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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Martedì 21 maggio 2013

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:


   La Camera,
   premesso che:
    il porto franco di Trieste ha una lunga tradizione storica, essendo stato fondato dall'imperatore Carlo VI nel 1719 e successivamente sviluppato sino a divenire il porto principale dell'impero austroungarico;
    al termine della seconda guerra mondiale – con il trattato di pace di Parigi del 1947 (Allegato VIII), la risoluzione n. 16/1947 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e il memorandum di Londra del 1954 – il porto triestino ha conservato le sue peculiarità e i vantaggi dell'impianto normativo derivanti dal mantenimento della legislazione speciale sia doganale che fiscale, con cinque punti franchi che godono dell'extraterritorialità;
    per «punto franco» si intende uno scalo marittimo o aereo, fornito di banchine e magazzini, dove le merci straniere possono entrare, essere depositate, subire manipolazioni o essere rispedite all'estero in regime di franchigia doganale;
    in Italia la normativa dei porti è regolata dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sul «Riordino della legislazione in materia portuale»;
    questa legge affida alle autorità portuali italiane compiti di indirizzo, programmazione, promozione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza;
    l'articolo 6, comma 12, della legge suddetta fa salva la disciplina vigente per i punti franchi del porto di Trieste, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'autorità portuale competente, il compito di stabilire con un proprio decreto l'organizzazione amministrativa di questi punti;
    ad oggi il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha emanato nessun decreto in materia, causando incertezza sull'applicazione della normativa di agevolazione riservata ai punti franchi triestini e favorendo paradossalmente lo sviluppo e la crescita della portualità delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia,

impegna il Governo

ad adottare immediatamente il decreto attuativo per l'organizzazione amministrativa dei punti franchi del porto di Trieste che da ben 19 anni attendono quest'atto ministeriale per dare piena attuazione a una riforma, altrimenti incompiuta, del sistema portuale italiano e a garanzia della chiarezza normativa necessaria per il pieno sviluppo della portualità triestina.
(1-00047) «Prodani, Rizzetto, Fantinati, Da Villa, Crippa, Mucci, Coppola, Malisani, Sandra Savino, Businarolo, Pellegrino».

Risoluzioni in Commissione:


   La I Commissione,
   premesso che:
    è stato avviato un percorso, di riforme e di contenimento delle spese dello Stato nella prospettiva di un risanamento delle finanze pubbliche di lungo periodo che consenta di porre le basi per la crescita del Paese;
    nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, nell'ambito del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico si registrano spesso delle aree di sovrapposizione di funzioni, strutture e personale che determinano conseguenti incrementi di spesa;
    in particolare, la flotta elicotteristica statale italiana appare molto frammentata ed eterogenea in quanto in uso ai diversi Corpi di polizia individuati ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con conseguenti duplicazioni dei costi di gestione e manutenzione;
    la flotta elicotteristica statale italiana ha assunto, sempre più, un ruolo determinante nel normale svolgimento dei compiti istituzionali dei diversi Corpi dello Stato, distinguendosi per la qualità del suo operato, e i tagli perpetrati negli ultimi anni hanno reso questo strumento più fragile,

impegna il Governo:

   nell'ottica di un uso delle risorse che risponda meglio ai criteri di efficacia e di efficienza a presentare entro 90 giorni un apposito provvedimento finalizzato a creare una struttura unica di gestione della flotta aerea ad ala rotante statale, alla quale trasferire gli elicotteri e gli hangar, che permetta una politica comune di acquisizione di beni e servizi, manutenzione e gestione della flotta tra i diversi Corpi di polizia individuali ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali mantengono comunque piena autonomia in merito alle scelte operative relative all'utilizzo della flotta stessa;
   conseguentemente alla creazione della struttura unica di gestione della flotta aerea ad ala rotante a disporre, previa concertazione con le organizzazioni sindacali e i Cocer, un provvedimento finalizzato a parificare le sperequazioni esistenti a livello economico per il personale di volo, attualmente esistenti in base all'amministrazione di appartenenza.
(7-00015) «Rosato, Fiano, Bressa, Gasparini, Fabbri, Francesco Sanna, Naccarato, Boschi, Richetti».


   La III Commissione,
   premesso che:
    il Governo di San Marino ha introdotto, con la legge finanziaria approvata nel mese di dicembre 2010, una tassazione supplementare che per i lavoratori italiani si traduce in una decurtazione salariale del 9 per cento, parzialmente recuperabile in sede di dichiarazione dei redditi e abolisce la deduzione della quota spese produzione reddito per i soli lavoratori fiscalmente non residenti, creando di fatto una disparità retributiva tra sanmarinesi e italiani, nonostante il contratto di lavoro e le mansioni svolte siano a pari condizioni;
    la problematica, seguita con grande attenzione dalla Farnesina, si inserisce nel più ampio contesto delle relazioni tra Italia e San Marino in materia fiscale, in cui riveste particolare rilievo la convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni e il relativo protocollo di modifica per adeguare il testo ai nuovi standard internazionali sulla trasparenza finanziaria, in via di ratifica;
    le relazioni diplomatiche tra la Repubblica italiana e quella di San Marino sono da inquadrare nella evoluzione della legislazione europea e internazionale che riguarda il contrasto ai paradisi fiscali e una maggiore trasparenza e cooperazione nello scambio di informazioni bancarie, materie in merito alle quali l'Ecofin del 15 maggio 2013 ha dato mandato alla Commissione europea di negoziare accordi più stringenti con San Marino e altri quattro Paesi;
    è interesse dell'Italia e di San Marino risolvere tutte le controversie ancora in corso e i nodi che riguardano in particolare i circa 6.000 lavoratori frontalieri occupati nelle imprese sanmarinesi, anche per l'importante impatto che l'economia della Repubblica di San Marino riveste per i territori delle regioni confinanti con un effetto moltiplicatore sull'indotto che alimenta l'economia di confine con la Repubblica del Titano e conseguentemente sui bilanci di numerosissime famiglie;
    nel 2011 è stata presentata una interrogazioni a risposta immediata in Commissione affari esteri dagli onorevole Narducci e Tempestini alla quale il Sottosegretario agli affari esteri pro tempore, aveva risposto riferendo delle rassicurazione avute dalla Segreteria di Stato agli esteri sanmarinese circa la temporaneità della tassa, legata alla riforma tributaria tendente ad introdurre una tassazione basata sul «quoziente familiare»;
    pare opportuno, in occasione della ratifica della convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, riavviare contestualmente un'azione diplomatica volta a risolvere le controversie tra i due Paesi,

impegna il Governo

a rilanciare con forza una iniziativa politico-diplomatica volta a superare l'attuale tassazione supplementare imposta dalla Repubblica di San Marino che grava sui lavoratori frontalieri italiani, in modo da rimuovere il disagio in cui, questi cittadini, si sono venuti a trovare.
(7-00013) «Arlotti».


   La VI Commissione,
   premesso che:
    il sistema della riscossione coattiva delle entrate erariali è stato, nell'ultimo decennio, oggetto di un importante e positivo processo di riforma, che ha consentito di riportare in mano pubblica il controllo e la gestione di tale fondamentale comparto del sistema tributario, assicurando un più elevato tasso di riscossione rispetto all'ammontare delle pretese tributarie, e, dunque, un incremento delle entrate;
    tali risultati devono inoltre confrontarsi con il nuovo quadro determinato dal complessivo deterioramento della situazione economica del Paese, testimoniata dalla riduzione del reddito disponibile delle famiglie, dalla severa contrazione dei consumi interni, dalla riduzione degli investimenti pubblici e privati, dall'accentuarsi della fragilità finanziaria delle imprese, legata anche all'imponente accumulo di debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei propri fornitori;
    è dunque necessario che tutte le istituzioni pubbliche coinvolte, a cominciare dal Parlamento e dal Governo, l'Amministrazione finanziaria, oltre che i concessionari e gli agenti della riscossione, informino con responsabilità ed equilibrio, rispettivamente, le loro scelte normative e di indirizzo, nonché i loro concreti atti amministrativi, alla piena consapevolezza circa la gravità ed ampiezza dell'attuale crisi economica, la quale ha posto una percentuale significativa delle famiglie e delle imprese italiane in una condizione di estrema debolezza, legata soprattutto al venir meno di quella condizione minima di liquidità finanziaria indispensabile per mantenere una decorosa condizione di vita e per assicurare la continuità produttiva;
    in tale contesto appare evidente la necessità di rivedere alcuni aspetti della riscossione coattiva dei tributi, introducendo ulteriori elementi di flessibilità, oltre a quelli già introdotti nella scorsa legislatura, che consentano di contemperare la doverosa tutela degli interessi erariali con quella, altrettanto fondamentale, di salvaguardare la sopravvivenza economica delle famiglie ed imprese colpite dalla crisi;
    in particolare, appare necessario impedire che un'applicazione eccessivamente rigida e miope dei meccanismi di riscossione pregiudichi in modo definitivo le prospettive di vita, nonché le possibilità lavorative e imprenditoriali dei contribuenti interessati, evitando in tal modo ulteriori lacerazioni nel tessuto sociale e produttivo del Paese che, oltre a risultare di per sé inaccettabili, determinerebbero anche una riduzione delle stesse entrate tributarie;
    tali problematiche sono già state oggetto dell'attenzione del Parlamento nella passata legislatura; in particolare la Commissione finanze, già nel 2011, aveva approvato, con il concorso di tutti i gruppi, la risoluzione n. 7-00590, con cui si impegnava il Governo, tra l'altro, a introdurre elementi di maggiore flessibilità nelle procedure di riscossione coattiva, a rivedere il meccanismo dell'espropriazione immobiliare, ed a riformare il sistema di calcolo delle sanzioni e degli interessi sulle somme riscosse in via coattiva,

impegna il Governo:

   a monitorare l'efficacia delle norme introdotte nella XVI legislatura per fornire maggiore flessibilità alle procedure di riscossione coattiva dei tributi e a intervenire ulteriormente in materia, al fine di evitare che gli strumenti della riscossione possano pregiudicare la sopravvivenza economica del soggetto debitore, salvaguardando in tal modo gli stessi interessi erariali;
   a orientare gli interventi verso la ricerca di soluzioni che consentano un rientro più graduale del debito, prevedendo criteri obiettivi e non discrezionali nella valutazione della situazione economico-finanziaria del contribuente, in particolare assumendo iniziative volte:
    a) ad ampliare il numero massimo di rate in cui può essere ripartito il debito tributario;
    b) ad escludere l'applicazione degli istituti dell'espropriazione forzata immobiliare e dell'ipoteca sulla prima casa di abitazione del debitore, qualora essa costituisca l'unico bene patrimoniale del debitore;
    c) ad estendere, per quanto concerne le tutele per i beni utilizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale e professionale, gli attuali limiti previsti ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile ai debitori costituiti in forma societaria, previa proposizione di un piano di rientro rateizzato dei debiti;
    d) ad introdurre la possibilità, per il debitore che si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di sospendere, per un periodo fino a sei mesi, il pagamento delle rate nelle quali è stato ripartito il debito tributario riportando tali situazioni di difficoltà a criteri obiettivi e certi di riferimento, in analogia, ad esempio, alle sospensioni delle rate di mutuo in ambito bancario;
    e) ad ampliare il numero di rate non pagate a partire dal quale il debitore decade dal beneficio della rateizzazione del proprio debito tributario;
    f) a dare sollecita attuazione all'articolo 10, comma 13-quater, del decreto-legge n. 201 del 2011, che prevede la sostituzione dell'attuale sistema di remunerazione delle attività di riscossione, basato sull’«aggio», ossia sulla corresponsione all'agente della riscossione di una percentuale predefinita dell'ammontare riscosso, con un meccanismo basato invece sul rimborso dei costi fissi legati alle attività di riscossione, come risultanti dal bilancio certificato;
    g) a ridurre l'entità degli interessi di mora gravanti sul contribuente in caso di ritardato pagamento, e in ogni caso a eliminare ogni forma di anatocismo derivante dai meccanismi di applicazione di interessi sulle sanzioni e sugli interessi di mora;
    h) a verificare approfonditamente l'efficacia ed efficienza del nuovo accertamento e riscossione delle entrate comunali, che dovrebbe entrare in vigore il 30 giugno 2013, anche valutando l'opportunità di una proroga, e a promuovere una revisione della normativa vigente, al fine di rendere omogenee le procedure in materia, recependo, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti vigenti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
    i) a valutare con attenzione l'opportunità di limitare in materia tributaria, ove presente, ogni forma di applicazione del principio del cosiddetto «solve et repete» e di rimodulare la disciplina della riscossione frazionata, recata dall'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1999, secondo cui il contribuente che presenti ricorso in sede giurisdizionale avverso atti di accertamento tributario relativi ad imposte dirette o IVA, deve comunque versare un terzo della somma richiesta dall'amministrazione, mantenendo in essere tale previsione solo relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano comportamenti fraudolenti oppure omissivi di dichiarazione di componenti positivi di imposta o basi imponibili ed eliminando invece tale previsione relativamente alle maggiori somme che risultano richieste al contribuente a fronte di contestazioni che riguardano il disconoscimento della scomputabilità e deducibilità di componenti negativi di imposta o basi imponibili indicate come tali in dichiarazione dal contribuente, oppure, in subordine, differenziando quanto meno il trattamento sanzionatorio, penale, pecuniario e amministrativo, riconducibile ai diversi presupposti di evasione qui sommariamente ricordati.
(7-00014) «Capezzone, Causi, Bernardo, Zanetti, Busin, Capelli, Maietta, Ragosta».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   nel 1995, dopo circa 5 secoli, con un atto del Governo, posto il 14 agosto, il Monte dei Paschi di Siena (MPS) da istituto di diritto pubblico divenne una banca di diritto privato il cui unico socio era la fondazione bancaria. Questo fu l'inizio del declino del Monte dei Paschi di Siena. Negli anni, il controllo politico (previsto dallo statuto) da parte del comune, della provincia e della regione, ha di fatto influito sulla gestione della fondazione e della banca, avallando tutte le azioni che hanno portato la banca all'attuale dissesto;
   lo statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, oggetto di recente modifica, recitava: «la Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha piena capacità di diritto privato e persegue fini di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione» dell'arte, della sanità, dell'assistenza alle categorie sociali deboli, della valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché dei beni ambientali mantenendo e rafforzando i particolari legami con Siena, il suo territorio e le sue istituzioni – legami plurisecolari e consolidati dagli atti normativi vigenti – anche nella continuazione della originaria finalità di beneficenza e nel compito di favorire ed incoraggiare, anche con interventi a sostegno dei programmi e dei progetti del Comune e della Provincia di Siena, la promozione dello sviluppo economico, assecondando la realizzazione e la gestione di infrastrutture e di servizi che migliorino l'assetto del territorio senese, la qualità di vita della sua comunità e rinsediamento delle attività produttive che facilitano il raggiungimento degli obiettivi predetti»;
   la deputazione generale, nei giorni scorsi, ha approvato un nuovo statuto che non garantisce la storica localizzazione della sede della Banca Monte Paschi nella città di Siena;
   il nuovo statuto si uniforma più ai principi della Carta delle Fondazioni che alla rappresentanza della città di Siena e provincia e la composizione dell'organo di indirizzo rappresenterà non solo gli enti storicamente designati ma anche realtà nazionali ed internazionali –:
   considerato che l'articolo 10 del decreto legislativo, 17 maggio 1999 n. 153, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze eserciti un controllo sulle modifiche dello statuto delle fondazioni bancarie, quali sono i motivi di urgenza che inducono ad una modifica rapida dello statuto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;
   quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda assumere il Governo al fine di tutelare la Fondazione Monte dei Paschi di Siena come patrimonio nazionale e più in particolare garantire lo storico legame tra i senesi e l'istituto menzionato;
   se si ritenga opportuno che l'approvazione dello Statuto, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia sospesa fino a quando le vicende giudiziarie che interessano i vertici della Banca Monte dei Paschi di Siena siano concluse o, in alternativa, successivamente amministrative del comune di Siena.
(2-00061) «Mucci, Artini, Baldassarre, Di Battista, Bechis, Cristian Iannuzzi, Paolo Nicolò Romano, Terzoni, Gallinella, Segoni, Daga, Zolezzi, L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Lupo, Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Rostellato, Caso, Currò, Villarosa, Cancelleri, Barbanti, Pesco, Paolo Bernini, Mantero, Rizzo, Frusone, Corda, Basilio, Bonafede, Ruocco, Castelli, Cecconi».

Interrogazioni a risposta scritta:


   FRANCO BORDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 189 del 2002 meglio conosciuta come legge Bossi-Firn prevede che ogni anno vengano stabilite delle quote d'ingresso per lavoratori stranieri extra Unione europea stagionali da impiegarsi nel settore agricolo e turistico;
   anche per l'anno in corso, con decreto del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013 sono state fissate le quote di lavoratori stagionali e pluriennali extracomunitari che possono fare ingresso nel nostro Paese;
   tale decreto riserva alla direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di ripartire a livello regionale le quote di lavoratori accordate;
   con la circolare del 26 marzo 2013 della suddetta direzione generale sono stati previsti 30.000 ingressi per il settore agricoltura;
   per la regione Lombardia sono previsti 480 ingressi in quota stagionale, di cui 240 nella sola provincia di Mantova, e 200 stagionali pluriennali, di cui 80 nella provincia di Mantova –:
   se prima di determinare le quote siano stati attivati e consultati i consigli territoriali per l'immigrazione;
   se non si ritenga opportuno, per la determinazione delle quote, verificare la disponibilità di lavoratori, locali ed immigrati, già iscritti a liste di disoccupazione o in mobilità;
   se non si ritenga di dover promuovere a livello territoriale un piano annuale per il lavoro stagionale, frutto di intesa tra organizzazioni di categoria e organizzazioni sindacali. (4-00522)


   MARCON, PELLEGRINO, ZARATTI e ZAN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la Commissione europea, nella comunicazione (COM 2003/302) sulla «Politica Integrata dei Prodotti» – sviluppare il concetto di «ciclo di vita ambientale» – ha fissato l'obiettivo di incoraggiare: «... gli Stati membri a dotarsi di piani d'azione accessibili al pubblico per l'integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici»;
   la Commissione europea, nella comunicazione (COM 2003/302), afferma che tali piani: «... dovranno contenere una valutazione della situazione esistente e stabilire obiettivi di ampia portata da conseguire entro tre anni, specificando chiaramente le misure da adottare a tal fine. I piani, elaborati per la prima volta entro la fine del 2006 e, in seguito sottoposti a revisione ogni tre anni, non saranno giuridicamente vincolanti, ma serviranno a dare impulso politico al processo di attuazione delle misure necessarie a favorire una maggiore considerazione degli aspetti ambientali negli appalti pubblici e alle iniziative di sensibilizzazione, consentendo agli Stati membri di scegliere le soluzioni che più si adattano al loro quadro politico e, al livello già raggiunto, permettendo, contemporaneamente, lo scambio delle migliori pratiche in materia»;
   la Commissione europea ha in seguito emanato le linee guida specifiche per la redazione dei piani d'azione nazionali sul Green Paper Procurement, GPP – acquisti sostenibili della pubblica amministrazione;
   la legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007) ha previsto all'articolo 1 del comma 1126: «... l'attuazione e il monitoraggio di un “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con i Ministri dell'Economia e Finanze e dello Sviluppo Economico...”»;
   nei successivi commi, 1127 e 1128 della legge n. 296 del 2006 sono indicati rispettivamente le categorie merceologiche e il comitato ministeriale preposto al monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
   la definizione ufficiale di GPP cui fa riferimento la Commissione europea è: «il GPP è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita»;
   il GPP è un importante strumento non solo per le politiche ambientali ma anche per la promozione dell'innovazione tecnologica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi delle politiche sulla competitività dell'Unione europea (strategia di Lisbona). A questo proposito va ricordato come anche il piano d'azione per le tecnologie ambientali, ETAP – comunicazione (COM 2004/38) – il cui scopo è quello di introdurre e diffondere nel mercato le tecnologie ambientali, conferisce al GPP un ruolo di rilievo;
   il GPP ha l'obiettivo di integrare considerazioni di carattere ambientale all'interno dei processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni e di orientarne le scelte su beni, servizi e lavori che presentano i minori impatti ambientali; può avere quindi un ruolo molto importante per la diffusione di un mercato e di una cultura più attenti all'ambiente. Va in particolare sottolineato come l'integrazione degli aspetti ambientali nei processi di acquisto si basa su una visione d'insieme di tutto il ciclo di vita, permettendo così di prendere in considerazione non solo gli aspetti attribuibili alla progettazione, alla produzione, all'uso e allo smaltimento, ma anche i costi effettivi per la collettività. Tale impostazione determina la stessa potenzialità del GPP che può essere considerato uno strumento di contenimento della spesa pubblica in quanto confronta non solo il costo di produzione del bene ma il suo intero ciclo di vita, oltre a proporre un modello culturale di contenimento dei consumi e di «dematerializzazione», il tutto in conformità con quanto previsto dagli articoli 68, 93, 154 e dall'allegato VIII del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163;
   lo stesso decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 prevede, al succitato articolo 68, che: «... ogni qualvolta sia possibile ...» devono essere tenuti in considerazione gli aspetti di tutela ambientale nell'individuazione delle specifiche tecniche. Tale impostazione rappresenta una forte indicazione normativa da seguire per le pubbliche amministrazioni, non comportando un maggiore costo per la finanza pubblica;
   l'approccio basato sul «ciclo di vita» è quello che emerge dalla strategia europea sulla «Politica integrata dei prodotti, IPP,» che ha come documenti di base il libro verde, comunicazione (COM 2001/68) e la comunicazione della Commissione sull'IPP (COM 2003/302);
   la politica integrata dei prodotti ha lo scopo di rafforzare e orientare le politiche ambientali riguardanti i prodotti e servizi per promuovere lo sviluppo di un mercato più «ecologico», incentrandosi, a tal fine, sul sistema prodotto/servizio con un approccio basato sull'analisi del «ciclo di vita»; propone una serie di strumenti e strategie miranti a indirizzare la progettazione, stimolare la domanda e l'offerta, favorire scelte informate dei consumatori e integrare le considerazioni economiche con quelle ambientali. L'approccio IPP si basa sulla constatazione che un intervento sul lato del mercato possa agevolare il conseguimento di obiettivi ambientali in maniera più efficace e in sinergia con le politiche ambientali settoriali;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico e con il parere della Conferenza delle regioni, dell'Unione delle province italiane e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché con gli enti e le strutture tecniche di supporto (CONSIP, ENEA, ISPRA e ARPA), ha dato seguito alla comunicazione della Commissione europea (COM 2003/302) e a quanto previsto dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1126, con l'emanazione del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 n. 135 con cui è stato approvato il «piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, PAN-GPP»;
   il decreto interministeriale n. 135 del 2008 è stato rivisto e aggiornato dal decreto interministeriale del 10 aprile 2013, n. 102;
   il piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, PAN-GPP, al punto 5.1 afferma che tutti gli enti pubblici sono invitati ad adottare pratiche di GPP, in modo da favorire gli approvvigionamenti di prodotti, servizi e lavori meno dannosi per l'ambiente e per la salute umana, e, in particolar modo, le amministrazioni centrali dello Stato (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri), gli enti pubblici territoriali (regioni, province, città metropolitane, comuni e comunità montane), gli enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e altri enti aggiudicatori come le agenzie delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni (APAT e ARPA), gli enti parco nazionali e regionali, le università, gli enti di ricerca, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le ASL, le USL, le centrali di committenza (CONSIP S.P.A., Intercent-ER), i concessionari di pubblici servizi o lavori, gli enti, le società e le imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico locale per mezzo di autobus e servizi di erogazione e gestione dell'energia elettrica e del calore;
   le pratiche di acquisti sostenibili della pubblica amministrazione prevedono, in particolare modo, l'adozione dei «criteri ambientali minimi», CAM, così come definiti dai punti 4.3 e 4.4 del PAN-GPP, relativamente alle undici categorie rientranti nei settori prioritari di intervento per il GPP, previste dal punto 3.6 del sopradetto PAN-GPP, ovvero:
    a) arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura);
    b) edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade);
    c) gestione dei rifiuti;
    d) servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano);
    e) servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa);
    f) elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);
    g) prodotti tessili e calzature;
    h) cancelleria (carta e materiali di consumo);
    i) ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti);
    j) servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene);
    k) trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile);
   l'ENEA ha il ruolo, così come chiaramente definito nel punto 6 del PAN-GPP, di far parte del comitato di gestione – composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che è il coordinatore, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, delle regioni, delle strutture tecniche di riferimento costituite da CONSIP e ISPRA e dal sistema delle agenzie ambientali, ARPA;
   i compiti del sistema delle Agenzie ambientali sono quelli di: programmazione delle attività, definizione dei «criteri ambientali minimi», formulazione di eventuali proposte per ottimizzare le azioni individuate dal PAN-GPP e per favorire il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti (comunicazione, divulgazione, formazione, e altro), a cui si aggiunge l'individuazione di soluzioni nel caso in cui si presentino criticità in sede attuativa, la formulazione di proposte per il perfezionamento del monitoraggio e l'elaborazione di proposte di studio e di approfondimento come ad esempio la Life Cycle Assessment, LCA, «analisi del ciclo di vita», la Life Cycle Cost, LCC, «costo del ciclo della vita»;
   l'ENEA ha stipulato, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – direzione generale per le valutazioni ambientali – un protocollo d'intesa (disposizione commissariale 465/2011/COMM del 19 settembre 2011) di «Collaborazione sui temi della politica integrata di prodotto e della produzione e consumo sostenibili», che in un considerato fa esplicito riferimento agli acquisti pubblici verdi;
   l'ENEA ha rafforzato questo suo ruolo, anche attraverso la partecipazione a progetti comunitari, come il «Buy Smart, Acquisti verdi per prodotti ecoefficienti» – cofinanziato nell'ambito del programma comunitario Intelligent Energy Europe, IEE, della Commissione europea – direziona generale energia e trasporti – e portato avanti in sette Paesi europei quali la Germania, l'Austria, l'Italia, la Slovenia, la Lettonia, la Repubblica Ceca e la Svezia e da un consorzio di otto istituzioni che si occupano prevalentemente di commercio di prodotti a basso impatto – con l'obiettivo di aumentare l'acquisto di prodotti eco-efficienti nei settori dell’information technology, nel settore degli elettrodomestici, nel settore dei componenti per l'edilizia, nel settore dei veicoli, e nel settore dell'illuminazione ed elettricità alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, con lo scopo di orientare i consumi verso beni e servizi green;
   in data 25 luglio 2011 (Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011) è stato approvato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con cui si dà attuazione alla: «Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari»;
   il succitato decreto individua i criteri ambientali, di base e premianti, che possono comprendere, in tutto o in parte, le seguenti fasi:
    a) produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;
    b) preparazione dei pasti;
    c) confezionamento dei pasti;
    d) somministrazione dei pasti;
    e) gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo;
    f) gestione dei locali comprensiva di servizi di pulizia, di abbattimento dei rumori e di approvvigionamento energetico;
   la «Indagine sulla ristorazione collettiva 2012», pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, svolta su un campione significativo di gare d'appalto di enti pubblici italiani (comuni, agenzie, Ministeri, enti per il diritto allo studio) nel periodo che va da ottobre 2011 a novembre 2012. L'indagine ha preso in esame le documentazioni di gara – tra cui i bandi, i capitolati, i capitolati speciali, i disciplinari, le tabelle merceologiche e quant'altro descrivesse la qualità e le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante – mostrando che circa un miliardo di euro è stato assegnato tenendo conto dei «criteri ambientali minimi», dei servizi di ristorazione;
   l'ENEA ha pubblicato un capitolato speciale di gara (disposizione n. 201/2013/COMM del 23 aprile 2013), il cui oggetto è la: «Gestione del servizio mensa e snack-bar per i centri di ricerca ENEA di Bologna, di Casaccia (Roma), di Brasimone (Bologna), di Frascati (Roma), di Portici (Napoli), di Santa Teresa (Spezia), di Saluggia (Vicenza), della Sede Legale di Roma e di Trisaia (Matera)», per un importo pari a 6.272.640,00 euro;
   le rappresentanze unitarie sindacali di Casaccia (Roma), hanno manifestato la loro contrarietà su come è stato redatto il capitolato speciale di gara nel quale non si terrebbe conto dei «criteri ambientali minimi» per il servizio di ristorazione, contravvenendo, così quanto previsto dal decreto del 25 luglio 2011 che prevede l’«Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari» –:
   se non si ritenga urgente e necessario, per il ruolo svolto dall'ENEA all'interno del comitato di gestione del PAN-GPP nell'elaborazione dei criteri ambientali minimi e nella diffusione del protocollo GPP attraverso progetti comunitari quali il «Buy Smart, Acquisti verdi per prodotti ecoefficienti», procedere all'immediata revoca del capitolato speciale di gara e, conseguentemente, riformulare il capitolato di gara al fine di consentire l'adozione dei «criteri ambientali minimi» previsti dal decreto del 25 luglio 2011.
(4-00524)


   OLIVERIO, BURTONE, PICCIONE, IACONO e ANZALDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   l'epidemia da Citrus Tristeza Virus denominata più comunemente «Tristeza» è una delle patologie più gravi che colpiscono gli agrumi, arrecando danni in particolare alle varietà innestate su arancio amaro. L'agente fitopatogeno è il Citrus Tristeza Virus (CTV), responsabile della morte di centinaia di milioni di piante in tutto il mondo;
   i primi ceppi sono stati isolati già nella prima metà degli anni ottanta, mentre il primo importante focolaio risale agli anni duemila. Attualmente l'infezione si è estesa a tutta la Sicilia dove si registra la presenza del ceppo più virulento in assoluto;
   tra le cause della diffusione vi sono la mancanza d'interventi di eradicazione e i principali vettori, gli afidi e l'uomo; quest'ultimo ha permesso sulla lunga distanza la diffusione della malattia, attraverso il trasporto del materiale di propagazione, piante e marze. Tra le possibili soluzioni che congiuntamente potrebbero affrontare il problema, bisogna rapidamente riconvertire gli impianti, estirpando quelli innestati su arancio amaro e reimpiantando le nuove cultivar, utilizzando portainnesti resistenti;
   in Sicilia sono a rischio oltre 70.000 ettari coltivati ad agrumi, escluso il limone; con un picco nella Piana di Catania di oltre il 60 per cento di piante infette dove i responsabili del parco scientifico e tecnologico della Sicilia hanno individuato la zona di insediamento originario del fitopatogeno;
   i produttori testimoniano la progressione esponenziale delle perdite provocate dal virus che aggredisce la pianta e nei casi più lievi la rende improduttiva per anni, mentre in quelli più gravi ne determina il deperimento totale anche in pochi giorni, costringendo i produttori a dover eradicare la pianta;
   le associazioni di categoria, Coldiretti, UCI, CIA e Confagricoltura, sottolineato i gravi effetti economici e sociali, a rischio occupazione 310.000 addetti, chiedendo di poter utilizzare e indirizzare più risorse possibili per interventi urgenti nel settore;
   in una riunione svoltasi il 21 marzo 2013 presso la presidenza della regione siciliana una delegazione di agrumicoltori, in forma del tutto autonoma rispetto alle organizzazioni di categoria, è riuscita a porre l'ordine del giorno la questione dell'infezione da Citrus Tristeza Virus; e il Governo della regione Sicilia ha preso l'impegno di aprire un confronto con la Commissione europea relativamente alla distruzione degli aranceti a causa del Citrus Tristeza Virus;
   l'assessore regionale delle risorse agricole e alimentari ha emanato qualche giorno fa un decreto in base al quale le aziende agrumicole colpite dal virus potranno presentare le richieste di indennizzo per l'estirpazione delle piante e il mancato reddito con un indennizzo commisurato all'età e al numero di piante, per un importo oscillante tra i 46 e i 71 euro per pianta –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali urgenti iniziative di propria competenza intendano adottare per predisporre un sistema di vigilanza e di monitoraggio sull'epidemia da Citrus Tristeza Virus che sta distruggendo le colture di aranceti in Sicilia;
   se il Governo intenda rilanciare il piano agrumicolo nazionale al fine di intervenire efficientemente per contrastare la difficile situazione agrumicola verificatasi con la diffusione dell'agente fitopatogeno della Tristeza;
   se il Governo non ritenga urgente attivarsi presso le istituzioni comunitarie al fine di sollecitare un adeguato finanziamento della misura 121 del programma di sviluppo rurale per la programmazione 2014/2020 al fine di consentire l'avvio dei piani di riconversione delle produzioni agrumicole anche in funzione del contenimento del virus della Tristeza. (4-00526)

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE

Interrogazione a risposta immediata:


   OTTOBRE. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   durante l'ultimo anno della XVI legislatura vi è stato un deciso aumento dei contenziosi tra la provincia autonoma di Trento e il Governo centrale;
   attualmente davanti alla Corte costituzionale pendono oltre 20 procedimenti relativamente alle prerogative di competenze, di cui 16 relativi a materie finanziarie;
   in particolare sulla spending review, le forme d'attuazione decise dal Governo Monti hanno prodotto una vera e propria azione di centralizzazione e di svuotamento delle prerogative dell'autonomia, che appare in conflitto sia con le norme costituzionali, sia con quanto stabilito con l'accordo di Milano;
   l'esistenza di tali contenziosi ha fortemente rallentato l'attività e reso incerta l'azione delle amministrazioni della provincia di Trento, in particolare in considerazione dell'incertezza relativa alle risorse a disposizione –:
   quali orientamenti il Governo intenda assumere, nel rispetto delle prerogative e delle competenze della provincia autonoma di Trento, in ordine al pieno ristabilimento delle funzioni primarie della provincia autonoma di Trento, relativamente ad ambiente, urbanistica e paesaggio, concessioni idroelettriche e contratti pubblici e per quanto riguarda la delega fiscale, così come prevista dall'accordo di Milano, nell'ambito del quale è compresa – anche – la piena competenza provinciale per la gestione delle varie agenzie tributarie, a partire dall'Agenzia delle entrate. (3-00073)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:


   CHIARELLI, MARTI, PELILLO, FUCCI e PALESE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'emergenza che riguarda la provincia ionica, notoriamente interessata da vicende che riguardano, anche ma non solo, aspetti giudiziari, ha assunto negli ultimi tempi un livello massimo di attenzione, con insorgere di significative tensioni di ordine sociale;
   è a conoscenza del Governo la rilevanza nazionale del caso Taranto, sottolineata anche nel discorso programmatico del Presidente del Consiglio onorevole Enrico Letta;
   il combinato disposto di una grave crisi economica ed occupazionale e l'elevato livello di inquinamento industriale, con le note conseguenze per l'ambiente e la salute, pongono il territorio in condizioni di assoluta incertezza per il futuro;
   da almeno un anno si susseguono iniziative a tutti i livelli istituzionali, ed in particolare è stato insediato un tavolo per Taranto presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   sul piano cognitivo sono state svolte tutte le azioni utili e necessarie ad avere un quadro completo della situazione;
   a seguito degli accertamenti svolti e della prolungata interlocuzione con tutti gli attori interessati, il precedente Governo ha rilasciato la nuova autorizzazione integrata ambientale per l'acciaieria ILVA di Taranto, ed ha licenziato il decreto-legge n. 207 del 2012, definitivamente legittimato dalla Consulta;
   al momento, quindi, appare del tutto superata la fase della ricognizione e si richiede invece una più concreta ed incisiva azione del Governo;
   il Ministro Orlando ha ritenuto di avviare ulteriori consultazioni con alcune rappresentanze istituzionali del territorio e con le parti sociali, escludendo, al momento, i parlamentari di riferimento della provincia ionica –:
   se ritenga inderogabile accelerare i tempi di un intervento governativo a sostegno di iniziative a favore del territorio ionico, attraverso un'organica iniziativa normativa che, guardando alla particolare criticità ed urgenza del caso, e alla rilevanza nazionale, più volte attestata, del caso Taranto, provi ad intervenire con immediatezza, a risolvere alcune esigenze prioritarie e a creare le condizioni necessarie per favorire lo sviluppo di nuove iniziative economiche, anche attraverso forme di incentivazione agli investimenti, quali un congruo periodo di detassazione, verificando la puntuale osservanza delle prescrizioni in tema di tutela ambientale, previste dall'autorizzazione integrata ambientale, e procedendo nel modo più spedito alle bonifiche. (4-00527)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che
   l'azienda denominata Venezia Marketing & Eventi s.p.a. (partecipata indirettamente dal comune di Venezia attraverso la Casino di Venezia s.p.a.) ora confluita nella società VE.LA. S.p.a. (partecipata dal comune di Venezia), ha ottenuto con una delibera della giunta comunale di Venezia l'autorizzazione ad installare alla base del Campanile di San Marco, nell'omonima piazza della città di Venezia, una struttura metallica destinata alla vendita di biglietti per mezzi di trasporto, musei, ed altre iniziative comunali;
   tale struttura è anche esente dal pagamento di qualsivoglia canone, in quanto, si legge nella delibera della giunta comunale «che la stessa rientra tra le attività istituzionalmente previste dall'Amministrazione comunale»;
   questa struttura metallica obiettivamente impatta visivamente con qualsiasi intenzione di tutela di un bene inestimabile quali la piazza e il campanile di San Marco;
   la «direttiva Ornaghi» ha di recente penalizzato ogni e qualsiasi attività privata non solo in piazza San Marco, ma anche in punti della città storica decisamente meno visibili;
   tale struttura viene alimentata con cavi che passano in modo volante all'interno delle finestre dell'adiacente campanile aggravando così l'impressione di sfregio a beni di così particolare importanza;
   tale insediamento ha creato un'alzata di scudi da parte di organizzazioni ed associazioni di ogni tipo oltre ad un nutritissimo gruppo di cittadini, tanto che sul social network Facebook si è formato un gruppo (via il «gabbiotto» – così è stato denominato – dal campanile) che in pochi giorni ha registrato migliaia di adesioni, oltre ad una serie indescrivibile di petizioni e raccolte firme da parte di cittadini di ogni provenienza politica;
   la struttura ha ottenuto anche l'autorizzazione della Soprintendenza ai beni architettonici, che su moltissime altre questioni decisamente meno impattanti ha sempre fornito, legittimamente, veti decisi;
   è dovere dello Stato tutelare quelli che sono beni riconosciuti in tutto il mondo e qualsiasi logica commerciale non può prevaricare l'interesse di tutti;
   a pochi passi dal campanile, insistono uffici di altri enti, quali l'APT (Azienda di promozione turistica), che potrebbero certamente surrogare l'eventuale esigenza di una biglietteria commerciale in piena piazza San Marco;
   appare evidente come si debba dare immediata risposta al desiderio della cittadinanza davvero i beni ambientali inestimabili –:
   se il Ministro interpellato intenda accertare quanto esposto in premessa e provvedere, attraverso le segnalazioni agli enti competenti, alla immediata rimozione del manufatto.
(2-00056) «Brunetta».

DIFESA

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:
   la società Difesa Servizi è stata formalmente costituita con legge 23 dicembre 2009, n. 191, (articolo 2, commi 27 e 32-36) poi oggetto di riassetto nell'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66;
   i settori prioritari di intervento della Difesa Servizi spa riguardano la valorizzazione e la gestione degli immobili militari ed in particolare la valorizzazione energetica di caserme e strutture militari tramite l'installazione di impianti fotovoltaici;
   in data 7 aprile 2011 è stata firmata la prima convenzione attuativa con il Ministero della difesa che affida alla società Difesa Servizi spa la gestione di 64 siti in uso alla Difesa dove potranno essere installati impianti fotovoltaici;
   la società Difesa Servizi spa ha pubblicato in data 22 settembre 2011 un bando pubblico per selezionare soggetti economici cui concedere a titolo oneroso l'uso di terreni per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica;
   agli esiti di tale bando la società aggiudicataria Belectric attraverso la Ciriè Centrale PV Sas della Belectric Italia srl, con sede legale in Roma e sede operativa in Sermoneta (Latina) ha presentato il progetto per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale e contestuale valutazione di incidenza: il procedimento è stato avviato nel mese di agosto 2012;
   per tale progetto è stata data valutazione di incidenza negativa ed è emersa la necessità di rilocalizzare l'impianto;
   nel febbraio 2013 è stato presentato un nuovo progetto che ha per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza pari a circa 45 megawatt e si estenderà su una superficie di circa 73 ettari;
   la Vauda Canavese è un ambiente seminaturale di brughiera e costituisce una di quelle porzioni di territorio che, seppur modificate nel corso dei secoli dall'intervento umano, ha mantenuto alcune sue caratteristiche ecologiche tipiche e legate alla naturalità del luogo;
   per preservare tale tipicità ecologica l'area è stata costituita a riserva naturale orientata con legge regionale 7 giugno 1993, n. 23;
   tale legge prevede: articolo 3 (finalità);
    «nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nella legislazione regionale in materia di aree protette, le finalità dell'istituzione della Riserva naturale orientata della Vauda sono così specificate:
     a) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, e paesaggistiche dell'area, anche attraverso interventi di recupero ambientale;
     b) consentire, qualificare e valorizzare le attività agro-zootecniche, compatibilmente con la finalità indicata alla lettera a);
     c) promuovere il recupero del patrimonio forestale;
     d) assicurare la fruizione dell'area a fini culturali, scientifici e ricreativi»;
   la zona è oggetto di attività turistiche e non (escursionismo a piedi, in bicicletta, a cavallo, fruizione di servizi di ristorazione, e altro) in quanto rappresenta una delle aree a bassa antropizzazione più estese dell'intera provincia di Torino e mantiene a pieno titolo la caratteristica di suolo libero da interferenze umane;
   la provincia di Torino si è dotata di un piano territoriale di coordinamento (PTCP2) approvato dalla regione Piemonte con deliberazione del consiglio regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 pubblicata sul B.U.R. n. 32 dell'11 agosto 2011 che tra i suoi fondamenti pone la salvaguardia dei suoli liberi del territorio provinciale;
   la giunta della regione Piemonte ha approvato con due delibere, pubblicate nel BUR n. 5 del 2 febbraio 2012, le nuove regole per l'installazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili da cui emerge la necessità di salvaguardare le aree di interesse naturalistico da installazioni industriali per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
   recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 176 del 15 gennaio 2013, ha evidenziato che, nell'ambito di una riserva naturale, l'interesse alla salvaguardia dell'ambiente deve essere considerato preminente rispetto all'esigenza di realizzare impianti da fonti energetiche rinnovabili;
    le dimensioni prospettate dell'impianto e la sua realizzazione nel territorio trasformeranno di fatto la riserva orientata naturale della Vauda in un'area industriale;
   il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha proposto un disegno di legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri –:
   se si ritenga più opportuno installare tali impianti prioritariamente su aree compromesse dal punto di vista dell'utilizzo come tetti di caserme e capannoni, aree a piazzale già cementificate e altro.
(2-00055) «Bonomo, Fregolent, Patriarca, D'Ottavio, Bobba, Braga, Mariani, Borghi, Bonifazi, Paola Bragantini, Berlinghieri, Bargero, Baruffi, Bazoli, Biondelli, Arlotti, Raciti, Gozi, De Maria, Guerra, Lorenzo Guerini, Mosca, Vazio, Moscatt, Narduolo, Lattuca, Lauricella, Preziosi, Porta, Ribaudo, Rocchi, Rostan, Rigoni, Sbrollini, Scanu, Rughetti, Rubinato, Rotta, Biffoni, Culotta, Paris, Ventricelli, Giuditta Pini, Gribaudo, Rossomando».

Interrogazione a risposta immediata:


   MIGLIORE, PALAZZOTTO e DURANTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   con ricorso al tribunale amministrativo regionale di Palermo, iscritto a ruolo il 20 aprile 2013, il Ministero della difesa ha impugnato: la delibera della giunta regionale siciliana n. 61 del 5 febbraio 2013; la nota Arta della Regione siciliana n. 15513 del 29 marzo 2013, con la quale è stata revocata l'autorizzazione ex articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1995, rilasciata con nota n. 36783 del 1o giugno 2011; la nota Arta della Regione siciliana n. 15532 del 29 marzo 2013, con la quale è stata revocata l'autorizzazione rilasciata con nota n. 43182 del 28 giugno 2011; nonché, ove occorra le note Arta n. 81/GAB, n. 82/GAB dell'11 gennaio 2013 e n. 440/GAB dell'11 febbraio 2013; nonché ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, nonché il ristoro dei danni conseguenti quantificati in euro 25.000,00 al giorno o, in via subordinata, l'indennizzo ex articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   con ulteriore ricorso iscritto al numero 950/2013 depositato il 9 maggio 2013, il Ministero della difesa ha esteso le pretese risarcitorie anche al comune di Niscemi;
   si tratta della vicenda riguardante il Muos di Niscemi. Come noto, il Muos (per esteso: Mobile user objective system) è un moderno sistema di radio-telecomunicazioni satellitari ad altissima frequenza della Marina militare statunitense, dotato di satelliti geostazionari e stazioni di terra. Sarà utilizzato per coordinare in maniera capillare tutti i sistemi militari statunitensi dislocati in ogni parte del globo;
   tale stazione in Sicilia è in corso di realizzazione su un'area ricadente all'interno della riserva naturale orientata denominata «Sughereta di Niscemi», istituita con D.A. 475/97 e inserita nella rete ecologica «Natura 2000» come sito di importanza comunitaria (SIC) ITA050007, si trova ad una distanza di circa 6 chilometri a sud-est del centro abitato del paese di Niscemi e ad una distanza di circa 2 chilometri dai primi agglomerati edilizi;
   già dall'inizio dei lavori si sono formati dei comitati NO Muos che sostengono che la realizzazione dell'impianto sarebbe illegittima perché metterebbe a rischio la salute e l'incolumità degli abitanti della zona, sia a causa delle emissioni elettromagnetiche, sia perché installazione bellica che diverrebbe obiettivo strategico in caso di conflitto. Inoltre, le emissioni elettromagnetiche del Muos, associate a quelle delle 46 antenne già presenti sul sito, mettono a repentaglio l'ecosistema dell'area protetta e la qualità dei prodotti agricoli e degli allevamenti della zona. Senza contare, infine, del diritto alla mobilità, allo sviluppo del territorio, alla pace e alla sicurezza del territorio, ai quali hanno diritto gli abitanti della zona;
   in particolare, attenzione desta uno studio, depositato in data 4 novembre 2011, del Politecnico di Torino, effettuato dai professori Zucchetti e Coraddu, nel quale si afferma che «al fascio principale di microonde emesso dalla parabola Muos, in caso di errore di puntamento dovuto ad incidente, malfunzionamento o errore, è associato il rischio di irraggiamento accidentale di persone che, entro un raggio di 20 chilometri, potrebbero subire danni gravi e irreversibili anche per brevi esposizioni, a tale rischio è esposta l'intera popolazione di Niscemi»; e si legge nelle valutazioni conclusive dello stesso studio: «data la situazione è opportuno un approfondimento delle misure, con l'avvio immediato di una procedura di riduzione a conformità, finalizzata alla riduzione delle emissioni, e il blocco di ogni ulteriore installazione»;
   inoltre, va tenuto conto che nelle vicinanze sorge l'aeroporto di Comiso per la cui ristrutturazione sono state spese ingenti risorse pubbliche e che costituirebbe una valida alternativa all'aeroporto di Catania in occasione delle emissioni di cenere vulcanica da parte dell'Etna, che rischia di essere reso inservibile a causa delle interferenze create dall'impianto;
   per tutte queste considerazioni e tenuto conto di quanto emerso nel corso di un giudizio al tribunale amministrativo regionale di Palermo promosso dal comune di Niscemi circa la mancanza di dati e monitoraggi seri riguardo l'effettiva incidenza ambientale e sulla salute umana di tale impianto, la Regione siciliana aveva revocato con i provvedimenti impugnati dal Ministero della difesa le autorizzazioni ambientali;
   il Ministero della difesa ha impugnato le revoche delle autorizzazioni rilasciate alla Marina militare degli Stati Uniti, chiedendo un risarcimento del danno di venticinquemila euro per ogni giorno di sospensione;
   ci si chiede, quindi, in base a quale legittimazione ed interesse il Ministero della difesa abbia impugnato la revoca della autorizzazioni rilasciate ad un'autorità straniera, riguardanti impianti funzionali esclusivamente alla difesa statunitense, su quali basi sia stato quantificato un danno di venticinquemila euro per ogni giorno di ritardo e perché destinatario di tale risarcimento debba essere il Ministero della difesa;
   l'interesse e la legittimazione non possono risiedere nella semplice proprietà dell'area, posto che le autorizzazioni non riguardavano la realizzazione di immobili, ma la messa in esercizio di impianti di cui il Ministero della difesa non può acquisire né la proprietà, né l'esercizio;
   in proposito fa chiarezza l'accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical arrangement between the Ministry of defence of the Italian Republic and the Department of defence of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy), riguardante anche la stazione di Niscemi, il quale all'articolo XVIII prevede che: «Il Governo degli Stati Uniti manterrà la proprietà di tutte le proprietà rimovibili costruite da/per il Governo degli Stati Uniti a sue sole spese e di tutti gli equipaggiamenti, materiali e rifornimenti importati o acquistati in Italia da/per il Governo degli Stati Uniti per la costruzione, lo sviluppo l'utilizzo e la manutenzione delle installazioni»;
   ad ulteriore supporto di quanto sopra, vi è un documento del Ministero della difesa, datato 31 ottobre 2006, nel quale, facendo riferimento al progetto del Muos a Niscemi, si dice espressamente che le Forze armate italiane non hanno interesse alla futura acquisizione delle opere in caso di eventuale dismissione statunitense;
   infine, l'impugnazione sembrerebbe inopportuna ed intempestiva, posto che si era in attesa di un pronunciamento dell'Istituto superiore di sanità sulla sussistenza di pericoli connessi alla realizzazione dell'impianto, facente parte di un percorso concordato fra il Governo nazionale e la Regione siciliana, sicché appare del tutto congruo che la stessa Regione siciliana abbia, nelle more, applicato il principio di precauzione di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza per ciò dover essere soggetta a richieste risarcitorie o di indennizzo;
   il console americano Donald Moore, nel corso di un colloquio con il presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, ha confermato che la Marina degli Stati Uniti ha sospeso, in ossequio a quanto deciso nell'incontro avuto nel marzo 2013 con il Governo Monti e con il Governo regionale, i lavori di costruzione dell'impianto Muos –:
   in base a quale legittimazione ed interesse il Ministero della difesa abbia impugnato la revoca delle autorizzazioni ambientali rilasciate dall'assessorato territorio ed ambiente della Regione siciliana alla Marina militare degli Stati Uniti d'America per la realizzazione e messa in esercizio del sistema di comunicazioni satellitari denominato Muos in territorio del comune di Niscemi, quando ancora si era in attesa del parere dell'Istituto superiore di sanità riguardo ai possibili effetti nocivi del sistema Muos, secondo un percorso concordato fra il Governo nazionale e la Regione siciliana, e a cosa sia da attribuire la richiesta risarcitoria di 25.000 euro per ogni giorno di ritardo dal momento della sospensione. (3-00072)

ECONOMIA E FINANZE

Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   diverse esternazioni recenti del Presidente della BCE hanno posto in evidenza il fatto che le banche non stanno finanziando le piccole e medie imprese in misura adeguata ad avviare e spingere la ripresa. Le analisi apparse su organi di stampa hanno ripreso e approfondito questo fatto, alludendo spesso ad una responsabilità colposa delle banche, più incline in questi tempi a migliorare il proprio conto economico, ad esempio con il trading su titoli di Stato piuttosto che finanziando investimenti produttivi;
   senza per nulla eludere o aggirare la responsabilità delle banche, è opportuno richiamare un aspetto che sembra destare poca attenzione e però di grandissima rilevanza per il futuro del sistema produttivo del Paese, nella misura in cui esso dipende dal finanziamento bancario. Nello specifico, si stanno cambiando le condizioni strutturali alle quali le stesse banche raccolgono risorse sul medio lungo termine e dunque, in prospettiva, la loro capacità di continuare a prestare sostegno alla piccola e media impresa per i suoi bisogni d'investimenti. Il cambiamento che preoccupa si annida nell'impatto congiunto di diverse normative europee, ultima delle quali è rappresentata dalla direttiva sulla gestione e risoluzione delle crisi;
   su questa futura direttiva, la riunione dell'Ecofin del 14 maggio 2013 aveva fra altri temi all'ordine del giorno, le scelte da compiere sulle questioni di maggior rilievo per il varo entro l'anno in corso. A questo riguardo, giova ricordare i seguenti aspetti:
    a) la futura direttiva si prefigge come scopo, l'armonizzazione delle norme comunitarie per quanto riguarda la gestione dei dissesti bancari con la doppia esigenza di evitare il ricorso ai salvataggi pubblici di cui siamo stati tutti testimoni e l'insorgere di fenomeni d'instabilità sistemica di cui alla fine, l'economia reale paga il più grande prezzo;
    b) la futura direttiva si applicherà a tutti gli intermediari, a prescindere dalle loro dimensioni, dal loro modello di business e dal rischio al quale concretamente espongono il sistema nel suo insieme in caso di fallimento;
    c) la futura direttiva introdurrà come innovazione assoluta nell'ordinamento italiano, lo strumento del bail-in – noto come conversione forzosa degli strumenti di debito emessi dalle banche in strumenti di capitale di rischio o, in alternativa, decurtazione forzosa del valore dei titoli di debito di una banca che versi in condizione di crisi – col fine di evitare il ricorso al salvataggio della stessa banca col denaro pubblico;
    d) il disegno dello strumento del bail-in va letto unitamente alle norme appena varate della CRD IV/CRR (Basilea 3) sui requisiti di capitale e di liquidità per l'esercizio dell'attività bancaria, tenuto conto anche dei vincoli della MifiD/Mifir per quanto riguarda gli obblighi in capo agli emittenti di strumenti finanziari presso il pubblico dei risparmiatori. Ciò pone chiaramente il problema cruciale per il nostro sistema bancario di raccogliere a condizioni sostenibili per poter finanziare l'economia reale e gli investimenti di medio-lungo termine della piccola e media impresa italiana. Si tratta di un tema di grande rilevanza, anche in considerazione della ripresa dell'economia che tarda a manifestarsi;
   nella scorsa legislatura, il Parlamento italiano tramite le Commissioni competenti, nel dare – nel dicembre 2012 – il proprio assenso agli indirizzi generali che si andavano maturando nel contesto più ampio del progetto di Unione Bancaria, individuò precisi orientamenti affinché il futuro regime di gestione delle crisi non pregiudicasse ulteriormente la capacità di quella parte sana dei sistema bancario di continuare a stare a fianco del sistema produttivo del paese, per lo sviluppo e la salvaguardia della coesione sociale –:
   se il Governo non ritenga necessario assumere iniziative, in ambito nazionale, per:
    a) incentivare concretamente e positivamente il finanziamento che le banche devono continuare ad erogare alla piccola e media impresa;
    b) far sì che normative attese e anche doverose come la direttiva in discussione non appesantiscano ulteriormente le condizioni di raccolta delle banche, anche alla luce di vincoli posti da altre normative come la MifiD o la CRD IV/CRR;
    c) tutelare le peculiarità virtuose del nostro sistema bancario in generale; ed in particolare, la rete delle piccole banche locali oggettivamente dimostratesi preziose per le nostre piccole e medie imprese nonché per le famiglie, come del resto richiesto dal Parlamento nella scorsa i legislatura;
    d) far sì che, sul tema specifico del bail-in, si presti doverosa tutela comunque ai piccoli risparmiatori, anche oltre i livelli minimi previsti dalla garanzia sui depositi bancari, considerato che il bail-in introdurrà un meccanismo di salvataggio delle banche a carico degli investitori, è necessario che il piccolo risparmiatore non sia equiparato all'investitore istituzionale o comunque sofisticato.
(2-00059) «Brunetta, Pagano».


   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   con il decreto legislativo n. 509 del 1994 gli enti previdenziali sono stati trasformati in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi, a condizione che non usufruissero più di finanziamenti o altri ausili pubblici di carattere finanziario (articolo 1 decreto legislativo n. 509 del 1994);
   pur continuando a sussistere come enti senza scopo di lucro assumevano personalità giuridica di diritto privato così rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni... (confronta articolo 1 comma 2 decreto legislativo n. 509 del 1994);
   in merito alla loro gestione, le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile sempre in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta, motivo per cui sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre che a quella dei Ministeri specifici, competenti per ciascun ente, nonché a quella della Corte dei conti;
   il legislatore con decreto legislativo n. 104 del 1996 (modificato ed integrato dalla legge n. 410 del 2001) ha deciso di disciplinare l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali – secondo una specifica tabella (allegata alla legge n. 70 del 1975) tra cui era ricompresa anche ENASARCO;
   solo otto anni dopo, è stata approvata la legge 23 agosto 2004, n. 243 nella quale, all'articolo 1, comma 38, norma definita di interpretazione autentica, con cui il legislatore ha stabilito che l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, non si applica agli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 104 del 1996;
   la Suprema Corte, in merito a tale norma anche a Sezioni unite, con sentenza n. 20322/2006 (confronta Corte di Cassazione n. 1139 del 17 maggio 2010 e n. 11937 del 17 maggio 2010 Sez. III - 2010) si è espressa affermando che, tale norma seppur formulata come norma di interpretazione autentica, ha carattere innovativo quindi conferma l'esigenza di tutelare dei rapporti giuridici che, secondo le leggi previgenti avevano previsto la prelazione o la opzione legale a favore del conduttore qualificato;
   l'Enasarco ha deciso di dismettere il patrimonio immobiliare già nel 2008 vendita che ha avuto inizio nel 2011 e nel farlo l'ente ha siglato con le organizzazioni sindacali degli accordi che si sono dimostrati capestri, visto che moltissimi inquilini si sono trovati nell'impossibilità di acquistare i rispettivi alloggi con gravissimo danno per gli stessi e per l'emergenza abitativa;
   la fondazione Enasarco stimava il valore del patrimonio immobiliare da bilancio circa 3 miliardi di euro, oggi invece vuole ricavare dalla vendita 4,5 miliardi di euro;
   la dismissione del patrimonio immobiliare di Enasarco è crescente motivo di ansia tra gli inquilini, poiché gli Istituti di credito, convenzionati con la fondazione Enasarco Banca nazionale del lavoro e Monte dei Paschi di Siena, dopo aver dapprima vinto una gara pubblica e diffuso dati mediante i quali si rendeva noto agli inquilini della possibilità di stipulare mutui a tassi, termini e condizioni accessibili, hanno successivamente modificato tali condizioni, a discapito dei medesimi inquilini che ora si vedono sfumare la possibilità di acquistare l'agognata casa;
   gli immobili di proprietà di ENASARCO richiamano un'architettura di tipo economico, sul genere, per impianto strutturale ed architettonico, per materiali e finiture, di quelle adottate per i complessi intensivi di edilizia economica-popolare, che rientrano nella disciplina prevista dalla legge n. 167 del 1962 ed in moltissimi casi è stata denunciata persino la presenza di amianto con gravissimo pregiudizio per la salute degli inquilini;
   sono risultate assolutamente erronee le classificazioni catastali dei palazzi in vendita circostanza che potrebbe comportate un aumento ingiustificato del patrimonio immobiliare con indicazioni anche errate nei relativi bilanci dell'ente;
   l'Enasarco vende il patrimonio privo di manutenzione e/o ristrutturazione imponendo agli inquilini di firmare al momento dell'acquisto la rinuncia a qualsiasi garanzia di legge compresi i vizi occulti;
   un sindacato ASIA USB e moltissimi inquilini, hanno presentato diverse denunce penali presso la procura della Repubblica di Roma per contestare quanto rappresentato;
   la delega delle indagini in casi simili viene affidata alla Guardia di finanza, gruppo competente a verificare eventuali reati;
   la dismissione degli enti previdenziali sta cagionando notevoli tensioni sociali e numerosi contenziosi che vedono quale controparte anche il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vista la contraddittorietà delle norme poste a base delle dismissioni, si profila l'impossibilità per gli inquilini di poter acquistare casa ma ancor di più la difficoltà di accedere al credito e viste le gravose condizioni che sono costretti a sopportare;
   il decreto-legge n. 16 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 ha previsto ai sensi dell'articolo cinque che «... ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati ai fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 luglio 2010...»; nell'elenco ISTAT figurano tutti gli enti previdenziali privatizzati;
   a seguire, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012 all'articolo 3 comma 11-bis aveva previsto una nuova procedura e tempi più ragionevoli (120 giorni) per gli inquilini per poter decidere di accettare la prelazione delle rispettive case;
   inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 6014/2012, ha chiarito una volta per tutte che la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo...»;
   invero, la legge 228/12 all'articolo 168 ha espressamente statuito che il comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO, facendo salvi gli accordi tra detto ente e le associazioni o sindacati degli inquilini stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge...»;
   tale norma comporta un'evidente disparità di trattamento tra tutti gli inquilini degli enti previdenziali ravvisandosi un lapalissiano profilo di illegittimità costituzionale in particolare con l'articolo 3 giacché dai vincoli della suindicata legge è esclusa il solo Enasarco;
   l'Enasarco avrebbe negli anni scorsi fatto ricorso a rischiosissimi ed avventati investimenti finanziari per un ammontare che sembrerebbe di circa 1,5 miliardi di euro, di questi ben 780 milioni di euro investiti nel fondo Anthracite delle Isole Cayman, garantiti da Lehman Brothers con perdite che potrebbero essere colmate con i proventi delle dismissioni imposte agli inquilini, che dovrebbero pagare gli azzardi finanziari dell'ente;
   come già sollevato con interrogazioni parlamentari, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. N 6192 del 14 giugno 2011, ha indicato al presidente della fondazione Enasarco le 8 associazioni sindacali degli agenti e rappresentanti di commercio, e tra questi la Cisal Federagenti, che avrebbero dovuto far parte del consiglio di amministrazione di Enasarco. L'attuale consiglio di amministrazione sembrerebbe non validamente costituito in quanto non è presente il rappresentante del sindacato Cisal Federagenti;
   la nomina del presidente di ENASARCO, segretario generale, con la rappresentanza legale della UILTuCS, risulterebbe non rispondere ai criteri dell'articolo 17 dello Statuto;
   infatti, per la nomina del presidente è richiesto il requisito della professionalità che ai sensi dell'articolo 1 comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 509 del 1994 è ritenuto esistente solo nei soggetti appartenenti alla categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, anche in stato di quiescenza;
   il signor Brunetto Boco non risulterebbe rivestire la qualità di rappresentante di commercio né attivo né in pensione, non sembrerebbe avere i requisiti per essere eletto consigliere e conseguentemente presidente;
   circostanze che sono riconducibili alle ipotesi di gravi violazioni di legge contemplate nell'articolo 2 comma 6 decreto legislativo n. 509 del 1994 che comportano il commissariamento dell'ente;
   per la dismissione del patrimonio di Enasarco è stato siglato un accordo da tutte le organizzazioni sindacali in rappresentanza degli inquilini tra cui SICET, UNIAT, SUNIA, UNIONE INQUILINI eccetera;
   tale aspetto farebbe ravvisare notevoli perplessità circa l'incompatibilità degli stessi soggetti sindacali o facenti parte delle medesime sigle sindacali che, da una parte siedono nei rispettivi consigli di amministrazione degli enti previdenziali e dall'altra parte stipulano accordi in rappresentanza degli inquilini;
   molti statuti degli stessi sindacati prevedono l'incompatibilità per i propri iscritti a partecipate nei consigli di amministrazione di enti pubblici avendo cariche elettive nei rispettivi sindacati;
   le perplessità e le commistioni sopra indicate trovano purtroppo riscontro nel fatto che, da informazioni provenienti dagli stessi inquilini, risulterebbero affittuari di appartamenti di Enasarco numerosi figli o persone comunque collegate ad alti dirigenti della Uil e di altre organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei predetti accordi;
   infine l'interpellante è giunta in possesso di due contratti di locazione uno dei quali è intestato al dottor Magliocco Giuseppe relativo ad un appartamento sito in Roma con una superficie di metri quadrati 120,00 che prevede un canone mensile pari ad euro 650,76 e l'altro contratto risulta essere intestato a Magliocco Francesco relativo ad un appartamento sempre a Roma con una superficie di circa 60 metri quadrati che prevede un canone mensile pari ad euro 283,59;
   risulterebbe che entrambi i contratti siano stati sottoscritti per la Fondazione Enasarco dal dottor Donato Porreca, che era presidente dello stesso Ente, soggetto che risulterebbe essere stato condannato per corruzione dalla V sezione penale del Tribunale di Roma per la cessione del patrimonio;
   da ricerche espletate le generalità del dottor Magliocco Giuseppe sembrerebbero corrispondere a quelle del generale di Brigata dello SCICO reparto speciale della Guardia di finanza ed il signor Francesco potrebbe essere il padre dello stesso –:
   se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano necessario e opportuno:
    a) proporre l'abrogazione dell'articolo 1, comma 38 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e dell'articolo 168 della legge n. 228 del 2012 nella parte in cui prevede che: «... le disposizioni di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano al piano di dismissioni immobiliari della Fondazione ENASARCO...»;
    b) applicare alle dismissioni degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, così come già prevedeva la normativa, il decreto legislativo n. 104 del 1996 norma che, oltre a tutelare maggiormente gli inquilini per una serie di garanzie in essa contenute permetterebbe agli enti stessi di vendere il loto patrimonio con più ragguardevoli risultati;
   stabilire con norma interpretativa che  il decreto legislativo n. 104 del 1996 trovi applicazione anche alle dismissioni attuate attraverso Fondi immobiliari SGR che hanno avuto il conferimento del loro patrimonio da enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994;
   disporre in relazione alle dismissioni degli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 un tavolo tecnico interistituzionale finalizzato a stabilire norme uniformi per tutti gli enti privatizzati in materia di accesso alle unità immobiliari, di affitti da applicare tenuto conto dei redditi degli inquilini, nonché in materia di dismissioni, vista la necessità di superare la discrezionalità che ogni ente previdenziale privatizzato ha finora applicato alla gestione immobiliare;
   nelle more dell'instaurazione del tavolo tecnico, di voler sospendere con provvedimento di urgenza gli sfratti per finita locazione e morosità degli inquilini degli enti previdenziali, anche se attuati attraverso Fondi immobiliari SGR o altre società, per un tempo non inferiore a 1 anno;
   di quali elementi disponga in ordine alla legittimità della nomina del presidente di Enasarco Brunetto Boco e quali eventuali iniziative intenda adottare al riguardo;
   accertare e verificare tramite ispezioni delle Agenzie del territorio competenti la reale rispondenza delle categorie catastali degli immobili di proprietà di Enasarco a quelle denunciate dallo stesso ente;
   porre rimedio, con un adeguato intervento normativo, anche al conflitto di interesse che sta scaturendo dal fatto che le stesse organizzazioni sindacali che compongono i consigli di amministrazione degli enti previdenziali sono anche firmatarie degli accordi di vendita del patrimonio e/o di rinnovi contrattuali degli affitti in rappresentanza degli inquilini;
   se non ritengano necessario e improcrastinabile assumere un'iniziativa normativa che affrontando l'intera questione delle dismissioni, dei rinnovi contrattuali e dell'accesso alle unità immobiliari degli enti privatizzati offra un riferimento legislativo certo e univoco per tutti gli enti privatizzati attraverso il quale affrontare efficacemente la questione della trasparenza nelle locazioni, allo scopo di evitare che gli alloggi siano assegnati ai soliti noti senza alcun requisito di effettiva necessità;
   se non intenda verificare se il signor Magliocco Giuseppe sia realmente il Generale di Brigata dello SCICO (Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata), e in base a quali criteri gli siano stati assegnati gli appartamenti.
(2-00062) «Lombardi».

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:


   ZANETTI, SOTTANELLI e SBERNA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni si è assistito in modo pressoché sistematico a gravi ritardi nel rilascio degli aggiornamenti dei software per la compilazione degli studi di settore e per la verifica della relativa coerenza e congruità rispetto ai medesimi da parte del contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi;
   l'anno scorso gli ultimi aggiornamenti sono stati messi a disposizione dei contribuenti e dei relativi professionisti nei primissimi giorni di agosto;
   questi ritardi hanno creato gravi disagi e difficoltà, sia ai professionisti che devono chiudere i bilanci e fare le dichiarazioni in tempo utile, sia ai cittadini in generale, rendendo spesso necessarie proroghe ad hoc delle scadenze, per altro sistematicamente concesse a pochissimi giorni dal compimento delle medesime, ossia con ritardo non meno evidente di quello per effetto del quale si rendono necessarie;
   a meno di un mese dalla prima scadenza di quest'anno, il 16 giugno 2013, per il pagamento delle imposte sul reddito dovute a saldo per il 2012 e in acconto per il 2013, sembra andare profilandosi l'ennesima situazione di ritardo nella messa a disposizione di contribuenti e relativi professionisti dei definitivi strumenti necessari per poter procedere all'elaborazione delle dichiarazioni, degli studi di settore e alle correlate verifiche di congruità e coerenza –:
   quando saranno disponibili i nuovi software degli studi di settore per la compilazione del modello unico e, qualora già ora, alla luce dello stato dell'arte dei processi, si prevedano ritardi tali da portarne il rilascio delle versioni definitive a ridosso delle scadenze, se non sia opportuno evitare per lo meno lo stillicidio di proroghe altrettanto tardive, concesse solo nell'imminenza della scadenza invece che con congruo anticipo. (5-00158)


   CAPELLI, GEBHARD, ALFREIDER, PLANGGER e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n, 83, convertito della legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» ha innalzato la soglia delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico dal 36 per cento al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per un periodo temporale limitato, che terminerà il prossimo 30 giugno 2013;
   le detrazioni fiscali di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, recante il testo unico delle imposte sui redditi, riguardano: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali; manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, quando sia stato dichiarato lo stato di emergenza; realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune; eliminazione di barriere architettoniche; adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terzi; realizzazione di interventi di cablatura degli edifici e di contenimento di inquinamento acustico; conseguimento di risparmi energetici; adozione di misure antisismiche; bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
   tali agevolazioni fiscali rappresentano un importante strumento di rilancio dell'economia in questa fase di perdurante crisi economica, sia per i cittadini e le imprese che ne beneficiano, sia per lo Stato che vede aumentare le sue entrate tributarie;
   a tal fine sarebbe auspicabile che l'innalzamento al 50 per cento delle detrazioni per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, fino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, diventi una misura permanente e fruibile da una più ampia platea di beneficiari, studiando appositi meccanismi che consentano anche ai soggetti che diventino fiscalmente incapienti per un periodo di tempo limitato, nell'arco temporale di restituzione delle quote delle detrazioni fiscali, di mantenere il beneficio economico –:
   se ritenga opportuno rendere permanente, o quanto meno prorogare almeno di un altro anno, le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, come da ultimo disciplinate dall'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e se sia possibile individuare meccanismi che consentano anche ai soggetti che diventino temporaneamente incapienti dal punto di vista fiscale di beneficiare delle detrazioni fiscali illustrate in premessa. (5-00159)


   CAUSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   dal 2011 l'imposta sostitutiva ad aliquota unica sui redditi da locazione – la cosiddetta «cedolare secca sugli affitti» – introdotta nell'ambito del federalismo fiscale dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha sostituito, in un regime facoltativo, le imposte dovute sulle locazioni;
   in particolare, ai proprietari è concessa la possibilità di optare, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, con aliquote pari al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato; sono, inoltre, previste severe sanzioni per omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l'applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale);
   il beneficio non si applica alle locazioni concesse per l'esercizio di un'attività di impresa o di arti e professioni oppure effettuate da enti commerciali;
   obiettivo dichiarato della riforma è quello di incentivare i proprietari ad affittare gli immobili disponibili e favorire l'emersione di redditi imponibili;
   analogo obiettivo non è stato invece perseguito dall'introduzione dell'Imu provvisoria nel decreto-legge n. 201 del 2011; l'Imu infatti non è stata differenziata a seconda che l'immobile resti a disposizione del proprietario, ancorché non ne sia la prima casa, ovvero venga immesso sul mercato delle locazioni;
   il beneficio fiscale concesso dal regime della «cedolare secca», tuttavia, è tanto più vantaggioso quanto più elevato è il reddito del proprietario e, inoltre, nessun beneficio fiscale è previsto per gli immobili ex IACP (enti di edilizia residenziale pubblica): la cedolare secca non si applica infatti alle locazioni di alloggi sociali, cui continua quindi ad applicarsi anche l'imposta di registro sul contratto di locazione, incorporata invece nella cedolare secca per i proprietari privati di immobili residenziali;
   nel caso dell'Imu i proprietari di seconde case a disposizione risparmiano sull'Irpef una somma di 1,6 miliardi, inglobate nella nuova imposta patrimoniale; i proprietari di seconde case date in affitto risparmiano, invece, solo grazie alla «cedolare secca»;
   secondo il sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia, condotto periodicamente dalla Banca d'Italia, nel primo trimestre del 2013 il mercato immobiliare è rimasto debole e le prospettive rimangono orientate al pessimismo; in Italia la quota di abitazioni in affitto è circa il 20 per cento del totale contro il 32 per cento in Inghilterra, il 40 per cento in Francia e il 55 per cento in Germania;
   il provvedimento sulla cedolare secca sugli affitti, a distanza di due anni dalla sua prima applicazione, richiederebbe un primo bilancio;
   non essendo disponibili dati ufficiali e basandosi su stime che provengono dalla stampa specializzata e dai sindacati degli inquilini, parrebbe che la convenienza sia limitata ai pluri-proprietari con redditi elevati e anche che le nuove norme sanzionatorie, tributarie e civilistiche, previste nel caso di mancata registrazione, non sembra stiano producendo numeri significativi di regolarizzazioni;
   avendo il Governo annunciato una riforma della fiscalità immobiliare, sembra importante che in questa riforma si considerino le condizioni non solo delle famiglie proprietarie di case ma anche di quelle, più di 5 milioni, che alloggiano in affitto, valutando quali interventi dal lato della fiscalità possano trasmettersi positivamente al mercato degli affitti, e, in particolare, a quelli a canone concordato –:
   quali siano i risultati dell'applicazione della cedolare secca, anche nella prospettiva dell'annunciata revisione della fiscalità degli immobili, con particolare attenzione ai dati riguardanti le locazioni a canone concordato e le condizioni socioeconomiche delle famiglie che vivono in affitto, e quali siano i possibili interventi dal lato dell'Imu, ad esempio con una differenziazione delle aliquote a vantaggio delle unità abitative date in affitto a canone concordato. (5-00160)


   BARBANTI, RUOCCO, PISANO, VILLAROSA, PESCO e CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   diverse esternazioni recenti del Presidente della BCE hanno posto in evidenza il fatto che le banche non stanno finanziando le piccole e medie imprese in misura adeguata ad avviare e spingere la ripresa;
   le analisi apparse su organi di stampa hanno ripreso e approfondito questo fatto, alludendo spesso ad una responsabilità colposa delle banche, più inclini in questi tempi a migliorare il proprio conto economico, ad esempio attraverso il trading su titoli di Stato piuttosto che finanziando investimenti produttivi;
   senza per nulla eludere o aggirare la responsabilità delle banche, si richiama un aspetto che sembra destare poca attenzione e però di grandissima rilevanza per il futuro del sistema produttivo del paese, nella misura in cui esso dipende dal finanziamento bancario: nello specifico, si stanno cambiando le condizioni strutturali alle quali le stesse banche raccolgono risorse sul medio lungo termine e dunque, in prospettiva, la loro capacità di continuare a prestare sostegno alla piccola e media impresa per i suoi bisogni d'investimenti; il cambiamento che si paventa si annida nell'impatto congiunto di diverse normative europee, ultima delle quali è rappresentata dalla futura direttiva sulla gestione e risoluzione delle crisi;
   in merito alla citata direttiva, la riunione dell'Ecofin dello scorso 14 maggio aveva, fra altri temi all'ordine del giorno, le scelte da compiere sulle questioni di maggior rilievo per il varo entro l'anno in corso; a questo riguardo, giova ricordare i seguenti aspetti:
    a)  la futura direttiva si prefigge come scopo l'armonizzazione delle norme comunitarie per quanto riguarda la gestione dei dissesti bancari, con la doppia esigenza di evitare il ricorso ai salvataggi pubblici di cui siamo stati tutti testimoni e l'insorgere di fenomeni d'instabilità sistemica di cui alla fine, l'economia reale paga il prezzo più grande;
    b)  la futura direttiva si applicherà a tutti gli intermediari, a prescindere dalle loro dimensioni, dal loro modello di business e dal rischio al quale concretamente espongono il sistema nel suo insieme in caso di fallimento;
    c)  la futura direttiva introdurrà come innovazione assoluta nell'ordinamento italiano, lo strumento del bail-in, noto come conversione forzosa degli strumenti di debito emessi dalle banche in strumenti di capitale di rischio o, in alternativa, decurtazione forzosa del valore dei titoli di debito di una banca che versi in condizione di crisi, col fine di evitare il ricorso al salvataggio della stessa banca col denaro pubblico;
    d)  il disegno dello strumento del bail-in va letto unitamente alle norme appena varate della direttiva CRD IV/CRR sui requisiti di capitale e di liquidità per l'esercizio dell'attività bancaria, tenuto conto anche dei vincoli della direttive MifiD/Mifir per quanto riguarda gli obblighi in capo agli emittenti di strumenti finanziari presso il pubblico dei risparmiatori: ciò pone chiaramente il problema, cruciale per il nostro sistema bancario, di raccogliere a condizioni sostenibili per poter finanziare l'economia reale e gli investimenti di medio-lungo termine della piccola e media impresa italiana; si tratta di un tema di grande rilevanza, anche in considerazione della ripresa dell'economia che tarda a manifestarsi;
    e) nella scorsa legislatura, il Parlamento italiano, tramite le Commissioni competenti, nel dare il proprio assenso agli indirizzi generali che andavano maturando nel contesto più ampio del progetto d'Unione bancaria, individuò precisi orientamenti affinché il futuro regime di gestione delle crisi non pregiudicasse ulteriormente la capacità di quella parte sana del sistema bancario di continuare a stare a fianco del sistema produttivo del Paese, per lo sviluppo e la salvaguardia della coesione sociale;
   il bail-in introdurrà un meccanismo di salvataggio forzoso delle banche a carico degli investitori, ed è necessario che il piccolo risparmiatore non sia equiparato all'investitore istituzionale o comunque sofisticato –:
   se il Governo intenda farsi promotore presso l'Unione europea di una modifica nell'applicazione dell'istituto del bail-in, previsto dalla direttiva succitata, che preveda l'esclusione dell'applicazione automatica del suddetto istituto nei confronti dei piccoli risparmiatori, anche oltre i livelli minimi previsti dalla garanzia sui depositi bancari, al fine di scongiurare che la suddetta direttiva appesantisca ulteriormente le condizioni di raccolta delle banche – anche alla luce di vincoli posti da altre normative come la MifiD o la CRUIV/CRR – soprattutto delle piccole banche locali – banche popolari e di credito cooperativo – così preziose per le nostre piccole e medie imprese, nonché per le famiglie, poiché maggiormente propense agli investimenti nell'economia reale. (5-00161)


   PAGANO e BERNARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nell'ipotesi di omessa fatturazione delle operazioni imponibili, l'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, prevede che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio;
   per la medesima fattispecie era anche previsto che l'imposta per la parte «a credito» non venisse riconosciuta; tuttavia la sentenza della Corte di giustizia C-95/07 del 1998 ha giudicato eccessiva tale sanzione nel caso in cui la mancata registrazione fosse meramente formale e non comportasse alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione;
   tuttavia, a seguito della citata sentenza, l'Agenzia delle entrate ha continuato ad applicare la sanzione piena del 100 per cento dell'imposta non autofatturata;
   le norme che regolano le sanzioni tributarie, contenute nel decreto legislativo n. 472 del 1997, contemplano l'obbligo di valutazione rispetto al danno erariale e al comportamento del soggetto (articolo 7); le norme prevedono inoltre l'esclusione della punibilità laddove non vi sia dolo o colpa ed (articolo 5), in ogni caso, in assenza di concreto danno erariale (articolo 6);
   l'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) prevede la non punibilità del contribuente, laddove la sua condotta non abbia creato effettivo danno agli interessi dell'erario;
   il 12 ottobre 2012 il Governo pro tempore ha assolto l'ordine del giorno 9/5291-A/53 Pagano, che chiedeva al Governo di intervenire sulla fattispecie esposta in premessa prevedendo la riduzione del livello delle sanzioni per inadempimento formale, qualora questo non comporti evasione d'imposta –:
   se non ritenga opportuno stabilire, mediante un'apposita interpretazione che tenga conto del complesso delle norme descritte in premessa, che la sanzione prevista dal comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997, non si applica qualora la mancata registrazione sia meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione. (5-00162)

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   MARCO DI MAIO, RIBAUDO e FREGOLENT. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la detrazione fiscale del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   la norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile con il nuovo articolo 16-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
   la detrazione del 55 per cento delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici è contenuta nei commi da 344 a 349 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006);
   successivamente, tale normativa è stata più volte prorogata e modificata, in particolare per quanto riguarda le procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni;
   il decreto-legge n. 201 del 2011, all'articolo 4, oltre a prorogare al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha messo a regime tali detrazioni riducendone tuttavia l'aliquota, poiché era prevista l'applicazione della detrazione del 36 per cento come modificata dal nuovo articolo 16-bis del TUIR a decorrere dal 1o gennaio 2013;
   per effetto delle norme contenute nell'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in relazione alle spese per le ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, è previsto un innalzamento della detrazione ai fini Irpef dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro. Inoltre, per le spese di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1o gennaio al 30 giugno 2013 spetta una detrazione del 55 per cento delle stesse spese;
   dal 1o luglio 2013, di conseguenza, tornerà operativa la predetta disciplina a regime che consente la detrazione del 36 per cento per entrambi i tipi di spesa, con un limite dell'ammontare complessivo di 48.000 euro per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie –:
   se il Governo sia intenzionato ad assumere iniziative per prorogare la maggiorazione della detrazione in materia di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica attualmente in vigore, data l'importanza vitale che questi provvedimenti hanno sul fronte di un corretto sostegno al settore dell'edilizia e della promozione di una migliore qualità ambientale. (5-00150)


   RUBINATO, RUGHETTI e ROTTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   come noto a tutti negli scorsi mesi vi è stato ampio dibattito politico sulle condizioni di assoluta incertezza normativa ed economico-finanziaria nelle quali gli enti locali sono stati costretti a chiudere il consuntivo 2012 entro il termine del 30 aprile scorso a pena di applicazione della procedura sanzionatoria di scioglimento dei consigli comunali e provinciali di cui all'articolo 141, comma 2, del Tuel, procedura peraltro applicabile alla fattispecie di mancata approvazione del rendiconto a seguito della recente previsione dell'articolo 3, comma 1, lettera l) del decreto-legge n. 174 del 2012 che l'ha così, di fatto, parificata alla mancata approvazione del bilancio;
   è all'evidenza che l'inserimento di tale previsione sanzionatoria in riferimento all'approvazione del rendiconto di gestione 2012, al di là delle intenzioni, è stata percepita dalla maggioranza delle amministrazioni come un ingiustificato inasprimento del trattamento loro riservato contestualizzato, per di più, in un momento di generalizzata difficoltà che coinvolge gli enti locali in genere;
   a tutt'oggi le suddette condizioni di assoluta incertezza normativa ed economico-finanziaria persistono, peraltro aggravate dal passare del tempo e dalla mancanza delle attese indicazioni da parte dei Ministeri competenti, anche ai fini della redazione dei bilanci di previsione 2013 e relativi pluriennali;
   in particolare, in virtù della previsione di cui all'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, i comuni devono iscrivere nel bilancio di previsione l'entrata da I.M.U. priva della componente di gettito riferita all'abitazione principale senza certezza sul se e come tale mancanza verrà compensata da una pari entrata a carico del bilancio dello Stato;
   a tale situazione di diffusa precarietà in un momento storico già di per se molto complesso dal punto di vista legislativo ed economico, si aggiungono i gravosi tagli previsti dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012 che per i comuni ammontano a complessivi 2.250,00 milioni nel 2013 con la conseguente impossibilità per i comuni medesimi di programmare ed erogare i servizi minimi essenziali ai propri cittadini;
   l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 giugno 2013 differimento che, peraltro, è all'evidenza insufficiente per consentire agli enti l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa statale e dai regolamenti comunali entro i rispettivi termini –:
   quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare al fine di assicurare ai comuni l'entrata compensativa corrispondente a quanto non riscosso a titolo di abitazione principale con la prima rata IMU in scadenza al 17 giugno 2013;
   se si intendano assumere iniziative normative per un congruo differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013. (5-00152)

GIUSTIZIA

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   con decreto ministeriale 14 luglio 2012 il Ministero della giustizia stabilì per il giorno 15 ottobre 2012 le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per il periodo 2013-2016, fissando altresì nella data del 15 settembre 2012 il termine ultimo per la presentazione delle liste;
   entro tale termine venivano presentate quattro liste, due per l'elezione della componente dottori e due per l'elezione della componente ragionieri del Consiglia nazionale (il Consiglio nazionale è composto da 21 membri di cui 14 dottori commercialisti e 7 ragionieri; per questa tornata elettorale è previsto l'apparentamento tra una lista dottori e una lista ragionieri, l'apparentamento comporta che, ai fini del risultato elettorale, si sommino i voti ricevuti dalle liste apparentate);
   il decreto legislativo n. 139 del 2005 prevede che, ai fini della validità delle liste, per quanto concerne quelle della «componente dottori», è necessario che la distribuzione geografica dei candidati sia tale da assicurare la presenza in lista di candidati iscritti da almeno dieci anni ad ordini ubicati in almeno quattro regioni diverse per ciascuna macroarea Nord-Centro-Sud;
   la lista dei dottori commercialisti contraddistinta dal motto «Insieme per la professione: la forza dell'identità», con candidato presidente Gerardo Longobardi, veniva presentata sulla base di una documentazione dalla quale emergeva ictu oculi la carenza del requisito territoriale con riguardo alla macroarea Nord, risultando compresi candidati iscritti ad ordini di soltanto tre regioni di detta macroarea (Veneto, Lombardia e Piemonte);
   nei giorni successivi al termine perentorio di presentazione delle liste, emergeva che nonostante il candidato Giorgio Sganga figurasse in detta lista come iscritto all'albo professionale dell'ordine di Paola (Cosenza), si era trasferito da tale ordine a quello di Aosta, dal giorno 6 agosto 2012;
   nonostante l'emersione di questo trasferimento (sulla cui fittizietà, per altro, ebbe poi modo di pronunciarsi la procura di Aosta) fosse comunque inidonea a sanare la mancanza del requisito territoriale che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo n. 139 del 2005, deve essere decennale, il Ministero della giustizia respingeva i ricorsi presentati dai componenti delle liste avversarie regolarmente presentatesi e ammise alla competizione elettorale la lista «Insieme per la professione: la forza dell'identità», con candidato presidente Gerardo Longobardi;
   le elezioni si svolgevano regolarmente nella data prevista del 15 ottobre 2012 e il computo dei voti esercitati vide prevalere di sei le liste apparentate con candidato presidente Claudio Siciliotti su quelle con candidato presidente Gerardo Longobardi;
   i componenti delle liste con candidato presidente Gerardo Longobardi presentavano ricorso per contestare la validità di sedici voti tra quelli espressi a favore delle liste con candidato presidente Claudio Siciliotti;
   il Ministero della giustizia decideva di sospendere i lavori della commissione elettorale che avrebbe dovuto procedere alla proclamazione delle liste vincitrici della competizione elettorale e, successivamente, con un provvedimento in cui pur riconosceva, sulla base delle indagini svolte dalla polizia giudiziaria per conto della procura di Aosta, la natura fittizia del trasferimento del candidato Giorgio Sganga da Paola ad Aosta e la conseguente irregolarità della lista della «componente dottori» con candidato presidente Gerardo Longobardi, disponeva ciò non di meno la ripetizione delle elezioni, in ragione della presenza di contenziosi incrociati e della opportunità di sottrarre la categoria professionale dei commercialisti al clamore mediatico e al danno di immagine;
   successivamente alla reindizione delle elezioni, il Ministero della giustizia chiedeva ed otteneva dal commissario straordinario nel mentre insediatosi di esplicitare nelle linee guida per le elezioni che il requisito territoriale era da intendersi comunque decennale, con ciò rendendo palese, per sua stessa ammissione, l'errore di valutazione in precedenza commesso ammettendo la lista della «componente dottori» con candidato presidente Gerardo Longobardi, anche a prescindere da qualsivoglia valutazione sulla effettività o fittizietà del trasferimento del candidato Giorgio Sganga da Paola ad Aosta il 6 agosto 2012;
   le nuove elezioni calendarizzate per il 20 febbraio 2013, con nuove liste presentate, non si svolgevano perché nel mentre sopravveniva pronuncia sospensiva del Consiglio di Stato che riteneva «non infondati» i ricorsi presentati da alcuni componenti delle liste che esprimevano come candidato presidente Claudio Siciliotti in occasione delle elezioni «annullate» del 15 ottobre 2013 –:
   la perdurante assenza di un Consiglio nazionale a giudizio degli interpellanti alimenta clamore mediatico e costituisce un danno di immagine per la categoria dei commercialisti ben superiore a quello che si sarebbe determinato e si determinerebbe se il Ministero della giustizia procedesse alla proclamazione del vincitore di elezioni regolarmente tenutesi, lasciando poi alle aule giudiziarie il compito di pronunciarsi sui ricorsi che, quale che fosse stata o sarà la decisione assunta, si determinerebbero comunque, nel pieno diritto di ciascuno di difendere in sede giudiziaria le proprie legittime ragioni;
   se non ritenga opportuno annullare in autotutela il provvedimento che ha disposto la ripetizione delle elezioni regolarmente tenutesi il 15 ottobre 2012 e procedere alla proclamazione delle liste apparentate vincitrici, tenendo conto, prima ancora delle valutazioni da assumere in merito ai voti contestati, di quanto chiarito dagli stessi funzionari del Ministero, seppur con quello che agli interpellanti appare un improvvido ritardo, in merito alla necessità della sussistenza del requisito decennale di iscrizione nell'ordine locale, con conseguente invalidità di una delle liste presentate;
   se non ritenga debba essere oggetto di attenta valutazione la condotta di quei funzionari che, con una interpretazione palesemente contraria a quanto affermato dal dettato normativo, hanno ammesso alla competizione elettorale del 15 ottobre 2013 una lista palesemente carente di un requisito poi confermato come necessario da altri funzionari del Ministero stesso, ad avviso degli interpellanti determinando essi sì per davvero i presupposti per una vicenda idonea a generare clamore mediatico e danno di immagine alla categoria dei commercialisti.
(2-00054) «Zanetti, Pagano».

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   PICIERNO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni la cronaca giudiziaria ha riportato con sempre maggior frequenza la notizia di casi eclatanti di avvocati organici, o comunque molto vicini, ad organizzazioni mafiose o camorristiche, che in taluni casi hanno finito per garantire veri e propri vantaggi ai loro assistiti e ai clan di appartenenza;
   in alcuni casi i «vantaggi» arrecati dal legale sono stati tali da configurare non solo un uso distorto e degenerato della funzione e del diritto di difesa, ma addirittura sono arrivati a garantire – tramite la comunicazione all'esterno del carcere delle volontà e decisioni del detenuto – continuità di leadership dell'assistito e il mantenimento delle sue funzioni apicali all'interno dei clan, di fatto neutralizzando il regime penitenziario del 41-bis attraverso il mantenimento di un elevato livello comunicativo;
   il decadimento qualitativo e deontologico che è andato manifestandosi, soprattutto in aree ad alta densità criminogena, nell'ambito dell'esercizio della funzione di difesa desta sempre più allarme e preoccupazione, anche alla luce del fatto che il diffondersi di avvocati penalisti organici o talvolta appartenenti a clan mafiosi o camorristici ha finito per diventare una delle vie principali per aggirare i vincoli e le restrizioni rigidissime degli internati in regime di 41-bis;
   è auspicabile che quanto prima lo stesso Consiglio nazionale forense si attivi presso i suoi ordini territoriali allo scopo di sanzionare con più efficacia talune omissioni, anche adottando norme etiche più stringenti e attente a questo fenomeno, e sostenendo e valorizzando il lavoro di tanti giovani avvocati che in contesti così difficili scelgono invece di garantire un autentico diritto di difesa, senza però colludere in alcun modo con i clan camorristici e mafiosi –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dell'avvenuto esercizio, e dell'esito, di azioni disciplinari da parte dei ordini territoriali con riferimento a quegli episodi di cronaca che hanno avuto un esito processuale, nonché quali iniziative intenda adottare, anche collaborando con il Consiglio nazionale forense, per monitorare e valutare il diffondersi del fenomeno di avvocati organici a clan camorristici e mafiosi, e per definire eventuali normative più stringenti volte ad evitare l'aggiramento del sistema penitenziario del 41-bis. (5-00151)


   MAGORNO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il signor Pompeo Panaro, commerciante e consigliere comunale della Democrazia cristiana, scomparve la sera del 28 luglio del 1982 a Paola;
   le modalità della scomparsa e le successive vicende fecero pensare subito ad un caso di «lupara bianca», dato anche il particolare momento storico che si stava vivendo, caratterizzato da ripetuti episodi legati alla criminalità organizzata;
   l'anno dopo, nelle campagne di Paola, la polizia, infatti, ritrovò parti dello scheletro di Panaro, una scarpa e dei frammenti di pantalone dello stesso colore di quello che l'uomo indossava al momento della scomparsa. Tutto venne catalogato dagli agenti della polizia e consegnato alla magistratura; il 10 febbraio del 1984, con atto formale firmato dal sostituto procuratore della Repubblica dell'epoca vennero restituiti alla famiglia i resti della vittima che scomparvero e che sembrerebbero trovarsi nel cimitero di Paola dentro un loculo senza lapide;
   di tutta questa fase non c’è però traccia nei registri cimiteriali, mentre negli uffici del comune tirrenico non esiste la certificazione dell'avvenuto seppellimento di Panaro;
   nonostante il ritrovamento di parte del cadavere e la formale restituzione ai congiunti, avvenuta ventinove anni addietro, il decesso di Panaro sarebbe nei registri anagrafici municipali ancora solo «presunto»;
   la serie di denunce e i numerosi appelli avanzati in più sedi dal figlio di Pompeo Panaro, per far luce sulla morte del padre, sulla misteriosa scomparsa dei suoi resti e per conoscerne cause e colpevoli, hanno determinato, nell'aprile 2013, da parte della procura antimafia di Catanzaro, la riapertura del caso, precedentemente archiviato come omicidio a carico di ignoti;
   il caso, a parere dell'interrogante, è caratterizzato da omissioni, incongruenze e troppi punti oscuri che meritano di essere chiariti –:
   ferma restando l'autonomia dell'autorità giudiziaria di quali elementi disponga il Governo nell'ambito delle sue responsabilità in ordine alla vicenda descritta in premessa. (5-00163)

Interrogazioni a risposta scritta:


   COLLETTI, VACCA e DEL GROSSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 14 settembre 2011 di conversione del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 recante «ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», prevede una riorganizzazione degli uffici giudiziari sul territorio, sulla base di criteri «oggettivi ed omogenei»;
   i criteri attraverso cui il Governo è chiamato ad operare il riordino degli uffici sono legati all'estensione del territorio, al numero degli abitanti, ai carichi di lavoro e alla specificità dell'utenza, con particolare riguardo alle infrastrutture presenti e al livello di criminalità organizzata;
   secondo quanto disposto dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 (attuazione della riforma), verranno rimodulati i confini delle circoscrizioni giudiziarie mediante la cancellazione di 31 tribunali e altrettante procure nonché la soppressione di 220 sezioni distaccate e saranno ridotti gli uffici del giudice di pace;
   detta riorganizzazione produrrà un corposo spostamento di fascicoli e processi da un tribunale all'altro: circa 220 mila procedimenti, di cui 155 mila civili e 65 mila penali (fonti: relazioni dei presidenti delle corti d'appello);
   a partire dal 13 settembre 2015, le sedi di Sulmona ed Avezzano saranno accorpate al tribunale de L'Aquila che acquisirà così gli atti degli 11.350 procedimenti presenti ad Avezzano (8.303 civili e 3.047 penali) e dei 5.349 procedimenti pendenti presso il tribunale di Sulmona (3.464 civili e 1.885 penali);
   Avezzano, con i suoi circa quarantamila abitanti, è il comune di riferimento dell'intero territorio della Marsica che conta circa centomila abitanti. Avezzano risulta essere il terzo tribunale d'Abruzzo, sia per il volume di attività sia per il numero di contenziosi pendenti. La sua importanza deriva anche dalla posizione geografica, dal momento che attraverso la Marsica fanno il loro ingresso in Abruzzo quanti provengono dal basso Lazio e dalla Campania, aree tradizionalmente critiche in termini di criminalità organizzata;
   per via della sua collocazione, la sezione distaccata di Sulmona permette invece ai comuni dell'Alto Sangro e dei più distanti territori dell'Abruzzo montano di accedere alle sedi giudiziarie. In quest'ottica il tribunale di Sulmona copre un'area di servizio molto vasta, di circa 7.000 chilometri quadrati, ed assicura una vantaggiosa contiguità territoriale tra struttura penitenziaria e giudiziaria, visto che all'interno della propria struttura penitenziaria è ubicato uno dei più grandi e importanti carceri del centro-sud;
   si evidenzia a tal proposito che la sede di Sulmona non dispone di una sezione distaccata del tribunale di sorveglianza de L'Aquila. Per tale ragione, il servizio di polizia penitenziaria deve tradurre i detenuti dal carcere locale al tribunale di sorveglianza del capoluogo per tutte le udienze che trattano questioni legate al loro stato di detenzione (modifiche del regime di detenzione, permessi, e altro) con uno spreco evidente di denaro pubblico e l'incremento delle situazioni di rischio che da sempre accompagnano il trasporto dei detenuti;
   il tribunale di Sulmona ha inoltre avviato da tempo il cosiddetto «Processo telematico» ed è attualmente tra le realtà operative più virtuose da questo punto di vista. L'innovazione delle procedure ha infatti consentito alla sezione di Sulmona di aumentare sensibilmente la quantità di atti (citazioni, ricorsi, memorie difensive, decreti, sentenze, e altro) trasmessi in via telematica attraverso il sistema certificato;
   nell'ottica del contenimento della spesa non è poi da trascurare la fruizione gratuita da parte del Ministero della giustizia dei tre palazzi messi a disposizione dal comune di Sulmona per ospitare le sedi giudiziarie;
   la soppressione delle sezioni distaccate di Avezzano e Sulmona porterebbe inevitabilmente ad un aumento dei carichi di lavoro per i tribunali centrali, con conseguente allungamento della durata dei processi ed ulteriore aggravio di costi per la collettività –:
   se e con quali iniziative il Ministro intenda procedere ad una più attenta analisi delle conseguenze negative, in termini di economicità ed efficienza del sistema giudiziario, della soppressione delle sedi distaccate di Sulmona ed Avezzano, alla luce delle loro caratteristiche peculiari (specificità territoriali, densità del bacino di utenza, carichi di lavoro) e delle evidenti criticità legate al loro accorpamento. (4-00515)


   VAZIO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – premesso che:
   in questi anni, in questi mesi si è assistito a fatti che interpellano il Paese sul ruolo che le istituzioni debbano avere in relazione a fatti e situazioni che si verificano all'estero e che riguardano la libertà personale, la celebrazione di un giusto processo, l'incolumità ed il regime di custodia carceraria dei nostri connazionali;
   in riferimento a ciò è lecito domandarsi con quale autorevolezza, con quale determinazione e soprattutto con quale efficacia il nostro Paese ed il nostro governo devono porsi nei confronti dei Paesi e dei Governi ove tali situazioni si verificano; ed ancora e non secondariamente, quale vicinanza e quale aiuto le istituzioni devono manifestare e dimostrare nei fatti a questi cittadini ed alle loro famiglie;
   il Parlamento si è occupato della triste e complicata vicenda dei Marò, un quasi «naufragio diplomatico», una storia nella quale, nella migliore delle ipotesi, il nostro Paese non ha certamente dimostrato tutta la sua autorevolezza;
   è notizia di questi giorni della morte di un altro giovane, Claudio Faraldi, nel carcere di Grasse, lo stesso istituto di pena dove nel 2010 morì, in circostanze ancora tutte da chiarire, un altro nostro giovane connazionale, Daniele Franceschi;
   molti sono i casi ricchi di solitudine e disperazione, così come la storia terribile di due giovani connazionali, Elisabetta Boncompagni e Tomaso Bruno, che nelle more del processo, da oltre tre anni, sono rinchiusi nelle carceri indiane: due cittadini italiani che lottano per dimostrare la loro innocenza perché accusati della morte del loro amico e compagno di viaggio;
   era il 4 febbraio del 2010 quando Elisabetta e Tomaso rinvengono il loro amico Francesco Montis in stato di grave difficoltà respiratoria e allertano subito lo staff dell'albergo dove alloggiano, poi la corsa in ospedale e purtroppo la morte di Francesco;
   i due giovani chiedono aiuto all'ambasciata italiana a New Delhi: la polizia prima li invita a non lasciare l'albergo e poi, dopo averli accusati di omicidio, li rinchiude in carcere dove tuttora si trovano;
   vengono celebrati due gradi di giudizio che si concludono entrambi con una sentenza di condanna per omicidio alla pena dell'ergastolo: ora resta solo l'ultimo grado di giudizio del prossimo 3 settembre;
   in questi processi anche i poveri familiari del Montis gridano l'innocenza di Elisabetta e Tomaso, evidenziando il noto pregresso stato di malattia del proprio figlio;
   osservatori internazionali confermano che, come sostenuto dai legali dei due giovani, le sentenze sono assolutamente errate, utilizzano prove bizzarre e forzate e si fondano su una perizia post mortem totalmente fantasiosa fatta da un medico oculista: un perito che, smentito dai consulenti di parte, non sa dare spiegazioni alle sue conclusioni e cioè da dove ricavi la deduzione che il Montis sia morto per asfissia da strangolamento e non per cause naturali, un processo con garanzie processuali di fatto inesistenti, celebrato, senza traduzione, in parte in lingua Indi ed in parte in lingua Inglese;
   in tre anni di carcere i due giovani detenuti italiani sono sostanzialmente isolati, non possono telefonare, non possono interloquire via internet e possono solo ricevere visite assolutamente sporadiche;
   il nostro Paese non può accettare che i nostri cittadini vengano così rozzamente processati;
   il nostro Paese non può tollerare che i diritti di difesa e di garanzia siano stati e siano tuttora così umiliati;
   il nostro Paese non può lasciare questi poveri ragazzi e le loro famiglie al loro destino limitandosi ad assumere posizioni di principio tanto deboli quanto effimere;
   guardando al caso di Elisabetta e Tomaso viene da domandarsi se sia tollerabile che il nostro Paese, la nostra ambasciata, suggerisca ai disperati famigliari gli avvocati per un efficace difesa e poi li lascino in balia di essi;
   a queste famiglie, ad oggi, per la difesa di Elisabetta e Tomaso sono stati richiesti dagli avvocati e quasi per intero corrisposti oltre 390.000 euro a fronte di un sostegno offerto che appare davvero come una goccia nel mare –:
   se i Ministri interrogati intendano:
    a) intervenire, anche in via di urgenza, per promuovere ogni utile iniziativa per dare soluzione ed efficace sostegno a queste situazioni disperate ed al tempo stesso fonte di umiliazione per il nostro Paese;
    b farsi promotori ed al tempo stesso supporto di una forte iniziativa del Governo per la tutela dei succitati diritti;
    c) rendere note e chiarire infine le circostanze e le iniziative di cui in premessa onde comprendere il ruolo e l'efficacia di azioni esercitati dall'Ambasciata Italiana in India. (4-00529)


   FERRARESI, AGOSTINELLI, BONAFEDE, BUSINAROLO, COLLETTI, MICILLO, SARTI, PETRAROLI e TURCO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2008, Giuseppe Uva e Alberto Biggiogero venivano condotti nella caserma dei carabinieri di Varese, senza alcuna formale attività di polizia e nessun verbale d'arresto, da un'autovettura dei carabinieri sopraggiunta in seguito alla chiamata da parte di alcuni cittadini in merito al disturbo che Uva e Biggiogero stavano arrecando loro per lo spostamento di alcune transenne a seguito dei festeggiamenti per la vittoria dell'Italia;
   in data 14 giugno 2008, successivamente all'intervento dei carabinieri e al ricovero in regime di trattamento sanitario obbligatorio, decedeva a soli 43 anni presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di circolo di Varese Giuseppe Uva;
   la procura della Repubblica di Varese iscriveva nel registro delle notizie di reato, i medici che avevano preso in cura Giuseppe Uva prima del decesso, dottor Fraticelli e dottor Catenazzi, e ne chiedeva successivamente il rinvio a giudizio per il reato di cui all'articolo 589 codice penale, omicidio colposo, per errata somministrazione di psicofarmaci;
   a seguito della celebrazione dell'udienza preliminare di cui al suddetto procedimento, su indicazione del giudice la procura della Repubblica di Varese iscriveva pure, per il medesimo reato, altro medico che era intervenuto nella cura di Giuseppe Uva, dottoressa Finazzi;
   circa il primo procedimento menzionato, il giudice per l'udienza preliminare pronunciava sentenza ex articolo n. 425 cpp,  poi annullata dalla Corte di Cassazione, nei confronti del dottor Catenazzi, e rinviava a giudizio il dottor Fraticelli;
   il dottor Fraticelli veniva processato dal tribunale di Varese, che in data 23 aprile 2012, nella persona del giudice dottor Orazio Muscato, pronunciava la sentenza n. 498 del 2012, con la quale assolveva il dottor Fraticelli con la formula «perché il fatto non sussiste» e ordinava «la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede con riferimento agli accadimenti occorsi tra l'intervento dei Carabinieri e l'ingresso di Giuseppe Uva al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Varese», con ciò escludendo che la causa della morte di Giuseppe Uva potesse ravvisarsi nelle condotte dei medici che lo avevano preso in cura dopo il suo ingresso in ospedale, e ritenendo che si dovessero invece vagliare le condotte di tutti i soggetti che erano intervenuti dopo il suo arresto e fino al suo ingresso in ospedale;
   già dal settembre 2009, la procura della Repubblica di Varese aveva aperto un ulteriore fascicolo rubricato al n. 5509/2009 rgnr che dovrebbe avere ad oggetto le circostanze che hanno condotto alla morte di Giuseppe Uva, con particolare riferimento a quanto occorso prima del suo ingresso in ospedale;
   secondo il tribunale di Varese: «Va rimarcato con chiarezza come costituisca un legittimo diritto dei congiunti di Uva Giuseppe – innanzitutto sul piano dei più elementari sentimenti propri della specie umana – conoscere, dopo quasi quattro anni, se negli accadimenti intervenuti antecedentemente all'ingresso del loro congiunto in ospedale siano ravvisabili profili di reato; e ciò tenuto conto che permangono ad oggi ignote le ragioni per le quali Uva Giuseppe – nei cui confronti non risulta essere stato redatto un verbale di arresto o di fermo, mentre sarebbe stata operata una semplice denuncia per la contravvenzione di cui all'articolo 659 codice penale – è stato prelevato e portato in caserma, così come tuttora sconosciuti rimangono gli accadimenti intervenuti all'interno della stazione dei carabinieri di Varese (certamente concitati, se è vero che sul posto confluirono anche alcune volanti della polizia) ed al cui esito Uva – che mai in precedenza aveva manifestato problemi di natura psichiatrica – verrà ritenuto necessitare di un intervento particolarmente invasivo quale il Trattamento Sanitario Obbligatorio»;
   nel suddetto procedimento non è stato mai ascoltato dal pubblico ministero titolare dell'indagine, dottor Agostino Abate, Alberto Biggiogero, condotto in caserma insieme a Giuseppe Uva, il quale ha fin dal giorno successivo alla morte di Giuseppe, formalmente denunciato di aver sentito le sue grida atroci provenire dalla stanza dove era stato rinchiuso, tanto da chiamare dalla stessa caserma il 118 per chiedere un intervento, successivamente negato, per ordine proveniente dalla stessa caserma dei carabinieri;
   senz'altro, a tutt'oggi, i congiunti di Giuseppe Uva non hanno ricevuto alcun avviso di richiesta di archiviazione del pubblico ministero dottor Abate che consenta di sottoporre ad un GIP, come da disposizioni di codice, la fondatezza di una sua richiesta di archiviazione per le notizie di reato in ordine al trattenimento in caserma;
   per converso, nell'ambito del fascicolo rgnr 5509/09, a fine marzo 2013, il dottor Abate ha comunicato la conclusione delle sue indagini per reati di diffamazione a carico di Lucia Uva nonché di responsabili della trasmissione televisiva «Le Iene»;
   la nipote di Giuseppe Uva, Angela De Milato, ha successivamente sporto una denuncia innanzi alla procura di Brescia nei confronti del dottor Abate per le condotte tenute nei confronti del fascicolo 5509/09, denunciando un'illecita «cestinazione» delle notizie di reato inerenti quanto occorso in caserma, senza la dovuta sottoposizione al GIP degli esiti delle indagini compiute sul punto dalla procura, così di fatto integrando condotte di abuso d'ufficio e favoreggiamento nei confronti dei soggetti che potenzialmente potrebbero essere sottoposti ad indagini;
   in data 16 giugno 2014, interverrà la prescrizione dei reati inerenti la fase di trattenimento di Giuseppe Uva prima dell'ingresso in pronto soccorso, ipotizzati, della denuncia delle sorelle di Giuseppe Uva: arresto illegale ex articolo 606 codice penale, omicidio colposo, lesioni personali aggravate dalla qualifica di pubblico ufficiale, violenza privata;
   la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Milano ha respinto, l'istanza di avocazione presentata dall'avvocato Fabio Anselmo nell'interesse delle signore Angela De Milito, Lucia Uva, Carmela Uva e Maria Altomare Uva nell'ambito del procedimento penale n. 5509/2009 rgnr, a fronte dell'iscrizione nel registro degli indagati della signora Lucia Uva e dei responsabili della trasmissione «Le iene»;
   la morte di Giuseppe Uva resta tuttora senza colpevoli, in quanto il gup di Varese, Giuseppe Fazio, il 16 aprile 2013, ha prosciolto il dottor Matteo Catenazzi e assolto la dottoressa Enrica Finazzi dall'accusa di omicidio colposo –:
   se non reputi necessario assumere iniziative ispettive presso la procura di Varese ai fini dell'esercizio di tutti i poteri di competenza ivi compresa la promozione dell'azione disciplinare. (4-00534)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:


