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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 4 luglio 2013

TESTO AGGIORNATO AL 5 LUGLIO 2013

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 4 luglio 2013.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amici, Amoddio, Archi, Baretta, Berretta, Biancofiore, Bocci, Boccia, Borletti Dell'Acqua, Bray, Brunetta, Caparini, Capezzone, Carrozza, Casero, Castiglione, Chaouki, Cicchitto, Cirielli, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, Dell'Aringa, Dellai, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Fassina, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galan, Gebhard, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Kyenge, La Russa, Legnini, Leone, Letta, Lombardi, Lorenzin, Losacco, Lupi, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Sani, Santelli, Schullian, Sereni, Simoni, Speranza, Turco, Vezzali, Vito.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 3 luglio 2013 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PASTORELLI ed altri: «Deroga al divieto di costituzione e all'obbligo di liquidazione o cessione di società partecipate previsto, per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» (1297);
   LOCATELLI ed altri: «Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari» (1298);
   RONDINI: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulle case famiglia» (1299);
   CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l'istituzione dell'anagrafe degli animali di affezione, la disciplina dei canili e gattili comunali e dei rifugi per cani nonché i limiti all'esportazione di animali verso paesi esteri» (1300);
   SANTERINI: «Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e altre disposizioni concernenti la prevenzione e la repressione dell'apologia e della negazione di crimini contro l'umanità e genocidi nonché delle discriminazioni per motivi di odio razziale, etnico, nazionale, religioso ovvero riferiti all'identità sessuale o alla disabilità delle persone» (1301);
   BRUNO: «Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale» (1302);
   CIRIELLI: «Norma di interpretazione autentica e modifiche all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di sanatoria degli illeciti edilizi, nonché modifiche all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di acquisizione degli immobili abusivi» (1303);
   TINAGLI: «Introduzione di un regime transitorio di incentivo all'occupazione e di sostegno del reddito in favore dei lavoratori non ammessi a fruire di disciplina speciale di salvaguardia per l'accesso al trattamento pensionistico» (1304);
   BUSINAROLO ed altri: «Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per l'istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo» (1305);
   DI GIOIA: «Disposizioni in favore dei piccoli comuni del Subappennino dauno» (1306);
   DI GIOIA: «Istituzione del Parco nazionale del Subappenino dauno» (1307);
   MELILLA ed altri: «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare» (1308).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 3 luglio 2013 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dai Ministri degli affari esteri e delle infrastrutture e dei trasporti:
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012» (1309).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIRIELLI: «Modifiche agli articoli 703, 1014 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserve di posti in favore dei volontari delle Forze armate in ferma prefissata e in ferma breve» (47) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Rampelli e Totaro.

  La proposta di legge CIRIELLI: «Disposizioni per il censimento e la bonifica dell'amianto nonché in materia di benefìci per i lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto o che hanno contratto malattie derivanti da tale esposizione» (52) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rampelli.

  La proposta di legge REALACCI ed altri: «Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale, in materia di delitti contro l'ambiente» (342) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Braga.

  La proposta di legge LA RUSSA: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (361) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cirielli.

  La proposta di legge MATTIELLO ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a interventi di valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico» (956) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biondelli e Carella.

Trasmissione dal Senato.

  In data 4 luglio 2013 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 783. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» (approvato dal Senato) (1310).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
X Commissione (Attività produttive):
   SBROLLINI ed altri: «Disposizioni per la promozione e il sostegno dell'imprenditoria femminile» (669) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI e XIV.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 1o luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto italiano di studi germanici, per gli esercizi 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 38).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 1o luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA), per gli esercizi 2009, 2010 e 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 39).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte dei conti – Sezione del controllo sugli enti, con lettera in data 1o luglio 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente parco nazionale del Circeo, per l'esercizio 2011. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 40).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

  Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 28 gennaio, 25 febbraio, 15, 18, 19, 21 e 25 marzo, 9, 11 e 15 aprile, 31 maggio, 3 e 10 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 27 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2011/2098, del 30 maggio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di prescrizioni minime di sicurezza e salute a bordo delle navi da pesca – direttiva 93/103/CE.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 27 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2013/2069, del 30 maggio 2013, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di diritti di decollo e atterraggio differenziati per i voli intra-UE ed extra-UE presso gli aeroporti italiani – direttiva 2009/12/CE e accordo aereo UE-USA.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 28 febbraio e 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 22 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Tale decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 marzo, 10 e 23 maggio e 6 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione da Ministeri.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e il Ministero dello sviluppo economico hanno trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli degli stati di previsione dei medesimi Ministeri, autorizzate, in data 5 aprile e 23 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole.

  Il Ministero delle politiche agricole ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 17 aprile 2013, dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 26 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Tale decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 14, 22, 24 e 27 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Tali decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 3 luglio 2013, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Funzionamento del reattore ad alto flusso nel 2011 (COM(2013) 489 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE FERRANTI ED ALTRI; COSTA: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI (A.C. 331-927-A)

A.C. 331-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel libro sesto, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:

«TITOLO V-bis
DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

  Art. 464-bis.(Sospensione del procedimento con messa alla prova).1. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
  2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.
  3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.
  4. All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
   a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile;
   b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
   c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.

  5. Al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, il giudice può acquisire, tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Tali informazioni devono essere portate tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato.

  Art. 464-ter.(Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nel corso delle indagini preliminari).1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se è presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinché esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.
  2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.
  3. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto, unitamente alla formulazione della imputazione.
  4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-quater.

  Art. 464-quater.(Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia).1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127.
  2. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato.
  3. La sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
  4. Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato.
  5. Il procedimento non può essere sospeso per un periodo:
   a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;
   b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

  6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla sottoscrizione del verbale di messa alla prova dell'imputato.
  7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché pur essendo comparsa non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento. Si applica l'articolo 588, comma 1.
  8. Nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica l'articolo 75, comma 3.
  9. In caso di reiezione dell'istanza, questa può essere riproposta nel giudizio, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

  Art. 464-quinquies.(Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova).1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine può essere prorogato, su istanza dell'imputato, non più di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice può altresì, con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
  2. L'ordinanza è immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
  3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con il consenso dell'imputato e sentito il pubblico ministero, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova.

  Art. 464-sexies.(Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova).1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.

  Art. 464-septies.(Esito della messa alla prova).1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
  2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili.

  Art. 464-octies.(Revoca dell'ordinanza).1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.
  2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.
  3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.
  4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

  Art. 464-novies.(Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova).1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta»;

   b) dopo l'articolo 657 è inserito il seguente:
  «Art. 657-bis.(Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca).1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla prova il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda».

A.C. 331-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova).

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: cinque anni.
3. 21. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: quattro anni.
3. 20. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.
3. 19. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre anni.
3. 23. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quater, comma 5, lettera b), sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
3. 22. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-quinquies, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con il consenso della persona offesa con le seguenti: verificate le condizioni economiche dell'imputato.
3. 7. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-sexies, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a norma dell'articolo 129.
3. 8. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, aggiungere le seguenti: e del rispetto delle prescrizioni dettate.
3. 9. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.
*3. 24. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine le parole:, fatto salvo che l'adesione alla messa alla prova implica, ai fini civili e amministrativi, il riconoscimento dei fatti materiali che sono stati oggetto di giudizio penale e in quanto compatibile si applica l'articolo 654 del codice di procedura penale.
*3. 214. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 2, primo periodo, dopo le parole: il giudice dispone con ordinanza aggiungere le seguenti: , impugnabile nelle forme dell'articolo 310 del codice di procedura penale.
3. 10. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso Art. 464-septies, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in ogni stato e grado del procedimento.
3. 11. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
3. 12. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

A.C. 331-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  1. Dopo il capo X del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Capo X-bis.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSA ALLA PROVA

  Art. 141-bis. – (Avviso del pubblico ministero per la richiesta di ammissione alla messa alla prova). – 1. Il pubblico ministero anche prima di esercitare l'azione penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha la facoltà di chiedere di essere ammesso alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, e che l'esito positivo della prova estingue il reato.
  Art. 141-ter.(Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova).1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
  2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.
  3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.
  4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.
  5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.
  6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Introduzione del capo X-bis del titolo I delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Sopprimerlo.
*4. 200. Cirielli

  Al comma 1, capoverso 141-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, indicando altresì che l'interessato, ai fini dell'ammissione, deve dimostrare di aver tenuto condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose e tese al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa.
4. 201. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 1, capoverso 141-ter, comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: mediazione con la seguente: conciliazione.
4. 206. Ferraresi, Colletti, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Micillo, Sarti.

