ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00146

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 02/08/2011
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00496
Firmatari
Primo firmatario: GIOVANELLI ORIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/08/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 02/08/2011
ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 02/08/2011
FONTANELLI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 02/08/2011
NACCARATO ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 02/08/2011
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 02/08/2011
LO MORO DORIS PARTITO DEMOCRATICO 02/08/2011
MANTINI PIERLUIGI UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 02/08/2011
TASSONE MARIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 02/08/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
02/08/2011
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 02/08/2011

APPROVATO IL 02/08/2011

CONCLUSO IL 02/08/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00146
presentata da
ORIANO GIOVANELLI
martedì 2 agosto 2011 pubblicata nel bollettino n.520

Le Commissioni I e VIII,
premesso che:
la Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con lettera datata 22 novembre 2010 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione concernente la gestione delle opere secretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
tale documentazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente) e annunciata all'Assemblea il 24 novembre 2010;
la relazione prende in considerazione gli appalti relativi alle opere secretate i cui atti sono pervenuti alla Corte nel periodo 2005-2007 (con aggiornamenti per i lavori presi in esame);
per la mole del documenti da esaminare e per il generalizzato ricorso alla speciale procedura della secretazione da parte delle Amministrazioni interessate, l'indagine è stata circoscritta dalla Corte al ministero dell'interno ed al Ministero della difesa con riferimento a Vigili del fuoco e Carabinieri;
per il periodo preso in considerazione la norma applicabile è l'articolo della legge 109 del 1994; l'adozione della procedura di secretazione consentiva, in base a tale normativa, che i lavori di realizzazione delle opere potessero essere eseguiti senza procedure ad evidenza pubblica e senza controlli, se non quello successivo della Corte dei conti sulla gestione. La legge è stata sostituita con l'entrata in vigore, il 1o luglio 2006, del nuovo codice per gli appalti pubblici (specificamente articolo 17 del decreto legislativo n. 163 del 2006);
sia nell'articolo 33 della legge 109 del 1994 che nell'articolo 17 del codice degli appalti è posta una specifica condizione oggettiva ai fini della possibilità di utilizzo della deroga, cioè che la procedura sia attivabile solo nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello stato. Ed entrambi gli articoli considerano la deroga facoltativa;
«la potestà regolamentare dell'amministrazione non è libera, bensì circoscritta, nella individuazione dei casi in cui sono necessarie misure speciali di segretezza e sicurezza: queste devono essere richieste da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative vigenti ovvero originate dall'esigenza di proteggere "gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato"»;
nella vigenza della legge del 1994 sono richiesti per l'applicazione della procedura anche i requisiti di indifferibilità ed urgenza delle opere;
la Corte dei conti, nella quasi totalità degli atti relativi ai casi presi in considerazione, ha rilevato che:
a) la dichiarazione di secretazione è stata espressa in termini generici e che il ricorso alla secretazione è stato fatto in via generalizzata quando per legge avrebbe dovuto essere limitato ai presupposti dell'articolo 33;
b) mancano riferimenti alla indifferibilità ed urgenza per opere che poi sono state assegnate in ritardo o portate a termine in anni;
c) manca o è generica la motivazione del ricorso alla procedura stessa;
d) sono stati riscontrati casi di irregolarità anche nella gestione degli appalti (mancata programmazione degli interventi, ritardi, varianti in prossimità della scadenza dei termini contrattuali, omissione di documentazione, omissioni dell'abilitazione di sicurezza);
e) sono stati riscontrati casi di irregolarità contabili (esempio assunzione dell'impegno di spesa prima della stipula del contratto);
la Corte dei conti nella sua relazione pone il problema, della lacuna della legge relativamente al soggetto legittimato a decidere la procedura di secretazione. La Corte sottolinea la sua propensione per la dottrina che attribuisce tale competenza al Ministro e non ai dirigenti generali;
l'articolo 8 comma 10 del decreto-legge n. 78 del 2010 è intervenuto sulla disciplina delle opere secretate attraverso la modifica del testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001 all'articolo 16); tale modifica in primo luogo riforma la disciplina formalizzando la prassi di lungo corso che la Corte dei conti nella sua relazione stigmatizza, cioè che la secretazione possa essere dichiarata a livello di dirigenza e non al solo livello ministeriale e dall'altro non pare perseguire un obiettivo di chiarezza, trasparenza, semplificazione e migliore regolazione in quanto interviene con decreto-legge su una disciplina non immediatamente correlabile a quella degli appalti,
impegna il Governo:
a fare in modo che i ministri competenti operino un controllo sugli appalti in corso per i quali è stata disposta la procedura di secretazione e formulando le opportune informazioni al Parlamento;
ad assumere le più opportune ed efficaci iniziative urgenti al fine di circoscrivere il più possibile il ricorso alla secretazione e di controllare che tale procedura non sia utilizzata in mancanza dei presupposti di legge;
a mettere a disposizione del Parlamento un elenco delle imprese aggiudicatarie degli appalti;
a predisporre gli interventi necessari a definire i profili soggettivi connessi alla procedura di secretazione, anche in considerazione dell'orientamento della Corte dei conti in merito;
ad assumere tempestivamente delle iniziative volte ad assicurare la piena trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche, promuovendo l'adozione di norme di immediata applicabilità in grado di rendere effettivo tale principio, nonché, ipotizzando dei meccanismi di pubblicità relativamente al sistema degli incarichi dirigenziali.
(8-00146) «Giovanelli, Ginoble, Zaccaria, Fontanelli, Naccarato, Benamati, Lo Moro, Mantini, Tassone».