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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 3 ottobre 2013

TESTO AGGIORNATO ALL'8 OTTOBRE 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 ottobre 2013.

  Aiello, Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Matteo Bragantini, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Centemero, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti,Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lupi, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Tinagli, Villecco Calipari, Vito.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Artini, Baldelli, Balduzzi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Bolognesi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Matteo Bragantini, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, D'Arienzo, Dambruoso, Damiano De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Duranti, Epifani, Fassina, Fava, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galan, Garofani, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Gozi, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lupi, Marcolin, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Moretto, Orlando, Giuditta Pini, Piras, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Rigoni, Rizzo, Rossi, Sani, Santelli, Schullian, Scopelliti, Sereni, Speranza, Tinagli, Villecco Calipari, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 ottobre 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CORDA ed altri: «Abrogazione dell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante la disciplina della società Difesa Servizi Spa, nonché destinazione dei risparmi derivanti dallo scioglimento della medesima società al finanziamento di iniziative del Servizio civile nazionale» (1649);
   FAENZI: «Riordino delle competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e disposizioni per la razionalizzazione e il potenziamento dei controlli nel settore agroalimentare» (1650).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa regionale.

  In data 2 ottobre 2013 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: «Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)» (1651).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge TINO IANNUZZI ed altri: «Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei centri storici » (344) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Arlotti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  COLLETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero» (1195) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  ABRIGNANI: «Introduzione dell'articolo 294-bis del codice penale, concernente l'impedimento o la turbativa di riunioni politiche e di propaganda elettorale» (1179).

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
  RUOCCO ed altri: «Introduzione di un limite massimo dei trattamenti economici erogati dalle amministrazioni statali e divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro» (1180) Parere delle Commissioni V, VI, X e XIV.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):
  GARAVINI ed altri: «Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti l'incremento delle risorse da destinare alla cura del gioco d'azzardo patologico, il divieto di partecipazione dei minori e di propaganda pubblicitaria, la competenza e i limiti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco, la sospensione dell'istituzione di nuovi tipi di gioco, il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività illecite e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore delle scommesse, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria» (1068) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 7: «Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente – Agenda digitale e innovazione tecnologica», presentata dal deputato Coppola ed altri (annunziata nella seduta del 25 settembre 2013), è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati ADORNATO, ALBANELLA, ROBERTA AGOSTINI, ARGENTIN, BALDUZZI, BINETTI, BOCCADUTRI, BOCCIA, BOMBASSEI, FRANCO BORDO, BORLETTI DELL'ACQUA, BUTTIGLIONE, CAPUA, CARNEVALI, CARRESCIA, CARUSO, CERA, CESARO, CIMMINO, COCCIA, COSTANTINO, COVELLO, D'AGOSTINO, DAMIANO, D'ARIENZO, D'OTTAVIO, DE MICHELI, DE MITA, DELLAI, MARCO DI MAIO, DI SALVO, DURANTI, EPIFANI, FABBRI, FERRO, FOLINO, FONTANELLI, FRATOIANNI, GALGANO, GENTILONI SILVERI, GIACOMELLI, GIGLI, GITTI, GIULIANI, GOZI, GUTGELD, IMPEGNO, KRONBICHLER, LIBRANDI, MAESTRI, MANCIULLI, MARANTELLI, MARAZZITI, MATARRESE, MAURI, MAZZIOTTI DI CELSO, META, MOLEA, MONTRONI, MORETTI, NARDI, NESI, FITZGERALD NISSOLI, OLIARO, PATRIARCA, PELILLO, PICCOLI NARDELLI, PAGLIA, PARIS, PIAZZONI, GIORGIO PICCOLO, SALVATORE PICCOLO, GIUDITTA PINI, PIRAS, PREZIOSI, RABINO, RACITI, ANDREA ROMANO, ROSSI, RUGHETTI, FRANCESCO SANNA, SBERNA, SCHIRÒ PLANETA, SOTTANELLI, TULLO, VARGIU, VECCHIO, VENITTELLI, VENTRICELLI, VITELLI, ZAMPA, ZANETTI, ZANIN, ZARDINI, ZOGGIA.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera in data 27 settembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 7/2013 del 12 settembre 2013, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il referto sulla gestione dei contratti pubblici segretati o caratterizzati da particolari misure di sicurezza (articolo 17, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), riferita all'anno 2012.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2013 (Doc. CLXXXIII, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, sesto periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la relazione sui risultati della sperimentazione dell'attuazione del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, riferita al primo semestre del 2013 (Doc. CCIII, n. 2).
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1o ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2012 dalla SIMEST Spa, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (Doc. XXXV-bis, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2013) 522 final) – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione in merito alla proposta di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (COM(2013) 583 final) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 ottobre 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso la qualità del trasporto per vie navigabili – NAIADES II (COM(2013) 623 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione e la gestione del Fondo di garanzia nel corso dell'esercizio 2012 (COM(2013) 661 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo d'intesa sottoposto a revisione con gli Stati Uniti d'America concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (COM(2013) 677 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda i termini di attuazione e applicazione e il termine di abrogazione di talune direttive (COM(2013) 680 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 3 ottobre 2013.

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

  Il Segretario generale dell’ Assemblea parlamentare dell’ Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso, in data 10 luglio 2013, la Dichiarazione di Istanbul e le risoluzioni approvate nel corso della 22a Sessione annuale, svoltasi a Istanbul dal 29 giugno al 3 luglio 2013, che sono assegnate, ai sensi dell’ articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell’ Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Dichiarazione di Istanbul (Doc. XII-quinquies, n. 1) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul miglioramento della fiducia, della trasparenza e della responsabilità nelle istituzioni dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 2) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla vigilanza nei confronti delle vittime della tratta: aerei, treni, autobus e alberghi (Doc. XII-quinquies, n. 3) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti);
   Risoluzione sulla crisi umanitaria in Siria (Doc. XII-quinquies, n. 4) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle adozioni tra Paesi (Doc. XII-quinquies, n. 5) – alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione sulla libertà dei mezzi d'informazione (Doc. XII-quinquies, n. 6) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione sul ruolo delle autorità locali e regionali negli scenari di riassetto postconflittuale (Doc. XII-quinquies, n. 7) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);
   Risoluzione sull'allargamento del partenariato con gli Stati mediterranei non membri al fine di includere l'Autorità nazionale palestinese (Doc. XII-quinquies, n. 8) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul processo di soluzione del conflitto in Transinistria (Doc. XII-quinquies, n. 9) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla sicurezza informatica (Doc. XII-quinquies, n. 10) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione sull'Artico (Doc. XII-quinquies, n. 11) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione su Guantanamo (Doc. XII-quinquies, n. 12) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione in Medio Oriente e i suoi effetti sull'area dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 13) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla gestione delle risorse idriche quale priorità per il Presidente in carica nel 2014 (Doc. XII-quinquies, n. 14) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione sulla promozione del risparmio e dell'efficienza energetici nella regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 15) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione sulla dimensione ambientale della sicurezza energetica (Doc. XII-quinquies, n. 16) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Risoluzione sul rafforzamento della sicurezza nelle zone di confine della regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 17) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sugli aspetti relativi alle questioni di genere della migrazione dei lavoratori (Doc. XII-quinquies n. 18) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);
   Risoluzione sulla garanzia dei diritti dei minori alla tutela contro lo sfruttamento economico (Doc. XII-quinquies, n. 19) – alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione sulla cooperazione per la transizione a un'economia verde nell'ambito dello sviluppo sostenibile (Doc. XII-quinquies, n. 20) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Risoluzione sul rafforzamento delle istituzioni della società civile nella regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 21) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sulla Bielorussia (Doc. XII-quinquies, n. 22) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla promozione della libertà di religione o credo nella regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 23) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione sul rafforzamento del ruolo dell'istruzione nella lotta al razzismo, alla xenofobia e alle altre forme di intolleranza e discriminazione (Doc. XII-quinquies, n. 24) – alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 2 ottobre 2013, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo consiglio il 24 settembre 2013, concernente la revisione della partecipazione italiana al progetto F35 e della decisione di acquisire tali velivoli, destinando le relative risorse allo sviluppo del Paese, nonché la complessiva riduzione della spesa militare.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1014 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1628)

A.C. 1628 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 7.
(Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore).

  Al comma 3, sostituire le parole: all'ottanta, con le seguenti: al cento.
7. 2. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 8-bis, lettere a) sostituire le parole: dalla segnalazione certificata fino a: modificazioni, con le seguenti: da una comunicazione contenente l'indicazione del luogo e della data dove l'evento si svolge.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b) sostituire le parole: dalla segnalazione certificata fino a: del 1990, con le seguenti: da una comunicazione contenente l'indicazione del luogo e della data dove l'evento si svolge;
   al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: e le segnalazioni certificate di inizio attività, con le seguenti: e le comunicazioni di cui agli articoli 68 e 69.
7. 5. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 8-bis aggiungere i seguenti:
  8-ter. Gli spettacoli di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200 sono esentati dal pagamento dei compensi SIAE e da tutti gli adempimenti relativi entro il limite massimo di 150 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2014.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-ter pari a 150 milioni di euro l'anno a decorrere dal primo gennaio 2014 si provvede secondo quanto disposto dal successivo comma 8-quinquies.
  8-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
7. 4. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. – (Disposizioni in materia di imposta sugli spettacoli a favore dei piccoli comuni). – 1. Per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, a decorrere dall'anno 2014 l'aliquota è ridotta dei 50 per cento.
  2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato.
7. 03. Buonanno, Borghesi.

ART. 9.
(Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema).

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto di cui al primo periodo individua criteri e modalità di erogazione di incentivi mirati alla riorganizzazione del sistema della stabilità teatrale, che avvenga attraverso la fusione o l'accorpamento di teatri stabili già finanziati separatamente con risorse del fondo unico dello spettacolo.
9. 1. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e rendicontate aggiungere le seguenti:, che per gli organismi con almeno tre anni di attività negli ultimi cinque, l'assegnazione triennale del contributo è disposta ad inizio anno solare e che per i medesimi organismi di comprovata storicità l'erogazione dell'anticipazione è predisposta automaticamente entro i primi sei mesi di ciascun anno solare.
9. 51. Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
9. 50. Rampelli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica tutti gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, siano essi esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi possano provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
9. 3. Di Benedetto, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Gagnarli.

  Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
  1-bis. Non possono essere concessi contributi pubblici a esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti condannati in via definitiva per maltrattamenti o sevizie degli animali impiegati nella loro attività.
  1-ter. I decreti di cui al comma 1 possono destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali.
  1-quater. I decreti di cui al comma 1 possono altresì destinare incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti che impiegano animali nati in cattività nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali e della legislazione vigente, in particolare:
   a) Convenzione di Washington (C.I. T.E.S.): Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
   b) Regolamento CE n. 338/97 e successive modifiche, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
   c) Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione Scientifica Cites il 10 maggio del 2000 e aggiornate in data 19 aprile 2006;
   d) legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche: disciplina dei reati relativi all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del Regolamento. CE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
   e) decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni: elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione;
   f) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 234, articolo 16: recante il regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante;
   g) legge 9 dicembre 1998, n. 426 in materia di specifici requisiti di detenzione degli animali pericolosi, diversi da quelli degli zoo;
   h) legge n. 189 del 31 luglio 2004, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
   i) Regolamento CE n. 1739/05 della Commissione del 21 ottobre 2005 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279 del 22 ottobre del 2005), in materia di norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri;
   l) circolare del Ministero dell'interno 22 febbraio 2002, in merito a modalità di rilascio dell'autorizzazione alla detenzione di animali pericolosi nei circhi da parte delle Prefetture.

  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano utilizzando le risorse assegnate al settore ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.
9. 4. Matteo Bragantini, Borghesi.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole da: di esercenti, fino a: animali, con le seguenti: delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che non utilizzino animali e degli spettacoli dal vivo rappresentati dalle piccole produzioni indipendenti.
9. 2. Di Benedetto, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole da: di esercenti fino a: animali, con le seguenti: delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che non utilizzino animali.
9. 5. D'Uva, Marzana, Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Brescia.

ART. 10.
(Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali).

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di sostegno a favore dei piccoli teatri per l'acquisto o la produzione di spettacoli teatrali, entro il limite massimo di 100 milioni di euro l'anno a decorrere dal 1o gennaio 2014.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2014 si provvede secondo quanto disposto dal comma 1-quater.
  1-quater. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 1248, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 per cento».
10. 2. Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La direzione artistica presso le fondazioni lirico-sinfoniche o i teatri stabili di iniziativa pubblica ha una durata di quattro anni, prorogabile una sola volta per altri quattro anni.
10. 50. Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

ART. 11.
(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza).

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire le parole:
75 milioni con le seguenti: 100 milioni;
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede anche mediante 25 milioni di euro derivanti da provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,2 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,2 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 30. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11. 11. Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) la riduzione della dotazione organica del personale fino al venticinque per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012, a condizione che tutti i lavoratori siano riassegnati ad altri incarichi, tenendo conto delle professionalità e della prossimità geografica tra i luoghi di residenza e i luoghi di lavoro.
11. 13. Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c)
la conferma ovvero, qualora necessaria, la riduzione della dotazione organica del personale operaio ed impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato fino ad un massimo del 30 per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012;.
11. 1. Di Lello, Scotto, Bossa, Locatelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: tecnico fino alla fine della lettera, con le seguenti: fino al venticinque per cento di quella in essere alla data del 31 dicembre 2012.
11. 14. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 1 lettera c), sostituire le parole: cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012, con le seguenti: venticinque per cento delle piante organiche approvate dal competente Ministero alla costituzione della Fondazione.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sostituire le parole:
75 milioni con le seguenti: 90 milioni;
   al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede anche mediante 15 milioni di euro derivanti da provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,1 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,1 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.
11. 27. Migliore, Costantino, Fratoianni, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, a condizione che tutti i lavoratori siano riassegnati ad altri incarichi, tenendo conto delle professionalità e della prossimità geografica tra i luoghi di residenza e i luoghi di lavoro.
11. 12. Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
   f) l'elaborazione di un piano economico-finanziario finalizzato ad evitare perdite superiori ai parametri di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
11. 15. Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Battelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
11. 16. D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello devono in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore.
*11. 2. Di Lello, Scotto, Bossa, Locatelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:
   g) la previsione che i contratti collettivi di secondo livello devono in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale del lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore.
*11. 29. Fratoianni, Costantino, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: in vigore, aggiungere le seguenti:, previo accordo con le parti sociali in sede di contrattazione decentrata,.
11. 17. Di Benedetto, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva.

  Sopprimere i commi da 3 a 5.
11. 26. Buonanno, Borghesi.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti in materia, da esprimere entro 30 giorni dalla nomina,.
11. 18. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: d'intesa con le fondazioni aggiungere le seguenti: ovvero con tutte le parti negoziali relativamente alle lettere c) e g) di cui al comma 1.
11. 3. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: applicano l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le seguenti: verificano la disponibilità all'uscita del personale in forza in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione.
11. 4. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: con uno o più decreti fino alla fine del comma, con le seguenti: prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole fondazioni inviano al Ministero elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del Ministero della provincia sede della fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale.
11. 28. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole da: sono disposti fino alla fine del comma, con le seguenti: è disposto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trasferimento del personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato nella società Ales SpA. Per il personale di cui al precedente periodo resta ferma l'applicabilità degli articoli 29-bis e 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. 19. Vacca, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato con le seguenti: del rapporto di lavoro nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 2112 del codice civile ovvero attraverso l'utilizzo dello strumento del distacco o comando, del personale individuato ai sensi del comma 1, lettera c).
11. 5. Di Lello, Locatelli.

  Sopprimere il comma 14.
11. 20. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Al comma 15, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) il presidente con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente è il Sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione e svolge il suo incarico a titolo gratuito. Ove lo stesso incarichi, tramite selezione con bando pubblico, altro soggetto, il compenso è stabilito ai sensi della presente lettera; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, che è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.
11. 21. Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli.

  Al comma 15, lettera a), numero 1) sopprimere le parole:, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell'ente.
11. 6. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 15, lettera a), numero 3), aggiungere in fine, le parole: per la nomina del sovrintendente, devono essere forniti e resi disponibili i seguenti dati: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i compensi ricevuti, in ogni forma e comunque denominati, relativi alla collaborazione prestata.
11. 22. D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli, Simone Valente.

  Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.
11. 7. Di Lello, Locatelli.

  Sopprimere il comma 20.
11. 23. Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli, Simone Valente, D'Uva.

  Al comma 20, alinea, dopo le parole: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è aggiungere le seguenti: determinata e.
11. 8. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 20, alinea, dopo le parole: commissione consultiva aggiungere le seguenti:, con previsione triennale garantita nelle quantità.
11. 9. Di Lello, Locatelli.

  Al comma 20, alinea, aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.
11. 10. Di Lello, Locatelli.

  Sopprimere i commi 20 e 20-bis.
11. 25. Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

  Sopprimere il comma 20-bis.
11. 24. Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

ART. 12.
(Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra le suddette forme di coinvolgimento dei privati sono escluse quelle che prevedono la sponsorizzazione di marchi o loghi commerciali direttamente esposti su monumenti o in siti di intesse naturale, scientifico e culturale.
12. 1. Chimienti, Battelli, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Vacca, Brescia.

A.C. 1628 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    con due successivi decreti-legge, il numero 91 ed il numero 104, il Governo ha utilizzato come copertura parziale delle maggiori spese l'aumento delle accise sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sugli spiriti;
    con il decreto-legge in esame sono stati stabiliti incrementi al 1o gennaio 2014 ed al 1o gennaio 2015;
    con il secondo decreto-legge, il n. 104 del 2013, sono stati stabiliti incrementi al 10 ottobre 2013 e al 1o gennaio 2014, al 1o gennaio 2015 di importo diverso e più rilevante;
    i due provvedimenti sono tecnicamente connessi per quanto riguarda la copertura finanziaria;
    il primo aumento di imposta viene previsto infatti al 10 ottobre 2013;
    i contratti di cessione per il prodotto che sarà consegnato nell'ultimo trimestre 2013 sono stati già definiti ed è impossibile modificare i listini di vendita;
    inoltre l'accisa è un'imposta sui consumi che deve essere pagata dal consumatore;
    in questo caso l'incremento dell'accisa e tutti gli oneri collegati resterebbero a carico dei produttori,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare future iniziative normative volte a ridefinire le formule di copertura utilizzate, fissando in modo equo gli aumenti e soprattutto rendendoli operativi non prima del 30 dicembre 2013.
9/1628/1Gitti.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 4-bis del disegno di legge in oggetto, attraverso l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, si prevede di contrastare, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
    pur condividendo l'esigenza di tutelare il patrimonio storico e culturale della nostra Nazione, depositaria della più alta percentuale di beni storici di tutto il mondo, non va sottovalutato il valore economico che le occupazioni del suolo pubblico portano alle casse degli enti locali, nonché il prodotto interno lordo e l'occupazione che generano le imprese commerciali che operano in queste aree e che verrebbero penalizzate in un contesto di grave crisi economica;
    nell'attuale formulazione, la norma richiamata mette a rischio migliaia di imprese ambulanti e posti di lavoro sul territorio nazionale;
    non viene comunque colpita la piaga dell'abusivismo commerciale, mentre vengono puniti ingiustamente soltanto gli operatori rispettosi delle regole;
    gli enti locali hanno già a disposizione tutti gli strumenti utili a tutelare i beni culturali esistenti e il rilascio delle autorizzazioni del commercio su aree pubbliche è di competenza dei comuni;
    è necessario un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria che sono, comunque, sensibili al tema della compatibilità tra commercio ambulante e beni culturali;
    il commercio su aree pubbliche costituisce un'importante risorsa per le città italiane, che rappresentano la meta di milioni di turisti; nell'attuale formulazione, la norma citata può, dunque, procurare danni incalcolabili a un settore commerciale che a livello nazionale vale 15 miliardi di euro l'anno, mettendo a repentaglio il posto di lavoro di oltre 100 mila persone; molti operatori hanno provveduto in tempi recenti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture commerciali sostenendo spese non trascurabili; si avrebbero dunque pesanti ricadute in termini sia occupazionali che sociali,

impegna il Governo

affinché nell'applicazione dell'articolo 4-bis siano in ogni caso fatti i salvi i diritti acquisiti di coloro che esercitano attività storiche e tradizionali e che i provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, siano sempre adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria.
9/1628/2Abrignani.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 4-bis del disegno di legge in oggetto, attraverso l'introduzione del comma 1-bis all'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, si prevede di contrastare, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
    pur condividendo l'esigenza di tutelare il patrimonio storico e culturale della nostra Nazione, depositaria della più alta percentuale di beni storici di tutto il mondo, non va sottovalutato il valore economico che le occupazioni del suolo pubblico portano alle casse degli enti locali, nonché il prodotto interno lordo e l'occupazione che generano le imprese commerciali che operano in queste aree e che verrebbero penalizzate in un contesto di grave crisi economica;
    nell'attuale formulazione, la norma richiamata mette a rischio migliaia di imprese ambulanti e posti di lavoro sul territorio nazionale;
    non viene comunque colpita la piaga dell'abusivismo commerciale, mentre vengono puniti ingiustamente soltanto gli operatori rispettosi delle regole;
    gli enti locali hanno già a disposizione tutti gli strumenti utili a tutelare i beni culturali esistenti e il rilascio delle autorizzazioni del commercio su aree pubbliche è di competenza dei comuni;
    è necessario un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria che sono, comunque, sensibili al tema della compatibilità tra commercio ambulante e beni culturali;
    il commercio su aree pubbliche costituisce un'importante risorsa per le città italiane, che rappresentano la meta di milioni di turisti; nell'attuale formulazione, la norma citata può, dunque, procurare danni incalcolabili a un settore commerciale che a livello nazionale vale 15 miliardi di euro l'anno, mettendo a repentaglio il posto di lavoro di oltre 100 mila persone; molti operatori hanno provveduto in tempi recenti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture commerciali sostenendo spese non trascurabili; si avrebbero dunque pesanti ricadute in termini sia occupazionali che sociali,

impegna il Governo

affinché nell'applicazione dell'articolo 4-bis siano in ogni caso prese in adeguata considerazione le posizioni soggettive degli esercenti legittimamente autorizzati e che i provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, siano sempre adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria.
9/1628/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Abrignani.


   La Camera,
   premesso che:
    il territorio settentrionale della Puglia è storicamente noto anche con la designazione di «Daunia», una vasta area geografica che nel primo Millennio a.c. si estendeva dal fiume Tiferno (l'odierno Biferno) all'Ofanto;
    secondo la mitologia, infatti, le popolazioni indigene di questa area geografica discenderebbero dal dio Dauno, figlio di Licaone, re dell'Arcadia;
    attualmente l'area geografica in questione, appartenente alla provincia di Foggia, ospita numerosi siti archeologici, tra cui quello di Arpi, un esteso insediamento dauno risalente al III-II Millennio a.c. All'interno del sito di Arpi è presente l'ipogeo della Medusa ed in esso è ospitata l'omonima tomba della Medusa;
    si tratta di un'opera funeraria a camera di tipo ipogeico, ricca di valore storico e simbolo della immensa ricchezza archeologica della città di Arpi. Essa è interrata a più di 5 metri ed era abbellita da decorazioni pittoriche di straordinaria bellezza;
    la tomba della Medusa nel corso degli anni è stata oggetto di gravi atti vandalici e di furti. Fin dal 1980, quando fu individuata dai «tombaroli», venne completamente saccheggiata dei suoi reperti e del suo corredo e successivamente, nel 1984, sempre i predetti tombaroli la deturparono con un escavatore meccanico, distruggendone la copertura del vestibolo e trafugandone il frontone che raffigurava la Medusa. Di tutto il materiale fino ad allora trafugato, solo i capitelli figurati e lo stesso frontone furono ritrovati e riportati nel sito;
    nel 1998 la regione Puglia, nell'ambito dei programmi operativi europei «pop 94/99», ha assegnato specifici fondi (3 miliardi di lire) al comune di Foggia (anche quest'ultimo ha contribuito al finanziamento con 555 milioni di lire), per la realizzazione del parco archeologico della Medusa. L'ipotesi progettuale prevedeva, tra l'altro, la realizzazione di un percorso museale lungo la rete autostradale della A14;
    nel corso dei successivi tre anni, a causa di complicazioni amministrative e di contenziosi nella gestione degli appalti relativi alla realizzazione del sito museale, i lavori di recupero e di restauro della tomba hanno subito gravi rallentamenti e numerose sospensioni, per poi riprendere nuovamente nell'aprile del 2001, a seguito di una perizia tecnica suppletiva chiesta dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia. Tuttavia, nel luglio del 2002 i lavori furono nuovamente interrotti in ragione di problematiche connesse alla revisione dei prezzi di appalto;
    da ultimo, per consentire la prosecuzione dei predetti lavori, sono stati assegnati al parco archeologico della Medusa oltre un milione e mezzo di euro nell'ambito dell'accordo di programma tra regione Puglia e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    a seguito dei lavori di restauro, la tomba della Medusa è stata quindi racchiusa in una infrastruttura di cemento armato, dotata di cupole in vetro, di zone di accesso, di ampie aree per accogliere il pubblico e per erogare servizi di informazione e approfondimento culturale, con all'esterno un'area a verde e locali per gli addetti alla sorveglianza;
    purtroppo, allo stato attuale, la tomba della Medusa versa nel più totale stato di incuria, con le strutture di protezione e di arredo rimosse, i servizi e gli impianti elettrici danneggiati e le vetrature distrutte. Inoltre, a causa del deterioramento delle strutture, essa è soggetta a infiltrazioni di acqua che ne mettono a rischio il prezioso patrimonio archeologico e artistico, già seriamente compromesso a causa dei continui atti vandalici;
    in tale contesto di abbandono sono anche riprese le azioni di furto e di saccheggio dei reperti archeologici da parte dei «tombaroli». Si è calcolato che il numero dei reperti trafugati dagli anni ’80 a oggi nella tomba della Medusa ammonti a oltre 200.000;
    va infine fatto presente che questo sito, ove fosse gestito e valorizzato in maniera adeguata, potrebbe rappresentare uno tra i più importanti beni archeologici del nostro Paese, capace di richiamare milioni di appassionati e di studiosi da tutto il mondo, trasformandosi in prezioso volano economico e di occupazione per un territorio del Sud che ancora oggi è considerato nell'ambito «obiettivo convergenza» dell'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare la necessità di intraprendere, d'intesa con le istituzioni regionali e territoriali competenti, ogni più utile iniziativa, improcrastinabile ed urgente, capace di far superare lo stato di degrado e di abbandono in cui versa il sito archeologico della Tomba della Medusa e conseguentemente possa consentirne il recupero, la protezione e la valorizzazione unitamente all'intero parco archeologico della Medusa. In tale ambito, ad attivare altresì misure tese a salvaguardare il valore del sito e a diffondere ulteriormente la sua notorietà, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale.
9/1628/3Mongiello.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame contiene misure dirette alla tutela, alla valorizzazione ed al rilancio del settore dei beni culturali, delle attività culturali e del turismo;
    nello specifico è di fondamentale importanza la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, artistico e naturalistico nazionale anche attraverso l'istituzione di una rete integrata degli itinerari artistici relativi ai siti di interesse culturale presenti a livello territoriale, nonché l'adozione di iniziative ed interventi volti allo sviluppo delle risorse dei siti interessati e a garantirne la fruizione e il godimento da parte della collettività;
    l'istituzione della rete integrata degli itinerari turistici è finalizzata anche al potenziamento ed alla riqualificazione dell'attività turistica, con particolare riferimento alle imprese turistiche che operano nelle aree interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire, attraverso l'adozione di misure adeguate, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e naturalistico del nostro Paese, promuovendo l'istituzione di una rete integrata degli itinerari turistici relativa ai siti di interesse culturale presenti sull'intero territorio italiano, al fine di consentirne una completa fruizione da parte del pubblico ed anche allo scopo di potenziare l'attività turistica ad essi collegata.
9/1628/4Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 contiene disposizioni volte ad assicurare il funzionamento di alcune strutture museali;
    il Museo nazionale dell'emigrazione italiana, inaugurato il 23 ottobre 2009, presso il Vittoriano a Roma, dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con la partecipazioni del Presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, e del Ministro per beni e le attività culturali, Sandro Bondi e promosso dal Ministero degli affari esteri con la collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali, rischia la chiusura;
    da diversi decenni, i musei delle migrazioni nei Paesi a forte connotazione migratoria – dal Memorial do Imigrante di Sao Paulo, al Museo d'immigrazione di Melbourne a quello di Ellis d'Island a New York – sono strumenti d'informazione e di sensibilizzazione della società sul ruolo di risorsa e di novità interculturale che il migrante svolge sia nelle società di insediamento che in quelle di origine. Il museo rappresenta l'elemento capace di mettere in relazione il passato e il presente, la memoria storica e la comprensione della realtà, l'appartenenza identitaria locale, regionale e nazionale e l'incontro con le molteplici appartenenze culturali presenti nelle società plurali;
    il Museo nazionale dell'emigrazione italiana, lungamente e fortemente richiesto dagli emigrati italiani e dalle loro associazioni rappresentative, intende offrire un quadro di unità nazionale ad una variegata esperienza di emigrazione vissuta su scala regionale e locale e contraddistinta da molteplici specificità;
    dal giorno della sua inaugurazione, il 23 agosto 2009, anche grazie alla centralità e al consolidato richiamo storico-culturale del Vittoriano, il Museo ha accolto, gratuitamente per decisione governativa, circa 1 milione di persone l'anno. Durante la settimana numerose scolaresche accompagnate dai loro insegnanti hanno potuto ripercorrere l'itinerario storico-cronologico del fenomeno migratorio secondo la scansione presente al MEI, riscoprendo così gli elementi caratteristici di quello che dagli studiosi è stato definito «il più grande esodo di un popolo durante la modernità». Inoltre, soprattutto nei week-end, sono stati, invece, i singoli, le famiglie ed i gruppi organizzati, molti dei quali provenienti dall'estero, ad usufruire del percorso museale del Museo e a contribuire all'aumento dei flussi turistici verso il nostro Paese, rinvigorendo il cosiddetto turismo di ritorno dei tanti italiani sparsi nel mondo;
    tale consistente afflusso di visitatori, specie di giovani studenti, è la prova più convincente della necessità e dell'importanza di un luogo della memoria aperto al futuro che è, attualmente, incarnato nei padiglioni del MEI, la cui localizzazione definitiva e la stabile copertura finanziaria meritano di essere garantiti;
    il disegno di legge «Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana» (1317), a prima firma Fitzgerald Nissoli, va incontro alla necessità di dare una stabile organizzazione al MEI e garantirne la sopravvivenza;
    lo stanziamento una tantum ha coperto la realizzazione ed il funzionamento del Museo sino a fine 2011; ora la mancata copertura finanziaria stabile, in assenza di ulteriori provvedimenti legislativi, volti a garantire il funzionamento del Museo negli anni a venire, rischia di determinare la chiusura e lo smantellamento di quanto realizzato, con importante impegno intellettuale e notevole onere economico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con urgenza, per garantire che il Museo nazionale dell'emigrazione italiana, per l'alto valore culturale e morale della sua azione, possa fruire di una sede definitiva e di appositi finanziamenti da parte dello Stato.
9/1628/5Fitzgerald Nissoli, Preziosi, Rabino, Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2015 a Milano si terrà l'Esposizione Universale e tra i fattori di successo dell'iniziativa e della sua ricaduta sul sistema economico e sociale milanese e lombardo avrà un ruolo decisivo l'offerta culturale che il sistema degli enti e dei soggetti culturali pubblici e privati di Milano e dell'area Expo saprà offrire;
    va certamente considerata l'unicità del Teatro Alla Scala e del Piccolo Teatro di Milano nel panorama nazionale ed internazionale per prestigio artistico, capacità gestionale, rappresentatività del Paese all'estero, volume complessivo di produzione, quota di cofinanziamento derivante da soggetti privati e da entrate dirette riconosciute anche da specifici provvedimenti legislativi;
    al Piccolo Teatro sin dal 1991 è stata riconosciuta la funzione di Teatro d'Europa con decreto e conseguentemente una forma statutaria unica nella stessa composizione del consiglio di amministrazione e nella nomina del direttore direttamente da parte del Ministro e nei soli ultimi 10 anni il Piccolo Teatro d'Europa ha collaborato con 250 città di 47 Paesi del mondo ed ospitato spettacoli in 23 lingue internazionali;
    il Teatro Alla Scala e il Piccolo Teatro sono, insieme, uno dei punti forza su cui costruire il successo dell'offerta culturale italiana durante l'Esposizione Internazionale del 2015,

impegna il Governo:

   a promuovere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, un provvedimento che, nel definire una strategia di intervento per sostenere la progettualità della cultura italiana e dello spettacolo dal vivo in occasione dell'Esposizione Universale prevista per il 2015 a Milano:
    a) riconosca appieno la peculiarità delle due istituzioni culturali milanesi garantendo forme originali di governance da sviluppare di concerto con il Comune di Milano per le due istituzioni, in modo da renderle perfettamente operative per affrontare la più grande sfida internazionale che attende il sistema Paese;
    b) affronti in particolare la questione della rappresentanza dei soci privati del Teatro Alla Scala;
    c) garantisca l'esclusione dalle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, del Piccolo Teatro di Milano, Teatro d'Europa;
    d) sostenga l'attivazione di apposite e straordinarie stagioni teatrali e concertistiche nel periodo dell'Esposizione aggiuntive a quelle ordinarie e con specifica programmazione che preveda caratteri di internazionalità da parte delle istituzioni culturali pubbliche e private della città di Milano e dei comuni dell'area circostante l'Esposizione, di concerto con il Comune di Milano;
    e) promuova la presenza di artisti giovani ed emergenti in campo teatrale, musicale e delle arti visive all'interno del padiglione Italia dell'Esposizione;
    f) preveda un sostegno al Forum UNESCO programmato per il 2015 in occasione dell'Esposizione Universale, presso la Villa Reale di Monza, analogamente a quanto previsto all'articolo 3-bis, anche attingendo eventualmente alle risorse previste dall'articolo 5 comma 3, del medesimo decreto-legge.
9/1628/6Rampi, Coscia, Malpezzi, Lainati, Palmieri, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa, Mauri, Fiano, Peluffo, Quartapelle Procopio, Laforgia, Giampaolo Galli, Gadda, Tentori, Cimbro, Scuvera, Cova, Casati, Manzi, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Daniele Farina, Gasparini.


   La Camera,
   al fine di promuovere il massimo coinvolgimento possibile dei lavoratori e delle loro rappresentanze nell'attuazione dell'articolo 11 del provvedimento e la miglior tutela dei lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche interessati dalle norme del provvedimento,

impegna il Governo:

   nell'applicazione dell'articolo 11 del presente decreto a sviluppare un proficuo coinvolgimento delle parti sociali e:
    a valutare l'effettiva necessità di una riduzione della dotazione organica del personale di cui al comma 1, lettera c), e, solo se necessaria, accertarsi che non sia direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
    a verificare le disponibilità all'uscita del personale in forza in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione ed eventualmente favorirne l'accesso;
    sviluppare, laddove possibile, accordi per il trasferimento del rapporto di lavoro anche attraverso l'utilizzo dello strumento del distacco o comando;
   impegna inoltre il Governo a promuovere la triennalità nella quantificazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, onde favorire una miglior programmazione economica delle fondazioni stesse.
9/1628/7Carocci, Coscia, Rampi, Malisani, Blazina, Bonafè, Bossa, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, comma 8-bis, del provvedimento in esame apporta alcune novelle al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, finalizzate ad eliminare l'autorizzazione per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una complessiva ridefinizione delle modalità di riscossione dei diritti d'autore che, riconoscendo appieno il frutto del lavoro creativo, modulino l'entità dei pagamenti in particolare favorendo l'esibizione di artisti emergenti, la realizzazione di spettacoli dal vivo nei piccoli locali nonché gli eventi promossi dalle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale finalizzati alla raccolta dei fondi per beneficienza, oltre che a rivederne e semplificarne le modalità di pagamento.
9/1628/8Bonomo, Coscia, Rampi, Tentori, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rampi, Rocchi, Zampa, Manzi, Marazziti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame demanda all'attuazione di un decreto ministeriale la rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo,

impegna il Governo

precedentemente all'emanazione del decreto di cui al citato articolo, a valutare l'opportunità di prevedere forme di condivisione dei criteri e degli indirizzi con le Commissioni parlamentari competenti, con le associazioni di rappresentanza del settore, nonché a promuovere convenzioni con gli enti locali che possano sviluppare meccanismi di premialità alle capacità di sostegno degli stessi.
9/1628/9Blazina, Coscia, Rampi, Ascani, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    parte delle norme introdotte dal provvedimento in esame demandano a successive disposizioni attuative,

impegna il Governo

ad attivare al più presto quelle sedi previste dal provvedimento che permettano di realizzare concretamente gli importanti obiettivi in esso contenuti.
9/1628/10Piccoli Nardelli, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il personale comandato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ed in particolare quello inserito presso gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche, svolge mansioni rilevanti dal punto di vista tecnico-scientifico e amministrativo, tanto che la perdita di tale personale in applicazione delle norme della c.d. spending review potrebbe generare gravi problemi di funzionalità ai servizi del Ministero e aggravare le già note e strutturali carenze in specifici settori;
    la revoca dei comandi non risolverebbe, tra l'altro, le esigenze di risparmio della spesa pubblica e – oltre a ledere il diritto dei lavoratori interessati, maturato negli anni, ad avere il riconoscimento della reale condizione lavorativa – avrebbe come immediata conseguenza la mancata prosecuzione di molte importanti attività e la mancata erogazione di servizi fondamentali per il territorio finora svolti, con estrema competenza, da tale personale;
    appare rilevante la condizione del personale impegnato per la messa in sicurezza degli Archivi e delle Soprintendenze presenti nel territorio colpito dal terremoto del maggio 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti urgenti al fine di tutelare preziose competenze che da anni operano presso strutture dell'amministrazione del Mibac, quali Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche, e con particolare urgenza il personale che sta operando nelle istituzioni archivistiche e nelle soprintendenze presenti nelle zone colpite dal terremoto del maggio 2012.
9/1628/11Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Rampi, Manzi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coscia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Raciti, Rocchi, Zampa, Manzi.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 5 del provvedimento in esame autorizza, ai commi 3-bis e 4, la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per il 2013 e 7 milioni per il 2014, per far fronte a interventi di particolare rilevanza relativi a beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento e a celebrazioni di particolari ricorrenze, da individuarsi con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    la legge 1o dicembre 1997, n. 420, ha normato la procedura relativa all'istituzione e al riconoscimento di comitati nazionali per le celebrazioni, garantendo criteri di trasparenza e parità di accesso ai soggetti interessati;
    per l'anno finanziario 2013, a causa della mancanza di fondi sul capitolo dedicato, i contributi in favore dei comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali e i contributi per l'istituzione di nuove edizioni nazionali e per le edizioni nazionali istituite con legge 1o dicembre 1997, n. 420, non sono stati assegnati, privando così di efficacia le disposizioni fissate dalla legge e le procedure in essa disposte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 3-bis dell'articolo 5, di prevedere il rifinanziamento dei comitati nazionali per le celebrazioni, istituiti con legge 1o dicembre 1997, n. 420, attingendo, anche parzialmente, alle risorse previste per celebrazioni di particolari ricorrenze.
9/1628/12Manzi, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa.


   La Camera,
   premesso che,
    l'articolo 5 del provvedimento in esame autorizza, ai commi 3-bis e 4, la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per il 2013 e 7 milioni per il 2014, per far fronte a interventi di particolare rilevanza relativi a beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento e a celebrazioni di particolari ricorrenze, da individuarsi con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    la legge 1o dicembre 1997, n. 420, ha normato la procedura relativa all'istituzione e al riconoscimento di comitati nazionali per le celebrazioni, garantendo criteri di trasparenza e parità di accesso ai soggetti interessati;
    per l'anno finanziario 2013, a causa della mancanza di fondi sul capitolo dedicato, i contributi in favore dei comitati nazionali per le celebrazioni e le manifestazioni culturali e i contributi per l'istituzione di nuove edizioni nazionali e per le edizioni nazionali istituite con legge 1o dicembre 1997, n. 420, non sono stati assegnati, privando così di efficacia le disposizioni fissate dalla legge e le procedure in essa disposte,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 3-bis dell'articolo 5, di prevedere il rifinanziamento dei comitati nazionali per le celebrazioni, istituiti con legge 1o dicembre 1997, n. 420, attingendo, anche parzialmente, alle risorse previste per celebrazioni di particolari ricorrenze.
9/1628/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Manzi, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame autorizza, ai commi 3-bis e 4, la spesa di 8 milioni di euro, di cui 1 milione per il 2013 e 7 milioni per il 2014, per far fronte a interventi di particolare rilevanza relativi a beni culturali che presentano gravi rischi di deterioramento e a celebrazioni di particolari ricorrenze; da individuarsi con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    la VII Commissione permanente (cultura, scienza e istruzione), in sede di esame degli atti del Governo relativi alla concessione di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, ha più volte auspicato un riordino complessivo della materia e l'adozione, nell'individuazione dei beneficiari, di criteri chiari e trasparenti capaci di contemperare storicità ed innovatività, favorire il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentire una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti che garantiscano, nei vari comparti di intervento, un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione e l'impiego delle generazioni più giovani, così come definito nel parere espresso all'atto del Governo n. 17/2013,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in sede di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 3-bis dell'articolo 5, di tenere conto dei criteri indicati in sede di pareri di Commissione, così da favorire un pieno recepimento degli auspici parlamentari ed una chiara e trasparente individuazione degli interventi beneficiari dei contributi previsti dal suddetto articolo.
9/1628/13Narduolo, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 del provvedimento in esame dispone che agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le riduzioni di spesa previste dall'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e la limitazione dei consumi intermedi prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica nella misura ridotta dell'8 per cento, anziché del 10 per cento;
    tali misure non sono ancora sufficienti a scongiurare la fine della produzione culturale di tutti gli enti operanti nei settori dei beni e delle attività culturali nel nostro Paese, e in particolar modo con riferimento a tutti gli enti indicati allo stesso articolo 10, inclusi nell'elenco ISTAT di cui alla legge indicata all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità, in sede di approvazione della prossima legge di stabilità:
    a) di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita secondo la definizione e i parametri fissati dal Sistema europeo dei conti (SEC 95) recepito dal regolamento UE n. 2223/96 (paragrafi 2.68 e 2.69);
    b) di reperire idonee risorse finanziarie finalizzate a scongiurare la fine della produzione culturale, di tutti gli enti operanti nei settori dei beni e delle attività culturali nel nostro Paese, e in particolar modo con riferimento a tutti gli enti indicati dal provvedimento in esame inclusi nell'elenco ISTAT di cui alla legge di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196.
9/1628/14Malisani, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Bonafè, Bossa, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa.


   La Camera,
   al fine di garantire il sostegno alle attività di musica e danza e all'associazionismo culturale che abbiano carattere nazionale, volto a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro, sino ad oggi ricomprese nell'articolo 1 della legge n. 589 del 1979,

impegna il Governo

a ricomprendere tali attività tra quelle incluse nel Fondo unico per lo spettacolo, cui dedicare un apposito capitolo.
9/1628/15Bossa, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Bonafè, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa, Manzi.


   La Camera,
   al fine di garantire il sostegno alle attività di musica e danza e all'associazionismo culturale che abbiano carattere nazionale, volto a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua distribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro, sino ad oggi ricomprese nell'articolo 1 della legge n. 589 del 1979,

impegna il Governo

nel quadro delle compatibilità economico-finanziarie a ricomprendere tali attività tra quelle incluse nel Fondo unico per lo spettacolo, cui dedicare un apposito capitolo.
9/1628/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Bossa, Coscia, Rampi, Ascani, Blazina, Bonafè, Carocci, Coccia, D'Ottavio, Ghizzoni, La Marca, Malpezzi, Malisani, Narduolo, Orfini, Pes, Piccoli Nardelli, Raciti, Rocchi, Zampa, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'aprile del 2014 ricorre il centenario del primo ciclo di rappresentazioni classiche al teatro greco di Siracusa, organizzato dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), fondato nel 1913;
    grazie all'intuizione del conte Mario Tommaso Gargallo animatore ed ideatore dell'INDA fu avviato un ciclo di rappresentazioni Classiche annuali al teatro greco di Siracusa e venne realizzata grazie al grecista Ettore Romagnoli la prima rappresentazione classica, l'Agamennone di Eschilo, rappresentata presso il Teatro greco di Siracusa che riproponeva quel «trittico» – tragedia-mito-filosofia – che aveva segnato l'atto d'origine della polis e il momento inaugurale e fondativo del pensiero occidentale;
    l'ultimo ciclo di rappresentazioni classiche ha confermato la crescita esponenziale del pubblico e degli spettatori, con una presenza di pubblico di circa 114 mila spettatori ed un incasso di oltre tremilionicentomila euro;
    l'INDA è la più prestigiosa Istituzione culturale del Mezzogiorno;
    il valore profondo di vero e proprio «Patrimonio dell'Umanità», rappresentato dalla Fondazione INDA, necessita per le celebrazioni del centenario di una dotazione finanziaria significativa, perché possa tradursi, in un anno denso di iniziative ed eventi culturali, che abbiano al centro la «classicità» e la sua permanente traduzione di «senso» nell'epoca moderna;
    in data 12 luglio 2013 personalità intellettuali del nostro Paese hanno inviato una nota al Ministro dei beni e delle attività culturali, al Ministro della Pubblica Istruzione, al Presidente della Regione Sicilia ed all’ assessore ai beni culturali della Regione Sicilia, che sottolinea la necessità per «l'occasione del Centenario» di dotare la Fondazione INDA di risorse finanziarie significative, perché possa tradursi, per Siracusa e la Sicilia, in un anno denso di iniziative ed eventi culturali, che abbiano al centro la «classicità» e la sua permanente traduzione di «senso» nell'epoca moderna;
    si ipotizza per il centenario un considerevole impatto turistico in zone già di per sé meta privilegiata di flussi italiani e stranieri;
    l'attivazione di un programma di eventi culturali nell'anno 2014 da svolgersi all'interno di siti archeologici di correlato e primario interesse rappresenta un modo per favorire la diffusione del dramma antico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, in sede di approvazione della prossima legge di stabilità, risorse adeguate a promuovere e sostenere il dramma antico in occasione delle celebrazioni del centenario di costituzione dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA).
9/1628/16Amoddio, Piccoli Nardelli, Manzi, Zappulla, Antezza, Biondelli, Albanella, Bonavitacola, Capodicasa, Piccione.


   La Camera,
   premesso che:
    le motivazioni poste in premessa al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, argomentano la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rivitalizzare settore, ponendo rimedio tra l'altro alle condizioni di difficoltà economico- finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici;
    l'articolo 11 reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in gravi situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali;
    l'intervento per le fondazioni lirico-sinfoniche fa seguito a quello, da ultimo, disposto con l'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha autorizzato il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per l'anno 2013, ad erogare alle fondazioni tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime;
    il comma 1 dell'articolo 11 (lettere c) e g)) stabilisce la presentazione di un piano di risanamento da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche che si trovano nelle condizioni di amministrazione straordinaria, ovvero in regime di amministrazione straordinaria da meno di due esercizi, e che non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi;
    contenuti inderogabili del piano di risanamento sono la riduzione fino al 50 per cento della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo in essere in essere al 31 dicembre 2012, nonché la razionalizzazione del personale artistico (lettera c)), previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    il risanamento prevede la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano (lettera g)), previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

   ad intraprendere tutte le iniziative necessarie:
    per confermare ovvero, qualora necessario, ridurre la dotazione organica del personale operaio ed impiegatizio operante nei servizi e non direttamente connesso con la produzione e la realizzazione di spettacoli occupato a tempo indeterminato fino ad un massimo del 30 per cento la dotazione organica di quella in essere al 31 dicembre 2012;
    per prevedere che i contratti collettivi di secondo livello dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano e la conseguente verifica e l'eventuale rinegoziazione, nei termini già previsti dall'articolo 47 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, dei contratti integrativi aziendali in vigore.
9/1628/17Di Lello, Bossa, Scotto, Rampi.


   La Camera,
   premesso che:
    le motivazioni poste in premessa al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, argomentano la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rivitalizzare settore, ponendo rimedio tra l'altro alle condizioni di difficoltà economico- finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici;
    l'articolo 11 reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in gravi situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali;
    l'intervento per le fondazioni lirico-sinfoniche fa seguito a quello, da ultimo, disposto con l'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha autorizzato il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per l'anno 2013, ad erogare alle fondazioni tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime;
    il comma 1 dell'articolo 11 (lettere c) e g)) stabilisce la presentazione di un piano di risanamento da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche che si trovano nelle condizioni di amministrazione straordinaria, ovvero in regime di amministrazione straordinaria da meno di due esercizi, e che non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi;
    contenuti inderogabili del piano di risanamento sono la riduzione fino al 50 per cento della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo in essere in essere al 31 dicembre 2012, nonché la razionalizzazione del personale artistico (lettera c)), previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    il risanamento prevede la cessazione dell'efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l'applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano (lettera g)), previo accordo con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

   ad intraprendere tutte le iniziative necessarie:
    affinché l'eventuale riduzione delle dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche interessate dal percorso di risanamento e di rilancio sia contenuta nei limiti strettamente necessari, comunque non superi tendenzialmente il 30 per cento per quelle fondazioni che, pur interessate dal piano di risanamento, presentano condizioni di sostanziale equilibrio e che hanno conseguito sensibili miglioramenti negli ultimi esercizi.
9/1628/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Lello, Bossa, Scotto, Rampi.


