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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 23 dicembre 2013

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:


   BRUNETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   all'interno della disegno di legge di stabilità, sono state introdotte disposizioni che potrebbero agevolare la società Sorgenia S.p.A.; le norme, introdotte durante l'esame al Senato in prima lettura, recherebbero un'interpretazione autentica finalizzata, ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, sopra i 300 MW, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione;
   il campo di applicazione sarebbe circoscritto alle «fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002» (data di entrata in vigore del decreto legge n. 7 del 2002); si prevede inoltre l'esclusione dell'applicabilità dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (T.U. edilizia);
   la disapplicazione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 è alquanto rilevante poiché la normativa nazionale non contempla espressamente una deroga, per gli impianti in questione, all'obbligo generale di corresponsione del contributo di costruzione (commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione) stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
   la norma appare ancora, più rilevante perché, come nota anche il Servizio studi Camera all'interno del proprio dossier sul disegno di legge di stabilità, proprio su tale considerazione si è basata la recente sentenza del TAR Lazio n. 3351/2013 — relativa al ricorso di Sorgenia S.p.A. contro la richiesta del comune di Turano del pagamento degli oneri di urbanizzazione per la costruzione della centrale a turbogas nel territorio del comune medesimo — secondo cui «non si riscontra la presenza di alcuna disposizione di legge che definisce come sostitutiva dell'obbligo per il costruttore di corrispondere gli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001» e per tanto «sono dovuti gli oneri di urbanizzazione, per come stabilito in via generale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per qualsiasi intervento costruttivo che impatti sul territorio (tranne le poche ed eccezionali ipotesi derogatorie, tassativamente elencate nell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 alle quali non può iscriversi la vicenda qui scrutinata)»;
   di fatto, le norme introdotte al Senato, disapplicando le disposizioni che il TAR ha utilizzato per la motivazione della sentenza, annullerebbero o comunque inficerebbero la decisione dei giudici del Lazio;
   nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati in seconda lettura, le disposizioni in questione sono stati riformulate da un emendamento del relatore su cui il Governo ha dato parere favorevole; la riformulazione confermerebbe l'interpretazione «autentica» finalizzata ad escludere le centrali termoelettriche e turbogas, dall'obbligo di corrispondere ai Comuni gli oneri di urbanizzazione, e introduce un'ulteriore disposizione per spingere le parti a procedere con la stipula di «convezioni con finalità transattive», «per la risoluzione del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
   con tale ultima riformulazione si produrrebbe comunque il risultato di indebolire, e, comunque, disattivare la sentenza del TAR Lazio sul caso Sorgenia S.p.A.;
   è inaccettabile e inopportuno che il legislatore si inserisca all'interno di questioni già definite in sede di contenzioso giurisdizionale amministrativo, incidendo sull'interpretazione e l'applicabilità di norme richiamate con chiarezza all'interno di una sentenza legittima emessa dal TAR, specificando che le disposizioni valgono «per la risoluzione del contenzioso tuttora pendente» –:
   se i fatti corrispondano al vero e se il Presidente del Consiglio e il Ministro interrogato intendano assumere iniziative per abrogare una disposizione che ha suscitato sgomento tra le forze politiche dell'opposizione e che, se confermata, costituirebbe un precedente di inaudita gravità, ponendosi palesemente contro il principio della legalità e del rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario.
(3-00531)

