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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Martedì 20 agosto 2013

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:


   MANNINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ha modificato l'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) includendo tra gli interventi classificabili come «ristrutturazione edilizia» gli interventi di demolizione e ricostruzione comportanti la ricostruzione di un edificio che conserva la volumetria – e non necessariamente la sagoma – dell'edificio preesistente;
   il decreto-legge n. 69 del 2013 ha modificato l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, stabilendo che sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti la demolizione e la ricostruzione di un edificio con una sagoma diversa rispetto a quello preesistente, soltanto nel caso in cui abbiano come oggetto un edificio vincolato in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
   il decreto-legge n. 69 del 2013 ha modificato, altresì, l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, stabilendo che sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, e non alterano la sagoma dell'edificio, soltanto nel caso in cui abbiano come oggetto un edificio vincolato in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
   per effetto delle modifiche citate nei punti precedenti, per la realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria – e non necessariamente con la stessa sagoma – di quello preesistente e per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire, di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sarà possibile procedere mediante la presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 – come modificato nel corso dell'iter di conversione – ha, altresì, introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 l'articolo 23-bis rubricato «Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori», in base al quale i Comuni devono individuare – limitatamente alle parti del territorio classificate dagli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee «A» di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 ovvero a quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali – le aree nelle quali non troverà applicazione la rilevante modifica normativa richiamata al punto precedente;
   l'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 stabilisce che i Comuni devono individuare con una propria deliberazione – entro il 30 giugno 2014 – le aree comprese all'interno delle zone territoriali omogenee «A» rispetto alle quali non sarà possibile realizzare interventi di demolizione e ricostruzione comportanti la ricostruzione di un edificio che conserva la volumetria – e non necessariamente la sagoma – dell'edificio preesistente ovvero presentare varianti ai permessi di costruire mediante la presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività;
   il nuovo articolo 23-bis stabilisce che, in ogni caso, gli interventi oggetto di Segnalazione certificata di inizio attività aventi ad oggetto immobili compresi all'interno delle zone territoriali omogenee «A» possono essere iniziati non il giorno successivo, ma trenta giorni dopo la presentazione della stessa segnalazione;
   lo stesso articolo 23-bis stabilisce che, decorso il termine del 30 giugno 2014 e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  considerato che:
   in relazione all'articolo 30, comma 1 lettera (SCIA per modifiche della sagoma nelle zone omogenee A), nelle schede di lettura del decreto-legge n. 69 del 2013 (n. 36/3) elaborate dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, a pagina 53, «Si osserva che l'attribuzione a un Commissario di nomina ministeriale del potere di adottare in via sostitutiva la delibera comunale deve essere valutata alla luce del riparto di competenze costituzionali in materia di governo del territorio. Si segnala, inoltre, che non appare chiara la normativa vigente cui fa riferimento la norma relativamente ai termini per l'intervento sostitutivo della regione»;
   la possibilità per il Governo di sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni è prevista dall'articolo 120, comma 2, della Carta Costituzionale «nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali»;
   lo stesso articolo 120 della Costituzione, al comma 3, stabilisce che «la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione»;
   in attuazione della citata disposizione costituzionale, l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 detta le procedure da osservare nel caso in cui il Governo intenda esercitare i poteri sostitutivi distinguendo le situazioni nelle quali ciò sia reso necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, ovvero i casi di casi di assoluta e tutte le altre situazioni nelle quali si verificano le condizioni del citato articolo 120;
   in quest'ultimo caso, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario;
   la legge n. 131 del 2003 stabilisce, anche, che «fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione» e che «i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite»;
   coerentemente con l'assetto costituzionale fissato dal Titolo V della Costituzione – come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – la legge n. 131 del 2003, all'articolo 8, comma 6, prevede, alternativamente all'esercizio dei poteri sostitutivi, la possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, al fine di «favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni» –:
   se ritengano che per l'esercizio di un intervento sostitutivo, da parte del Governo, finalizzato a delimitare le aree nelle quali non sarà possibile presentare una Segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione di interventi di demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma, sussistano i presupposti di cui all'articolo 120 della Costituzione;
   se, laddove l'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 fa riferimento alla normativa vigente in materia di poteri sostitutivi, debba intendersi, implicitamente, richiamato l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 ovvero un'altra disposizione normativa presenti nel nostro ordinamento;
   se ritengano, in ogni caso, che per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 23-bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, debba essere osservata la procedura descritta all'articolo 8 comma 1 della legge 131 del 2003, ovvero se, decorso il termine del 30 giugno 2014, gli stessi poteri sostitutivi saranno esercitabili nei modi previsti dal comma 4 dello stesso articolo 8 della legge n. 131 del 2003;
   se e in che modo, al momento della nomina del Commissario, intendano tenere conto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione, come stabilito dall'articolo 8 comma 3 della legge n. 131 del 2001;
   se intendano valutare l'opportunità di promuovere la stipula di Intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata – come ammesso dalla legge n. 131 del 2003, articolo 8, comma 6 – al fine di dare una più appropriata e bilanciata attuazione alle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013;
   se ritengano necessario inserire, in un disegno di revisione organica delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ovvero nel primo provvedimento di iniziativa governativa utile, una disposizione finalizzata a indicare espressamente la normativa da osservare per dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. (4-01698)


