ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00167

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 07/03/2012
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00706
Atto numero: 7/00722
Firmatari
Primo firmatario: ZAMPARUTTI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2012
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
07/03/2012
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 07/03/2012

APPROVATO IL 07/03/2012

CONCLUSO IL 07/03/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00167
presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI
mercoledì 7 marzo 2012 pubblicata nel bollettino n.617

L'VIII Commissione,
premesso che:
l'inceneritore Fenice di Melfi smaltisce circa 65.000 tonnellate annue di cui 30.000 di rifiuti solidi assimilati agli urbani e 35.000 di rifiuti industriali;
l'Arpa Basilicata ha messo a disposizione i dati relativi al monitoraggio dei metalli pesanti prodotti dall'inceneritore Fenice di Melfi, per il periodo 2002-2007, sabato 17 settembre 2011: in base a questi dati emerge che, dal 2002 al 2007, vi sono stati sforamenti continui da parte dell'inceneritore Fenice di tutta una serie di sostanze inquinanti la falda acquifera;
l'inceneritore «Fenice» di Melfi è al centro di indagini giudiziarie da parte della procura della Repubblica di Potenza, che ipotizza il reato di disastro ambientale, per il quale risultano indagati tra l'altro dirigenti ed ex dirigenti dell'ARPAB, Agenzia regionale per l'ambiente della Basilicata, nei confronti dei quali, l'11 ottobre 2011, sono state emesse ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari;
l'impianto opera in base ad un'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla provincia di Potenza nelle more del rilascio dell'AIA da parte della regione, fatto che ha contribuito a far condannare l'Italia dalla Corte europea per violazione della direttiva 2008/1/CE (sentenza del 31 marzo 2011 causa C-50/10);
la regione Basilicata ha istituito una commissione consiliare di inchiesta sulla vicenda, nonché un tavolo della trasparenza, per analizzare quanto accaduto negli anni precedenti, e valutare l'entità dell'inquinamento prodotto, in particolare nella falda acquifera, a causa del superamento dei valori limite di concentrazione di mercurio;
la provincia di Potenza, con ordinanza del 14 ottobre 2011, ha disposto la sospensione delle attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali dell'impianto «Fenice» al fine di eliminare le fonti di inquinamento, ed EDF, soggetto gestore dell'impianto, ha prodotto ricorso al TAR avverso tale ordinanza ottenendo ragione;
secondo quanto emerge dalle indagini della magistratura, la società che gestisce l'inceneritore «Fenice» era a conoscenza del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione già dal febbraio 2000, seppur sulla base di pochi parametri e ARPAB non avrebbe indagato gli effetti dell'inquinamento in falda sulla salute umana fino al 2009;
dal ciclo di audizioni svoltesi presso la VIII Commissione, è emerso, inoltre, che il monitoraggio della matrice ambientale aria è risultato sostanzialmente assente, fatto salvo uno studio autonomamente realizzato dall'Istituto Superiore della Sanità;
il «Principio di precauzione» sancito dal trattato di Maastricht è stato tradotto nella normativa italiana con l'approvazione del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), il cui articolo 301 recita: «In applicazione del principio di precauzione del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione». Tale concetto è stato ulteriormente precisato con l'introduzione nel Codice ambientale dell'articolo 3-ter, aggiunto dal decreto legislativo n. 4 del 2008 (cosiddetto «decreto correttivo» del Codice ambientale), il quale prescrive che: «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva...»,
impegna il Governo:
a verificare la fattibilità di una indagine epidemiologica e biologica per conoscere lo stato della salute pubblica e dell'ambiente in tutta la zona del Vulture Alto Bradano;
ad operare, per quanto di competenza, perché sia effettuato un adeguato monitoraggio di tutte le matrici ambientali ad iniziare dall'aria ed in particolare dalle diossine;
a contribuire, per quanto di propria competenza, a fare chiarezza sulla reale quantità di rifiuti pericolosi bruciati dall'inceneritore «Fenice», che sembra essere ben diversa rispetto ai dati diffusi di recente dalla trasmissione televisiva «Striscia la notizia», nonché sulla dimensione dell'impianto «Fenice» rispetto al contesto nazionale e sulle ragioni che hanno determinato la necessità di bruciare «rifiuti tal quale» presso gli impianti Fenice/EDF di San Nicola di Melfi (PZ);
ad adottare tutte le iniziative di competenza dirette a limitare il danno ambientale provocato nonché ad ordinare, ai sensi dell'articolo 305 del Codice ambientale, al soggetto gestore dell'inceneritore «Fenice» che ha cagionato danni ambientali di assumere le necessarie misure di ripristino.
(8-00167) «Zamparutti, Margiotta, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Realacci, Maurizio Turco».