso settore. Le imprese molto orientate all’export o dotate di impianti all'estero presentano, infatti, livelli di attività e di redditività meno penalizzanti;
    tutto ciò ha avuto pesanti ripercussioni dal punto di vista occupazionale: infatti, nel nostro Paese, rispetto all'intero sistema industriale italiano l'incidenza dei lavoratori nel settore è diminuita passando dal 4,5 per cento del 1971 al 2,6 per cento del 2009;
    continua a mostrare segni di vitalità la piccola e media impresa chimica: crescono le nicchie di piccole e medie aziende che trainano la rinascita dell’export e dell'occupazione e fanno parte di una mutazione della chimica italiana che, a partire dagli anni ’80, vede protagonisti tanti industriali medi, o addirittura piccoli, diventati decisivi nel settore;
    un numero fotografa il trend: le imprese che hanno saputo darsi una nuova specializzazione produttiva occupano il 63 per cento degli addetti del settore contro il 37 per cento degli occupati nella chimica di base. Ma non è solo il contributo in posti di lavoro a rendere orgogliosi i piccoli e medi addetti: le loro aziende sono stati capaci anche di diventare i fornitori più importanti di tutti i comparti industriali del made in Italy. L'abbigliamento, le piastrelle, l'industria del mobile e l'occhialeria vanno avanti anche grazie all'innovazione che arriva dai prodotti intermedi (chimici), a quei nuovi materiali decisivi per rinnovare il mito dell'eleganza e della creatività italiana, progressi fatti nel campo dell'innovazione. E nelle classifiche europee dell'innovazione i piccoli della chimica italiana vengono al secondo posto, dietro solo ai competitor tedeschi;
    nell'industria chimica gli acquisti di materie prime ricoprono il 60 per cento del valore della produzione e le spese per gli acquisti di servizi (energia inclusa) il 21 per cento. La chimica è il primo settore industriale per consumo di gas naturale e il secondo per consumo di energia elettrica. L'energia rappresenta una voce di costo importante per il settore chimico, pari in media al 5 per cento del valore della produzione (esclusi gli utilizzi come materia prima);
    l'incidenza del costo dell'energia sul valore aggiunto, pari al 27 per cento, evidenzia il forte impatto negativo che un divario di costo dell'energia rispetto agli altri Paesi provoca nell'industria chimica italiana in termini di competitività e di minore capacità di remunerare i fattori produttivi (definita, appunto, dal valore aggiunto);
    nonostante i processi di liberalizzazione, in Italia il costo dell'elettricità per le imprese industriali è più elevato della media degli altri Paesi europei di oltre il 30 per cento ed è quasi il doppio rispetto alla confinante Francia. Il prezzo del gas naturale è più allineato alla media europea, tuttavia risulta elevato nel confronto internazionale con i Paesi extra-europei. Inoltre, recentemente sono stati introdotti extra-costi legati anche in questo caso al finanziamento delle rinnovabili che rischiano di danneggiare la competitività anche in ambito europeo;
    quanto all'Italia, spiegano gli industriali italiani, su un fatturato di 53 miliardi di euro, la bolletta energetica della chimica nel 2012 è stata di 5,3 miliardi di euro. Un'incidenza del 10 per cento, che è la media tra il 70-80 per cento della chimica del fluoro e il 2 per cento della cosmetica;
    anche la logistica è strategicamente importante per l'industria chimica, con un'incidenza di costo sul fatturato compresa tra il 10 e il 15 per cento. A causa di arretratezze infrastrutturali mai colmate, infatti, il costo della logistica in Italia è fortemente superiore a quello degli altri maggiori Paesi europei e ciò ne penalizza fortemente la competitività a livello internazionale;
    le difficoltà sopra evidenziate non hanno impedito all'industria chimica italiana, attraverso gli importanti processi di riconversione di impianti non competitivi, di essere lo stimolo alla creazione di condizioni per ricadute positive a livello di occupazione, dell'ambiente, della redditività dei prodotti e dell'integrazione con la chimica tradizionale, dando nuovo impulso anche a settori maturi dell'economia;
    in linea con i più recenti indirizzi della Commissione europea in tema di bioeconomia, nel 2013 si è costituito, su impulso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il cluster tecnologico nazionale «Chimica verde», che si propone l'obiettivo di incoraggiare lo sviluppo delle bioindustrie in Italia attraverso un approccio interdisciplinare e globale all'innovazione. I soggetti aderenti al cluster vedono, nella costruzione di bioraffinerie di seconda e terza generazione integrate nel territorio e dedicate principalmente ai prodotti innovativi ad alto valore, un'opportunità per affermare un nuovo modello socio-economico e culturale, prima ancora che industriale, dando una corretta priorità all'uso delle biomasse, nel rispetto della biodiversità locale e delle colture alimentari e con la creazione di nuovi posti di lavoro;
    è opportuno, quindi, promuovere le tecnologie che valorizzino completamente le biomasse e che dimostrino di essere sostenibili e competitive. Questo evitando che i sussidi, se utilizzati in maniera errata, creino distorsioni di mercato, spreco di risorse pubbliche e alterino le condizioni di concorrenza tra i diversi comparti produttivi. Di fatto, l'industria chimica permette un utilizzo molto più efficace delle biomasse rispetto ad un utilizzo puramente energetico. Una corretta programmazione di filiera e una strategia che prevengano distorsioni della concorrenza e del mercato sono necessarie per applicare in modo oggettivo i criteri di sostenibilità fissati dall'Unione europea;
    nel quadro dell'iniziativa europea, dunque, la chimica delle biomasse è da considerarsi un tassello molto importante della chimica sostenibile e questo settore deve essere sviluppato in una logica complessiva che unisca biotecnologie, bioraffinerie, biocarburanti e bioprodotti chimici in modo coordinato;
    la filiera della plastica in Italia e in Europa ha grandissima importanza per numero di imprese, fatturato e occupati e vanta una forte tradizione in termini di innovazione;
    l'Italia è al terzo posto in Europa per numero di occupati, fatturato e valore aggiunto delle fasi di produzione e trasformazione delle materie plastiche, è il secondo mercato di consumo ed è il secondo produttore di macchinari, con eccellenze industriali e della ricerca, anche di livello mondiale;
    nel 2012, l'andamento del mercato delle materie plastiche in Italia è stato deludente. Complessivamente, la domanda di polimeri in forma primaria da parte dei trasformatori è stata di poco superiore alle 5.600 Kton (- 7 per cento rispetto al 2011). Le cause sono molteplici e sono da ricercarsi, oltre che nella contrazione dei consumi delle famiglie, nel ristagno del settore delle costruzioni, nel deludente andamento della produzione industriale e nei tagli agli investimenti in infrastrutture;
    in questo quadro critico la nota positiva per quanto riguarda la produzione di materie plastiche è rappresentata dalla cosiddetta chimica verde e dalla bioeconomia, con particolare riferimento alla conversione di siti non competitivi in bioraffinerie integrate nel territorio, funzionali alla produzione delle cosiddette bioplastiche e di altri prodotti ad alto valore aggiunto;
    nel merito, la Commissione europea ha lanciato, il 13 febbraio 2012, la prima strategia dedicata alla bioeconomia «Innovating for sustainable growth: a bioeconomy for Europe» (COM(2012) 60 final). Il peso economico del settore viene stimato dall'Unione europea con un fatturato di circa 2.000 miliardi di euro ed oltre 22 milioni di persone impiegate, che rappresentano il 9 per cento dell'occupazione complessiva dell'Unione europea. Viene, inoltre, stimato che per ogni euro investito in ricerca e innovazione nella bioeconomia, con adeguate politiche di sostegno a livello nazionale ed europeo, la ricaduta in valore aggiunto nei settori di comparti quali quello dei prodotti biobased sarà pari a dieci euro entro il 2025. In base a tale strategia, per mantenere la propria competitività l'Unione europea dovrà trasformarsi in una società caratterizzata da basse emissioni di carbonio, nella quale la crescita sostenibile e la competitività stessa siano alimentate sinergicamente da industrie che usano in modo efficiente le risorse e dal ricorso a prodotti biobased;
    la chimica verde rappresenta, dunque, un supporto prezioso per il rilancio della chimica italiana,

impegna il Governo:

   a favorire nuove iniziative per sostenere la competitività dell'industria chimica italiana;
   ad avviare una politica industriale finalizzata a riqualificare e reindustrializzare i poli chimici concordando i percorsi con le amministrazioni locali e regionali, dando come priorità la bonifica dei siti contaminati;
   a promuovere l'attuazione di percorsi di reindustrializzazione e di sviluppo nei settori della chimica fine, delle specialità e della chimica verde;
   a sviluppare una politica di forte sostegno all'innovazione, che veda la ricerca come elemento fondamentale, anche attraverso la destinazione di fondi e di incentivi;
   a mettere in campo strumenti, anche di natura normativa, finalizzati a ridurre il forte impatto negativo del costo dell'energia sulla produzione dell'industria chimica italiana, in particolare per i consumatori energy intensive, al fine di conservare il posizionamento competitivo;
   a procedere con tempestività alla bonifica dei siti chimici di interesse nazionale;
   a provvedere allo snellimento delle procedure burocratiche, con particolare riferimento alla riduzione degli oneri amministrativi, a tutela degli impianti e delle produzioni già esistenti e di quelli di nuova costituzione, con riguardo alla chimica fine e delle specialità, al fine di attrarre capitale e facilitare i nuovi investimenti sia italiani che esteri;
   a promuovere a livello europeo interventi normativi di supporto sia alle imprese sia ai poli chimici che siano in regola con le norme ambientali;
   a sostenere fortemente lo sviluppo delle bioindustrie in Italia, anche attraverso un approccio interdisciplinare e globale all'innovazione;
   a sostenere a livello europeo la public private partnership Bridge 20/20 (Biobased and renowable industries for development and growth), il cui obiettivo è quello di aiutare le industrie europee a colmare il «divario di innovazione» tra lo sviluppo tecnologico e la commercializzazione di prodotti ad alto valore aggiunto e cercare in questo ambito di valorizzare le azioni del cluster «Chimica verde», al fine di permettere un allineamento di azioni a livello nazionale ed europeo.
(1-00212) «Brunetta, Vignali, Abrignani, Dorina Bianchi».


   La Camera,
   premesso che:
    come sempre la chimica, bene intermedio per eccellenza, si sta dimostrando come una cartina di tornasole dell'evoluzione del quadro congiunturale, che, nonostante alcuni segnali di ripresa, resta preoccupante;
    la crisi economica ha avuto un effetto dirompente sulla chimica. Guardando agli ultimi anni, dopo un 2012 in contrazione del 3 per cento in valore e del 5 per cento in volume, la produzione chimica nazionale non mostra ancora segnali di stabilizzazione: la fase di recupero ad inizio 2013, infatti, si è rivelata solo temporanea e la prima parte del 2013 segna un calo del 3,3 per cento in volume, in presenza di prezzi pressoché stazionari;
    a pesare in modo determinante sul settore è la caduta della domanda interna, che coinvolge praticamente tutti i settori chimici, comprese le filiere connesse ai consumi finali (detergenti, cosmetici, alimentare e imballaggio), le quali avevano superato quasi indenni la recessione del 2008-2009. Il crollo della domanda interna si riflette anche sulle importazioni, che, nei primi quattro mesi del 2013, hanno perso il 2,8 per cento in valore, dopo aver chiuso il 2012 con un calo del 2,3 per cento;
    ad incidere sull'industria chimica italiana è il ridimensionamento di importanti settori utilizzatori, come l'auto e le costruzioni, nonché i crescenti problemi di liquidità di molte imprese clienti, che spingono molte di esse a ritardare i pagamenti nei confronti dei loro fornitori;
    il prolungarsi della recessione a livello europeo ha frenato le esportazioni, tenuto conto che l'Unione europea rappresenta il mercato di destinazione di oltre il 60 per cento delle esportazioni chimiche italiane. Un positivo andamento si registra, invece, nel mercato extraeuropeo. In sofferenza è principalmente la chimica di base, mentre si confermano in espansione i settori della chimica fine e specialistica;
    con particolare riferimento ai comparti della chimica che vendono al made in Italy, oltre alla situazione di crisi attuale, pesano gli aspetti strutturali legati al decentramento degli insediamenti industriali; strategia questa che ha comportato una riduzione della domanda da parte dell'industria, con conseguenze assolutamente dannose per la produzione e l'occupazione;
    lo scenario economico descritto e le dinamiche in atto nel Paese hanno determinato una revisione al ribasso delle stime di crescita per il 2013. Infatti, contrariamente alle buone aspettative iniziali, il 2013 si chiuderà con un altro arretramento della produzione chimica in Italia intorno al 2 per cento in volume e valutabile nell'1,5 per cento circa in valore;
    a tale situazione si aggiunge il costo dell'energia, tra i più alti in Europa, che è ormai divenuto insostenibile per le aziende di settore, specie per quelle legate alla chimica di base, rappresentando una delle principali cause della loro perdita di competitività nei confronti delle concorrenti europee ed estere;
    le drammatiche vicende della Vinyls Italia hanno lasciato un segno sulle possibilità di ripresa del comparto. Il gruppo chimico del ciclo del cloro, unico produttore in Italia di pvc, da quattro anni in amministrazione straordinaria, è ora in esercizio provvisorio, con 500 addetti ripartiti nei tre stabilimenti di Porto Torres, Porto Marghera e Ravenna, ad esclusione dell'indotto. La vertenza Vinyls è divenuta ormai il simbolo della crisi della chimica italiana e, più in generale, riflette la mancanza di un'organica azione politica di rilancio del sistema industriale del Paese;
    i processi di riconversione di impianti industriali non competitivi, che nel caso di Vinyls Italia hanno portato all'apertura di un negoziato con l’Oleificio Medio Piave, società che svolge attività di estrazione dell'olio vegetale da semi oleosi, potrebbero aprire la strada alla realizzazione di importanti progetti industriali ed occupazionali di grande impatto per l'economia del Paese;
    la regione Lombardia ha promosso con successo l'adozione di accordi di sviluppo territoriale per favorire l'insediamento di nuove attività di impresa nelle aree industriali dismesse, realizzando diversi interventi, sia di carattere finanziario che di semplificazione amministrativa, per attrarre e mantenere sul territorio le attività e le risorse necessarie alla crescita e allo sviluppo dello stesso;
    è impensabile che l'Italia rinunci al suo ruolo da protagonista nel settore della chimica, perdendo il valore strategico di questo importante comparto, fondamentale per riportare il Paese su più alti livelli competitivi;
    dopo gli interventi di politica economica funzionali ad evitare un avvitamento della crisi, è necessario adottare quanto prima strumenti di politica industriale che siano in grado di salvaguardare le imprese del territorio e l'occupazione,

impegna il Governo:

   a realizzare una politica industriale per la riqualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici, concordando con le regioni e gli enti locali i percorsi da attuare, anche sulla base delle positive esperienze realizzate a livello territoriale, che abbiano come priorità la bonifica dei siti contaminati;
   ad adottare iniziative di rilancio della chimica italiana, promuovendo la realizzazione degli investimenti necessari a restituire competitività al settore ed evitando il ripetersi di scenari simili a quelli verificatisi nella vicenda Vinyls, dove è a rischio il futuro di molti lavoratori;
   a sostenere la competitività delle produzioni italiane attraverso l'adozione di misure di riduzione del costo dell'energia, riportandolo sui livelli degli altri Paesi concorrenti;
   ad assumere iniziative per orientare le imprese verso un'attività di ricerca scientifica strutturata con l'adozione di incentivi automatici e di programmi specifici;
   a sostenere in sede europea interventi normativi a sostegno di imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in Paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e adottando incentivi, anche di natura fiscale, in favore delle imprese che stabiliscano i loro insediamenti in Italia;
   ad adottare opportune iniziative per la semplificazione del quadro normativo di riferimento al fine di restituire maggiore competitività alla imprese della chimica italiana, al pari degli altri Paesi europei.
(1-00213) «Rondini, Prataviera, Guidesi, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini».


   La Camera,
   premesso che:
    come sempre la chimica, bene intermedio per eccellenza, si sta dimostrando come una cartina di tornasole dell'evoluzione del quadro congiunturale, che, nonostante alcuni segnali di ripresa, resta preoccupante;
    la crisi economica ha avuto un effetto dirompente sulla chimica. Guardando agli ultimi anni, dopo un 2012 in contrazione del 3 per cento in valore e del 5 per cento in volume, la produzione chimica nazionale non mostra ancora segnali di stabilizzazione: la fase di recupero ad inizio 2013, infatti, si è rivelata solo temporanea e la prima parte del 2013 segna un calo del 3,3 per cento in volume, in presenza di prezzi pressoché stazionari;
    a pesare in modo determinante sul settore è la caduta della domanda interna, che coinvolge praticamente tutti i settori chimici, comprese le filiere connesse ai consumi finali (detergenti, cosmetici, alimentare e imballaggio), le quali avevano superato quasi indenni la recessione del 2008-2009. Il crollo della domanda interna si riflette anche sulle importazioni, che, nei primi quattro mesi del 2013, hanno perso il 2,8 per cento in valore, dopo aver chiuso il 2012 con un calo del 2,3 per cento;
    ad incidere sull'industria chimica italiana è il ridimensionamento di importanti settori utilizzatori, come l'auto e le costruzioni, nonché i crescenti problemi di liquidità di molte imprese clienti, che spingono molte di esse a ritardare i pagamenti nei confronti dei loro fornitori;
    il prolungarsi della recessione a livello europeo ha frenato le esportazioni, tenuto conto che l'Unione europea rappresenta il mercato di destinazione di oltre il 60 per cento delle esportazioni chimiche italiane. Un positivo andamento si registra, invece, nel mercato extraeuropeo. In sofferenza è principalmente la chimica di base, mentre si confermano in espansione i settori della chimica fine e specialistica;
    con particolare riferimento ai comparti della chimica che vendono al made in Italy, oltre alla situazione di crisi attuale, pesano gli aspetti strutturali legati al decentramento degli insediamenti industriali; strategia questa che ha comportato una riduzione della domanda da parte dell'industria, con conseguenze assolutamente dannose per la produzione e l'occupazione;
    lo scenario economico descritto e le dinamiche in atto nel Paese hanno determinato una revisione al ribasso delle stime di crescita per il 2013. Infatti, contrariamente alle buone aspettative iniziali, il 2013 si chiuderà con un altro arretramento della produzione chimica in Italia intorno al 2 per cento in volume e valutabile nell'1,5 per cento circa in valore;
    a tale situazione si aggiunge il costo dell'energia, tra i più alti in Europa, che è ormai divenuto insostenibile per le aziende di settore, specie per quelle legate alla chimica di base, rappresentando una delle principali cause della loro perdita di competitività nei confronti delle concorrenti europee ed estere;
    le drammatiche vicende della Vinyls Italia hanno lasciato un segno sulle possibilità di ripresa del comparto. Il gruppo chimico del ciclo del cloro, unico produttore in Italia di pvc, da quattro anni in amministrazione straordinaria, è ora in esercizio provvisorio, con 500 addetti ripartiti nei tre stabilimenti di Porto Torres, Porto Marghera e Ravenna, ad esclusione dell'indotto. La vertenza Vinyls è divenuta ormai il simbolo della crisi della chimica italiana e, più in generale, riflette la mancanza di un'organica azione politica di rilancio del sistema industriale del Paese;
    i processi di riconversione di impianti industriali non competitivi, che nel caso di Vinyls Italia hanno portato all'apertura di un negoziato con l’Oleificio Medio Piave, società che svolge attività di estrazione dell'olio vegetale da semi oleosi, potrebbero aprire la strada alla realizzazione di importanti progetti industriali ed occupazionali di grande impatto per l'economia del Paese;
    la regione Lombardia ha promosso con successo l'adozione di accordi di sviluppo territoriale per favorire l'insediamento di nuove attività di impresa nelle aree industriali dismesse, realizzando diversi interventi, sia di carattere finanziario che di semplificazione amministrativa, per attrarre e mantenere sul territorio le attività e le risorse necessarie alla crescita e allo sviluppo dello stesso;
    è impensabile che l'Italia rinunci al suo ruolo da protagonista nel settore della chimica, perdendo il valore strategico di questo importante comparto, fondamentale per riportare il Paese su più alti livelli competitivi;
    dopo gli interventi di politica economica funzionali ad evitare un avvitamento della crisi, è necessario adottare quanto prima strumenti di politica industriale che siano in grado di salvaguardare le imprese del territorio e l'occupazione,

impegna il Governo:

   a realizzare una politica industriale per la riqualificazione e la reindustrializzazione dei poli chimici, concordando con le regioni e gli enti locali i percorsi da attuare, anche sulla base delle positive esperienze realizzate a livello territoriale, che abbiano come priorità la bonifica dei siti contaminati;
   a mettere in campo strumenti di sostegno per la tenuta della chimica nazionale, evitando, ove possibile, ulteriori chiusure di impianti e promuovendo la realizzazione degli investimenti necessari a riportare a livello competitivo le produzioni presenti in Italia;
   a sostenere la competitività delle produzioni italiane attraverso l'adozione di misure di riduzione del costo dell'energia, riportandolo sui livelli degli altri Paesi concorrenti;
   a sviluppare una politica di forte sostegno all'innovazione, che veda la ricerca come elemento fondamentale, anche attraverso la destinazione di fondi e di incentivi;
   a sostenere in sede europea interventi normativi a sostegno di imprese e di poli chimici che rispettino le norme ambientali, evitando delocalizzazioni e trasferimenti in Paesi meno rigorosi nella regolamentazione ambientale e adottando incentivi, anche di natura fiscale, in favore delle imprese che stabiliscano i loro insediamenti in Italia;
   ad adottare opportune iniziative per la semplificazione del quadro normativo di riferimento al fine di restituire maggiore competitività alla imprese della chimica italiana, al pari degli altri Paesi europei.
(1-00213) (Testo modificato nel corso della seduta) «Rondini, Prataviera, Guidesi, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini».