A.C. 331-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

  1. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:
   «i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di messa alla prova).

  Sopprimerlo.
5. 1. Cirielli.

A.C. 331-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo.
  2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Disposizioni in materia di pianta organica degli uffici locali di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia).

  Sopprimerlo.
6. 1. Cirielli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione del presente capo, si renda necessario procedere all'adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Ministro della giustizia riferisce tempestivamente alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità con cui si provvederà al predetto adeguamento, previo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da effettuare con apposito provvedimento legislativo.
6. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e di pene detentive non carcerarie.
6. 201. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

A.C. 331-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le convenzioni che il Ministero della giustizia o, su delega di quest'ultimo, il presidente del tribunale, può stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma dell'articolo 168-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Regolamento del Ministro della giustizia per disciplinare le convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità conseguente alla messa alla prova dell'imputato).

  Sopprimerlo.
7. 200. Cirielli.

  Al comma 1 sostituire le parole: del tribunale con le seguenti: della Corte di appello

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, le parole: I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di Corte di appello.
7. 201. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le parole: I testi delle convenzioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero della giustizia e raggruppati per distretto di Corte di appello.
7. 202. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

A.C. 331-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI

Art. 8.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare).

  1. Al comma 1 dell'articolo 419 del codice di procedura penale, le parole: «non comparendo sarà giudicato in contumacia» sono sostituite dalle seguenti: «, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies».
  2. L'articolo 420-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-bis.(Assenza dell'imputato).1. Se l'imputato, libero o detenuto, non è presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza.
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato è rappresentato dal difensore. È altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive.
  4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato è revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato può altresì chiedere la rinnovazione di prove già assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento è pervenuta con ritardo senza sua colpa.
  5. Il giudice revoca altresì l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo».

  3. L'articolo 420-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-quater.(Sospensione del processo per assenza dell'imputato).1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.
  2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3.
  3. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

  4. L'articolo 420-quinquies del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 420-quinquies.(Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo).1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.
  2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo:
   a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo;
   b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia;
   c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti;
   d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129.

  3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero.
  4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare).

  Sopprimere gli articoli da 8 a 14.
8. 2. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Sopprimerlo.
8. 1. Cirielli.

A.C. 331-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Disposizioni in materia di dibattimento).

  1. L'articolo 489 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 489. – (Dichiarazioni dell'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nell'udienza preliminare).1. L'imputato contro il quale si è proceduto in assenza nel corso dell'udienza preliminare può chiedere di rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494.
  2. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza nel corso dell'udienza preliminare è riconducibile alle situazioni previste dall'articolo 420-bis, comma 4, è rimesso nel termine per formulare le richieste di cui agli articoli 438 e 444».

  2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, le parole: «o contumace», ovunque ricorrono, sono soppresse.
  3. All'articolo 513, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «contumace o» sono soppresse.
  4. All'articolo 520 del codice di procedura penale, le parole: «contumace o», ovunque ricorrono, sono soppresse.
  5. All'articolo 548, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «notificato all'imputato contumace e» sono soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Disposizioni in materia di dibattimento).

  Sopprimerlo.
9. 1. Cirielli.

A.C. 331-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine).

  1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 585 del codice di procedura penale, le parole: «la notificazione o» e le parole: «per l'imputato contumace e» sono soppresse.
  2. Il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è abrogato.
  3. All'articolo 604 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420-ter o dell'articolo 420-quater, il giudice dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

  4. All'articolo 623, comma 1, del codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado».

  5. Dopo l'articolo 625-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «Art. 625-ter.(Rescissione del giudicato).1. Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
  2. La richiesta è presentata, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme dell'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento.
  3. Se accoglie la richiesta, la Corte di cassazione revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2».

  6. Il comma 2 dell'articolo 175 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «2. L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Disposizioni in materia di impugnazioni e di restituzione nel termine).

  Sopprimerlo.
10. 6. Cirielli.

A.C. 331-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
   «3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale».

  2. Dopo il terzo comma dell'articolo 159 del codice penale, è aggiunto il seguente:
  «Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato).

  Sopprimerlo.
11. 1. Cirielli.

  Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:
  «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale.»
11. 201. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice con le seguenti: la prescrizione del reato non decorre.
11. 204. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice con le seguenti: le disposizioni dell'articolo 161 secondo comma del presente codice non si applicano.
11. 203. Ferraresi, Colletti, Turco, Bonafede, Businarolo, Agostinelli, Micillo, Sarti.

  Al comma 2, dopo le parole: del presente codice aggiungere le seguenti: aumentati del quintuplo.
11. 205. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 2, dopo le parole: del presente codice aggiungere le seguenti: aumentati del quadruplo.
11. 206. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

  Al comma 2, dopo le parole: del presente codice aggiungere le seguenti: aumentati del triplo.
11. 207. Molteni, Attaguile, Invernizzi, Guidesi, Rondini, Prataviera.

  Al comma 2, dopo le parole: del presente codice aggiungere le seguenti: aumentati del doppio.
11. 208. Molteni, Attaguile, Fedriga, Gianluca Pini, Matteo Bragantini.

A.C. 331-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato).

  1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i termini secondo i quali devono essere comunicati e gestiti i dati relativi all'ordinanza di sospensione del processo per assenza dell'imputato, al decreto di citazione in giudizio del medesimo e alle successive informazioni all'autorità giudiziaria.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Modalità e termini di comunicazione e gestione dei dati relativi all'assenza dell'imputato).

  Sopprimerlo.
12. 1. Cirielli.

A.C. 331-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. Dopo l'articolo 143 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
  «Art. 143-bis.(Adempimenti in caso di sospensione del processo per assenza dell'imputato).1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, la relativa ordinanza e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  Sopprimerlo.
13. 1. Cirielli.

A.C. 331-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3 (L), comma 1, dopo la lettera i-bis), introdotta dall'articolo 5 della presente legge, è inserita la seguente:
    «i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale»;
   b) all'articolo 5 (L), comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
    «l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

  Sopprimerlo.
14. 1. Cirielli.

A.C. 331-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'applicazione degli articoli da 2 a 14 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di ciascuno degli articoli da 2 a 14 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
15. 400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 331-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    le condanne dell'Ue all'Italia per le carceri non riguardano soltanto un mero fenomeno amministrativo (cattiva gestione), ma la natura stessa della pena così come il costituente la volle;
    l'articolo 27 infatti prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
    anche l'articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'Ordinamento penitenziario stabilisce che «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose (...). Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»;
    la Camera dei deputati aveva già approvato, nella seduta del 12 gennaio 2010, una mozione volta, tra l'altro, ad impegnare il Governo ad istituire un organo di monitoraggio indipendente di controllo sui luoghi di detenzione, in linea con quanto stabilito dal protocollo addizionale alla Convenzione Onu contro la tortura;
    per tali ragioni, se un giovane magistrato facesse uno stage penitenziario (in Francia ciò è possibile già da venti anni) capirebbe meglio a quale responsabilità è chiamato e si avvicinerebbe maggiormente ai problemi dei detenuti: un concetto questo ampiamente condiviso, già alcuni mesi fa, dal Presidente della Repubblica Napolitano, durante una visita al carcere di San Vittore di Milano,

impegna il Governo

a garantire lo svolgimento di uno stage penitenziario formativo a tutti i giovani magistrati all'interno delle carceri (come già previsto dal comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura e sperimentato in alcune realtà), nonché l'abbassamento della soglia minima di reddito per accedere al gratuito patrocinio.
9/331-A/1Schirò Planeta, Gitti.


   La Camera,
   premesso che:
    le condanne dell'Ue all'Italia per le carceri non riguardano soltanto un mero fenomeno amministrativo (cattiva gestione), ma la natura stessa della pena così come il costituente la volle;
    l'articolo 27 infatti prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
    anche l'articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'Ordinamento penitenziario stabilisce che «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose (...). Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»;
    la Camera dei deputati aveva già approvato, nella seduta del 12 gennaio 2010, una mozione volta, tra l'altro, ad impegnare il Governo ad istituire un organo di monitoraggio indipendente di controllo sui luoghi di detenzione, in linea con quanto stabilito dal protocollo addizionale alla Convenzione Onu contro la tortura;
    per tali ragioni, se un giovane magistrato facesse uno stage penitenziario (in Francia ciò è possibile già da venti anni) capirebbe meglio a quale responsabilità è chiamato e si avvicinerebbe maggiormente ai problemi dei detenuti: un concetto questo ampiamente condiviso, già alcuni mesi fa, dal Presidente della Repubblica Napolitano, durante una visita al carcere di San Vittore di Milano,

impegna il Governo

a garantire lo svolgimento di uno stage penitenziario formativo a tutti i giovani magistrati all'interno delle carceri (come già previsto dal comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura e sperimentato in alcune realtà).
9/331-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta).  Schirò Planeta, Gitti.


