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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 8 ottobre 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 ottobre 2013.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Gianni Farina, Fassina, Ferranti, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Sorial, Speranza, Tinagli, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Gianni Farina, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lorenzin, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Migliore, Moretto, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Sorial, Speranza, Tinagli, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MOLTENI: «Disposizioni concernenti l'ufficio del giudice di pace e modifiche alla disciplina relativa alla sua competenza» (1654);
   MARCHI ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione di un sistema integrato di contabilità ambientale» (1655);
   PETITTI ed altri: «Deleghe al Governo per l'istituzione di un'Agenzia nazionale per il sistema dei buoni vacanza e per la semplificazione del rilascio dei visti d'ingresso per turismo, nonché agevolazioni fiscali e altre disposizioni per lo sviluppo del turismo» (1656);
   TONINELLI ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica» (1657);
   ZAMPA ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» (1658);
   GEBHARD ed altri: «Delega al Governo per la ridefinizione della disciplina degli assegni familiari, con equiparazione dei figli nati nel matrimonio e fuori di esso, nonché incremento della misura degli assegni e agevolazioni fiscali in favore delle famiglie numerose, con figli disabili o in stato di povertà» (1659);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BONAFEDE e VILLAROSA: «Modifica all'articolo 66 della Costituzione, in materia di decadenza dal mandato parlamentare» (1660);
   BOCCIA: «Modifica all'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in materia di calcolo degli interessi» (1661);
   BOCCIA: «Introduzione dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di servizi per via telematica» (1662).

  In data 7 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   L'ABBATE ed altri: «Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, in materia di confezionamento di latte crudo» (1663);
   MINARDO: «Istituzione del museo archeologico di Modica» (1664).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

   La proposta di legge GIACOMELLI ed altri: «Disciplina organica del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE» (327) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Speranza.
   La proposta di legge BENI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (853) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Speranza.
   La proposta di legge GITTI: «Misure fiscali per favorire le operazioni di capitalizzazione e di finanziamento a sostegno delle piccole e medie imprese» (1361) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dellai.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per la prevenzione e il contrasto della corruzione» (1194) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI, XII e XIV.

   V Commissione (Bilancio):
  D'UVA ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, concernenti la destinazione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale e l'obbligo di informazione, divulgazione e propaganda da parte dello Stato» (1264) Parere delle Commissioni I, III, VII, VIII e XII.

   VIII Commissione (Ambiente):
  RIGONI ed altri: «Disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali e sismici nelle province di Arezzo, Massa-Carrara, Lucca, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena il 25 e 26 ottobre 2011, il 10 e 11 novembre 2012 e nel mese di giugno 2013» (1431) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):
  D'ALESSANDRO: «Modifica all'allegato 2 al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di conferimento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa e di Vicenza dei compiti e delle attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale delle pelli e materie concianti» (1505) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   XII Commissione (Affari sociali):
  FARAONE ed altri: «Diritti delle persone autistiche. Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie» (1167) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;
  ZAMPA ed altri: «Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora» (1212) Parere delle Commissioni I e V.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 7: «Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente – Agenda digitale e innovazione tecnologica», presentata dal deputato Coppola ed altri (annunziata nella seduta del 25 settembre 2013), è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Lacquaniti.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 2 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il decreto ministeriale concernente l'adozione del piano di rientro per l'estinzione dei debiti del Ministero dell'interno, per obbligazioni relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, riferito all'anno 2012.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 4 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 28 agosto 1997, n. 284, la relazione sullo stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l'educazione e la riabilitazione visiva, riferita all'anno 2012 (Doc. CXXXIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 4 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, riferita all'anno 2012 (Doc. LXXVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 e 7 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (COM(2013) 641 final) e relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2013) 337 final), che sono assegnati in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). La predetta proposta di regolamento è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 7 ottobre 2013;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sulle politiche di aiuto umanitario e protezione civile dell'Unione europea e sulla loro attuazione nel 2012 (COM(2013) 658 final) che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento generale dei controlli negli Stati membri in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante (COM(2013) 681 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2008-2011 (COM(2013) 683 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013) 692 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (COM(2013) 699 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Commissione europea, in data 7 ottobre 2013, ha trasmesso un nuovo testo della relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Progressi realizzati dagli Stati membri in materia di edifici a energia quasi zero (COM(2013) 483 final/2), che sostituisce il documento COM(2013) 483 final, già assegnato, in data 1o luglio 2013, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 1o ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi degli articoli 258 o 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2122, del 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per violazione della direttiva 2009/18/CE relativa alle inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo – alla IX Commissione (Trasporti);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2155, del 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente l'accordo tra Stati relativo al blocco funzionale di spazio aereo BLUE MED (Cipro, Grecia, Italia e Malta) – alla III Commissione (Affari esteri);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/2177, del 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente lo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/4080, del 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, concernente la disciplina del rimborso IVA – articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0311, del 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/61/UE relativa ai gestori di fondi di investimento alternativi — alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2013/0312, del 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2013/28/UE che modifica l'allegato 2 della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2009/2230, del 26 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato, per la non conformità al diritto dell'Unione europea della legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati – alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

  Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con lettera in data 1o ottobre 2013, ha trasmesso una segnalazione, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di redazione degli atti di pianificazione e riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 92, comma 6, del medesimo codice.

  Questa segnalazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di San Marco Argentano (Cosenza) e Sissa (Parma).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla regione Lombardia.

  Il presidente della regione Lombardia, con lettera in data 30 settembre 2013, ha trasmesso una mozione, approvata dal consiglio della medesima regione nella seduta del 17 settembre 2013, concernente i disegni di legge governativi in materia di riordino dei livelli intermedi di governo (disegno di legge costituzionale Atto Camera n. 1543, recante abolizione delle province, e disegno di legge Atto Camera n. 1542, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 3 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n, 213, i decreti ministeriali di nomina del dottor Giovanni Biondi a presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e del dottor Paolo Sestito a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

  Questi decreti sono trasmessi alla VII Commissione (Cultura).

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 1o ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Riccardo Villari a presidente dell'Autorità portuale di Napoli (12).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 1o ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giovanni Lorenzo Forcieri a presidente dell'Autorità portuale di La Spezia (13).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 26 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal citato articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (34).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 28 ottobre 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 3 ottobre 2013, a pagina 4, seconda colonna, terza riga, si intendono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e XIV».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative in merito al ripristino delle misure di protezione per il magistrato Salvatore Vella – 2-00063

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   dall'8 gennaio 2013, al magistrato Salvatore Vella è stata revocata ogni forma di protezione, dall'auto blindata alla tutela dei carabinieri;
   il giudice Vella rappresenta l'impegno dello Stato nella lotta alla mafia in una provincia difficile come quella di Agrigento;
   il dottor Vella è riuscito in questi anni a proiettare i riflettori e le attenzioni dell'opinione pubblica sui fatti criminosi verificatisi in Sicilia;
   è artefice di importanti processi di mafia, quali «Face off» e «Scaccomatto», che hanno messo all'angolo la criminalità organizzata, decapitando in alcuni casi i mandamenti mafiosi provinciali;
   il 19 maggio 2009, Vella, a suo tempo in servizio presso la procura della Repubblica di Palermo, parte a bordo della sua blindata insieme alla sua scorta da Sciacca in direzione Palermo; sulla strada Palermo-Sciacca l'auto di scorta, che viaggiava a velocità sostenuta e con i lampeggianti e sirena accesi, viene affiancata e superata a forte velocità da una BMW nera che, dopo qualche chilometro, rallenta e si lascia superare, per poi rimanere all'inseguimento del magistrato ad oltre 170 chilometri orari, fino alle porte di Palermo; dai successivi controlli si scopre che l'auto è di proprietà di un pregiudicato di Ribera;
   il 4 marzo del 2011, mentre si trovava a Bivona come relatore di un convegno antimafia, alla fine dei lavori trovava sopra i suoi documenti, lasciati per un attimo incustoditi, una missiva anonima con sopra riportato il numero della targa della sua blindata ed a fianco la scritta «Boom !!» –:
   quale iniziativa s'intenda assumere per garantire l'incolumità fisica e la sicurezza del dottor Salvatore Vella;
   quali siano le intenzioni in merito al ripristino della scorta al magistrato citato.
(2-00063) «Iacono, Capodicasa».


