ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00706

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 529 del 05/10/2011
Abbinamenti
Atto 7/00722 abbinato in data 03/11/2011
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00167
Firmatari
Primo firmatario: ZAMPARUTTI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 05/10/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2011
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2011
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2011
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2011
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 05/10/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
07/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 03/11/2011
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 29/02/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 29/02/2012
FANELLI TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 07/03/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 07/03/2012
FANELLI TULLIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 26/10/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 03/11/2011

DISCUSSIONE IL 03/11/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 03/11/2011

DISCUSSIONE IL 29/02/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 29/02/2012

DISCUSSIONE IL 07/03/2012

ACCOLTO IL 07/03/2012

PARERE GOVERNO IL 07/03/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 07/03/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 07/03/2012

CONCLUSO IL 07/03/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00706
presentata da
ELISABETTA ZAMPARUTTI
mercoledì 5 ottobre 2011, seduta n.529

L'VIII Commissione,
premesso che:
l'inceneritore Fenice di Melfi è tra i più grandi d'Europa e smaltisce circa 65.000 tonnellate annue di cui 30.000 di rifiuti solidi assimilati agli urbani e 35.000 di rifiuti industriali;
l'impianto opera in base ad un'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla provincia di Potenza nelle more del rilascio dell'AIA da parte della regione, fatto che ha contribuito a far condannare l'Italia dalla Corte europea per violazione della direttiva 200/1/CE (sentenza del 31 marzo 2011 causa C-50/10);
l'Arpa Basilicata ha messo a disposizione i dati relativi al monitoraggio dei metalli pesanti prodotti dall'inceneritore Fenice di Melfi, per il periodo 2002-2007, solo sabato 17 settembre 2011: in base a questi dati emerge che dal 2002 al 2007, vi sono stati sforamenti continui da parte dell'inceneritore Fenice ed in particolare:
sforamenti di nichel e piombo (gennaio a novembre 2002; gennaio e marzo 2003); sforamenti di cromo e nichel nel giugno 2003; sforamenti di mercurio, nichel e piombo nel luglio 2003; sforamenti di cromo, nichel e piombo nel settembre 2003; sforamenti di nichel e piombo nel dicembre 2003; sforamenti di cromo, mercurio e nichel nel gennaio 2004; sforamenti di mercurio e nichel nel marzo 2004; sforamenti di cromo e nichel nel maggio e nel luglio 2004; sforamenti di nichel nel settembre e novembre 2004; sforamenti di cromo e nichel nel gennaio 2005; sforamenti di nichel nel marzo, a settembre e novembre 2005; sforamenti di cromo e nichel nel luglio 2005; sforamenti di cromo, nichel e piombo nel marzo 2006; sforamenti di cromo e nichel nel maggio 2006; sforamenti di nichel nel luglio 2006; sforamenti di cromo nel settembre 2006; sforamenti di cromo, nichel e piombo nel novembre 2006 e marzo 2007; sforamenti di cromo e nichel nel gennaio 2007; sforamenti di cromo, mercurio e nichel nel maggio 2007; sforamenti di cadmio, cromo, mercurio, nichel e piombo nel luglio 2007; sforamenti di nichel, mercurio, triclorometano, bromodiclorometano, dibromoclorometano nel dicembre 2007;
i valori di mercurio non figurano rilevati per i mesi di maggio, luglio e settembre 2004; marzo, luglio, settembre e novembre 2005; marzo e maggio 2006; ed inoltre non risultano i rilevamenti di cadmio, nichel, piombo, rame e zinco nel gennaio e settembre 2006;
il rilevamento negli anni 2002-2007 presenta lacune di mesi;
dal monitoraggio ambientale relativo agli anni successivi è emerso che vi sono stati sforamenti di nichel, mercurio, triclorometano, triclorotilene, tetraclorotilene, bromodiclorometano, dibromoclorometano, nel febbraio e nel marzo 2008; sforamenti di nichel, mercurio, triclorometano, tetraclorotilene, bromodiclorometano, dibromoclorometano nel maggio e nel luglio 2008; sforamenti di nichel, triclorometano, tetraclorotilene bromodiclorometano, dibromoclorometano nel settembre 2008; sforamenti di nichel, mercurio, triclorometano, tetraclorotilene, bromodiclorometano, dibromoclorometano nel dicembre 2008, (mese in cui nel pozzo 9 non è stato possibile rilevare gli sforamenti di VOC) e nel gennaio 2009; sforamenti di nichel, mercurio, triclorometano, tricloroetilene, tetraclorotilene nel marzo, nel maggio, nel luglio e nel settembre 2009; sforamenti di nichel, triclorometano, tricloroetilene, tetraclorotilene nel novembre 2009, nel gennaio, nel marzo e nel maggio 2010; nichel nel luglio 2010; sforamenti di nichel e tricloroetilene nel settembre 2010; sforamenti di nichel, triclorometano, tricloroetilene, tetraclorotilene nel gennaio 2011; sforamenti di nichel, manganese, tricloroetilene e dicloropropano nel marzo 2011; sforamenti di arsenico, nichel manganese, tricloroetilene, dicloropropano, tricloropropano, nel maggio 2011 ed infine nichel manganese, tricloroetilene, dicloropropano nel luglio 2011;
in tale situazione, è stata presentata in data 31 marzo 2011 una richiesta di incremento della capacità della linea di trattamento del forno a griglia dell'impianto Fenice per il passaggio da 30.000 a 39.000 tonnellate annue senza prevedere modifiche dal punto di vista impiantistico, della superficie occupata e della volumetria dei fabbricati;
il «Principio di precauzione» sancito dal trattato di Maastricht è stato tradotto nella normativa italiana con l'approvazione del «codice dell'ambiente» (decreto legislativo n. 152 del 2006) e precisamente attraverso l'articolo 301 che recita: «In applicazione del principio di precauzione del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione». Tale concetto è stato ulteriormente precisato con l'articolo 3-ter del decreto legislativo n. 4 del 2008 (integrativo del decreto legislativo n. 152 del 2006): «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva...»,
impegna il Governo:
ad inviare con la massima urgenza un'ispezione al comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente al fine di accertare quanto rappresentato in premessa, segnalando eventuali violazioni di legge all'autorità giudiziaria per i seguiti di competenza;
ad adottare tutte le iniziative di competenza dirette a limitare il danno ambientale provocato nonché ad ordinare, ai sensi dell'articolo 305 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al soggetto gestore che ha cagionato danni ambientali di assumere le necessarie misure di ripristino.
(7-00706) «Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco».