ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 14/07/2010
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00366
Firmatari
Primo firmatario: BIASOTTI SANDRO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/07/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PILI MAURO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
META MICHELE POMPEO PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2010
GENTILONI SILVERI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2010
MONTAGNOLI ALESSANDRO LEGA NORD PADANIA 14/07/2010
NIZZI SETTIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
IANNARILLI ANTONELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
VELLA PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
GERMANA' ANTONINO SALVATORE POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
GHIGLIA AGOSTINO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
MURGIA BRUNO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
PANIZ MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
MINARDO ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
ARMOSINO MARIA TERESA POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
STRADELLA FRANCO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
BONCIANI ALESSIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
FADDA PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2010
CALVISI GIULIO PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2010
FOTI TOMMASO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
TORTOLI ROBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
DESIDERATI MARCO LEGA NORD PADANIA 14/07/2010
PES CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2010
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2010
MELIS GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 14/07/2010
GAROFALO VINCENZO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
PALMIERI ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/07/2010
COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO 14/07/2010
MEREU ANTONIO UNIONE DI CENTRO 14/07/2010


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
14/07/2010
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 14/07/2010

APPROVATO IL 14/07/2010

CONCLUSO IL 14/07/2010

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00081
presentata da
SANDRO BIASOTTI
mercoledì 14 luglio 2010 pubblicata nel bollettino n.352

