ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: del 03/11/2009
Firmatari
Primo firmatario: BERNINI BOVICELLI ANNA MARIA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 03/11/2009


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Stato iter:
03/11/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/11/2009
BERNINI BOVICELLI ANNA MARIA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/11/2009
ZACCARIA ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
TASSONE MARIO UNIONE DI CENTRO
BERNINI BOVICELLI ANNA MARIA POPOLO DELLA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 03/11/2009
BRANCHER ALDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/11/2009

ACCOLTO IL 03/11/2009

PARERE GOVERNO IL 03/11/2009

APPROVATO IL 03/11/2009

CONCLUSO IL 03/11/2009

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 8-00053
presentata da
ANNA MARIA BERNINI BOVICELLI
martedì 3 novembre 2009 pubblicata nel bollettino n.241

La Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, recante misure urgenti in tema di semplificazione normativa, ha disposto o confermato l'abrogazione di circa 28.500 atti normativi di rango primario adottati tra il 1861 e il 1947, ritenuti estranei all'ordinamento giuridico attuale;
in sede di conversione in legge del predetto decreto-legge è stato inserito nell'articolo 2 il comma 1-ter, il quale ha previsto che entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmettesse alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle suddette abrogazioni sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri;
in attuazione del citato comma 1-ter, il 24 giugno 2009 il Ministro per la semplificazione normativa ha trasmesso la relazione di cui al documento XXVII, n. 10;
la Commissione Affari costituzionali ha esaminato la relazione ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, a partire dal 29 luglio scorso, approfondendo le diverse questioni attraverso alcune interessanti e utili audizioni informali di esperti della materia (in particolare, prof.ssa Paola Bilancia, cons. Sergio De Felice, prof. Maurizio Fioravanti, prof. Franco Modugno, pres. Alessandro Pajno, prof. Bernardo Sordi e prof. Federico Sorrentino);
osservato, nel merito della relazione, che:
la «ghigliottina» del meccanismo taglia-leggi stabilita dall'articolo 14, comma 14-ter della legge n. 246 del 2005 produrrà - a partire dal 16 dicembre 2010 - l'abrogazione tacita e cumulativa, e non invece espressa e puntuale, di tutte le disposizione di legge precedenti al 1o gennaio 1970 non esplicitamente salvate, ad esclusione di quelle rientranti in alcuni settori espressamente sottratti all'abrogazione ai sensi del comma 18 dell'articolo 14 citato (cosiddetti settori esclusi);
il decreto-legge n. 200 del 2008, nella consapevolezza che questo sistema di abrogazioni tacite comporta troppe incertezze, ha puntualmente individuato gli atti da abrogare, sì che non possano sorgere dubbi circa gli atti vigenti, anche ai fini del loro inserimento nella banca-dati pubblica delle leggi in vigore di prossima costituzione;
gli atti dichiarati abrogati risalgono tutti agli anni tra il 1861 e il 1947, dunque al periodo unitario antecedente la Costituzione repubblicana;
se è pur vero che non tutto quello che è risalente è di per sé obsoleto, è anche vero che il dato temporale è un indice attendibile, seppure non assoluto, di «obsolescenza», come dimostra l'elevato numero di atti normativi primari ormai superati e inutili individuati (ed abrogati espressamente) dal decreto-legge n. 200 del 2008: numero che è rimasto elevato anche dopo le modifiche apportate al citato decreto-legge - al fine di salvare alcuni atti dei quali il decreto ha disposto l'abrogazione (a decorrere dal 16 dicembre 2009) - sia dalla legge di conversione del decreto stesso sia dall'allegato 2 dello schema di decreto legislativo (attualmente all'esame del Parlamento) che individua le disposizioni legislative statali anteriori al 1970 delle quali è indispensabile la permanenza in vigore;
gli atti individuati dal decreto-legge n. 200 del 2008 sono infatti per lo più leggi provvedimento ad efficacia temporanea, leggi implicitamente abrogate, leggi formalmente vigenti, ma considerate palesemente obsolete dalle amministrazioni di riferimento;
l'utilità e gli effetti di tali atti restano fermi, in forza del principio tempus regit actum, per il periodo della loro vigenza;
l'intervento disposto dal decreto-legge n. 200 - senza voler sottacere le difficoltà di valutazione degli effetti prodotti dall'abrogazione di un così vasto numero di provvedimenti normativi, molti dei quali di natura intersettoriale - ha apportato un contributo di chiarezza, consentendo di recuperare un miglior grado di conoscibilità della legislazione statale vigente, di circoscrivere le zone d'ombra dell'abrogazione cumulativa tacita prevista dal procedimento «taglia-leggi» di cui alla legge n. 246 e di favorire così le successive operazioni di semplificazione e riassetto normativo dei diversi settori legislativi;
il decreto-legge n. 200, in definitiva, ha apportato un notevole contributo in termini di chiarezza e sistematicità dell'ordinamento, dichiarando espressamente abrogate leggi già abrogate in modo tacito o implicito, leggi a efficacia esaurita e obsolete;
la legge n. 69 del 2009 ha innestato questo criterio di abrogazione espressa nel procedimento «taglia-leggi», inserendo all'articolo 14 il comma 14-quater, ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa delle disposizioni che siano già oggetto di abrogazione tacita o implicita, abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete, anche se pubblicate successivamente al 1o gennaio 1970;
tali decreti legislativi consentiranno di portare avanti in modo chiaro ulteriori disboscamenti dell'ordinamento e di evitare la «eliminazione al buio» connessa all'effetto ghigliottina delineato dal testo originario della legge n. 246 del 2005;
le abrogazioni disposte dal decreto-legge n. 200 non hanno impattato immediatamente sulla regolamentazione dei settori coinvolti, dal momento che - grazie alla previsione per cui l'effetto delle abrogazioni previste dal decreto-legge si produrrà solo a far data dal 16 dicembre 2009 - è stata concesso alle amministrazioni il tempo di una più attenta valutazione al fine di segnalare, tra i provvedimenti elencati, quelli ritenuti indispensabili;
espresso infine apprezzamento per la linea assunta dal Governo in questa legislatura, che va nel senso di affiancare all'abrogazione generalizzata del cosiddetto «taglia-leggi» un'opera di più specifica ricognizione delle norme vigenti mediante abrogazioni espresse di gruppi di atti normativi divenuti inattuali e talora di dubbia vigenza, consentendo così di impostare il lavoro di semplificazione su un «doppio binario» che appare più idoneo a garantire la certezza dell'ordinamento giuridico, in attesa di passare alla fase di riordino normativo e codificazione prevista, per rendere più coerente la normativa residua, dal procedimento «taglia-leggi» come ridefinito dalla legge n. 69 del 2009;
impegna il Governo a:
a) portare avanti il lavoro di semplificazione e di riordino della legislazione avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dalla legge n. 246 del 2005, come modificata dalla legge n. 69 del 2009, continuando a curare innanzitutto il criterio della certezza e della chiarezza delle fonti vigenti;
b) addivenire, nel rispetto dei tempi previsti, al riassetto della normativa per settori, sulla base dei sopra richiamati principi di omogeneità, tematicità e chiarezza.
(8-00053) «Bernini Bovicelli».
Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2005 0246, L 2009 0069

EUROVOC :

abrogazione

base di dati

diritto del lavoro

giurisdizione

legislazione