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DE LORENZIS, DA VILLA, LOREFICE, L'ABBATE, MANNINO, CATALANO e SCAGLIUSI. — Al Ministro della difesa, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   da fonti stampa si apprende che nel mese di giugno 2013 il Ministro della difesa Mario Mauro è stato ospite di un incontro svolto presso la fiera di Foggia;
   al suddetto incontro — secondo la stampa — il Ministro ha rilasciato dichiarazioni in merito all'aeroporto Amendola di Foggia e alla possibilità di aprire l'aeroporto militare situato sulla strada statale 89 anche ai voli civili, con uno «studio di fattibilità» che sarebbe stato condotto dallo Stato maggiore dell'Aeronautica; tramite questo studio, avrebbe dovuto dare il proprio parere in autunno 2013;
   tuttavia all'aeroporto di Amendola ci sono dei programmi che sembrerebbero incompatibili con i voli civili, come l'utilizzo di velivoli «Predator» e — sempre secondo la stampa — il Ministro avrebbe accennato anche a un prossimo impiego in questo aeroporto dei caccia F-35, di cui una parte verrebbe costruita nello stabilimento Alenia di Foggia;
   a distanza di circa 10 chilometri dall'aeroporto di Amendola, è presente l'aeroporto per voli civili di Foggia, «Gino Lisa», che ha recentemente visto la sospensione da parte dell'ente «Aeroporti di Puglia» del bando di gara «progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell'aeroporto “Gino Lisa” di Foggia.» — CODICE CUP: B74I11000210001-CODICE CIG: 53470404FE;
   tale sospensione è avvenuta dopo la segnalazione della regione Puglia con nota del 12 novembre 2013 prot. A00148 3886, dove si invita ADP (Aeroporti di Puglia) ad approfondire che tale intervento non sia considerato dalla Commissione europea come «aiuto di Stato»;
   Aeroporti di Puglia ha ritenuto necessario ed urgente disporre, in via di autotutela, la sospensione della procedura di gara in oggetto (in scadenza per le ore 12,00 del 20 novembre 2013) per il tempo utile a consentire le opportune ed occorrenti decisioni finali da parte degli uffici competenti –:
   quali siano i risultati dello «studio di fattibilità» menzionato in premessa e dove sia possibile visionare detto studio;
   se il Governo abbia informato la regione Puglia dell'esistenza dello «studio di fattibilità»;
   se i Ministri non ritengano che sussista una sostanziale incompatibilità, dal punto di vista della razionalizzazione degli aeroporti, tra due aeroporti che distano circa 10 chilometri l'uno dall'altro e che presterebbero entrambi servizio per i voli civili;
   se i Ministri non ravvisino l'inopportunità, anche dal punto di vista della sicurezza, di far coesistere nello stesso aeroporto i piani, gli aeromobili e i voli civili con i piani i velivoli e i voli militari.
(5-01794)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:


   PELLEGRINO, AIRAUDO, DI SALVO, ZARATTI, PRODANI, FERRARA, DE ROSA, KRONBICHLER, REALACCI, ZANIN, GADDA, BUONANNO, MARCON, BOCCADUTRI, DANIELE FARINA e PAOLA BRAGANTINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   fonti di stampa già danno per sicura l'ennesima stangata in materia di aumenti delle tariffe autostradali;
   vengono dati per certi aumenti del 15 per cento sulla A5 Torino-Aosta (Sav gruppo Gavio) e del 12,9 per cento sulla A4 Venezia-Trieste (Autovie Venete);
   la Cav (Concessioni Autostradali Venete S.p.a.) ha già annunciato che dal 1° gennaio 2014 entreranno in vigore le nuove tariffe dei pedaggi autostradali che interesseranno gli automobilisti del miranese e della Riviera diretti verso Padova;
   altre indiscrezioni in merito alle tariffe autostradali confermano lo stillicidio di aumenti che accompagnano gli italiani ad ogni Capodanno –:
   quali siano, alla luce di quanto esposto in premessa, gli intendimenti del Ministro per evitare ulteriori stangate all'economia del Paese, già pesantemente in crisi, che subirebbe ulteriori danni nel campo dei trasporti e del turismo oltre che per prevedibile aumento generale dei prezzi al consumo;
   quali iniziative intenda porre in essere il Ministro considerando che lo scorso anno gli aumenti furono bloccati a gennaio salvo poi, purtroppo, cedere alle società autostradali nell'aprile 2013;
   se non si intenda mettere finalmente mano ad una revisione della «riforma Matteoli» del 2009 e ritornare al sistema del price cap in modo che sia data all'ente regolatore la possibilità di imporre al gestore che l'indice dei prezzi prescelto aumenti non più del tasso di inflazione dei prezzi al dettaglio. (4-03054)


   LODOLINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la stazione ferroviaria di Falconara Marittima è tra le più importanti sulla linea Bologna-Ancona e ancor di più sulla Orte-Falconara, servendo un'area vasta (da e verso Roma con Treno Freccia Bianca) tra Ancona e Falconara;
   lo sviluppo turistico costiero che attrae; diverse centinaia di migliaia di presenze giornaliere nel periodo estivo e la forte mobilità pendolare verso la città di Roma sia per ragioni di lavoro che di studio attribuiscono al trasporto ferroviario ed alla stazione di Falconara una importanza strategica per l'intero comprensorio;
   da tempo è oramai sospesa l'attività di Bar-Buffet della stazione, interrompendo un servizio indispensabile verso i cittadini viaggiatori, lavoratori, studenti –:
   se il Governo sia a conoscenza del disservizio creatosi nella stazione di Falconara e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per risolvere il problema con la rapidità dettata dalle circostanze sopra descritte. (4-03055)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   MOLTENI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nei locali della prefettura di Varese il giorno 18 dicembre 2013 è stata accertata la violazione, tramite rimozione della ceralacca rossa, di una delle buste concorrenti alla gara pubblica per l'affidamento dello sportello rifugiati politici, presso l'aeroporto di Malpensa;
   non appaiono esaustive ne soddisfacenti le spiegazioni fornite da prefetto di Varese Giorgio Zanzi al quotidiano «La Prealpina» in data 22 dicembre 2013 in cui, rispondendo alle domande del giornalista, caratterizzava come «inconveniente accidentale» quanto successo;
   a quanto consta all'interrogante dal 18 dicembre, giorno della manomissione, fino al 22 dicembre, la prefettura di Varese non ha reso alcuna comunicazione pubblica di quanto successo, né è data notizia che sia stata avviata alcuna indagine ufficiale interna per accertare eventuali responsabilità oggettive e soggettive;
   la prefettura deve garantire la più accurata vigilanza e l'assoluta imparzialità nella gestione e nell'affidamento dei suoi servizi territoriali;
   lo sportello rifugiati di Malpensa rappresenta al Nord il più importante terminale di arrivo dei richiedenti asilo politico, sia di prima istanza, sia di soggetti provenienti dall'Unione europea a norma del regolamento Dublino;
   i soggetti privati affidatari della gestione dei richiedenti asilo per conto delle pubbliche amministrazioni devono rispondere ad acclarati requisiti di competenza e professionalità nel settore, certificati dall'iscrizione al «Registro di enti e associazioni che svolgono attività a favore degli stranieri immigrati», ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del suddetto testo unico, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004 n. 334 –:
   quale sia l'esatta e circostanziata ricostruzione dei fatti e se vi siano state omissioni di vigilanza da parte dei funzionari della prefettura e dei dirigenti responsabili;
   se siano state compiute tutte le verifiche necessarie ad escludere che si sia verificata una manomissione della busta;
   quale sia il motivo per cui la prefettura non abbia dato essa stessa comunicazione della violazione e delle disposizioni assunte in conseguenza. (4-03056)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   TINO IANNUZZI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la facoltà di medicina dell'università degli studi Salerno – il cui complesso e lungo percorso formativo si è definitivamente consolidato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1o febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 6 marzo 2013), recante la costituzione dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio Ruggì e D'Aragona, scuola medica salernitana con sede a Salerno – si è già affermata nel panorama universitario nazionale come una realtà di qualità e di pregio, con laureati e studenti di riconosciuto valore;
   la crescita ulteriore del polo universitario di medicina di Salerno, tuttavia, deve essere sostenuta con il riconoscimento di un numero adeguato di scuole e di borse di specializzazione, passaggio assolutamente fondamentale ed insurrogabile per ogni facoltà di medicina;
   infatti, nell'anno accademico 2012-2103, sono state assegnate (decreto ministeriale 24 aprile 2013 n. 333) all'Ateneo salernitano solamente due borse di specializzazione, in aggregazione con l'università Federico II di Napoli, delle quali una in medicina interna ed una in chirurgia generale;