   SBROLLINI, GINATO, CRIMÌ e MORETTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   in data 7 luglio 2011 il comune di Vicenza ha sottoscritto il protocollo d'intesa con oggetto «interventi di mitigazione/compensazione per l'ampliamento dell'insediamento militare americano all'aeroporto Dal Molin (ora Del Din) di Vicenza» tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas e il comune di Vicenza;
   attraverso tale protocollo si definiscono termini, modalità e impegni volti a garantire che le problematiche connesse all'ampliamento dell'insediamento militare nell'aeroporto Del Din di Vicenza trovino soluzione nell'ambito delle competenze dei sottoscrittori dell'intesa;
   nel protocollo si evidenzia la necessità di realizzare un sistema viario funzionale alla riduzione del traffico veicolare che attraversa il centro abitato di Vicenza, oltre che alla riduzione dell'emergenza ambientale del territorio vicentino; inoltre con il protocollo viene dato mandato ad Anas della progettazione preliminare dell'opera;
   a luglio 2012, Anas si è fatta carico della progettazione preliminare su mandato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha iniziato a sviluppare la progettazione in coordinamento con il comune di Vicenza;
   l'opera, la tangenziale nord-est, prevede un tracciato di 10 chilometri di lunghezza al quale si aggiunge il tratto di riqualificazione di un viale (incremento a 2 corsie di viale della Serenissima) e del nodo di Ca’ Balbi per 2 chilometri;
   dei quattro tratti di cui si compone il progetto della tangenziale, tre sono urgenti per un totale stimato di 260 milioni di euro –:
   se siano al corrente di quanto sopra esposto; come intendano procedere per onorare con urgenza gli impegni presi dai precedenti Governi al fine di farsi carico degli oneri derivanti dalle spese di realizzazione dell'opera come compensazione per l'ampliamento dell'insediamento militare nell'aeroporto Del Din di Vicenza.
(4-00514)


   DECARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la contingente crisi economica ha fatto registrare una generale riduzione del traffico veicolare, correlata al sempre maggiore costo del carburante per autotrazione, ed uno spostamento dei flussi di traffico dalla rete autostradale soggetta a pedaggio verso la viabilità nazionale a libera circolazione, e più significativamente su quella gestita da Anas s.p.a.;
   nel contempo, la progressiva riduzione delle risorse finanziarie assegnate alla manutenzione stradale, e la conseguente diminuzione delle molteplici attività gestionali correlate al mantenimento di standard minimi di efficienza e sicurezza della rete stradale attualmente in esercizio, evidenziano un preoccupante diffuso stato di depauperamento del patrimonio stradale, con particolare riferimento allo stato d'uso delle pavimentazioni stradali;
   sono sempre più diffusi i casi in cui gli enti gestori della rete stradale senza pedaggio, e tra questi più significativamente Anas s.p.a., in considerazione dell'evidente della pericolosità di molteplici tratti o di interi itinerari stradali, hanno emesso ordinanze di regolamentazione della velocità di transito, abbattendola significativamente per consentire almeno il mantenimento di minimi standard di sicurezza, quest'ultimi non più conseguibili con la manutenzione stradale come nella normalità dei fatti, bensì con la riduzione di velocità, oltre che con l'implementazione della segnaletica di pericolo;
   questa problematica, seppur indirettamente, è stata già recentemente evidenziata dalla Commissione europea che, nella seduta del 15 aprile 2013, tramite il commissario ai trasporti Siim Kallas, nell'ambito delle proposte di aggiornamento della direttiva 96/53 in merito alle caratteristiche dei veicoli industriali, ha evidenziato la preoccupante diffusione del fenomeno dei sovraccarichi dei mezzi di trasporto, oltre il consentito, perpetrato dalle aziende di trasporto per contenere i costi, che causa danni alla rete stradale compromettendone la sicurezza;
   è sempre più evidente, ad esempio semplicemente osservando la rete stradale nazionale di maggiore importanza a quattro corsie, rilevare una sensibile differenza tra lo stato d'uso e conservazione della corsia di marcia rispetto a quella di sorpasso. La prima pressoché percorsa da veicoli pesanti si presenta diffusamente degradata con molteplici situazioni di percorrenza al limite della transitabilità in sicurezza; la seconda, prevalentemente percorsa da traffico automobilistico o veicolare leggero, al più presenta condizioni di usura prevalentemente caratterizzate da forte consumazione dello strato superficiale (pavimentazione liscia) che comunque necessiti di interventi manutentori;
   hanno ormai frequenza quotidiana le segnalazioni di pericolo, disagi e ripercussioni economiche negative sulle popolazioni di molteplici comuni d'Italia esclusivamente serviti da viabilità nazionale e libera circolazione, come diffusamente rilevato ormai quotidianamente da tutti gli organi di stampa ed informazione –:
   quali iniziative immediate ed urgenti siano state programmate per assicurare risorse finanziarie sufficienti al ripristino delle condizioni di sicurezza minime sulla rete stradale nazionale di gestione Anas s.p.a.;
   quali interventi di manutenzione straordinaria siano stati programmati sulle singole viabilità statali delle diverse regioni e più significativamente per quelle, quali la Puglia, caratterizzate dalla presenza di vaste aree in cui la viabilità gestita da Anas s.p.a. costituisce unico itinerario di collegamento interprovinciale, e talvolta intercomunale anche tra comuni particolarmente popolosi, come nei casi del Salento, dell'entroterra Barese e dell'Alta Murgia, dell'area Garganica e di parte di quella sub Appenninica caratterizzata da importanti collegamenti interregionali con molteplici province;
   quali prospettive temporali siano previste per consentire un generale ripristino delle condizioni di sicurezza sull'intera rete stradale nazionale. (4-00520)


   D'ARIENZO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   le abbondanti piogge unite allo scioglimento dell'innevamento invernale hanno alimentato a dismisura il lago di Garda che, di fatto, alla data del 18 maggio 2013 ha superato di centimetri 8 la soglia massima prevista dai livelli di regolamentazione stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   il Ministero citato, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (espresso con voto n. 55 dell'11 marzo 1965), ha stabilito i livelli massimi e minimi da non oltrepassare fissando come livello massimo 1,35 metri sullo zero idrometrico dal 1° maggio al 31 agosto;
   gli attuali livelli, quindi, poiché sono stati stabiliti nel 1965, non corrispondono alle esigenze delle attuali condizioni ambientali ed economiche;
   ogni anno si ripropone il medesimo tema/problema che ha come ovvia conseguenza un moto ondoso che oltre ad allagare le passeggiate delle località lacuali che presentano quote inferiori, provoca la sistematica erosione delle spiagge e del territorio nonché difficoltà nella defluizione delle acque piovane attraverso i canali esistenti;
   i danni per l'economia locale, esclusivamente a carattere turistico, per il paesaggio, per i pontili e le strutture di protezione del collettore nonché per le finanze degli enti locali di tutta l'area del lago di Garda sono evidenti;
   le ripercussioni possono esserci anche per il depuratore di Peschiera del Garda che raccoglie le acque reflue del bacino del lago (nel 2011 è stato attuato il by pass a monte dell'impianto con scarico diretto delle acque reflue in eccesso nel fiume Mincio);
   il lago di Garda è da sempre considerato il bacino idrico a sostegno dell'agricoltura intensiva del sottostante territorio mantovano e da ciò discendono le volontà di mantenere i livelli normalmente in linea con questa esigenza, normalmente più alti del livello minimo;
   gli incontri organizzati su questo tema da diversi enti non hanno prodotto alcun risultato;
   sussiste la competenza dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (A.I.PO) – l'ufficio di Mantova, istituita dal 2003 con quattro leggi approvate dai consigli regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. L'Agenzia interregionale per il fiume Po – AIPo, ente strumentale delle quattro regioni, raccoglie l'eredità del disciolto Magistrato per il Po (istituito nel 1956) e cura la gestione del reticolo idrografico principale del maggiore bacino idrografico italiano, occupandosi, essenzialmente, di sicurezza idraulica, di demanio idrico e di navigazione fluviale. Per svolgere tali funzioni, AIPo è articolata con sedi territoriali nel bacino – da Torino (Moncalieri), fino a Rovigo – e ha la sua sede principale a Parma;
   l'attenzione del Governo sulla delicatezza di un sito che, con i suoi 10 milioni di visitatori annui, porta lustro all'intero Paese, prima ancora di essere una risorsa economica –:
   se il Ministro non ritenga urgente e improcrastinabile affrontare la situazione prospettata e quindi attivare ogni intervento di competenza volto a conseguire l'immediata riduzione dei livelli massimi del lago di Garda e per avviare un percorso istituzionale – secondo quanto consentito dalle norme in vigore – volto al riesame del contesto e finalizzato ad aggiornare l'attuale regolazione relativa ai livelli massimi delle acque del lago di Garda. (4-00530)

INTERNO

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni, in diversi consessi internazionali, lo Stato italiano è stato fortemente redarguito dalle Nazioni Unite per il suo scarso e inefficace impegno nel contrastare la violenza maschile nei confronti delle donne;
   rappresentano cifre da brivido quelle del femminicidio in Italia (il Paese è ai primi posti nel mondo, calcolando che viene uccisa una donna ogni tre giorni): in otto anni sono state più di novecento le vittime nel nostro Paese, ma cosa più grave è che il 70 per cento di quelle uccise nel 2012 aveva denunciato il proprio assassino per stalking, maltrattamenti e abusi;  
   di solito, i responsabili di questi reati (consumati nel 63 per cento dei casi tra le mura domestiche) sono coloro che dichiarano di «amare» le loro donne; mariti lasciati, fidanzati traditi o che non accettano la fine di una storia. E l'età non conta: si diventa carnefici a tutte le età, dai 15-17 anni in su;
   nello specifico, sono 124 le donne uccise nel 2012 (quest'anno già una quarantina), in leggero calo rispetto alle 129 del 2011, Ma ci si trova davanti ad un dato altrettanto preoccupante se si considerano i 47 tentati femminicidi e le otto vittime, tra figli e altre persone;
   questo è quanto risulta dal rapporto sul femminicidio in Italia nel 2012 della casa delle donne di Bologna che dal 2005 raccoglie dati sul fenomeno sempre più allarmante e quindi meritevole di immediata attenzione da parte della politica;
   le regioni del Nord restano quelle in cui i delitti sono più frequenti dimostrazione che, laddove le donne vivono situazioni di maggior autonomia e indipendenza (essendo quindi meno propense ad accettare di subire violenza e disparità di potere nella relazione), esse sono anche maggiormente a rischio di finire vittime della violenza maschile;
   il rapporto sottolinea l'unico dato positivo, ovvero una maggiore attenzione della stampa nella descrizione dei femminicidi, tralasciando – a volte – la solita etichetta «omicidio passionale» che ingenera confusione e non descrive adeguatamente la situazione; finalmente, i giornalisti focalizzano la propria attenzione sui maltrattamenti e le denunce che hanno preceduto il delitto, escludendo il cosiddetto raptus: il femminicidio, infatti, raramente è frutto di un accesso d'ira incontrollata ma costituisce soltanto l'ultimo scalino di una lunga escalation;
   se fino al 2011 in quasi il 90 per cento dei casi riportati dalla cronaca tale informazione non era reperibile, oggi si apprende frequentemente dai mezzi di informazione che il 40 per cento delle donne uccise nel 2012 aveva già subito violenza da parte del partner o dell'ex che poi l'ha uccisa; è questo un dato importante che dimostra come la consapevolezza dei media sul legame profondo tra violenza di genere e femminicidio in questi anni è cresciuta e si è consolidata; ma mostra anche come troppo spesso la voce delle donne testi inascoltata o si tenda a sottovalutare l'intensità della loro sofferenza e la percezione del rischio imminente con cui convivono;
   la prevenzione di questi delitti è necessaria e praticabile e richiede una tipologia di interventi diversificati a seconda della situazione concreta in cui vive la donna: dalla sua autonomia economica alla presenza o meno di figli, dalla sua capacità di reagire con energia, alla sua tendenza invece a subire passivamente le situazioni; la prevenzione si può realizzare offrendo una protezione sempre maggiore e sempre più qualificata alle donne che vivono situazioni di violenza, prima che giunga a conseguenze irreparabili –:
   se non ritengano opportuno, al di là delle condivisibili iniziative già annunciate in materia di task force e di osservatorio nazionale, destinare maggiori risorse ai centri antiviolenza/rafforzare le reti di contrasto al fenomeno tra istituzioni e privato sociale qualificato, favorire una corretta formazione di operatori sanitari e sodali, nonché assumere iniziative per predisporre negli uffici giudiziari sezioni specializzate in materia di violenza di genere, in modo che le donne possano superare la paura e divenire consapevoli che sconfiggere e sopravvivere alla violenza è possibile.
(2-00057) «Binetti, Dellai, Adornato, Balduzzi, Buttiglione, Capua, Caruso, Causin, Cera, Cesa, Cimmino, D'Agostino, Dambruoso, De Mita, Galgano, Gigli, Gitti, Marazziti, Matarrese, Mazziotti Di Celso, Nissoli, Oliaro, Piepoli, Quintarelli, Rabino, Rossi, Santerini, Sberna, Schirò Planeta, Tinagli, Vargiu, Vecchio, Vitelli».

Interrogazioni a risposta immediata:


   SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il comune di Sulmona (L'Aquila) rinnoverà gli organi comunali nella tornata elettorale del 26 e 27 maggio 2013;
   purtroppo, mercoledì 15 maggio 2013 il candidato sindaco per la coalizione «Sulmona unita» (Udc-Psi e movimenti civici), Fulvio Di Benedetto, è morto stroncato da un infarto, mentre partecipava a un confronto con gli altri candidati sindaci;
   i sei candidati sindaco al comune di Sulmona hanno ovviamente deciso di sospendere tutti gli incontri e comizi elettorali fino a data da destinarsi;
   per i comuni inferiori ai 15 mila abitanti, il comma 11 dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 267 del 2000 recita che: «In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale»;
   tale modifica è intervenuta in forza della sentenza della Corte costituzionale del 18-24 luglio 1996, n. 304, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge n. 81 del 191993, nella parte in cui non prevede il rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature a sindaco e a consigliere comunale, in caso di decesso, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, di un candidato alla carica di sindaco nei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti;
   è palese, pertanto, il vuoto normativo presente nella legge vigente, che non dispone nulla in merito al decesso di un candidato alla carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti;
   per analogia il mancato rinvio delle elezioni ed il rinnovo della presentazione delle candidature per il sopravvenire della morte o dell'impedimento permanente del candidato alla carica di sindaco violerebbe il diritto di elettorato attivo (in quanto gli elettori vengono privati di una delle possibilità di scelta non solo nell'elezione del sindaco, ma, altresì, nella competizione tra le liste dei candidati alla carica di consigliere), il principio di ragionevolezza (perché la mancata sospensione delle operazioni elettorali è incoerente sia con il nuovo sistema di elezione diretta del sindaco, sia, in particolare, con il previsto scioglimento del consiglio comunale in caso di decesso del sindaco già eletto), il diritto di elettorato passivo e, parimenti, il principio di eguaglianza (perché i candidati consiglieri comunali, appartenenti alla lista collegata al candidato sindaco deceduto, subiscono senza colpa un pregiudizio consistente nella perdita di efficacia della loro candidatura, pregiudizio che li svantaggia rispetto agli altri candidati) –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare urgentemente, anche a carattere normativo, al fine di garantire il corretto svolgimento delle elezioni comunali di Sulmona ed i diritti di elettorato passivo ed attivo, che subirebbero, in caso di mancato rinvio, una palese violazione, con conseguenti probabili ricorsi da parte dei soggetti interessati. (3-00074)


   MATTEO BRAGANTINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi tempi si registra una recrudescenza di reati violenti perpetrati da cittadini extracomunitari presenti nel territorio italiano. Se da un lato suscita un allarme sociale la crescita esponenziale di delitti commessi da cittadini extracomunitari anche presenti con regolare permesso di soggiorno nel nostro Paese, dall'altro lato preoccupa ancor di più la massiccia presenza di immigrati irregolari, che, proprio in ragione dello status di clandestinità, rappresentano un rischio per la garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini;
   tre morti e due feriti è il drammatico bilancio della violenta aggressione omicida, perpetrata da un extracomunitario originario del Ghana, ai danni di inermi passanti in una zona periferica di Milano. Kabobo, il criminale ghanese che si è reso protagonista di questa cruenta e selvaggia azione, fece richiesta di asilo politico e ottenne, nel 2012, per questo motivo, un permesso di soggiorno temporaneo, in attesa di deliberazioni in merito al proprio status di rifugiato. La commissione regionale incaricata di valutare la sua posizione, però, ha respinto la sua domanda e da quel momento il suo permesso di soggiorno temporaneo ha perso ogni validità. Kabobo, che doveva essere espulso come molti altri immigrati che ricevono il diniego sulla richiesta di asilo, ha fatto ricorso in tribunale e, di conseguenza, pur non essendo in regola sul territorio italiano, non poteva, di fatto, essere espulso;
   questa escalation di violenza e, in particolar modo, questa ennesima tragedia fa emergere la necessità di rendere più stringenti le modalità applicative delle vigenti disposizioni introdotte con la legge 15 luglio 2009, n. 94, che disciplinano nel nostro Paese il reato di immigrazione illegale;
   le recenti dichiarazioni del Ministro per l'integrazione Cécile Kyenge, che sostanzialmente considera la clandestinità un «non reato» e la permanenza nei centri di identificazione ed espulsione un’extrema ratio, a parere dell'interrogante, rischiano di instaurare tra gli immigrati presenti irregolarmente nel territorio italiano la diffusione di un errato convincimento di impunibilità per la loro condotta e, nei casi più estremi, generare un'istigazione a delinquere in nome della rivendicazione di un diritto inesistente;
   nella stragrande maggioranza dei Paesi europei, nell'ambito della normativa che regola l'immigrazione, vige il reato di clandestinità –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di mettere in atto una politica di contrasto all'immigrazione irregolare e ai reati, quali quelli descritti in premessa, che appaiono correlati alla condizione di presenza clandestina nel territorio del nostro Paese, e per far sì che i cittadini extracomunitari che presentano il ricorso contro il diniego alla richiesta di asilo politico siano trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione per tutta la durata dell’iter giudiziario. (3-00075)


   FIANO, MOGHERINI, GINEFRA, MORANI, D'INCECCO, FARAONE, MARTELLA, ROSATO e DE MARIA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   lunedì 13 maggio 2013 il movimento politico «Forza Nuova» ha annunciato la campagna web «L'immigrazione uccide – la classe politica è il mandante»;
   nella notte tra il 16 e il 17 maggio 2013, così come rivendicato con una nota del segretario nazionale Roberto Fiore, si è svolto un blitz notturno di militanti di Forza Nuova contro numerose sedi provinciali del Partito democratico, da Pescara a Bari, da Pesaro a Palermo, durante il quale sono state lasciate davanti agli ingressi delle bandiere tricolore macchiate di rosso, dei picconi e dei volantini;
   i volantini, in particolare, recavano messaggi contro l'introduzione di una legge a favore dell'introduzione del cosiddetto ius soli, ossia per il riconoscimento della cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia, nonché richieste di dimissioni del Ministro per l'integrazione Cécile Kyenge e dichiarazioni secondo cui «l'immigrazione uccide»;
   gli atti vandalici sono stati firmati o, in altri casi, espressamente rivendicati da Forza Nuova, nota organizzazione di estrema destra, che da alcuni giorni sta conducendo una vera e propria battaglia contro il Ministro per l'integrazione dell'attuale Esecutivo;
   il giorno dopo il blitz, il segretario di Forza Nuova in Abruzzo rivolto al Partito democratico scriveva sulla propria pagina Facebook: «I picconi ve li abbiamo appoggiati sulle vetrine. Per questa volta»;
   il movimento Forza Nuova, commentando e attaccando il Ministro Kyenge, cittadina italiana e Ministro della Repubblica, le ha chiesto più volte di tornarsene in Congo, dichiarando che «non si può svendere la cittadinanza italiana a elementi alieni alla nostra cultura»;
   appare intollerabile, e di inaudita gravità, il clima di istigazione all'odio e di discriminazione razziale in atto in questi giorni nel Paese, specie in un momento così delicato e teso sotto il profilo economico e sociale;
   le modifiche introdotte dal decreto-legge 26 aprile 1993, recante «Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa» – convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 – hanno stabilito, tra l'altro, che chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi;
   va, altresì, ricordato che le modifiche introdotte dalla cosiddetta legge Mancino hanno vietato ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e che chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni –:
   quali iniziative urgenti, nell'ambito della sua competenza, il Ministro interrogato intenda adottare a fronte di un movimento come Forza Nuova, che esplicitamente si richiama alla fede e alla cultura fascista e che, come dimostrano, tra l'altro, gli episodi qui citati, fa dell'incitamento alla violenza e alla discriminazione razziale uno dei propri punti distintivi, anche per impedire il ripetersi di azioni che costituiscono una chiara violazione delle leggi dell'ordinamento italiano. (3-00076)


   COSTA e BALDELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   i lavori relativi al cunicolo esplorativo di Chiomonte si inseriscono nel processo di realizzazione di una delle opere strategiche per la modernizzazione del Paese, in un'ottica di integrazione europea che investe le infrastrutture di maggior rilievo transnazionale;
   tale suo rilievo finisce per calamitare il dissenso di frange dell'area antagonista e dell'insurrezionalismo anarchico, caratterizzate da modalità di protesta violenta, che espongono a particolare rischio gli operatori del sito e le stesse forze di polizia che presidiano le aree del cantiere con encomiabile sacrificio;
   le reiterate manifestazioni di rabbia e di protesta incontrollata determinano una situazione di continua tensione, che crea grave disagio per gli abitanti della vallata e compromette la serenità delle comunità locali;
   la mancata o ritardata realizzazione dell'opera determinerebbe, inoltre, una situazione di isolamento del nostro Paese, con gravi ripercussioni sul processo di integrazione europea e con riflessi negativi per l'immagine internazionale dell'Italia –:
   quali iniziative il Governo e il Ministro interrogato, in particolare, intendano intraprendere, anche alla luce dei recenti sviluppi investigativi, per garantire la legalità e la serenità dei lavoratori e delle comunità valligiane e per prevenire derive estremiste e violente della protesta. (3-00077)

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   DE MENECH, BRESSA, FIANO e DELLAI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 detto «Salva Italia» coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 23, comma 16, prevede la trasformazione delle province da enti eletti a suffragio universale e diretto a enti di secondo grado, i cui membri saranno scelti dai consiglieri in carica dei comuni compresi nel territorio provinciale, secondo le modalità stabilite da un'apposita legge elettorale;
   tale legge elettorale non è stata approvata nella XVI legislatura e dunque a tutt'oggi non è stato stabilito il modo come le province in scadenza dovranno essere elette;
   il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, prevede all'articolo 17 un processo di riaccorpamento in più fasi delle province sulla base di alcuni criteri, successivamente specificati da una determinazione del Consiglio dei ministri dei criteri per il riordino delle province e dagli atti successivamente posti in essere dai consigli delle autonomie locali di ciascuna regione e dai consigli regionali;
   il successivo decreto-legge 188 del 2012 avrebbe dovuto sancire il definitivo riaccorpamento delle province italiane, dando luogo ad un assestamento che avrebbe potuto permettere di superare la fase di inerzia, ma non è stato convertito in legge per dissidi interni alla maggioranza a sostegno del Governo Monti;
   in conseguenza della fase transitoria, successivamente estesa in ragione della mancata conversione del richiamato decreto-legge 188 del 2012, le province per le quali era previsto un rinnovo degli organi negli anni 2012 e 2013, sia per scadenza naturale sia per scadenza anticipata, sono state commissariate;
   la provincia di Belluno ha il proprio consiglio provinciale sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 2011 (ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), che ha anche nominato quattro commissari governativi diversi dall'ex presidente della provincia ed è, perciò, priva di rappresentanza politica;
   la provincia di Belluno ha, per effetto dell'articolo 23 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, subìto la sospensione del diritto a eleggere il proprio consiglio provinciale e questa sospensione risulta particolarmente grave sul piano della rappresentanza democratico-elettiva degli organi d'indirizzo delle articolazioni necessarie della Repubblica, di cui all'articolo 114, comma 1, della Costituzione, a maggior ragione visti i tempi lunghi del commissariamento;
   contro questa situazione, privati cittadini (tra loro i segretari dei maggiori partiti bellunesi, il consigliere regionale Sergio Reolon e l'ex sindaco di Belluno Antonio Prade), hanno presentato ricorso al TAR per Veneto e al TAR per il Lazio, il 24 aprile 2012, con il patrocinio del professore avvocato Gabriele Leondini dell'università degli studi di Padova e dell'avvocato Giuliano Rizzardi del foro di Brescia, contro il Ministro dell'interno e la prefettura di Belluno, per l'annullamento del decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 2012 e del decreto del prefetto della provincia di Belluno 5 marzo 2012 prot. n. 3597, laddove, rispettivamente, hanno omesso di indire la consultazione per l'elezione diretta degli organi di governo della provincia di Belluno e la convocazione dei relativi comizi elettorali. A questo ricorso hanno partecipato, con documenti ad audiuvandum, 14 comuni e la regione del Veneto;
   il TAR Veneto con ordinanza n. 806/2012 del 13 giugno 2013 ha riconosciuto la competenza del TAR Lazio che ha già istruito il ricorso, fissando l'udienza per il 14 dicembre 2012, ma a tutt'oggi non ha ancora adottato alcuna sentenza in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale sui ricorsi presentati dalle regioni Lazio, Lombardia, Sardegna, Veneto, Calabria, Molise, la provincia autonoma di Trento contro il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;
   sono già 6 i comuni (Lamon, Sovramonte, Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia, Sappada e Taibon Agordino) a chiedere il passaggio di regione secondo l'articolo 132 comma 2, della Costituzione e che altri 7 hanno votato a febbraio 2013 e non raggiunto il quorum solo per la presenza massiccia degli iscritti AIRE nelle liste elettorali; 
   altri 3 comuni hanno avviato l’iter per il cambio di regione (Voltago Agordino, Rivamonte e Comelico Superiore) per il distacco dal Veneto e l'annessione al Trentino-Alto Adige/Südtirol e che una richiesta di passaggio alla stessa regione è stato approvato dal precedente consiglio provinciale, dopo la raccolta di oltre 18.000 firme;
   tale situazione di incertezza e di mancanza di un governo rappresentativo della comunità bellunese rischia di accentuare e aggravare ulteriormente le spinte centrifughe dei comuni contermini;
   lo statuto della regione Veneto all'articolo 15 riconosce, al territorio bellunese, la specificità e di conseguenza particolari condizioni di autonomia amministrativa, condizioni che possono essere rivendicate e sfruttate solo da una giunta politica forte del consenso dei cittadini;
   è partita la proposta dal movimento autonomista BARD (Belluno Autonoma Regione Dolomiti) insieme ai principali partiti del territorio, di elezioni autoconvocate da tenersi il 26 ottobre 2013 in concomitanza di quelle delle province autonome di Trento e Bolzano/Bozen;
   in data 21 e 22 aprile 2013 nella provincia di Udine, confinante con quella di Belluno, considerando la competenza esclusiva in materia di enti locali delle regioni a statuto speciale, si sono svolte le consultazioni per l'elezione del consiglio provinciale, creando, ancora una volta situazioni di disparità fra territori contermini –:
   quali iniziative di competenza intenda porre in essere per interrompere questa fase transitoria che è durata ormai troppo tempo, a maggior ragione nel caso della provincia di Belluno dove il Commissario non corrisponde al presidente democraticamente eletto essendosi sciolto il consiglio per motivi politici;
   se almeno in fase transitoria, intenda assumere un'iniziativa normativa per consentire l'elezione diretta secondo la previgente normativa degli organi provinciali delle province commissariate e dunque procedendo a convocare quanto prima i comizi elettorali per le elezioni del consiglio della provincia di Belluno;
   se non ritenga opportuno attivare, presso i costituendi tavoli per le riforme istituzionale, una piattaforma tecnica per la riorganizzazione degli enti locali investiti dai provvedimenti di riforma richiamata, per porre termine a questa lunga incertezza applicativa e paralisi degli organi democratici;
   se in quella sede non ritenga utile tener conto delle peculiarità dell'area alpina, prevedendo per la provincia di Belluno condizioni di autonomia amministrativa e finanziaria, nel rispetto del dettato costituzionale, per quanto possibile omogenee rispetto alle realtà alpine contermini. (5-00157)


   FIANO, LAFORGIA, POLLASTRINI, MAURI, QUARTAPELLE PROCOPIO e COVA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   si apprende che sui social network circola un volantino contro il sindaco di Milano, Giuliano Pisapia che, sopra l'immagine che lo ritrae con Alessandro Lorenzano, sindaco Pd di San Giuliano Milanese, una città dell’hinterland, recita testualmente «Non ti verrebbe voglia di prenderli a picconate ?»;
   pare che questa iniziativa sia da ascrivere a Corrado Biondino, esponente locale del Pdl milanese, sulla scia delle strumentalizzazione politica del terribile triplice omicidio dell'11 maggio, così come denunciato dal capogruppo del Pd durante la seduta del consiglio comunale di Milano dedicata alla sicurezza in relazione all'uccisione di tre persone a colpi di piccone nel quartiere di Niguarda;
   si tratta di un gesto, a giudizio degli interroganti, gravissimo e irresponsabile che, aggravato dal fatto che proviene da un esponente politico, potrebbe addirittura sconfinare nell'istigazione a delinquere, e che sicuramente alimenta un clima di violenza e di odio proprio alla vigilia della visita in città del Ministro dell'interno Alfano e di quello dell'integrazione Cecile Kyenge, che presenzierà alla cerimonia di assegnazione della cittadinanza simbolica ai figli degli immigrati nati in Italia –:
   se il Governo non intenda valutare se sussistano i presupposti per attivare la polizia postale, con riferimento alla diffusione di tali volantini virtuali. (5-00164)

Interrogazioni a risposta scritta:


   GIACHETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   sul sito internet http://www.autistici.org/macerie/?p=29568 viene riportato un episodio risalente allo scorso venerdì avvenuto nel Centro di identificazione ed espulsione di Trapani Milo, in cui un recluso sarebbe stato brutalmente picchiato da alcuni poliziotti di guardia;
   dopo una visita medica — nella quale si sarebbero giudicati non gravi gli effetti del pestaggio — il direttore del centro, stando alle testimonianze, avrebbe tentato di placare gli animi invitando alla pazienza i reclusi i quali, per tutta risposta, avrebbero iniziato una serie di forme di protesta (dal digiuno alla salita sui tetti del Centro di identificazione ed espulsione) contro simili trattamenti;
   a giudizio dell'interrogante le fotografie del volto dell'uomo e l'episodio in questione meritano un chiarimento urgente –:
   se corrisponda al vero quanto riportato nel succitato articolo e, in caso affermativo, quali iniziative si intendano assumere perché sia garantita, nel rispetto dei dritti fondamentali dell'individuo, l'assoluta incolumità di quanti permangono nei centri di identificazione e di espulsione, affinché episodi di tale gravità non abbiano più a ripetersi. (4-00519)


   DECARO, GINEFRA e CASSANO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   nella mattinata di ieri, 19 maggio 2013, si è consumato un atroce triplice omicidio nel quartiere San Paolo di Bari, un agguato eseguito con un kalashnikov che ha colpito il figlio di un boss storico della malavita barese ed altre due persone;
   questo episodio segue di poche settimane un altro grave fatto di sangue avvenuto anch'esso in pieno giorno in un altro popolosissimo quartiere della città a ridosso del centro cittadino e che ha visto cadere sotto i colpi dei killer un noto esponente della criminalità organizzata locale;
   gli articoli dei giornali locali di oggi riportano i due fatti di sangue e, attingendo alle opinioni degli investigatori, descrivono l'ultimo come probabile reazione al primo;
   proprio il 30 aprile 2013 si era tenuto un consiglio comunale monotematico che prendeva spunto dalla preoccupazione che il primo efferato omicidio aveva suscitato in tutta la città comprese le forze politiche;
   sembrano dunque esserci tutti gli estremi per constatare che siamo di fronte all'inizio di una nuova escalation di violenza criminale mafiosa;
   la città di Bari ha conosciuto in passato momenti di altissima tensione criminale, sfociata anche in omicidi e ferimenti, ma era dagli anni 90, gli anni delle guerre storiche tra i clan che si contendevano i mercati del contrabbando di sigarette, prima, e della droga, poi, che non si raggiungevano tali livelli di violenza. Violenza che non ha ormai paura di manifestarsi in pieno giorno ed in mezzo alla gente;
   tuttavia, l'encomiabile lavoro di Forze dell'ordine e magistratura negli scorsi anni aveva di fatto piegato sotto i colpi di centinaia di arresti e sentenze di condanna le organizzazioni mafiose operanti in terra di Bari, costringendole a livelli di operatività assai meno elevati di quelli di 15 anni fa;
   Giovanni Falcone diceva che «la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà quindi anche una fine». È evidente che siamo di fronte alla manifestazione della capacità di trasformazione di evoluzione della mafia barese che, nonostante i micidiali colpi inflitti dall'azione dello Stato, ha potuto riorganizzarsi e tornare a possedere la forza e la sfrontatezza di lanciare una simile sfida non solo alla comunità barese, ma allo Stato tutto;
   bisogna tuttavia anche aggiungere che in questi ultimi 15 anni lo Stato, forse sicuro dei successi ottenuti nel contrasto alla criminalità organizzata in terra di Bari, ha lasciato irrisolti alcuni nodi cruciali delle politiche di sicurezza del territorio, che oggi forse vanno affrontati con la energia e determinazione che la situazione sembra richiedere;
   in primo luogo ci si riferisce alla carenza degli organici della polizia di Stato, fenomeno che, come è noto, interessa moltissime questure d'Italia, ma che Bari e la Puglia pagano oltre misura;
   tale drastico ed a volte indiscriminato taglio del personale si è tradotto per la Puglia e per Bari in una drammatica diminuzione del 20 per cento degli organici di pubblica sicurezza, passando dalle poco più di 6.000 unità a circa 5.000 in Puglia e nella città di Bari da 2.200 a 1.600. Numeri impietosi, che parlano da soli, e che si materializzano nella enorme difficoltà di «mettere su strada» anche solo una pattuglia in più;
   accanto alla questione del personale di polizia, Bari soffre di una ormai incancrenita situazione di sottodimensionamento della dotazione di magistrati in servizio presso il locale tribunale e presso la locale procura;
   l'attuale pianta organica dei magistrati in servizio presso il tribunale di Bari è composta da 88 giudici. Il progetto di modifica delle piante organiche, in attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, prevede di passare a 92 giudici con un aumento formale di 4 giudici. Si tratta, in realtà, di un dato formale, in quanto due giudici già erano previsti in aumento della pianta organica per l'istituzione del tribunale delle imprese;
   in pratica, a fronte delle innumerevoli e ripetute richieste di consistenti aumenti dell'organico sollecitate in passato, si è ottenuto un aumento di sole due unità;
   il dato è in stridente contrasto con il numero delle pendenze del tribunale di Bari come riportate nella stessa proposta;
   il tribunale di Bari presentava una pendenza di 158.025 procedimenti al 31 dicembre 2010: si tratta della quarta realtà nazionale (Napoli 275.454, Roma 261.000, Foggia 183.420). Il dato appare trascurato, quasi a non volersi confrontare con la realtà. Non è possibile prevedere il numero dei giudici, senza tenere conto anche delle pendenze con cui questi giudici si devono confrontare con un carico sempre maggiore di responsabilità (civile, contabile e disciplinare). Al riguardo non è priva di rilevanza la circostanza che negli ultimi anni i posti vacanti presso il tribunale di Bari sono rimasti in parte tali per mancanza di domande, sebbene in passato il tribunale di Bari costituisse sede ambita e raggiungibile solo dai magistrati con una consistente anzianità di servizio;
   in base ai criteri utilizzati nella proposta ministeriale la pianta organica dovrebbe prevedere un numero di giudici non inferiore a 120 unità, (fonte: Osservazioni di ANM sulla proposta ministeriale di modifica delle piante organiche in attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, presentate a Bari all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2013);
   mentre la Sezione GIP/GUP vive una cronica situazione di emergenza con quasi un terzo di magistrati e di personale amministrativo in meno rispetto alla pianta organica. Tale situazione comporta il rallentamento delle valutazioni delle richieste di misure cautelari e delle richieste di rinvio a giudizio, il sostanziale blocco delle valutazioni di migliaia richieste di archiviazione ed il sensibile rallentamento nella valutazione delle richieste di decreto penale di condanna;
   l'attuale pianta organica della procura della Repubblica di Bari è composta da 34 magistrati. Il progetto di modifica delle piante organiche, in attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, prevede di passare a 35 magistrati con un aumento di una sola unità;
   aumento assolutamente inadeguato se solo si ricordano le sollecitazioni ad aumenti consistenti del numero dei magistrati ripetutamente effettuate in passato. Anche in questo caso, si registrano evidenti disparità con realtà analoghe a quella della procura di Bari. Si citano ad esempio procura di Catania ove sono previsti 48 magistrati (il bacino di abitanti è di 934.737 e il numero dei procedimenti sopravvenuti in un anno è di 20.459); la procura di Palermo ove sono previsti 60 magistrati (il bacino di abitanti è di 879.513 e il numero dei procedimenti sopravvenuti in un anno è di 21.636); la procura di Napoli ove sono previsti 107 magistrati e la creazione di Napoli Nord con 30 magistrati;
   per la procura di Bari analizzando i dati ministeriali si giunge ad una percentuale media di procedimenti sopravvenuti pari a 729 per singolo magistrato, a fronte dei 426 procedimenti per magistrato a Catania, dei 360 procedimenti per magistrato a Palermo, dei 565 procedimenti per magistrato a Napoli ed, infine, dei 234 procedimenti per magistrato a Caltanissetta;
   in base ai criteri utilizzati nella proposta la pianta organica dovrebbe prevedere un numero di magistrati non inferiore a 50 unità (fonte: Osservazioni di ANM sulla proposta ministeriale di modifica delle piante organiche in attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, presentate a Bari all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2013);
   vi è poi il tema centrale dell'edilizia giudiziaria a Bari, più volte affrontato dalle forze politiche cittadine, e da un ampio dibattito che ha coinvolto importanti segmenti della comunità barese;
   la situazione attuale è sotto gli occhi di tutti da anni ed è paradossale: la sede del tribunale di Bari risente del peso degli anni e dell'assenza di interventi di manutenzione straordinaria che almeno adeguassero alcune dotazioni del palazzo alla reale attività che ivi si svolge;
   l'immobile che attualmente ospita la procura della Repubblica, le cui realizzazione e destinazione d'uso sono state al centro di intricate vicende giudiziarie, non è assolutamente in grado di ospitare decorosamente le attività e gli operatori della giustizia (magistrati, cancellieri, amministrativi, forze dell'ordine, avvocati, parti processuali) costretti a lavorare in condizioni di degrado impietose;
   il tribunale per i minori e la relativa procura sono ospitati da anni in un immobile in affitto originariamente progettato per ospitare abitazioni civili e che non permettono un dignitoso svolgimento della funzione di tutela e protezione dei più piccoli per il quale il tribunale per i minori è presidio estremo;
   tale situazione, al di là delle singole vicende, è il frutto in verità di una mancata visione organica dell'edilizia giudiziaria al servizio della domanda di giustizia proveniente dalla terra di Bari. Tale assenza ha generato una serie infinita di soluzioni provvisorie ed un continuo ed esoso esborso di denaro pubblico;
   ed anche quello che era stato presentato come panacea di tutti i mali della edilizia giudiziaria barese, il progetto «Cittadella della Giustizia» proposto alle amministrazioni locali da una azienda italiana e scelto con una procedura «irrituale» non conosce stagione migliore;
   infatti, dopo alcuni diversi pronunciamenti di TAR Puglia e Consiglio di Stato, qualche giorno fa è giunta la notizia che il Consiglio di Stato, con propria ordinanza del 10 aprile 2013 ha rinviato alla Corte di giustizia europea il giudizio sulla conformità alla normativa europea della procedura che stava portando il commissario ad acta ad imporre direttamente al comune di Bari la realizzazione della cittadella della giustizia in variante al Piano Regolatore della città;
   la medesima questione era stata affrontata anche dalla Commissione europea che ha poi aperto una procedura di infrazione a danno dello Stato italiano per violazione della normativa europea sugli appalti. Ora anche il Consiglio di Stato ha ravvisato delle perplessità circa la violazione della normativa comunitaria e ha chiesto alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi. La procedura ad oggi è sub iudice;
   la situazione della casa circondariale di Bari è esplosiva;
   ad oggi ospita circa 500 detenuti, a fronte di una capienza tollerabile di poco più di 300 reclusi. Ed anche nella casa circondariale di Bari la dotazione organica della polizia penitenziaria, tra mancato turn-over, distacchi e pensionamenti è ridotta all'osso tanto da far divenire operazioni critiche le traduzioni e i piantonamenti al di fuori delle mura carcerarie a seguito della mancata integrazione delle 100 unità di personale perse solo negli ultimi 3 anni;
   questa condizione non solo rende il carcere ancora meno capace di svolgere la funzione costituzionalmente attribuita alla pena detentiva per la quale «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», ma è probabilmente concausa del triste fenomeno, ogni giorno in aumento, del numero di suicidi che si registrano nella complessiva popolazione carceraria italiana;
   ma accanto alla condizione vergognosa in cui versano i reclusi, per cui non si può certo attribuire specifica responsabilità all'amministrazione penitenziaria della Puglia, occorre prestare attenzione alle modalità in cui gli operatori penitenziari prestano la propria insostituibile e pesantissima opera: polizia penitenziaria, operatori, educatori, personale amministrativo;
   inoltre, tale condizione di sovraffollamento al limite dell'ingovernabilità di fatto scoraggia l'autorità giudiziaria dal disporre provvedimenti di limitazione della libertà personale che implicano la collocazione del soggetto interessato nella casa circondariale, per banale mancanza di spazio;
   ancora una volta, dunque, la politica non ha saputo in questi numerosi e lunghi anni comprendere che in assenza di lungimiranza e di coraggio di intervenire sul punto, la situazione non poteva che incancrenirsi, tanto da far condannare lo Stato italiano, per la seconda volta, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la violazione dei diritti basilari dei detenuti;
   questi sono gli elementi cardine su cui si fondano le politiche di sicurezza di un territorio e i deficit strutturali elencati non hanno certo contribuito a mantenere alta la pressione dello Stato sulle organizzazioni mafiose, che oggi sembrano tornare in forze;
   la sicurezza delle nostre comunità è argomento troppo serio per essere oggetto di contesa politica di qualunque genere, ed è per questo motivo che occorre dedicare la massima attenzione ai temi del contrasto alla criminalità organizzata, come ha anche ricordato il presidente dell'associazione Libera, don Luigi Ciotti, ed ai mille modi in cui questa infetta i nostri territori. Territori che le ultime indagini dimostrano non essere solo quelle del Mezzogiorno d'Italia ma di tutto il Paese;
   la politica ha il dovere di tornare a ragionare non solo e soltanto in occasione di drammatiche emergenze, ma deve affrontare i problemi strutturali del Paese, anche gradualmente, ma con determinazione e capacità di identificare priorità e soluzioni realmente percorribili –:
   quali determinazioni intenda assumere dopo quello che appare, evidentemente, essere solo l'inizio di una guerra mafiosa, e di convocare quanto prima a Bari il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica non solo per mostrare attenzione alle vicende locali ma per costruire, anche di concerto con le istituzioni locali, un piano di azione che, da un lato, eviti altro spargimento di sangue e, dall'altro, stronchi sul nascere l’escalation criminale a Bari partendo, ma non fermandosi, dalla dotazione organica della questura;
   quali interventi intenda programmare al fine di affrontare «i nodi irrisolti» del sistema-giustizia in terra di Bari: l'integrazione e l'aumento degli organici di magistrati e personale amministrativo del tribunale e della procura, le annose questioni legate all'edilizia giudiziaria e la realizzazione di un nuovo carcere più dignitoso per i reclusi e sicuro per gli operatori, impiegando per quest'ultimo i fondi (circa 40 milioni di euro) che risultano essere disponibili e ancora bloccati presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. (4-00521)


   SCOTTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   Castellammare di Stabia è il più grande comune campano chiamato al voto il 26 e 27 maggio 2013;
   alle elezioni si sono presentati otto candidati a sindaco supportati da ventisei liste;
   gli aspiranti consiglieri comunali sono circa seicento per poco più di 60mila abitanti. Il rapporto, dunque, è di un candidato ogni cento abitanti;
   il numero degli aspiranti primi cittadini e dei consiglieri è esorbitante visto quello che all'interrogante appare arretramento politico, culturale ed economico che la città ha subito in questi ultimi anni, con al potere una giunta di centro destra;
   lo smisurato numero di liste non permette un adeguato controllo e pertanto facilita la presenza di soggetti sottoposti ad indagini molto delicate che rischiano di inquinare e condizionare la competizione elettorale, come riportato ampiamente su numerosi quotidiani locali;
   tale contesto richiede un accurato e scrupoloso controllo su tutti i candidati in lista ed una attenta vigilanza ai seggi elettorali nei giorni del voto –:
   quali siano le misure che si intendono adottare, vista la delicatezza della situazione, per consentire un regolare svolgimento della competizione elettorale.
(4-00532)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:


   CRISTIAN IANNUZZI, LUIGI GALLO, MARZANA, D'UVA, BATTELLI, PISANO, RUOCCO, SIMONE VALENTE, BRESCIA, ZACCAGNINI, DI BENEDETTO, MANNINO, VACCA, FURNARI, NICOLA BIANCHI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, LIUZZI, DELL'ORCO, CATALANO e DI BATTISTA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   nel corso del 2011 e del 2012 si è svolto in tutte le regioni d'Italia un concorso per titoli e per esami a dirigente scolastico;
   in Molise il concorso è stato annullato con sentenza del locale TAR a seguito di ricorso condotto da alcuni candidati contro l'amministrazione per incompatibilità di alcuni membri della commissione giudicatrice e per altre anomalie procedurali;
   in Toscana il concorso è stato annullato con sentenza del locale TAR a causa delle modalità di costituzione della commissione e a causa della lettura individuale e non collegiale degli elaborati. L'amministrazione ha intenzione di presentare appello al Consiglio di Stato;
   in Campania il concorso è stato sospeso dal locale TAR a causa dell'incompatibilità di alcuni membri della commissione, e il 14 maggio 2013, ci sarà l'udienza del Consiglio di Stato che si pronuncerà sul contro-ricorso dell'amministrazione, mentre il 2 luglio 2013, il TAR si pronuncerà nel merito;
   in Lombardia il concorso è stato annullato dal locale TAR per mancanza di anonimato dei candidati, poiché i cartoncini con i dati anagrafici erano inseriti in buste giudicate trasparenti da una perizia ordinata dal Consiglio di Stato a seguito di contro-ricorso dell'amministrazione. Si è in attesa dei risultati di una seconda perizia commissionata dal CdS per far finalmente luce sulla spinosa questione che contrappone da più di un anno vincitori e ricorsisti lombardi, impedendo di fatto al sistema scolastico della Lombardia di funzionare per mancanza di dirigenti;
   in Abruzzo vi sono ricorsi pendenti presso il TAR, a causa di elementi nelle prove ritenuti incongruenti dai ricorrenti; prove di esame nelle quali si è rilevata una mancanza di pertinenza nelle tracce delle medesime. Inoltre si è assistito a ben cinque dimissioni, in serie, dalla commissione esaminatrice dei relativi presidenti;
   in Sicilia un gruppo di ricorrenti di Catania si è rivolto ai giudici amministrativi contestando la composizione della commissione giudicatrice che ha visto susseguirsi una serie di dimissioni e sostituzioni. Inoltre, i ricorrenti contestano il fatto che un componente di una delle due sottocommissioni che ha corretto gli scritti avrebbe svolto attività di formazione per lo stesso concorso;
   nel Lazio ci sono ricorsi pendenti, sia presso il TAR che presso il Consiglio di Stato, per incompatibilità di alcuni membri della commissione e per mancanza di anonimato;
   il concorso svolto in altre regioni ha registrato ugualmente ricorsi e polemiche, anche se le sentenze dei tribunali amministrativi, spesso in contraddizione tra loro sulle medesime questioni, hanno dato ragione all'amministrazione;
   ne deriva un quadro sconsolante che, a giudizio degli interroganti, evidenzia, al di là di quelle che saranno le risultanze finali dei processi in corso, un'inammissibile inefficienza e un notevole pressappochismo nella gestione di un importante, delicato concorso per la selezione della nuova dirigenza scolastica della nazione, condotto con modalità che appaiono in contrasto con le più elementari regole stabilite dalla legge e dalla Costituzione in relazione alle procedure dei concorsi pubblici, provocando fin dalla prova preselettiva, e ancora di più riguardo alle successive prove scritte e orali, malcontento tra i candidati e sospetti di gestione «clientelare» o, nella migliore delle ipotesi, incompetente della macchina concorsuale –:
   se il Ministro abbia intenzione di prendere posizione nei confronti di una procedura concorsuale che ha svilito l'importante funzione della selezione della dirigenza scolastica, aprendo un'inchiesta interna per accertare, al di là dei risultati delle sentenze, le responsabilità complessive avute dal Ministero, e quindi dei vari USR che hanno gestito la procedura a livello regionale, nell'organizzazione inefficiente e farrerginosa del concorso in questione;
   se il Ministro abbia intenzione di studiare e valutare iniziative normative atte a sanare nell'immediato i contenziosi più spinosi, in modo da garantire a tutti i candidati al concorso, sia vincitori che ricorrenti, i propri diritti ristabilendo in questo modo la fiducia nell'imparzialità e nella trasparenza dei pubblici concorsi nella scuola, gravemente compromessa da quest'ultima tornata concorsuale per la dirigenza;
   se il Ministro abbia intenzione di studiare, per il futuro, nuovi e più moderni metodi di selezione per la dirigenza scolastica, adeguati al livello europeo e maggiormente atti a premiare il merito e le conoscenze – competenze dei candidati, sostituendo definitivamente un obsoleto metodo concorsuale che ha rivelato proprio in quest'ultima occasione tutti i suoi limiti e le sue inadeguatezze, compromettendo gravemente l'immagine del MIUR e dell'intera istituzione scolastica italiana. (4-00528)


   CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   venerdì 17 maggio 2013 è stata data da un'agenzia di stampa nazionale la notizia che una neo deputata del PD, componente della Commissione VII, ha tenuto una conferenza stampa per la presentazione della proposta di legge a sostegno delle politiche di integrazione nella scuola dell'obbligo presso la scuola primaria «Carlo Pisacane», nel quartiere Torpignattara a Roma. Alla conferenza stampa erano presenti alcuni genitori che hanno contestato gli esponenti delle forze politiche dicendo di non gradire la loro presenza e hanno dato vita a contestazioni;
   per concedere spazi per iniziative che non rientrano nel piano dell'offerta formativa, si prevede un iter specifico che richiede una delibera del collegio dei docenti e del consiglio d'istituto, previa richiesta scritta al dirigente scolastico;
   la scuola ha come oggetto la crescita libera degli studenti e deve tener conto delle diverse sensibilità di studenti e famiglie e dunque non dovrebbe essere teatro di una iniziativa politica –:
   quali tipi di accertamenti e controlli il Ministero, anche nelle sue diramazioni territoriali, intenda mettere in atto per appurare di chi sia la responsabilità e quale iter previsto dalle disposizioni di legge sia stato percorso per la concessione dello spazio scolastico per una iniziativa politica. (4-00535)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   RONDINI e FEDRIGA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il Comune di Melegnano conta circa 18.000 abitanti, ma con un bacino di utenza di circa 50.000 persone complessive;
   da oltre 25 anni nella città esiste una sede Inps ubicata in uno stabile di proprietà del comune, con circa ma quindicina di unità lavorative, incluso il direttore;
   alla predetta sede dell'Inps hanno sempre fatto riferimento non solo gli abitanti stessi di Melegnano, bensì anche tutta la zona compresa tra San Giuliano e San Colombano, per una popolazione stimata in migliaia di abitanti, una parte della quale costituita da gente piuttosto anziana;
   circa due mesi fa la predetta sede dell'Inps è stata repentinamente chiusa e tutta l'attività è stata accorpata presso una sede del comune di San Donato Milanese, il che – nonostante la distanza di pochi chilometri – crea di fatto non pochi disagi agli utenti;
   ufficialmente l'Inps ha comunicato al sindaco di Melegnano la chiusura della sede definendola «temporanea», ma il dubbio che possa essere definitiva nell'ambito di un progetto di accorpamento sedi portato avanti dall'Istituto è divenuto certezza il 10 aprile 2013, quando nel pomeriggio ne è stata data notizia dopo un faccia a faccia tra il sindaco Vito Bellomo ed il direttore provinciale dell'istituto Sebastiano Mucco;
   risulta agli interroganti che un compromesso sia stato raggiunto, ovvero quello di istituire un punto Inps presso il comune di Melegnano, lasciando due dipendenti con relativi PC in rete con la sede centrale ma con attività ridottissime, in altri termini una sorta di call center –:
   se la chiusura della sede sia dettata da un processo di razionalizzazione operato dall'Istituto o nasconda altre motivazioni e, in tal caso quali;
   se, comunque, non ritenga che qualunque processo di ottimizzazione e riorganizzazione degli uffici pubblici debba tener conto del bacino di utenza, al fine di non penalizzare le persone più disagiate o anziane;
   se ritenga possibile il ripristino della sede storica dell'Inps, operativa a Melegnano da un quarto di secolo e che serviva tutta la zona a sud di Milano sino al confine con l'alto Lodigiano. (5-00153)