   La Camera,
   premesso che:
    la Costituzione, all'articolo 27, stabilisce che «le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»: ne consegue che devono essere garantiti tutti i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui quello di mantenere rapporti affettivi e sociali, all'interno della famiglia e nell'ambito dei rapporti interpersonali;
    la moderna criminologia ha dimostrato come incontri frequenti e intimi con le persone con le quali vi è un legame affettivo rivestano un ruolo insostituibile nel difficile percorso di recupero del reo: da qui l'esigenza di avvicinare, per quanto possibile, il recluso al mondo esterno e, in particolare, a quello dei suoi affetti;
    consentire la affettività in carcere – come del resto già avviene in altri Paesi europei (ad esempio, Spagna e Danimarca) – permette di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, attenua la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di espiazione della pena;
    interrompere bruscamente i rapporti umani significa separare l'individuo dalla sua stessa storia personale, «amputarlo» di quella dimensione sociale che lo ha generato, nutrito e sostenuto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure tese a facilitare l'avvicinamento dei detenuti ai luoghi di origine, al fine di mantenere e migliorare il rapporto con le persone con le quali vi è un legame affettivo.
9/331-A/2Gitti, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il lavoro costituisce lo strumento principale del trattamento rieducativo e risocializzativo del detenuto;
    tuttavia, perché sia effettivamente raggiunto o quantomeno sia perseguibile il fine del reinserimento lavorativo dello stesso nella collettività, non sembra sufficiente l'offerta al soggetto ristretto nella libertà personale di una qualsivoglia opportunità di lavoro;
    considerate, infatti, le difficoltà occupazionali e la competitività che caratterizzano l'odierno mercato del lavoro italiano, così come del resto avviene su scala mondiale, la spendibilità e l'appetibilità della forza lavoro offerta dai detenuti sono minime, se non del tutto nulle nelle ipotesi in cui il soggetto che dovrebbe essere reinserito nel circuito produttivo non possiede alcuna preparazione professionale;
    soprattutto negli ultimi anni, si è preso atto dell'inadeguatezza della prospettiva tipicamente penitenziaristica, secondo cui il problema del reperimento e dell'offerta di occasioni di lavoro graverebbe se non esclusivamente, quantomeno in maniera preponderante sui soggetti che si occupano del trattamento penitenziario e parallelamente dell'esecuzione della pena, ovvero l'amministrazione penitenziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre misure di agevolazione fiscale per le aziende sane che utilizzino personale in stato detentivo, al fine di favorire l'attività lavorativa e dunque il reinserimento sociale dei carcerati.
9/331-A/3Sberna, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    il lavoro costituisce lo strumento principale del trattamento rieducativo e risocializzativo del detenuto;
    tuttavia, perché sia effettivamente raggiunto o quantomeno sia perseguibile il fine del reinserimento lavorativo dello stesso nella collettività, non sembra sufficiente l'offerta al soggetto ristretto nella libertà personale di una qualsivoglia opportunità di lavoro;
    considerate, infatti, le difficoltà occupazionali e la competitività che caratterizzano l'odierno mercato del lavoro italiano, così come del resto avviene su scala mondiale, la spendibilità e l'appetibilità della forza lavoro offerta dai detenuti sono minime, se non del tutto nulle nelle ipotesi in cui il soggetto che dovrebbe essere reinserito nel circuito produttivo non possiede alcuna preparazione professionale;
    soprattutto negli ultimi anni, si è preso atto dell'inadeguatezza della prospettiva tipicamente penitenziaristica, secondo cui il problema del reperimento e dell'offerta di occasioni di lavoro graverebbe se non esclusivamente, quantomeno in maniera preponderante sui soggetti che si occupano del trattamento penitenziario e parallelamente dell'esecuzione della pena, ovvero l'amministrazione penitenziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre misure efficaci per le aziende sane che utilizzino personale in stato detentivo, al fine di favorire l'attività lavorativa e dunque il reinserimento sociale dei carcerati.
9/331-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta).  Sberna, Schirò Planeta.


   La Camera,
   premesso che:
    la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha confermato la condanna dell'Italia, rigettando la richiesta per il riesame del ricorso Torreggiani davanti alla Grande Camera: la sentenza, emessa lo scorso 8 gennaio, diventa così definitiva e il nostro Paese ha un anno di tempo per trovare una soluzione al sovraffollamento carcerario e introdurre una procedura per risarcire i detenuti che ne sono stati vittime;
    il procedimento giudiziario nasce dalla denuncia di sette detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza, ai quali lo Stato dovrà pagare una somma totale di 100 mila euro per danni morali, come stabilito dai giudici europei;
    questa è solo la punta dell'iceberg: la Corte ha infatti già ricevuto da altri detenuti più di 500 ricorsi che potrebbero essere tutti accolti nel caso in cui l'Italia (al terzo posto, dopo Serbia e Grecia) non riesca ad arginare il fenomeno, troppo a lungo sottovalutato, tanto da costituire una vera e propria costante ma dalle caratteristiche proprie dell'emergenza;
    la pronuncia rappresenta uno stimolo in più per portare il sistema penitenziario a un livello di civiltà doveroso per un Paese di grandi tradizioni giuridiche e di esperienze innovative anche in campo di riabilitazione penitenziaria, e per combattere con maggiore impegno ogni situazione che possa compromettere i diritti umani del detenuto;
    in una sentenza del 16 luglio 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato per la prima volta l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (divieto di tortura e delle pene inumane e degradanti), proprio in ragione delle condizioni di sovraffollamento sopra descritte (un'altra estate si avvicina, con il suo carico di docce che non funzionano, letti fino al soffitto nelle celle, temperature elevate, coabitazione forzata);
    secondo gli standard di riferimento utilizzati dalla Corte di Strasburgo, ogni detenuto ha diritto a 7 metri quadrati di spazio in cella singola e 4,5 metri quadrati in quella multipla, una condizione che non è oggi rispettata in numerosi istituti di pena sparsi sul territorio nazionale, a causa del sovraffollamento, e che ancor quando tali spazi esistano, a volte sono stati ricavati dall'uso improprio e a scapito degli spazi per la ricreazione e le attività riabilitative: questa è la ragione per cui il nostro Paese è stato condannato al risarcimento di mille euro per aver inflitto un danno morale al cittadino bosniaco Sulejmanovic, un rom condannato per furto nel 2002;
    i dati forniti dal Ministero della giustizia (aggiornati al 10 giugno scorso) rilevano che sono 65.891 (1.176 internati, 40.118 condannati, 24.697 in attesa di giudizio) i detenuti presenti, in numero decisamente maggiore rispetto ai 47.040 posti disponibili nelle 206 prigioni italiane, con più di un istituto di pena con tassi di sovraffollamento superiori al 100 per cento;
    questi numeri rappresentano il segno di una crisi che i tanti impegni annunciati non sono riusciti a scalfire, lasciando i detenuti italiani in condizioni di vivibilità al limite della sopportazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilire, oltre l'avviata rivitalizzazione delle misure alternative, rapidi ed opportuni provvedimenti che riducano il sovraffollamento nelle nostre carceri, attraverso la modifica della normativa che incide maggiormente sulla produzione dei flussi di ingressi, la revisione della custodia cautelare; nonché la previsione della non punibilità o della riduzione delle pene per chi commette fatti di particolare tenuità.
9/331-A/4Marazziti.


   La Camera,
   premesso che:
    costituisce una critica tanto spietata quanto oggettiva il messaggio che il Presidente della Repubblica Napolitano – rinnovando quanto già con forza espresso nella precedente Legislatura – ha inviato il 7 giugno scorso a Giovanni Tamburino, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in occasione della ricorrenza del 196o anniversario della fondazione del corpo di polizia penitenziaria. Nell'esprimere un vivo apprezzamento per l’«impegno generoso» e la «sempre maggiore professionalità» con cui gli agenti adempiono alle loro funzioni e, nel sottolineare il lavoro degli operatori sempre alle prese con «situazioni di disagio, di sofferenza e di rischio che la pesante realtà carceraria comporta», il Capo dello Stato ha richiesto «decisioni non più procrastinabili per il superamento di una realtà degradante per i detenuti e per la stessa polizia penitenziaria che in essa opera, al fine di assicurare l'effettivo rispetto del dettato costituzionale sulla funzione rieducativa della pena e sul senso di umanità cui debbono corrispondere i trattamenti relativi all'espiazione delle condanne penali»;
    queste considerazioni mettono in luce come non servono quindi soluzioni tampone ma sono necessari interventi di sistema, per risolvere una volta per tutte le «emergenze»: Occorre tradurre nei fatti le dichiarazioni di intenti e, di fronte agli enormi rischi delle proteste in atto, va garantito subito lo stanziamento di nuovo personale per consentire il normale funzionamento delle strutture e condizioni dignitose agli operatori del settore;
    i dati forniti dal Ministero della giustizia (aggiornati al 10 giugno scorso) rilevano che sono 65.891 (1.176 internati, 40.118 condannati, 24.697 in attesa di giudizio) i detenuti presenti, in numero decisamente maggiore rispetto ai 47.040 posti disponibili nelle 206 prigioni italiane, con più di un istituto di pena con tassi di sovraffollamento superiori al 100 per cento;
    con tali numeri, pesano le unità, le centinaia, le migliaia di agenti sottratti ai loro compiti principali per essere dirottati su mansioni amministrative o di servizio agli uffici; già nel 2011 il Sottosegretario per la giustizia Alberti Casellati, nel ribadire l'importanza del ruolo degli agenti penitenziari, affermò che: «il carcere è una primaria esigenza di ciascuna società e bisogna rivolgere particolare attenzione al ruolo della polizia all'interno della casa circondariale, una risorsa primaria e strategica per il reintegro del detenuto e del suo diritto alla tutela della salute»;
    tra i temi indagati dalla Corte dei Conti vi è proprio quello dell'utilizzo del personale di polizia penitenziaria, spesso impiegato impropriamente. «Sul piano gestionale», scrive la Corte, «e prescindendo da qualunque considerazione di legittimità dei singoli provvedimenti di comando e distacco, è ovvio dubitare che risponda a criteri di efficienza, efficacia ed economicità la sottrazione dai compiti da svolgere negli istituti penitenziari di un così elevato numero di appartenenti al Corpo»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adeguare in maniera costante gli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria (Corpo di polizia penitenziaria e personale educativo in primis) alle reali necessità degli istituti e dell'esecuzione penale «esterna», nonché assicurare il rispetto di diritti inalienabili, non sempre invece garantiti: equa retribuzione, ferie, riposo settimanale.
9/331-A/5Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati forniti dal Ministero della giustizia (aggiornati al 10 giugno scorso) rilevano che sono 65.891 (1.176 internati, 40.118 condannati, 24.697 in attesa di giudizio) i detenuti presenti, molti di più dei 47.040 posti disponibili nelle 206 prigioni italiane, con più di un istituto di pena con tasso di sovraffollamento superiore al 100 per cento. Ciò, con grave pregiudizio delle condizioni di base, anche sanitarie, unitamente ad una promiscuità che ha favorito il proliferare di malattie infettive;
    stando a numerose segnalazioni degli operatori del settore, sempre maggiori difficoltà si incontrano nel garantire continuità di cure ai malati oncologici, che hanno bisogno di trasporto all'esterno dell'istituto di pena, per carenza di personale;
    quanto denunciato costituisce una palese violazione dei principi della Carta costituzionale, in particolare dell'articolo 32, che tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere alla verifica dello stato di attuazione nelle regioni della riforma che trasferisce alle stesse la cura dei detenuti (decretandone la piena uguaglianza con gli altri cittadini), nonché all'attuazione di un sistema di monitoraggio e controllo dei dati relativi alle patologie presenti, al numero dei tossicodipendenti e all'incidenza sulla salute mentale.
9/331-A/6Gigli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) ha depositato alla Camera la relazione annuale sullo stato dell'edilizia penitenziaria e sullo stato del Piano carceri, quest'ultimo oramai risalente al 19 marzo 2010; si registra ancora uno stallo nella costruzione di nuovi istituti di pena, dal momento che centinaia di milioni sono stati bloccati e i cantieri non vanno avanti;
    tra i vecchi progetti ancora irrealizzati vi sono, ad esempio, le carceri di Forlì, Rovigo e Savona: le prime due sono state progettate e iniziate a costruire svariati anni fa, la terza è addirittura solo sulla carta per problemi con le imprese appaltatrici;
    per quanto riguarda il piano carceri, si legge nella relazione ministeriale che, rispetto agli originari 11 istituti e 20 padiglioni, si è passati, a causa dei tagli alle risorse, a 4 istituti (Torino, Catania, Pordenone e Camerino) e 16 padiglioni (Lecce, Taranto, Trapani, Milano Opera, Sulmona, Vicenza, Siracusa, Ferrara, Parma, Bologna, Roma Rebibbia, Trani, Bergamo, Caltagirone, Reggio Emilia, Napoli Secondigliano) per complessivi 5.400 posti letto e 368,7 milioni di euro. In merito al completamento e al recupero di strutture non complete o chiuse, le gare di assegnazione sono state per lo più espletate, ma nessun passo avanti è stato fatto in questa direzione;
    l'Italia entro il 27 maggio 2014, così come ha sentenziato la Corte europea dei diritti umani (Cedu), dovrà trovare 30 mila posti letto oppure scarcerare 30 mila persone, salvo non voglia incorrere in centinaia di condanne che le costeranno milioni di euro di risarcimenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere la costruzione di nuovi istituti, la riapertura o la riqualificazione di quelli già esistenti.
9/331-A/7Piepoli.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati forniti dal Ministero della giustizia (aggiornati al 10 giugno scorso) rilevano che sono 65.891 (1.176 internati, 40.118 condannati, 24.697 in attesa di giudizio) i detenuti presenti, in numero decisamente maggiore rispetto ai 47.040 posti disponibili nelle 206 prigioni italiane, con più di un istituto di pena con tasso di sovraffollamento superiore al 100 per cento;
    quanto denunciato costituisce una palese violazione dei principi della Carta costituzionale, in particolare dell'articolo 32, che tutela la salute come «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività» e dell'articolo 27, secondo il quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;
    anche l'articolo 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario stabilisce che «Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose (...). Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti»;
    le nostre prigioni sono anguste, spesso malsane, non di rado antiche e di costosa manutenzione, focolaio di violenza e sopraffazione, vi avvengono suicidi e morti misteriose, non c’è lavoro se non in misura modesta e non vengono generalizzate le esperienze di eccellenza esistenti in alcuni istituti penitenziari: in questa situazione il confine fra disagio personale e oggettivo, pressioni, mancata tutela e induzioni a gesti estremi diventa labilissimo;
    l'invivibilità del carcere – indipendentemente dalle necessità della pena stabilità – rappresenta una pena aggiuntiva non sancita dal codice penale; in situazioni in cui la sofferenza dell'intero sistema carcerario, denunciata dagli operatori in prima linea ogni giorno, porta spesso a scegliere – in assenza di mezzi e spazi e strumenti più sofisticati – l'isolamento come risposta a chi è meno in grado di sopportare determinate situazioni o è considerato un elemento pericoloso;
    tutto ciò acutizza o provoca anche patologie psicofisiche che contribuiscono a determinare le condizioni estreme (misteriose nella genesi individuale, ma non tali come spia di un disagio abnorme che incoraggia gesti estremi e autodistruttivi) che portano molti, troppi detenuti allo sciopero della fame e della sete, in via ordinaria, e al suicidio (84 accertati ufficialmente negli ultimi 18 mesi). Sembra che per alcuni sottoposti a pena carceraria la detenzione stessa, a causa di queste condizioni deteriorate, rischi di diventare una «pena di morte» non comminata ma reale, nel Paese che guida da tempo la battaglia internazionale per l'abolizione della pena capitale. È un fenomeno drammatico, che colpisce anche le guardie carcerarie, di cui si registra un suicidio ogni 10 suicidi accertati di detenuti, e che non può non interrogare, come pure l'aumento degli episodi di aggressione, con personale in difficoltà in un ambiente degradato;
    come se non bastasse, da qualche anno i detenuti sono quasi privi di assistenza psicologica: le persone che lavorano in tutte le 206 carceri italiane sono in grado di offrire soltanto tre ore di trattamento annuo, compreso il tempo per la lettura dei fascicoli e le riunioni,

impegna il Governo

a tutelare i diritti umani e la dignità delle persone recluse, istituendo forme di controllo indipendente degli istituti (accertandone la vivibilità anche dal punto di vista igienico-sanitario), promuovendo la dotazione di strutture e personale idonei ad assicurare un'adeguata assistenza psicologica ai reclusi, progetti mirati di sostegno educativo e sociale, nonché percorsi di formazione e lavoro necessari per assicurare una nuova vita dopo il carcere: ciò, al fine di contrastare i suicidi, la violenza, la soggezione tra gli stessi e agire in maniera efficace per il reinserimento sociale e la drastica riduzione della recidività attraverso la creazione di adeguati reti di accoglienza e supporto sociale al di fuori del carcere.
9/331-A/8Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    nei sedici asili nido funzionanti negli istituti penitenziari stanno crescendo quasi 60 bambini sotto i tre anni di età, figli di detenute, mentre circa una ventina di donne sta trascorrendo i mesi di gravidanza in cella: una situazione che, come ha dimostrato uno studio condotto nel 2008 nel nido del carcere di Rebibbia, può avere gravi conseguenze sul nascituro;
    non può non rilevarsi l'urgenza anche di una regolamentazione delle caratteristiche delle case famiglia protette, strutture d'accoglienza equivalenti per gli aspetti di base all'abitazione privata, dove le madri prive di domicilio possono scontare la pena con i bambini fino ai 10 anni. La legge precisa che non è previsto nessun onere a carico dell'amministrazione penitenziaria per tali strutture, mentre per gli ICAM si prevede un piano investimenti di 11,7 milioni di euro. In un'ottica di mantenimento della relazione madre-bambino anche quando questa è detenuta, come stabilito dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia, queste strutture sono certamente la soluzione migliore per tutelare l'interesse superiore del minore, ma è fondamentale che dispongano di fondi adeguati,

impegna il Governo

a facilitare iniziative normative per un ordinamento penitenziario specifico per i minori, essendo questa una riforma ormai improrogabile, sollecitata più volte anche dalla stessa Corte costituzionale, nonché a valutare l'opportunità di reperire, in accordo con le Regioni, le risorse economiche da destinare al funzionamento delle case famiglia protette.
9/331-A/9Antimo Cesaro, Cimmino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, in esame prevede una delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie, l'adozione dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, nonché una nuova disciplina della sospensione del processo nei confronti degli irreperibili;
    l'istituto è stato già previsto nei sistemi anglosassoni e nella stragrande maggioranza dei paesi europei, nonché nel nostro processo minorile e risponde a un'esigenza sedimentata nella coscienza giuridica. Pur senza essere sprovvisto di una necessaria componente afflittiva, che ne fa salva la funzione punitiva e intimidatrice, esso è connotato anche da un contenuto special-preventivo e risocializzativo, in quanto mira ad un'effettiva riconciliazione, anche riparatoria, con la vittima del reato e con il contesto sociale ed è volto a incidere sull'enorme mole dei procedimenti penali pendenti e si attua attraverso la rinuncia all'esercizio della potestà punitiva da parte dello Stato, condizionata però al «buon esito di un periodo di prova controllata e assistita»;
    i condannati per reati di minore allarme sociale possono così essere sottoposti a un percorso di reinserimento alternativo;
    questo istituto offre agli imputati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo, lavoro di pubblica utilità o attività di volontariato e, al contempo, svolge una funzione deflattiva dei procedimenti penali, in quanto è previsto che l'esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice;
    per tale misura come dispone l'articolo 1, lettera f), è necessario che risulti «disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato»;
    in alcuni casi risulta difficile individuare un domicilio idoneo così come previsto dalla normativa,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nell'esercizio della delega, secondo il criterio direttivo previsto dall'articolo l, lettera f), di considerare eventuali convenzioni ed accordi che ci dovessero essere a livello locale con le associazioni presso le quali il condannato possa scontare la pena detentiva non carceraria.
9/331-A/10Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    le 206 carceri italiane, come è noto sovraffollate (65.891 detenuti presenti, in numero decisamente maggiore rispetto ai 47.040 posti disponibili), sono luoghi dove raramente viene data ai detenuti opportunità di lavoro e di valorizzazione delle loro risorse; l'invivibilità del carcere rappresenta una pena aggiuntiva non sancita dal codice penale; in tale situazione di sofferenza dell'intero sistema carcerario il personale di assistenza sociale e psicologica non è sufficiente a rispondere ai bisogni dei detenuti;
    la detenzione a domicilio o presso realtà di accoglienza richiede di potenziare i servizi sociali. Infatti, le misure alternative hanno bisogno di un welfare che funzioni e di una società disponibile all'accoglienza. La loro entrata in vigore si deve accompagnare a mezzi adeguati per attuarle;
    gli assistenti sociali degli UEPE (Uffici esecuzione penale esterna), invece, sono largamente insufficienti, specie nelle città come Roma dove su 80 assistenti sociali previsti ne lavorano 30; anche gli educatori sono in numero inadeguato e possono occuparsi esclusivamente dei detenuti che sono stati processati ed hanno subito una condanna, mentre le persone detenute in attesa di giudizio o appellanti non hanno alcun tipo di intervento da parte degli educatori;
    gli psicologi dipendenti del Ministero della giustizia, con il delicato compito di svolgere i colloqui con le persone appena arrestate, hanno subìto una diminuzione di orario così da non poter affrontare in maniera adeguata il lavoro, con il rischio che aumentino i gesti di autolesionismo o suicidi;
    secondo l'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario «La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa»; gli articoli 17 e 78 dell'ordinamento penitenziario stabiliscono la possibilità per i volontari di visitare i detenuti, ma le condizioni di organizzazione non consentono in tutte le carceri una regolarità periodica della loro presenza,

impegna il Governo

a sviluppare adeguati interventi relativi al personale di assistenza e alla presenza dei volontari nelle carceri, al fine di garantire condizioni dignitose di vita dei detenuti e ampliare la possibilità di usufruire di misure alternative quali il lavoro sostitutivo della pena detentiva.
9/331-A/11Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie, presso l'abitazione;
    tra i principi e criteri direttivi sulla base dei quali la delega dovrà essere esercitata, si prevede che la detenzione domiciliare, presso l'abitazione del condannato o altro domicilio, dovrà essere aggiunta alle pene detentive principali per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
    la fissazione del termine di sei anni è il risultato dell'approvazione di un emendamento in Commissione, proposto dal Governo, che ha modificato il precedente limite di quattro anni;
    questo determina che la detenzione domiciliare sarà applicata anche nel caso di reati di grave allarme sociale quali lesioni personali, percosse, furto con strappo e in abitazione, violenza privata, pornografia minorile e atti persecutori come lo stalking,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare i reati per i quali potrà essere applicata la detenzione domiciliare in alternativa a quella carceraria.
9/331-A/12Maietta.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo I del provvedimento in esame, composto del solo articolo 1, prevede una delega al Governo per l'introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie, presso l'abitazione;
    il Capo II del provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, estendendo questa previsione, tipica del processo minorile, anche al processo penale per adulti;
    a tal fine, l'articolo 2 del testo unificato modifica il codice penale, aggiungendo le disposizioni relative alla messa alla prova, sistematicamente inserita tra le cause estintive del reato, al capo I del titolo VI del libro I del codice penale;
    né con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, né con riferimento a quelle di cui all'articolo 2, è prevista una esclusione dai citati benefici processuali rispetto ai soggetti recidivi di cui all'articolo 99 del codice penale;
    l'applicazione della recidiva è operata discrezionalmente dal giudice in considerazione della gravità del reato commesso ed assume, quindi, un rilievo particolare nella valutazione del reo,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i soggetti recidivi siano esclusi da quelli in favore dei quali possono trovare applicazione sia le misure alternative alla detenzione domiciliare sia l'istituto della messa alla prova.
9/331-A/13Cirielli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II del provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, estendendo questa possibilità, tipica del processo minorile, anche al processo penale per adulti;
    a tal fine, l'articolo 2 del testo unificato modifica il codice penale, aggiungendo al capo I del titolo VI del libro I del codice penale tre nuovi articoli;
    alcuna disposizione è volta a disciplinare la specifica questione del risarcimento del danno nel caso in cui, durante il periodo di messa alla prova, l'imputato commetta un nuovo reato;
    appare evidente come, ove questo accada, si venga a configurare una responsabilità a carico di un sistema giudiziario che ha permesso che l'individuo tornasse a delinquere;
    appare perciò opportuno che, in tali casi, il Ministero della giustizia sia chiamato a rispondere dei danni arrecati dal nuovo reato, in solido con l'imputato,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, qualora durante il periodo di messa alla prova l'imputato commetta un nuovo reato, il Ministero della giustizia subentri nel risarcimento del danno se l'imputato non è in grado di sostenerlo finanziariamente, coprendo le relative spese a valere sulle disponibilità del Fondo unico di giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9/331-A/14Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II del provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova, estendendo questa possibilità, tipica del processo minorile, anche al processo penale per adulti;
    in particolare, il nuovo articolo 168-bis del codice penale prevede che, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria) nonché per il catalogo dei reati in relazione ai quali l'articolo 550 del codice di procedura penale prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova;
    l'articolo 550 del codice di procedura penale comprende, oltre ai reati puniti con pena detentiva fino a 4 anni (comma 2), anche reati quali rissa aggravata, furto aggravato e ricettazione;
    l'applicazione della misura comporta condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato nonché, ove possibile, misure risarcitorie;
    ciò vale a dire che il risarcimento del danno alla persona offesa diviene una possibilità invece di costituire un obbligo, in palese violazione con il principio di tutela delle vittime dei reati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il provvedimento di messa alla prova dell'imputato comporti sempre anche il risarcimento del danno alla persona offesa.
9/331-A/15Corsaro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame introduce nel Libro VI del codice di procedura penale il nuovo titolo V-bis, «Della sospensione del procedimento con messa alla prova», che con gli articoli da 464-bis a 464-novies detta le disposizioni processuali relative all'istituto;
    il nuovo articolo 464-ter detta disposizioni relative alla richiesta di messa alla prova nel corso delle indagini preliminari, prevedendo che in tale fase, il pubblico ministero, informato dal GIP della richiesta dell'indagato, debba esprimere entro 5 giorni il suo eventuale consenso;
    se il pubblico ministero è d'accordo, deve esprimerlo per iscritto, formulando l'imputazione, e in tal caso, il giudice decide con ordinanza sulla messa alla prova;
    a fronte, invece, di un diniego da parte del pm, l'imputato potrà avanzare una nuova richiesta, entro il termine di apertura del dibattimento di primo grado;
    le disposizioni in oggetto potrebbero essere utilizzate per bloccare le indagini, che pur partendo da fatti di minima importanza, spesso evidenziano fatti più gravi che non possono essere conosciuti fin dall'inizio dal pubblico ministero,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la sospensione del procedimento in fase di indagini si sia consentita solo per reati di minima importanza, di competenza del giudice di pace.
9/331-A/16Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede nuovamente un intervento teso a ridurre il numero dei detenuti facendo ricorso alla previsione di ulteriori misure alternative oltre quelle già previste nel nostro ordinamento penitenziario;
    nonostante la messa alla prova prevista da questo testo intende ridurre i tempi del processo, affiancando la pena detentiva non carceraria a quella carceraria che vorrebbe consentire in buona sostanza di anticipare l'applicazione di una sorta di affidamento in prova non tanto alla fase esecutiva, quindi dopo tutti i gradi di giudizio, ma già nella prima fase, va comunque ribadito che il sistema penitenziario prevede nella fase un ampio ventaglio di misure alternative alla detenzione in carcere;
    in base a quanto sopra detto la messa alla prova, come introdotta, appare misura del tutto inutile nonché dannosa in quanto non sembra tenere in conto la necessità che le pene siano effettivamente scontate in carcere,

impegna il Governo

a considerare la necessità di incidere sul sovraffollamento carcerario proseguendo ed ulteriormente sviluppando la politica di sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei detenuti stranieri, con riferimento ai paesi da cui provengono complessivamente quasi il 40 per cento dei detenuti stranieri, al fine di consentire che i medesimi condannati nel nostro Paese possano scontare la pena nel loro Paese di origine.
9/331-A/17Attaguile, Matteo Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame propone una soluzione al problema del sovraffollamento carcerario che agisce solo sulla possibilità di portare i detenuti al di fuori del sistema carcerario, senza alcuna iniziativa volta ad adeguare tale sistema alle effettive esigenze numeriche e di vita dei detenuti nella loro condizione detentiva;
    i lavori di adeguamento delle strutture carcerarie hanno purtroppo visto nel corso di decenni episodi di spreco del denaro pubblico, di ritardi burocratici, di colpevoli omissioni;
    lo sperpero del denaro pubblico in questo modo restia impunito e non si affronta il problema della messa in funzione della numerose carceri presenti sul territorio che risultano ad oggi inutilizzate;
    in Campania l'istituto carcerario di Morcone (Benevento) è stato costruito, abbandonato, ristrutturato, arredato e nuovamente abbandonato dopo un periodo di costante vigilanza armata ad opera di personale preposto,

impegna il Governo

a rendere operativo e funzionante nel più breve tempo possibile l'istituto carcerario citato in premessa, verificando le eventuali responsabilità che ne hanno determinato fino ad oggi l'inutilizzo.
9/331-A/18Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame propone una soluzione al problema del sovraffollamento carcerario che agisce solo sulla possibilità di portare i detenuti al di fuori del sistema carcerario, senza alcuna iniziativa volta ad adeguare tale sistema alle effettive esigenze numeriche e di vita dei detenuti nella loro condizione detentiva;
    i lavori di adeguamento delle strutture carcerarie hanno purtroppo visto nel corso di decenni episodi di spreco del denaro pubblico, di ritardi burocratici, di colpevoli omissioni;
    lo sperpero del denaro pubblico in questo modo restia impunito e non si affronta il problema della messa in funzione della numerose carceri presenti sul territorio che risultano ad oggi inutilizzate;
    l'istituto carcerario di Arghillà (Re) è uno degli esempi più vergognosi di questa condotta: all'edificio manca solo l'allacciamento idrico e il collegamento stradale, e pur essendo dotato di (costosi) accorgimenti tecnici d'avanguardia, non è oggi utilizzabile;
    in Sardegna sono state dismesse inspiegabilmente otto carceri, situate a Ales, Bono, Carbonia, Ghilarza, Sanluri, Santavi, Terralba. Eccezionale lo spreco di Busachi, costata 5 miliardi di lire, e mai inaugurata,

impegna il Governo

a rendere operativi e pienamente funzionanti nel più breve tempo possibile gli istituti carcerari citati in premessa, verificando a chi possano essere imputati i ritardi e le negligenze che ne hanno fino ad oggi impedito l'utilizzo.
9/331-A/19Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame propone una soluzione al problema del sovraffollamento carcerario che agisce solo sulla possibilità di portare i detenuti al di fuori del sistema carcerario, senza alcuna iniziativa volta ad adeguare tale sistema alle effettive esigenze numeriche e di vita dei detenuti nella loro condizione detentiva;
    i lavori di adeguamento delle strutture carcerarie hanno purtroppo visto nel corso di decenni episodi di spreco del denaro pubblico, di ritardi burocratici, di colpevoli omissioni;
    lo sperpero del denaro pubblico in questo modo restia impunito e non si affronta il problema della messa in funzione della numerose carceri presenti sul territorio che risultano ad oggi inutilizzate;
    in Lombardia a Revere (Mantova), dopo 17 anni dall'inizio dei lavori di costruzione, il carcere con capienza da 90 detenuti (costo stimato: 5 miliardi di lire) è ancora incompleto. I lavori sono fermi dal 2000 e i locali, costati più di 2,5 milioni di euro, sono già stati saccheggiati;
    in Toscana a Pescia (Pistoia), il Ministero ha soppresso l'istituto mentre a Pontremoli (Massa-Carrara), il locale istituto femminile, inaugurato nel 1993, è attualmente chiuso;
    nelle Marche, ad Ancona Barcaglione, il penitenziario da 180 posti inaugurato nel 2005, nonostante le spese di mantenimento della struttura vuota ammontino a mezzo milione di euro all'anno, gli ospiti non sono mai stati più di 20, a fronte però di 50 dipendenti,

impegna il Governo

a rendere operativi e pienamente funzionanti nel più breve tempo possibile gli istituti carcerari citati in premessa, verificando a chi possano essere imputati i ritardi e le negligenze che ne hanno fino ad oggi impedito l'utilizzo.
9/331-A/20Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame propone una soluzione al problema del sovraffollamento carcerario che agisce solo sulla possibilità di portare i detenuti al di fuori del sistema carcerario, senza alcuna iniziativa volta ad adeguare tale sistema alle effettive esigenze numeriche e di vita dei detenuti nella loro condizione detentiva;
    i lavori di adeguamento delle strutture carcerarie hanno purtroppo visto nel corso di decenni episodi di spreco del denaro pubblico, di ritardi burocratici, di colpevoli omissioni;
    lo sperpero del denaro pubblico in questo modo restia impunito e non si affronta il problema della messa in funzione della numerose carceri presenti sul territorio che risultano ad oggi inutilizzate. In Abruzzo, nel penitenziario di San Valentino (Pescara), costruito da ormai 15 anni, non ha ancora alloggiato nessun detenuto. In Campania, l'istituto di Gragnano (Napoli) è stato inaugurato e subito chiuso a causa di una frana, senza mai più essere reso agibile; lo stesso è accaduto a Frigento (Benevento);
    in Puglia, oltre a Minervino Murge (Bari), struttura mai entrata in funzione, c’è il caso di Casamassima (Bari), carcere condannato all'oblio. A Monopoli (Bari), nell'ex carcere mai inaugurato, non ci sono detenuti ma sfrattati che hanno occupato abusivamente le celle abbandonate da 30 anni. Non sono state mai aperte Volturara Appula (Foggia), 45 posti, incompiuto, e Castelnuovo della Daunia (Foggia), arredato da 15 anni. A Accadia (Foggia), il penitenziario consegnato nel 1993, è inutilizzato, a Bovino, è presente una struttura da 120 posti, già pronta, chiusa da sempre come ad Orsara, nella stessa provincia di Foggia. L'istituto di Irsina (Matera), costato 3,5 miliardi di lire negli anni ’80, ha funzionato soltanto un anno e oggi è un deposito del Comune. In Calabria gli istituti di Mileto (Vibo Valentia) e di Squillace (Catanzaro) sono stati ristrutturati e poi chiusi. In quello di Cropani (Catanzaro), abita solo un custode comunale. Gli istituti di Arena (Vibo Valentia), Soriano Calabro (Vibo Valentia), Petilia Policastro (Crotone) e Cropalati (Cosenza) sono stati soppressi. In Sicilia a Gela (Caltanissetta) esiste un penitenziario enorme, nuovissimo e mai aperto; a Villalba (Caltanissetta), 20 anni fa è stato inaugurato un istituto per 140 detenuti, costato all'epoca 9 miliardi di lire, e che dal 1990 è stato chiuso e recentemente tramutato in centro polifunzionale. Il carcere di Licata (Agrigento) è completato, ma non essendo stato collaudato è ad oggi inutilizzato, infine ad Agrigento, sei sole detenute occupano i 100 posti della sezione femminile,

impegna il Governo

prima di procedere all'attuazione di provvedimenti di altro genere per dare sollievo al sovraffollamento carcerario, a rendere pienamente operativi e funzionanti gli istituti già presenti sul territorio nazionale e non attualmente sfruttati.
9/331-A/21Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    in un momento in cui tutti ci chiedono severità e contrasto alla delinquenza la maggioranza che sostiene questo governo ha voluto accelerare l'approvazione di questo provvedimento che attacca la funzione generale preventiva che dovrebbe esercitare la pena;
    si vede sminuito il potere di garantire la sicurezza dei cittadini prevedendo norme paradossalmente a tutela di chi vuole commettere reati tra cui lesioni personali, percosse, furto con strappo e in abitazione, violenza privata, pornografia minorile, atti persecutori (stalking) e non è nemmeno possibile pensare di poter gestire la situazione con i braccialetti elettronici, o scaricando interamente il problema di fatto sulle forze dell'ordine che allo stato attuale per carenze di organico non sono in grado di sorvegliare adeguatamente il numero dei detenuti, che sconterà la pena ai domiciliari;
    stiamo parlando di reati di grave allarme sociale, che colpiscono direttamente le fasce più povere e più comuni dei cittadini quali il furto in casa il del furto con violenza o con destrezza, quello commesso sui mezzi pubblici, fino ad arrivare agli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, frode nelle pubbliche forniture, falsa testimonianza e falsa perizia, istigazione a delinquere, incendio boschivo per colpa ed altri ancora;
    non è possibile pensare che chi compie questi reati, oppure anche solo chi ha intenzione di volerli compiere, sappia poi di poter «rischiare» al massimo di tornarsene a casa propria,

impegna il Governo

ad affrontare seriamente il problema con un «piano carceri», come quello approvato nel gennaio 2010, che prevedeva la costruzione di nuovi penitenziari e l'ampliamento di quelli già esistenti e attivandosi per far scontare ai detenuti stranieri, la pena a casa loro dato che quasi il 40 per cento dei residenti delle nostre carceri, in alcuni casi addirittura il 90 per cento per cento soprattutto al Nord, sono stranieri.
9/331-A/22Marcolin.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
   considerato che il controllo delle persone che scontano la pena presso il loro domicilio può anche essere svolto attraverso l'impiego di strumenti atti al controllo a distanza,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di valutare l'opportunità di introdurre, o comunque ripristinare, misure che consentano, attraverso l'adozione di strumenti atti al controllo a distanza, la verifica che l'esecuzione della pena, da parte dei detenuti, sia effettivamente scontata presso il proprio domicilio.
9/331-A/23Molteni.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   preso atto delle affermazioni del Ministro della giustizia in merito alle pene detentive non c carcerarie e in particolare al provvedimento adottato con il decreto-legge del 1o luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena;
   preso atto che da tempo gli organici della polizia di stato risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, al fine di adottare ulteriori iniziative normative affinché le pene detentive non carcerarie siano applicate a reati con una pena edittale inferiore nel massimo ad un anno di reclusione.
9/331-A/24Gianluca Pini.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare all'arma dei carabinieri, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
   preso atto che da tempo gli organici dell'arma dei carabinieri risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare all'arma dei carabinieri, così da consentire, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti, un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente proposta di legge.
9/331-A/25Prataviera.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare all'arma dei carabinieri, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
   preso atto che al fine di consentire in modo capillare il controllo del territorio è necessario dotare di ulteriori mezzi di difesa le forze di polizia, ed in particolare l'arma dei carabinieri,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare all'arma dei carabinieri così da consentire una maggiore dotazione di mezzi di difesa al fine di consentire un maggior e più capillare controllo del territorio determinato dalle norme della presente proposta di legge.
9/331-A/26Rondini.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare della polizia di stato, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
   preso atto che da tempo gli organici della polizia di stato risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare affinché consenta al Ministero dell'interno di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente proposta di legge, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/331-A/27Bossi.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, ed in particolare della polizia locale, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
   preso atto che da tempo gli organici delle forze di polizia locale risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta alle amministrazioni comunali di far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio determinato dalle norme della presente legge attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/331-A/28Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
   considerato che potrebbe essere opportuno introdurre un sistema volto a prevedere una «sorta di garanzia» da parte di alcuni soggetti predeterminati, anche in termini di responsabilità personale, che la misura disposta dell'esecuzione della pena sia effettivamente scontata presso domicilio,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di valutare l'opportunità di introdurre, un sistema volto a prevedere una «sorta di garanzia» da parte di alcuni soggetti predeterminati, anche in termini di responsabilità personale, che la misura disposta dell'esecuzione della pena sia effettivamente scontata presso domicilio.
9/331-A/29Buonanno.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   rilevato che occorre, al fine di non consentire ulteriori misure «mascherate» di indulto o similari, che di fatto, da un lato, provocano grave allarme sociale, e dall'altro lato, denotano come lo Stato non è in grado di eseguire concretamente le pene inflitte, modificare l'attuale sistema processuale che non consente una giustizia in temi rapidi, certi e ragionevoli;
   rilevato che per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, nel settore penale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire un la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, nel settore penale.
9/331-A/30Allasia.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà che l'esecuzione della pena, fino a sei anni, possa essere scontata presso il proprio domicilio;
   rilevato che a causa di siffatta normativa risulta necessario garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle forze di polizia, affinché le persone sottoposte alla detenzione domiciliare siano, di fatto, obbligate a rimanere presso il proprio domicilio a scontare la pena, così da non consentire, sia l'aumento della criminalità che un diffuso allarme sociale nell'opinione pubblica;
   considerato che attraverso la riduzione consistente del «servizio scorte» si consentirebbe un'ulteriore aumento delle forze di polizia presenti sul territorio, così da contrastare l'aumento endemico di criminalità causato dalla «liberazione» anticipata dei detenuti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per ridurre considerevolmente il «servizio scorte» così da permettere che un maggior numero di personale dell'arma dei carabinieri possa presidiare il territorio in modo da consentire, attraverso maggiori controlli, che effettivamente i detenuti scontino la pena residua presso il proprio domicilio.
9/331-A/31Caparini.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a quattro anni di carcere,

