ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01053

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 729 del 05/12/2012
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/12/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALESSANDRI ANGELO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 05/12/2012
BARETTA PIER PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
GIORGETTI ALBERTO POPOLO DELLA LIBERTA' 05/12/2012
CAMBURSANO RENATO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 05/12/2012
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 05/12/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 05/12/2012
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD PADANIA 05/12/2012
ARMOSINO MARIA TERESA POPOLO DELLA LIBERTA' 05/12/2012
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 05/12/2012
ALFANO GIOACCHINO POPOLO DELLA LIBERTA' 05/12/2012
MILANESE MARCO MARIO POPOLO DELLA LIBERTA' 05/12/2012
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 05/12/2012
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012
MORONI CHIARA FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 05/12/2012
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 05/12/2012


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01053
presentata da
SIMONETTA RUBINATO
mercoledì 5 dicembre 2012, seduta n.729

La V Commissione,

premesso che:

le scuole sono (assieme agli ospedali) gli edifici pubblici che dovrebbero offrire le maggiori garanzie di sicurezza, perché esse contengono il nostro bene più prezioso: il nostro futuro;

ciò significa che, a fronte di qualsiasi evento incidentale che possa interessarle, deve essere garantita la totale integrità, cioè non solo quella degli «elementi strutturali» (cioè dell'ossatura portante), ma anche quella dei cosiddetti «elementi non strutturali» (tramezzi, tamponature, soffitti, impianti, oggetti contenuti e, soprattutto, studenti, docenti e personale scolastico);

per quanto attiene alla protezione dal terremoto, sono stati sviluppati e già significativamente applicati, anche in Italia, sistemi antisismici che - nel caso dell'isolamento sismico - garantiscono l'integrità assoluta degli edifici, o che - ad esempio, nel caso dei sistemi dissipativi - permettono di avvicinarsi a tale obiettivo; i sistemi antisismici sono già stati utilizzati per proteggere un cospicuo numero di scuole italiane, sia di nuova costruzione che esistenti (in particolare, dopo la prima applicazione dell'isolamento sismico nella ricostruzione della scuola elementare Francesco Jovine di San Giuliano di Puglia, terminata nel 2008, le scuole italiane, di nuova costruzione od adeguate sismicamente, protette con tale tecnica sono già almeno una trentina);

nell'ambito delle audizioni svolte dall'VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici in occasione dell'indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia, in particolare durante le audizioni dei rappresentanti del Consiglio nazionale dei geologi, del Consiglio nazionale degli ingegneri, dell'ENEA e di alcune università, è stato ancora una volta ribadito come nel nostro paese vi sia una gravissima situazione di scarsa sicurezza delle scuole e che in particolare, attraverso il rapporto Cresme, si possa evincere che il 49 per cento degli edifici scolastici in Italia non abbia un certificato di agibilità;

il Consiglio Nazionale dei geologi, sulla base dello studio condotto dal medesimo Consiglio su dati Cresme, ISTAT e protezione civile, ha accertato che in Italia 27.920 edifici scolastici sono in aree ad elevato rischio sismico, di cui 4.856 in Sicilia, 4.608 in Campania, 3.130 in Calabria (il 100 per cento del totale), 2.864 in Toscana, 2.521 nel Lazio;

inoltre, ad elevato rischio idrogeologico sono 6.122 scuole, di cui 994 in Campania, 815 in Emilia-Romagna e 629 in Lombardia;

quanto sopra riportato è altresì confermato dagli stessi dati del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca pubblicati di recente a seguito dei risultati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica;

nell'ambito delle succitate audizioni, in particolare durante quelle dell'ENEA e del presidente della Commissione Grandi Rischi, è stato anche sottolineato che oltre il 70 per cento dell'edificato italiano non è in grado di resistere ai terremoti ai quali può risultare soggetto e che tale elevato numero di edifici altamente vulnerabili al sisma include numerose scuole, spesso ospitate da edifici antichi o semplicemente vecchi, per i quali l'adeguamento sismico è impossibile od eccessivamente costoso; nei casi suddetti appare inderogabile spostare la scuola in altri edifici, o esistenti (qualora essi offrano le necessarie garanzie di sicurezza o possano essere adeguati sismicamente), ovvero ricostruiti ad hoc con le migliori tecnologie disponibili (cioè con l'isolamento sismico), dedicando ad altre attività gli edifici antichi che non possano essere adeguati sismicamente e demolendo e ricostruendo quelli semplicemente vecchi;

giova infine ricordare che il terremoto non è il solo evento incidentale ad essere pericoloso per l'incolumità della popolazione scolastica: lo sono, ad esempio, anche incendi e crolli dovuti a problemi statici degli edifici scolastici e di loro parti;

a seguito dei fatti luttuosi del 22 novembre del 2008 in cui nel comune di Rivoli perse la vita il giovane studente Vito Scafidi a causa del crollo del soffitto dell'aula della 4a D del liceo scientifico Darwin, la protezione civile stimò che sarebbero serviti almeno 13 miliardi di euro per mettere a norma le nostre scuole. Per la prima volta fu valutata la quantità delle risorse indispensabili per fronteggiare l'annoso problema che, sebbene «difficilmente sostenibile» nel breve termine, avrebbe dovuto rappresentare l'orizzonte entro cui impostare le successive politiche di bilancio;

numerosi tecnici, ingegneri e geologi in particolare, si stanno adoperando, per quanto nelle loro possibilità, perché l'opinione pubblica, le istituzioni preposte, la politica ed il Governo si attivino affinché sia garantita la sicurezza delle nostre scuole;

a 4 anni dal crollo del controsoffitto dell'aula del liceo Darwin di Rivoli (Torino), proprio a Rivoli si è simbolicamente conclusa il 24 novembre 2012, con una marcia, la mobilitazione nazionale «A scuola non si deve morire, si deve crescere!», lanciata da Benvenuti in Italia per rendere legge la possibilità di destinare l'8 per mille all'edilizia scolastica. Gli organizzatori dell'iniziativa hanno voluto così ricordare Vito e tutte le vittime morte negli istituti italiani;

con la marcia silenziosa svolta a Rivoli si è inteso rinnovare l'impegno affinché si mettano in sicurezza le scuole del nostro paese ed anche per rimarcare che i fatti luttuosi accaduti a San Giuliano di Puglia, Rivoli e l'Aquila sono storie che purtroppo si legano tra loro in quanto raccontano di strutture fatiscenti, responsabilità precise, di 36 vittime innocenti, morte in aula;

nella predetta mobilitazione nazionale, attivata per denunciare fatti angosciosi che non devono più ripetersi, sono stati coinvolti centinaia di studenti di tutta Italia nei 36 giorni tra il 18 ottobre al 22 novembre facendo scrivere sul proprio diario il nome di una delle vittime, affinché si faccia memoria delle loro vite e ci si impegni per garantire la sicurezza degli alunni;

in linea con i predetti intenti, in Parlamento è stato da ultimo presentato un disegno di legge, A.S. n. 3261, che per lo scopo reca norme di modifica alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di una quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a interventi di valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico;

sulla disciplina dell'8 per mille si evidenzia che, a seguito dell'accordo di revisione del Concordato stipulato tra Stato e Santa Sede nel 1984, la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante «Disposizioni sugli enti ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi», all'articolo 47, comma 2, ha stabilito che, a decorrere dal 1990, una quota pari all'otto per mille del gettito IRPEF, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in quota-parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in quota-parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica;

la scelta relativa all'effettiva destinazione viene effettuata dai contribuenti all'atto della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi; in caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse;

relativamente all'impiego dei fondi disponibili, l'articolo 48 della citata legge n. 222 prevede che tali quote vengano utilizzate:

dallo Stato, per interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali;

dalla Chiesa cattolica, per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo;

con diversi interventi normativi, successivamente, l'opzione del contribuente è stata estesa anche a favore di altre confessioni religiose (l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa evangelica valdese, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia e, infine, all'Unione delle comunità ebraiche italiane);

i criteri e le procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che individua le tipologie di interventi ammessi alla ripartizione della quota di diretta gestione statale conformemente ai quattro settori previsti dal predetto articolo 48 della legge n. 222. Gli interventi devono presentare il carattere di straordinarietà (effettiva estraneità rispetto all'attività ordinaria e corrente). Gli interventi ammissibili devono, inoltre, essere tali da consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale della stessa e devono essere definiti in ogni aspetto tecnico, funzionale e finanziario;

i soggetti che possono accedere alla ripartizione sono le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati (articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 78 del 1988);

sono escluse le persone fisiche e, in ogni caso, i soggetti che operano per fine di lucro. Peraltro, la concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio;

la procedura per l'utilizzo della quota dell'otto per mille devoluta alla diretta gestione statale stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei ministri elabora lo schema del piano di ripartizione delle risorse, predisposto sulla base delle richieste pervenute alla stessa entro il 15 marzo antecedente, avvalendosi, a tal fine, delle valutazioni espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze in merito alla relazione tecnica che deve essere presentata sulle singole iniziative;

sono escluse, anche se pervenute entro i termini, le richieste sprovviste della relazione tecnica e della relativa documentazione. La Presidenza del Consiglio esamina le domande, verificando la sussistenza dei requisiti e considerando le valutazioni delle amministrazioni interessate entro il 30 giugno 2012;

esaurita la fase istruttoria, entro il 30 settembre, lo schema di decreto di ripartizione, con la relativa documentazione, viene trasmesso dal Presidente del Consiglio alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Acquisito il parere, o comunque decorso il termine a tal fine previsto, il decreto di ripartizione deve essere adottato entro il 30 novembre di ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;

i fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia, i quali verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi;