Elementi in merito ad un'aggressione subita da un noto gruppo musicale a Velletri ed iniziative per il contrasto dei fenomeni di violenza politica, in particolare di stampo neofascista – 3-00108

B) Interrogazione

   FIANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nella serata del 6 giugno 2013, intorno alle 22.30, a Velletri, il leader del gruppo musicale «99 Posse», comunemente noto come «Zulu», è stato aggredito nel piazzale antistante il pub «Passo Carrabile», locale presso il quale avrebbe dovuto tenere un concerto con la sua band;
   il cantante Zulu e un fonico, sempre secondo la ricostruzione degli avvenimenti riportata dalle cronache, appena scesi dalla propria auto sarebbero stati aggrediti da una non meglio identificata squadra di picchiatori che, però, a detta degli aggrediti, esibivano simboli di estrema destra;
   l'intervento della sicurezza del locale ha evitato conseguenza ben più gravi per i due aggrediti, allontanando il gruppo degli aggressori;
   nessun episodio di aggressione violenta e mirata può e deve essere sottovalutato, anche alla luce del moltiplicarsi di rigurgiti di estremismo neofascista e neonazista –:
   se e quali siano gli elementi a disposizione del Ministro interrogato in merito a quanto accaduto a Velletri nei confronti della nota band musicale e come intenda agire per intensificare azioni di vigilanza finalizzate al contrasto dei fenomeni di violenza politica, in particolar modo di stampo neofascista. (3-00108)


Chiarimenti in merito al disegno di legge di riforma in materia di cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento all'incremento delle risorse finanziarie destinate a tale finalità – 2-00240; 2-00027

C) Interpellanze

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:
   la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, ha impegnato tutti i 191 Stati membri al raggiungimento di otto obiettivi di sviluppo;
   la data entro cui riuscire nell'intento, il 2015, è ormai dietro l'angolo, eppure non si registrano sufficienti e concreti passi in avanti nell'adeguamento della legislazione italiana in merito alle politiche di cooperazione che siano in grado di dotare il Paese di strumenti più efficaci per raggiungere tali obiettivi e, ancora, per fronteggiare le tante questioni internazionali con cui ci si deve confrontare in questa fase storica;
   da qualche settimana, peraltro, la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha inviato al comitato di aiuto pubblico dell'Ocse un memorandum per la «peer review» che si svolgerà in questi mesi, come sempre volta alla consueta valutazione delle politiche di cooperazione;
   in quello stesso memorandum si è rassicurata l'Ocse dell'ormai prossima conclusione del processo di riforma legislativa, esercizio che da Parigi chiedono da diverso tempo;
   di questo approssimarsi non si ha alcuna traccia, nonostante il Parlamento, per questioni di buona cooperazione interistituzionale, stia attendendo ormai da tempo il testo del progetto di legge governativo sulla riforma;
   la pazienza non è illimitata e non può esserlo relativamente ad un tema di questa rilevanza, specie se si considera che vi sono diverse proposte di legge a riguardo, compresa una proposta di legge del gruppo Sinistra Ecologia Libertà nella cui bontà gli interpellanti credono fermamente;
   è da sottolineare, inoltre, come il Presidente del Consiglio dei ministri stia impegnando il Governo, all'interno delle più recenti conferenze internazionali, a contribuzioni importanti a favore delle azioni internazionali volte ad alleviare i problemi dei profughi siriani ed a contrastare altre emergenze;
   se ciò è cosa buona e giusta in generale, gli interpellanti non vorrebbero, invece, che tali «una tantum» di aiuto diventassero una partita di giro con le risorse ordinarie della cooperazione stanziate nella legge di stabilità, già chiaramente insufficienti per lo scopo che si prefiggono;
   nel 2012, dopo troppo tempo, si è invertito il declino dell'aiuto pubblico allo sviluppo italiano e, quindi, non sarebbe oggi assolutamente ammissibile discostarsi da quel sentiero di riallineamento che deve portare il Paese a destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo come da impegni internazionali;
   notizie che circolano negli ambienti governativi paventano già una riduzione di circa 100 milioni di euro degli stanziamenti per la cooperazione e ulteriori passi d'allontanamento dalla rotta tracciata andrebbero a ledere la credibilità e l'affidabilità del Paese –:
   se il Ministro interpellato intenda comunicare con esattezza a che punto sia l'elaborazione del disegno di legge governativo e quali siano le linee politiche di cui tale disegno di legge sarà espressione, specie in merito alle risorse, giacché nelle azioni di cooperazione non si può continuamente veder variare le risorse su cui far conto.
(2-00240) «Migliore, Scotto, Marcon».


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:
   a Washington in questi giorni è in corso un vertice del Fondo monetario internazionale sulla lotta alla povertà nel mondo e sull'impegno ad essa dedicato dai Paesi più ricchi;
   il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel discorso al Development Commitee, riaffermando l'impegno del nostro Paese nell'aiuto pubblico allo sviluppo, ha detto che nel mondo gli indigenti sono 1 miliardo e 200 mila persone, il 21 per cento della popolazione mondiale che vive con meno di 1,25 dollari al giorno;
   l'impegno assunto da tutti i Paesi più ricchi del mondo, compresa l'Italia, è di abbattere la povertà estrema entro il 2030 attraverso un costante aumento delle risorse destinate dai Paesi più ricchi;
   l'obiettivo «End Poverty» delle Nazioni Unite, del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale deve naturalmente fare i conti con la grave recessione che colpisce anche le economia ricche, incluse quelle europee e, in particolare, quella dell'Italia;
   in questo contesto, l'Italia si contraddistingue per avere disatteso negli ultimi anni i suoi impegni internazionali nella lotta alla povertà e, in particolare, quelli assunti per gli obiettivi di sviluppo del millennio in sede di Nazioni Unite;
   gli stanziamenti per la cooperazione internazionale «a dono» gestiti dal Ministero degli affari esteri sono crollati dai 732 milioni di euro del 2008 ai 179 milioni del 2011, per recuperare qualcosa, ma ancora troppo poco, nel 2013 con 228 milioni di euro;
   il livello di aiuti dell'Italia si attesta così allo 0,16 per cento del prodotto interno lordo, una cifra nettamente inferiore alla media europea (0,4 per cento del prodotto interno lordo) e assai distante dall'obiettivo dell'Ocse e dell'Unione europea dello 0,7 per cento del prodotto interno lordo –:
   quali impegni si intendano assumere per destinare maggiori risorse italiane alle politiche di cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo per la lotta alla povertà estrema, così come concordato dal nostro Paese in sede internazionale.
(2-00027) «Melilla».