   La Camera,
   premesso che:
    la Regione Lombardia e il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo hanno sostenuto e collaborato alla realizzazione del Museo di fotografia contemporanea fin dalla fase di avvio del progetto nel 1998, il progetto voluto dalla Provincia di Milano e dal Comune di Cinisello Balsamo rispondeva al grave ritardo con cui l'Italia riconosceva la fotografia a prevedeva che si istituisse presso la Villa Ghirlanda a Cinisello Balsamo il primo museo pubblico in Italia dedicato alla fotografia contemporanea e più in generale all'immagine tecnologica;
    il patrimonio fotografico del Museo comprende 29 fondi fotografici di proprietà e di pertinenza della Provincia di Milano e del Comune di Cinisello Balsamo, fondatori del Museo, della Regione Lombardia, della fondazione e di privati che hanno depositato al museo la propria collezione o l'archivio, per un totale di un milione e ottocentomila immagini, stampe fotografiche in bianco e nero e a colori di più di seicento autori italiani e stranieri, il cui insieme costituisce uno spaccato significativo della fotografia italiana e straniera dal dopoguerra ad oggi;
    il patrimonio librario del Museo comprende diciottomila libri e annate di riviste, provenienti da acquisti e scambi con altre istituzioni;
    il Museo ha realizzato nel corso degli anni più di 30 mostre, esponendo artisti di rilevanza internazionale, ha pubblicato 20 libri tra i quali i quaderni di studio dedicati alla riflessione teorica sulla ricerca fotografia e sul rapporto fra la fotografia e le altre arti e discipline espressive;
    dal 2005 è gestito da una Fondazione di diritto privato i cui soci sono la Provincia di Milano e il Comune di Cinisello Balsamo e nel 2010 è nata l'associazione Amici del Museo che oggi conta circa 200 soci;
    la legge 12 luglio 1999, n. 237 istituisce il museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie; la legge non riconosce al Museo di Cinisello Balsamo questa funzione nazionale, né tanto meno indica altro luogo;
    la legge 12 luglio 1999, n. 237, articolo 4, prevede che sia istituito un museo autonomo, vale a dire organismo del Ministero (come previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1998) dotato di autonomia scientifica (fondamentale per poter svolgere non solo attività di ricerca ma anche di coordinamento e di indirizzo) e di autonomia gestionale e finanziaria, in merito all'organizzazione, all'amministrazione e alla facoltà di disporre di un proprio bilancio, di gestire cioè gli stanziamenti assegnati dal Ministero nonché i proventi esterni;
    la legge prevede immediatamente l'autorizzazione alla spesa per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del museo, per gli interventi di adeguamento della sede (dal punto di vista edilizio, strutturale e funzionale) nonché a partire dal 2000, per il suo finanziamento;
    è previsto che il museo faccia riferimento alla direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea (DARC) del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo;
    gli ultimi passi mossi a livello centrale per dare attuazione al dettato di legge risalgono, per quanto è dato sapere, al 2003, data del documento programmatico di una Commissione ministeriale incaricata dal Ministro pro tempore, di studiare la fattibilità di costituzione di un museo nazionale della fotografia con caratteristica di rete museale, intesa come la «forma giuridico-amministrativa meglio rispondente sia alla diffusione territoriale e al carattere del patrimonio fotografico italiano, sia alla specificità e alle funzioni delle diverse istituzioni già operanti nel settore, sia alle esigenze di coordinamento delle attività per la tutela, la gestione e l'incremento patrimoniale, conoscitivo e divulgativo»;
    a partire dal primo gennaio 2014 la Provincia di Milano dovrebbe essere sciolta per fare spazio alla nuova istituzione della Città Metropolitana e questo dovrebbe determinare una trasformazione della compagine istituzionale della Fondazione che gestisce il Museo;
    le collezioni fotografiche e librarie, che vantano il primato in Italia per il contemporaneo, sono un patrimonio di valenza nazionale tutelato ai sensi del cosiddetto Codice Urbani e che rischiano di essere smembrate e disperse qualora l'istituzione museale non dovesse trovare nuovi e più ampi sostegni;
    il Museo, nonostante le difficoltà economiche e le incertezze sulle prospettive future, ha saputo crescere diventando per l'area milanese, nazionale ed internazionale un riferimento scientifico riconosciuto per lo studio, la conservazione e la divulgazione della fotografia come arte contemporanea;
    in questi anni si è consolidata l'idea che sia strategico creare una rete museale nazionale per salvaguardare il patrimonio fotografico e per promuovere economie di scale, anche grazie all'utilizzo della tecnologia e alla costruzione di un portale nazionale condiviso della fotografia;
    la fotografia contemporanea si intreccia con le altre arti tecnologiche, sia sul piano produttivo che artistico, e che in questo contesto il Museo può essere punto di riferimento per la formazione professionale e l'aggiornamento;
    invitando a:
     a dare continuità al lavoro di attuazione della legge 12 luglio 1999, n. 237;
     garantire, nella fase di riorganizzazione istituzionale delle Province e delle Città Metropolitane, che il patrimonio sia salvaguardato nella sua unitarietà nella Fondazione Museo Fotografia Villa Ghirlanda;
     partecipare e sostenere la Fondazione oggi partecipata dalla Provincia Milano e dal Comune di Cinisello;
     ravvisare nell'unico museo della fotografia contemporanea operante in Italia il centro d'eccellenza a cui eventualmente attribuire e riconoscere la definizione di museo della fotografia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere il Museo di fotografia contemporanea in questa fase di passaggio di competenze e di definizione di prospettive, anche con un contributo straordinario.
9/1628/18Gasparini, Rampi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento di alcuni enti e realtà operanti nei settori dei beni e delle attività culturali;
    l'articolo 5 prevede autorizzazioni di spesa, per complessivi 22 milioni di euro, per celebrazioni di particolari ricorrenze;
    nell'anno 2013 ricorre il 250o anniversario del Teatro comunale di Bologna, riconosciuto come uno dei teatri storici italiani, quei luoghi che costituiscono un patrimonio architettonico e artistico di importanza nazionale e che a seguito del taglio dei fondi del FUS hanno subito gravi tagli al bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse adeguate a consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione il 250o anniversario del Teatro comunale di Bologna.
9/1628/19Zampa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede, tra l'altro, disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento di alcuni enti e realtà operanti nei settori dei beni e delle attività culturali;
    l'articolo 5 prevede autorizzazioni di spesa, per complessivi 22 milioni di euro, per celebrazioni di particolari ricorrenze;
    nell'anno 2013 ricorre il 250o anniversario del Teatro comunale di Bologna, riconosciuto come uno dei teatri storici italiani, quei luoghi che costituiscono un patrimonio architettonico e artistico di importanza nazionale e che a seguito del taglio dei fondi del FUS hanno subito gravi tagli al bilancio,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'opportunità di reperire risorse adeguate a consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative e di opere per la celebrazione il 250o anniversario del Teatro comunale di Bologna.
9/1628/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Zampa.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 4-bis, comma 1-bis, del disegno di legge in oggetto (Conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) si prevede di contrastare nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
    pur condividendo l'esigenza di tutelare il patrimonio storico e culturale della nostra Nazione depositaria della più alta percentuale di beni storici di tutto il mondo, non va sottovalutato il valore economico che le occupazioni del suolo pubblico portano alle casse degli enti locali, nonché il prodotto interno lordo e l'occupazione che generano le imprese commerciali che operano in queste aree e che verrebbero penalizzate in un contesto di grave crisi economica;
    nell'attuale formulazione, la norma dell'articolo 4-bis comma 1-bis mette a rischio migliaia di imprese ambulanti e posti di lavoro sul territorio nazionale;
    comunque non viene colpita la piaga dell'abusivismo commerciale, mentre vengono puniti ingiustamente soltanto gli operatori rispettosi delle regole;
    gli enti locali hanno già a disposizione tutti gli strumenti utili a tutelare i beni culturali esistenti e che il rilascio delle autorizzazioni del commercio su aree pubbliche è di competenza dei comuni;
    è necessario un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria che sono, comunque, sensibili al tema della compatibilità tra commercio ambulante e beni culturali;
    il commercio su aree pubbliche costituisce un'importante risorsa per le città italiane che rappresentano la meta di milioni di turisti;
    nell'attuale formulazione, la norma dell'articolo 4-bis comma 1-bis può, dunque, procurare danni incalcolabili a un settore commerciale che a livello nazionale vale 15 miliardi di euro l'anno, mettendo a repentaglio il posto di lavoro di oltre 100 mila persone;
    molti operatori hanno provveduto in tempi recenti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture commerciali sostenendo spese non trascurabili;
    si avrebbero dunque pesanti ricadute in termini sia occupazionali che sociali,

impegna il Governo

affinché nell'applicazione dell'articolo 4-bis, comma 1-bis, siano in ogni caso fatti i salvi i diritti acquisiti di coloro che esercitano attività storiche e tradizionali, e che i provvedimenti delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle soprintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, siano sempre adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria.
9/1628/20Sammarco.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'articolo 4-bis, comma 1-bis, del disegno di legge in oggetto (Conversione del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo) si prevede di contrastare nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
    pur condividendo l'esigenza di tutelare il patrimonio storico e culturale della nostra Nazione depositaria della più alta percentuale di beni storici di tutto il mondo, non va sottovalutato il valore economico che le occupazioni del suolo pubblico portano alle casse degli enti locali, nonché il prodotto interno lordo e l'occupazione che generano le imprese commerciali che operano in queste aree e che verrebbero penalizzate in un contesto di grave crisi economica;
    nell'attuale formulazione, la norma dell'articolo 4-bis comma 1-bis mette a rischio migliaia di imprese ambulanti e posti di lavoro sul territorio nazionale;
    comunque non viene colpita la piaga dell'abusivismo commerciale, mentre vengono puniti ingiustamente soltanto gli operatori rispettosi delle regole;
    gli enti locali hanno già a disposizione tutti gli strumenti utili a tutelare i beni culturali esistenti e che il rilascio delle autorizzazioni del commercio su aree pubbliche è di competenza dei comuni;
    è necessario un confronto con le organizzazioni sindacali di categoria che sono, comunque, sensibili al tema della compatibilità tra commercio ambulante e beni culturali;
    il commercio su aree pubbliche costituisce un'importante risorsa per le città italiane che rappresentano la meta di milioni di turisti;
    nell'attuale formulazione, la norma dell'articolo 4-bis comma 1-bis può, dunque, procurare danni incalcolabili a un settore commerciale che a livello nazionale vale 15 miliardi di euro l'anno, mettendo a repentaglio il posto di lavoro di oltre 100 mila persone;
    molti operatori hanno provveduto in tempi recenti all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture commerciali sostenendo spese non trascurabili;
    si avrebbero dunque pesanti ricadute in termini sia occupazionali che sociali,

impegna il Governo

affinché nell'applicazione dell'articolo 4-bis, comma 1-bis, siano in ogni caso prese in adeguata considerazione le posizioni giuridiche degli esercenti legittimamente autorizzati e che i provvedimenti delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle soprintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, siano sempre adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria.
9/1628/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Sammarco.


   La Camera,
   premesso che:
    il punto 2), lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del presente decreto-legge prevede, tra le modifiche necessarie da apportare agli statuti delle Fondazioni lirico-sinfoniche, che:
     il numero dei componenti del Consiglio di indirizzo non possa essere superiore a sette membri;
     una parte dei componenti l'organo possa essere espressione dei soci privati, purché questi rappresentino, anche in associazione tra loro, almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;
     la maggioranza dei componenti l'organo debba essere costituita dai membri designati dai fondatori pubblici;
    al punto 1) immediatamente precedente, viene esclusa l'Accademia di Santa Cecilia dall'applicazione della norma in materia di presidenza della Fondazione;
    la Fondazione «Teatro alla Scala» di Milano è un esempio unico nel panorama dei Teatri lirici italiani e, pertanto, occorre tener conto delle sue caratteristiche storiche e organizzative, espresse anche nella composizione del Consiglio di Amministrazione come attualmente costituito, che rappresenta appieno tanto le necessarie competenze artistiche, quanto le opportune ed indispensabili conoscenze tecnico-gestionali;
    la specialità di questa istituzione, la storia ed il rilievo internazionale dell'attività svolta, impongono che si tenga conto dell'eccezionalità del Teatro alla Scala, in maniera analoga a quanto previsto al precedente punto 1) per l'Accademia di Santa Cecilia, per la quale è stata inserita una deroga alle regole sulla presidenza necessariamente affidata al primo cittadino,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di tipo normativo, al fine di salvaguardare la specificità organizzativa della Fondazione del Teatro alla Scala.
9/1628/21Molea, Capua, Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, attualmente in esame per la conversione, alle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prevista una riduzione dei tagli alla spesa in consumi intermedi dal dieci per cento all'otto per cento per tutti gli enti e gli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    non viene effettuata alcuna differenziazione all'interno della categoria degli enti contemplati ed in particolare non si tiene conto delle diversa situazione delle istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita. Quest'ultime, pur con poche responsabilità per lo spreco di risorse realizzatosi in passato, e nonostante l'attività svolta di assoluto rilievo, continuano ad essere comprese tra i destinatari dei tagli alla spesa in consumi intermedi, con inevitabili ripercussioni sul funzionamento, sull'attività e sulla possibilità di sopravvivenza anche degli enti più virtuosi e culturalmente rilevanti,

impegna il Governo

ad adottare le più opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, in attesa di conversione, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita secondo la definizione e i parametri fissati dal Sistema Europeo dei Conti (SEC 95) recepito dal Regolamento UE n. 2223/96.
9/1628/22Vezzali, Molea, Capua.


   La Camera,
   premesso che:
    per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, attualmente in esame per la conversione, alle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è prevista una riduzione dei tagli alla spesa in consumi intermedi dal dieci per cento all'otto per cento per tutti gli enti e gli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    non viene effettuata alcuna differenziazione all'interno della categoria degli enti contemplati ed in particolare non si tiene conto delle diversa situazione delle istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita. Quest'ultime, pur con poche responsabilità per lo spreco di risorse realizzatosi in passato, e nonostante l'attività svolta di assoluto rilievo, continuano ad essere comprese tra i destinatari dei tagli alla spesa in consumi intermedi, con inevitabili ripercussioni sul funzionamento, sull'attività e sulla possibilità di sopravvivenza anche degli enti più virtuosi e culturalmente rilevanti,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le più opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di escludere dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e modificato dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, in attesa di conversione, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita secondo la definizione e i parametri fissati dal Sistema Europeo dei Conti (SEC 95) recepito dal Regolamento UE n. 2223/96.
9/1628/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Vezzali, Molea, Capua.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure urgenti per la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle area archeologica di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli;
    in particolare, il comma 4 del citato articolo, consentirà, mediante la costituzione dell'Unità «Grande Pompei» e mediante uno stanziamento economico, il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area;
    il decreto mostra chiaramente il meritorio intento di valorizzare e riqualificare una zona di particolare interesse archeologico e turistico;
    analogo valore storico e culturale ed equivalenti potenzialità turistiche possiede l'area meridionale dell'agro romano, nel perimetro compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina, dove sorgono mete di altrettanto interesse archeologico e architettonico e dove si possono trovare un gran numero di testimonianze e monumenti che raccontano la storia di Roma: dalle pregiate catacombe dei primi secoli del Cristianesimo alle rinascimentali e barocche chiese disseminate lungo il percorso; da Santa Maria in Palmis, celebre con il nome del Quo Vadis alle medievali torri e fortificazioni;
    sempre nel medesimo perimetro compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina, si erige una delle più belle e spirituali zone del nostro Paese, quella del Divino Amore, sede di una basilica meta giornaliera di migliaia di devoti;
    nell'area compresa tra le vie storiche Ardeatina e Laurentina sono in corso numerosi e complessi interventi di salvaguardia e di recupero del patrimonio culturale e paesaggistico ma recenti determinazioni delle istituzioni locali rischiano d'inficiarne le finalità e d'intaccare la qualità ambientale dell'area indicata e la conseguente fruibilità turistica,

impegna il Governo

a valutare, alla stregua delle medesime considerazioni che hanno portato alla valorizzazione dei siti archeologici di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata, l'intervento urgente del Governo al fine di assicurare il rispetto del notevole interesse pubblico e dei valori del paesaggio agrario dell'area compresa tra le zone storiche della Laurentina e Ardeatina e dell'intera area archeologica limitrofa al Santuario del Divino Amore, potenziandone l'attrattività turistica e salvaguardandone la bellezza, la salubrità ed il valore artistico dei suoi monumenti, anche contrastando e prevenendo fenomeni di abusivismo.
9/1628/23Brunetta.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca misure urgenti per la riqualificazione ambientale e la valorizzazione delle area archeologica di Pompei, della Reggia di Caserta, del Polo Museale di Napoli;
    in particolare, il comma 4 del citato articolo, consentirà, mediante la costituzione dell'Unità «Grande Pompei» e mediante uno stanziamento economico, il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», nonché di potenziare l'attrattività turistica dell'intera area;
    il decreto mostra chiaramente il meritorio intento di valorizzare e riqualificare una zona di particolare interesse archeologico e turistico;
    analogo valore storico e culturale ed equivalenti potenzialità turistiche possiede l'area meridionale dell'agro romano, nel perimetro compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina, dove sorgono mete di altrettanto interesse archeologico e architettonico e dove si possono trovare un gran numero di testimonianze e monumenti che raccontano la storia di Roma: dalle pregiate catacombe dei primi secoli del Cristianesimo alle rinascimentali e barocche chiese disseminate lungo il percorso; da Santa Maria in Palmis, celebre con il nome del Quo Vadis alle medievali torri e fortificazioni;
    sempre nel medesimo perimetro compreso tra le vie Laurentina e Ardeatina, si erige una delle più belle e spirituali zone del nostro Paese, quella del Divino Amore, sede di una basilica meta giornaliera di migliaia di devoti;
    nell'area compresa tra le vie storiche Ardeatina e Laurentina sono in corso numerosi e complessi interventi di salvaguardia e di recupero del patrimonio culturale e paesaggistico ma recenti determinazioni delle istituzioni locali rischiano d'inficiarne le finalità e d'intaccare la qualità ambientale dell'area indicata e la conseguente fruibilità turistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ogni possibile intervento al fine di assicurare il rispetto del notevole interesse pubblico e dei valori del paesaggio agrario dell'area compresa tra le zone storiche della Laurentina e Ardeatina e dell'area archeologica limitrofa al Santuario del Divino Amore, potenziandone l'attrattività turistica e salvaguardando la bellezza, la salubrità e il valore artistico dei suoi monumenti, anche contrastando e prevenendo fenomeni di abusivismo, in coerenza con il vincolo paesaggistico apposto sull'area con decreto dirigenziale del gennaio 2010, nell'esercizio delle funzioni di tutela di cui alla Parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio e nel quadro delle previsioni e prescrizioni di tutela in esso contenute.
9/1628/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Brunetta.


   La Camera,
   premesso che:
    il mondo del Circo in Italia è una realtà radicata, vivace, composita e con un ampio e affezionato seguito. L'Annuario dello Spettacolo Siae 2012 (i dati ufficiali sono stati presentati di recente) registra un andamento in crescita relativamente alla spesa del pubblico per il circo, passata dai 10.121.710, 97 milioni di euro del 2011 ai 13.930.060,14 del 2012. Cresce anche il volume d'affari che passa da 10.351.092,61 del 2011 a 14.229.212,33 del 2012 e tutto questo all'interno di una flessione marcata di tutto il segmento dello spettacolo (cinema, teatro, ecc.) in Italia;
    un centinaio i circhi esistenti, che danno lavoro a circa 10.000 addetti e ad un indotto di ulteriori 2.000 addetti (principalmente da individuare nell'industria metalmeccanica di costruzione degli chapiteau, tribune e gradinate all'avanguardia nel mondo);
    il settore in Italia conta anche la presenza di siti Internet, riviste, festival di circo, un centro di documentazione sulle arti circensi e una prestigiosa Accademia d'arte circense attiva dal 1988, con un modello formativo che non ha eguali al mondo per tipologia, professionalità e risultati conseguiti, che ha diplomato circa 200 allievi (tutti inseriti in circhi italiani e stranieri e attività connesse alla formazione acquisita) che hanno onorato l'Italia all'estero quali vincitori di numerosi premi internazionali a partire dai Clown d'Oro, d'Argento e di Bronzo ottenuti al Festival del Circo di Montecarlo, il più qualificato e rinomato in assoluto sulla scena mondiale;
    il circo italiano – anche con le sue produzioni ad hoc per il mercato estero – contribuisce in maniera determinante con la sua attività ed i riconoscimenti ricevuti, a recare un contributo qualificante all'immagine del Paese Italia. Ciò nonostante, il circo in Italia non viene considerato con la stessa attenzione che riceve invece nei Paesi europei a noi più affini, a partire da Germania e Francia;
    il circo italiano esprime i più quotati e premiati ammaestratori di animali sulla scena mondiale, rinomati per il metodo dell'ammaestramento in dolcezza;
    nel novembre del 2012 il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha consegnando al Quirinale il Premio De Sica al «Circo equestre» alla figura più rappresentativa del Circo italiano, per oltre mezzo secolo presidente dell'Ente Nazionale Circhi, Egidio Palmiri. Il circo equestre è, per antonomasia, circo con animali;
    i circhi italiani dispongono di animali e presentano spettacoli che vedono il loro impiego, nel novantanove per cento dei casi, quindi si può affermare che il circo in Italia sia tout court circo con gli animali. Ciò deriva da una tradizione stratificata e dalla domanda di un pubblico che chiede esclusivamente spettacoli con la presenza degli animali, tanto è vero che i pochissimi casi di circhi che hanno tentato una strada diversa – a partire dagli anni 80 ad oggi – sono andati incontro a fallimento ed hanno dovuto reintrodurre le esibizioni degli animali;
    per contro, non esistono circhi «contemporanei» in Italia, semmai sono stati prodotti dei festival di circo contemporaneo, una parte dei quali, quantunque anche ben organizzati, hanno avuto durata effimera;
    il circo di tradizione in Italia continua ad avere grande seguito, e gli unici problemi che incontra provengono dalle condizioni in cui è costretto ad operare, non certo dalla disaffezione del pubblico verso gli spettacoli con animali, e in particolare:
     a) dalla elusione della legge 18 marzo 1968, n. 337, principalmente da parte delle amministrazioni comunali che – nonostante la normativa di settore risalga al 1968 – in moltissimi casi non hanno messo a disposizione dei circhi aree idonee per ospitarne l'attività, a partire dai principali capoluoghi di regione;
     b) dal venir meno delle diverse provvidenze (tariffe agevolate energia elettrica, ferroviarie, ecc.);
    a partire dalla domanda di contributo per l'anno 2008 (che andava presentata entro il 31 dicembre 2007) è stata inserita la seguente dicitura nella sezione che riguarda il possesso dei requisiti per accedere ai contributi ministeriali:«Il soggetto non ha riportato condanne per i delitti di cui al titolo IX bis del Libro II del Codice Penale e non ha commesso ogni altra violazione di disposizioni normative statali e dell'Unione Europea in materia di protezione degli animali»;
    relativamente ai contributi assegnati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'anno 2012 per l'attività dei circhi, la somma corretta è di euro 2.361.129,00 (e non 3.400.000 euro, con un errore ricorrente in ambito animalista, cioè attribuire ai circhi anche le somme che sono invece destinate ad attività promozionali, festival, arti di strada, attività assistenziali di realtà che non hanno nulla a che vedere con le imprese esercenti i circhi che vengono promosse da enti locali, associazioni culturali, università, ecc.),

impegna il Governo

   ad operare mediante l'adozione di idonee norme amministrative al fine di:
    non concedere contributi pubblici a esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti condannati in via definitiva per maltrattamenti o sevizie degli animali impiegati nella loro attività;
    destinare graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali;
    destinare altresì incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti che impiegano animali nati in cattività nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali e della legislazione vigente ed in particolare:
     a) Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.): Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;
     b) Regolamento CE n. 338/97 e successive modifiche, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
     c) Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione Scientifica Cites il 10.5.2000 e aggiornate in data 19 aprile 2006;
     d) legge 7 febbraio 1992 n.150 e successive modifiche: disciplina dei reati relativi all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874, e del Reg. (CE) n.3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
     e) decreto del Ministero dell'ambiente 19 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni: elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione;
     f) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 234, articolo 16: Regolamento per l'esercizio dello spettacolo viaggiante;
     g) legge n. 189 del 31 luglio 2004: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
     h) Regolamento (CE) n. 1739/05 della Commissione del 21 ottobre 2005 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 279 del 22 ottobre del 2005), in materia di norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati membri.
9/1628/24Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il commercio costituisce settore preminente dell'attività economica nazionale e come tale regolamentato in via primaria dall'articolo 117 della Costituzione che attribuisce riserva di legge alle regioni ed agli enti locali;
    le aree pubbliche aventi particolare calore archeologico, storico, artistico e ambientale sono anch'esse oggetto di tutela costituzionale con attribuzione alle soprintendenze statali di speciali potestà tutorie;
    l'articolo 4-bis del provvedimento in discussione, come approvato dal Senato prevede il contrasto anziché la disciplina all'esercizio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi attività non compatibile con le esigente di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento atta necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
    occorre contemperare le esigenze predette nel bilanciamento, degli opposti interessi pubblici e privati connessi alla funzione pubblica di disciplina delle attività commerciali, in specie su aree pubbliche, e di tutela dei beni culturali;
    si rende necessario procedere ad una disciplina unitaria di rango primario nel rispetto della normativa costituzionale al fine di delimitare l'ambito oggetto di tutela dei beni e delle attività commerciali, soprattutto nell'ambito del settore commerciale su aree pubbliche con specifica distinzione tra attività itineranti e attività su posteggio concessionate, con specifica tutela dei dirmi acquisiti dagli operatori esercenti su posteggio nelle aree interessate;
    e ciò anche al fine di prevenire e reprimere fenomeni di abusivismo commerciale e contraffazione nelle aree protette a tutela altresì dei flussi turistici cui sono interessate le aree in discussione oggetto di tutela da parte delle amministrazioni statali e locali, con intervento precipuo delle soprintendenze,

impegna il Governo

a stabilire, in sede di applicazione dell'articolo 4-bis del provvedimento, che le determinazioni delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, siano intraprese di concerto con gli enti locali e fatti salvi i diritti acquisiti darli operatori commerciali e artigianali concessionari su posteggi nelle aree interessate, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzatone, tra cui attività itineranti e non autorizzate.
9/1628/25Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il commercio costituisce settore preminente dell'attività economica nazionale e come tale regolamentato in via primaria dall'articolo 117 della Costituzione che attribuisce riserva di legge alle regioni ed agli enti locali;
    le aree pubbliche aventi particolare calore archeologico, storico, artistico e ambientale sono anch'esse oggetto di tutela costituzionale con attribuzione alle soprintendenze statali di speciali potestà tutorie;
    l'articolo 4-bis del provvedimento in discussione, come approvato dal Senato prevede il contrasto anziché la disciplina all'esercizio nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi attività non compatibile con le esigente di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento atta necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali;
    occorre contemperare le esigenze predette nel bilanciamento, degli opposti interessi pubblici e privati connessi alla funzione pubblica di disciplina delle attività commerciali, in specie su aree pubbliche, e di tutela dei beni culturali;
    si rende necessario procedere ad una disciplina unitaria di rango primario nel rispetto della normativa costituzionale al fine di delimitare l'ambito oggetto di tutela dei beni e delle attività commerciali, soprattutto nell'ambito del settore commerciale su aree pubbliche con specifica distinzione tra attività itineranti e attività su posteggio concessionate, con specifica tutela dei dirmi acquisiti dagli operatori esercenti su posteggio nelle aree interessate;
    e ciò anche al fine di prevenire e reprimere fenomeni di abusivismo commerciale e contraffazione nelle aree protette a tutela altresì dei flussi turistici cui sono interessate le aree in discussione oggetto di tutela da parte delle amministrazioni statali e locali, con intervento precipuo delle soprintendenze,

impegna il Governo

a stabilire, in sede di applicazione dell'articolo 4-bis del provvedimento, che le determinazioni delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, siano intraprese di concerto con gli enti locali e siano prese in adeguata considerazione le posizioni giuridiche degli esercenti legittimamente autorizzati adottando apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzatone, tra cui attività itineranti e non autorizzate.
9/1628/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Saltamartini.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 4-bis del provvedimento, introdotto al Senato, prevede che «al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali... interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini ...le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione»;
    il testo in esame si presta ad interpretazioni arbitrarie ed estensive, al di la di quelli che possono essere i limiti consentiti dalla legge:
     1) l’incipit, con il verbo «contrastare» sembra voler imputare una sorta di disvalore al lavoro ambulante nelle aree pubbliche aventi particolare valore culturale, non riconoscendo che in molti casi si tratta di attività svolte anche da decenni e debitamente autorizzate;
     2) i concetti di «decoro» del bene culturale e persino quello di «aree contermini» sono talmente lati da consentire qualsiasi arbitraria interpretazione, difforme tra le diverse aree del Paese e difforme persino negli stessi luoghi a seconda della soprintendenza o dell'amministrazione locale preposte;
    in questa fase di gravissima crisi economica, il testo in esame si configura come lesivo di un settore, quello del commercio ambulante, in cui operano a livello nazionale 180.000 imprese, 90.000 delle quali autorizzate ad operare nei centri storici e che dà lavoro a circa 360.000 addetti;
    il testo in esame non provvede a colpire la vera piaga delle aree turistiche e culturalmente sensibili del nostro Paese e cioè il commercio ambulante abusivo posto in essere in particolare da cittadini extracomunitari, i quali vendono merci contraffatte, usurpative o comunque non correttamente importate, sulla vendita delle quali non è versata alcuna imposta;
    in forza delle norme attualmente vigenti, in base alle quali la clandestinità è praticamente un diritto, questi soggetti non sono facilmente identificabili e di conseguenza non sono praticamente sanzionabili, al contrario degli operatori regolarmente registrati; inoltre le procedure di sequestro delle merci non in regola sono talmente complesse da essere applicabili solo nel quadro di operazioni di contrasto ad ampio respiro e non certo nell'ambito dei controlli che dovrebbero svolgersi quotidianamente;
    quanto sta accadendo a Pisa, dove una sentenza del TAR ha ordinato lo sgombero di banchi regolarmente registrati in Piazza del Duomo, è emblematica di quanto certa magistratura e talune pubbliche amministrazioni siano ormai schierati contro i cittadini che lavorano:
     il TAR si è ben guardato di tener conto delle esigenze di sostentamento di decine di famiglie e quindi non ha chiesto, come avrebbe potuto, che i provvedimenti fossero applicati con misura e in accordo tra le parti;
     il comune di Pisa non ha inteso esaminare le proposte della controparte, adducendo un ritardo nella presentazione, quasi che i cittadini dovessero adeguarsi alle esigenze del comune e non il contrario;
     il comune ha schierato un «imponente servizio d'ordine di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani» (così lo definiscono le agenzie di stampa) contro i propri cittadini, «rei» di difendere i propri mezzi di sostentamento;
     la posizione delle organizzazioni imprenditoriali locali (Confcommercio e Confesercenti), che solidarizzano con i proprietari delle bancarelle di Piazza del Duomo è ritenuta del tutto irrilevante;
     le soprintendenze, in particolare dopo l'approvazione della norma in titolo, possono estendere l'applicazione dei concetti di «tutela e di valorizzazione» senza tener in alcun conto il necessario contemperamento delle diverse esigenze;
    i fatti di piazza del Duomo a Pisa rischiano di replicarsi in tutte le aree di rilevante importanza culturale e turistica del Paese: da Venezia, a Firenze, a Roma, a Pompei, ma anche in ambiti più ristretti, come Tivoli, Verona, Caserta etc..,

impegna il Governo:

   a stabilire, in sede di applicazione dell'articolo 4-bis del provvedimento, che le determinazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle soprintendenze, devono essere adottate di concerto con gli enti locali, sentite le locali associazioni imprenditoriali, tenuto conto delle necessità di lavoro dei soggetti che esercitano, nel luogo oggetto di determina, attività commerciali e artigianali in forma su posteggio debitamente autorizzate e tenuto conto che l'esigenza fondamentale da tutelare è il decoro delle installazioni e il fatto che queste non debbano ostacolare il passaggio dei turisti o disturbare la fruizione visiva del bene culturale al fine di salvaguardare le attività già autorizzate;
   a prevedere che la disposizione del comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, introdotto dall'articolo 4-bis del provvedimento in esame non si applichi alle attività commerciali e artigianali su posteggio già regolarmente autorizzate;
   a rafforzare le norme sul contrasto al commercio ambulante abusivo e illegale e a semplificare le norme sul sequestro delle merci contraffatte usurpative o illegalmente detenute, eventualmente valutando la possibilità di introdurre una sorta di «sequestro in flagranza»;
   a rafforzare, nell'ambito del contrasto al commercio ambulante abusivo e illegale, i poteri di segnalazione dei soggetti legalmente operanti nel commercio e delle loro associazioni, mediante la previsione che gli enti locali possano costituire task forces dedicate e immediatamente operative;
   a valutare la possibilità di consentire l'introduzione, tramite provvedimenti degli enti locali, la registrazione dei soggetti che operino «in costume» nei pressi di aree storicamente o culturalmente significative, dettando regole di comportamento e tenendo conto delle realtà già in essere, con la finalità di regolamentare il settore e di ampliare le possibilità di lavoro dei nostri concittadini.
9/1628/26Polidori.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 4-bis del provvedimento, introdotto al Senato, prevede che «al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali... interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini ...le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione»;
    il testo in esame si presta ad interpretazioni arbitrarie ed estensive, al di la di quelli che possono essere i limiti consentiti dalla legge:
     1) l’incipit, con il verbo «contrastare» sembra voler imputare una sorta di disvalore al lavoro ambulante nelle aree pubbliche aventi particolare valore culturale, non riconoscendo che in molti casi si tratta di attività svolte anche da decenni e debitamente autorizzate;
     2) i concetti di «decoro» del bene culturale e persino quello di «aree contermini» sono talmente lati da consentire qualsiasi arbitraria interpretazione, difforme tra le diverse aree del Paese e difforme persino negli stessi luoghi a seconda della soprintendenza o dell'amministrazione locale preposte;
    in questa fase di gravissima crisi economica, il testo in esame si configura come lesivo di un settore, quello del commercio ambulante, in cui operano a livello nazionale 180.000 imprese, 90.000 delle quali autorizzate ad operare nei centri storici e che dà lavoro a circa 360.000 addetti;
    il testo in esame non provvede a colpire la vera piaga delle aree turistiche e culturalmente sensibili del nostro Paese e cioè il commercio ambulante abusivo posto in essere in particolare da cittadini extracomunitari, i quali vendono merci contraffatte, usurpative o comunque non correttamente importate, sulla vendita delle quali non è versata alcuna imposta;
    in forza delle norme attualmente vigenti, in base alle quali la clandestinità è praticamente un diritto, questi soggetti non sono facilmente identificabili e di conseguenza non sono praticamente sanzionabili, al contrario degli operatori regolarmente registrati; inoltre le procedure di sequestro delle merci non in regola sono talmente complesse da essere applicabili solo nel quadro di operazioni di contrasto ad ampio respiro e non certo nell'ambito dei controlli che dovrebbero svolgersi quotidianamente;
    quanto sta accadendo a Pisa, dove una sentenza del TAR ha ordinato lo sgombero di banchi regolarmente registrati in Piazza del Duomo, è emblematica di quanto certa magistratura e talune pubbliche amministrazioni siano ormai schierati contro i cittadini che lavorano:
     il TAR si è ben guardato di tener conto delle esigenze di sostentamento di decine di famiglie e quindi non ha chiesto, come avrebbe potuto, che i provvedimenti fossero applicati con misura e in accordo tra le parti;
     il comune di Pisa non ha inteso esaminare le proposte della controparte, adducendo un ritardo nella presentazione, quasi che i cittadini dovessero adeguarsi alle esigenze del comune e non il contrario;
     il comune ha schierato un «imponente servizio d'ordine di polizia, carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani» (così lo definiscono le agenzie di stampa) contro i propri cittadini, «rei» di difendere i propri mezzi di sostentamento;
     la posizione delle organizzazioni imprenditoriali locali (Confcommercio e Confesercenti), che solidarizzano con i proprietari delle bancarelle di Piazza del Duomo è ritenuta del tutto irrilevante;
     le soprintendenze, in particolare dopo l'approvazione della norma in titolo, possono estendere l'applicazione dei concetti di «tutela e di valorizzazione» senza tener in alcun conto il necessario contemperamento delle diverse esigenze;
    i fatti di piazza del Duomo a Pisa rischiano di replicarsi in tutte le aree di rilevante importanza culturale e turistica del Paese: da Venezia, a Firenze, a Roma, a Pompei, ma anche in ambiti più ristretti, come Tivoli, Verona, Caserta etc..,

impegna il Governo:

   a stabilire, in sede di applicazione dell'articolo 4-bis del provvedimento, che le determinazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle soprintendenze, devono essere adottate di concerto con gli enti locali, sentite le locali associazioni imprenditoriali, tenuto conto delle necessità di lavoro dei soggetti che esercitano, nel luogo oggetto di determina, attività commerciali e artigianali in forma su posteggio debitamente autorizzate e tenuto conto che l'esigenza fondamentale da tutelare è il decoro delle installazioni e il fatto che queste non debbano ostacolare il passaggio dei turisti o disturbare la fruizione visiva del bene culturale al fine di salvaguardare le attività già autorizzate;
   a rafforzare le norme sul contrasto al commercio ambulante abusivo e illegale e a semplificare le norme sul sequestro delle merci contraffatte usurpative o illegalmente detenute, eventualmente valutando la possibilità di introdurre una sorta di «sequestro in flagranza»;
   a rafforzare, nell'ambito del contrasto al commercio ambulante abusivo e illegale, i poteri di segnalazione dei soggetti legalmente operanti nel commercio e delle loro associazioni, mediante la previsione che gli enti locali possano costituire task forces dedicate e immediatamente operative;
   a valutare la possibilità di consentire l'introduzione, tramite provvedimenti degli enti locali, la registrazione dei soggetti che operino «in costume» nei pressi di aree storicamente o culturalmente significative, dettando regole di comportamento e tenendo conto delle realtà già in essere, con la finalità di regolamentare il settore e di ampliare le possibilità di lavoro dei nostri concittadini.
9/1628/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    i fatti recenti della storia del suolo italiano: dall'Umbria all'Emilia, senza scordare il duomo di Noto e prima di tutto, il devastante terremoto dell'Aquila, non avrebbero potuto essere affrontati senza la collaborazione tecnica dei funzionari del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e dei Vigili del fuoco,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi interventi legislativi che i funzionari del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo che partecipano a operazioni di messa in sicurezza del patrimonio artistico/architettonico a fianco dei Vigili del fuoco abbiano le stesso trattamento economico di questi ultimi visto che sono esposti ai medesimi rischi e ne condividono le responsabilità.
9/1628/27Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    i fatti recenti della storia del suolo italiano: dall'Umbria all'Emilia, senza scordare il duomo di Noto e prima di tutto, il devastante terremoto dell'Aquila, non avrebbero potuto essere affrontati senza la collaborazione tecnica dei funzionari del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo e dei Vigili del fuoco,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi legislativi che i funzionari del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo che partecipano a operazioni di messa in sicurezza del patrimonio artistico/architettonico a fianco dei Vigili del fuoco abbiano le stesso trattamento economico di questi ultimi visto che sono esposti ai medesimi rischi e ne condividono le responsabilità.
9/1628/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra Costituzione». Questo disse Piero Calamandrei nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria il 26 gennaio 1955 in occasione dell'inaugurazione di un ciclo di sette conferenze sulla Costituzione italiana organizzato da un gruppo di studenti universitari e medi per illustrare in modo accessibile a tutti i principi morali e giuridici che stanno a fondamento della nostra vita associativa;
    lungo e altrettanto importante è l'elenco di questi luoghi nel nostro Paese. Così come sono note sono le difficoltà che le associazioni antifasciste hanno nel curare e custodire la memoria;
    un Paese che non coltiva la memoria del proprio passato fa fatica a comprendere il presente e ad immaginare il proprio futuro al riparo dalle tragedie e dagli errori commessi,

impegna il Governo

quale ulteriore contributo alla crescita culturale del Paese, in occasione delle celebrazioni per il 70o della Liberazione, ad individuare con un apposito provvedimento le forme e i modi tesi a favorire la riconoscibilità e la manutenzione dei luoghi che sono stati la culla della nostra democrazia.
9/1628/28D'Ottavio, Gribaudo, Ghizzoni, Gregori, Giuseppe Guerini, Lorenzo Guerini, Guerra, Ginefra, Gasparini, Incerti, Iacono, Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia detiene il maggior numero di siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e che il patrimonio artistico necessita di costante attenzione da parte dello Stato per la sua conservazione e salvaguardia;
    molti dei beni culturali presenti sul nostro territorio, che necessitano di interventi urgenti a causa del loro stato di degrado e abbandono, sono di proprietà privata;
    considerato che l'Abbazia di San Salvatore a Scandicci è uno dei monumenti più importanti del patrimonio nazionale;
    una buona parte, composta dalla sala capitolare, dal dormitorio dei monaci, dallo scriptorium, dal calefactorium, dal refettorio dei conversi, dal dispensarium, dal granaio, dal chiostro maggiore e da una porzione del chiostro dei melaranci, oltre ad altri annessi, di proprietà privata, oggi versa in condizioni preoccupanti sotto il profilo della conservazione e, in parte, della tenuta strutturale;
    tutta la parte di proprietà ecclesiastica ora visibile è stata sottoposta a un accurato lavoro di recupero e restauro. È già stata avanzata una stima economica per l'acquisizione della parte privata dal Demanio, che ammonta attorno ai 2.700.00 euro, resa nota alla Direzione Regionale del Ministero e agli enti locali, durante un tavolo istituzionale ed esiste anche un accurato rilievo della Soprintendenza in cui sono ipotizzati futuri utilizzi dell'immobile, è importante infatti arrivare a definire un piano di sostenibilità economica finanziaria tesa a garantire nel futuro la valorizzazione e conservazione della struttura;
    le due aperture straordinarie della parte privata avvenute a cavallo tra il 2011 e il 2012 hanno registrato la presenza di 10.000 visitatori in appena quattro giorni, segno che il momento è oramai maturo per affrontare il tema. Già dal primo decennio del 1900 il Ministero dei Beni Culturali aveva iniziato ad effettuare. alcuni interventi di restauro nella speranza di una valorizzazione unitaria; ma la cosa non ebbe seguito al causa del precipitare della situazione internazionale, con la Seconda Guerra Mondiale. Nel dopoguerra vi fu una parziale ricostruzione di parti importanti degli edifici abbaziali andati distrutti, di cui sono ancora visibili i segni, insieme a quelli della devastazione procurata dall'alluvione dei 1966; nel 2007 fu annunciato dal Governo il reperimento delle risorse per l'unificazione della badia, confermate l'anno successivo ma l'impegno fu poi disatteso; i ministri ai beni e alle attività, culturali che. si sono succeduti hanno più volte manifestato l'importanza della riunificazione del bene, tuttavia senza aver dato seguito concreta alla promessa,

impegna il Governo:

   a valutare la destinazione alla competente direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dei fondi necessari all'acquisizione della parte di proprietà privata;
   a valutare inoltre l'opportunità di predisporre un adeguato piano di valorizzazione, sostenibile finanziariamente, insieme agli enti territoriali ed alle istituzioni interessate.
9/1628/29Bonafè.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia detiene il maggior numero di siti riconosciuti dall'UNESCO patrimonio dell'umanità e che il patrimonio artistico necessita di costante attenzione da parte dello Stato per la sua conservazione e salvaguardia;
    molti dei beni culturali presenti sul nostro territorio, che necessitano di interventi urgenti a causa del loro stato di degrado e abbandono, sono di proprietà privata;
    considerato che l'Abbazia di San Salvatore a Scandicci è uno dei monumenti più importanti del patrimonio nazionale;
    una buona parte, composta dalla sala capitolare, dal dormitorio dei monaci, dallo scriptorium, dal calefactorium, dal refettorio dei conversi, dal dispensarium, dal granaio, dal chiostro maggiore e da una porzione del chiostro dei melaranci, oltre ad altri annessi, di proprietà privata, oggi versa in condizioni preoccupanti sotto il profilo della conservazione e, in parte, della tenuta strutturale;
    tutta la parte di proprietà ecclesiastica ora visibile è stata sottoposta a un accurato lavoro di recupero e restauro. È già stata avanzata una stima economica per l'acquisizione della parte privata dal Demanio, che ammonta attorno ai 2.700.00 euro, resa nota alla Direzione Regionale del Ministero e agli enti locali, durante un tavolo istituzionale ed esiste anche un accurato rilievo della Soprintendenza in cui sono ipotizzati futuri utilizzi dell'immobile, è importante infatti arrivare a definire un piano di sostenibilità economica finanziaria tesa a garantire nel futuro la valorizzazione e conservazione della struttura;
    le due aperture straordinarie della parte privata avvenute a cavallo tra il 2011 e il 2012 hanno registrato la presenza di 10.000 visitatori in appena quattro giorni, segno che il momento è oramai maturo per affrontare il tema. Già dal primo decennio del 1900 il Ministero dei Beni Culturali aveva iniziato ad effettuare. alcuni interventi di restauro nella speranza di una valorizzazione unitaria; ma la cosa non ebbe seguito al causa del precipitare della situazione internazionale, con la Seconda Guerra Mondiale. Nel dopoguerra vi fu una parziale ricostruzione di parti importanti degli edifici abbaziali andati distrutti, di cui sono ancora visibili i segni, insieme a quelli della devastazione procurata dall'alluvione dei 1966; nel 2007 fu annunciato dal Governo il reperimento delle risorse per l'unificazione della badia, confermate l'anno successivo ma l'impegno fu poi disatteso; i ministri ai beni e alle attività, culturali che. si sono succeduti hanno più volte manifestato l'importanza della riunificazione del bene, tuttavia senza aver dato seguito concreta alla promessa,

impegna il Governo:

   a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, la destinazione alla competente direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dei fondi necessari all'acquisizione della parte di proprietà privata;
   a valutare inoltre l'opportunità di predisporre un adeguato piano di valorizzazione, sostenibile finanziariamente, insieme agli enti territoriali ed alle istituzioni interessate.
9/1628/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Bonafè.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4-bis del provvedimento integra l'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio – che prevede che i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari, l'esercizio del commercio – affidando alle direzioni generali per i beni culturali e paesaggistici e alle soprintendenze l'adozione di determinazioni che contrastino l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, senza prevedere alcuna forma di intesa con gli enti locali ove i beni insistono;
    le norme introdotte elevano a rango legislativo disposizioni già vigenti nell'ordinamento e contenute nella direttiva ministeriale 10 ottobre 2012, adottata sulla base dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
    quello sancito dall'articolo 52 è un potere-dovere che conferisce ai comuni, sentito il soprintendente, il potere di individuare le aree di cui sopra;
    la potestà conformativa che il comune può esercitare su tali aree è del tutto differente rispetto alle funzioni di tutela istituite dal codice, trattandosi di una protezione ulteriore e che risponde ad esigenze fondamentalmente di decoro, oltre che di protezione;
    nell'esercizio di tale potere, possono essere anche imposti contenuti determinati o modalità specifiche all'esercizio delle attività commerciali; esso dunque si caratterizza come potere conformativo, attraverso cui il comune può esercitare un controllo sulle tipologie di attività commerciali esercitabili in queste aree;
    la disapplicazione di tale norma ha portato all'emanazione da parte del Ministero della direttiva della 9 novembre 2007, finalizzata al controllo dell'abusivismo commerciale e del commercio ambulante. Tale provvedimento richiede che le direzioni regionali e le soprintendenze adottino ogni occorrente iniziativa di competenza per garantire la puntuale attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 52 del codice, «in termini di massima condivisione con le stesse amministrazioni comunali» per riqualificare le aree urbane, procedendo dunque ad una «complessiva rivisitazione» «del contesto autorizzativi» inerente le attività commerciali, in special modo ambulanti;
    l'ampiezza dei poteri comunali attribuiti dalla norma richiamata è chiarita dal Tar Veneto, 18 giugno 2009, n. 1842, secondo cui; «le funzioni che l'amministrazione è chiamata ad esercitare in questa materia involgono l'esercizio di un'ampia ed estesa, quanto ad interessi coinvolti, discrezionalità, posto che i compiti dell'amministrazione non consistono e non si risolvono nella mera scelta delle aree nelle quali l'esercizio del commercio può essere praticato ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi e dei modi di tale attività, e di tutte le eventuali restrizioni e forme di contemperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico e architettonico»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere con riferimento alle determinazioni da adottare ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto in esame, ad intese tra le direzioni regionali, le sopraintendenze e gli enti locali dal momento che questi ultimi sono chiamati dalle norme costituzionali, legislative nazionali e in molti casi anche regionali a svolgere un ruolo primario nella valorizzazione del patrimonio culturale attuando, in tal modo, il proprio ruolo di portatori degli interessi del territorio e delle collettività in esso stanziate.
9/1628/30Pastorelli, Di Lello, Di Gioia, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 1, nel testo come sostituito dal Senato, affida all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerche scientifiche la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle stesse ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici;
    la norma specifica, inoltre, che l'accesso aperto si realizza:
     a) al momento della prima pubblicazione, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti da ciascuno. Si intenderebbe, dunque, che debba trattarsi di una pubblicazione on-line;
     b) ovvero tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti da ciascuno, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, ed entro 24 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;
    il testo del decreto-legge, invece, prevedeva l'obbligatorietà del deposito dei risultati delle ricerche indicate in archivi elettronici, entro 6 mesi dalla pubblicazione;
    il 17 luglio 2012 la Commissione europea ha adottato la raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in cui, tra le altre cose, ha ricordato di provvedere affinché l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenga quanto prima possibile, e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adeguare in tempi rapidi la normativa contenuta nel presente provvedimento alla raccomandazione della Commissione europea citata in premessa, ed in particolare rispetto ai tempi di accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito delle attività di ricerca.
9/1628/31Capua.


   La Camera,
   premesso che:
    entro il 1o gennaio 2014 il bene denominato «Castello di Miramare» sarà trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale è autorizzata a trasferire il medesimo bene al Comune di Trieste,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere interventi idonei ad assicurare una più efficace tutela e valorizzazione del Castello di Miramare anche mediante accordi con il comune di Trieste.
9/1628/32. (Nuova formulazione) Fedriga, Rosato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto in conversione reca recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo;
    in particolare all'articolo 3-ter aggiunto durante l'esame al Senato si interviene per valorizzare i siti UNESCO presenti sul nostro territorio;
    Cantù è nota in tutto il mondo per «l'arte del merletto» approdata in questa piccola magnifica cittadina intorno al secolo XVII, quando le monache di Santa Maria, o di Sant'Ambrogio, insegnarono alle converse come si utilizzavano i fuselli del tombolo;
    per le donne la realizzazione dei pizzi rappresentava una valida alternativa al duro lavoro delle campagne e assicurava buone entrate al bilancio familiare, iniziando così a produrre pizzi da scambiare con generi di prima necessità, come aghi, tessuti, alimenti, forniti da avidi affaristi che rivendevano le belle manifatture con un consistente ritorno economico;
    nei primi anni dell'800 erano oltre 700 e si racconta che le donne fossero stabilmente impiegate in questa produzione, tant’è che le bambine venivano mandate a scuola di tombolo;
    il pizzo canturino ha conosciuto il periodo di splendore verso la metà dell'800 con l'avvento della moda dei veli, degli scialli e di altri particolari di abbigliamento;
    alle predette «scuole di tombolo», seguirono poi le prime mostre che permisero al merletto canturino di farsi conoscere in campo internazionale fino oltre oceano;
    il periodo buio di questa produzione iniziò verso la metà del ’900, ma nel periodo contemporaneo, il pizzo canturino sta conoscendo un periodo di fama, tant’è che sono ripresi i corsi nelle scuole e l'organizzazione di manifestazioni a carattere internazionale, come la «biennale del merletto di Cantù»;
    tale manifestazione è nata grazie alla collaborazione della «Pro Cantù» e dell'istituto dell'arte del costituendo museo delle arti industriali;
    nel corso di un convegno internazionale, che si è svolto all'università telematica E-Campus, diversi esperti, italiani e stranieri sono intervenuti per sottolineare l'importanza di far diventare patrimonio dell'umanità non solo beni materiali, ma anche quelli più strettamente legati alla cultura, alle identità locali e alle comunità;
    la convenzione internazionale adottata in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite si propone di «salvaguardare il patrimonio immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui: un capitale particolarmente vulnerabile del processo identitario culturale nazionale in cui rientrano le tradizioni orali e popolari, l'arte dello spettacolo, le musiche, le feste, i rituali, l'artigianato, le pratiche sociali e tradizionali»;
    esempi italiani di questo patrimonio intangibile: sono l'opera dei pupi siciliani, considerata arte teatrale unica nel panorama europeo, il canto a tenore dei pastori del centro della Sardegna in Barbagia, ma anche la rinomata «dieta mediterranea»;
    il merletto di Cantù è divenuto espressione di forma d'arte: nella lavorazioni del pizzo di Cantù ci sono differenti punti, tra cui il punto bisetta, il punto 4 paia, il punto mimosa, il punto venezia, il punto rosalin ed il figurativo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere il riconoscimento del «merletto di Cantù» quale «patrimonio immateriale dell'umanità» da parte dell'UNESCO.
9/1628/33Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    Villa Manzoni è un palazzo sito a Lecco nel quartiere Caleotto, era la residenza della famiglia di Alessandro Manzoni che vi trascorse, tutta l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza;
    il brano più celebre della letteratura italiana «Quel ramo del lago di Como,» nasce proprio dai minuziosi ricordi visivi del paesaggio che da questa villa lo scrittore vedeva;
    questo sito versa in uno stato di profondo abbandono e necessita di interventi urgenti di restauro e messa in sicurezza;
    il progetto di ristrutturazione della villa è del 2005 e avrebbe dovuto realizzarsi a partire dal 2007, ma i pesanti limiti imposti ai comuni, anche se virtuosi, dal patto di stabilità, hanno bloccato gli interventi;
    parte dei soldi necessari al restauro complessivo esistono già e sono già a bilancio, ma la reale possibilità di utilizzarli potrebbe avvenire solo grazie ad una deroga al patto di stabilità, deroga che dovrebbe essere possibile all'interno dei lavori legati all'Expo 2015, visto che Villa Manzoni rientra in questa manifestazione, trattandosi di un bene di interesse nazionale,

