ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01079

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 736 del 19/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: DE TORRE MARIA LETIZIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MIOTTO ANNA MARGHERITA PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012
MARAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 19/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01079
presentata da
MARIA LETIZIA DE TORRE
mercoledì 19 dicembre 2012, seduta n.736

La VII Commissione,

premesso che:

il Governo, all'interrogazione in Commissione n. 5-05231 De Torre sull'uso di facilitatori per gli studenti con disabilità presso le istituzioni scolastiche autonome, ha fornito ad avviso dei firmatari del presente atto una risposta discutibile nei contenuti in quanto discriminatoria negli effetti verso i tre studenti disabili del Friuli Venezia Giulia citati nell'interrogazione;

la risposta del Governo si basa essenzialmente sulle considerazioni di una relazione ispettiva dell'ufficio scolastico regionale (USR) che presenta a giudizio dei firmatari del presente atto vizi formali e sostanziali nella sua redazione (quale incompletezza ispettiva su tutti i soggetti interessati; assenza di comunicazione con le famiglie e altro);

il decreto legislativo n. 297 del 1994, articolo 314, comma 3, sancisce che «(...) l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap. (...)». Tale principio normativo fonda la propria essenza nel favorire l'integrazione dei disabili all'interno dei percorsi formativi scolastici tradizionali;

l'ausilio di insegnanti di sostegno che utilizzino la comunicazione facilitata (CF) non può essere considerato, secondo i firmatari del presente atto di indirizzo, ostativo alla sostenibilità pedagogica e docimologica - come affermato, invece, nella risposta del Governo - nel prosieguo del triennio della scuola secondaria superiore, in quanto nel biennio superiore, che ha permesso, nel caso in oggetto, la promozione a pieno titolo alla terza classe dei tre studenti disabili, tale tecnica (CF) è stata universalmente accettata all'interno degli istituti e considerata fondamentale al fine dell'integrazione degli alunni diversamente abili nei percorsi formativi tradizionali. Sposare la tesi dell'insostenibilità pedagogica e docimologica della comunicazione facilitata ai fini valutativi dei candidati sulla base di una presunta sostituzione in sede di prova tra facilitatori e facilitati, pur richiamando la normativa che impone l'equipollenza di apprendimento degli esaminandi disabili al pari dei colleghi «normali» anche mediante l'utilizzo di ausili idonei ad esprimere il proprio grado di formazione, significa di fatto negare a priori agli alunni che si avvalgono della comunicazione facilitata proprio l'accesso a tali ausili. Ci si trova così nella tipica situazione auto contraddittoria della «petizione di principio»: la costituzione tra facilitatori e facilitati (cosa che dovrebbe essere oggetto di dimostrazione) viene assunta nella premessa per negare validità alla tecnica (che è appunto quello che si dovrebbe dimostrare). È palese il non-senso di tutto ciò, soprattutto se si considera che:

a) nel biennio superiore la valutazione degli alunni in sede di prove e di valutazione finale per l'ammissione alla classe successiva è stata possibile, ancor più senza il ricorso ad alcuna valutazione differenziata ex articolo 15, comma 5, dell'ordinanza ministeriale n. 90 del 2001;

b) ci sono state diverse situazioni di uso della comunicazione facilitata in sede di esame di maturità (con tanto di «legittimazione» da parte del Ministero attraverso la presenza nel corso del suo svolgimento del Presidente di commissione, che di fatto conferisce valore legale all'esame stesso);

c) ci sono diversi studenti universitari che si avvalgono della comunicazione facilitata per sostenere esami validi a tutti gli effetti. Infine per inficiare il presupposto dell'insostenibilità pedagogica e docimologica della comunicazione facilitata in sede valutativa è sufficiente citare lo studio condotto dall'università di Padova «Il delta del significati. Uno studio interdisciplinare sull'espressione autistica», ed. Carocci, 2008, che documenta con dovizia di prove l'autenticità delle espressioni dei soggetti disabili assistiti tramite comunicazione facilitata,
impegna il Governo
a dare mandato per una nuova ispezione completa e corretta sui casi in questione che porti ad una revisione della relazione ispettiva dell'ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia al fine di dare la possibilità ai tre alunni disabili di reintegrarsi nei percorsi formativi equipollenti a quelli tradizionali con l'ausilio della comunicazione facilitata presso gli istituti scolastici che, di fatto, li hanno costretti ad abbandonare gli studi.

(7-01079) «De Torre, Miotto, Maran».