Elementi ed iniziative in merito alle condizioni di salute di un detenuto nel carcere di Viterbo – 3-00088

D) Interrogazione

   MELILLA. - Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il giovane trentenne Davide Rosci, di Teramo, è stato condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per gli scontri con le forze dell'ordine a Piazza San Giovanni a Roma nel corso di una manifestazione di protesta;
   da febbraio 2013 è in carcere per evasione dagli arresti domiciliari e da allora ha girato 3 case di reclusione, da Castrogno (Teramo) a Rieti e, infine, a Viterbo;
   nel carcere di Viterbo ha iniziato uno sciopero della fame per evidenziare la grave e disumana situazione dei detenuti e ha denunciato trattamenti gravemente lesivi della dignità delle persone che scontano la pena in carcere;
   è stato sottoposto a lunghi periodi di isolamento che hanno indubbiamente aggravato la sua salute psico-fisica;
   il suo trasferimento a Viterbo ha comportato gravi disagi per la sua famiglia data la distanza dalla sua città di residenza, Teramo. Viterbo non è collegata direttamente a Teramo e occorre fare un lungo giro per raggiungerla;
   le conseguenze dello sciopero della fame sulla sua salute possono essere gravi;
   trattandosi di una persona condannata solo in primo grado e, dunque, secondo la Costituzione innocente, si ritiene doveroso accogliere la richiesta dei suoi familiari di un riavvicinamento a Teramo, in un carcere dove sia possibile visitarlo e assisterlo senza i disagi e le spese derivanti da un viaggio oneroso –:
   se non si ritenga di accertare con urgenza le condizioni di salute di Davide Rosci e accogliere la richiesta di riavvicinamento in una struttura carceraria vicina a Teramo per evidenti ragioni umanitarie e costituzionali. (3-00088)


Chiarimenti in merito all'idoneità dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria – 2-00068; 3-00360

E) Interpellanza e interrogazione

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   l'articolo 197, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha stabilito che «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (...)»;
   il decreto interministeriale 10 marzo 1997, all'articolo 2, primo comma, recita: «I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare (...) ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994»;
   successivamente, l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, ha stabilito che «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare»;
   conseguentemente, l'esame di Stato conclusivo dei corsi di maturità magistrale conferisce al titolo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento nella scuola primaria e, inoltre, i possessori del titolo hanno per legge il diritto a partecipare ai concorsi a cattedra per titoli ed esami nella scuola statale;
   si aggiunga che né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo i primi semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali, i secondi invece sono finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta idoneità all'inserimento nelle graduatorie permanenti ad esaurimento;
   inoltre, il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è considerato titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge n. 62 del 2000, tant’è che né i corsi, né i concorsi sono oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;
   anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 466 del 1997, obiter dictum, ha chiarito che il diploma «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
   in data 29 febbraio 2012, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro concernente la mobilità nella scuola statale, il quale sancisce che: «Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997»;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in ottemperanza alla direttiva 2005/36/CE ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabili al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Romania. Appare, quindi, immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani, in possesso di titolo definito per legge abilitante, e cittadini di altri Stati membri, in possesso di titolo analogo, e definiti anch'essi abilitati nei rispettivi Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest'ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami;
   si apprende che, in questi giorni, a seguito di diverse denunce giunte in sede europea circa il mancato riconoscimento della qualifica italiana per lo svolgimento dell'attività di insegnante del ciclo prescolastico o primario in altro Stato membro, la Commissione europea, attraverso EU Pilot, dopo aver esaminato la legislazione italiana, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola primaria è «giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in scienze dell'educazione primaria e diploma di maturità magistrale», chiarendo, altresì, che il superamento del concorso è necessario soltanto per ottenere un'assunzione a tempo indeterminato nelle scuole statali, predisponendo, a tal fine, l'elaborazione di una lettera di richiamo alle autorità italiane per chiarire e riconsiderare la posizione finora adottata sulla questione –:
   se il Ministro interpellato intenda chiarire la posizione di tutti i diplomati magistrali;
   se, in virtù delle norme esposte in premessa, non ritenga indispensabile salvaguardare il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 1997/1998 e, comunque, conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002;
   se non ritenga di assicurare, in coerenza con il principio di non disparità e non discriminazione, ai docenti in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito al termine dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-2002, la possibilità di accedere alle procedure di reclutamento nella scuola statale alle medesime condizioni dei docenti abilitati al termine dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o con titolo estero riconosciuto in Italia;
   se, appurata la corretta interpretazione fornita dalla Commissione europea, il Ministro interpellato intenda provvedere con la necessaria celerità all'attuazione del diritto da parte dei richiedenti di ottenere la certificazione richiesta, così da ridurre il rischio di sanzioni da parte delle autorità dell'Unione europea e di eventuali azioni di rivalsa da parte dei cittadini italiani privati arbitrariamente e senza giustificato motivo della possibilità di esercitare quanto in loro diritto.
(2-00068) «Marzana, Simone Valente, Di Benedetto, Battelli, Brescia, D'Uva, Vacca, Chimienti».


   CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la presente interrogazione non intende addentrarsi nel sistema di reclutamento nella scuola statale, ma riguarda esclusivamente il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 nel contesto della scuola paritaria;
   l'articolo 194, primo comma, e l'articolo 197, primo comma, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sanciscono, rispettivamente, che: «Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne», e che «A conclusione degli studi (...) nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita (...) all'insegnamento nella scuola elementare»;
   l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, sancisce che: «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare»;
   l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, stabilisce che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994»;
   la circolare ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca come «interpretazione autentica» della legge n. 62 del 2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23 luglio 2004 – al punto 4.1 chiarisce che: «Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare»;
   mai prima d'ora era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di scuola magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi sono finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta «idoneità» all'inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
   in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;
   la Corte costituzionale, con la sentenza numero n. 466 del 1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
   il decreto ministeriale n. 249 del 2010, in particolare all'articolo 15, comma 16, istituiva, in prima stesura, «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’»abilitazione« per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria» riservati ai possessori di diploma magistrale, mettendo in discussione il valore abilitante del titolo sancito dalle norme primarie e mettendo a rischio l'utilizzo dei titoli nelle scuole paritarie e l'esistenza delle scuole stesse;
   con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, proprio in relazione a tale articolo, affermava che: «Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;
   la VII Commissione permanente (Cultura) della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 6 febbraio 2013, ha espresso parere favorevole alle modifiche introdotte al decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, finalizzato all'istituzione dei corsi speciali, a condizione che «sia chiaramente riconosciuto nel provvedimento governativo il pieno valore abilitante dei diplomi di istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-02»;
   nel recepire tale indicazione, il decreto 25 marzo 2013, n. 81, ha modificato l'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, sostituendo le finalità «abilitanti» dei corsi con «percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997» e chiarendo con l'articolo 15, comma 16-ter, che: «Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62»;
   l'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il personale in servizio nella scuola paritaria sia «dotato di abilitazione» e, pertanto, appare evidente il riconoscimento esplicito del valore abilitante dei titoli in oggetto e, quindi, la possibilità per i possessori di esercitare in forma stabile la professione di insegnante nelle scuole paritarie;
   tuttavia, il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013, discostandosi dalle norme introdotte dal decreto ministeriale n. 249 del 2010, così come modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, attiva corsi «finalizzati al conseguimento dell'abilitazione» riservati ai diplomati magistrale, rimettendo, ancora una volta, in discussione il valore abilitante del titolo e le determinazioni a cui è giunta la VII Commissione Cultura nella seduta del 6 febbraio 2013;
   nella risposta fornita alle interrogazioni presentate dalle onorevoli Coscia e Marzana in data 2 agosto 2013, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore richiamava nuovamente la funzione «abilitante» dei corsi previsti dal decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013 e riconosceva ai diplomati magistrale la sola possibilità di svolgere servizio quali supplenti, senza precisare che i titoli in oggetto permettono di stipulare contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e che, quindi, tali corsi non costituiscono requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria;
   sono state segnalate ingerenze da parte di alcuni uffici regionali e territoriali nelle procedure di assunzione di docenti nelle scuole paritarie aventi, come finalità, la persuasione a non confermare i contratti ai docenti in possesso di diploma magistrale, ventilando la possibile perdita della parità scolastica;
   gli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale rappresentano l'80 per cento del personale docente –:
   se il Ministro interrogato non intenda esplicitare, con apposita nota chiarificatrice, il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 quali titoli validi alla stipula di contratti a tempo indeterminato nella scuola paritaria, nonché censurare eventuali comportamenti difformi da parte del personale in servizio negli uffici regionali e territoriali, a garanzia dei diritti acquisiti dagli insegnanti e della stabilità delle scuole paritarie. (3-00360)


Problematiche relative al sistema di valutazione per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale – 2-00175

F) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   con il decreto ministeriale 24 aprile 2013, n. 334, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca pro tempore disciplinava circa modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per gli anni 2013-2014;
   con il nuovo decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, si provvedeva a sostituire la disciplina emanata con il decreto 24 aprile 2013, n. 334, riformando le modalità e le procedure relative allo svolgimento della prova di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per gli anni 2013-2014;
   in tema di valutazione, graduatorie e soglia di punteggio minimo, la previsione normativa delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, tra le quali la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e la prova di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, vede una sostanziale modifica rispetto a quanto veniva disposto dai precedenti decreti emanati nel corso degli ultimi anni per la disciplina delle medesime prove;
   in particolare, l'articolo 10 del decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, all'interno del quale vengono disciplinate le graduatorie, le soglie di punteggio minimo e le modalità di valutazione delle prove, prevede una modifica da parte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto al medesimo articolo presente all'interno del decreto ministeriale 24 aprile 2013, n. 334, ma, in sostanziale armonia con quest'ultimo, introduce nel sistema di valutazione delle prove l'assegnazione di un punteggio ex ante da calcolarsi sulla base del percorso scolastico dei candidati;
   l'articolo 10 del decreto ministeriale 12 giugno 2013, n. 449, in particolare, dispone che vengano ammessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 26 della legge n. 189 del 2002 nonché, nell'ambito della relativa riserva di posti, i candidati non comunitari residenti all'estero, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito;
   secondo il comma 3 dello stesso articolo, si prevede testualmente che «per la valutazione delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale anni 2013-2014, si terrà conto della valutazione ottenuta dall'elaborazione del test, con punteggio massimo conseguibile di 90 punti e la valutazione del percorso scolastico fino ad un punteggio massimo conseguibile di 10 punti per ogni candidato che abbia ottenuto un voto alla prova di maturità di almeno 80 punti su 100, e il cui voto sia non inferiore all'ottantesimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione d'esame nell'anno scolastico 2012-13» secondo la tabella che si allega nello stesso articolo;
   secondo le disposizioni sin qui esaminate, il punteggio totale delle prove di ammissione sarà, dunque, dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di elaborazione del test da sostenere durante la prova e dal punteggio ottenuto ex ante sulla sola base del singolo percorso scolastico, con la previsione di quello che può essere considerato de facto un bonus maturità;
   nel decreto ministeriale 28 giugno 2012, n. 196, per la medesima prova di ammissione si prevedeva, all'interno dell'articolo 10, la sola valutazione ottenuta dall'elaborazione del test in sede di esame e solamente in caso di parità di punteggio nella graduatoria prevaleva, secondo un ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione di quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica, ovvero, in caso di ulteriore parità, la votazione conseguita in sede di esami di Stato;
   le modalità di valutazione delle prove, così come disciplinate dal decreto ministeriale 28 giugno 2012, n. 196, garantivano, ad avviso degli interpellanti, una maggiore equità e una valutazione più precisa delle effettive attitudini dei candidati a intraprendere i vari corsi ad accesso programmato, a differenza di una valutazione da effettuare, anche se solo parzialmente, ex ante che, mettendo a priori su piani diversi i candidati, non terrebbe conto dei diversi percorsi di studio da questi affrontati e delle effettive capacità conseguite, alcune delle quali potrebbero presentare maggiore aderenza alle discipline dei vari corsi ad accesso programmato, che potrebbero essere facilmente dimostrate attraverso la mera esecuzione del test, valutando solo in caso di eguali risultati il precedente percorso scolastico;
   il principio meritocratico che si è cercato di introdurre attraverso l'emanazione degli ultimi due decreti ministeriali rappresenta, di fatto, un principio che poco attiene al merito, dal momento che la valutazione finale dello studente in sede di esame di Stato è strettamente collegata a fattori non sempre attinenti al mondo scolastico, quali fattori ambientali, provenienza del singolo studente, tipologia e prestigio dell'istituto frequentato, ovvero effettiva difficoltà del proprio corso di studi;
   a parere degli interpellanti, l'effettivo merito dello studente deve essere dimostrato in sede di prova di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, dove lo stesso potrà esprimere, senza la presenza di un cosiddetto bonus di maturità, l'effettivo valore del titolo di studio conseguito e le relative capacità acquisite nel proprio percorso scolastico –:
   se il Ministro interpellato non ritenga di dover ripristinare, anche per l'anno in corso, il sistema di valutazione previsto dall'articolo 10 del decreto ministeriale 28 giugno 2012, n. 196;
   se il Ministro interpellato non ritenga, per gli anni accademici successivi a quello attualmente in corso, di introdurre un sistema di valutazione che elimini il cosiddetto bonus di maturità e che prenda in considerazione, ai fini valutativi, i soli risultati ottenuti dall'elaborazione del test per l'ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato, valutando il percorso scolastico dei singoli candidati solamente a seguito di situazioni di parità in graduatoria stilata al termine del test.
(2-00175) «D'Uva, Marzana, Gagnarli, Parentela, Catalano, Nicola Bianchi».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2013, N. 93, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHÉ IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE (A.C. 1540-A)

A.C. 1540-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti).

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
2. 100. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis».
2. 103. Chiarelli.

  Al comma 1, lettera a) prima delle parole: con le modalità, premettere la parola: anche.
2. 103.(Testo modificato nel corso della seduta) Chiarelli.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis) aggiungere la seguente:
   a-ter) dopo l'articolo 284 è inserito il seguente: «Art. 284-bis. (Provvedimenti cautelari nei confronti di imputati che si sottopongono a un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica) – 1. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 572, 612-bis del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, e ricorrano i presupposti per la custodia cautelare, il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari se la persona imputata si sottopone senza indugio a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato. Il giudice può, ove occorra, subordinare il provvedimento allo svolgimento del programma in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che la persona imputata esegua il programma e indica gli orari e i giorni nei quali la stessa può assentarsi per l'attuazione del programma medesimo.
  2. Se una persona, imputata per i delitti di cui agli articoli 572, 612-bis, nonché per il delitto di cui all'articolo 582, consumato o tentato, nell'ambito di violenza domestica o di genere, del codice penale si trova in custodia cautelare e intende sottoporsi a un programma, eventualmente anche a carattere terapeutico, inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere presso un servizio pubblico o privato specializzato, la misura è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato.
  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione del programma, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
  4. Il responsabile del servizio o della struttura presso cui si svolge il programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma».
2. 77. Balduzzi, Piepoli, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 57. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: commi 1 e 2 relativi aggiungere le seguenti: alle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.
2. 3. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: della polizia giudiziaria aggiungere le seguenti: ai servizi socio-assistenziali,.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
2. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 2) e 3).
2. 7. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso, primo periodo, dopo le parole: di revoca o di sostituzione aggiungere le seguenti: delle misure coercitive per delitti contro la persona, ovvero.
2. 4. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
* 2. 61. Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*2. 72. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 73. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: previa autorizzazione fino a: via telematica
2. 104. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera d), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: le condotte criminose fino a: grave ed con le seguenti: sia in. 
2. 105. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
2. 64. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 sopprimere le lettere g) e h).
2. 74. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1 sopprimere la lettera g).
2. 65. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1 sopprimere la lettera h).
2. 66. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: di cui agli articoli 572 e con le seguenti: contro la persona e di cui all'articolo.
2. 1. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, lettera h-bis) sostituire le parole: e alla constestuale con le seguenti: e per la contestuale.
2. 500. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), numero 2), sopprimere le parole: desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.
2. 67. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, lettera i), numero 2), dopo la parola: difensore aggiungere le seguenti:, sentite le parti,.
2. 68. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 2, sostituire il capoverso a-bis, con il seguente: «a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 570 e 572, dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo penale e dagli articoli da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché ai reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive modificazioni.»
2. 76. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis Al comma 4-ter, dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole da: «anche in deroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «se è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 31.884,48.»
2. 69. Ferraresi, Turco, Businarolo, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4.1. Al comma 4-ter, dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le parole: «salvo che per i reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 612-bis del codice penale il cui limite del reddito imponibile previsto dal comma 1, è aumentato di quattro volte».
2. 38. Molteni, Attaguile.

  Alla rubrica, sostituire le parole: di cui all'articolo 572 del codice penale con le seguenti: contro la persona.
2. 150. Carfagna, Centemero.

(Approvato)

ART. 3.
(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica).

  Sopprimerlo.
3. 20. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: investigativi e sentite le persone informate dei fatti con le seguenti: di pubblica sicurezza ovvero anche da terzi informati di notizie e indicazioni.
3. 21. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più atti fino a: famiglia con le seguenti: tutti gli atti di violenza sessuale e tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia.
3. 13. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: uno o più atti fino a: episodici con le seguenti: tutti gli atti.
3. 100. Mucci, Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, gravi ovvero non episodici.
3. 101. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: persone, aggiungere le seguenti:, anche dello stesso sesso.
3. 23. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: residenza, aggiungere le seguenti:, domicilio o dimora.
3. 102. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Sopprimere il comma 2.
3. 25. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: Il questore fino alla fine del comma.
3. 30. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: di guida qualora aggiungere le seguenti: il destinatario del provvedimento si sottopone ad un programma di prevenzione della violenza organizzato da servizi socio-assistenziali del territorio, ovvero.
3. 3. Carfagna, Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 27. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Sopprimere il comma 4.
*3. 29. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
3. 103. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 5, sopprimere le parole: dei reati di cui agli articoli 572 o 609-bis del codice penale, ovvero.
3. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 5, sostituire le parole: articoli 581 e 582 con le seguenti: articoli 581, 582, 583, 583-bis e 605.
3. 106. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole da: servizi disponibili fino alla fine del comma con le seguenti: i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e lo invita a seguire un programma inteso alla prevenzione delle condotte di violenza domestica o di genere.
3. 1. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Al comma 5-bis, dopo le parole: servizi disponibili sul territorio, aggiungere le seguenti: inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze, come individuati dal Piano di azione di cui all'articolo 5,.
3. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Balduzzi, Piepoli, Binetti.

(Approvato)

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-ter. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è aggiunta la seguente:
   «e-bis) misure di sostegno alle donne vittime di violenza sessuale, di atti persecutori o di maltrattamenti, che prevedono l'allontanamento dal nucleo familiare quando ciò si renda necessario, anche attraverso il finanziamento dei centri specializzati attivati dalle aziende sanitarie locali ai sensi della legislazione vigente, nonché misure di assistenza anche di tipo psicologico ai minori testimoni di violenza nei confronti delle donne».
3. 33. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:
  5-ter. A tutela delle persone offese da uno dei reati di cui agli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale, ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del medesimo codice nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, vengono disciplinati la modalità e i termini di produzione e applicazione di dispositivi mobili di allarme e localizzazione delle vittime dei suddetti reati.
3. 104. Bueno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
  Art. 3-bis. – (Interventi sociali precoci sulle situazioni a rischio di violenza domestica o di genere). – 1. I servizi sociali del territorio, i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze attuano gli opportuni interventi per la più rapida presa in carico, ai fini della loro prevenzione, delle possibili situazioni a rischio di violenza domestica o di genere, anche avvalendosi della collaborazione di qualificati servizi di mediazione familiare, centri di giustizia riparativa, centri antiviolenza ed enti che abbiano come fine statutario il sostegno, l'accoglienza o l'assistenza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattati ovvero il recupero di soggetti segnalatisi per eventuali condotte maltrattanti o pregiudizievoli.
  2. Gli esercenti le professioni di avvocato, psicologo, assistente sociale, medico sono tenuti a informare la relativa utenza dei servizi di cui al comma precedente, reperibili sul territorio per la prevenzione della violenza domestica o di genere e la più rapida presa in carico delle situazioni a rischio, fermi restando, ove applicabili, i vigenti obblighi di segnalazione, denuncia e referto.

  Art. 3-ter. – (Invito a seguire un programma inteso alla prevenzione della violenza domestica o di genere. Effetti della sottoposizione al programma nel corso del procedimento penale). – 1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, l'autorità giudiziaria procedente informa senza indugio la persona cui il fatto è attribuito circa i servizi sociali disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale, i servizi per le dipendenze e gli altri enti idonei a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere, e la invita a seguire un programma inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.
  2. La persona che si trova in custodia cautelare in carcere può in ogni momento chiedere di seguire all'interno dell'istituto penitenziario un programma individualizzato inteso alla prevenzione dei comportamenti di cui al presente articolo.
  3. La partecipazione al programma non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.
  4. In caso di condanna per taluno dei predetti reati, il positivo svolgimento del programma di cui ai commi precedenti può essere valutato dal giudice in senso favorevole al condannato, a norma degli articoli 133, comma 2, n. 3, nonché dell'articolo 62, n. 6, del codice penale, con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.
3. 01. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il prefetto con ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna applica a chiunque compie uno o più atti di violenza domestica, come definiti dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della presente legge, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 10.000 per ogni atto di violenza; quando la vittima della violenza domestica è stata ospitata in centri antiviolenza la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata in misura pari ai costi sostenuti per il suo soggiorno e mantenimento.
  2. Salva l'applicazione di altre misure e sanzioni, anche penali, previste da norme vigenti, la sanzione amministrativa di cui al comma 1, si applica anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Non si applicano gli articoli 9 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono devoluti al Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 per il rafforzamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.
3. 02. Carfagna, Centemero.

ART. 4.
(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica).

  Sopprimerlo.
4. 10. Molteni, Matteo Bragantini, Attaguile.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Quando, nel corso di operazioni di polizia, fino a: indagini preliminari o del giudizio con le seguenti: Qualora l'autorità di polizia accerti situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza.
4. 17. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo la parola: 572 aggiungere le seguenti:, comma 2.
4. 102. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere la parola:, 582.
4. 103. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale.
4. 104. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 380 aggiungere le seguenti:, comma 2, lettera d),
4. 105. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità con le seguenti: siano accertate situazioni di violenza domestica nei confronti di uno straniero.
4. 21. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, siano accertate fino a: incolumità con le seguenti: oppure in altro contesto di convivenza o coabitazione anche non familiare, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità a causa della sua particolare vulnerabilità o.
4. 36. Santerini, Vezzali, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità con le seguenti: particolarmente difficili.
4. 20. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ed emerga un concreto e attuale pericolo fino a: nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.
4. 2. Carfagna, Centemero.

  Al comma 1, capoversoArt. 18-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole:, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.
4. 30. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, sostituire la parola: procedente con le seguenti: requirente competente.
4. 106. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: rilascia un permesso di soggiorno aggiungere le seguenti:, della durata massima di dodici mesi,
4. 9. Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: violenza domestica fino alla fine del periodo con le seguenti: situazioni di violenza o abuso tutti gli atti, non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano nell'ambito di un rapporto di convivenza o coabitazione di qualunque natura oppure all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o pregressa, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima, o da persona che abbia ripetutamente preteso prestazioni sessuali, anche con promessa di pagamento.
4. 34. Santerini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: uno o più atti, gravi ovvero non episodici, con le seguenti: tutti gli atti.
4. 100. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:, gravi ovvero non episodici,
4. 101. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, dopo la parola: residenza aggiungere le seguenti: ovvero lo stesso domicilio o la stessa dimora.
4. 23. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77.
4. 40. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 2.
4. 107. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 2, sopprimere le parole:, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo per l'incolumità personale.
4. 24. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1.
4. 108. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centri antiviolenza e dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza con le seguenti: servizi sociali, delle organizzazioni non governative, delle case e dei centri antiviolenza delle donne.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:
In tal caso la sussistenza delle condizioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero indicate al comma 1 sono valutate dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi soggetti di cui al periodo precedente.
   comma 4, sostituire le parole: dai servizi sociali di cui al comma 3 con le seguenti: dai soggetti di cui al comma 3.
4. 31. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: centri antiviolenza aggiungere le seguenti:, dei servizi sociali territoriali.
4. 114. Fabbri, Scalfarotto, Locatelli, Roberta Agostini, Marzano, Labriola.

(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: servizi sociali aggiungere le seguenti: o dei servizi.
4. 19. Mucci, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza.
4. 25. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: autorità giudiziaria aggiungere le seguenti: requirente e.
4. 109. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il parere deve essere espresso entro il termine di quarantotto ore dalla richiesta. Il mancato parere da parte dell'autorità giudiziaria procedente entro il termine di cui al presente comma equivale a parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno.
4. 50. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parere deve essere espresso entro il termine di quarantotto ore dalla richiesta.
4. 110. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
4. 27. Bonafede, Sarti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o è rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio.
4. 26. Sarti, Bonafede, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Micillo, Mucci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis.
La durata del permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 è di dodici mesi.
4. 11. La Russa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. Qualora sia accertato che le situazioni di violenza o abuso di cui al comma 1 siano state commesse da un cittadino straniero, nei confronti dello stesso è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13.
4. 8. Matteo Bragantini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 4-bis, sostituire le parole: possono essere disposte con le seguenti: sono sempre disposte.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione dell'espulsione avviene sempre ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. 112. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 4-bis, sostituire le parole: possono essere disposte con le seguenti: sono sempre disposte.
4. 111. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione dell'espulsione avviene sempre ai sensi dell'articolo 14, comma 1.
4. 113. Molteni, Attaguile, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», comma 5, sostituire le parole: anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari con le seguenti: a tutti i cittadini comunitari ed extracomunitari, nonché ai loro familiari.
4. 32. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Alla rubrica, sostituire le parole: Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica con le seguenti: Tutela per le vittime straniere di violenza domestica.
4. 35. Marzano, Locatelli, Labriola, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Fabbri, Scalfarotto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica del Capo II, del Titolo IV, dopo le parole: «dei minori» sono aggiunte le seguenti: «e della corretta rappresentazione di genere»;
   b) all'articolo 35, comma 2, le parole: «e dall'articolo 36-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-ter e 36-bis»; al comma 4-bis, le parole: «dell'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 35-bis e 35-ter»;
    c) dopo l'articolo 35-bis è aggiunto il seguente:

  «Art. 35-ter. – (Disposizioni a tutela della corretta rappresentazione di genere). – 1. Le emittenti, anche analogiche, le emittenti radiofoniche e i fornitori di contenuti sono tenute all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto dei Ministri con delega alle comunicazioni e per le pari opportunità, sentito il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che deve contribuire alla diffusione dei valori della corretta rappresentazione di genere ed in particolare della figura femminile e prevenire fenomeni di violenza vietando la diffusione di comunicazioni contenenti immagini, reali o virtuali, ovvero rappresentazioni di violenza di genere e in particolare contro le donne avvero che incitino ad atti di violenza di genere e sulle donne.»
4. 01. Carfagna, Centemero.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30).

  1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare si presenta ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, presentando un documento d'identità valido per l'espatrio. La certificazione rilasciata dagli uffici di polizia costituisce titolo necessario di attestazione della data di inizio del soggiorno»;
   b) all'articolo 9, il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il cittadino dell'Unione dimostra, con idonea documentazione, di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica».
4. 04. Matteo Bragantini, Molteni.

ART. 5.
(Piano d'azione contro la violenza sessuale e di genere).

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Al fine di garantire la piena implementazione del «Piano Nazionale contro la violenza di genere e lo stalking» approvato con decreto ministeriale 11 novembre 2010, dal 1o gennaio 2014 lo stanziamento attualmente previsto sul capitolo 496 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementato di 100 milioni di euro l'anno.
  1-bis. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 100 milioni di euro l'anno, si provvede mediante quanto previsto dal comma 1-ter.
  1-ter. Il comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
  «9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:
    a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
    b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:
     1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
     2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
     3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
5. 26. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, premettere le parole: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
5. 100. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle donne.
5. 101. Locatelli, Fabbri, Marzano, Roberta Agostini, Scalfarotto, Labriola.

(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: piano d'azione aggiungere la seguente: straordinario.
5. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: che deve essere predisposto con le seguenti: in attuazione degli impegni presi con la ratifica della Convenzione di Istanbul, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77, ed.
5. 49. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevenire il fenomeno della violenza di genere attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza di tutti gli individui nel processo di eliminazione della violenza contro ogni forma di differenza e diversità;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) promuovere l'educazione di tutta la popolazione studentesca alla relazione e contro la violenza e le discriminazioni basate sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla nazionalità, sulla religione, sul colore della pelle, sull'appartenenza a una etnia o a un gruppo sociale, sulle opinioni politiche, sulle condizioni fisiche o psichiche nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare, formare la comunità scolastica e prevenire la violenza nei confronti di ogni forma di diversità o differenza, rafforzando il valore della differenza e del rispetto della dignità di ogni persona anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo.
5. 50. Ciprini.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: discriminazione di genere aggiungere le seguenti:, prevedendo giornate di cineforum, accompagnate da illustrazione e dibattito sul tema, con l'assistenza di esperti e personale competente nell'ambito giudiziario, psicologico, sociale, sanitario,
5. 48. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: potenziare e rafforzare, al contempo, la rete dei servizi territoriali e dell'amministrazione della giustizia che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere, ai fini della migliore prevenzione del fenomeno;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: a tal fine sono curati, in particolare, lo scambio di informazioni ed esperienze e la collaborazione tra i servizi di assistenza alle vittime di violenza domestica o di genere e i servizi che si occupano del recupero degli autori delle condotte riconducibili alla violenza domestica o di genere.
5. 31. Balduzzi, Piepoli, Binetti, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo altresì la presenza di personale delle forze dell'ordine e della sicurezza per la vigilanza e la protezione dei luoghi ove si prestano servizi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza.
5. 45. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, destinando in modo permanente una quota del Fondo di cui al comma 1 a tali finalità.
5. 46. Dieni, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere l'istituzione di un registro delle associazioni e dei centri che offrono servizi e svolgono attività di sostegno per le donne vittime di violenza, nonché dei centri che offrono ascolto e aiuto agli uomini maltrattanti;.
5. 47. Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche prevedendo specifici corsi nell'ambito della formazione universitaria.
5. 34. Centemero.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le parole: con particolare riferimento ad avvocati, magistrati e forze dell'ordine, anche nell'ambito della formazione universitaria.
5. 32. Centemero.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) implementare, presso tutti i centri di pronto soccorso, un codice di accesso preferenziale, individuato come «codice rosa», riservato a tutte le vittime di violenze.
5. 27. Fitzgerald Nissoli, Rabino, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) promuovere, presso le ambasciate italiane all'estero, l'attivazione di un numero rosa di aiuto per le donne italiane residenti all'estero vittime di violenze.
5. 44. Fitzgerald Nissoli, Vargiu, Binetti, Rabino, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con il Ministro delegato per le comunicazioni, promuove interventi per il superamento degli stereotipi nella rappresentazione dei generi da parte dei mezzi di comunicazione di massa e nella pubblicità, in particolare costituendo un Comitato composto da esperti delle pari opportunità e delle comunicazioni, che solleciti l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori del settore.
5. 35. Carfagna, Centemero.

  Al comma 3, sostituire le parole da: trasmette fino alla fine del comma con le seguenti: provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, ad inviare al Parlamento una relazione riguardante lo stato di attuazione del Piano, nonché dell'utilizzo delle risorse stanziate e ripartite ai sensi dell'articolo 5-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 5-bis, sopprimere il comma 7.
5. 102. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 5-bis.
(Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), del presente decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e) della elaborazione di programmi di formazione degli operatori scolastici alla relazione e contro la violenza.
5-bis. 100. Zampa, Ghizzoni, Piccoli Nardelli, Coscia, Pes, Carocci, Rocchi, Malisani.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere i seguenti:
  Art. 5-ter. – (Ricorso a programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere). – 1. Quando si procede per condotte di violenza domestica o di genere, il pubblico ministero o il giudice, ove ne ravvisino l'opportunità in qualsiasi stato e grado del procedimento, facilitano comunque il ricorso a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla raccomandazione R(99) 19 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa alla mediazione in materia penale e dalla risoluzione 12/2002 del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante i Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
  2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di giustizia riparativa presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata competenza.

