ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00839

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 621 del 16/04/2012
Abbinamenti
Atto 7/00815 abbinato in data 18/04/2012
Atto 7/00842 abbinato in data 08/05/2012
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00175
Firmatari
Primo firmatario: ABRIGNANI IGNAZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 16/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PIZZOLANTE SERGIO POPOLO DELLA LIBERTA' 16/04/2012
RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 18/04/2012
GARAGNANI FABIO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/04/2012
VIGNALI RAFFAELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 18/04/2012
PRESTIGIACOMO STEFANIA POPOLO DELLA LIBERTA' 18/04/2012
LAZZARI LUIGI POPOLO DELLA LIBERTA' 18/04/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
08/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/04/2012
ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 18/04/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/04/2012
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI
VIGNALI RAFFAELLO POPOLO DELLA LIBERTA'
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
FORMISANO ANNA TERESA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
PIZZOLANTE SERGIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
MARCHIONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO
ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 08/05/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
PIZZOLANTE SERGIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE VOTO 08/05/2012
RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO
DAL LAGO MANUELA LEGA NORD PADANIA
FORMISANO ANNA TERESA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
PARERE GOVERNO 08/05/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/04/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/04/2012

DISCUSSIONE IL 18/04/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/04/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/05/2012

DISCUSSIONE IL 08/05/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/05/2012

ACCOLTO IL 08/05/2012

PARERE GOVERNO IL 08/05/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 08/05/2012

CONCLUSO IL 08/05/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00839
presentata da
IGNAZIO ABRIGNANI
lunedì 16 aprile 2012, seduta n.621

L'VIII e la X Commissione,
premesso che:
l'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 fissa al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per il completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 216 del 2010;
il 28 febbraio 2012, il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, organo del Ministero dell'interno che elabora e aggiorna le norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi ha approvato lo schema di decreto attuativo del citato piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi;
l'iter del citato decreto prevede la firma del Ministro dell'interno e l'entrata in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che si presume possa situarsi intorno alla fine del mese di maggio del corrente anno;
l'ammissione al piano, che consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, è concessa alle strutture ricettive, in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'interno, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'articolo 5 dello schema di decreto, approvato dal Comitato tecnico scientifico, il quale reca numerose innovazioni in materia di requisiti di sicurezza;
le principali modifiche apportate riguardano la realizzazione dei rilevatori di fumo, le vie di fuga, la gestione della sicurezza;
quanto ai rivelatori di fumo, nei due mesi circa entro i quali prevedibilmente gli albergatori interessati dovranno adeguarsi alla nuova disciplina, è da considerare impossibile la realizzazione di una serie di impianti che comporterebbero, in molte località, l'esistenza di un numero sufficiente di tecnici per progettare gli impianti medesimi e di artigianati disponibili a eseguire nell'immediato i necessari lavori per tutte le strutture interessate;
quanto alle vie di fuga, nei casi nei quali sia prevista l'installazione della seconda scala sia per l'intera struttura che per le sole sale da pranzo poste ad un livello superiore al piano terra, la loro realizzazione in due mesi è impossibile, in quanto non sussistono i tempi tecnici per la loro ordinazione, e la successiva installazione, così come per le opere murarie indispensabili a rendere adeguata l'ampiezza delle vie di fuga;
quanto alla gestione della sicurezza, le misure integrative, richiamate nello schema di decreto, prevedono un servizio di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, costituito da un numero minimo di addetti di una unità oltre i 25 e fino a 100 posti letto, due unità oltre 100 e fino a 300 posti letto, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto;
è previsto inoltre che gli addetti del servizio di gestione della sicurezza debbano aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998;
anche per quanto riguarda le misure integrative relative alla gestione della sicurezza, non sussisterebbero i tempi tecnici per il rilascio degli attestati alle predette figure per l'impossibilità di organizzare un numero adeguato di corsi per tutti gli addetti che dovrebbero prenderne parte;
conseguenza del decreto in questione è che, in piena stagione turistica, le strutture alberghiere si vedrebbero costrette a ridurre il numero di posti letto, portandoli a non più di 25, e il numero dei posti nelle sale da pranzo, con relativa caduta delle presenze turistiche e riduzione del giro d'affari per le strutture ricettive interessate;
tale costoso rimedio non potrebbe comunque essere applicato nelle strutture cedute in affitto, in quanto il relativo contratto specifica sia il numero di camere che il numero di persone alloggiabili;
in un momento di difficoltà per il settore turistico ed in generale per l'intero Paese non sembra opportuno obbligare gli operatori a ridurre la propria capacità ricettiva;
l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;
molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasioni di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;
la normativa italiana non ha peraltro tenuto conto dell'intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di moquette o simili;
da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato ha stabilito obiettivi troppo ambiziosi e di ardua realizzazione, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall'altro non ha previsto norme transitorie;
le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli oneri per l'adeguamento, specie per le piccole attività ricettive sono rilevanti;
infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l'HOTREC - associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei - di sviluppare «linee guida» più flessibili che consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza,
impegna il Governo:
a posticipare l'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, considerata l'obiettiva impossibilità da parte degli operatori del settore di adeguarsi ai nuovi requisiti ivi previsti nei troppi brevi tempi indicati;
a rivedere i contenuti del decreto medesimo prevedendo tempi sufficienti per l'adeguamento delle strutture ricettive;
a valutare la possibilità di assumere iniziative normative per introdurre, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni volte ad accelerare il processo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
(7-00839) «Abrignani, Pizzolante, Raisi, Garagnani, Vignali, Prestigiacomo, Lazzari».