ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00875

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 639 del 28/05/2012
Abbinamenti
Atto 7/00883 abbinato in data 06/06/2012
Atto 7/00891 abbinato in data 06/06/2012
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00182
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 28/05/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
14/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/06/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/06/2012
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 14/06/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/06/2012
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 14/06/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/06/2012
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA
RUVOLO GIUSEPPE POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
 
PARERE GOVERNO 14/06/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 30/05/2012

ATTO MODIFICATO IL 04/06/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/06/2012

IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 06/06/2012

PARERE GOVERNO IL 06/06/2012

DISCUSSIONE IL 06/06/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/06/2012

DISCUSSIONE IL 14/06/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/06/2012

ACCOLTO IL 14/06/2012

PARERE GOVERNO IL 14/06/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 14/06/2012

CONCLUSO IL 14/06/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00875
presentata da
PAOLO RUSSO
lunedì 28 maggio 2012, seduta n.639

La XIII Commissione,

premesso che:

il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni sullo squilibrio della filiera alimentare, da ultimo nella seduta del 19 gennaio 2012, in cui si evidenzia, tra l'altro, la progressiva perdita di potere contrattuale degli agricoltori cui corrisponde analoga diminuzione dei prezzi alla produzione e si invita la Commissione europea a proporre solide normative per garantire rapporti fra produttori, fornitori e distributori di prodotti alimentari equi e trasparenti;

la Commissione europea ha presentato la comunicazione «Miglior funzionamento della filiera alimentare in Europa» (COM(2009)591) e vari documenti di lavoro che evidenziano significativi squilibri nella filiera, che si traducono in pratiche commerciali scorrette, quali ritardi di pagamento, modificazioni unilaterali dei contratti, condizioni contrarie al principio di buona fede, restrizioni all'accesso al mercato, disuguali distribuzioni dei margini di profitto all'interno della filiera;

il British institute of International and comparative law ha presentato al forum di alto livello per un miglior funzionamento della filiera alimentare - istituito con decisione della Commissione europea del 30 luglio 2010 - un rapporto sulle misure da adottare per affrontare l'abuso di potere contrattuale nel mercato alimentare, che contiene una catalogazione e valutazione dei comportamenti che costituiscono pratiche commerciali sleali;

i dati statistici europei ed italiani dimostrano che il reddito degli agricoltori è in continua diminuzione (-11,6 per cento dal 2009 a livello di Unione europea) e che i prezzi pagati dai consumatori non riflettono quelli corrisposti ai produttori agricoli, pur continuando questi ultimi a investire in qualità e innovazione;

nel nostro Paese, per ogni 100 euro spesi dai consumatori per acquistare i prodotti agricoli non trasformati (principalmente gli ortofrutticoli freschi), solo 20 restano al settore agricolo, mentre 73 euro rappresentano la quota del commercio e del trasporto; 7 euro sono spesi per acquistare prodotti di provenienza estera;

la quota agricola, a sua volta, viene destinata ai consumi intermedi e soltanto 12 euro rappresentano il valore aggiunto, ossia quello che serve a coprire i costi degli ammortamenti e infine a remunerare l'imprenditore agricolo;

tali circostanze, unitamente agli ingenti aumenti dei costi di produzione che non possono essere coperti dai ricavi (+40 per cento in media in Europa tra il 2000 e il 2010), generano nel lungo periodo la diminuzione del potenziale produttivo dei fattori primari dell'Europa e dell'Italia, rischiando di aumentare la dipendenza dalle importazioni;

l'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna dei prodotti, contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti contribuiscono a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera, ad accrescere la consapevolezza delle esigenze dei mercati, a migliorare la trasparenza dei prezzi, adeguare l'offerta alla domanda, nonché a contribuire ad evitare determinate pratiche commerciali sleali;

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, siano stipulati in forma scritta, con indicazione, a pena di nullità, della durata, delle quantità, delle caratteristiche, del prezzo, nonché delle modalità di consegna e di pagamento del prodotto venduto;

i contratti devono essere informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti;

la citata disposizione, inoltre, indica espressamente le condizioni riconosciute come pratiche commerciali sleali, sanzionandole adeguatamente;

i ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale nelle relazioni commerciali «resa finanziariamente attraente per i debitori» dai bassi livelli dei tassi degli interessi di mora applicati e soprattutto dalla lentezza delle procedure di recupero;

diventa necessario, come evidenziato in sede europea, un passaggio deciso verso la cultura dei pagamenti rapidi, stabilendo adeguati interessi di mora per disincentivare i ritardi di pagamento, che sono una delle cause principali dei problemi di liquidità delle imprese interessate;

in particolare, l'articolo 62 individua i prodotti alimentari deteriorabili riproducendo fedelmente le categorie di prodotti elencati dalla norma previgente; per la cessione di tali prodotti il termine legale di pagamento del corrispettivo è fissato in 30 giorni, mentre per tutti gli altri il termine è fissato in 60 giorni; in entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e gli interessi si applicano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza dei suddetti termini;

si dispone che il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di pagamento è punito con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che è incaricata della vigilanza sull'applicazione della normativa;

il comma 11-bis prevede, infine, che le disposizioni di cui all'articolo 62 abbiano efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 e che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, siano definite le relative modalità di applicazione,
impegna il Governo:
a seguire, nella definizione delle modalità applicative dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, i seguenti indirizzi:

a) ricomprendere nell'ambito applicativo del citato articolo 62 le cessioni, dietro pagamento di un corrispettivo, di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana;

b) applicare la suddetta normativa ai prodotti agricoli individuati dall'Allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e ai prodotti alimentari definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2001;

c) individuare il consumatore finale nella persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che acquista i prodotti agricoli e alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale o per finalità non commerciali;

d) escludere dall'ambito applicativo del provvedimento i conferimenti dei prodotti effettuati dai soci alle rispettive cooperative nonché alle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;

e) escludere dall'ambito applicativo del provvedimento la cessione dei prodotti agricoli alle società di persone ed a responsabilità limitata, da parte degli imprenditori agricoli soci, al fine della successiva commercializzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1094, della legge n. 296 del 1996;

f) considerare assolti gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, relativamente ai documenti di trasporto contenenti gli elementi richiesti qualora la fornitura dei prodotti indicati nei documenti di trasporto non venga contestata nei termini previsti dall'articolo 62, comma 3;

g) considerare assolto l'obbligo del rispetto della forma scritta nelle ipotesi di contratti-tipo di vendita dei prodotti agricoli e alimentari stipulati in esecuzione dei contratti quadro di cui al decreto legislativo n. 102 del 2005, sulla regolazione dei mercati agroalimentari;

h) ritenere assolto il requisito della forma scritta relativamente agli ordini di acquisto con i quali il compratore richiede la consegna dei prodotti sempreché tali ordini eseguano contratti di cessione già stipulati tra le stesse parti, contenenti gli elementi di cui all'articolo 62, comma 1;

i) stabilire che le eventuali condizioni relative ai servizi promozionali, agli sconti commerciali ed ai premi di fine periodo devono essere espressamente previste, ab origine, nei contratti di cessione, in conformità all'articolo 62, comma 2, lettera a);

l) prevedere la possibilità di sottoscrivere i contratti anche in via telematica o per telefax in base alle disposizioni vigenti in materia, purché sia garantita la tracciabilità delle operazioni;

m) prevedere che i contratti di cessione devono essere conservati per un congruo periodo al fine di consentire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di espletare adeguatamente i previsti controlli;

n) ritenere condotta commerciale sleale, oltre le fattispecie indicate dall'articolo 62, comma 2, quelle identificate dalla Commissione europea e dal forum di alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare;

o) considerare clausola iniqua in danno del creditore la conclusione di contratti con determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione dei prodotti oggetto delle cessioni, come rilevati dall'ISMEA attraverso il servizio certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008;

p) ritenere che la data di ricevimento della fattura, ai fini della applicazione sia degli interessi dovuti al creditore che della irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, venga validamente certificata nelle ipotesi di consegna a mano della fattura, di invio a mezzo di raccomandata A/R, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (electronic data interchange);

q) considerare, nel caso in cui non vi sia certezza sulla data di ricevimento della fattura, la decorrenza del periodo di pagamento dei trenta o sessanta giorni di calendario dalla data di ricevimento dei prodotti, da documentare con mezzi idonei;

r) disporre che, nel caso in cui la cessione dei prodotti venga eseguita per singole consegne nell'ambito di un mese, i termini di pagamento decorrano dal ricevimento dell'ultima fattura;

s) applicare i termini di pagamento alle cessioni dei prodotti che prevedono erogazioni di servizi e prestazioni accessorie;

t) consentire l'emissione di fatture distinte per le cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti ai sensi dell'articolo 62, comma 3.

(7-00875) «Paolo Russo».