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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 16 giugno 2014

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


  La Camera,
   premesso che:
    il 12 giugno 2014, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, in audizione di fronte al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, in tema di immigrazione in Italia ha dichiarato che attualmente sono arrivati in Italia 7182 minori stranieri non accompagnati, il numero più grande mai giunto fino ad ora sul nostro Paese. Per sua stessa ammissione, l'attuale situazione rende difficile la sostenibilità dei flussi di minori stranieri non accompagnati poiché «abbiamo un acutizzarsi di questo fenomeno che crea problemi di tenuta del sistema»;
    il numero fornito dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali è sicuramente impressionante ma tristemente non si discosta dalla media annuale: ogni anno, infatti, le comunità di accoglienza per minori in Italia segnalano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la presenza di circa 7.000 minori stranieri non accompagnati;
    la situazione attuale è realmente drammatica, se solo si pensa che, per quanto riguarda gli arrivi via mare, il 2011 è stato considerato, con «soli» 4.209 minori non accompagnati, un anno talmente drammatico da far dichiarare al Governo italiano lo stato di emergenza umanitaria a causa del considerevole numero di migranti arrivati via mare;
    bisogna, peraltro, tener conto del fatto che il dato fornito non rispecchia la realtà, non computando i minori invisibili, ossia i minori che non accedono al sistema di protezione perché «in transito»: ragazzi, soprattutto afgani, che raggiungono le coste adriatiche, principalmente nascosti a bordo di auto e tir su traghetti provenienti dalla Grecia e che, fin dal loro ingresso in Italia, cercano di non essere identificati in Italia per poter più facilmente raggiungere i Paesi del nord Europa;
    sicuramente il dato più allarmante riguarda il numero dei minori non accompagnati che arrivano via mare, con i cosiddetti sbarchi. Si tratta di minori, in maggioranza di origine eritrea, egiziana, siriana, gambiana, maliana, senegalese e nigeriana, che non hanno cittadinanza italiana o di altri Paesi europei e che si trovano in Italia da soli, senza un adulto di riferimento che sia per loro legalmente responsabile. La maggior parte sono ragazzi che hanno un'età compresa tra i 15 ed i 17 anni;
    si tratta di minori che rischiano la propria vita, come hanno purtroppo dimostrato i naufragi che si sono verificati al largo delle coste di Lampedusa e del Salento. Ma è l'intero viaggio, non solo quello in mare, a esporli a gravi rischi. I minori stranieri non accompagnati che arrivano in Italia hanno, infatti, alle spalle tragitti che talvolta sono durati anni, durante i quali hanno vissuto esperienze drammatiche e traumatiche, subito violenze di ogni tipo e che sentono il peso della responsabilità di dover restituire al più presto la somma di denaro corrispondente al debito contratto personalmente o dalle loro famiglie per compiere il viaggio;
    il Terzo rapporto Anci sui minori stranieri non accompagnati, realizzato dal dipartimento sull'immigrazione dell'Anci, presenta i dati riferiti agli anni 2007/2008 raccolti dall'indagine rivolta a tutti i comuni italiani, a cui hanno risposto «5.784 amministrazioni, il 71,4 per cento del totale.». Dai dati diffusi dall'Anci si evince che: «su 5.784 amministrazioni, sono 1.023 i Comuni che hanno dichiarato di aver preso in carico minori non accompagnati per un totale di 7.216 minori presi in carico nell'anno 2008.» e che «a prendere in carico i minori non accompagnati sono principalmente le città con più di 100 mila abitanti (47,5 per cento), ma anche i Comuni medi che ne hanno accolti il 23,2 per cento, e quelli medi e piccoli (13,7 per cento)»;
    si legge, inoltre, nel rapporto Anci che l'aumento maggiore ha riguardato i minori originari dell'Afghanistan che dal 2006 al 2008 sono quasi triplicati (+170 per cento). Consistenti anche gli incrementi di minori che giungono da Paesi africani instabili o in conflitto (Nigeria, Somalia, Eritrea, ecc.) e dunque potenziali richiedenti asilo, ai quali si aggiungono coloro che provengono dall'Egitto. Il Rapporto evidenzia, inoltre, che è diminuito il numero di minori non accompagnati nelle quattro grandi città in cui la presenza è più numerosa (Roma, Milano, Torino e Trieste). Riduzione analoga a Napoli ed anche nelle città medie quali Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Trento, Cremona e Caltagirone. Il numero dei minori aumenta, invece, a Venezia, Ancona e Bologna, così come in altre città medie quali Ravenna, Pesaro, Macerata e Cividale del Friuli;
    come si legge dal rapporto effettuato dall'organizzazione Save the Children, da quasi 10 anni impegnata nella protezione dei minori stranieri non accompagnati anche in Italia, i minori non accompagnati afgani, somali ed eritrei hanno attraversato vari Paesi prima di arrivare in Italia: gli afgani, dopo aver attraversato il Pakistan e l'Iran, sono arrivati in Puglia e in Calabria dalle coste di Grecia e Turchia, mentre i somali hanno attraversato il Kenya e l'Uganda oppure l'Etiopia e, come gli eritrei, anche il Sudan e la Libia prima di arrivare in Sicilia e, per la maggior parte, a Lampedusa. La permanenza, rispettivamente in Grecia e in Libia, ha messo particolarmente a rischio la loro incolumità fisica e psicologica;
    in particolare, i minori non accompagnati afgani sono in prevalenza di etnia hazara e pashtun, anche se negli ultimi mesi si rileva una maggiore incidenza di tajik, e provengono da diverse zone dell'Afghanistan. In particolare, gli hazara provengono dall'Afghanistan centrale, dalle regioni di Ghazani, Bamyan e, soprattutto, Behsood e Quetta City, mentre i pashtun dalle regioni di Baghlan e Jalalabad e i tajik dalla parte occidentale del Paese, da città quali Herat e Kabul. Restano in Grecia in media 8-9 mesi, ma, in alcuni casi, anche più di un anno, dove vivono in condizioni precarie e subiscono violenze, anche da parte della polizia;
    i minori non accompagnati egiziani arrivano principalmente sulle coste orientali della Sicilia, ma anche in Calabria e a volte in Puglia, parendo direttamente dalle coste egiziane e provengono da diversi governatorati. Secondo quanto riportato dagli operatori sul campo di Save the Children, alcuni hanno raccontato di essersi incontrati al Cairo e di aver raggiunto in autobus la località di Rasheed, altri di essere partiti da Kaliopya verso Alessandria nascosti in un camion dove sono stati sistemati in un casolare per circa un giorno. I trafficanti hanno sequestrato loro denaro, cellulari e documenti. Sono stati poi portati a bordo di gommoni con cui hanno raggiunto in piccoli gruppi dei pescherecci che si trovavano al largo delle coste egiziane e poi, nelle vicinanze delle coste italiane, sono stati fatti salire a bordo di imbarcazioni più veloci, mentre i pescherecci hanno fatto ritorno in Egitto;
    alcuni di loro raccontano che il viaggio in mare è durato circa una settimana, durante la quale sono rimasti all'interno della cella frigorifera del peschereccio; il cibo era insufficiente e veniva quindi distribuito loro a giorni alterni;
    la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati ha un progetto migratorio ben definito: cercano, per sé e/o per le proprie famiglie, in Italia o, più spesso, in Europa, un futuro migliore di quello che ritengono che il loro Paese di origine possa offrire;
    la condizione dei minori stranieri non accompagnati il più delle volte è triste conseguenza umanitaria della guerra, dalla quale i minori cercano di fuggire nella speranza di una vita migliore;
    non è, dunque, un caso che sempre più spesso arrivino in Italia bambini siriani, il Paese del vicino Oriente dove la morte si conta al ritmo di decine e decine di vittime civili alla settimana. Dalle ultime notizie giunte dal fronte siriano, dove è in corso da mesi la guerra civile iniziata contro il governo di Bashar al-Assad, spicca la denuncia del rapporto annuale dell'Onu, dal titolo «Bambini e conflitti armati». Secondo quanto dichiarano Radhika Coomaraswamy, rappresentante speciale dell'Onu per i bambini coinvolti nei conflitti armati, e Ban Ki-moon, Segretario generale, 1200 bambini hanno già incontrato la morte ma migliaia di essi sono in grave pericolo, anche a causa delle aberranti pratiche dell'esercito regolare siriano e dell'esercito ribelle, l'Els, arrivati a sfruttarli come scudi umani;
    l'attuale normativa italiana a protezione dei minori stranieri non accompagnati è ormai inattuale rispetto all'enorme mole emergenziale che il nostro Paese deve affrontare. Si rendono necessarie pertanto delle migliorie atte a colmare tali lacune e ad aggiornare le procedure d'accoglienza;
    a titolo esemplificativo, l'attuale normativa prevede che i migranti che arrivino via mare o che vengono rintracciati sul territorio debbano essere identificati, tramite registrazione anagrafica delle generalità dichiarate e foto-segnalati dalle autorità di pubblica sicurezza;
    in caso di dubbio circa la maggiore o minore età dichiarata dai migranti, attualmente non viene chiesta e data la possibilità di produrre documenti anagrafici attestanti l'età dichiarata né viene attivato il contatto con le autorità consolari competenti (qualora il migrante non sia anche solo potenzialmente un richiedente asilo), ma si preferisce direttamente sottoporre il migrante ad esami medici, nonostante ampia letteratura medica riconosca che non è in alcun modo possibile stabilire con certezza l'età anagrafica di una persona attraverso esami medici. L'esame radiografico del polso si conferma come lo strumento maggiormente utilizzato, non tanto per la sua efficacia, quanto per il suo basso costo e la rapidità nell'ottenerne l'esito;
    la normativa e le prassi sul territorio nazionale sono dunque disomogenee per quanto riguarda la durata della procedura di identificazione, la presenza di mediatori culturali e la modalità utilizzata per accertare l'età dichiarata dai migranti;
    il rischio del verificarsi di casi di erronea identificazione di minori non accompagnati come maggiorenni è più alto quando le organizzazioni umanitarie non hanno la possibilità di incontrare i migranti prima che vengano adottati nei loro confronti provvedimenti (quali il rimpatrio), circostanza che accade quasi sistematicamente in occasione di arrivi via mare di migranti egiziani e tunisini;
    procura, inoltre, fondato allarme la situazione generale all'interno dei centri per migranti, che versano in una condizione di totale sovraffollamento e promiscuità, a causa della quale non vi è la possibilità di isolare i presunti minori in attesa di trasferimento dagli adulti;
    tale situazione comporta notevoli e preoccupanti risvolti non solo per le condizioni igienico-sanitarie dei centri, ma anche per i profili psicologici, posto che ammassare in condizione inumana i migranti genera un alto livello di tensione che ha fatto registrare negli ultimi mesi gravi episodi di violenza;
    nel tentativo di uniformare le procedure per l'accertamento dell'età utilizzate sul territorio nazionale, nel 2009, a livello interministeriale, è stato prodotto il cosiddetto Protocollo Ascone, che prevede un approccio multidisciplinare in caso di accertamento medico dell'età, il cui contenuto è però rimasto purtroppo, ad oggi, disatteso non essendo state individuate sui territori regionali le strutture che potrebbero svolgere tali esami, né è stata condivisa la garanzia di copertura economica degli stessi;
    la normativa italiana già prevede che i minori non accompagnati non possono essere espulsi e devono essere collocati in un luogo sicuro. Tuttavia, a livello nazionale si rilevano prassi diverse rispetto al soggetto istituzionale che provvede all'individuazione dei posti in accoglienza e al collocamento dei minori non accompagnati in comunità. Inoltre, al fine di individuare i posti disponibili in accoglienza, le autorità che devono provvedere al collocamento in luogo sicuro sono costrette a ricercare un contatto con le comunità di accoglienza, spesso senza neanche disporre di un loro recapito telefonico;
    nonostante nel corso del 2011, durante la cosiddetta emergenza nord Africa, sia stata per la prima volta positivamente sperimentata la possibilità di collocare i minori non accompagnati in comuni e regioni diverse da quelle di sbarco o rintraccio, la ricerca dei posti per l'accoglienza si svolge perlopiù nell'ambito del distretto o, eventualmente, della regione di sbarco o rintraccio, piuttosto che a livello nazionale, anche a causa dell'incertezza rispetto al soggetto istituzionale competente a sostenere i costi della trasferta;
    in questo momento è in discussione presso le competenti Commissioni parlamentari una proposta di legge (A.C. 1658) di matrice trasversale a quasi tutte le componenti politiche, che affronta in maniera corposa la regolamentazione dei minori stranieri non accompagnati, della quale si auspica una celere discussione al fine di disciplinare quanto prima la materia;
    l'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza. Il Fondo, dotato per l'anno finanziario 2013 di venti milioni di euro, costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione della cosiddetta emergenza nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde, inoltre, all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i comuni;
    una soluzione condivisibile sarebbe quella di inserire anche nel nostro ordinamento l'affidamento familiare internazionale, non regolamentato dalla normativa italiana. Negli ultimi anni si è, infatti, assistito al fenomeno dei cosiddetti «soggiorni climatici», periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, con il tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico;
    il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha specificato che «gli Stati devono assicurare che i bambini separati e non accompagnati abbiano una qualità di vita adeguata al loro sviluppo fisico, mentale, spirituale e morale. Come sancito dall'articolo 27(2) della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, gli Stati dovranno provvedere all'assistenza materiale e predisporre programmi di sostegno, in partico- lare per quanto riguarda la nutrizione, il vestiario e l'abitazione»,

impegna il Governo:

   in accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione Onu sui diritti del fanciullo (soprattutto gli articoli 2, 3, 22 e 37), e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, a porre in essere tutte le opportune iniziative atte a creare sufficienti centri speciali di accoglienza riservati ai minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;
   ad assicurare, anche con le opportune iniziative normative, che la permanenza in questi centri sia per il minore più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità sia garantito durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;
   ad assicurare per il minore straniero non accompagnato l'espletamento di una procedura di accertamento dell'identità certa e uniforme su tutto il territorio nazionale, registrata nelle banche dati degli organi competenti alla gestione delle presenze dei minori stranieri;
   a porre in essere iniziative di formazione ad hoc per il personale (militare e non) impiegato presso i luoghi più strategici per i flussi migratori, come porti e frontiere, in collaborazione con il personale delle organizzazioni non governative accreditate;
   ad adottare, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati sull'intero territorio nazionale;
   ad assicurare che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò corrisponde al superiore interesse dei bambini, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo;
   a porre in essere tutte le opportune iniziative volte alla creazione, con l'intervento del Ministero degli affari esteri ed in collaborazione con le organizzazioni non governative accreditate, di percorsi di emigrazione assistiti per quei minori non accompagnati che transitano attraverso l'Italia, manifestando l'intenzione di raggiungere altri Paesi europei dove hanno residenza i loro familiari, al fine di porre in essere gli opportuni controlli che in tal senso eviterebbero a questi minori viaggi rischiosissimi e l'incertezza del futuro;
   a condividere con il Parlamento quanto prima un'agenda europea per il semestre di Presidenza italiana che ponga, come prioritario punto, una collaborazione concreta in merito alla condivisione delle risorse finanziarie, alle operazioni di salvataggio e sicurezza, ai percorsi di emigrazione assistiti e agli strumenti normativi comuni, anche mediante appositi accordi con i Paesi del nord Africa, al fine di dare adeguata assistenza ai minori stranieri non accompagnati;
   ad intraprendere tutte le opportune iniziative per agevolare l'inserimento nel nostro ordinamento dell'istituto dell'affidamento familiare internazionale e per creare, quanto prima, le migliori condizioni per garantire ai minori stranieri il rispetto del diritto a vivere e crescere in una famiglia.
(1-00497) «Palese, Centemero, Carfagna».


  La Camera,
   premesso che:
    ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, arrivano in Italia circa 7.000 minori stranieri soli, lontani dalla famiglia e senza adulti di riferimento, ma questa cifra è da ritenersi sottostimata, in quanto si riferisce ai soli minori non accompagnati identificati, mentre esiste un numero non quantificabile di minori non identificati;
    nell'ambito delle migrazioni, essi rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile, infatti, i minori stranieri hanno alle spalle viaggi che talvolta sono durati anni e arrivano in Italia dopo aver vissuto anche violenze di ogni tipo e con il problema di dover restituire il denaro che si sono fatti prestare per il viaggio e questa diventa occasione per diventare preda dei circuiti di illegalità, soprattutto quando non si attiva, fin dal loro arrivo, una rete coordinata di protezione e di sostegno efficace ed efficiente;
    i minori stranieri, anche se entrati regolarmente in Italia, sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991, che stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto, come considerazione preminente, il superiore interesse del minore, (principio del «superiore interesse del minore») e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di «non discriminazione»);
    la Convenzione sui diritti del fanciullo riconosce a tutti i minori un'ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all'istruzione, all'unità famigliare, alla tutela dallo sfruttamento e alla partecipazione;
    l'Italia ha anche provveduto a ratificare e rendere esecutiva, con la legge 20 marzo 2003, n. 77, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli di Strasburgo del 25 gennaio 1996;
    negli ultimi anni, il flusso maggiore di minori stranieri non accompagnati ha riguardato in particolare quelli provenienti dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'Egitto, dalla Tunisia, dalla Nigeria, dalla Somalia e dall'Eritrea e, in questi ultimi mesi, anche dalla Siria;
    si tratta soprattutto di adolescenti tra i 15 e i 17 anni di età, prevalentemente maschi, ma si registrano anche ragazzi e ragazze di 13-14 anni; le ragazze, in particolare, provengono dalla Nigeria. Secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili forniti dal Ministero dell'interno ai partner del progetto Praesidium (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, Save the Children e Croce Rossa), aggiornati al 6 settembre 2013, nei primi otto mesi del 2013 sono giunti via mare in Italia 4.050 minori, per la maggior parte non accompagnati;
    un altro dato utile a comprendere l'entità di questo fenomeno riguarda il numero dei minori non accompagnati che arrivano sulle coste italiane in modo più visibile, ovvero, via mare (con i cosiddetti «sbarchi»); ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, sono in media circa 2.000, pari al 10-15 per cento dei migranti in arrivo via mare. Anche in questo caso i minori non accompagnati rischiano la propria vita, come hanno purtroppo dimostrato i naufragi che si sono verificati al largo delle coste di Lampedusa e del Salento;
    nel 2012 sono stati 13.267 i migranti arrivati via mare lungo le coste italiane, di cui la maggior parte in Sicilia (6.444) e, in particolare, sull'isola di Lampedusa (5.034). Le donne sono state 1.136 e i minori 2.279, di cui 1.999 non accompagnati;
    secondo i dati ufficiali dall'inizio del 2013 al giorno 8 luglio 2013, risultano essere arrivati via mare sulle coste italiane 9.070 migranti, di cui 799 donne e 1.424 minori, per la maggior parte (1.257) non accompagnati. Nello stesso periodo del 2012 gli arrivi via mare erano stati circa la metà sia complessivamente (4.515), che di donne (322) e minori (776, di cui 628 non accompagnati);
    sulla base di segnalazioni provenienti dalle comunità, sono circa 1400 i minori non accompagnati che sarebbero irreperibili, in particolare si tratta di minori afgani, egiziani e somali;
    le regioni dove si segnala la presenza del più alto numero di minori irreperibili sono la Sicilia, la Puglia e la Calabria;
    nonostante il notevole afflusso di minori stranieri non accompagnati, l'Italia continua ad affrontare l'accoglienza di questi minori stranieri in termini di emergenza, senza aver proceduto ad una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti. Esistono in Italia esperienze di eccellenza nell'accoglienza dei minori migranti ma, nonostante l'impegno di molti sia all'interno delle istituzioni che nelle reti associative e di volontariato, ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sono sempre rispettati: dal diritto al riconoscimento della minore età a quello ad un'accoglienza decorosa, dal diritto alla nomina di un tutore alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano;
    le associazioni impegnate nella protezione dei minori stranieri non accompagnati hanno accumulato un'esperienza diretta che ha consentito loro di rilevare fondamentali carenze e disfunzioni nell'accoglienza e nella protezione di questi minori;
    le carenze e disfunzioni devono essere affrontate in tempi rapidi con l'adozione di una disciplina organica in materia e un'omogenea applicazione delle norme che garantiscano uguali tutele in tutto il territorio nazionale;
    la stessa Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, a seguito di un'indagine conoscitiva, aveva approvato, il 21 aprile 2009, una risoluzione avente ad oggetto i minori stranieri non accompagnati che conteneva alcuni importanti impegni per il Governo, riferiti direttamente alla necessità di sciogliere i maggiori nodi critici emersi dalle prime risultanze dell'indagine;
    in particolare, l'indagine conoscitiva aveva evidenziato una situazione di notevole gravità sociale relativamente ai fenomeni riscontrati, imponendo alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza l'urgenza di individuare al più presto strumenti immediati atti a garantire un'efficace tutela di questi minori, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse alla loro incerta sorte e alla prevaricazione dei loro più elementari diritti di soggetti deboli;
    è necessario, quindi, definire un sistema stabile di accoglienza, con regole certe, volto a garantire pari condizioni di accesso a tutti i minori stranieri non accompagnati, maggiore stabilità e qualità nella rete di accoglienza, ottimizzazione delle risorse pubbliche, dal momento che è noto che, nelle fasi di emergenza, cresce anche la spesa e diviene più difficile garantire efficienza e trasparenza;
    appaiono improcrastinabili tra l'altro:
     a) la necessità di uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età;
     b) l'istituzione di un sistema nazionale di accoglienza, con un numero adeguato di posti e con standard qualitativi garantiti;
     c) l'attivazione di una banca dati nazionale per disciplinare l'invio dei mi- nori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici degli stessi minori;
     d) la continuità e certezza del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni e che sia una delle voci del Fondo nazionale per le politiche sociali;
     e) la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano, nel rispetto dei principi della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, resa esecutiva dalla legge n. 176 del 1991;
     f) la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità, quali, ad esempio, quelli vittime di tratta e di sfruttamento, richiedenti asilo e altri;
     g) il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati anche vicini al compimento della maggiore età;
     h) il coinvolgimento attivo delle comunità nell'accoglienza e nell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, sviluppando l'affido familiare come alternativa alla comunità e la figura dei tutori volontari in rete con i garanti per l'infanzia e l'adolescenza,

impegna il Governo:

   a superare l'approccio emergenziale alla questione dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso un'iniziativa normativa che affronti organicamente la questione dei minori non accompagnati e che preveda in particolare:
    a) un sistema di protezione per tutti i minori, colmando le lacune che l'acuirsi del fenomeno migratorio dei minori ha evidenziato, rafforzando il sistema di tutela dei diritti e rispondendo agli specifici bisogni dei minori migranti;
    b) l'applicazione della definizione di minori stranieri non accompagnati anche ai minori richiedenti protezione internazionale, in linea con la risoluzione n. 97/C 211/03 del Consiglio del 26 giugno 1997 in materia, minori finora non considerati di competenza del Comitato per i minori stranieri, le cui funzioni sono state recentemente trasferite alla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    c) il divieto del respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati, prevedendolo esclusivamente nei casi in cui sia nel loro superiore interesse e sia finalizzato al riaffidamento ai familiari;
    d) le modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori stranieri non accompagnati, presso i valichi di frontiera, garantendo l'accesso alle organizzazioni di tutela anche ai presunti minori prima della loro identificazione e assicurando, inoltre, a tutti i presunti minori un servizio di prima assistenza, che faccia fronte, anche prima dell'identificazione, ai bisogni primari degli stessi, nonché il collocamento in una struttura adeguata nelle more della definizione delle operazioni di identificazione;
    e) l'armonizzazione del sistema delle segnalazioni della presenza di un minore nel territorio, affinché gli uffici di frontiera segnalino, al pari dei pubblici ufficiali, la presenza di minori stranieri non accompagnati alle autorità competenti, tra cui il tribunale per i minorenni, chiamato ad adottare opportuni provvedimenti temporanei nell'interesse dello stesso minore;
    f) una procedura di identificazione omogenea sul territorio ed adatta all'età del presunto minore, che: in particolare, si basi su un approfondito colloquio personale e che, in caso di dubbio sull'età, consenta di esperire ogni opportuno tentativo di identificare la persona senza ricorrere a procedure mediche; preveda che le eventuali procedure mediche possano essere disposte dall'autorità giudiziaria solo come extrema ratio e, in tal caso, che il presunto minore sia sempre informato e acconsenta a sottoporsi agli esami medici, così come la persona che esercita i poteri tutelari sullo stesso; preveda che l'accertamento dell'età avvenga secondo un approccio multidisciplinare; stabilisca che il referto medico riporti un range di età, non potendo, come gli studi scientifici dimostrano, l'età essere determinata esattamente attraverso nessun esame medico, né tantomeno attraverso un insieme di esami medici; preveda che la pubblica autorità emetta un provvedimento di attribuzione dell'età, ricorribile al pari degli altri provvedimenti amministrativi o giudiziali, sancendo il principio, già richiamato da atti amministrativi, della presunzione della minore età in caso permangano dubbi anche dopo gli accertamenti medici, in linea con quanto già disposto in tal senso dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 in materia di procedimento penale a carico di imputati minorenni;
    g) l'attivazione di indagini famigliari non solo in Italia, ma anche in altri Paesi europei o in Paesi terzi, stabilendo che l'affidamento a familiari idonei sia sempre preferito al collocamento in comunità;
    h) la promozione dell'istituto dell'affidamento familiare di cui alla legge n. 184 del 1983 anche per i minori non accompagnati;
    i) la disciplina dell'istituto del rimpatrio assistito, spostando la competenza all'adozione del provvedimento dalla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al tribunale per i minorenni, che è l'organo a cui la Costituzione assegna istituzionalmente il compito di promuovere e di tutelare il superiore interesse dei minori;
    l) che il minore straniero non accompagnato sia dotato di una «storia personale» nel territorio italiano, per permettere a ogni operatore che entra in contatto con lo stesso di prendere decisioni in linea con il percorso già fatto e per evitare di sottoporre il minore a procedure alle quali è già stato sottoposto, fatta salva comunque la tutela espressa dalla normativa in vigore sulla privacy;
    m) la disciplina organica del rilascio del permesso di soggiorno per i minori, che può essere concesso anche prima della nomina formale del tutore e che deve essere rilasciato «per motivi familiari» quando il minore non è collocato in una casa-famiglia, ma è affidato a un cittadino italiano o straniero, abrogando contestualmente il permesso di soggiorno previsto per i progetti di integrazione sociale e civile gestiti da un ente pubblico o privato, istituito dall'articolo 25 della legge n. 189 del 2002;
    n) l'adozione di una disciplina organica e omogenea che garantisca uguali tutele su tutto il territorio nazionale, definendo, al contempo, un sistema stabile di accoglienza con regole certe, volto a garantire: condizioni di accesso a tutti i minori stranieri non accompagnati; stabilità e qualità nelle rete di accoglienza; ottimizzazione delle risorse pubbliche;
    o) l'istituzione di elenchi di tutori volontari presso ogni tribunale ordinario, al fine di scongiurare la cattiva prassi segnalata da diversi territori di un tutore che ha in carico decine di minori stranieri non accompagnati;
    p) l'istituzione del sistema nazionale di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, finalizzando il sistema medesimo a garantire per ogni minore una valutazione approfondita in merito al luogo dove può essere collocato, facendo sì che le strutture deputate all'accoglienza prevedano servizi specifici rispondenti ai bisogni precipui dei minori non accompagnati;
    q) lo snellimento degli adempimenti e l'indicazione di tempi certi della pubblica amministrazione nel rilascio del parere necessario alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età;
    r) il recepimento dell'accordo Stato-regioni che prevede l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche per i minori privi di permesso di soggiorno, stabilendo procedure operative per l'attuazione di tale misura;
    s) misure per favorire l'esercizio del diritto all'istruzione per i minori non accompagnati, prevedendo che possano conseguire il titolo di studi, anche quando sono divenuti maggiorenni nelle more del percorso di istruzione, nonché per sostenere accordi tesi alla promozione dell'apprendistato;
    t) anche per i minori stranieri non accompagnati, un sistema di giustizia child friendly, come raccomandato dalle linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010, al fine di promuovere una partecipazione attiva degli stessi minori in tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che li riguardano;
    u) il rafforzamento del sistema di protezione per i minori stranieri non accompagnati maggiormente vulnerabili, vittime di tratta, richiedenti protezione internazionale e minori coinvolti in attività illecite, per i quali prevedere misure specifiche di tutela, in relazione all'accoglienza, che è garantita anche ai minori autori di reato che partecipano attivamente a un percorso di reinserimento sociale, ai servizi offerti e ai procedimenti giudiziari e amministrativi che li riguardano;
    v) la promozione dell'intervento in giudizio delle associazioni di tutela, anche per l'annullamento di atti illegittimi che riguardano minori stranieri non accompagnati;
    z) la costituzione di un tavolo tecnico avente finalità di indirizzo delle politiche di protezione e tutela dei minori stranieri non accompagnati, composto da rappresentanti di tutte le autorità interessate, nonché da rappresentanti delle organizzazioni di tutela e delle comunità di accoglienza;
    aa) la promozione della cooperazione internazionale ed europea al fine di armonizzare i sistemi di protezione dei minori stranieri non accompagnati nei diversi Stati di origine, di transito e di destinazione;
    bb) l'incremento in maniera sostanziale del Fondo nazionale per i minori stranieri non accompagnati oggi finanziato con risorse insufficienti e soggette a spending review.
(1-00498) «Dall'Osso, Lupo, Sorial, Silvia Giordano, Mantero, Cecconi, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice».


   La Camera,
   premesso che:
    l'accesso alle misure di sicurezza e protezione sociale è un diritto fondamentale che, conformemente al diritto dell'Unione europea, alle leggi e prassi nazionali, è parte integrante del modello sociale europeo; l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo) ha adottato raccomandazioni sui sistemi nazionali di sicurezza sociale di base, allo scopo di garantire il diritto fondamentale di ognuno alla sicurezza sociale e a un decoroso livello di vita;
    oltre il 70 per cento della popolazione mondiale non è coperto da un'adeguata protezione sociale: è quanto ha afferma l'ultimo rapporto dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
    secondo il World Social Protection Report 2014-15: Building economic recovery (Rapporto mondiale sulla sicurezza sociale nel mondo 2014-15: costruire la ripresa economica), solo il 27 per cento della popolazione mondiale beneficia di una sicurezza sociale completa;
    la protezione sociale è uno strumento chiave delle politiche per la riduzione della povertà: serve a stimolare una crescita inclusiva, migliorando la salute e le possibilità dei componenti più vulnerabili della società, e anche ad aumentare la produttività, a sostenere la domanda interna e a facilitare la trasformazione strutturale delle economie nazionali;
    in particolare, nell'ambito dell'Unione europea, fin dal 1992 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sulla convergenza degli obiettivi e delle politiche di protezione sociale. Questa definiva una cosiddetta strategia di convergenza, volta essenzialmente ad individuare una serie di obiettivi comuni. La raccomandazione prevedeva che tali obiettivi comuni sarebbero serviti da principi guida per la messa a punto dei sistemi nazionali, pur riconoscendo agli Stati membri la libertà di determinarne le modalità di finanziamento e organizzazione. La raccomandazione del Consiglio ammetteva, inoltre, che la protezione sociale è parte integrante del modello sociale europeo e dell’acquis comunitario politico;
    ad oggi, l'organizzazione e il finanziamento dei sistemi di protezione sociale sono compiti che spettano agli Stati membri. Tuttavia, l'Unione europea svolge un ruolo particolare tramite la sua legislazione che coordina i sistemi di sicurezza sociale nazionali, in particolare per quanto attiene alla mobilità nell'ambito dello spazio comunitario. Da poco, l'Unione europea si sta del pari impegnando al fine di promuovere una maggiore collaborazione tra gli Stati membri in materia di modernizzazione dei sistemi di protezione sociale per far fronte a problematiche simili all'interno dell'Unione stessa;
    durante la recente crisi finanziaria ed economica mondiale, si è evidenziata la molteplicità delle funzioni garantite dalla sicurezza sociale nelle economie e nelle società. Durante la prima fase della crisi (2008-2009), almeno 48 Paesi a reddito medio-alto hanno adottato misure di stimolo economico per un ammontare complessivo di 2.400 miliardi di dollari, di cui circa un quarto è servito a finanziare misure di protezione sociale. Nei Paesi in cui è stato attuato questo sostegno, esso ha funzionato come uno stabilizzatore automatico che ha aiutato le economie a tornare in equilibrio e ha protetto dal disastro economico i disoccupati e i lavoratori precari;
    nella seconda fase della crisi, a partire dal 2010, diversi Governi hanno cambiato rotta, adottando misure di risanamento dei conti pubblici, nonostante fosse ancora urgente il bisogno di sostenere le popolazioni vulnerabili e di stabilizzare i consumi;
    i Paesi sotto la diretta influenza dalla «Troika» hanno dovuto ridurre il costo unitario del lavoro abbassando i salari e i diritti di contrattazione collettiva. I sistemi di protezione sociale sono spesso diventati meno generosi e alcune volte meno universali, con l'inasprimento delle condizioni di accesso ai sussidi di disoccupazione e alle prestazioni universali come gli assegni familiari, per l'alloggio e le indennità di malattia. In Europa, nel 2012, i lavoratori poveri hanno raggiunto il 9,1 per cento della forza lavoro. Mentre un'efficace contrattazione collettiva e dialogo sociale si sono dimostrati una grande risorsa per attenuare e superare la crisi, preoccupa il fatto che le misure adottate in diversi Paesi abbiano indebolito queste istituzioni;
    questo cambiamento nelle politiche pubbliche non è stato privo di conseguenze per il modello sociale europeo. È accertato che, aldilà delle differenze tra situazioni nazionali – mentre il modello sociale europeo si è dimostrato resiliente in alcuni Paesi, si è molto indebolito in altri –, i cambiamenti osservati sono stati significativi e hanno interessato l'insieme dei principali pilastri del modello sociale europeo;
    benché questi cambiamenti abbiano suscitato la preoccupazione dei cittadini e dei lavoratori in tutta Europa, è stato ampiamente riconosciuto che il modello sociale europeo, nella sua forma attuale, non è perfetto. Sia l'Organizzazione internazionale del lavoro che la Commissione europea hanno riconosciuto che alcuni elementi del modello sociale europeo vanno riformati di fronte a sfide come la crescente concorrenza nei mercati globali e l'invecchiamento delle società europee;
    le misure di risanamento dei conti pubblici non sono state limitate all'Europa. In realtà, nel 2014, sono 122 i Governi che stanno riducendo la spesa pubblica e, di essi, 82 sono Paesi in via di sviluppo;
    le misure adottate comportano una riforma dei sistemi pensionistici e sanitari e delle prestazioni sociali, spesso con la riduzione della copertura o del finanziamento di questi stessi sistemi; esse comportano altresì l'eliminazione o il taglio delle prestazioni sociali come pure del numero o del livello di salario dei lavoratori della sanità e del sociale. In effetti, il costo del risanamento dei conti pubblici e dell'aggiustamento viene imposto alle popolazioni in un momento di bassa occupazione, in cui è forte il bisogno di sostegno;
    gli ultimi dati mostrano che diversi Paesi ad alto reddito stanno tagliando i propri sistemi di sicurezza sociale. Nell'Unione europea i tagli alla protezione sociale hanno già contribuito a fare aumentare la povertà che colpisce ormai 123 milioni di persone, ovvero il 24 per cento della popolazione, e, tra esse, molti bambini, donne, anziani e disabili;
    al di là delle percentuali e dei numeri, in particolare quando si parla di famiglie «a rischio di povertà», si fa riferimento a quelle famiglie che arrivano con difficoltà alla quarta settimana del mese e sono costrette a indebitarsi e a ricorrere ai centri assistenziali, nonostante abbiano un lavoro e un reddito, per permettersi una vita che sfiori la soglia della dignità;
    esponenzialmente cresce sempre di più l'insicurezza delle famiglie italiane che temono di non essere in grado di far fronte a eventi negativi, come, per esempio, un'improvvisa malattia, associata a non autosufficienza, di un familiare o l'instabilità del rapporto di lavoro o gli oneri finanziari sempre maggiori;
    le politiche di sicurezza e protezione sociale attuate a livello nazionale ed europeo devono saper rispondere ad una molteplicità di problemi legati a diversi fattori, dai nuovi rischi sociali centrati sulla profonda modifica dei cicli di vita, a partire da quelli legati a famiglia e vecchiaia, alla ristrutturazione crescente delle forme di lavoro sempre più orientate alla flessibilità e alla precarizzazione, per arrivare alla presenza di nuove domande di integrazione sociale provenienti da persone che arrivano da altri Paesi;
    il tema dell'immigrazione e dei richiedenti asilo in Italia e in Europa non è solo parte della cronaca recente, ma è di importanza strategica per il futuro del nostro Paese: per la sicurezza dei cittadini, per la percezione di fiducia e di solidità che si dà ai Paesi stranieri, e, soprattutto, per la presa di posizione che l'Italia deve affrontare con coraggio e determinazione in Europa, in particolare ora che si appresta a presiedere il semestre europeo;
    c’è una differenza rispetto al passato che non va sottovalutata. L'Italia subisce le oscillazioni delle situazioni politiche dell’«euro mediterraneo», essendo geograficamente il Paese di prima accoglienza per l'Unione europea. Più della metà di quelli che hanno intrapreso i disgraziati viaggi per mare o che stanno per partire sono persone che vengono da Paesi in guerra o in condizioni tali da aver diritto all'asilo per rifugiati o per motivi politici; in questo quadro, l'Italia non è più in grado di assorbirne, né di garantire sicurezza e protezione sociale a tutti;
    la questione è che l'Italia non è più in grado da sola di salvare i migranti dalle acque e poi garantire loro accoglienza, abbiano o no il diritto di asilo. La conseguenza è un disastro umanitario tremendo e un'emergenza gravissima, che ha due vittime: chi traversa il mare alla ricerca di una sicurezza e che rischia di trovare la morte in viaggio e nuova miseria all'arrivo; il popolo italiano, che non è in grado di sopportare, senza gravissimi contraccolpi sociali, un milione di profughi;
    occorre innanzitutto agire attraverso il coinvolgimento reale ed effettivo dell'Unione Europea. L'Italia è il confine meridionale dell'Europa; i profughi non sbarcano nel nostro Paese, ma nel continente europeo, le cui coste accessibili appartengono all'Italia; esiste un diritto umanitario, che il nostro Paese ha sempre applicato, ma esiste anche il problema di un miglior coordinamento europeo che per ora è assente,

impegna il Governo:

   ad adottare con urgenza politiche di crescita adeguate a superare l'attuale situazione economica che ha causato l'impoverimento delle famiglie italiane e, in particolar modo, di quelle con figli minori, incrementando la quota d'investimento pubblico in protezione sociale destinato all'area famiglia-minori;
   ad adottare tutte le opportune iniziative di contrasto alla disoccupazione giovanile, che ha raggiunto livelli assolutamente intollerabili, e a promuovere la qualità dell'occupazione e delle relazioni industriali al fine di favorire una ripresa della fiducia nei confronti delle prospettive economiche e sociali del Paese;
   a prevenire e combattere tutte le forme di povertà, incidendo su alcuni aspetti strutturali del nostro Paese, attraverso la buona e piena occupazione femminile, l'adozione di misure fiscali e monetarie a sostegno dei figli, l'elaborazione di politiche di conciliazione tra lavoro nel mercato e responsabilità di cura per donne e uomini, l'accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e l'adozione di misure per prevenire, rallentare e prendere in carico la non autosufficienza;
   ad agire in sede europea al fine di:
    a) rilanciare il modello sociale europeo, duramente messo alla prova in alcuni Paesi dell'Unione europea, con l'adozione di politiche di risanamento di bilancio durante la crisi finanziaria ed economica, come insieme di politiche sociali per promuovere una crescita economica inclusiva, un alto livello di vita e condizioni di lavoro dignitose in tutti gli Stati membri;
    b) creare una strategia integrata di tutti gli Stati membri che garantisca un'interazione positiva delle politiche di sicurezza e protezione sociale per i cittadini europei e per i migranti;
    c) adeguare i sistemi di protezione sociale alle esigenze attuali, alla crescente concorrenza nei mercati globali e all'invecchiamento delle società europee, basandosi sulla solidarietà e potenziandone il ruolo di fattore produttivo;
    d) potenziare il dialogo con le parti sociali a livello di Unione europea, in un processo di sviluppo e ammodernamento della protezione sociale;
    e) mettere a disposizione di tutti i cittadini informazioni relative ai loro diritti alla protezione sociale e ai loro diritti e doveri in caso di emigrazione, immigrazione e attività transfrontaliera.
(1-00499) «Palese».


  La Camera,
   premesso che:
    la libera circolazione dei lavoratori, una delle libertà fondamentali dei cittadini europei, sancita dall'articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sancisce l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e prevede ulteriori diritti relativi alle famiglie dei lavoratori stessi, al fine di assicurare l'effettivo ed integrale perseguimento del principio;
    la sicurezza e la protezione sociale dei cittadini, parte della natura stessa del «modello sociale europeo», sono collegate al principio di solidarietà e al valore della coesione sociale, rappresentando un orizzonte ineludibile, insito nei principi fondanti dell'ordinamento dell'Unione europea, anche al di là del legame strettissimo con il diritto alla libera circolazione;
    per tali ragioni, pur non essendo contemplata dal diritto dell'Unione europea un'uniforme regolazione dei sistemi di welfare – con conseguente facoltà da parte di ogni Stato membro di determinare in modo differenziato misure di protezione sociale e modalità di erogazione dei relativi sussidi – i Trattati vigenti indicano alcuni principi fondamentali, che fungono da parametri invalicabili per la legislazione dei Paesi membri, tra cui rileva il principio di non discriminazione (articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ex articolo 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea) e di cittadinanza (articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ex articolo 17 del Trattato che istituisce la Comunità europea);
    su queste basi si è, inoltre, sviluppato un rilevante corpus di disposizioni in materia, tra cui rilevano: il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009; la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive precedenti in materia; il regolamento (UE) n. 492/2011, che riconosce i diritti dei lavoratori alla libera circolazione e definisce gli ambiti in cui la discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata; la recente direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, intesa ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione e il contrasto di forme di discriminazione, promuovendo sensibilizzazione e tutela giurisdizionale a garanzia della parità di trattamento;
    dal punto di vista economico e dei lavoratori in cerca di occupazione, la cittadinanza europea e la libera circolazione rappresentano indiscutibilmente un vantaggio e un elemento chiave per consentire ai cittadini di accrescere la propria formazione ed esperienza, cogliendo nuove opportunità di lavoro: secondo le stime della Commissione europea (Comunicazione sulla libera circolazione della Commissione europea del 2013) restano vacanti nell'Unione europea circa 2 milioni di posti di lavoro, nonostante la crisi economica;
    la libera circolazione nello spazio europeo da parte di cittadini comunitari comporta: il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Paese dell'Unione europea per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione o formalità e per un periodo superiore a determinate condizioni; per i lavoratori, dipendenti e autonomi, e i loro familiari diretti, il diritto di soggiornare senza particolari condizioni; per le persone in cerca di lavoro il diritto a rimanere nel Paese ospitante per un periodo di sei mesi e oltre, senza essere soggetti a particolari condizioni, se si è costanti nella ricerca del lavoro con possibilità concrete di essere assunti; è previsto anche il mantenimento, per tre mesi, dell'indennità di disoccupazione percepita nel proprio Stato di origine mentre si cerca lavoro in altro Stato membro;
    non vi è dubbio che ancora vi sia molta strada da fare per costruire un'Europa dei cittadini, sociale, solidale, giusta e sostenibile e per garantire uno spazio effettivo di circolazione, opportunità e lavoro per i cittadini europei. In tale direzione va la proposta di regolamento COM(2014)6 di riforma della rete europea dei servizi per l'impiego – Eures – all'esame del Parlamento europeo;
    altrettanto indubbia è la necessità di contrastare alcune visioni miopi e primitive, che, strumentalizzando per fini politici le paure causate dalla grave crisi economica, vorrebbero rialzare gli steccati tra gli Stati, rinazionalizzare il mercato del lavoro e ridurre il diritto dei lavoratori di cercare un lavoro, meglio retribuito nello spazio comune e europeo; tali visioni hanno l'unica conseguenza di impoverire e danneggiare proprio coloro che si sostiene di voler proteggere. Occorre, dunque, impedire che attraverso l'utilizzo dello spettro della crisi vengano alimentate le paure per smantellare il modello sociale europeo;
    tale impostazione, errata e dannosa, emerge dal dibattito, sviluppatosi soprattutto in taluni Paesi membri, a partire dal referendum svizzero contro l'immigrazione e la libera circolazione dei lavoratori, che porta a richieste in favore di una rinegoziazione dei trattati europei, la revisione di Schengen (in particolare da parte del Premier inglese Cameron), sulla scorta di una presunta insostenibilità dei sussidi sociali a favore dei cosiddetti «turisti del welfare»;
    su quest'ultimo aspetto, particolarmente sentito in Germania, le proposte legislative (che devono essere ancora approvate dal Bundestag), mirano solo a meglio definire specifiche ipotesi di abuso in tema di prestazioni sociali, con l'introduzione di maggiori verifiche circa i requisiti (in riferimento ad assegni familiari Kindergeld e al sussidio Hartz IV, che finanzia prestazioni di base per tutti i disoccupati o indigenti, ossia una sorta di reddito minimo), con l'obiettivo di colpire con misure più severe i casi irregolari, come per i cosiddetti matrimoni di comodo, l'attestazione di false residenze, il mantenimento di figli non residenti nel Paese ospitante o i casi di lavoro nero;
    nonostante la strumentalizzazione da parte di alcune forze in Italia, tali previsioni non mirano a scardinare il sistema di welfare minimo europeo esistente (che, peraltro, non trova alcuna analoga corrispondenza nell'ordinamento e nelle prestazioni assicurate nel nostro Paese) e non potranno in nessun caso risultare in contrasto con i principi stabiliti dai Trattati europei e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea. L'esclusione dal welfare di coloro che provengono da altri Paesi e in cerca di lavoro è considerata dalla Commissione europea una violazione del principio di uguaglianza di trattamento, sancito dai Trattati e ribadito dalla direttiva europea sulla libera circolazione;
    occorre, inoltre, far chiarezza sulla portata dei fenomeni «migratori» all'interno dell'Europa e, in particolare, dai Paesi neocomunitari dell'Est europeo, ricordando che buona parte è dovuta alla contingenza economica ed è conseguenza del peggioramento delle condizioni economiche di alcuni Paesi membri (circa il 70 per cento del boom migratorio verso la Germania è attribuibile a questo fenomeno);
    i dati e le ricerche disponibili non supportano la tesi, sostenuta da alcune forze di destra in Europa, secondo cui la crescita dei flussi migratori comporterebbe un elevato abuso dei «generosi sistemi sociali europei»; al contrario, risulta che la gran parte di immigrati nello spazio europeo lavori, paghi le tasse e versi i contributi sociali, senza ricevere maggiori trasferimenti rispetto a quelli dovuti in base alle regole del Paese di accoglienza, alle loro posizioni lavorative e al loro reddito;
    la Commissione europea ha di recente calcolato che i migranti dell'Unione europea sono meno del 5 per cento del totale di beneficiari delle prestazioni di assistenza sociale, solo in alcuni casi (quelli che fanno più notizia) presentano frodi o abusi, esigui fenomeni che si possono contrastare con piccoli accorgimenti legislativi e controlli più efficaci; inoltre, in riferimento alla popolazione residente con più di 15 anni, sette migranti dell'Unione europea su dieci hanno un'occupazione e, qualora il migrante perda il lavoro, riceve il sussidio pubblico solo in quanto ha pagato tasse e contributi, esattamente come i nazionali;
    è evidente che interventi restrittivi, attuati o paventati, in materia di libera circolazione, di mobilità dei lavoratori nello spazio europeo e di sicurezza sociale, risentono del clima antieuropeo e anti-immigrazione in tutta Europa; occorre affrontare con forza e respingere i tentativi di far saltare i principi fondanti dell'identità europea e, diversamente, promuovere un'azione costruita su diritti concreti che rimodellino e diano vita a una cittadinanza europea non retorica, ma che si assuma la responsabilità di una nuova generazione europea maggiormente «mobile» rispetto al passato,

impegna il Governo:

   a rilanciare nelle sedi europee una nuova programmazione e una nuova linea di politica economica, volta a superare l'esclusivo ricorso al contenimento dei bilanci nazionali, al rigore e all'austerità che rischiano di minare alla base i diritti, il welfare e gli stessi presupposti della costruzione europea, ostacolando la ripresa e la crescita nei Paesi del Sud Europa e, di conseguenza, in tutta l'Unione europea;
   a farsi promotore di un nuovo patto sociale per un new deal europeo, inserendo tra le priorità del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea azioni decisive in favore di una vera Europa sociale che attui concretamente i cosiddetti obiettivi faro del programma «Europa 2020», per garantire standard minimi comuni per i diritti dei lavoratori, uniformare le condizioni salariali, scongiurare il «dumping salariale» e la delocalizzazione industriale nei Paesi più poveri o con più debole legislazione sociale;
   a sostenere le proposte legislative europee e le azioni politiche in favore di una migliore protezione e inclusione sociale, della «libera circolazione» dei diritti dei lavoratori, in particolare delle prestazioni previdenziali maturate, di forme di assicurazione contro la disoccupazione a carico del bilancio dell'Unione europea e di percorsi di ricollocamento per chi ha perso il lavoro durante la crisi, quale primo tassello verso l'armonizzazione dei sistemi di assistenza sociale nell'Unione europea.
(1-00500) «Berlinghieri, Gnecchi, Moscatt, Giuseppe Guerini, Albini, Battaglia, Bonomo, Casellato, Chaouki, Culotta, Gianni Farina, Giachetti, Giulietti, Iacono, Mosca, Pastorino, Picierno, Scuvera, Vaccaro, Ventricelli, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Dell'Aringa, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla».


  La Camera,
   premesso che:
    con il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», si disciplinano, tra l'altro, le modalità di soggiorno dei minori stranieri sul territorio dello Stato;
    tra le norme vigenti nell'ordinamento italiano si prevede che i minori non accompagnati che arrivano nel territorio nazionale vengano accolti nei centri di primo soccorso e accoglienza, identificati e lì ospitati non oltre 48 ore e destinati poi a strutture di accoglienza;
    il quadro normativo di riferimento per la tutela dei diritti dei minori è costituito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
    nell'ambito delle migrazioni, i minori stranieri non accompagnati rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile. Essi hanno alle spalle viaggi talvolta di anni, arrivano in Italia spesso dopo aver vissuto violenze di ogni tipo e con il problema di dover restituire il denaro prestato loro per il viaggio. Possono essere – e purtroppo sono – facile preda dei circuiti di illegalità, soprattutto se non si attiva, fin dal momento del loro arrivo, una rete coordinata di protezione e di sostegno;
    da molti anni l'Italia affronta l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in termini di emergenza, senza una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti. Esistono in Italia esperienze di eccellenza nell'accoglienza dei minori migranti, ma, nonostante l'impegno di molti sia all'interno delle istituzioni che nelle reti associative e di volontariato, ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sono sempre rispettati: dal diritto al riconoscimento della minore età a quello ad un'accoglienza decorosa, dal diritto alla nomina di un tutore alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano;
    secondo i dati del Ministero dell'interno, dal 1o gennaio 2014 al 31 maggio 2014 sono stati 41.243 i migranti arrivati via mare, per la maggior parte eritrei (13.002), siriani (6.620) e maliani (4.314); i minori arrivati sono stati 6.722, di cui 4.598 non accompagnati, per la maggior parte di nazionalità eritrea (1.709), somala (679) ed egiziana (516), e 2.124 accompagnati, per la maggior parte siriani (1.542) ed eritrei (206);
    ancora nell'aprile 2009 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, a seguito di un'indagine conoscitiva, aveva approvato una risoluzione avente ad oggetto i minori stranieri non accompagnati che conteneva alcuni importanti impegni per il Governo, riferiti direttamente alla necessità di sciogliere i maggiori nodi critici emersi dalle prime risultanze dell'indagine. In particolare, l'indagine conoscitiva aveva evidenziato una situazione di notevole gravità sociale relativamente ai fenomeni riscontrati, imponendo alla Commissione l'urgenza di individuare al più presto strumenti immediati atti a garantire un'efficace tutela di questi minori, accertando tutte le eventuali responsabilità connesse alla loro incerta sorte e alla prevaricazione dei loro più elementari diritti di soggetti deboli;
    il 12 giugno 2014 il Senato della Repubblica ha approvato la mozione «Mare nostrum», nella quale si evidenzia che lo scenario internazionale non fa presagire alcun rallentamento dei flussi migratori nel Mediterraneo. Lo stesso Ministro dell'interno, nel corso dell'audizione del 28 maggio 2014 al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, ha asserito che, al netto della doverosa cautela derivante dalla variabilità dei fattori che possono incidere sulla dimensione quantitativa dei flussi migratori, «è un dato di fatto che, con l'accentuarsi dell'instabilità politica del Nord Africa e della situazione di frammentarietà che ha caratterizzato le condizioni della Libia, ancora priva di un interlocutore di Governo affidabile, i fattori di pushing immigration restano attestati su valori molto alti». È ragionevole, pertanto, prevedere che, per il 2014, il trend degli sbarchi continui ad essere in forte crescita e che proseguano, pertanto, le gravissime difficoltà di gestione, come confermato, del resto, dal salvataggio di circa 5.000 migranti avvenuto soltanto nelle ultime settimane;
    la stessa rilevazione di dati precisi è di difficile effettuazione, stante l'impossibilità di censire con celerità soprattutto i minori stranieri non accompagnati che giungono sul territorio italiano e di cui spesso si perdono le tracce;
    l'ultimo rapporto (il quinto) relativo agli anni 2011-2012 sui minori stranieri non accompagnati, che l'Anci ha commissionato nel 2014 a Cittaitalia, rivela che i minori stranieri non accompagnati in Italia, il cui numero è in continua crescita, costituisce un'ennesima «emergenza», che ancora una volta costringe a inseguire la realtà dei bisogni immediati delle persone da accogliere, con il rischio di allontanare sine die il tempo della programmazione strategica e dell'articolazione di strumenti di carattere ordinario che favoriscano i processi di accoglienza e integrazione;
    il rapporto rileva che i Paesi di provenienza sono più eterogenei, con una netta diminuzione degli arrivi da altri Paesi europei, mentre è in crescita la componente di minori in arrivo dal continente africano, ma anche da Bangladesh e Afghanistan. Conseguentemente, è cresciuto significativamente il numero di minori richiedenti asilo, che nell'indagine risulta essere pari a quasi il 17 per cento dei minori stranieri soli contattati o presi in carico dagli enti locali. Analizzando nel loro complesso tutti questi elementi, appare piuttosto evidente che si vada profilando, sempre più, una realtà nella quale i minori non accompagnati rappresentano una componente del più vasto fenomeno migratorio, ma, più specificamente, della migrazione di categorie particolarmente vulnerabili;
    la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha più volte denunciato la condizione dei minori stranieri non accompagnati nel territorio italiano e ha raccolto elementi di grave allarme sociale legati alla pericolosità dell'azione della microcriminalità e delle organizzazioni mafiose, con particolare riferimento alla prostituzione minorile e al lavoro nero;
    tra le proposte avanzate nel documento della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza adottato nella XVI legislatura vi sono: la creazione di una task force in grado di procedere tempestivamente all'identificazione dei minori stranieri non accompagnati; l'espletamento di una procedura certa e uniforme di identificazione; la promozione di collaborazioni bilaterali tra l'Italia e i Paesi di provenienza; il rifinanziamento del programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati gestito dall'Anci; l'attivazione di procedura di affidamento familiare temporaneo secondo le norme previste in materia dall'ordinamento;
    il rapporto dell'Anci riporta che nel biennio 2011-2012 i minori stranieri non accompagnati contattati o presi in carico sono stati nel 54,9 per cento dei casi accompagnati ai servizi dalle forze dell'ordine, il 15,6 per cento circa da parenti, poco meno del 5 per cento da connazionali, mentre quasi il 9 per cento si presenta autonomamente. Se si guarda, invece, ai dati in riferimento alle regioni si registrano in Veneto (69,6 per cento), Friuli-Venezia Giulia (66,7 per cento), Lazio (63 per cento) e Sicilia (61,7 per cento) le percentuali più alte di minori portati ai servizi dalle forze dell'ordine. Mentre la percentuale più alta di minori che si recano ai servizi insieme ai parenti si registra in Piemonte con il 41 per cento, seguito dalla Toscana con il 33,3 per cento, mentre in Basilicata con il 33,3 per cento si concentra la più alta percentuale di minori segnalati ai servizi da parte della procura o del tribunale. È da sottolineare il fatto che nel 2011 il numero dei minori stranieri non accompagnati, contattati o presi in carico dai servizi sociali dei comuni è cresciuto rispetto al 2010 (+100,5 per cento), rimanendo pressoché stabile l'anno successivo. Un incremento che ha comportato l'attivazione di interventi, attività e servizi a favore di 9.197 minori nel 2011 e di 9.104 nel 2012. Rispetto agli anni precedenti, inoltre, nel corso dei quali la quota più alta di minori presi in carico si trovava nel Centro-Nord, nel 2012, invece, questa si concentra nel Centro-Sud dove si trova il 71 per cento dei giovani stranieri seguiti dai servizi sociali territoriali. Nello specifico nelle quattro regioni di Lazio (35,1 per cento per cento del totale, con 3.192 minori contro gli 892 del 2010), Puglia (12 per cento, da 422 a 1.089), Sicilia (11,7 per cento, da 301 a 1.061) ed Emilia-Romagna (10 per cento, da 783 a 914 minori) si è registrata la più elevata percentuale di minori presi in carico nel 2012;
    secondo la stima di Save the children e i dati parziali forniti dalle autorità competenti, dal 1o giugno 2014 al 10 giugno 2014 sono arrivati via mare circa 11.312 migranti, per la maggior parte eritrei, siriani e sub sahariani, di cui almeno 813 donne e 1.315 minori (608 accompagnati e circa 707 non accompagnati);
    complessivamente, dunque, dall'inizio del 2014 al 10 giugno 2014 sono almeno 52.500 i migranti arrivati via mare, di cui almeno 8.000 minori, per la maggior parte (almeno 5.300) non accompagnati;
    al 3 giugno 2014 i minori non accompagnati in attesa di accoglienza erano 557, di cui 94 in centri per adulti (la maggior parte presso il centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo) e gli altri 463 in strutture adibite alla prima accoglienza dei minori nella provincia di Siracusa;
    nel maggio 2014 il presidente della Commissione regionale antimafia siciliana, Nello Musumeci, ha lanciato un gravissimo allarme relativo alla fuga dai centri di prima accoglienza dell'isola di 1.030 minori immigrati, che rischiano di cadere nella rete della criminalità. Secondo il presidente «i ragazzi e le ragazze, quasi tutti in età adolescenziale, dopo aver vagato nei primi giorni per centri abitati e campagne, finiscono quasi sempre nelle mani di spregiudicati, non solo loro connazionali, dediti allo sfruttamento della prostituzione, allo spaccio di droga o al lavoro stagionale nei campi agricoli, vittime del caporalato». «Il dato – spiega Musumeci – è quello ufficiale trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e si riferisce ai minori non accompagnati sbarcati negli ultimi mesi sulle nostre coste e non identificati in tempo o registrati con false generalità, quasi sempre senza neppure essere sottoposti a visita medica». «Si rendono irreperibili subito dopo l'accesso al centro di prima accoglienza e della loro sorte non si saprà mai nulla». Secondo Musumeci, «solo una minima percentuale dei minori allontanatisi attraversa lo Stretto per tentare di raggiungere i genitori in altre parti della penisola. Il resto degli immigrati è condannato in Sicilia ad una vita di stenti, sfruttamenti ed espedienti»,

impegna il Governo:

   a ricercare una soluzione che non sia di tipo emergenziale ma affronti in maniera organica – anche sul piano normativo – il problema dei minori stranieri non accompagnati, nel rispetto delle norme internazionali, quali la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, che vincola i Paesi sottoscrittori, tra l'altro, a riconoscere il diritto di non discriminazione (articolo 2), ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono e di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale (articolo 19), a riconoscere il diritto dei fanciulli ad ottenere il più alto standard possibile di cure mediche, protezione sociale ed istruzione (articoli 20, 28 e 29) e ad assicurare il diritto di protezione (articoli 19, 22, 30, 38);
   ad assumere iniziative per approvare al più presto una normativa organica sul tema dei minori stranieri non accompagnati;
   ad uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età, ad istituire un sistema nazionale di accoglienza ampliando il numero di posti previsti dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) e ad attivare una banca dati nazionale per disciplinare l'invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici degli stessi minori;
   ad assumere iniziative per prevedere, comunque, la continuità del finanziamento di un fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che non gravi sui bilanci dei comuni;
   a prevedere la partecipazione attiva e diretta dei minori stranieri non accompagnati a tutti i procedimenti che li riguardano, nel rispetto dei principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
   a favorire la promozione della presa in carico e di un sostegno continuativo dei minori stranieri in condizioni di particolare vulnerabilità (vittime di tratta e di sfruttamento, richiedenti asilo e altri) ed il sostegno organico all'integrazione sociale, scolastica e lavorativa dei minori stranieri non accompagnati, anche vicini al compimento della maggiore età;
   ad incentivare il coinvolgimento attivo delle comunità nell'accoglienza e nell'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, sviluppando l'affido familiare come alternativa alla comunità e la figura dei «tutori volontari» in rete con i garanti per l'infanzia e l'adolescenza;
   a favorire le attività per il ricongiungimento dei minori con i loro genitori allorquando giunti sul territorio italiano;
   a sostenere a livello europeo, in particolare con l'avvio del semestre di presidenza italiano dell'Unione europea, la predisposizione di un piano europeo di accoglienza e inserimento nei diversi Paesi di destinazione di migranti, richiedenti asilo e protezione, nonché di trasporto sicuro nella traversata del Mediterraneo e poi nel raggiungimento delle destinazioni finali spesso diverse dall'Italia, anche attraverso la revisione delle norme del regolamento (UE) n. 604/2013 (cosiddetto Dublino III), con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, che prevede a possibilità di trasferimento dei minori presso parenti (non solo genitori) residenti in altri Paesi;
   a prevedere, per quanto di competenza, misure stringenti di controllo e di accelerazione delle operazioni di prima identificazione dei minori stranieri non accompagnati, al fine di impedire che tali minori, resi «invisibili», finiscano nelle mani della criminalità organizzata o nella tratta di esseri umani.
(1-00501) «Zampa, Iori, Patriarca, La Marca, Scuvera, D'Incecco, Marco Di Maio, Gasparini, Antezza, Grassi, Albini, Miotto, Quartapelle Procopio, Piccione, Tidei, Capone, Amoddio, Paola Bragantini, Roberta Agostini, Chaouki, Carnevali, Beni».

Risoluzione in Commissione:


   Le Commissioni VI e X,
   premesso che:
    l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha stabilito che a decorrere dal 1o gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;
    al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), con l'articolo 9, comma 15-bis, il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, è stata prorogata la decorrenza dell'obbligo al 30 giugno 2014;
    successivamente, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, sono stati definiti gli ambiti di applicazione prevedendo l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro;
    il comma 2 dell'articolo 2 dello stesso decreto, visti gli effetti della norma e dato il numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, ritenuto di dover individuare dei criteri di gradualità e sostenibilità per l'applicazione di questa imposizione, prevede che in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo si applichi limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti esercenti il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;
    la data indicata in questo comma, 30 giugno 2014, coincide con quella per cui l'obbligo di dotazione è già previsto per tutte le categorie, dal decreto legge a cui lo stesso fa riferimento (decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179);
    la finalità dello stesso comma 2 è prevedere una agevolazione che rimandi temporalmente l'obbligo di dotazione per una determinata fascia di reddito e per questo motivo si deve intervenire posticipando il termine di almeno sei mesi;
    l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito impone costi organizzativi ed economici connessi al doversi dotare di un POS (tecnologia di accettazione multipla di strumenti di pagamento);
    questa imposizione risulta vessatoria per tutti i professionisti e le imprese italiane ai quali vengono imposte spese obbligatorie facilmente evitabili attraverso altri strumenti, quali ad esempio il bonifico elettronico e assegni bancari, strumenti che garantiscono gli stessi livelli di tracciabilità e di trasparenza per qualsiasi movimento di denaro;
    si introduce obbligatoriamente e ingiustamente un intermediario, la banca, alla quale viene garantito un introito aggiuntivo a discapito degli esercenti, pur non svolgendo alcun ruolo reale e concreto nel rapporto tra lo stesso e l'utente;
    l'obbligo di dotazione di un POS genera un'ulteriore spesa fissa aggiuntiva anche per le nuove piccole e medie imprese (start-up);
    l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito non è legato al reddito dell'impresa o del professionista e quindi risulta particolarmente vessatorio per piccole e micro imprese;
    è considerata scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi, ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dall'articolo 15, comma 5-quater, del sopracitato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
    il comma 5 dell'articolo 15, dello stesso decreto-legge 18 ottobre 2012, prevede che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengano disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui sopra;
    è chiaro che la normativa su descritta ha provocato lo scontento tra i professionisti e le imprese cui toccherà, dal 30 giugno, dotarsi di Pos e accettare i pagamenti effettuati con bancomat;
    la diffusione della moneta elettronica è importante anche sotto l'aspetto del mercato e-commerce in Italia, secondo le stime attese, nel 2013, ha raggiunto gli 11 miliardi di euro, determinando un aumento di competitività sui prezzi dei prodotti a vantaggio dei clienti;
    mai come oggi appare importante ed urgente concedere l'opportunità di effettuare la connessione ad internet mediante l'infrastruttura telematica a «banda larga», e ciò al fine di poter usufruire, in modo conveniente e rapido, ma anche attraverso un prodotto di qualità, di tutti i servizi che si sono sviluppati in rete (dall’e-govemement, all’e-business, all’e-commerce, all’e-learning e all’e-health);
    gli operatori italiani, nonostante gli elevati livelli raggiunti in termini di attrattività e di qualità dei prodotti, presentano ancora molte difficoltà nell'approcciare mercati europei ed internazionali a causa della mancanza del know-how specifico relativamente a sistemi di pagamento, logistica, distributiva, abitudini/comportamenti di acquisto, comunicazione online,

impegnano il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa normativa necessaria al fine di:
    a) prevedere che in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2015, l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, si applichi limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti esercenti il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro;
    b) escludere dall'obbligo tutte le nuove attività per almeno due anni;
    c) prevedere che i costi generati dall'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, siano a carico delle banche e non a carico di imprese o professionisti;
   ad incentivare l'uso delle carte di credito e di conseguenza l’e-commerce, stabilendo come debbano essere calcolate le commissioni e con quali indici, favorendo commissioni ridotte per piccole transazioni e assicurando la trasparenza delle operazioni;
   ad intervenire con misure di monitoraggio affinché le aziende, nell'uso dell’e-commerce, assumano comportamenti in linea con le norme nazionali ed europee a tutela dei consumatori;
   a rafforzare lo sviluppo del commercio elettronico promuovendo la nascita di distretti industriali dotati di banda larga adeguati al business, sostenendo la formazione delle imprese realizzata dalle università e dalle imprese, creando così ulteriori sinergie, e infine diffondendo il bollino blu netcomm (certificazione creata dal Consorzio del commercio elettronico che garantisce l'affidabilità del sito e-commerce);
   ad attuare le misure previste dall'Agenda digitale europea per contrastare il digital divide che non consente lo sviluppo delle aziende, frenando l’e-commerce;
(7-00391) «Alberti, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Pisano, Pesco, Crippa, Da Villa, Vallascas, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 (cosiddetta «Fini-Giovanardi»);
   tali disposizioni hanno modificato, nel 2006, l'articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti (articolo 4-bis) e numerose altre disposizioni dello stesso testo unico (articolo 4-vicies-ter);
   in particolare, l'articolo 4-bis, modificando l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, aveva unificato il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni inerenti tutte le sostanze stupefacenti, trattamento che in precedenza era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette «droghe leggere») ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette «droghe pesanti»). Per effetto di tali modifiche le sanzioni per i reati concernenti le «droghe leggere» e, in particolare, i derivati dalla cannabis, precedentemente stabilite nell'intervallo edittale della pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro, sono state elevate, prevedendosi la pena della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro;
   l'articolo 4-vicies ter ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli articoli 13 e 14 del testo unico, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in diversi gruppi. Peraltro, tale articolo – che prevedeva la modifica di ben 31 norme del testo unico – è stato dichiarato incostituzionale nella sua interezza, e non limitatamente alle sue disposizioni sulle tabelle, come originariamente richiesto dalla Corte di Cassazione, che ha poi rimesso la questione alla Consulta;
   la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter, per espressa affermazione della Consulta, ha comportato la reviviscenza delle disposizioni del testo unico sugli stupefacenti in vigore prima dell'approvazione della legge n. 49 del 2006;
   l'efficacia delle disposizioni previgenti ha dunque determinato un abbassamento delle pene per le violazioni relative alle «droghe leggere» (punite con la reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa) e un parallelo aumento delle pene previste per le violazioni relative alle «droghe pesanti» (punite con la pena della reclusione da otto a venti anni e della multa, anziché con quella da sei a venti anni e della multa);
   peraltro, da ultimo, il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, e recante «Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali» (il cosiddetto «decreto Lorenzin»), ha apportato ulteriori modifiche alla normativa sugli stupefacenti;
   è evidente, quindi, che sulla materia stupefacenti – novellata più volte, anche prima della recente sentenza della Corte Costituzionale – sono intervenute numerose modifiche nel tempo;
   in forza del combinato disposto del dell'articolo 27 della Costituzione che stabilisce il principio per il quale la «La responsabilità penale è personale», dell'articolo 25 della Costituzione che garantisce il diritto di difesa e di quanto espressamente stabilito all'articolo 5 del codice penale secondo il quale «Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale», è assolutamente necessaria la chiarezza e l'effettiva conoscibilità delle norme in vigore;
   è indubbio che una lacuna in termini di chiarezza ed effettiva conoscibilità della legge è ancor più grave in materia penale che, come noto, disciplina i fatti costituenti reato e a cui si riconnettono sanzioni molto incisive sulla sfera individuale;
   rispetto alla disciplina sugli stupefacenti, quanto stabilito a livello costituzionale e dal codice penale non pare, tuttavia, aver trovato adeguata attuazione;
   sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014 (n. 115), infatti, in occasione della pubblicazione della legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79 del decreto legge n. 36 del 2014 (il cosiddetto «decreto Lorenzin»), oltre alla legge, è stato anche pubblicato, a partire da pagina 64 della Gazzetta Ufficiale, come sempre, il «Testo del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 79, recante: “Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali”»;
   nell'ambito degli usuali elementi di chiarimento pubblicati unitamente al testo coordinato, è stato inoltre pubblicato anche l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 in quanto il citato decreto-legge n. 36 del 2014 modificava parzialmente il testo di tale disposizione: ciò avviene usualmente per agevolare la lettura delle norme come risultanti da novelle legislative;
   con riferimento a tale pubblicazione veniva rilevato il fatto che il comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 era presente nel testo dichiarato illegittimo con la sentenza n. 32 del 2014 dalla Corte costituzionale;
   l'articolo 73 – nel tempo oggetto di ben 7 riformulazioni e modifiche – è fondamentale in quanto fissa la pena per la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti;
   il fatto che al comma 1 dell'articolo si riporti ancora la pena della reclusione da sei a venti anni, in luogo di quella, vigente, da otto a venti anni nonché un comma 4 dell'articolo 73 – relativo ai medicinali previsti in tabella II sez. A, B, C, D, che invece attiene la disciplina penale delle sostanze inserite nelle tabelle II e IV, e che prevede, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, pene differenti, ingenera, a prescindere della correttezza o meno della pubblicazione, evidenti incertezze tra i comuni cittadini privi di specifiche competenze giuridiche;
   sarebbe evidentemente auspicabile che un testo «attualizzato» del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 venisse ricostruito e pubblicato quanto meno sul sito del Dipartimento delle politiche antidroga;
   allo stato sul sito del Dipartimento delle politiche antidroga, nella sezione «Normativa», in relazione al testo unico stupefacenti, vengono riportati gli interventi normativi del decreto-legge, nella formulazione riportata anche nel testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2014, senza che sia considerata la reviviscenza delle norme precedenti la cosiddetta «Fini-Giovanardi» conseguente alla pronuncia della Consulta n. 32 del 2014;
   ciò contribuisce ad alimentare, secondo gli interpellanti, la confusione, nonché la possibile ignoranza in perfetta buona fede sulla legge vigente;
   è preciso dovere di un organo governativo, quale è il Dipartimento delle politiche antidroga, che proprio di quei temi si occupa, fornire un'informazione aggiornata e corretta delle effettive modifiche intervenute nella legislazione, tenendo conto che gli utenti non sempre sono specializzati in discipline giuridiche e possono quindi non comprendere immediatamente la normativa effettivamente in essere;
   la normativa, così come è ordinariamente illustrata, inevitabilmente può indurre nell'errore i cittadini sulla conoscenza della legge penale, poiché può indurre i cittadini, in modo fuorviante, a ritenere che l'intervento della Corte Costituzionale sia stato vanificato sul piano legislativo con decreto-legge n. 36 del 2014, oppure mal interpretato dai commentatori;
   ad avviso degli interpellanti, si tratta di una questione rispetto alla quale occorrerebbe porre rimedio immediato ad esempio valutando la possibilità di assumere le necessarie iniziative al fine di pubblicare in Gazzetta Ufficiale la versione del testo unico sugli stupefacenti effettivamente vigente;
   nelle more sarebbe comunque indispensabile provvedere a pubblicare, per favorire una agevole comprensione del testo, sul sito del Dipartimento delle Politiche Antidroga il testo realmente vigente del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 –:
   quali siano le informazioni e gli orientamenti dei Ministri interrogati su quanto riportato in premessa;
   se non ritengano di intervenire quanto prima per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un testo coordinato e aggiornato del testo unico n. 309 del 1990 sugli stupefacenti nella formulazione vigente;
   se, nell'ambito delle proprie competenze, non reputino necessario al più presto far riportare nell'apposita sezione «Normativa» del sito del Dipartimento delle politiche Antidroga le norme vigenti in tema di stupefacenti, eliminando qualsiasi formulazione, ad oggi presente nella sezione, fuorviante per gli utenti.
(2-00581) «Daniele Farina, Migliore, Sannicandro, Fratoianni, Paglia».

Interrogazione a risposta scritta:


   CURRÒ. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   con deliberazione 60/2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 30 aprile 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012 sono state assegnate risorse a interventi di rilevanza strategica regionale nel Mezzogiorno nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche dal Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione regionale;
   nella delibera de quo, è riportata la necessità di una maggiore efficacia nell'impiego delle risorse destinate all'ambiente, con particolare riferimento ad un piano straordinario di azione per la riduzione del dissesto idrogeologico nel Mezzogiorno, al superamento delle procedure di infrazione in atto nel settore idrico e alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale;
   risulta infatti che la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue urbane ha comportato gravi criticità sul territorio nazionale con la conseguente attivazione di procedure di contenzioso e precontenzioso comunitario;
   nella citata delibera 60/2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, si rappresenta che a seguito della ricognizione compiuta dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, quest'ultimo ha individuato 223 interventi idonei a superare le infrazioni negli agglomerati interessati dalle menzionate procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario e ad assicurare l'ottimale offerta del servizio;
   con delibera assunta nella seduta del 17 dicembre 2013 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, il CIPE ha disposto la proroga al 30 giugno 2014 del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle amministrazioni destinatarie già stabilito al 31 dicembre 2013 dalla delibera dello stesso comitato n. 14/2013 – con riferimento agli interventi finanziati con le delibere n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012 e n. 60/2012 richiamate in premessa;
   il comune di Milazzo è stato informato, durante una riunione operativa che si è svolta nel mese di maggio 2014, presso il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che il CIPE ha disposto una nuova proroga al 31 dicembre 2014 che blocca l’iter per i comuni virtuosi;
   ad oggi, a causa di problemi di natura amministrativo-gestionale, i comuni che hanno rispettato il cronoprogramma dettato dal CIPE nella delibera 60/2012 si trovano nella condizione di non poter operare anche con il progetto già definitivo –:
   se il Governo intenda assumere iniziative rapide e solerti rispetto a questa situazione per far in modo che vengano emessi i decreti definitivi di finanziamento dei lavori relativi alla citata delibera CIPE 60/2012. (4-05145)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:


   LATRONICO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ha semplificato le procedure di autorizzazione per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi indicate come infrastrutture strategiche nell'articolo 1 della legge 239 del 2004;
   la società britannica Transunion Petroleum Ltd, ha presentato, nel maggio 2013, all'ufficio VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni Basilicata, Puglia e Calabria, alle province di Crotone, Cosenza, Matera, Taranto e Lecce a 49 comuni rivieraschi dell'arco jonico lucano-calabrese-pugliese l'istanza di avvio della procedura VIA, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 152 del 2006, relativamente al progetto di ricerca denominato «d68 F.R. – TU» nel Mar Jonio;
   il 14 maggio 2014 la Transunion Petroleum Italia S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste alla documentazione depositata in data 9 maggio 2013 per la procedura di valutazione di impatto ambientale;
   l'area denominata d68 CR-.TU è situata nel Golfo di Taranto tra Policoro (Matera) e Trebisacce (Cosenza), lo specchio d'acqua interessato ha un'estensione complessiva di 623,47 chilometri quadrati e ricade all'interno delle zone marine convenzionalmente denominate «D» ed «F»;
   il sito ha un alto valore naturalistico, ove sono presenti habitat marini naturali ed anche specie da proteggere (ad esempio la tartaruga caretta, in via di estinzione dalle coste italiane);
   nell'area interessata è presente anche la Riserva naturale regionale Bosco Pantano di Policoro, istituita con legge regionale 8 settembre 1999, n. 28. Oasi WWF dal 1995. La riserva interessa un'area di 550 ettari a bosco relitto di latifoglie decidue, nei comuni di Policoro e Rotondella;
   alla concessione di tale permesso, si oppongono, con numerose e fondate argomentazioni, i comuni, enti pubblici, cittadini e associazioni;
   la ricerca petrolifera interferirebbe con le attività turistiche, le peculiarità ambientali, la flora e la fauna marina del Mar Jonio e del Mediterraneo. Ricchezze sulle quali è basata l'economia locale –:
   quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per approfondire la questione riportata in premessa e se intendano sospendere ogni ulteriore permesso di ricerca al fine di approfondire tutti gli aspetti legati alla tutela dell'ambiente di un comprensorio marino tra i più peculiari del Mediterraneo. (4-05155)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:


   LUIGI GALLO, SPESSOTTO e BRUGNEROTTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il sistema di esternalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche ha portato ad un sistema complesso che non ha raggiunto gli obiettivi previsti di maggior efficienza e di economia di gestione;
   tale sistema ha portato come conseguenza l'affidamento degli appalti per le pulizie introducendo tecniche di ribasso dell'offerta che ricade sulle condizioni lavorative degli impiegati nelle ditte vincitrici dell'appalto e sull'incapacità di garantire il servizio nelle istituzioni scolastiche;
   le esternalizzazioni, non hanno mai prodotto nessun risparmio e continuano ad essere e sono sempre risultate più costose dell'assunzione a tempo indeterminato del personale e dei collaboratori scolastici necessari per far funzionare il servizio secondo la relazione tecnica del governo allegata al decreto-legge n. 69 del 2013;
   il problema delle esternalizzazioni nella scuola, in questa legislatura, è stato affrontato inizialmente con l'esame del decreto cosiddetto «del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013);
   in particolare, il comma 5 dell'articolo 58 del predetto decreto-legge fissa, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l'acquisto di servizi esternalizzati;
   l'acquisto dei servizi deve avvenire nel rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro CONSIP: la spesa, infatti, non può essere superiore a quella che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009;
   il cosiddetto decreto del fare, in relazione a questi ultimi, dispone anche che, a decorrere dal medesimo anno scolastico 2013/2014, il numero di posti accantonati non deve essere inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013;
   l'articolo 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006, dispone inoltre che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni quadro CONSIP;
   in particolare, la relazione illustrativa e la relazione tecnica del decreto-legge n. 69 del 2013 chiariscono che l'importo a base di gara previsto per «la stipulanda convenzione Consip» per i servizi esternalizzati deve essere pari alla spesa che si sarebbe sostenuta per assumere un numero di collaboratori scolastici pari a quanti sono i posti accantonati in organico;
   il limite di spesa annuale è stimato in circa 280 milioni di euro – derivanti dal prodotto fra il numero dei posti di collaboratore scolastico accantonati nell'anno scolastico 2012-2013, pari a 11.851 posti, e lo stipendio annuale lordo di un collaboratore scolastico supplente, pari a 23.581,37 euro – a fronte di una spesa attuale di 390 milioni di euro;
   il risparmio complessivo derivante dalle disposizioni recate dal comma 5 ammonta, in base alla relazione tecnica, a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e di 36,6 milioni di euro già nel 2013;
   la legge di stabilità 2014, al comma 748, dispone, in materia di esternalizzazione dei servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche derogando alla disposizione succitata del decreto del fare e stanziano ulteriori 34 milioni con un provvedimento tampone per i mesi di gennaio e febbraio;
   il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 contenente «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» meglio conosciuto come decreto Renzi salva Roma ter, prevede all'articolo 19 che: «Il termine del 28 febbraio 2014, di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia nei territori nei quali non è attiva la convenzione Consip per l'acquisto dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, sia nei territori in cui la suddetta convenzione è attiva, è prorogato al 31 marzo 2014, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1 comma 748, terzo periodo, è incrementato di euro 20 milioni per l'esercizio finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;
   Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti di comune accordo con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Giannini hanno siglato un accordo con i sindacati confederali per un futuro intervento delle stesse aziende coinvolte nel servizio di pulizia per un nuovo servizio di manutenzione ordinaria e «decoro»;
   l'accordo suddetto è implicitamente richiamato dagli articoli aggiuntivi al comma 2 dell'articolo 2 decreto-legge 7 aprile 2014 n. 58 «recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico» secondo le modifiche apportate al Senato;
   da fonti giornalistiche risulta che l'investimento sul nuovo appalto di manutenzione ordinaria e «decoro» ci sia un investimento di 450 milioni di euro per le stesse ditte di pulizia e cooperative che stanno già operando;
   al fine di garantire la continuità occupazionale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha concesso ulteriori risorse economiche e si è inoltre impegnato a garantire da oggi e fino al 30 giugno 2014 ammortizzatori sociali e attività di formazione professionale per la piccola manutenzione delle scuole, ma risulta che attualmente la cassa integrazione viene anticipata dalle imprese;
   da quanto sin qui esposto risulta secondo gli interroganti evidente che dalla esternalizzazione dei servizi non deriva alcun vantaggio economico per le casse dello Stato (o degli enti), pertanto vengono meno gli stessi presupposti che giustificherebbero le esternalizzazioni stesse –:
   se non ritenga che le esternalizzazioni dei servizi di pulizia in tutti questi anni abbiano prodotto un danno per le casse dello Stato, che non siano un percorso economicamente sostenibile e quali iniziative intenda assumere. (4-05146)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere – premesso che:
   la «variante di valico» è il nodo centrale del potenziamento del cosiddetto corridoio appenninico ed è rappresentato dalla tratta La Quercia-Aglio dell'Autostrada A1; essa fa parte del progetto a livello nazionale di potenziamento della tratta autostradale da Firenze a Bologna (125 chilometri) in particolare dell'attraversamento appenninico, previsto dal piano decennale della viabilità di grande comunicazione (approvato dal C.I.P.E. ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 531 del 12 agosto 1982);
   la variante di valico, la più grande infrastruttura stradale attualmente in costruzione in Europa, è un raddoppio autostradale pensato per rendere più fluido il collegamento su gomma tra Nord e Sud della penisola, riducendo i gravi inconvenienti del tracciato attuale, caratterizzato da forti pendenze e spesso di difficile agibilità nei mesi invernali, a causa di neve o condizioni atmosferiche avverse;
   come denunciato dagli, organi di stampa (e, fra i tanti, da Il Fatto Quotidiano, in propri articoli e inchieste del 25 ottobre 2011, 3 novembre 2011, 17 novembre 2011, 20 novembre 2011, 3 dicembre 2011, 1o gennaio 2012, 28 gennaio 2012, 22 febbraio 2012, 28 marzo 2012, 24 maggio 2012, 24 marzo 2013, 23 marzo 2014, 15 aprile 2014, 15 maggio 2014), sono emerse a più riprese, nel corso dei lavori, gravi criticità, relative anche all'assetto idrogeologico delle aree coinvolte, tali da determinare un possibile ulteriore allungamento dei tempi e incremento dei costi per la realizzazione delle opere;
   in particolare, nel 2011, in concomitanza degli scavi del tunnel Val di Sambro, una frana «sopita» ha ricominciato a muoversi, minacciando la vicina località di Ripoli-Santa Maria Maddalena;
   risulta all'interpellante che i tecnici del Cnr e dell'Ispra, giunti sul luogo su invito del prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia, avrebbero imputato il risveglio della frana (di volume pari a due milioni di metri cubi di terra) ai lavori di cui sopra;
   la procura di Bologna ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per disastro colposo, disposto numerose perizie tecniche e, infine, richiesto l'archiviazione (si veda Il Fatto Quotidiano del 22 luglio 2013), per la difficoltà a risalire a specifiche responsabilità individuali in ragione del complesso, ventennale iter di progettazione dei lavori; ciononostante, la consulenza tecnica ha sancito che «nelle diverse fasi progettuali non si è mai valutata la possibile interferenza tra lo scavo delle gallerie ed i movimenti del versante, sia quelli direttamente indotti dalla realizzazione dell'opera (subsidenza), sia quelli da attribuire alla riattivazione dei movimenti franosi già presenti all'inizio dei lavori anche se in fase di quiescenza, sia infine quelli eventualmente di nuova formazione» e che «la zona di Santa Maria Maddalena, al pari della zona precedente, presentava nel ventennio precedente i lavori velocità costanti di circa 2,7 mm/anno, valore stimato sulla base dell'analisi di immagini satellitari. I lavori di costruzione della galleria hanno impresso una generale accelerazione che ha fatto aumentare la velocità di spostamento di più di un ordine di grandezza»;
   nel frattempo, numerose famiglie di Ripoli hanno dovuto sgomberare, volontariamente o sulla base di ordinanze sindacali, le loro case, a causa dell'apertura di crepe e di scivolamenti dovuti allo smottamento del terreno; 
   la frana minaccia anche il tracciato esistente dell'A1: in particolare viadotto Rio Piazza dell'autostrada del sole che collega Bologna a Firenze, nel tratto che passa sull'Appennino bolognese, ha iniziato a muoversi, tanto che nella primavera del 2012 la Società Autostrade ha aperto un nuovo cantiere sotto il viadotto per mettere in sicurezza i piloni (si veda Il Fatto Quotidiano del 24 maggio 2012); 
   è invece degli ultimi mesi (si veda Il Fatto Quotidiano del 15 aprile 2014) la notizia che anche la galleria Sparvo, realizzata con modalità e macchinari in negativi con la speranza di evitare le complicazioni idrogeologiche che interessano la galleria Val di Sambro, ha subito danni a causa, ancora una volta, di una «frana lenta»: i rivestimenti in calcestruzzo della volta della canna nord sono saltati, per una lunghezza di 350 metri circa e sono già stati individuati segnali premonitori di un analogo danneggiamento del rivestimento della corrispondente tratta della canna sud;
   risulta all'interpellante, per quanto trapelato agli organi di stampa (si veda Il Fatto Quotidiano del 23 marzo 2014) che le ditte costruttrici abbiano inviato al Ministro interpellato, e a Mauro Coletta, commissario per la variante di valico e direttore della struttura di vigilanza sulle autostrade, una preoccupata missiva, nella quale ricordano di aver fatto presente fin dall'inizio ad Autostrade le proprie perplessità rispetto al progetto delle gallerie, proprio in virtù del rischio geologico; la società Autostrade, però, non avrebbe accolto tali osservazioni;
   risulta all'interpellante che i costruttori, ritenendosi danneggiati e sostenendo di aver speso molto più del previsto, avrebbero chiesto ad Autostrade ulteriori 564 milioni di euro a titolo di «indennizzi e maggiori compensi»;
   la procura di Bologna ha recentemente aperto, in relazione alla galleria Sparvo, un fascicolo conoscitivo –:
   se quanto in premessa trovi conferma;
   quali siano, a oggi, i costi di realizzazione stimati per l'opera, e di quanto siano incrementati nel tempo;
   entro quale data la variante di valico sarà operativa;
   quali iniziative siano state prese, e a quale punto siano, per proteggere la popolazione delle zone interessate dalle frane;
   quale sia l'orientamento del Governo rispetto ai fatti di cui in premessa, e in particolare rispetto alla controversia contrattuale tra committente ed esecutore dei lavori;
   quali iniziative intenda il Governo assumere per individuare, nel limite dei propri poteri e nel rispetto delle competenze dell'autorità giudiziaria, le eventuali responsabilità tecniche, politiche e amministrative che hanno portato alla presente situazione.
(2-00580) «Catalano».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FONTANELLI, CARROZZA e GELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la proposta di Piano nazionale degli Aeroporti elaborata da ENAC nel 2012, e presa a base dal Governo ai fini della definitiva approvazione, prevede una forte crescita del traffico passeggeri per il nostro Paese, con «il possibile raddoppio del traffico entro il 2030»;
   il tasso medio di crescita annua stimato dall'ENAC per la rete aeroportuale italiana è del 3,2 per cento nel periodo 2011-2030;
   sulla base di tali previsioni, l'ENAC sviluppa un'analisi sulla situazione delle infrastrutture aeroportuali, sui loro problemi e sulle loro potenzialità nelle principali macroaree italiane, individuando i principali obiettivi di sviluppo in un quadro di definizione dei profili funzionali a partire dalla rete strategica;
   in tale contesto, per quanto riguarda la macroarea del centro nord, si evidenzia per la Toscana la necessità di attivare forme di collaborazione e di integrazione fra gli scali di Pisa e di Firenze, anche per far fronte ad una domanda di crescita del traffico che dovrebbe salire dagli attuali 6,5 milioni di passeggeri fino a un massimo di 12,5 milioni nel 2030;
   sulla base di tale previsione si motiva per la realtà di Firenze la necessità di realizzare un sostanziale adeguamento strutturale con una nuova pista in grado di assorbire il traffico aggiuntivo; in questa ottica la società di gestione dell'aeroporto di Firenze ha avanzato la proposta di realizzare una infrastruttura di 2400 mt. con un investimento stimato di 250 milioni, sostenuto in parte rilevante dal finanziamento pubblico;
   tuttavia i dati più recenti sul traffico passeggeri in Italia non sembrano confermare le stime di crescita indicate nel Piano. Infatti, in base agli ultimi rapporti annuali ENAC, nel 2012 il numero di passeggeri complessivo del sistema aeroportuale italiano ha registrato una flessione pari all'1,3 per cento (circa 146 milioni di passeggeri), rispetto all'anno precedente; tendenza confermata nel 2013 con un calo dell'1,7 per cento (circa 143,5 milioni di passeggeri);
   si tratta, come si vede, di uno scostamento assai significativo rispetto alle previsioni sopra richiamate;
   nelle comunicazioni sulle linee programmatiche di fronte alla Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato del 26 marzo 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato la necessità di realizzare collegamenti, dell'alta velocità con i maggiori aeroporti strategici, rilevando che in proposito sono in corso anche contatti con Ferrovie dello Stato spa;
   in base a notizie di stampa, l'integrazione dell’hub aeroportuale di Fiumicino con l'alta velocità rientrerebbe anche nelle intese tra Governo, Alitalia ed Etihad in corso, con l'obbiettivo di sviluppare e concentrare più flussi di traffico nel principale scalo del Paese, obiettivo che, se realizzato, non potrà che avere una notevole incidenza nei volumi di traffico che riguardano la macroarea del centro nord –:
   se, nell'ambito del processo di predisposizione, ancora in corso, del piano nazionale degli aeroporti, risulti opportuno richiedere ad ENAC un aggiornamento della sua proposta del 2012, che prenda in considerazione le novità intercorse e che valuti la congruità e la sostenibilità degli investimenti ipotizzati nella proposta in relazione ai possibili cambiamenti nelle previsioni dei flussi di traffico;
   se, in particolare, risulti giustificabile un investimento sostenuto dal contributo pubblico nell'aeroporto di Firenze, in considerazione del fatto che, in caso di realizzazione del collegamento diretto dell'alta velocità con l'aeroporto di Roma-Fiumicino, l'area del capoluogo toscano, raggiungibile in treno dallo scalo aeroportuale in circa 1,5 ore, potrebbe essere agevolmente ricompresa, di fatto, nel bacino di utenza di tale aeroporto. (5-02995)

Interrogazioni a risposta scritta:


   OLIVERIO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto riportato dal Quotidiano della Calabria del 26 maggio 2014 la stazione ferroviaria di Catanzaro Sala, cuore pulsante nei tempi antichi, versa in uno stato di grave degrado dovuto essenzialmente al totale abbandono in cui versa da diversi anni;
   questa stazione venne aperta il 31 luglio 1899 e l'ultima carrozza è partita il 15 giugno 2008, a 109 anni di distanza dalla partenza del primo vagone;
   al momento risulta essere trasformata in una vera e propria discarica dove le porte di accesso risultano completamente murate;
   sterpaglie, rifiuti e animali hanno preso il posto di binari e banchine, preoccupando la popolazione locale la quale, con ravvicinarsi della stagione estiva, risulta essere angosciata per eventuali incendi che potrebbero avere luogo nella zona interessata;
   le aree comuni sono state distrutte e trasformate in rifugio di fortuna dei senza tetto, anche a causa dell'assenza di qualsiasi controllo e vigilanza che possono diventare fonte di pericolo per i residenti. Ignoti hanno provveduto anche ad asportare diversi scambi insieme a rotaie e traversine;
   la stessa stazione riusciva nel passato a soddisfare il bacino d'utenza di Catanzaro, risultando uno dei principali nodi logistici della città;
   questo stato di abbandono si va ad affiancare al conclamato gap infrastrutturale calabrese, determinato da una crescente marginalizzazione del trasporto ferroviario della regione, caratterizzato solo da tagli mentre al contrario sarebbe necessario un intervento urgente finalizzato a sollecitare Trenitalia al fine di indicare soluzioni per il superamento delle criticità descritte in premessa;
   a parere dell'interrogante sarebbe opportuno promuovere un serio programma di risanamento, di prevenzione dei rischi e di bonifica del territorio;
   se il Governo sia a conoscenza della situazione di degrado in cui versa la stazione ferroviaria di Catanzaro Sala e quali iniziative, per quanto di propria competenza, intenda assumere per far fronte tempestivamente alle inefficienze e ai disservizi descritti in premessa –:
   se il Governo non intenda promuovere un tavolo di confronto anche con la regione Calabria e gli enti locali interessati al fine di porre rimedio a queste criticità. (4-05147)


   OLIVERIO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   risulta da alcuni giornali locali che a Gimigliano, in provincia di Catanzaro, sussiste una grave situazione di degrado della rete ferroviaria della Calabria, dovuta essenzialmente dallo stato di totale abbandono in cui versano i binari, i marciapiedi e gli edifici di servizio che risultano essere trasformati in vere e proprie discariche;
   uno scenario sempre più desolante, visto l'importanza che tale rete ferroviaria riveste per il territorio di quell'area, in virtù soprattutto della scarsa efficienza delle altre infrastrutture e delle frane che hanno colpito la zona;
   questo stato di degrado si riflette anche nella stazione centrale di Via Milano a Catanzaro, importante snodo del servizio di trasporto;
   una decadenza e un totale abbandono che si riflette anche sugli attraversamenti stradali governati da passaggi a livello che non risultano essere in grado di garantire piena sicurezza, apparendo particolarmente pericolosi e a rischio;
   la regione Calabria soffre già di un conclamato «gap» infrastrutturale, soprattutto in campo ferroviario, essendo mal collegata con l'interno del Paese;
   tale criticità influisce sicuramente anche sul sistema turistico determinando una ricaduta negativa sulla precaria economia locale;
   occorre ridare slancio e sviluppo al settore del trasporto ferroviario locale, partendo da una reale ricognizione delle esigenze della popolazione al fine di migliorare il sistema infrastrutturale, il cui stato di degrado penalizzerà la popolazione locale e persino i turisti che si recheranno in vacanza in quel territorio –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e quali iniziative di competenza intenda promuovere per una tempestiva soluzione della questione al fine di evitare i disagi che quotidianamente la popolazione locale è costretta ad affrontare. (4-05150)


   CURRÒ. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il Viadotto Ritiro dell'autostrada A20 Messina-Palermo rappresenta un passaggio obbligato per tutto il flusso della direttrice Messina-Palermo svolgendo dunque un ruolo cardine nella viabilità. Il viadotto non è posizionato in aperta campagna ma direttamente sul centro abitato del quartiere ritiro, con la presenza di molte abitazioni in prossimità dei piloni;
   la relazione finale «Valutazione degli effetti della interazione tra la struttura del viadotto ritiro dell'autostrada Pa-Me e dei viadotti dello svincolo autostradale di Giostra» presentata il 20 luglio 2012 all'Anas e al comune di Messina dal Dipartimento di ingegneria civile dell'Università a firma dell'ingegner Ricciardi, a fronte della convenzione stipulata tra l'università di Messina e il comune di Messina, ha sottolineato la necessità di programmare degli interventi di messa in sicurezza che interessino, soprattutto, il viadotto Ritiro a causa della sismicità della zona e della debolezza strutturale di alcune pile che sorreggono gli impalcati in oggetto;
   in data 6 agosto 2012 l'ingegnere capo del genio civile di Messina, dottor Gaetano Sciacca, ha inviato una nota alla procura di Messina nella quale denunciava, sulla base delle risultanze degli studi svolti dall'università, la situazione di pericolo dovuta alle precarie condizioni del ponte (9 piloni su 40) e alla mancanza di interventi di adeguamento sismico;
   in data 31 ottobre 2013 lo stesso ingegnere capo del genio civile di Messina, dottor Gaetano Sciacca, ha provveduto ad inviare una nota anche all'Anas criticando, per motivi di sicurezza, la scelta di tenere aperto il viadotto in oggetto e denunciando l'inutilità della scelta di riduzione della carreggiata;
   la costruzione del viadotto, oggi utilizzabile esclusivamente nella carreggiata interna, risale agli anni 60 e all'interrogante non risulta che sia mai stato effettuato intervento di consolidamento;
   il 30 dicembre 2013 il Consorzio autostrade ha trasmesso all'ufficio speciale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture il progetto di adeguamento sismico del viadotto e di ripristino della viabilità sulle due corsie redatto da tecnici interni per un totale di 60 milioni di euro di cui 30 milioni programmati dal CIPE e 30 in parte dalla regione siciliana e dal consorzio delle autostrade siciliane;
   in data 27 novembre 2013, in seguito al verificarsi di un evidente distacco del calcestruzzo nei piloni numero 8 e 9 con esposizione all'aria e quindi ossidazione dei trefoli d'acciaio e conseguente indebolimento della struttura, è intervenuto, con urgenza, il Consorzio autostrade siciliane;
   il 28 maggio 2014 è intervenuto sulla vicenda anche l'assessore ai lavori pubblici e urbanistica, dottor Sergio De Cola, del comune di Messina, minimizzando l'accaduto e rassicurando sulla tenuta del ponte –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;
   quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda assumere al fine di assicurare il regolare svolgimento di idonei, efficaci e soprattutto rapidi interventi di ripristino a messa in sicurezza del viadotto citato in premessa. (4-05156)


   RIZZETTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   a quanto è dato sapere all'interrogante la ThyssenKrupp AG è la società che ha ottenuto dal Consorzio Venezia Nuova concessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'appalto per l'installazione di un parancolato di acciaio, ossia una parete verticale continua utilizzata con funzione idraulica e di sostegno del terreno, lungo il perimetro di Marghera e della gronda lagunare di Venezia –:
   di quali elementi disponga il Governo al riguardo e, in particolare, a quali condizioni e con quali costi sia stato assegnato l'appalto per l'installazione del parancolato lungo il perimetro di Marghera e della gronda lagunare di Venezia. (4-05157)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   CIPRINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2014 è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di n. 650 allievi agenti della polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale che, se in servizio, abbiano svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano concluso tale ferma di un anno;
   in data 27-29 maggio 2014 si sono svolte le prove di selezione dei candidati nei centri di reclutamento e consistiti nella somministrazione di un questionario articolato in 80 domande, con risposta a scelta multipla, selezionate tra i 5000 quesiti pubblicati sul sito www.poliziadistato.it il 18 aprile 2014;
   tuttavia per un errore procedurale compiuto dall'amministrazione nella prova scritta di esame del concorso, nel questionario «I» somministrato ai candidati nella seduta pomeridiana del 29 maggio scorso, è stata riscontrata, tra le 80 domande, la presenza di un quesito errato (n. 49), ossia non recante tra le quattro risposte contemplate, quella esatta;
   l'amministrazione, preso atto dell'errore, ha disposto la rinnovazione parziale della prova scritta fissando la data del 23 giugno prossimo mediante somministrazione di una sola domanda in sostituzione di quella errata e ha convocato i soli candidati che hanno conseguito la sufficienza o che potrebbero raggiungerla rispondendo correttamente alla domanda che formerà oggetto della prova reiterata; ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del bando, è previsto il conseguimento del punteggio minimo di 60/100 per il superamento della prova;
   il frazionamento della prova deve svolgersi sempre con modalità tali da garantire la «par condicio» fra concorrenti poiché – per effetto della parziale rinnovazione della prova rispetto alcuni candidati ai quali è stato somministrato il questionario errato – la conseguenza sarà che alcuni candidati – seppur limitatamente ad una unica domanda – avranno più tempo per prepararsi, oltre ad avere già testato gli argomenti e le modalità di formulazione delle domande –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti;
   quali misure intenda adottare il Ministro per assicurare la «par condicio» fra i concorrenti, l'imparzialità e la regolarità dello svolgimento del concorso di cui in premessa anche al fine di evitare l'avvio di eventuali contenziosi giudiziari. (4-05148)


   CAMPANA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere che – premesso che:
   la pedofilia è uno dei principali motivi per cui bambini e adolescenti di tutto il mondo chiedono aiuto;
   Telefono Azzurro ha calcolato che l'industria dell'abuso sessuale on-line genera 50.000 nuove immagini di abusi sessuali sui bambini ogni anno e che un bambino su cinque in Europa sia vittima di abusi;
   l'88 per cento dei contenuti sessualmente espliciti auto generati da adolescenti vengono presi dalla loro collocazione  originale e spostati su altri siti Internet;
   secondo l'Istat nel 2012 in Italia le denunce all'autorità giudiziaria in merito hanno riguardato: 558 per atti sessuali con minorenne; 120 per corruzione di minorenne; 380 per pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico;
   secondo i dati diffusi da Ecpat solo in Italia sarebbero 80.000 le persone che partono ogni anno per un viaggio alla ricerca di rapporti sessuali con minorenni. Il 60 per cento sono occasionali, il 35 per cento abituali e il 5 per cento pedofili;
   l'esperienza di una violenza sessuale nell'infanzia o nell'adolescenza rappresenta una condizione di rischio per un'ampia gamma di disturbi e difficoltà di adattamento, con conseguenze anche a livello neurobiologico –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;
   quali siano i dati a disposizione del Ministro dell'interno e della polizia postale in merito al fenomeno della pedopornografia on-line e quante siano le persone denunciate negli ultimi due anni;
   se il Ministro dell'interno abbia intenzione di potenziare l'organico della polizia postale che indaga sui crimini che si consumano nella rete;
   se il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abbia predisposto programmi ad hoc per le vittime della pedopornografia on-line e non, per una piena assistenza del fanciullo e un recupero psicofisico del trauma subito. (4-05149)


   ALBANELLA, RACITI, BURTONE e BERRETTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   è di questi giorni la notizia, diffusa anche sui social network, che Forza Nuova sta preparando, per sabato 14 giugno a Catania una manifestazione contro «gli invasori», ovvero, «le decine di migliaia di immigrati clandestini che giornalmente si riversano nelle vie della città svolgendo attività per lo più illegali»;
   su Facebook Forza Nuova, il cui corteo partirà alle 18 da piazza Roma e si concluderà nel cuore della città, illustra così le sue motivazioni: «le coste della Sicilia sono diventate obiettivo di centinaia di migliaia di immigrati clandestini, solo negli ultimi 5 mesi il numero degli invasori ha superato le 60.000 unità. (...) Catania è una delle città più colpite: di sera le strade diventano insicure e si registrano giornalmente casi di molestie sessuali, furti e violenze ai nostri connazionali e continui scontri etnici tra immigrati per disputarsi il malaffare del centro storico»;
   è utile ricordare che Forza Nuova è un'organizzazione di estrema destra, che si richiama esplicitamente al fascismo, guidata da Roberto Fiore, estremista di destra per anni latitante a Londra a seguito di una condanna per associazione sovversiva emessa nel 1982 dalla magistratura italiana, e che nel 1985 venne condannato, sempre in Italia, per banda armata (in associazione con i NAR) e associazione sovversiva;
   Fiore, rimanendo sempre latitante, ha negli anni accumulato una vera e propria fortuna sia societaria che immobiliare, senza mai scontare un giorno della sua condanna, fino al 1999, anno in cui i reati di cui è accusato vanno in prescrizione e fa ritorno in Italia;
   la manifestazione dell'organizzazione che fa capo a Fiore, prevista a Catania per il prossimo 14 giugno, presenta chiari tratti xenofobi, razzisti e discriminatori, e fa leva su paure e disagi reali sfruttando però, secondo gli interroganti, cinicamente e irresponsabilmente, la gravissima situazione che porta uomini, donne e bambini a rischiare la vita per fuggire da guerre, persecuzioni e fame, nonché le difficoltà reali che la Sicilia e i suoi cittadini coraggiosamente affrontano perché terra di «frontiera» rispetto agli sbarchi, situazione nei cui confronti è necessaria una presa in carico sempre maggiore da parte dello Stato ma, soprattutto, da parte dell'Unione europea, ma che di certo non va affrontata istigando strumentalmente all'odio, al razzismo e alla violenza –:
   se il Ministro non valuti preoccupante lo svolgimento della manifestazione di cui sopra sotto il profilo dell'ordine pubblico e se non ritenga che possano ricorrere i presupposti, sempre rimanendo nel rispetto dei principi della nostra Costituzione, per impedire lo svolgimento della manifestazione prevista per il 14 giugno a Catania. (4-05151)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   MAESTRI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   illustrando le linee programmatiche del suo Ministero alla VII Commissione istruzione pubblica e beni culturali del Senato della Repubblica, il Ministro interrogato ha posto nella giusta rilevanza la necessità di dare alla scuola una reale autonomia, prevedendo lo stanziamento di congrue e certe risorse finanziarie già all'inizio dell'anno scolastico al fine di consentire una coerente programmazione alle scuole;
   in quella stessa sede il Ministro si è impegnato formalmente al progressivo reintegro del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF) riportandolo alla capienza del 2011, ovvero circa 1,5 miliardi di euro;
   in diverse occasioni, infatti, si è attinto da quel Fondo per finanziare, in emergenza, altre finalità che, benché connesse al mondo della scuola, nulla avevano a che vedere con la sua destinazione originaria che è quella di qualificare l'offerta formativa degli istituti scolastici;
   nel parere approvato nella seduta del 13 marzo 2014 dalla VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, alla legge di conversione decreto-legge 23 gennaio 2014, n. 3, è indicata, tra le osservazioni espresse, l'opportunità di ricostituire, per l'anno 2014, gli stanziamenti del MOF;
   tale impegno è stato ribadito nell'ordine del giorno 9/2157/3 accolto dal Governo nella seduta del 18 marzo 2014 –:
   se il Ministro interrogato, in vista della presentazione da parte del Governo della legge di stabilità 2015, intenda mantenere l'impegno formalmente assunto nella seduta del 27 marzo 2014 della VII Commissione del Senato della Repubblica e con l'approvazione dell'ordine del giorno 9/2157/3 in merito al congruo rifinanziamento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
   quali provvedimenti si intendano adottare affinché, già all'inizio del prossimo anno scolastico, ciascun istituto possa, in modo certo e definitivo, sapere di quante risorse potrà disporre per assicurarne la reale autonomia finanziaria, organizzativa e progettuale. (5-02997)