   si tratta di un provvedimento assolutamente ingiustificato e penalizzante per la facoltà di medicina di Salerno, alla quale, invece – proprio per il livello, gli standard e la qualità della sua offerta formativa e delle sue strutture complessive, per il numero di docenti e le relative attività scientifiche e di ricerca – l'osservatorio nazionale sulle specializzazioni ed il Consiglio universitario nazionale (CUN), nel mese di aprile 2013, avevano giustamente valutato e riconosciuto la piena idoneità per altre quattro scuole di specializzazione (accanto a chirurgia generale e medicina interna), precisamente per malattie dell'apparato cardio-vascolare; ortopedia; psichiatria; radio-diagnostica;
   ancor di più nel medesimo Osservatorio è in via di istruttoria avanzata la motivata e fondata richiesta dell'università di Salerno, relativa al riconoscimento di un numero significativo di Scuole di specializzazione, accanto ed in aggiunta alle sei sovraindicate –:
   quali iniziative il Ministro intenda assumere, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, affinché alla facoltà di medicina dell'università degli studi di Salerno sia riconosciuto un numero congruo e significativo di scuole e di borse di specializzazioni, tenendo conto delle positive ed importanti decisioni già assunte per l'ateneo Salernitano nell'aprile dall'Osservatorio nazionale sulle specializzazioni e dal Consiglio universitario nazionale delle ulteriori richieste in questo senso avanzate dal medesimo ateneo. (5-01796)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DE LORENZIS, COZZOLINO, L'ABBATE, CRISTIAN IANNUZZI, PARENTELA, SCAGLIUSI, DA VILLA e TERZONI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 36 della Costituzione dispone: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro (...)»;
   l'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, prevede al comma 22: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente» e al successivo comma 23: «Ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore»;
   l'articolo 43-ter della legge 1o aprile 1981, n. 121 prevede «1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito, per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica. 2. A decorrere dal 1o aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti, destinatari del trattamento di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43, lo stipendio è determinato, se più favorevole sulla base dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, prescindendo dalla promozione alla qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore. 3. Ai sensi dell'articolo 43 comma sedicesimo, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono attribuiti, con le stesse modalità e condizioni anche ai funzionari e ufficiali delle altre Forze di polizia previste dall'articolo 16»;
   l'articolo 1802 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede: «1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, è attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica. 2. Allo stesso fine, è attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. 3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dai commi 1 e 2»;
   le suddette norme estendono agli ufficiali e ai direttivi a prescindere dal grado/qualifica, della Forze armate e delle Forze di polizia, con 13 o 15 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di colonnello/primo dirigente e con 23 o 25 anni di servizio rispettivamente lo stipendio o l'intero trattamento economico di generale di brigata/dirigente superiore;
   la norme legislative citate ad avviso degli interroganti sono in contrasto con il principio costituzionale della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro; ci sono tenenti colonnelli/vice questori aggiunti che non riescono o non meritano di essere promossi dirigenti e terminano la carriera con questo grado/qualifica e quindi è irragionevole scindere il percorso professionale dal trattamento economico –:
   quale sia per il corrente anno l'importo della spesa complessiva destinata al trattamento economico del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per effetto delle norme citate in premessa;
   se non si ritenga opportuno e urgente assumere iniziative normative per eliminare il privilegio retributivo e per ripristinare la scansione economica della progressione in carriera. (5-01793)