  Art. 5-quater. – (Programmi di giustizia riparativa nell'ambito della violenza domestica o di genere. Definizioni e tipologie). – 1. Sono programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge:
    a) la mediazione, anche diretta o con parti surrogate;
    b) l'incontro delle parti allargato ad altri soggetti;
    c) l'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato;
    d) l'ascolto protetto della persona offesa.

  2. I programmi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.
  3. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 2 per mancanza di consenso da parte degli interessati o per altra causa, si procede, ove occorra, con uno dei programmi indicati alle lettere c) e d) del comma 1.
  4. L'assistenza della persona alla quale il fatto è attribuito nella riparazione indiretta delle conseguenze del reato può avvenire anche mediante incontro con vittime aspecifiche eventualmente individuate per il tramite dei centri antiviolenza e di enti e associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato.
  5. I programmi di giustizia riparativa di cui ai precedenti commi possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto.

  Art. 5-quinquies. – (Svolgimento di programmi di giustizia riparativa e garanzie per la persona offesa). – 1. I mediatori:
    a) esercitano le loro funzioni con indipendenza e autonomia e improntano la loro attività a imparzialità, curando in special modo l'assenza di qualsiasi discriminazione in ordine alla posizione rivestita dalle parti nel procedimento penale;
    b) accolgono le parti con rispetto per la dignità della persona;
    c) assicurano il corretto svolgimento del programma di giustizia riparativa e delle eventuali attività connesse;
    d) vigilano in particolare sulla tutela della persona offesa da ogni forma di vittimizzazione secondaria, intimidazione o ritorsione, assicurando che il programma si svolga nel suo interesse, a seguito di consenso libero e informato revocabile in qualsiasi momento;
    e) sono garanti dell'equità e ragionevolezza degli accordi e vigilano in particolare sulla congruità degli impegni riparatori e conformativi assunti dalla persona alla quale il fatto è attribuito;
    f) procedono alla mediazione diretta con la persona offesa solo ove la persona cui il fatto è attribuito ha riconosciuto i fatti essenziali del caso;
    g) provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria penale circa l'andamento del programma di giustizia riparativa; informano senza ritardo l'autorità giudiziaria penale circa il risultato del programma ovvero, in tutti gli altri casi, circa la chiusura del programma, indicando le attività comunque svolte.

  2. I programmi di giustizia riparativa si svolgono in locali appositi, idonei a garantirne l'accessibilità e tali da salvaguardare la confidenzialità, la dignità e la sicurezza degli utenti, al di fuori degli uffici giudiziari e dalle strutture penitenziarie e di pubblica sicurezza.
  3. È assicurata la confidenzialità e la riservatezza di ogni programma di giustizia riparativa, fatte salve le comunicazioni di cui al comma 1, lettera g).
  4. I mediatori hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti appresi nell'esercizio delle loro funzioni. Ai mediatori non si applicano gli articoli 361, 362, 363, 364, 365 del codice penale in relazione ai reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
  5. Ai programmi di giustizia riparativa si applica quanto previsto dall'articolo 598 del codice penale.

  Art. 5-sexies. – (Risultato del programma di giustizia riparativa). – 1. Il risultato del programma consiste in adeguate condotte volontarie a contenuto riparatorio e conformativo.
  2. Ai fini della presente legge, le condotte a contenuto conformativo consistono nell'assunzione di impegni relativi, fra gli altri, al rispetto di regole comportamentali concordate con la persona offesa, fra cui quelle relative:
    a) all'allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati da quest'ultima;
    b) all'assenza di contatti diretti fra le parti;
    c) allo svolgimento o alla prosecuzione di programmi, anche a carattere terapeutico, intesi alla prevenzione della violenza domestica o di genere;
    d) a ogni altra attività volta alla prevenzione di ulteriori condotte pregiudizievoli o maltrattanti.

  Art. 5-septies. – (Effetti del programma di giustizia riparativa nel procedimento penale). – 1. La partecipazione al programma di giustizia riparativa non può costituire elemento valutabile ai fini del giudizio sulla responsabilità nel procedimento penale.
  2. Il risultato del programma di giustizia riparativa può essere favorevolmente preso in considerazione dal giudice nel procedimento penale ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, numero 3, nonché ai sensi dell'articolo 62, primo comma, numero 6, del codice penale, con prevalenza su eventuali circostanze aggravanti concorrenti. Il risultato del programma può inoltre essere preso in considerazione ai fini della concessione, ove applicabili, di misure di estinzione del reato e della pena e di ogni altra misura di favore.
5-bis. 04. Balduzzi, Piepoli, Binetti.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere i seguenti:
  Art. 5-ter. – (Misure per la promozione della soggettività femminile). – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», promuove l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia denominato «Codice dei media per la promozione della soggettività femminile», recante principi e prescrizioni volti a promuovere, nell'esercizio dell'attività giornalistica, nei messaggi pubblicitari, nei palinsesti e nelle trasmissioni radiofonici, il rispetto della dignità delle donne e della soggettività femminile.
  2. Qualora, entro sei mesi dalla proposta dell'Autorità, il Codice di cui al comma 1 non sia adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dall'Autorità.
  3. Il Codice di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale a cura dell'Autorità e acquista efficacia quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione.

  Art. 5-quater. – (Campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione). – 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne, le prefetture-uffici territoriali del Governo promuovono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, protocolli d'intesa tra autorità giudiziaria, province, comuni, aziende sanitarie locali e ospedaliere, uffici scolastici provinciali, forze di polizia, ordini professionali e organizzazioni di volontariato che operano nel territorio.
  2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:
   a) l'analisi e il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza nei confronti delle donne;
   b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di cui alla lettera a), attraverso mirati percorsi educativi e informativi;
   c) la formazione degli operatori del settore;
   d) la promozione dell'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
   e) l'assistenza e il sostegno alle vittime in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza, anche attraverso vademecum operativi diretti agli operatori delle forze di polizia, sanitari e scolastici.

  3. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono iniziative, campagne e attività di sensibilizzazione, formazione e informazione volte alla prevenzione della violenza nei confronti delle donne e del femminicidio in ogni loro forma.
  4. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della disciplina vigente in materia di formazione, promuovono iniziative e appositi interventi formativi per il contrasto della violenza, mirando alla valorizzazione della pari dignità sociale degli uomini e delle donne e alla promozione della soggettività femminile.

  Art. 5-quinquies. – (Educazione scolastica contro la violenza). – 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'educazione alla relazione, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti, di prevenire la violenza nei confronti delle donne e di promuovere la soggettività femminile sviluppando negli studenti maggiore autonomia e capacità di analisi, nonché promuovendo l'autodeterminazione personale. L'educazione alla relazione è rivolta a favorire il rapporto con l'altro ed è fondata sulla cultura delle pari opportunità.
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

  Art. 5-sexies. – (Centri specializzati per l'assistenza delle vittime di violenza nei confronti delle donne). – 1. Le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali assicurano l'attivazione di almeno un centro specializzato per i problemi correlati alla violenza nei confronti delle donne.
  2. Il centro specializzato di cui al comma 1, al fine di assicurare assistenza integrata alle vittime di violenza, garantisce l'intervento di personale sanitario adeguatamente formato per l'accoglienza, l'assistenza e la cura delle vittime.
  3. Il personale sanitario operante presso il centro specializzato di cui al comma 1 segue corsi di formazione appositamente organizzati.
  4. La formazione del personale di cui al comma 2 è realizzata, ai sensi di quanto previsto dal Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, mediante seminari organizzati da esperti specializzati nella prevenzione della violenza e nel sostegno alle vittime, provenienti dai consultori pubblici o dalle aziende sanitarie locali, senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica.
  5. Il centro specializzato, ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui al comma 4, può predisporre piani di organizzazione annuale e di aggiornamento, nonché richiedere la collaborazione di professionalità esterne al servizio pubblico, aventi accertata professionalità nell'assistenza delle donne vittime di violenza.

