Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00891
presentata da
SANDRO BRANDOLINI
mercoledì 6 giugno 2012, seduta n.645
La XIII Commissione,
premesso che:
il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina, all'articolo 62, le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, con l'obiettivo di un più elevato grado di trasparenza, certezza e correttezza nei rapporti tra i contraenti in considerazione della rilevanza sociale ed economica riconosciuta al settore disciplinato;
le concrete modalità applicative dell'articolo in commento devono ancora essere disciplinate da un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012;
anche il Parlamento europeo nella seduta del 19 gennaio 2012, ha approvato una risoluzione sullo squilibrio della filiera alimentare, in cui si evidenzia, tra l'altro, la progressiva perdita di potere contrattuale degli agricoltori e l'analoga diminuzione dei prezzi alla produzione invitando la Commissione europea a proporre solide normative per garantire rapporti equi e trasparenti fra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari;
la Commissione europea sin dalla comunicazione sul «Miglior funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)591) ha posto l'accento sugli squilibri nella filiera agroalimentare, che si traducevano in pratiche commerciali scorrette, quali ritardi di pagamento, modificazioni unilaterali dei contratti, condizioni contrarie al principio di buona fede, restrizioni all'accesso al mercato, disuguali distribuzioni dei margini di profitto all'interno della filiera;
l'attuale crisi economico finanziaria rende ancor più stringente la necessità di un corretto funzionamento della filiera alimentare con la riduzione dei notevoli squilibri nel potere negoziale delle parti contraenti, laddove operatori più grandi e potenti spesso danno luogo a pratiche commerciali sleali, mediante prezzi o condizioni contrattuali a loro vantaggio;
tali pratiche possono verificarsi a qualsiasi livello della filiera e consistono, ad esempio, in pagamenti tardivi, modifiche unilaterali dei contratti, cambiamenti ad hoc dei termini contrattuali, l'imposizione di promozioni, di scoutistica ed il pagamento di un corrispettivo di inserimento del prodotto;
in un mercato poco trasparente, il potere negoziale disuguale ha dato luogo a pratiche vessatorie che hanno portato a distorsioni del mercato, con effetti negativi sulla competitività dell'intera filiera alimentare;
la perdita di potere negoziale, l'aumento dei costi di produzione e l'impossibilità di recuperare detti costi lungo la catena di distribuzione alimentare mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende agricole,
impegna il Governo:
ad adottare nel più breve tempo possibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, per definire le modalità applicative delle disposizioni di cui all'articolo 62, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
a garantire, nella definizione del citato decreto, la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 62, con particolare attenzione ai prodotti alimentari deteriorabili e ai seguenti indirizzi:
a) prevedere che la stesura dei contratti e i relativi adempimenti siano a carico dell'acquirente, fermo restando che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, dovranno essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità, osservando principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni;
b) prevedere che nel contratto di cessione del prodotto o - qualora le condizioni siano state disciplinate nei contratti quadro o nei contratti base ed eventuali accordi integrativi e pattuizioni aggiuntive - nell'ordine di acquisto sia indicato il prezzo netto da fatturare senza che l'acquirente nulla possa più pretendere dal fornitore e che i termini di pagamento decorrano dalla fine del mese di consegna del prodotto;
c) garantire alle parti la certezza negoziale prevedendo che il ricevimento della fattura in data successiva alla fine del mese di consegna documentata del prodotto non possa in alcun modo posticipare i termini di pagamento, l'applicazione degli interessi dovuti al creditore nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie;
d) considerare illegittimo il comportamento del contraente che subordini l'avvio della relazione commerciale all'accettazione di condizioni contrattuali inique o eccessivamente gravose quali la previsione di automatismi promozionali, la fatturazione di servizi fra grande distribuzione organizzata e fornitore, l'eventuale imposizione di sistemi o fornitori scelti non motivati sulla base dell'economicità e dell'efficienza o pretendere ristorni o contribuzioni anche da fornitori di servizi o imballaggi, ovvero che in un momento successivo imponga nuove regole extracontrattuali a rapporti già regolamentati tra le parti;
e) far riferimento per la definizione delle specifiche fattispecie ai princìpi di buone prassi commerciali e agli esempi di pratiche sleali definiti dai rappresentanti della filiera a livello europeo nell'ambito dell'High Level Forum presentati alla Commissione europea, che ha espresso parere favorevole, il 29 novembre 2011;
f) considerare clausola iniqua in danno del creditore la conclusione di contratti con determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle cessioni, come rilevati dall'ISMEA attraverso il servizio certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008;
a rafforzare le misure per favorire il pagamento del corrispettivo entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni, considerando che la situazione reddituale degli agricoltori è in continuo peggioramento e potrebbe indurre molti di loro ad abbandonare le campagne;
a valutare l'opportunità di un coinvolgimento dei competenti organi parlamentari prima della definitiva adozione del decreto in parola.
(7-00891)
«Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cuomo, Cenni, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Sani, Trappolino».