ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00810

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 605 del 15/03/2012
Abbinamenti
Atto 7/00894 abbinato in data 14/06/2012
Atto 7/00911 abbinato in data 20/06/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 15/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 15/03/2012
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 15/03/2012
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 15/03/2012
GIANNI PIPPO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 15/03/2012
BARBIERI EMERENZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 15/03/2012
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 14/06/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/06/2012
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/06/2012
GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO
CAPITANIO SANTOLINI LUISA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
CENTEMERO ELENA POPOLO DELLA LIBERTA'
GOISIS PAOLA LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO GOVERNO 20/06/2012
ROSSI DORIA MARCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 20/06/2012
SIRAGUSA ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI
RIVOLTA ERICA LEGA NORD PADANIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/06/2012

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 14/06/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/06/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 14/06/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/06/2012

DISCUSSIONE IL 20/06/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/06/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00810
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
giovedì 15 marzo 2012, seduta n.605

La VII Commissione,

premesso che:

in Italia esistono circa 43.000 docenti precari non abilitati con più di 360 giorni di insegnamento;

questi docenti insegnano nelle scuole con gli stessi incarichi e mansioni dei colleghi abilitati attraverso un contratto di lavoro che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce loro;

gli insegnanti non abilitati firmano registri, presiedono commissioni d'esame e formano gli alunni;

fino all'anno accademico 2007-2008 era possibile conseguire l'abilitazione frequentando la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario e prima ancora era possibile frequentare un corso speciale abilitante riservato, però, solo a quanti avessero accumulato 360 giorni di insegnamento;

dal 2008, per questi docenti, con l'abolizione delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e dei corsi abilitanti riservati, non è stato più possibile conseguire l'abilitazione per la scuola secondaria;

oggi, per questi precari, l'unica possibilità di conseguire l'abilitazione è legata all'accesso al percorso abilitante, denominato tirocinio formativo attivo (TFA), previsto nel regolamento sulla formazione iniziale dei docenti;

nonostante l'esperienza pluriennale di insegnamento già maturata, il regolamento impone a questi docenti il superamento delle prove selettive a numero chiuso per accedere al tirocinio formativo attivo, senza riconoscere il periodo di servizio svolto;

tale sbarramento è previsto anche per gli insegnanti tecnico-pratici (ITP) e i diplomati magistrali inseriti in III fascia di istituto, che hanno accumulato oltre 360 giorni di servizio;

l'accesso al tirocinio formativo attivo non significa ottenere l'abilitazione, che comunque si conseguirebbe solo dopo il superamento di una prova finale;

con parere n. 01061/2010 avente ad oggetto lo schema di regolamento sulla formazione iniziale dei docenti, il Consiglio di Stato ha osservato che «le argomentazioni svolte dal Ministero circa l'impossibilità di prevedere, in via transitoria, un accesso automatico al tirocinio da parte di chi sia in possesso di una anzianità minima di servizio, non appaiono del tutto persuasive», peraltro l'acquisizione di una solida base teorica può comunque essere verificata in sede di valutazione finale del tirocinio svolto;

ad avviso del Consiglio di Stato inoltre, non sussiste un nesso tra l'ammissione automatica e l'incremento delle cause di formazione del precariato;

già nell'adunanza del 18 gennaio 2010 il Consiglio di Stato aveva considerato «meritevole di approfondimento la questione - sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione - relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio», prospettando «l'opportunità di tener conto, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, dell'esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti»;

il decreto ministeriale n. 85 del 2005 concedeva a coloro che avessero accumulato almeno 360 giorni di servizio nelle scuole entro il 6 giugno 2004 l'accesso ai corsi abilitanti della durata di un solo anno, anche in sovrannumero, con un esame finale ma senza un test di ammissione;

già la legge n. 1074 del 1971, il decreto-legge n. 140 del 1988, la legge n. 417 del 1989, il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge n. 143 del 2004, prevedevano l'accesso diretto con un esame finale;

il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è stato considerato titolo abilitante per l'insegnamento nella scuole paritarie, ma non per quelle statali (articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000);

la legge n. 1074 del 6 dicembre 1971 prevede che il titolo abilitante è requisito indispensabile per la stabilità contrattuale dei docenti;

la direttiva 1999/70 che si richiama all'articolo 136 del Trattato di Amsterdam prevede il miglioramento delle forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato;

il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), ritenendo opportuno prevedere strumenti di valorizzazione dell'esperienza maturata, in occasione dell'esame della cosiddetta «Bozza Israel» ha proposto di riconoscere come titolo transitorio di accesso al tirocinio formativo attivo, anche in soprannumero, il servizio prestato per almeno un biennio presso le istituzioni scolastiche e di riconoscere tale servizio come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella 12;

alla luce del già penalizzante contesto normativo richiamato, qualora non si rendesse ai docenti precari non abilitati con almeno 360 giorni di insegnamento, aperto e senza alcuno sbarramento l'accesso al percorso abilitante, si determinerebbe una grave ed ulteriore discriminazione ai danni di questa categoria;

da recenti note di stampa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha preannunciato l'avvio delle selezioni per l'accesso ai corsi tirocinio formativo attivo nel prossimo giugno 2012,
impegna il Governo
ad adottare, nella fase transitoria e senza costi aggiuntivi per il Ministero, tutte le opportune iniziative di natura normativa, al fine di garantire l'accesso al tirocinio formativo attivo a tutti quei docenti che abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio, anche attraverso l'accesso automatico e in soprannumero, così come richiesto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

(7-00810)
«Zazzera, Barbato, Di Giuseppe, Piffari, Gianni, Barbieri».