   CATANOSO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
   l'Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile;
   è stata creata dal Parlamento italiano in attuazione della Decisione 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito il programma comunitario Gioventù in Azione per il periodo 2007-2013;
   è vigilata dal Governo Italiano e dalla Commissione Europea;
   la mission istituzionale è volta a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, e in particolare la loro cittadinanza europea; sviluppare la solidarietà e promuovere la tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale; favorire la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani di Paesi diversi; contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani ed allo sviluppo della capacità delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorire la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale, nazionale ed europeo;
   l'ANG oltre ad essere quindi, lo strumento italiano di attuazione del Programma, cura la progettazione e realizzazione di eventi e progetti speciali nel settore della Gioventù, nonché l'elaborazione e la diffusione di analisi, ricerche e conoscenze riguardanti il mondo giovanile;
   il Programma, in particolare, mira a rispondere, a livello europeo, alle esigenze dei giovani nella prospettiva di creare non solo maggiori o uguali opportunità nell'ambito dell'istruzione e del mercato del lavoro, ma anche con l'intento di promuovere l'impegno attivo, l'inclusione sociale e la solidarietà;
   i risultati conseguiti negli ultimi cinque anni hanno portato nel 2012 alla presentazione di 1.600 proposte progettuali per il Programma Gioventù in Azione; di queste ben 580 sono state finanziate, oltre il doppio di quelle approvate nell'anno 2007 (246), anno di avvio del Programma. Nella prima metà dell'anno 2013 (fino a maggio) le proposte sono aumentate fino a portarsi a 725 e sono stati già erogati dall'ANG fondi per 7 milioni di euro. Tale valore è già superiore al totale dei progetti presentati nell'intero 2007, evidenziando la capacità dell'ANG di gestire progetti numericamente triplicati rispetto all'anno di avvio del Programma;
   sono cresciuti i fondi concessi dalla Commissione Europea all'Agenzia, passati dagli iniziali 7 milioni di euro negli anni 2007-2010 ai 9,9 milioni di euro per il 2012 fino ai quasi euro 12 milioni per il 2013;
   l'Agenzia Nazionale per i Giovani spende il 99,9 per cento dei fondi assegnati e che la strategia e la metodologia impiegate hanno, dunque, consentito all'Agenzia di diventare il punto di riferimento in Italia per le iniziative di mobilità giovanile e di facilitazione dell'inclusione, nonché per l'educazione non formale focalizzata su temi di carattere sociale e che l'Agenzia ha, altresì, rafforzato il proprio ruolo di supporto operativo nell'avvicinare i giovani ed il mondo associativo alle opportunità offerte dall'Unione Europea;
   per quale ragione non si sia provveduto a nominare il Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani, nonostante tale carica sia vacante dal 29 luglio 2013, a seguito della decadenza automatica del precedente Direttore ex articolo 19 comma 8 decreto legislativo n. 165 del 2001;
   per quale ragione, pur avendo la possibilità di prorogare il precedente incarico, si siano lasciati trascorrere i novanta giorni senza alcuna comunicazione né indicazioni sulle intenzioni del Governo relativamente al management dell'Agenzia;
   se non si intenda procedere con celerità, anche in considerazione del vulnus creato dalla mancata previsione statutaria di una delega compiuta di poteri, causa di un sostanziale immobilismo dell'Ente in questione;
   se non si ritenga urgente provvedere, per non vanificare i risultati raggiunti dal 2008 a oggi dall'Agenzia Nazionale per i Giovani nell'attuazione del Programma comunitario «Gioventù in Azione», con una capacità di spesa dei fondi comunitari prossima al cento per cento e il puntuale rispetto delle scadenze poste dalla Commissione Europea; tali risultati avrebbero garantito, infatti, una serena transazione alla nuova generazione di Programmi 2014/2020 con ERASMUS PLUS, ponendo l'Agenzia Nazionale per i Giovani fra i soggetti compliant rispetto ai requisiti richiesti dalla CE per la gestione del nuovo Programma;
   se non si consideri particolarmente grave un mancato intervento sul management di una Agenzia che finanzia progetti che favoriscono l'inclusione di giovani con minori opportunità, sia sul territorio nazionale che promuovendo la mobilità transfrontaliera, che potrebbero avere grave nocumento dal blocco delle normali procedure di erogazione dei contributi e dalla mancata assistenza relativamente al corretto ciclo di vita dei progetti già finanziati. (4-01701)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta orale:


