DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 22/05/2012
DISCUSSIONE IL 22/05/2012
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/05/2012
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/05/2012
DISCUSSIONE IL 19/07/2012
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/07/2012
DISCUSSIONE IL 25/07/2012
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/07/2012
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 25/07/2012
CONCLUSO IL 25/07/2012
Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00825
presentata da
DONELLA MATTESINI
mercoledì 28 marzo 2012, seduta n.613
L'XI Commissione,
premesso che:
l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 stabilisce il trasferimento del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (ATA) e degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dai ruoli degli enti locali a quelli dello Stato, attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
il succitato articolo 8 della legge n. 124 del 1999 garantiva ai lavoratori il riconoscimento delle anzianità maturate e l'inquadramento nelle qualifiche corrispondenti;
l'accordo sindacati-ARAN del 20 luglio 2000 ha stravolto l'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 determinando l'inquadramento del personale trasferito allo Stato non più attraverso il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza (come stabilito dalla legge) bensì attraverso quanto percepito nell'ente di provenienza, al netto di tutte quelle indennità che negli enti locali contribuivano in massima parte a determinare l'entità dello stipendio stesso, inserendo un non ben identificato principio della cosiddetta «temporizzazione»;
il suddetto accordo ha determinato l'obbligo della restituzione di ingenti somme di denaro sino ad allora percepite dal personale interessato, penalizzando ulteriormente la situazione economica già difficile di molte famiglie;
lo stesso accordo ARAN, in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999 al punto 6, dell'articolo 2 sancisce che: «Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti alle VI qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente»;
il contenzioso determinatosi dopo l'applicazione dell'accordo ARAN ha visto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca soccombere nella quasi totalità delle sentenze dei tribunali, delle corti di appello e nella totalità delle sentenze di tutte le sezioni della Corte di cassazione che hanno smentito l'accordo ARAN ritenuto privo di natura normativa ripristinando così, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, il diritto del personale al riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza;
con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 218) il Governo Berlusconi dettando un'interpretazione «autentica» disconosceva i diritti acquisiti dai lavoratori ex dipendenti enti locali;
nel 2007 la Corte costituzionale ha ravvisato la legittimità dell'articolo 1, comma 218 della citata disposizione, ed in conseguenza della nuova legge, la Cassazione, smentendo se stessa, nei successivi pronunciamenti sui ricorsi pendenti ha dato torto ai lavoratori;
nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) il Governo Prodi allora in carica, rimandava la soluzione dell'annosa questione alla contrattazione collettiva nella stipula dell'allora successivo contratto collettivo nazionale;
da allora, più nulla è avvenuto se non la richiesta, ai lavoratori che avevano vinto le cause, di restituzione delle somme percepite a seguito delle sentenze favorevoli;
successivamente, con una sentenza emessa il 7 giugno 2011, la Corte europea dei diritti umani ha riconosciuto che in seguito al comma 218 della legge n. 266 del 2005 i lavoratori si sono visti negare il diritto a un giusto processo, quindi lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, comma 1, della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre la giurisprudenza a loro favorevole fino a quel momento aveva fatto maturare in essi «un legittimo affidamento» e di conseguenza l'aspettativa di avere soddisfazione. La Corte ha respinto tutti gli argomenti presentati dal Governo, compreso il richiamo alla causa di utilità pubblica come giustificazione dell'ingerenza della legge nella giurisprudenza;
le sentenze della corte sono vincolanti per gli Stati. Quindi, il Governo italiano dovrà trovare in brevissimo tempo una soluzione;
pochi mesi fa, nel settembre 2011, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto, questa volta in via definitiva, i diritti del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo transitati allo stato da enti locali ad avere il giusto riconoscimento dell'anzianità maturata e nel frattempo la Corte di cassazione ha cassato diverse sentenze precedenti rinviandole alle corti d'appello;
occorre ricordare che, sulla necessità di trovare una soluzione per questa delicata ed annosa questione, numerose sono le interrogazioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno accolti dai Governi tanto Berlusconi quanto Monti, presentate in modo bipartisan da tutti i gruppi parlamentari presenti alla Camera dei deputati,
impegna il Governo
a trovare una equilibrata e rapida soluzione a questa macroscopica ingiustizia subita da migliaia di lavoratori della scuola, innanzitutto al fine di bloccare immediatamente le richieste di recupero, delle somme percepite dal personale ATA a seguito delle sentenze favorevoli di primo e secondo grado, in secondo luogo al fine di garantire l'applicazione della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) che suggeriva un percorso che oggi andrebbe ripreso in considerazione e che preveda lo stanziamento di fondi ad hoc i quali riconoscano anche economicamente le anzianità del personale transitato dagli enti locali tanto per quello attualmente in servizio, quanto per quello, nel frattempo, già cessato, e al fine di assicurare un'iniziativa normativa urgente che ripristini una situazione di legalità e legittimità così come la Corte europea chiede al Governo italiano, posto che in questo senso ci sarebbero tutte le condizioni affinchè quanto sopra detto possa avvenire considerato anche le informazioni derivanti dal monitoraggio che nel frattempo il Miur dovrebbe aver portato a termine sulle anzianità di questo personale.
(7-00825)
«Mattesini, De Pasquale, Ghizzoni, Mariani, Codurelli».