ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00082

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 14/07/2010
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00359
Firmatari
Primo firmatario: GIORGETTI GIANCARLO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
BARETTA PIER PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2010
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 14/07/2010
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO 14/07/2010
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 14/07/2010
COMMERCIO ROBERTO MARIO SERGIO MISTO-MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE-ALLEATI PER IL SUD 14/07/2010


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Stato iter:
14/07/2010
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 14/07/2010

APPROVATO IL 14/07/2010

CONCLUSO IL 14/07/2010

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00082
presentata da
GIANCARLO GIORGETTI
mercoledì 14 luglio 2010 pubblicata nel bollettino n.352

La V Commissione,
premesso che:
la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la nuova disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, ha ridisegnato i rapporti tra Parlamento e Governo nella gestione della finanza pubblica, rafforzando i poteri di controllo parlamentare, in linea con gli orientamenti dei principali Paesi europei;
la nuova legge di contabilità ha, in particolare, previsto un significativo arricchimento del patrimonio informativo che il Governo ha l'obbligo di mettere a disposizione delle Camere, anche attraverso un accesso diretto del Parlamento a banche dati gestite da amministrazioni pubbliche, disponendo altresì che alcuni documenti, come le relazioni tecniche, siano trasmessi al Parlamento in formato elettronico;
la nuova disciplina ha, inoltre, ampliato e rafforzato i contenuti della relazione tecnica che deve corredare i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie, rimettendo, peraltro, alle Commissioni e ai Regolamenti parlamentari il compito di individuare ulteriori casi nei quali il Governo è tenuto alla presentazione della relazione tecnica;
in particolare, alla relazione tecnica dovrà essere sempre allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni;
ai fini della definizione della copertura finanziaria, la relazione tecnica evidenzia anche gli effetti delle disposizioni sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione;
si dispone altresì che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari siano aggiornati all'atto del passaggio dell'esame dei provvedimenti tra le due Camere;
le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria devono essere accompagnate da una relazione tecnica che riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate a bilancio utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime;
l'attuazione delle nuova disposizioni in esame richiede di definire nuovi procedure e strumenti per conseguire sostanziali progressi in materia di quantificazione e verifica degli effetti finanziari dei provvedimenti sia in ambito governativo che parlamentare;
al fine di assicurare la piena efficacia delle innovazioni introdotte dalla nuova disciplina contabile appare necessario individuare modalità attuative condivise tra Governo e Parlamento;
impegna il Governo
a trasmettere alle Camere anche i decreti di cui all'articolo 33, comma 4, relativi alle variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie di ciascun programma;
ad adottare le opportune iniziative per individuare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, uno o più schemi tipo per la redazione delle relazioni tecniche che assicuri la disponibilità di tutte le informazioni richieste dalla nuova normativa contabile;
ad esplicitare nell'ambito delle relazioni tecniche, in base a quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della legge n. 19 del 2009, i criteri utilizzati per quantificare l'impatto di ciascuna disposizione sui saldi di cassa e di indebitamento netto, in particolare, attraverso l'evidenziazione dei raccordi tra tali effetti e gli andamenti tendenziali dei conti di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
ad individuare, d'intesa con le Camere, le modalità tecniche per la trasmissione in via telematica della relazione tecnica e del prospetto riepilogativo sugli effetti finanziari dei provvedimenti, dei relativi aggiornamenti, nonché le modalità per l'accesso diretto alle banche dati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, e la trasmissione telematica delle relazioni, ai sensi dell'articolo 30, commi 8 e 9, lettera f);
a trasmettere, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al momento del passaggio dei provvedimenti dall'uno all'altro ramo del Parlamento, una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo riferiti al testo approvato, nei tempi utili all'avvio dell' esame del testo stesso da parte della Commissione competente;
ad assicurare la trasmissione di una relazione tecnica in tutti i casi in cui si preveda di attuare un provvedimento utilizzando risorse già disponibili a legislazione vigente, anche qualora il testo non sia corredato da una specifica clausola di neutralità finanziaria, in modo da assicurare la piena efficacia dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009;
a predisporre, nelle more dell'approvazione delle opportune riforme regolamentari, le relazioni tecniche, ove richieste, sugli emendamenti presentati dal relatore ovvero sui quali il relatore o il Governo abbiano espresso parere favorevole, in tempi compatibili con la programmazione dei lavori parlamentari;
a disporre l'invio alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di un prospetto recante il quadro delle attività di monitoraggio effettuate in relazione alle clausole di salvaguardia connesse alla copertura di disposizioni legislative di spesa ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, nonché gli oneri finanziari recati dalla legislazione approvata nel semestre precedente;
a predisporre, entro un anno dall'approvazione della presente risoluzione, un manuale recante l'illustrazione delle procedure, delle metodologie e dei criteri adottati dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica delle relazioni tecniche predisposte dalle Amministrazioni competenti, con riferimento alle diverse categorie di oneri e tipologie di spesa.
(8-00082) «Giancarlo Giorgetti, Gioacchino Alfano, Baretta, Bitonci, Ciccanti, Cambursano, Commercio».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2009 0196

EUROVOC :

base di dati

conto consolidato

controllo di gestione

controllo parlamentare

economia pubblica

finanze pubbliche

gestione contabile

parlamento

potere di controllo

pubblica amministrazione