  Art. 5-septies. – (Ulteriori tutele). – 1. Al fine di aiutare le donne vittime di violenza la presente legge prevede:
   a) il riconoscimento del diritto all'aspettativa e al congedo dal lavoro per le donne vittime di violenza, con garanzia del mantenimento del posto di lavoro, anche in caso di assenza prolungata dal lavoro oltre la normale convalescenza, nonché del diritto all'assistenza psicologica gratuita a opera delle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale;
   b) il rispetto del diritto alla riservatezza delle donne vittime di violenza da parte di chiunque venga a conoscenza del fatto.
5-bis. 05. Binetti, Balduzzi, Gitti, Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Piepoli, Buttiglione, Cesa, Antimo Cesaro, De Mita, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 5-ter. – 1. Il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2013 è incrementato di un importo pari ad euro 20.000.000. A tale onere si provvede con una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  2. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013 è rifinanziato per un importo pari ad euro 20.000.000. A tale onere si provvede con una riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5-bis. 010. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 6.
(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa).

  Sopprimere gli articoli 6, 6-bis, 7, 7-bis, 8, 9 e 9-bis.
6. 3. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: a quanto stabilito nelle vigenti convenzioni con le seguenti: a euro 5,16 pro-capite.
6. 2. Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Fondo nazionale di protezione civile con le seguenti: Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del presente decreto.
6. 1. Lombardi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli.

ART. 6-bis.
(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo).

  Sopprimerlo.
6-bis. 100. Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire le parole: soggetti pubblici con le seguenti: enti pubblici.
6-bis. 500. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 7.
(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio).

  Sopprimerlo.
*7. 6. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimerlo.
*7. 10. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Duranti, Piras, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 1.
7. 14. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
7. 15. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 4. Agostinelli, Turco, Businarolo, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 11. Duranti, Piras, Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 16. Giuditta Pini, Scanu, Villecco Calipari, Carlo Galli, Bolognesi, Valeria Valente, Lattuca, Bruno Bossio.

Subemendamento all'emendamento 7.300 delle Commissioni

  All'emendamento 7.300 delle Commissioni, sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine dell'emendamento.
0. 7. 300. 1. Corda, Artini, Basilio, Rizzo, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Nesci.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:

  3. All'articolo 24, comma 74, primo periodo, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la parola: «anche» è soppressa e dopo le parole: «destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia» sono aggiunte le seguenti: «nonché di vigilanza a siti e obiettivi sensibili».
7. 300. Le Commissioni.

(Approvato)

  Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:; e dopo le parole «Forze di polizia», sono aggiunte le seguenti: «nonché alla lotta contro gli incendi»”.
7. 13. Piras, Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Ai  raudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere i commi 3-bis e 4.
*7. 100. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Rizzo.

  Sopprimere i commi 3-bis e 4.
*7. 102. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Duranti, Piras, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Sopprimere il comma 3-bis.
7. 101. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Rizzo.

  Sopprimere il comma 4.
7. 103. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Rizzo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo comma, le parole «reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da due a sei anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000»;
    b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da cinque a otto anni e della multa da euro 20.000 a euro 200.000, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato».
7. 2. Matteo Bragantini, Molteni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 609-bis del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui il colpevole sia coniuge o convivente della vittima del reato il giudice può condannarlo, in funzione della gravità del reato commesso al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 185 del codice penale in misura pari al valore della casa di sua proprietà adibita ad uso comune. Il giudice può, altresì, disporre nel caso in cui la vittima del reato sia il coniuge o convivente e il colpevole sia proprietario della casa di abitazione il sequestro della stessa ai sensi dell'articolo 189 del codice penale con il trasferimento della sua proprietà a favore della vittima una volta che sia intervenuta sentenza penale di condanna».
7. 5. Matteo Bragantini, Molteni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7.1. – (Fermo di polizia comunale). – 1. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «sufficienti elementi per ritenerne la falsità», sono aggiunte le seguenti: «ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti»;
   b) le parole: «non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore»;
7. 09. Matteo Bragantini, Molteni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  Art. 7.1. – (Disposizioni concernenti il reato di furto in abitazione e di rapina). – 1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000»;
   b) al terzo comma, le parole «reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da euro 20.000 a euro 200.000.».

  2. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole «reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da otto a dodici anni e della multa da euro 50.000 a euro 150.000»;
   b) al terzo comma, le parole «reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da dieci a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro 250.000.».
7. 010. Matteo Bragantini, Molteni.

ART. 7-bis.
(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia).

  Sopprimerlo.
7-bis. 100. Corda, Artini, Basilio, Frusone, Alberti, Paolo Bernini, Rizzo.

ART. 8.
(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione).

  Sopprimerlo.
8. 6. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, lettera
b), sopprimere le parole:, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis);
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: 2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;».
8. 5. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 8. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

  L'articolo 625 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 625. – (Furto aggravato). – Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da due e sette anni e con la multa da euro 1000 a euro 3000 euro, se:
   1) il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
   2) il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza fame uso;
   3) il fatto è commesso con destrezza;
   4) il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
   5) il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
   6) il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
   7) il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
   8) il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
   9) il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;
   10) il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro contante, se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 2500 a euro 5000.».
8. 2. Molteni, Attaguile.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale».
8. 7. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
*8. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
*8. 100. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.
*8. 101. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrari, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: comprese nel programma fino a: n. 443, e successive modificazioni.
8. 102. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

ART. 9.
(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale).

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: digitale con le seguenti: ai fini dell'identificazione informatica.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: d'identità digitale con le seguenti: dell'identità ai fini dell'identificazione informatica in danno di uno o più soggetti.
9. 100. Quintarelli.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: in danno di uno o più soggetti.
9. 6. Colletti, Turco, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Micillo, Sarti, Mucci.

ART. 10.
(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225).

  Sopprimere gli articoli 10, 11 e 11-bis.
10. 15. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Presidente della regione interessata con le seguenti: Presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate.
10. 14. Daniele Farina, Pilozzi, Migliore, Sannicandro, Kronbichler, Di Salvo, Costantino, Nicchi, Aiello, Airaudo, Boccadutri, Franco Bordo, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Lacquaniti, Lavagno, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nardi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piazzoni, Piras, Placido, Quaranta, Ragosta, Ricciatti, Scotto, Zan, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: di soccorso e di assistenza con le seguenti: di emergenza.
10. 12. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 180 giorni con le seguenti: 365 giorni.
10. 9. Grimoldi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
10. 10. Grimoldi.

  Sopprimere il comma 3.
10. 5. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, i commi 2-sexies e 2-septies sono abrogati.
10. 13. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le norme inerenti la disciplina delle uniformi ed il relativo utilizzo.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. 01. Mariani, Bratti, Braga, Covello, Bruno Bossio.

ART. 11.
(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Al comma 5, sopprimere la lettera 0a).
11. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

ART. 11-bis.
(Interventi a favore della montagna).

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sentiti l'ANCI fino alla fine del comma, con le seguenti: e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico.
11-bis. 1. Nuti, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Toninelli.

A.C. 1540-A – Proposta emendativa riferita all'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1-bis.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis. – (Gestioni commissariali delle province). – 1. Sono fatti salvi i provvedimenti di scioglimento degli organi e di nomina dei commissari straordinari delle amministrazioni provinciali, adottati, in applicazione dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Sono, altresì, fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai commissari straordinari di cui al comma 1.
  3. Le gestioni commissariali di cui al comma 1, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della citata legge n. 228 del 2012 in materia di commissariamento si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato o di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengano in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014.
  5. Fino al 30 giugno 2014 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  6. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare minori entrate né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dis. 1-bis. 1. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.