   BINETTI. —Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   si sta definendo in questi giorni l'accordo tra il Ministro dell'Ambiente, la Regione Lazio e il Comune di Roma in merito alla discarica di Roma;
   ritenuta ormai insufficiente la discarica di Malagrotta i responsabili istituzionali hanno individuato nella zona di Falcognana, situata tra l'Ardeatina e la Laurentina poco al di fuori del Grande Raccordo anulare di Roma, il luogo più adatto per la nuova collocazione della discarica;
   la zona prescelta si trova a tre km dal Santuario romano del Divino Amore, luogo simbolo dei romani e profondamente legato alla sua storia; è stato infatti ricostruito, ampliato e trasformato in un luogo di incontro per giovani di tutto il mondo, con un'alta concentrazione di attività socio-culturali e, come è naturale, spirituali. I romani si sono impegnati nella sua ri-costruzione subito dopo la seconda guerra mondiale, nella ferma convinzione che la Madonna del Divino Amore avesse contribuito a proteggere Roma dai bombardamenti;
   nel tempo, quel luogo è diventato anche centro di intensa urbanizzazione per molte giovani coppie, che lo hanno scelto come luogo economicamente più accessibile di quanto non sia la città di Roma e discretamente ben collegato alla capitale. Urbanizzazione e commercializzazione hanno fatto dell'area del Divino Amore uno dei poli di espansione della città. E se da un lato la discarica verrebbe a trovarsi a poche centinaia di metri dalle nuove case, con effetti probabilmente tutt'altro che positivi per la salute dei cittadini, dall'altro il valore della zona che in questi ultimi anni si è andato via via elevando riceverebbe un indubbio colpo;
   il presidente del Municipio IX solo recentemente – 8 agosto – ha avuto modo di visionare, per la prima volta, in un incontro con l'assessore all'Ambiente di Roma Capitale Estella Marino, la relazione conclusiva del Commissario per l'emergenza rifiuti Goffredo Sottile, definendola superficiale e approssimativa. Non fa alcun cenno a problematiche rilevanti del territorio, prima fra tutte la viabilità, mentre «sarebbe bastato un solo sopralluogo per capire che quel sito non può sostenere un impatto del genere». Una direttiva di Giunta, attuerà l'ordinanza del 4 dicembre 2012 emessa dalla Provincia di Roma che vieta il transito di mezzi pesanti dal Santuario del Divino Amore al ponte della Falcognana e dal prossimo 27 agosto i tir non potranno più circolare su questo tratto della via Ardeatina;
   d'altra parte, si apprende dalla stampa, che lo stesso assessore all'Ambiente di Roma Capitale Estella Marino aveva accennato alla possibilità di soluzioni alternative, e la zona di Allumiere, vicino a Civitavecchia, per alcuni interlocutori potrebbe essere una scelta efficace non solo per la dislocazione, ma anche per la ragionevole distanza dal Centro di Roma e concretamente dal santuario del divino Amore, luogo simbolo della Città. La cittadinanza di quel Municipio esprime «forte malessere per il mantenimento del sito Ecofer di Falcognana al km 15,300 quale unico sito oggetto di approfondimento»;
   il sindaco Ignazio Marino incontrando l'8 agosto le associazioni di residenti della zona ha sostenuto che: «Noi continuiamo con il nostro percorso di valutazione e di studio che, come abbiamo detto dall'inizio, sarà basato essenzialmente sulle condizioni idrogeologiche degli studi fatti e sui rischi per la salute dei cittadini... Io sinceramente non sono nelle condizioni di rispondere se c’è o meno una soluzione alternativa... ma questo lavoro deve essere concluso nel più breve tempo possibile e con il massimo approfondimento perché stiamo parlando di una decisione che rappresenta la fine del capitolo Malagrotta»;
   restano quindi gravi perplessità, di cui dovrà tener conto in modo speciale il commissario governativo per l'emergenza rifiuti nel Lazio, Goffredo Sottile, perplessità che possono essere sintetizzate almeno in tre punti importanti:
    per quanto riguarda la salute dei cittadini non sembra opportuna una collocazione della discarica a così stretta vicinanza dalla città, data anche la concentrazione di abitanti nella zona;
    per quanto riguarda la viabilità e l'intensità del traffico si verrebbe a creare nella zona un sovraccarico di flussi pesante e francamente insopportabile per la cittadinanza di quel municipio;
    per quanto riguarda il Santuario resta il dubbio che sia stato davvero sottovalutato il suo ruolo di polo di attrazione per pellegrini che vengono dal mondo intero, oltre che dalla stessa Capitale –:
   se non ritengano che la discarica di Roma rappresenti comunque un obiettivo strategico che merita una riflessione sul piano nazionale, proprio per la forte capacità di attrazione che ha la Città e per le ripercussioni che eventuali danni alla sua immagine possono avere;
   quali altri sedi alternative sono state prese in considerazione e sono state analizzate sotto il profilo delle condizioni idrogeologiche, anche rispetto ai rischi per la salute dei cittadini;
   le ragioni per cui si è decisamente sottovalutato il valore di luogo-simbolo del Divino Amore, come unico vero Santuario Romano. (3-00280)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   COLLETTI. —Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   in provincia di Chieti, e precisamente nella contrada Venna del Comune di Tollo, giace un deposito di materiali tossici da anni in attesa di essere trasferito in un'apposita discarica;
   si tratta di oltre 500 tonnellate di veleni residuati da lavorazioni industriali, composti chimici ad alto contenuto di eternit, piombo, arsenico, alluminio e fanghi di fogna provenienti da industrie del nord-est, ma anche abruzzesi e marchigiani, che versano attualmente in uno stato di completo abbandono;
   una parte del carico, malamente ricoperta, è esposta agli agenti atmosferici e non viene monitorata, un'altra invece è stata interrata nel 2007 in un area protetta da una barriera impermeabile e da un muretto in calcestruzzo e rete metallica;
   il rischio ambientale è molto elevato, se si considera che il torrente Venna, le cui acque scorrono a pochi metri dal deposito dei rifiuti, si riversa nel fiume Foro che bagna 24 comuni tra le province di Chieti e di Pescara;
   il Comune di Tollo ha più volte richiesto alla Regione Abruzzo di attivarsi per la messa in sicurezza del sito, ma non ha ad oggi ricevuto alcuna risposta –:
   se il Ministro dell'Ambiente sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e se intenda promuovere una verifica da parte del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, segnalando altresì le risultanze di tale verifica al Presidente della Regione Abruzzo ed ai sindaci dei comuni interessati affinché possa essere urgentemente individuata una soluzione che impedisca il verificarsi di un danno ambientale senza precedenti.
(5-00936)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CASELLATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetta spending review, che ha previsto la riorganizzazione dei servizi degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, ha predisposto un piano di soppressione degli uffici dell'Agenzia delle entrate presenti nel territorio nazionale;
   nello specifico l'articolo 23-quinquies, comma 5, stabilisce che, «nei casi in cui si ritenga indispensabile, ai fini dell'efficace svolgimento di compiti e funzioni dell'amministrazione centrale, l'articolazione delle strutture organizzative in uffici territoriali, si procede comunque alla riduzione del numero degli stessi. Gli uffici da chiudere sono individuati avendo riguardo prioritariamente a quelli aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti, ovvero aventi un numero di dipendenti in servizio inferiore a 30 unità, ovvero dislocati in stabili in locazione passiva»;
   nell'ambito del processo di revisione dell'assetto organizzativo degli Uffici territoriali, l'Agenzia delle entrate, con atto prot. n. 2013/1624 della Direzione Centrale del Personale, ha disposto la soppressione di 11 Uffici territoriali, di cui 6 in Piemonte e 5 in Veneto;
   ciò fa seguito ad un precedente analogo provvedimento del luglio 2012 con cui è stata disposta la chiusura di altri 17 uffici territoriali;
   l'eventuale chiusura degli 11 uffici del Piemonte e del Veneto, comporterebbe un aggravio in termini di oneri e di disagi sia per i lavoratori di tali uffici, sia per gli utenti – cittadini e imprese – che si vedono penalizzati per la mancanza di un servizio di prossimità quanto mai indispensabile che garantisce la presenza dello Stato nei territori;
   sarebbe auspicabile conoscere quali siano i piani di riorganizzazione previsti dall'Agenzia delle entrate; in particolare: gli obiettivi, in termini di risparmio economico, che si intendono perseguire con l'operazione di accorpamento degli uffici provinciali; i riflessi del nuovo assetto organizzativo sul futuro lavorativo del personale che opera presso tali strutture e sulla qualità dei servizi resi ai cittadini;
   a Castelfranco veneto le organizzazioni sindacali locali, maggiormente rappresentative (Cgil, Cisl, Uil, Salfi, Usb, Flp, AdlCobas, Dir pubblica) e i rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria imprenditoriale, si stanno attivando per scongiurare la chiusura degli uffici territoriali;
   secondo i dati forniti dall'ufficio di Castelfranco veneto risulta che nella sede lavorano attualmente 21 persone e gli sportelli attivi per i servizi variano da 6 a 10. Nel 2012 gli accessi all'ufficio da parte dei contribuenti sono stati 20 mila. Il tempo medio di attesa non supera i 15 minuti, mentre quello di erogazione del servizio varia tra i 10 e i 12 minuti. Il 90 per cento delle attività svolte dall'ufficio riguarda l'assistenza al cittadino; in particolare: l'invio telematico delle denunce dei redditi, l'assistenza su avvisi di pagamento e cartelle esattoriali, la registrazione di atti, il tutoraggio per le nuove partite Iva ed il rilascio delle certificazioni;
   secondo uno studio dell'Unione Nazionale Consumatori, la chiusura dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate a Vittorio Veneto, comporterebbe maggiori costi rispetto ai potenziali benefici economici che ne trarrebbe l'Agenzia entrate;
   al fine di scongiurare la chiusura degli sportelli dell'Agenzia delle entrate alcuni comuni interessati si sono resi disponibili ad una locazione gratuita dei locali all'Agenzia delle entrate;
   il comune di Vittorio Veneto si è dichiarato disposto a praticare uno sconto del 20 per cento sul canone di locazione delle strutture dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate confermando la disponibilità di formalizzare la locazione dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018 –:
   se il Governo non ritenga di intervenire con la massima urgenza, in considerazione di quanto espresso in premessa, per scongiurare la chiusura degli 11 uffici territoriali presenti in Veneto e Piemonte al fine di evitare le pesanti ripercussioni che tale operazione avrebbe sull'economia del territorio anche chiarendo quali siano gli effettivi vantaggi previsti a seguito dell'operazioni di riordino;
   se non ritenga necessario intervenire al fine di garantire un servizio prioritario indispensabile per i cittadini e le imprese, che lo Stato è tenuto ad assicurare. (5-00933)

Interrogazione a risposta scritta:


   MANNINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nella Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 36/E del 2007, è stato stabilito che nel caso di interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione si può accedere alle detrazioni previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia solo nel caso di fedele ricostruzione – e dunque nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione che presuppongono la conservazione sia della volumetria sia della sagoma dell'edificio preesistente – ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione;
   che nella Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (aggiornamento 6 giugno del 2013) si ribadisce che in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente;
   con il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, è stato modificato l'articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, includendo tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria – e non come previsto dal testo previgente, con la stessa volumetria e la stessa sagoma – di un edificio esistente;
  considerato che:
   con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il Governo ha inteso modificare la definizione normativa degli interventi di ristrutturazione edilizia sulla base della quale l'Amministrazione finanziaria dello Stato ha emanato disposizioni attuative in materia di detrazioni fiscali;
   nello stesso decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 non è stata approvata alcuna disposizione di coordinamento tra le modifiche apportate all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 e la normativa vigente in materia di detrazione fiscali per le ristrutturazioni fiscali;
   in difetto di un pronunciamento normativo univoco, le detrazioni fiscali ammesse per le ristrutturazioni edilizie, rischiano di essere estese a interventi di demolizione e ricostruzione che non comportano una «fedele ricostruzione» dell'edificio preesistente, ma che portano alla realizzazione di un edificio nuovo sia per caratteristiche tipologiche sia per la sua collocazione all'interno del lotto –:
   se per la realizzazione degli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione di un nuovo edificio che conserva soltanto la volumetria, e non anche la sagoma, di quello preesistente – classificabili in base al novellato articolo 3 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 come «ristrutturazione edilizia» – sarà, comunque, possibile accedere alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia;
   se dispone di una stima degli effetti per il bilancio dello stato che possono derivare dall'eventuale estensione del campo di applicazione delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie ad interventi di demolizione e ricostruzione che non comportano una «fedele ricostruzione» dell'edificio preesistente, ma che portano alla realizzazione di un edificio nuovo sia per caratteristiche tipologiche sia per la sua collocazione all'interno del lotto;
   se ritenga possibile – in mancanza di una norma di coordinamento tra la nuova formulazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e la normativa in materia di detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie – l'emanazione di una nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate con la quale escludere la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, agli interventi di demolizione e ricostruzione che non comportano una «fedele ricostruzione» dell'edificio preesistente, ma che portano alla realizzazione di un edificio nuovo sia per caratteristiche tipologiche sia per la sua collocazione all'interno del lotto;
   se non ritenga necessario inserire, nel primo provvedimento di iniziativa governativa utile, una norma finalizzata ad aggiornare ovvero ad integrare la normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie alla luce della definizione che di quest'ultima viene data dall'articolo 3 comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 così come modificato dal decreto-legge n. 69 del 2013. (4-01697)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SCUVERA e VERINI. —Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   presso gli istituti penitenziari di Pavia (Torre del Gallo) e di Voghera (Pavia) il prossimo 15 settembre verranno aperti due nuovi padiglioni;
   il carcere di Voghera dovrebbe ospitare detenuti in regime di alta sicurezza e Pavia i detenuti protetti (ex-collaboratori di giustizia non di categoria apicale);
   le strutture sono quasi del tutto ultimate, mancando unicamente il mobilio (Pavia) e la cucina (Voghera);
   come previsto dal «Piano Carceri 2013» del Ministero della giustizia, presso l'istituto di Pavia è previsto l'arrivo di 300 detenuti e notizie non confermate parlano dell'apertura di un polo psichiatrico al piano terra della nuova struttura;
   presso il carcere di Voghera i nuovi detenuti saranno 200;
   alla data di oggi, però, presso gli istituti penitenziari in questione non sono arrivate dal Ministero della giustizia notizie riguardo l'ampliamento dell'organico, già carente rispetto le necessità;
   a Pavia, ad esempio, attualmente ci sono 213 guardie carcerarie in luogo delle 283 previste in organico, i detenuti sono 500 invece dei 250 previsti;
   per quanto riguarda la situazione sanitaria in entrambi gli istituti penitenziari dall'Azienda ospedaliera non sono arrivate ancora risposte in merito ai farmaci, al potenziamento del personale medico, infermieristico e delle guardie mediche, anche in previsione dell'apertura del polo psichiatrico –:
   se non ritenga necessario una verifica ed un ampliamento degli organici degli istituti penitenziari in questione prima dell'apertura dei nuovi padiglioni e se non ritenga di dover sollecitare l'Azienda ospedaliera di riferimento di dotare le strutture del personale medico necessario al corretto funzionamento delle stesse.
(5-00934)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   COLLETTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   Mario Valducci, ex deputato del Popolo della Libertà e co-fondatore del partito «Forza Italia» nel 1994, è stato recentemente nominato componente dell'Autorità per la regolazione dei Trasporti;
   Valducci risulta ricoprire già alcuni incarichi in società private, incompatibili con il ruolo di componente di un'autorità indipendente;
   l’ex parlamentare è infatti consigliere delegato di «Onda Mobile Communication», una società che produce pen-drive (chiavette) usb, telefonini e tablet. In più, è amministratore unico della «AS Restructuring Advisors», una società di consulenza alle imprese, di cui detiene il 42,5 per cento del capitale;
   la normativa in materia di incompatibilità prevede che «i componenti dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza» e «non possono essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati»;
   risulta oltremodo assurdo che sia stato nominato quale esperto di una autorità indipendente, indipendente soprattutto dalla politica e dalle imprese, che sia stata nominata una persona con un evidente carattere politico e partitico;
   si consideri inoltre che lo stesso Valducci è stato, eletto, in quanto membro del gruppo PDL, Presidente nella XVI Legislatura della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, e tale è stato sino al 2013;
   oltretutto la legge a 190 del 2012 prevede, all'articolo 49, che, «Ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a soggetti interni o esterni alle pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, nonché a modificare la disciplina vigente in materia di incompatibilità tra i detti incarichi e lo svolgimento di incarichi pubblici elettivi o la titolarità di interessi privati che possano porsi in conflitto con l'esercizio imparziale delle funzioni pubbliche affidate»;
   il successivo articolo 50, tra i principi relatori dell'emanato decreto legislativo prevede, alla lettera c), di «disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive» –:
   il Ministro interrogato sia a conoscenza dei profili di incompatibilità in essere tra la nomina di Mario Valducci a componente dell'Autorità di regolazione dei Trasporti ed i suoi attuali incarichi presso società private e se il Ministro intenda altresì intervenire affinché tale nomina sia revocata nel rispetto della normativa vigente in materia e a garanzia dell'imparzialità e indipendenza dell'autorità stessa;
   il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga la nomina in epigrafe contraria ai principi ispiratori della legge n. 190 del 2012 e degli emanati decreti legislativi. (5-00935)

INTERNO

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro per l'integrazione, per sapere – premesso che:
   recependo la direttiva europea 2008/115/CE – in particolare i commi 5 e 6 dell'articolo 15 – il limite temporale di trattenimento dei migranti irregolari nei CIE italiani è stato prolungato dai 60 giorni previsti dalla legge n. 189 del 2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini) a 18 mesi;
   detta direttiva stabilisce anche che «il trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio», prevedendo, dunque, una detenzione lunga solo come ultima ratio;
   nel centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Gradisca d'Isonzo, a pochi chilometri da Gorizia, ci sono migranti che sono rinchiusi da oltre 15 mesi, e ciò anche a causa dell'atteggiamento di noncuranza da parte di ambasciate e consolati dei Paesi d'origine che impiegano troppi mesi ad esaminare le pratiche dei detenuti. Questo comporta l'inevitabile prolungamento del loro stato di detenzione dovuto non in conseguenza di reati commessi, bensì alla loro sola presenza irregolare sul territorio italiano;
   questa lunga permanenza, unita alla totale mancanza di attività ricreative, alla presenza di sbarre e porte di ferro, cancelli e alti muri di cinta con relative reti di ferro a sovrastarli, provocano gravi forme di depressione, aggravate da atti di autolesionismo e da tentativi di suicidio attraverso overdose di psicofarmaci;
   come risulta dall'indagine realizzata tra il febbraio 2012 e il febbraio 2013 da Medici per i diritti umani (MEDU), la struttura dei CIE è sempre più drammaticamente simile a quella dei lager;
   il Cie di Gradisca d'Isonzo apre le sue porte nel marzo 2006 ed è gestito dal 2008 dal consorzio Connecting People, con sede a Trapani. Tale consorzio vede, ai suoi vertici, alcuni amministratori rinviati a giudizio – in seguito a un'inchiesta giudiziaria avviata dalla procura di Gorizia sugli appalti al CIE in questione e al CARA a esso collegato – per associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato e a inadempienze di pubbliche forniture: oltre a dichiarare un numero maggiore di ospiti rispetto alle presenze effettive, la Connecting People non avrebbe fornito ai trattenuti quanto previsto dal contratto a fronte dei 42 euro al giorno, per migrante, che percepiva dallo Stato;
   a seguito della visita nei giorni 10-11-12 agosto al CIE dell'onorevole Serena Pellegrino, firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, il Consorzio Connecting People ha fatto pervenire alla stessa una lettera in cui si manifestano le condizioni di vivibilità all'interno della struttura e le posizioni dello stesso Connecting People;
   si precisa inoltre che, attraverso il colloquio avvenuto tra l'onorevole Serena Pellegrino e il Prefetto di Gorizia Marrosu in data 12 agosto 2013 alla presenza del Questore Piovesana, viene confermato che i dipendenti del Connecting People (C.P.) non ricevono lo stipendio da alcuni mesi e che, in conseguenza di ciò, la Prefettura ha ritenuto di sospendere l'erogazione del compenso al C.P. fino a quando lo stesso C.P. non effettuerà i pagamenti ai suddetti dipendenti;
   l'articolo 14 del Testo Unico sull'immigrazione recita che «Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità», tale principio è ribadito dalle premesse al contratto che la Prefettura di Gorizia ha stipulato con l'Ente Gestore. L'articolo 6 del succitato contratto recita: «I responsabili della gestione dei centri ed il personale negli stessi impegnato, operano assicurando il rispetto delle finalità della missione istituzionale, così come risultano definite anche dalle condizioni e dalle modalità dell'ospitalità stabilite dalla legge e concordate nel presente contratto. L'inosservanza della precedente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e seguenti dei codice civile»;
   la situazione attuale farebbe presagire una chiara violazione del contratto, sia dal punto di vista del rispetto della dignità umana che da quanto stabilito dal capitolato d'appalto stipulato tra la Prefettura e l'Ente Gestore: la mensa è chiusa e non utilizzata, per cui i pasti vengono serviti lungo i corridoi e consumati all'interno delle camerate: gli «ospiti» dormono su coperte di lana che non sono state pulite per quasi tre mesi a causa dell'interruzione dei servizi di lavanderia; la circolazione all'interno del centro non è consentita ed è rigidamente regolata dagli operatori sotto presentazione di una richiesta. Le condizioni igienico-sanitarie non sono conformi agli standard minimi di vivibilità;
   a seguito delle suddette visite del 10-11-12 agosto scorsi da parte dell'onorevole Serena Pellegrino, il dottor Gianni Cavallini, dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Isontina, ha fatto richiesta di una relazione in merito alla situazione riscontrata dalla stessa parlamentare all'interno del CIE;
   si evidenzia inoltre, che l'articolo 1 dello Schema di capitolato d'appalto precisa quali siano i compiti dell'Ente gestore nei confronti degli «ospiti» del centro. Oltre al servizio di assistenza generica alla persona, all'assistenza sanitaria, alla pulizia e manutenzione dei locali di cui si è già abbondantemente detto, a destare sospetti circa la conduzione del centro è anche il servizio di gestione amministrativa: una delegazione – di cui ha fatto parte l'onorevole Pilozzi, cofirmatario del presente atto – in visita ai 68 cittadini trattenuti nel centro ha rilevato la mancata registrazione di alcuni ospiti i quali – essendosi dichiarati di origine siriana – avrebbero il diritto di richiedere asilo politico, cosa di cui, violando importanti norme di protezione internazionale, non erano neanche stati informati;
   al momento della visita al CIE di Gradisca dell'onorevole Serena Pellegrino, il giorno 10 agosto, è emerso dai racconti dei «trattenuti» che la sera precedente, sera che concludeva il Ramadan, ci sono state delle richieste di poter rimanere all'esterno delle camerate per festeggiare la conclusione del periodo di preghiera come in uso nei paesi d'origine; a seguito del diniego, i «trattenuti» sono stati invitati a entrare nelle camerate e, non accettando tale ordine si sono susseguiti dapprima scontri verbali e successivamente colluttazioni, scontri e lanci di lacrimogeni al CS di cui i «trattenuti» hanno fatto vedere i resti. Alcuni di loro, a seguito di significativi attacchi d'asma di altri compagni, hanno rotto una vetrata per permettergli di respirare. L'onorevole Pellegrino ha chiesto conferma ai preposti della Questura e della Prefettura che non negano tale versione;
   durante tale visita viene confermato quanto già rilevato dall'onorevole Pilozzi in una visita precedente: l'uso dei cellulari è stato negato. Si precisa che con tale sospensione dell'utilizzo del telefono cellulare avvenuta in seguito alle rivolte dell'inizio del 2011, viene violato, ad avviso degli interpellanti – con un'ordinanza prefettizia (prot. n. 0004554-2011/Area IV del 2 marzo 2011) – l'articolo 14, comma 2, della succitata legge n. 189 del 2002, che prevede la «libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno». I «trattenuti» inoltre non possono tenere libri e giornali perché facilmente infiammabili, né penne, perché utilizzabili come armi. Rivoltarsi è «legittima difesa» stabilisce la sentenza (n. 1410 del 12 dicembre 2012) con la quale il Giudice di Crotone Edoardo D'Ambrosio ha scagionato dai reati di danneggiamento e resistenza aggravata tre immigrati irregolari detenuti presso il CIE di Sant'Anna;
   la sera del giorno 11 agosto scorso, su sollecitazione di alcuni cittadini, l'interrogante, l'onorevole Pellegrino, viene informata che all'interno del CIE ci sono nuovamente disordini e che i «trattenuti» sono sul tetto della struttura. A seguito di alcune telefonate con la Questura emerge che nuovamente gli «ospiti» dopo aver divelto la rete soprastante una delle «vasche» e rotto un vetro di separazione sono saliti sui tetti, ma le testimonianze fanno emergere nuovamente l'uso di lacrimogeni e scontri con le forze dell'ordine. L'onorevole Pellegrino, dopo aver richiesto la presenza immediata di un'ambulanza, interviene sul posto alle ore 1.00 del giorno 12 agosto 2013 per ottenere una possibile mediazione. Verifica, che all'interno sono presenti unità della Polizia di Stato, dei Carabinieri, dell'Esercito Italiano in tenuta antisommossa. Viene tentata una mediazione con due portavoce scesi dal tetto. Dopo una lunga conversazione l'onorevole si impegna a farsi da portatrice dei desideri degli ospiti nelle sedi opportune: restituzione dei telefoni cellulari; ripristino della mensa; ripristino del campo di calcio; riduzione del periodo di detenzione da 18 a 6 mesi; rimozione del giudice di pace;
   con chiarezza viene espresso quali sono le sedi in cui possono essere evase tali richieste: contestualmente l'onorevole Nazzareno Pilozzi informa il sottosegretario al Ministero dell'interno Domenico Manzione che si prende carico della questione;
   il giorno 12 agosto l'onorevole Serena Pellegrino chiede un incontro con il prefetto di Gorizia Marrosu che viene accordato nell'immediato alla presenza del questore Piovesana. A seguito della conversazione viene accordata la restituzione in tempi brevi dei telefoni cellulari, il ripristino della mensa e del campo di calcio a seguito di lavori di manutenzione per la prima, poiché danneggiata a causa di disordini, e rimessa in sicurezza per il secondo. Durante il colloquio i «trattenuti» scendono dai tetti. Al rientro al Centro l'onorevole Pellegrino riporta ai «trattenuti» il colloquio con il prefetto Marrosu e manifesta preoccupazione per lo stato in cui versa la struttura; dichiara che lo stato attuale del Centro è molto pericoloso e che, dato i vetri rotti, la rete di copertura divelta e la conseguente possibilità di risalire sui tetti, espone i «trattenuti» a gravi rischi di incolumità;
   la notte tra il 12 e il 13 agosto due «trattenuti» tentano la fuga attraverso il tetto. A quanto riportato dalla Questura uno dei due, quello che attualmente è ricoverato in coma farmacologico all'ospedale Cattinara di Trieste, tentando la fuga attraverso il tetto precipita per terra battendo la testa; il secondo, caduto da una fune ricavata con mezzi di fortuna, subisce un lieve trauma alle gambe, viene ricoverato e presto dimesso all'ospedale di Gorizia. Il giorno 13 agosto viene ripristinato il vetro e la rete, i «trattenuti» vengono nuovamente alloggiati nelle camerate; il dottor Gianni Cavallini dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria Isontina visita il Centro e mi riferisce verbalmente quanto visto;
   nei giorni successivi l'onorevole Pellegrino mantiene costantemente i contatti telefonici sia con la Questura che con la Prefettura per informarsi della situazione all'interno del Centro e apprende che il giorno 16 agosto è prevista la restituzione dei telefoni cellulari. In quella occasione l'onorevole Pellegrino presenzia alla restituzione e dà conferma ai «trattenuti» che il prefetto ha già dato ordine di ripristinare la mensa e il campo di calcio. Di tutto quanto accaduto l'onorevole Pellegrino riferisce quotidianamente al Presidente della Commissione straordinaria al Senato per la tutela e promozione dei diritti umani senatore Luigi Manconi;
   il giorno 17 agosto alcune associazioni e movimenti pacifisti hanno indetto una manifestazione all'esterno del CIE di Gradisca. Durante la manifestazione alcuni «trattenuti» sono nuovamente saliti sul tetto, dopo aver sfondato un vetro con una porta del bagno utilizzata come testa d'ariete mettendo a rischio la propria incolumità;
   allo stato attuale alcuni «trattenuti» sono ancora sui tetti armati di oggetti contundenti e le forze dell'ordine sono in tenuta antisommossa. La loro incolumità è fortemente a rischio –:
   se non si ritenga necessario provvedere a una revisione della legge n. 189 del 2002 «Bossi-Fini» sull'immigrazione;
   se non ritengano opportuno sollecitare gli enti competenti – tra cui le ambasciate e i consolati – nell'espletamento delle pratiche di identificazione;
   se non si intenda verificare con regolarità che nel CIE di Gradisca d'Isonzo vengano rispettati i livelli minimi di dignità umana e di rispetto della persona imposti dalla legge, nonché le condizioni igienico-sanitarie degli ospiti e della struttura;
   se a tal fine non sia opportuno procedere alla verifica degli adempimenti in capo al consorzio Connecting People, accertato l'inadempimento dello stesso, e di quelli in capo alla Prefettura;
   se non ritengano opportuno chiudere il Centro di Gradisca d'Isonzo data l'inagibilità sia igienico-sanitaria che l'inadeguatezza strutturale dello stesso.
(2-00192) «Migliore, Pellegrino, Di Salvo, Pilozzi, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Sannicandro, Airaudo, Marcon».

