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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 16 luglio 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 luglio 2013

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Merlo, Migliore, Moretto, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Vezzali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Archi, Baretta, Berretta, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, D'Alessandro, D'Alia, Dambruoso, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Epifani, Fassina, Ferranti, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Giachetti, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Lainati, Legnini, Letta, Lorenzin, Lupi, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Moretto, Orlando, Peluffo, Pisicchio, Pistelli, Rampelli, Realacci, Sani, Santelli, Sereni, Speranza, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 luglio 2013, sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GITTI: «Misure fiscali per favorire le operazioni di capitalizzazione e di finanziamento a sostegno delle piccole e medie imprese» (1361);
   ROSATO e FIANO: «Delega al Governo in materia di tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» (1362).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GIACOMELLI ed altri: «Disciplina organica del diritto di asilo, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché disposizioni di attuazione delle direttive 2003/9/CE, 2005/85/CE e 2011/95/UE» (327) Parere delle Commissioni II, III, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV;

  ZAMPA e GHIZZONI: «Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati nei collegi uninominali» (747) Parere della V Commissione;

  MOSCA ed altri: «Modifiche agli articoli 12 e 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (792) Parere della XIV Commissione;

  MIGLIORE ed altri: «Modifica all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di conferimento del diritto di elettorato attivo e passivo agli stranieri nelle elezioni e nelle consultazioni referendarie di carattere locale» (909).

   II Commissione (Giustizia):
  MURER: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti la prevenzione e la disciplina dell'esercizio della prostituzione, la riduzione del danno e il reinserimento sociale dei soggetti che la praticano, nonché l'individuazione di aree per il suo esercizio e la tutela delle comunità locali» (381) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) X;

  TOTARO: «Delega al Governo per la separazione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e l'iscrizione dei ragionieri nel Collegio dei ragionieri e periti commerciali» (769) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;

  GIOACCHINO ALFANO: «Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio» (834) Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XII.

   III Commissione (Affari esteri):
  MERLO ed altri: «Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero» (827) Parere delle Commissioni I, V, VII e XII;

  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012» (1309) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, XI e XIV.

   V Commissione (Bilancio):
  CAPARINI ed altri: «Modifica all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di Patto di stabilita interno degli enti locali» (623) Parere delle Commissioni I e VIII.

   VII Commissione (Cultura):
  CARRESCIA ed altri: «Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati» (882) Parere delle Commissioni I, V e XI;

  GIANLUCA PINI: «Disposizioni per la tutela del patrimonio linguistico romagnolo e delle sue varianti locali» (921) Parere delle Commissioni I e V.

   VIII Commissione (Ambiente):
  ELVIRA SAVINO: «Disposizioni per la tutela della certezza degli investimenti privati nelle opere di rilevanza nazionale o regionale» (817) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, IX e X;

  DE ROSA ed altri: «Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio» (1050) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII, X, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  VENDOLA ed altri: «Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante disposizioni in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità» (577) Parere delle Commissioni I, V, IX, X, XII e XIV;

  TOTARO: «Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569, in materia di trattamento di quiescenza del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso nella Polizia di Stato» (767) Parere delle Commissioni I e V;

  GNECCHI ed altri: «Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori» (1105) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

   XII Commissione (Affari sociali):
  SBROLLINI ed altri: «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilita grave prive del sostegno familiare» (756) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XI;

  MERLO ed altri: «Istituzione dell'assegno di riparazione storica in favore dei cittadini italiani disagiati emigrati fino all'anno 1960 e residenti all'estero» (829) Parere delle Commissioni I, III, V, VI e XI.

   Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura):
  BORGHESE ed altri: «Istituzione del programma di formazione ed educazione ’Marco Polo’ per l'approfondimento della cultura italiana, destinato ai giovani italiani residenti all'estero» (824) Parere delle Commissioni I e V;

  MERLO ed altri: «Istituzione dell'Albo dei radiodiffusori di informazione e cultura italiana all'estero e concessione di un contributo per la produzione di programmi di cultura italiana radiodiffusi all'estero» (830) Parere delle Commissioni I, V, IX e XIV.

   Commissioni riunite III (Affari esteri) e XI (Lavoro):
  S. 589. – «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno» (approvato dal Senato) (1328) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e XIV.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
  CAPARINI: «Disposizioni temporanee in materia di rilascio di concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico nella Val Camonica» (852) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 15 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre 2012 (Doc. LXXIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 15 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, la relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia, riferita al primo semestre 2012 (Doc. XCI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005, la direttiva 2009/128/CE, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (COM(2013)327 final).
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

   La Commissione europea, in data 15 luglio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'istruzione superiore europea nel mondo (COM(2013) 499 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2013 – Stato delle entrate per sezione (COM(2013) 518 final), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Decisione della Commissione del 15.7.2013 recante modifica della decisione C(2005)2754 per quanto riguarda la proroga dei mandati dei coordinatori europei di taluni progetti della rete transeuropea dei trasporti (C(2013) 4388 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 3 e 17 giugno e 1o luglio 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale, relative cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Causa C-512/10: Sentenza della Corte (Prima sezione) del 30 maggio 2013. Commissione europea contro Repubblica di Polonia, sostenuta da Repubblica ceca e Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 91/440/CEE – Sviluppo delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2001/14/CE – Ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria – Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 – Assenza persistente di equilibrio finanziario – Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 – Assenza di incentivi al gestore dell'infrastruttura – Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 – Calcolo del diritto per l'accesso minimo (Doc. LXXXIX, n. 5) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Causa C-345/12: Sentenza della Corte (Decima sezione) del 13 giugno 2013. Commissione europea contro Repubblica italiana. Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2002/91/CE – Rendimento energetico nell'edilizia – Articoli 7, paragrafi 1 e 2, 9, 10 e 15, paragrafo 1 – Recepimento scorretto – Mancato recepimento entro il termine previsto – Direttiva 2010/31/UE – Articolo 29 (Doc. LXXXIX, n. 6) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Cause riunite da C-630/11 P a C-633/11 P: Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 13 giugno 2013. HGA Srl e altri (C-630/11 P), regione autonoma della Sardegna (C-631/11 P), Timsas Srl (C-632/11 P) e Grand Hotel Abi d'Oru Spa (C-633/11 P) contro Commissione europea. Impugnazione – Aiuti di Stato a finalità regionale – Aiuti a favore dell'industria alberghiera in Sardegna – Aiuti nuovi – Modifica di un regime di aiuti esistente – Decisione di rettifica – Possibilità di adottare una siffatta decisione – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articoli 4, paragrafo 5, 7, paragrafo 6, 10, paragrafo 1, 13, paragrafo 2, 16 e 20, paragrafo 1 – Effetto incentivante dell'aiuto – Tutela del legittimo affidamento (Doc. LXXXIX, n. 7) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Causa T-267/07: Sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 7 giugno 2013. Repubblica italiana contro Commissione europea. FEAOG – Sezione «garanzia» – Liquidazione dei conti – Spese escluse dal finanziamento – Ritardo eccessivo della Commissione nella valutazione delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 – Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Obbligo di motivazione – Termine ragionevole (Doc. LXXXIX, n. 8) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Causa C-492/11: Sentenza della Corte (Terza sezione) del 27 giugno 2013. Ciro Di Donna contro Società imballaggi metallici Salerno Srl (SIMSA). Domanda di pronuncia pregiudiziale: giudice di pace di Mercato San Severino. Cooperazione giudiziaria in materia civile – Mediazione in materia civile e commerciale – Direttiva 2008/52/CE – Normativa nazionale che prevede un procedimento di mediazione obbligatoria – Non luogo a statuire (Doc. LXXXIX, n. 9) – alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

   Il Ministero dell'interno, con lettere in data 11 luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Alzano Lombardo (Bergamo), Lagosanto (Ferrara), Pieve Torina (Macerata), Reggio Emilia, Romagnano Sesia (Novara), Rozzano (Milano), San Donato di Ninea (Cosenza), San Fele (Potenza), San Lorenzo (Reggio Calabria) e Trezzano sul Naviglio (Milano).

   Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 luglio 2013, ha trasmesso:
   ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (19);
   ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la tabella relativa agli enti a carattere internazionalistico ammessi al contributo annuale ordinario dello Stato per il triennio 2013-2015 (20);

  Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 5 agosto 2013.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 15 luglio 2013, a pagina 6, prima colonna, ultima riga, dopo le parole: «(Affari esteri)» si intendono inserite le seguenti «e alla VII Commissione (Cultura)».

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte a garantire il funzionamento dell'ufficio postale di Pisticci Scalo (Matera) – 3-00001

A) Interrogazione

   BURTONE. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'ufficio postale di Pisticci Scalo è stato oggetto pochi giorni fa di una rapina;
   dal giorno della rapina l'ufficio postale non è stato più riaperto con gravi conseguenze per l'utenza costretta a dover spostarsi presso altri uffici postali;
   l'ufficio di Pisticci Scalo, oltre a servire un quartiere residenziale e anche diverse contrade rurali, è situato in un'area industriale e, quindi, rappresenta un servizio fondamentale;
   non sono chiare le ragioni di questa chiusura: l'interrogante paventa possa trattarsi di un pretesto per procedere ad una chiusura inaccettabile –:
   se e quali iniziative il Governo intenda promuovere per verificare con Poste italiane quanto deciso per l'ufficio di Pisticci Scalo e se intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per la piena operatività dell'ufficio postale.
(3-00001)


Iniziative volte a contrastare la diffusione di farmaci contraffatti – 3-00134; 3-00205

B) Interrogazioni

   BINETTI e GIGLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   una recente indagine, condotta dai Nas di Latina in sinergia con l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e dall'Istituto superiore di sanità (Iss), ha portato alla luce la produzione e il commercio di un farmaco da banco contraffatto. L'appello lanciato dal vicecomandante dei Nas, Antonio Diomeda, invita chi ne fosse in possesso a non utilizzare e a riconsegnare il farmaco anti-tosse Ozopulmin alla farmacia vicino casa o ai carabinieri;
   i Nas assicurano di avere già ritirato tutte le confezioni presenti nelle farmacie, ma secondo le stime ci sarebbero circa 9.500 confezioni del prodotto nelle case degli italiani, con scadenza a marzo 2016;
   l'indagine ha portato agli arresti domiciliari dei tre manager dell'azienda Geymonat, accusati di avere inserito al posto del principio attivo una sostanza simile, normalmente usata per cosmetici e integratori alimentari, ma farmaceuticamente inefficace;
   si tratta di un farmaco da banco per bambini e adulti, un anti-tosse ad azione balsamica – non un antibiotico – e l'assenza del principio attivo lo rende di fatto inefficace ma in grado di simularne analiticamente la presenza. I Nas sono riusciti a portare alla luce la contraffazione grazie ad una segnalazione «di una farmacia di Roma», che avrebbe evidenziato uno sgretolamento sospetto delle supposte appartenenti a tre lotti. Da lì sono partite delle analisi nel marzo 2013 e le ispezioni nell'azienda produttrice;
   il farmaco Ozopulmin prodotto e commercializzato, su scala nazionale, è deliberatamente contraffatto e pericoloso per la salute anche di lattanti e bambini, così come hanno spiegato i Nas. I pazienti, inconsapevolmente, assumevano un farmaco «completamente inidoneo allo scopo terapeutico», come giudicato dall'Istituto superiore di sanità dopo specifiche indagini analitiche eseguite sui campioni sequestrati;
   nello specifico, dalle indagini condotte dall'Agenzia italiana del farmaco e dai Nas, su delega della procura della Repubblica presso il tribunale di Frosinone, è emerso che gli indagati, rimasti privi del principio attivo a seguito di un disaccordo commerciale con la ditta fornitrice, per assicurare la continuità del prodotto nelle farmacie e non perdere concorrenzialità sul mercato, avevano deciso di avviare comunque la produzione dei lotti del farmaco incriminato, pur consapevoli, secondo le dichiarazioni dei Nas, di esporre a rischi per la salute un considerevole numero di persone e di bambini, mettendo in commercio un farmaco contraffatto e inidoneo al suo scopo terapeutico, che avrebbe potuto procurare un aggravamento dei problemi respiratori;
   tutte le aziende sanitarie si stanno attrezzando per abbattere i loro costi attraverso un incremento dei farmaci generici e gli stessi medici di medicina generale, i cosiddetti medici di famiglia, propongono ai loro pazienti un farmaco nel format di generico per ridurre le relative spese. Una frode come quella oggetto di questa interrogazione riduce la fiducia dei medici e dei cittadini nei confronti dei farmaci generici e si traduce in un aumento complessivo dei costi individuali e del sistema –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle irregolarità e dei mancati controlli che hanno fatto sì che una frode quale quella individuata in premessa e perpetrata a danno della salute anche di bambini e di neonati potesse essere messa in atto;
   se non ritenga necessario e urgente potenziare il sistema di verifiche e di controlli per impedire che simili fatti possano nuovamente verificarsi, anche in considerazione dell'evidenza che a farne le spese sono le persone più indifese, i bambini, che dovrebbero essere tutelati al di sopra di tutto e tutti. (3-00134)


   SANGA. — Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'attuale congiuntura economica negativa ha diminuito le capacità di spesa del consumatore medio, rendendo maggiormente appetibile una vasta gamma di prodotti non originali, ormai presenti in tutti i settori del mercato, secondo diverse fasce di prezzo;
   l'utilizzo di nuove tecnologie ha reso più semplice l'imitazione, la duplicazione e la falsificazione di un'ampia area di prodotti, aprendo letteralmente il mercato legale alla penetrazione di merce contraffatta;
   secondo le analisi più recenti, il commercio del falso nel nostro Paese, con il solo riferimento al mercato interno (senza dunque considerare la quota di merci contraffatte che partono dall'Italia verso l'estero), avrebbe prodotto un fatturato annuo di circa 7 miliardi di euro, con un'ingente perdita per il bilancio dello Stato, in termini di mancate entrate fiscali;
   a tali effetti negativi sul piano dell'economia nazionale, si aggiungono i pericoli che, come di recente testimoniato da un episodio di cronaca, l'utilizzo di prodotti contraffatti può comportare per la salute dei cittadini, posto che questi ultimi tendono ad inserirsi con sempre maggiore frequenza nel circuito produttivo legale, sfuggendo a qualsiasi tipologia di controllo e senza alcun tipo di garanzia per i consumatori;
   è notizia di mercoledì scorso che tre dirigenti di un'importante casa farmaceutica di Anagni sono stati arrestati dai carabinieri del Nas di Latina con l'accusa di aver contraffatto un medicinale, l’Ozopulmin, utilizzato per la cura di affezioni respiratorie di bambini e lattanti;
   secondo quanto riportato dai principali quotidiani nazionali, i titolari dell'azienda interessata, non avendo più a disposizione il principio attivo del farmaco a causa di un disaccordo commerciale con la ditta fornitrice, per assicurare la continuità del prodotto nelle farmacie e non perdere quote di mercato, avevano deciso di avviare comunque la produzione di lotti di farmaco contraffatti, nella piena consapevolezza di esporre a rischi per la salute un considerevole numero di persone e di bambini;
   le indagini condotte dai carabinieri del Nas, che hanno portato al sequestro di tre lotti di medicinale, per un totale di 35 mila confezioni, hanno accertato che nei farmaci era presente una sostanza simile al principio attivo proveniente dalla Francia e normalmente usata per cosmetici ed integratori alimentari. I medicinali non solo risultavano inefficaci, ma erano in grado di simulare la presenza del principio attivo durante l'esito delle analisi obbligatorie eseguite sul prodotto finito;
   alla luce del quadro delineato, nonché dei frequenti episodi di cronaca cui si assiste, appare assolutamente necessario intervenire per non lasciare i cittadini-consumatori in balia di fenomeni che, in mancanza di un'azione sinergica di monitoraggio e controllo da parte delle istituzioni e degli enti a ciò preposti, possono incidere direttamente sulla sicurezza e sulla incolumità di tutta la popolazione –:
   se i Ministri interrogati ritengano di dover assumere le iniziative di competenza per garantire ai cittadini un'adeguata protezione rispetto ai fenomeni della contraffazione, in particolare modo laddove ad essere coinvolti risultino comparti e settori produttivi, quali ad esempio l'industria farmaceutica, i cui prodotti possono incidere negativamente e direttamente sulla salute dei consumatori. (3-00205)