   IMPEGNO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   a partire dalla legge di riforma delle istituzioni AFAM 508/99 fino all'emanazione dei decreti ministeriali che hanno formalizzato i nuovi ordinamenti didattici AFAM, l'offerta formativa delle istituzioni dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica si è radicalmente trasformata, come testimonia la definizione dell'equipollenza dei titoli finali AFAM alle lauree rilasciate dalle università, secondo quanto stabilito dagli articoli 102, 103, 104, 105, 106, 107 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   l'avvio delle procedure relative all'attivazione dei percorsi di formazione degli insegnanti, tirocini formativi attivi, in applicazione di quanto stabilito dal decreto 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca 25 marzo 2013 n. 81 concernente il regolamento sulla «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», come da bando, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 maggio 2014 prot. n. 0000312, determina alcune criticità, destinate a generare potenziali contenziosi, quale conseguenza dell'attuale assenza di un modello che definisca con chiarezza la spendibilità dei titoli AFAM per l'accesso ai suddetti percorsi formativi, nonché alle graduatorie per gli incarichi di supplenza;
   in particolare l'articolo 3 del suddetto bando, indicando i requisiti di ammissione per la partecipazione alla prove di accesso ai tirocini formativi attivi omette di contemplare, tra i possibili titoli che darebbero diritto a detto accesso alle prove di ammissione, quelli conseguiti presso le istituzioni AFAM a seguito della legge 508/99 di riforma di detto settore ovvero i diplomi accademici del nuovo ordinamento (3+2);
   detti titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM sono equiparati dal 2002 ed equipollenti dal 2012 (legge n. 228 del 2012), come detto sopra, alle lauree universitarie;
   la scadenza per la presentazione delle domande per le prove di ammissione per la partecipazione alle prove di accesso ai tirocini formativi attivi è stata il 16 giugno 2014;
   in mancanza di un'esplicita voce, nella domanda da compilare online, predisposta dal CINECA, i diplomati delle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale con titolo di studio da nuovo ordinamento si sono evidentemente visti costretti a dichiarare di aver conseguito un titolo da vecchio ordinamento pur di vedere accolta dal sistema la propria domanda;
   in un articolo recentemente pubblicato su «Il giornale dell'Arte» alcuni docenti delle Accademie di belle arti, a vario titolo impegnati in ruoli istituzionali di rilevo, riprendendo le succitate affermazioni del ministro, propongono una riforma che riconosca alle istituzioni AFAM, nello specifico alle Accademie di belle arti, lo status di dipartimenti universitari, status che conseguentemente risolverebbe tali criticità e vedrebbe finalmente applicata a queste istituzioni una normativa adeguata –:
   come il Ministro interrogato intenda intervenire e sanare, nelle forme più opportune, la situazione esposta in premessa che rischia di generare contenziosi amministrativi tra i partecipanti e la pubblica amministrazione con grave dispendio di risorse pubbliche e private. (5-02998)

Interrogazione a risposta scritta:


   CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012 stabilisce che le scuole pubbliche statali non sono tenute al pagamento dell'IMU; le scuole pubbliche paritarie, se non erogate a titolo gratuito o con un prezzo simbolico, devono versare l'IMU. Il Consiglio di Stato fa riferimento ai princìpi europei senza riuscire ad esplicitarli sino in fondo. All'articolo 4 comma 3, lettere a), b), c), si individuano le caratteristiche (condicio sine qua non) affinché le scuole paritarie non paghino l'IMU. Devono essere: scuola paritarie; non devono essere discriminatorie nell'accettazione degli alunni; hanno l'obbligo di accogliere gli alunni portatori di handicap; devono applicare la contrattazione collettiva al personale docente e non docente; devono garantire l'adeguatezza delle strutture agli standard previsti; devono dare pubblicità del loro bilancio. Da notare che sono i requisiti della legge n. 62 del 2000 sulla parità. È chiaro il paradosso che allontana il Consiglio di Stato dai princìpi europei accennando l'ultimo requisito senza contestualizzarlo: «le attività didattiche devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto conto dell'assenza di relazione con lo stesso». Il richiamo – in premessa di questo decreto a titolo giustificativo – alla necessità di adeguarsi ai «parametri di conformità previsti dal diritto dell'Unione europea» non prende in considerazione un particolare molto importante: le scuole pubbliche paritarie, nei diversi Paesi europei godono, anche se in maniera diversificata da un Paese all'altro, di un finanziamento pubblico e, quindi, si trovano nella oggettiva fortunata situazione di non praticare alcuna retta, oppure di applicare una retta puramente simbolica ad integrazione del contributo statale. Difatti nonostante una struttura giuridica perfetta che anticipa l'Europa, in ambito europeo ad oggi l'Italia risulta – nella garanzia dell'esercizio del diritto – una grave eccezione;
   ai fini dell'esenzione IMU, il Consiglio di Stato, dopo svariate bocciature, approva il Regolamento in virtù del fatto che con l'articolo 4, comma 3, lettera c) esso sembra riallinearci ai princìpi europei, prevedendo che «l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di rette di importo simbolico e tali da non coprire integralmente il costo effettivo del servizio». Difatti lo stesso Consiglio di Stato rammenta che «secondo la giurisprudenza comunitaria, il carattere non economico dell'istruzione pubblica non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori sono tenuti a pagare tasse di iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema, mentre va distinta l'ipotesi in cui i servizi di istruzione sono finanziati prevalentemente da alunni e genitori o da introiti commerciali» (Corte Giust. UE, 11 settembre 2007). Il Regolamento applica in modo erroneo i princìpi europei e la parità scolastica celando una forma di aiuto statale che appare all'interrogante non legittima. È chiaro che il Regolamento ignora del tutto la presenza e la natura della categoria delle Scuole Pubbliche Paritarie, scuole che seppur gestite da privati o da Enti, si caratterizzano per il loro essere totalmente «paritarie» in rapporto alle scuole pubbliche statali (ex legge n. 62 del 2000) e dunque la loro funzione è «non commerciale», anche nel senso voluto dall'Unione europea, ove la scuola pubblica statale e pubblica paritaria, essendo entrambe realtà didattiche finalizzate alla istruzione e diffusione del sapere, godono tutte e due, come fonte unica di sostentamento, del finanziamento pubblico;
   chiaramente improprio e tendenzioso l'articolo 4 comma 3 lettera c) poiché la scuola paritaria è già, per legge, una scuola pubblica non commerciale;
   l'articolo 4, comma 3, lettera c), non riesce a superare il vincolo economico della legge n. 62 del 2000; anzi, mentre con questa lo si ignora, qui – a 12 anni da quest'ultima – si fa un passo indietro e lo si cela (ma si sottovaluta l'intelligenza di chi riflette...). Infatti simile comma non è attuabile in Italia, che si trova in situazione molto differente dall'Europa, dove le scuole pubbliche, gestite dallo Stato e da privati, hanno il carattere di enti non commerciali in quanto sovvenzionate dallo Stato stesso. Un decreto che cela un'ingiustizia sociale, oltre alla mancanza di conoscenza e coerenza intrinseca;
   con la decisione del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210) la Commissione europea, con riferimento, in particolare, all'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia sia di ICI che di IMU. La Commissione ha riconosciuto che: «l'esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato». Secondo la Commissione, le disposizioni concernenti l'applicazione all'IMU dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 504 del 1992 esprimono in modo chiaro che detta esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per la Commissione «le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale»;
   al riguardo, la Commissione ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, «non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell'istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici»;
   la natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano, pertanto, considerarsi una retribuzione del servizio prestato;
   si fa presente che la lettera c), comma 3, dell'articolo 4 del Regolamento stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato «a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso»;
   a questo proposito, viene ricordato che, nella «Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 008 dell'11 gennaio 2012 pagina 0004 – 0014 (2012/C 8/02) – la Commissione europea ha già avuto modo di verificare che «la giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica»;
   nella stessa Comunicazione, al punto 27, la Commissione europea, richiamando la giurisprudenza dell'Unione, ha, altresì, affermato che «il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato»;
   alla luce di quanto appena illustrato, la Commissione ha ritenuto che: «le rette di importo simbolico» cui si riferisce il Regolamento n. 200 del 2012 non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito;
   pertanto, nella fattispecie in esame, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del Regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui al successivo articolo 4, la Commissione ha deciso che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un'attività economica;
   resta da «contestualizzare» al Sistema scolastico italiano il parametro europeo, il «requisito» alla lettera c), comma 3, dell'articolo 4 del Regolamento che stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato «a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire  solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso». È fondamentale domandarsi, rispetto a cosa il contributo possa considerarsi «simbolico». Quale sia il «costo effettivo del servizio». In tal senso a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali;
   la bozza del cosiddetto decreto IMU per gli enti non commerciali schiera un parametro inedito, quello del costo medio per studente;
   per avere un parametro più oggettivo, le bozze del nuovo decreto prevedono il confronto tra il corrispettivo medio per studente dell'ente non commerciale e «il costo medio per studente» della scuola pubblica statale, un dato che il MIUR colloca sopra i 7.600,00 euro annui http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/internazionale indic2.asp. In tale valore non siano stati conteggiati i finanziamenti degli enti pubblici locali a favore della scuola pubblica statale;
   pertanto, nel caso in cui l'ammontare medio dei corrispettivi richiesti agli studenti o alle loro famiglie si collochi al di sotto del corrispondente costo medio per studente individuato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si deve ritenere che l'attività didattica venga svolta con modalità non commerciali e, quindi, non sia assoggettabile ad imposizione;
   questo parametro si pone come novità assoluta e come necessità in vista del processo di riconoscimento del diritto della famiglia, in conformità alla Costituzione della Repubblica Italiana, alla Carta dei Diritti Umani, ai principi enunciati dall'Unione europea;
   si riprende una dichiarazione del neo Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini: «considerare le spese per l'istruzione non come costi ma come investimenti in capitale umano»;
   investire in capitale umano significa avere a cuore il futuro dell'Italia. Investire significa a) rendersi conto dei bisogni, b) avere consapevolezza delle risorse attuali, c) considerare i benefìci maggiori in rapporto al margine di rischio, d) azzerare gli sprechi, o costi cattivi, in vista dell'investimento. Ricordiamo che l'Italia è il paese che spende di più e peggio in Europa. La causa principale è la carenza di educazione, formazione e cultura. Ed è qui che si inserisce la chiave di volta fra i principi sopra enunciati e gli aspetti concreti che ne seguiranno. Affinché l'intuizione della bozza di questo decreto IMU non sia l'ennesima occasione persa, fagocitata da altri interessi che allontanano da una posizione così chiara e lucida, l'unico passaggio di fatto che la storia ci suggerisce è: 1) si individui il costo standard dell'allievo nelle forme che si riterranno più adatte al sistema italiano; 2) si dia alla famiglia la possibilità di scegliere fra buona scuola pubblica statale e buona scuola pubblica paritaria. Risultato: 1) una buona e necessaria concorrenza fra le scuole sotto lo sguardo garante dello Stato; 2) innalzamento del livello di qualità del sistema scolastico italiano con la naturale fine dei diplomifici e delle scuole che non fanno onore ad un SNI d'eccellenza quale l'Italia deve perseguire per i propri cittadini; 3) valorizzazione dei docenti e riconoscimento del merito, come risorsa insostituibile per la scuola e la società; 4) abbassamento dei costi e destinazione di ciò che era sprecato ad altri scopi;
   si innesca così un circolo virtuoso che rompe il meccanismo dei tagli, conseguenti a sempre minori risorse (perché sprecate) che producono a loro volta altro debito pubblico. Il Welfare non può sostenere altri costi; non a caso il principio di sussidiarietà, oltre ad avere una valenza etica è anzitutto un principio economico prioritario –:
   se il Ministro non intenda portare a compimento la bozza di decreto, un primo passo per definire la tassazione IMU/TASI nella prospettiva che si prosegua questa azione di grande civiltà per giungere a rendere possibile anche per l'Italia (unica grave eccezione in Europa insieme alla Grecia), in modo definitivo, il «punto di non ritorno» rispetto all'istruzione pubblica: la buona scuola pubblica è statale e paritaria. In modo che la famiglia arrivi ad esercitare il proprio diritto di scelta senza vincoli economici, in quanto già è contribuente del fisco e l'interazione tra scuole pubbliche statali e pubbliche paritarie possa portare ad una seria definizione delle rispettive missioni e dei rispettivi piani dell'offerta formativa, a tutto vantaggio del diritto di scelta delle famiglie, della crescita educativa dei singoli e pertanto della società. (4-05153)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PALAZZOTTO e FRANCO BORDO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il settore florovivaistico è un comparto che contribuisce col suo fatturato a circa il 6 per cento della produzione agricola nazionale, al pari del settore vitivinicolo, per un valore di circa 3 miliardi di euro (Piano di settore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). La Sicilia, insieme alla Campania e alla Puglia, occupano da sole più del 70 per cento della superficie destinata alla floricoltura del Meridione;
   il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – specie floricole e mediterranee, CRA-SFM, è un'unità di ricerca che si occupa dell'individuazione e della valorizzazione di specie floricole mediterranee adatte alle condizioni pedoclimatiche italiane, curandone il recupero, la collezione ed il mantenimento, sviluppando programmi di miglioramento genetico e di selezione varietale con metodi convenzionali e innovativi. Studia le tecniche di coltivazione innovative, sia in campo che in ambiente protetto e sviluppa tecniche di difesa con ridotto impatto ambientale;
   è presente in Sicilia sin dal 1970, diventando in questi anni, per gli operatori del settore florovivaistico, punto di riferimento a livello regionale. Partecipa attivamente ai «tavoli di filiera florovivaistica» nazionali e regionali e collabora costantemente con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con l'assessorato regionale dell'agricoltura della regione Sicilia alla definizione della programmazione nazionale e regionale del settore florovivaistico;
   l'ente è ubicato a Bagheria (PA) e mantiene rapporti di stretta collaborazione con l'università degli studi e con il Consiglio nazionale di ricerca di Palermo, con Enti di ricerca e con altre Istituzioni regionali;
   il CRA-SFM ospita campi collezione ex situ di numerose specie vegetali mediterranee ed esotiche, alcune delle quali a rischio estinzione, oggetto di studio da parte di ricercatori italiani e stranieri;
   negli ultimi anni le attività di ricerca, condotte presso la struttura CRA-SFM di Bagheria (PA) con bandi al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, hanno permesso l'inserimento di giovani imprenditori nel settore florovivaistico;
   il CRA-SFM ha sviluppato attività di ricerca all'interno di progetti inseriti nel Programma operativo nazionale, POR segmento «Ricerca e Competitività», in partenariato con grandi aziende private del settore florovivaistico;
   le specifiche attività di ricerca nel campo florovivaistico e l'ubicazione del CRA-SFM in Sicilia hanno permesso in questi anni di accedere a fondi di ricerca riservati a determinati ambiti territoriali e, soprattutto, consentiranno in futuro la partecipazione a pieno titolo ai nuovi programmi regionali e di cooperazione internazionale (programmazione 2014-2020), riservati esclusivamente alle strutture che hanno sede in Sicilia e in specifiche aree del bacino Mediterraneo (Programmi di cooperazione internazionale ENPI Italia – Tunisia, ENPI MED, ENPI Italia – Malta, e altri);
   il nuovo piano di riorganizzazione e razionalizzazione del CRA, illustrato alle organizzazioni sindacali lo scorso 4 giugno prevede all'interno del capitolo «Progetto di riorganizzazione» la soppressione dell'unità di ricerca sita a Bagheria che occupa 24 unità di personale a tempo indeterminato, 6 unità a tempo determinato e 4 operai agricoli stagionali, tra assegnisti, co.co.co. e dottorandi di ricerca;
   il comparto florovivaistico regionale non può essere privato dell'apporto tecnico scientifico della ricerca pubblica, con il rischio di penalizzare la crescita e lo sviluppo delle imprese del settore;
   negli ultimi anni, sono state notevolmente intensificate le attività di presentazione di progetti di ricerca in ambito internazionale, nazionale e regionale e la pubblicazione di articoli scientifici su riviste dell’Institute for Scientific Information, ISI. Tali attività porteranno sicuramente a un notevole miglioramento dei giudizi di valutazione dell'unità di ricerca nei prossimi anni;
   il piano di riorganizzazione e razionalizzazione del CRA effettua un'analisi ampia del comparto ricerca parlando di:
   a)  strategie europee «Horizon 2020» che evidenziano come ricerca ed innovazione vanno affrontati in modo sinergico e come la responsabilità degli enti di ricerca non può esaurirsi nel perseguimento dell'eccellenza scientifica;
   b)  terza missione, intesa come «l'insieme delle attività» con le quali gli Enti di ricerca entrano in interazione diretta con la società, fornendo un contributo che accompagna la missione tradizionale di ricerca per favorire la crescita economica, attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in conoscenza utile a fini produttivi. In questo ambito rientrano quindi la gestione di strutture di intermediazione e di supporto su scala territoriale;
   c) finalità e attività del CRA sono quelle di: «(...) svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata e l'innovazione, anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate del territorio nazionale e i sistemi acquei (...)»; ed ancora: «(...) individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle biotecnologie (...)»; ed inoltre: «(...) fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi (...)» (articolo 3 comma 1, lettere a), b), c) del decreto legislativo n. 454 del 1999);
   d) principi della riorganizzazione «(...) devono mirare a fornire un sostegno di ricerca e sperimentazione alle principali filiere, assicurare che i risultati delle ricerche vengano proposti ai settori produttivi (...)» ed a essere «(...) a stretto contatto con gli imprenditori nei diversi contesti territoriali (...)»;
   e) «Piano Nazionale della Ricerca» indica tra gli assi prioritari l'identificazione di un limitato numero di progetti scelti d'intesa con le regioni sulla base delle specifiche caratteristiche territoriali;
   f)  esigenze della spending review hanno una duplice finalità, da un lato razionalizzare e ridurre gli assetti organizzativi e i costi di gestione delle strutture, e dall'altro salvaguardare i servizi resi alla collettività;
   g) salvaguardia delle aspettative del personale sia in termini di conciliazione vita-lavoro e sia in relazione alle competenze e professionalità maturate nel tempo;

   a parere degli interroganti il piano di riorganizzazione in questione sembra dare poco peso a tutte queste condivisibili e appropriate considerazioni e, altresì, non sono evidenziati i criteri specifici sulla base dei quali si è proceduto alla soppressione di alcune strutture ed alla ridefinizione delle «mission»;
   la chiusura delle 9 unità di ricerca, ed in particolare del CRA-SFM, che potrebbe essere mantenuto come sede operativa del Centro di ricerca per la floricoltura ed il vivaismo, non sembra rispondere né alle premesse inserite nel piano di riordino, né a principi della spending review;
   l'analisi finanziaria evidenzia un significativo risparmio di spesa sui direttori di centro e di dipartimento di circa 3,3 milioni di euro, mentre ipotizza un risparmio di solo 1,8 milioni sulle spese di funzionamento a seguito degli accorpamenti e della soppressione di ben 9 unità di ricerca più circa 1 milione di euro attribuito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
   pertanto, a fronte di un costo annuo per il personale di circa 72 milioni di euro, ed un costo di funzionamento di circa 8 milioni di euro si avrebbe un risparmio di circa 6 milioni di euro;
   secondo i dati indicati nel piano, la soppressione delle 9 unità si tradurrebbe in un risparmio sulla spesa per il funzionamento di soli 576.000 euro;
   il CRA-SFM nel 2013 ha avuto un costo per il personale di ruolo di circa 1,1 milioni di euro, un costo di funzionamento di 151 mila euro e un costo di risorse aggiuntive pari a 1,380 milioni di euro, assolutamente irrisorio se comparato con altre strutture;
   di contro, il saldo complessivo dei progetti ad oggi attivi presso il CRA-SFM, insieme alle convenzioni per prestazioni di servizio, ammonta a circa 1,7 milioni di euro;
   in considerazione del peso dato dal CRA alle strutture periferiche, nella capacità di acquisizione di risorse esterne, la chiusura appare inopportuna;
   infine va aggiunto che, secondo i principi del Piano di riorganizzazione, la ricollocazione e riqualificazione del personale delle sedi soppresse, dovrebbe avvenire utilizzando da un lato strumenti idonei a garantire la continuità del lavoro di ricerca e a tutelare le professionalità acquisite, e dall'altro, mediante processi di ricollocazione e/o riqualificazione presso strutture del CRA, il trasferimento e/o assegnazioni temporanee presso altre amministrazioni pubbliche;
   la soppressione della sede di Bagheria (PA) sembra non potere garantire al personale di ruolo né una continuità e né, tantomeno, favorire un ricollocamento presso altre strutture del CRA. Infatti, l'unica sede del CRA sul territorio regionale resterebbe quella di Acireale (CT) che si trova a circa 250 Km da Bagheria e che si occupa di agrumicoltura e cerealicoltura –:
   se il Ministro sia a conoscenza del Piano di riorganizzazione del CRA, in via di approvazione da parte del consiglio di amministrazione, e se intenda intervenire con ogni strumento di propria competenza al fine di riconsiderare la soppressione dell'unità di ricerca sita a Bagheria (PA), affinché possa continuare a contribuire allo sviluppo del settore florovivaistico regionale e nazionale, salvaguardando e valorizzando le professionalità presenti nella struttura. (5-02996)

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:


   GAGNARLI, L'ABBATE e LUPO. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   è spesso consuetudine, per i grandi supermercati italiani, posizionare vicino alle casse stand con dolci, caramelle e snack, con lo scopo evidente di attirare l'attenzione dei bambini e portare ad un acquisto basato più sull'impulso che sulla necessità;
   associazioni di genitori, pediatri, dietologi, dietisti e nutrizionisti stanno portando avanti una campagna finalizzata a rimuovere questa consuetudine, specie considerando che i problemi di sovrappeso in Italia interessano il 30 per cento dei bambini, oltre che moltissimi adulti;
   in Inghilterra, la più grande catena di supermercati nazionale (la Tesco) ha annunciato, a seguito di un appello di diverse associazioni di cittadini e consumatori, che entro la fine dell'anno eliminerà snack e dolci dagli espositori posizionati vicino alle casse in tutti i negozi del proprio circuito, anche medi e piccoli;
   la decisione dell'azienda inglese, – così come quella, sempre nella stessa Inghilterra, della catena Lidl, che ha sostituito gli scaffali dei dolciumi con frutta fresca e secca, succhi di frutta e biscotti d'avena – deriva dai risultati di un'indagine secondo la quale il 65 per cento delle persone che frequenta i supermercati vorrebbe l'eliminazione di questi prodotti dalle casse, e la ragione è quella di voler acquistare alimenti più sani per i propri figli (67 per cento) senza che questi si lascino attrarre dai prodotti posti vicino all'uscita;
   i grassi contenuti negli snack e nei dolci, insieme a zuccheri, sodio, coloranti e conservanti, possono essere considerati tra i principali responsabili dell'obesità infantile; in particolare una percentuale molto alta di questi prodotti è realizzata con olio di palma che contiene dal 45 al 55 per cento di grassi saturi a catena lunga come l'acido palmitico e favorisce l'aumento dei livelli di colesterolo;
   è evidente che quella di non posizionare dolci e caramelle vicino alle casse dei negozi non sarà la soluzione del problema dell'obesità pediatrica in Italia, ma di certo sarebbe un'azione di contrasto alle cattive abitudini alimentari che lo Stato dovrebbe promuovere e condividere al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini;
   sulla scia di quanto avvenuto in Inghilterra, proprio in queste settimane ilfattoalimentare.it ha lanciato una petizione per invitare le maggiori catene di supermercati presenti in Italia a seguire l'esempio inglese, tale petizione è stata al momento sottoscritta da oltre 12 mila persone e sostenuta dall'Unione nazionale dei consumatori –:
   se, sulla base di quanto esposto in premessa, non intenda promuovere iniziative di propria competenza al fine di invitare i supermercati e negozi di prodotti alimentari presenti sul territorio nazionale ad adottare una politica più attenta alla salute dei consumatori, al fine di tutelarne la salute, specie nelle fasce di età più esposte al rischio;
   se intenda promuovere campagne per sensibilizzare, i bambini e le loro famiglie, all'acquisto consapevole dei prodotti alimentari cercando, in particolare, di disincentivare il consumo di snack e dolciumi confezionati, responsabili dell'obesità infantile. (4-05154)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   CATALANO. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   Poste Italiane e il dipartimento della pubblica sicurezza hanno stipulato una convenzione che impegna Poste a tutta una serie di adempimenti per forniture di beni e servizi;
   la convenzione afferisce in particolare alle specialità della polizia postale;
   all'articolo 5 del disciplinare, che costituisce parte integrante di detta convenzione, si legge che Poste si impegna a fornire complessivamente 400 linee di connessione a internet di tipo adsl, provvedendo ad assegnarle agli uffici di polizia postale;
   la funzione societaria di Poste interessata da tali adempimenti è quella di tutela aziendale;
   il ruolo e l'importanza delle funzioni della polizia postale vanno crescendo, in parallelo con la progressiva digitalizzazione di interi ambiti della pubblica amministrazione e di tutti i settori dell'economia, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati informatici (si ricordano, tal proposito, le intrusioni nei sistemi informatici delle forze dell'ordine, con conseguente pubblicazione di materiali riservati, condotte da Anonymous durante lo scorso biennio) –:
   di quali notizie sia a conoscenza il Governo;
   se risulti l'elenco delle bande/linee assegnate ai singoli compartimenti della specialità e quali siano le velocità di connessione;
   se la larghezza delle bande sia ritenuta sufficiente a garantire un idoneo, efficace ed efficiente espletamento dei compiti istituzionali della polizia postale. (4-05152)

Apposizione di una firma ad una mozione.

  La mozione Balduzzi e altri n. 1-00494, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 10 giugno 2014, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Catania.

Apposizione di firme ad interpellanze.

  L'interpellanza Duranti e altri n. 2-00577, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 giugno 2014, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Pellegrino.

  L'interpellanza urgente Giuliani e altri n. 2-00579, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 giugno 2014, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Quartapelle Procopio.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta scritta Alberti n. 4-05127, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 13 giugno 2014, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Cominardi.

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta scritta Tripiedi n. 4-04185, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 197 del 25 marzo 2014.

   TRIPIEDI, COMINARDI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BECHIS, RIZZETTO, ROSTELLATO e CIPRINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il Comitato provinciale Monza e Brianza per l'acqua pubblica, ora Comitato beni comuni Monza e Brianza, ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso al provvedimento del 1o dicembre 2011 del Consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito territoriale omogeneo della provincia di Monza e Brianza, con il quale si imponeva alle patrimoniali di sottoscrivere uno schema di convenzione con la società di gestione del servizio idrico integrato, Brianzacque;
   per tale ricorso, il cui numero di R.G. è 98/2013, in data 13 febbraio 2013, si è tenuta adunanza al Consiglio di Stato, seconda sezione, per la discussione; con ordinanza n. 1/2014 il Consiglio di Stato ha poi chiesto parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla legittimità dell'affidamento avvenuto a favore di Brianzacque;
   la relazione n. 46976 in data 10 dicembre 2010 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, firmata e spedita al Consiglio di Stato, pur non riconoscendo la legittimazione ad agire da parte del ricorrente, nel merito dichiara fondate le istanze del Comitato beni comuni Monza e Brianza affermando che: «È altresì condivisibile quanto sostiene il ricorrente, con il secondo motivo del ricorso, in ordine alla mancanza, da parte di Brianzacque srl, dei requisiti giuridici per essere affidatario diretta della gestione del servizio idrico integrato (...). Il conferimento in proprietà delle reti idriche, ad una società per azioni, anche se a capitale interamente pubblico, trasformerebbe le reti medesime in patrimonio aziendale privato e le renderebbe pertanto soggette a trasferimento in favore di un terzo o ad azioni esecutive, con violazione degli articoli 822, 823 e 824 del codice civile;
   il Comitato beni comuni Monza e Brianza ha inviato anche all'Autorità garante della concorrenza e del mercato medesima istanza e l'istruttoria dell'autorità ha confermato le tesi del Comitato;
   in data 17 ottobre 2012 l'autorità garante della concorrenza e del mercato si è convocata in adunanza e si è espressa in questi termini: «l'affidamento in house a Brianzacque è avvenuto in assenza dei necessari requisiti per tale forma di affidamento», «questi ultimi, infatti, devono logicamente essere integrati dalla società a ciò individuata, al momento stesso in cui le viene conferito l'affidamento del servizio senza che il possesso integrale degli stessi possa essere rimandato ad un momento successivo nel tempo»;
   in data 12 febbraio 2013, l'AGCM ha comunicato di aver riaperto una pratica per verificare l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 287 del 1990, ovvero la possibilità di procedere, tramite l'Avvocatura dello Stato, alla presentazione del ricorso avverso ai provvedimenti adottati dalla provincia di Monza e Brianza;
   con nota del 3 maggio 2013, l'AGCM comunicava che: «ogni ulteriore atto di proroga del termine conclusione del necessario processo di riorganizzazione di Brianzacque integrerebbe una violazione dei principi e delle norme di concorrenza da rispettarsi, ai sensi della giurisprudenza europea, per un legittimo ricorso all'affidamento in house e sarebbe, pertanto suscettibile di un intervento della stessa Autorità ai sensi dell'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990»;
   sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 44 dell'11 novembre 2013, veniva successivamente pubblicata ulteriore segnalazione relativa all'illegittimo affidamento del servizio idrico avvenuto a favore di Brianzacque srl; l'AGCM ha segnalato gli effetti distorsivi della concorrenza che derivano dai vari atti con cui nel tempo il Servizio Idrico Integrato (SII) è stato oggetto di affidamento diretto a Brianzacque senza che ne ricorressero le condizioni, ha ribadito che i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea per ammettere affidamenti diretti devono preesistere all'affidamento ed ha auspicato che, a fronte delle perduranti irregolarità del regime di affidamento diretto del SII alla società Brianzacque, questa società, nel rigoroso rispetto del termine del 31 dicembre 2013, possa conformarsi al modello dell’in house providing;
   il consiglio di amministrazione dell'ufficio d'ambito territoriale omogeneo (ATO) della provincia di Monza e Brianza, con deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 28, adottava, ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto-legge n. 179 del 2012, la relazione sull'affidamento del servizio idrico integrato servizio idrico integrato in contrasto con i suddetti rilievi espressi dal Ministero dell'ambiente e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; nonostante ciò, nell'ultima segnalazione sul bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 44 dell'11 novembre 2013, si rileva che non sia mutato alcunché nell'assetto societario di Brianzacque e si sostiene che Brianzacque possiede i requisiti per un affidamento in house;
   nell'ambito del processo di riorganizzazione che ha portato all'affidamento del servizio a Brianzacque, sono previsti progetti di fusione che prevedono l'incorporazione delle patrimoniali socie di Brianzacque in questa società (la fusione della società Alto Lambro Servizi Idrici (ALSI) in Brianzacque è stata approvata dalle rispettive assemblee) e il progetto di fusione è stato approvato già da diversi comuni soci delle patrimoniali;
   nella riunione del 19 febbraio 2014, l'AGCM deliberava di esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990 (60 giorni per ottemperare, altrimenti impugnazione dell'atto entro i successivi 30 giorni tramite Avvocatura dello Stato) inviando un parere all'ATO di Monza e Brianza con riferimento alla «Relazione sul servizio idrico integrato» adottata, ai sensi dell'articolo 34, comma 20, del decreto legge n. 179 del 2012 e pubblicata dall'ATO a fine anno 2013, che sosteneva che Brianzacque fosse da considerarsi già in possesso dei requisiti per un affidamento in house;
   l'AGCM, in una nota inviata al Comitato beni comuni Monza e Brianza nel mese di marzo 2014, comunicava che, con riferimento alla delibera adottata dal comune di Nova Milanese per la fusione (primo comune della provincia di Monza e Brianza ad impiegare tale atto), ha deliberato di esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990, inviando un parere all'amministrazione interessata con riferimento alla «Relazione sul servizio idrico integrato» pubblicata dall'ATO a fine anno 2013;
   tuttavia con nota del 21 maggio 2014, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha poi inviato all'ATO una comunicazione con la quale, nel prendere atto dei progressi (fusione della patrimoniale ALSI in Brianzacque) per la ridefinizione della struttura societaria di Brianzacque finalizzata a far ottenere a questa società i requisiti per un legittimo affidamento in house, annunciava di non esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge n. 287 del 1990 rinunciando a presentare ricorso avverso l'affidamento del servizio idrico;
   così facendo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pertanto palesemente smentito sé stessa dal momento che dapprima ha segnalato a più riprese che «l'affidamento in house a Brianzacque è avvenuto in assenza dei necessari requisiti per tale forma di affidamento», e che «i requisiti richiesti dalla giurisprudenza europea per ammettere affidamenti diretti devono preesistere all'affidamento», mentre poi ha auspicato che Brianzacque potesse proseguire nel percorso finalizzato a ottenere questi requisiti;
   nell'ultima comunicazione di fine maggio però, ad avviso degli interroganti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rinunciato ad esercitare i poteri che la vigente normativa gli attribuisce, riconoscendo implicitamente che Brianzacque non disponga ancora dei requisiti per un affidamento in house; ciò pertanto non muta, ad avviso degli interroganti, il quadro della situazione;
   l'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 prevede che: «Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. ... Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013»;
   l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (cosiddetto decreto legge «Milleproroghe») prevede che dalla deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;
   con il decreto-legge «Milleproroghe» non è stato concesso a Brianzacque ulteriore tempo per acquisire i requisiti necessari per un affidamento in house ma, piuttosto, di continuare il servizio fino al 31 dicembre 2014, mentre la relazione prevista dall'articolo 34, comma 20, avrebbe dovuto riguardare l'avvio delle procedure per un nuovo affidamento;
   il comma 2 del citato articolo 13 del decreto-legge «Milleproroghe» prevede che: «... la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014»; nel contempo sono accaduti fatti che possono comportare gravi sanzioni pecuniarie e interdittive per Brianzacque, quali:
    a) l'arresto dell'ex presidente Raho e di un funzionario di Brianzacque per episodi di corruzione legati all'inchiesta «clean city»;
    b) lo stesso Raho e un dirigente di Brianzacque sono indagati per truffa per aver ottenuto, a seguito del disastro provocato dalla Lombarda Petroli, un doppio rimborso dalla regione Lombardia e dall'ente assicurativo per gli stessi danni con disposizione del tribunale di Monza nei confronti di Brianzacque del sequestro di beni pari a 800 mila euro;
   ai sensi dell'articolo 2501 del codice civile gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere oltre al progetto di fusione anche la situazione patrimoniale delle società stesse, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio oltre ad una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione; tale relazione di fusione è stata redatta senza menzionare nessuno di tutti gli atti emanati da pubbliche amministrazioni indipendenti e di controllo le quali evidenziano l'illegittimità dell'affidamento a Brianzacque, oltre alla sottoposizione a misure interdittive, rendendo secondo gli interroganti di fatto la fusione deliberata in violazione di norme di legge;
   la situazione patrimoniale è redatta ad avviso degli interroganti senza tenere conto del grave atto cautelare e di sequestro disposto dalla procura di Monza con la conseguente possibile condanna ad una ingente pena pecuniaria, oltre a diversi atti conseguenti ad azioni civili ed amministrative che rendono la situazione patrimoniale non coerente con la reale situazione dell'attivo e passivo;
   gli enti locali hanno deliberato su atti ad avviso degli interroganti non adeguatamente motivati e gli atti della procura di Monza presi successivamente alle delibere dei consigli comunali, rendono necessario un procedimento di revisione di quanto deliberato –:
   se il prefetto della provincia di Monza e Brianza abbia allo studio iniziative, per quanto di competenza, in relazione alla grave situazione venutasi a creare nell'ambito della gestione del servizio idrico della provincia interessata;
   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro visto l'approssimarsi della scadenza del termine del 30 giugno 2014, scaduto il quale l'autorità prefettizia sopra indicata sarà tenuta a esercitare i poteri sostitutivi previsti dal citato articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 150 del 2013. (4-04185)

ERRATA CORRIGE.

  Interrogazione a risposta scritta Nesci e altri n. 4-04322 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 203 del 2 aprile 2014. Alla pagina 11735, prima colonna, alla riga diciottesima deve leggersi: «Chiesa –:» e non «Chiesa;» come stampato.
  Conseguentemente alla medesima pagina e alla medesima colonna le righe dalla diciannovesima alla trentesima, si intendono soppresse.