SALUTE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BINETTI. — Al Ministro della salute, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   i costi standard nel settore generale dei servizi alla persona sono legati, sia ad aspetti di natura meramente economica, connessi all'impiego dei fattori produttivi, sia alla qualità dei processi impiegati nella produzione delle prestazioni;
   sotto il profilo economico assumono rilevanza, accanto agli strumenti di gestione del personale, tutti quelli relativi alla gestione degli acquisti dei prodotti impiegati nella produzione (merci, dispositivi, farmaci ed apparecchiature), quali classificazione dei prodotti, listini, capitolati di gara, prezzi di acquisto e consumi, nonché la conoscenza della variabilità di tali fattori sul territorio nazionale: massima attenzione a tali elementi è stata dedicata in occasione della recente manovra di contenimento dei costi denominata spending review;
   purtroppo, alcune semplificazioni utilizzate nelle recenti manovre di contenimento dei costi hanno determinato risultati non coerenti con gli impegni presi. Risultati incoerenti sono stati anche conseguenti all'impiego di strumenti di valutazione non adeguati alla complessità dei servizi di produzione ed alla delicatezza dei processi di erogazione delle prestazioni generando gravissimi ritardi;
   purtroppo, i costi standard non hanno risolto il problema della siringa «multi price» o comunque non hanno consentito di azzerare la corruzione in sanità, o addirittura di garantire la sostenibilità del sistema, così come molti si sarebbero aspettati;
   per concretizzare i costi standard in sanità si sarebbe dovuto far fronte ad un ingente numero di dati, purtroppo non disponibili, cosa che ha reso poco attendibile la metodologia adottata. L'idea del product costing è inappropriata alla cura delle malattie, quella del benchmark avrebbe dovuto confrontare best practies, inoltre, per fare i costi standard si sarebbe dovuto disporre di una contabilità analitica sulle performance in alternativa ai metodi classici per il controllo dei costi storici. Le regioni hanno dovuto fare i conti con queste ipercomplessità;
   a fronte di queste incomprensioni ed eccessive burocratizzazioni, sempre più regioni si trovano costrette ad affrontare situazioni di criticità finanziaria, causate da elevati costi dei servizi e delle prestazioni sanitarie –:
   quali urgenti iniziative di competenza intendano porre in essere, finalizzate alla risoluzione delle problematiche evidenziate in premessa e che non permettono alle regioni di affrontare adeguatamente, dal punto di vista sanitario, situazioni di criticità finanziaria e se non ritengano opportuno valutare la possibilità per il 2014, di puntare su altri indicatori, per il calcolo dei costi standard, al fine di superare il mero criterio della quota procapite standard basata sulla spesa sanitaria per popolazione residente nelle regioni benchmark. (5-01795)

Apposizione di firme ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta scritta Manlio Di Stefano e altri n. 4-03029, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 dicembre 2013, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Artini, Rizzo, Frusone.

Pubblicazione di testi riformulati.

  Si pubblica il testo riformulato della risoluzione in Commissione D'Uva n. 7-00205, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 137 del 12 dicembre 2013.

   La VII Commissione,
   premesso che:
    secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013, l'articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, viene così modificato: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 marzo 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica»;
    the section and board of anaesthesiology dell'UEMS (European Union of Medical Specialists) consapevole della direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali (direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo) in cui si afferma, nell'allegato 5, che il periodo minimo di formazione per anestesiologia è di tre anni, ricorda come (nel medesimo allegato alla sezione 2, articolo 25) la direttiva afferma che la durata minima della formazione andrebbe modificata per adeguarla al progresso scientifico e tecnico. Con soli tre anni di specializzazione, infatti, questi medici, anche se soddisfano i requisiti minimi per essere iscritti come «specialisti» in un altro Paese dell'Unione europea, avranno grandi difficoltà a partecipare al mercato del lavoro europeo. Il consenso unanime tra gli anestesisti in Europa prevede che la durata della formazione specialistica debba essere di almeno cinque anni in anestesiologia per acquisire le necessarie competenze in materia (Union Européenne des Médecins Spécialistes – European Union of Medical Specialists, Section and Board of Anaesthesiology, President Dr. Jannicke Mellin-Olsen, Haslum 26 maggio 2010);
    infatti, dal 2008 il Core Curriculum «Anaesthesiology, Pain and Intensive Care Medicine» deliberato dall'EBA per l’Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), sottoscritto e pubblicato dall’European Society of Anaesthesiology (ESA) (Ref. Eur J Anaesthesiol 20008 Jul; 25(7):528-30) stabilisce chiaramente che: «il tempo di formazione totale di uno specialista dura minimo di 5 anni, alla luce delle ampliate competenze richieste al giorno d'oggi, di cui almeno un anno può essere specificamente indirizzato alla formazione della cosiddetta terapia intensiva»;
    già in sede di conversione del decreto-legge è stato inviato da tutte le associazioni italiane di anestesisti, rianimatori e intensivisti nonché firmato dai maggiori esperti nel campo in Italia un position estatement che affermava che «la denominazione usata nella direttiva risulti essere ”Anestesia”, denominazione comune a tutti i Paesi europei, ma oggi non considerata sufficiente. Infatti, la specializzazione in “Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva” comprende: anestesia, medicina dell'emergenza, medicina perioperatoria, terapia intensiva e terapia del dolore. Tutto ciò è incompatibile con soli 4 (o addirittura 3) anni di corso di specializzazione. [...] Il Diploma di specializzazione in anestesia, rianimazione e terapia intensiva» se ridotto ulteriormente «non sarebbe più riconosciuto a livello europeo, in quanto non in linea con le raccomandazioni EBA/UEMS. La conseguenza sarebbe la non possibilità di libera circolazione a livello europeo degli Specialisti Italiani in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva, contrario alle norme di Diritto Europeo del Lavoro». La riduzione a 4 anni del corso di specializzazione in «Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva» proposta con l'emendamento Crimì, infatti, «renderebbe problematico se non impossibile, abilitare i futuri specialisti nel prossimo futuro a lavorare in Terapia Intensiva, secondo le normative europee [...] La normativa nazionale in tema di terapia del dolore e cure palliative (Legge n. 38 del 2010) definisce chiaramente le competenze da acquisire per lo Specialista della disciplina, unica a comprendere le basi utili alla formazione per questo settore clinico, così importante, ma ancora così poco sviluppato nel nostro Paese»;
    gli ordinamenti didattici delle specializzazioni degli altri Stati dell'Unione europea prevedono un percorso formativo più lungo, ad esempio Belgio 5 anni, Regno Unito 7 anni, Polonia 6;
    come riportato, ad esempio, sia dal «Bando di Concorso per l'ammissione dei laureati in Medicina e Chirurgia alle scuole di specializzazione mediche 2011-2012 – Università degli Studi di Bari», sia dal «Bando di Concorso per l'ammissione dei laureati in Medicina e Chirurgia alle scuole di specializzazione mediche 2012-2013 – Università degli Studi di Bari», alla «durata legale del corso» riportano la dicitura «5 anni» per il corso di «anestesia, rianimazione e terapia intensiva»;
    con l'approvazione dell'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 per quel che concerne la specializzazione in «Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva» si prevedono, nel 2016, ben 1144 specialisti che entreranno contemporaneamente sul mercato del lavoro chi (550) con un titolo quadriennale, chi (594) con un titolo quinquennale;
    attualmente il mercato del lavoro nell'ambito della sanità in Italia è talmente bloccato che non riesce ad assorbire il numero di specialisti che le scuole licenziano ogni anno in anestesia, rianimazione e terapia intensiva e nel 2016 metà di questi non saranno in grado di poter far valere il proprio titolo neppure all'estero per le motivazioni esposte in precedenza;
   il decreto ministeriale 1o agosto 2005 «Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria» afferma all'articolo 2, comma 2, che «Per il conseguimento del Titolo di Specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici lo specialista in formazione deve acquisire 300 CFU complessivi, articolati in 5 anni di corso (o 360 CFU per i percorsi formativi delle Scuole articolate in 6 anni di corso). Per ciascuna tipologia di Scuola è indicato il profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilità professionali». Il suddetto decreto ministeriale ha aumentato gli anni dei corsi di specializzazione per tenere conto delle normative europee e del decreto ministeriale 270 del 2004 che, all'articolo 3, comma 7, dichiara che «Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge e di direttive dell'Unione europea»;
    in premessa al suddetto decreto ministeriale 1o agosto 2005, infatti, veniva riportato che «tenuto conto che il decreto ministeriale 270/2004 stabilisce all'articolo 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge; considerata l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria nel quadro della disciplina generale degli studi universitari recata dal decreto ministeriale n. 270 del 2004; visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005 e 6 luglio 2005; visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità del Ministero della Salute, espresso in data 16 febbraio 2005; viste le note prot. n. 3097 del 27 maggio 2005 e prot. n. 3060 del 6 giugno 2005 con le quali sono stati richiesti i pareri degli ordini professionali interessati; visto il parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri espresso in data 28 giugno 2005; considerata la necessità di adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004; considerata la necessità di individuare gli obiettivi formativi delle citate Scuole di specializzazione in adeguamento a quanto previsto all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999; considerata l'opportunità di consentire una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa in stretta connessione con le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale; ritenuta altresì la necessità di raccogliere in un unico provvedimento gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione mediche a normativa CEE e per le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale finalizzandoli al conseguimento di una piena e autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica»,