Interrogazione a risposta scritta:


   SIBILIA, ARTINI, SARTI e FRUSONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, Roberto Melone il 28 giugno scorso, ha rinviato a giudizio 12 persone con l'accusa di abuso d'ufficio nel concorso interno per la copertura del posto di comandante della Polizia Municipale di Sant'Agata de’ Goti in provincia di Benevento;
   i rinvii a giudizio sono solo l'ultimo step dell'indagine condotta dal Sostituto Procuratore Antonio Clemente e dal Comando dei Carabinieri di Sant'Agata per i fatti che risalgono al 2009/2010;
   si dovranno presentare al processo, stabilito per il prossimo 4 dicembre, Carmine Valentino, sindaco del paese caudino, Giovanni Viscusi, all'epoca dei fatti vicesindaco, Giuseppe Izzo, Mario Maddaloni, Giovannina Piccoli, Mario Petti, Oreste Viola, Marco Razzano, Maria Antonietta Iacobellis (segretario comunale), Ciro Magliocca (dirigente dell'area tecnica), Giuseppe Formisano e Vincenzo Iannotta;
   il concorso interno è stato espletato dopo un altro pubblico, bandito dalla precedente amministrazione comunale e successivamente annullato prima dal Tar, poi dal Consiglio di Stato per vizi procedurali;
   dopo il concorso interno, il dottor Iannotta è stato nominato comandante della Polizia Municipale;
   il dottor Iannotta, rinviato a giudizio, è anche il presidente della commissione del concorso per agenti motociclisti della Polizia municipale di Sant'Agata De’ Goti, nonché responsabile dell'Ufficio comunale di Protezione Civile;
   uno dei requisiti per l'iscrizione al Gruppo comunale volontario della Protezione Civile del comune di Sant'Agata De’ Goti è «essere esenti da condanne penali ovvero procedimenti penali che siano pregiudizievoli per il servizio»;
   tra l'altro, la segretaria generale del comune di Sant'Agata De’ Goti, la dottoressa Maria Antonietta Iacobellis, anch'essa rinviata a giudizio, nominata responsabile anticorruzione con delibera di giunta comunale n. 41 del 4 febbraio 2013, ricopre tutt'ora questo incarico –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
   se, alla luce di quanto premesso, non ritenga opportuno assumere iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri di competenza, anche ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (4-01703)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:


