ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00756

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 575 del 24/01/2012
Abbinamenti
Atto 7/00408 abbinato in data 25/01/2012
Atto 7/00539 abbinato in data 25/01/2012
Atto 7/00728 abbinato in data 25/01/2012
Atto 7/00745 abbinato in data 25/01/2012
Atto 7/00749 abbinato in data 25/01/2012
Firmatari
Primo firmatario: RAINIERI FABIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 24/01/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA 24/01/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
29/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/01/2012
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 01/02/2012
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
 
PARERE GOVERNO 29/02/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/01/2012

DISCUSSIONE IL 25/01/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/01/2012

DISCUSSIONE IL 01/02/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 01/02/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2012

NON ACCOLTO IL 29/02/2012

PARERE GOVERNO IL 29/02/2012

DICHIARATO PRECLUSO IL 29/02/2012

CONCLUSO IL 29/02/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00756
presentata da
FABIO RAINIERI
martedì 24 gennaio 2012, seduta n.575

La XIII Commissione,

premesso che:

nella relazione finale depositata il 26 gennaio 2010 presso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dalla Commissione nominata con decreto ministeriale n. 6088 del 25 giugno 2009, con il compito di accertare, ai fini della determinazione del contenuto della materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall'amministrazione con riferimento in particolare ai dati utilizzati, verificandone la eventuale incidenza sul livello di sforamento della quota di produzione italiana, viene messa in rilievo (in sintesi) l'inattendibilità dei dati relativi alle produzioni auto certificate dagli acquirenti e dai produttori nei modelli L1, e posti da AGEA alla base della quantificazione sia del superamento delle produzioni nazionali con il quantitativo globale garantito assegnato allo Stato italiano, sia dei prelievi supplementari imputati ai singoli allevatori, in particolare perché:

a) i dati relativi al tenore di materia grassa di riferimento, associati alle quote di produzioni, sono stati a suo tempo assegnati, al pari delle quote latte, solo su base documentale, senza alcun riscontro in concreto;

b) i dati relativi al tenore di materia grassa di periodo vengono effettuati su campioni di latte con metodologia di campionamento non normata e che, pertanto, non ha alcun grado di ufficialità;

c) i dati relativi al tenore di materia grassa di periodo dichiarati negli L1 si discostano notevolmente (per circa il 50 per cento) dai dati rilevati con metodologia di campionamento ufficiale all'Associazione italiana allevatori;

d) i controlli regionali sui dati autocertificate negli L1 vengono effettuati solo su base cartacea, senza alcun riscontro in concreto;
nella successiva relazione depositata in data 15 aprile 2010 presso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dal Comando dei carabinieri delle politiche agricole e forestali, detto comando, dopo aver sottolineato che «... le banche dati BDN - ossia del Ministero della Sanità, n.d.r. - ed AIA provengono da enti ufficiali e sono ricavate con procedure stabilite per legge ed attuate da soggetti che spesso ricoprono la funzione di pubblico ufficiale, nel mentre i dati provenienti dalla banca dati SIAN di AGEA non sono altro che il risultato di auto-dichiarazioni fornite da soggetti privati (primi acquirenti e produttivi) sui quali i controlli sono per lo più di carattere documentale, come già rilevato nella relazione conclusiva dalla Commissione di indagine amministrativa istituita con Decreto ministeriale del 25 giugno 2009 n. 6501 ...», alla luce dei riscontri effettuati, ha ritenuto doveroso segnalare quanto segue:

«... - non vi è piena coerenza tra le banche dati ufficiali acquisite né possibilità di completo raffronto dei dati di ciascuna di esse;

la mancanza di un dato identificativo coerente ed univoco per tutte le attende in produzione, da adottarsi per tutte le banche dati ufficiali del settore, comportando una ulteriore difficoltà nell'incrocio dei dati, favorisce fenomeni fraudolenti o elusivi ed ostacola la possibilità di investigazioni per prevenire e reprimere eventuali comportamenti illeciti;

sono emerse situazioni di anomalia ed incongruenza nei confronti tra le diverse banche dati, tali che avrebbero meritato, e mentano ancora, adeguati approfondimenti;

pur con le difficoltà segnalate, ne discende un quadro di significativa incoerenza dei dati, in particolare con riferimento alla produzione nazionale, sia consegnata che rettificata (TMGP);

raffrontando il numero capi nelle diverse banche dati con la media produttiva provinciale AIA pur aumentata del 10 per cento in via prudenziale, risulta una differenzia produttiva media, rispetto alla produzione totale italiana dichiarata in L1, talmente significativa da mettere in discussione lo stesso splafonamento dello Stato italiano e quindi il prelievo supplementare imputato ai produttori a partire dal 1995/96 fino al 2008/09.»;
di seguito, il medesimo comando depositava presso una sessantina di procure sparse sull'intero territorio nazionale un informativa, datata 11 giugno 2010 n. 169/75 2009 di prot., nella quale segnalava diversi comportamenti «truffaldini al fine di aggirare il regime comunitario in materia di quote latte ed anche, in ipotesi, il regime fiscale dello Stato», chiedendo di essere delegato ad ulteriori indagini e, a seguito dell'ottenimento della predetta delega, in data 4 novembre 2010 il medesimo Comando depositata una ulteriore informativa, n. 169/75-4-2009 di prot., nella quale venivano refertate le indagini esperite, dalle quali risultano confermate le risultanze della Relazione 15 aprile 2010 iniziale quantomeno sul piano amministrativo, a prescindere da eventuali responsabilità penali dei singoli soggetti;

il prelievo supplementare imputato allo Stato italiano e, quindi, agli allevatori, dal periodo 1995/96 al periodo 2008/09, si basa in primo luogo sui dati di produzione, se questi, come appunto, risulterebbe dalle indagini, sono inattendibili o meglio incompatibili, per eccesso, con il reale patrimonio bovino italiano, è evidente che lo Stato prima e gli allevatori poi sono chiamati a pagare multe non dovute;

poiché il pagamento di dette multe mette a repentaglio la sopravvivenza di migliaia di famiglie e, con esse, quella di un intero settore produttivo del comporto primario, si ritiene doveroso farsi portavoce della richiesta recepire, in sede amministrativa, i dati produttivi secondo quanto già risultante nelle indagini di polizia giudiziaria sopra indicate, al fine di dirimere, una volta per tutte, le incertezze sulla legittimità, o meno del prelievo supplementare imputato allo Stato italiano e, quindi, agli allevatori, dal periodo 1995/96 al periodo 2008/09;

l'articolo 21-quater, secondo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 che prevede: «L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni o per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigente»,
impegna il Governo
a far sospendere l'efficacia e l'esecutività, per un periodo di 12 mesi, di tutti i provvedimenti di imputazione di prelievo supplementare effettuati per i periodi dal 1995/96 al 2008/09 compresi, di tutti i conseguenti provvedimenti di intimazione e di iscrizione a ruolo nonché dei provvedimenti di revoca delle quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, in attesa che vengano recepiti i dati produttivi già emersi nel corso delle indagini di polizia giudiziaria citati in premessa.
(7-00756)
«Rainieri, Negro».