ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00538

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 455 del 30/03/2011
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 30/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 30/03/2011
COMAROLI SILVANA ANDREINA LEGA NORD PADANIA 06/04/2011
FORCOLIN GIANLUCA LEGA NORD PADANIA 06/04/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
27/04/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 06/04/2011
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO GOVERNO 06/04/2011
VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/04/2011
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO GOVERNO 27/04/2011
VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 06/04/2011

DISCUSSIONE IL 06/04/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/04/2011

DISCUSSIONE IL 27/04/2011

APPROVATO IL 27/04/2011

CONCLUSO IL 27/04/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00538
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
mercoledì 30 marzo 2011, seduta n.455

La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, stabilisce che «L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma»;
ai sensi di tale previsione i predetti atti di trasferimento possono essere depositati presso il registro delle imprese dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale;
nonostante tale disposto normativo, in data 9 dicembre 2009 il conservatore del registro delle imprese di Vicenza ha inviato una direttiva al consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza, con cui si invitava a diffondere con urgenza presso gli associati l'invito a tener conto delle disposizioni che sollecitavano gli stessi a non inviare al registro delle imprese atti sprovvisti di autentica notarile, a seguito di provvedimenti del tribunale di Vicenza che avevano ordinato la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione di un atto di cessione quote di una società a responsabilità limitata, trasmesso da un intermediario abilitato ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 112 del 2008;
tale orientamento si basa, in sostanza, sull'ordinanza del giudice del registro delle imprese di Vicenza (Proc. R.G. n. 2498/2009 del 17 aprile 2009, notificata al registro delle imprese di Vicenza il 7 maggio 2009 e confermata dal tribunale di Vicenza con ordinanza n. 3817/09 R.G. del 24 settembre 2009) la quale afferma che le firme digitali apposte sugli atti di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, devono essere autenticate dal notaio, al fine del controllo di mera legittimità formale dell'atto, in funzione della sua iscrizione;
attraverso la predetta direttiva il conservatore del registro delle imprese di Vicenza ha inteso dare efficacia erga omnes ad un provvedimento del giudice del registro delle imprese del tribunale di Vicenza, che seppur confermata in sede di reclamo dal tribunale, ha efficacia solo tra le parti, mentre nella medesima direttiva non viene indicato, ai sensi della legge n. 241 del 1990, su quale provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) si basi il predetto atto;
in conseguenza di tale orientamento, che appare al momento unico in Italia, molte pratiche per l'iscrizione presso il registro delle imprese di Vicenza di atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata sono state rigettate, chiedendo di riallegare l'atto di cessione quote munito di autentica notarile delle firme, quale requisito di legittimità per l'iscrizione al registro delle imprese;
il rifiuto da parte del registro delle imprese di Vicenza dell'iscrizione di un atto cessione quote di società a responsabilità limitata trasmesso da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, contrasta con la lettera di tale norma, fa venire meno la sua efficacia e ne vanifica gli effetti di liberalizzazione, disattendendo la volontà del legislatore di estendere ai citati soggetti abilitati la possibilità di trasferire le quote sociali;
infatti, ai sensi della citata norma del decreto-legge n. 112, il controllo di legittimità formale dell'atto di cessione di quote, ai fini della sua iscrizione al registro delle imprese, può essere effettuato da un dottore commercialista regolarmente iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in quanto professionista in possesso dei requisiti richiesti per svolgere legittimamente tale tipo di controllo;
la citata direttiva, in contrasto con quelle di indirizzo generale dell'Unioncamere, ha inoltre efficacia solo per le pratiche relative alle società iscritte presso il registro delle imprese di Vicenza, mentre nelle altre province non è necessaria l'autentica notarile;
al contrario, la norma, prevista dal citato decreto-legge n. 112 del 2008 che consente ai professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di sottoscrivere con firma digitale e depositare presso il registro delle imprese atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata, deve evidentemente essere applicabile in tutto il territorio nazionale, indipendentemente dal luogo ove è ubicata la sede sociale della società: tuttavia, a dispetto della chiara volontà del legislatore in tal senso, questa possibilità non è riconosciuta alle società a responsabilità limitata che hanno sede in provincia di Vicenza, a causa dell'orientamento assunto dal giudice e dal conservatore del locale registro delle imprese;
nonostante una specifica richiesta effettuata dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vicenza al conservatore del registro delle imprese di Vicenza, a mezzo di diffida, è, ad oggi, rimasta disattesa la richiesta con cui si chiedeva di indicare quale sia l'organo cui rivolgersi per uniformare il comportamento della camera di commercio di Vicenza a quello delle camera di commercio industria artigianato delle altre province italiane;
la problematica è già stata oggetto dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04391, in risposta alla quale il rappresentante del Governo ha evidenziato come tale materia sia regolata, oltre che dalle norme di diritto civile, anche dalla disciplina procedurale introdotta dal codice dell'amministrazione digitale, che, coordinato con le disposizioni del decreto del Presidente della repubblica n. 581 del 1995, determina alcune difficoltà interpretative, risolte nei modi sopra indicati dalla magistratura vicentina, a fronte delle quali è dunque necessario, al di là del caso specifico segnalato, un intervento normativo volto a chiarire o a semplificare le disposizioni in questione;
la presenza di interpretazioni difformi in merito all'applicazione della normativa in materia di iscrizione di cessioni di quote sta creando notevoli incertezze presso gli operatori, che si trovano costretti a sostenere oneri maggiori per lo svolgimento di tali pratiche, con evidente danno anche per l'intera collettività,
impegna il Governo

ad assumere o a favorire le iniziative normative necessarie per chiarire il quadro normativo in materia, dando effetto alla volontà del legislatore, indicata dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, di estendere ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340 del 2000, la possibilità di depositare presso il registro delle imprese gli atti di trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata, nonché al fine di evitare interpretazioni difformi di tale normativa, scongiurando il rischio che singoli giudici o conservatori dei registri delle imprese, quale quello di Vicenza, possano rigettare l'iscrizione nel registro di un atto di cessione di quote trasmesso da un intermediario abilitato.
(7-00538)
«Fugatti, Bitonci, Comaroli, Forcolin».