a tal fine, è previsto l'obbligo, per i soggetti destinatari dei contributi, di presentare, a consuntivo, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa. Nel caso di interventi per calamità naturali o conservazione di beni culturali immobili, la relazione deve essere corredata anche da un certificato di collaudo o di regolare esecuzione e da una relazione sul conto finale. È altresì prevista una specifica procedura di revoca dei finanziamenti nelle ipotesi in cui l'intervento non sia stato avviato entro il termine di 18 mesi dal mandato di pagamento;

in tali casi, l'amministrazione competente ad ordinare il pagamento assegna al soggetto beneficiario un ulteriore termine della durata massima di 90 giorni; alla scadenza di quest'ultimo, se la realizzazione dell'intervento non è stata avviata, si procede alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'importo del contributo così recuperato viene versato interamente all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnato nell'ambito della pertinente U.P.B. «8 per mille IRPEF Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo da poter essere utilizzato nella successiva ripartizione dei finanziamenti. È infine prevista una procedura semplificata per l'approvazione di variazioni di interventi già finanziati. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati;

come sopra riportato, la quota statale dell'otto per mille può essere utilizzata anche in riferimento ad interventi relativi alle calamità naturali. In tali circostanze appare utile approfondire il significato generale di calamità naturale. Se prendiamo a riferimento la definizione recata dall'Enciclopedia della Scienza e della tecnica (2007), essa chiarisce che «Calamità naturale deve intendersi ogni fatto catastrofico, ragionevolmente imprevedibile, conseguente a eventi determinanti e a fattori predisponenti tutti di ordine naturale, e a loro volta ragionevolmente imprevedibili» (Franceschetti, 1973). Questa definizione tende a sottolineare il fatto che la locuzione «calamità naturale» può essere fuorviante, in quanto non sempre la responsabilità delle conseguenze calamitose può essere attribuita ad eventi naturali: se si accerta l'incidenza di cause determinanti e di fattori predisponenti ricollegabili all'attività umana - come accade il più delle volte - occorrerà valutarne gli effetti sui processi risultanti, prima di attribuire all'evento naturale la responsabilità dei fatti accaduti. In altri termini, un evento naturale normale, che in sé non ha niente di calamitoso, in quanto fa parte del normale gioco delle forze della natura ed opera al fine di realizzare certi inarrestabili equilibri naturali, può indurre conseguenze calamitose proprio perché l'uomo, con la notevole imprevidenza che spesso lo contraddistingue, ha creato le premesse perché ciò accada;

un edificio è ritenuto «a rischio» dal punto di vista sismico o per altri possibili eventi incidentali che possano interessarlo quando risulti significativa la sua «vulnerabilità» a fronte degli eventi suddetti (dovuta alla sua fatiscenza e/o scorretta manutenzione) e, contemporaneamente, quando sia elevata la sua «esposizione», ad esempio derivante (come è il caso delle scuole) dall'elevato numero di persone in esso presenti e dalla loro giovane età. Non vi è dubbio, pertanto, che un tale edificio possa configurare i presupposti per effettuare interventi di messa in sicurezza (ovvero, quando risultasse necessario, delocalizzazione o demolizione e ricostruzione) nell'ambito del superamento degli eventi eccezionali in caso di calamità naturale;

alla luce del quadro di riferimento sopra illustrato, parrebbe già da ora perseguibile l'obiettivo di riservare una quota (o l'intera quota), dell'otto per mille a diretta gestione statale prioritariamente ad interventi diretti alla messa in sicurezza (ovvero, quando risultasse necessario, delocalizzazione o demolizione e ricostruzione) degli edifici scolastici, se del caso emanando specifiche direttive agli enti locali competenti affinché orientino le loro richieste di finanziamento a questi fini,

impegna il Governo,

a intraprendere iniziative normative volte a far sì che la quota dell'otto per mille di competenza statale di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 possa essere utilizzata prioritariamente per finanziare interventi di messa in sicurezza delle scuole (ovvero, quando risultasse necessario, alla loro delocalizzazione o demolizione e ricostruzione) ed in particolare a porre gli edifici scolastici in condizioni di totale sicurezza statica e sismica, utilizzando le migliori tecnologie antisismiche (in particolare, per la protezione dal terremoto, l'isolamento sismico) ed in tale ambito sensibilizzando gli enti richiedenti affinché diano precedenza a richieste di finanziamento che prevedano tali obiettivi già con le istanze che dovranno trasmettere entro il prossimo marzo 2013;

ad adottare le opportune iniziative normative affinché sia previsto esplicitamente che l'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale sia utilizzabile per interventi di valorizzazione e ammodernamento del patrimonio immobiliare scolastico.

(7-01053)
«Rubinato, Alessandri, Baretta, Alberto Giorgetti, Cambursano, Borghesi, Bitonci, Simonetti, Armosino, Occhiuto, Gioacchino Alfano, Milanese, Benamati, Ciccanti, Marchi, Moroni, Margiotta».