ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00829

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 616 del 03/04/2012
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00180
Firmatari
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 03/04/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOCCHINO ITALO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 03/04/2012
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 03/04/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
06/06/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/06/2012
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 06/06/2012
CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/06/2012
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
CONTE GIANFRANCO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 06/06/2012
CERIANI VIERI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/06/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/06/2012

ACCOLTO IL 06/06/2012

PARERE GOVERNO IL 06/06/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 06/06/2012

CONCLUSO IL 06/06/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00829
presentata da
BENEDETTO DELLA VEDOVA
martedì 3 aprile 2012, seduta n.616

La VI Commissione,

premesso che:

sotto il profilo dell'imposizione fiscale e del sistema di pressione doganale dei prodotti impiegati nella produzione di energia elettrica, il comparto produttivo degli oli vegetali e dei relativi sottoprodotti appare condizionato da una regolamentazione confusa, relativamente ai dazi di importazione e alle accise;

sul versante del diritto comunitario, il codice doganale comunitario - che riunisce le norme, i regimi e le procedure applicabili alle merci oggetto di scambi tra la Comunità europea (CE) ed i Paesi terzi - riconosce un trattamento tariffario agevolato in caso di «destinazione particolare» della merce oggetto di scambio;

nello specifico, il capitolo 2 del Regolamento CEE n. 2454/93 del 2 luglio 1993 - che fissa disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario - disciplina l'«ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare»;

è opportuno evidenziare che il Regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, ha istituito ima nomenclatura nota come «nomenclatura combinata», basata sulla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, al fine di garantire una specifica definizione ai prodotti ed una adeguata configurazione daziaria;

dagli anni '70 la Comunità Europea ha definito un sistema delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) avente in origine l'obiettivo di accordare specifiche preferenze commerciali a tutti i Paesi in via di sviluppo: attualmente il SPG dell'Unione europea prevede specifiche riduzioni dei dazi doganali ai Paesi in via di sviluppo per determinati prodotti importati nel mercato europeo al fine di supportare l'integrazione dei Paesi destinatari delle agevolazioni nelle dinamiche del commercio internazionale, consentendone nel contempo lo sviluppo socio-economico;

il sistema delle preferenze tariffarie agevolate, prevedendo un regime speciale a favore dei Paesi meno sviluppati fa riferimento all'elenco dei Paesi meno sviluppati (PMS) redatto dalle Nazioni Unite e pertanto la configurazione di PMS risulta suscettibile di evoluzione;

in tale prospettiva si colloca - ad esempio - quanto disposto dal Regolamento CE n. 1547 del 20 dicembre 2007 della Commissione, che fissa un periodo transitorio per l'esclusione della Repubblica di Capo Verde - leader nell'esportazione di olio e semi - dall'elenco dei Paesi beneficiari del regime speciale a motivo della sua cancellazione dall'elenco dei PMS delle Nazioni Unite a partire dal 1o gennaio 2008;

le evidenze suindicate sottolineano come, ai fini del più adeguato trattamento tariffario della merce oggetto di scambio, possa essere maggiormente valida una coerente classificazione della stessa in relazione alla sua natura, alla sua origine e al suo impiego;

per quanto concerne l'importazione di oli vegetali, la loro classificazione nella tariffa doganale comune corrisponde alle voci comprese tra il codice NC 1507 e il codice NC 1518 della suindicata nomenclatura combinata;

malgrado la suddetta configurazione specifica, per quanto riguarda l'individuazione della «destinazione» produttiva di tali prodotti all'impiego nella produzione energetica, le disposizioni non appaiono completamente chiare in merito alla possibilità che essi rientrino o meno nelle fattispecie agevolate;

la suddetta mancanza di chiarezza potrebbe essere legittimata dalla specifica «anche raffinati ma non modificati chimicamente» che illustra gli oli vegetali nella tabella dei dazi, tale da creare un dubbio interpretativo sulla reale configurazione del prodotto e sul suo utilizzo e di conseguenza da consentire l'applicazione di aliquote daziarie non congruenti con la finalità dell'importazione di quel prodotto;

gli oli vegetali e i loro sottoprodotti, ai fini dell'impiego nella produzione energetica, devono essere sottoposti a processi diversi dalla raffinazione, dunque non configurabili nella classificazione suindicata. In molti casi il processo al quale tali prodotti devono necessariamente essere sottoposti è quello di esterificazione, che ne modifica l'acidità ai fini dell'impiego. Tuttavia tale processo consiste nella semplice aggiunta di un 3 per cento di glicerina, prodotto non derivato dal petrolio e che non consente in alcun modo un'equiparazione del prodotto finale ad un olio minerale o combustibile fossile e - dunque - non giustifica la mancata inclusione nelle tariffazioni agevolate;

alle evidenze suindicate, si aggiungono ulteriori criticità in merito alla sussistenza stessa di dazi sulle importazioni italiane di oli vegetali destinati alla produzione energetica: infatti l'attuale disciplina sembra non essere in linea con le esigenze economiche e produttive dell'intero comparto in Italia, anche in considerazione del fatto che il riconoscimento del dazio su un prodotto, la cui produzione non è riscontrabile nel mercato interno, risulterebbe anche contraddittoria rispetto alla finalità originaria del sistema daziario, che - nel caso di specie - si configurerebbe come un ostacolo;

appare opportuno evidenziare che la strutturazione del comparto energetico di produzione da oli vegetali in Italia si fonda su una consistente importazione delle succitate risorse dall'estero in virtù della oggettiva insufficienza delle colture oleaginose nazionali a sopperire al basilare sostentamento del comparto;

sul versante della pressione fiscale italiana sulla materia prima, il decreto legislativo, n. 504 del 1995 riconosce specifiche aliquote distinte per prodotti;

per gli oli vegetali, utilizzati per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica in impianti obbligati alla denuncia di attivazione, il decreto legislativo n. 26 del 2007, attuazione della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici, e il suddetto decreto legislativo n. 504 del 1995 hanno previsto l'esenzione dal pagamento dell'accisa, limitata anche in questo caso agli oli classificati nei codici da NC 1507 a NC 1515, ossia gli oli non modificati chimicamente;

la menzionata esenzione è nuovamente esclusa per gli oli vegetali delle voci NC 1516, 1517 e 1518, sottoposti a trasformazioni di natura diversa dalla raffinazione (quali idrogenazione, esterificazione, o altre). La previsione mette tuttavia in luce il fatto che i prodotti menzionati vengono di fatto trattati alla stregua di ogni altro prodotto energetico, dunque analogamente ai combustibili fossili e derivati del petrolio, benché la loro natura chimico fisica e il loro impatto ambientale sia sostanzialmente differente;

appare opportuno evidenziare che ai fini della classificazione di fonti rinnovabili per l'alimentazione di un impianto di produzione energetica e il conseguente accesso ai meccanismi incentivanti da parte del GSE, la trasformazione cui gli oli vegetali possono essere sottoposti deve essere inferiore al 5 per cento, lasciando quindi integro il 95 per cento del prodotto originario. Nella maggior parte dei casi si tratta del già citato processo di esterificazione, compiuto tramite l'aggiunta di un di glicerina. Con tale configurazione, il GSE riconosce questi prodotti come fonte rinnovabile, mentre lo Stato li sottopone ad accisa alla stregua di un olio minerale o combustibile fossile;

la citata configurazione degli oli vegetali nelle previsioni tariffarie comuni che di fatto li equipara ad ogni altro prodotto energetico, appare ingiustificata e manifesta la mancanza di conoscenza della realtà operativa considerata e i processi che la contraddistinguono oltre che una palese quanto rettificabile superficialità normativa,
impegna il Governo:
ad adottare ogni opportuna iniziativa anche di natura normativa finalizzata a rettificare, nel settore della produzione energetica da oli vegetali, il quadro suindicato, al fine di rendere coerente le previsioni tariffarie doganali e fiscali sugli oli vegetali e loro sottoprodotti, con le specificità del settore, i limiti produttivi del Paese, e le particolari tecniche di lavorazione delle materie prime;

a valutare l'opportunità di avviare ogni opportuno ed utile confronto in sede europea volto ad apportare le rettifiche - di cui in premessa - al sistema di configurazione della merce ai fini del riconoscimento del dazio applicabile.
(7-00829)
«Della Vedova, Bocchino, Di Biagio».