impegna il Governo

ad escludere dal riassetto delle scuole di specializzazione, con relativa riduzione degli anni di corso, introdotto con l'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la specializzazione in «Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva» per i motivi esposti in premessa.
(7-00205)
«D'Uva, L'Abbate, Scagliusi, Lorefice, Lupo, Gagnarli, Silvia Giordano, Mannino».

  Si pubblica il testo riformulato dell'interrogazione a risposta scritta Manlio Di Stefano ed altri n. 4-03029, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 142 del 20 dicembre 2013:

   MANLIO DI STEFANO, ARTINI, DI BATTISTA, DEL GROSSO, GRANDE, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, RIZZO, FRUSONE e TACCONI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il giorno 17 dicembre 2013 un servizio del TG2 ha mostrato alcune immagini relative al Centro di accoglienza e di primo soccorso di Lampedusa;
   si tratta di immagini sconcertanti in cui gli ospiti in fila e nudi, vengono sottoposti a una «doccia» di disinfestazione, mediante spruzzatori, che avrebbe dovuto preservarli da eventuali malattie infettive come la scabbia;
   non risulta essere stata rilevata, in nessuno dei presenti, alcuna traccia di infezione da scabbia;
   la disinvoltura e la naturalezza con le quali gli operatori del centro agiscono, lasciano presupporre che questo trattamento «da lager» sia già divenuto, da tempo, una prassi del centro di accoglienza;
   quest'ultimo, come spiegano i funzionari Onu che si occupano di rifugiati, ha la mera funzione di «fornire un primo supporto ai migranti e richiedenti asilo soccorsi in mare in attesa del loro rapido trasferimento, entro 48 ore al massimo, verso appositi centri dislocati su tutto il territorio nazionale» dove i loro casi verranno presi in esame;
   tra gli ospiti «disinfettati» vi sono uomini e donne di nazionalità eritrea, ghanese, siriana, kurda, e, pare, anche alcuni sopravvissuti dei naufraghi della più grave, recente tragedia accaduta nel Mediterraneo che ha causato la morte di più di 300 migranti –:
   come intenda intervenire per porre fine a questa vergognosa violazione dei diritti umani inaccettabile per un Paese civile come il nostro;
   quali misure intenda adottare al fine di migliorare gli standard di accoglienza nel centro di Lampedusa per tutti coloro che, costretti alla fuga da guerre e persecuzioni, giungono sul nostro territorio in cerca di protezione;
   come intenda agire per risolvere il problema del sovraffollamento del centro che, di fatto, blocca i lavori di ampliamento dello stesso;
   se il padiglione attualmente non utilizzabile a causa dell'incendio del 2011 sia in fase di ristrutturazione ovvero, in caso contrario, quali siano le tempistiche per la conclusione di detti lavori di ristrutturazione, atteso che ciò comporterebbe la creazione di nuovi 400 posti letto.
(4-03029)