impegna il Governo

a finanziare il completamento del restauro di Villa Manzoni, per un importo pari a 3 milioni di euro e, al contempo, a consentire una deroga al patto di stabilità per quanto alla possibilità di utilizzo del finanziamento già stanziato dal Comune di Lecco.
9/1628/34Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    Villa Manzoni è un palazzo sito a Lecco nel quartiere Caleotto, era la residenza della famiglia di Alessandro Manzoni che vi trascorse, tutta l'infanzia, l'adolescenza e la prima giovinezza;
    il brano più celebre della letteratura italiana «Quel ramo del lago di Como,» nasce proprio dai minuziosi ricordi visivi del paesaggio che da questa villa lo scrittore vedeva;
    questo sito versa in uno stato di profondo abbandono e necessita di interventi urgenti di restauro e messa in sicurezza;
    il progetto di ristrutturazione della villa è del 2005 e avrebbe dovuto realizzarsi a partire dal 2007, ma i pesanti limiti imposti ai comuni, anche se virtuosi, dal patto di stabilità, hanno bloccato gli interventi;
    parte dei soldi necessari al restauro complessivo esistono già e sono già a bilancio, ma la reale possibilità di utilizzarli potrebbe avvenire solo grazie ad una deroga al patto di stabilità, deroga che dovrebbe essere possibile all'interno dei lavori legati all'Expo 2015, visto che Villa Manzoni rientra in questa manifestazione, trattandosi di un bene di interesse nazionale,

impegna il Governo

a finanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, il completamento del restauro di Villa Manzoni, per un importo pari a 3 milioni di euro e, al contempo, a consentire una deroga al patto di stabilità per quanto alla possibilità di utilizzo del finanziamento già stanziato dal Comune di Lecco.
9/1628/34. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, accogliendo gli ordini del giorno nn. 9/1248-AR/8 e 9/1326/14, si assunse l'impegno di prevedere la possibilità di rimuovere la disposizione che prevede l'esercizio al diritto al compenso in via esclusiva ai produttori dei fonogrammi, impedendo agli artisti interpreti esecutori ed agli intermediari da loro prescelti la gestione diretta dei diritti connessi al diritto d'autore;
    l'attuale legislazione in materia determina un'ingiustificata disparità giuridica tra imprese intermediare di diritti connessi dei produttori fonografici e quelle degli artisti e interpreti musicali. Questi ultimi, infatti, secondo l'articolo 73 della legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941) possono raccogliere i propri diritti connessi solo per il tramite dei propri produttori;
    in tal modo si determina un'evidente posizione di subalternità degli artisti rispetto ai produttori fonografici i quali non hanno alcun interesse a raccogliere e distribuire rapidamente tali diritti in favore degli artisti. Tale situazione di criticità è emersa chiaramente in questo primo anno e mezzo di liberalizzazione in cui i produttori discografici hanno operato in chiave ostruzionistica, mantenendo di fatto una posizione dominante rispetto agli artisti;
    tale norma appare del tutto incomprensibile, attualmente, alla luce della recente liberalizzazione,

impegna il Governo:

   a prevedere la possibilità di intervenire, attraverso successivi provvedimenti legislativi, al fine di:
    a) abrogare le disposizioni che prevedono la vigilanza pubblica in capo al nuovo IMAIE, visto che, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012 che indica i requisiti minimi che tutte le imprese intermediarie devono ottenere per poter operare, tutti i soggetti operanti nel mercato devono essere messi nelle stesse condizioni di parità senza alcun distinguo;
    b) riordinare la materia dei diritti connessi al diritto d'autore, tramite norme di legge, tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo e di mercato, tenuto conto, oltretutto, non solo della liberalizzazioni ma degli orientamenti della Commissione europea, così come enunciati nella proposta di direttiva dell'11 luglio 2012.
9/1628/35Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo, accogliendo gli ordini del giorno nn. 9/1248-AR/8 e 9/1326/14, si assunse l'impegno di prevedere la possibilità di rimuovere la disposizione che prevede l'esercizio al diritto al compenso in via esclusiva ai produttori dei fonogrammi, impedendo agli artisti interpreti esecutori ed agli intermediari da loro prescelti la gestione diretta dei diritti connessi al diritto d'autore;
    l'attuale legislazione in materia determina un'ingiustificata disparità giuridica tra imprese intermediare di diritti connessi dei produttori fonografici e quelle degli artisti e interpreti musicali. Questi ultimi, infatti, secondo l'articolo 73 della legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941) possono raccogliere i propri diritti connessi solo per il tramite dei propri produttori;
    in tal modo si determina un'evidente posizione di subalternità degli artisti rispetto ai produttori fonografici i quali non hanno alcun interesse a raccogliere e distribuire rapidamente tali diritti in favore degli artisti. Tale situazione di criticità è emersa chiaramente in questo primo anno e mezzo di liberalizzazione in cui i produttori discografici hanno operato in chiave ostruzionistica, mantenendo di fatto una posizione dominante rispetto agli artisti;
    tale norma appare del tutto incomprensibile, attualmente, alla luce della recente liberalizzazione,

impegna il Governo:

   a prevedere la possibilità di intervenire, attraverso successivi provvedimenti legislativi, al fine di:
    a) rivedere le disposizioni che prevedono la vigilanza pubblica in capo al nuovo IMAIE, visto che, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2012 che indica i requisiti minimi che tutte le imprese intermediarie devono ottenere per poter operare, tutti i soggetti operanti nel mercato devono essere messi nelle stesse condizioni di parità senza alcun distinguo;
    b) riordinare la materia dei diritti connessi al diritto d'autore, tramite norme di legge, tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo e di mercato, tenuto conto, oltretutto, non solo della liberalizzazioni ma degli orientamenti della Commissione europea, così come enunciati nella proposta di direttiva dell'11 luglio 2012.
9/1628/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia.


   La Camera,
   premesso che:
    nel bilancio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è iscritto il capitolo 3631, a carico del quale sono previsti gli stanziamenti in favore dell'Archivio museo storico di Fiume;
    la relativa autorizzazione di spesa è recata dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, recante l'istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, e che rappresenta un tassello imprescindibile del percorso di emancipazione del nostro Paese rispetto ad un evento storicamente e culturalmente complesso;
    l'istituzionalizzazione del «Giorno del ricordo» nasce dalla esigenza di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, così come recita l'articolo 3. della stessa legge;
    a tali finalità si è inteso consentire la diffusione della conoscenza degli eventi storicamente verificatisi, segnatamente entro le cornici accademiche anche attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni chiamati a favorire il confronto ed il dibattito finalizzato ad una crescente sensibilizzazione sul tema, e in questa cornice si inserisce quanto disposto dall'articolo 2 della suddetta legge attraverso il quale si è inteso riconoscere uno stanziamento in favore dell'Archivio Museo storico di Fiume, di proprietà della Società di Studi Fiumani di Roma, proprio al fine di poter consentire una valida attività di promozione della ricerca storica, di divulgazione, di studio e di specializzazione;
    appare opportuno sottolineare che, così come evidenziato dalla nota della dichiarazione del soprintendente archivistico per il Lazio, l'Archivio Museo storico di Fiume è considerato di «notevole interesse storico» ai sensi delle normative vigenti e già il decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 103089 del 1972 lo qualificato quale «sito di eccezionale interesse storico e artistico»;
    malgrado siffatte premesse, lo stanziamento previsto, pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, e ammonta, attualmente, ad appena 37.080 euro per l'anno 2014 e a 36.552 per l'anno 2015, con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dai mondo istituzionale ed accademico;
    appare, pertanto, necessario quanto urgente prevedere un reintegro delle somme in oggetto,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a provvedere tempestivamente al reintegro dello stanziamento in favore dell'Archivio, affinché esso possa proseguire nell'espletamento del proprio mandato istituzionale.
9/1628/36Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il modello italiano di copia privata è stato peraltro riconosciuto dall'Europa come uno dei migliori per concezione normativa, pur se non sul piano delle tariffe, le quali risultano oggi enormemente inferiori alle medie europee. Nel Consiglio di Competitività del 29 maggio di quest'anno è stata accolta da grandi consensi proprio perché costantemente proteso all'attuazione, a volte anche all'anticipazione, di assetti normativi auspicati dagli organismi comunitari e confermati dalle numerose sentenze della Corte di Giustizia. Esso prevede, infatti, un diverso livello di approccio alle problematiche connesse alla copia privata che va dalla norma primaria, a quella di attuazione tecnica, mediante decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – aggiornato ogni triennio per seguire gli sviluppi tecnologici dei prodotti atti alla riproduzione – all'attività della SIAE per la realizzazione di protocolli applicativi a singole specifiche fattispecie. La normativa che si tende ad introdurre fa comunque salvo il sistema italiano di copia privata che prevede, come detto, l'intervento di” un decreto ministeriale determinativo delle tariffe anche in ragione di elementi non dipendenti dalla semplice media europea: tale decreto ministeriale è giunto a scadenza e necessita di un aggiornamento che dovrà tener conto proprio delle dette disposizioni. E ciò, oltre che allo sviluppo commerciale travolgente di taluni supporti (es. smartphone e tablet) i quali, a differenza di quanto paventato al varo del decreto ministeriale tre anni or sono, hanno invece ricevuto una straordinaria diffusione di mercato, che tende sempre più ad aumentare;
    nella situazione di crisi economica finanziaria che sta vivendo il nostro Paese è quanto mai necessaria forma di finanziamento della promozione culturale che resta completamente estranea al perimetro della finanza pubblica, ma che contribuisce al perseguimento delle finalità costituzionali connesse allo sviluppo socioculturale della Comunità nazionale. A queste finalità partecipa così la filiera dell'industria culturale come quella dei prodotti tecnologici, la quale ultima potrà rimodulare l'offerta commerciale, valorizzando i contenuti che vengono riprodotti negli apparecchi e supporti – e che costituiscono la prima ragione del loro successo commerciale – con politiche di prezzo che potranno senz'altro tenere indenne il consumatore. Del resto, già oggi l'offerta pubblicitaria di prodotti tecnologici è incentrata sulle capacità di registrazione e di condivisione dei contenuti, che sono proprio quelli protetti dal diritto d'autore. Quindi la stessa offerta e la capacità attrattiva di mercato di questi prodotti è fondata sulla fruizione di opere dell'ingegno: risulta perciò ampiamente rispondente a un criterio di equilibrio la necessità di adeguare le remunerazioni dei rispettivi titolari dei diritti, anche solo ponendo a base le medie europee delle tariffe di copia privata corrispondenti,

impegna il Governo:

   ad introdurre in sede di legge di stabilità 2014 norme rivolte a perseguire un criterio di omogeneità del modello tariffario italiano di copia privata rispetto alla media delle tariffe praticate nei Paesi dell'Unione europea con i seguenti obiettivi:
    1) aggiornare i livelli di compenso di copia privata italiani in chiave di più adeguata remunerazione dei titolari dei diritti d'autore e connessi, i quali negli altri Paesi dell'Unione europea vedono riconosciuta una maggiore remuneratività delle loro opere audio e video riprodotte attraverso i vari apparecchi e supporti atti alla riproduzione;
    2) indirizzare parte dei compensi di copia privata ad attività di promozione culturale e di sostegno della creatività intellettuale, così come praticato in altri Paesi dell'Unione europea come Austria, Francia, Olanda ect.
9/1628/37Ribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1 lettera b) del decreto-legge conferisce al direttore generale la funzione di stazione appaltante e che questa impostazione rischia di non ottemperare all'obbligo di attenersi ai criteri di trasparenza ed ai principi di legalità nella realizzazione delle opere. Nonostante sia stato firmato un protocollo d'intesa tra la Prefettura di Napoli e la Soprintendenza speciale di Napoli e Pompei e siano state adottate le misure per contrastare l'infiltrazione mafiosa, accentrare un così esclusivo potere decisionale in tema di appalti in capo ad una sola persona, di fatto aumenta il rischio di creare pressioni sul direttore generale facilitando indirettamente le infiltrazioni stesse;
    è necessario garantire il rispetto dei tempi di lavoro prevedendo l'applicazione di penali in caso di ritardi nell'esecuzione e che s'intende prevedere clausole contrattuali che dispongano l'immediata rescissione del contratto nel caso in cui l'informativa prefettizia antimafia rilevasse il pericolo di infiltrazione mafiosa,

impegna il Governo:

   a) stante la finalità della norma, e considerata la necessità e urgenza della stessa, a valutare l'opportunità di prevedere un rafforzamento del sistema dei controlli in materia di appalti e nello specifico di garantire maggiore trasparenza nello svolgimento delle procedure;
   b) a valutare la possibilità di informare con cadenza puntuale le Camere in riferimento alla verifica del rispetto del principio di trasparenza, legalità e di regolarità tecnica e sullo stato di avanzamento dei lavori.
9/1628/38Battelli, Simone Valente, Di Benedetto, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del decreto-legge reca disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza;
    il personale delle fondazioni liriche rappresenta la forza delle fondazioni stesse ed un livello di professionalità artistica eccezionalmente elevato e che quindi un taglio del cinquanta per cento significherebbe non garantire il lavoro della fondazione oltre a lasciare senza un introito certo intere famiglie;
    si deve garantire una più equa riduzione della pianta organica ed assicurare al contempo la ricollocazione del personale;
    nel trasferire alla società Ales spa il personale eccedente, si deve assicurare un'adeguata ricollocazione tenendo anche conto del criterio di vicinanza geografica;
    si deve rispettare, nel trasferire il personale ad Ales spa, l'applicazione della disciplina prevista per il pubblico impiego,

impegna il Governo:

   a) a valutare l'opportunità di assumere ogni adeguata iniziativa volta a definire, nonché a specificare, le modalità in base alle quali dovrà assicurarsi al personale in eccedenza una ricollocazione ad altro impiego nel pieno rispetto di pari condizioni di inquadramento contrattuale, qualifica e mansione professionali, mantenendo saldo il principio di prossimità geografica;
   b) a valutare l'opportunità di formulare dei meccanismi atti a garantire un adeguato accesso a forme di ammortizzatori sociali.
9/1628/39Simone Valente, Battelli, Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che,
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1 dispone interventi per Pompei e altri luoghi della cultura siti in Campania;
    la situazione di degrado in cui versano da diversi anni molti siti archeologici italiani è alquanto disastrosa, nonostante essi rappresentino un'importante risorsa economica, sociale e culturale;
    il patrimonio artistico italiano rappresenta una risorsa inestimabile per l'umanità che necessita di tutela e valorizzazione costante;
    la cultura è un fattore di eccellenza, serve al territorio per renderlo più attrattivo e competitivo rispetto all'esterno, un settore in grado di dare valore aggiunto alla nostra società che può portare alla coesione di una comunità e garantire la crescita dell'economia e il potenziamento del turismo in Italia;
    puntare sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano rappresenterebbe un'occasione quanto mai preziosa ed un volano di ripresa per il nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ulteriore personale da impiegare per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti archeologici italiani.
9/1628/40Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 1 dispone interventi per Pompei e altri luoghi della cultura siti in Campania;
    la situazione di degrado in cui versano da diversi anni molti siti archeologici italiani è alquanto disastrosa, nonostante essi rappresentino un'importante risorsa economica, sociale e culturale;
    il patrimonio artistico italiano rappresenta una risorsa inestimabile per l'umanità che necessita di tutela e valorizzazione costante;
    la cultura è un fattore di eccellenza, serve al territorio per renderlo più attrattivo e competitivo rispetto all'esterno, un settore in grado di dare valore aggiunto alla nostra società che può portare alla coesione di una comunità e garantire la crescita dell'economia e il potenziamento del turismo in Italia;
    puntare sulla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano rappresenterebbe un'occasione quanto mai preziosa ed un volano di ripresa per il nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriore personale da impiegare per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti archeologici italiani.
9/1628/40. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, all'articolo 2 prevede un programma straordinario per lo sviluppo delle attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, che si inserisce nel quadro delle indicazioni dell'agenda digitale europea;
    in particolare, il comma 1, nel testo come modificato dal Senato, dispone che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo attua il programma straordinario suddetto, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e la fruizione da parte del pubblico al patrimonio culturale, anche attraverso portali e dispositivi mobili intelligenti (Smart Mobile Device);
    il programma si conforma ai criteri e alle linee direttive elaborati dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e dall'Istituto centrale per gli archivi;
    per il supporto tecnologico e strumentale finalizzato alla progettazione e all'attuazione del programma il Ministero può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia per l'Italia digitale, nonché di altri soggetti pubblici o privati in possesso di idonee qualificazioni tecniche e organizzative;
    sarebbe auspicabile assicurare al meglio la fruizione delle informazioni anche logistiche dei beni culturali presenti nel sito internet del Ministero,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché siano archiviati su un portale nazionale e dunque fruibili telematicamente, anche al fine di una maggiore e necessaria trasparenza, ulteriori informazioni riguardanti, in particolare, lo stato dei luoghi, il responsabile del sito, i giorni di accesso al sito o all'opera, il trasporto pubblico e le infrastrutture che servono il sito, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione in atto, i fondi assegnati per l'anno in corso.
9/1628/41Luigi Gallo, Marzana, Battelli, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Vacca, Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1 comma 6, il decreto-legge in esame prevede l'approvazione di un piano strategico per la realizzazione di interventi urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi;
    prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, oltre ad azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
    i problemi di Pompei non risiedono solo nella mancanza di risorse, nell'incuria a cui la si è abbandonata negli ultimi decenni ma anche e soprattutto nella carenza di personale destinato alla custodia e alla sorveglianza delle aree del sito;
    circa cinquanta tra gli edifici più belli sono chiusi in via permanente al pubblico perché inagibili, perché in attesa di restauro o per insufficienza di personale di vigilanza;
    la lista delle domus agibili ma chiuse da anni per mancanza di personale è molto lunga e molte di queste sono le più preziose di Pompei, al cui interno si conservano dipinti di inestimabile valore che non solo vengono celati al pubblico ma che sono anche inevitabilmente destinati al degrado,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ampliare la dotazione di personale con funzioni di sorveglianza di tutte le aree del sito.
9/1628/42. (Nuova formulazione) Chimienti, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1 comma 6, il decreto-legge in esame prevede l'approvazione di un piano strategico per la realizzazione di interventi urgenti necessari a migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi;
    prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse, e interventi di riqualificazione e di rigenerazione urbana, oltre ad azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme, di partenariato pubblico-privato, nonché il coinvolgimento di cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;
    i problemi di Pompei non risiedono solo nella mancanza di risorse, nell'incuria a cui la si è abbandonata negli ultimi decenni ma anche e soprattutto nella carenza di personale destinato alla custodia e alla sorveglianza delle aree del sito;
    circa cinquanta tra gli edifici più belli sono chiusi in via permanente al pubblico perché inagibili, perché in attesa di restauro o per insufficienza di personale di vigilanza;
    la lista delle domus agibili ma chiuse da anni per mancanza di personale è molto lunga e molte di queste sono le più preziose di Pompei, al cui interno si conservano dipinti di inestimabile valore che non solo vengono celati al pubblico ma che sono anche inevitabilmente destinati al degrado,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di ampliare la dotazione di personale con funzioni di sorveglianza di tutte le aree del sito.
9/1628/42. (Testo modificato nel corso della seduta) (Nuova formulazione) Chimienti, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 12 comma 2, il decreto-legge in esame prevede l'individuazione da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di non precisate «forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali, con riferimento ai beni individuati nel decreto medesimo»;
    i termini «forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione e gestione dei beni culturali» risultano generici, poco chiari e indefiniti;
    una tale previsione normativa rischia, a fronte di ingenti investimenti privati, di costringere lo Stato ad assecondare in tutto e per tutto le volontà del soggetto privato in questione, più o meno discutibili, deturpando il nostro patrimonio artistico e culturale,

impegna il Governo

a prevedere una regolamentazione precisa delle forme di coinvolgimento dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, che vada nella direzione di evitare la concessione di spazi pubblicitari apposti direttamente sui beni in questione.
9/1628/43. (Nuova formulazione) D'Uva, Chimienti, Di Benedetto, Simone Valente, Battelli, Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del provvedimento in esame si occupa con diverse disposizioni degli immobili da destinare, o che già ospitano, centri e manifestazioni culturali;
    in particolare, l'articolo 4 prevede norme per il decoro dei complessi monumentali ed altri immobili, mentre l'articolo 6 reca norme in favore della realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei;
    in tema di immobili destinati all'esercizio delle arti, è universalmente nota la controversa vicenda del Teatro Valle di Roma, di proprietà del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, occupato senza titolo da oltre due anni da un gruppo di persone che ne ha preso possesso al fine di gestirne le attività, sia con riferimento alla messa in scena di spettacoli, che all'organizzazione di corsi e dibattiti, utilizzando a tal fine il materiale tecnico, elettrico e fonico della struttura;
    l'occupazione della struttura ha determinato, sin qui, un danno erariale complessivo pari a circa due milioni di euro, per i mancati introiti del teatro e il mancato pagamento di utenze ed oneri assicurativi e relativi ai diritti SIAE;
    la mancata risoluzione della questione del Teatro Valle rischia di dare luogo ad un pericoloso precedente, in seguito al quale chiunque potrebbe ritenersi autorizzato ad autoproclamarsi «gestore» di un teatro, o di qualsivoglia altra struttura pubblica, solo ed esclusivamente in forza di una arbitraria occupazione della stessa;
    lo scorso 18 settembre, il sedicente comitato occupante ha rilasciato una dichiarazione con la quale ha annunciato la nascita della «Fondazione Teatro Valle Bene Comune» che, a sua detta, «rappresenta l'uscita dall'illegalità, cessando da questo momento di essere occupanti», ma una Fondazione, nella sua forma giuridica, deve essere ratificata e verificata dal Prefetto, presuppone la proprietà dell'immobile, e non può chiamarsi con il nome di un bene che non sia di proprietà dei fondatori,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie a riportare la gestione del Teatro Valle alla regolarità formale ed amministrativa, affinché possa essere assegnato attraverso un bando pubblico e trasparente che garantisca a tutti pari opportunità di accesso.
9/1628/44Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del provvedimento in esame si occupa con diverse disposizioni degli immobili da destinare, o che già ospitano, centri e manifestazioni culturali;
    in particolare, l'articolo 4 prevede norme per il decoro dei complessi monumentali ed altri immobili, mentre l'articolo 6 reca norme in favore della realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei;
    in tema di immobili destinati all'esercizio delle arti, è universalmente nota la controversa vicenda del Teatro Valle di Roma, di proprietà del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, occupato senza titolo da oltre due anni da un gruppo di persone che ne ha preso possesso al fine di gestirne le attività, sia con riferimento alla messa in scena di spettacoli, che all'organizzazione di corsi e dibattiti, utilizzando a tal fine il materiale tecnico, elettrico e fonico della struttura;
    l'occupazione della struttura ha determinato, sin qui, un danno erariale complessivo pari a circa due milioni di euro, per i mancati introiti del teatro e il mancato pagamento di utenze ed oneri assicurativi e relativi ai diritti SIAE;
    la mancata risoluzione della questione del Teatro Valle rischia di dare luogo ad un pericoloso precedente, in seguito al quale chiunque potrebbe ritenersi autorizzato ad autoproclamarsi «gestore» di un teatro, o di qualsivoglia altra struttura pubblica, solo ed esclusivamente in forza di una arbitraria occupazione della stessa;
    lo scorso 18 settembre, il sedicente comitato occupante ha rilasciato una dichiarazione con la quale ha annunciato la nascita della «Fondazione Teatro Valle Bene Comune» che, a sua detta, «rappresenta l'uscita dall'illegalità, cessando da questo momento di essere occupanti», ma una Fondazione, nella sua forma giuridica, deve essere ratificata e verificata dal Prefetto, presuppone la proprietà dell'immobile, e non può chiamarsi con il nome di un bene che non sia di proprietà dei fondatori,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative dirette ad assicurare la piena e corretta attuazione dell'accordo di valorizzazione stipulato tra il Ministero e Roma Capitale, al fine di consentire il rilancio e lo sviluppo dell'attività del teatro indicato in premessa.
9/1628/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    comma 8-bis dell'articolo 7 del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame al Senato, apporta alcune modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, finalizzate ad eliminare l'autorizzazione per eventi di spettacolo dal vivo di piccola portata;
    in particolare, le modifiche attengono la necessità che il Questore rilasci una licenza per feste da ballo, spettacoli o intrattenimenti in luogo pubblico;
    il comma 8-bis, infatti, dispone che, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si sviluppano entro la mezzanotte del giorno di inizio, la licenza dei Questore e dell'autorità locale di pubblica sicurezza è sostituita con una segnalazione certificata di inizio attività, presentata allo sportello per le attività produttive o ufficio analogo;
    ad un primo esame sembrerebbero essere escluse dall'applicazione della norma gli spettacoli teatrali di piccola portata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la semplificazione di cui in premessa anche agli spettacoli teatrali destinati ad un massimo di 200 spettatori.
9/1628/45Taglialatela.


   La Camera,
   premesso che:
    la valorizzazione del patrimonio culturale statale consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina di tutte quelle attività a cura dell'amministrazione dei Beni culturali volte a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura;
    la valorizzazione comprende, inoltre, finalità educative di stretto collegamento con il patrimonio, al fine di migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di conservazione dei beni culturali e ambientali, incrementandone la fruibilità. Anche la promozione ed il sostegno di interventi di conservazione dei beni culturali rientrano nel concetto di valorizzazione;
    la valorizzazione riguarda la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, come pure la realizzazione di un nuovo approccio ai piccoli musei che sono tradizionalmente conservati all'interno delle università, come ad esempio i musei di storia della medicina, e che costituiscono un itinerario di valore enorme per ricostruire la storia del pensiero e delle scoperte scientifiche in Italia;
    la valorizzazione dei beni culturali si consegue mediante la costituzione e l'organizzazione stabile di risorse, strutture o reti di comunicazione, come pure nella messa a disposizione di competenze tecniche, unite all'impiego di risorse finanziarie o strumentali finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al conseguimento delle finalità prefissate, a cui possono concorrere, cooperare o partecipare anche soggetti privati;
    la partecipazione e la centralità delle istituzioni universitarie nell'ambito dell'azione generale dello Stato, sono obiettivi prioritari nel più ampio concetto di valorizzazione, teso ad incrementare principi e strategie di sviluppo del patrimonio culturale italiano;
    è, inoltre, finalità precipua della valorizzazione fornire linee di indirizzo e promuovere il coordinamento di buone pratiche in collaborazione e a servizio delle strutture periferiche dell'amministrazione che operano sul territorio, come pure ad altre amministrazioni ed enti territoriali, al fine di attribuire un ruolo sempre più significativo alle identità locali;
    per questo grande attenzione è rivolta anche nei confronti del patrimonio di natura immateriale, legato alle tradizioni, ai saperi e alle creatività nazionali, che nel corso dei secoli hanno caratterizzato la cultura italiana nelle sue infinite declinazioni, costituendone un significativo valore aggiunto,

impegna il Governo

a valutare nei prossimi provvedimenti la possibilità di creare una rete dei musei di Storia della medicina, anche attraverso modalità virtuali che permettano alle università più recenti di attingere al patrimonio museale di quelle di più antica tradizione; nonché la digitalizzazione del patrimonio culturale per renderlo più facilmente fruibile a tutti: medici e studenti di medicina, favorendo così la formazione di nuovi nuclei museali legati a particolari campi di interesse delle diverse facoltà e messi in rete.
9/1628/46Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede a Duino (Trieste), è un'istituzione culturale di carattere privato dotata di personalità giuridica (decreto del presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia 6 agosto 1982, n. 0368/Pres.) che fa parte di un'organizzazione internazionale, fondata nel 1962, in piena guerra fredda, che mira a promuovere il dialogo tra culture diverse per il tramite dell'educazione e dell'interazione tra giovani di diverse culture, che vivono e studiano insieme;
    con decreto 19 ottobre 1998 n. 0368/Pres. del presidente della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia sono state approvate le modifiche statutarie con cui il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ha adeguato il proprio Statuto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 460 del 1997. Esso è così diventato una ONLUS;
    il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico è un'istituzione autenticamente internazionale che ha scopi di particolare rilievo. I Collegi del Mondo Unito si prefiggono di fornire ai giovani, prima dell'accesso all'università, attraverso la preparazione per il baccellierato internazionale, un'educazione complessiva, in un ambiente appositamente predisposto per promuovere la pace e la comprensione internazionali. Questi Collegi sono frequentati da giovani tra i 16 e i 19 anni, provenienti da ogni parte del mondo, selezionati esclusivamente in base al merito. La borsa di studio garantisce loro vitto, alloggio e istruzione gratuiti per il biennio di frequenza. Il compito di selezionare gli studenti e reperire le borse di studio, qualora lo consentano le condizioni economiche locali, è affidato a 130 Commissioni nazionali per i Collegi del Mondo Unito operanti in altrettanti paesi. La Commissione nazionale italiana è posta sin dalla sua creazione sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. I Collegi del Mondo Unito sono 12 e diverranno 14 con l'apertura di un collegio in Germania e uno in Armenia. Il movimento dei Collegi del Mondo Unito è presieduto dalla regina Noor di Giordania e da Nelson Mandela;
    il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico ospita circa 200 studenti provenienti quest'anno da circa 92 paesi diversi. Si tratta di giovani che, in gran parte, faranno parte della dirigenza futura del paese di provenienza. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, di conseguenza, è per il nostro Paese uno strumento di grande importanza e prestigio per il rafforzamento dei legami con i paesi da cui provengono gli studenti, nonché uno strumento importante di promozione, di conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo;
    con legge 21 luglio 2005, n. 146 «Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino» è stato istituito un contributo annuale a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico;
    con tale provvedimento si è voluto assicurare la continuità di un contributo pubblico ad un'istituzione di particolare rilievo internazionale che ne fa una realtà ben distinta rispetto agli enti, centri studi ed associazioni finanziabili attraverso il sistema previsto dalla Legge finanziaria 2002 in via amministrativa;
    i tagli lineari degli ultimi anni al bilancio dello Stato hanno drasticamente ridotto l'importo di tale contributo mettendo a rischio il proseguo dell'attività del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico,

impegna il Governo

a garantire, mediante l'adozione di provvedimenti di carattere finanziario e normativo, la prosecuzione della attività dell'istituzione culturale Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, avente sede a Duino, volta a promuovere la comprensione internazionale, la giustizia e la pace mediante l'attività di cooperazione internazionale nel campo dell'istruzione secondaria superiore finalizzata alla conoscenza e alla comprensione delle diverse culture.
9/1628/47Rosato, Blazina, Brandolin, Gigli, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 2, nel testo come sostituito dal Senato, affida all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alle ricerche scientifiche la definizione delle misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati delle stesse ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici;
    la norma specifica, inoltre, che l'accesso aperto si realizza:
   a) al momento della prima pubblicazione, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti da ciascuno. Si intenderebbe, dunque, che debba trattarsi di una pubblicazione on-line;
   b) ovvero tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti da ciascuno, entro 18 mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, ed entro 24 mesi per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;
    il testo del decreto-legge, invece, prevedeva l'obbligatorietà del deposito dei risultati delle ricerche indicate in archivi elettronici, entro 6 mesi dalla pubblicazione;
    il 17 luglio 2012 la Commissione europea ha adottato la raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) in cui, tra le altre cose, ha ricordato di provvedere affinché l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenga quanto prima possibile, e comunque non più di sei mesi dopo la data di pubblicazione e di dodici mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adeguare in tempi rapidi la normativa contenuta nel presente provvedimento alla raccomandazione della Commissione europea citata in premessa, ed in particolare rispetto ai tempi di accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito delle attività di ricerca.
9/1628/48Quintarelli, Capua.


   La Camera,
   premesso che:
    associazioni culturali, sportive, sociali nonché enti locali, in particolare molti piccoli comuni del territorio italiano, organizzano manifestazioni musicali finalizzate esclusivamente alla raccolta di fondi per la sopravvivenza delle associazioni stesse o i comuni per garantire ai propri concittadini, molto spesso anziani che non hanno l'opportunità di raggiungere i luoghi in cui si svolgono spettacoli, anche un momento di svago e di arricchimento culturale;
    per l'organizzazione di tali manifestazioni ci si avvale spesso di gruppi musicali e di musicisti che hanno costi anche molto bassi, spesso inferiori al costo SIAE che viene attribuito;
    gli spettatori sono nella maggior parte dei casi in numero molto limitato, trattandosi di manifestazioni organizzate in territori isolati e con problemi di spopolamento;
    si invita il Governo a valutare la possibilità di promuovere, d'intesa con la SIAE le tariffe speciali, fino all'esenzione, per manifestazioni musicali e culturali che abbiano le predette finalità, che siano promosse e che si svolgano in piccole località con un numero di spettatori inferiori a 200.
9/1628/49Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Mura, Rampi, Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge n. 1014 recante conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013 considerata la necessità di alleggerire gli adempimenti in materia di diritto d'autore per particolari tipologie di eventi,

impegna il Governo

   a valutare, d'intesa con la SIAE, la possibilità di eliminare la riscossione o almeno di ridurre i costi, eventualmente con un intervento nella Legge di stabilità con particolare riferimento:
    1. agli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori inferiori a 200, prevedendo almeno l'inserimento di una somma forfettaria;
    2. agli spettacoli promossi dalle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale finalizzati alla raccolta dei fondi con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, prevedendo auspicabilmente una esenzione completa.
9/1628/50Ermini, D'Ottavio, Fabbri.


   La Camera,
   premesso che:
    tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, in particolare in relazione allo sviluppo della lettura;
    la situazione di pesante crisi economica, assieme allo sviluppo della stampa digitale sta mettendo in ginocchio il comparto delle edicole di giornali;
    queste erano 43 mila nel 2005, scese a 33 mila nel 2011 e ad oggi le edicole sono 31 mila,

impegna il Governo

in occasione della manifestazione Expò 2015 di Milano che costituirà un'occasione fondamentale per il rilancio culturale e turistico della città e della Regione Lombardia attraverso una più ampia fruizione dei beni culturali del territorio, ad utilizzare le edicole presenti nella Regione come «info point» della manifestazione, che potrebbero offrire agevolmente una gamma di servizi: dalle informazioni al merchandising, ai biglietti per gli eventi in città e per i musei.
9/1628/51Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, in particolare in relazione allo sviluppo della lettura;
    la situazione di pesante crisi economica, assieme allo sviluppo della stampa digitale sta mettendo in ginocchio il comparto delle edicole di giornali;
    queste erano 43 mila nel 2005, scese a 33 mila nel 2011 e ad oggi le edicole sono 31 mila,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, in occasione della manifestazione Expò 2015 di Milano che costituirà un'occasione fondamentale per il rilancio culturale e turistico della città e della Regione Lombardia attraverso una più ampia fruizione dei beni culturali del territorio, di utilizzare le edicole presenti nella Regione come «info point» della manifestazione, che potrebbero offrire agevolmente una gamma di servizi: dalle informazioni al merchandising, ai biglietti per gli eventi in città e per i musei.
9/1628/51. (Testo modificato nel corso della seduta) Rondini.