ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00938

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 660 del 04/07/2012
Firmatari
Primo firmatario: FRASSINETTI PAOLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 04/07/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LORENZIN BEATRICE POPOLO DELLA LIBERTA' 04/07/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00938
presentata da
PAOLA FRASSINETTI
mercoledì 4 luglio 2012, seduta n.660

La VII Commissione,

premesso che:

la Commissione VII della Camera dei deputati (Cultura, scienza ed istruzione), esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha reso il previsto parere al Governo in data 14 luglio 2011;

nel suddetto parere del 14 luglio 2011, la Commissione VII, con riguardo all'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto ha invitato il Governo, in sede di adozioni del decreto, a valutare l'opportunità di specificare che, ai fini delle procedure di formazione delle commissioni, resti fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;

già nella seduta del 12 luglio 2011 della Commissione VII, l'onorevole vicepresidente Pierluigi Zazzera evidenziava, come si può leggere alla pagina 46 del resoconto sommario della seduta regolarmente pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni, «l'opportuna condizione, contenuta nella proposta di parere presentata dal relatore, relativa al doveroso rispetto dello status dei professori straordinari possessori dell'idoneità nazionale per la prima fascia, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 230 del 2005, ai fini della loro partecipazione alla lista di candidati eleggibili nelle commissioni di concorso; il loro status è infatti totalmente equiparato dalla citata norma di legge - non abrogata dalla riforma generale del settore recata dalla legge Gelmini n. 240 del 2010 - a quello dei professori ordinari. Osserva, al riguardo, che l'omissione di una tale previsione si tradurrebbe sicuramente nella presentazione di ricorsi giurisdizionali da parte degli aventi diritto ingiustamente esclusi, con il rischio di bloccare subito le procedure concorsuali»;

l'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica settembre 2011, n. 222, recante il regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non recepisce chiaramente, sul punto, il parere della Commissione VII, in quanto stabilisce che con decreto il direttore generale del Ministero costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi inclusi, e quattro dei membri della commissione sono individuati mediante sorteggio all'interno della lista medesima;

l'articolo 6, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, stabilisce quindi che per la formazione di ciascuna commissione, il competente direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti inclusi nella lista di cui al comma 2 del medesimo articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, senza specificare che sono ovviamente ricompresi i soggetti indicati dal citato articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, includendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo;

il decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012 reca criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222;

va considerato l'elevato rischio di contestazioni dinanzi al giudice amministrativo dei soggetti indicati dal citato articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che potrebbero essere illegittimamente esclusi dalle apposite liste composte per ciascun settore concorsuale con decreto del direttore generale del Ministero, con l'eventualità che venga sospesa, in via cautelare, tutta la procedura concorsuale,
impegna il Governo
a dare seguito, anche in sede di esame delle domande di partecipazione alle commissioni di abilitazione nazionale da parte del direttore generale del Ministero, al parere al Governo espresso in data 14 luglio 2011 dalla Commissione VII della Camera dei deputati (Cultura, scienza ed istruzione) in sede di esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con riguardo all'inclusione nell'apposita lista composta per ciascun settore concorsuale dei soggetti indicati dal citato articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, comprendendo tra i soggetti in possesso di idoneità anche coloro i quali, ai sensi di tale legge, abbiano prestato servizio in qualità di professori ordinari di ruolo.

(7-00938)«Frassinetti, Lorenzin».