Iniziative volte a contrastare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere in Russia – 2-00108; 3-00206

C) Interpellanza e interrogazione

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:
   il Parlamento russo ha approvato, l'11 giugno 2013, con 436 voti a favore e un solo astenuto, la legge che vieta la propaganda omosessuale tra i minori, come reso noto da Yelena Mizulina, presidente della commissione degli affari della famiglia;
   la legge approvata in seconda e terza lettura dalla maggioranza della Duma mette al bando la promozione di «comportamenti sessuali non tradizionali», come è stato definito dalle autorità, tra i minori;
   la dizione utilizzata dalla legge rivela la profonda omofobia diffusa nelle istituzioni russe, le quali apparentemente condannando i comportamenti sessuali, ma in realtà intendono condannare l'orientamento sessuale delle persone;
   in base al testo, la promozione dei rapporti «non tradizionali» tra gli adolescenti – vale a dire «la diffusione di informazioni volte a promuoverli» – è punibile con multe sino a un milione di rubli (23 mila euro). La norma può comportare anche la sospensione delle attività delle persone giuridiche per un massimo di 90 giorni;
   il provvedimento è stato fortemente criticato dalle associazioni per i diritti delle persone omosessuali. Prima del voto, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa russa Interfax, in un picchetto di protesta organizzato sotto l'edificio del Parlamento nel centro di Mosca, un gruppo di nazionalisti ortodossi si è scontrato con gli attivisti per i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (lgbti), portando all'arresto da parte delle forze di polizia circa 20 manifestanti;
   la paura delle associazioni è che, con il passaggio della nuova legge, le persone omosessuali siano più esposte ad attacchi e discriminazioni;
   Human rights watch parla di «una discriminazione e una violazione dei diritti umani fondamentali delle persone lgbti (lesbiche, gay, bisessuali, trans gender e intersessuali). Cercare di escluderli come «non tradizionali» è cercare di renderli meno che umani. Cinico e pericoloso»;
   dubbi ha espresso anche il commissario russo per i diritti umani Vladimir Lukin: «un'applicazione crudele e imprudente della legge potrebbe portare a perdite e tragedie umane»;
   l'omosessualità era reato nel Paese fino al 1993, malattia mentale fino al 1999 e l'omofobia resta diffusa;
   a maggio 2013 due giovani sono stati uccisi dopo aver fatto «coming out»;
   il capo del partito di opposizione Yabloko Sergei Mitrokhin ha bollato come «inquisizione» le due leggi: «lo Stato sta cercando di prendere le distanze dai valori liberali europei»;
   la Germania, tramite il suo Ministro degli affari esteri Guido Westerwelle, politico apertamente omosessuale, si è detta «preoccupata» sul progetto di legge che in Russia punta a vietare la propaganda dell'omosessualità tra i minori. Westerwelle, in un comunicato, si è detto «molto preoccupato» e ha aggiunto che il suo ministero aggiornerà le guide per i viaggiatori, mettendo in guardia i connazionali che si recano nel Paese dal progetto di legge che riguarda anche gli stranieri;
   «Non smettiamo di sperare che il Governo russo, la Duma, voglia ancora sospendere questa decisione», ha commentato il portavoce della Merkel, Steffen Seibert, nel corso di un briefing con la stampa (fonte AFP);
   l'ambasciatore americano Michael McFaul si è detto «preoccupato» perché, secondo lui, il divieto di propaganda omosessuale in Russia «contraddice lo spirito di una società democratica». Il capo missione lo ha dichiarato su Twitter in russo –:
   quali iniziative intenda assumere l'Italia nei confronti della Russia affinché siano rispettati i fondamentali diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali e la libertà di manifestazione in qualunque sua espressione, inclusi i Gay Pride –:
   come il Governo italiano intenda proteggere le cittadine e i cittadini omosessuali italiani che si recano in Russia.
(2-00108) «Zan».


   SCALFAROTTO. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   gli organi di stampa hanno dato notizia che domenica 30 giugno 2013 il Presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge contro la cosiddetta «propaganda omosessuale», intendendosi per essa il semplice parlare di questioni o fatti che attengono alla vita delle persone omosessuali, anche sui media, quando la comunicazione o le informazioni possono giungere anche a minori di 18 anni;
   sempre sulla stampa è stata data notizia che in occasione della manifestazione del Gay Pride di San Pietroburgo del 29 giugno 2013 si sono registrati violenti scontri tra attivisti lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (lgbti) e gruppi anti-gay;
   il 24 giugno 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il documento n. 11492/13 recante «Gli orientamenti per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (lgbti)»;
   sia l'Italia sia la Russia sono membri del Consiglio d'Europa e sottoscrittori della La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Da ultimo, con la raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei ministri agli Stati membri è stata avanzata la richiesta di adottare misure per combattere la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
   la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già condannato la Russia nel 2010 per aver violato la Convenzione, proibendo i Gay Pride che dovevano svolgersi a Mosca negli anni 2006, 2007 e 2008 –:
   quali azioni il Ministro interrogato intenda intraprendere per conto dell'Italia o di quali iniziative sul piano diplomatico intenda farsi promotore presso altri Paesi per sollecitare la Russia ad abrogare la legge appena approvata e a garantire il rispetto dei diritti fondamentali delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (lgbti). (3-00206)