   D'INCECCO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 1996, inerente la «Carta della qualità del servizio pubblico postale» recita che: «l'Ente Poste Italiane (EPI) promuove a favore dei portatori di handicap, degli anziani e dei clienti in condizioni particolari, facilità di accesso e rapporto diretto agli sportelli»;
   in sintesi, il disabile, l'anziano, e comunque il cittadino in particolari condizioni fisiche (ad esempio, anche solo temporaneamente portatore di stampelle) qualora utilizzi, per ritirare la pensione o indennità di invalidità, nonché per effettuare versamenti di conto corrente e pagamenti di bollette, il consueto ufficio postale, potrà esporre, in tutta riservatezza, il proprio disagio e/o difficoltà al direttore dell'ufficio postale competente, il quale dovrà immediatamente impartire disposizioni precise ai suoi collaboratori, nonché agli operatori di sportello, autorizzandoli a dare precedenza, nel caso di code, al cittadino/utente rientrante in una delle categorie innanzi indicate;
   nonostante il decreto del 1996 che impone attenzione verso le persone diversamente abili, nella maggior parte degli uffici postali dislocati a Pescara e nel comprensorio pescarese, a quanto consta all'interrogante, la priorità non viene data e le fasce socialmente più deboli devono affrontare lunghe code dinanzi agli sportelli;
   episodi analoghi si registrano negli uffici postali di tutto il territorio nazionale;
   le persone malate possono avere diversi problemi (dolori alle ossa, incontinenza vescicale, astenia, senso di pesantezza agli arti inferiori, contrazioni muscolari) e non riescono a rimanere in coda troppo a lungo davanti agli sportelli;
   le interminabili code compromettono ulteriormente la salute già ampiamente minata dei diversamente abili, costretti a fare, comunque, i conti con le incombenze della vita quotidiana;
   spesso gli operatori di sportello sono impreparati rispetto alla normativa predisposta con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e si rifiutano di «dare precedenza» al disabile giustificandosi con il riferimento all'assenza di cartelli predisposti ad hoc e alla mancanza di direttive sull'argomento da parte dei direttori degli uffici;  
   è indispensabile rendere chiaro e trasparente il diritto alla precedenza nelle code di sportello attraverso l'esposizione di cartelli in tutti gli uffici postali –:
   se il Ministro incaricato sia a conoscenza della situazione;
   quali iniziative intenda adottare per evitare il ripetersi di altri casi simili a quelli segnalati;
   quali iniziative di competenza intenda adottare per pubblicizzare e assicurare la piena e corretta applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 gennaio 1996 su tutto il territorio nazionale. (5-00154)

Interrogazione a risposta scritta:


   LEVA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'ente Poste italiane in data 28 febbraio 1998 è stato trasformato in società per azioni;
   in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973, per tutti i dipendenti pubblici l'indennità di buonuscita è calcolata avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;
   avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, il calcolo dell'indennità della buonuscita garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
   per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
   detta liquidazione viene effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
   il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma impedisce anche, la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
   in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevolecontenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;
   il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;
   ai dipendenti di Poste italiane non viene concessa neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori e alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi, di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;
   la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata «gestione commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste italiane»;
   nel corso della passata legislatura, per iniziativa del Partito Democratico, in data 6 novembre 2012, fu approvata un'apposita risoluzione in Commissione XI (8-00208) volta proprio a definire un percorso per il superamento di questa annosa ingiustizia ai danni dei lavoratori delle Poste –:
   se si ritenga opportuno assumere nel più breve tempo possibile ogni utile azione che consenta ai lavoratori di Poste italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per assicurare il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro. (4-00512)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   OLIVERIO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, ANZALDI, CARRA, CENNI, COVA, COVELLO, DAL MORO, FERRARI, FIORIO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, SANI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VALIANTE, VENITTELLI e ZANIN. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   in Italia l'acquacoltura rappresenta il 42 per cento della produzione totale della pesca pari a 162 mila tonnellate e il 30 per cento del valore, pari a 475 milioni di euro; le concessioni demaniali riguardano principalmente i 451 impianti per la molluschicoltura, cui si aggiungono 52 di piscicoltura in mare per la produzione di spigole e orate; gli occupati in tutta la filiera sono circa 4 mila, per un volume di affari di 750 milioni di euro all'anno a fronte di 500 milioni di euro di investimenti;
   l'attività di acquacoltura, quale recentemente definita dalla normativa nazionale di riordino del settore, decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, non costituisce prestazione di servizi, ma attività di produzione primaria, rientrante nel settore dell'attività agricola;
   la direttiva europea 2006/123 «Bolkestein», ha introdotto delle novità per tutte le attività che si basano sull'utilizzo di concessioni dal demanio pubblico, in particolare per quanto riguarda durata e modalità di accesso a tali beni, il cui recepimento ha sollevato la questione della sua applicabilità al regime adottabile al rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime per lo svolgimento delle attività di acquacoltura, questione che in Italia assume particolare urgenza soprattutto in relazione alle concessioni scadute il 31 dicembre 2012;
   al fine di porre e affrontare il problema sulla base della specificità che gli è propria, senza incappare nell'errore di mutuare per il settore dell'acquacoltura soluzioni idonee ad altri settori, considerando la netta separazione esistente tra concessioni rilasciate per lo svolgimento di attività di produzione primaria e concessioni rilasciate per lo svolgimento di attività di servizi alcuni europarlamentari hanno presentato alla Commissione europea un'interrogazione volta a chiarire l'esclusione del regime di rinnovo delle concessioni demaniali per lo svolgimento delle attività di acquacoltura dall'ambito di applicabilità della direttiva servizi in quanto attività di produzione primaria;
   non è secondario segnalare, inoltre una sostanziale disparità di trattamento tra le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e quelle di aree destinate ad uso diverso, tra le quali, in particolare, quelle per la pesca, l'acquacoltura e le attività produttive ad esse connesse; la legge n. 14 del 24 febbraio 2012, pone i concessionari di aree demaniali marittime, destinate ad uso diverso dal turistico-ricreativo, in una situazione di inspiegabile disparità giuridica, rispetto alle concessioni rilasciate per uso turistico, che, con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010 come modificata dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020;
   la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato, in data 22 novembre 2012, un ordine del giorno con il quale chiede al Governo di prorogare il periodo di vigenza anche per le concessioni per le aree demaniali marittime, destinate ad uso diverso dal turistico-ricreativo;
   in attesa della risposta della Commissione europea sull'applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali per lo svolgimento delle attività di acquacoltura occorre comunque intraprendere, in raccordo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, un percorso volto a definire, per lo specifico ambito del rilascio ed il rinnovo delle concessioni per l'acquacoltura, una nuova disciplina organica che sia strumento di sviluppo del comparto –:
   se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda esercitare al fine di sostenere la richiesta del Parlamento europeo di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva servizi i rapporti concessori sul demanio marittimo per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura che costituisce attività di produzione primaria e non prestazione di servizi. (5-00155)

Interrogazioni a risposta scritta:


   POLVERINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di marzo 2009 è stato sottoscritto il contratto per il cosiddetto «Recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
   all'atto della sottoscrizione, del sopra citato contratto, l'amministrazione del Corpo forestale dello Stato firmava una dichiarazione con la quale si impegnava ad adeguare lo statuto del fondo di assistenza, previdenza e premi del personale del Corpo forestale dello Stato in analogia con quelli delle altre forze di polizia;
   successivamente, più volte, il sindacato di categoria UGL invitava l'ufficio relazioni sindacali dell'amministrazione ad adempiere, con un confronto, all'impegno assunto;
   il 4 ottobre 2012 con nota n. 1725 il vice capo del Corpo forestale dello Stato istituiva un tavolo tecnico paritetico tra amministrazione ed organizzazioni sindacali purtroppo mai riunitosi;
   ad oggi, stante la situazione, non si è ancora riusciti ad addivenire ad una nuova formulazione del fondo che deve necessariamente essere adeguato ai tempi attuali essendo fermo al 1981 –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per adempiere, con sollecitudine, all'impegno preso in sede di contratto. (4-00525)


   POLVERINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   vige tuttora l'obbligo di versamento da parte di regioni, province, comunità montane al fondo assistenza e previdenza per il personale del Corpo forestale dello Stato di un quarto dei proventi contravvenzionali relativi alle violazioni accertate dagli operatori del suddetto Corpo;
   sull'argomento si è già espressa la sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei conti, la quale condividendo le osservazioni già formulate dalla medesima Corte in sede di coordinamento, ritiene maggiormente rispondente: «...l'interpretazione per la quale deve ritenersi tuttora vigente l'obbligo di versamento al Fondo Assistenza Forestale di una prestabilita quota dei proventi delle contravvenzioni relative a violazioni accertate da Agenti del Corpo (delibera 37/2009 Sezione Campania)»;
   la stessa Avvocatura generale dello Stato, con parere dell'11 novembre 1999 – al quale ha fatto riferimento anche il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali pro tempore in sede di risposta all'interpellanza parlamentare nella seduta n. 858 del 13 febbraio 2001 – precisa: «...attualmente per lo stato della legislazione e per la prassi applicativa il quarto dei proventi contravvenzionali non possa essere negato al personale del Corpo forestale dello Stato nella misura netta determinata dal Ministero delle finanze del 17,424 per cento. Le regioni quindi dovrebbero ottemperare al relativo obbligo di versamento...»;
   anche l'articolo 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nell'abrogare le disposizioni che prevedono comunque la ripartizione dei proventi e delle somme a favore del personale statale, dispone testualmente: «Sono fatte salve le norme che dispongono le assegnazioni di una quota dei proventi e delle somme di cui al primo comma a favore di fondi di previdenza»;
   ad oggi risulta che solo una minima parte di enti continuino a versare le somme spettanti al fondo predetto;
   l'organizzazione sindacale UGL di categoria da tempo segue la presente vicenda che ha comunque dei riflessi sul personale –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per:
    a) verificare se le regioni e gli altri enti territoriali stiano ottemperando all'obbligo di versamento tuttora vigente;
    b) verificare quale sia la prassi di pagamento attuata dal fondo assistenza previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, il quadro economico reale della questione posta;
   se non sia il caso che il dicastero, anche congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze, assuma ogni iniziativa di competenza al riguardo, anche valutando l'emanazione di una circolare di rilievo nazionale. (4-00531)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

Interrogazione a risposta orale:


   ROCCHI e FONTANELLI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. — Per sapere – premesso che:
   nel corso della scorsa legislatura, il precedente Governo è stato più volte sollecitato ad intervenire a tutela dei dipendenti civili italiani della base militare di Camp Darby (Pisa) – licenziati a seguito del «declassamento», attuato all'interno di un più generale piano di ristrutturazione dell'organico delle installazioni militari statunitensi dislocate in Italia, della struttura pisana da comando autonomo a guarnigione «satellite» – mediante il ricorso alle disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, le quali prevedono l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti dei cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della comunità atlantica, o di quelli di singoli Stati esteri che ne facessero parte, e che fossero stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi;
   il Governo Monti, rispondendo all'interpellanza urgente n 2-01560, e accogliendo l'ordine del giorno 9/05569/6, si era impegnato a valutare fa possibilità di fare ricorso alla suddetta legge, anche mediante il rifinanziamento dell'apposito Fondo istituito dall'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   i 34 dipendenti della base militare di Camp Darby (Pisa) hanno ricevuto in data 30 maggio 2012 la lettera di risoluzione del rapporto di lavoro per riduzione di personale, che individuava nel 30 settembre 2012 l'ultimo giorno di prestazione lavorativa;
   nel mese di dicembre 2012 i lavoratori hanno presentato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica UORCC.PA, domanda di assunzione nelle categorie delle Amministrazioni dello Stato in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98 e ai sensi dell'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
   il Dipartimento della funzione pubblica ha replicato che – oltre alla necessità di verificare la disponibilità, resa dubbia dal ricorso all'utilizzo per altre assunzioni di analoghi lavoratori, delle risorse finanziarie necessarie alle eventuali assunzioni – tra i requisiti richiesti al fine di prevedere la possibilità di inquadramento, secondo il combinato disposto delle disposizioni suddette, sembrerebbe non sussistere quello attinente la data, individuata nel 31 marzo 2011, entro la quale i provvedimenti di riorganizzazione o soppressione delle basi militari che hanno condotto ai licenziamenti devono essere stati adottati, invitando gli interessati a presentare una certificazione chiarificatrice;
   l'interpretazione relativa alla sussistenza del suddetto requisito, a parere dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, appare non rispondente al reale stato dei fatti, considerato che la lettera di licenziamento ricevuta indicava come unici riferimenti due operazioni di ristrutturazione avviate in data antecedente il 31 marzo 2011: il Memorandum, Office of the Deputy Chief of Staff G-1, 7 may 2010, subject: Coordination and Clearance of Announcement Requirements in Personnel Reductions, Closures of Installations, and Reductions of Contract Operations in the United States, datato maggio 2010 e l’IMCOM-Europe OPERATIONS ORDER 008-10, Garrison Restructuring, datato 27 agosto 2010;
   gli interroganti, anche in ragione dei precedenti sulla stessa materia, relativi a situazioni verificatesi in altre zone d'Italia, per le quali si è sempre giunti a positive conclusioni, anche mediante proroga dei termini indicati dalla legge – nel caso fosse confermata la mancanza dei requisiti necessari – e rifinanziamento della stessa – che, in questo caso, richiederebbe risorse molto limitate – ritiene non più differibile un intervento del Governo volto a individuare una soluzione alla vicenda dei dipendenti civili italiani della base militare di Camp Darby –:
   se il Ministro interrogato, in base alla documentazione fornita agli uffici ministeriali dai lavoratori, attestante che i licenziamenti sono scaturiti da procedimenti di ristrutturazione aventi data antecedente il 31 marzo 2011, non ritenga pienamente legittimo il ricorso dei dipendenti civili italiani della base militare di Camp Darby ai benefici previsti dalle disposizioni derivanti dal combinato disposto delle leggi n. 98 del 1971, n. 224 del 2007 e n. 10 del 2011;
   qualora si ritenesse non sussistente il possesso del requisito relativo alla data, 31 marzo 2011, entro la quale devono essere stati adottati i suddetti provvedimenti di ristrutturazione, non intenda adoperarsi, anche con iniziative di carattere normativo, al fine di prorogare predetto termine;  
   in ragione dei provvedimenti adottati in passato in casi analoghi e della limitatezza delle risorse necessarie nonché della drammatica condizione in cui versano 34 famiglie, non ritenga opportuno adottare urgenti iniziative volte a finanziare il Fondo previsto all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (3-00069)

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:


   BIONDELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge n. 179 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 «Misure urgenti per la crescita del Paese» all'articolo 14, comma 8, si è introdotta una modifica alla normativa relativa ai limiti ed alle modalità di controllo dell'esposizione ai campi elettromagnetici emessi da impianti di telecomunicazioni;
   in particolare, la nuova normativa alla lettera b) stabilisce che: «nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera a), invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore, mentre alla lettera c) si dispone che ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore»;
   la disposizione di cui al comma 8 lettera c) comporta che ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione dei campi elettromagnetici, gli obiettivi di qualità siano innalzati attraverso la determinazione della media delle misure su 24 ore invece che su 6 minuti, come stabilito fino ad oggi dai regolamenti, e attraverso la misura a 1,5 m. dal suolo invece che attraverso una media che includa anche le misure a 1,90 m. e a 1,10 m., come stabilito fino ad oggi da una norma tecnica;
   le evidenze scientifiche emerse dalla ricerca epidemiologica mondiale riconosciute dall'Organizzazione mondiale della sanità hanno evidenziato che i campi elettromagnetici non vanno sottovalutati rispetto alla salute umana ed ha inserito i campi a radiofrequenza (in particolare quelli emessi dai cellulari, ma l'agente fisico è lo stesso di tutte le sorgenti di campi elettromagnetici oggetto del decreto ministeriale) fra i possibili agenti cancerogeni per l'uomo a causa dell'aumento del rischio di tumori cerebrali come il glioma (40 per cento di rischio per un uso di 30 minuti al giorno per almeno 10 anni);
   l'Arpa Piemonte si è già pronunciata ancor prima dell'approvazione della legge, dicendo esplicitamente, che con la nuova normativa (monitoraggio nelle 24 ore) essa non è in grado, di effettuare il monitoraggio e, quindi, il controllo dei limiti dei campi elettromagnetici non può essere realizzato. Infatti, non vi sono attualmente strumentazioni in commercio in grado di effettuare tale monitoraggio in presenza dei nuovi ripetitori 4G. Purtroppo l'Arpa Piemonte non è stato ascoltata e il decreto-legge in questione è stato convertito in legge nel dicembre 2012. Il suddetto parere dell'Arpa Piemonte può essere letto nel proprio sito internet –:
   se il Ministro non ritenga opportuno promuovere una revisione di tale normativa abrogandola e comunque predisponendo, quanto prima, una disciplina di maggiore tutela specialmente per l'esposizione degli obiettivi sensibili, quali asili, scuole, ospedali, case di cura e di riposo. (4-00513)


   PIRAS, ZAN, PELLEGRINO, ZARATTI, NICCHI, PIAZZONI e AIELLO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   sulla prestigiosa rivista internazionale di epidemiologia dell'università di Oxford «Mutagenesis» sono stati pubblicati i risultati di una ricerca svolta da otto ricercatori di fama internazionale su un campione di 75 bambini delle scuole elementari di Sarroch, provincia di Cagliari, area sulla qualche insiste l'impianto petrolchimico della Saras;
   la ricerca si conclude con la rilevazione di significativi «incrementi di danni ed alterazioni del DNA rispetto al campione estratto dalle aree di campagna»;
   tali risultati si presentano in linea con studi consimili, quali quelli condotti presso la centrale termica di Taichung in Taiwan e Pancevo in Serbia, dove si trova il più grande complesso petrolchimico di quella nazione;
   detti studi considerano Taichung e Pancevo quali luoghi a rischio di neoplasie e altre malattie provocate dall'inquinamento atmosferico;
   le conclusioni dello studio dimostrano come i bambini residenti nel polo industriale di Sarroch siano esposti a gravissimi rischi con probabilità superiori rispetto agli standard di riferimento;
   recentemente (23 febbraio 2013) alcune associazioni ecologiste, tra cui Amici della Terra e Gruppo d'intervento giuridico onlus hanno inoltrato una richiesta di informazioni a carattere ambientale relativamente all'alta incidenza di linfomi per il periodo 1974-1993 nella popolazione maschile nell'area (Assemini, Pula, Sarroch) riscontrata dal dottor Pierluigi Cocco del dipartimento di sanità pubblica dell'università di Cagliari;
   all'istanza delle associazioni hanno fatto seguito le richieste di notizie da parte del comune di Pula e di Sarroch;
   la procura di Cagliari sta ampliando la documentazione acquisita sul tema, nell'ambito di un procedimento penale per inquinamento ambientale e danni alla salute pubblica;
   dal film-documentario «Oil», realizzato nel 2009 dal regista Massimiliano Mazzotta, emergono numerose testimonianze dirette riguardo all'inquinamento ambientale prodotto dal secondo polo petrolchimico più grande d'Europa e alcuni inquietanti retroscena legati allo sviluppo economico del petrolchimico stesso –:
   se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra citati;
   quali iniziative di competenza intendano adottare per contribuire a fare piena luce sull'emergenza ambientale e sanitaria nell'area. (4-00533)

SVILUPPO ECONOMICO

Interpellanze urgenti (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per sapere – premesso che:
   Buonitalia spa è una società per azioni a capitale interamente pubblico nata il 4 luglio 2003 dalla preesistente società «Naturalmenteitaliano Unipersonale srl», costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002 (articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) e partecipata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al 70 per cento; dall'Ice (allora Istituto per il Commercio Estero) al 10 per cento, dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) al 10 per cento e da Unioncamere – l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – al 10 per cento;
   gli scopi di Buonitalia spa sono stati individuati dall'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che le riconoscono le finalità: a) di promozione, valorizzazione e diffusione nel mondo della conoscenza del patrimonio agricolo ed agroalimentare italiano; b) di erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti italiani; c) nonché di tutela delle produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;
   nel periodo dal 2004 al 2012, Buonitalia spa ha realizzato, su incarico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 103 progetti di promozione sui più importanti mercati mondiali;
   l'assemblea straordinaria dei soci della società Buonitalia spa del 13 settembre 2011, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile e contestualmente, ha nominato il liquidatore della società;
   il 29 maggio 2012 in Commissione agricoltura al Senato è stata approvata una risoluzione che impegnava il Governo a trasferire presso la nuova Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – già ICE in gestione transitoria – le risorse umane e strumentali attualmente collocate in Buonitalia spa, mantenendone immodificato il trattamento giuridico-economico ad impartire al liquidatore della società le opportune disposizioni al fine di sospendere immediatamente la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
   nel corso dell’iter di conversione in legge dell'articolo 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, (convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) è stato inserito il comma 18-bis, approvato all'unanimità dalla Commissione bilancio del Senato e con il parere favorevole del Governo che dispone la soppressione della società Buonitalia spa in liquidazione, con attribuzione delle funzioni all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, a cui vengono trasferite anche le risorse umane, strumentali e finanziarie residue della soppressa società;
   lo stesso articolo dispone, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione la semplificazione, il trasferimento immediato delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia spa all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane cui seguirà la procedura di verifica di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dell'ente di destinazione;
   i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico predetto risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'Agenzia, i dipendenti percepiscono per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;
   nelle more di emanazione del decreto interministeriale, per i 19 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della società è stata avviata, in data 23 maggio 2012, la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (attivata dal liquidatore della predetta società, malgrado la risoluzione della Commissione agricoltura del Senato che ne chiedeva la sospensione;
   il 28 febbraio 2013 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato il decreto per il trasferimento delle funzioni e delle risorse della società Buonitalia spa;
   in particolare il decreto stabilisce, in pedissequa applicazione di quanto previsto dalla legge, che all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane vengono trasferite le risorse umane di Buonitalia spa in liquidazione riportate nel prospetto ivi allegato mentre per quanto riguarda l'inquadramento del personale esso avverrà sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza, che dovrà essere approvata con un successivo decreto, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da effettuare nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Agenzia;
   ad oggi malgrado l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro, il 16 maggio 2013, il citato decreto previsto per l'inquadramento del personale non è stato emanato e non è stata attivata da parte dell'Agenzia alcuna procedura di assunzione dei dipendenti trasferiti, con grave pregiudizio degli stessi dipendenti dell'ente Buonitalia spa e con la probabile apertura di un contenzioso nei confronti della pubblica amministrazione –:
   quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interpellati al fine di procedere all'immediato trasferimento del personale previsto ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 a tal fine fornendo anche le dovute istruzioni all'Agenzia per attivare la prova selettiva per titoli di valutazione dell'idoneità e trovando, ove necessario, soluzioni che superino le eventuali limitazioni imposte dalla pianta organica della stessa Agenzia e già adottate in altre occasioni.
(2-00058) «Benamati, Fiorio, De Maria, Lenzi».


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   la Fincantieri – Cantieri navali italiani spa è uno dei più importanti complessi cantieristici navali d'Europa e del mondo. Azienda pubblica italiana, già di proprietà dell'IRI, è oggi controllata da Fintecna, società finanziaria controllata al 100 per cento da Cassa depositi e prestiti, la quale è a sua volta controllata con una partecipazione del 70 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, il restante 30 per cento è posseduto da un nutrito gruppo di Fondazioni di origine bancaria;
   alla direzione mercantile di Trieste fanno capo i cantieri di Monfalcone (GO), Marghera (VE) e Sestri Ponente (Genova, GE) per le navi da crociera e Ancona (AN), Palermo (PA) e Castellammare di Stabia (NA) per le navi da trasporto. Alla direzione navi militari di Genova fanno capo i cantieri di Muggiano (La Spezia) e Riva Trigoso, frazione, di Sestri Levante (Genova) per le navi militari. All'interno del cantiere di Muggiano ha poi sede la terza direzione di business, di recente costituzione, dedicata ai Mega Yacht;
   nell'ultimo bilancio disponibile on line sul sito internet dell'azienda, quello del 2011, Fincantieri conta 9.994 dipendenti di cui 8.367 in Italia;
   il cantiere navale di Palermo è il più grande complesso cantieristico del Mediterraneo per la trasformazione e le riparazioni navali, in grado di progettare e costruire tutti i tipi di navi per il trasporto di merci e passeggeri;
   il cantiere dispone di due bacini di carenaggio in muratura e due bacini di carenaggio galleggianti e di officina meccanica e di carpenteria leggera e pesante attrezzate per la prefabbricazione, impianto di sabbiatura, officina tubi, officina elettrica;
   lo stabilimento palermitano opera su tre linee produttive: riparazione, trasformazione e costruzione navale e che il mantenimento delle 3 linee di attività, senza le quali non si possono saturare gli attuali organici, è fondamentale per la salvaguardia e il rilancio dello stesso stabilimento;
   il cantiere navale di Palermo è, per le caratteristiche sopra descritte e per le professionalità acquisite un patrimonio essenziale per il rilancio della cantieristica in Italia ed in particolare per il gruppo Fincantieri Spa;
   il protocollo d'intesa siglato tra regione Sicilia (assessorato attività produttive), il comune di Palermo, l'autorità portuale di Palermo, Fincantieri e Fintecna del 7 giugno 2010 prevedeva:
    a) la ristrutturazione dei bacini galleggianti da 52 mila tonnellate e da 19 mila tonnellate attraverso un investimento di 50.627.926,00 euro interamente a carico della regione Sicilia quale proprietario;
    b) il completamento del nuovo bacino in muratura da 150 mila tonnellate di portata lorda da realizzarsi attraverso un investimento di 81 milioni di euro circa dei quali una quota con fondi decreto-legge n. 166 del 2002, articolo 36, decreto ministeriale n. 3538 ed il saldo con fondi della regione Sicilia attraverso la formula del co-finanziamento;
    c) l'impegno dell'autorità portuale all'ultimazione dei lavori propedeutici all'avvio della realizzazione del bacino da 150 mila mila tonnellate di portata lorda utilizzando le risorse di 26 milioni di euro già nella disponibilità dell'autorità medesima;
    d) l'impegno della Fincantieri, a consegna delle opere del nuovo bacino da 150 mila mila tonnellate di portata lorda a garantire il finanziamento delle opere complementari allo stesso fino ad una concorrenza di 15 milioni di euro;
    e) l'impegno del comune di Palermo e di Fintecna Immobiliare in qualità di proprietaria delle aree interessate a non destinare le stesse ad altra attività ad eccetto di quella caratteristica navale con particolare riferimento ad insediamenti di tipo turistico alberghieri previsti nel progetto del PRUSST già presentato all'amministrazione comunale nel 2007;
   i suddetti lavori propedeutici all'avvio della realizzazione del bacino da 150 mila tonnellate di portata lorda previsti nel protocollo del 2010 sono già stati appaltati dall'autorità portuale con inizio dei lavori previsto per il prossimo settembre risulterebbero del tutto inutili senza il finanziamento dell'intera opera;
   sono emerse alcune notizie, diffuse nei giorni scorsi a mezzo stampa, riguardanti la costruzione di un polo nautico a Termini Imerese, avanzata al governo regionale siciliano da parte di alcuni esponenti politici e imprenditori termitani, che prevedrebbe un investimento pubblico di circa 25 milioni di euro che potrebbero essere recuperati dagli stanziamenti in favore del cantiere navale;
   il progetto presentato da Fintecna spa nell'abito dei PRUSST del comune di Palermo in approvazione a partire dal 29 maggio 2013 del 20 novembre 2006 e successive integrazioni del 16 dicembre 2007 riguardante l'utilizzo della aree della ex Manifattura Tabacchi e di porzione di cantiere navale attualmente in comodato d'uso gratuito a Fincantieri prevede il riuso funzionale dell'esistenti strutture e la riorganizzazione urbanistica delle aree limitrofe occupate attualmente da un campo di calcio, dall'edificio mensa e dall'edificio residenziale su via dei Cantieri. Tale progetto prevede inoltre la realizzazione di un centro polifunzionale costituito da un centro commerciale, sale per congressi, piccoli esercizi commerciali, sale per ristorazione ed intrattenimenti, uffici, sale espositive un cinema multisala. A tale complesso verranno affiancate nuove strutture ricettive, un albergo che si affaccia sullo stabilimento, edilizia residenziale, servizi per il quartiere, nuova viabilità e parcheggi;
   tale progetto risulta interamente finanziato da privati per 52.850.000,00 euro;
   ad oggi lavorano presso il cantiere navale di Palermo 490 unità a cui vanno sommate le circa 1.500 unità relative all'indotto, che adesso sul totale dei lavoratori sono circa 130 gli operai inseriti nella cassa integrazione a rotazione che scadrà a settembre e che se non vi saranno nuove commesse entro luglio il carico di lavoro sarà pari a zero e la cassa integrazione riguarderà a quel punto circa 470 unità;
   il contesto economico e sociale di Palermo è attraversato da una crisi occupazionale senza precedenti e che un disinvestimento di Fincantieri sullo stabilimento di Palermo tale da determinarne la chiusura rappresenterebbe un colpo mortale per l'intero tessuto economico e produttivo palermitano già gravato dalla chiusura della FIAT di Termini Imerese e dal fallimento delle società municipalizzate GESIP e AMIA che complessivamente impiegano circa 5.000 lavoratori –:
   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e se intenda, per quanto di sua competenza, intervenire presso Fintecna per bloccare immediatamente il progetto denominato «Riqualificazione ex Manifattura Tabacchi»;
   se il Governo intenda acquisire ulteriori elementi sulla fondatezza o meno della proposta avanzata per la costruzione di un nuovo polo nautico a Termini Imerese che gli interroganti ritengono inutile in considerazione della presenza del cantiere navale di Palermo;
   se tale situazione possa creare le condizioni per la chiusura del Cantiere Navale di Palermo e se sia a conoscenza di eventuali intenzioni in tal senso da parte di Fincantieri tali da giustificare l'investimento di Fintecna spa sul progetto in ambito PRUSST denominato «Riqualificazione ex Manifattura Tabacchi»;
   se il Governo intenda intervenire per sbloccare la vicenda della realizzazione dei lavori di rifacimento dei due bacini di carenaggio di Palermo e del completamento del bacino da 150 mila tonnellate di portata lorda chiedendo a Fincantieri quali siano le sue responsabilità nella situazione di stallo che si è creata, stallo che si sta ripercuotendo sul rilancio delle attività dello stabilimento e sulla possibilità di utilizzare, a questo fine, le risorse già da tempo stanziate dalla regione Sicilia;
   se il Governo non ritenga urgente la riapertura di un tavolo nazionale per rilanciare la cantieristica navale nel nostro Paese e salvare i livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti attraverso un piano nazionale del settore navalmeccanico e cantieristico per procedere alla riorganizzazione dei cantieri italiani, lavorando sulla rottamazione di tutte le navi obsolete e inquinanti, interventi sui bacini dei cantieri per permettere costruzioni di navi più grandi, un piano per i porti in coerenza con le nuove autostrade del mare che vedono interessato in particolar modo il Mediterraneo, e quindi direttamente l'Italia;
   quali iniziative il Governo intenda assumere affinché vengano acquisite nuove commesse sul mercato mondiale per tutte le tipologie di costruzioni navali, onde scongiurare il rischio che importanti ordinativi finiscano all'estero;
   se il Governo intenda intervenire a sostegno della ricerca per la produzione di nuovi prodotti, con particolare riferimento alla tecnologia off-shore che rappresenta un mercato in espansione per la cantieristica italiana.
(2-00060) «Palazzotto, Ferrara, Migliore».

Interrogazioni a risposta immediata:


   PAOLO NICOLÒ ROMANO, NICOLA BIANCHI, CATALANO, DE LORENZIS, DELL'ORCO, FURNARI, CRISTIAN IANNUZZI e LIUZZI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in data 9 maggio 2013 si è riunito il consiglio di amministrazione di Telecom Italia per l'approvazione dei dati trimestrali e per esaminare l'ipotesi di aggregazione con 3 Italia e il progetto di separazione della rete;
   i dati del resoconto di gestione al 31 marzo 2013 esaminati dal consiglio di amministrazione evidenziano un quadro societario caratterizzato da un indebitamento finanziario netto di quasi 29 miliardi di euro, in aumento di 493 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2012, e con un trend negativo di tutti gli indicatori di performance finanziari, tra cui il flusso di cassa della gestione operativa precipitato in un solo anno da 626 milioni di euro a 137 milioni di euro;
   il problema dei conti è talmente grave che è in atto una politica di contenimento dei costi che sta incidendo notevolmente sui livelli occupazionali e sugli investimenti, con tagli già previsti, nel piano industriale del triennio 2013-2015, di 1,3 miliardi di euro e la messa in mobilità di 2.750 lavoratori tra il 2013 e il 2014. Tagli che in questa fase di recessione aggravano ulteriormente il già difficile quadro economico del nostro Paese;
   questo stato finanziario della Telecom, dovuta alla disastrosa privatizzazione avviata nel 1997 dal Governo Prodi, ha spinto il top management ad intraprendere iniziative che non hanno precedenti nel panorama europeo, quali la separazione della rete infrastrutturale dalle attività commerciali e l'aggregazione con 3 Italia, società detenuta al 100 per cento dal magnate cinese Li Ka Shing. Ipotesi quest'ultima che ha già scatenato forti reazioni da parte del mondo politico, economico e mediatico per le sue implicazioni sul piano della sicurezza nazionale, in considerazione dell'importanza strategica che ha per il nostro Paese la principale impresa italiana di telecomunicazioni, che possiede la nostra infrastruttura di rete e, quindi, l'accesso all'immenso patrimonio di dati e di conoscenza che essa contiene;
   il consiglio di amministrazione di Telecom, nella riunione sopra ricordata del 9 maggio 2013, ha deciso la prosecuzione degli approfondimenti in merito alla possibile operazione con la Hutchison Whampoa di Li Ka Shing, in particolare «per accertare l'esistenza di margini di negoziazione realistici ed idonei ad addivenire a un contemperamento delle rispettive posizioni sui valori delle due società», negoziazione che sarà determinante i fini del controllo della stessa Telecom, mentre, in merito al progetto di separazione della rete di accesso, ha rinviato al 23 maggio 2013 la probabile decisione finale, considerata ineluttabile per il destino stesso della società. Da numerose notizie di stampa si evince l'intenzione del management di scorporare l’asset infrastrutturale dai servizi costituendo una newco, con la prospettiva di cedere una quota alla Cassa depositi e prestiti, probabilmente nell'ambito di una ipo (offerta pubblica iniziale), comunque mantenendo la maggioranza assoluta. Secondo i pareri avanzati da Telecom, lo scorporo farebbe ottenere vantaggi sotto il profilo del debito e del rating per: i benefici regolamentati promessi da Bruxelles in presenza di una soluzione che assicuri l’equivalence of input, cioè il trattamento paritario di tutti gli operatori nell'utilizzo dell'infrastruttura (Telecom è stata recentemente multata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per ostacoli alla concorrenza); la riorganizzazione che consentirebbe un meccanismo di remunerazione «da utility»; la maggiore prevedibilità dei ricavi e flessibilità operativa che oggi è ostacolata dal suo ruolo di incumbent;
   tale scorporo dell'infrastruttura dai servizi non convince i sindacati e molti analisti indipendenti, perché non risolverebbe il problema del debito e per le pesanti ricadute sul piano occupazionale. Il problema del debito, infatti, verrebbe solo in parte risolto, sia se l’incumbent cedesse la maggioranza della società della rete alla Cassa depositi e prestiti – valutata non meno di 15 miliardi di euro, quindi, incassando almeno 8 miliardi di euro, ma Cassa depositi e prestiti ha già prospettato di stanziare risorse non per il rimborso del debito del gruppo, bensì per gli investimenti nello sviluppo della fibra ottica – sia trasferendolo in toto alla newco, ipotesi non realizzabile, dato che l'indicatore Ebitda della rete è stimabile in 2,5 miliardi di euro e, quindi, non potrebbe superare gli 8-10 miliardi di euro di debito. Anche optando per questa ipotesi non è immaginabile, in un mercato altamente competitivo come quello dei servizi di telefonia, la presenza di una società con una ventina di miliardi di euro di indebitamento netto residuo, priva di un asset strategico come la rete infrastrutturale d'accesso;
   molteplici sono gli aspetti ancora poco chiari relativi al futuro della più importante compagnia telefonica del Paese, in particolare sorgono dubbi sulla posizione che la newco avrà nei confronti degli ingenti debiti di Telecom, sul margine di gestione che vi sarà, sulla programmazione e sul controllo che lo Stato si riserverà nei confronti della newco, sul destino degli 82 mila dipendenti all'indomani della cessione, sull'utilizzo futuro delle «centrali» di proprietà Pirelli RE, svenduti da Telecom a Tronchetti Provera durante la sua gestione a giudizio degli interroganti fallimentare e riaffittati dalla stessa a caro prezzo, e, infine, sulla titolarità degli 80 brevetti dei TILab e dei circa 600 brevetti registrati, che hanno permesso al Paese di ritagliarsi, comunque, un ruolo di avanguardia nel settore delle telecomunicazioni e che, nel caso di ingresso del colosso cinese nel board del gruppo, rischiano di essere «sfruttati» da una potenza economica straniera, impoverendo la nostra capacità di innovazione, con contraccolpi durissimi all'intero sistema Paese;
   a giorni il consiglio di amministrazione di Telecom prenderà importanti decisioni che avranno ripercussioni non solo sulla sua struttura societaria ed occupazionale del gruppo, ma sullo sviluppo economico e la sicurezza nazionale del nostro Paese –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere per salvaguardare un asset strategico per il nostro Paese, garantendo il controllo nazionale dell'infrastruttura di rete e i posti di lavoro della più importante compagnia telefonica del Paese. (3-00070)


   TAGLIALATELA, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, CORSARO, LA RUSSA, NASTRI, RAMPELLI, TOTARO e MAIETTA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, prevede che, ai fini dei pagamenti, l'accertamento della regolarità contributiva, da realizzarsi attraverso la trasmissione del documento unico di regolarità contributiva, sia effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura, o di richiesta equivalente di pagamento;
   è, inoltre, previsto che nel caso tale accertamento evidenzi un'inadempienza contributiva, dal certificato di pagamento sia trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza, con conseguente pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
   in merito si ricorda che il decreto-legge n. 52 del 2012 sulla spending review, ha previsto che il documento unico di regolarità contributiva possa essere rilasciato anche in caso di inadempienza, se l'azienda è in possesso di apposita certificazione che attesti la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per un importo almeno pari ai versamenti contributivi accertati e non ancora versati da parte della stessa;
   il decreto ministeriale di attuazione di quest'ultima disposizione, tuttavia, non è ancora stato emanato e, allo stato attuale, l'Inps, pur potendo, nella fattispecie citata, rilasciare i documenti unici di regolarità contributiva, non può chiudere la posizione dell'azienda, a carico della quale continuano, quindi, a maturare interessi;
   il decreto-legge n. 35 del 2013, inoltre, in merito alla compensazione tra certificazioni e crediti tributari, prevede la possibilità della compensazione in F24 solo per i debiti tributari derivanti da accertamenti tributari ed iscritti a ruolo, mentre non è prevista alcuna possibilità di compensazione tra certificazioni e debiti tributari e previdenziali correnti maturati a carico delle imprese virtuose che hanno sempre rispettato le scadenze tributarie, contributive e previdenziali, anche in assenza di pagamenti certi da parte della pubblica amministrazione, addirittura facendo ricorso all'indebitamento bancario e sopportandone il relativo onere –:
   quali siano gli intendimenti del Governo in merito alle problematiche esposte in premessa. (3-00071)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PRATAVIERA e ALLASIA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   Vinyls Italia spa è un'azienda italiana che opera nel settore chimico, producendo cloruro di polivinile e cloruro di vinile monomero;
   dopo vari passaggi di proprietà, il 31 marzo 2009 la società è acquisita dal gruppo Sartor, ma solo dopo 20 giorni la nuova proprietà comunica che la società non poteva continuare ad operare a causa dell'aumento di prezzo da parte di Eni del dicloroetano (da 70 a 270 euro la tonnellata) e così nell'agosto dello stesso anno la produzione viene fermata e nel novembre gli operai messi in cassa integrazione;
   il Ministro dello sviluppo economico pro tempore valutò che Vinyls Italia potesse essere salvata e nominò come commissari straordinari gli avvocati veneziani Mauro Pizzigati e Giorgio Simeone, la cui missione era quella di trovare nuovi investitori interessati ad acquisire gli impianti, considerato che è l'unica società in Italia che produce PVC;
   sono trascorsi quattro anni di battaglie, di annunci – poi smentiti – di salvataggi miracolosi da parte di «fantomatici» finanziatori, ed oggi il grande impianto chimico di Porto Marghera dovrà chiudere i battenti: nessun investitore, infatti, ha acquisito gli impianti e riassunto i 140 dipendenti di Vinyls, anzi i debiti della Vinyls in amministrazione straordinaria, invece che diminuire sono aumentati e in cassa pare non siano rimasti neanche i soldi per retribuire quei lavoratori che hanno continuato a garantire i presidi di sicurezza degli impianti catalogati dalle direttive europee «a rischio di incidente rilevante»;
   l'ultima delle numerose proroghe dell'amministrazione straordinaria concessa dal tribunale di Venezia è scaduta il 15 maggio 2013 ed ora resta solo la dichiarazione di fallimento –:
   se e quali iniziative di propria competenza il Ministro intenda adottare, considerato che da ben sette mesi il Ministero dello sviluppo economico sembra all'interrogante essersi disinteressato della vicenda nonostante i commissari straordinari siano stati direttamente nominati dal medesimo Ministero;
   se non ritenga doveroso appurare eventuali responsabilità in capo agli amministratori straordinari per il fallimento della società e quali iniziative intenda adottare affinché nel futuro possa esser garantita la salvaguardia di importanti realtà produttive del nostro territorio. (5-00156)

Interrogazioni a risposta scritta:


   MICCOLI e PIAZZONI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   da circa novant'anni operano nel mercato dei servizi postali le agenzie di recapito meglio note come imprese private di appalti postali, le quali, sino all'anno 1999, hanno operato in regime di concessione dell'allora Ministero delle poste;
   successivamente al recepimento della direttiva comunitaria 97/67/CE, mediante l'emanazione del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che poneva fine a tali concessioni, il Governo invitava le Poste italiane a stipulare accordi di collaborazione con le agenzie di recapito al fine di salvaguardare le stesse imprese e i livelli occupazionali;
   tali accordi si traducevano in affidamenti di corrispondenza ordinaria e raccomandata e servizi accessori di Poste italiane prorogati sino al 2007, anno in cui con un documento sottoscritto da agenzie di recapito, Poste italiane e Ministero delle comunicazioni – meglio noto come memorandum 11 dicembre 2007 – venivano definite le linee guida del processo di liberalizzazione dei servizi postali;
   nell'anno 2008 Poste italiane affidava i servizi di consegna della propria corrispondenza ordinaria raccomandata e servizi accessori con appositi bandi di gara, determinando una contrazione considerevole del valore affidato alle imprese che da circa 70 milioni del 2000 si riduceva a 58 milioni nel 2008, a 40 milioni nel 2011 e infine a 28 milioni nell'ultimo bando del 2012; tale contrazione di fatturato ha comportato rilevanti riduzioni di personale nelle imprese private; solo nell'ultimo anno i livelli occupazionali a rischio ammontano a circa 2000 unità, di cui il 30 per cento già compromesse;
   in alcune realtà come Roma e Napoli la dimensione del problema ha assunto livelli socialmente preoccupanti;
   nel predetto memorandum si stabiliva che tra le parti sarebbero state avviate iniziative e soluzioni idonee a salvaguardare l'occupazione delle agenzie di recapito e di Poste italiane; quanto esposto si realizzava di fatto solo per Poste italiane a seguito dell'accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali del 28 febbraio 2013 firmata con le organizzazioni sindacali in cui si scongiuravano 9000 esuberi dichiarati dalla stessa azienda;
   purtroppo, per le agenzie di recapito in appalto nessun intervento sino a oggi ha garantito la tenuta dei livelli occupazionali;
   nel citato accordo sulla riorganizzazione dei servizi postali del 28 febbraio 2013 veniva sottoscritto tra le parti l'apertura di un tavolo entro il mese di aprile 2013 per la discussione delle problematiche legate alla contrazione dei volumi e dei livelli occupazionali delle aziende in appalto;
   a tutt'oggi nessuna trattativa nel merito si è mai instaurata, mentre aumenta lo stato di crisi economica e occupazionale delle imprese in appalto;
   Poste italiane – ente a totale partecipazione statale, il cui ruolo e risultato economico assumono rilevante importanza per ciò che attiene alla responsabilità sociale del nostro Paese – chiude da diversi anni bilanci con profitti in costante crescita, che si evidenziano con il risultato di un miliardo e trentadue milioni di utile ottenuto nel 2012 –:
   quali urgenti iniziative intenda adottare allo scopo di salvaguardare i duemila posti di lavoro nelle aziende degli appalti postali, anche mediante la convocazione di un tavolo di concertazione tra le parti interessate, le organizzazioni sindacali e gli organi istituzionali competenti, volto a garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. (4-00516)


   LACQUANITI, DI SALVO e FERRARA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   dalla fine degli anni ’90 molte aziende del gruppo FIAT hanno riorganizzato la produzione ricorrendo alla terziarizzazione di reparti e attività;
   anche a Brescia, IVECO, azienda del gruppo FIAT, ha ceduto ad altre Società del medesimo gruppo attività amministrative e reparti produttivi, fra cui: reparto plastica alla Tgv di Parma, manutenzione alla Comau, gestione centrali elettriche e termiche e gestione acque alla Fenice gruppo Edf, sorveglianza e vigili del fuoco alla Sirio, e stampaggio lamiere alla MAC di Torino;
   il 2 aprile 1999 IVECO, MAC, rappresentanze sindacali unitarie e sindacati hanno sottoscritto un accordo che oltre a prevedere l'estensione dei trattamenti economici e contrattuali dei lavoratori di IVECO ai lavoratori che passavano da IVECO a MAC, contemplava la ricerca di soluzioni sostenibili per i lavoratori, laddove MAC fosse stata interessata da cambiamenti con ricadute occupazionali; contestualmente IVECO assicurava le parti che comunque il sito produttivo di Brescia era destinato a svilupparsi, con una crescita dei volumi produttivi e delle attività; in forza di questo accordo pertanto la procedura di mobilità a carico di oltre 100 lavoratori che MAC avviava più tardi, fra il 2006 e il 2007, si concludeva effettivamente con l'assorbimento da parte di IVECO di 90 lavoratori;
   nel 2009 MAC annunciava la cessazione dell'attività di stampaggio lamiera a Brescia, cui seguiva l'apertura di un confronto con i lavoratori e i sindacati e 75 giorni di presidio permanente, al termine del quale MAC accettava il mantenimento di un presidio produttivo a Brescia, la graduale dismissione delle attività di stampaggio lamiera e anche l'assorbimento graduale dei lavoratori della MAC da parte di IVECO;
   al termine di questa fase tuttavia IVECO assumeva solo 32 lavoratori, lasciando i restanti 84 lavoratori alle dipendenze della MAC;
   a giugno 2012 FIOM, in considerazione che in ottobre sarebbe scaduto il terzo anno di cassa integrazione guadagni straordinaria, chiedeva una serie di incontri a MAC e IVECO presso l'associazione industriali, incontri a cui IVECO non si presentava;
   fra il 2012 e il 2013 FIOM avviava una serie d'incontri istituzionali con le amministrazioni locali e regionali, e anche con le forze politiche, ottenendo sempre promesse d'interessamento alla vicenda;
   il 25 febbraio 2013 MAC procedeva a licenziare gli 84 lavoratori del proprio sito bresciano –:
   se il Governo, alla luce di quanto descritto in premessa, non intenda promuovere quanto prima un tavolo di confronto e trattativa fra le parti volto alla ricollocazione dei lavoratori della MAC licenziati;
   quali iniziative urgenti il Governo intenda concretamente adottare per promuovere la ricollocazione dei lavoratori della Mac di Brescia. (4-00517)


   PRODANI e RIZZETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la Ferriera di Servola (Trieste) è uno degli stabilimenti industriali del gruppo Lucchini per il quale il Governo ha avviato un tavolo di crisi il 22 gennaio 2013 a Roma, presso il Ministero dello sviluppo economico;
   l'Esecutivo si è impegnato ad avviare il confronto con i territori in cui sono presenti gli stabilimenti Lucchini maggiori, Trieste inclusa, in modo da riconoscere lo stato di crisi industriale complessa e avviare il processo di riconversione produttiva;
   il 24 gennaio 2013 la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di «Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa»;
   secondo quanto riportato dal quotidiano triestino Il Piccolo del 17 maggio 2013, il vicepresidente della Commissione dell'Unione europea Antonio Tajani – al termine della tavola rotonda di alto livello sull'acciaio tenutasi a Bruxelles il 16 maggio 2013 – ha assicurato che la Ferriera di Servola (Trieste) sarà inclusa nel prossimo Piano dell'Unione europea per la siderurgia. «La ristrutturazione può sostenere il progresso economico e sociale, ma – ha dichiarato Tajani alla stampa – si devono anticipare i cambiamenti strutturali», e questo è fattibile «se le aziende prendono misure correttive e se le autorità pubbliche aiutano a creare le condizioni giuste»;
   alla tavola rotonda ha partecipato, come rappresentante italiano, il sottosegretario di Stato allo sviluppo pro tempore economico Claudio De Vincenti;
   il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha commentato le esternazioni di Tajani auspicando che «soluzioni per la Ferriera di Servola sono possibili solo con l'impegno congiunto a livello europeo, nazionale e locale»;
   il 5 giugno 2013 la Commissione europea approverà l’action plan sulla siderurgia che interessa anche il gruppo Lucchini e la Ferriera di Servola –:
   se il Ministro interrogato intenda fornire ogni utile informazione sull'esito della tavola rotonda di alto livello sull'acciaio tenutasi a Bruxelles;
   se intenda attivarsi al fine di avviare le procedure in corso per l'effettivo inserimento dello stabilimento Ferriera di Servola nell'area di crisi complessa, favorendo così la soluzione ad una grave crisi lavorativa ed occupazionale in grado di minare il tessuto produttivo di Trieste. (4-00518)


   MOLTENI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che reca attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili, definendo i requisiti per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore;
   i requisiti tecnico professionali richiesti agli installatori, a decorrere dal 1° agosto 2013, ripropongono le prime tre delle quattro tipologie di requisiti oggi vigenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008, ossia:
    a) laurea;
    b) diploma + esperienza lavorativa;
    c) attestato professionale + esperienza lavorativa;

   nulla si prevede per la quarta tipologia «d)» dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 37 del 2008, ossia: «d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti»;
   in pratica, l'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011 impedisce di lavorare ai soggetti che, pur non avendo titoli di studio, hanno maturato una significativa esperienza nell'installazione di impianti nel settore delle rinnovabili, tanto da raggiungere e mantenere per almeno tre anni il livello di operaio specializzato (raggiungibile dopo un periodo di apprendistato e di operaio qualificato);
   pertanto, dal 1° agosto 2013, 57.000 installatori di impianti, che negli ultimi anni hanno maturato esperienza e conoscenza nel settore delle rinnovabili, potrebbero trovarsi senza lavoro;
   la norma si presenta alquanto discriminatoria, in quanto nega a tali lavoratori il riconoscimento delle competenze acquisite, non prevedendone nemmeno possibilità di svolgimento di corsi di aggiornamento professionale;
   tale disposizione, peraltro non prevista dalla direttiva 2009/28/CE, si pone in netto contrasto sia con la prassi normativa che solitamente comprende un periodo transitorio in tutti i casi in cui si introducono nuovi requisiti che mettono in discussione attività professionali in essere, e sia con il principio comunitario di libera concorrenza e con quello costituzionale di uguaglianza sostanziale;
   il settore delle rinnovabili mostra ancora grandi potenzialità di crescita e lo «stop» posto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che vieta a gran parte degli imprenditori di continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1° agosto 2013, creerebbe un arresto dell'economia nazionale, particolarmente gravoso nell'attuale momento di crisi che attraversa il Paese –:
   quali iniziative urgenti, anche normative, il Ministro intenda adottare per consentire ai responsabili tecnici già abilitati ai sensi dell'articolo 4, lettera d), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, di poter continuare a svolgere la propria attività anche successivamente al 1° agosto 2013, data di entrata in vigore dei nuovi requisiti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, magari, anche prevedendo per loro la possibilità di frequenza di un corso di aggiornamento obbligatorio, in forma di seminario o altro, similmente a quanto previsto per il rinnovo della qualificazione ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'allegato 4.
(4-00523)

Apposizione di firme ad una mozione.

  La mozione Lenzi e altri n. 1-00046, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 maggio 2013, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Carnevali, Incerti, Fossati, Miotto, Biondelli.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Garavini e altri n. 5-00122, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 15 maggio 2013, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Rigoni, Quartapelle Procopio.

  L'interrogazione a risposta scritta Migliore e altri n. 4-00500, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 maggio 2013, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Fratoianni.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Peluffo n. 5-00142, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 maggio 2013, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Fiano.

  L'interrogazione a risposta scritta Peluffo n. 4-00510, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 maggio 2013, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Quartapelle Procopio.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Culotta e altri n. 5-00147, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 maggio 2013, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Cardinale, Iacono, Albanella, Piccione.

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:
   interrogazione a risposta scritta Bonomo n. 4-00089 del 25 marzo 2013;
   interrogazione a risposta orale Ottobre n. 3-00061 del 16 maggio 2013;
   interrogazione a risposta scritta Palazzotto n. 4-00474 del 16 maggio 2013;
   interrogazione a risposta orale Sottanelli n. 3-00066 del 17 maggio 2013.