ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00815

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 609 del 22/03/2012
Abbinamenti
Atto 7/00839 abbinato in data 18/04/2012
Atto 7/00842 abbinato in data 08/05/2012
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00175
Firmatari
Primo firmatario: MARCHIONI ELISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012
LULLI ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012
FRONER LAURA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2012
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2012
MARCHIGNOLI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2012
MARCHI MAINO PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2012
ALBONETTI GABRIELE PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2012
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2012
FORMISANO ANNA TERESA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 18/04/2012
SCARPETTI LIDO PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 18/04/2012
MONDELLO GABRIELLA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 19/04/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
08/05/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 18/04/2012
MARCHIONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/04/2012
ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 18/04/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/04/2012
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI
VIGNALI RAFFAELLO POPOLO DELLA LIBERTA'
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
FORMISANO ANNA TERESA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
PIZZOLANTE SERGIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
MARCHIONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO
ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 08/05/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
PIZZOLANTE SERGIO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE VOTO 08/05/2012
RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/05/2012
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO
DAL LAGO MANUELA LEGA NORD PADANIA
FORMISANO ANNA TERESA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
PARERE GOVERNO 08/05/2012
FERRARA GIOVANNI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/03/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 18/04/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/04/2012

DISCUSSIONE IL 18/04/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 18/04/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 19/04/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 08/05/2012

DISCUSSIONE IL 08/05/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 08/05/2012

ACCOLTO IL 08/05/2012

PARERE GOVERNO IL 08/05/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 08/05/2012

CONCLUSO IL 08/05/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00815
presentata da
ELISA MARCHIONI
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

L'VIII e la X Commissione,
premesso che:
l'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, stabilisce come termine ultimo per il completamento degli adeguamenti antincendio la data del 31 dicembre 2013 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 216/2011;
il 28 febbraio 2012, il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, organo del Ministero dell'interno che elabora e aggiorna le norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi, oltre a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle relative norme, ha approvato lo schema di decreto attuativo del citato piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi;
l'iter del citato schema di decreto prevede la firma del Ministro dell'interno e l'entrata in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che si presume possa situarsi intorno alla fine del mese di maggio del corrente anno;
l'ammissione al piano, che consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, è consentita alle strutture ricettive, in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'interno, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all'articolo 5 della bozza del decreto medesimo, approvato dal Comitato tecnico scientifico, il quale reca numerose innovazioni in materia di requisiti di sicurezza;
le principali modifiche apportate riguardano la realizzazione dei rivelatori di fumo, le vie di fuga, la gestione della sicurezza;
quanto ai rivelatori di fumo, nei due mesi circa entro i quali prevedibilmente gli albergatori interessati dovranno adeguarsi alla nuova disciplina, è da considerare impossibile la realizzazione di una serie di impianti che comporterebbero, in molte località, l'esistenza di un numero sufficiente di tecnici per progettare gli impianti medesimi e di artigiani disponibili a eseguire nell'immediato i necessari lavori per tutte le strutture interessate;
quanto alle vie di fuga, nei casi nei quali sia prevista l'installazione della seconda scala sia per l'intera struttura che per le sole sale da pranzo poste ad un livello superiore al piano terra, la loro realizzazione in due mesi è impensabile, in quanto non sussistono i tempi tecnici per la loro ordinazione, la preparazione fisica dell'oggetto e la successiva installazione, così come per le opere murarie indispensabili a rendere consona l'ampiezza delle vie di fuga;
quanto alla gestione della sicurezza, le misure integrative, richiamate nello schema di decreto, prevedono un servizio interno di sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio e ricompreso nel piano di emergenza, costituito da un numero minimo di addetti di una unità oltre i 25 e fino a 100 posti letto, due unità oltre 100 e fino a 300 posti letto, con l'aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto;
è previsto inoltre che gli addetti del servizio di gestione della sicurezza debbano aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica previsto dall'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, previa frequentazione del corso di cui all'allegato IX del decreto Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente:
di tipo B, per le strutture ricettive oltre 25 posti letto e fino a 50 posti letto e per le strutture ricettive oltre 50 posti letto e fino a 100 posti letto;
di tipo C, per le strutture ricettive oltre 100 posti letto;
anche per quanto riguarda le misure integrative relative alla gestione della sicurezza, non sussisterebbero i tempi tecnici per il rilascio degli attestati alle predette figure per l'impossibilità di organizzare un numero congruo e sufficiente di corsi per tutti gli addetti che dovrebbero prenderne parte;
conseguenza del decreto in questione è che, in piena stagione turistica, le strutture alberghiere si vedrebbero costrette a ridurre il numero di posti letto, portandoli a non più di 25, e il numero dei posti nelle sale da pranzo, con relativa caduta delle presenze turistiche e riduzione del giro d'affari per le strutture ricettive interessate;
tale costoso escamotage non potrebbe comunque essere applicato nelle strutture cedute in affitto, in quanto il relativo contratto specifica sia il numero di camere che il numero di persone alloggiabili;
in un momento di difficoltà per il settore turistico ed in generale per l'intero Paese non sembra opportuno obbligare gli operatori a ridurre la propria capacità ricettiva;
l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;
molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;
la normativa italiana non ha peraltro tenuto conto dell'intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di moquette o simili;
da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato ha stabilito obiettivi troppo viziosi e inattuabili, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall'altro non ha previsto norme transitorie, facendo tabula rasa delle situazioni preesistenti, al punto che, anche gli adeguamenti effettuati dalle strutture in regola in base alla previgente legislazione, sono stati annullati;
le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli oneri per l'adeguamento, specie per le piccole attività, sono rilevanti e non possono essere ammortizzati nel corso di un anno e che gli interventi di adeguamento implicano altre autorizzazioni che hanno tempistiche a loro volta molto lunghe ed, in alcuni casi, possono contrastare con le stesse scadenze delle normative antincendio;
infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l'HOTREC - associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei - di sviluppare «linee guida» più flessibili che consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza,
impegna il Governo:
a sospendere l'adozione del decreto approvato dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, considerata l'obiettiva impossibilità da parte degli operatori del settore di adeguarsi ai nuovi requisiti ivi previsti nei brevissimi tempi richiesti;
a rivedere i contenuti del decreto medesimo, alla luce di quanto sopra esposto, prevedendo tempi congrui per l'adeguamento delle strutture ricettive e comunque ben oltre la conclusione della stagione estiva, che si colloca normalmente alla fine del mese di settembre;
a valutare la possibilità di assumere iniziative normative per introdurre, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni volte ad accelerare il processo di adeguamento alle norme di prevenzione incendi secondo scadenze realisticamente collegate alle tempistiche tecniche e burocratiche necessarie ai richiesti adempimenti.
(7-00815)
«Marchioni, Mariani, Lulli, Froner, Brandolini, Marchignoli, Marchi, Albonetti, Motta, Anna Teresa Formisano, Scarpetti, Mastromauro, Vico, Peluffo, Mondello».