   La Camera,
   premesso che:
    la chimica italiana ha una lunga storia fatta di numerosi insediamenti industriali sparsi in tutta la penisola oltre che di ricerca e sviluppo ai massimi livelli, basti pensare al premio Nobel Natta che inventò nel 1963 il polipropilene isotattico ed il polietilene ad alta densità;
    a livello mondiale questo comparto rappresenta ancora una realtà industriale dinamica, con un mercato di oltre 3.000 miliardi di dollari;
    oggi si vive una contraddittoria dicotomia: da un lato la chimica mondiale che è in sviluppo grazie, soprattutto, ai crescenti consumi globali di prodotti chimici nei Paesi emergenti, dall'altro l'Europa, e l'Italia in particolare, che vede sempre maggiori difficoltà per il comparto;
    il continuo sviluppo del settore, a livello globale, è legato all'effetto traino della domanda crescente nei cosiddetti Paesi emergenti in cui si è sviluppata rapidamente una fiorente industria chimica, là dove, congiuntamente ad un ridotto costo del lavoro, è possibile, in alcuni casi, disporre di materie prime – in particolare di petrolio – ed energia a costi estremamente competitivi;
    in Europa, invece, il prezzo del greggio ha ormai raggiunto stabilmente prezzi superiori ai 100 dollari al barile, che tenderanno verosimilmente ad aumentare ancora nei prossimi anni grazie alla crescente domanda di energia e di consumi in Paesi, quali Cina, India, Brasile ed altre economie emergenti, penalizzando al contempo l'industria chimica comunitaria e nazionale che utilizza proprio il greggio come materia prima, la cosiddetta petrolchimica;
    è opportuno ricordare che proprio la petrolchimica ha comportato ingenti danni ambientali e di salute in diverse località italiane, come Porto Marghera, Porto Torres, Gela e Priolo. I territori delle città sopra menzionate hanno avuto una media di mortalità della popolazione per malattie tumorali ben al di sopra di quella nazionale;
    in Italia non esiste ad oggi un quadro completo e aggiornato a livello nazionale dello stato di attuazione degli interventi di bonifica. A ciò si aggiunge un quadro di applicazione della normativa vigente particolarmente vasto e complesso, nel quale sarebbe auspicabile un processo di semplificazione, al fine di accelerare le attuali procedure amministrative, la cui farraginosità sta rallentando ulteriormente l'attuazione degli interventi stessi;
    nell'ambito di un riordino normativo della materia, con l'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008 sulle risorse idriche – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009 – è stata introdotta una procedura alternativa a quella previgente in materia di copertura di oneri di bonifica e risarcimento del danno ambientale nei siti di interesse nazionali. La novità ha riguardato l'introduzione della stipula di contratti di transazione con le imprese direttamente interessate, in ordine al rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino di ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale;
    attualmente sussiste una prioritaria esigenza di alleggerimento e riordino della normativa e della procedura amministrativa di bonifica, a cui deve associarsi la necessità di garantire che le attività di vigilanza e di controllo sulle relative operazioni nei siti siano svolte da strutture e da realtà adeguate e competenti;
    da un punto di vista industriale e sanitario, i procedimenti di riciclo e recupero meccanico della plastica potrebbero rappresentare una grande opportunità di rilancio dell'intero comparto industriale del nostro Paese;
    dai sopra citati procedimenti la plastica da «rifiuto» non può che diventare «risorsa». Esempi dei prodotti derivanti dai procedimenti chimici possono essere polimeri, come il polietilentereftalato (pet, utilizzato per esempio per contenitori per liquidi o vaschette per frigo o forno), il polietilene ad alta densità (hdpe, utilizzato per esempio per imballaggi o tubazioni agricole) e il polietilene a bassa densità (ldpe, utilizzato per esempio per sacchetti, contenitori o materiali plastici di laboratorio);
    oggi il 55 per cento della plastica usata viene riciclata mentre il restante 45 per cento incenerita. Con le attuali procedure di riciclo e trasformazione si potrebbe arrivare al recupero della quasi totalità della plastica raccolta con la differenziata;
    altra problematica del mercato della plastica è il cosiddetto contributo Conai (Consorzio nazionale imballaggi). I produttori, infatti, devono pagare circa 110 euro per ogni tonnellata di plastica prodotta al consorzio (non molto, considerando che già nel 2010 il corrispettivo in Italia era di 160 euro per ogni tonnellata, la media dei Paesi dell'Unione europea era di 222 euro per ogni tonnellata, ma la media tra i principali Paesi europei era di 440 euro per ogni tonnellata), il quale a sua volta dovrebbe girare buona parte del contributo ai comuni per contribuire alle spese di gestione dei processi di raccolta differenziata;
    nel 2011, però, dei circa 800 milioni raccolti da Conai, solo 100 sono arrivati ai comuni. Il resto pare sia compreso in ipotetiche «spese di gestione». Quindi, solo il 37 per cento del totale raccolto da Conai va ai comuni, che rappresenta poi concretamente solo il 20 per cento delle spese di gestione della raccolta differenziata;
    in Francia, ai comuni arriva il 92 per cento del contributo corrispondente al nostro, che contribuisce a coprire i procedimenti di raccolta e riciclo per il 70 per cento dei costi;
    negli ultimi anni stanno emergendo sul mercato italiano e internazionale settori dell'industria chimica e plastica, che, al contrario di quelli riferiti al recupero e al riciclo, fanno sorgere perplessità sia riguardo i consumi delle materie prime, sia per il livello occupazionale raggiunto;
    dal punto di vista dei consumi è emblematico l'esempio delle cosiddette «bioplastiche», cioè le plastiche biodegradabili. Questo è un settore industriale che sta trovando in questi ultimi anni un notevole sviluppo nel nostro Paese, ma che necessita per la sua produzione di ingenti materie prime organiche, come l'amido di mais, per le quali si vedrebbe la necessità di dedicare grandi quantità di colture altrimenti destinate alla produzione alimentare. Si arriverebbe, quindi, alla situazione paradossale di completare sul territorio la filiera per la produzione delle bioplastiche, per poi importare materie prime, al fine di poter consumare prodotti tipici delle cucine locali italiane, come la polenta;
    dal punto di vista occupazionale, oggi tra gli addetti alla produzione e alla trasformazione vi è un rapporto di 1 a 50. Tali dati fanno pensare che sarebbe più conveniente investire sul recupero e la trasformazione dei prodotti plastici, piuttosto che partire dalla materia prima vergine;
    attualmente in Italia circa il 40 per cento dei 7 milioni di tonnellate di plastiche prodotte ogni anno è destinata agli imballaggi;
    difendere il livello occupazionale di questo settore industriale non può e non deve significare mantenere invariata la produzione annuale di plastiche vergini, in quanto questo significherebbe minare ancora di più le filiere del riciclo locale e nazionale, contribuendo paradossalmente a fornire rifiuto agli inceneritori;
    pertanto, se la chimica da fonti rinnovabili o chimica verde potrebbe rappresentare una soluzione alla reindustrializzazione dei poli chimici nel medio e lungo periodo, se accompagnate a politiche di bonifica e di riciclaggio, nessuna obiezione, anche perché l'obiettivo della chimica verde è ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, grazie all'affrancamento dalle fonti fossili come materia prima, nonché valorizzare le risorse del territorio, riducendo al contempo il peso dell’import di materie prime, come il greggio;
    prima di intraprendere degli investimenti è necessario verificare la validità tecnico-scientifica della cosiddetta chimica verde;
    tale definizione esiste da più di vent'anni, ma non vuol dire che in questo campo tutto sia stato fatto. Anzi, al contrario, quel che si può mettere in atto per rendere i processi produttivi in ambito chimico maggiormente «verdi» è ancora molto. Da un lato, le difficoltà tecnico-scientifiche rimangono forti e numerose: le tecnologie adottate fino a ora non sono state scelte a caso, ma al contrario sono state preferite ad altre perché più semplici e di maggior rendimento. Dall'altro, ci possono essere inevitabili resistenze di ordine economico: l'industria chimica deve per sua natura badare anche al risultato economico, che garantisce maggiori guadagni,

impegna il Governo:

   ad avviare un tavolo di concertazione nazionale a cui partecipino, oltre ai rappresentanti della grande e piccola industria chimica, anche le parti sociali, le università, i laboratori e gli istituti di ricerca, con l'obiettivo di definire un piano di sviluppo compatibile con le esigenze del comparto;
   ad adottare le misure necessarie per garantire che grandi e piccoli produttori chimici si facciano carico in applicazione del principio «chi inquina paga» delle operazioni e delle spese economiche legate alla bonifica dei siti utilizzati per la produzione, impedendo, al contempo, qualsiasi forma di agevolazione del passaggio di proprietà del sito stesso prima che siano state completate le operazioni di recupero ambientale;
   a sostenere la «chimica verde» in ossequio alla strategia della biochimica lanciata dalla Commissione europea, con l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dello sviluppo economico che ne analizzi la validità tecnico-scientifica, al fine di individuare gli interventi più efficaci per lo sviluppo di tecnologie semplici e di maggior rendimento per la riconversione dei poli chimici;
   a realizzare un piano di investimenti per il sostegno della ricerca pubblica e privata nel settore della chimica verde, con particolare attenzione alla necessità di promuovere sinergie tra discipline diverse, quali l'ingegneria, la chimica, le biotecnologie, l'agraria e la biologia;
   ad intraprendere ogni iniziativa per accelerare i processi di bonifica dei siti chimici di interesse nazionale, concordando i percorsi con gli enti locali e le regioni;
   ad individuare nuove linee di sviluppo industriale del Paese, in particolare nel campo della cosiddetta green economy, dell'ecoinnovazione e dell'efficienza energetica, dei nuovi materiali, delle bioingegneria e della nuova chimica verde, facilitando la nascita di piccole e medie imprese nel campo ed incentivando le imprese al passaggio a produzioni maggiormente sostenibili ed eco-efficienti.
(1-00214) «Crippa, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Nuti, Vacca, Del Grosso, Colletti».


   La Camera,
   premesso che:
    la chimica italiana ha una lunga storia fatta di numerosi insediamenti industriali sparsi in tutta la penisola oltre che di ricerca e sviluppo ai massimi livelli, basti pensare al premio Nobel Natta che inventò nel 1963 il polipropilene isotattico ed il polietilene ad alta densità;
    a livello mondiale questo comparto rappresenta ancora una realtà industriale dinamica, con un mercato di oltre 3.000 miliardi di dollari;
    oggi si vive una contraddittoria dicotomia: da un lato la chimica mondiale che è in sviluppo grazie, soprattutto, ai crescenti consumi globali di prodotti chimici nei Paesi emergenti, dall'altro l'Europa, e l'Italia in particolare, che vede sempre maggiori difficoltà per il comparto;
    il continuo sviluppo del settore, a livello globale, è legato all'effetto traino della domanda crescente nei cosiddetti Paesi emergenti in cui si è sviluppata rapidamente una fiorente industria chimica, là dove, congiuntamente ad un ridotto costo del lavoro, è possibile, in alcuni casi, disporre di materie prime – in particolare di petrolio – ed energia a costi estremamente competitivi;
    in Europa, invece, il prezzo del greggio ha ormai raggiunto stabilmente prezzi superiori ai 100 dollari al barile, che tenderanno verosimilmente ad aumentare ancora nei prossimi anni grazie alla crescente domanda di energia e di consumi in Paesi, quali Cina, India, Brasile ed altre economie emergenti, penalizzando al contempo l'industria chimica comunitaria e nazionale che utilizza proprio il greggio come materia prima, la cosiddetta petrolchimica;
    è opportuno ricordare che proprio la petrolchimica ha comportato ingenti danni ambientali e di salute in diverse località italiane, come Porto Marghera, Porto Torres, Gela e Priolo. I territori delle città sopra menzionate hanno avuto una media di mortalità della popolazione per malattie tumorali ben al di sopra di quella nazionale;
    in Italia non esiste ad oggi un quadro completo e aggiornato a livello nazionale dello stato di attuazione degli interventi di bonifica. A ciò si aggiunge un quadro di applicazione della normativa vigente particolarmente vasto e complesso, nel quale sarebbe auspicabile un processo di semplificazione, al fine di accelerare le attuali procedure amministrative, la cui farraginosità sta rallentando ulteriormente l'attuazione degli interventi stessi;
    nell'ambito di un riordino normativo della materia, con l'articolo 2 del decreto-legge n. 208 del 2008 sulle risorse idriche – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009 – è stata introdotta una procedura alternativa a quella previgente in materia di copertura di oneri di bonifica e risarcimento del danno ambientale nei siti di interesse nazionali. La novità ha riguardato l'introduzione della stipula di contratti di transazione con le imprese direttamente interessate, in ordine al rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino di ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale;
    attualmente sussiste una prioritaria esigenza di alleggerimento e riordino della normativa e della procedura amministrativa di bonifica, a cui deve associarsi la necessità di garantire che le attività di vigilanza e di controllo sulle relative operazioni nei siti siano svolte da strutture e da realtà adeguate e competenti;
    da un punto di vista industriale e sanitario, i procedimenti di riciclo e recupero meccanico della plastica potrebbero rappresentare una grande opportunità di rilancio dell'intero comparto industriale del nostro Paese;
    dai sopra citati procedimenti la plastica da «rifiuto» non può che diventare «risorsa». Esempi dei prodotti derivanti dai procedimenti chimici possono essere polimeri, come il polietilentereftalato (pet, utilizzato per esempio per contenitori per liquidi o vaschette per frigo o forno), il polietilene ad alta densità (hdpe, utilizzato per esempio per imballaggi o tubazioni agricole) e il polietilene a bassa densità (ldpe, utilizzato per esempio per sacchetti, contenitori o materiali plastici di laboratorio);
    oggi il 55 per cento della plastica usata viene riciclata mentre il restante 45 per cento incenerita. Con le attuali procedure di riciclo e trasformazione si potrebbe arrivare al recupero della quasi totalità della plastica raccolta con la differenziata;
    altra problematica del mercato della plastica è il cosiddetto contributo Conai (Consorzio nazionale imballaggi). I produttori, infatti, devono pagare circa 110 euro per ogni tonnellata di plastica prodotta al consorzio (non molto, considerando che già nel 2010 il corrispettivo in Italia era di 160 euro per ogni tonnellata, la media dei Paesi dell'Unione europea era di 222 euro per ogni tonnellata, ma la media tra i principali Paesi europei era di 440 euro per ogni tonnellata), il quale a sua volta dovrebbe girare buona parte del contributo ai comuni per contribuire alle spese di gestione dei processi di raccolta differenziata;
    nel 2011, però, dei circa 800 milioni raccolti da Conai, solo 100 sono arrivati ai comuni. Il resto pare sia compreso in ipotetiche «spese di gestione». Quindi, solo il 37 per cento del totale raccolto da Conai va ai comuni, che rappresenta poi concretamente solo il 20 per cento delle spese di gestione della raccolta differenziata;
    in Francia, ai comuni arriva il 92 per cento del contributo corrispondente al nostro, che contribuisce a coprire i procedimenti di raccolta e riciclo per il 70 per cento dei costi;
    negli ultimi anni stanno emergendo sul mercato italiano e internazionale settori dell'industria chimica e plastica, che, al contrario di quelli riferiti al recupero e al riciclo, fanno sorgere perplessità sia riguardo i consumi delle materie prime, sia per il livello occupazionale raggiunto;
    dal punto di vista dei consumi è emblematico l'esempio delle cosiddette «bioplastiche», cioè le plastiche biodegradabili. Questo è un settore industriale che sta trovando in questi ultimi anni un notevole sviluppo nel nostro Paese, ma che necessita per la sua produzione di ingenti materie prime organiche, come l'amido di mais, per le quali si vedrebbe la necessità di dedicare grandi quantità di colture altrimenti destinate alla produzione alimentare. Si arriverebbe, quindi, alla situazione paradossale di completare sul territorio la filiera per la produzione delle bioplastiche, per poi importare materie prime, al fine di poter consumare prodotti tipici delle cucine locali italiane, come la polenta;
    dal punto di vista occupazionale, oggi tra gli addetti alla produzione e alla trasformazione vi è un rapporto di 1 a 50. Tali dati fanno pensare che sarebbe più conveniente investire sul recupero e la trasformazione dei prodotti plastici, piuttosto che partire dalla materia prima vergine;
    attualmente in Italia circa il 40 per cento dei 7 milioni di tonnellate di plastiche prodotte ogni anno è destinata agli imballaggi;
    difendere il livello occupazionale di questo settore industriale non può e non deve significare mantenere invariata la produzione annuale di plastiche vergini, in quanto questo significherebbe minare ancora di più le filiere del riciclo locale e nazionale, contribuendo paradossalmente a fornire rifiuto agli inceneritori;
    pertanto, se la chimica da fonti rinnovabili o chimica verde potrebbe rappresentare una soluzione alla reindustrializzazione dei poli chimici nel medio e lungo periodo, se accompagnate a politiche di bonifica e di riciclaggio, nessuna obiezione, anche perché l'obiettivo della chimica verde è ridurre le emissioni di anidride carbonica in atmosfera, grazie all'affrancamento dalle fonti fossili come materia prima, nonché valorizzare le risorse del territorio, riducendo al contempo il peso dell’import di materie prime, come il greggio;
    prima di intraprendere degli investimenti è necessario verificare la validità tecnico-scientifica della cosiddetta chimica verde;
    tale definizione esiste da più di vent'anni, ma non vuol dire che in questo campo tutto sia stato fatto. Anzi, al contrario, quel che si può mettere in atto per rendere i processi produttivi in ambito chimico maggiormente «verdi» è ancora molto. Da un lato, le difficoltà tecnico-scientifiche rimangono forti e numerose: le tecnologie adottate fino a ora non sono state scelte a caso, ma al contrario sono state preferite ad altre perché più semplici e di maggior rendimento. Dall'altro, ci possono essere inevitabili resistenze di ordine economico: l'industria chimica deve per sua natura badare anche al risultato economico, che garantisce maggiori guadagni,

impegna il Governo:

   ad intervenire per una vigorosa applicazione della normativa di derivazione comunitaria volta a far sì che grandi e piccoli produttori chimici si facciano carico in applicazione del principio «chi inquina paga» delle operazioni e delle spese economiche legate alla bonifica dei siti utilizzati per la produzione;
   a sostenere la «chimica verde» in coerenza con la strategia della biochimica sostenuta dalla Commissione europea attivando presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di alto livello tra stakeholder chiave ed Enti di ricerca sul tema della chimica verde per assistere il Governo nell'elaborazione di una strategia nazionale sulla bioeconomia che individui gli interventi più efficaci, in particolare per lo sviluppo di tecnologie semplici e di maggior rendimento;
   a sviluppare una politica di forte sostegno all'innovazione, che veda la ricerca come elemento fondamentale anche attraverso la destinazione di fondi e di incentivi;
   ad intraprendere ogni iniziativa per accelerare i processi di bonifica dei siti chimici di interesse nazionale, concordando i percorsi con gli enti locali e le regioni;
   ad individuare nuove linee di sviluppo industriale del Paese, in particolare nel campo della green economy, dell'ecoinnovazione e dell'efficienza energetica, dei nuovi materiali, delle bioingegneria e della nuova chimica verde, favorendo il crearsi delle condizioni per la nascita di nuove imprese innovative nei settori della green economy e la riconversione delle produzioni verso la sostenibilità e l'ecoefficienza.
(1-00214) (Testo modificato nel corso della seduta) «Crippa, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Vallascas, Della Valle, Petraroli, Nuti».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di natura fiscale a favore del settore agricolo e agroalimentare – 3-00390

   FAENZI e COSTA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.— Per sapere – premesso che:
   i livelli di pressione fiscale che sono stati raggiunti nel nostro Paese appaiono evidentemente incompatibili con qualsiasi ipotesi di sviluppo e di crescita. Anche il mondo agricolo, negli ultimi anni, è stato oggetto di interventi miranti a sottoporlo ad una pressione fiscale sempre più elevata;
   eppure, in un contesto di crisi costante, il comparto agroalimentare si è sempre più evidenziato come un settore fondamentale per il sistema economico italiano, una risorsa su cui investire con forza e decisione;
   è, però, necessario impegnarsi al massimo per riuscire a garantire competitività all'intero mondo agricolo italiano, a prescindere dalle diverse dimensioni produttive presenti al suo interno;
   tassare, ad esempio, come si è cercato di fare, i terreni per l'agricoltura rappresenta un vero e proprio controsenso; significa, di fatto, tassare lo strumento di produzione fondamentale per il sostentamento del comparto agricolo e, quindi, ferire uno dei settori strategici per il rilancio dell'intero sistema Italia;
   è necessario ricordare che il settore agroalimentare si avvia, nel 2013, a raggiungere il record di 35 miliardi di euro di valore esportato, diventando così, di fatto, il primo comparto produttivo del nostro Paese, per valore di esportazione –:
   quali siano gli interventi che il Ministro interrogato intende adottare per difendere il settore agricolo ed agroalimentare dal rischio, sempre presente, dell'aumento della pressione fiscale e quali siano le scelte finalizzate, invece, ad ottenerne una riduzione della stessa, mirante, in particolare, a facilitare «l'accesso alla terra» delle nuove generazioni. (3-00390)
(22 ottobre 2013)


Tempi per l'adozione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari – 3-00391

   ZACCAGNINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il sistema agroalimentare italiano è una delle più importanti risorse da salvaguardare e potenziare, non solo perché è il settore destinato alla produzione di alimenti, ma anche perché rappresenta un patrimonio unico di valori e tradizioni, di cultura e qualità;
   a partire da questa considerazione appare necessario, a fronte di una globalizzazione alimentare che impone standard di competitività molto alti, che il nostro Paese sappia far leva sulle peculiarità originali delle sue produzioni agroalimentari, esaltando i tratti della tipicità, della genuinità, del legame inscindibile col territorio;
   la produzione agroalimentare necessita, in tal senso, di una maggiore tutela che può avvenire solo puntando sulla qualità, sulla tracciabilità degli alimenti e sull'ampliamento delle informazioni ai consumatori, anche al fine di contrastare il dilagare delle pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti;
   a tal proposito appare doverosa l'attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, che prevede una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati;
   in tale disposizione si prevede, inoltre, l'obbligo di riportare anche il luogo d'origine o di provenienza e l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia una presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare;
   i decreti attuativi interministeriali previsti dal citato articolo 4 non sono stati ancora emanati, rendendo, di fatto, inutile quanto previsto dalla legge sopra indicata in materia di etichettatura;
   tutto ciò rischia di creare, se mai saranno emanati tali decreti attuativi, una situazione paradossale con norme sulla etichettatura che non tengono conto delle maggiore e più articolare richieste, in tal senso, che arrivano sia da molte aziende del settore che dai consumatori;
   ad esempio, appare non più rinviabile la definizione di prodotti con caratteristiche «ogm free», così come accade nei Paesi europei più attenti ai diritti dei consumatori;
   gli alimenti e i mangimi «ogm free» dovrebbero avere alcuni vincoli che certifichino la completa assenza di organismi geneticamente modificati, ad esempio:
    a) non essere costituiti da organismi geneticamente modificati e non contenere organismi geneticamente modificati;
    b) non essere stati prodotti con organismi geneticamente modificati o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati;
    c) non contenere ingredienti o additivi prodotti da o con l'ausilio di organismi geneticamente modificati per i quali sussiste l'obbligo di contrassegnazione come organismi geneticamente modificati;
    d) essere stati prodotti senza l'impiego dell'ingegneria genetica;
    e) non derivare da incroci di organismi geneticamente modificati oppure da incroci tra organismi geneticamente modificati con organismi non modificati;
    f) prevedere che gli appezzamenti di terreno dove si coltiva senza l'uso di organismi geneticamente modificati siano ad una distanza di almeno 3 chilometri da campi dove invece si produce utilizzando organismi geneticamente modificati, questo al fine di evitare la contaminazione –:
   se non si ritenga necessario ed urgente, stante l'assurdo ritardo accumulato, emanare i decreti attuativi previsti dall'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e se non ritenga, nel contempo, a tutela dei produttori più responsabili e dei consumatori prevedere l'applicazione delle sopra indicate norme in materia di «ogm free». (3-00391)
(22 ottobre 2013)


Misure a favore della filiera agroalimentare in considerazione della situazione ambientale nella cosiddetta «Terra dei fuochi» – 3-00392

   TAGLIALATELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la cosiddetta Terra dei fuochi è la zona tra la provincia di Napoli e Caserta nota alle cronache per lo sversamento di rifiuti tossici ivi illegalmente operato da parte delle organizzazioni criminali;
   circa il 30 per cento della terra dei fuochi è composta da terreni a destinazione agricola che hanno continuato ad essere coltivati nonostante i rischi connessi alla presenza dei citati rifiuti;
   durante una recente inchiesta televisiva, sono stati prelevati e sottoposti ad esame chimico alcuni campioni di prodotti ortofrutticoli coltivati nella predetta zona e sono state riscontrate tracce di piombo, cadmio e manganese, tre sostanze altamente cancerogene;
   la popolazione residente nella terra dei fuochi ammonta a circa un milione di persone e sono tutte esposte a gravi rischi per la propria salute, tanto che si prevede nei prossimi anni un drastico aumento di patologie tumorali a loro carico;
   la commercializzazione dei prodotti della Terra dei fuochi, a tutt'oggi operata sia al dettaglio sia attraverso i circuiti della grande distribuzione nei supermercati di tutta Italia, espone a gravi rischi per la salute tutti coloro, e in particolar modo i bambini, che quotidianamente li consumano –:
   se il Ministro interrogato sia informato di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda assumere sia a protezione dei consumatori, sia a tutela della filiera agroalimentare, se del caso adottando una procedura per la certificazione dei terreni agricoli non contaminati.
(3-00392)
(22 ottobre 2013)


Chiarimenti in merito alla mancata partecipazione del Ministro per l'integrazione ad una manifestazione prevista a Brescia il 28 settembre 2013 – 3-00393

   BORGHESI, GIANCARLO GIORGETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BOSSI, MATTEO BRAGANTINI, BUONANNO, BUSIN, CAON, CAPARINI, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA e RONDINI. — Al Ministro per l'integrazione. — Per sapere – premesso che:
   il Ministro interrogato era atteso il 28 settembre 2013 a Brescia, dove avrebbe dovuto prendere parte alla manifestazione «Brescia incontra il Mondo», organizzata nella locale parrocchia di Santa Maria in Silva;
   il Ministro interrogato ha invece rinunciato a parteciparvi, costringendo i promotori di «Brescia incontra il Mondo» ad annullare l'iniziativa;
   stando a ricostruzioni pubblicate da organi di stampa e basate su indiscrezioni attribuite allo staff del Ministro interrogato, la rinuncia sarebbe riconducibile a raccomandazioni provenienti da non meglio precisati organi del governo locale, causate da temuti problemi di ordine pubblico, a loro volta legati ad una possibile manifestazione politica del movimento «Forza Nuova»;
   il prefetto di Brescia, Narcisa Brassesco Pace, ha tuttavia negato che quel giorno potessero sussistere problemi di ordine pubblico in città, definita sicura;
   la motivazione ufficiale successivamente pervenuta agli organizzatori di «Brescia incontra il Mondo» farebbe invece riferimento a non meglio precisati impegni istituzionali del Ministro interrogato –:
   quale sia l'esatta ragione che ha indotto il Ministro interrogato a disertare la manifestazione bresciana di cui sarebbe stato l'ospite principale, determinandone l'inopinata cancellazione. (3-00393)
(22 ottobre 2013)


Iniziative conseguenti alla Dichiarazione di Roma sulla lotta all'intolleranza, al razzismo e ad ogni forma di discriminazione sottoscritta a Roma il 23 settembre 2013 dai Ministri europei competenti per l'integrazione e le pari opportunità – 3-00394

   GRASSI, FIANO, SCUVERA, ROBERTA AGOSTINI, BINDI, BOSCHI, BRESSA, CUPERLO, D'ATTORRE, FABBRI, FAMIGLIETTI, GASBARRA, GASPARINI, GIORGIS, LAURICELLA, MARCO MELONI, NACCARATO, POLLASTRINI, RICHETTI, ROSATO, FRANCESCO SANNA, ZOGGIA, MARTELLA e DE MARIA. — Al Ministro per l'integrazione.— Per sapere – premesso che:
   il 23 settembre 2013 si è tenuta a Roma, presso la sede di Palazzo Chigi, una riunione informale dei Ministri europei competenti per l'integrazione e le pari opportunità, organizzata e presieduta dal Ministro interrogato;
   a margine dell'incontro, cui hanno partecipato i rappresentanti di 17 Stati membri, è stata adottata una dichiarazione congiunta, denominata «Dichiarazione di Roma» sulla lotta all'intolleranza, al razzismo e ad ogni forma di discriminazione europea;
   nella Dichiarazione, alla quale hanno aderito anche i rappresentanti degli Stati non presenti, è stata annunciata l'intenzione di promuovere nell'ambito dell'Unione europea l'adozione di un «Patto 2014-2020 per un'Europa delle diversità e della lotta al razzismo», al fine di rafforzare il contrasto a tutte le forme di razzismo, xenofobia e discriminazione;
   infatti, nonostante negli ultimi sessanta anni siano stati numerosi gli impegni normativi sottoscritti per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo, nonché per consolidare i valori su cui l'Europa si fonda, molte – troppe – persone in Europa sono ancora vittime di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e di varie forme di discriminazione di genere;
   è sufficiente in questa sede ricordare i numerosi attacchi di matrice xenofoba e razzista di cui lo stesso Ministro interrogato è stato fatto oggetto a partire dalla sua nomina a Ministro e che hanno favorito lo stesso incontro informale del 23 settembre 2013, anche al fine di esprimere la solidarietà nei confronti della collega italiana, oggetto di attacchi per la sua sola origine straniera o etnica; oppure agli episodi di razzismo cui si assiste settimanalmente negli stadi italiani o quasi con regolarità durante lo svolgimento di manifestazioni sportive;
   tale fenomeno, del resto, non è solo ed esclusivamente italiano, ma ha di recente riguardato anche altri Ministri di altri Paesi europei; proprio in occasione dell'incontro, è stato da più parti evidenziato come la perdurante crisi economica, lungi dal favorire uno scambio interculturale, rischia, invece, di aggravare e rafforzare il populismo e il razzismo un po’ in tutta Europa e, dunque, richiede con forza e urgenza l'adozione di nuovi strumenti legali atti a garantire l'effettiva prevenzione, repressione ed eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della discriminazione di genere;
   al fine di dare ulteriore impulso politico all'elaborazione e all'adozione del patto, in tempi brevi e comunque auspicalmente prima delle prossime elezioni europee, il Ministro interrogato, in accordo con i colleghi europei, ha annunciato l'intenzione di riunirsi nuovamente a Roma nel gennaio 2014 –:
   quali siano, anche in vista dell'incontro previsto per il gennaio 2014, gli ulteriori passaggi, sia sul piano normativo che su quello politico, volti a dare attuazione agli impegni assunti dagli Stati membri nella Dichiarazione di Roma. (3-00394)
(22 ottobre 2013)


Elementi ed iniziative in relazione all'affidamento di lavori alla Cmc di Ravenna nell'ambito dei cantieri per la realizzazione della tratta Torino-Lione – 3-00395

   DELLA VALLE, FANTINATI, DA VILLA, PRODANI, CRIPPA, MUCCI, VALLASCAS, PETRAROLI e SORIAL. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la Cmc azienda di Ravenna conduce i lavori di scavo del tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte senza che sia stata indetta regolare gara d'appalto, considerando lo stesso progetto come variante del precedente cunicolo esplorativo di Venaus;
   è in corso un'indagine della procura di Trani per «reato di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio, reati contro la fede pubblica, frode in pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti marittimi e diversi reati ambientali» sul «porto fantasma» di Molfetta, che vede coinvolti nove esponenti della Cmc, tra i quali Giorgio Calderoni, procuratore dello stesso gruppo;
   la stessa procura di Trani ha chiesto l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale della Cmc;
   la Cmc, intanto, continua i lavori del tunnel geognostico della Maddalena di Chiomonte e i vertici di Ltf, la società incaricata dei lavori preparatori e dello scavo del cunicolo esplorativo della Torino-Lione, aspettano di conoscere le decisioni del giudice per le indagini preliminari di Trani, ma si dicono tranquilli sul proseguimento del cantiere –:
   se intenda disporre l'immediata cessazione dell'attività della Cmc all'interno del cantiere Maddalena di Chiomonte, indicendo una nuova e regolare gara d'appalto. (3-00395)
(22 ottobre 2013)


Iniziative di competenza per l'efficienza del servizio di trasporto ferroviario locale, con particolare riferimento al Veneto e alla Lombardia – 3-00396

   LACQUANITI, DI SALVO, FRANCO BORDO, DANIELE FARINA, ZAN, QUARANTA, NARDI, MARCON, AIRAUDO e PELLEGRINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   in data 9 luglio 2013, regione Veneto ha comunicato in via ufficiale ed in modo unilaterale la soppressione, a partire dall'entrata in vigore dell'orario invernale, di otto treni interregionali che oggi collegano Venezia a Milano e viceversa. I treni in via di soppressione risultano essere i numeri 2090, 2098, 2106, 2110 in partenza da Venezia e i numeri 2089, 2095, 2107 e 22113 in partenza da Venezia;
   la regione Veneto ha motivato tale scelta con una necessaria rimodulazione del servizio ferroviario interno regionale, che non prevede più treni di collegamento a lunga percorrenza con altre regioni;
   quella che viene tecnicamente definita come «rottura di carico» prevede nei fatti che le migliaia di persone che usufruiscono del trasporto su rotaie dovranno necessariamente utilizzare Frecciarossa e Frecciabianca con costi aggiuntivi e disagi, poiché i treni regionali che partono da Venezia faranno capolinea a Verona;
   a seguito della decisione, i pendolari diretti o in arrivo nelle stazioni di Peschiera, Desenzano, Brescia, Rovato, Chiari, Romano di Lombardia e Treviglio, che viaggiano sulla direttrice Milano-Brescia-Verona, saranno costretti al cambio treno e all'utilizzo del Frecciarossa o del Frecciabianca;
   la situazione sarebbe ancora più drammatica se la regione Lombardia decidesse di effettuare una analoga «rottura di carico», con i treni lombardi che così fermerebbero a Desenzano, senza più proseguire, come invece avviene oggi, per Verona;
   suddette scelte, se confermate, isolerebbero nei fatti la regione Lombardia e la regione Veneto, privilegiando esclusivamente il trasporto ad alta velocità, ma penalizzando le migliaia di pendolari che vivono sui territori compresi tra le regioni –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di tale situazione e di altre analoghe nel Paese e quali iniziative, di competenza, intenda intraprendere affinché vengano scongiurati tali disagi ai pendolari mediante politiche di promozione del servizio di trasporto su ferro locale, che, al di là delle specifiche competenze e responsabilità regionali, ha comunque necessità di adeguate risorse e di una politica di trasporto coordinata a livello nazionale.
(3-00396)
(22 ottobre 2013)


Iniziative per il potenziamento della linea ferroviaria della dorsale adriatica – 3-00397

   MATARRESE, PIEPOLI, CAUSIN e D'AGOSTINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.— Per sapere – premesso che:
   il tema della mobilità sostenibile rappresenta uno degli argomenti di maggiore dibattito nell'ambito delle politiche ambientali. Il settore dei trasporti produce oltre il 49 per cento delle emissioni di polveri sottili (pm10) in Italia e oltre il 65 per cento di queste deriva dal trasporto stradale;
   con il piano di sviluppo per la mobilità sostenibile su scala nazionale, il Governo si pone come obiettivo prioritario quello del potenziamento dei trasporti su rotaia nel nostro Paese, partendo innanzitutto dalle zone che sono ancora mal collegate attraverso mezzi obsoleti ed altamente inquinanti;
   nell'ambito della programmazione finanziaria pluriennale per il periodo 2014-2020, la Commissione europea prevede la creazione di un nuovo strumento per finanziare le infrastrutture prioritarie per l'Unione europea in diversi settori, tra i quali quello dei trasporti, denominato «Meccanismo per collegare l'Europa»; tale strumento disporrà di una dotazione di 50 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, dei quali 31,7 miliardi saranno assegnati al settore dei trasporti; inoltre, la nuova programmazione dei fondi strutturali europei dovrebbe prevedere ingenti risorse per la realizzazione di infrastrutture ferroviarie, in particolare nel Mezzogiorno;
   tra i mezzi di trasporto che la Commissione europea ed il Governo italiano si prefiggono di migliorare e di potenziare vi è sicuramente quello ferroviario;
   la dorsale adriatica del nostro Paese è priva di collegamenti ferroviari ad alta velocità, che colleghino non solo la tratta Ancona-Pescara-Bari-Taranto-Lecce, ma anche le tratte che dovrebbero collegare questi capoluoghi di provincia ai principali capoluoghi d'Italia fino a Trieste;
   in particolare, si evidenzia l'annosa difficoltà dei cittadini delle regioni Puglia, Molise, Marche e Abruzzo a poter viaggiare in alta velocità, non solo sulla dorsale adriatica, ma anche verso grandi città, quali Roma, Milano, Bologna, Torino, Firenze, Napoli, Reggio Calabria. I collegamenti, infatti, sono oggi garantiti solo attraverso obsoleti treni regionali, intercity con livelli di servizio nettamente differenti rispetto ad altre parti d'Italia, ovvero dall'ancor più inquinante trasporto su gomma;
   da quanto si evince dagli organi di stampa dal 15 dicembre 2013, Ntv, operatore privato, avvierà nuovi collegamenti ferroviari nella tratta Milano-Ancona, attivando sei corse giornaliere. Il problema, però, permane a sud del capoluogo marchigiano, in quanto, a tutt'oggi, la mancanza di un'infrastruttura per l'alta velocità impedisce, di fatto, non solo un adeguato trasporto ferroviario, ma anche una concorrenza in termini di tariffe ferroviarie lungo la tratta Ancona-Lecce tra Trenitalia ed altri gestori;
   la mancanza di infrastrutture per l'alta velocità lungo la dorsale adriatica del Paese determina un notevole aumento dei tempi di percorrenza e un aggravio dei costi dei biglietti ferroviari per i cittadini che qui risiedono, rispetto a coloro che viaggiano lungo le linee coperte dall'alta velocità e già servite da tutti gli operatori del settore in regime di concorrenza;
   il potenziamento delle linee ferroviarie sulla dorsale adriatica rientra tra le competenze proprie del Governo. È lo Stato che deve garantire al Paese parità di servizi per i cittadini ad ogni latitudine. L'attuale differenza di velocità e servizi tra Nord e Sud, e tra le dorsali adriatica e tirrenica, non favorisce la coesione sociale ed economica nel nostro Paese, che viaggia, di fatto, a due differenti velocità –:
   quali urgenti iniziative intenda adottare affinché siano garantite le risorse anche comunitarie e le misure necessarie ad un'adeguata programmazione in favore di progetti indirizzati al potenziamento della linea ferroviaria della dorsale adriatica e dei relativi collegamenti con i maggiori capoluoghi di provincia italiani, anche in considerazione della programmazione delle risorse dell'Unione europea per il periodo 2014-2020, nel quadro delle grandi reti transeuropee e dei fondi strutturali, e affinché sia ridotto l'effettivo svantaggio economico e l'eccessivo costo dei biglietti derivanti dalla mancanza di concorrenza tra gli operatori del settore ferroviario lungo tutta la dorsale adriatica. (3-00397)
(22 ottobre 2013)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1015 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1682-A)

A.C. 1682-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

  All'articolo 1, sopprimere il comma 4-ter;

  All'articolo 2, comma 10, sopprimere le parole: di rilievo costituzionale;

  All'articolo 4, comma 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  All'articolo 4, sopprimere il comma 3-septies;

  All'articolo 4, sostituire il comma 6-quater con il seguente: 6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e gli enti locali che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

  All'articolo 4, comma 9, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9-bis, con il seguente: 9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui comma 9, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

  All'articolo 4, comma 9, quarto periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole:, del Patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

  Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole da: possono essere utilizzate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere, altresì, utilizzate in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.

  All'articolo 4, sostituire il comma 9-ter con il seguente: 9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

  All'articolo 4-ter, comma 1, sopprimere le parole da:, per i congedi parentali fino alla fine del comma.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  All'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3;.

  All'articolo 8, sopprimere il comma 5-bis.

  All'articolo 10, sostituire il comma 10-bis, con il seguente: 10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni, sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove siano finanziate dai Fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi;

  e con la seguente condizione:

  All'articolo 9, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»;
   b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel Paese ospitante da almeno un anno»;
   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»;
   d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis»;

  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità, al fine di evitare dubbi interpretativi e distorsioni applicative, di specificare, all'articolo 4, comma 3, lettera a), che le procedure concorsuali siano pubbliche;
   si valuti l'opportunità di modificare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, che prevedono l'estensione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a tutti i rifiuti speciali pericolosi e non solo a quelli pericolosi.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.9, 1.18, 1.27, 1.31, 1.32, 1.200, 1.211, 2.161, 2.17, 2.22, 2.23, 2.24, 2.46, 2.48, 2.49, 2.64, 2.65, 2.69, 2.71, 2.202, 2.203, 3.11, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.25, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.51, 4.52, 4.56, 4.57, 4.59, 4.67, 4.82, 4.85, 4.86, 4.90, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.109, 4.113, 4.114, 4.118, 4.119, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.136, 4.137, 4.139, 4.205, 4.213, 4.214, 4.244, 4.247, 4.249, 4.255, 4.259, 4.260, 4.261, 4.262, 4.265, 4.266, 4.267, 4.300, 4.301, 4.312, 4.350, 4.351, 4-bis.202, 4-bis.203, 4-ter.1, 4-ter.5, 4-ter.6, 4-ter.201, 4-ter.202, 6.2, 6.4, 6.200, 6.201, 7.4, 8.4, 8.8, 8.16, 8.17, 8.200, 11.2, 11.6, 11.7, 11.15, 11.17, 11.28, 11.33, 11.49, 11.56, 11.61, 11.290, 11.291, 12.16, 12.19, 12.21, 12.24, sugli articoli aggiuntivi 2.0200, 3-bis.04, 4-ter.0200, 4-ter.0202, 8.02, 8.0200, 8.0201, 9-bis.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 1682-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Art. 1.
(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione).

  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.
  2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
  4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
  5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore all'90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
  6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.
  7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
  8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
  9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale).

  1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:»;
    2) al comma 11, lettera a), le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;
    3) al comma 11, lettera b), le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;
    4) al comma 11, lettera c), le parole: «entro due anni» sono sostituite dalla seguenti: «entro tre anni»;
    5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;
   b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over».

  2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.
  4. L'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.
  5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.
  6. L'articolo 2, comma 11, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.
  7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1o gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.
  8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.
  9. Il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza».
  10. A decorrere dal 1o gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  11. A decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:
  «3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.».

  12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

Art. 3.
(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate).

  1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.
  3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.
  4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.
  5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.
  7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 4.
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego).

  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;
   b) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti: «5-ter. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

  5-quater. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;
   c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

  2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.».
  3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1o gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.
  4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.
  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.
  7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.
  8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.
  9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
  10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
  11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico».
  12. All'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,» sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,».
  13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
  14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.
  15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.

Capo II
MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 5.
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance).

  1. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
  2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.
  3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.
  4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
  5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione.».
  6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
  7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti:
  «4-ter. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
   a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
   b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.

  4-quater. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
  4-quinquies. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4-ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.».

  2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».
  4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera b), l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti;».

Art. 7.
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica).

  1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   «2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-bis, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.».

  2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.
  4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.»;
   b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,».

  5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.
  7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.
  8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.».
  9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di €. 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissato dall'art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 8.
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.
  2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
  3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
  4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1o gennaio 2008, di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
  5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.
  6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.
  6-ter. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.».

  7. A decorrere dal 1o gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

Art. 9.
(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero).

  1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:
  «12-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»;
   b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»;
   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito del contingente di cui al precedente articolo 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»;
   d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-bis».

  3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

Art. 10.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione).

  1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.
  2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:
   a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;
   b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;
   c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
   d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;
   e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;
   f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

  3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:
   a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
   b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;
   c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;
   d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1o marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i princìpi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.
  11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
  12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
  13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
  14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Capo IV
MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 11.
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia).

  1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis.».

  2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o ottobre 2013.
  3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
  4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.
  5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1o ottobre 2013.
  6. Sono abrogati:
   a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
   b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.

  7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi».
  8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell’audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-bis dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-bis.
  10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di audit dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1o ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
  12. All'articolo 183, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)».
  13. È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

Art. 12.
(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale).

  1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della regione Puglia, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione d'impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
  2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.
  3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.
  5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-quater del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1682-A – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «dal provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,» e le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 60 per cento»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;
   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis.
Le graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola – Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento.
  9-ter. Le graduatorie di cui al comma 9-bis sono utilizzate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.
  9-quater. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.
  9-quinquies. Qualora le graduatorie di cui al comma 9-bis siano esaurite, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2003.
  9-sexies. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

  All'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «l'alinea»;
   al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «entro il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;
   al comma 8, dopo le parole: «Sono salvaguardati,» sono inserite le seguenti: «salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico,»;
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  “5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6”.
  8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea”.
  8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;
   al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato»;
   al comma 10, dopo le parole: «organi costituzionali» sono inserite le seguenti: «e di rilievo costituzionale»;
   al comma 11, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo»;
   dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: “alla Corte dei conti” sono inserite le seguenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica”;
   b) le parole: “ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica” sono soppresse»;
   dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” fino a: “con il Ministro dell'economia e delle finanze,” sono soppresse.
  13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   “c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

  13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

  All'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario,» e le parole: «sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015»;
   i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;
   dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio)1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi».

  All'articolo 4:
   al comma 3, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016», le parole: «all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della mobilità interna all'amministrazione o della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350»;
   al comma 4, la parola: «approvazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
   al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo»;
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge” e le parole: “con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,”.
  6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: “siano in servizio” sono sostituite dalle seguenti: “siano in effettivo servizio”;
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.
  6-quinquies. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esclusi dalle procedure concorsuali»;
   al comma 7, le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale» sono sostituite dalle seguenti: «sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione»;
   al comma 8, primo periodo, le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari»;
   al comma 8, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
   al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   al comma 9, secondo periodo, le parole: «ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «e ai posti in dotazione organica vacanti»;
   al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 24-ter è inserito il seguente:
  “24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei”.
  9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo»;
   al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e» sono inserite le seguenti: «tenuto conto»;
   al comma 10, secondo periodo, le parole: «professionalità mediche e del ruolo sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «professionalità del Servizio sanitario nazionale»;
   al comma 10, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007»;
   al comma 11, le parole: «enti gestiti dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali»;
   al comma 14, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
   al comma 15, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma»;
   dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
  «16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “l'assenza è giustificata” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso è giustificato”;
   b) dopo le parole: “di attestazione” sono inserite le seguenti: “, anche in ordine all'orario,”;
   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

  16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”».

  Nel Capo I, dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
  Art. 4-bis. – (Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi).1. Al fine di favorire la razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.
  Art. 4-ter. – (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti). – 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “guadagni ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219”».

  All'articolo 5:
   i commi 1 e 2 sono soppressi;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica”».

  All'articolo 6:
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:
   a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
   b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto”»;
   al comma 4, capoverso lettera a):
   al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «Autorità garante per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità garante della concorrenza e del mercato»;
   al secondo periodo, la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «funzionamento»;
   al quarto periodo, le parole: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle predette risorse» e dopo le parole: «il necessario supporto» sono inserite le seguenti: «operativo-logistico,»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “di cui al medesimo comma 5” sono aggiunte le seguenti: “nonché alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito”».

  All'articolo 7:
   al comma 1:
   alla lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: «ad accedere» sono inserite le seguenti: «, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione,»;
   alla lettera b), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione»;
   al comma 5, la parola: «strutturali» è sostituita dalla seguente: «strumentali»;
   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le parole: “o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio” sono sostituite dalle seguenti: “o in quiescenza”.
  9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.
  9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta”».

  All'articolo 8:
   al comma 2, le parole: «In prima applicazione,» sono soppresse, le parole: «è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata l'assunzione dei candidati appartenenti a ciascuna graduatoria, che siano già stati sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «euro 5.306.423» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.003.130» e le parole: «e di euro 39.798.173» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 40.826.681»;
   al comma 4, le parole: «26 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2012»;
   al comma 5, le parole: «e a euro 74.155.690» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 73.127.182»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”»;
   al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,».

  All'articolo 9:
   il comma 2 è soppresso;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: “negli Stati nei quali hanno sede” sono aggiunte le seguenti: “e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;
   b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto”.
  2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: “addetto presso istituto italiano di cultura” sono inserite le seguenti: “, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente”»;
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

  Nel Capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200”;
   b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:
  “Art. 199. – (Contributo per il trasporto degli effetti). – 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:
   a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
   b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
   c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
   d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

  2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.
  4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   c) l'articolo 200 è abrogato;
   d) all'articolo 201, dopo la parola: “domestici”, le parole: “nonché per i trasporti di cui all'articolo 199” sono soppresse;
   e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: “domestici”, le parole: “ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti” sono soppresse.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 10:
   al comma 1, le parole: «119, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «119, quinto comma»;
   al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
   «f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;
   al comma 3:
    all'alinea, la parola: «relativi» è sostituita dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;
    alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» sono inserite le seguenti: «valutazione e»;
    alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni» e le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati soggetti pubblici di settore»;
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   «b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;
    b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi»;
    la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d)»;
   al comma 4, secondo periodo, le parole: «prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi» sono soppresse;
   al comma 4, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali»;
   al comma 5, secondo periodo, le parole: «dalla conversione in legge del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   al comma 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Conseguentemente nei successivi trenta giorni si provvede al riordino del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 135, nonché dell'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del presente decreto. I provvedimenti di riordino, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti, per il parere, alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari»;
   al comma 5, sesto periodo, le parole: «in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dal servizio»;
   al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi»;
   i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;
   dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
  «14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
  14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

  All'articolo 11:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
  “1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis”»;
   al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale» sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;
   al comma 8, le parole: «il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività»;
   al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI» sono inserite le seguenti: «comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: “articolazioni centrali” sono inserite le seguenti: “e periferiche”. All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 12:
   al comma 1, le parole: «sentita l'ARPA della regione Puglia,» sono soppresse, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale» sono inserite le seguenti: «, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» e dopo le parole: «valutazione d'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,»;
   al comma 2, le parole: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
   al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

  5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento”.
  5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
  5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 1682-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   al comma 2, primo periodo, le parole: «dal provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011,» e le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»;
   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni»;
  4-ter. Le pubbliche amministrazioni, non dotate di un numero di autovetture sufficienti a garantire la corretta erogazione dei servizi pubblici ovvero lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, possono autorizzare i dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio nei casi strettamente necessari e nei limiti delle risorse disponibili»;
   al comma 5, primo periodo, le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento»;
   dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99»;

  All'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «l'alinea» e dopo le parole: «Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,»;
   al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   al comma 1, lettera a), numero 3), le parole: «entro il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai princìpi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011»;
   al comma 8, dopo le parole: «Sono salvaguardati,» sono inserite le seguenti: «salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico,»;
   dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  «8-bis. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
  “5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6”.

  8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.
  8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015”»;
   al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi»;
   dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  «9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato»;
   al comma 10, dopo le parole: «organi costituzionali» sono inserite le seguenti: «e di rilievo costituzionale»;
   al comma 11, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo» e, al capoverso 3, dopo le parole: «articolo 70, comma 4,» sono inserite le seguenti: «e chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo»;
   dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: “alla Corte dei conti” sono inserite le seguenti: “e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica”;
   b) le parole: “ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica” sono soppresse»;
   dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
  «13-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: “su proposta del Ministro dello sviluppo economico” fino a: “con il Ministro dell'economia e delle finanze,” sono sostituite dalle seguenti: “sentito il Dipartimento della funzione pubblica,”.
  13-ter. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   “c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

  13-quater. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».
  13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma”;
   b) alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

  13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “acquisita presso” sono sostituite dalle seguenti: “acquisita esclusivamente attraverso”.
  13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato».

  All'articolo 3:
   al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario,» e le parole: «sino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015»;
   i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;
   dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.
  7-ter. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio)1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi».

  All'articolo 4:
   al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
  «a-bis) al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per prevenire fenomeni di precariato le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto ricorrono al contratto a tempo determinato solo dopo aver verificato di poter sottoscrivere contratti a termine con soggetti vincitori o idonei di graduatorie vigenti, della stessa o di altre amministrazioni del medesimo comparto, predisposte a seguito di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato”»;
   il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:
   a) dell'immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza di graduatorie vigenti di vincitori e idonei di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

  3-bis. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
  3-ter. L'assunzione dei vincitori e degli idonei nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma.
  3-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  3-quinquies. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-quater e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
  3-sexies. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-quater, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore ai 10 euro.
  3-septies. Per gli anni 2014-2016 le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolgono nei limiti della percentuale di turn over non riservata alle assunzioni secondo la normativa vigente»;
   al comma 4, la parola: «approvazione» è sostituita dalle seguenti: «entrata in vigore» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
   al comma 5, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da adottare entro il 30 marzo 2014,»;
   al comma 6:
   al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016» e le parole: «di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto»;
   dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo»;
   al secondo periodo, le parole: «relative agli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016»;
   al terzo periodo, le parole: «per assunzioni nel triennio 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «per assunzioni nel quadriennio 2013-2016»;
   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge” e le parole: “con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,”.
  6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: “siano in servizio” sono sostituite dalle seguenti: “siano in effettivo servizio”;
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e gli enti locali che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse, le quali possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate»;
   al comma 7, le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale» sono sostituite dalle seguenti: «sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione»;
   al comma 8, primo periodo, le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» sono sostituite dalle seguenti: «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari»;
   al comma 8, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»;
   al comma 9, primo periodo, le parole: «relativa al periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «riferita agli anni dal 2013 al 2016», dopo le parole: «nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   al comma 9, secondo periodo, le parole: «ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «e ai posti in dotazione organica vacanti» e le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016»;
   al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-bis e 24-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato dei profili di ricercatore e tecnologo degli enti di ricerca possono essere utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 24-ter è inserito il seguente:
  “24-quater. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-bis e 24-ter, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-bis calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei”.
%

  9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di euro 20.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, tramite assegnazione all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse finanziarie necessarie individuate nel decreto di cui al precedente periodo»;
   al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e» sono inserite le seguenti: «tenuto conto»;
   al comma 10, secondo periodo, le parole: «professionalità mediche e del ruolo sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «professionalità del Servizio sanitario nazionale»;
   al comma 10, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno 5 anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»;
   dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.
  10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  “Art. 1-bis. – (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). – 1. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1o gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla Croce Rossa Italiana con enti territoriali ed organi del Servizio sanitario nazionale.
  3. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione italiana della Croce rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.
  4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9”.

  10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “1o gennaio 2014”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2015”;
   b) le parole: “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;
   c) le parole: “31 dicembre 2013”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”;
   d) le parole: “1o gennaio 2016”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “1o gennaio 2017”.

  10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: “e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “2012, 2013 e 2014”; dopo le parole: “dell'avanzo accertato dell'amministrazione” sono inserite le seguenti: “sia del comitato centrale che del consolidato”; dopo le parole: “sarà approvato per il 2012” sono inserite le seguenti: “, il 2013 e il 2014”; dopo le parole: “per le esigenze del bilancio di previsione 2013” sono inserite le seguenti: “e 2014”.
  10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: “per gli anni 2012 e 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014” e, all'ultimo periodo, le parole: “per gli anni 2012, 2013” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2012, 2013 e 2014”.
  10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  ”2. I certificati per l'attività sportiva non agonistica di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico degli accertamenti incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”»;
   al comma 11, le parole: «enti gestiti dai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «enti locali»;
   al comma 14, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 13»;
   al comma 15, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo del presente comma»;
   il comma 16 è sostituito dal seguente:
  «16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: “, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca” sono sostituite dalle seguenti: “e gli enti pubblici non economici” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto»;
   dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
  «16-bis. All'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “l'assenza è giustificata” sono sostituite dalle seguenti: “il permesso è giustificato”;
   b) dopo le parole: “di attestazione” sono inserite le seguenti: “, anche in ordine all'orario,”;
   c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”.

  16-ter. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato”».

  Nel Capo I, dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:
  Art. 4-bis. – (Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi).1. Al fine di favorire la razionalizzazione delle attività delle amministrazioni pubbliche nel processo di revisione della spesa pubblica, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli enti del Servizio sanitario nazionale o per le aziende speciali dei comuni che operino nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.
  Art. 4-ter. – (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti). – 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “guadagni ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104”».

  All'articolo 5:
   i commi 1 e 2 sono soppressi;
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)»;
   il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  “3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica”».

  All'articolo 6:
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:
   a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;
   b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto”»;
   al comma 4, capoverso lettera a):
   al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «Autorità garante per la concorrenza ed il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità garante della concorrenza e del mercato»;
   al secondo periodo, la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «funzionamento»;
   al quarto periodo, le parole: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle predette risorse» e dopo le parole: «il necessario supporto» sono inserite le seguenti: «operativo-logistico,»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: “di cui al medesimo comma 5” sono aggiunte le seguenti: “nonché alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito”».

  All'articolo 7:
   al comma 1:
   alla lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: «ad accedere» sono inserite le seguenti: «, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione,»;
   alla lettera b), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione»;
   al comma 5, la parola: «strutturali» è sostituita dalla seguente: «strumentali»;
   dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
  «9-bis. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le parole: “o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio” sono sostituite dalle seguenti: “o in quiescenza”.
  9-ter. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.
  9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura” sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta”».
  9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente “Poste Italiane” in società per azioni, si applicano a Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso».

  All'articolo 8:
   al comma 2, le parole: «In prima applicazione,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso»;
   al comma 3, primo periodo, le parole: «euro 5.306.423» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.003.130» e le parole: «e di euro 39.798.173» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 40.826.681»;
   al comma 4, le parole: «al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016» e le parole: «26 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2012»;
   al comma 5, le parole: «e a euro 74.155.690» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 73.127.182»;
   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”»;
   al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,».

  dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
   «7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie».

  Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
  «Art. 8-bis. – (Disposizioni in materia di ISTAT e di Sistema statistico nazionale). – 1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 dell'articolo 6-bis è abrogato;
   b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: “espressamente indicate” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “individuate ai sensi dell'articolo 13”;
   c) all'articolo 13:
    1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.”;
    2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  “3-bis. Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.
  3-ter. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7”;
    3) al comma 4, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 3 e 3-ter”;
   d) all'articolo 16:
    1) al comma 1, dopo le parole: “ed affini,” sono inserite le seguenti: “con esperienza internazionale,”;
    2) al comma 2, le parole: “all'articolo 17” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166”.

  2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 – Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 – Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

  All'articolo 9:
   il comma 2 è soppresso;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: “negli Stati nei quali hanno sede” sono aggiunte le seguenti: “e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”;
   b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto”.

  2-ter. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: “addetto presso istituto italiano di cultura” sono inserite le seguenti: “, rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente”»;
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

  Nel Capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:
  «Art. 9-bis. – (Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri)1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200”;
   b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:
  “Art. 199. – (Contributo per il trasporto degli effetti). – 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:
   a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
   b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
   c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
   d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

  2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in loco. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.
  4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;
   c) l'articolo 200 è abrogato;
   d) all'articolo 201, dopo la parola: “domestici”, le parole: “nonché per i trasporti di cui all'articolo 199” sono soppresse;
   e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: “domestici”, le parole: “ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti” sono soppresse.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  All'articolo 10:
   al comma 1, le parole: «119, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «119, quinto comma»;
   al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:
   «f-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
   f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;
   al comma 3:
    all'alinea, la parola: «relativi» è sostituita dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;
    alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attività di» sono inserite le seguenti: «valutazione e»;
    alla lettera b), le parole: «esercita funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «svolge azioni» e le parole: «specifiche strutture di sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati soggetti pubblici di settore»;
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
   «b-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;
   b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi»;
   la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d)»;
   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
   al comma 4, secondo periodo, le parole: «prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi» sono soppresse;
   al comma 4, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali»;
   al comma 5, secondo periodo, le parole: «dalla conversione in legge del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
   al comma 5, sesto periodo, le parole: «in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dal servizio»;
   al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi»;
   dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Le assunzioni a tempo determinato per le competenze in materia di interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
   i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;
   dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
  «14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3.
  14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

  All'articolo 11:
   il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
  “1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
  2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.
  3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis”»;
   al comma 2, dopo le parole: «a titolo professionale» sono inserite le seguenti: «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio»;
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;
   al comma 8, le parole: «il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «i sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività»;
   al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
   al comma 13, secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI» sono inserite le seguenti: «comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
  «14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: “articolazioni centrali” sono inserite le seguenti: “e periferiche”. All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  All'articolo 12:
   al comma 1, le parole: «sentita l'ARPA della regione Puglia,» sono soppresse, dopo le parole: «che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale» sono inserite le seguenti: «, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» e dopo le parole: «valutazione d'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,»;
   al comma 2, le parole: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e» sono sostituite dalla seguente: «sentita»;
   al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario»;
   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

  5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento”.
  5-quater. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
  5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
  «Art. 12-bis. – (Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome). – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
  2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

A.C. 1682-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  
1-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
  1-ter. Il risparmio generato dalle disposizioni previste ai sensi del comma 1 e del comma 1-bis è destinato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare ai comandi provinciali che lavorano in tutti i contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone e a quelli che lavorano alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia.
1. 17. Dell'Orco, Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cozzolino, Dadone, Cristian Iannuzzi, Ferraresi, De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «alle autovetture utilizzate», sono aggiunte le seguenti: «dalle università e dagli enti di ricerca per i propri servizi istituzionali,».

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: legge 7 agosto 2012, n. 135, aggiungere le seguenti:, come modificato dal comma 1-bis.
1. 200. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «alle autovetture utilizzate», sono aggiunte le seguenti: «dalle università e dagli enti di ricerca per i propri servizi istituzionali,».
1. 6. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 16. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.
1. 201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 202. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
1. 203. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 60 per cento.
1. 204. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'acquisto di buoni taxi aggiungere le seguenti: e per l'acquisto di nuove auto.
1. 7. Grillo, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 3, dopo le parole: spesa per auto di servizio aggiungere le seguenti: e della spesa per l'acquisto di buoni taxi.
1. 15. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 3, sostituire le parole da: illecito disciplinare fino alla fine del comma con le seguenti: grave illecito disciplinare, punito immediatamente con la decadenza dei dirigenti preposti e con la loro immediata sostituzione, e sono inoltre puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico di ciascun dirigente responsabile della violazione e dei dirigenti massimi per omesso controllo da cinquantamila a centomila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione obbligatoria di responsabilità amministrativa per danno erariale presso la Corte dei conti.
1. 205. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9.
1. 4. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 4, sostituire le parole: Con modifiche al decreto con le seguenti: Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, modificativi del decreto.
1. 30. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: modifiche al decreto con le seguenti: l'emanazione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, modificativi del decreto.
1. 14. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e comunque garantendo ai piccoli comuni un numero minimo di autovetture necessarie allo svolgimento dei servizi tecnico-amministrativi.
1. 18. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.

  Sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. I modelli delle auto destinate alle pubbliche amministrazioni per uso civile devono essere di cilindrata non superiore a 1800 cc e tutte obbligatoriamente alimentate a GPL o a metano o ibride allo scopo di ridurre l'impatto ambientale e abbattere i consumi, inoltre devono essere tutte dotate di scatola nera per monitorare, una volta ogni sei mesi, i chilometri percorsi, i consumi, i giorni e gli orari di movimento. Tale monitoraggio è effettuato da agenzie specializzate esterne, scelte previo avviso nazionale entro il 30 giugno 2013.
1. 206. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 4-bis, sostituire le parole: Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, con le seguenti: Per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ai quali non si applicano le disposizioni di cui al comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai presente articolo, per l'acquisto di nuove autovetture.
1. 29. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4-bis, dopo le parole: minor costo di esercizio aggiungere le seguenti: prodotte in Italia.
1. 9. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi.

  Sopprimere il comma 4-ter.
1. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4-ter.
1. 207. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 4-ter, sostituire le parole: un numero di autovetture sufficienti a garantire la corretta erogazione con le seguenti: di autovetture, al fine di garantire l'erogazione.
1. 208. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
  4-quater. Al fine di assicurare i controlli antifrode alimentari e il contrasto al falso made in Italy, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dal comma 1, primo periodo, del presente articolo, nonché i limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano alle autovetture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. 31. Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Placido, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche fino alla fine del comma con le seguenti: o a singoli professionisti e/o tecnici e/o specialisti dei vari settori, a società private e/o pubbliche e/o a cooperative e/o a ONLUS e ONG, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), incluse le università, le ASL, le ASP, le Aziende sanitarie miste ospedaliere universitarie e gli IRCCS, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 60 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Non si può applicare alcuna deroga, comprese quelle previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
1. 209. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da:, escluse le università fino a: regolamentazione del settore finanziario.
1. 12. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 40 per cento.
1. 5. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 50 per cento.
1. 13. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*1. 28. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 60 per cento.
*1. 214. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 90 per cento.
1. 212. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 80 per cento con le seguenti: 85 per cento.
1. 213. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.

  Al comma 6, dopo le parole: legge 31 dicembre 2009, n. 196 aggiungere le seguenti: nonché presso le ASL, le ASP, gli IRCCS e le Università.
1. 215. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, sostituire le parole: fatti eventualmente salvi con la seguente: inclusi.
1. 216. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, dopo le parole: o regolamentari aggiungere le seguenti: derivanti da obblighi di legge.
1. 19. Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
1. 11. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, a 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6, sono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate.
1. 32. Airaudo, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire il contenimento delle spese per consulenze esterne e velocizzare l'immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi, in deroga al limite del 20 per cento previsto all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, a 133, per l'anno 2014, nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dalla riduzione di cui ai commi 5 e 6, sono autorizzate le immissioni in ruolo, in numero pari ai posti messi a bando, dei vincitori e, nel caso di esaurimento dei vincitori, degli idonei dei concorsi, così come risultanti dalle graduatorie definitivamente approvate.
1. 27. Lombardi, Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Rizzetto, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Ciprini, Rostellato.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: da mille a cinquemila euro con le seguenti: da 5.000 a 25.000 euro.
1. 217. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: salva l'azione con le seguenti: con obbligo di azione.
1. 218. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora gli atti adottati in violazione arrechino danni, ovvero risultino impegnativi dal punto di vista economico verso terzi, oltre alla sanzione amministrativa il responsabile è chiamato al risarcimento in proprio del terzo danneggiato.
1. 20. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga, Caparini.

  Al comma 8, sostituire le parole: possono disporre con le seguenti: dispongono almeno una volta l'anno.
1. 219. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.
(Approvato)

  Al comma 8, dopo la parola: denunciando aggiungere le seguenti: obbligatoriamente entro una settimana.
1. 220. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:
  8-ter. All'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi del periodo precedente, ai fini statistici, è composto da due sezioni: la prima riservata agli “enti pubblici di previdenza e assistenza”, ai quali sono indirizzate le disposizioni in materia di finanza pubblica; la seconda contenente gli “altri enti di previdenza e assistenza” di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.».
1. 210. Chiarelli.

  Dopo il comma 8-bis, aggiungere i seguenti:
  8-ter. In relazione ai poteri di autonomia regolatoria degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il rispetto del principio del pro rata e della proporzionalità della pensione contributiva deve essere contemperato, secondo ragionevolezza, con il principio di autonomia di tali particolari enti di natura collettiva e a struttura democratica; tale principio, condizionato dall'autosostenibilità che esclude i predetti enti da finanziamenti pubblici diretti o indiretti, comporta la solidarietà di tutti gli iscritti estesa necessariamente anche ai pensionati.
  8-quater. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio di bilancio.
1. 211. Chiarelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – (Riduzione delle spese per le auto blu). – 1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 1 e 2 e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
1. 01. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

ART. 2.
(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il numero dei dipendenti pubblici per ciascun territorio regionale, con riguardo a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico n.165 del 2001, deve comunque essere rapportato alla popolazione ivi residente ed alle competenze spettanti.
2. 31. Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: nelle altre aree, aggiungere le seguenti: nel limite massimo del 50 per cento.
2. 204. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: «da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a)».
2. 64. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).
2. 208. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2. 206. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
2. 205. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 i concorsi unici di accesso nelle pubbliche amministrazioni sono organizzati dalle regioni, in raccordo con il Dipartimento della funzione pubblica.
2. 23. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.
2. 207. Colletti, Agostinelli, Turco, Micillo, Businarolo, Sarti, Ferraresi, Bonafede.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
  2-ter. Alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della professione di psicologo», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «Ministro di grazia e giustizia», con le parole: «Ministro della Salute»;
   b) all'articolo 12, comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 27»;
    c) l'articolo 27 è abrogato.

  2-quater. Gli organi di cui agli articoli 12 e 28 della legge 18 febbraio 1989. n. 56, sono prorogati fino al 15 dicembre 2015, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
  2-quinquies. In materia deontologica si applica agli iscritti all'Ordine degli psicologi quanto previsto per le altre professioni sanitarie di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 233.
2. 63. Aiello, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli enti territoriali e gli enti locali, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale, possono procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, previo consenso del lavoratore, nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015, secondo la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica: il trattamento di fine rapporto è corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Tali enti procedono conseguentemente alla rideterminazione della dotazione organica entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente. Le cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, secondo la vigente legislazione in materia di limiti alle assunzioni, realizzabili nell'annualità successiva a quella in cui si verifica il collocamento a riposo per gli enti locali e entro il limite massimo del 30 per cento per gli enti territoriali. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle Comunità montane.
2. 65. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo, Placido.

  Al comma 4, sostituire le parole: di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente con le seguenti:, al pari di tutti gli altri lavoratori, di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta facoltativamente, su richiesta del lavoratore,.
2. 209. Bechis, Dadone.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio oltre il limite anagrafico ordinamentale eventualmente accordati dalle amministrazioni fino alla data di emanazione del presente decreto su istanza formulata dai dipendenti ai sensi dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in conformità a quanto asserito dal TAR Lazio nella sentenza n. 2446/2013.
2. 22. Bargero, Baruffi, Portas.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dirigenti del servizio sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore del sopracitato articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 17. Dall'Osso, Cecconi, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
  6-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
2. 25. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 8.
2. 210. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 8, sopprimere le parole: salvo una clausola espressa di decadenza in caso di riorganizzazione contenuta nel singolo provvedimento di incarico.
2. 400. Le Commissioni.

  Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: i rapporti di lavoro aggiungere le seguenti: esclusivamente del personale appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione.
2. 51. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Sopprimere il comma 8-bis.
2. 53. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014.
2. 211. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014, salvo proroga motivata.
2. 211. (Testo modificato nel corso della seduta) Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 8-ter.
2. 54. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 8-ter, capoverso, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.
2. 20. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Villarosa.

  Sostituire il comma 8-quater, con il seguente:
  8-quater. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quarto periodo è soppresso;
   b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso del diploma di laurea».
2. 55. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente
  8-sexies: Dopo il comma 3 dell'articolo 90 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 è aggiunto il seguente: «4. La direzione degli uffici di cui al comma 1 può essere affidata ad unico dirigente per singolo ente, anche esterno secondo quanto previsto nel presente articolo, al fine di garantire le attività gestionali previste nel regolamento degli uffici e dei servizi che comunque debbono essere connesse all'organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori ed alle funzioni di collaborazione e supporto delle attività di indirizzo e di controllo propri degli organi di direzione politica.».
2. 201. Burtone.

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  8-sexies. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province e dei servizi per il lavoro previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa pubblica, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato in essere per assicurare la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
2. 202. Nardi, Rigoni.

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  «8-sexies. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province e dei servizi per il lavoro previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, è autorizzata la proroga dei contratti non a tempo indeterminato i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea in essere per assicurare la funzionalità dei centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469».
2. 203. Nardi, Rigoni.

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  8-sexies. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La mobilità universitaria è altresì favorita dalla possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti».
2. 72. Pisicchio.
(Inammissibile)

   Al comma 9, sopprimere le parole: e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza.
2. 16. Rizzetto, D'Ambrosio, Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 9, sostituire le parole: e al con le seguenti: ma non al.
2. 49. D'Ambrosio, Dadone, Dieni, Cozzolino, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

   Al comma 9, sostituire le parole: della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del presente decreto.
2. 212. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-ter. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. 26. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

  9-ter. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente» sono soppresse.
2. 27. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 10, sopprimere le parole: con esclusione degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale.
2. 19. Rostellato, Baldassarre, Ciprini, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 10, sostituire le parole: con esclusione degli con le seguenti: compresi gli.
2. 213. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 10, sopprimere le parole: e di rilievo costituzionale.
2. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 11, capoverso, dopo le parole: «pubblica utilità», aggiungere le seguenti: «le società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».
2. 30. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.

  Dopo la parole: generale radiotelevisivo inserire le seguenti: ovvero le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici.
0. 2. 401. 1. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga, Caparini.

  Al comma 11, sostituire le parole da: chiunque sino a: radiotelevisivo con le seguenti: la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo.
2. 401. Le Commissioni.

  Al comma 11, capoverso, dopo le parole: servizio pubblico generale radiotelevisivo, aggiungere le seguenti: ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici.
2. 224. Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
  11-ter. A decorrere dall'anno 2014, in sede di contrattazione integrativa delle amministrazioni statali, le retribuzioni dei pubblici dipendenti sono commisurate anche al costo medio della vita nelle province in cui i dipendenti svolgono la loro attività lavorativa. Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Istat elabora e fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze un indice del costo medio della vita su base nazionale con la relativa suddivisione su base provinciale. La perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti, per tener conto del costo medio della vita, è calcolata il primo di gennaio di ogni anno con la seguente modalità: adeguamento proporzionale ove l'indice del costo medio della vita in quella provincia sia differente rispetto a quello medio nazionale.
2. 24. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Dopo il comma 11-bis, aggiungere i seguenti:
  11-ter. Per il perseguimento delle finalità di cui il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, tutti i flussi informativi in materia di personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11, attivati dalle amministrazioni centrali dello Stato, confluiscono nel conto annuale di cui al comma 2, articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165. Successivamente a tale data ogni nuovo flusso informativo della medesima natura deve essere attivato esclusivamente nell'ambito del citato conto annuale.
  11-quater. Qualora vi siano esigenze di rilevazioni urgenti in materia di personale dipendente dagli enti ed aziende di cui ai commi 10 e 11 determinate da ragioni di pubblica sicurezza, protezione civile, sanità pubblica e da tutela dell'ambiente e del territorio, non riscontrabili con informazioni già presenti nella banca dati costituita tramite la rilevazione dei conto annuale, il Ministero competente invia una richiesta motivata alle sole amministrazioni interessate, le quali, salvo diverso termine indicato nella richiesta, rispondono entro 10 giorni dall'arrivo della richiesta.
  11-quinquies. Le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater per quanto riguarda i flussi informativi riguardanti le regioni, gli enti e aziende del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, sono definite con intesa in Conferenza unificata.
2. 67. Pilozzi, Airaudo, Migliore, Placido, Kronbichler, Di Salvo.

  Al comma 12, sopprimere le parole: e per l'anno 2014.
2. 215. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 50 per cento dei posti è riservato al personale interno risultato idoneo nelle graduatorie per il passaggio dall'area B all'area C di cui ai bandi susseguenti la procedura negoziale diramati con circolare 183/2007.
2. 214. Taglialatela.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, il comma 13 è sostituito dal seguente:
  «13. Per il personale risultante in eccedenza all'esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l'articolo 72. comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, prima di criticare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole fondazioni inviano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Ministero della provincia sede della fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale».
2. 69. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Placido, Kronbichler, Di Salvo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione dei patrimonio culturale statale secondo i principi di efficienza, razionalità ed economicità, con priorità per gli interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzare negli istituti e nei luoghi della cultura, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sul turismo e sull'economia del Paese, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalia legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, al Ministero dei beni e delle attività culturali e dei turismo continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. 68. Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per gli anni 2014 e 2015 l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata a destinare all'attuazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99. le somme previste dall'articolo 18, comma 11, della predetta legge presenti sul proprio bilancio e non ancora utilizzate.
2. 70. Airaudo, Pilozzi, Placido, Migliore, Di Salvo, Kronbichler.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 28. Caon, Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.

  Sopprimere il comma 13.
* 2. 15. Rostellato, Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 13, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
2. 57. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: anche attingendo con le seguenti: attingendo in via prioritaria.
2. 58. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa si cui all'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, con le seguenti: si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del precedente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2. 48. Placido, Kronbichler, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. 1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.
2. 14. Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Bechis, Rostellato, Rizzetto, Baldassarre.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 13-bis.
2. 21. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 13-quater.
2. 60. Dadone, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 13-quater, primo periodo, sostituire le parole: anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati con le seguenti: possono essere prorogati, nell'ambito della quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. 62. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 13-quater, primo periodo, sostituire la parole: dicembre 2014 con le seguenti: dicembre 2013.
2. 216. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 13-quater, primo periodo, sostituire la parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 30 giugno 2014
2. 61. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 13-quater aggiungere il seguente:
  13.1. Le pubbliche amministrazioni debbono adempiere all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro e non oltre il 30 giugno 2014. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le sanzioni da irrogare alle amministrazioni inadempienti.
2. 59. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
  13-octies. L'articolo 4 comma 3 della legge 7 marzo 2001, n. 78, è sostituito dal seguente:
  «Entro il 31 marzo 2014 è istituito, presso il Ministero per i Beni e le attività culturali, un Comitato tecnico scientifico speciale per la promozione del patrimonio storico della prima Guerra mondiale, con particolare riferimento al centenario del conflitto. Tale Comitato, che sostituisce il precedente Comitato speciale istituito ai sensi della presente legge, dura in carica cinque anni. Esso è composto da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dei beni e delle attività culturali, della Difesa e degli Affari esteri, nonché da un rappresentante delle Regioni e province auto-nome interessate dal fronte, cioè Veneto, Trentino e Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.».
2. 2. Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
  13-octies. Al fine di ridurre presso le amministrazioni degli enti locali l'utilizzo di personale esterno a tempo determinato per ricoprire ruoli di responsabili di aree o settori per carenza di personale interno appartenente alle categorie D1/D3, eccezionalmente in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli articoli 24 e 62 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i dipendenti degli enti locali che hanno con le rispettive amministrazioni contratti di lavoro a tempo indeterminato da almeno 15 anni e sono in possesso del diploma di laurea o laurea magistrale debbono essere inquadrati per soli titoli, come previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. al fine del contenimento della spesa pubblica, a compensazione delle carenze organiche degli enti locali e finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate negli anni di servizio dai dipendenti.
  I dipendenti che hanno conseguito anche titoli post laurea/master di II livello, nelle materie degli enti locali possono essere collocati in tutte le posizioni di responsabilità ascritte alle categorie D1/D3 ad esclusione delle aree o settori tecnici per i quali sono previsti titoli di studio specifici.
  Le amministrazioni degli enti locali che hanno posti vacanti e sono economiche non deficitarie adegueranno il proprio fabbisogno triennale secondo quanto stabilito dal presente articolo e procederanno all'inquadramento del personale nelle categorie per le quali sono previsti il titolo di laurea secondo le esigenze e le capacità delle piante organiche. Dove il personale con il titolo di studio sopra descritto è superiore ai posti in organico si procederà a selezione per titoli.
2. 46. De Mita.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
  13-octies. All'articolo 23, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza.» sono sostituite dalle seguenti:«Gli enti provvedono affinché, nel contratto di lavoro, agli avvocati inquadrati presso i rispettivi uffici legali sia garantita l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnica nell'esercizio delle funzioni di avvocatura per conto della pubblica amministrazione di appartenenza»;
   b) al comma 2, le parole da «la responsabilità dell'ufficio legale è affidata», fino alla fine del comma, sono soppresse;
   c) dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. La responsabilità dell'ufficio legale è affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. L'inottemperanza di tale condizione da parte degli enti presso cui sono istituiti gli uffici legali non costituisce motivo di esclusione dall'elenco speciale degli avvocati inquadrati nell'organico dei medesimi uffici, che presentino istanza documentando la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2».
2. 200. Bargero, Portas.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-septies, aggiungere il seguente:
  13-octies. Il personale tecnico amministrativo Direttore di ragioneria (Area EP/1) e Collaboratori (Area 111) del comparto Afam, assunto a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami, su posti vacanti, in servizio con contratto a tempo determinato, al compimento dei 24 mesi di servizio viene stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle sedi di servizio con effetto immediato.
2. 71. Airaudo, Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Placido, Kronbichler.

  Dopo il comma 13-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
  13-octies. In occasione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'orario ordinario di lavoro applicato al settore del pubblico impiego dovrà essere elevato a quaranta ore settimanali, armonizzandolo a quello del settore privato. L'aumento delle ore contrattuali di lavoro non comporta un incremento di salario.
2. 32. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
  13-octies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2012.
2. 35. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 13-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
  13-octies A decorrere dal 1o novembre 2014 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, di qualifica non dirigenziale.
2. 34. Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis 1. Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge di conversione sono soppresse le Prefetture e le funzioni ad esse conferite dalla normativa vigente sono trasferite ai questori, ai sindaci, ai presidenti di provincia e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
  2. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:
   a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
   c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
   d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
   e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;
   f) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;
   g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
   h) l'attuazione da parte delle Forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
   i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;
   l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;
   m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
   n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
   o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave e urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;
   q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
   r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;
   s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 1o aprile 1981, n. 121;
   t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
   z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
   aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità del trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, di funzionamento degli stessi centri, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
   bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

  3. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:
   a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
   b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonché il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;
   c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
   d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;
   e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
   f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;
   g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;
   h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;
   i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
   l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;
   m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

  4. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:
   a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;
   c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
   d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie particolari, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
   f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi e altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
   g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
   h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
   i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
   m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;
   n) la fissazione della data delle elezioni dei consigli provinciali, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;
   o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;
   p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
   q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
   r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
   s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;
   t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
   u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
   v) l'istruttoria e l'omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;
   z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, e successive modificazioni;
   aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, d'intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;
   bb) la vigilanza, d'intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;
   cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;
   dd) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;
   ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;
   ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44, 45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
   gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;
   hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
   ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari e immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
   ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14, 23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
   mm) il ricorso contro il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
   nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;
   oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;
   pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;
   qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;
   rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;
   ss) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
   tt) le competenze previste dal regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;
   uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave e urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  5. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
  6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.
  7. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intende continuare a essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti.
2. 0200. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – Ai fini dell'equiparazione dei trattamenti disciplinari tra il settore pubblico ed il settore privato, il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a regolare i licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nel pubblico impiego secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta;
   2) la comunicazione deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato;
   3) il termine per il ricorso giudiziale è fissato in 180 giorni;
   4) previsione di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di fatto.
2. 33. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione istituita ai sensi dell'articolo 150, del decreto del Presidente della Repubblica 10, gennaio, 1957, n. 3.
  2. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della semplificazione normativa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
2. 0201. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.

  Dopo l'articolo. 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

  1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011.
2. 0202. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

  1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, provvede a formulare un piano per la riduzione delle risorse per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri stessi per un ammontare pari al 25 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2013 per le medesime finalità
2. 0203. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis

  1. Al fine di ridurre gli oneri burocratici e di contenimento dei costi a carico dei contribuenti, le Agenzie fiscali e gli enti di previdenza dovranno adottare, entro il 31 dicembre 2014, soluzioni finalizzate a ridurre la modulistica in essere, nonché ad adottare forme flessibili di stampa dei modelli per i soli contenuti dichiarativi.
2. 0204. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga, Caparini.

ART. 3.
(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il passaggio diretto a domanda aggiungere le seguenti:, per profili professionali omogenei,.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: secondo criteri prefissati, aggiungere le seguenti:, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
3. 10. Airaudo, Migliore, Pilozzi, Di Salvo, Kronbichler, Placido, Sannicandro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In considerazione della grande mole di arretrato civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c), legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3000 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù di detto stanziamento.
3. 11. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Placido, Di Salvo, Kronbichler, Sannicandro.

  Al comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni con le seguenti: in alcun caso.
3. 200. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
3. 9. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.
(Inammissibile)

  Al comma 7-ter, primo periodo, dopo le parole: o enti pubblici, aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis.
3. 400. Le Commissioni.

  Al comma 7-ter, primo periodo, sopprimere le parole:, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita.
*3. 201. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 7-ter, primo periodo, sopprimere le parole:, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita.
*3. 202. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
3. 203. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 3-bis.
(Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio).

  Sopprimerlo.
3-bis. 3. Pilozzi, Di Salvo, Placido, Kronbichler, Airaudo, Migliore.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo).

  1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, assegnazione provvisoria o fuori ruolo, ad esclusione degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, è trasferito, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei ruoli delle amministrazioni dello Stato in cui presta servizio alla data del 30 settembre 2005, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica complessiva, con inquadramento sulla base dell'anzianità di servizio nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta, salvo quanto disposto, per il personale non dirigente di ruolo delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 1, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse finanziarie relative al trattamento economico. Limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, le procedure di trasferimento comportano anche una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva del personale di prestito, di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003, e successive modificazioni.
  3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane nella posizione di comando assegnazione provvisoria o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
  4. Le disposizioni del presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3-bis. 04. Capodicasa, Iacono, Greco.

  Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

Art. 3-ter.
(Disposizioni in materia di personale delle società miste).

  1. Alle società miste, a maggioranza pubblica, con capitale sociale superiore a dieci milioni di euro e non quotate in borsa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Le disposizioni si applicano per i contratti di ogni genere rinnovati almeno due volte anche non consecutivamente. Le assunzioni sono vincolate a procedure selettive presiedute da dirigenti delegati dell'ente pubblico che detiene la maggioranza delle quote.
3-bis. 0200. Taglialatela.

ART. 4.
(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il comma 4 è abrogato.
4. 258. Scanu, Villecco Calipari.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o eccezionale con le seguenti: ed eccezionale.
4. 33. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale aggiungere le seguenti: , definite nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso 5-ter, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti:, definita nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. 100. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire la lettera a-bis con la seguente: a-bis, al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, nel rispetto dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato».
4. 400. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: o idonei.
4. 202. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 101. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Kronbichler, Placido.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, dopo le parole: n. 368 aggiungere le seguenti:, ad esclusione dell'articolo 1, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo,
4. 31. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti:, previa revisione della pianta organica con la quale assegnare ad ogni impiegato e dirigente le funzioni e l'area richiamate all'atto dell'inquadramento iniziale.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: evidenziate a seguito della revisione della pianta organica di cui al presente comma.
4. 204. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: rapporti di lavoro a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: di cui al comma 1 dell'articolo 36.
4. 102. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Placido, Kronbichler.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 5-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, con la contestuale decurtazione ed il recupero del 50 per cento della remunerazione delle ultime sei mensilità.
4. 200. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'immissione nel proprio ruolo del personale di prestito non dirigenziale, ad eccezione di quello appartenente al comparto delle Regioni e delle autonomie locali e delle Forze armate e di polizia, in servizio da almeno otto anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza: il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria. All'esito delle procedure di immissione in ruolo sono contestualmente soppressi i corrispondenti posti nella Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010 e nel ruolo dell'amministrazione di provenienza. Le risorse finanziarie relative al trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative relative al predetto personale, sono trasferite dalle amministrazioni di provenienza al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 56. Fauttilli, Gitti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, commi 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ottica della razionale gestione delle risorse umane, provvede, su domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'immissione in ruolo dei dipendenti con qualifica non dirigenziale provenienti da altre amministrazioni in servizio in posizione di comando o fuori ruolo con esclusione del personale militare e delle forze di polizia. All'esito delle procedure di immissione in ruolo sono contestualmente soppressi i corrispondenti posti nella Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010 e nel ruolo dell'amministrazione di provenienza. Le risorse finanziarie, relative al trattamento economico fondamentale e accessorio del predetto personale, sono trasferite dalle amministrazioni di provenienza al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 244. Gnecchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è soppresso.
4. 16. Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato.
(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché dall'articolo 2126, secondo comma, del codice civile.
4. 103. Airaudo, Pilozzi, Migliore, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 31 è sostituito dal seguente:
  «31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, fatta salva la possibilità per detti comuni di procedere all'assunzione entro il 31 dicembre 2013 dei vincitori delle procedure concorsuali svoltesi nel corso del 2012 nel rispetto della normativa previgente».
4. 205. Cirielli.

  Sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter.
4. 206. Fedriga, Caparini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente a ciascuna amministrazione di cui al presente comma, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, da utilizzarsi in via prioritaria fino a concorrenza dei posti previsti per l'accesso dall'esterno. L'utilizzo delle graduatorie vigenti presso amministrazioni diverse da quella interessata avviene secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. 15. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con le seguenti: gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, dopo le parole: loro fabbisogno aggiungere le seguenti:, previa verifica di quanto disposto al comma 4.
4. 210. Vacca, Del Grosso, Colletti, Ciprini, Baldassarre, Bechis, Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Rostellato.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca con le seguenti: gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. 211. Vacca, Del Grosso, Colletti, Ciprini, Baldassarre, Bechis, Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Rostellato.

  All'emendamento 4.401 delle Commissioni, lettera a), sostituire le parole: dell'avvenuta con le seguenti: l'avvenuta.

  Conseguentemente alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:; la suddetta verifica è necessaria per l'avvio di procedure nel periodo fino al 31 dicembre 2015. Sopprimere la lettera b);

  al comma 3-bis.1, sopprimere le parole: e gli idonei.
0. 4. 401. 1. Tinagli, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro, Galgano.

  All'emendamento 4. 401 delle Commissioni, lettera a), sostituire le parole da: di concorsi pubblici fino a: non temporanee con le seguenti: dal 2010 di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di qualifica mancante, salve comprovate.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole da: idonei fino alla fine della lettera con le seguenti: vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2010, relative alle professionalità necessarie;

  Al comma 3-bis. 1., sopprimere le parole: e gli idonei.
0. 4. 401. 2. Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini, Caparini.

  Al comma 3, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
   a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato di qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
   b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire, dal 1o gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

  Conseguentemente, al comma 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo e dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-bis. 1. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. 401. Le Commissioni.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: qualsiasi qualifica con le seguenti: qualifica mancante.
4. 203. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: non temporanee.
4. 201. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: graduatorie vigenti aggiungere le seguenti: dal 2010.
4. 209. Fedriga, Caparini.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e idonei.
4. 207. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: anche secondo un criterio di equivalenza.
4. 208. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Conformemente a quanto previsto dai precedenti commi, al fine di non aggravare il procedimento amministrativo e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa, sono fatte salve le assunzioni tramite stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le cui procedure ad evidenza pubblica e assunzioni a tempo determinato si sono concluse prima del 31 dicembre 2010 anche se, a causa dei tempi delle previste procedure, la trasformazione e/o assunzione a tempo indeterminato è avvenuta dopo il 31 dicembre 2010 e comunque prima della data di approvazione del presente decreto.
4. 40. Nicola Molteni, Fedriga, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza le graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree per il personale del Ministero previste dalla contrattazione collettiva nazionale e approvate il 22 ottobre 2010.
4. 245. D'Incecco.

  Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: Per la copertura dei posti in organico aggiungere le seguenti: con le procedure concorsuali di cui al comma 3.
4. 58. Antimo Cesaro, Tinagli, Mazziotti Di Celso.

  Sopprimere il comma 3-ter.
4. 212. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3-quater, primo periodo, sostituire le parole: concorsi pubblici unici con le seguenti: concorsi pubblici a livello regionale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: I concorsi unici con le seguenti: I concorsi a livello regionale.
4. 214. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3-quater, primo periodo, dopo le parole: nel rispetto dei principi di aggiungere la seguente: meritocrazia,
4. 215. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3-quater, secondo periodo, dopo le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 3-quater, primo periodo, sostituire le parole: concorsi pubblici unici con le seguenti: concorsi pubblici su base territoriale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: I concorsi unici sono organizzati con le seguenti: I concorsi sono organizzati su base territoriale e coordinati.
4. 213. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 3-quater, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: Il Dipartimento della funzione pubblica nella ricognizione del fabbisogno verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici.
4. 213. (Testo modificato nel corso della seduta) Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3-sexies.
4. 216. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Sopprimere il comma 3-septies.
4. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere le parole: soggette a limitazioni delle assunzioni.
4. 68. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
4. 217. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
4. 218. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
4. 41. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prorogata altresì alla stessa data l'efficacia delle graduatorie relative alle procedure di passaggio tra le aree approvate al 22 ottobre 2010.
4. 246. D'Incecco.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino alla stessa data è sospesa l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
4. 76. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento della funzione pubblica.
4. 66. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: il 30 marzo 2014 con le seguenti: sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 65. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, Dadone.

  Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

  Conseguentemente:
   al comma 6:
   primo periodo, sopprimere le parole: sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che;
    sostituire il quarto ed il quinto periodo con i seguenti: Le graduatorie definite in esito alle procedure di cui al presente comma sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di utilizzare in alternativa alle disposizioni del presente comma quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il comparto scuola continua a trovare applicazione la disciplina specifica di settore.;
   al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito del citato decreto possono essere stabiliti i criteri nonché la quota, all'interno del 50 per cento delle risorse assunzionali degli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, per consentire alle regioni, al fine di valorizzare rapporti di lavoro diversi rispetto a quelli di cui al comma 6, di indire concorsi pubblici con riserva di posti a favore di soggetti utilizzati con rapporti di lavoro autonomo per un periodo di almeno tre anni, negli ultimi cinque, dalla stessa amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei rapporti svolti a favore degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
4. 77. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sopprimere il comma 6.
4. 219. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: pubblicazione del bando.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del bando.
4. 78. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   terzo periodo, sostituire le parole: agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: all'anno 2013;
   quarto periodo, sostituire le parole: nel quadriennio 2013-2016 con le seguenti: nell'anno 2013.
4. 237. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   terzo periodo, sostituire le parole: 2013, 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: 2013 e 2014;
   quarto periodo, sostituire le parole: nel quadriennio 2013-2016 con le seguenti: nel biennio 2013-2014.
4. 221. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   terzo periodo, sostituire le parole da: 2013 fino a: 50 per cento con le seguenti: 2013 e 2014, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 30 per cento.
   quarto periodo, sostituire le parole: nel quadriennio 2013-2016 con le seguenti: nel biennio 2013-2014.
4. 231. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   terzo periodo, sostituire le parole: 2013, 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: 2013 e 2014.
   quarto periodo, sostituire le parole: nel quadriennio 2013-2016 con le seguenti: nel biennio 2013-2014.
4. 222. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, dopo le parole: che emana il bando aggiungere le seguenti:, o che matureranno il requisito al momento della emanazione del bando,
   sostituire il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto periodo con il seguente: All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.
4. 220. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   terzo periodo, sostituire le parole: 2014, 2015 e 2016 con le seguenti: 2014 e 2015;
   al quarto periodo, sostituire le parole: nel quadriennio 2013-2016 con le seguenti: nel triennio 2013-2015.
4. 223. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi, Caparini.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: riservate esclusivamente a coloro che aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 80. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché a favore di coloro fino alla fine del periodo.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 6-quater con il seguente:
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, nonché quelle amministrazioni pubbliche che hanno effettuato procedure selettive ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di personale a tempo determinato che siano in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Le stesse norme si applicano al personale non dirigenziale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consegua il requisito dei 36 mesi di effettivo servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma.;
   al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi del comma 6 con le seguenti: ai sensi dei commi 6 e 6-quater.
4. 247. Bellanova, Mariano, Decaro, Ginefra, Ventricelli, Grassi, Capone, Mongiello, Scalfarotto, Michele Bordo, Cassano.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato con le seguenti: coloro che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto avranno maturato.
4. 225. Di Salvo, Airaudo, Miccoli, Madia, Migliore, Placido, Pilozzi, Kronbichler.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2015.
4. 81. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: del bando.
4. 130. Di Salvo, Airaudo, Migliore, Pilozzi, Placido, Kronbichler.

  Al comma 6, sostituire le parole: cinque anni, almeno tre anni con le seguenti: dieci anni, almeno cinque anni.
4. 224. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione con le seguenti: a qualsiasi titolo presso l'amministrazione.
4. 129. Piazzoni, Di Salvo, Placido, Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato aggiungere le seguenti: o altra tipologia contrattuale a tempo determinato, comprese le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto,
4. 10. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando aggiungere le seguenti: e a favore di coloro che hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro in somministrazione di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, presso l'amministrazione che emana il bando.
4. 79. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando aggiungere le seguenti: o che matureranno il requisito al momento dell'emanazione del bando.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.
*4. 53. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando aggiungere le seguenti: o che matureranno il requisito al momento dell'emanazione del bando.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.
*4. 108. Pilozzi, Fratoianni, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare alle procedure selettive di cui al presente comma indette dalle amministrazioni aventi sede nel territorio regionale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando.
4. 227. Nardi, Pilozzi, Airaudo.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione, avente sede nel territorio regionale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando.
4. 229. Nardi, Pilozzi, Airaudo.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare alle procedure selettive di cui al presente comma indette dalle amministrazioni aventi sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando.
4. 228. Nardi, Pilozzi, Airaudo.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione a sua scelta, avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando.
4. 226. Nardi, Pilozzi, Airaudo.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
4. 36. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi, Lombardi, Dieni.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:; non possono essere considerati, per la maturazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i contratti dichiarati nulli o annullati in forza di sentenze emanate dall'autorità giudiziaria.
4. 230. Chimienti.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 10 per cento.
4. 234. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
4. 235. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
4. 236. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6.1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro il 30 giugno 2012 ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
4. 19. Marzana.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6.1. Il Parlamento predispone, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni dei gruppi parlamentari per gli anni a decorrere dal 2014, piani per la progressiva stabilizzazione del personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge risulti in possesso dei seguenti requisiti:
   a) in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di consulenza o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto presso i gruppi parlamentari;
   b) anzianità di servizio presso i gruppi parlamentari di almeno 5 anni continuativi o di 2 legislature, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 15 marzo 2013;
   c) possesso del diploma di laurea o titolo equipollente ovvero di attestato della Scuola di scienza e tecnica della legislazione oppure da decreto presidenziale di conferimento di incarico di addetto esterno alla segreteria dei membri degli Uffici di Presidenza o Presidenze di Giunte e Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
   d) per la stabilizzazione del solo personale della Camera dei deputati, essere inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 227/2012, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/2013.

  6.2. Ciascuna Camera procede, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e con proprie deliberazioni, sentite le organizzazioni sindacali, ad assegnare il personale di cui al comma 6.1. ai gruppi parlamentari in base alla loro consistenza numerica, definendo l'inquadramento, le mansioni ed il trattamento economico loro spettante senza oneri aggiuntivi per il bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica rispetto al contributo finanziario già destinato ai gruppi parlamentari.
4. 238. Capelli, Labriola, Lo Monte.
(Inammissibile)

  Al comma 6-bis, sopprimere le parole: e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e le parole : «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
4. 248. Cicu, Sannicandro, Taglialatela, Turco, Businarolo.

  Sopprimere il comma 6-quater.
4. 42. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Sostituire il comma 6-quater, con il seguente:
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1, comma 519, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse.
4. 109. Fratoianni, Pilozzi, Airaudo, Kronbichler, Di Salvo, Migliore, Placido.

  Sostituire il comma 6-quater con il seguente:
  6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e gli enti locali che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del Patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino a conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
4. 602. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiungere le seguenti:, nonché le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. 59. De Mita.

  Al comma 6-quater, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
4. 123. Ricciatti, Airaudo, Pilozzi, Kronbichler, Di Salvo, Placido, Migliore, Di Lello.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 218 è abrogato.
4. 57. Antimo Cesaro.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 6, bandiscono con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale incaricato di funzione dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. 82. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito al termine del primo incarico triennale o quadriennale il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, possono accedere alle procedure di mobilità indette dalle amministrazioni pubbliche e, ai soli fini dell'inquadramento giuridico ed economico e della verifica di eventuali vincoli assunzionali, sono equiparati al personale non dirigenziale del Ministero della giustizia appartenente al livello economico di ingresso della terza area funzionale del comparto ministeri.
4. 37. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace in servizio presso il Ministero della giustizia che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, hanno accesso ai concorsi riservati per l'assunzione di personale non dirigenziale di cui al comma 6.
4. 38. Molteni, Invernizzi, Fedriga, Matteo Bragantini.

  Sopprimere il comma 7.
4. 239. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 7, dopo le parole: del comma 6 aggiungere le seguenti: i rapporti di lavoro in essere con la pubblica amministrazione possono essere prorogati fino al compimento del processo di cui al medesimo comma 6, per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti della spesa per il personale già prevista da ciascuna amministrazione in sede di bilancio e.
4. 132. Airaudo, Di Salvo, Placido, Pilozzi, Migliore, Kronbichler.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 6, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, di norma con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, previo esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione che emana l'avviso di selezione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: gli enti territoriali che, aggiungere le seguenti: all'esito delle procedure selettive di cui al comma 7-bis e all'esaurimento delle relative graduatorie.
4. 45. Iacono, Albanella, Zappulla, Faraone, Capodicasa, Greco, Gullo, Amoddio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli enti locali che hanno espletato procedure concorsuali, di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e che hanno sottoscritto accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al fine della stabilizzazione del personale precario, inserito nella programmazione triennale del fabbisogno, possono concludere tali processi per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, previa richiesta e nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente, con l'assunzione a tempo indeterminato. Nelle more della stabilizzazione, può essere proposta la proroga dei contratti a tempo determinato in essere, in relazione al proprio effettivo fabbisogno ed alle risorse finanziarie disponibili.
4. 127. Paris, De Mita, Giordano, Famiglietti, Gribaudo, Pastorino.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 240. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sopprimere il comma 8.
*4. 241. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: 7 agosto 1997, n. 280, aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468.
4. 134. Palazzotto, Placido, Airaudo, Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Di Salvo.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: 7 agosto 1997, n. 280, aggiungere le seguenti: e di cui al comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
4. 133. Palazzotto, Airaudo, Pilozzi.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: un elenco fino alla fine del periodo con le seguenti: un concorso con una graduatoria.
4. 242. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la possibilità per gli enti utilizzatori di pervenire all'assunzione dei lavoratori già impiegati presso i propri uffici.
4. 84. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assunzioni di cui al presente comma non possono comunque superare il 20 per cento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
4. 243. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le Regioni di cui all'articolo 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in deroga alle procedure di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al comma 6 del presente articolo, possono bandire, anche per ambiti provinciali, concorsi pubblici unici per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato aventi i requisiti di cui al comma 6, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei. Le relative graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2015.
  8-ter. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-bis dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano per la copertura dei posti vacanti, le graduatorie di idonei formate a seguito delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 8-bis. L'obbligo dell'utilizzo delle graduatorie decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta Ufficiale della Regione, fatte salve le procedure attivate dagli enti in base al disposto di cui di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o al comma 6 del presente articolo.
  8-quater. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, previo accordo con le Regioni, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nelle stesse, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate ai sensi del comma 8-bis.
  8-quinquies. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 8-bis viene assegnato, secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta, le quali provvedono alle relative assunzioni.
  8-sexies. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente o equivalente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
4. 46. Iacono, Albanella, Zappulla, Faraone, Capodicasa, Greco, Gullo, Amoddio.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  8-ter. I lavoratori di cui al comma 8-bis, sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.
  8-quater. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale.
4. 86. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Le spese degli enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tali spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turn over dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.
  8-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 8-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2013 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 8-quater.
  8-quater. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
4. 85. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. A partire dal 2014, si prevede un piano triennale di assunzioni di 11.851 collaboratori scolastici, sulla base degli accantonamenti sui posti di organico di diritto. È riconosciuta la possibilità, in deroga rispetto ai titoli di accesso, di inserimento in graduatoria del personale ex LSU in virtù del servizio prestato presso le scuole. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate ai servizi esternalizzati saranno corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai servizi esternalizzati, nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle in atto utilizzate.
4. 25. Luigi Gallo, Rostellato, Ciprini, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Tripiedi, Cominardi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Limitatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, non si applica il limite finanziario prescritto dal comma 6 del presente articolo a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.
4. 47. Iacono, Albanella, Zappulla, Faraone, Capodicasa, Greco, Gullo, Amoddio.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le Regioni a statuto speciale possono prorogare, con risorse proprie, i contratti non a tempo indeterminato in essere alla data del 31 dicembre 2003 presso aziende e enti territoriali dipendenti dalla Regione, anche in deroga ai limiti assunzionali e di bilancio previsti dalle leggi vigenti. Le predette proroghe sono da intendersi come ulteriori rispetto alle proroghe autorizzate o coperte con risorse statali.
4. 249. Palazzotto, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Placido.

  Al comma 9, sostituire le parole: riferita agli anni dal 2013 al 2016 con le seguenti: relativa al periodo 2013-2015.

  Conseguentemente:
   al secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   sostituire il terzo, il quarto ed il quinto periodo con i seguenti: La presente norma non si applica per il personale degli enti pubblici di ricerca e le università il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica. Le amministrazioni, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
4. 267. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: agli anni dal 2013 al 2016 con le seguenti: al biennio 2013-2014.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
*4. 252. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: agli anni dal 2013 al 2016 con le seguenti: al biennio 2013-2014.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
*4. 253. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze.
4. 87. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge con le parole: alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4. 403. Le Commissioni.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
4. 254. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 9, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di lavoro presso l'amministrazione.
4. 88. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: organica vacanti aggiungere le seguenti:, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. 255. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

  Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9-bis, con il seguente:
  9-bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.
4. 603. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 9, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , del Patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale.

  Conseguentemente, al quinto periodo, sostituire le parole da: possono essere utilizzate fino alla fine del comma, con le seguenti: possono essere, altresì, utilizzate in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi.
4. 604. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 256. Gnecchi, Madia, Bellanova, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

  Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: dei profili di ricercatore e tecnologo con le seguenti: del personale.
4. 402. Le Commissioni.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*4. 112. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Al comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*4. 251. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente norma non si applica per il personale degli enti pubblici di ricerca e le università il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica.
4. 111. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Sopprimere il comma 9-bis.
4. 257. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al comma 9-bis, capoverso 24-quater, aggiungere, in fine, le parole: Per le medesime finalità non si applica il limite assunzionale del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il disposto di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. 48. Iacono, Albanella, Zappulla, Faraone, Capodicasa, Greco, Gullo, Amoddio.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «collaborazione coordinata e continuativa» aggiungere le seguenti: «o di somministrazione lavoro».
4. 89. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:
  9-ter. Per la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, del Ministero dell'interno non si applica l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù delle particolari esigenze di gestione dei processi migratori e di tenuta degli albi dei segretari comunali.
4. 90. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Al comma 9-ter, primo periodo, aggiungere, infine, le parole seguenti: e verificata la presenza di graduatorie di concorsi a tempo indeterminato di eguale ed analogo profilo.
4. 70. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie disponibili viene utilizzato per procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato, a copertura almeno dei posti messi a concorso.
4. 69. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 9-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
4. 605. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Al comma 9-ter, terzo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 5 fino a: n. 131 con le seguenti: all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
4. 67. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere i seguenti:
  9-quater. In considerazione della situazione degradante nella quale versano le carceri italiane e la costante violazione dei diritti umani delle persone ivi detenute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della pubblica amministrazione e la semplificazione, previa verifica delle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale del comparto civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati, è adottato un piano straordinario di assunzioni di nuove unità da realizzarsi entro il 31 dicembre 2014.
  9-quinquies. Alle necessità assunzionali indicate nel piano straordinario si procede in deroga ai vincoli di bilancio e alle limitazioni assunzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, procedendo prioritariamente all'assunzione dei vincitori e degli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti.
  9-sexies. Agli oneri derivanti dal piano straordinario di cui al comma 9-quater si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 136. Migliore, Di Salvo, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Il personale tecnico amministrativo Direttore di ragioneria (Area EP/1) e Collaboratori (Area III) del comparto Afam, assunto a seguito di procedure concorsuali per titoli ed esami, su posti vacanti, in servizio con contratto a tempo determinato, al compimento dei 24 mesi di servizio viene stabilizzato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle sedi di servizio con effetto immediato. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4. 137. Costantino, Migliore, Di Salvo, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità, le università e i politecnici il cui bilancio sia in attivo possono procedere alla stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo assunto con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, anche mediante le procedure concorsuali di cui al comma 6, in deroga ai vincoli di bilancio e assunzionali, per le unità di personale il cui costo è coperto con finanziamenti non provenienti dai trasferimenti ministeriali o regionali. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, i predetti enti sono autorizzati alla proroga dei contratti dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.
4. 259. Lavagno, Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Kronbichler, Migliore, Placido.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità, le università e i politecnici il cui bilancio sia in attivo possono procedere alla stabilizzazione del personale tecnico e amministrativo assunto con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, anche mediante le procedure concorsuali di cui al comma 6, in deroga ai vincoli di bilancio e assunzionali, per le unità di personale il cui costo è coperto con finanziamenti non provenienti dai trasferimenti ministeriali o regionali.
4. 260. Lavagno, Airaudo, Pilozzi, Di Salvo, Kronbichler, Migliore, Placido.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Al fine di assicurare la continuità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni è consentita la proroga dei contratti non a tempo indeterminato, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalle vigenti norme, la cui spesa sia già stata deliberata dalle amministrazioni interessate, nel rispetto del patto di stabilità, entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
4. 261. Nardi.

  Dopo il comma 9-ter, aggiungere il seguente:
  9-quater. Al fine di assicurare il servizio svolto dai centri per l'impiego, possono essere prorogati i contratti non a tempo indeterminato i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea.
4. 262. Nardi.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo i rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo sono previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario.
4. 18. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo i rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*4. 27. Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:
  10. Le regioni, le province autonome, gli enti locali e le altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non ricomprese al comma 3 del presente articolo, adottano, secondo i rispettivi ordinamenti, tenuto conto del loro fabbisogno, e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, i principi e le modalità di cui al comma 3, utilizzando le graduatorie vigenti per la copertura delle vacanze in organico che richiedono la medesima professionalità. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede all'attuazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
*4. 92. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
4. 94. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: del loro fabbisogno aggiungere le seguenti:, previa verifica di quanto disposto dal comma 4.
4. 263. Vacca, Del Grosso, Colletti, Ciprini, Baldassarre, Bechis, Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Rostellato.

  Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: con riferimento alle professionalità del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: nonché a fattispecie diverse dal contratto di lavoro a tempo determinato per il solo personale impegnato nella ricerca in sanità.
4. 91. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione quali requisiti per l'accesso ai concorsi dei titoli di studio post laurea e di lauree in possesso del personale precario.
4. 138. Di Salvo, Migliore, Airaudo, Kronbichler, Placido, Pilozzi.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. L'INPS è autorizzata a trattenere in assegnazione temporanea, e fino all'immissione prioritaria in ruolo prevista dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, che ha maturato almeno tre anni di servizio presso l'INPS alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. 139. Palazzotto, Pilozzi, Placido, Kronbichler, Airaudo, Migliore, Di Salvo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. Al comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   dopo le parole: «non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno» sono aggiunte le seguenti: «, i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni»;
   le parole: «dell'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno 2004».
4. 96. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite del 60 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015».
4. 95. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-bis.1. All'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   alla lettera e), le parole: «Sono altresì disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio» sono soppresse;
   dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:
    «e-ter) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'esonero dal servizio disciplinato da leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto in parola.»
4. 93. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sopprimere il comma 10-ter.
4. 264. Ciprini, Vacca.

  Dopo il comma 10-ter, aggiungere il seguente:
  10-ter.1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:
  «Art. 6. (Istituzione del ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana).

  1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo militare della Croce Rossa Italiana di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, transita, a domanda, nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al precedente comma 2, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
   a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
   b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.

  3. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al comma 2, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  4. Con successivo Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale del Corpo militare ausiliario delle Forze armate, occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale può accedere a domanda e mediante concorso pubblico il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del «Codice dell'ordinamento militare» allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto decreto interministeriale.»
4. 266. Taglialatela.

  Dopo il comma 10-septies, aggiungere il seguente:
  10-octies. È autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163.
  10-nonies. All'onere di cui al comma 10-octies, si provvede a valere per l'anno 2013 sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. 265. De Menech, Borghi, Sbrollini, Dellai, Zardini, Bruno Bossio, Pastorelli, Marguerettaz, Taricco, Puppato, Realacci, Martella.

  Sopprimere il comma 11.
4. 28. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il comma 4-bis è abrogato.
4. 303. Chimienti, Rostellato, Bechis, Tripiedi, Cominardi.

  Sostituire il comma 11 con i seguenti:
  11. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: ”Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali, alle spese del personale educativo e scolastico si applicano le deroghe di cui al presente comma. Le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta da comuni, enti comunali o enti locali per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia, sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni.
  11-bis. Al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'applicazione del comma 11, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4. 21. Rostellato, Bechis, Rizzetto, Baldassarre, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Mantero, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Dadone, Dieni, Chimienti.
(Inammissibile)

  Al comma 11, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti comunali.
4. 24. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Cominardi, Ciprini, Baldassarre.

  Al comma 11, sostituire le parole: nel rispetto del con le seguenti: anche in deroga al.
4. 301. Paglia, Di Salvo, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Kronbichler.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, le spese per il personale scolastico e ogni altra spesa sostenuta dai comuni per la gestione diretta delle scuole dell'infanzia sono escluse dal patto di stabilità e dai vincoli finanziari che limitano la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, nel rispetto dei costi standard.
4. 22. Rostellato, Bechis, Ciprini, Baldassarre, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto, Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Chimienti.

  Sopprimere il comma 12.
4. 32. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rizzetto, Rostellato, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Baldassarre, Bechis.

  Al comma 12, sopprimere le parole: scolastici e.
4. 23. Chimienti, Rostellato, Rizzetto, Ciprini, Bechis, Cominardi, Baldassarre, Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Tripiedi.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma anche i servizi scolastici e per l'infanzia gestiti direttamente dagli enti locali
4. 304. Paglia, Pilozzi, Airaudo, Migliore, Di Salvo, Kronbichler.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. I commi 54, 55 e 56 articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono abrogati.
  12-ter. All'articolo 5 comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola, sia docente che amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».
  12-quater. Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a circa 200 milioni di euro in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
4. 20. Chimienti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per la gestione diretta del personale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia comunali.
4. 97. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. A decorrere dall'anno 2014, sono altresì esclusi dall'applicazione del patto di stabilità interno i costi sostenuti dagli enti locali per l'edilizia scolastica.
4. 98. Pilozzi, Migliore, Kronbichler, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 399, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
4. 310. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 13 e 14.
4. 17. Ciprini, Baldassarre, Rostellato, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.

  Al comma 13, sostituire le parole: è consentita anche per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: è consentito per l'anno 2014.
4. 311. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole:, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza.
4. 116. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego e al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'ente, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dal comma 6. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.”
4. 351. Melilla, Di Salvo, Kronbichler, Airaudo, Migliore, Pilozzi, Placido.

  Al comma 14, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015 con le seguenti: per l'anno 2014.
4. 320. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole:, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, da utilizzarsi in via prioritaria, con le medesime qualifiche e professionalità anche secondo un criterio di equivalenza.
4. 117. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura si applica un diritto di segreteria, quale contributo delle spese della procedura di un importo non superiore a dieci euro.
4. 312. Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Turco, Micillo, Ferraresi, Bonafede.

  Sopprimere il comma 16.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente: Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni). – 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro;»
   b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
  «3-ter. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna categoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, ove rimangano altri posti disponibili da destinare a riserva facoltativa, tenendo conto delle riserve del comma 3-bis e dell'articolo 52 con eventuale riduzione in misura proporzionale»;
   c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: «Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale, della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico sul sito istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20»;
   d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   b) l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
   c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

  4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole: «, secondo le modalità di cui al comma 10,».
  5. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 2, le parole: «di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei concorsi per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.
  7. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  9. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale e occupazionale della Città dell'Aquila, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad attuare le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 avviando procedure pubbliche con riserva fino al 50 per cento dei posti messi a concorso a favore di coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelle del precedente servizio prestato a tempo determinato e in ogni caso afferenti a profili non ricoperti con il cosiddetto concorso «Ripam Abruzzo», di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché nel limite della dotazione organica dell'Ente.
4. 300. Binetti.

  Al commma 16-ter, sostituire le parole: su base nazionale con le seguenti: su base regionale.
4. 321. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Al commma 16-ter, sostituire le parole: su base nazionale con le seguenti: su base provinciale.
4. 322. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
  16-sexies. L'onere per la copertura finanziaria del comma 16-quater è garantita mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  16-septies. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. 121. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Gli enti di ricerca nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 100 per cento per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 16, possono avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, alle seguenti modalità:
   a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 60 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando almeno tre anni di servizio, negli ultimi 5 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Coloro che hanno già sostenuto una procedura selettiva per un contratto a tempo determinato con le modalità previste dal comma 3 possono essere assunti previa verifica dell'attività svolta.
   b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità per i soggetti di cui alla lettera a) e per coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato o matureranno al momento dell'emanazione del bando complessivamente, negli ultimi 5 anni, almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa, assegno di ricerca o di contratto di somministrazione di lavoro presso l'amministrazione che emana il bando.

  16-quinquies. La procedura selettiva si ritiene comunque già espletata per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006.
  16-sexies. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, al fine di consentire agli Enti Pubblici di Ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati alla rideterminazione della propria dotazione organica secondo le necessità e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali. Le norme si applicano in quanto compatibili al personale contrattualizzato dell'università. Le amministrazioni prorogano i contratti del personale in possesso dei suddetti requisiti fino al 31 dicembre 2018.
4. 118. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Gli Enti pubblici del comparto della ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere per l'assolvimento delle loro funzioni istituzionali, nel triennio 2014-2016, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca impiegato nelle medesime che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o assegno di ricerca nei medesimi enti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
4. 120. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. In considerazione delle attività affidate all'ISFOL e delle misure per l'attuazione della «Garanzia per i Giovani», nonché di quelle connesse al monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012. n. 92, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato ad assumere, nel triennio 2014-2016, complessive 253 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, in scaglioni annuali fino ad un massimo di 85 unità di personale.
  16-quinquies. Coloro che sono già stati selezionati sulla base dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006. n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Enti Pubblici di Ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006 possono essere consolidati nei ruoli corrispondenti ai profili professionali che ricoprono.
4. 122. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali, i suddetti enti sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
  16-quinquies. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono le norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.
4. 350. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.
*4. 52. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono le norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato.

*4. 114. Fratoianni, Pilozzi, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali, i suddetti enti sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
**4. 51. Gnecchi, Bellanova, Madia, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Simoni, Zappulla, Ghizzoni.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali, i suddetti enti sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
**4. 113. Pilozzi, Fratoianni, Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Placido.

  Dopo il comma 16-ter, aggiungere i seguenti:
  16-quater. Fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari e i giudici di pace che abbiano conseguito, al termine del primo incarico triennale o quadriennale, il giudizio di idoneità al proseguimento dell'incarico giudiziario o che siano stati inquadrati nelle predette funzioni ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni sino al raggiungimento della massima età anagrafica prevista dai rispettivi ordinamenti, previo conseguimento, ogni quattro anni, dell'idoneità alla prosecuzione dell'incarico.
  16-quinquies. L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è abrogato.
4. 39. Molteni, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Dopo il commma 16-ter, aggiungere il seguente:
  16-quater. Gli Enti Pubblici del Comparto della Ricerca, ivi compreso l'INAIL per le attività dell'ex ISPESL, sono autorizzati ad assumere, nel periodo 2014-2018, personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca che abbia maturato almeno tre anni di servizio a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa nei medesimi Enti alla data di emanazione dei bandi di concorso. L'onere per la copertura finanziaria del presente comma è garantito mediante l'incremento corrispondente agli scaglioni annuali a valere sui competenti capitoli dei rispettivi Ministeri vigilanti. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico strettamente necessarie sono disposti con decreto dei rispettivi Ministeri vigilanti previo parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alle università per il personale contrattualizzato che abbia maturato complessivamente almeno tre anni di contratto anche di collaborazione coordinata e continuativa.
4. 119. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

ART. 4-bis.
(Disciplina delle IPAB e delle aziende pubbliche di servizi).

  Sopprimerlo.
*4-bis. 200. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sopprimerlo.
*4-bis. 201. Lenzi, Miotto.

  Al comma 1, sostituire le parole da:, ultimo periodo fino alla fine del comma con le seguenti: del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0.4-bis. 400. 1. Pesco, d'Ambrosio.

  Sostituire l'articolo 4-bis con il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Alle istituzioni pubbliche di assistenza a beneficenza (PAB) e aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, si applica la disciplina prevista dall'articolo 114, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 agosto 2000 n. 267, per le aziende speciali che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi.
4-bis. 400. Le Commissioni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, si intendono sottoposte alla stessa disciplina di cui all'articolo 114, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevista per le aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.
4-bis. 203. Gelli, Lenzi, Miotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, sono sottoposte alla stessa disciplina di cui all'articolo 114, comma 5-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevista per le aziende speciali dei comuni che operano nei settori dei servizi socio-sanitari, assistenziali, culturali ed educativi.
4-bis. 202. Miotto, Lenzi, Carnevali, Gelli.

  Al comma 1, alle parole: Al fine di premettere le seguenti: In coerenza ed applicazione con quanto previsto dal presente decreto
4-bis. 204. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 1, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 aggiungere le seguenti: ferma restando l'attuale natura giuridica e il rispetto delle tavole di fondazione e degli statuti delle singole IPAB.
4-bis. 3. Marco Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono sottoposte con le seguenti: sono equiparate.
4-bis. 4. Marco Di Stefano.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per gli enti del Servizio sanitario nazionale o
4-bis. 205. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: o per le aziende speciali fino alla fine del comma.
4-bis. 206. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

ART. 4-ter.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti).

  Sopprimerlo.
4-ter. 200. Cicu, Sannicandro, Taglialatela, Turco, Businarolo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4-ter. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 in materia di conteggio della contribuzione figurativa ai fini della maturazione della pensione anticipata fino al 2017). – 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono abrogate le seguenti parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria».
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4-ter. 1. Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4-ter. (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 in materia di conteggio della contribuzione figurativa ai fini della maturazione della pensione anticipata fino al 2017). – 1. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono abrogate le seguenti parole: «, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria».
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, si provvede elevando dell'1 per cento l'aliquota dell'imposta sugli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
4-ter. 201. Fedriga, Invernizzi, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 21 ottobre 2005, n. 219, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e per i periodi di astensione facoltativa».

  Conseguentemente, aggiungere i seguenti commi:
  2. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
  3. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
4-ter. 5. (versione corretta) Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 21 ottobre 2005, n. 219, aggiungere le seguenti dopo le parole: «e per i periodi di astensione facoltativa».
4-ter. 6. (versione corretta) Di Salvo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , per i congedi parentali fino alla fine del comma.

  Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il 2015 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente, a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui alla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
4-ter. 202 Di Salvo, Airaudo, Migliore, Kronbichler, Pilozzi, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
  Art. 4-quater. (Soppressione degli uffici territoriali del Governo). – 1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
4-ter. 05. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Norme sulla formazione e composizione del Governo).

  1. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione.

  Conseguentemente, il comma 376, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
4-ter. 07. Invernizzi, Matteo Bragantini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 4-ter.
(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale).

  1. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: articolo 97, comma 1, dopo le parole: «il Comune e la provincia hanno», sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
4-ter. 06. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater

  1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-sexies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies del medesimo articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.
  2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede elevando al 5 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
4-ter. 0200. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Il termine di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92 e all'articolo 14 del decreto-legge n. 375 del 2003 è prorogato al 1o gennaio 2015.
4-ter. 0201. Giammanco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

Art. 4-quater.

  1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
  2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede elevando fino a copertura l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

Allegato 1 – Tabella F

Tabella relativa agli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo
Pensione di reversibilità/indiretta + Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo

4-ter. 0202. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance).

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  3. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
  4. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.
  5. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.
  5-bis. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
  5-ter. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione»
5. 201. Laffranco.

  Al comma 3, è premesso il seguente:
  03. All'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il comma 1 viene sostituito dal seguente: «1. Ai fini del presente decreto per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e tutti gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.»;
   b) Dopo il comma 3; aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ai Gruppi europei di interesse economico di cui al regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, controllati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.»
5. 202. Da Villa.

  Sopprimere il comma 4.
5. 2. Lombardi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e da quattro con le seguenti: e da due.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I compensi del presidente e dei componenti dell'Autorità sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.
5. 250. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 5, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: anche estranei all'amministrazione.
5. 203. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 5, capoverso, primo periodo, dopo le parole: valutazione del personale, aggiungere le seguenti: attestata da un'esperienza lavorativa in posizioni paragonabili della durata di 10 anni.
5. 204. Fedriga.

  Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: tre con le seguente: cinque.
5. 205. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 5, capoverso, quinto periodo, sostituire la parola: sei con le seguente: tre.
5. 206. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: restano in carica fino alla fine del comma, con le seguenti: decadono entro il 30 dicembre 2013, anche in assenza di nomina del nuovo presidente; in tal caso sono sostituiti da commissari unici con incarico di durata massima trimestrale non rinnovabile per il tempo necessario alle nuove nomine.
5. 207. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
5. 3. Fedriga, Matteo Bragantini, Invernizzi.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali).

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1 Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, già trasferite alle province ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.2 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di trasferimento delle funzioni di cui al comma 3.1, comprese le relative risorse finanziarie ed umane.
  3.3 Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.2, le funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, sono esercitate, in via transitoria, dalle province.
6. 2. Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis.
(Inammissibile)

  Sopprimere i commi 3-bis, 4 e 4-bis.
6. 201. Fedriga.

  Sopprimere il comma 3-bis.
6. 204. Fedriga.

  Sopprimere il comma 4.
*6. 200. Laffranco.

  Sopprimere il comma 4.
*6. 202. Fedriga.

  Sopprimere il comma 4-bis.
6. 203. Fedriga.

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 21 giugno 2013, n. 69 è soppresso.
6. 3. Catalano, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, dopo le parole: «L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato» sono aggiunte le seguenti: L'uso della bicicletta è comunque coperto da assicurazione, anche nel caso di percorsi brevi o di possibile utilizzo del mezzo pubblico.
6. 4. De Lorenzis, Catalano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cristian Iannuzzi, Cozzolino, Dadone.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica).

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7. 200. Fedriga.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: è obbligata ad assumere, aggiungere le seguenti: a tempo indeterminato previo concorso pubblico e comunque in base all'esperienza acquisita.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stabilizzazione diretta da parte della pubblica amministrazione, relativa ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, con una percentuale di invalidità superiore ai due terzi, che sono stati assunti a tempo determinato secondo le normative vigenti e che hanno svolto almeno tre anni di lavoro negli ultimi cinque anni solari, avviene per concorso pubblico e in base all'esperienza acquisita.
7. 201. Rizzetto, Spessotto, Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Baldassarre, Bechis, Rostellato.

  Al comma 8, sostituire la parola: trenta con la seguente: centottanta.
7. 205. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
   «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;
   d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,2 milioni di euro per l'anno 2013 e in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».
7. 4. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al comma 34 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) interruzione di rapporto di lavoro con detenuti ed internati dovuto alla fine della detenzione, nel caso di instaurazione del rapporto in virtù della loro condizione detentiva all'interno di un istituto penitenziario.
7. 202. Sarti, Colletti, Bonafede, Turco, Businarolo, Micillo, Ferraresi, Agostinelli.
(Inammissibile)

  Al comma 9, sopprimere le parole: anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissati dall'articolo 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
7. 3. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimere il comma 9-ter.
7. 203. Laffranco.

  Al comma 9-ter, primo periodo, dopo le parole: politiche sociali aggiungere le seguenti: anche in accordo con la Corte dei conti.
7. 207. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Al comma 9-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le attività degli enti e associazioni di promozione sociale che comportino oneri economico-finanziari di durata superiore ad un esercizio biennale deve essere ottenuta la previa autorizzazione da parte della Corte dei conti.
7. 206. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Dopo il comma 9-sexies, aggiungere il seguente:
  9-septies. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n.53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio.
7. 204. Sani.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'adeguata quota di nuovo personale è destinata ai comandi che lavorano in tutti i contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone e ai comandi provinciali che lavorano alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia.
8. 3. Dell'Orco, Catalano, Nicola Bianchi, Liuzzi, Cozzolino, Dadone, Cristian Iannuzzi, Ferraresi, De Lorenzis.

  Al comma 2, sostituire le parole da: è autorizzata fino alla fine del comma con le seguenti:, nel rispetto dei principi costituzionali di parità tra cittadini, di eguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici, nonché di quello del pubblico concorso quale modalità prescritta per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, è autorizzata l'assunzione mediante concorso pubblico.
8. 200. Bechis.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in parti uguali fino alla fine del comma con le seguenti: alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: non oltre il 31 dicembre fino alla fine del comma con le seguenti: al 31 dicembre 2015 l'efficacia della graduatoria di cui al comma 1.
8. 2. Nuti, Dieni.

  Al comma 2, sostituire le parole da: in parti uguali fino alla fine del comma con le seguenti: dei soli visitati delle graduatorie di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, approvate a partire dal 1o gennaio 2008, al fine di non aggravare sul bilancio del dipartimento.
8. 13. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3.
8. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguenti:
  4-bis. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito in tale ruolo per tredici anni, è attribuito il trattamento economico spettante al personale appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di primo dirigente.
  4-ter. Al personale appartenente al ruolo di primo dirigente e a quello appartenente al ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che abbia prestato servizio senza demerito nei rispettivi ruoli per ventitré anni, è attribuito il trattamento economico spettante al ruolo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica di dirigente superiore.
  4-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente inscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. 17. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 14 comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo è soppresso.
8. 16. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5.1. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotta dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è soppressa. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».
8. 4. Rosato, Fiano.

  Sopprimere il comma 5-bis.
8. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
  5-ter. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 e abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica i vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità semplificate per lo svolgimento del corso di formazione. Alla procedura di stabilizzazione di cui al periodo precedente si provvede nel limite di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, derivanti dalla corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite le disposizioni di attuazione del predetta riduzione con riferimento ai singoli regimi interessati.
8. 8. Di Salvo, Airaudo, Migliore, Placido, Kronbichler, Pilozzi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente;
  Art. 8.1. — (Interventi in favore delle attività di sicurezza in montagna). — 1. È autorizzato un ulteriore contributo di 400.000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163.
  2. È autorizzato un ulteriore contributo di 400000 euro per l'anno 2013 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.
  3. È autorizzato un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2013 in favore del Club alpino italiano per le attività di manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 26 gennaio 1963, n. 91.
  4. All'onere di cui ai commi precedenti, per un ammontare complessivo pari a euro 900.000, si provvede a valere per l'anno 2013 sulle disponibilità del Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, di cui all'articolo 66-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  5. I Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 07. De Menech, Borghi, Sbrollini, Dellai, Zardini, Bruno Bossio, Pastorelli, Marguerettaz, Taricco, Puppato, Realacci, Martella.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
  Art. 8.1. – (Ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2014, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono equiparati, nella articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento normativo dell'assetto ordinamentale nonché organizzativo, in conformità della previsione di cui al comma 1. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,6 milioni di euro complessivi, si provvede mediante la corrispondente utilizzazione dei fondi autorizzati per gli anni 2014-2019 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del d.l. n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni.
8. 02. Ciprini, Rostellato, Baldassarre, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Rizzetto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
  Art. 8.1. – (Norme in materia di riordinamento della Croce Rossa italiana) – 1. Gli articoli 1 e da 3 a 9 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 1.
(Natura e compiti).

  1. L'Associazione italiana della Croce rossa, di seguito denominata CRI, è un ente pubblico non economico su base associativa, con sede a Roma, che opera sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza, dei Ministeri della salute e della difesa, ciascuno per le materie di competenza.
  2. La CRI si articola in un Comitato centrale e in Comitati regionali, Comitati provinciali e Comitati locali. Il Comitato centrale, i Comitati regionali e i Comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno un'unica personalità giuridica di diritto pubblico. I restanti. Comitati provinciali e i Comitati locali sono organismi associativi autonomi dotati di propria personalità giuridica di diritto privato, attraverso i quali la CRI persegue i propri fini statutari.
  3. La CRI è un'organizzazione di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, riconosciuta dalla Repubblica Italiana ed autorizzata in virtù delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei relativi Protocolli Aggiuntivi a prestare il proprio concorso ai servizi sanitari delle Forze armate. La CRI in ogni tempo agisce in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai relativi Protocolli Addizionali, all'ordinamento italiano e ai Principi Fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa adottati dalla Conferenza internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa. I pubblici poteri rispettano in ogni tempo l'osservanza da parte dell'Associazione italiana della Croce rossa dei Principi fondamentali del Movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa, così come prescritto dalla risoluzione 55 (I) dell’ Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1946.
  4. La CRI esercita i seguenti compiti istituzionali e d'interesse pubblico:
   a) organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, sia interne che internazionali e gestire centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo;
   b) svolgere in tempo di conflitto armato il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati e, in tempo di pace, il servizio di ricerca delle persone scomparse in ausilio alle forze dell'ordine;
   c) operare quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
   d) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente l'educazione sanitaria, la cultura della protezione civile e dell'assistenza alla persona;
   e) realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri;
   f) collaborare con i componenti del movimento internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa in attività di sostegno alle popolazioni estere oggetto di rilevante vulnerabilità;
   g) svolgere attività di advocacy e diplomazia umanitaria;
   h) svolgere attività con i più giovani ed in favore dei più giovani, anche attraverso attività formative presso le scuole di ogni ordine e grado;
   i) svolgere attività ausiliaria delle Forze Armate in Italia ed all'estero ove mobilitata attraverso il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie;
   l) diffondere e promuovere i principi e gli istituti del diritto internazionale umanitario nonché i principi umanitari ai quali si ispira il Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
   m) collaborare con le società di Croce rossa degli altri paesi, aderendo al Movimento internazionale della Croce rossa e della Mezzaluna rossa;
   n) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società della Croce rossa, nel rispetto dell’ ordinamento vigente;
   o) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;
   p) svolgere i compiti ad essa attribuiti dal codice militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni;
   q) svolgere ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 3 aprile 2001, n.120, e successive modificazioni, attività di formazione per il personale non sanitario e per il personale civile all'uso di defibrillatori semiautomatici in sede extra ospedaliera.
  5. La CRI svolge ogni altro compito previsto dal proprio statuto.
  6. La CRI può sottoscrivere convenzioni con altre pubbliche amministrazioni e partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscrivere i relativi contratti.

Articolo 3.
(Personale civile della Croce rossa italiana).

  1. Al personale della CRI con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano della medesima Associazione, continua ad applicarsi la normativa di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la CRI, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i criteri e le modalità i equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione delle altre pubbliche amministrazioni e quelli previsti dal contratto collettivo applicabile al personale della CRI in servizio a tempo indeterminato presso i Comitati provinciali e locali della medesima Associazione per il transito presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa informativa alle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando l'inquadramento previdenziale di provenienza. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il personale di cui al primo periodo opta se permanere in servizio presso la CRI fino alla copertura dell'effettivo fabbisogno e nei limiti della dotazione organica di cui al comma 4, o essere assunto presso i predetti Comitati provinciali e locali con un contratto di diritto privato o transitare presso altre pubbliche amministrazioni. Alle amministrazioni destinatarie del personale in mobilità sono trasferite le risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del trattamento economico al personale medesimo, nei cui confronti trova applicazione. in particolare, l'articolo 30, comma 2-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Al personale che non esercita il diritto di opzione entro il termine di cui al secondo periodo, del comma 2 del presente articolo, si applicano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come da ultimo sostituito dal comma I, dell'articolo 16, della legge 12 novembre 2011, n.183.
  4. I contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale della CRI vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prorogati ai sensi dell'articolo 28 della legge 18 giugno 2009, n.69, anche per esigenze convenzionali relative alla fornitura di servizi sociali e socio-sanitari, permangono in vigore fino alla loro scadenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario della CRI procede, con apposita deliberazione, approvata dal Ministero della salute, previo parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’ economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a rideterminare la dotazione organica di personale verificando gli effettivi fabbisogni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. La spesa relativa alla dotazione organica dell'ente pubblico CRI non può eccedere in ogni caso quella concernente il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale di livello generale e non generale, in servizio alla data del 31 dicembre 2010, ridotta nella misura non inferiore al 40 per cento della spesa complessiva, comprensiva della riduzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Il Commissario straordinario della CRI delibera, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un piano di riallocazione del personale in servizio a tempo indeterminato, sulla base degli effettivi fabbisogni presenti presso le diverse strutture centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Fino alli approvazione della nuova dotazione organica, la dotazione vigente è provvisoriamente rideterminata in misura pari al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso i Comitati centrale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; sono fatti salvi i posti relativi alle procedure selettive e di reclutamento autorizzate alla predetta data.
  6. Fino alla rideterminazione della dotazione organica di cui al comma 5, e comunque fino al momento dell'estinzione dell'eventuale debito con le risorse provenienti dalle attività di cui all'articolo 5, è fatto divieto alla CRI di procedere a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.
  7. La CRI può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che il relativo costo sia garantito da specifiche convenzioni, ovvero dagli introiti a seguito di aggiudicazione di gare o dalle risorse finanziarie derivanti da progetti o attività finanziati con contributi privati.

Articolo 4.
(Personale dei Corpi ausiliari delle Forze armate).

  1. All'organizzazione interna della CRI continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano gli appartenenti ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, costituiti dal Corpo militare e dal Corpo delle infermiere volontarie, il cui personale può essere utilizzato dai Comitati locali e provinciali con le modalità di cui all'articolo 2, comma 8.
  2. È istituito un contingente ad esaurimento del personale appartenente al Corpo militare, nel quale sono inquadrate tutte le unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato. Conseguentemente, il ruolo speciale a esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è soppresso.
  3. Ai fini della costituzione del contingente di cui al comma 2, con unico atto ricognitorio adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. il Commissario straordinario della CRI, d'intesa con il Ministero della difesa, individua, per ciascuna unità del personale di cui al comma 2, la categoria e specialità di appartenenza nonché il grado e la relativa anzianità risultanti alla data del 30 settembre 2011.
  4. Gli avanzamenti al grado superiore, con anzianità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale appartenente al contingente di cui al comma 2 sono effettuati, per il personale direttivo ai sensi degli articoli da 1684 a 1692 e, per il personale di assistenza ai sensi degli articoli da 1699 a 1709 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti delle vacanze che si verificano nei gradi dello stesso contingente, con valutazione a scelta in un'unica aliquota di tutti i pari grado che, alla data di creazione di dette vacanze, abbiano maturato le anzianità minime e siano in possesso dei titoli o requisiti necessari per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore.
  5. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 2 è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 1757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  6. Il presidente, ovvero il commissario straordinario della Croce Rossa Italiana, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1668, comma 4-bis, del codice dell'ordinamento militare introdotto dal comma 7 e, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate, può continuare a richiamare annualmente in servizio, il personale appartenente al Corpo militare che, per effetto di richiami annuali ai sensi dell'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, è in servizio alla data del 30 settembre 2011 ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1o gennaio 2007.
  7. All'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n.66 del 2010, e successive modificazioni, dopo il comma 4, è aggiunto infine, il seguente: «4-bis. Ciascun appartenente al Corpo militare può essere richiamato in servizio per il tempo strettamente necessario all'esigenza per la quale la chiamata è effettuata e comunque per un periodo anche non continuativo non superiore a tre mesi, nell'anno solare.».

Articolo 5.
(Patrimonio).

  1. Il patrimonio immobiliare e mobiliare della CRI è destinato al perseguimento dei fini statutari di cui all'articolo 1 anche mediante l'utilizzo in comodato d'uso gratuito da parte dei Comitati locali e provinciali. Gli oneri indiretti ed i costi di manutenzione sono a carico degli stessi comitati locali e provinciali usuari.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario della CRI redige lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso ed elabora un piano di valorizzazione degli immobili per recuperare le risorse economiche e finanziarie per il ripiano degli eventuali debiti accumulati, secondo i seguenti criteri:
   a) dismettere, nei limiti dell'eventuale debito esistente, anche a carico dei bilanci di singoli comitati e con riferimento al rendiconto generale 2011, gli immobili pervenuti alla CRI non attraverso negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
   b) ricavare reddito, tramite negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico;
   c) verificare la convenienza alla rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari;
   d) restituire, sentite le amministrazioni pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento i beni stessi ove non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico.

  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma I del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le risorse finanziarie rinvenienti dalle attività di cui al comma 2, sono riservate prioritariamente al ripiano della eventuale situazione debitoria e, sino a tale momento, non possono essere diversamente utilizzate dalla CRI.

Articolo 6.
(Modalità di vigilanza).

  1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali e d'interesse pubblico ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni normative vigenti e fatte salve le specifiche disposizioni relative alla CRI, la funzione di vigilanza attribuita al Ministro della salute e al Ministro della difesa per quanto attiene ai Corpi ausiliari si esercita nel potere di emanare atti di indirizzo, per il Ministro della salute relativamente ai compiti di cui all’ articolo 1, comma 4, lettere d), o) e q), e per il Ministro della difesa relativamente ai compiti di cui all'articolo 1, comma 4, lettere i) e p), e di impartire direttive, nelle materie di rispettiva competenza, afferenti ai compiti istituzionali della CRI, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta.
  2. I compiti di vigilanza di cui al comma 1 possono essere esercitati anche attraverso ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche questioni di particolare rilevanza.
  3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi, entro dieci giorni dalla data di adozione, al Ministero della salute, che li approva nei sessanta giorni successivi alla ricezione, ridotti a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In tal caso, la CRI nei successivi dieci giorni dalla ricezione può recepire le osservazioni trasmettendo il nuovo testo per il controllo, ovvero motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare la delibera e gli atti adottati. Decorsi dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti o dalla conferma della delibera e degli atti adottati, il Ministero della salute procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.
  4. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione con le relative variazioni e il rendiconto di cui al comma 3 sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico ed i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Le deliberazioni e gli atti di cui al comma 3, sono approvati, per la parte di competenza, anche dal Ministero della difesa.

Articolo 7.
(Norme transitorie e finali).

  1. Il Commissario straordinario della CRI è prorogato sino al 31 dicembre 2012. Entro tale termine procede alla approvazione dei bilanci relativi agli esercizi finanziari degli anni 2010 e 2011. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissario straordinario provvede alla riduzione del numero delle attuali componenti volontaristiche civili della CRI, ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario, con proprio atto, approva lo Statuto provvisorio della CRI, previa intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i Ministeri vigilanti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. In tale sede si potrà procedere alla soppressione ovvero alla fusione di Comitati locali e provinciali. Lo Statuto definitivo è deliberato dall'Assemblea dei soci entro dodici mesi dalla ricostituzione degli organi elettivi ed approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Nelle more della approvazione dello Statuto provvisorio della CRI si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, e successive modificazioni.
  4. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla CRI è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti. La CRI tutela l'uso dell'emblema in tutte le sedi civili e penali.

Articolo 8.
(Invarianza di oneri).

  1. Dalla attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 0200. Taglialatela.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
  Art. 8.1. – (Disposizioni inerenti la Croce Rossa italiana) – 1. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, transita a domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al precedente comma 2, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:
   a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;
   b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data del 1o settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1o settembre 2008.

  4. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.
  5. Con successivo Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Armate, occorrente per il funzionamento dei servizi di interesse Difesa, al quale potrà accedere a domanda e mediante concorso pubblico il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del «Codice dell'ordinamento militare» allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.
  6. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal presente articolo, è istituito un organismo denominato «Ispettorato Superiore del Corpo Militare», avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di «ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana».
  7. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  8. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze corrisponde all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle Forze Armate.
  9. Con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Rossa Italiana.
  10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 0201. Taglialatela.

ART. 9.
(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero).

  Sopprimerlo.
9. 200 Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 1.
9. 201 Gianluca Pini.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a), c) e d).
9. 202 Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: scolastico italiano aggiungere le seguenti:, a eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 002, 003, 020, 021, 022 e 034.
9. 203. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: per l'anno scolastico 2013-2014
9. 204. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti:, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
9. 205. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana con le seguenti: di livello C1 certificata secondo il Quadro comune europeo di riferimento (QCER) da enti certificatori riconosciuti e in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa italiana o equipollenti
9. 206. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi.

  Al comma 2, lettera c), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, garantendo la pubblicità della selezione e la valutazione pubblica dei requisiti in possesso dei candidati, nonché la previsione di un periodo congruo per consentire la selezione delle manifestazioni d'interesse e la presentazione dei curricula.
9. 207. Chimienti, Rostellato, Tripiedi, Bechis, Cominardi.

ART. 9-bis.
(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri).

  Sopprimerlo.
9-bis. 200. Gianluca Pini, Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
9-bis. 201. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 199, comma 1, sostituire le parole da: compresa fra il 30 fino alla fine del comma con le seguenti: del 20 per cento di dette indennità.
9-bis. 206. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 199, comma 1, lettera a), sostituire le parole: non maggiori di 500 chilometri con le seguenti: non maggiori di 1.500 chilometri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).
9-bis. 202. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 199, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e non maggiori di 1.500 chilometri.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera d).
9-bis. 203. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 199, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: fra il 30 con le seguenti: fra il 20.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9-bis. 205. Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 199, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: e il 100 per cento con le seguenti: e l'80 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 80 per cento.
9-bis. 204. Gianluca Pini.

   Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 199, sopprimere il comma 2.
9-bis. 207. Gianluca Pini.

   Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 199, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.
9-bis. 208. Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Misure urgenti per la tutela del made in Italy agroalimentare).

  1. Per garantire la tutela e il consolidamento del posizionamento mondiale del made in Italy agroalimentare, fino al 31 dicembre 2014 è autorizzato il passaggio diretto, a domanda, di personale delle pubbliche amministrazioni all'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  2. Il passaggio di cui al comma 1 è autorizzato nella misura massima di 100 unità ed anche in soprannumero delle dotazioni organiche previste per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il predetto passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione delle professionalità e individuazione delle sedi secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d) terzo e quarto periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  3. Al personale transitato in mobilità volontaria all'ICQRF si applica il trattamento contrattuale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza riconoscimento di integrazioni derivanti da più favorevoli trattamenti stipendiali derivanti dai contratti delle amministrazioni di provenienza. Le amministrazioni di provenienza del personale selezionato provvedono a trasferire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le corrispondenti partite stipendiali entro 30 giorni dal decreto di inquadramento del personale stesso.

  4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9-bis. 01. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.
(Inammissibile)

ART. 10.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione).

  Sopprimerlo.
*10. 15. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Sopprimerlo.
*10. 13. Dieni, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Sopprimerlo.
*10. 200. Laffranco.

  Sopprimerlo.
*10. 201. Fedriga.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) assicura che i programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune siano coerenti con gli obiettivi e le azioni stabiliti nell'Accordo di Partenariato.
10. 7. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f-bis).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 14-bis e 14-ter.
10. 5. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) monitora la predisposizione da parte delle amministrazioni competenti dei programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune affinché sia assicurata la coerenza tra obiettivi dei programmi e azioni stabilite nell'Accordo di Partenariato;
   a-ter) assicura che i programmi finanziati dai fondi del quadro strategico comune siano predisposti dalle amministrazioni competenti nel rispetto del principio di partenariato come stabilito dal codice di condotta europeo sul partenariato, al fine di assicurare la fattibilità e la prevedibilità dei procedimenti competitivi da parte dei potenziali beneficiari.
10. 8. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
10. 14. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 1o marzo 2014 con le seguenti: 30 dicembre 2013.
10. 202. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: 2014 inserire le seguenti: sentite le competenti Commissioni parlamentari.
10. 10. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: lo statuto dell'Agenzia aggiungere le seguenti:, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere entro il 30 gennaio 2014.
10. 203. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: 200 unità di personale aggiungere le seguenti:, provenienti da personale a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni con le funzioni attribuite e le qualifiche idonee al nuovo incarico,
10. 204. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L'Agenzia si avvale esclusivamente di personale dipendente della pubblica amministrazione e non può procedere all'assunzione di personale esterno né tramite contratti di lavoro a tempo indeterminato, né tramite contratti di lavoro a tempo determinato ovvero tramite rapporti di collaborazione.
10. 11. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, nono periodo, dopo le parole: Ministro delegato aggiungere le seguenti:, sentite le competenti Commissioni parlamentari,.
10. 12. Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 4, nono periodo, dopo la parola: coesione aggiungere le seguenti: e nella gestione tecnica di programmi e progetti finanziati a valere sui fondi strutturali.
10. 6. Cozzolino, Dadone, Gallinella, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Parentela.

  Sopprimere il comma 5.
10. 205. Fedriga.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata con le seguenti: di personale di ruolo a tempo indeterminato
10. 207. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata
10. 206. Laffranco.

  Al comma 5, ottavo periodo, sostituire le parole: 50 unità con le seguenti: 10 unità
10. 208. Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Dadone, Dieni, Rostellato.

  Sostituire il comma 10-bis, con il seguente:
  10-bis. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni, sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ove siano finanziate dai Fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati dai fondi medesimi.
10. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

  Sopprimere il comma 14-bis.
10. 209. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

  Sopprimere il comma 14-ter.
10. 210. Matteo Bragantini, Invernizzi, Fedriga.

ART. 11.
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia).

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nomina apposita Commissione per verificare la conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti. La verifica avviene tramite operazioni di collaudo che devono concludersi entro novanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della Commissione. La Commissione di collaudo si compone di tre membri, di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a e uno tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo ed uno designato dal CESPA. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Il collaudo è effettuato attivando una fase di prova sperimentale su un limitato numero di soggetti individuati di concerto con le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) che comprenda l'intera filiera dei rifiuti speciali pericolosi.
  2. Sulla base delle risultanze della sperimentazione e dell'esito del collaudo, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Governo provvede alla attivazione o meno del Sistri o ad avviare soluzioni alternative della tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi.
  3. Fino all'attivazione del SISTRI o delle eventuali soluzioni alternative di cui al comma 2, l'operatività del SISTRI è sospesa unitamente ai versamenti previsti per la sua adesione da parte dei soggetti obbligati.
11. 56. Carrescia, Donati, Cominelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP). 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che: non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione; può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui al presente articolo e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
    1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 ed il decreto 20 marzo 2013;
    2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011;
    3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    4) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.
*11. 33. Oliaro, Matarrese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP). 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditopubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che: non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione; può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:

   a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui al presente articolo e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
    1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 ed il decreto 20 marzo 2013;
    2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011;
    3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    4) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.

*11. 17. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Prataviera.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP). 1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che: non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione; può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   b) le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.
  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui al presente articolo e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
   a) le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   b) sono abrogate le seguenti disposizioni:
    1) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 ed il decreto 20 marzo 2013;
    2) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011;
    3) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    4) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate.
*11. 7. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    capoverso 1, sostituire le parole
: intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi con le seguenti: intermediazione di rifiuti pericolosi;
    sopprimere i capoversi 2 e 3;
    dopo il comma 1, aggiungere il seguente
: 1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
    sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre sei mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.
   al comma 3, sostituire le parole: al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8 con le seguenti: all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2;
   al comma 3-bis:
    primo periodo, sostituire le parole:
dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema con le seguenti: della fase sperimentale di cui al comma 2.
    sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10;
   sostituire il comma 11 con i seguenti:

  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
  11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**11. 34. Oliaro, Matarrese.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    capoverso 1, sostituire le parole
: intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi con le seguenti: intermediazione di rifiuti pericolosi;
    sopprimere i capoversi 2 e 3;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente
: 1-bis. I commi 2 e 3, dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
   sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 152/2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre sei mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.
   al comma 3, sostituire le parole: al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8 con le seguenti: all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2;
   al comma 3-bis:
   primo periodo, sostituire le parole:
dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema con le seguenti: della fase sperimentale di cui al comma 2.
   sopprimere il secondo periodo;
   sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10;
   sostituire il comma 11 con i seguenti:
  11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
  11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**11. 16. Matteo Bragantini, Fedriga, Grimoldi, Invernizzi, Prataviera, Allasia.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

  Conseguentemente, al medesimo comma:
capoverso 1, sostituire le parole
: intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi con le seguenti: intermediazione di rifiuti pericolosi;
   sopprimere i capoversi 2 e 3.
11. 4. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Il comma 1 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere i capoversi 2 e 3;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.
11. 3. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi aggiungere le seguenti:, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno meno di dieci dipendenti, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione.
11. 19. Caparini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi aggiungere le seguenti: che hanno più di dieci dipendenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212.
11. 18. Caparini, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi aggiungere le seguenti: , con esclusione dei soggetti che effettuano operazioni di microraccolta di rifiuti pericolosi.
11. 20. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: urbani aggiungere la seguente: pericolosi.
11. 220. Carrescia, Donati, Cominelli.

  All'emendamento 11.500 del Governo apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo le parole: «rifiuti speciali» inserire la seguente: «pericolosi»;
   b) alla lettera c), capoverso 3-bis, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: 12 mesi»;
   c) alla lettera d) capoverso 12-bis, comma 1-bis, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   «c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8».

  Conseguentemente, allo stesso capoverso al comma 1-ter, dopo le parole: «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» inserire le seguenti: «diversi di quelli di cui al comma 1-bis, lettera c)»;
  e al comma 1-quater, lettera c), sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «5 giorni».
0.11.500.1. Invernizzi, Grimoldi, Bragantini, Caparini.

  Sopprimere la lettera b).
0.11.500.2. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, D'Ambrosio.

  Sostituire la lettera b) con la seguente: al comma 2, inserire prima di ogni parola pericolosi le parole urbani e speciali.
0.11.500.3. Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, D'Ambrosio.

  All'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, capoverso 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.».
   b) Al comma 2, inserire prima di ogni parola: «pericolosi» la parola «speciali».
   c) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle relative sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile del 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.».
   d) dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  «12-bis. All'articolo 190, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g), del comma 3, dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.
  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.
  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera pp).
  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.».
  «12-ter. All'articolo 190 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “i soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),”».
  «12-quater. All'articolo 193, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: “Per gli enti e le imprese ...” fino alle parole: “ ... devono risultare almeno i seguenti dati: “sono sostituite dalle seguenti” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati”».
   e) Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato».
11. 500. Il Governo.

  Al comma 1, capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3-bis con il seguente:

  3-bis. Nei nove mesi successivi alla data del 1o ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 188-bis, commi 3 e 4, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione».

  12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «1 soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),».
  12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alinea, le parole da: «i propri rifiuti» fino a: «su base volontaria» sono sostituite dalle seguenti: «rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente».
*11. 301. Latronico.

  Al comma 1, capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3-bis con il seguente:

  3-bis. Nei nove mesi successivi alla data del 1o ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 188-bis, commi 3 e 4, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione».

  12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «1 soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),».
  12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alinea, le parole da: «i propri rifiuti» fino a: «su base volontaria» sono sostituite dalle seguenti: «rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente».
*11. 302. Bratti, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Dallai, De Caro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Sanna, Zardini.

  Al comma 1, capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3-bis con il seguente:

  3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1o ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 188-bis, commi 3 e 4, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina degli adempimenti e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
   dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
   a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d), del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;
   b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo;
   c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

  1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
   a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
   b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

  1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del «circuito organizzato di raccolta» di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

  1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:
   a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
   b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
   c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
   d) per gli intermediari e i commercianti almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione e entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione».

  12-ter. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le parole: «1 soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),».
  12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alinea, le parole da: «i propri rifiuti» fino a: «su base volontaria» sono sostituite dalle seguenti: «rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente».
11. 300. Vignali, Pizzolante.

  Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: producono rifiuti aggiungere la seguente: speciali.
11. 60. Carrescia, Donati, Cominelli.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, fatti salvi gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193, in alternativa all'adesione al SISTRI, hanno l'obbligo di conferire i rifiuti pericolosi prodotti a uno dei soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, previa comunicazione alla provincia, ovvero al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione.
11. 21. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 2.
11. 22. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: commercianti dei rifiuti aggiungere la seguente: speciali.
11. 59. Carrescia, Donati, Cominelli.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.
11. 23. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole da: e sono individuate fino alla fine del capoverso.
11. 257. Grimoldi.

  Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: trattamento dei rifiuti con le seguenti: produzione, trattamento e trasporto dei rifiuti.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: trattamento dei rifiuti con le seguenti: produzione, trattamento e trasporto dei rifiuti.
11. 43. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: trattamento dei rifiuti aggiungere le seguenti: speciali pericolosi.
11. 215. Carrescia, Donati, Cominelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati relativa ai soggetti di cui al comma 1 e ai dati correlati al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti identifica le modalità di inserimento delle informazioni. La banca dati deve prevedere l'utilizzo di un formato dei dati di tipo aperto, così come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  3-ter. In linea con la strategia nazionale di open government e open data, i dati di cui sopra potranno essere consultabili tramite una piattaforma open source, gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»
11. 291. Catalano, Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Dal 1o marzo 2014 gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi, aderiscono alla fase sperimentale di operatività del sistema le cui modalità e procedure vengono definite con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2013. I1 termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per non oltre 6 mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8 con le seguenti: all'esito positivo della fase sperimentale di cui al comma 2.
   al comma 3-bis:
primo periodo, sostituire le parole:
dei novanta giorni successivi all'avvio dell'operatività del sistema con le seguenti: della fase sperimentale di cui al comma 2.
   sopprimere il secondo periodo.
11. 2. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 2, alla parola: pericolosi, ovunque ricorra, premettere la seguente: speciali.
*11. 207. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 2, alla parola: pericolosi, ovunque ricorra, premettere la seguente: speciali.
*11. 251. Bratti, Braga, Mariani, Borghi, Realacci, Carrescia, Ferrari.

  Al comma 2, dopo le parole: trasportano rifiuti aggiungere la seguente: speciali.
11. 259. Grimoldi.

  Al comma 2, sostituire le parole da: compresi i vettori esteri fino alla fine del comma con le seguenti:, con esclusione dei soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI, a titolo sperimentale, è rinviato al 1o gennaio 2014, al fine di concordare con le categorie interessate nuove procedure sperimentali per la gestione dei rifiuti e le relative semplificazioni. La sperimentazione si applica anche a vettori di altri paesi comunitari operanti sul territorio nazionale. Il termine della fase sperimentale è fissato al 31 dicembre 2014, prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente.

  Conseguentemente:
al comma 3, sostituire le parole:
al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 8 con le seguenti: al termine della fase sperimentale di cui al comma 2
   sopprimere i commi 4, 5, 7, 8, 9 e 10.
11. 49. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 2, sopprimere le parole: inclusi i nuovi produttori.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: Per i produttori iniziali aggiungere le seguenti: e i nuovi produttori.
11. 35. Matarrese, Oliaro.

  Al comma 2, sostituire le parole: il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al lo ottobre 2013 con le seguenti: nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 10 aprile 2014.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1o luglio 2014;
   al comma 11:
    sostituire le parole:
31 marzo 2014 con le seguenti: 31 marzo 2015;
    sostituire le parole: 1o ottobre 2013 e fino al 30 settembre 2014 con le seguenti: 10 aprile 2014 e fino al 30 settembre 2015;
    sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014.
11. 24. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale.
11. 52. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi di propria produzione, effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti e verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono considerati effettuati a titolo professionale.
11. 51. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 3, dopo le parole: Per i produttori iniziali di rifiuti aggiungere la seguente: speciali.
11. 260. Grimoldi.

  Al comma 3, dopo le parole: di rifiuti pericolosi aggiungere le seguenti: e per le imprese che trasportano i rifiuti da loro stesse prodotti.
11. 36. Matarrese, Oliaro.

  Al comma 3, sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014.

  Conseguentemente, al comma 11:
   sostituire le parole:
30 settembre 2014 con le seguenti: 30 settembre 2015
   sostituire le parole: 3 marzo 2014 con le seguenti: 1o luglio 2014.
11. 25. Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014 anche per le operazioni individuate dal punto D15 dell'allegato B e dall'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate dai produttori iniziali sui propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti.
11. 37. Matarrese, Oliaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 3 marzo 2014 anche per le operazioni individuate dal punto D15 dell'allegato B e dal punto R13 dell'allegato C della Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate dai produttori iniziali sui propri rifiuti nel luogo in cui sono prodotti.
11. 38. Matarrese, Oliaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1. I termini iniziali di operatività di cui ai commi 2 e 3 sono subordinati alla comprovata funzionalità del supporto informatico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
11. 8. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni, non sono tenuti all'iscrizione obbligatoria al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ma vi aderiscono nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 188-bis, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le copie cartacee delle schede di movimentazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono fornite agli imprenditori agricoli dalle piattaforme di conferimento o dai circuiti organizzati di raccolta prima di effettuare un trasporto.
11. 50. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: operatività del sistema aggiungere le seguenti: per ciascuna categoria dei soggetti obbligati.
11. 256. Grimoldi.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere i seguenti:
  3-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono o trasportano i propri rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle seguenti modalità:
   a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
   b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del medesimo decreto legislativo.
  Le imprese di cui al presente comma la cui produzione annua di rifiuti pericolosi non eccede le dieci tonnellate possono adempiere agli obblighi indicati nel presente comma anche tramite le associazioni imprenditoriali di categoria o società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

  3-quater. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp), comma 1, dell'articolo 183».
11. 41. Realacci, Carrescia.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp), comma 1, dell'articolo 183».
*11. 210. Latronico.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. All'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp), comma 1, dell'articolo 183».
*11. 250. Bratti, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Braga, Carrescia, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Cenni.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: comma 3.
**11. 26. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: comma 3.
**11. 200. Cicu, Sannicandro, Taglialatela, Turco.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: «Fino al 2 luglio 2012»;
   b) al comma 9, lettere a) e b), le parole: «cento chilogrammi o cento litri», sono sostituite dalle seguenti: «quattrocento chilogrammi o quattrocento litri».

  5-ter. Non sono considerati effettuati a titolo professionale e non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, verso i centri di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, nelle quantità indicate nella medesima norma, da considerarsi rispettivamente per i rifiuti pericolosi e per i rifiuti non pericolosi.
11. 44. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire la parola: semplificazione con la seguente: ottimizzazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola:
semplificazioni con la seguente: ottimizzazione.
   al comma 8, primo periodo:
    sostituire le parole:
alle semplificazioni con la seguente: all'ottimizzazione.
    sostituire le parole: operative le semplificazioni introdotte con: operativa la ottimizzazione introdotta.
   al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: delle semplificazioni con le seguenti: della ottimizzazione.
11. 9. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: della tracciabilità dei rifiuti aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle piccole imprese produttrici di rifiuti con un numero di dipendenti inferiore a dieci.
11. 27. Caparini, Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: le semplificazioni sono adottate, previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale con le seguenti: l'ottimizzazione, previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale, è adottata dal Ministero dell'Ambiente, d'intesa con le associazioni rappresentative degli utenti.
11. 10. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Terzoni, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
11. 255. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: Le semplificazioni fino a: per gli utenti, con le seguenti: L'ottimizzazione è finalizzata ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti ed a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario.

  Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale del 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241.
  11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 6. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 7, capoverso 4-bis, aggiungere, infine, le parole:, prevedendo altresì che il contributo sia comunque dovuto solo a decorrere dall'effettiva entrata in vigore del SISTRI e che eventuali contributi già versati siano computati in compensazione con futuri contributi o rimborsati in caso di cessata attività del soggetto iscritto.
11. 28. Invernizzi, Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto per l'adesione al SISTRI fino alla data di piena operatività del sistema risultante dal collaudo previsto dal comma 8, sono compensate a valere su quelle successivamente dovute.
11. 61. Carrescia, Donati, Cominelli.

  Al comma 11, sostituire le parole da: limitatamente alle violazioni fino alla fine del comma con le seguenti: relative agli obblighi derivanti dal sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, sono sospese fino al 3 marzo 2014. Fino a tale data le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
11. 45. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 11, sostituire le parole da: limitatamente alle violazioni fino alla fine del comma con le seguenti: compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte alla metà del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
11. 212. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 11, sostituire le parole da: limitatamente alle violazioni fino alla fine del comma con le seguenti: compiute successivamente alla sospensione di cui al comma 11, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla eliminazione, da parte del soggetto obbligato, della relativa fattispecie che ha determinato la sanzione.
11. 5. Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 11, sostituire le parole da: limitatamente alle violazioni fino alla fine del comma con le seguenti: compiute successivamente alla data del 1o ottobre 2013 e fino alla data dell'esito positivo delle operazioni di collaudo di cui al comma 8, sono ridotte ad un ottavo del minimo se il pagamento della sanzione viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua contestazione e sono comunque irrogate solo nel caso di più di tre violazioni.
11. 57. Carrescia, Donati, Cominelli.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo a titolo di contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010, 2011 e 2012 sono restituite ovvero utilizzabili in compensazione a valere sui contributi ascritti alle annualità successive all'entrata in operatività del SISTRI. Le medesime somme sono utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11-ter. Le disposizioni di attuazione del comma 11-bis sono adottate con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 15. Grimoldi, Matteo Bragantini, Fedriga, Invernizzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Per le sanzioni di cui al comma 3-bis, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati con un formato dati di tipo aperto, in linea con i criteri stabiliti dall'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
11. 290. Catalano, Liuzzi, Dell'Orco, De Lorenzis, Cristian Iannuzzi, Nicola Bianchi.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. In materia di sanzioni relative al SISTRI si applicano le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
11. 29. Matteo Bragantini, Grimoldi, Fedriga, Invernizzi.

  Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.
*11. 13. Braga, Bratti, Mariani, Borghi, Realacci, Carrescia, Ferrari.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.
*11. 206. Pizzolante, Vignali.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato.
*11. 258. Invernizzi.

  Al comma 14, sostituire le parole da: dei soli soggetti fino alla fine del comma con le seguenti: di tutti i soggetti di cui al comma 16.
11. 46. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido.

  Al comma 14-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione del presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, predispone un apposito piano, sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, per l'ottimizzazione dell'impiego del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, volto, altresì, ad operare un puntuale monitoraggio dell'impiego funzionale del personale del predetto Corpo.
11. 292. Bonafede, Colletti, Sarti, Turco, Businarolo, Micillo, Ferraresi, Agostinelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  14-ter. In assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica, nel territorio della provincia di Napoli già sede di discariche, è fatto divieto di costruire qualsiasi impianto di trattamento termico dei rifiuti.
  14-quater. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato.
11. 42. Micillo, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14-ter. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, è sostituito dal seguente: «1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole da: “e può accedere” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “Inoltre il personale della polizia locale accede di diritto, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, a tutte le sezioni dell'archivio interforze operante presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1o Aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni”;
   b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
  “1-bis. Il personale di cui al comma 1 è abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai fatti e alle informazioni indicati nell'articolo 7 della legge n. 121 del 1981, accertati o raccolte dal personale della polizia locale.
  1-ter. Le modalità di accesso, di individuazione del personale abilitato ai vari livelli di informazione sono quelle indicate nelle norme di attuazione e regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 121 del 1981. In ogni caso il personale in possesso della qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria può accedere solo ad informazioni fornite in forma sintetica, mentre il personale avente qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria può accedere alle informazioni fornite sia in forma sintetica che a quelle in forma descrittiva. Al livello «Investigatori» possono essere abilitati gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti ai Comandi di polizia locale dei Comuni capoluogo di provincia che abbiano nella loro organizzazione un nucleo investigativo o di polizia giudiziaria. Il numero di U.P.G. abilitati a tale livello di informazione non può superare le due unità per ciascun Comando. Le informazioni fornite per tale livello sono le stesse previste per l'analogo livello delle Forze di Polizia dello Stato”».
11. 293. Dallai.
(Inammissibile)

ART. 12.
(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale).

  Sopprimerlo.
12. 9. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
12. 27. Labriola, Furnari, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
  2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del subcommissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*12. 33. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di accelerare e favorire l'esecuzione degli interventi di risanamento ambientale, consentendo l'autosmaltimento dei materiali da essi rivenienti, il procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, d'intesa con la regione Puglia e sentita l'ARPA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, stabilisce per gli impianti di discarica per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (localizzati nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA), gli adeguamenti costruttivi necessari a non creare rischi per la tutela della salute e dell'ambiente nonché le successive condizioni e prescrizioni di esercizio in conformità ai principi di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
  2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, A.I.A. 3, nel rispetto delle prescrizioni ivi previste e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del subcommissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e gli altri comuni interessati e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
*12. 30. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dell'autorizzazione integrata fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, avvia un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica.
12. 220. Micillo, Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Sarti, Colletti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dell'autorizzazione integrata fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, avvia un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nella provincia di Napoli.
12. 221. Micillo, Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Sarti, Colletti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole da: e dell'autorizzazione integrata fino alla fine del comma con le seguenti: il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, avvia un'indagine per valutare la necessità di realizzare discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in prossimità degli impianti produttivi, tenendo conto della presenza dei necessari interventi di riqualificazione e opere di bonifica nonché di eventuali pareri di compatibilità ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. È in ogni caso fatto divieto di realizzare discariche e impianti di trattamento termico dei rifiuti nelle province in cui vi siano aree a rischio ambientale, in assenza degli interventi di riqualificazione e delle opere bonifica. Il comma 6-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, è abrogato.
12. 222. Micillo, Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Sarti, Colletti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole da: in considerazione dell'urgente necessità fino alla fine del comma con le seguenti: con procedura di urgenza adottata dalla autorità competente, si sottopongono alla valutazione di impatto ambientale e alla autorizzazione integrata ambientale le discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
12. 200. Crippa, Petraroli, Fantinati, Mucci, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Prodani.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in considerazione dell'urgente necessità fino alla fine del comma con le seguenti:, sentita l'ARPA della Regione Puglia, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, previa caratterizzazione dei rifiuti con oneri a carico dell'azienda, e attraverso il controllo e la validazione dei dati effettuati dalle ARPA/APPA territorialmente competenti di tutti i rifiuti nelle aree adibite a smaltimento all'interno dello stabilimento, è autorizzata, previa acquisizione del parere favorevole dell'ARPA della regione Puglia, la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
12. 1. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata la costruzione e la gestione con le seguenti: sono autorizzate, a spese dell'Ilva spa, la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.
12. 17. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: produttivo dell'ILVA di Taranto, aggiungere le seguenti: sentita l'Arpa della regione Puglia.
12. 28. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo le parole: data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aggiungere le seguenti:, solo dopo aver eseguito dei carotaggi e tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la tipologia di codici CER già smaltite nelle suddette discariche.
12. 16. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e per la bonifica o messa in sicurezza del SIN di Taranto.
12. 201. Matteo Bragantini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il procedimento di AIA si applica ai limiti di produzione stabiliti dalla normativa vigente.
12. 202. Crippa, Petraroli, Fantinati, Mucci, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Prodani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:
  «Art. 1-bis. – Il Commissario ed il sub commissario di cui comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 decadono dal loro ufficio se incorrono in procedimenti giudiziari a loro carico».
12. 25. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo   Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Commissario, il sub-commissario di cui al presente comma, nonché gli esperti di cui al comma 5, decadono dal loro ufficio nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato e nel caso in cui siano condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Libro II, Titolo Il, Capo I, del Codice penale. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
12. 223. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al commissario e al sub-commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, si applica, per quanto compatibile, la disciplina di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nonché quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 aprile 2013, n. 60, in materia di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Nei confronti degli stessi soggetti, si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
12. 224. Pilozzi, Duranti, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Kronbichler.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, deve contemplare anche ipotesi impiantistiche, tecniche, economiche e gestionali che possano consentire l'utilizzo dello stabilimento, o parte di esso, sia in assenza, temporanea o permanente, dell'area a caldo, sia tramite tecnologie di rilevanza internazionale con riconosciuti e misurabili minori impatti ambientali. Il piano deve comprendere ipotesi di ricollocazione e formazione del personale a garanzia del reddito e dei posti di lavoro anche nelle ipotesi di riconversione di cui al presente comma. Tali ipotesi possono comprendere un riassetto produttivo ed organizzativo anche interessando gli altri stabilimenti produttivi nazionali da coordinarsi in base al piano nazionale della strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio da adottare da parte del Governo ai sensi del comma 3 articolo 1 della legge del 24 dicembre 2012, n. 231.
12. 19. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, deve contemplare la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento Ilva di Tarano entro 6 mesi dall'emanazione dalla legge di conversione del presente decreto.
12. 20. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. All'interno del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5, è prevista, sempre a spese dell'azienda, l'esenzione del ticket sanitario per almeno 5 anni per tutti gli abitanti dei comuni compresi in un raggio di 20 km dallo stabilimento siderurgico.
12. 11. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, il comma 9 è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
12. 23. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, il comma 9 è abrogato.
12. 22. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società commissariata di cui al comma 1, articolo 2, prima della definizione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, stipula garanzie fideiussorie, a tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che saranno utilizzate esclusivamente per la conversione dello stabilimento e chiusura dell'area a caldo, il mantenimento del reddito dei lavoratori fino al compimento dei lavori di caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiali e di profondità, ricadenti all'interno del perimetro dello stabilimento Ilva di Taranto e unicamente a spese dell'Ilva spa. Tutti i procedimenti atti alla caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiale e di profondità, devono essere pianificati, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di nomina del commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1.».
12. 10. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 3 agosto 2013, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. La società commissariata di cui al comma 1, articolo 2, prima della definizione del piano di cui al comma 6 dell'articolo 1, stipula garanzie fideiussorie, a tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che saranno utilizzate esclusivamente per la conversione dello stabilimento e chiusura dell'area a caldo, il mantenimento del reddito dei lavoratori fino al compimento dei lavori di caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiali e di profondità, ricadenti all'interno del perimetro dello stabilimento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è tenuto a riferire semestralmente alle Camere su tutti gli interventi finalizzati alla caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ambientale dei terreni e delle falde superficiali e di profondità.»
12. 203. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I fondi stanziati per l'aerea del «Mar Piccolo» a seguito del Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 sanciti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, cambiano destinazione d'uso e sono impiegati per garantire ai lavoratori dell'area a caldo dello stabilimento tarantino dell'Ilva spa, corsi di formazione in ambito ambientale e reinserimento nel mondo lavorativo.
12. 24. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le autorizzazioni alla costruzione e gestione delle discariche di cui comma 1 sono subordinate e attuabili solo dopo aver effettuato gli adeguati carotaggi e tutti i procedimenti idonei al fine di riconoscere ed individuare la tipologia di codici CER già smaltite nelle discariche di cui al comma 1.
12. 21. De Lorenzis, Crippa, Fantinati, Da Villa, Petraroli, Della Valle, Mucci, Prodani, Vallascas, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Nel rispetto delle direttive europee e della legislazione vigente, le discariche di cui al comma 1, sono autorizzate previa nuova procedura di VIA e AIA e solo se i procedimenti suddetti terminano con esito positivo.
12. 18. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 2.
12. 12. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Cozzolino, Dadone, Liuzzi, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con le seguenti: i termini congrui alla acquisizione del giudizio di VIA e di AIA.
12. 204. Crippa, Petraroli, Fantinati, Mucci, Da Villa, Della Valle, Vallascas, Prodani.

  Al comma 2, sostituire le parole: sentita l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) con le seguenti: sentito l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale.
12. 205. Matteo Bragantini.

  Al comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e.
12. 2. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 2 trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:
   a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;
   b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;
   c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;
   d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;
   e) i monitoraggi ambientali, da effettuare con cadenza mensile, in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
12. 29. Labriola, Lo Monte, Capelli, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli, Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il sub-commissario di cui al comma 2 trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione concernente:
   a) lo stato di realizzazione per ciascuna delle discariche di cui al comma 1;
   b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti e di quelli relativi al risanamento ambientale;
   c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione degli interventi posti in essere;
   d) le spese sostenute per la gestione delle discariche e per gli ulteriori interventi di risanamento ambientale di cui al comma 1;
   e) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle delle discariche, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
12. 3. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere il comma 3.
12. 4. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Sopprimere il comma 4.
*12. 5. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Cozzolino, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 4.
*12. 31. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: del decreto-legge n. 61 del 2013, aggiungere la seguente: non. 
12. 6. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone, Businarolo, Sarti, Agostinelli, Ferraresi, Micillo, Turco, Bonafede.

  Sopprimere il comma 5.
12. 7. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 5, dopo le parole: prededucibili aggiungere le seguenti: sino al limite del 30 per cento del finanziamento erogato.
12. 208. Turco, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

  Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.
12. 8. Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.

  Al comma 5-bis, capoverso, primo periodo, dopo le parole: lo sviluppo aziendali aggiungere le seguenti: nonché la conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
12. 209. Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli, Micillo, Turco, Bonafede.

  Al comma 5-bis, capoverso, primo periodo, dopo la parola: riferendone aggiungere le seguenti: almeno trimestralmente.
12. 210. Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli, Ferraresi, Micillo, Turco, Bonafede.

  Al comma 5-bis, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: nell'esercizio dei poteri di azionista con le seguenti: in luogo degli organi societari.
12. 211. Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli, Ferraresi, Micillo, Turco, Bonafede.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente comma:
  5.1. L'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come integrato dal comma 5-bis, si applica anche ai sequestri già disposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12. 26. Matarrese, Oliaro.

  Al comma 5-ter, sostituire le parole: Al commissario è attribuito il potere di con le seguenti: Il commissario deve.
12. 211. Businarolo, Colletti, Sarti, Agostinelli, Ferraresi, Micillo, Turco, Bonafede.

  Al comma 6, sostituire le parole: (AIA) ivi richiamate con le seguenti: (AIA 3).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: sentite la regione Puglia e con le seguenti: d'intesa con la regione Puglia e sentita.
12. 32. Pilozzi, Kronbichler, Migliore, Airaudo, Di Salvo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zan, Pellegrino, Zaratti, Duranti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:Art. 12.1. – (Disposizioni in materia di siti di interesse strategico nazionale). – 1. All'articolo 19 delle legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 2 e 3 sono abrogati.
12. 01. Mannino, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi, Dadone.
(Inammissibile)