ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00182

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 14/06/2012
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00875
Atto numero: 7/00883
Atto numero: 7/00891
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/06/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 14/06/2012
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
BECCALOSSI VIVIANA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/06/2012
BRUGGER SIEGFRIED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 14/06/2012
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 14/06/2012
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
RUVOLO GIUSEPPE POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA) 14/06/2012
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
FAENZI MONICA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/06/2012
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 14/06/2012
MISEROTTI LINO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/06/2012
NARO GIUSEPPE UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 14/06/2012
PEPE MARIO (PD) PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
ROTA IVAN ITALIA DEI VALORI 14/06/2012
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 14/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
14/06/2012
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 14/06/2012

APPROVATO IL 14/06/2012

CONCLUSO IL 14/06/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00182
presentata da
PAOLO RUSSO
giovedì 14 giugno 2012 pubblicata nel bollettino n.666

La XIII Commissione,
premesso che:
il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni sullo squilibrio della filiera alimentare, da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2012, in cui si evidenzia, tra l'altro, la progressiva perdita di potere contrattuale degli agricoltori, cui corrisponde analoga diminuzione dei prezzi alla produzione, e si invita la Commissione europea a proporre solide normative per garantire rapporti fra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari equi e trasparenti;
la comunicazione della Commissione europea su un «Miglior funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)0591) ha individuato notevoli squilibri a livello di potere negoziale che si traducono in pratiche commerciali sleali, quali, tra le altre, pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, clausole contrattuali inique, limitato accesso al mercato, mancanza di informazioni sulla formazione dei prezzi, disparità nella ripartizione dei margini di profitto lungo la catena alimentare, abusi di potere di mercato da parte di fornitori o acquirenti (ad esempio, cartelli e imposizioni dei prezzi di rivendita) e alleanze di acquisto;
i dati statistici europei ed italiani dimostrano che il reddito degli agricoltori è in continua diminuzione (-11,6 per cento dal 2009 a livello di Unione europea) e che i prezzi pagati dai consumatori non riflettono quelli corrisposti ai produttori agricoli, pur continuando questi ultimi a investire in qualità e innovazione;
nel nostro Paese, per ogni 100 euro spesi dai consumatori per acquistare i prodotti agricoli non trasformati (principalmente gli ortofrutticoli freschi), solo 20 restano al settore agricolo, mentre 73 euro rappresentano la quota del commercio e del trasporto; 7 euro sono spesi per acquistare prodotti di provenienza estera;
la quota agricola, a sua volta, viene destinata ai consumi intermedi e soltanto 12 euro rappresentano il valore aggiunto, ossia quello che serve a coprire i costi degli ammortamenti e infine a remunerare l'imprenditore agricolo;
tali circostanze, unitamente agli ingenti aumenti dei costi di produzione che non possono essere coperti dai ricavi (+40 per cento in media in Europa tra il 2000 e il 2010), generano nel lungo periodo la diminuzione del potenziale produttivo dei fattori primari dell'Europa e dell'Italia, compromettendo la sopravvivenza delle aziende agricole, soprattutto quelle di piccola e media dimensione,e rischiando di aumentare la dipendenza dalle importazioni;
il livello di concentrazione della grande distribuzione nell'Unione europea incide negativamente sui produttori e gli altri fornitori, in quanto provoca crescenti squilibri nei rapporti di forza tra le parti contraenti, considerando che si registra una graduale perdita di potere negoziale da parte di produttori e trasformatori di prodotti agricoli in relazione al livello dei prezzi lungo la catena del valore, dalla produzione primaria al consumatore finale passando per la trasformazione;
l'eccessiva concentrazione sta attualmente generando un deterioramento in termini di varietà dei prodotti, patrimonio culturale, punti vendita al dettaglio, posti di lavoro e mezzi di sussistenza;
l'attuale crisi economico-finanziaria rende ancor più stringente la necessità di un corretto funzionamento della filiera alimentare con la riduzione dei notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti, laddove operatori più grandi e potenti spesso danno luogo a pratiche commerciali sleali, mediante prezzi o condizioni contrattuali a loro vantaggio; tali pratiche possono verificarsi a qualsiasi livello della filiera e consistono, ad esempio, in pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, cambiamenti ad hoc dei termini contrattuali, imposizione di promozioni, di scontistica e pagamento di un corrispettivo di inserimento del prodotto; in un mercato poco trasparente, il potere negoziale disuguale ha dato luogo a pratiche vessatorie che hanno portato a distorsioni del mercato, con effetti negativi sulla competitività dell'intera filiera alimentare;
l'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna dei prodotti, contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti contribuiscono a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera, ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati, a migliorare la trasparenza dei prezzi, ad adeguare l'offerta alla domanda, nonché a contribuire ad evitare determinate pratiche commerciali sleali;
il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina, all'articolo 62, le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, con l'obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e correttezza nei rapporti tra i contraenti, in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato;
nello specifico, con l'articolo 62 vengono disciplinati i contratti conclusi tra i diversi operatori della filiera agroalimentare che abbiano per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale: a pena di nullità, le norme impongono la forma contrattuale scritta e indicano il contenuto obbligatorio (durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento);
l'articolo 62 individua inoltre un elenco tassativo di pratiche che se attuate nelle relazioni commerciali tra operatori economici, relazioni nelle quali sono compresi i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, vengono ritenute ope legis sleali;
i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale nelle relazioni commerciali «resa finanziariamente attraente per i debitori» dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati e soprattutto dalla lentezza delle procedure di recupero;
diventa necessario, come evidenziato in sede europea, un passaggio deciso verso la cultura dei pagamenti rapidi, stabilendo adeguati interessi di mora per disincentivare i ritardi di pagamento, che sono una delle cause principali dei problemi di liquidità delle imprese interessate;
in particolare, l'articolo 62 individua i prodotti alimentari deteriorabili riproducendo fedelmente le categorie di prodotti elencati dalla norma previgente; per la cessione di tali prodotti il termine legale di pagamento del corrispettivo è fissato in trenta giorni, mentre per tutti gli altri il termine è fissato in sessanta giorni; in entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e gli interessi si applicano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei suddetti termini;
si dispone che il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pagamento è punito con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che è incaricata della vigilanza sull'applicazione della normativa;
il comma 11-bis dell'articolo 62 prevede, infine, che le relative disposizioni abbiano efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 e che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano definite le relative modalità di applicazione,
impegna il Governo:
ad adottare, nel più breve tempo possibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per definire le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
ad adottare un decreto attuativo il più funzionale possibile alle esigenze del comparto, privo di eccessi di burocrazia e di aggravi per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese agricole;
a seguire, nella definizione delle modalità applicative dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, i seguenti indirizzi:
1) ricomprendere nell'ambito applicativo del citato articolo 62 le cessioni, dietro pagamento di un corrispettivo, di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana;
2) applicare la suddetta normativa ai prodotti agricoli individuati dall'Allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai prodotti alimentari definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002;
3) individuare il consumatore finale nella persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che acquista i prodotti agricoli e alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale o per finalità non commerciali;
4) escludere dall'ambito applicativo del provvedimento i conferimenti dei prodotti effettuati dai soci alle rispettive cooperative, agricole e della pesca, nonché alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
5) considerare assolti gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, relativamente ai documenti di trasporto contenenti gli elementi richiesti qualora la fornitura dei prodotti indicati nei documenti di trasporto non venga contestata nei termini previsti dall'articolo 62, comma 3;
6) considerare assolto l'obbligo del rispetto della forma scritta nelle ipotesi di contratti-tipo di vendita dei prodotti agricoli e alimentari stipulati in esecuzione dei contratti quadro di cui al decreto legislativo n. 102 del 2005, sulla regolazione dei mercati agroalimentari, qualora tali contratti, o i documenti da essi discendenti, contengano tutti gli elementi di cui al comma 1 dell'articolo 62;
7) ritenere assolto il requisito della forma scritta relativamente agli ordini di acquisto con i quali il compratore richiede la consegna dei prodotti sempreché tali ordini eseguano contratti di cessione già stipulati tra le stesse parti, contenenti tutti gli elementi di cui all'articolo 62, comma 1;
8) prevedere che nel contratto di cessione del prodotto o - qualora le condizioni siano state disciplinate nei contratti quadro o nei contratti base ed eventuali accordi integrativi e pattuizioni aggiuntive - nell'ordine di acquisto sia indicato il prezzo netto da fatturare senza che l'acquirente nulla possa più pretendere dal fornitore;
9) stabilire che le eventuali condizioni relative ai servizi promozionali, agli sconti commerciali e ai premi di fine periodo devono essere espressamente previste e non assoggettate a variabili che non definiscono con certezza il prezzo, ab origine, nei contratti di cessione, in conformità all'articolo 62, comma 2, lettera a);
10) prevedere la possibilità di sottoscrivere i contratti anche in via telematica o per telefax in base alle disposizioni vigenti in materia, purché sia garantita la tracciabilità delle operazioni;
11) prevedere che i contratti di cessione devono essere conservati per un congruo periodo al fine di consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di espletare adeguatamente i previsti controlli;
12) ritenere condotta commerciale sleale, oltre le fattispecie indicate dall'articolo 62, comma 2, quelle identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agroalimentare, in sede di Forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level forum for a better functioning of the food supply chain);
13) considerare illegittimo il comportamento del contraente che in un momento successivo imponga nuove regole extracontrattuali a rapporti già regolamentati tra le parti;
14) ritenere che la data di ricevimento della fattura, ai fini dell'applicazione sia degli interessi dovuti al creditore che dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, venga validamente certificata nelle ipotesi di consegna a mano della fattura, di invio a mezzo di raccomandata A/R, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange);
15) prevedere - in analogia a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2002 e dall'articolo 3, comma 1, lettera b) punto ii), della direttiva 2000/35/CE, nonché dall'articolo 3, comma 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2011/7/UE - nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, la decorrenza del periodo di pagamento dei trenta o sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento dei prodotti, da documentare con mezzi idonei;
16) disporre che, nel caso in cui la cessione dei prodotti venga eseguita per singole consegne nell'ambito di un mese, i termini di pagamento decorrano dal ricevimento dell'ultima fattura;
17) consentire l'emissione di fatture distinte per le cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti ai sensi dell'articolo 62, comma 3;
18) applicare i termini di pagamento alle cessioni dei prodotti che prevedono erogazioni di servizi e prestazioni accessorie;
a valutare l'opportunità di riferire ai competenti organi parlamentari prima della definitiva adozione del decreto attuativo dell'articolo 62;
a rafforzare le misure per favorire il pagamento del corrispettivo entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni, a partire dal monitoraggio dei tempi effettivi di pagamento, tenuto conto che la decorrenza dei termini dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura potrebbe allungare i termini di almeno un mese, considerando che la situazione reddituale degli agricoltori è in continuo peggioramento e potrebbe indurre molti di loro ad abbandonare le campagne;
a sostenere lo sviluppo degli accordi interprofessionali per una crescita della filiera più integrata che possa programmare volumi e richieste, al fine di sostenere le imprese e gli agricoltori, in modo che possano contare su certezze e su una riduzione delle intermediazioni che ne limitano la redditività;
a proseguire nelle consultazioni esistenti, attraverso l'azione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tenendo in considerazione tutti gli attori della catena alimentare, in modo da promuovere il dialogo e stabilire linee guida per l'instaurazione di rapporti più equi ed equilibrati;
ad adottare, per quanto di propria competenza, azioni volte a contrastare pratiche di acquisto abusive dei grossisti e dei dettaglianti dominanti che pongono sistematicamente gli agricoltori in una posizione negoziale estremamente sfavorevole;
a valutare, sulla base del monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 62, l'opportunità di adottare, nei limiti consentiti dall'ordinamento comunitario, ogni iniziativa utile al fine di:
1) prevedere che la stesura dei contratti e i relativi adempimenti siano a carico dell'acquirente, fermo restando che in base all'articolo 62, comma 1, i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari dovranno essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità, e dovranno essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti;
2) escludere dall'ambito applicativo dell'articolo 62 la cessione dei prodotti agricoli alle società di persone e a responsabilità limitata, da parte degli imprenditori agricoli soci, al fine della successiva commercializzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge n. 296 del 1996;
3) considerare clausola iniqua in danno del creditore la conclusione di contratti con determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle cessioni, come rilevati dall'ISMEA attraverso il servizio certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008;
4) considerare illegittimo il comportamento del contraente che subordini l'avvio della relazione commerciale all'accettazione di condizioni contrattuali inique o eccessivamente gravose, quali la previsione di automatismi promozionali, la fatturazione di servizi fra grande distribuzione organizzata e fornitore, l'eventuale imposizione di sistemi o fornitori scelti non motivati sulla base dell'economicità e dell'efficienza o il pretendere ristorni o contribuzioni anche da fornitori di servizi o imballaggi;
5) prevedere che i termini di pagamento decorrano dalla fine del mese di consegna del prodotto;
6) prevedere, nel caso di consegne effettuate da cooperative o loro consorzi, che una quota parte di quanto percepito dalla grande distribuzione organizzata, dall'industria alimentare o dai grossisti, ritorni, in un lasso di tempo non superiore a trenta giorni, calcolato dalla data del ricevimento del pagamento, ai soci conferenti;
7) prevedere che la pubblica amministrazione (mense, ospedali e altro) rispetti gli impegni contrattuali relativi al pagamento nei novanta giorni successivi alla consegna della merce esposta in bolla e che, nel caso di consegne effettuate da cooperative o loro consorzi, questi rimettano ai soci conferenti almeno il 40 per cento di quanto percepito dalla pubblica amministrazione a titolo di acconto entro trenta giorni dal ricevimento del pagamento.
(8-00182) «Paolo Russo, Di Giuseppe, Brandolini, Beccalossi, Brugger, Delfino, Oliverio, Ruvolo, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cuomo, Cenni, Faenzi, Fiorio, Marrocu, Messina, Miserotti, Naro, Mario Pepe (PD), Rota, Servodio, Sani, Trappolino».