La IX Commissione,
premesso che:
in data 16 aprile 2010 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha proposto una ripartizione delle prime posizioni della sintonia automatica digitale;
alle prime posizioni della sintonia automatica hanno diritto anche le emittenti regionali in base alle norme e alle intese sottoscritte al momento dello switch off deciso in ogni ambito regionale;
senza questo strategico posizionamento commerciale le emittenti locali rischiano l'inevitabile chiusura;
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2010, n. 73 dispone all'articolo 5, comma 2: «Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi in ordine di priorità:
a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite;
nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati. 3. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.»;
il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e successive modificazioni, reca «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;
il decreto legislativo 1o agosto 2003 n. 259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, reca «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - Supplemento Ordinario, reca il «Testo unico della radiotelevisione»;
la delibera n. 435/01/CONS, dell'Autorità garante delle comunicazioni (AGCOM) del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento ordinario n. 259, e successive modificazioni e integrazioni, approva il regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in «tecnica digitale»;
la delibera AGCOM n. 253/04/CONS del 3 agosto 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 2004, dispone «Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre»;
la delibera AGCOM n. 136/05/CONS, del 2 marzo 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2005, supplemento ordinario n. 35, dispone «Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n 112»;
la delibera AGCOM n. 163/06/CONS, del 22 marzo 2006, approva un programma di interventi volto a favorire l'utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla «tecnica digitale»;
nella fase di avvio delle procedure di switch off è stato sollecitato un provvedimento dell'Autorità relativo alla numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre di cui all'articolo 29-bis, comma 10;
gli operatori hanno dichiarato reiteratamente il proprio favore alla definizione da parte dell'Autorità di appositi criteri per l'assegnazione dei canali nella sintonizzazione automatica del telecomando, poiché tale fattore rappresentava un importante elemento di certezza nella fase di transizione del mercato;
le indicazioni contenute nei provvedimenti dell'Autorità prevedono che gli operatori, in merito all'ordinamento automatico dei canali offerti su piattaforma digitale terrestre, satellitare e via cavo, nel determinare la numerazione da applicare all'ordinamento automatico dei canali tengano conto delle abitudini degli utenti finali, dei criteri di semplicità d'uso e dell'applicazione di condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie;
i rilievi e le osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, relativamente ai limiti esposti sulla sintonizzazione automatica, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento adottato il 23 novembre 2006 di cui alla delibera n. 663/06/CONS, hanno reso indispensabile una riformulazione di alcune disposizioni per assicurare maggior certezza rispondendo ai problemi emersi in sede applicativa;
l'Autorità ha di fatto disposto che i piani di guida elettronica ai programmi, anche costituiti da semplici piani automatici di ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre, satellitare o via cavo, fermo restando il diritto di ciascun utente a riordinare a piacimento i programmi offerti secondo quanto previsto dalla delibera n. 216/00/CONS, devono tener conto «delle esigenze di semplicità di uso dell'apparato di ricezione e delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, ed applicano condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie nei confronti di tutti i fornitori di contenuti»;
l'Autorità ha ribadito che non devono essere praticate discriminazioni nei confronti dei fornitori di contenuti indipendenti e dei fornitori di contenuti a livello locale;
l'Autorità si è impegnata a garantire il rispetto di tali condizioni ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del codice delle comunicazioni elettroniche, anche intervenendo, ove giustificato, di propria iniziativa;
il Comitato Radio TV Locali (CRTL) ha avanzato una proposta in merito alla questione dell'ordinamento automatico dei programmi (logical channel number - LCN) nella piattaforma televisiva digitale terrestre;
la proposta prevede:
«1. Riprodurre nel primo blocco di numeri (1-99) della piattaforma digitale l'ordinamento già presente nell'ambiente analogico, riproducendo, il più fedelmente possibile, la posizione sul telecomando dei vari canali ricevuti in tecnica analogica, ponendo quindi nei primi numeri i canali nazionali e nei successivi i canali delle tv locali nell'ordine della popolazione servita con le frequenze analogiche utilizzate. L'ordinamento deve comunque, rispettare criteri equi, trasparenti e non discriminatori (tale non è certamente il criterio di cui si discute e che fa riferimento alle graduatorie Corecom per l'erogazione di contributi pubblici alle emittenti, graduatorie formate secondo criteri che non hanno alcun nesso con il grado di affezione dell'utenza all'emittente)»;
la Sardegna, prima regione a sperimentare l'attivazione del digitale terrestre ha pesantemente pagato l'aggravio della fase di avvio e della sua gestione e in tutte le regioni italiane si verifica un crollo degli ascolti che rischia di provocare un danno economico insopportabile per le televisioni regionali;
nella fase sperimentale era stato definito un automatico riposizionamento delle reti affidando alle televisioni regionali una collocazione nella sintonia automatica subito dopo le principali sette reti nazionali;
tale posizionamento automatico che rappresentava non solo il rispetto di posizioni di mercato conquistate con anni di attività informativa e di autonome produzioni televisive ma soprattutto una garanzia di tutela della specialità culturale, identitaria, delle regioni come il caso della Sardegna;
l'informazione regionale garantita dalle tv locali ha sempre rappresentato un fattore di democrazia rilevante nel panorama informativo;
da mesi l'attivazione di una sintonia automatica non regionale ha duramente penalizzato e colpito le emittenti televisive regionali con un danno economico rilevante e soprattutto con una ricaduta inaccettabile sul piano democratico, inteso come il venir meno per i sardi del diritto all'informazione regionale e alla produzione culturale proposta dalle emittenti locali;
in gran parte delle regioni italiane si stanno moltiplicando le denunce degli utenti e degli operatori delle tv locali che rischiano di subire un contraccolpo devastante se non si interverrà con un urgenza per ripristinare le condizioni di partenza che prevedevano appunto la tutela del posizionamento delle tv locali,
impegna il Governo:
a) ad intervenire, se del caso e nell'ambito delle proprie competenze, con tutti gli strumenti a disposizione per valutare il quadro delle conseguenze di tale situazione, al fine di individuare con urgenza soluzioni coerenti con le aspettative degli operatori televisivi locali;
b) a valutare, per quanto di propria competenza e nel rispetto di quella, stabilita per legge, dell'Autorità, l'opportunità che l'articolazione del digitale terrestre sul territorio nazionale abbia come fondamento quello dell'attribuzione alle televisioni regionali di un'adeguata posizione di sintonia, sulla base di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 177 del 2005, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 44 del 2010, e, in particolare, delle lettere a), b), c) del comma 2, individuando le procedure idonee a rendere tale processo immediatamente applicabile e, a tal fine, tenendo conto delle rilevazioni di ascolto delle emittenti regionali e locali e, in particolare, per le regioni dove è già avvenuto lo switch-off, di quelle riferite al momento dello spegnimento del segnale analogico.
(8-00081) «Biasotti, Pili, Meta, Gentiloni Silveri, Montagnoli, Nizzi, Iannarilli, Vella, Vincenzo Antonio Fontana, Germanà, Ghiglia, Murgia, Paniz, Minardo, Armosino, Stradella, Bonciani, Fadda, Calvisi, Tommaso Foti, Tortoli, Desiderati, Pes, Marrocu, Melis, Garofalo, Palmieri, Compagnon, Mereu».
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

attivita' non salariata

conseguenza economica

elettronica

prestazione di servizi

radiotrasmissioni

satellite

societa' di servizi

sviluppo economico

televisione