ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00558

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 461 del 11/04/2011
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 11/04/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 11/04/2011
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 11/04/2011
TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA 11/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/05/2011
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/06/2011
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/05/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 31/05/2011

DISCUSSIONE IL 15/06/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/06/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00558
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
lunedì 11 aprile 2011, seduta n.461

La VIII Commissione,
premesso che:
dal primo gennaio 2011 è divenuta efficace la norma che vieta la commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, non conformi ai criteri sulla biodegradabilità previsti dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;
la disposizione in oggetto è contenuta nei commi da 1129 a 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che a tal fine ha disposto che ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili;
il divieto fissato a decorrere dal 1o gennaio 2010, è stato successivamente spostato al 1o gennaio 2011, dall'articolo 23, comma 21-novies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in considerazione della necessità di dare maggior tempo alle imprese interessate, a causa della mancata attuazione del programma sperimentale previsto dal predetto articolo 1, comma 1129, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007);
con una specifica nota del 30 dicembre 2010, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato che in relazione ai numerosi quesiti che gli erano pervenuti si precisava che il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, di cui all'articolo 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sarebbe entrato in vigore inderogabilmente dal 1° gennaio 2011 e che sarebbe stato consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione fosse stata operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito. Per tali misure, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con le autorità competenti, avrebbero effettuato controlli per verificare il rigoroso rispetto della normativa vigente;
il contesto normativo che disciplina la definizione, il campo di appartenenza e la gestione dei sacchi per l'asporto delle merci, è definito dalla direttiva 94/62/CE nel testo consolidato, del Parlamento e del Consiglio del 20 dicembre 1994, relativa agli imballaggi ed ai rifiuti di imballaggi; l'articolo 3 di tale direttiva, stabilisce in cosa consista l'imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario (paragrafo 1), lettera c), cioè l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita, secondo criteri contenuti nel terzo comma lettera ii) e nel corrispondente allegato I, indicando che sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta a condizione che svolgano la funzione di imballaggio, come i sacchetti o le borse di carta o di plastica;
la disposizione nazionale sul divieto di commercializzazione dei sacchi di plastica, si conforma a princìpi e ad obiettivi di medio e lungo termine analoghi a quelli perseguiti dalla stessa direttiva 94/62/CE nel testo consolidato e più in generale dalla direttiva n. 2008/98/CE, in quanto mirano a prevenire la creazione di rifiuti, assicurare la crescita sostenibile, favorire il riutilizzo degli imballaggi o il riciclaggio biodegradabile dei relativi rifiuti nonché la riduzione delle emissioni climalteranti tramite l'uso di materiali di origine non petrolifera e la conservazione delle risorse naturali;
va ad ogni modo fatto presente che dall'entrata in vigore del divieto di commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci realizzati con materie plastiche e dell'obbligo di sostituirli con imballaggi biodegradabili, preferibilmente realizzati con materia prima di origine vegetale, sui mercati nazionali si sono verificati alcuni fenomeni distorsivi della concorrenza ed elusivi e fraudolenti rispetto alle norme tecniche e commerciali, che oltre a destabilizzare il relativo settore degli imballaggi, sta provocando incertezze e disorientamenti negli operatori onesti che con forza denunciano la situazione e chiedono chiarimenti sui comportamenti da adottare;
in effetti si sta assistendo ad una incredibile proliferazione di sacchi per l'asporto di dubbia legalità ed incerta provenienza, che vengono definiti biodegradabili sulla base di incerte o sconosciute norme tecniche o di autocertificazioni motivate da formule empiriche puramente presuntive e non dimostrate;
anche in questo caso, però, la normativa europea e nazionale vigente sono molto chiare e puntuali e se applicate in maniera rigorosa, scongiurerebbero ogni possibilità di comportamenti illeciti o irregolari. La direttiva 94/62/CE, al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza ha definito requisiti essenziali attinenti alla composizione e alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi da dimostrare con mezzi di prova di conformità delle norme;
la norma tecnica cui fa riferimento la predetta direttiva 94/62/CE per quanto riguarda i requisiti essenziali che devono essere rispettati dagli imballaggi che si sostengono essere biodegradabili, è la norma CEN sulla biodegradabilità EN 13432, armonizzata ai sensi della decisione 2001/524/CE, relativa alla pubblicazione dei riferimenti delle norme EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 ed EN 13432:2000, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nell'ambito dell'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale norma è in grado di attribuire un'automatica presunzione di conformità ai previsti requisiti di biodegradabilità ed evita complessi ed incerti percorsi di validazione tecnica alternativa che necessiterebbero, tra l'altro, lunghi tempi di verifica;
tuttavia, la Commissione europea, preso atto che le norme hanno un prezzo elevato, ha indicato che possono essere usati anche altri mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali;
è ancora il caso di sottolineare che l'interpretazione che si deve dare alla definizione di biodegradabilità contenuta nella citata disposizione di cui all'articolo 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, non è certamente quella di semplice capacità della plastica a potersi degradare nei tempi del caso, ma bensì quella di una specifica attitudine del materiale a degradarsi, al 100 per cento, in analogia con il materiale organico naturale;
su questo approccio che tende a conferire al concetto di biodegradabilità degli imballaggi la loro tendenza ad degradazione prossima a quella naturale, si è chiaramente pronunciata la Commissione europea, nel fornire una risposta al Parlamento europeo sulla petizione 0381/2006 presentata da Giuseppe Brau, cittadino italiano, a favore della defiscalizzazione degli imballaggi biodegradabili, del 28 febbraio 2007. In tali circostanze, sia il richiedente, sia l'Unione europea, distinguono nettamente la plastica convenzionale dalla bioplastica e la stessa Commissione condivide i vantaggi che la bioplastica permette rispetto alla riduzione delle emissioni climalteranti ed ai risparmi energetici lungo il corso della sua produzione. La Commissione si è dichiarata consapevole dei potenziali benefici per l'ambiente che potrebbero derivare dall'uso della bioplastica come materiale da imballaggio in certi impieghi e in determinate condizioni e per determinare gli effettivi caratteri prestazionali di biodegradabilità, ha confermato che le specifiche tecniche cui fare riferimento sono quelle recate dalla norma europea EN 13432 che stabilisce le proprietà dei materiali biodegradabili come riferimento per identificare la plastica biodegradabile. Ciò permette anche di chiarire che le norme tecniche armonizzate da prendere in considerazione non sono semplicemente quelle che consentono di calcolare o di determinare la biodegradabilità aerobica finale dei materiali plastici in condizioni controllate di compostaggio (UNI EN ISO 14855), ma quelle che permettono di confrontare quanto più vicino al 100 per cento sia eliminabile un imballaggio nei confronti dell'ambiente e dell'agricoltura.
appare evidente, alla luce del descritto quadro normativo vigente, che i sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, possono essere dichiarati biodegradabili, sono quelli realizzati con materiali atti a renderli conformi ai requisiti stabiliti dalla norma EN 13432:2002;
è oggi urgente emanare disposizioni, sia di rango normativo e sia, preferibilmente, di rilievo amministrativo, che chiariscano agli operatori quali siano le norme cui devono fare riferimento per poter produrre e commercializzare sacchi per l'asporto delle merci che siano effettivamente biodegradabili;
sarebbe indispensabile favorire altresì la presenza di una offerta di borse multiuso anche per l'asporto delle merci ed in tal senso indicare quali siano i materiali da utilizzare e le caratteristiche dimensionali (spessore e resistenza) che essi devono possedere,
impegna il Governo:
ad adottare urgenti iniziative volte a chiarire quali siano i materiali che possono essere utilizzati per produrre e commercializzare imballaggi definibili biodegradabili, in particolare i sacchi per l'asporto delle merci, ivi compreso quelli monouso, definendo altresì quali siano le norme tecniche cui ci si debba conformare, a partire in particolare dalla norma EN 13432:2002 e favorendo in questo modo la possibilità di rendere obbligatorio che i produttori di tali imballaggi certifichino in maniera ufficiale la corrispondenza degli stessi imballaggi alle relative specifiche tecniche e che la suddetta certificazione sia rilasciata da enti qualificati e ad ogni modo accreditati;
ad effettuare campagne di informazione in favore dei consumatori e degli operatori su quali siano i sacchi da asporto biodegradabili che possono essere utilizzati ai fini dell'asporto delle merci e come debbano essere gestiti quando diventino rifiuti, se del caso prevedendo l'apposizione di particolari simboli distintivi sui diversi tipi di sacchi da asporto, finalizzati ad indicarne in maniera facilitata le modalità di dismissione in riferimento alla gerarchia di gestione dei rifiuti ad essi applicabile;
a favorire la nascita di settori produttivi innovativi nel campo degli imballaggi basati su materiali biodegradabili, tra cui i biopolimeri ottenuti da produzioni naturali rinnovabili, detti anche bioplastiche, che rispettino i criteri della sostenibilità e che diano prospettive di crescita e sviluppo ai nostri operatori del settore, anche per ovviare al blocco delle produzioni e delle vendite che questi hanno accusato a seguito dell'entrata in vigore della norma che vieta la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci non biodegradabili;
a sostenere azioni dirette ad accrescere il corretto utilizzo dei sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci e nella raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, anche indicando quali devono essere le dimensioni e le prestazioni che per lo scopo devono possedere;
a promuovere lo sviluppo anche per ragioni di igiene e salute pubblica, della produzione di borse multiuso riutilizzabili, in particolare le sporte, di qualsiasi materiale purché riciclabile, provvedendo a standardizzarne la tipologia e normandone le dimensioni, gli spessori ed i settori commerciali in cui possono essere usati, in tale ambito adottando iniziative normative che individuino i principi di riferimento da attuare tramite atti amministrativi, che prevedano che tali prodotti riutilizzabili contengano adeguate percentuali di materiale riciclato, abbiano uno spessore non inferiore a 60 micron ed altresì abbiano dimensioni maggiori dei sacchetti biodegradabili usa e getta per l'asporto delle merci e siano dotati di particolari accorgimenti, come, ove compatibile, chiusure lampo o a bottone a pressione, che facciano percepire al consumatore che si tratti di prodotti riutilizzabili, avendo per tali fini un costo dissuasivo rispetto al disfarsene.
(7-00558)
«Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni».