ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00777

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 583 del 08/02/2012
Abbinamenti
Atto 7/00759 abbinato in data 09/02/2012
Atto 7/00778 abbinato in data 09/02/2012
Atto 7/00781 abbinato in data 29/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARIANI RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
BOCCI GIANPIERO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
ESPOSITO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
GINOBLE TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
MORASSUT ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
MOTTA CARMEN PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
VIOLA RODOLFO GIULIANO PARTITO DEMOCRATICO 08/02/2012
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 09/02/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/02/2012
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA
MONDELLO GABRIELLA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 09/02/2012
D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO GOVERNO 29/02/2012
D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/02/2012
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO
DIONISI ARMANDO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 29/02/2012
D'ANDREA GIAMPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 09/02/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 09/02/2012

DISCUSSIONE IL 09/02/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/02/2012

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/02/2012

DISCUSSIONE IL 29/02/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/02/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00777
presentata da
RAFFAELLA MARIANI
mercoledì 8 febbraio 2012, seduta n.583

La VIII Commissione,
premesso che:
con la legge n. 225 del 1992, anche in considerazione delle inefficienze e delle difficoltà incontrate in occasione di alcune gravissime emergenze nazionali, prima tra tutte il terremoto in Campania e Basilicata del 1980, viene profondamente riformata la struttura della protezione civile. La nascita del Servizio nazionale della protezione civile, a cui viene affidato il compito di «tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi», costituisce il cardine di un sistema coordinato di competenze, basato sul principio di sussidiarietà, al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione anche privata;
sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale del dipartimento della protezione civile, le funzioni di impulso e coordinamento di questo complesso sistema di competenze, che affida al sindaco, quale primo responsabile della protezione civile, il compito di assumere la direzione e il coordinamento dei soccorsi e di assistere la popolazione, con le risorse e sulla base di piani comunali di emergenza idonei a fronteggiare i rischi specifici del territorio;
la citata legge 225 del 1992 considera anche la previsione e la prevenzione dei rischi quali attività di protezione civile: vengono, pertanto, istituiti la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo, con il compito di definire le cause delle calamità naturali, individuare i rischi e mettere in campo tutte le azioni necessarie a evitare o ridurre al minimo la possibilità che le calamità naturali provochino danni. Anche le iniziative di volontariato, oltre a quelle istituzionali individuate dalle normative regionali di settore, sono inserite nel sistema nazionale, quali componenti operative del servizio, consentendo la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni private nelle attività di protezione civile;
l'impianto della riforma del '92 è sostanzialmente confermato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 (emanato in attuazione della cosiddetta legge Bassanini) che disciplina il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» e dalla successiva riforma del Titolo V della Costituzione: il nuovo assetto della protezione civile, individuata come materia di legislazione concorrente, vede, pertanto, un coinvolgimento ancora maggiore del sistema delle autonomie locali. Tutte le funzioni vengono affidate alle regioni e agli enti locali, ad esclusione dei compiti di «rilievo nazionale del Sistema di Protezione Civile», tra i quali rientra il potere d'ordinanza che resta in capo al Presidente del Consiglio;
sostanziali modifiche a partire dal 2001 hanno determinato un forte appesantimento delle competenze e delle responsabilità del dipartimento, cui hanno fatto seguito l'utilizzo diffuso di procedure in deroga, spese eccessive e fuori dal controllo preventivo, sovrapposizione di competenze con altri ministeri. Infatti con la legge n. 401 del 2001, che introduce nell'ambito della protezione civile la gestione dei «grandi eventi», si è esteso il potere di ordinanza a campi non strettamente pertinenti alla gestione delle emergenze prodotte da calamità e da catastrofi, ampliando impropriamente, attraverso la definizione di grandi eventi da parte della Presidenza del Consiglio, le fattispecie beneficiarie di procedure semplificate ed in deroga;
la recente modifica della legge n. 225 del 1992 operata con il decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto «decreto Milleproroghe convertito con la legge n. 10 del 2011) per fronteggiare gli eventi straordinari per i quali il Governo dichiari lo stato di emergenza, ha introdotto a carico delle regioni l'obbligo di attingere a risorse già presenti nei bilanci regionali; nel caso in cui queste non siano sufficienti le regioni sono tenute ad aumentare i propri tributi, compresa l'accisa sulla benzina, e solo nel caso in cui tali misure si rivelassero ancora insufficienti può essere disposto l'utilizzo del fondo nazionale della protezione civile. Gli enti locali di converso rimangono da soli a fronteggiare eventi calamitosi rallentati dalle aggravate condizioni economico-finanziarie e dai vincoli del patto di stabilità. È utile ricordare, inoltre, che è stato abolito il fondo regionale di protezione civile, utile negli anni passati a garantire il funzionamento del sistema regionale così come previsto dalla finanziaria del 2001 e la copertura dei danni causati da eventi di pertinenza regionale;
la compartecipazione economica a carico delle regioni, determinata dalla necessità di individuare i fondi per fronteggiare le emergenze in un quadro di grave carenza di risorse pubbliche, ha prodotto un ulteriore danno ai cittadini e alle istituzioni già colpiti da eventi calamitosi, un notevole appesantimento delle procedure che influisce negativamente sulle capacità operative, al punto che numerose regioni hanno presentato ricorso alla Corte costituzionali contro il citato decreto n. 225 del 2010 lamentando la violazione dell'autonomia statutaria regionale e degli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla norma da ultimo citata che prevede il vincolo di solidarietà tra le regioni;
un ulteriore elemento problematico, che incide direttamente sull'efficienza e la prontezza d'intervento della struttura ha a che fare con le misure introdotte dalla recente normativa per quanto riguarda le procedure ed i controlli, anche preventivi, necessari per attivare i soccorsi; se da una parte, è pienamente condivisibile che allorché sia prevista una spesa, tali procedure devono garantire l'effettiva destinazione delle risorse agli interventi, con procedure molto rigorose, dall'altra non posso certamente ritardarne l'avvio e vanificarne l'efficacia. È infatti palese che le opportune verifiche circa la capacità di spesa e la copertura da individuare presso il ministero dell'economia e delle finanze non possono in casi di emergenze riconosciute dalla Presidenza del Consiglio su richiesta delle regioni, ritardare ed ostacolare l'avvio dei fondamentali interventi di primo soccorso. Ciò richiede la certezza dell'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze in tempi utili a rendere operative strutture d'emergenza o misure di garanzia su anticipazioni ed autorizzazioni ad operare, che siano verificate in tempi ridotti e successivi, senza diminuire il rigore e la responsabilità della spesa pubblica;
il fondo per la protezione civile, unica fonte di finanziamento delle attività istituzionali e per il funzionamento della struttura, ha subito dal 2006 al 2011 una riduzione di oltre il 50 per cento delle ricorse concentrata in particolare negli anni 2009-2011 con un ulteriore aggravio della manovra di luglio 2011; inoltre, le modalità di ritardata erogazione dal Ministero dell'economia e delle finanze al dipartimento di protezione civile incidono negativamente sulla programmazione,
impegna il Governo:
a promuovere le opportune modifiche normative che garantiscano la possibilità del sistema di operare con efficacia mediante il superamento delle evidenti difficoltà e ad assumere iniziative per individuare risorse adeguate e certe per l'attività di protezione civile che non gravino ingiustamente sulle vittime degli eventi calamitosi;
ad assumere iniziative per prevedere meccanismi di controllo e procedure che garantiscano l'effettiva destinazione delle risorse alle iniziative di protezione civile, escludendo da queste ogni altra attività che non ne abbia i requisiti, come l'organizzazione dei «grandi eventi», assicurandone la doverosa trasparenza e congruità, senza indebolire la capacità d'intervento;
a salvaguardare l'assetto della protezione civile, basato sui principi di «sussidiarietà» e «integrazione», come delineato dall'incisiva opera di riforma contenuta nella legge n. 225 del 1992.
(7-00777)
«Mariani, Braga, Margiotta, Realacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola, Agostini».