ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00842

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 625 del 20/04/2012
Abbinamenti
Atto 7/00815 abbinato in data 08/05/2012
Atto 7/00839 abbinato in data 08/05/2012
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00175
Firmatari
Primo firmatario: DAL LAGO MANUELA
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 20/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 20/04/2012
TORAZZI ALBERTO LEGA NORD PADANIA 20/04/2012
FAVA GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 20/04/2012
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 20/04/2012
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 20/04/2012
TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA 20/04/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
08/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
MARCHIONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO
ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 08/05/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
PIZZOLANTE SERGIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE VOTO 08/05/2012
RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO
DAL LAGO MANUELA LEGA NORD PADANIA
FORMISANO ANNA TERESA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
PARERE GOVERNO 08/05/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/05/2012

DISCUSSIONE IL 08/05/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/05/2012

ACCOLTO IL 08/05/2012

PARERE GOVERNO IL 08/05/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 08/05/2012

CONCLUSO IL 08/05/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00842
presentata da
MANUELA DAL LAGO
venerdì 20 aprile 2012, seduta n.625

L'VIII e la X Commissione:

premesso che:

nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;

il piano straordinario decorre dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, fissata nel trentesimo giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed indica il programma dell'adeguamento alle norme antincendio da realizzare entro il 31 dicembre 2013;

l'ammissione al piano che consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività recettiva è consentita alle strutture ricettive in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, fissata per il 29 aprile 2012, dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dal Titolo II, dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003, e delle misure integrative di gestione della sicurezza e quindi:

punto 9 - impianti elettrici;

punto 10 - sistemi di allarme;

punto 11.2 - estintori;

punto 12 - impianti di rivelazione e segnalazione incendi, per le sole strutture ricettive per le quali il decreto ministeriale 9 aprile 1994 ed il decreto ministeriale 16 ottobre 2003 ne prevedono l'obbligo;

punto 13 - segnaletica di sicurezza;

punto 14 - gestione della sicurezza;

punto 15 - addestramento del personale;

punto 17 - istruzioni di sicurezza;

punto 20.2 - larghezza delle vie di uscita;

punto 20.3 - larghezza totale delle uscite, con possibilità di prevedere la capacità di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate;

punto 20.5 - vie di uscita ad uso promiscuo, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo;

nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientra anche l'adozione di eventuali misure equivalenti;

per l'ammissione al piano, le strutture ricettive devono inoltre attivare - quali misure integrative di gestione della sicurezza - anche un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, composto da addetti con attestato di idoneità tecnica, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998, il cui numero va stabilito sulla base della valutazione dei rischi, in misura non inferiore ad 1 unità, fino a 100 posti letto e 2 unità, oltre 100 posti letto e fino a 300 posti letto, con l'aggiunta di 1 ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto;

il decreto ministeriale 9 aprile 1994, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2003 stabilisce obiettivi ambiziosi e di difficile applicazione e nel brevissimo tempo entro il quale gli albergatori devono adeguarsi alla nuova disciplina, risulta impossibile realizzare i suddetti interventi, con il rischio che i lavori non vengano eseguiti in maniera adeguata e che gli addetti al servizio di sicurezza non siano sufficientemente preparati a gestire situazioni di emergenza;

nel merito del decreto ministeriale 16 marzo 2012 si sottolinea che in caso esso fosse applicato con le date di decorrenza per essere ammessi al piano straordinario come oggi stabilite, ossia il 29 aprile 2012, si correrebbe il concreto rischio di determinare la chiusura o la riduzione delle attività di numerosissime strutture ricettive a carattere di stagionalità che proprio in questi mesi iniziano a lavorare a regime e si comprometterebbe il loro esercizio nella stagione estiva quando vi è il massimo accesso dei turisti in Italia;

in effetti i principi guida e la normativa antincendio hanno un costo elevatissimo per le imprese e se pure esse volessero conformarsi pedissequamente entro il mese di dicembre 2013 alle norme antincendio, in questo periodo di crisi finanziaria e di blocco delle banche ad erogare mutui, quasi certamente dovrebbero rinunciarvi per evidente impossibilità economica a provvedervi;

l'immediata applicazione della nuova disciplina significherebbe, di fatto, una minore crescita e competitività del settore in un momento di grave crisi economica. Le modalità di applicazione della normativa antincendio dovrebbero contemplare elementi differenziati e di maggiore flessibilità in osservanza dei principi di realtà e proporzionalità;

appare illogico imporre alla strutture alberghiere di eseguire lavori di adeguamento nell'imminenza della stagione estiva, in particolare nelle zone marine e ad ogni modo applicare norme di adeguamento che richiederebbero come minimo la chiusura temporanea delle strutture a causa degli interventi da eseguire;

dall'audizione svolta dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Piero Gnudi in Commissione attività produttive, il 28 febbraio 2012, è infatti emerso che, nonostante l'Italia sia al quinto posto nel mondo per presenze di turisti stranieri, la sua quota di mercato nel settore è diminuita a vantaggio di altri Paesi europei e pertanto l'adozione di misure che possano in qualche modo ostacolare l'esercizio delle attività alberghiere comporterebbe l'incapacità per il settore di intercettare la consistente quota di domanda turistica, la quale si indirizzerebbe verso altri Paesi a danno dell'Italia;

l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;

molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasioni di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari, come peraltro richiesto dalla stessa Commissione europea;

va fatto presente che la stessa Commissione europea, nell'ambito delle relazioni che ha svolto sull'applicazione della citata raccomandazione, ha riscontrato serie e fondate criticità nel dare seguito alle prescrizioni previste dalla sua raccomandazione, soprattutto per quanto riguarda l'adeguamento degli alberghi già esistenti, spesso rilevando come la raccomandazione non abbia potuto essere applicata per ragioni economiche o architettoniche per cui avrebbe ritenuto consono utilizzare un approccio maggiormente flessibile, basato su una valutazione dei rischi di incendio caso per caso in funzione degli obiettivi e dei principi della raccomandazione;

la Commissione si è anche posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi ed ha incaricato l'HOTREC (associazione che rappresenta alberghi, ristoranti e bar europei) di sviluppare linee guida più flessibili che consentano di raggiungere il medesimo livello di sicurezza con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo. In questo ambito, si è pertanto deciso di chiedere ai titolari delle strutture ricettive di adeguarsi alle normative antincendio solo quando siano programmati i lavori di ristrutturazione,
impegna il Governo:
ad assumere urgenti iniziative per differire l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, considerata l'obiettiva impossibilità da parte degli operatori del settore di adeguarsi ai nuovi requisiti ivi previsti nei troppi brevi tempi indicati;

a rivedere i contenuti del decreto medesimo, prevedendo tempi maggiormente congrui per l'adeguamento delle strutture ricettive;

a valutare la possibilità di assumere iniziative normative per introdurre, se del caso con l'intesa e la partecipazione delle regioni interessate, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni e finanziamenti volti a facilitare le operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

(7-00842)
«Dal Lago, Alessandri, Torazzi, Fava, Lanzarin, Dussin, Togni».