MOZIONI GIORGIA MELONI ED ALTRI N. 1-00071, ALFREIDER, BRESSA, DELLAI, KRONBICHLER, MARGUERETTAZ ED ALTRI N. 1-00138, BALDELLI N. 1-00140 E SPERANZA, BRUNETTA, DELLAI, ALFREIDER, KRONBICHLER, MARGUERETTAZ N. 1-00144 CONCERNENTI INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DEL BILINGUISMO NELLA TOPONOMASTICA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di settembre 2012 il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato la legge n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale»;
    tale legge, approvata dai soli consiglieri del gruppo linguistico tedesco, affida ad una commissione di sei membri, di cui solo due di lingua italiana, il compito di decidere, sulla base delle indicazioni ad esso formulato dalle comunità comprensoriali, tutte a maggioranza tedesca, quali nomi avranno la titolarità ad essere usati nella toponomastica ufficiale;
    attualmente la toponomastica della provincia è composta approssimativamente da 120.000 toponimi tedeschi e solo 8.500 di lingua italiana; negli ultimi anni sono stati «inventati» centinaia di toponimi per denominare strade forestali, sentieri, bacini montani e piccoli corsi d'acqua con nomi intraducibili, ovviamente in lingua tedesca, e anche la segnaletica sui sentieri di montagna è quasi ovunque esclusivamente in lingua tedesca, persino i cartelli che segnalano i pericoli;
    al contrario, appare evidente come la legge provinciale n. 15 porterà alla cancellazione di migliaia di toponimi di lingua italiana;
    inoltre, il consiglio provinciale di Bolzano ha legiferato su questa materia assai delicata e complessa eccedendo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, le proprie competenze, e in violazione di una normativa di rango superiore, posto che lo Statuto di autonomia è legge costituzionale e prevede espressamente l'obbligo del bilinguismo nella toponomastica;
    in particolare, l'articolo 8 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in base al quale le province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative, tra l'altro, in materia di toponomastica, precisa, tuttavia, che l'esercizio di siffatto potere normativo deve rispettare alcuni limiti, tra i quali, precisamente, la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il rispetto degli interessi nazionali, tra cui la tutela delle minoranze linguistiche locali, e l'obbligo della bilinguismo nel territorio della provincia di Bolzano;
    alla stessa stregua l'articolo 101 dello Statuto prevede che nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche debbano usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione;
    durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea sullo stesso tema, svolto nella seduta del 19 settembre 2012, il Ministro Giarda, per il Governo, aveva annunciato che l'intervento normativo della provincia di Bolzano sarebbe stato attentamente vagliato ed esaminato dal dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'attesa che lo stesso fosse pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione, adempimento a partire dal quale decorrono i termini per l'eventuale impugnativa costituzionale;
    in data 16 novembre 2012, il Consiglio dei ministri ha poi effettivamente deliberato l'impugnativa, dinanzi alla Corte Costituzionale, della legge in oggetto, «in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»;
    il Governo, nella sua impugnativa, ha, in particolare, eccepito sia i principi della legge provinciale in oggetto, sia la procedura in essa prevista: per quanto attiene al primo profilo, ha sottolineato che sia l'Accordo di Parigi, sia gli articoli 8 e 101 dello Statuto, «danno per presupposta l'esistenza storica e l'obbligatorietà giuridica della toponomastica in lingua italiana già introdotta al momento della loro entrata in vigore, in quanto precedentemente codificata dalla relativa legislazione statale tuttora vigente, prevedendo (e consentendo) unicamente la reintroduzione ufficiale e l'utilizzazione su un piano di parità della toponomastica in lingua tedesca (e ladina) in precedenza vietata e rimossa», ricordando anche che l'Accordo di Parigi e lo Statuto fissano «l'obbligo della bilinguità», muovendo «dal presupposto che quella in lingua italiana esiste già e che ad essa va semplicemente parificata quella in lingua tedesca (e ladina)», e che lo Statuto stesso prevede l'italiano quale «lingua ufficiale dello Stato»;
    per quanto attiene, invece, alle procedure, ha formulato rilievi fortemente critici rispetto al metodo indicato dalla legge, secondo cui «ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale», e approvato poi dal comitato paritetico, traendone la conclusione «che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato, dell'uso a livello di comunità comprensoriale»;
    secondo le deduzioni formulate dal Governo, quindi, né lo Statuto «attribuisce alla provincia la competenza ad intervenire sulla toponomastica ufficiale in lingua italiana», né tantomeno, il criterio dell'uso può essere utilizzato per intervenire «riduttivamente sui toponimi ufficiali in lingua italiana»;
    nei mesi scorsi la stampa ha pubblicato l'accordo tra la Svp e il leader del Partito democratico Bersani, il quale, in cambio dell'appoggio elettorale ottenuto dal partito etnico altoatesino, avrebbe promesso il ritiro del ricorso da parte del nuovo Governo, ad ulteriore conferma dell'assoluta fragilità dell'azione della provincia, che è ben consapevole del fatto che una simile violazione dello Statuto assai difficilmente potrebbe essere tollerata dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo

a non ritirare il ricorso proposto alla Corte costituzionale contro la legge della provincia di Bolzano che mira a cancellare i nomi italiani dalle principali località dell'Alto Adige.
(1-00071) «Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di settembre 2012 il consiglio provinciale di Bolzano ha approvato la legge n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale»;
    tale legge, approvata dai soli consiglieri del gruppo linguistico tedesco, affida ad una commissione di sei membri, di cui solo due di lingua italiana, il compito di decidere, sulla base delle indicazioni ad esso formulato dalle comunità comprensoriali, tutte a maggioranza tedesca, quali nomi avranno la titolarità ad essere usati nella toponomastica ufficiale;
    attualmente la toponomastica della provincia è composta approssimativamente da 120.000 toponimi tedeschi e solo 8.500 di lingua italiana; negli ultimi anni sono stati «inventati» centinaia di toponimi per denominare strade forestali, sentieri, bacini montani e piccoli corsi d'acqua con nomi intraducibili, ovviamente in lingua tedesca, e anche la segnaletica sui sentieri di montagna è quasi ovunque esclusivamente in lingua tedesca, persino i cartelli che segnalano i pericoli;
    al contrario, appare evidente come la legge provinciale n. 15 porterà alla cancellazione di migliaia di toponimi di lingua italiana;
    inoltre, il consiglio provinciale di Bolzano ha legiferato su questa materia assai delicata e complessa eccedendo, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, le proprie competenze, e in violazione di una normativa di rango superiore, posto che lo Statuto di autonomia è legge costituzionale e prevede espressamente l'obbligo del bilinguismo nella toponomastica;
    in particolare, l'articolo 8 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in base al quale le province autonome hanno la potestà di emanare norme legislative, tra l'altro, in materia di toponomastica, precisa, tuttavia, che l'esercizio di siffatto potere normativo deve rispettare alcuni limiti, tra i quali, precisamente, la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il rispetto degli interessi nazionali, tra cui la tutela delle minoranze linguistiche locali, e l'obbligo della bilinguismo nel territorio della provincia di Bolzano;
    alla stessa stregua l'articolo 101 dello Statuto prevede che nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche debbano usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione;
    durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea sullo stesso tema, svolto nella seduta del 19 settembre 2012, il Ministro Giarda, per il Governo, aveva annunciato che l'intervento normativo della provincia di Bolzano sarebbe stato attentamente vagliato ed esaminato dal dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'attesa che lo stesso fosse pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione, adempimento a partire dal quale decorrono i termini per l'eventuale impugnativa costituzionale;
    in data 16 novembre 2012, il Consiglio dei ministri ha poi effettivamente deliberato l'impugnativa, dinanzi alla Corte Costituzionale, della legge in oggetto, «in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»;
    il Governo, nella sua impugnativa, ha, in particolare, eccepito sia i principi della legge provinciale in oggetto, sia la procedura in essa prevista: per quanto attiene al primo profilo, ha sottolineato che sia l'Accordo di Parigi, sia gli articoli 8 e 101 dello Statuto, «danno per presupposta l'esistenza storica e l'obbligatorietà giuridica della toponomastica in lingua italiana già introdotta al momento della loro entrata in vigore, in quanto precedentemente codificata dalla relativa legislazione statale tuttora vigente, prevedendo (e consentendo) unicamente la reintroduzione ufficiale e l'utilizzazione su un piano di parità della toponomastica in lingua tedesca (e ladina) in precedenza vietata e rimossa», ricordando anche che l'Accordo di Parigi e lo Statuto fissano «l'obbligo della bilinguità», muovendo «dal presupposto che quella in lingua italiana esiste già e che ad essa va semplicemente parificata quella in lingua tedesca (e ladina)», e che lo Statuto stesso prevede l'italiano quale «lingua ufficiale dello Stato»;
    per quanto attiene, invece, alle procedure, ha formulato rilievi fortemente critici rispetto al metodo indicato dalla legge, secondo cui «ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale», e approvato poi dal comitato paritetico, traendone la conclusione «che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui e, in particolare, che quelli in lingua italiana già previsti dalla legislazione statale in vigore possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato, dell'uso a livello di comunità comprensoriale»;
    secondo le deduzioni formulate dal Governo, quindi, né lo Statuto «attribuisce alla provincia la competenza ad intervenire sulla toponomastica ufficiale in lingua italiana», né tantomeno, il criterio dell'uso può essere utilizzato per intervenire «riduttivamente sui toponimi ufficiali in lingua italiana»;
    nei mesi scorsi la stampa ha pubblicato l'accordo tra la Svp e il leader del Partito democratico Bersani, il quale, in cambio dell'appoggio elettorale ottenuto dal partito etnico altoatesino, avrebbe promesso il ritiro del ricorso da parte del nuovo Governo, ad ulteriore conferma dell'assoluta fragilità dell'azione della provincia, che è ben consapevole del fatto che una simile violazione dello Statuto assai difficilmente potrebbe essere tollerata dalla Corte costituzionale,

impegna il Governo

a non ritirare il ricorso proposto alla Corte costituzionale contro la legge della provincia di Bolzano che mira a cancellare i nomi italiani dalle principali località dell'Alto Adige e a proseguire la trattativa con la Provincia autonoma di Bolzano per individuare le opportune soluzioni che, nel tener conto del necessario bilanciamento degli interessi, portino ad una soluzione condivisa del contenzioso.
(1-00071)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Giorgia Meloni, Cirielli, Corsaro, La Russa, Maietta, Nastri, Rampelli, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione all'articolo 6 «tutela con apposite norme le minoranze linguistiche», all'articolo 116 stabilisce «che il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con la legge costituzionale» e all'articolo 3 afferma che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»;
    ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige «nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione»;
    l'articolo 99 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige precisa che «nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana» ed è, dunque, riconosciuta come lingua ufficiale, al pari di quella francese in Valle d'Aosta, con pari diritti tra i diversi gruppi linguistici, come riconosciuto dalla pronuncia della Corte costituzionale, 30 settembre 1983, n. 312;
    analoghi principi sono riconosciuti dallo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, all'articolo 102, per le «popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre» e, in particolare, all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1951 che stabilisce che nelle Valli Ladine può essere usato nella toponomastica locale, oltre all'italiano e al tedesco, anche il ladino;
    l'Italia aderisce al Genung (Gruppo degli esperti delle Nazioni Unite sui nomi geografici), nelle cui linee guida si afferma che il tedesco e il francese come lingue ufficiali sono parificate ed hanno i medesimi diritti dell'italiano, e si danno indicazioni, sul sistema ortografico e grammaticale, per le lingue minoritarie «riconosciute ma non parificate» come il ladino;
    la legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, con la quale la provincia autonoma di Bolzano ha disposto l'istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale, assolve allo scopo di risolvere, sulla base di criteri oggettivi e non politicizzati e nel rispetto dei dettati costituzionali ricordati, questa materia sicuramente delicata, e rientra nella potestà legislativa primaria attribuita dall'articolo 8, comma due, dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica;
    a mente del secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 2012, n. 15, «il repertorio dei toponimi rappresenta lo strumento per la corretta denominazione del territorio della provincia di Bolzano e per la diffusione della conoscenza, della pronuncia, dell'uso, del significato, della tradizione e dell'origine dei toponimi stessi»;
    a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, «le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue»; si stabilisce pure che «l'ordine di precedenza è dato dalla consistenza dei gruppi linguistici nei luoghi di pertinenza, risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione alla data della registrazione»;
    all'articolo 3, primo comma, della medesima legge provinciale si stabilisce che «la valutazione e l'approvazione delle proposte avanzate dalle comunità comprensoriali territorialmente competenti (...) spettano ad un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla Giunta provinciale» e che di tale comitato «tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal Consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla Giunta provinciale su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici»;
    ne consegue che, in ragione della legge 20 settembre 2012, n. 15, non vi è alcuna negazione dei principi e delle norme relative al bilinguismo che in Trentino-Alto Adige/Südtirol, in Valle d'Aosta, nel Friuli Venezia-Giulia, tutelano le lingue tedesca nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen e francese nella Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste come lingue ufficiali e riconoscono le altre lingue minoritarie come il ladino in Trentino-Alto Adige Südtirol, lo sloveno ed il friulano in Friuli Venezia Giulia;
    si tratta di lingue minoritarie che, al di fuori delle province e delle regioni autonome laddove abbiano competenza in materia, sono tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» e per quanto riguarda lo sloveno dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»;
    la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie – che l'Italia ha firmato il 27 giugno 2000 ma non ancora ratificato – afferma che «il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa (...) coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale»;
    non sembra, inoltre, contestabile il fatto che la competenza legislativa esclusiva in materia di toponomastica della provincia autonoma di Bolzano comprenda anche la competenza di intervenire sulla toponomastica «ufficiale» in lingua italiana;
    la Corte costituzionale «ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio dell'ordinamento costituzionale», con particolare riferimento all'articolo 6 della Costituzione ed ai principi di eguaglianza e non discriminazione affermati e ormai consolidati in ripetuti atti internazionali relativi al diritto all'uso delle lingue;
    il 16 novembre 2012, il Consiglio dei Ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale avverso l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 20 settembre 2012, n. 15, dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 101 e 156 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige/Südtirol;
    il Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, nelle sue dichiarazioni programmatiche alle Camere e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, in audizione presso la Commissione parlamentare affari costituzionali della Camera dei deputati, hanno ribadito l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle autonomie speciali nell'azione di governo e per le riforme costituzionali ed hanno indicato nell'accordo di Milano un punto di riferimento essenziale;
    il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Graziano Delrio, ha affermato che: «abbiamo praticamente tenuta impegnata quasi esclusivamente la Corte costituzionale per sanare contenziosi tra le regioni e lo Stato», e come sia sua intenzione «ridurre questo contenzioso tra Stato e regioni del 40 per cento nel 2013 e altrettanto nel 2014», auspicando la collaborazione delle regioni e delle autonomie in questa prospettiva,

impegna il Governo

ad avviare opportuni colloqui con la provincia autonoma di Bolzano al fine di individuare una soluzione del contenzioso, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, che, in base all'accordo raggiunto, provvederà ad apportare le modifiche alla legge provinciale 20 settembre 2012, n 15, e, in generale, ad individuare opportune soluzioni dei contenziosi d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano.
(1-00138) «Alfreider, Bressa, Dellai, Kronbichler, Marguerettaz, Blazina, Gebhard, Gnecchi, Ottobre, Plangger, Schullian».


   La Camera,
   premesso che:
    la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale», avrebbe la finalità di redigere un repertorio dei toponimi dell'Alto Adige e regolare l'uso di questi ultimi nella cartografia ufficiale e nella denominazione delle aree e dei luoghi pubblici, nel «rispetto dell'articolo 8 comma 1 punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige e per le finalità degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale»;
    l'articolo 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige-Südtirol prevede che le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano». Questa previsione chiaramente impone che la toponomastica della provincia di Bolzano sia sempre e in ogni caso bilingue;
    disponendo in tal modo, lo Statuto ha operato in conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, secondo cui l'attività legislativa deve svolgersi nel rispetto degli obblighi internazionali. Infatti, la disposizione statutaria costituisce, sostanzialmente, espressione del principio codificato all'articolo 1, comma 2, lettera b), del cosiddetto Accordo di Parigi, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, che stabilisce, a sua volta, che «ai cittadini di lingua tedesca» sarà specialmente concesso «l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue»;
    conformemente a questi principi internazionali e costituzionali, l'articolo 101 dello Statuto precisa che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione», mentre l'articolo 102 prevede che anche le popolazioni ladine hanno diritto, tra l'altro, «al rispetto della toponomastica» nella propria lingua;
    queste previsioni significano, dunque, che la toponomastica italiana è imprescindibile e che la redazione bilingue della toponomastica su tutto il territorio altoatesino si attua prevedendo sempre anche una dizione tedesca e inoltre, nei casi dell'articolo 102, ladina;
    gli articoli 101 e 102, che dettano disposizioni specifiche in tema di toponomastica, vanno poi letti nella cornice generale dell'articolo 99 dello Statuto, secondo il quale: «Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue»;
    nessun atto pubblico, e, quindi, per quanto qui interessa, nessuna cartografia ufficiale e nessuna indicazione toponomastica, può, quindi, essere redatto soltanto in lingua tedesca o ladina. È sempre necessaria la redazione italiana, a cui quella bilingue o trilingue viene parificata;
    chiariti questi concetti, appare evidente l'illegittimità costituzionale della legge provinciale in questione;
    la legge provinciale n. 15 del 2012, che, tra l'altro, è stata approvata dai soli consiglieri del gruppo linguistico tedesco (il gruppo italiano è composto dai consiglieri del PdL-PD-Lega-Unitalia-Verdi), stabilisce che ogni toponimo è raccolto nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue a livello di comunità comprensoriale, e approvato da un comitato composto da sei persone esperte in materia storica, geografica e cartografica, che viene nominato dalla giunta provinciale per la durata di una legislatura. Tre componenti, uno per ciascun gruppo linguistico, vengono designati dal consiglio provinciale, su proposta dei consiglieri dei rispettivi gruppi linguistici, e tre dalla giunta provinciale, su proposta degli assessori dei rispettivi gruppi linguistici; appare di tutta evidenza che tale comitato, data la composizione, sia a prevalenza di componenti di lingua tedesca;
    sempre secondo quanto previsto dalla legge provinciale, la proposta di inserimento dei toponimi è indirizzata al comitato dal consiglio della comunità comprensoriale territorialmente competente, tenuto conto delle denominazioni diffusamente utilizzate nelle rispettive lingue e del mantenimento invece della dizione originaria dei nomi storici;
    tale disposizione consente, pertanto, che in futuro alcuni toponimi possano essere solamente monolingui (come già, di fatto, predisposto dall'associazione provinciale privata a sovvenzione pubblica Alpenverein, che ha arbitrariamente sostituito tutti i cartelli di montagna riportando la sola lingua tedesca) e, in particolare, che quelli in lingua italiana, già previsti dalla legislazione statale in vigore, possano essere eliminati dalla toponomastica ufficiale sulla base del criterio (puramente empirico, peraltro neppure minimamente specificato) dell'uso a livello di comunità comprensoriale, prefigurando chiaramente la possibilità della deroga all'obbligo della bilinguità della toponomastica;
    ciò comporta come conseguenza che sia – non importa se solo potenzialmente e parzialmente – introdotta nel «territorio della provincia di Bolzano» (articolo 8 dello Statuto) una toponomastica ufficiale monolingue. Cioè, un tipo di toponomastica vietato dalle disposizioni internazionali e costituzionali sopra commentate;
    una simile ipotesi, chiaramente delineata nella legge provinciale, lede, perciò, il principio del «separatismo linguistico», che regge l'ordinamento statutario della provincia autonoma di Bolzano (si confronti la sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2009) e che comporta per l'appunto, nella materia in esame, la rigida bilinguità della toponomastica affermata dallo Statuto (come sottolineato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 188 del 1987, che ha ribadito l'inderogabilità del principio del bilinguismo nella provincia di Bolzano);
    le comunità comprensoriali sono enti di diritto pubblico (ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige-Südtirol in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste»), istituite solo allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse;
    considerate le limitate funzioni e la struttura territoriale e demografica delle comunità comprensoriali, appare evidente l'estraneità istituzionale di questi enti alla materia della toponomastica. Questa, infatti, non attiene se non in via secondaria alla valorizzazione culturale dei luoghi; mentre, in primo luogo, attiene alla libertà di circolazione delle persone sul territorio nazionale (articoli 16 e 120, primo comma, della Costituzione);
    sulla base di queste motivazioni, il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 16 novembre 2012, l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale della legge provinciale in questione, «in quanto contenente disposizioni in materia di toponomastica in contrasto con norme internazionali e, quindi, con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione e con diversi articoli dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige»; il ricorso per questione di legittimità costituzionale è stato depositato in cancelleria il 4 dicembre 2012; la prima udienza pubblica in merito è prevista l'8 ottobre 2013;
    l'atto costituisce un passaggio di straordinario valore istituzionale e politico, teso a circoscrivere l'autonomia legislativa della provincia di Bolzano in materia di toponomastica nella cornice dei limiti posti dal principio assoluto ed inderogabile del bilinguismo sancito dallo Statuto;
    in Alto Adige la popolazione tedesca è di gran lunga maggioritaria rispetto a quella italiana e la Südtiroler volkspartei rappresenta il principale partito di raccolta dell'elettorato di lingua tedesca dell'Alto Adige;
    purtroppo, il tema della toponomastica in Alto Adige è stato troppo spesso strumentalizzato, diventando «oggetto» di controversia politica in quanto percepito come mezzo di lotta per l'autonomia e di cancellazione dello Stato italiano;
    il precedente accordo Fitto-Durnwalder si poneva l'obiettivo di una soluzione definitiva ed equilibrata del tema della cartellonistica, affidando ad una commissione, pariteticamente composta da rappresentanti statali e della provincia, l'individuazione delle ipotesi in cui i toponimi dovessero essere riportati nelle due lingue e quelle in cui – secondo la Svp – invece dovessero mantenere la sola lingua tedesca; una commissione che aveva già concluso i lavori e che aveva affidato ai due rappresentati politici, il Ministro e il presidente della provincia, la soluzione delle poche questioni ancora controverse;
    l'accordo prevedeva la rimozione, all'esito dei lavori, dei cartelli di montagna (apposti appunto dall’Alpenverein) non più conformi in quanto recanti solo la lingua tedesca, ma l'interruzione dell'attività del Governo Berlusconi ne ha impedito la conclusione;
    l'accordo era stato salutato come la soluzione equilibrata che avrebbe eliminato le forti contrapposizioni che animano le diverse formazioni politiche presenti nella provincia, per porre in essere un modello – quello della decisione comune – che avrebbe indicato una nuova via;
    rispetto al precedente accordo la legge ora rappresenta un'evidente forzatura politica, in quanto in modo unilaterale e senza alcun confronto con lo Stato individua i toponimi continuando un percorso che amplia i confini della lingua tedesca a scapito dell'italiano, in modo non conforme ai principi statutari, percorso che, peraltro, era già iniziato con la vicenda della segnaletica di montagna che, nella misura di oltre 1500 toponimi, era tutta posta in lingua tedesca;
    nei mesi scorsi la stampa ha pubblicato i termini di presunti accordi elettorali del Partito democratico con la Südtiroler volkspartei in merito ad eventuali azioni relative al ricorso presso la Corte costituzionale sopra richiamato;
    qualsiasi «patto» relativo all'impugnativa di leggi provinciali che non tutelano il bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano risulta essere non solo inaccettabile per la popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige, ma anche assolutamente privo di ogni fondamento giuridico;
    il ritiro dell'impugnativa risulterebbe il suggello a violazioni di leggi dello Stato ed internazionali a fini politici e ad un percorso all'indietro che la provincia ha iniziato già con l'approvazione della legge e che il Governo ora confermerebbe, non contribuendo alla soluzione del problema ma, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, solo alla «vittoria» degli estremismi linguistici di matrice tedesca;
    a tutto ciò si aggiunge, comunque, il fatto che ogni eventuale «patto di coalizione elettorale» non può continuare a sussistere, alla luce del risultato elettorale e dell'attuale assetto di Governo e di maggioranza, e che le parole espresse dal Presidente del Consiglio dei ministri Letta nel corso delle dichiarazioni programmatiche e dal Ministro Delrio nelle audizioni circa «l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle autonomie speciali» non hanno nulla a che vedere con un lasciapassare per la violazione di leggi costituzionali italiane;
    la stessa Südtiroler volkspartei, come tutte le forze politiche, che, tra l'altro, si apprestano ad affrontare la sfida elettorale prevista in Trentino Alto Adige-Südtirol nell'autunno 2013, non dovrebbe mettere in evidenza problemi di natura etnica in un momento così delicato per il Paese, in cui l'unico obiettivo comune per il bene collettivo dovrebbe essere quello di rilanciare l'economia, anche in Alto Adige;
    tra l'altro, è in gioco un'esigenza di carattere naturale e pratica, quale è quella di consentire a chiunque l'identificazione dei luoghi con i nomi della lingua nazionale; anzi, sarebbe il caso di aggiungere la lingua internazionale per attrarre turismo, maggior fonte di sostentamento della provincia di Bolzano. Un'esigenza alla quale si aggiungono particolari attenzioni quando trattasi di toponimi militari o di interessi economici, burocratici, amministrativi e turistici;
    la polemica relativa alla soppressione della maggior parte della toponomastica italiana ha avuto grande rilievo anche sui media nazionali, provocando effetti anche sulle scelte dei turisti italiani che hanno abbandonato l'Alto Adige preferendo la vicina Austria, che accoglie i nostri connazionali con cartellonistica in lingua italiana e, dunque, in maniera adeguata e ospitale,

impegna il Governo:

a proseguire con determinazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel pieno rispetto dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino Alto Adige-Südtirol, nel contrasto ad ogni iniziativa, anche normativa, non rispettosa del bilinguismo e delle peculiarità di una provincia plurilingue, dando seguito al ricorso davanti alla Corte costituzionale esposto in premessa, partendo dal presupposto di imprescindibilità della presenza della toponomastica italiana, e ad assumere ogni iniziativa utile ad assicurare la tutela del bilinguismo prevista dall'articolo 8 dello Statuto di autonomia.
(1-00140) «Baldelli».


   La Camera,
   premesso che:
    la legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 settembre 2012, n. 15, recante «Istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale», avrebbe la finalità di redigere un repertorio dei toponimi dell'Alto Adige e regolare l'uso di questi ultimi nella cartografia ufficiale e nella denominazione delle aree e dei luoghi pubblici, nel «rispetto dell'articolo 8, comma 1, punto 2 dello Statuto di autonomia speciale per il Trentino-Alto Adige e per le finalità degli articoli 101 e 102 dello Statuto speciale»;
    l'articolo 8 dello Statuto del Trentino Alto Adige-Südtirol prevede che le province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano»;
    ai sensi dell'articolo 101 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige «nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione»;
    l'articolo 99 dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige precisa che «nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana» ed è, dunque, riconosciuta come lingua ufficiale, al pari di quella francese in Valle d'Aosta, con pari diritti tra i diversi gruppi linguistici, come riconosciuto dalla pronuncia della Corte costituzionale, 30 settembre 1983, n. 312;
    analoghi princìpi sono riconosciuti dallo Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, all'articolo 102, per le «popolazioni ladine e quelle mòchene e cimbre» e, in particolare, all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1951 che stabilisce che nelle Valli Ladine può essere usato nella toponomastica locale, oltre all'italiano e al tedesco, anche il ladino;
    la legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, con la quale la Provincia autonoma di Bolzano ha disposto l'istituzione del repertorio toponomastico provinciale e della consulta cartografica provinciale, assolve allo scopo di risolvere, nel rispetto del dettato costituzionale (articoli 3, 6 e 116 della Costituzione), questa materia sicuramente delicata, e rientra nella potestà legislativa primaria attribuita dall'articolo 8, comma due, dello Statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, alla Provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica;
    a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, «le denominazioni sono registrate nelle versioni in lingua tedesca, italiana e ladina, in quanto in uso in ciascuna di tali lingue»;
    la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie – che l'Italia ha firmato il 27 giugno 2000 ma non ancora ratificato – afferma che «il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d'Europa (...) coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un'Europa fondata sui princìpi della democrazia e della diversità culturale, nell'ambito della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale»;
    la Corte costituzionale «ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce un principio dell'ordinamento costituzionale», con particolare riferimento all'articolo 6 della Costituzione ed ai princìpi di eguaglianza e non discriminazione affermati e ormai consolidati in ripetuti atti internazionali relativi al diritto all'uso delle lingue;
    il 16 novembre 2012, il Consiglio dei ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale avverso l'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 20 settembre 2012, n. 15, dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione degli articoli 1, secondo comma, 101 e 156 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;
    il precedente accordo «Fitto-Durnwalder», aveva incaricato una commissione, pariteticamente composta da rappresentanti statali e della provincia, l'individuazione delle ipotesi in cui i toponimi dovessero essere riportati nelle due lingue; la commissione aveva già concluso i lavori e aveva affidato ai due rappresentati politici, il Ministro e il presidente della provincia, la soluzione delle poche questioni ancora controverse,

impegna il Governo:

   come già asserito dal Ministro per gli affari regionali nella replica alla discussione generale, nel ribadire l'atteggiamento del Governo, ad individuare la strada per una soluzione del contenzioso aprendo un ulteriore tavolo che si richiami all'accordo Fitto-Durnwalder e a verificare la possibilità di rifinanziare, con risorse adeguate, la legge 15 dicembre 1999, n. 482, «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»;
   a promuovere l’iter per la ratifica della «Carta europea delle lingue regionali o minoritarie», firmata dall'Italia il 27 giugno 2000.
(1-00144) «Speranza, Brunetta, Dellai, Alfreider, Kronbichler, Marguerettaz».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BURTONE; VENDOLA ED ALTRI; FRANCESCO SANNA ED ALTRI; MICILLO ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 416-TER DEL CODICE PENALE, IN MATERIA DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (A.C. 204-251-328-923-A)

A.C. 204-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 204-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta consapevolmente il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma».