   ZANIN. —Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la legge-quadro sull'Handicap n. 104 del 1992 rappresenta una vera e propria Carta dei diritti del diversamente abile, ossia una sorta di proclamazione generale dei diritti delle persone portatrici di handicap, in quanto proprio all'articolo 1 si afferma il principio dell'uguaglianza per le persone disabili e si prefigurano altresì i percorsi per un'effettiva realizzazione dell'integrazione sociale di questi soggetti;
   in particolare il sostegno ai ragazzi con disabilità è questione di estrema delicatezza, poiché il diritto allo studio, previsto dall'articolo 34 della Costituzione, presenta per le persone portatrici di handicap notevoli difficoltà di inserimento e di integrazione nella scuola. La suddetta legge n. 104, quindi, nello specifico prevede il diritto all'educazione e all'istruzione (articoli 12-17) cercando di offrire pari opportunità in materia di insegnamento primario, secondario e superiore, in un quadro integrato;
   la normativa in questione, sulla scia dell'indicazione concreta del precetto costituzionale contenuta nella sentenza Costituzionale n. 215 del 1987 (in cui si dichiarava illegittimo il comma 3, dell'articolo 28, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui assicurava il diritto allo studio soltanto per la frequenza della scuola dell'obbligo), disciplina in maniera più completa, anche se non esaustiva, il diritto allo studio delle persone con handicap finalizzato alla razionale integrazione scolastica generalizzata di essi;
   per l'alunno disabile, individuato secondo le modalità e i criteri disciplinati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289), la legge-quadro n. 104 del 1992, negli articoli 12-16, prevede:
    a) il diritto all'educazione e all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie e che l'esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità, ponendo come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione;
    b) l'integrazione scolastica, anche attraverso attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;
    c) la valutazione del rendimento, sulla base del piano educativo individualizzato, e le prove d'esame, secondo gli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale;
   l'insegnante di sostegno risulta perciò un importante strumento finalizzato all'attuazione dell'integrazione scolastica dell'alunno disabile, assieme al Profilo dinamico funzionale (P.D.F.) e al Piano educativo individualizzato (P.E.I.). Si tratta di un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile;
   dopo l'abrogazione da parte della Legge finanziaria 2008 dell'assegnazione di un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni frequentanti le scuole pubbliche della provincia ex articolo 40 legge n. 449 del 1997, attualmente il comma 11 dell'articolo 19 ex legge n. 111 del 2011 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) prevede che «l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fermo restando che è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica. L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe»;
   dall'analisi sopra esposta si rileva che in materia di insegnamento di sostegno la normativa nazionale risulta essere disorganica e frazionata in una serie di norme contenute in diverse leggi che rendono di per sé difficoltoso la disciplina della materia, come esplicitamente evidenziato anche dalla recentissima pronuncia del TAR del Lazio (la 7783/2013) che ha riconosciuto le ragioni di un gruppo di 22 genitori e ha chiesto ai singoli istituti di integrare il proprio organico di sostegno per adeguarsi ai bisogni dei genitori;
   preso atto che:
    in questo periodo le Direzioni scolastiche regionali stanno lavorando per la predisposizione dell'organico di fatto e di diritto negli istituti scolastici;
    in merito all'organico dei posti di sostegno, in Friuli Venezia Giulia la Direzione scolastica regionale il 17 giugno ha emanato una circolare (Prot. AOODRFR) avente come oggetto «Integrazione scolastica alunni disabili-Anno scolastico 2013-2014» con cui si danno indicazioni in merito ai criteri da adottare per l'assegnazione dei posti di sostegno;
    l'URS-FVG, motivando la scelta operata, ha affermato che, per assegnare gli insegnanti di sostegno, non abbia senso applicare la divisione proposta dalla legge n. 104 tra «gravi» e «non gravi», poiché trattasi di una normativa non tarata sulla scuola, ma piuttosto sull'integrazione delle disabilità in senso lato e, quindi, le distinzioni effettuate hanno valenza più che altro clinica;
    i criteri in esame promossi dalla circolare medesima agiscono sulla base della distinzione fra alunni con disturbi non gravi (articolo 3, comma 1 della legge n. 104 del 1992), alunni riconosciuti in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 legge n. 104 del 1992) ed ancora in situazione di straordinaria gravità e di eccezionale gravità;
    per la prima categoria (alunni con disturbi non gravi) viene riconosciuto un intervento di sostegno con rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni (ore 15 settimanali nella scuola dell'infanzia, ore 6 nella scuola primaria e ore 4,5 nella scuola secondaria di 1o e di 2o grado);
    nel caso degli alunni ex articolo 3, comma 3 legge n. 104 del 1992 e articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2006 si prevede un intervento di sostegno con rapporto medio di un insegnante ogni due alunni disabili (1:2);
    inoltre si riconosce la priorità nell'assegnazione di un intervento di sostegno con rapporto superiore ad 1:2 (da 12 a 18 ore settimanali nella scuola dell'infanzia e primaria, da 9 a 13,5 ore settimanali nella scuola secondaria di 1o e di 2o grado) agli alunni disabili in situazioni di «straordinaria gravità» (presentanti una delle minorazioni espressamente elencate nella circolare) sulla base del piano educativo individualizzato formulato dagli operatori di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 e confermati dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2006;
    infine la circolare assegna un intervento di sostegno con rapporto di un insegnante per un alunno disabile (rapporto 1:1) agli alunni in situazioni di «eccezionale gravità», non altrimenti gestibili dalla scuola nell'ambito di tutte le risorse disponibili e degli operatori dedicati, individuati sulla base del piano educativo;
   suddetta circolare desta alcuni dubbi;
   in primo luogo, si tratta di una generalizzazione di un accordo intercorso tra l'USP di Udine e l'Ass. n. 4 Mediofriuli – Udine, esteso poi a tutto il territorio regionale, senza nessuna concertazione con le autorità competenti, gli enti locali, i sindacati e le varie associazioni contrariamente a quanto previsto sia dalla legge n. 104 del 1992 sia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2006, i quali disciplinano che vengano adottati «accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle classi», sanciti tra Enti locali, gli uffici scolastici regionali e le direzioni sanitarie delle aziende sanitarie;
   l'accordo richiamato, per quanto risulta all'interrogante, invece, non vede in nessun modo il coinvolgimento degli Enti locali (Regioni) che hanno competenza esclusiva in materia di istruzione e sanità. Inoltre le norme di riferimento citate non prevedono situazioni di «gravità straordinaria» ne tanto meno quella di «eccezionale gravità», ma esclusivamente di «particolare gravità». Infine non viene fatto nessuna menzione ai gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, obbligatorio per legge;
   per quanto riguarda poi gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, disciplinato dal decreto interministeriale Miur-Ministero della salute, quanto sta scritto nel documento citato ad avviso dell'interrogante, non può essere applicato, perché manca di un passaggio essenziale, previsto dal decreto-legge del 17 aprile 2013, cioè la partecipazione della regione Friuli Venezia Giulia alla stesura del documento sulle indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento e infine anche gli alunni con disturbi aspecifici di apprendimento accedono ai benefici, legge n. 170 del 2010, che il documento in questione non riconosce;
   assunto inoltre che:
    nell'ultimo anno, in Friuli Venezia Giulia, il numero degli alunni diversamente abili era pari a 2.879, con un incremento di 85 alunni rispetto all'anno precedente, nell'a.s. 2013/14 sarà pari a 2.991, con un incremento di 112 alunni rispetto all'anno pregresso;
    attualmente in regione sono stati assegnati 69 nuovi posti, di cui 55 da assegnare subito e 14 da assegnare successivamente per emergenze di disabilità da certificare in corso d'anno (Udine 41 nomine, Pordenone 10, Gorizia 8 e Trieste 1);
    quindi gli insegnanti di sostegno passeranno dagli attuali 1.407 (di cui solo 743 hanno il rapporto di 1 a 1) a 1.476, con un rapporto medio insegnante-alunni disabili pari ad 1 a 2,02, andando a migliorare la media dell'anno scorso dello 0,2 per cento, portando il Friuli Venezia Giulia in linea con quanto previsto nel comma 11 dell'articolo 19 ex legge n. 111 del 2011;
   considerando pertanto che:
    poiché la circolare in questione suddivide la disabilità grave in due fattispecie – quella «grave straordinaria» e quella «eccezionale» – assegnando rispettivamente alla prima un rapporto di un docente ogni due alunni e alla seconda un rapporto di un docente per alunno, è bene ricordare che un maggior frazionamento all'interno di una determinata categoria di soggetti, comporta sì una migliore capacità di affrontare le diverse priorità ma, allo stesso tempo, implica la possibilità di ridurre l'organico degli insegnanti di sostegno poiché si tratti di un documento che di fatto pratica un'interpretazione restrittiva che potrebbe incidere in maniera negativa sul diritto degli alunni disabili ad avere il giusto sostegno ai fini della loro integrazione;
    questa ipotesi sarebbe contraria alla direzione intrapresa dal Miur, il quale si sta adoperando a livello nazionale per condurre a organico di diritto ulteriori 27.000 docenti di sostegno (da 63.348 a 90.000) oltre al cosiddetto organico di fatto per le ulteriori esigenze;
    inoltre il dottor Giorgio Simon, Presidente del Consiglio dell'istituto comprensivo di San Vito al Tagliamento (PN) nonché direttore del locale Distretto sanitario, ha sollevato l'incongruenza fra le disposizioni vigenti che prevedono la presenza di un medico dell'Inps nelle commissioni istituite per il rilascio della certificazione di invalidità utile per l'assegnazione dell'insegnante di sostegno e l'assenza di quest'ultimi da tali commissioni. Poiché i tempi dell'INPS non corrispondono ai tempi dell'Amministrazione scolastica, è alto il rischio che un gran numero di alunni (non solo i bambini per i quali si richiede una nuova certificazione, ma anche gli alunni che passano da un ordine di scuola ad un altro) possa di fatto venire in possesso della certificazione prevista in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, non potendo così accedere all'insegnamento di sostegno –:
   se il metodo utilizzato dall'URS-FVG sia conforme alla normativa nazionale in tema di modalità e criteri per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno, oppure se non fosse prima necessario creare un «tavolo regionale» con tutte le parti interessate (Enti locali, ASS., sindacati di categoria e associazioni) prima di emettere la circolare oggetto dell'interrogazione, in quanto nell'ambito scolastico la «gravità» deve essere rapportata alle necessità di sostegno conseguenti alle singole patologie, al percorso didattico individuale, alle potenzialità di sviluppo e di integrazione sociale del disabile;
   se le previsioni contenute nella circolare, in particolare la previsioni di ulteriori categorie di alunni disabili non contemplate dalla legge n. 104 del 1992, vadano a ledere il diritto al sostegno dei bambini e dei ragazzi portatori di handicap, come più volte ribadito dai tribunali amministrativi con diversi pronunciamenti, quali le sentenze 3 ottobre 2012, n. 8266, la 224 dell'11 gennaio 2013 del Tar Lazio e, da ultimo, la 7783 del 31 luglio 2013;
   se in merito a tutto ciò non sia necessario orientarsi a prevedere un capitolato apposito per la scuola in merito alla classificazione della disabilità all'interno della legge n. 104 del 1992. (4-01699)

