ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 706 del 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: SERVODIO GIUSEPPINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
PEPE MARIO (PD) PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 18/10/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01016
presentata da
GIUSEPPINA SERVODIO
giovedì 18 ottobre 2012, seduta n.706

La XIII Commissione,

premesso che:

la legislazione alimentare comunitaria si prefigge, quale principio generale, di costituire una base per consentite ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore;

il Regolamento n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, aggiorna e armonizza, tra le altre cose, la disciplina concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, le cui norme erano prima contenute nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 e risalivano per la maggior parte al 1978;

il legislatore comunitario nell'aggiornamento della disciplina sull'etichettatura degli alimenti afferma, nel considerando numero 9 del citato regolamento 1169/2011, che «anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano a essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sugli alimenti. Il presente regolamento gioverà sia agli interessi del mercato interno, semplificando la normativa, garantendo la certezza giuridica e riducendo gli oneri amministrativi, sia al cittadino, imponendo un'etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile»;

in particolare, si rileva che «qualunque considerazione sulla necessità di informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbe tener conto dell'interesse ampiamente mostrato dalla maggioranza dei consumatori a che siano fornite determinate informazioni» e che «le indicazioni relative al Paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza possa indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti»;

nei considerando del medesimo regolamento si sottolinea inoltre come alcune valutazioni di impatto dell'etichettatura obbligatoria - nel caso di specie sulle carni bovine - conferma che l'origine delle carni sembra essere la preoccupazione principale dei consumatori e pertanto «è opportuno l'istituzione di requisiti obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all'altro» mentre «occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri alimenti l'etichettatura di origine obbligatoria» già elaborata sulla base di approcci verticali per il miele, la frutta e gli ortaggi, il pesce, le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine e l'olio d'oliva;

pertanto il Parlamento europeo e il Consiglio attraverso il citato regolamento hanno chiesto alla Commissione di preparare relazioni sui seguenti alimenti: tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le carni usate quali ingrediente; gli alimenti non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento un alimento; l'obiettivo è l'estensione dell'etichettatura di origine;

l'innovata legislazione comunitaria in materia di etichettatura indica, quindi, una chiara volontà di apertura ed estensione delle disposizioni sulla etichettatura di origine in corrispondenza al sentimento ed alla volontà dei cittadini comunitari, consumatori sempre più attenti ed esigenti;

infatti come già detto si individua un percorso esecutivo per l'indicazione obbligatoria del Paese di origine o luogo di provenienza per ulteriori alimenti rispetto a quelli per i quali già oggi è prevista l'indicazione obbligatoria di origine (miele, frutta, ortaggi, pesce, carni bovine e prodotti a base di carne bovina e olio d'oliva);

l'intenzione è di estendere l'etichettatura obbligatoria di origine ai tipi di carni diverse dalle carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le carni usate quali ingrediente; gli alimenti non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento;

il tema dell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari è da molto tempo una richiesta del settore primario nazionale poiché fornisce valide risposte alla duplice esigenza di tutela dei consumatori e di tutela degli interessi economici legati alle produzioni agroalimentari nazionali;

dopo un complesso iter legislativo, il Parlamento italiano ha quindi approvato la legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari» dando una forte risposta appunto alla suddetta esigenza prevedendo l'obbligo dell'etichettatura di origine o di provenienza per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati;

la disciplina nazionale della legge n. 4 del 2011, nel momento della sua approvazione, anticipava gli orientamenti comunitari e soprattutto era contestuale all'iter legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio che nell'autunno del 2011 hanno armonizzato in un unico regolamento comunitario (appunto il regolamento 1169/2011) la disciplina sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori in cui è ricompresa l'etichettatura obbligatoria degli alimenti;

tuttavia dopo quasi due anni dall'approvazione della legge n. 4 del 2011, pur in presenza di condizioni di maggior favore per l'obbligo dell'etichettatura di origine dei prodotti alimentari derivante dal nuovo quadro giuridico costituito dal regolamento 1169/2011, l'esecutivo ancora non ha dato attuazione alla normativa nazionale sull'etichettatura di origine,
impegna il Governo:
in considerazione del fatto che la normativa nazionale sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari sia stata, di fatto, assorbita da quella comunitaria di cui al regolamento 1169/2011, a predisporre tutti gli atti possibili e necessari a definire le modalità concrete per l'indicazione obbligatoria di origine dei prodotti alimentari e le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale;

ad adoperarsi in ogni modo affinché la Commissione europea dia efficacia nei tempi più brevi possibili all'estensione ad altri alimenti dell'etichettatura di origine obbligatoria per la quale il regolamento 1169/2011 definisce una procedura per ciascun alimento da concludere entro il mese di dicembre 2014.

(7-01016)
«Servodio, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino».