ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 722 del 22/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIARDI GIAMPAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01039
presentata da
GIAMPAOLO FOGLIARDI
giovedì 22 novembre 2012, seduta n.722

La VI Commissione,

premesso che:

nell'attuale contesto economico di mercato del settore immobiliare si configura spesso l'opportunità per le imprese di costruzioni di poter vendere a privati, ed in particolare famiglie, appartamenti costruiti o ristrutturati. I privati temono tuttavia di affrontare l'operazione di acquisto dell'immobile, che spesso rappresenta la «scelta di una vita», spesso legata a necessità impellenti (cambio città per motivi di lavoro, ampliamento del nucleo familiare), a causa delle difficoltà legate all'ottenimento del credito e della necessità di smobilizzare il patrimonio a sostegno del fabbisogno finanziario che spesso è unicamente rappresentato dalla precedente abitazione di proprietà;

si evidenzia che spesso le imprese di costruzioni sarebbero in grado di sostenere finanziariamente i richiedenti quantomeno cercando di risolvere il secondo problema rappresentato dalla necessità di smobilizzare l'abitazione di proprietà. Le imprese infatti, a parziale soddisfacimento del prezzo di vendita del nuovo appartamento, potrebbero ritirare in permuta il vecchio, incassando solamente la differenza, provvedendo esse stesse a smobilizzare sul mercato con i tempi che una normale transazione, allo stato attuale, richiede. Tuttavia il trattamento fiscale della permuta è particolarmente gravoso per l'impresa, in quanto il passaggio di proprietà dell'immobile del privato è tassato, ai fini delle imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale), ad aliquota piena;


sarebbe quindi sufficiente introdurre un'apposita disposizione di legge con la quale si preveda che nei trasferimenti ut supra le imposte indirette scontino delle aliquote agevolate, a fronte dell'impegno delle imprese di costruzioni di rivendere gli immobili ritirati entro un certo arco temporale. In tale modo non si avrebbe un danno per l'erario (infatti le imposte si applicherebbero ad aliquota piena nella seconda transazione dall'impresa al nuovo acquirente), e si consentirebbe di fare ripartire il settore, sia a vantaggio del soddisfacimento dei bisogni dei privati, di incentivazione del mercato del lavoro e del conseguente gettito erariale; i possibili fenomeni elusivi si potrebbero facilmente evitare prevedendo la decadenza dell'agevolazione nell'ipotesi in cui l'impresa non trasferisca l'immobile entro un arco temporale predefinito;


ad un attento esame del sistema legislativo in materia fiscale, si scorge che esiste una norma che già disciplina fattispecie similari. Si tratta dell'articolo 1, parte I, della tariffa del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico dell'imposta di registro) che recita: «Se trasferimento avente ad oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma numero 8-bis), del decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli in tre anni» l'aliquota è pari all'1 per cento. Si applicano inoltre a tali trasferimenti l'imposta ipotecaria nella misura fissa di cui alla nota dell'articolo 1 della tariffa allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990 e l'imposta catastale nella misura fissa di cui alla nota dell'articolo 1 della tariffa allegata al decreto legislativo n. 347 del 1990 e l'imposta catastale nella misura fissa di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 347 del 1990. Inoltre la nota II-ter dell'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al citato decreto n. 131 del 1986, stabilisce che «Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria»;

la norma di cui al punto precedente non trova applicazione nell'ipotesi in cui il trasferimento sia effettuato da un soggetto privato ovvero sia effettuato a favore di imprese che non hanno come oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili (si veda la risposta del Governo del 17 giugno 2009 all'interrogazione in Commissione finanze 5-01457 presentata dagli onorevoli Antonio Pepe e Contento in data 26 maggio 2009, nonché l'ordinanza della Cassazione Civile; sezione tributaria, 23 giugno 2011, n. 13845, presidente Fernando Lupi, estensori Vincenzo Didomenico),

impegna il Governo
ad assumere iniziative normative volte a prevedere l'estensione dell'applicazione del trattamento fiscale agevolativo sopra indicato anche all'ipotesi in cui il trasferimento degli immobili avvenga da privati ovvero sia effettuato ad imprese che hanno per oggetto dell'attività esercitata la costruzione, la ristrutturazione, la rivendita e la gestione di immobili di proprietà al fine di favorire la risoluzione del problema sociale legato all'acquisto della casa di abitazione, la ripresa del settore delle costruzioni e il conseguente beneficio di gettito per l'erario.

(7-01039) «Fogliardi».