ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00519

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 450 del 16/03/2011
Abbinamenti
Atto 7/00620 abbinato in data 06/07/2011
Atto 7/00622 abbinato in data 06/07/2011
Atto 7/00632 abbinato in data 13/07/2011
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00134
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/03/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2011
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2011
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2011
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2011
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2011
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2011
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2011


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
13/07/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/05/2011
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 08/06/2011
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 06/07/2011
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 13/07/2011
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 13/07/2011
ROSSO ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/05/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 31/05/2011

DISCUSSIONE IL 08/06/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 08/06/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 06/07/2011

DISCUSSIONE IL 06/07/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 06/07/2011

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 13/07/2011

DISCUSSIONE IL 13/07/2011

ACCOLTO IL 13/07/2011

PARERE GOVERNO IL 13/07/2011

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 13/07/2011

CONCLUSO IL 13/07/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00519
presentata da
MASSIMO FIORIO
mercoledì 16 marzo 2011, seduta n.450

La XIII Commissione,
premesso che:
in ragione delle riconosciute particolarità del vino, ovvero della sua specifica natura di prodotto trasformato, oltre che estremamente differenziato in termini di qualità, valore commerciale e mercato di riferimento, l'intento esplicito proseguito dall'OCM vino recepito nel decreto-legislativo n. 61 del 2010 era quello di preservare alcune specificità settoriali; a ciò si aggiungeva la convinzione che in relazione ai prodotti vitivinicoli fosse necessario concentrare lo sforzo finanziario comunitario, non tanto sul sostegno del mercato, quanto piuttosto sullo sviluppo di misure di ristrutturazione e di consolidamento del comparto, tese a favorire l'ammodernamento di tutta la filiera. La sfida della competitività, posta come obiettivo prioritario della riforma, richiedeva quindi una politica specifica, complessa e differenziata;
lo strumento efficace di cui si è avvalso finora il settore vitivinicolo per gestire le produzioni è quello dei diritti di impianto; il principio-base è che nuovi vigneti possano essere impianti solo se supportati da diritti di impianto in mano al viticoltore; qualora emergano particolari esigenze di mercato, è possibile richiedere nuovi impianti, attingendo alle riserve regionali; tale strumento consente indirettamente di controllare la produzione attraverso la gestione del vigneto con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi e contrastare le crisi di sovrapproduzione;
l'approvazione della nuova OCM nonostante le intenzioni iniziali della Commissione, orientata a realizzare una completa liberalizzazione delle superfici vitate dopo i primi tre anni di avvio della riforma, ha mantenuto in vigore il divieto ad impiantare nuovi vigneti fino alla data del 31 dicembre 2015 (articolo 90 del regolamento (CE) n. 479/2008), lasciando facoltà ai Paesi membri di estendere tale data fino al termine del 2018, per tutto o parte del proprio territorio, tramite una decisione da comunicare alla Commissione entro il 1o marzo 2015. Quindi, in base al nuovo regolamento quadro, non oltre l'inizio del 2019 si realizzerà la completa liberalizzazione delle superfici vitate; le motivazioni addotte nella nuova impostazione sono di consentire ai produttori più competitivi di operare all'interno di un sistema in cui sarà possibile reagire con maggiore flessibilità ai processi di aggiustamento della domanda;
fino alla sussistenza del divieto all'impianto di nuovi vigneti, resta in vigore la gestione del potenziale di produzione tramite la costituzione, facoltativa, di una riserva nazionale o di più riserve regionali, alle quali sono assegnati i diritti di nuovo impianto, di reimpianto e i diritti concessi a partire dalla riserva, non utilizzati da parte dei beneficiari entro i periodi di tempo prefissati. Alla riserva possono essere conferiti, anche dietro pagamento di un corrispettivo proveniente da risorse nazionali, diritti appartenenti a produttori che non intendono impiegarli; i diritti presenti all'interno di una riserva che restano non assegnati entro il termine delle cinque campagne successive a quella di conferimento alla riserva si estinguono; nel caso esistano più riserve all'interno di un Paese membro è possibile regolamentare il trasferimento di diritti tra riserve;
la possibilità di realizzare un nuovo vigneto, pertanto, resta limitata a tre casi:
a) la concessione di un diritto di nuovo impianto (articolo 91 del regolamento (CE) n. 479/2008) da parte di un Paese membro, limitata ai soli casi già previsti (operazioni di ricomposizione fondiaria, sperimentazione, coltura di piante madri per marze, consumo familiare), con scadenza entro la seconda campagna da quella di concessione; i prodotti ottenuti dalle superfici destinate alla sperimentazione e al consumo familiare non possono in nessun caso essere posti in commercio; i vigneti per il consumo familiare, la sperimentazione e la coltura di piante madri, una volta esaurita la loro funzione originaria, possono essere posti in produzione solo a seguito dell'acquisizione di un idoneo diritto;
b) la concessione di un diritto di reimpianto (articolo 92 del regolamento (CE) n. 479/2008) ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata o che si siano impegnati ad estirparla, dietro costituzione di una cauzione, entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuto il nuovo impianto, qualora non dispongano di diritti in portafoglio sufficienti; i reimpianti possono essere realizzati solo nell'azienda per la quale sono stati concessi, salvo diversa decisione da parte dei Paesi membri che possono consentire il trasferimento, limitatamente ad alcuni casi (trasferimento dell'azienda stessa, destinazione delle superfici alla produzione di vini DOP o IGP o piante madri per marze), assicurando che il trasferimento non determini un aumento del potenziale di produzione, soprattutto nel caso di diritto di impianto esercitato su superfici irrigue, se del caso applicando dei coefficienti di riduzione;
c) la concessione di un diritto di impianto a partire dalla riserva (articolo 93 del regolamento (CE) n. 479/2008), a titolo gratuito ai giovani produttori (con meno di 40 anni) che per la prima volta si insediano a capo di un'azienda, o dietro pagamento di un corrispettivo limitatamente agli impianti destinati a produrre vini con sicuri sbocchi di mercato, da realizzare entro le due campagne successive a quella di assegnazione;
allo Stato membro è fatto obbligo di tenere una registrazione, in taluni casi, di fornire comunicazioni alla Commissione sulla concessione dei diritti di nuovo impianto, di reimpianto anticipato, di trasferimento tra aziende, oltre che sulla gestione dei diritti all'interno della riserva (o riserve);
i diritti hanno raggiunto quotazioni anche rilevanti: per salvaguardare alcune aree e prevenire i rischi di possibili travasi di diritti da una regione all'altra o da aree dove vi era più facile disponibilità di acquisto ad aree più chiuse, progressivamente alla disciplina europea e nazionale si sono andati ad affiancare anche numerosi provvedimenti regionali che hanno reso ancora più rigida la normativa;
la liberalizzazione degli impianti senza alcuno strumento di gestione della produzione rischia di destabilizzare l'economia di molte regioni viticole in Europa; in alcune zone si verificherebbero conseguenze imprevedibili e fenomeni destabilizzanti per il vino a denominazione di origine, come sovrapproduzioni, cadute dei prezzi, speculazioni, perdita dei valori patrimoniali dei vigneti;
attualmente, le aree in cui è possibile produrre vini e denominazione di origine sono strettamente delimitate sulla base di criteri storici, agronomici, e climatici; le produzioni a denominazione di origine rappresentano il fiore all'occhiello dell'export italiano; la compromissione del sistema che lo regge rischia di danneggiare un fattore di reddito dell'agroalimentare nazionale insostituibile;
l'Italia, con la Francia Paese leader nella produzione a denominazione di origine, in modo particolare, rischia di veder compromesso un comparto fondamentale del made in Italy; verrebbero messi in discussione gli sforzi qualitativi portati avanti fino ad oggi dai produttori, senza considerare l'improvviso disequilibrio quantitativo, rispetto al mercato, che la proliferazione dei vigneti e delle produzioni porterebbe in molte zone viticole;
poiché i tempi del settore vitivinicolo sono, ai fini degli investimenti, non di breve ambito, è chiaro che il settore vitivinicolo europeo, ma fondamentalmente i grandi Paesi produttori, sta cercando di anticipare il dibattito del 2015 per sapere come intendono muoversi le istituzioni europee; il Presidente della Repubblica francese Nikolas Sarkozy e il Governo francese hanno già dimostrato di avere a cuore la questione che rischia di compromettere il comparto vitivinicolo francese; anche il Governo tedesco si è pronunciato a favore del mantenimento dei diritti di impianto,
impegna il Governo:
ad avviare iniziative volte a valutare l'impatto economico, territoriale e sociale della liberalizzazione degli impianti prevista dal 2015 in poi;
a valutare come combinare gli orientamenti di fondo della riforma volta all'abbandono di superati e dispendiosi mezzi di gestione del settore e del mercato e all'incentivazione della competitività della produzione europea con la tutela del patrimonio vitivinicolo nazionale e a verificare come regolare gli investimenti di giovani imprenditori, senza determinare fenomeni di inflazione del mercato;
a confrontare i suoi studi e le sue valutazioni con le situazioni territoriali esistenti anche negli altri Stati membri;
a verificare se strumenti alternativi di regolazione della produzione possano essere attuati e se sia possibile controllare e gestire le produzioni dei vini europei, anche di quelli non ad indicazione geografica (ig), e a concordare eventualmente con gli altri Stati membri nuovi strumenti di gestione.
(7-00519)
«Fiorio, Cenni, Zucchi, Oliverio, Brandolini, Marco Carra, Agostini, Trappolino».