ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00495

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 434 del 15/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: MARGIOTTA SALVATORE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARIANI RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2011
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2011
BRATTI ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 15/02/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Stato iter:
09/03/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/02/2011
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 09/03/2011
MARGIOTTA SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 09/03/2011
PRESTIGIACOMO STEFANIA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/02/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/02/2011

DISCUSSIONE IL 09/03/2011

ACCOLTO IL 09/03/2011

PARERE GOVERNO IL 09/03/2011

APPROVATO IL 09/03/2011

CONCLUSO IL 09/03/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00495
presentata da
SALVATORE MARGIOTTA
martedì 15 febbraio 2011, seduta n.434

La VIII Commissione,

premesso che:

con il decreto legislativo n. 151 del 2005 è stata recepita la normativa dell'Unione sulla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e sullo smaltimento dei relativi rifiuti (direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE);

con l'emanazione dei decreti ministeriali 185 del 25 settembre 2007 e 65 dell'8 marzo 2010 il sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è diventato finalmente operativo. Il primo ha istituito gli organi di gestione: il registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti, il centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e il comitato d'indirizzo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, definendone le modalità di funzionamento; il secondo ha disciplinato le procedure di conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i punti vendita, il cosiddetto sistema «1 contro 1», sulla base del quale il negoziante ha l'obbligo di ritirare a titolo gratuito un Raee equivalente per ogni nuovo acquisto;

il decreto ministeriale n. 185 del 2007, inoltre, ha stabilito le regole di gestione del sistema nella fase di prima attuazione, ponendo le basi per un accordo di programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'ANCI e le organizzazioni nazionali di categoria dei produttori e dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso il quale i comuni hanno continuato a occuparsi del trattamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici fino al 31 dicembre 2007, mentre l'onere del finanziamento delle attività di gestione (trasporto dai centri di raccolta e trattamento) svolte dai comuni stessi è stato sostenuto dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

secondo l'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005, il nostro Paese avrebbe dovuto ottenere «entro il 31 dicembre 2008, il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi in media per abitante l'anno». La partenza ritardata dell'operatività di raccolta dei RAEE, determinata principalmente dai ritardi nell'emanazione dei decreti di attuazione, ha fatto si che tale obiettivo sia stato raggiunto solo alla fine del 2010;

sono ormai operativi numerosi sistemi collettivi per il trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettroniche, costituiti dai fabbricanti generalmente sotto forma di consorzi volontari, che gestiscono circa il 30 per cento dei Raee prodotti in Italia, il restante 70 per cento è tuttora fuori controllo, quindi smaltito in modo indifferenziato o peggio illegale. Tale dato, analogo, peraltro, a quello medio europeo, dimostra quanto ancora resti da fare. Il cosiddetto sistema «1 contro 1», disciplinato dal decreto ministeriale n. 65 del 2010, stenta a decollare per mancanza di informazione e ancor più per l'insufficiente organizzazione da parte dei punti vendita, in particolare della piccola distribuzione, ciò costituisce un handicap grave per il decollo della raccolta: in altri Paesi dove tale modalità di raccolta è attiva da tempo, attraverso questo canale è raccolto circa il 30 per cento del totale, si pensi alla Svezia dove vengono trattati dai sistemi collettivi 16 chilogrammi di RAEE l'anno a persona, il quadruplo del quantitativo italiano;

questo deficit ha un impatto negativo notevole, oltre che dal punto di vista ambientale anche sotto l'aspetto economico. Ogni anno in Italia sfuggono al circuito virtuoso del riciclo dei Raee, da cui si ottiene alluminio, ferro, rame, oro, vetro e plastiche, circa 435.000 tonnellate di materiali potenzialmente derivanti dal riutilizzo di tutte le 830.000 tonnellate di Raee prodotte in Italia, di cui solo 250.000 sono correttamente indirizzate al sistema nazionale dei consorzi. Uno studio condotto dal dipartimento di ingegneria gestionale del politecnico di Milano ha stimato che per ogni frigorifero trattato e riciclato il CFC raccolto equivale a circa 1,65 chilogrammi di CO2 non immesso nell'atmosfera, l'equivalente del CO2 emesso in atmosfera da un'automobile di medie dimensioni per ogni chilometro. Un'altra recente ricerca ha calcolato che solo nel 2009 si sono perduti circa 27 milioni di euro esclusivamente dai materiali riciclabili di apparecchi tv, telefonini, cordless, pc e macchine fotografiche dismessi e finiti in discarica e in 660 mila le tonnellate di CO2 disperse nell'aria come prodotto di questo tipo particolare di rifiuti e che potevano essere risparmiate all'atmosfera. La situazione è destinata ad aggravarsi vista la crescita dei Raee (+ 5 per cento l'anno), 3 volte più alta di quella dei rifiuti normali;

se ancora molto si deve fare per accrescere responsabilità e consapevolezza da parte dei cittadini verso la raccolta differenziata dei Raee, ancor più necessario è l'adeguamento delle infrastrutture: la rete di isole ecologiche sul territorio è insufficiente e fortemente squilibrata tra Nord, Centro e Sud, se ne contano poco più di 3.000 in tutta Italia, di cui più di due terzi concentrate al Nord. Tale carenza influisce negativamente sull'elemento più importante del sistema vale a dire la piena efficienza della modalità «1 contro 1» presso i punti vendita, che ha come elemento essenziale proprio una rete capillare di centri di raccolta su tutto il territorio nazionale;

allo scopo di raggiungere la miglior efficienza nella gestione dei RAEE è opportuno apportare con urgenza alcuni correttivi suggeriti dalla prima applicazione del sistema e completare il quadro definito dal decreto legislativo n. 151 del 2005. Il registro nazionale dei produttori (i soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE), istituito al fine di controllare la gestione dei RAEE e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema sono ripartiti, non è ancora pienamente operativo, da ciò discende direttamente la mancanza di controlli sui soggetti che operano nel settore, di verifiche ed, eventualmente, di sanzioni in relazione alla correttezza delle procedure. È necessario pervenire, inoltre, alla concreta applicazione del protocollo di intesa per la regolazione dei rapporti fra i distributori ed i centri di raccolta dei RAEE domestici, per realizzare quanto prima sul portale www.cdcraee.it una completa mappatura, su base nazionale, dei centri di raccolta disposti ad accettare i RAEE conferiti dai distributori. Gli oneri sia burocratici sia economici che la distribuzione sta responsabilmente sostenendo per adempiere correttamente l'obbligo di ritiro «uno contro uno», infatti, saranno del tutto vanificati se non sarà risolto nel breve periodo il problema del conferimento dei RAEE presso i centri di raccolta. La distribuzione deve essere messa nella condizione di conferire ai centri di raccolta, senza ulteriori ritardi, i RAEE provenienti dai nuclei domestici;

è essenziale emanare sollecitamente il decreto, previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 151 del 2005, che stabilisce le tariffe per la copertura dei costi del sistema, nonché le relative modalità di versamento, che consentirebbe ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di rendere disponibili le risorse economiche necessarie al funzionamento del comitato di vigilanza e controllo e del registro nazionale. Risulta che nel mese di dicembre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare lo abbia trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze ma non si hanno ulteriori notizie al riguardo. Il cosiddetto decreto tariffe è indispensabile, non solo per garantire il corretto funzionamento degli organi ma anche per procedere ai controlli di mercato necessari per individuare i «free riders». L'Associazione delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE) ha sollecitato più volte, in questi anni, l'emanazione del suddetto decreto;

appare, altresì, opportuno apportare alcune modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 8 marzo 2010 n. 65, anche affinché gli accordi sottoscritti tra il centro di coordinamento RAEE, ANCI e le associazioni della distribuzione (il protocollo di intesa relativo all'ingresso dei distributori nei centri di raccolta pubblici e l'accordo di programma relativo al ritiro dei RAEE da parte dei sistemi collettivi presso i «luoghi di raggruppamento» istituiti dai distributori) possano diventare pienamente efficaci, in particolare:


a) chiarire, in merito a quanto indicato nell'articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale in questione, se i centri di raccolta realizzati in forza di autorizzazioni ordinarie da parte di province o regioni siano, ai fini del conferimento dei RAEE domestici da parte dei distributori, assimilabili ai centri di raccolta istituiti ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008;

b) stabilire che il quantitativo limite di RAEE stoccabili presso ciascun luogo di raggruppamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), non sia pari a 3.500 chilogrammi in totale ma a 3.500 chilogrammi per ciascun raggruppamento di RAEE ed elevare il limite temporale per lo stoccaggio degli stessi nei luoghi di raggruppamento da uno a tre mesi;

c) prevedere la possibilità di eseguire il trasporto con automezzi con massa complessiva non superiore a 7.500 chilogrammi invece che a 6.000 chilogrammi (articolo 2, comma 1, lettera d) e mezzi autorizzati al trasporto in regime ordinario, ex articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardo a quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale n. 185 del 2007, circa le condizioni alle quali il ritiro da parte dei sistemi collettivi competenti, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolti dai distributori, è effettuato direttamente presso i medesimi. In tal caso sarà anche opportuno chiarire come i trasportatori debbano adempiere gli obblighi concernenti il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);

d) individuare una soluzione, anche in via interpretativa, che consenta alle imprese che effettuano commercio on-line e vendite a distanza, di agire sul mercato senza contravvenire alle norme e senza uno spropositato aggravio di costi. Oggi per adempiere alla normativa in materia, invero, è necessario effettuare il ritiro del RAEE con un mezzo diverso da quello con il quale si effettua il trasporto del prodotto nuovo (i mezzi degli spedizionieri normalmente utilizzati non sono idonei al trasporto dei RAEE);

risulta, infine, opportuno, al fine di evitare i danni ambientali causati dallo smaltimento abusivo dei rifiuti di sorgenti luminose, definire modalità adeguate (ad esempio stabilendo una soglia quantitativa) per il conferimento di tali rifiuti da parte degli installatori. Attualmente, infatti, gli installatori di sorgenti luminose non sono accolti presso le isole ecologiche per il conferimento dei rifiuti di lampade al mercurio, essendo essi, di norma, soggetti diversi dai cittadini residenti nei comuni serviti. In realtà il decreto legislativo n. 151 del 2005 considera tutte le sorgenti luminose quali rifiuti domestici ed i produttori finanziano il loro smaltimento attraverso l'eco-contributo,
impegna il Governo:
ad emanare al più presto il decreto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 151 del 2005, ad apportare, prendendo in considerazione le soluzioni indicate in premessa, le opportune integrazioni e modificazioni ai decreti attuativi già emanati e a svolgere ogni azione di propria competenza, anche presso gli organismi dell'Unione, dov'è attualmente in discussione la revisione della normativa di settore, al fine di completare e rendere pienamente operativo il sistema di gestione dei RAEE.

(7-00495)
«Margiotta, Mariani, Realacci, Bratti».