ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00731

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 554 del 29/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDO MAURIZIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 24/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VENTUCCI COSIMO POPOLO DELLA LIBERTA' 24/11/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
21/12/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/12/2011
BERNARDO MAURIZIO POPOLO DELLA LIBERTA'
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 06/12/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/12/2011

APPROVATO IL 21/12/2011

CONCLUSO IL 21/12/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00731
presentata da
MAURIZIO BERNARDO
martedì 29 novembre 2011, seduta n.554

La VI Commissione,

premesso che:

il settore dei giochi costituisce ormai uno dei più importati comparti dell'economia italiana: esso ha realizzato, nel 2010, un fatturato complessivo pari a circa 61 miliardi di euro, coinvolgendo circa 5.800 imprese ed impiegando complessivamente oltre 100.000 persone ed assicura all'erario un'importantissima fonte di gettito tributario, per circa 9,5 miliardi di euro;

il settore ha conosciuto, nel corso degli ultimi 15 anni, una notevole evoluzione, sia sotto il profilo regolatorio, sia sotto quello industriale, che ha portato ad una sua rapida modernizzazione, attraverso l'estensione delle modalità di gioco e l'introduzione di reti telematiche di raccolta, che hanno consentito, a loro volta, di ridurre notevolmente il gioco irregolare o illegale;

sono numerosi i profili di delicatezza che connotano tale tipologia di attività, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori e l'esigenza di assicurare la massima trasparenza e legalità in un ambito che, per la rilevanza degli interessi economici e dei flussi finanziari coinvolti, risulta esposta ad alcuni rischi;

l'evoluzione normativa nel settore dei giochi è risultata tuttavia, in alcuni casi, piuttosto convulsa, essendo spesso dettata più che altro dall'esigenza di incrementare il gettito erariale, piuttosto che da quella di assicurare un quadro normativo il più possibile chiaro, stabile ed omogeneo;

in primo luogo occorre garantire presidi pubblicistici di regolazione e vigilanza adeguati ad assicurare i primari interessi pubblici sussistenti, ribadendo innanzitutto che i principi cardine della regolazione di tale settore devono essere rappresentati:

a) dalla tutela dei giocatori;

b) dal rispetto del divieto di gioco per i soggetti minori;

c) dal contrasto alle forme di gioco patologico;

d) dalla garanzia circa la piena trasparenza della struttura proprietaria e l'operatività dei soggetti concessionari;

e) dalla tutela degli interessi erariali;
al fine di raggiungere i predetti obiettivi, appare utile incentivare ogni opportuna forma di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i soggetti imprenditoriali operanti nel settore, sempre nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità;

inoltre, in un contesto più ampio, occorre cogliere l'occasione rappresentata dalla presentazione, da parte della Commissione europea, del Libro Verde sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno (COM(2011) 128 definitivo/2), nonché dai successivi interventi normativi a livello di Unione europea in materia, al fine di ribadire la fondatezza, e la compatibilità con i principi comunitari, dell'assetto concessorio adottato dall'ordinamento italiano, in particolare al fine di evitare che l'ingresso indiscriminato nel mercato italiano di operatori di gioco on-line basati in altri Stati membri possa determinare un indebolimento degli strumenti regolatori posti a tutela dei consumatori, oltre a rappresentare una forma di concorrenza sleale nei confronti degli operatori nazionali, sottoposti ad un regime di requisiti ed obblighi molto più rigoroso;

in parallelo, assume analogo rilievo, sia sotto l'aspetto degli interessi erariali, sia sotto quello della rilevanza economica e sociale, il settore dei tabacchi lavorati, che a sua volta presenta profili di peculiare delicatezza per ciò che concerne l'elevato livello del prelievo, il particolare assetto concorrenziale del mercato, la notevole articolazione della rete distributiva e la presenza di specifici profili pubblicistici di tutela della salute;

a tale ultimo riguardo è opportuno che, nell'applicazione delle recenti novità normative introdotte in materia di tassazione e di rivendita dei generi di monopolio, si tenga conto, oltre che dei vincoli dettati dal complessivo sforzo di stabilizzazione dei conti pubblici, anche dall'esigenza di mantenere una prospettiva di stabilità a tale settore, in particolare evitando di dare nuovamente adito a fenomeni di contrabbando che hanno caratterizzato negativamente una fase precedente, nonché tutelando l'interesse dei consumatori e delle comunità locali nel loro complesso a disporre di una rete di vendita che assicuri su tutto il territorio nazionale la disponibilità di servizi essenziali anche nelle aree geomorfologicamente svantaggiate,
impegna il Governo:
a valutare le ricadute che i decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, concernenti l'aumento del prelievo erariale unico sul settore dei giochi, adottati in forza dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, potranno avere sul settore medesimo, sia per scongiurare che un inasprimento del regime tributario possa indurre un ampliamento del gioco illegale, sia al fine di evitare l'insorgere di contenziosi tra l'amministrazione e gli operatori del settore, determinati da una sostanziale delegificazione che, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tributari, potrebbe risultare problematica;

a fare in modo che la definizione degli aspetti fondamentali della disciplina delle concessioni dei giochi pubblici, nonché del prelievo sulla raccolta di gioco, siano ricondotti alla fonte legislativa primaria e non siano devoluti ad atti normativi secondari;

con specifico riferimento ai profili tributari, a verificare la possibilità di eliminare la diversificazione nel regime di prelievo dei giochi on-line rispetto ai giochi cosiddetti «fisici», la quale risulta in molti casi irrazionale, ad esempio per quanto riguarda il trattamento fiscale del Bingo «fisico», che attualmente sconta un'aliquota del 12 per cento, più onerosa rispetto a quella applicata al Bingo on-line, sebbene quest'ultimo sia gravato da costi di gestione certamente inferiori;

a riconsiderare le previsioni di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 220 del 2010, le quali hanno introdotto una serie di requisiti ed obblighi di natura patrimoniale per i concessionari dei servizi pubblici di gioco su rete fisica, verificando in particolare l'opportunità di rivedere i parametri previsti da tale normativa, al fine di tener conto degli impegni finanziari che sono stati assunti dai medesimi concessionari, anche a seguito di obblighi di legge, nonché onde evitare un trattamento deteriore degli stessi rispetto agli operatori on-line;

ad assumere tutte le opportune iniziative, in sede comunitaria, al fine di veder riconosciuto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ad assoggettare anche gli operatori titolari di un'autorizzazione o concessione rilasciata da altro Stato membro che offrano servizi di gioco d'azzardo via internet anche in quest'ultimo Stato, a requisiti ed obblighi riconducibili alla tutela di interessi pubblici, quali: la valutazione delle qualifiche professionali e dell'integrità degli operatori stessi; la protezione dei consumatori contro i rischi di frode; il contrasto alle infiltrazioni nel settore da parte della criminalità organizzata; la lotta alle diverse forme di dipendenza patologica dal gioco, valorizzando in tal senso l'orientamento emerso in materia in alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, tra le quali, da ultima, la sentenza del 15 settembre 2011 relativa alla normativa austriaca, con la quale la Corte ha confermato il principio secondo cui gli Stati membri possono limitare l'accesso al mercato dei giochi ai soli operatori conseguito la relativa concessione dal regolatore nazionale, ed ha escluso che esista alcun obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri;

a velocizzare, sia pure nel pieno rispetto della normativa in vigore, le procedure amministrative e di collaudo relative agli apparecchi da gioco cosiddetti videolotteries (VLT), al fine di consentire il rispetto dei piani di sviluppo previsti e l'installazione degli apparecchi per i quali sono già state rilasciate le licenze;

per quanto riguarda specificamente il settore del Bingo, a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente le disposizioni che hanno previsto un incremento della percentuale di somme giocate restituite ai giocatori, nonché a prevedere il riallineamento delle scadenze delle concessioni relative al Bingo «fisico»;

a rafforzare, anche con il contributo dei soggetti concessionari, le azioni di contrasto e di recupero dei fenomeni di ludopatia, sia attraverso presidi che impediscano al singolo giocatore di impegnare risorse esorbitanti rispetto alla propria condizione economica, sia attraverso programmi di informazione, sensibilizzazione e recupero;

a irrobustire i meccanismi per rendere maggiormente efficace il divieto, già sancito dalla normativa vigente, di partecipazione al gioco da parte dei soggetti minori;

a promuovere la realizzazione di un «testo unico dei giochi» che consenta di razionalizzare e stabilizzare il complesso corpus normativo vigente in materia, nonché ad evitare ogni eccesso di adempimenti amministrativi e burocratici inutili;

per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, a valutare con attenzione l'impatto di un eventuale incremento del prelievo sulle sigarette, in forza delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare per ciò che attiene all'eventuale espansione del volume del contrabbando e della contraffazione, nonché per quanto riguarda gli squilibri che tale incremento potrebbe, di riflesso, determinare sul consumo dei tabacchi trinciati;

sempre con riferimento al settore dei tabacchi, ad applicare le nuove disposizioni di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011, le quali prevedono che entro il 31 dicembre 2011, con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, siano dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, in modo tale da tenere conto, in ossequio al criterio di cui alla lettera a) del predetto comma 42, relativo all'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillare, della specifica situazione delle rivendite ubicate nei piccoli comuni, nei comuni montani o in quelli caratterizzati da particolari condizioni geografiche, al fine di evitare la chiusura di tali esercizi, che costituiscono spesso uno strumento indispensabile per l'erogazione di servizi fondamentali per la vita di quelle comunità locali, nonché al fine di consentire un ampliamento dei prodotti che possono essere offerti dalle rivendite, onde evitare la desertificazione commerciale di tali territori;

a favorire, sia pure nel rigoroso rispetto delle diverse responsabilità e competenze, forme permanenti di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e le diverse tipologie di soggetti imprenditoriali operanti nel settore.
(7-00731) «Bernardo, Ventucci».