impegna il Governo

a riferire alla Camera entro sei mesi dall'introduzione della «messa alla prova», la reale incidenza della norma come introdotta evidenziando in particolare: il numero dei processi definiti con la messa alla prova, l'effettiva diminuzione del carico di lavoro di ogni singolo magistrato, il tempo medio di definizione dei procedimenti per ogni singola Corte di Appello e il numero di sentenze emesse di estinzione del reato.
9/331-A/32Fedriga.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo in materia di pene detentive carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili;
   preso atto che con le disposizione della presente proposta di legge si attua un «indulto mascherato» o dicasi svuota carceri, giacché si consentirà la messa alla prova anche per reati di grave allarme sociale, e precisamente per reati fino a quattro anni di carcere;
   rilevato che sia stato condannato per un delitto non colposo e ne commette un altro non deve poter consentire all'imputato di poter accedere al procedimento con messa alla prova,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento legislativo, anche a carattere di urgenza, che introduca quale limitazione all'accesso al procedimento con messa alla prova a coloro che sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99 del codice di procedura penale.
9/331-A/33Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    la soluzione al problema delle carceri sovraffollate non è liberare i detenuti, attraverso provvedimenti di amnistia, indulto, sconti di pena, o pene alternative, ma rendere il sistema carcerario meno costoso e più adeguato anche alla pericolosità dei detenuti;
    nel nostro Paese abbiamo un insieme di istituti concepiti per standard di sicurezza molto elevati, pensate per detenuti per pene di particolare gravità e pericolosità, strutture costose anche in termini di gestione del personale;
    in altri Paesi esistono parallelamente strutture carcerarie più leggere, con costi minori (un detenuto può arrivare a costare negli Stati Uniti un decimo di quello che costa in Italia) e con la possibilità di lavorare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità nel nostro Paese di rendere adatte le moltissime caserme dismesse ad accogliere i detenuti di minore pericolosità, o condannati con reati minori, coniugando l'esigenza di ridurre i costi con quella di far scontare ai detenuti la loro pena.
9/331-A/34Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula delega il Governo all'introduzione di pene detentive non carcerarie (detenzione domiciliare e arresti domiciliari) sulla base di specifici principi e criteri direttivi;
    i criteri di delega prevedono che, il giudice, tenuto conto dei criteri di gravità del reato di cui all'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare (presso l'abitazione del condannato o altro domicilio) in misura pari alla pena irrogata per i delitti puniti con la detenzione fino a 6 anni;
    questo determina che la detenzione domiciliare sarà applicata anche nel caso di reati di grave allarme sociale quali lesioni personali, percosse, furto con strappo e in abitazione, violenza privata, pornografia minorile e atti persecutori come lo stalking,

impegna il Governo

a valutare attentamente gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, affinché le pene per singoli reati di grave allarme sociale, quali il reato di stalking, siano mantenute quali baluardo di tutela e massima protezione nei confronti delle vittime.
9/331-A/35Carfagna.


   La Camera,

impegna il Governo

a effettuare un attento monitoraggio delle disposizioni di cui all'articolo 1, con riferimento ai singoli reati di grave allarme sociale, in particolare al reato di stalking.
9/331-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta).  Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l'introduzione nel codice penale e nella normativa complementare delle pene detentive non carcerarie, presso l'abitazione; tra i principi e criteri direttivi sulla base dei quali la delega dovrà essere esercitata, si prevede che la detenzione domiciliare, presso l'abitazione del condannato o altro domicilio, dovrà essere aggiunta alle pene detentive principali per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
    questo determina che la detenzione domiciliare sarà applicata anche nel caso di reati di grave allarme sociale quali lesioni personali, percosse, furto con strappo e in abitazione, violenza privata, pornografia minorile e atti persecutori come lo stalking,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a riconsiderare i reati per i quali potrà essere applicata la detenzione domiciliare in alternativa a quella carceraria.
9/331-A/36Colletti, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Micillo, Bonafede, Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II introduce nell'ordinamento la sospensione del procedimento con messa alla prova;
    scopo della nuova disciplina – ispirata alla nota probation di origine anglosassone – è quello di estendere il citato istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità;
    la messa alla prova, possibile solo in caso di reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni, sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria, consiste sia nel lavoro di pubblica utilità che in condotte riparatorie, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
    la norma precisa che il lavoro di pubblica utilità nel processo ordinario consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività (di durata minima di 30 giorni, anche non continuativi) da svolgere presso lo Stato, enti locali territoriali (regioni, province, comuni) od onlus;
    risulta evidente come l'introduzione di questa pena potrebbe contribuire ad attenuare sensibilmente la gravissima situazione di sovraffollamento che caratterizza attualmente le carceri italiane;
    considerando che le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova devono essere svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministro della giustizia (U.E.P.E,), è necessario che tali strutture dispongano di mezzi adeguati allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;
    risulta, infatti, che negli ultimi dieci anni questo settore abbia subito una drastica riduzione di personale e di risorse;
    per garantire la sicurezza dei cittadini è indispensabile far funzionare la giustizia, accelerandone i tempi e assicurando la certezza della pena, e dotare le Forze dell'ordine di risorse e strumenti adeguati;
    il Governo, con tutti gli ultimi provvedimenti ha deciso tagli pesanti al comparto sicurezza, più di un miliardo di euro nel triennio 2009/2011, e al comparto giustizia,

impegna il Governo:

   a reperire risorse economiche da destinare alle Forze dell'ordine per dotarle di strumenti adeguati a prevenire e contrastare la criminalità;
   ad attivarsi per rivedere i tagli al comparto sicurezza e alla giustizia, recuperando le risorse indispensabili alle Forze dell'ordine e alla giustizia per velocizzare i processi e garantire la sicurezza dei cittadini;
   a sollecitare il Governo ad estendere la detassazione degli straordinari alle Forze dell'ordine che svolgono un servizio fondamentale per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
9/331-A/37Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Micillo, Bonafede, Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il Capo II introduce nell'ordinamento la sospensione del procedimento con messa alla prova;
    scopo della nuova disciplina – ispirata alla nota probation di origine anglosassone – è quello di estendere il citato istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità;
    la messa alla prova, possibile solo in caso di reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni, sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria, consiste sia nel lavoro di pubblica utilità che in condotte riparatorie, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato;
    la norma precisa che il lavoro di pubblica utilità nel processo ordinario consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività (di durata minima di 30 giorni, anche non continuativi) da svolgere presso lo Stato, enti locali territoriali (regioni, province, comuni) od onlus;
    risulta evidente come l'introduzione di questa pena potrebbe contribuire ad attenuare sensibilmente la gravissima situazione di sovraffollamento che caratterizza attualmente le carceri italiane;
    considerando che le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova devono essere svolte dagli uffici locali dell'esecuzione penale esterna del Ministro della giustizia (U.E.P.E,), è necessario che tali strutture dispongano di mezzi adeguati allo svolgimento dei nuovi compiti loro assegnati;
    risulta, infatti, che negli ultimi dieci anni questo settore abbia subito una drastica riduzione di personale e di risorse;
    per garantire la sicurezza dei cittadini è indispensabile far funzionare la giustizia, accelerandone i tempi e assicurando la certezza della pena, e dotare le Forze dell'ordine di risorse e strumenti adeguati;
    il Governo, con tutti gli ultimi provvedimenti ha deciso tagli pesanti al comparto sicurezza, più di un miliardo di euro nel triennio 2009/2011, e al comparto giustizia,

impegna il Governo:

   a reperire risorse economiche da destinare alle Forze dell'ordine per dotarle di strumenti adeguati a prevenire e contrastare la criminalità;
   ad attivarsi per rivedere i tagli al comparto sicurezza e alla giustizia, recuperando le risorse indispensabili alle Forze dell'ordine e alla giustizia per velocizzare i processi e garantire la sicurezza dei cittadini.
9/331-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta).  Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Micillo, Bonafede, Agostinelli.