Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00504
presentata da
ALBERTO FLUVI
giovedì 24 febbraio 2011, seduta n.439
La VI Commissione,
premesso che:
il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, cosiddetto federalismo demaniale, prevede attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42 del 5 maggio 2009;
l'articolo 5,comma 2 del decreto prevede l'esclusione dalla attribuzione dei beni già oggetto di accordi o intesa fra l'Agenzia del Demanio e gli enti territoriali;
la norma andava interpretata nel senso di considerare i soli accordi «perfezionati» e non quelli che di fatto erano semplicemente dichiarazioni di intenti;
molti enti infatti hanno sottoscritto sulla base di precedenti norme accordi con l'Agenzia del demanio per la cessione di beni a titolo oneroso alla quale non hanno potuto dare corso per impossibilità economiche o altre cause di forza maggiore;
tali accordi datano a periodi notevolmente pregressi e sottoscritti in antecedenti legislature;
il decreto riferito al federalismo demaniale è stato assunto sul presupposto che l'Agenzia del demanio provvedesse al trasferimento di un certo numero di beni quantificati all'epoca per un controvalore di euro di circa 3,2 miliardi di euro comprendente anche i beni per i quali vi era una intesa sottoscritta;
con l'introduzione del comma 2, articolo 5, che esclude dal trasferimento non oneroso i beni oggetto di accordi o protocolli di intesa sottoscritti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo non sappiamo quanto in effetti verrà trasferito ed i nuovi valori conseguenti;
è evidente che i presupposti del decreto vengono completamente stravolti e che nel caso si giungesse alla corretta interpretazione «di considerare esclusi solo i beni per i quali si sia perfezionato il trasferimento» non vi sarebbero problemi riferiti alla «copertura finanziaria» posto che gli stessi erano ricompresi nella stima di 3,2 miliardi fornita dalla Agenzia del demanio;
l'Agenzia del demanio, in assenza di una modifica delle norme interpreta il decreto in senso restrittivo e letterale con l'esclusione dei beni che avevano visto la sottoscrizione di una intesa a prescindere dal suo esito;
se così fosse si assisterebbe ad un paradosso per il quale un ente che si è interessato ad un bene ricompreso nel suo territorio e per questo ha sottoscritto una «intesa» che poi non è riuscito ad onorare si troverebbe a non ricevere il bene rispetto ad un altro che non avendo espresso alcun interesse o impegno si trova oggi ad essere beneficiato di un trasferimento non oneroso;
appare opportuno, necessario ed urgente intervenire con norme che modifichino l'incongruenza registrata;
lo stesso decreto prevede meccanismi correttivi e tempistica progressiva di trasferimento dei beni sulla quale è possibile agire;
è necessario acquisire elementi rispetto agli elenchi iniziali forniti dalla Agenzia del demanio su quanti e quali siano i beni esclusi in forza dei pregressi accordi sottoscritti,
impegna il Governo
ad avviare l'analisi ricognitoria, conseguentemente ad intervenire fornendo la corretta interpretazione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 nel senso che sono esclusi i beni oggetto di accordi o protocolli solo nel caso gli stessi si siano perfezionati con le procedure di trasferimento ovvero ad assumere le iniziative competenza diretta a modificare le norme richiamate con provvedimenti correttivi che diano la possibilità in tempo definito agli enti interessati di recedere dalle intese al fine di ricevere il bene senza corresponsione di oneri.
(7-00504) «Fluvi, Vannucci, Strizzolo».