A.C. 204-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
  «Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso) – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi chiede, accetta od ottiene, ovvero si adopera per far ottenere la promessa di voti mediante la condotta di cui al terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualsiasi altra utilità.
  La stessa pena si applica anche ai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 416-bis che chiedono, accettano o ottengono denaro ovvero qualsiasi altra utilità in cambio della promessa di voti.»
1. 12. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
1. 52. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: consapevolmente fino alla fine del capoverso, con le seguenti: o si accorda per il procacciamento di voti con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di altra utilità, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
  La stessa pena si applica a chi procaccia voti con le modalità indicate al primo comma.
  Chi chiede o chi promette il procacciamento di voti previsto dal primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni.
  La pena è della reclusione da sette a dodici anni qualora l'accordo di cui ai commi precedenti porti materialmente ad uno scambio di voti in una competizione elettorale.
1. 60. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo la parola: consapevolmente aggiungere le seguenti: o si accorda per.
1. 53. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: in cambio aggiungere le seguenti: della promessa o.
1. 54. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo la parola: utilità aggiungere la seguente: patrimoniale.
1. 8. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti: valutabile economicamente.
1. 10. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti: suscettibile di valutazione economica.
1. 50. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo la parola: utilità aggiungere le seguenti: per sé o per altri.
1. 55. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: quattro a dieci con le seguenti: due a sei.
1. 51. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: quattro a dieci con le seguenti: tre a otto.
1. 22. Costa, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
1. 56. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire la parola: dieci con la seguente: sette.
1. 61. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire la parola: dieci con la seguente: otto.
1. 62. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso, secondo comma, dopo la parola: procaccia aggiungere le seguenti: o a chi si adopera per procacciare i.
1. 59. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Chi chiede o chi promette il procacciamento di voti previsto dal primo comma è punito con la reclusione da tre a sette anni.
1. 57. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  La pena è della reclusione da sette a dodici anni qualora l'accordo di cui ai commi precedenti porti materialmente ad uno scambio di voti in una competizione elettorale.
1. 58. Colletti, Micillo, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Turco.

A.C. 204-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione detta modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in tema di voto di scambio;
    il provvedimento mira a colpire un fenomeno, quello del voto di scambio, appunto, che in Italia è particolarmente diffuso;
    che il provvedimento estende l'ambito applicativo della fattispecie 416-ter prevedendo, come contropartita dell'accettazione del procacciamento di voti non solo denaro ma anche «ogni altra utilità»;
    che con la modifica legislativa che si intende introdurre si vuole far rientrare nel reato in questione anche «casi tipologici» che altrimenti ne resterebbero esclusi. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all'influenza che gli ambienti delinquenziali esercitano su gran parte della popolazione per far confluire i voti su soggetti che hanno favorito (o che favoriranno), con interventi legislativi o con la concessione di appalti per la costruzione di opere pubbliche, lo sviluppo delle attività imprenditoriali riferite a gruppi criminali;
    che occorre certamente punire i reati ma allo stesso modo si deve evitare il rischio di introdurre nell'ordinamento fattispecie penali non determinate al fine di evitare una eccessiva discrezionalità applicativa da parte dell'organo giudicante;
    che nella pratica delle Corti, l'articolo 416-ter, prossimo per genesi, collocazione sistematica e finalità all'ipotesi del concorso esterno in associazione mafiosa, vero e proprio nervo scoperto dei rapporti tra potere politico e potere giudiziario, ha costituito sovente una terra di confine interpretativo e, quindi, uno dei terreni d'elezione del manifestarsi della conflittualità tra i due settori,
    che l'applicazione contrastante dei princìpi di legalità e di tassatività hanno non di rado reso difficilmente distinguibili comportamenti giuridicamente illeciti, e sottoposti quindi al sindacato penale, da altri che, sia pure riprovevoli sotto il profilo etico, sono considerati consentiti in quanto espressione di attività politico-parlamentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, sin dai prossimi interventi in materia, a riflettere sulla necessità di elaborare in modo più tassativo le fattispecie penali, rispettando il principio della determinatezza, che vincola, da un lato, il legislatore ad una descrizione quanto più possibile precisa del fatto di reato e, dall'altro, il giudice ad un'interpretazione che rifletta il tipo descrittivo così come legalmente configurato.
9/204-A/1Chiarelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il costo dell'illegalità nel nostro Paese – un ampio fenomeno che ricomprende attività mafiose con utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, corruzione, evasione fiscale ed economia sommersa – incide pesantemente sulla nostra economia, rendendo necessaria la predisposizione di interventi volti a rafforzare l'azione di controllo e recupero delle risorse sottratte illegalmente alla collettività, per contrastare la crisi e contribuire al risanamento e allo sviluppo del nostro Paese;
    se si sommano i dati forniti dal Ministero dell'economia sull'evasione fiscale (120 miliardi di euro all'anno), con quelli recenti dalla Corte dei conti sulla corruzione (circa 60 miliardi di euro), con quelli dello studio presentato dall'Istat sull'economia sommersa e l'imponibile sconosciuto al fisco (valore tra un minimo di 255 miliardi di euro e un massimo di 275 miliardi di euro), con quelli, infine, forniti dalla Commissione parlamentare Antimafia (che stima il giro d'affari annuo della criminalità organizzata in circa 150 miliardi di euro), si evince che il fenomeno dell'illegalità sottrae agli italiani e alle imprese oneste circa 330 miliardi di euro all'anno;
    gli strumenti per rafforzare l'azione contro il fenomeno della grande evasione fiscale e per prevenire e contrastare le attività illegali e a scopo di riciclaggio, si presentano ancora come un timido segnale, troppo debole e insufficiente;
    le organizzazioni criminali, sempre più mafie di affari, e sempre più aggressive nell'acquisire spazi di potere economico per alterare il mercato e inquinare il sistema finanziario, evidenziano l'urgenza di intervenire più efficacemente per contrastare il riciclaggio e soprattutto il fenomeno del cosiddetto «autoriciclaggio», uno dei più importanti canali di utilizzazione dei proventi dei delitti posti in essere dal crimine organizzato;
    la mancata introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie criminale specifica dell’«autoriciclaggio», ci priva di uno strumento importante di prevenzione e repressione di una modalità cui ricorrono sempre più spesso le associazioni criminali di stampo mafioso, che occultano la provenienza illecita delle loro risorse, traendo da ingenti patrimoni le risorse per la loro attività illegale. In base alle previsioni penali vigenti, l'autore o il complice del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo;
    è necessario prevedere che le attuali disposizioni sul riciclaggio si applichino anche nei confronti della persona che ha concorso nel reato presupposto, ad eccezione degli atti di godimento che non eccedano l'uso dei beni secondo la naturale destinazione, ovvero in caso di utilizzo del denaro dei beni o delle altre utilità provento del reato presupposto per finalità non speculative, imprenditoriali o commerciali,

impegna il Governo

a predisporre con urgenza interventi legislativi, nell'ambito dei poteri normativi in capo all'esecutivo, volti alla revisione della normativa in materia di riciclaggio, anche mediante l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato concernente «autoriciclaggio», ai fine di colmare una grave lacuna del nostro ordinamento, di potenziare gli strumenti per contrastare un fenomeno, sempre più complesso, del riciclaggio di ingenti patrimoni e flussi finanziari mafiosi, e di assicurare un recupero di somme di denaro in favore della collettività.
9/204-A/2Garavini.


   La Camera,
   premesso che:
    il Parlamento ha approvato la modifica dell'articolo 416-ter del codice penale cosiddetto «scambio elettorale politico mafioso»,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio con cadenza almeno biennale circa l'iscrizione di procedimenti ed eventuali condanne con questo titolo di reato oggi approvato al fine di acquisire dati statistici utili a valutare l'efficacia della norma, criticità e dati sulla diffusione del fenomeno sul territorio nazionale.
9/204-A/3Rossomando, Ermini, Scalfarotto, Tartaglione, Picierno.