ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00488

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 429 del 03/02/2011
Firmatari
Primo firmatario: FLUVI ALBERTO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/02/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
CECCUZZI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
D'ANTONI SERGIO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
GRAZIANO STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
MARCHIGNOLI MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
PIZZETTI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
SPOSETTI UGO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
VACCARO GUGLIELMO PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011
VERINI WALTER PARTITO DEMOCRATICO 03/02/2011


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
10/02/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/02/2011
FLUVI ALBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 10/02/2011
VIALE SONIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/02/2011

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/02/2011

ACCOLTO IL 10/02/2011

PARERE GOVERNO IL 10/02/2011

APPROVATO IL 10/02/2011

CONCLUSO IL 10/02/2011

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00488
presentata da
ALBERTO FLUVI
giovedì 3 febbraio 2011, seduta n.429

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 13, commi da 8-sexies a 8-undecies, del decreto-legge n. 7 del 2007, ha introdotto la procedura automatica di cancellazione delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui immobiliari;

gli interventi legislativi operati in materia dal decreto legislativo n. 141 del 2010 e dal decreto legislativo n. 218 del 2010, sembrano mettere in discussione tale procedura automatica di cancellazione delle ipoteche, incidendo sull'ambito di applicazione delle norme contenute nei predetti commi dell'articolo 13;

infatti, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 141 ha collocato, a decorrere dallo scorso 2 gennaio, le citate previsioni nel nuovo articolo 40-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nell'ambito della sezione I del capo VI del titolo II, concernente il «Credito fondiario e alle opere pubbliche», in cui sarebbero compresi anche i finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese; inoltre il comma 1-bis dell'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 141, inserito dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 218, con la medesima decorrenza del 2 gennaio 2011, ha soppresso, tra l'altro, alla lettera b), i richiamati commi da 8-sexies a 8-undecies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 7;

la nuova collocazione delle norme nell'ambito del TUB potrebbe mettere in dubbio l'applicazione della procedura automatica di cancellazione delle ipoteche prevista originariamente dal decreto-legge n. 7 del 2007 per quanto riguarda i mutui immobiliari, con il rischio che un'interpretazione restrittiva di tale disciplina da parte delle banche e dell'Agenzia del territorio possa ripristinare, per tali mutui, l'obbligo dell'autentica notarile ai fini della cancellazione delle relative ipoteche;

la restrizione del campo di applicazione delle disposizioni in materia introdotte dal decreto-legge n. 7 del 2007 appare contraria alla norma di delega, recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria per il 2008), in forza del quale è stato adottato il decreto legislativo n. 141 del 2010, atteso che la delega legislativa conferita in merito al Governo riguarda l'attuazione della direttiva 2008/48/CE, nonché il coordinamento delle disposizioni contenute nel titolo VI del TUB con le altre disposizioni legislative, tra cui il citato decreto legge n. 7 del 2007, aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI;

la Banca d'Italia ritiene, in via generale, che la collocazione sistematica non sia decisiva per definire il campo di applicazione della predetta norma, dovendo, invece, prevalere la formulazione letterale della disposizione, che dovrebbe necessariamente mantenere una portata applicativa ampia;

nel corso dello svolgimento, presso la Commissione Finanze, dell'interrogazione a risposta immediata n. 5-04100, con la quale si chiedevano chiarimenti in merito al campo di applicazione della disciplina in questione, la risposta fornita dal rappresentante del Governo riconosceva che «sono stati effettivamente sollevati dubbi sul campo di applicazione della disposizione in relazione a lievi difformità dell'articolo 40-bis del TUB rispetto all'articolo 13, comma 8-sexies, del decreto-legge n. 7 del 2007 ed in relazione alla collocazione della previsione all'interno di una sezione dedicata ai finanziamenti bancari aventi le caratteristiche del credito fondiario ovvero alle opere pubbliche», dubbi che alimenterebbero l'ipotesi di un'interpretazione restrittiva del campo di applicazione della norma, in termini sia soggettivi (in quanto la disposizione risulterebbe ora applicabile ai soli finanziamenti erogati da banche, e non più anche a quelli erogati da intermediari finanziari) sia oggettivi (in quanto la disposizione non interesserebbe più tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca, ma solo quelli aventi le caratteristiche del credito fondiario);

in tale contesto, sebbene l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 88 del 2009, preveda la possibilità di apportare correzione al decreto legislativo n. 141 del 2010, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo, appare necessario un intervento interpretativo urgente che chiarisca l'ambito oggettivo e soggettivo della norma, considerata l'importanza di tale tematica ed il rischio di generare un notevole contenzioso,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative dirette ad adottare quanto prima una norma di natura interpretativa finalizzata a chiarire che la disposizione recata dall'articolo 40-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, riguardante la cancellazione automatica delle ipoteche a seguito dell'estinzione dei mutui, ha lo stesso ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disciplina prevista dall'articolo 13, commi 8-sexies e seguenti, del decreto-legge n. 7 del 2007, nonché amonitorare, nelle more dell'emanazione della predetta norma interpretativa, l'applicazione della citata disciplina.


(7-00488)
«Fluvi, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini».