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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 15 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 15 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dellai, Dell'Aringa, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Gutgeld, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Monaco, Moretto, Orlando, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rossi, Sani, Santelli, Scagliusi, Sereni, Sorial, Speranza, Tidei, Tinagli, Villarosa, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dellai, Dell'Aringa, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Gutgeld, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Leva, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Mogherini, Monaco, Moretto, Orlando, Pannarale, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Scagliusi, Sereni, Sorial, Speranza, Tidei, Tinagli, Villarosa, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MIGLIORE ed altri: «Istituzione del reddito minimo garantito» (1683);
   DORINA BIANCHI: «Norme per la promozione del parto indolore» (1684);
   GIUDITTA PINI: «Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale» (1685);
   DELLA VALLE ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la tutela dei minori contro il rischio di incidenti provocati dall'uso di armi da fuoco nel corso dell'attività venatoria» (1686);
   NASTRI: «Disposizioni per l'esenzione dal pagamento dei pedaggi autostradali in caso di blocco del traffico» (1687);
   NASTRI: «Disposizioni in materia di assistenza sanitaria sulle navi e sui treni a lunga percorrenza» (1688);
   ZARDINI: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di controllo e valutazione delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni» (1689).
  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 15 ottobre 2013 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie:
  «Conversione in legge del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione» (1690).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):
  OLIVERIO: «Concessione di un credito d'imposta per la frequenza di corsi di formazione post-universitaria» (732) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X e XI;
  PIZZOLANTE: «Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri nonché modifica all'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernente la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei medesimi» (1008) Parere delle Commissioni I, III, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BIONDELLI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e per l'assistenza delle persone affette da tale malattia» (1348) Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 9 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo, a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori interventi a protezione dell'area archeologica dell'Aquila;
   Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo apostoli in Galatina (Lecce), a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori lavori di consolidamento e messa in sicurezza della chiesa.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per gli affari europei.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 10 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre del 2013 (Doc. LXXIII-bis, n. 3).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Comunicazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Fintecna Spa, con lettera in data 8 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, comunicazioni concernenti atti comportanti spese per emolumenti o retribuzioni, con l'indicazione del nominativo dei destinatari e dell'importo dei relativi compensi.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 14 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Portare nell'era digitale le norme dell'Unione europea sui pacchetti turistici (COM(2013) 513 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti consolidati annuali dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2012 (COM(2013) 570 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Valutazione delle regolamentazioni nazionali sull'accesso alle professioni (COM(2013) 676 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Visione a lungo termine per le infrastrutture in Europa e al di là dei suoi confini (COM(2013) 711 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera pervenuta in data 14 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera h), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la relazione sull'attività svolta dalla medesima Autorità nell'anno 2012 (Doc. XLIII, n. 1).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta dell'8 maggio 2013, a pagina 4, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo la parola: «VII,» si intende inserita la seguente: «X,».

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 10 ottobre 2013, a pagina 5, prima colonna, ventesima riga, le parole: «e V,» si intendono sostituite dalle seguenti: «, V e XI».

 

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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE, NONCHÈ DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI (A.C. 1544-A)

A.C. 1544-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 1544-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Altre disposizioni in materia di IMU).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge del 18 luglio 2013, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   «c-bis) le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta, che risultino ivi residenti e che abbiano un reddito non superiore a 15.000 euro annui.»

  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante incremento, da apportare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previsto dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura tale da recare un corrispondente maggiore gettito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 3. (vedi 2. 48.) Laffranco.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
  «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,85 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.»
* 2. 15. (vedi 2. 78.) Rughetti, Marchi, Fregolent, Lorenzo Guerini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti e affini entro il primo grado e ai fratelli e alle sorelle, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
  «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,85 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.»
* 2. 16. (vedi 2. 78.) Busin.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzino come abitazione principale».

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   all'articolo 15, comma 3:

    alinea, sostituire le parole da: 2.934,4 milioni di euro a: 486,1 milioni di euro, con le seguenti: 2.994,4 milioni di euro per l'anno 2013, a 593,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 657,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 526,1 milioni di euro;
   dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
    h-bis) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca;
    h-ter) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. 17. (vedi 2. 89.) Rubinato, De Menech.

  All'articolo aggiuntivo 2.0100 delle Commissioni, al comma 2 sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'interno da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
0. 2. 0100. 1. De Micheli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.
  2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previo acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3:
   a) all'alinea, sostituire le parole: 2.934,4 milioni di euro con le seguenti: 2.952,9 milioni di euro;
   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria».
2. 0100. (Nuova formulazione) Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 6.
(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare).

  Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.
*6. 26. Pagano.

  Al comma 5, sopprimere il sesto periodo.
*6. 27. Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Tutte le misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, previste nei commi precedenti, sono rivolte esclusivamente all'acquisto o alla locazione di immobili non di «nuova costruzione». Unica eccezione è costituita da immobili di nuova costruzione di classe energetica A o A+, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Per immobile di «nuova costruzione» si intende un edificio per il quale la richiesta del titolo edilizio comunque denominato sia stata presentata in data posteriore al 31 gennaio 2009.
6. 28. (ex 6. 15.) Caso, Castelli, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Ruocco.

ART. 8.
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali).

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 1. Busin, Borghesi.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano.
8. 2. Busin, Guidesi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
8. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:; i comuni pubblicano le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria entro e non oltre le 72 ore seguenti l'adozione delle stessa da parte dell'organo preposto.
8. 3. (vedi 8. 33.) Busin, Guidesi.

ART. 9.
(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2013 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
9. 1. (ex 9. 1.) Cancelleri, Ruocco, Barbanti, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 9, capoverso comma 450-bis, sopprimere le parole: che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
9. 2. (ex 9. 17.) Busin, Guidesi.

ART. 11.
(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201. convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011. n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»). – 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:
    a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;
    b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
11. 1. (vedi 11. 3.) Airaudo, Di Salvo, Placido, Migliore, Lavagno, Paglia, Ragosta, Marcon, Pilozzi, Kronbichler, Pannarale, Ricciatti, Piazzoni, Aiello, Nicchi, Matarrelli, Ferrara, Lacquaniti, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Fava, Duranti, Piras, Melilla, Boccadutri, Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano, Nardi, Quaranta, Zaratti, Pellegrino, Zan.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 24 febbraio 2012, n. 14 aggiungere le seguenti: le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico» e.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al comma 01 del presente articolo.
  3-ter. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
  3-quinquies. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.
  3-sexies. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».
11. 2. (ex 11. 12.) Fedriga, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: con le seguenti: dopo la lettera e-bis) sono inserite le seguenti: e dopo la lettera e-ter), aggiungere la seguente: e-quater) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 2.500 con le seguenti: 12.500 e dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: 8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  3-ter. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
  3-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
0. 11. 0200. 1. Fedriga, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono inserite le seguenti: ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa e.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 2.500 con le seguenti: 12.500 e dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: 8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  3-ter. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
  3-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 5 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
0. 11. 0200. 2. Fedriga, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente: con le seguenti: dopo la lettera e-bis) «sono inserite le seguenti:» e dopo la lettera e-ter), «aggiungere la seguente:» e-quater) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile;».

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 2.500 con le seguenti: 12.500 e dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: 8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  3-ter. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
  3-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
0. 11. 0200. 3. Fedriga, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono inserite le seguenti: le parole: 4 dicembre 2011, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 31 gennaio 2012.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 2.500 con le seguenti: 10.000 e dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente: 8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  3-ter. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
  3-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
0. 11. 0200. 4. Fedriga, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: anno 2011 risultano essere: inserire le seguenti: in astensione facoltativo per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni e.

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 2.500 con le seguenti: 10.000 e dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
  «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative.
  3-ter. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
  3-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».
0. 11. 0200. 5. Fedriga, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile limitatamente
ai commi 3-
quater e 3-quinquies)

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono inserite le seguenti: alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991 n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni» e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»; le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012».

  Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: 2.500 con le seguenti: 12.500 e dopo il comma 3, inserire i seguenti:
  3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2001, dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
  «8-ter. L'aliquota è aumentata allo 0,95 per cento per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative».
  3-ter. Ferma restando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure in materia di giochi pubblici on line, lotterie istantanee e apparecchi e congegni di gioco, utili al fine di assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla medesima data di entrata in vigore, il reperimento delle maggiori entrate di cui al presente articolo.
  3-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sulla quota contributiva ex Inpdap a carico degli enti pubblici omessa è dovuto, oltre agli interessi legali annui, il 3 per cento per ogni anno di versamento omesso.
  3-quinquies. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
0. 11. 0200. 6. Fedriga, Di Salvo, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini.
(Inammissibile)

  All'emendamento 11.0200 del Governo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1 sostituire le parole: «è inserita la seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
   b) al comma 1 dopo la lettera e-ter) aggiungere la seguente:
    «e-quater) i periodi di astensione facoltativa per congedo parentale ai sensi del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive integrazioni e modificazioni sono conteggiati ai fini della maturazione dei requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento»;
   c) dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, nuovo capoverso e-quater) si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati»;
   d) conseguentemente al comma 2 dopo le parole «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «, capoverso lettera e-ter);
   e) conseguentemente al comma 3 sostituire le parole «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 1, capoverso lettera e-ter).
0. 11. 0200. 7. Di Salvo, Fedriga.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come integrato dall'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   «e-ter) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, i quali perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore all'1 gennaio 2014».

  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, di 17 milioni di euro per l'anno 2015, di 9 milioni di euro per l'anno 2016, di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  4. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole «delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
   b) le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018».
11. 0200. Il Governo.
(Approvato)

ART. 12.
(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento».
  6-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. L'aliquota base di cui al comma 6 del presente articolo è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile di proprietà posseduto oltre il terzo».
12. 1. (ex 12. 3.) Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2013 e 230 a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
12. 2. (ex 12. 7.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 2 milioni e 500 mila» sono sostituite dalle seguenti «euro 850».
  2. Nel limite di euro 850, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000.
  3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
    b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
12. 3. (ex 12. 8.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.
  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 3, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 mediante corrispondete proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente lettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.
12. 4. (ex 12. 6.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 12. – (Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi e di deducibilità del contributo SSN). – 1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, la detrazione d'imposta prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta per un importo complessivamente non superiore a euro 630.
  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8, comma 1, le parole «, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e» sono soppresse;
    b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il reddito dominicale dei terreni non affittati e il reddito dei fabbricati non locati assoggettati all'imposta municipale propria, ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

  4-ter. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 4-bis hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
12. 5. (ex 12. 9.) Sottanelli, Lorenzo Guerini, Zanetti, Sberna.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 630 con le seguenti: euro 1000.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 450;
    al comma 2:
    sostituire le parole:
euro 630 con le seguenti: euro 1000;
    sostituire le parole: euro 230 con le seguenti: euro 450;
   all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
   5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.»
12. 6. (ex 12. 10.) Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   al comma 2:
    sostituire le parole:
31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014;
    sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015;
   all'articolo 15, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».
12. 8. (ex 12. 11.) Ruocco, Barbanti, Cancelleri, Pesco, Castelli, Caso, Cariello, Currò, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 con le seguenti: euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
euro 230 con le seguenti: euro 530;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta è soppresso il comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
12. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 13.
(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali).

  Al comma 1, capoverso comma 10, terzo periodo, dopo le parole: da comunicare al Parlamento aggiungere le seguenti: e alla Corte dei conti.
13. 1. (ex 13. 3.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
*13. 2. (ex 13. 5.) Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Ragosta, Lavagno.

  Al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2014 con le seguenti: 31 ottobre 2013.
*13. 3. (ex 13. 27.) Busin, Guidesi.

  Al comma 9, sostituire le parole da: di cui al comma 1 fino alla fine del comma con le seguenti: di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle Regioni e agli enti locali, ivi incluse le Regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013, delle risorse di cui al comma 1.
13. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
*13. 4. (ex 13. 2.) Melilla, Boccadutri, Marcon, Paglia, Lavagno.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
*13. 5. (ex 13. 22.) Fauttilli, De Mita.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Ove l'ente locale rinunci con atto formale all'erogazione dell'anticipazione concessa entro il 15 maggio 2013 a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», tali somme vengono nuovamente assegnate alla predetta Sezione per il nuovo riparto di cui al comma 8 del presente articolo.
*13. 6. (ex 13. 29.) Marchi, Rughetti, De Micheli, Giulietti, Lorenzo Guerini, Guerra, Laforgia, Lodolini, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Marchetti.

ART. 14.
(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile).

  Al capoverso comma 2-bis, dopo le parole: avvenuto versamento inserire le seguenti: in unica soluzione.
0. 14. 200. 1. Le Commissioni.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da prova idonea dell'avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
  2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dei commi 1 e 2 precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro la data del 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.
14. 200. Governo.
(Approvato)

  All'articolo 14, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.
14. 300. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 15.
(Disposizioni finali di copertura).

  Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: 300 milioni di euro fino a: investimenti fissi lordi con le seguenti: 149,40 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi.

  Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente):
   a-bis) quanto a 150,60 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 1. (ex 15. 2.) Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 375,8 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LF266/2005, articolo1, C 86;
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 2. (ex 15. 5.) Nardi, Quaranta, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 620,8 milioni di euro.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: DL 112/2008, ART. 61, C. 22;
    dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 3. (ex 15. 4.) Pilozzi, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni con le seguenti: 625,8 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la voce: LS 228/2012, ART. 1, C. 90;
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 4. (ex 15. 6.) Kronbichler, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 675,8 milioni di euro con le seguenti: 625.873.671 euro per l'anno 2013.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere le voci: DL 262/2006, ART. 1, C. 14 e LF 266/2005, ART. 1, C. 251;
   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 49.810.826 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 5. (ex 15. 3.) Nardi, Quaranta, Boccadutri, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, lettera b), allegato 3, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: LS 228/2012, ART. 1, C. 90 sostituire la cifra: 50.000.000 con la seguente: 43.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima rubrica, voce: LF 296/2006 ART. 1, C.527, sostituire la cifra: 22.821.278 con la seguente: 29.821.278.
15. 102. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 6. (ex 15. 1.) Di Salvo, Airaudo, Placido, Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto fondo.
15. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2014 e 2015, fino a: per l'anno 2015 con le seguenti: per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista.
15. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione, definita del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
15. 7. (ex 15. 8.) Marcon, Ragosta, Paglia, Melilla, Lavagno.

  Sostituire il comma 4, con i seguenti:
  4. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2013 . L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
  4-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore sono stabilite nella misura del 27 per cento.».
  4-ter. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013 non si applica la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15. 8. (ex 15. 11.) Currò, Barbanti, Cancelleri, Ruocco, Pesco, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 4, con i seguenti:
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f). Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi.
  4-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie di cui al comma 4, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
15. 9. (ex 15. 9.) Marcon, Ragosta, Boccadutri, Paglia, Melilla, Lavagno.

A.C. 1544-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il comma 5 dell'articolo 6 del provvedimento in parola interviene sulla questione dei cosiddetti «morosi incolpevoli», gli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee;
    al fine di evitare ambiguità e conseguente contenzioso in merito alla generica definizione,

impegna il Governo

a procedere ad una puntuale definizione legislativa della fattispecie della morosità incolpevole attraverso il riferimento ad oggettivi accadimenti che determinino la condizione in questione, quali per esempio: licenziamento; percepimento della sola indennità di cassa integrazione, mobilità, disoccupazione; mancato rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato o di lavoro atipico in essere al momento della stipula del contratto di locazione; gravi malattie; cessazione di attività di imprese registrate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; condizioni di grave disagio economico comprovate attraverso opportuni indicatori quali l'l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
9/1544-A/1Misiani.


   La Camera,
   premesso che:
    straordinari eventi sismici hanno interessato tutto il territorio della Lunigiana e della Garfagnana nel mese di giugno 2013;
    i danni subiti sono ingenti, valutati per circa settanta milioni di euro e circa mille abitazioni sono inagibili o parzialmente inagibili nei territori della Lunigiana (in particolare nei comuni di Fivizzano e Casola) e circa cinquecento abitazioni danneggiate nei territori della Garfagnana;
    gli eventi sismici, considerati straordinarietà, purtroppo, nel corso di questi ultimi anni, sono diventati quasi «ordinarietà» e costringono, gioco forza, istituzioni, enti, imprese, società civile, semplici cittadini, a ripensare e rivedere il modello di sviluppo che, dovrà, necessariamente, risultare più attento alle esigenze del territorio;
    dopo le prime fasi dell'emergenza, in cui tutto il sistema di protezione civile ha più che egregiamente fronteggiato l'incalzare dei tragici eventi assieme alle forze dello Stato, di concerto con il pronto intervento della regione Toscana e delle squadre di volontariato regionale e provinciale, nonché l'impegno dei sindaci e degli enti locali, occorre adesso mettere mano alle operazioni di messa in sicurezza del territorio e delle abitazioni nonché allo stanziamento di finanziamenti per la ricostruzione di tutte le aree danneggiate degli immobili; si tratta, è evidente, di un'opera ricostruttiva rilevante che, da prime valutazioni, prevede uno sforzo di carattere finanziario di circa settanta milioni di euro e che le finanze della provincia e dei comuni non possono assolutamente sostenere, avendo l'obbligo di fare riferimento ai vincoli di spesa che sono imposti dal patto di stabilità;
    non sono state assunte iniziative volte a prevedere uno stanziamento per le gravi problematiche che si sono evidenziate come per tutte le altre emergenze che hanno riguardato diverse province e comuni italiani,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare un'iniziativa normativa volta a concedere l'esenzione dell'IMU e della tassa «Rifiuti e Servizi» (TARES) per almeno 2 anni, a tutti gli edifici lesionati e contemporaneamente a prevedere un contributo, di pari importo, per i Comuni interessati.
9/1544-A/2Rigoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del decreto-legge in esame prevede misure di sostegno per l'accesso all'abitazione e al settore immobiliare intese a soddisfare le esigenze abitative soprattutto da parte di soggetti svantaggiati ovvero lavoratori atipici, anziani e giovani coppie;
    la Cassa depositi e prestiti, metterà, quindi, a disposizione oltre due miliardi per l'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa. Obiettivo, infatti, del Governo è quello di favorire attraverso la garanzia data alle banche, la ripresa del credito per l'acquisto della prima casa;
    è, infatti, da ricordare che tra il 2006 e il 2011 il volume dei mutui ipotecari era di cinquantacinque miliardi di euro annui, nel 2012 è sceso a ventisei miliardi di euro, principalmente a causa della debolezza delle prospettive occupazionali e di reddito dei possibili mutuatari;
    con la norma in esame, gli istituti di credito potranno contare su una maggiore liquidità, fornita direttamente dalla Cassa depositi e prestiti, intesa a sviluppare ed incrementare le politiche per i giovani e perseguire l'obiettivo della promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito agevolato da parte dei beneficiari,

impegna il Governo:

   a valutare la necessità di promuovere procedure snelle e semplificate per favorire l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa dei soggetti beneficiari della disposizione di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge;
   ad affrontare in modo organico le tematiche connesse al miglioramento delle relazioni tra imprese bancarie e i soggetti beneficiari del mutuo, individuando temi e soluzioni operative al fine di favorire l'effettivo accesso al credito per gli stessi soggetti per garantirgli la possibilità di acquistare un'abitazione.
9/1544-A/3Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione, dal contenuto complesso e articolato, prevede una serie di disposizioni che modificano il quadro delle esenzioni e delle agevolazioni IMU, nonché di altra fiscalità immobiliare e di finanza locale e s'inseriscono all'interno di un più ampio scenario in tema di tassazione immobiliare e di tributi locali, rappresentato dal provvedimento di delega al Governo per la riforma degli strumenti della politica fiscale;
    il decreto-legge in particolare, prevede attraverso gli articoli da 7 a 9 e 13, interventi finanziari, di contabilità amministrativa ed in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali, al fine di semplificare e sostenere il quadro finanziario dei comuni, in una fase economica recessiva, che ha tra l'altro evidenziato, una rilevante riduzione dei trasferimenti erariali da parte dello Stato, a causa dell'impostazione dell'imposta municipale unica, strutturata in modo differente rispetto alla precedente imposta sugli immobili;
    nell'ambito degli interventi di programmazione finanziaria volti a sostenere i comuni interessati da particolari e gravi situazioni emergenziali, derivanti da fenomeni alluvionali che hanno provocato seri danni idrogeologici ai territori interessati, il provvedimento non contempla misure adeguate ed urgenti di natura fiscale e tributaria, in grado di sostenere, gli enti locali che hanno subito danni anche devastanti nelle aree colpite con conseguenze negative, oltre che per le comunità locali, anche per le strutture produttive locali;
    il recente nubifragio che ha interessato la maremma grossetana, ed in particolare i comuni di Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima e Follonica, provocando l'esondazione di un torrente e addirittura la morte di un bambino, i cui allagamenti hanno causato significativi danni alle imprese locali, in particolare quelle agricole, tali da chiedere la necessità dello stato di emergenza regionale da parte delle prefettura di Grosseto, ha determinato l'urgenza e la necessità di prevedere interventi di agevolazione fiscale di carattere straordinario e temporaneo, in grado di sostenere nell'attuale fase eccezionale, causata dalla calamità naturale che ha interessato le suindicate aree geografiche, gli enti locali, le imprese, le attività produttive, commerciali ed agricole del territorio grossetano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, interventi volti a stabilire modalità differenti per il versamento dell'imposta municipale unica relativa al saldo del 2013, entro e non oltre l'anno 2016, nei confronti dei soggetti che svolgono attività produttiva, commerciale ed agricola, coinvolti dall'alluvione del presente mese di ottobre, i cui insediamenti rientrano all'interno della medesima area esposta in premessa.
9/1544-A/4Faenzi, Parisi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2013, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, non contiene alcuna norma di riforma generale della disciplina della tassazione immobiliare, così com'era previsto dal decreto 21 maggio 2013 n. 54, approvato pochi mesi fa dal Parlamento ed evidenzia un quadro di incertezza per quanto riguarda l'evoluzione complessiva dell'equilibrio finanziario delle pubbliche amministrazioni, durante l'ultimo quadrimestre dell'anno in corso;
    l'articolo 2 in particolare che reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU, ha introdotto alcune esenzioni per alcune tipologie di fabbricati, ad esempio i cosiddetti «beni merce», escludendo tra le categorie esentate dall'IMU per l'anno 2014, anche i fabbricati concessi ad uso gratuito ai familiari ed utilizzati da questi ultimi come abitazione principale;
    nel caso in cui tali immobili non possano essere considerati come una categoria di fabbricati, l'esenzione IMU, potrebbe essere garantita attraverso l'equiparazione di tali immobili all'abitazione principale,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di far rientrare tra le categorie esentate dall'IMU per l'anno 2014, anche i fabbricati concessi ad uso gratuito ai familiari ed utilizzati da questi ultimi come abitazione principale.
9/1544-A/5Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    il Comune di Campione d'Italia, essendo interamente circondato da territorio elvetico, presenta una collocazione geografica peculiare: ritenuto anche dalla normativa comunitaria extra-doganale, esso ricade in una zona considerata area doganale di riferimento della Confederazione Elvetica e, a seguito di ciò, la moneta utilizzata dai suoi abitanti per le transazioni è il franco svizzero, valuta utilizzata anche per la stesura del bilancio comunale;
    il Comune di Campione d'Italia, per le sue peculiarità di exclave interamente in territorio svizzero vive così, da comune che ha deliberato il ricorso alla procedura ex articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, una condizione del tutto particolare avendo nel suo bilancio spese correnti non riconducibili a quelle relative alle funzioni proprie di un comune, bensì riferibili a competenze, funzioni e attività statali nonché ai rapporti con la Confederazione Elvetica regolati da specifici accordi;
    tale condizione produce gravi effetti discorsivi sui meccanismi di definizione degli obiettivi del patto di stabilità, determinandone un notevole sovradimensionamento rispetto alle effettive possibilità di manovra della spesa da parte del comune, rendendo di fatto impossibile la redazione di un bilancio rispettoso degli obiettivi del patto di stabilità interno;
    la posizione di exclave italiana ha indotto il Governo, fin dal 1933, ad autorizzare l'apertura di una casa da gioco per consentire il finanziamento del bilancio comunale. Il comune, con la quota di proventi in franchi svizzeri di sua spettanza, può dare copertura finanziaria alle spese istituzionali dell'ente territoriale e soprattutto alle particolari misure a favore dei suoi cittadini richieste dall'interclusione territoriale del comune;
    da sempre il legislatore ha determinato l'entità di tale contributo in franchi svizzeri sui proventi della casa da gioco con il solo fine di assicurare al Comune di Campione d'Italia l'adeguatezza dei mezzi finanziari per fronteggiare una situazione del tutto particolare, che non può essere confrontata con altre realtà similari per entità demografica od estensione territoriale;
    la quota di proventi di spettanza del comune, fino ad oggi determinata dalla legge, serve non solo a finanziare attività peculiari in ambito istituzionale dell'ente, ma anche altri servizi pubblici delegati al Comune di Campione d'Italia che, nel resto del Paese, sono di esclusiva competenza di autorità centrali. Tra queste si evidenziano:
     il costo dei dipendenti del servizio speciale di controllo comunale operanti all'interno del casinò al fine di garantire la regolarità dei giochi ai tavoli e tutelare gli interessi degli enti pubblici beneficiari dei proventi in base alla vigente legge (Comune di Campione d'Italia, Provincia di Como, Provincia di Lecco, Provincia di Varese e Ministero dell'interno);
     l'integrazione dei trattamenti pensionistici previsti dalla normativa statutaria e regolamentare vigente a livello comunale (onde consentire ai pensionati di poter sostenere il maggior costo dell'economia svizzera);
     il contributo al Canton Ticino per i servizi essenziali (strade, trasporti, scuola superiore) resi alla comunità campionese in base alla «Dichiarazione di cooperazione tra Repubblica e Canton Ticino e il Comune di Campione d'Italia» firmata tra i due enti.
    Tra i servizi di competenza statale, si indicano:
     l'erogazione dell'assegno di confine ai dipendenti statali (insegnanti e carabinieri) residenti sul territorio;
     il pagamento dell'indennità di trasferta al personale della scuola elementare e media non residente; la spesa per il complessivo funzionamento dell'ufficio postale, presso il quale opera personale dipendente del comune;
    tali voci di spesa in franchi svizzeri, presenti solo nel bilancio del Comune di Campione d'Italia, sono ragguardevoli e tipicizzate ed i fondi per farvi fronte sono depositati presso la tesoreria comunale su specifico conto corrente bancario in franchi svizzeri e restano al di fuori del sistema della tesoreria unica;
    a seguito della significativa contrazione dei proventi della Casa da gioco dovuta sia al mutato mercato del gioco in Italia, che all'indebolimento dell'euro contro franco svizzero, l'ammontare del contributo versato dalla casa da gioco al Comune di Campione d'Italia è stato fortemente ridotto e conseguentemente il consiglio comunale si è visto costretto a deliberare con atto n. 3 del 29 gennaio 2013 un piano di riequilibrio pluriennale ex articolo 243-bis dei decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
    l'applicazione in tale situazione della normativa in materia di patto di stabilità a decorrere dal 1o gennaio 2013 è così completamente insostenibile e ingestibile da parte del Comune di Campione d'Italia, determinando anche l'impossibilità di attuare o anche adeguare ragionevolmente il piano di riequilibrio approvato, con relative conseguenze in ordine al pagamento di debiti alle imprese;
    nella seduta del 14 maggio ultimo scorso è stato accolto dall'Assemblea della Camera dei Deputati l'ordine del giorno n. 9/00676-A/008 di tenore analogo al presente,

impegna il Governo

ad adottare, con effetto almeno dal 2014, ma in tempo utile perché il suddetto Comune li possa applicare per la parte del bilancio pluriennale che dovrà approvare unitamente al bilancio di previsione 2013 entro il 30 novembre 2013, gli opportuni provvedimenti anche di natura interpretativa al fine di individuare specifici criteri di calcolo dei saldi rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per il Comune di Campione d'Italia, in considerazione della sua eccezionale condizione di extraterritorialità, della conseguente peculiarità delle funzioni ed attività svolte, della particolarità delle risorse e delle spese in franchi svizzeri proprie del bilancio dell'ente, definendo una base di calcolo a cui applicare il coefficiente di legge per individuare il cosiddetto saldo obiettivo costituito solamente dalle spese correnti del triennio 2007/2009 strettamente legate allo svolgimento delle funzioni tipicamente comunali, dedotte, dunque, tutte quelle spese in franchi svizzeri di cui l'amministrazione comunale si fa carico a motivo della propria particolare collocazione geografica di exclave.
9/1544-A/6Guerra.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno delle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, l'articolo 11 reca modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative;
    la legge n. 92 del 28 giugno 2012, altrimenti conosciuta come «Riforma Fornero», ha introdotto nel sistema pensionistico principi ispirati al contenimento della spesa ed alla relativa tenuta dei conti del sistema previdenziale. I nuovi meccanismi di accesso alla previdenza hanno tuttavia generato situazioni di grave disagio per numerosi lavoratori, pensionati e pensionandi, i quali, in innumerevoli fattispecie, peraltro ancora non definite e del tutto conosciute, sono venuti a trovarsi privi di reddito;
    tra le varie situazioni è degna di essere sottoposta all'attenzione del governo quella che ad oggi ha ispirato quattro interventi legislativi in tema previdenziale (leggi nn. 122 del 2010, 111 del 2011, 148 del 2011, 214 del 2011) con cui è stato introdotto lo slittamento delle decorrenze (finestra mobile) e dei requisiti (aspettativa di vita) per 12.621 soggetti già individuati per tipologia (mobilità/ mobilità lunga/esodati), anni (dal 2011 al 2017) ed importo (pari a 142.192.178 euro);
    con il decreto interministeriale 63655 del 05 gennaio 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha successivamente concesso il prolungamento del sostegno al reddito così come previsto dall'articolo 12, comma 5-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con criterio data cessazione dal lavoro;
    tutti gli interessati sono stati inseriti nel primo contingente di 65.000 soggetti previsti dalla legge n. 214 del 2011 e sono pertanto titolari di salvaguardia giuridica documentata e certificata dall'Inps anche mediante relativa comunicazione già pervenuta;
    secondo il dettato della citata legge n. 122 del 2010 (articolo 12, comma 5-bis), proprio per attenuare l'impatto dell'introduzione della finestra mobile è stato previsto un sostegno reddituale assicurato dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e attivato finora di anno in anno con appositi decreti interministeriali;
    decreto ministeriale n. 63655 del 5 gennaio 2012 per l'anno 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2012;
    decreto ministeriale n. 68225 del 2 ottobre 2012 per l'anno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2012;
    con i decreti ministeriali citati, di attuazione al decreto-legge 78 del 2010, il Governo ha pertanto disposto con grave ritardo il prolungamento degli interventi di sostegno del reddito per i suddetti lavoratori rientranti nel nuovo regime delle decorrenze pensionistiche;
    tale iter ha consentito per gli anni 2011/2012 l'effettivo accredito degli arretrati agli aventi diritto solo dopo 13/15 mesi. È evidente che se il senso del decreto e dell'intervento del Fondo sociale per l'occupazione sia quello di risolvere il problema della discontinuità reddituale, poiché il ricorrente e persistente ritardo, verificatosi tanto negli anni precedenti quanto per quello in corso, nei fatti si è tradotto in un motivo aggiuntivo di grave disagio per tante famiglie;
    orbene, trattandosi di una platea già censita, quantificata in termini di costo e non ulteriormente modificabile, sarebbe opportuno, al fine di evitare il ripetersi di analoghe situazioni anche per gli anni a venire fino al 2017, che l'intera gestione finanziaria/tecnica/amministrativa riguardante le suddette posizioni venisse demandata all'INPS che già possiede tutti gli elementi atti ad accoglierne le relative richieste di pensionamento, o che il decreto da emettere contenesse un'autorizzazione per tutti gli anni mancanti fino alla conclusione per tutti i soggetti interessati, pur nel rispetto del vincolante principio di cassa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa che renda effettiva e coincidente la «salvaguardia giuridica» e quella economica, per l'intera platea descritta in premessa in quanto già censita, quantificata in termini di costo e non ulteriormente modificabile fino al 2017.
9/1544-A/7Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»;
    la medesima norma stabilisce, altresì, che: «nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile»;
    pertanto, il legislatore ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare, individuando come abitazione principale solo l'immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente;
    la citata disposizione precisa che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti;
    nessuna disciplina è stata prevista per l'ipotesi, invero assai frequente, in cui uno o entrambi i coniugi siano costretti a cambiare, per motivi di lavoro, la residenza ovvero la dimora abituale in comune diverso da quello ove è ubicato l'immobile o destinato ad abitazione principale o all'estero, con conseguente ingiusta perdita dei benefici;
    resta, in ogni caso, prioritario evitare il fenomeno dei trasferimenti fittizi di residenza o dimora destinati esclusivamente ad eludere i vincoli di legge in materia,

impegna il Governo

ad adottare le adeguate iniziative normative affinché la disciplina in materia di IMU, concernente le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze, sia applicabile ad un unico immobile per nucleo familiare, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, a prescindere dai requisiti di residenza e di dimora abituale dei componenti.
9/1544-A/8Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    per affrontare i temi legati alla tassazione delle proprietà immobiliari è opportuno intervenire per porre brevemente all'attenzione del legislatore le vicende legate alla diaspora italiana, l'esodo di massa degli anni cinquanta e sessanta che portò milioni di nostri connazionali a passare le Alpi e i mari per emigrare nelle terre d'Europa e del mondo: milioni di uomini e di donne a cui l'Italia repubblicana deve molto poiché contribuirono con le loro rimesse al riscatto economico e sociale del nostro Paese. Emigrarono con un pensiero fisso: tornare un giorno ai loro villaggi ove avevano eretto grazie al risparmio, frutto di anni di sacrificio e lavoro, l'abitazione per sé e per i loro congiunti. Nel frattempo, soprattutto dall'Europa, ma non solo, ritornavano, periodicamente in patria per brevi periodi di riposo, tenendo ben saldi il senso di appartenenza e i rapporti umani con la collettività di origine. La storia non è andata come essi avevano pensato e agognato. Una esigua minoranza ritornò, delusa e sconfitta: dalla nostalgia, dalla solitudine e dalle umiliazioni, dalla mancanza dei più elementari diritti nelle nazioni in cui pur ognuno dava il massimo dell'impegno lavorativo e umano. Celebre la riflessione del grande intellettuale e scrittore Max Frisch: «cercavamo braccia di lavoro dimenticando l'anima, i sentimenti, le aspettative dei loro cuori generosi»; gli altri rimasero e furono nei decenni protagonisti della lotta per la pari dignità dei diritti e dei doveri: sono oggi cittadini tra cittadini, protagonisti del progresso sociale e civile delle nazioni europee e del mondo. Alcuni di noi e il sottoscrittore del presente atto li rappresentano al Parlamento repubblicano; dandoci la fiducia ci hanno indicato la strada: rappresentare la nazione tutta, entro e fuori i confini della Repubblica;
    è necessario difendere e rinsaldare il rapporto tra l'Italia e l'estesa comunità italiana nel mondo e valorizzare lo straordinario patrimonio intellettuale, professionale e umano di cittadini e cittadine che ancora non hanno rotto il filo che li tiene legati alla terra d'origine. Creare le condizioni perché l'antico legame non vada smarrito nel mare dell'indifferenza, dell'ignavia e di una miserevole perdita di memoria collettiva. Nulla è ancora perduto. Rientrano, periodicamente, in patria i primi emigrati del dopoguerra. Rientrano, assieme, i loro figli e i loro nipoti; popolano di vita vera le abitazioni, per la maggior parte dell'anno chiuse e vuote, segno tangibile del loro attaccamento alla terra natia. Riannodano legami di parentela e amicizia trasformando i villaggi e le città della penisola in un festoso e provvisorio «culturao meravigliao». Sono fonte di ricchezza, turismo sociale e umano, tanto importante oggi, nel contesto della più grave crisi economica del nostro Paese. Essi non chiedono privilegi, esenzioni particolari a cui non sono oltretutto mentalmente assuefatti. Vivono in nazioni in cui è normale assolvere agli obblighi di cittadinanza, compiere il proprio dovere nei confronti delle istituzioni; chiedono, semplicemente, di essere trattati come ogni altro cittadino in Italia, di saldare il dovuto come ogni altro proprietario di una prima casa abitativa o di essere esentato come sta avvenendo in questo particolare contesto; se ciò non avvenisse, grave sarebbe il pericolo di una definitiva rottura del rapporto tra la madre patria e milioni di cittadini, italiani e di origine: una sconfitta umana, una mancanza di riconoscenza verso chi diede il massimo di sé per il nostro Paese;
    il Governo Letta ha il sostegno convinto del sottoscrittore del presente atto e di milioni di cittadini italiani nel mondo;
    è ovunque presente la consapevolezza della difficoltà dell'impresa: ridare all'Italia la dignità di grande nazione dell'Unione europea. Ha già molto fatto per raggiungere l'obiettivo: gode della stima e del rispetto dei leader europei e mondiali. Non può, agli occhi dei nostri emigrati, scalfire il prestigio delle istituzioni per una ingiustizia, tanto ingiusta quanto ingenerosa,

impegna il Governo

in occasione della prossima legge di stabilità, ad adottare misure volte a correggere la tassazione discriminante come seconda casa, già applicata nella prima rata di luglio, verso i nostri cittadini emigrati, quale atto di giustizia che non può essere sottaciuto e negato.
9/1544-A/9Gianni Farina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 1993, n, 75, stabilisce che «per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;
    la legge 26 aprile 2012, n. 44, in sede di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;
    se con il primo provvedimento l'abitazione dei connazionali residenti oltre confine è stata configurata come «abitazione principale» in maniera automatica, in base al principio di discrezionalità riconosciuto ai comuni dal secondo provvedimento si crea una contraddizione di grande rilevanza;
    le famiglie degli italiani residenti all'estero, si trovano ad affrontare situazioni di grande disagio economico perché i comuni applicano tariffe maggiorate su questi immobili, come se si trattassero di seconde case e nella maggior parte dei casi non possiedono nemmeno la casa in cui vivono in territorio estero;
    il principio promosso dalla legge n. 75 del 1993 di considerarle automaticamente come prime case voleva salvaguardare il legame che i nostri connazionali oltre confine vogliono mantenere con il Paese d'origine. Considerare la loro proprietà immobiliare in suolo italiano come un bene di lusso non aiuta alla salvaguardia di questo legame;
    il parere favorevole della III Commissione affari esteri sul provvedimento in esame, espresso durante la seduta dal ottobre scorso, contiene tra le osservazioni, che «sia valutata l'opportunità di prevedere, con norma di rango primario, l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di IMU»,

impegna il Governo

a valutare quindi l'opportunità di procedere al più presto all'applicazione della sopraccitata legge n. 75 del 1993, eliminando la contraddizione normativa oggi vigente e permettendo così agli italiani residenti all'estero di godere degli stessi diritti dei connazionali residenti in territorio nazionale e proprietari della prima casa.
9/1544-A/10Caruso.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l'anticipazione per l'anno 2012 dell'Imu;
    l'applicazione dell'imposta è prevista anche per gli immobili della categoria D, ossia quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
    tale imposizione aggrava la situazione della liquidità delle imprese in un contesto di pesante recessione;
    si ritiene opportuno che tale onere sostenuto dalle imprese dovrebbe essere almeno deducibile dal reddito di impresa di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dal reddito complessivo degli enti commerciali, di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, almeno per gli immobili diversi dalle categorie D5 e D9,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, in sede di sessione di bilancio ovvero in sede di riforma del sistema fiscale, i provvedimenti legislativi per rendere deducibile l'IMU pagata sugli immobili strumentali dall'imposta ai fini IRES compatibilmente e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
9/1544-A/11Cancelleri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 812 del codice civile definisce beni immobili anche «gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione»;
    sull'intero territorio nazionale, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'ente regione e degli enti locali;
    non è configurabile che su una porzione del territorio nazionale su cui si esercita la sovranità dello Stato non convivano i poteri delle autorità regionali e locali;
    le acque del mare territoriale rientrano nel territorio dei comuni prospicienti il mare;
    la Corte di Cassazione, con la sentenza n 13794 del febbraio 2005, ha riconosciuto il potere impositivo del comune sulle acque territoriali;
    nella situazione attuale le strutture assicurate al fondale marino, ivi incluse le strutture adibite alle attività di prospezione, coltivazione ed estrazione di idrocarburi, godono di un vantaggio fiscale improprio rispetto alle strutture equivalenti, che operano invece sulla terraferma,

impegna il Governo

ad introdurre le opportune norme per equiparare il trattamento fiscale di attività industriali equivalenti ovunque queste si svolgano, comprese le acque territoriali.
9/1544-A/12Mariastella Bianchi, Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di IMU, fiscalità immobiliare, sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché interventi in materia di cassa integrazione guadagni e lavoratori cosiddetti «esodati» a seguito della riforma del sistema pensionistico operata con il decreto-legge n. 201 del 2011;
     in particolare, il provvedimento, nell'ambito dell'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni dal pagamento dell'IMU, sia per le unità immobiliari possedute in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, sia per quelle possedute dai dipendenti dello Stato in servizio all'estero, non interviene adeguatamente al fine dell'interpretazione della norma, intesa all'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non precisando pertanto se essa possa essere disposta con norma di rango primario;
    l'articolo 2, comma 5, sancisce inoltre che, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché quello appartenente alla carriera prefettizia, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, è possibile ottenere il riconoscimento di abitazione principale per l'immobile posseduto, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, e non concesso in locazione, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
    per i dipendenti dello Stato in servizio all'estero, notificato nella lista diplomatica, consolare o del personale tecnico amministrativo ed i relativi familiari a carico, ugualmente notificati in detta lista, non è fra l'altro prevista l'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, in virtù di un divieto di legge e, di conseguenza, rimangono, per l'anagrafe, residenti in Italia;
    allo stato attuale pertanto, i suindicati dipendenti, sono tenuti al pagamento dell'IMU relativamente all'immobile posseduto in Italia;
    in ossequio al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, occorre conseguentemente intervenire al fine di valutare l'opportunità di estendere anche per i dipendenti dello Stato in servizio all'estero la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame, ai sensi della quale non sono richieste, ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni fiscali in materia di IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, per il riconoscimento dell'abitazione principale posseduta dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quello appartenente alla carriera prefettizia;
    la Commissione affari esteri, in sede di esame del provvedimento, esprimendo parere favorevole, ha formulato alcune condizioni, i cui profili di criticità risultano peraltro esposti in precedenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere ai dipendenti dello Stato in servizio all'estero le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame, ai sensi del quale non sono richieste, ai fini dell'applicabilità delle agevolazioni fiscali in materia di IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica per il riconoscimento dell'abitazione principale posseduta dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché di quello appartenente alla carriera prefettizia.
9/1544-A/13Palmizio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca un complesso di interventi, volti ad incidere su molteplici settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, sostegno alle politiche abilitative e finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza, al fine di riorganizzare l'impianto della politica tributaria, nell'ambito dell'evoluzione complessiva dell'equilibrio finanziario delle pubbliche amministrazioni, nonché misure volte a prevedere nuove modalità di provvista per il sistema bancario italiano, nella concessione di mutui ipotecari per l'acquisto della casa;
    il decreto-legge in esame contiene inoltre, una serie di disposizioni che interessano gli enti locali ed intervengono nel quadro finanziario sulle entrate comunali, con riferimento a specifici ambiti in materia d'imposta municipale propria, di agevolazioni e di ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e della Regione Sicilia e della Sardegna, a causa del minor gettito che ad essi deriva dalle misure degli articoli 1 e 2, nonché di norme procedurali e spazi di regolamentazione comunale sui bilanci e sulla Tares;
    nei riguardi degli enti territoriali colpiti da eventi calamitosi di rilevante gravità e per i quali sono terminate le procedure di deroga relative alla gestione commissariale nella vigenza dello stato di emergenza ambientale dalle ordinanze appositamente adottate, come previsto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, il provvedimento medesimo, non contempla misure finalizzate alle esigenze che si rendono necessarie a favore di quegli enti locali, ad esempio quelli della provincia del messinese, colpiti dall'alluvione del 2011 e per i quali persiste uno stato di difficoltà finanziaria, nell'ambito del completamento non ancora terminato, relativo alla ricostruzione o riparazione di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, distrutti o danneggiati e delle attività produttive locali;
    i numerosi atti di sindacato ispettivo presentati sia nella scorsa che nella presente legislatura, volti a sollecitare il Governo ad intervenire a favore degli enti territoriali della provincia di Messina, attraverso misure di agevolazione finanziaria e fiscale, per sostenere la ripresa dell'economia locale, che ha pesantemente sofferto il suindicato evento calamitoso, confermano l'esigenza tuttora presente, di misure urgenti volti a garantire il ripristino delle condizioni di normalità per le aree interessate;
    interventi volti a favorire i comuni interessati da eventi atmosferici ed alluvionali, quali quelli della provincia di Messina del febbraio-marzo e novembre 2011, per i quali gli effetti della cessazione dei poteri speciali, hanno determinato un grave arresto per le attività di ricostruzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture nel territorio messinese, con evidenti ripercussioni per il tessuto economico cittadino, risultano pertanto urgenti e necessari, anche in considerazione dello stato di difficoltà degli enti locali, causato dei vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti, ai quali sono sottoposti negli ultimi anni, ed in particolare quegli enti territoriali colpiti dalle calamità naturali, il cui livello di gravità è da considerarsi eccezionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, interventi volti a stabilire nel disegno di legge di stabilità per il 2014, la proroga dell'entrata in vigore dell'Imu secondaria, al 2015, a favore dei comuni della provincia di Messina interessati dall'alluvione del febbraio-marzo e novembre 2011, al fine di evitare un ulteriore aggravio di adempimenti in corso d'anno per gli enti locali interessati e per i contribuenti residenti all'interno dei medesimi comuni, nell'attuale periodo già denso di modifiche agli assetti dei tributi locali.
9/1544-A/14Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del presente provvedimento dispone la riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato dal 19 per cento al 15 per cento;
    l'articolo 4 novella il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che, all'articolo 3, commi 8 e 9, reca misure sanzionatorie e di contrasto all'annosa questione degli «affitti in nero». Secondo recenti studi ed analisi, ad esempio quello della CGIA di Mestre, sarebbero 950.000 gli appartamenti irregolarmente locati, per un valore di 5 miliardi di euro evasi nelle dichiarazioni dei redditi;
    dalla data di entrata in vigore dell'articolo 3, commi 8 e 9, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 si è assistito ad un aumento dei contratti registrati del 15 per cento; ciò ha determinato maggiori entrate per lo Stato per circa 600 milioni di euro;
    poiché la disciplina dell'istituto della cedolare secca e, in particolare, i commi 8 e 9, riguardanti anche l'apparato sanzionatorio, è inserita in un decreto attuativo di una legge delega e quindi passibile di un pronunciamento della Corte Costituzionale anche sotto il profilo dell'eccesso di delega,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire nel primo provvedimento utile il contenuto dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, anche apportando modifiche alla quantificazione del canone successivo alla registrazione di cui ai commi citati, ad esempio da tre volte a quattro volte la rendita catastale, stabilizzando una norma che si è dimostrata molto efficace nel contrasto all'evasione fiscale.
9/1544-A/15Marco Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2013, n. 29, ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2012 per le società in area sisma;
    nelle premesse alla sopra citata delibera si evidenzia «la necessità, tenuto conto dello stato di emergenza, che i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei comuni interessati dal sisma [...], in via eccezionale possano approvare il bilancio dell'esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale», fissando pertanto il nuovo termine al 30 settembre 2013;
    allo stato attuale il termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 non risulta più rispondente alle esigenze del settore caseario, soprattutto delle imprese che hanno usufruito di rimborsi assicurativi a parziale copertura dei danni subiti;
    la previsione era stata inserita in corso di conversione del decreto-legge n. 74 del 2012 stante l'esigenza delle imprese del settore caseario di poter imputare il credito connesso alla concessione dei contributi nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, da approvare entro il termine del 31 marzo 2013;
    considerata la dilatazione dei tempi richiesti per le valutazioni dei danni da parte delle compagnie di assicurazione le aziende casearie danneggiate che hanno sede nelle zone colpite dal sisma 2012, rischiano di perdere i contributi previsti dalla legge e necessitano urgentemente di un rinvio del termine perentorio previsto dalla legge per la valutazione dei requisiti per la concessione di contributi medesimi;
    è necessario evitare di creare pregiudizio alle imprese che non hanno ancora potuto presentare domanda di contributo ed in particolare a quelle che, avendo una parte dei danni coperti da una propria polizza assicurativa, gravano meno sulla finanza pubblica,

impegna il Governo

a differire, nel primo provvedimento utile, il termine previsto dalla normativa vigente con un nuovo congruo termine, tale da consentire alle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di ottenere i contributi per i danni subiti.
9/1544-A/16Carra, Marchi, Baruffi, Lenzi, De Maria, Bratti, Martelli, Colaninno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede norme a «sostegno alle politiche abitative» e provvedimenti «di finanza locale»;
    l'articolo 31, commi 45 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n, 448 (legge finanziaria del 1999) ha dato la facoltà ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei Peep (Piani di edilizia economica e popolare), già concesse in diritto di superficie, agli attuali proprietari degli alloggi;
    in particolare la disposizione prevede, per gli assegnatari delle aree in superficie, l'opportunità di ottenere la pienezza del diritto di proprietà dell'immobile posseduto e di disporre del medesimo senza più alcun vincolo e condizionamento giuridico; per tale fattispecie il corrispettivo da pagare al comune è determinato entro il 31 marzo di ogni anno dalla giunta comunale secondo determinati criteri e parametri;
    la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008 – articolo 2, comma 89), novellando i commi 1 e 2 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, ha successivamente introdotto nuovi parametri per la determinazione del corrispettivo;
    la Corte dei Conti (con sentenza n. 22/CONTR/11 del 14 aprile 2001), pur promuovendo una applicazione agevolata, uniforme ed indifferenziata della cessione delle aree comprese nei Peep, ha confermato tale rideterminazione del corrispettivo;
    l'applicazione di tali parametri, la cui interpretazione consente comunque una autonomia da parte delle singole amministrazioni comunali rispetto alle indicazioni degli uffici competenti (come ad esempio la rivalutazione in base agli indici Istat), sta creando alcune criticità, consistenti nelle molteplici differenziazioni dei corrispettivi da pagare;
    le differenziazioni dei corrispettivi, oltre a generare gravi disparità di trattamento economico fra i cittadini rispetto alla tempistica di richiesta del riscatto ed alla residenza (oltre a ricorsi nei tribunali competenti), stanno di fatto bloccando e rallentando numerose pratiche di cessione;
    in alcuni pronunciamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti emerge chiaramente sia la necessità di agevolare l'adesione dei cittadini all'operazione di «riscatto», cercando di contenere il prezzo da pagare ai comuni, sia la necessità di rispettare un'esigenza di equità, evitando disparità di trattamento tra i cittadini (cioè tra coloro che già hanno proceduto al riscatto e coloro che intendono farlo in futuro), cercando di garantire nel tempo uniformità nella determinazione del prezzo del riscatto;
    tale situazione di incertezza sta inoltre creando un mancato introito per alcune amministrazioni comunali, già colpite dalle recenti e ingenti riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato;
    sarebbe auspicabile, anche in relazione alla crisi economica ed occupazionale che sta investendo il nostro Paese e per promuovere il diritto all'abitazione, addivenire ad una definizione di criteri uniformi, su tutto il territorio nazionale, che possa agevolare l'acquisto degli alloggi nelle aree comprese nei Peep, risolvendo il problema delle domande che ad oggi risultano bloccate ed impedendo di fatto alle singole amministrazioni comunali interpretazioni difformi della norma in oggetto;
    il Governo, nella XVI Legislatura, ha accolto un ordine del giorno (9/5534-bis-B/3) che lo impegna a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di rivedere i parametri normativi relativi alla cessione delle aree Peep, per promuovere una applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata, nelle diverse realtà territoriali, per l'acquisto in piena proprietà delle aree in oggetto, da parte dei soggetti già titolari di diritto di superficie delle stesse;
    nel corso dell'attuale Legislatura la problematica sulle aree Peep è già stata oggetto di atti specifici di sindacato ispettivo: nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in commissione numero 5/00378 il Sottosegretario di Stato all'economia ed alle finanze Pier Paolo Baretta (in data 19 giugno 2013) ha dichiarato che elementi utili «potranno essere forniti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti». Ad una conseguente interrogazione al dicastero indicato (interrogazione a risposta scritta numero 4/01088), nonostante l'urgenza della questione e numerose sollecitazioni, non è ancora pervenuta risposta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di rivedere i parametri normativi relativi alla cessione delle aree Peep, citate in premessa, per promuovere un'applicazione agevolata uniforme ed indifferenziata, nelle diverse realtà territoriali, per l'acquisto in piena proprietà delle aree in oggetto, da parte dei soggetti già titolari di diritto di superficie delle stesse.
9/1544-A/17Sani, Petitti.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 6, comma 1, del provvedimento è previsto l'intervento della Cassa depositi e prestiti al fine di assistere le richieste di mutuo per l'accesso all'abitazione;
    la stessa Cdp, in occasione del sisma del 20 maggio 2012 verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, con lo scopo di fornire un aiuto concreto agli enti locali interessati, ha deliberato di sospendere nel 2012 la riscossione delle rate di ammortamento sui mutui loro erogati, con una misura analoga a quella adottata a favore delle zone coinvolte nel terremoto dell'Abruzzo nel 2009 e che ha consentito agli enti locali di quella regione di posticipare di due anni il pagamento delle rate sui mutui dovute nel 2011 e del 2012, rate che sono state corrisposte dagli enti sommate a quelle relative al 2013 e al 2014. Inoltre agli stessi enti dell'Abruzzo è stata data l'opportunità di rimodulare il debito a partire dall'inizio del 2012, rinegoziando i prestiti ed ottenendo, a tassi di interesse invariati, l'allungamento di due anni del periodo di ammortamento;
    oggi ad un anno e mezzo di distanza dal sisma del 20 maggio 2012 gli enti locali interessati versano in una situazione estremamente critica andando, giorno per giorno incontro a difficoltà finanziarie anche a causa delle mancate compensazioni legate al minor gettito afferente dalle agevolazioni fiscali riconosciute ai proprietari dei fabbricati distrutti o gravemente danneggiati i cui redditi oltre a non concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires, sono anche esonerati dal pagamento dell'Imu, tutte agevolazioni valide fino a quando gli immobili saranno ricostruiti o completamente ripristinati, che hanno seriamente compromesso anche la gestione di enti virtuosi riguardo all'obiettivo del patto di stabilità;
    sempre allo scopo di ristorare gli enti locali abruzzesi lo scorso 13 giugno è stata siglata una convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Agenzia delle entrate per la gestione dell'Irap con riferimento all'anno 2013, in base alla quale i proventi che derivano dalle attività di controllo, accertamento e contenzioso tributario che riguardano Irap ed addizionale Irpef vengono riversati direttamente presso la tesoreria regionale,

impegna il Governo

a varare, a partire dalla prossima sessione di bilancio, misure atte a compensare gli enti locali colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 del mancato gettito afferente all'IMU dei fabbricati gravemente danneggiati o distrutti, al fine di consentire loro di ultimare le operazioni di ricostruzione dei patrimonio edilizio degli stessi.
9/1544-A/18Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri, Marcon, Melilla.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del provvedimento al nostro esame, al comma 3, lettera e), prevede a copertura delle maggiori spese e minori entrate previste dal decreto-legge stesso, utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla definizione agevolata dei contenziosi, in applicazione dell'articolo 14;
    l'articolo 14 prevede la possibilità per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e che il giudice determini la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta;
    come riportato nella relazione tecnica del provvedimento, il giudizio più rilevante cui sarebbe applicabile la definizione agevolata sarebbe quello relativo all'impugnazione, da parte dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza della Corte dei conti, depositata in data 17 febbraio 2012, di condanna al risarcimento per danno erariale per violazione degli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica. Dal dispositivo della sentenza risulta che i dieci concessionari sono stati condannati al risarcimento per un importo complessivo pari a 2.475.000.000 euro. La relazione tecnica evidenzia che «la definizione agevolata comporta un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013»;
    la Corte dei conti ha espresso «perplessità» sulla sanatoria per i concessionari dei giochi prevista per coprire la cancellazione della prima rata dell'Imu. In audizione alla Camera, la Corte ha sottolineato «le incertezze che circondano la realizzabilità del gettito associato alla nuova norma agevolatrice». Secondo i magistrati, «resta da valutare la potenzialità della nuova normativa a generare quell'ampio tasso di adesione che la Relazione tecnica assume nel quantificare gli effetti attesi di maggior gettito». «Appare opportuno interrogarsi sull'idoneità della norma ad assicurare il maggiore gettito atteso (600 milioni di euro) che concorre in maniera determinante ad assicurare la copertura dell'intero dl 102/2013», ha affermato il presidente reggente, Raffaele Squitieri, riportando i dati sulla sanatoria acquisiti dalla Corte al 23 settembre: «le istanze presentate sulla base dell'articolo 14 risultano pari a 33; gli introiti potenzialmente incamerabili, nella misura percentuale minima del 25 per cento dei danni quantificati nelle sentenze di primo grado, ammontano a circa 270 mila euro, di cui solo circa 75 mila destinabili direttamente al bilancio dello Stato; le posizioni soggettive già definite con decreto camerale sono 17, per un totale di pagamenti pari a circa 13 mila euro»;
    il comma 4 dello stesso articolo 15 reca una clausola di salvaguardia finanziaria relativamente, in particolare, al gettito atteso dalla definizione agevolata dei contenziosi che forniscono copertura finanziaria agli oneri derivanti dal provvedimento;
    in particolare, la norma prevede un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sull'andamento delle suddette entrate derivanti dalla definizione agevolata dei contenziosi dei concessionari dei giochi. Qualora dal monitoraggio emerga un gettito inferiore a quello necessario a garantire la copertura finanziaria del provvedimento in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di novembre 2013, dovrà stabilire con proprio decreto l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP e l'aumento delle accise su alcolici, prodotti derivanti dal tabacco, carburanti;
    occorre intervenire tempestivamente sul settore dei giochi, in particolare per quanto riguarda la gestione degli apparecchi da intrattenimento e la relativa gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito, anche alla luce delle recenti iniziative della Corte dei conti, tese a verificare i livelli di servizio e il rispetto delle convenzioni per le concessioni per l'affidamento dell'attivazione della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento e divertimento, a suo tempo sottoscritte dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e da dieci concessionari nazionali,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere l'aumento dei costi dei canoni di concessione per l'attivazione e gestione operativa delle reti telematiche degli apparecchi di gioco e ad incrementare l'aliquota del prelievo erariale unico sui giochi.
9/1544-A/19Marcon, Ragosta, Paglia, Lavagno, Quaranta, Sannicandro, Daniele Farina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento al nostro esame riduce il limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni a 630 euro per l'anno 2013 ed a 230 euro decorrere dal 2014 (la legislazione vigente prevede un limite pari a 1.291,14 euro);
    in particolare, il comma 1 modifica l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri. Il comma 1 del predetto articolo 15 prevede che dall'imposta lorda si detragga un importo pari al 19 per cento di alcuni oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, tra i quali sono inclusi i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila (pari a 1.291,1 euro). Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
    la riduzione prevista opera nelle seguenti misure: da 1.291,14 euro a 630 euro per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013; da 630 a 230 euro a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014;
    inoltre, in deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale (articolo 3 della legge 23 luglio 2000, n. 212 – statuto del contribuente), la disposizione si applica quindi anche per il periodo d'imposta in corso;
    infine, il comma 2, estende tali limiti anche ai contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000;
    di fatto si è intervenuto in maniera casuale e iniqua su una delle numerose agevolazioni fiscali venendo meno ad un intervento organico ed equilibrato sulla riduzione delle cd. «spese fiscali» (tax expenditures);
    il gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, costituito dal Ministro dell'economia e delle finanze, prof. Giulio Tremonti e presieduto dal Dott. Vieri Ceriani (cd. « Commissione Ceriani»), ha avuto assegnata come finalità quella di «analizzare l'area dell'erosione fiscale, in specie l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, etc.)»;
    il gruppo è partito da un «elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatori » redatto dal Dipartimento delle finanze in applicazione dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009. Tale elenco conteneva 242 voci per un'erosione totale stimata in 143.276,33 miliardi di euro. La Commissione Ceriani ha censito 720 misure che determinano una riduzione del prelievo che si aggira sui 254 miliardi di euro (253.754,01). Le 720 «agevolazioni», il cui ultimo monitoraggio risale al 1990, sono state esaminate in modo approfondito e classificate in 14 codici, di cui i primi tre dovrebbero assicurare un grado di protezione più elevato;
    I codici di classificazione concordati e adottati sono i seguenti:
     1. Misura che evita doppie imposizioni;
     2. Misura che garantisce la compatibilità con l'ordinamento comunitario e il rispetto di accordi internazionali;
     3. Misura che garantisce il rispetto di principi di rilevanza costituzionale;
     4. Misura finalizzata a interventi di welfare;
     5. Misura volta a garantire la concorrenzialità rispetto a paesi terzi;
     6. Misura volta alla semplificazione del sistema;
     7. Misura a rilevanza territoriale;
     8. Misura a rilevanza sociale;
     9. Misura a rilevanza settoriale;
     10. Misura volta a favorire l'emersione degli imponibili;
     11. Misura volta alla tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico, paesaggistico e culturale e ad incoraggiare la ricerca e lo sviluppo;
     12. Misura la cui soppressione può comportare l'esenzione dell'imponibile;
     13. Misura rivolta a imprese o esercenti arti e professioni, non limitata a un singolo settore produttivo;
     14. Misura volta a favorire le nuove iniziative, la riorganizzazione e la capitalizzazione delle imprese;
    il gruppo di lavoro sull'erosione fiscale coordinato dal dott. Vieri Ceriani, nella relazione finale presentata il 22 novembre 2011, ha classificato la detrazione per spese relative a premi assicurativi per morte invalidità permanente, non autosufficienza come una misura a carattere sociale (misura n. 27),

impegna il Governo

ad operare un intervento organico di riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, e ad escludere da tale riduzione le disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
9/1544-A/20Boccadutri, Ragosta, Marcon, Lavagno, Melilla, Paglia.


   La Camera,
    premesso che:
    il provvedimento al nostro esame prevede (articoli 1, 2 e 3) disposizioni in merito all'imposta municipale propria (IMU);
    il Governo ha espresso l'intenzione di sostituire l'IMU con la cd. service tax;
    la service tax che dal 2014 sostituirà l'Imu è legata al possesso e non alla proprietà, per cui potrebbero doverla pagare anche gli inquilini e rischia di aumentare l'iniquità del nostro sistema fiscale;
    la cancellazione totale dell'Imu sulle prime case non è certo utile dal punto di vista dell'equità e dell'efficienza del sistema fiscale. Pressoché la totalità dei sistemi fiscali evoluti posseggono una componente di tassazione patrimoniale. Il patrimonio, infatti, è un buon indicatore di capacità contributiva, specie se utilizzato ad integrazione, e non in sostituzione, del reddito. L'Italia, invece, si è progressivamente mossa verso l'eliminazione di qualsiasi tributo patrimoniale. Prima, nel 1997, con la cancellazione dell'imposta patrimoniale sulle imprese. Poi con la progressiva riduzione dell'ambito di applicazione dell'imposta sulle successioni. E, da ultimo, con il superamento dell'Ici sulla prima casa. L'Imu quindi, sanava in qualche modo una lacuna del nostro sistema fiscale, sebbene non fosse esente da critiche;
    la debolezza principale dell'Imu consiste nel suo basarsi sulle rendite catastali, indicatori vetusti e del tutto inadeguati ad esprimere il valore di mercato del patrimonio. Come evidenziato nella relazione resa nota dal Ministero dell'economia e delle finanze quest'estate, tuttavia, tale valore di mercato può dedursi, quantomeno in prima approssimazione e per i fabbricati residenziali, dalla banca dati dell'Omi, Osservatorio del mercato immobiliare, un Ente della (ex) Agenzia del territorio. Tra l'altro, il valore di mercato risulta mediamente pari a poco più del doppio del valore catastale rivalutato ai fini Imu. Questo significa che, ancorando la base imponibile al valore di mercato, sarebbe stato possibile, per evitare aggravi eccessivi di imposta, ridurre l'aliquota alla generalità dei contribuenti o solo per alcuni, in quest'ultimo caso anche detassando del tutto gli immobili di minor pregio;
    c'erano dunque gli spazi e le possibilità tecniche per rendere l'Imu più equa senza perdere gettito. La natura federale dell'imposta avrebbe poi potuto essere mantenuta prevedendo che il gettito stesso venisse interamente destinato ai comuni, evitando di affidare loro le aliquote onde evitare spiacevoli fenomeni di concorrenza fiscale e assicurare un'omogeneità di trattamento sul piano nazionale;
    si è invece scelta una strada diversa, ossia il superamento dell'Imu, e l'introduzione di una service tax che è ancora tutta da definire. Nel Consiglio dei ministri del 28 agosto scorso ne sono state descritte solo le linee guida, peraltro molto vaghe. Nemmeno il nome (Taser o altro) è stato scelto;
    la service tax dovrebbe essere un'imposta comunale destinata a finanziare tutti i servizi erogati dall'ente locale e riunire la Tares e l'Imu. Tuttavia, nelle linee guida del Consiglio dei ministri si prevede comunque l'esistenza di due componenti della service tax, una destinata alla gestione dei rifiuti urbani e l'altra per finanziare tutti gli altri servizi;
    la prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal comune con ampia flessibilità, ma comunque nel rispetto del principio comunitario «chi inquina paga» e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio;
    la seconda componente (Tisi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell'immobile) che dell'occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il comune avrà sensibili margini di manovra, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge statale;
    in sostanza, tralasciando l'imposta sui rifiuti, che peraltro aumenterà considerevolmente in applicazione del principio di copertura integrale dei costi del servizio, con la Tasi il Governo sembra reintrodurre dalla finestra quella forma di imposizione patrimoniale che era rappresentata dall'Imu;
    non si avrà comunque un'equa imposizione patrimoniale, e ciò per due ragioni:
     in primo luogo, dalle linee guida si evince che i comuni potranno scegliere come base imponibile «la superficie o la rendita catastale», Non c’è quindi più alcun riferimento esplicito al valore di mercato, cui pure secondo il disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale ripresentato dal governo, bisognerebbe tendere; non è chiaro se ciò che ha in mente il governo è tornare, dopo aver già tentato un percorso simile in passato, senza successo, ad affidare ai comuni la revisione del catasto in modo da avvicinare le rendite ai valori di mercato. L'alternativa della superficie, inoltre, non appare proprio suscettibile, di per sé, di aumentare l'equità nella definizione della base imponibile;
     il secondo aspetto critico è legato al fatto che la service tax, per sua natura, è legata al possesso e non alla proprietà, per cui potrebbero doverla pagare anche gli inquilini. Per quanto impegno ideologico si metta nella difesa del «sacro» valore della prima casa, non si dovrebbe dimenticare come le indagini sul benessere delle famiglie italiane indichino quelle in affitto come mediamente più povere di quelle che abitano nella casa di proprietà. La service tax rischia quindi di aumentare l'iniquità del nostro sistema fiscale;
    questi cambiamenti non trovano giustificazione neppure nella natura «federale» dell'imposta. Questa, infatti, poteva venire assicurata definendo a livello nazionale la base imponibile (il valore di mercato dell'immobile) e lasciando ai comuni la sola possibilità di variare l'aliquota entro limiti piuttosto stringenti. Il legame tra, da un lato, il gettito generato dall'imposta e, dall'altro, i servizi offerti ai cittadini dall'ente locale non sarebbe venuto meno a condizione di riservare il gettito stesso ai comuni,

impegna il Governo:

   a separare – onde evitare confusione e complicazioni nella struttura del nostro sistema fiscale – la tassazione patrimoniale sulla proprietà degli immobili dai tributi collegati ai rifiuti, e più in generale sul possesso degli immobili stessi;
   a definire a livello nazionale la base imponibile (il valore di mercato dell'immobile) lasciando ai comuni la sola possibilità di variare l'aliquota entro determinati limiti;
   a prevedere che nelle more della compiuta riforma del sistema catastale, che avrebbe riflessi anche su altre imposte basate sulle rendite, quali Irpef, imposta di registro, imposte catastali, e quella sulle successioni e donazioni, il coefficienti di rivalutazione delle rendite ai fini del calcolo delle imposte immobiliari facciano riferimento a quelli dell'OMI (Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio);
   a prevedere che nella definizione dell'imposta sui rifiuti urbani sia prioritario il rispetto del principio comunitario «chi inquina paga».
9/1544-A/21Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Lavagno, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 del provvedimento in esame interviene in materia di pagamenti dei debiti nei confronti delle imprese da parte degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziate dal decreto-legge n. 35 del 2013 per far fronte agli interventi in esso previsti: il Fondo viene, in particolare, incrementato di 7,2 miliardi per il 2013 e contestualmente ridotto del medesimo importo per il 2014;
    nel contempo, per far fronte a pagamenti ulteriori rispetto a quelli soddisfatti con il decreto-legge n. 35 del 2013 la norma incrementa il predetto Fondo di 7,2 miliardi di euro per il 2014. Vengono altresì dettate disposizioni volte a consentire la concessione di ulteriori anticipazioni per il pagamento dei debiti sanitari da parte delle regioni, rispetto a quanto già previsto nel decreto-legge 35 del 2013, a valere sulle somme spettanti alle stesse a titolo definitivo;
    dal punto di vista territoriale, secondo le stime dell'Ance, circa i tre quarti dei fondi in questione sono destinati a Campania, Lazio e Piemonte;
    occorre precisare, tuttavia, che in assenza di modifica degli obiettivi del Patto di stabilità interno, rimane confermato il tetto di spesa per il pagamento di debiti pregressi di parte capitale fissato a 7,5 miliardi di euro dal decreto-legge n. 35 del 2013;
    nello specifico, dell'ulteriore iniezione di liquidità prevista dal provvedimento in esame potranno beneficiare solo le imprese creditrici dei pochissimi enti locali che, dopo l'erogazione della prima tranche di finanziamento da parte della Casa depositi e prestiti rischiavano, per mancanza di liquidità, di non sfruttare pienamente l'allentamento del Patto di stabilità interno autorizzato dal decreto-legge n. 35 del 2013;
    parallelamente all'anticipazione di alcune misure al 2013, il decreto prevede il rifinanziamento delle misure per il pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione per 7,2 miliardi di euro nel 2014;
    il citato decreto n. 35 del 2013 rappresenta certamente un primo passo positivo ma non ancora sufficiente a risolvere l'annoso problema dei ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza nell'ambito prossima legge di stabilità, volto a pagare tutti i debiti pregressi nei confronti delle imprese, nonché a riformare strutturalmente le regole del Patto di stabilità interno che favoriscono la formazione di debiti arretrati, consentendo il rispetto solo formale dei vincoli europei, considerato che 5 miliardi di euro risultano ancora bloccati nelle casse degli enti locali.
9/1544-A/22Lacquaniti, Matarrelli, Ferrara, Marcon, Boccadutri, Melilla, Paglia, Lavagno, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
    a questi interventi si aggiungono le disposizioni di copertura finanziaria e in materia contabile che comprendono, tra l'altro sensibili riduzioni di stanziamenti ed autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero delle infrastrutture e di i trasporti;
    in particolare, l'articolo 15 del provvedimento in esame riduce di ben 300 milioni di euro il contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa e di 100 milioni di euro l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge n. 43 del 2013, relativa al potenziamento della rete ferroviaria nazionale con priorità per la realizzazione del terzo valico dei Giovi e del quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero;
    al riguardo si segnala che l'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge n. 43 del 2013 reca uno stanziamento decennale, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, che deve essere attribuito con delibere del CIPE, con priorità agli interventi per la realizzazioni del terzo valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza- Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero;
    entrambe le opere sono inserite nei corridoi transeuropei di trasporto e sono comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche;
    il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona, secondo quanto si evince dai dati del 7o Rapporto sull'attuazione della «legge obiettivo» (al 30 settembre 2012) reca un costo di 2.412,41 milioni di euro di cui disponibili 102,06. Per quanto concerne il terzo valico dei Giovi, in base all'ultimo aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche, si riportano i seguenti costi relativi ai diversi lotti: il primo lotto dell'opera (in fase di realizzazione) con un costo di 718 milioni di euro (totalmente coperto); il secondo lotto (per il quale si è in attesa del pro etto esecutivo) con un costo di 860 milioni di euro (anch'esso totalmente coperto); i lotti terzo, quarto, quinto e sesto (per tutti i quali si è in fase di progetto definitivo) i cui costi ammontano, rispettivamente, a 1.510 milioni, 1.340 milioni, 1.200 milioni e 650 milioni di euro, per i quali deve essere ancora individuata la copertura finanziaria;
    appare quanto mai grave e preoccupante che al fine di garantire la copertura degli oneri del provvedimento in esame vengano sottratte risorse al trasporto ferroviario del nostro Paese;
    occorre assicurare che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa operate dal provvedimento in esame non pregiudichino la realizzazione di interventi già programmati e in parte finanziati in materia di trasporto ferroviario,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme citate in premessa, al fine di reintegrare tempestivamente, già con il prossimo provvedimento di natura finanziaria, le risorse sottratte dal provvedimento in esame al trasporto ferroviario.
9/1544-A/23Quaranta, Nardi, Boccadutri, Marcon, Melilla, Paglia, Lavagno, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    le risorse finanziarie assegnate alle politiche del welfare, di sostegno alla famiglia e alle categorie sociali più deboli, hanno subito in questi ultimi anni una costante grave riduzione. Riduzione che si è acuita con i tagli dei trasferimenti alle Regioni e agli enti locali;
    uno degli strumenti a favore degli enti locali per sostenere le famiglie più svantaggiate e per contrastare il disagio abitativo è certamente il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
    il disegno di legge in esame rifinanzia il cosiddetto «Fondo affitti» con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, una cifra che, seppure da valutare certamente con favore, rimane assoluta ente del tutto insufficiente;
    ricordiamo che il Fondo, istituito dall'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, prima di questo minimo rifinanziamento è stato di fatto praticamente eliminato dal bilancio statale. La sequenza storica è impressionante: alla sua creazione, nel 1998, il Fondo sociale per gli affitti era finanziato dallo Stato con uno stanziamento equivalente a circa 300 milioni di euro; l'ultima finanziari Prodi stanziava oltre 205 milioni di euro. Nel 2009 era di 143 milioni; nel 2010 è stato ridotto a 110 milioni; nel 2011 la dotazione è stata di circa 33 milioni di euro. Per il triennio 2012-2014 non vi è stato alcuno stanziamento di bilancio;
    il Fondo affitti consente una integrazione economica per le famiglie con redditi bassi. Attraverso questo fondo, i comuni erogano i contributi direttamente alle famiglie disagiate per poter pagare canoni spesso incompatibili con il reddito percepito;
    negli anni, a causa dei tagli, e malgrado che regioni e comuni siano intervenuti con risorse proprie, sempre meno famiglie, che pure avevano titolo legittimo e erano utilmente collocate nella graduatorie, hanno avuto la possibilità di accedere al contributo;
    la tensione abitativa rischia di esplodere, ed è indispensabile che molte famiglie possano continuare a beneficiare del contributo affitti previsto dalla legge n. 431 del 1998,

impegna il Governo

a finanziare, già dalla prossima sessione di bilancio, idonee ed efficaci politiche sociali a sostegno delle categorie sociali più esposte alla crisi economica e, a tal fine, ad incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, quale efficace strumento di sostegno alle fasce sociali più deboli e per il contrasto al disagio abitativo.
9/1544-A/24Nicchi, Zan, Pellegrino, Paglia, Lavagno.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento contiene misure di fiscalità immobiliare al fine di incentivare il ricorso alle locazioni e favorire il contrasto all'evasione fiscale;
    la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto nel nostro sistema la detraibilità dall'Irpef del 19 per cento dell'importo del canone di locazione derivante dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, cosiddetti contratti a canone concordato, da studenti universitari fuori sede che si trovano in determinate condizioni;
    la successiva legge finanziaria per il 2008 ha ulteriormente ampliato le suddette tipologie di contratti di locazione, estendendo l'agevolazione anche ai canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto dello studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
    la detrazione compete a condizione che l'ateneo sia ubicato in un comune diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, sito in un'altra provincia rispetto a quella di residenza. L'unità immobiliare locata deve essere ubicata nel comune in cui ha sede l'università ovvero in comuni limitrofi;
    per verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri;
    il criterio di calcolo della distanza, che sottende al diritto alla detrazione, non tiene conto però né delle condizioni né delle notevoli differenze che caratterizzano la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale italiana, e né, tantomeno, dei disagi che quotidianamente sono costretti a vivere i pendolari, a causa dei drastici tagli ai collegamenti tra città operati dagli enti locali, tutti motivi che finiscono con il prolungare i tempi i percorrenza delle tratte e a scoraggiare quanti si muovono per motivi di studio e di lavoro;
    sarebbe pertanto opportuno che il requisito della distanza tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università si coniughi anche con quello del tempo di percorrenza per coprire la tratta o con quello di offerta del servizio di trasporto sulla stessa,

impegna il Governo

ad emanare, già in occasione della prossima sessione di bilancio, una norma che stabilisca che il requisito della distanza minima di 100 chilometri tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'università, ai fini del beneficio della detrazione fiscale di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del testo unico delle imposte sui redditi, tenga anche conto degli effettivi tempi di percorrenza della tratta stradale e ferroviaria e dell'offerta di servizio di trasporto pubblico, prevedendo, nel caso in cui questi non fossero adeguati, una distanza differenziata che tenga conto anche degli stessi.
9/1544-A/25Fratoianni, Giancarlo Giordano, Costantino, Lavagno, Paglia, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, all'articolo 5, comma 1, lettera c), stabilisce che la determinazione della TARES debba avvenire, tra l'altro, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;
    il suddetto decreto n. 158 del 1999 definisce per il calcolo della tariffa medesima il c.d. metodo normalizzato, che prevede il riconoscimento dei soli costi programmati senza possibilità di riconoscere in tariffa, i costi di bilancio a consuntivo, se più alti, con la conseguenza che se il comune per il servizio spende di più delle entrate programmate, non può recuperarne la differenza;
    infatti dopo l'approvazione del bilancio potrebbero sorgere nell'arco della gestione rilevanti quote di costi non previsti (magari a seguito revisione modalità raccolta rifiuti, nuovo appalto, oppure per variazione tariffe praticate da impianto smaltimento, imprevisti, ecc.);
    la formula di copertura dei costi di cui all'allegato 1 del citato decreto n. 158 del 1999 non fa menzione a conguagli degli anni precedenti, anzi impone di partire dai costi dell'anno precedente, anche in presenza di situazioni già note che comportano nuovi costi sull'anno di riferimento;
    l'articolo 14, comma 12, del decreto legge n. 201 del 2011, c.d. «Salva Italia», prevedeva che con regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, sarebbero stati stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, e che solo in via transitoria, fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento, si applica, per la determinazione della tariffa, il c.d. «metodo normalizzato» di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
    a tutt'oggi il suddetto regolamento non è stato ancora emanato ed i comuni si troveranno costretti, il 1o gennaio 2014, a determinare un costo del servizio difforme rispetto a quello realmente sostenuto,

impegna il Governo

a prevedere una sollecita revisione dei criteri relativi alla graduazione delle tariffe attualmente recati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e pertanto ancorati a ricerche e valutazioni sulla produzione di rifiuti delle famiglie e delle diverse categorie produttive risalenti a più di vent'anni, emanando il regolamento di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche al fine di dotare i comuni di uno strumento normativo atto a determinare in maniera più puntuale la tariffa in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
9/1544-A/26Lavagno, Paglia, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di finanza locale, in materia di sostegno all'occupazione e previdenza e, infine, di sostegno alle politiche abilitative;
    sotto tale profilo si segnala che l'articolo 6, al comma 4, prevede il rifinanziamento del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
    nel corso dell'esame in sede referente, il citato finanziamento è stato elevato dagli iniziali 30 a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, sebbene il Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà avesse richiesto un incremento di risorse sino a 80 milioni di euro complessivi;
    il citato Fondo nazionale per il sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, detto anche «Fondo affitti», ha, infatti subito in questi ultimi anni una costante e grave riduzione, acuita con i tagli dei trasferimenti alle regioni e agli enti locali. Infatti, malgrado che regioni e comuni siano intervenuti con risorse proprie, sempre meno famiglie, che pure avevano titolo legittimo e erano utilmente collocate nelle graduatorie, non hanno avuto la possibilità di accedere al contributo;
    la citata norma di rifinanziamento del c.d. «Fondo Affitti», seppure da valutare certamente con favore, rimane purtroppo assolutamente insufficiente e inidonea ad affrontare la grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal prossimo provvedimento di natura finanziaria, apposite iniziative volte ad incrementare le risorse attualmente destinate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, nonché ad affrontare sin da subito l'annosa questione relativa al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, pubblici e privatizzati anche attraverso apposite misure di carattere concertativo tese a bloccare le procedure di sfratto o di finita locazione attualmente in essere.
9/1544-A/27Piazzoni, Pilozzi, Marcon, Melilla, Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    gli enti locali, in base a quanto disposto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, devono, entro il 30 settembre, con delibera consiliare, effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verificare la permanenza degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano;
    a causa dell'incertezza del quadro di riferimento necessario per redigere il bilancio 2013 è stato prorogato più volte il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: inizialmente il 30 giugno, poi il 30 settembre e da ultimo il 30 novembre;
    non è stato però chiarito, come avvenuto in via amministrativa nei precedenti esercizi, che anche la dichiarazione sulla permanenza dell'equilibrio di bilancio, per i comuni che il bilancio lo hanno già presentato, deve essere posticipata al 30 novembre, in caso contrario i comuni potrebbero trovarsi a dichiarare il falso non avendo al momento contezza di quale sarà la definitiva legislazione in materia di seconda rata dell'IMU 2013,

impegna il Governo

a chiarire, anche in via amministrativa, quali siano le conseguenze in materia in caso di mancata deliberazione dell'equilibrio di bilancio per i comuni che abbiano già approvato il bilancio preventivo alla data del 30 settembre 2013.
9/1544-A/28Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in esame, all'articolo 3, interviene in materia di rimborso ai comuni del minor gettito IMU;
    il decreto, nella versione originaria emanata dal Governo, prevedeva il solo ristoro delle somme ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, escludendo le altre Regioni a statuto speciale del Nord del Paese alle quali la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, per le quali tale compensazione avviene a valere sulle rispettive quote di compartecipazione dei tributi erariali;
    benché il Governo ritenesse tale compensazione già prevista a legge vigente, la Commissione ha ritenuto, attraverso un emendamento, di chiarire tale modalità di compensazione, al fine di fornire maggiori garanzie a tali regioni,

impegna il Governo

a garantire che la compensazione del minor gettito IMU per le regioni a statuto speciale del Nord avvenga in modo puntuale e ristori integralmente il minor gettito ricevuto dai comuni di tali territori.
9/1544-A/29Marguerettaz, Fedriga, Guidesi, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede misure a sostegno all'accesso all'abitazione, sottoforma di mutui ipotecari agevolati o prestiti per efficientamento energetico;
    le risorse disponibili appaiono insufficienti per affrontare integralmente la potenziale domanda;
    si ritiene opportuno favorire il radicamento territoriale e privilegiare coloro che già risiedono nel territorio nel quale intendono investire e per i quali è presumibile un progetto di vita legato al territorio stesso,

impegna il Governo

a valutare, nei successivi momenti di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, l'opportunità di privilegiare i soggetti che siano già residenti da almeno 5 anni nel territorio della regione nella quale insiste l'immobile;
9/1544-A/30Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede misure a sostegno all'accesso all'abitazione, sottoforma di mutui ipotecari agevolati o prestiti per efficientamento energetico;
    le risorse disponibili appaiono insufficienti per affrontare integralmente la potenziale domanda;
    le misure agevolative ai sensi del citato articolo 6 saranno riservate prioritariamente alle giovani coppie e alle famiglie numerose;
    pur valutando positivamente tale attenzione, si rischia un'applicazione discorsiva della norma a dispetto del proposito positivo, laddove non è previsto alcun limite che riguardi il valore dell'immobile, rischiando di agevolare soggetti che sono economicamente in grado di acquistare o ristrutturare immobili di grande pregio e di alto valore,

impegna il Governo

a valutare, nei successivi momenti di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, l'opportunità di parametrare l'erogazione di tali misure agevolative entro limiti prestabiliti di valore degli immobili;
9/1544-A/31Bossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede misure a sostegno all'accesso all'abitazione, sottoforma di mutui ipotecari agevolati o prestiti per efficientamento energetico;
    si prevede inoltre che tali agevolazioni siano assegnate con priorità alle giovani coppie e alle famiglie numerose;
    tale giusta attenzione verso queste categorie scontano però una grave dimenticanza che riguarda il mondo della disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere una priorità assimilata a quella per giovani coppie e famiglie numerose anche a quei nuclei familiari di cui almeno un componente presenti una disabilità .
9/1544-A/32Matteo Bragantini.


   La Camera,

  premesso che
    l'articolo 6 del provvedimento in esame prevede misure a sostegno all'accesso all'abitazione, sottoforma di mutui ipotecari agevolati o prestiti per efficientamento energetico;
    si prevede inoltre che tali agevolazioni siano assegnate con priorità alle giovani coppie e alle famiglie numerose;
    tale giusta attenzione verso queste categorie sconta però una grave dimenticanza che riguarda gli anziani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere una priorità assimilata a quella per giovani coppie e famiglie numerose anche a quei nuclei familiari di cui almeno un componente abbia più di 65 anni.
9/1544-A/33Buonanno.


   La Camera,
   premesso che:
     l'articolo 5 reca disposizioni in materia di TARES;
     la lettera c) del comma 1, permette la commisurazione della tariffa da parte dei comuni tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la TARSU, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
     il comma 4-quater, inserito durante l'esame in sede referente, in deroga alla normativa vigente, prevede la possibilità per i Comuni di adottare un apposito provvedimento entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 30 novembre 2013, che stabilisca la prosecuzione, per l'anno 2013, dell'applicazione del medesimo tributo o della medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012; peraltro, tale norma prevede addirittura anche la possibilità della copertura del tributo con risorse diverse dal gettito della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune, in deroga alla norma generale prevista dal comma 3, dell'articolo 5, che impone la copertura integrale dei costi del servizio;
     alcuni comuni hanno già deliberato l'introduzione della TARES e le agevolazioni e le semplificazioni previste dal comma 4-quater creano discriminazioni per i comuni che si sono dimostrati prodigiosi a conformarsi alla nuova disciplina;
     anche se tali comuni abbiano già fatto recapitare le cartelle agli utenti, gli stessi potrebbero armonizzare eventuali discordanze nella rata di conguaglio,

impegna il Governo

ad interpretare il dettato del nuovo comma 4-quater, nel senso che anche i comuni che eventualmente abbiano già deliberato l'introduzione della TARES possono adottare un apposito provvedimento entro il 30 novembre 2013 che stabilisca la prosecuzione, per l'anno 2013, dell'applicazione del medesimo tributo o della medesima tariffa relativi alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nel 2012, anche nel caso in cui abbiano già fatto recapitare le cartelle agli utenti, armonizzando eventuali discordanze nella rata di conguaglio.
9/1544-A/34Caon.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
     a questi interventi si aggiungono le disposizioni di copertura finanziaria e in materia contabile che comprendono, tra l'altro, misure in materia di assicurazioni e di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile;
     tra le misure volte ad assicurare la copertura del decreto-legge si segnalano, oltre al maggior gettito IVA derivante dai pagamenti dei debiti degli enti territoriali, la riduzione del limite massimo di fruizione per la detraibilità dei premi di assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni nonché l'estensione dell'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 in materia di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, con pagamento di una somma non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza, e che tale disposizione riguarda i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, condannati al risarcimento per danno erariale per aver violato gli obblighi di servizio relativamente al mancato collegamento degli apparecchi da gioco alla apposita rete telematica;
     la relazione tecnica allegata al provvedimento evidenzia che la definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, ai fini della stima degli effetti finanziari, rileva come il giudizio più considerevole cui sarebbe applicabile la procedura di definizione agevolata è quello relativo all'impugnazione, da parte dei concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, della sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, n. 214/2012 di condanna al risarcimento per danno erariale, e che dal dispositivo della sentenza risulta che sono stati condannati al risarcimento dieci concessionari per un importo complessivo pari ad euro 2.475 milioni, così che sulla base di tali elementi, la relazione tecnica afferma che la procedura in esame determina un effetto finanziario positivo di circa 600 milioni di euro per il 2013,

impegna il Governo

ad adottare iniziative al fine di ottenere una somma di importo maggiore dal contenzioso con i concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito e, nelle more di tali iniziative, qualora necessario, aumentare il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto in esame.
9/1544-A/35Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
    il decreto-legge interviene, in particolar modo, sulla questione dell'imposta immobiliare propria (IMU) e ricordando come secondo quanto previsto dal 21 maggio 2013 n. 54, la sospensione della rata dell'IMU avrebbe operato nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare;
    l'articolo 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 disciplina la dichiarazione IMU, e che questa prevede che «i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le normative in materia di dichiarazione IMU, modificando il termine per la presentazione della dichiarazione stessa, consentendo ai soggetti passivi, a decorrere dall'anno 2014, la possibilità di presentarla in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa.
9/1544-A/36Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
     a questi interventi si aggiungono le disposizioni di copertura finanziaria e in materia contabile che comprendono, tra l'altro, misure in materia di assicurazioni e di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile;
     il Governo aveva precedentemente emanato un provvedimento che stabiliva come la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU sulla prima abitazione operasse nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare;
     la precedente normativa sull'imposta comunale sugli immobili (ICI) concedeva ai Comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari,

impegna il Governo

ad esentare dal pagamento dell'IMU dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.
9/1544-A/37Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
     a questi interventi si aggiungono le disposizioni di copertura finanziaria e in materia contabile che comprendono, tra l'altro, misure in materia di assicurazioni e di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile;
     i danni conseguenti al terremoto emiliano del Maggio 2012 che ha interessato i comuni del territorio compreso tra le provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Parma, Padova e Rovigo sono tuttora evidenti, sia per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, sia per quanto riguarda il sistema economico e produttivo dell'area interessata dal sisma, e che a seguito delle verifiche eseguite nel tempo dai vigili del fuoco, i numerosi edifici gravemente danneggiati dal sisma sono stati dichiarati parzialmente o completamente inagibili,

impegna il Governo

a prevedere, per gli edifici accatastati in categoria «D» e dichiarati inagibili a causa del terremoto emiliano, la completa esenzione dal versamento dell'IMU fino alla dichiarazione di completa agibilità degli stessi.
9/1544-A/38Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
     il provvedimento interviene anche in materia di tributo Tares e che, secondo uno studio della Confcommercio, l'entrata in operatività del nuovo regime Tares comporterà per le attività produttive un aumento medio del duecentonovanta per cento delle tariffe sui rifiuti;
     il combinato disposto rappresentato dall'aumento dell'Imposta sul Valore Aggiunto e il pagamento della TARES, così come oggi formulata, rappresentino un indubbio aggravio fiscale per le imprese già pesantemente colpite dalla crisi e da una pressione tributaria, tra imposizione diretta ed indiretta, che sta determinando negative ripercussioni sui volumi di fatturato aziendale e sui livelli occupazionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere l'attuale formulazione del tributo TARES in particolare per quanto attiene alle aziende al fine di evitare che le diverse disposizioni tributarie di prossima scadenza, ovvero l'IMU, la TARES determino una maggiorazione dell'imposizione fiscale a loro carico.
9/1544-A/39Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
     il provvedimento in esame stabilisce che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e che al fine di assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria è attribuito ai medesimi Comuni un contributo di circa 2,3 miliardi di euro per l'anno 2013;
     gli enti locali si trovano in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificazione del gettito dell'imposta municipale unica, la cui seconda rata, sulle abitazioni principali, dovrebbe essere soppressa,

impegna il Governo

a garantire che dalle disposizioni del provvedimento in esame in materia di Imu non derivino ulteriori minori entrate a favore degli enti locali che possano pregiudicare le previsioni di bilancio 2013.
9/1544-A/40Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
     le disposizioni contenute all'interno del provvedimento in esame fanno salva la maggiorazione prevista dall’ articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero la componente della Tares inizialmente finalizzata a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni e fissata in – 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile;
     la maggiorazione, calcolata con la tariffa standard di – 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato e che l'applicazione di tale tariffa determinerà un ulteriore aggravio a carico dei contribuenti e delle imprese il cui aggravio costituisce, in un momento di crisi economica come l'attuale, un sovraccarico difficilmente sopportabile,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di diminuire l'attuale maggiorazione di 0,30 euro/metro quadrato, rivedendo altresì, al fine di trovare adeguata copertura finanziaria, il moltiplicatore dei fabbricati classificati nella categoria catastale D5 di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
9/1544-A/41Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
     la difficile situazione nella quale si ritrovano numerosi enti locali ha determinato una conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini:
     proprio a causa della gravità della situazione, gli enti locali hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;
     i continui cambiamenti normativi hanno determinato una estrema incertezza nei comuni, molti dei quali, non avendo certezza della norma, né del gettito da essa derivante, non hanno ancora potuto elaborare un bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2013 che, così come stabilito dalla attuale norma, dovrebbe essere approvato entro il termine di novembre 2013,

impegna il Governo

a prevedere, per l'esercizio finanziario 2014, un quadro normativo di finanza per gli enti locali chiaro e coerente con l'attuale situazione economica, evitando un nuovo aggravio sulla finanza locale, ed escludendo continue modifiche normative in ambito di programmazione economico-finanziaria dei medesimi enti.
9/1544-A/42Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
     il provvedimento in esame reca un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abilitative e di finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
    la grave crisi economica sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, laddove migliaia d'imprese di diversi settori lamentano da tempo una contrazione del fatturato e degli ordini, ed è ulteriormente acuita dal fatto che in molti enti locali, comuni e regioni, i pagamenti dei lavoratori sono rallentati dai vincoli del Patto di stabilità interno degli enti locali;
    le categorie produttive da tempo chiedono una revisione dell'imposta municipale propria in grado di permettere alle aziende un alleggerimento del carico fiscale, attualmente troppo eccessivo per consentire una ripresa economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire l'integrale deduzione delle spese sostenute per l'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.
9/1544-A/43Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 reca risorse per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2013;
    nel 2012 il numero dei lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga è stata mediamente di oltre 200 mila lavoratori. Per coprire la cassa integrazione in deroga (CIGD) per tutti i mesi del 2013 le risorse stanziate fino ad oggi non sono sufficienti;
    sul Sole 24 ore del 30 agosto il sindacalista Bonanni dichiarava che serve ancora «un altro miliardo»; le regioni stimavano un fabbisogno per coprire tutte le richieste fino a fine anno di 1,4 miliardi. Considerando le risorse stanziate dall'articolo 10, servirebbero ulteriori 500/900 milioni di euro;
    dalla seconda metà del 2012 l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga è cresciuto esponenzialmente a causa dell'aggravarsi della recessione;
    nel tempo gli accordi regionali hanno ampliato la platea dei beneficiari della cassa integrazione guadagni in deroga, includendo dapprima solo i lavoratori licenziati da imprese escluse dal sistema a regime degli ammortizzatori, poi anche i lavoratori di aziende comprese nel sistema di ammortizzatori a regime, ma che hanno esaurito i periodi massimi di fruizione dei trattamenti, infine tutti i dipendenti di studi professionali. Inoltre, in molte regioni è stata di anno in anno ampliata la platea dei beneficiari di mobilità in deroga, in mancanza di alternative occupazionali. Tale situazione dimostra l'urgenza di introdurre finalmente un ammortizzatore sociale universale;
    vi è inoltre un problema molto grave, a cui il Governo deve far fronte, determinato dal fatto che il pagamento della cassa in deroga avviene con ritardi cronici che creano situazioni drammatiche tra i lavoratori aventi diritto, che si ritrovano a dover fare i conti con la vita di tutti i giorni,

impegna il Governo

ad intervenire, entro la fine del 2013, per reperire le risorse finanziarie necessarie a coprire per intero le richieste di cassa integrazione guadagni in deroga relative all'anno 2013, individuando anche le soluzioni per riuscire a pagare gli assegni entro le scadenze.
9/1544-A/44Airaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni concernenti una categoria di cosiddetti lavoratori «esodati» che fino ad oggi non erano stati inclusi nella salvaguardia;
    la soluzione riguarda un numero estremamente esiguo di lavoratrici e lavoratori, mentre deve essere risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;
    che tale soluzione deve prevedere l'utilizzo dei maggiori risparmi derivanti dalla «manovra» delle pensioni Fornero rispetto a quelli messi a bilancio al momento dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
    la relazione tecnica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, indicava risparmi per 22 miliardi circa nel periodo 2012/2021;
    il Rapporto dell'area attuariale dell'INPS del giugno 2013 indica risparmi pari a 80 miliardi nel periodo 2012/2012, già tenuto conto dei costi delle salvaguardie fino ad ora operate;
    non vi sono pertanto ragioni finanziarie, di bilancio o di equilibrio delle casse dello Stato che possano impedire tale intervento di giustizia e ristabilimento del patto tra lo Stato e i cittadini,

impegna il Governo

a utilizzare i maggiori risparmi derivanti dalla riforma delle pensioni Fornero per risolvere il problema di tutte le lavoratrici e i lavoratori cosiddetto esodati.
9/1544-A/45Di Salvo.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo e valutate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge, relativamente al rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2013;
   premesso che:
    a beneficiare della cassa in deroga sono i lavoratori delle piccole e medie imprese, quelle aziende cioè che rappresentano il motore del tessuto economico del nostro Paese;
    eventuali ritardi nell'erogazione dei trattamenti in deroga minano la sopravvivenza stessa dell'azienda richiedente;
    si ritiene, pertanto, non più accettabili i ritardi finora registrati nella concessione della cassa in deroga e nei pagamenti delle relative indennità, a causa di procedure complesse e disorganiche,

impegna il Governo

ad emanare celermente provvedimenti di propria competenza atti a snellire le procedure di concessione dei trattamenti di sostegno al reddito.
9/1544-A/46Fedriga.


   La Camera,
   vagliato il provvedimento in titolo e analizzata la norma di cui all'articolo 11 del provvedimento medesimo, concernente l'ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati dalla riforma previdenziale attuata con il cosiddetto decreto «Salva-Italia»;
   premesso che:
    l'intervento normativo non può tuttavia considerarsi esaustivo della problematica dei lavoratori esodati,

impegna il Governo

ad estendere le misure di salvaguardia anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 risultavano essere in mobilità, purché maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo.
9/1544-A/47Borghesi.


   La Camera,
   esaminato il decreto-legge in titolo e considerato in particolare l'intervento normativo recato dall'articolo 11 del provvedimento, in materia di modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 concernente misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici;
   premesso che:
    risulta ancora lontana la soluzione di tutti i casi di iniquità sociale creatisi all'indomani della riforma previdenziale attuata dall'ex ministra Fornero, per via del repentino innalzamento dell'età pensionabile e la cancellazione delle pensioni di anzianità;
    si può citare, a titolo di esempio, il caso degli esodati, dei lavoratori e lavoratrici della scuola «quota ’96», dei donatori di sangue e dei lavoratori con parenti disabili,

impegna il Governo

a reperire le dovute risorse finanziare per risolvere tempestivamente le problematiche insolute di tutte le categorie di lavoratori penalizzati dalla riforma pensionistica del 2011.
9/1544-A/48Attaguile.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo, e valutato nel dettaglio l'articolo 11, recante ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici;
   premesso che:
    la riforma pensionistica targata Fornero ha prodotto diversi casi di ingiustizia sociale, oltre a quello degli esodati;
    si può ricordare all'uopo la denuncia lanciata a mezzo stampa dall'Avis di Cremona in base alla quale i donatori di sangue in procinto di andare in pensione si vedrebbero costretti ad aspettare un altro anno circa per recuperare i giorni in cui con regolare permesso sono rimasti a casa per il prelievo, in quanto non riconosciuti ai fini del computo per la maturazione dei requisiti di anzianità contributiva,

impegna il Governo

ad intervenire, nelle more di attuazione del provvedimento, per garantire l'immediata soluzione della problematica relativa al calcolo delle giornate lavorative dei donatori di sangue ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, nonché di coloro che usufruiscono dei permessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dei percettori di ammortizzatori sociali di qualsiasi tipologia.
9/1544-A/49Prataviera.


   La Camera,
   preso atto delle norme contenute nell'articolo 2 con particolare riguardo al comma 2 lettera b) e al comma 5 laddove si prevede che: «Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;»
   considerato anche il parere espresso dalla Commissione Difesa che ha posto come condizione la soppressione dell'articolo 7 del Regolamento relativo agli alloggi di servizio per il personale militare;
   premesso che:
    tale normativa è da ritenersi orientata a riconoscere la specificità della condizione militare per i condizionamenti che impone al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, anche nella sfera privata;
    in questo quadro appare opportuno prendere in considerazione anche le notevoli difficoltà che incontra il piano di alienazione di una parte degli alloggi di servizio già dichiarati non più utili alla Difesa al momento realizzato soltanto in minima parte, visto che dei 3020 alloggi da alienare si sono concluse le operazioni di vendita soltanto per poche decine di essi;
    questo risultato rappresenta non solo un danno economico per la finanza pubblica, ma soprattutto non mette a disposizione del «piano alloggi», con il quale si dovrebbe procedere a rinnovare e ampliare le unità immobiliari destinate al personale, risorse per centinaia di milioni di euro;
    l'obiettivo di alienare 3020 unità abitative è parte integrante di un più ampio programma pluriennale, così come definito dalla legge finanziaria del 2008 e inserito nell'articolo 297 del Codice dell'ordinamento militare, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio al fine di soddisfare una necessità, pianificata dallo stesso Ministero della difesa pari a circa 51 mila unità abitative, che ha la sua ragion d'essere nella mutata composizione delle Forze Armate con l'adozione dell'esercito professionale e la conseguente impossibilità ad alloggiare in caserma un soldato non più di leva ma chiamato a prestare un servizio di lungo periodo (per alcuni le ferme sono quadriennali e ulteriormente prolungabili) e/o a tempo indeterminato per decine di migliaia di altri;
    anche rispetto ai canoni di concessione, l'aver richiesto «canoni insostenibili» oltre che mettere in difficoltà famiglie che sicuramente non possono ritenersi in possesso di redditi elevati, a seguito del contenzioso amministrativo che ne è derivato, ha in ultima analisi, finito per gravare in maniera impropria sui saldi di finanza pubblica;
    le difficoltà di realizzazione del piano alloggi e il disagio che ne è derivato per centinaia di famiglie è riconducibile a norme regolamentari discutibili sul piano dei contenuti ma anche ai criteri di applicazione non sempre adeguati;
    la legge del 31 dicembre 2012 n. 244, recante norme per la «delega al Governo per la riforma dello strumento militare» ha specificatamente previsto la necessità di emanare nuove norme in materia di alienazione, valorizzazione e dismissione degli alloggi di servizio non più utili alla Difesa,

impegna il Governo

nelle more dell'elaborazione di una nuova normativa, a sospendere gli atti amministrativi che hanno generato l'ampio contenzioso con i conduttori, al fine di individuare nuovi e diversi criteri che rendano i canoni di mercato sostenibili da parte dei conduttori stessi sulla base del reddito familiare disponibile, propongano prezzi di vendita che tengono conto delle condizioni reali dell'immobile e della caduta dei valori immobiliari sul mercato, e infine, consentano a chi non ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione all'acquisto, di continuare nella concessione secondo i criteri fissati dalla norma primaria di cui alla legge finanziaria del 2008.
9/1544-A/50Villecco Calipari, Scanu, Iori, Mazzoli, Bruno Bossio, Giuditta Pini, Nico, Stumpo, Bolognesi, Carlo Galli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento dispone il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013;
    il 29 luglio 2013 è stato siglato presso il Ministero del lavoro l'accordo governativo per lo sblocco dei fondi assegnati alla pesca di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità 2013, che consentiva, in particolare, di destinare parte di quei fondi, pari a circa diciotto milioni di euro dello stanziamento complessivo di trenta milioni, al pagamento di istanze riferite agli anni precedenti. e di assegnare le somme residue (circa dodici milioni) alle istanze riferite all'anno in corso;
    si è trattato di un negoziato molto sofferto a causa di due ordini di problemi solo in parte risolti, e cioè la mole di arretrati da smaltire (diciotto milioni su trenta, circa il sessanta per cento dell'intero stanziamento 2013) e, di conseguenza, l'insufficienza delle risorse disponibili per la parte residua;
    fonti del Ministero del Welfare (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) in quegli stessi giorni rassicuravano che lo stesso dicastero avrebbe provveduto in un secondo momento ad emanare due distinti provvedimenti, che avrebbero dovuto sanare sia i pagamenti pregressi che quelli relativi all'anno 2013;
    ad oggi, nonostante il suddetto impegno da parte del ministero, non è stato emanato alcun provvedimento atto a sanare la situazione che nel frattempo si è complicata con riferimento alla concreta spendibilità delle risorse riferibili alle annualità precedenti al 2013, visto che la legge di stabilità, nel rifinanziare la cassa integrazione guadagni straordinaria per il settore pesca, fa espresso ed esclusivo riferimento all'anno 2013;
    esiste quindi un problema riguardo all'utilizzabilità di circa 18 milioni di euro necessari a saldare le istanze di cigs per gli anni pregressi;
    le procedure di pagamento adottate dall'INPS prevedono l'erogazione diretta ai lavoratori,

impegna il Governo

nell'ambito della manovra di fine anno, ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 229, della legge di stabilità per il 2013, allo scopo di destinare le ulteriori e congrue risorse al pagamento delle istanze relative agli anni 2011 e 2012 ed ancora rimaste inevase, e liberando in tal modo le risorse appostate per il 2013 altrimenti insufficienti alla definitiva risoluzione del problema.
9/1544-A/51Franco Bordo, Palazzotto, Airaudo, Di Salvo, Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento ha allargato la platea dei beneficiari dell'agevolazione prima casa ai fini dell'Imu, estendendola al personale in servizio permanente appartenente a Forze armate, polizia e vigili del fuoco, costretto per motivi di servizio a spostare la propria residenza anagrafica;
    la suddetta norma crea disparità di trattamento tra lavoratori perché non contempla tutta la galassia di lavoratori che comunque, per esigenze legate alla propria occupazione, sono costretti a lasciare il proprio comune e stabilendo la propria residenza in un comune diverso da quello nel quale si possiede l'unico proprio immobile adibito ad abitazione principale;
    sono numerose infatti le persone costrette a spostarsi sul territorio nazionale alla ricerca di lavoro e che, anche per poter usufruire dei servizi di base, come quelli sociali e sanitari, si vedono costretti a cambiare la propria residenza anagrafica, a vivere in affitto, ed a pagare l'imposta municipale propria ad aliquota standard senza poter ricorrere, per difetto di residenza, all'agevolazione fiscale riservata all'abitazione principale;
    al fine di evitare comportamenti evasivi ed elusivi il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto decreto Salva Italia, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, ed ha stabilito che quando i componenti del nucleo familiare abbiano fissato dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune, le agevolazioni prima casa si potranno godere solo per un immobile. Se, viceversa, gli immobili adibiti ad abitazione principale sono situati in comuni diversi tutto cambia perché una circolare del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio per esigenze lavorative;
    resta comunque necessario, come per le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 5 del provvedimento all'esame del Parlamento, che la suddetta interpretazione venga sancita per legge,

impegna il Governo

ad equiparare, nell'ambito di una riforma della fiscalità immobiliare, la fattispecie dei lavoratori che per motivi di lavoro abitano in un comune diverso dal proprio, a quella del personale delle Forze armate, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, al fine di estendere ai loro unici immobili non locati, l'agevolazione fiscale riconosciuta dalla disciplina IMU all'abitazione principale.
9/1544-A/52Duranti, Paglia, Lavagno, Ragosta, Boccadutri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca alcune misure atte ad incidere sul settore immobiliare, in maniera particolare agevolando l'accesso alla locazione e l'acquisto dell'abitazione principale al fine di rispondere ad un problema, quello del disagio abitativo, che ha oramai assunto i contorni di una vera e propria emergenza sociale;
    strettamente correlata al disagio abitativo è la cosiddetta emergenza sfratti, realtà presente oramai non solo nelle grandi città ma che interessa l'intero territorio nazionale;
    la suddetta crisi abitativa è l'effetto di decenni di assenza di politiche abitative indirizzate alla protezione sociale e all'edilizia pubblica unite alle politiche di liberalizzazione del mercato privato delle locazioni attuate dal 1992 in poi e che non hanno comportato alcun beneficio, né ad un allargamento dell'offerta, né ad un maggior incontro tra quest'ultima e la domanda, anche a causa del costante aumento spropositato dei prezzi;
    nel 2007, l'allora governo Prodi varò la legge 8 febbraio 2007, n. 9, («Interventi per la riduzione del disagio abitativo») che aveva l'obiettivo di gestire l'emergenza abitativa , fornendo una serie di indicazioni atte a gestire gli sfratti, pratica che allora sollevò forti risentimenti, stabilendo le fasce economiche e sociali delle persone che potevano accedere alla protezione, come famiglie con minori, anziani, ammalati, disoccupati etc, ed introducendo una procedura per chiedere la non esiguibilità dello sfratto;
    la suddetta legge oggi incontra un limite: dalla sua tutela lascia fuori coloro che per vari motivi non riescono a pagare l'affitto, condizione, quella della morosità, allora giudicata illegale ed incostituzionale. In realtà la maggior parte delle famiglie che vanno in morosità non lo fanno per colpa o volontà, ma per l'incapacità e l'incapienza reddituale di corrispondere i canoni di locazione;
    secondo un'elaborazione dei dati forniti dal Ministero della giustizia. gli sfratti emessi nel 2012 sarebbero 67.790 (+ 6,18 per cento), di cui 60.244 quelli per morosità, raggiungendo l'88,86 per cento delle sentenze emesse;
    volendo guardare al passato è da almeno sei anni si assiste ad una perdurante spirale degli sfratti secondo un trend esponenziale: fino al 2007, infatti, i provvedimenti di rilascio hanno mantenuto un andamento omogeneo attestandosi sui circa 40 mila l'anno. Dal 2008, quando la crisi economica ha cominciato a mordere, la tendenza è cresciuta senza più arrestarsi;
    il provvedimento, con uno sforzo senz'altro apprezzabile ma non sufficiente. affronta la situazione, da una parte istituendo presso il Ministero delle infrastrutture un Fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato agli inquilini morosi incolpevoli, e dall'altro, allo scopo di rendere il mercato degli affitti più allettante, riducendo l'aliquota della cedolare secca dal 19 per cento al 15 per cento in modo da renderla più semplice e meno onerosa;
    una soluzione potrebbe essere quella finalizzata a riportare a nuovi contratti, inquilini soggetti a sfratto esecutivo, prevedendo forti agevolazioni per quei proprietari che offrono un nuovo contratto ai propri inquilini che hanno ricevuto una sentenza di sfratto. Sarebbe infatti necessario procedere alla riconversione di sfratti in essere in nuovi contratti in modo da evitare che la precarietà abitativa aumenti e si arrivi ad una minore pressione nei confronti dei comuni ad oggi impossibilitati a dare risposte alla mole di richieste,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito di una riforma della fiscalità immobiliare, una norma che riduca drasticamente ed ulteriormente l'aliquota della cedolare secca nel caso in cui il locatore, a seguito di una sentenza di sfratto, proponga al conduttore un nuovo contratto di locazione scritto e registrato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ed esenti, per l'intera durata contrattuale, il locatore dal pagamento dell'IMU riferito all'immobile oggetto del contratto.
9/1544-A/53Melilla, Piazzoni, Lavagno, Boccadutri, Paglia, Marcon, Ragosta.


   La Camera,
   premesso che,
    la crisi economica e produttiva morde ancora in maniera molto forte il settore dell'occupazione;
    il numero di ore che i lavoratori italiani hanno trascorso in cassa integrazione (Cig) negli ultimi cinque anni è quasi di 5 miliardi. A dirlo sono i dati dell'Osservatorio Cig della Cgil, che rivelano un quadro tutt'altro che confortante: tra gennaio e agosto del 2013, il numero di ore di cassa integrazione è rimasto ampiamente sopra i 700 milioni, con una crescita delle ore di cig ordinaria e straordinaria;
    l'articolo 10 reca l'incremento delle risorse per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per l'anno 2013, le cui disponibilità sono insufficienti a far fronte a tutte le richieste autorizzate, ma occorre intervenire anche per ridurre il numero delle ’crisi’ che costringono i lavoratori a subire la cassa integrazione, di qualunque tipo, in assenza di ragioni produttive o di mercato;
    in questa situazione si trova la RetItalia internazionale, società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'ex Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) attualmente Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE);
    da più di trentacinque anni tale società svolge funzioni di supporto del ruolo istituzionale dell'ICE (analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestione, interni all'ICE, fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle piccole e medie imprese italiane) e il carattere strategico delle funzioni che svolge è stato confermato dall'assegnazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, nel giugno 2011, del progetto portale «made in Italy» (un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale) e, nell'aprile 2012, del progetto «International trade hub-Italia», (un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la trade facilitation» che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione);
    dal maggio 2012 la società versa in gravi difficoltà economiche in conseguenza della riduzione delle commesse affidate a RetItalia che ha portato a una riformulazione del contratto in essere con l'Agenzia ICE e a quanto risulta all'interrogante al conseguente dimezzamento del bilancio della società;
    ciò ha portato l'amministrazione della società a ricorrere alla cassa integrazione ordinaria e, da maggio 2013, alla cassa integrazione a zero ore per la totalità del personale, riservandosi di richiamare il personale in relazione alla necessità del momento;
    va precisato che tale situazione si è determinata perché a ottobre 2012, a seguito del decreto cosiddetto della «spending review», il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, che attualmente occupa 65 lavoratori, un dirigente e un direttore generale, ai fine di renderla appetibile per il mercato;
    in data 30 aprile 2013, si è svolto l'esame congiunto finalizzato al completamento della richiesta di cassa integrazione straordinaria avviata dalla società RetItalia internazionale spa nei confronti dei 65 lavoratori operativi presso l'unità produttiva di Roma, in occasione del quale non si è giunti ad alcuna comune intesa, ma che ha previsto la sospensione a zero ore dei lavoratori senza rotazione;
    la mancata intesa sulla cassa integrazione straordinaria (attivata dal 6 maggio 2013), considerata la particolare situazione di crisi della società, ha determinato che RetItalia non ha l'obbligo di anticipare ai lavoratori il trattamento di cassa integrazione straordinaria con gravissime conseguenze economiche per i lavoratori;
    i lavoratori di RetItalia internazionale rischiano a breve il licenziamento, con l'inevitabile dispersione delle professionalità e del patrimonio di conoscenze, soprattutto informatiche, che essi hanno accumulato e messo al servizio della pubblica amministrazione in molti anni;
    la decisione di avviare le procedure di alienazione, tra l'altro non supportata da pareri degli organi competenti e del Ministero dello sviluppo economico, non risponde alle finalità della spending review;
    l'alienazione della società è stata disposta dall'Ice-Agenzia nonostante l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 preveda che le disposizioni da esso previste (che prevedono l'alienazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni) non si applichino «alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, (...) quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati». Nella fattispecie ben si descrivono le attività e le funzioni svolte di RetItalia, considerando i progetti ad essa affidati dal Ministero dello sviluppo economico negli ultimi anni;
    a tal riguardo, nella delibera con cui l'Agenzia-ICE ha disposto la vendita di RetItalia (036/13 del 22 gennaio 2013), viene al contrario attestato – in maniera del tutto limitativa – che il mantenimento in house della società «si ritiene non percorribile poiché la società RetItalia internazionale spa risulta essere una società strumentale dell'ex-Ice con il compito di gestire e manutenere il sistema informativo dell'istituto e curare la realizzazione dei software utilizzati dallo stesso per la propria operatività». Con tali asserzioni sono state ridimensionate in maniera vistosa le attività, le funzioni e la pregnanza operativa di RetItalia;
    a luglio 2013, a seguito di uno sciopero di tutti i lavoratori, sono stati sbloccati dei fondi dal Ministero dello sviluppo economico per i progetti «Made in Italy» e «International Trade Hub – Italia» e in generale per sviluppi ad altre piattaforme in gestione a RetItalia internazionale; ciò ha consentito l'erogazione dell'anticipo del contributo INPS e l'alleggerimento della cassa integrazione straordinaria dal 60 per cento al 20 per cento, da settembre a dicembre 2013;
    ma da gennaio/febbraio 2014 la situazione precipiterà nuovamente tornando a circa un 60 per cento di cassa integrazione straordinaria;
    l'Agenzia ICE e il Ministero dello Sviluppo economico, negli Incontri svoltisi da maggio a luglio 2013 hanno assicurato che, prima della pubblicazione del Bando di Gara, avrebbero comunicato alle parti sociali le eventuali eccedenze emerse dalla Due diligence su RetItalia internazionale, allo scopo di individuare soluzioni per la piena collocazione di tutti i lavoratori non trascurando anche soluzioni alternative alla vendita;
    ciò nonostante, le parti sociali non sono state informate né su quanto è emerso dalla analisi effettuata, né sulle strategie da adottare per la salvaguardia dei posti di lavoro dei 65 lavoratori di RetItalia internazionale;
    le informazioni inerenti la tutela dei livelli occupazionali, presenti nei documenti per l'alienazione, non possono essere ormai più divulgate prima che il Bando di Gara sia pubblicato, poiché a settembre 2013, l'Agenzia ICE ha inoltrato rispettivamente all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) il contratto e il bando di gara, prevedendo la pubblicazione del Bando entro la metà di ottobre, per completare la procedura di vendita entro fine dicembre 2013;
    l'Agenzia ICE ha accelerato il processo di vendita nonostante lo slittamento di sei mesi previsto nel decreto-legge. n. 69 del 21 giugno 2013 articolo 49 (Proroga e differimento di termini in materia di spending review e ulteriori disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario);
    in relazione alla vendita ad oggi si è a conoscenza che:
    la Società sarà venduta con una Cassa integrazione straordinaria in atto (prevista da maggio 2013 a maggio 2014);
    il contratto sarà quinquennale e avrà un valore economico pari a 3 milioni di euro annui inclusa IVA, vale a dire circa 2,3 milioni, che risulta insufficiente per la garanzia dei livelli occupazionali;
    sono stati «inspiegabilmente» esclusi dal bando di gara e dal contratto i due progetti di rilievo e di carattere strategico sopra menzionati, il portale Made in Italy e l’International Trade Hub;
    nel Bando di Gara non è stata inserita la piena tutela dei posti di lavoro;
    la mancanza di piene garanzie sui livelli occupazionali, assieme all'assenza di soluzioni alternative, che l'Agenzia ICE e il Ministero dello sviluppo economico avrebbero dovuto individuare prima dell'ufficializzazione del bando di gara, sono fonte di notevoli preoccupazioni;
    nella situazione di crisi del mondo del lavoro e del Paese stesso, con un contratto che garantisce meno della metà dei 65 posti di lavoro, non si può che temere che si stia delegando all'acquirente la ristrutturazione e la riorganizzazione della società, con conseguente parziale dismissione delle forze lavoro attualmente occupate;
    per quanto detto finora sarebbe necessaria la sospensione della pubblicazione del bando di gara, per far sì che il Ministero dello Sviluppo economico e l'Agenzia ICE individuino, prima della vendita della Società, soluzioni volte alla salvaguardia completa dei posti di lavoro;
    inoltre, per salvaguardare l'integrità del patrimonio informativo e delle professionalità specializzate messo a disposizione non solo dell'Agenzia ICE nel corso degli anni, nonché per consentire un risparmio economico (in particolare un risparmio immediato dell'IVA che l'ente paga per i servizi forniti), la soluzione migliore per la pubblica amministrazione. sarebbe quella di integrare RetItalia internazionale nella struttura della pubblica amministrazione;
    in tal modo si salvaguarderebbe il posto di lavoro degli impiegati della società;
    il Governo nella passata legislatura ha accolto tre ordini del giorno (ODG 9/5626/33; ODG 9/5626/87 Siragusa; ODG 9/5534-bis-B/36) che chiedevano di procedere all'integrazione di RetItalia internazionale nella struttura della pubblica amministrazione, al fine di salvaguardare gli investimenti fatti, capitalizzare le risorse e le conoscenze professionali disponibili, nonché per consentire un risparmio economico (in particolare un risparmio immediato dell'IVA che l'ente paga per i servizi forniti),

impegna il Governo

ad adottare misure, anche di natura legislativa, per salvaguardare il patrimonio tecnico e il know how della società RetItalia internazionale, integrandola nella struttura della pubblica amministrazione, così da determinare risparmi economici e da salvaguardare il posto di lavoro dei sessantacinque lavoratori.
9/1544-A/54Placido.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, reca un complesso di interventi volti ad incidere su molteplici settori dell'ordinamento e, più specificamente, in materia di fiscalità immobiliare, sostegno alle politiche abilitative e finanza locale, nonché in materia di sostegno all'occupazione e previdenza;
    l'articolo 3 in particolare, dispone il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014;
    il riparto tra i comuni interessati del suindicato contributo stabilito, con decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da effettuarsi secondo la norma, in proporzione alle stime di gettito dell'IMU, prevede che nei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la compensazione del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto, avvenga attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
    la compensazione integrale derivante dal minor gettito IMU in favore dei comuni delle regioni a statuto speciale, è tuttavia necessario stabilirla, in sede di Conferenza Stato-regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, e di quanto stabilito dall'articolo 27 in materia di coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indicare quale sede idonea per determinare il ristoro del minor gettito IMU per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, come esposto in premessa, anche in considerazione che le medesime regioni e le province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, sia al patto di stabilità interno che dell'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario.
9/1544-A/55Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente decreto-legge dispone, tra l'altro, l'abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili e il conseguente ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni dí euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014;
    l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, reca una norma di interpretazione autentica secondo la quale, limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso;
    secondo quanto disposto concorrono pertanto alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. Lo stesso articolo prevede inoltre che i trasferimenti erariali agli enti locali interessati siano conseguentemente rideterminati per tutti gli anni di riferimento;
    la rendita catastale conseguente all'accatastamento delle centrali elettriche avrebbe dovuto comportare la determinazione di una maggiore base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e conseguentemente un maggior gettito a favore degli enti locali interessati;
    tuttavia la norma interpretativa si è rivelata di difficile attuazione in assenza di linee guida per identificare i componenti da inserire nella valutazione e le modalità di valorizzazione;
    l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato al 2012, per esigenze di risanamento dei conti pubblici, l'applicazione dell'imposta municipale (IMU), istituita e disciplinata dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
    successivamente l'articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità per il 2013), ha modificato il citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilendo un differente assetto della destinazione del gettito rinveniente dall'IMU e ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni;
    in particolare è prevista la riserva allo Stato del gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;
    le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'IMU alle centrali di produzione dell'energia non risultano ad oggi del tutto quantificabili in quanto sono in corso le attività di determinazione delle rendite catastali;
    è importante che gli enti locali beneficino del maggior gettito derivante dall'applicazione dell'IMU a queste fattispecie in quanto direttamente connesse all'uso delle risorse proprie del territorio;
    in sede di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, cosiddetto decreto «del fare», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/1248-B/17 che impegna il Governo a valutare la possibilità, nell'ambito di una complessiva riforma dell'imposizione fiscale immobiliare, di destinare ai comuni e alle unioni dei comuni, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) alle costruzioni connesse alle centrali elettriche, anche in via transitoria nonché alle parti mobili volte a realizzare un unico bene complesso,

impegna il Governo

a destinare le maggiori entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'IMU sulle parti mobili assimilate agli immobili delle centrali elettriche ai comuni o alle unioni dei comuni su cui sono poste tali costruzioni.
9/1544-A/56De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame prevede che, per l'anno 2013, non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale sperimentale (IMU), dí cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;
    in corso di discussione della conversione in legge del decreto si era evidenziata l'opportunità di superare l'abrogazione tout court della prima rata dell'IMU attraverso una riformulazione che prevedeva il raddoppio delle detrazioni senza bisogno di ricorrere a coperture aggiuntive, mettendo in sicurezza l'abrogazione anche della seconda rata per circa il settanta per cento dei proprietari e allargando le fattispecie equiparate all'abitazione principale, quali, ad esempio, le unità immobiliari a destinazione abitativa, utilizzate da anziani o disabili, da parenti di primo grado o dai cittadini italiani residenti all'estero;
    la questione della seconda rata dell'IMU per il 2013 sarà affrontata in un altro provvedimento, successivamente all'approvazione della legge di stabilità per il 2014, nell'ambito della quale, unitamente ad altre questioni, saranno in definite le caratteristiche della nuova tassa di servizio che andrà a sostituire l'IMU e la TARES;
    l'abrogazione anche della seconda rata dell'IMU per il 2013 per il cento per cento dei proprietari comporta la necessità di coperture, ad oggi non ancora individuate, per oltre 2 miliardi di euro;
    abrogare integralmente l'IMU per il 2013 anche al 30 per cento di proprietari con abitazioni principali di maggiore valore risponde a criteri di equità e sostegno ai consumi solo se tale abrogazione non comporta la necessità di altre forme di aggravio fiscale in capo anche al restante settanta per cento di proprietari, nonché in capo agli altri contribuenti che non risultano gravati da IMU,

impegna il Governo

ad escludere sin d'ora che le coperture, necessarie per disporre la eventuale soppressione della seconda rata dell'IMU per il 2013 al cento per cento dei proprietari, saranno reperite attraverso aumenti di entrate fiscali di qualsivoglia tipo, quali aumenti di altre imposte, introduzione di altre imposte, riduzioni di incentivi, agevolazioni o altre tax expenditures, aumenti di acconti di imposte per l'anno in corso, anticipazioni di acconti di imposte per l'anno successivo.
9/1544-A/57Zanetti, Dellai, Andrea Romano, Sottanelli, Sberna, Librandi, Fauttilli, De Mita, Gigli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23 istituisce a decorrere dall'anno 2014, con esclusione degli immobili ad uso abitativo, l'imposta municipale secondaria, che sostituirà le seguenti forme di prelievo: imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della cosiddetta tassa sull'ombra, il canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e il canone sostitutivo della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
    il tributo assume come presupposto impositivo l'uso del suolo pubblico e pare quindi escludere dal suo ambito applicativo la collocazione di impianti pubblicitari posti su suolo privato che non sarebbero gravati da tributo. Tale considerazione deriva dalla lettera a) dei criteri stabiliti per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che regolamenterà questo tributo;
    esiste tuttavia un certo margine di ambiguità perché in taluni casi un mezzo pubblicitario posto su uno spazio soprastante il suolo sarebbe gravato del pagamento del nuovo tributo. Questa prima ambiguità solleva molti dubbi sull'applicazione di questo nuovo tributo. Infatti le amministrazioni locali potrebbero decidere di non consentire la collocazione d'impianti pubblicitari in ambito privato in quanto essi non sarebbero remunerativi per le casse comunali;
    gli altri criteri stabiliti per l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica sono molto generici, essi infatti si limitano ad indicare al governo alcuni elementi propri di qualsiasi tributo e non indicano precisi elementi guida per la loro applicazione alle singole fattispecie che tale decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe regolare;
    è quindi necessaria una precisa indicazione di criteri propri per ogni singola fattispecie, chiarendo soprattutto l'entità del gettito che si intende conseguire. È infatti opportuno ricordare che negli ultimi tempi gli introiti per tali occupazioni sono diminuiti significativamente nella maggioranza degli enti locali a causa della crisi che ha comportato la rimozione o la rinuncia a numerosi impianti e mezzi pubblicitari;
    la mancanza di una chiara previsione in tal senso può determinare da un lato la soppressione per via indiretta di un'attività e dall'altro un mancato introito per le amministrazioni locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire la data di entrata in vigore del regolamento attuativo della disciplina dell'IMU secondaria e di avviare un confronto tra i principali soggetti interessati all'applicazione del tributo ed i principali contribuenti.
9/1544-A/58Fauttilli.


   La Camera,
   premesso che
    il comma 4-quater, dell'articolo 5 del decreto in esame, inserito in sede referente, consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo sui rifiuti urbani in vigore in tale anno;
    la citata facoltà può essere esercitata entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, ossia entro il 30 novembre 2013,

impegna il Governo

a chiarire che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 4-quater, si applica anche ai comuni che avessero eventualmente approvato il regolamento Tares, con la sola eccezione di quelli che abbiano già inviato ai contribuenti i modelli di pagamento ovvero incassato i relativi versamenti.
9/1544-A/59Bobba, Guerra.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» all'esame di questa Camera, reca alcune modifiche alla disciplina sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, con riguardo in particolare ai tempi ed ai criteri concernenti la fase della sperimentazione del nuovo regime contabile;
    in particolare l'articolo prolunga di un anno la durata della fase della sperimentazione del nuovo regime contabile e ne integra alcuni dei criteri già previsti;
    contestualmente, sarebbe necessario prevedere una proroga per consentire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano di dare piena attuazione alle relative disposizioni;
    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, infatti, sono state coinvolte in tale processo solo in un momento successivo, dopo aver ottenuto una pronuncia favorevole dinanzi alla Corte Costituzionale (sentenza 178/2012);
    è utile ricordare come la semplice diversa allocazione di competenze primarie non può pregiudicare il principio fondamentale delle esigenze dell'autonomia e del decentramento,

impegna il Governo

a prevedere una congrua proroga per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire ai rispettivi enti locali di adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, alla luce di quanto illustrato in premessa.
9/1544-A/60(Versione corretta)Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» abolisce la prima rata dell'IMU, dovuta per l'anno 2013, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il precedente decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54
    il successivo articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU sulla seconda rata dovuta per l'anno 2013 e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1o gennaio 2014;
    nell'attuale contesto di persistente crisi economica, tra le esenzioni ed agevolazioni non è stata considerata la possibilità di dedurre almeno il 50 per cento dell'IMU per gli immobili strumentali utilizzati per l'attività produttiva e le arti e professioni già per l'anno d'imposta 2013, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti d'urgenza che emanerà, agevolazioni per l'IMU pagata sugli immobili strumentali utilizzati per le attività produttive e per l'esercizio di arti e professioni già per il 2013, anche attraverso la parziale deducibilità degli stessi ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo.
9/1544-A/61Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, prevede la definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa-contabile;
    quanto previsto dall'articolo 14, tra le altre, dà la possibilità ingiustificata, di applicare uno sconto di rilevante entità alle multe comminate ai concessionari di slot machine;
    in un periodo di grave crisi economica e recessiva dal quale il Paese stenta a sollevarsi e mentre quote rilevanti di cittadini vengono spinti nella povertà, un regalo di tal genere anche se giustificato dalla possibilità di avere subito risorse, non è comprensibile;
    l'agevolazione prevista dall'articolo 14 interviene in presenza di una sentenza di primo grado che ha quantificato il danno mentre con lo stesso decreto si aprono le porte alla futura service tax, che pagheranno tutti i cittadini residenti, ma contestualmente i costruttori dell'invenduto sono esentati dall'Imu, il Governo fa lo sconto ai concessionari di gioco d'azzardo,

impegna il Governo

a garantire che la data del 15 ottobre 2013, entro la quale presentare la richiesta di definizione, sia una data effettiva e non soggetta a proroghe di alcun tipo.
9/1544-A/62Baroni, Cecconi, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   premesso che
    l'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, prevede la definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativa-contabile;
    quanto previsto dall'articolo 14, tra le altre, dà la possibilità ingiustificata, di applicare uno sconto di rilevante entità alle multe comminate ai concessionari di slot machine;
    in un periodo di grave crisi economica e recessiva dal quale il Paese stenta a sollevarsi e mentre quote rilevanti di cittadini vengono spinti nella povertà, un regalo di tal genere anche se giustificato dalla possibilità di avere subito risorse, non è comprensibile;
    l'agevolazione prevista dall'articolo 14 interviene in presenza di una sentenza di primo grado che ha quantificato il danno mentre con lo stesso decreto si aprono le porte alla futura service tax, che pagheranno tutti i cittadini residenti, ma non i costruttori dell'invenduto, il governo fa lo sconto ai concessionari di gioco d'azzardo,

impegna il Governo

a garantire che la data del 15 novembre 2013, entro il quale effettuare il versamento della somma dovuta, sia una data effettiva e non soggetta a proroghe di alcun tipo.
9/1544-A/63Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca misure per il rilancio del mercato immobiliare ed il contrasto del disagio abitativo attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti chiamata ad assistere i mutui per l'acquisto dell'abitazione principale da parte di giovani coppie e famiglie numerose e la riduzione dell'aliquota della cedolare secca sui contratti di locazione;
    un'altra misura, quella di cui all'articolo 2, comma 1 e comma 2 lettera a), va incontro alla richiesta delle imprese costruttrici di esentarle dal pagamento della seconda rata dell'IMU relativa al 2013 sugli immobili invenduti, costituenti i cosiddetti beni merce quelli cioè la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività delle stesse;
    tra le cause della crisi del mattone, cioè di quella recessione che interessa ancora oggi il mercato dell'edilizia e della locazione immobiliare, è da annoverare il cosiddetto stress costruttivo. Infatti per quanto riguarda il nostro Paese, emerge un dato su tutti: l'urbanizzazione del territorio, secondo Legambiente, procede al considerevole ritmo di cinquecento chilometri quadrati all'anno che vengono convertiti in urbano;
    il quadro della crisi immobiliare ed edilizia italiana è rappresentato da un'offerta eccessiva, da parte di costruttori che non riescono a vendere le troppe case che hanno edificato, e da acquirenti che non riescono a comprarle a causa di una situazione economica e di una stretta creditizia penalizzanti e, sullo sfondo, da un enorme patrimonio di case inabitate che aspetta di essere riqualificato ed occupato;
    il suolo è una risorsa finita e non rinnovabile, è un bene comune primario e limitato ed il suo consumo indiscriminato non è reversibile, se non nell'arco di ere geologiche,

impegna il Governo

ad emanare una norma che limiti la concessione dei mutui di cui all'articolo 6, comma 1), lettera a) del provvedimento, all'esclusivo acquisto di immobili appartenenti al patrimonio edilizio già costruito, anche al fine di disincentivare l'inutile, ulteriore e devastante consumo del suolo e di smaltire l'invenduto rimasto a carico delle imprese costruttrici.
9/1544-A/64Ragosta, Paglia, Lavagno, Marcon, Zaratti, Boccadutri, Pellegrino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce al comma 1 che per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano locati;
    il comma 2 del medesimo articolo rende i predetti immobili totalmente esenti a decorrere dal 1o gennaio 2004, fermo restando le due condizioni: 1) la classificazione in bilancio dei fabbricati «invenduti» tra le Rimanenze (si tratta, quindi, dei soli «beni merce» e non anche dei fabbricati patrimonializzati); 2) l'assenza di locazione;
    a tal fine, l'esenzione è comunque riconosciuta a prescindere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, fintanto che permane il requisito della destinazione del fabbricato alla vendita;
    tuttavia, affinché l'esclusione dall'IMU possa applicarsi con riferimento a tutti i «fabbricati merce» rimasti invenduti, occorre una precisazione della norma diretta ad includere nell'ambito applicativo dell'esenzione anche i fabbricati acquistati dall'impresa e sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del presidente della Repubblica . 6 giugno 2001, n. 380 («Testo Unico dell'Edilizia»), prima della loro vendita;
    anche tali immobili, infatti, sono civilisticamente classificati tra le «rimanenze» di bilancio (quali beni finiti destinati alla vendita) e, come i fabbricati di nuova costruzione, sono oggetto dell'attività tipica delle imprese di costruzioni, poiché su di essi l'impresa interviene con lavori di recupero incisivo, al fine della loro reimmissione, sul mercato con caratteristiche del tutto simili alle nuove costruzioni;
    sotto il profilo della copertura finanziaria tale precisazione non comporta nuovi oneri finanziari per lo Stato, in quanto dalla relazione tecnica si ricava che le stime effettuate dal Governo, sulla base del rapporto CRESME, includono tutti fabbricati rimasti invenduti, e pertanto compresi anche quelli ristrutturati, quali parte integrante delle «rimanenze»,

impegna il Governo

a precisare che le disposizioni stabilite dal presente decreto in materia di IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, si applicano anche agli immobili acquistati dall'impresa e sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, prima della loro vendita.
9/1544-A/65Sottanelli, Librandi, Matarrese, Vecchio, D'Agostino.


   La Camera,
   premesso che:
    è opportuno fare chiarezza sulla questione dell'applicazione dell'ICI, ora IMU, relativamente ai beni insistenti sul demanio marittimo dello Stato, finalizzati al soddisfacimento permanente dei pubblici usi del mare e delle connesse attività portuali;
    infatti, a seguito del non chiaro disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 504, modificato dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivamente sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si sono registrati alcuni contenziosi in diverse realtà portuali con pronunce eterogenee sull'argomento da parte delle Commissioni tributarie;
    sarebbe opportuno specificare che i beni demaniali marittimi dei porti (aree, banchine, piazzali, ecc.), costituendo immobili a destinazione particolare in quanto compendi destinati al traffico marittimo ed a operazioni funzionali alle attività portuali, non dovrebbero essere assoggettati all'ICI e conseguentemente all'IMU, eccetto i fabbricati affidati in concessione, non destinati ai suddetti usi, purché rivestano effettiva autonomia funzionale e reddituale;
    la suddetta interpretazione non comporta nessun onere a carico dello Stato e nemmeno del settore pubblico di altre amministrazioni pubbliche;
    è necessario intervenire per evitare ulteriori annose ed onerose vertenze, nonché effetti distorsivi alla concorrenza nel mercato dei servizi portuali che comportano, fra l'altro, perdita di competitività per le imprese interessate sui mercati nazionale ed internazionali;
    sulla corretta applicazione dell'ICI sulle aree portuali oggetto delle concessioni demaniali si era già espresso il Ministero dell'economia e delle finanze nella risoluzione n. 3/DF del 10/8/2009;
    i porti non sono luoghi di destinazione ma luoghi di transito delle merci, così come gli aeroporti e le stazioni ferroviarie, e pertanto dovrebbero essere tutti accatastati nella categoria E, relativa alle infrastrutture esenti ai fini IMU,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni vigenti in materia di IMU prevedendo espressamente l'esenzione dall'imposta per le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale.
9/1544-A/66Oliaro, Tullo, Basso.


   La Camera,
   premesso che:
    i Programmi integrati ex articolo 18 della legge 12 luglio 1991, n. 203 comprendono la realizzazione di edilizia da destinare alla locazione a canone concordato per le Forze dell'ordine impegnate nella lotta alla criminalità organizzata e ad edilizia sociale (edilizia residenziale finalizzata alla locazione per soggetti disagiati, asili, scuole materne, elementari, infrastrutture, parchi, spazio per tempo libero, centri sociali, tali opere sono da realizzare su richiesta delle amministrazioni comunali);
    alcuni Programmi integrati hanno completato l'iter amministrativo previsto dall'articolo 11 della legge n. 136 del 1999 (per questi interventi è stato stipulato e ratificato l'Accordo di programma il 31 dicembre 2007, data di scadenza delle proroghe concesse dal legislatore) mentre per altri sono sorte difficoltà attuative che di fatto impediscono la realizzabilità nella localizzazione proposta;
    con l'articolo 12, comma 7 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, è stata autorizzata la rilocalizzazione dei programmi per i quali è stato stipulato accordo di programma entro il 31 dicembre 2007;
    i Programmi, in corso di istruttoria, sono valutati positivamente dalle amministrazioni Regionali e Comunali che pongono allo studio nuove localizzazioni differenti dalle originarie al fine di ottimizzare le risorse che questi programmi generano e quindi sono in fase di positivo e maturato studio e potranno avere una rapida attuazione;
    le associazioni di categoria dei dipendenti pubblici (sindacati, Cocer, ecc.), impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, costantemente sollecitano la realizzazione di interventi ex articolo 18 della legge n. 203 del 1991, in quanto tali interventi consentono di assegnare alle forze dell'Ordine alloggi di servizio a canone calmierato e a soggetti svantaggiati sulla base delle normative vigenti della Regione competente;
    tali interventi consentono altresì di realizzare opere sociali su richiesta delle amministrazioni competenti e dare una boccata di ossigeno alle imprese edili che hanno la possibilità di sfruttare in breve tempo le risorse disponibili e di fatto, allo stato attuale, non utilizzabili e produrre occupazione di maestranze locali e dell'indotto collegato, costituendo anche utile volano di sviluppo e di occupazione e riduzione del fenomeno della cassa integrazione;
    con gli stessi si contribuisce a fronteggiare la particolare gravità della situazione italiana sul piano della logistica di supporto alla mobilità delle Forze dell'ordine che vengono attualmente alloggiate in strutture private (alberghi), i cui costi sono a totale carico della finanza pubblica, mentre sarà possibile ottenere un notevole risparmio realizzando unità immobiliari da concedere in locazione a canone convenzionato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti una proroga di un ulteriore anno del termine ultimo di cui al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per consentire la realizzazione dei programmi citati in premessa.
9/1544-A/67Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    sulla controversia giurisprudenziale tra i Comuni e le società petrolifere sull'assoggettabilità dell'IMU alle piattaforme petrolifere antistanti alle coste marine, La sentenza della Cassazione n.13794/05 ha riconosciuto il potere impositivo del Comune sulle acque territoriali;
    infatti i giudici della Corte di Cassazione affermano che sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'ente regione e degli enti locali. Non è configurabile che su una porzione «del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato» non convivano i poteri delle autorità regionali e locali. Se infatti, per assurdo, su parte di questo territorio, ricoperto dal mare territoriale, non venissero esercitati i poteri amministrativi della regione e del comune ne deriverebbe la necessaria conseguenza che, nell'ipotesi di costruzione su palafitte nel mare territoriale, i comuni non avrebbero nessuna possibilità di esercitare le funzioni amministrative loro proprie. Fermo restando che concettualmente è sempre esistita una potestà dell'esercizio dei poteri degli enti locali nell'ambito del mare territoriale perché non può che esserci coincidenza fra sovranità dello Stato e concorrente esercizio dei poteri degli enti regionali e locali, sarebbero comunque inconcepibili delle zone franche nelle quali mentre sussiste il potere dello Stato non sussiste il concorrente potere ai fini amministrativi degli Enti locali e regionali;
    i Comuni interessati come Pineto che ha scaturito la succitata sentenza della Suprema Corte, Teramo, Falconara Marittima, Pedaso, Porto Sant'Elpidio, Tortoreto, Termali e Crotone da anni chiedono il pagamento dell'Imu ex Ici alle compagnie petrolifere sostenendo che è «il possesso del bene, a prescindere dall'iscrizione catastale a determinare l'imponibilità»,

impegna il Governo

ad adottare una norma interpretativa autentica volta ad estendere l'imposta municipale propria anche agli immobili costruiti su strutture artificiali ubicate nel mare territoriale.
9/1544-A/68Crippa, Fantinati, Mucci, Da Villa, Prodani, Vallascas, Della Valle.


   La Camera,
   premesso che:
    nella crisi abbiamo assistito ad un significativo peggioramento delle condizioni sociali delle famiglie, segnatamente rispetto al diritto alla casa;
    in particolare coloro che non possiedono una abitazione propria rischiano di perdere tale diritto, come testimonia il netto aumento degli sfratti per morosità;
    il Paese si é trovato sprovvisto di quegli strumenti di ammortizzazione sociale che, ancorché limitati e imperfetti, erano presenti negli anni passati, a partire dal fondo per l'affitto, introdotto nel 1998 e progressivamente svuotato;
    nel momento in cui il Parlamento si accinge, con la conversione del presente decreto, ad esentare dall'Imposta municipale propria (IMU) sull'abitazione principale la pressoché generalità dei possessori, sarebbe paradossale non offrire risposte adeguate alle famiglie che non riescono più a pagare l'affitto;
    sono invece da valutare con favore le misure presenti nel decreto rivolte ai giovani che vogliono acquistare la prima casa, ai proprietari che stanno pagando un mutuo ma sono venuti a trovarsi improvvisamente in una momentanea impossibilità a farvi fronte e agli inquilini divenuti morosi per le medesime ragioni (cosiddetti «incolpevoli»);
    sarebbe quanto mai necessario evitare che il mancato gettito dovuto alla sopra menzionata esenzione Imu possa ricadere sugli inquilini attraverso l'introduzione di nuove forme di tassazione a partire dal 2014;
    le poste indicate dal governo su ciascuno dei fondi richiamati, pur rappresentando una positiva inversione di tendenza, sono decisamente insufficienti a fronteggiare questa emergenza,

impegna il Governo

   a) a prevedere ulteriori stanziamenti sui fondi richiamati in premessa – a partire dal fondo per l'affitto – già dalla prossima legge di stabilità per il 2014;
   b) a sostenere in modo più organico e incisivo i contratti a canone concordato estendendo le agevolazioni alla generalità dei comuni nonché prevedendo meccanismi di premialità per tali fattispecie di contratti nell'ambito della revisione del tributo sui servizi comunali;
   c) ad escludere la possibilità che la nuova imposta locale gravi sulla categoria degli inquilini più di quanto non sia avvenuto col regime fiscale vigente; a tal fine ponderando adeguatamente la componente patrimoniale del nuovo tributo;
   d) a riconsiderare la cedolare secca del 21 per cento per i contratti diversi da quelli a canone concordato anche alla luce dei mancati effetti positivi che si sono registrati in tema di emersione del «nero»;
   e) a rendere obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti dei canoni d'affitto, superando definitivamente l'uso del contante;
   f) ad estendere il regime giuridico e fiscale della cedolare secca prevista per i contratti a canone concordato anche agli alloggi invenduti delle imprese che siano messi sul mercato alle medesime condizioni previste nei contratti a canone concordato;
   g) a prevedere un tavolo di concertazione con le associazioni dei proprietari e i sindacati degli inquilini al fine di affrontare le questioni più urgenti a partire dagli sfratti.
9/1544-A/69Baruffi, Basso, Bargero.


   La Camera,
   premesso che
    attraverso le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge in esame, è stato esteso l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato in sentenza;
    tale previsione normativa persegue la condivisibile finalità di addivenire in tempi rapidi alla effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado;
    tuttavia, l'esigenza di assicurare la parità di trattamento di tutti i cittadini dinanzi alla legge, rende opportuno estendere la portata delle previsioni di cui al predetto articolo 14, anche ai soggetti già condannati con sentenza definitiva, in relazione alla quale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non sia ancora stato avviato il conseguente procedimento di esecuzione per il recupero delle somme alle casse erariali, nonché ai soggetti per i quali, alla medesima data, il primo grado di giudizio non sia ancora concluso;
    peraltro, l'ampliamento, nei sensi indicati in precedenza, della platea dei possibili beneficiari della disposizione in esame, renderebbe maggiormente effettivi i vantaggi per la finanza pubblica cui dichiaratamente mira il predetto articolo 14,

impegna il Governo

a porre in essere ogni utile iniziativa volta a consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge in esame anche ai soggetti già destinatari di sentenza definitiva di condanna della Corte dei Conti, per la quale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, non sia stato ancora avviato il relativo procedimento esecutivo, nonché ai soggetti per i quali, alla medesima data, il primo grado di giudizio non sia ancora concluso.
9/1544-A/70Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    le scuole paritarie inserite, ai sensi della legge 10 marzo 2000 n. 62, nel sistema nazionale dell'istruzione svolgono un servizio pubblico, integrativo di quello fornito dallo Stato, accogliendo il 12 per cento della popolazione scolastica a fronte di un finanziamento statale di 500 milioni di euro, pari all'1,2 per cento della spesa per le scuole statali;
    colpite dal 2008 ad oggi da consistenti tagli dei contributi dello Stato, erogati sempre in grave ritardo, una parte rilevante dei quali congelata per il 2013 in forza del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, queste scuole sono attualmente in grave difficoltà finanziaria per riuscire a continuare a garantire i livelli occupazionali ed un servizio essenziale alle famiglie senza caricare su quest'ultime la decurtazione dei fondi dello Stato;
    eppure le scuole paritarie, con il loro indispensabile servizio pubblico svolto in via sussidiaria secondo dati OCSE fanno risparmiare allo Stato oltre 6 miliardi l'anno;
    ciò nonostante lo Stato non ha ancora chiarito se gli immobili in loro proprietà o in comodato d'uso gratuito in cui svolgono un servizio pubblico, afferente a diritti fondamentali dei destinatari come definiti dalla Corte Costituzionale, vadano esentati ai fini Imu alla pari delle scuole statali e comunali;
    al riguardo il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012 che contiene il Regolamento Imu per gli enti non commerciali spiega che il proprietario/utilizzatore dell'immobile sarebbe esentato da Imu se l'attività didattica fosse svolta con modalità non commerciali e cioè: quando l'attività scolastica è paritaria; quando possono essere accolti alunni portatori di handicap senza discriminazioni; quando insegnanti e personale non docente sono inquadrati in base alla contrattazione collettiva; quando i locali sono a norma ecc.;
    fin qui nulla da dire, anche se non va dato per scontato che – ogni mese – l'ente gestore deve reperire (difficilmente con autofinanziamento, più spesso con affidamenti bancari, scoperti c/c, ecc.) qualche decina di migliaia di euro per far fronte regolarmente ai propri impegni con i fornitori, il personale, la manutenzione ordinaria, gli arredi, i contributi, le imposte e gli altri oneri di gestione;
    tuttavia per ottenere l'esenzione Imu il predetto Regolamento impone al gestore un'altra gravosa condizione: che «l'attività sia svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio»;
    è evidente che è inverosimile che gli enti scolastici possano offrire il servizio a titolo gratuito senza compromettere il proprio equilibrio finanziario, dal momento che essi sono comunque soggetti a tutti gli obblighi in materia di trattamento retributivo del personale docente e di quello ausiliario, di sicurezza delle strutture, nonché di accoglienza e assistenza degli alunni con disabilità e pertanto tale ultimo criterio («importo simbolico») essendo del tutto indeterminato lascia nell'incertezza chi vada soggetto e chi no all'imposizione dell'Imu;
    il 12 dicembre 2012 il sottosegretario Vieri Ceriani nel rispondere all'interrogazione degli onorevoli Simonetta Rubinato e Alberto Fluvi, alla Commissione Finanze della Camera, in merito ai requisiti per cui gli enti no profit – particolarmente le scuole – possono chiedere l'esenzione dell'Imu, ha ammesso nella risposta la necessità di superare l'ambiguità insita nell'interpretazione che considera «simbolico» l'importo del corrispettivo soltanto se questo copre una frazione del costo del servizio;
    infatti alla richiesta di una «definizione in termini quantitativi di tale »importo simbolico«» delle rette – fattore che definisce se un ente può rientrare nella dicitura «non commerciale», e quindi richiedere l'esenzione – il governo ebbe a rispondere «che sono attualmente in corso approfondimenti istruttori in merito all'eventuale individuazione di parametri di riferimento oggettivi che possano guidare l'attività di accertamento degli enti impositori rispetto alla valutazione dei corrispettivi»,

impegna il Governo

a precisare la «definizione in termini quantitativi di tale »importo simbolico«» riferito alle rette, contenuto nel Regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 200/2012, che legittima l'esenzione dall'Imu degli enti non commerciali che svolgono attività didattica, affinché l'esenzione sia estesa agli immobili in proprietà o concessi in uso gratuito alle scuole paritarie del sistema nazionale dell'istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico ed in particolare a quelli che siano sede di asilo nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria.
9/1544-A/71Rubinato, De Menech, Ginato.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno delle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici, l'articolo 11 reca «modifiche all'articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e relative norme attuative»;
    la legge 28 giugno 2012 n. 92, altrimenti conosciuta come «Riforma Fornero» ha introdotto nel sistema pensionistico principi ispirati al contenimento della spesa ed alla relativa tenuta dei conti del sistema previdenziale. I nuovi meccanismi di accesso alla previdenza hanno tuttavia generato situazioni di grave disagio per numerosi lavoratori, pensionati e pensionandi, i quali in innumerevoli fattispecie, peraltro ancora non definite e del tutto conosciute, sono venute a trovarsi prive di reddito;
    appare a questo punto opportuno viste le enorme problematicità introdottesi nel sistema previdenziale a causa dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sopprimerlo e provvedere a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge a tornare alle modalità per l'accesso al trattamento pensionistico regolate dalla normativa previgente all'introduzione della cosiddetta Riforma Fornero,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte ad abrogare l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con effetto immediato.
9/1544-A/72Rizzetto, Tripiedi, Rostellato, Baldassarre, Bechis, Cominardi, Tripiedi, Ciprini.