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:


   CERA. — Al Ministro della salute, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. — Per sapere – premesso che:
   la Asl di Pescara, in data 28 maggio 2011, ha avviato una gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del «Servizio Globale dell'Energia ed altri servizi edili ed impiantistici con annessi lavori complementari a servizio degli edifici di competenza dell'Asl di Pescara»;
   la procedura, ad oltre 2 anni di distanza, non è stata ancora conclusa e l'Azienda continua a versare, per gli stessi servizi, un canone molto più elevato di quello scaturente dalle offerte ricevute;
   la lunga durata della gara rappresenta di per sé un pregiudizio economico per l'azienda e, quindi, per la collettività, ancora più anomalo risulta l’iter del procedimento di aggiudicazione di recente sospeso dalla Asl, per comparare le offerte con un'eventuale preventivo CONSIP; procedura, questa, che dilaterà ancora i tempi in cui l'attuale fornitore opererà in regime di proroga onerosa;
   nell'ambito della procedura, peraltro, sembra che siano state escluse per anomalia dell'offerta ben 2 aziende, circostanza, questa, che potrebbe portare alla aggiudicazione in favore di un'ATI partecipata dalla stessa convenzionaria, che dovrebbe predisporre l'offerta CONSIP –:
   se non ritengano necessario, per quanto di propria competenza; verificare e controllare sulle effettive ragioni che hanno indotto la Asl di Pescara a non chiudere tempestivamente la procedura di aggiudicazione;
   se non ritengano opportuno che la Asl di Pescara sia soggetto tenuto ad aderire alle convenzioni CONSIP, ovvero a questo possano far riferimento le sole Aziende Ospedaliere;
   quali siano le ragioni che hanno portato la Asl di Pescara a ritenere anomale le offerte di due ditte partecipanti e se sulle anomalie dell'offerta vi sia stata o meno verifica in sede giurisdizionale, con conseguente incertezza sulla offerta di gara da assumere quale termine di paragone con l'offerta CONSIP;
   se sia a conoscenza e risponda a verità che l'aggiudicataria in pectore sia partecipata dalla stessa Azienda, che predisporrà l'offerta CONSIP e se, questa eventualità, sia rispettosa dei principi di trasparenza e di libera concorrenza;
   se sia vero che, nella Regione Abruzzo la convenzionaria abbia o meno esaurito il plafond CONSIP e se questo corrisponda nei contenuti all'oggetto dell'appalto e, conclusivamente, se risponda a principi di razionalità e logicità interrompere la procedura per confrontarla con un'offerta non comparabile in termini di prestazioni. (4-01700)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   DELL'ORCO, SPADONI, SARTI e RICHETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la Firem srl, attiva e presente a Formigine (Modena) sin dagli anni ’60, è una delle aziende leader in Italia nella progettazione e costruzione di resistenze elettriche e sistemi riscaldanti utilizzate in un ampia gamma di settori, dalla ristorazione alla chimica, passando dall'automotive al biomedicale e impiega complessivamente 40 dipendenti;
   i dipendenti sono al momento in stato di agitazione in quanto non solo non risulterebbero corrisposte del tutto le spettanze relative alla mensilità di luglio ma, al rientro dalla chiusura estiva, avrebbero constatato il quasi totale smantellamento della parte produttiva che è stata trasferita in Polonia;
   secondo quanto comunicato dal segretario Fiom Modena Cesare Pizzolla non risulterebbe rispettata l'ordinaria procedura di trasferimento aziendale in quanto non risulterebbe pervenuta nessuna comunicazione di avviso della volontà di trasferimento d'azienda, né tanto meno sono state comunicate date, motivi, conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi in base all'articolo 47 della legge n. 428 del 1990;
   la proprietà ha dichiarato alla stampa: «Mancano le condizioni per un sereno e costruttivo incontro per la soluzione delle problematiche del nostro personale. Non abbiamo mai nascosto ai sindacati e all'Rsu le nostre difficoltà anche rispetto alla concorrenza di altre aziende italiane che producono in Polonia e Romania, con costi che sono della metà». La comprensibile necessità di sopravvivere alla crisi che, sempre più negli ultimi anni, attanaglia gli imprenditori, massacrati oltre che dalla concorrenza dei paesi emergenti, anche dall'insostenibile tassazione e burocrazia italiana, non è però sufficiente, a parere dell'interrogante, a giustificare un simile comportamento –:
   quali iniziative di competenza il Ministro intenda intraprendere per salvaguardare e tutelare i lavoratori della Firem srl e nel contempo quali misure attuare per bloccare questa emorragia di imprese che delocalizzano all'estero, impoverendo il tessuto sociale ed economico e produttivo del nostro Paese;
   se al Ministro risulta che per la Firem sia stata rispettata la procedura di trasferimento prevista dalla legge n. 428 del 1990 ricordata in premessa e quali provvedimenti di competenza intende prendere in caso contrario. (4-01702)

ERRATA CORRIGE

  L'interrogazione a risposta scritta Realacci n. 4-01615 pubblicata nell’Allegato B ai resoconti della seduta n. 67 del 7 agosto 2013. Alla pagina 4315, seconda colonna, alla riga ventisettesima deve leggersi: «da marzo 2013 Ceccanti non riceve» e non «da marzo 2013 Guelfi non riceve», come stampato.